ricorso commissione tributaria avverso atto di appello alla sentenza

DELIBERAZIONE
N. 57
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N. 57 DEL 17/07/2014
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE:SINDACO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DOTT. MORABITO CONCETTO PER
PROMUOVERE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO ATTO DI
APPELLO ALLA SENTENZA CTP DI CATANIA 673/07/2013 RGR 1892/12
PROMOSSO DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A AGENTE DI
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA.
L'anno, 2014 addì, 17 del mese di LUGLIO alle ore 16,45 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
PUGLISI IGNAZIO
SINDACO
Pres.te
MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Prcs.te
ROMEO GIOVANNI
POLLICINA ENRICHETTA
ASSESSORE Pres.te
VALASTRO ANGELO
ASSESSORE Pres.te
ASSESSORE Pres.te
Presiede il Sindaco, Avv.Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Bongiorno
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'alt. 12 L.R. n.
30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,
2. Il presente atto viene trasmesso:
3. Ai Capi Settori;
Al Capo gruppo di maggioranza, Aw. Carmela Vasta;
Al Capo gruppo di minoranza, Alfìa Catanzaro;
All'Ufficio Pubblicazioni;
4. Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta
inerente
all'oggetto.
COMUNE PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE FINANZIARIO CONTABILE
PROPOSTA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE >/ , tff &ki J2J $? j 2^
OGGETTO: Conferimento incarico Dott. Morabito Concetto per promuovere ricorso in
Commissione Tributaria avverso atto di appello alla sentenza CTP di Catania
673/07/2013 RGR 1892/12 promosso dal Concessionario Riscossione Sicilia
S.p.A Agente di riscossione per la Provincia di Catania.
Premesso:
- che in data 17 novembre 2011, prot. 15539, la SERIT SICILIA S.p.A ha trasmesso a
questo Ente un comunicazione relativa al mancato pagamento di tasse e tributi vari e relativi
accessorii relativamente ad anni pregressi;
-
che con ricorso in data 16.01.2012 questo ente promuoveva ricorso contro la Riscossione
Sicilia S.p.A già Serii Sicilia S.p.A, considerando la iscrizione ipotecaria illegittima in
quanto nessun credito era dovuto all'Amministrazione Finanziaria da parte del Comune;
-
che con sentenza n. 673/07/13 depositata il 30.12.2013 nel giudizio iscritto al n. 1892/2012
R.G. la Commissione Tributaria di Catania accoglieva totalmente il ricorso, dichiarando
l'estinzione delle pretese creditorie e annullando l'iscrizione ipotecaria impugnata;
che avverso la superiore sentenza la Riscossione Sicilia S.p.A proponeva atto di appello in
datal7.06.2014;
Consultato il Dott. Concetto Murabito Dott. Commercialista iscritto nel registro dei revisori
contabili con studio in Mascali via Circumetnea n. 10 di fiducia dall'Amministrazione Comunale, il
quale contattato per le vie brevi ed esaminati gli atti prontamente messi a disposizione dell'Ente
rappresenta che vi siano fondati motivi per opporsi al provvedimento, avendo lo stesso già difeso,
con esito favorevole, questo Ente davanti alla Commissione Tributaria di Catania nel primo grado
di giudizio;
Ritenuto quindi che l'Ente debba proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso l'atto di
appello in oggetto, costituendosi davanti alla Commissione suddetta nominando a tale scopo il
Dott. Commercialista Morabito Concetto;
Considerato e/he il Dott. Concetto Morabito si impegna ad applicare nelle parcelle, tariffe non
superiori ai minimi tariffari;
Considerato che alla luce di quanto sopra specificato è necessario procedere alla difesa delle
ragioni dell'Ente;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Settore Finanziario
Contabile;
SI PROPONE
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
1) Di affidare al Dott. Concetto Morabito C.F. MRBCCT70H11Z133B, Via Circumetnea n.
10, Mascali (CT), l'incarico di proporre opposizione all'atto di appello del Concessionario
Riscossione Sicilia S.p.A avverso sentenza CTP di Catania 673/07/13RGR 1892/12
conferendogli il più ampio mandato per far valere e tutelare i diritti e le relative ragioni di
questo Ente.
2) Di dare atto che II Dott, Concetto Morabito si impegna ad applicare nelle parcelle, tariffe
non superiori ai minimi tariffari;
3) di disporre un acconto di € 2.000,00 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e spese
per contributo unificato imputando la somma al codice 1.03.01.02 del bilancio di previsione
esercizio provvisorio 2014, dando atto che si provvedere ad integrare l'impegno dì spesa in
corso d'anno conformemente alla pre parcella allegata secondo le disponibilità finanziarie
dell'Ente
4) Di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario Contabile di procedere al successivo
impegno e liquidazione dell'anticipo.
5) Di rendere il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente esecutivo
ai sensi dell'ari. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.
COMUNE
DI PIEDIMONTEETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell'art 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con Parti, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R.
23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile".
roposta di Deliberazione i softoscritti^sprimono il parere dLcuijal seguente prospetto:
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DOTT. MORABITO CONCETTO PER PROMUOVERE
RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO ATTO DI APPELLO ALLA
SENTENZA CTP DI CATANIA 673/07/2013 RGR 1892/12 PROMOSSO DAL
CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.p.A AGENTE DI RISCOSSIONE PER
LA PROVINCIA DI CATANIA
PARERE DI REGOLARITÀ > TECNICA
Area: Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Dalla Sede Municipale, 17.07.2014
II Respo
S
finanziaria
PARERE DI REGOLARITÀ ' CONTABILE
Servizio: Ragioneria
Area: Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole;
Dalla Sede Municipale, 17.07.2014
II Respons
Sgrò
finanziaria
Doti. Concetto Morabito
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Studio: 95014 Giarre (CT) - Corso Messina, 41
i
L
L:
Tei/fax 095-935745 / e-mail : [email protected] / pec : concetto, m ora [email protected] cec.ct.it
Abitazione: 95016 Mascali (CT) - Via Circumetnea, 10
Codice Fiscale: MRB CCT 70H11 Z133B
Partita IVA: 04822600872
Albo dei Dottori Commercialisti di Catania sez. A. n. 2045 - Iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 153181 (D.M. 25.11.2008}
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Catania al n. 520.
Al Signor Sindaco del
Comune di Piedimonte Etneo
Al Comune di Piedimonte Etneo
Ufficio Ragioneria
>;^?%raSgroi
Oggetto: Atto di Appello del Concessionario Riscossione Sicilia Spa avverso
sentenza CTP di Catania 673/07/13 RGR 1892/12
- Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania e
Torino ai sensi dell'alt. 19 D.Lgs 546/92 lettera e-bis) contro la
comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata al Comune di
Piedimonte Etneo in data 17.11.2011, n. 29376201100106548 in
relazione alle cartelle esattoriali il cui ente impostore è l'Agenzia delle
Entrate (Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania);
importo atto impugnato €531.992,05
Incarico conferito con delibera di Giunta n. 2 del 16.01.2012;
Notifica in data 26.06.2014 atto di appello alla sentenza.
In relazione al ricorso contro l'avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata al Comune di
Piedimonte Etneo in data 17.11.2011, n. 29376201100106548 in relazione alle
cartelle esattoriali il cui ente impositore è l'Agenzia delle Entrate (Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania) per l'importo di €531.992,05 che ha
assunto il n. di RGR 1892/12 (1A iscrizione ipotecaria) si informa Codesto spettabile
ente che in data 26.06.2014 è stato notificato atto di appello, che in copia si allega,
da parte del concessionario per la riscossione avverso la sentenza favorevole all'Ente
ottenuta in primo grado.
Nel rappresentare che il termine di 60gg per la costituzione in giudizio ex artt. 54 e
23 del D.Lgs 546/92 andrà a scadere il 25.08.2014, si rimane in attesa delle
determinazioni che Codesto Ente vorrà assumere in particolar modo in merito
all'indispensabile delibera di incarico per assumere la difesa dell'Ente e relativo
compenso professionale per il quale si allega bozza nota spese.
Distinti saluti.
Giarre, 07 luglio 2014
CONCETTO MORABITO
Dottore Commetxtaìista
C.so Messina, 41-95014 GIARRE (CT)
C. W.i MRRtìrA-l7OHVJ Z133B
?60 087 2
Studio Legale Gitto
<£,le XX Settembre, 28 - Catania
Tei. 09S 315475
P, IVA 04632460871
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
CATANIA^
SEZ. DISTACCATA DI
APPELLO PRINCIPALE
Oggetto : Appello avverso la sentenza n. 673/07/13 della Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, sez. 7A, pronunciata in data 24/05/2013
depositata
il
30/12/2013
all'impugnazione
(all.l),
ad
oggi
non
notificata,
riferita
della iscrizione ipotecaria n. 29376201100106548,
nonché dei ruoli ad essa riferiti — relativi a tributi vari — nei confronti del
Comune di Piedimonte Etneo (Cod. Fise. 00671800878), Via V. Emanuele
II n. 34,
rappresentato e difeso dal Dott. Morabito Concerto (C.F.
MRBCCT70H11Z133B) con studio professionale sito in Giarre (CT),
Corso Messina n. 41 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania,
Direzione Prov.le di Catania in persona del Direttore p.t. e dell'Agenzia
delle Entrate di Torino, Direzione Prov.le di Torino, Ufficio Torino 1, in
persona del Direttore p.t.;
La Riscossione Sicilia S.p.a. già Serit Sicilia S.p.A., Agente della
Riscossione per le Provincia di Catania (C.F. 00833920150 e P.Iva
04739330829), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società, Aw. Lucia Di Salvo, giusta i poteri attribuiti dal C.d.A. con
.delibera del 20 maggio 2013, rappresentata e difesa dalPaw. Marco A.
Gitto (Cod. Fise. : GTT MCN 74A26C351B) (Indirizzo posta elettronica :
[email protected]
-
fax
095/2501196)
ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, V.le
XX Settembre n. 28, giusta procura in calce al presente atto d'appello;
PREMESSE
Con ricorso promosso in data 16/01/2012 contro la Riscossione Sicilia Spa, già
Serit Sicilia S.p.A, il Comune di Piedimonte Etneo (CT), adiva la Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, riferendo che, con comunicazione n. 293
76201100106548 notificata in data 17/11/2011, la Riscossione Sicilia S.p.A.
già Serit Sicilia S.p.A, aveva provveduto a comunicargli l'esistenza dì una
iscrizione ipotecaria in suo danno, riferita al mancato pagamento di numerose
cartelle di pagamento, per complessivi euro 531.992,05.
Precisava il ricorrente che - in relazione alle cartelle esattoriali emesse
dall'Agenzia delle Entrate - la comunicazione di iscrizione ipotecaria era
illegittima in quanto nessun credito era dovuto all'Amministrazione Finanziaria
da parte del Comune.
Precisava, ancora, il ricorrente che
— relativamente al credito portato dalle
cartelle nn 293 2001 009 6890616 - 293 2001 010 00479204 - 293 2001
0100479305 - 293 2001 012 1739105 - 293 2001 012 28583905 - 293 2001
-01-4--742-7523-—FAgente della Riscossione era decaduto dal potere di riscuotere
per intervenuta prescrizione decennale del credito ex art 2946 c.c.;
Sempre in relazione alle predette cartelle, il ricorrente, lamentava l'omessa
notifica delle stesse ed, in ogni caso, eccepiva l'intervenuto pagamento.
A
Anche con riferimento alle restanti cartelle, il ricorrente eccepiva l'omessa
notifica e la non debenza della relativa pretesa di credito.
Per tali motivi, il Comune di Piedimonte Etneo concludeva, richiedendo
l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, per la parte del credito riguardante
l'Agenzia delle Entrate (cfr pag 18 ricorso introduttivo), e dei ruoli esattoriali
ivi indicati.
Si costituivano la Riscossione Sicilia S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate
assumendo la legittimità dei rispettivi operati.
Con sentenza n 673/07/13, depositata il 30/12/2013 nel giudizio iscritto al n.
1892/2012 R. G, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accoglieva
totalmente il ricorso, dichiarando l'estinzione delle pretese creditorie e
annullando
l'iscrizione
ipotecaria impugnata, onerando l'Agente
della
Riscossione di procedere a proprie cure e spese alla relativa cancellazione,
compensando le spese di lite.
Tanto premesso, la Riscossione Sicilia Spa avverso la suddetta sentenza,
propone appello principale ai sensi dell'ari 53 e ss D.lgs 546/1992 per i
seguenti motivi di:
DIRITTO
1) Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 del D.lgs 31/12/1992
n.546
Diversamente da come statuito nel precedente grado di giudizio dalla
C.T.P. di Catania che ha dichiarato l'estinzione della pretesa creditoria,
'
••''
\
i
l'Agente della Riscossione ha correttamente e legittimamente svolto
l'azione di riscossione nella fattispecie per cui è causa.
Ed infatti, con riferimento ai ruoli ed alle cartelle di pagamento sottesi
all'iscrizione ipotecaria impugnata ed afferenti vari tributi e contributi,
dalle relate di notifica allegate è dimostrato come tutte le cartelle venivano
regolarmente e tempestivamente notificate presso la sede del Comune di
Piedimonte Etneo e non opposte nei termini previsti dalla legge.
Com'è noto, l'art. 21 del d.lgs 546/1992 prevede che "il ricorso deve essere
proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato"
Costituisce, altresì, principio assai noto, tanto in dottrina come in
giurisprudenza, quello per il quale la tardiva proposizione del ricorso rientra
tra le questioni rilevabili d'ufficio anche in sede d'appello.
Del resto, costituisce principio dì ordine generale, quello per il quale
"l'accertamento della tempestività del ricorso in quanto involge la
verifica
di un presupposto processuale quale la proponibilità della
domanda (e perciò un ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente
natura pubblicistica) è un compito che il Giudice deve assolvere a
prescìndere dalla sollecitazione delle partì, con la conseguenza che il
mancato rilievo officioso
dell'eventuale carenza di detto presupposto
comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del
giudizio, in ragione del difetto della potestas iudìcandì derivante dalla
preclusione dell'azione giudiziale" (Cass. Civ. 11274/2007)
/'
Pertanto, il Comune di Piedimonte Etneo, avendo regolarmente ricevuto le
cartelle di pagamento non impugnate nel termine di sessanta giorni dalla
relativa notifica, non avrebbe potuto, in sede di ricorso contro l'iscrizione
ipotecaria, sollevare questioni relative alla debenza dei tributi, ma avrebbe
potuto eccepire solo vizi relativi alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
La Giurisprudenza, sul punto, ha affermato che "in tema di processo
tributario, sia per l'ari. 16 del d.p.r. del 1972, che per l'art. 19deld.lgn.
546 del 1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere
dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo
l'atto
impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente
adottati, che restano impugnabili esclusivamente per
vizi propri"
(Cassazione civile, sez. trib, 24 aprile 2002, n. 6029; Cassazione civile, sez.
tributaria, 17 febbraio 2005, n. 3231)
Nella
fattispecie,
quindi, il
Collegio
adito, avuto
riguardo
alla
documentazione versata agli atti dall'Agente della Riscossione, avrebbe
dovuto ritenere valide le notifiche delle cartelle di pagamento sottese
all'iscrizione ipotecaria ed i ruoli in esse trasfusi
e dichiarare
rinarrimi ssibili tà del ricorso per tardività dello stesso con riferimento ad
ogni questione relativa alla debenza dei tributi.
2) Nullità* della sentenza per ultrapetizione; Violazione dell'ari. 112
c.p.c.;
Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta evidente un ulteriore error in
procedendo, in cui riteniamo sia incorso il Collegio adito.
Ed infatti, il ragionamento seguito dai Giudici di prime cure nel dichiarare
l'illegittimità
della procedura di riscossione culminata
nell'iscrizione
ipotecaria risulta lacunoso ed errato in quanto essi non pongono nessuna
attenzione e giuridica valenza al fatto che l'iscrizione ipotecaria di che
trattasi traeva origine, anche dal mancato di pagamento di numerose altre
cartelle di pagamento riguardanti obbligazioni di natura non tributaria.
Tale considerazione,
certamente
oggettiva, può essere agevolmente
comprovata dalla documentazione versata in atti (aJ1.3), dalla quale si
evince che l'iscrizione di che trattasi è stata iscritta anche a causa
dell'omesso pagamento per crediti spettanti ali'INPS ed altri Enti
impositori.
Lo stesso ricorrente, a pagina 18, 8" rigo del proprio ricorso, limitava la
propria
domanda
"alla parte dell'iscrizione ipotecaria
riguardante
l'Agenzia delle Entrate ".
Ciononostante, il Collegio adito, ha provveduto all'annullamento della
iscrizione ipotecaria impugnata, ordinando la cancellazione intergrale della
stessa a cura e spese della Riscossione Sicilia S.p.A.
E', tuttavia, chiaro come detta statuizione risulti ultrapetita.
La pronuncia del Collegio non trova fondamento e presupposto In nessuna
domanda, nemmeno rìconvenzionale, del processo e, quindi, palese si
manifesta la violazione deirarticolo 112 c.p.c.;
Al riguardo, la giurisprudenza ha concordemente ritenuto "c/ze nel giudizio
tributario - il quale è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di
tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa
effettivamente avanzata con l'atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente
determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti
nel ricorso introduttivo - il giudice è tenuto a rispettare i confini
ritualmente fissati dalle partì (art, 112 c.p.c.)" (ex multis, Cass. Civ., sez.
trib. 17/02/2006, n. 3532)
Coerentemente con quanto sopra argomentato, né discende la nullità
dell'impugnata sentenza.
3) Regolarità* del procedimento
di riscossione;
Illegittima e/o
insufficiente e/o erronea e/o illogica motivazione della sentenza;
Per quanto l'erronea applicazione di norme di diritto, sostanziali e
processuali, sopra dedotta, sia già di per sé idonea a determinare
interamente l'invalidità dell'impugnata sentenza, ragioni di scrupolo
difensivo impongono la valutazione del singolo capo con il quale i Giudici
della settima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania
hanno ritenuto non regolare il procedimento di riscossione stante
l'intervenuta prescrizione decennale del credito.
Preme, tuttavia, rilevare che non è veritiera l'affermazione resa dal Collegio
secondo la quale " le cartelle non sgravate si riferiscono a pretese per cui,
ammesso che siano state notificate, nei termini indicati dalla resistente,
l'ultima e più recente notifica è infatti di oltre dieci anni.
Infatti, se poniamo attenzione alla documentazione versata agli atti (all.3),
essa esplìcita proprio il contrario. In particolare, risulta che la cartella n.
293 2001 012 1739105/000 di euro 15.063,53 veniva regolarmente
notificata in data 30/07/2001, ma successivamente, in data 30/03/2011, la
Riscossione Sicilia S.p..A provvedeva a notificare, anche ai fini interruttivi
della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 293 2011 9012706319.
La cartella 293 2003 012 3193103 veniva notificata in data 18/02/2004; la
cartella 293 2006 001 12357967 000 veniva regolarmente notificata in data
31/08/2006; la cartella n. 293 2003 1007221074 veniva regolarmente
notificata in data 18/02/2004 ; la cartella 293 2006 001 2358068/000 veniva
regolarmente notificata in data 18/04/2006); la cartella n. 293 2007 007
2055155 veniva notificata in data 09/07/2007; la cartella n. 293 2001 010
0479204/000 veniva notificata in data 24/05/2001, ma successivamente, in
data 24/12/2010, la Riscossione Sicilia S.p.A. provvedeva a notificare,
anche ai fini interruttivi della prescrizione, T intimazione di pagamento n.
293201109054134705;
E' evidente, dunque, che in presenza di dette notifiche, nonché dei
successivi atti interruttivi nessuna prescrizione decennale risulta maturata.
Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende, poi, sulla base di
quali presupposti sia stata dichiarata l'intervenuta prescrizione decennale
del credito con riguardo alle cartelle notificate tra il 2004 ed il 2006.
Non è dato comprendere, inoltre, per quale recondita ragione il Collegio di
Prime Cure abbia omesso qualsiasi valutazione sul fatto che l'ipoteca
impugnata traeva anche origine in numerose cartelle di pagamento per
*>
crediti non tributari dovuti ali* INPS (ali. 4) e sfugge come si sia potuto
decidere per l'annullamento integrale dell'ipoteca.
Ora, dinnanzi a questi dati di fatto il Collegio adito avrebbe dovuto
concludere per la regolarità delle cartelle di pagamento e dunque ritenere
pienamente valida ed efficace la procedura esecutiva avviata dalla
Riscossione Sicilia S.p.A..
Nessuna inosservanza, nemmeno minima, potrà quindi addebitarsi nella
fattispecie all'operato della Riscossione Sicilia S.p.A.
Nel merito della questione, pertanto, la Riscossione Sicilia S.p.A. non può
che ribadire la piena legittimità del proprio operato.
Per quanto sopra, così si conclude :
PIACCIA
A Codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, respinta ogni contraria
istanza, in totale riforma della sentenza appellata :
- accogliere il presente atto d'appello stante l'inammissibilità del ricorso
proposto in primo grado per tutti i motivi esposti;
- accogliere il presente atto d'appello stante la legittimità dell'operato posto
in essere dalla Riscossione Sicilia S.p.A., dichiarare la validità sia delle
cartelle di pagamento sia dei ruoli in esse trasfusi, sia degli atti successivi
ivi compresi l'iscrizione ipotecaria.
- in subordine, in riforma della sentenza appellata, dichiarare valida
/
l'iscrizione ipotecaria impugnata in primo grado per la parte relativa a f
J
crediti non tributari;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
/[/i--.
0
Si deposita
O
1) atto di appello notificato con procura in calce;
2) Copia
sentenza
impugnata
della
Commissione
Tributaria
Provinciale,
3) Copie conformi relate di notifica delle cartelle di pagamento;
4) Copia conforme comunicazione iscrizione ipotecaria;
L'odierno giudizio ha un valore di euro 531.992,05 e le spese del contributo
unificato a norma dell'art. 48 del d.p.r. n. 602/1973 e 157, comma 1, d.p.r.
n. 115 del 30/05/2002 sono prenotate a debito.
Si chiede, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 546/1992, che la causa venga
discussa in pubblica udienza.
Catania, 17/06/2014
10
M#-
PROCURA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CTR SEZ. STACCATA DI CATANIA
(Ricorrente RISCOSSIONE SICILIA SPA c/COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO)
R.G.
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della Riscossione per la Provincia
di CATANIA - C.F. 00833920150 e P.IVA 04739330829- in persona dei Presidente del Consiglio di
Amministrazione,
Aw. Lucia Di Salvo, giusta
la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del 20
maggio 2013, nomina procuratore e difensore l'aw. GITTO MARCO ANTONIO, presso il cui studio
elegge
domicilio,
conferendo
allo
stesso
ogni
potere
consentito
dalla
legge,
compreso
quello
di
eleggere nuovo domicilio, proporre appello incidentale, di modificare o rinunciare alle domande di cui
al presente atto ed ivi inclusa la facoltà dì chiamare terzi in giudizio.
Il sottoscritto Procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al
trattamento dei dati societari ai fini dell'espletamento del presente mandato.
Palermo, II 06/06/2014
Riscossione Sicilia S.p
Presidente
! Sai
Vera ed autehtjé
Aw. GITTQ
Flusso Sede; 37828
Flusso DG: 69806
Protoc. nr.: 3.418/2014
Data Trattaz. Udienza: 10/06/2014
Data Udienza dì sospensione:
RELATA I>1 NOTIFICA
Istanti come in atti Io sottoscritto
Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio
Unico Notiflche della Corte di Appello di Catania CERTIFICO di aver
notìficato il snestcso atto di appello principale al Comune di Piedimonte
Etneo (CT)
:
(Cod. Fise. 00671800878), in persona del Sindaco p.t,
elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del Dott. Morabito
I.'
Concetto, sito in Giarre, Corso Messina n. 41, ivi spedendone copia
a mezzo plico raec. a.r. n. del
23
2014
io
ANTONIA
UFFICIALE
CORTE D'APPALLO
'IARIO
CATANU
11
NOTA SPESE DETTAGLIATA
APPELLO N.
ELABORATA Al SENSI DEL D.M. 02/09/2010 N. 169 {G.U. 242/2010}
RICORSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
SERIT SICILIA SPA
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
proposto da:
contro:
contro:
Provvedimento impugnato:
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA
N. 29376201100106548
Valore della causa (tributi + sanzioni):
€
531.992,05
[Totale (art, 48 co. 2)
531.992,05
VOCI DEL TARIFFARIO
SPESE
Articolo tariffario
INDENNITÀ1
ONORAR!
SPESE DI VIAGGIO con utilizzo di mezzo privato
Tabelle aci
km percorsi
0
nr. Viaggi
Art. 18
FORMAZIONE DEL FASCICOLO E RUBRICAZIONE
Indennità
Art. 19lett. b)
€
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI LAVORO
€
3,87 per ogni facciata
nr. Facciate
Art. 19 lett. e)
€
ESAME E STUDIO DELLA PRATICA
€
46,48 per ora o frazione di ora
ore
Art. 26 tab 2 II) lett. a)
€
RIUNIONE CON IL CLIENTE
€
30,99 per ora o frazione di ora
ore
Art. 26 tab 2 1} lett. b)
e
RIUNIONE CON PIÙ1 PARTI
€
77,47 per ora o frazione di ora
ore
Art. 26 tab 2 1) lett. e)
€
PREDISPOSIZIONE RICORSO
Onorario specifico
Onorario graduale su valore della pratica
Marche e valori bollati
Spese postali
Accesso commissione per costituzione in giudìzio
Accesso commissione per consultazione fascicolo
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
47 co. 1 Tab 2 G)
47 co. 2 tab 3 N.2)
18
18
19 lett. a) n. 2
19 lett. a) n. 2
DEPOSITO DOCUMENTI
Onorario specifico
Onorario graduale su valore della pratica
Marche e valori bollati
Accesso commissione per deposito memoria
Art.
Art.
Art.
Art.
47 co. Tab 2 F)
47 co. 2 tab 3 2}
18
19 lett. a) n. 2
DISCUSSIONE IN UDIENZA
Rappresentanza del cliente presso commissione
Indennità per accesso commissione
ore
1
Art. 48
Art. 19 lett. a) n. 1
RICHIESTA 2 COPIE AUTENTICHE
Onorari specifici
Accesso commissione per deposito e ritiro
Art. 47 co. 1 tab 2 H)
Art. 19 lett. a) n. 2
NOTIFICA SENTENZA
Costo
Art. 18
ATTO DI DEPOSITO SENTENZA
Onorari specifici
Accesso commissione per deposito
Art. 47 co. 1 tab 2 H)
Art. 19 lett. a) n. 2
CONSULENZA TRIBUTARIA
Onorario specìfico sul vai. pratica (1-5%)
Art. 49 co. 1
€
77,48
€
€
e
e
€
€
8,09
e
Totale Onorari
SPESE GENERAL] DI STUDIO
12,50% dei compensi onorar! (max eur. 2500,00)
TOTALE SPESE, INDENNITÀ' E ONORARI
TOTALE COMPENSI
41,00
3.873,43
€
3.914,43
€
3.914,43
€
4.000,00
Art. 17
e
€
85,57
PIÙ" CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO 4% e IVA 22% (O ALTRA ALIQUOTA VIGENTE ALL'EROGAZIONE!
ESSORE ANZIAN
ponti Francesco
IL SEGRETARIO C
Doti./sa Anna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 cosi come
modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. ». 17/2004 e art 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi
dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al n.j$C%£
ILMESSO
ADDETTO&bEST»UBBLICAZIONE
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
ADDETTO
PUBBLICAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal_
al
a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n, 44/91 cosi come modificato
dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
x
2.
ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)
IL SEGRETARIO COMUNALE