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 R E G O L A M E N T O D E I C O M M I S S A R I D I R I U N I O N E Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 101 dell’8/04/2014
INDICE Art. 1 Costituzione dell’Organico – Scopi Art. 2 La Commissione Nazionale Commissari di Riunione Art. 3 Funzioni Art. 4 Compiti e attribuzioni del Commissario di Riunione Art. 5 Gestione e limiti territoriali Art. 6 Tesseramento Art. 7 Corsi per Commissari di Riunione Art. 8 Divisa Art. 9 Aggiornamento tecnico e normativo Art. 10 Obblighi e doveri Art. 11 Sanzioni Art. 12 Art. 13 Commissari di Riunione aderenti all’Aiba Pro Boxing Program Art. 14 Entrata in vigore Norma transitoria 2
Art. 1 ‐ Costituzione dell’Organico ‐ Scopi 1. La costituzione dell’Organico dei Commissari di Riunione ha lo scopo di: a) conferire una definita ed appropriata collocazione Federale al ruolo dei Commissari di Riunione; b) regolamentarne l’accesso e la gestione; c) assicurarne l’aggiornamento tecnico‐normativo e amministrativo. Art. 2‐ La Commissione Nazionale Commissari di Riunione 1. E’ istituita la Commissione Nazionale Commissari di Riunione (di seguito Commissione) composta da tre membri nominati dal Consiglio Federale, uno dei quali con funzioni di Coordinatore. I componenti vengono scelti tra personalità di assoluta competenza e prestigio in ambito nazionale ed internazionale. 2. La Commissione si rapporta direttamente con la Segreteria Generale, a cui competono le relative formalità, che mette a disposizione il personale per l’espletamento delle relative funzioni. 3. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) elabora i programmi per i corsi di formazione ed i seminari di aggiornamento dei Commissari di Riunione; b) nomina i Docenti per i Corsi di formazione e aggiornamento a livello territoriale e nazionale; c) nomina la Commissione d’Esame, composta da tre membri designati di volta in volta dalla FPI; d) sottopone ad esame di verifica i Commissari di Riunione giudicati non più idonei; e) elabora i Questionari da somministrare per gli esami dei corsi di formazione e per la sessioni di appello. Art. 3 ‐ Funzioni 1. Le funzioni attribuite ai Commissari di Riunione sono riferite al Settore Aiba Open Boxing (AOB), al Settore Aiba Pro Boxing Italia (APB) ed al Settore Lega Pro Boxe. 2. Le funzioni di Commissario di Riunione assicurano il regolare svolgimento di tutte le competizioni pugilistiche che si svolgono nell’ambito del Settore AOB, del Settore APB Italia, del Settore Lega Pro Boxe ad esclusione dell’attività dei Settori Amatoriale e Giovanile. 3. Il Commissario di Riunione è l’unica Autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della riunione di pugilato per quanto riguarda l’aspetto tecnico e organizzativo. La Società organizzatrice, gli Ufficiali di servizio, i Tecnici ed i Pugili sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a norma del presente Regolamento. 4. Il Commissario di Riunione è designato dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente del Comitato o delegazione Regionale e prescelto fra i tesserati iscritti nello specifico Elenco regolarmente tesserati per l’anno in corso. 3
Art. 4 – Compiti e attribuzioni del Commissario di Riunione 1. Il Commissario di Riunione deve trovarsi sul luogo della manifestazione almeno due ore prima dell’inizio. È suo dovere adottare, in sede di operazioni preliminari, tutte le misure preventive occorrenti perché la riunione si svolga in conformità con le norme federali. 2. Il Commissario di Riunione deve pertanto: a) ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo ogni misura affinché siano eliminate eventuali carenze e/o irregolarità; b) procedere al controllo della bascula o bilancia elettronica, del quadrato e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della competizione; c) disporre il controllo della tenuta di gara e delle protezioni obbligatorie; d) compilare e siglare i cartellini di punteggio ed assegnare i rispettivi servizi agli Arbitri e Giudici designati, ove non vi abbia provveduto il rappresentante di categoria; e) accertarsi che gli Arbitri e Giudici indossino la prescritta divisa di cui all’art. 15 del Regolamento del Settore Arbitri‐Giudici; f) accertata l’assenza sul luogo di uno o più Ufficiali di Gara designati, è tenuto ad informare il Rappresentante Regionale di Categoria e potrà decidere in merito alla composizione della Giuria, specificando le motivazioni sul Referto; g) accertare che sia garantito un adeguato servizio d’ordine che assicuri il regolare svolgimento della riunione; h) verificare che i Secondi e gli assistenti si presentino all’angolo con un adeguato abbigliamento sportivo; i) identificare e controllare la posizione federale dei pugili, dei Secondi ed assistenti. Qualora non risultino in regola con il tesseramento o che non siano in grado di farsi identificare, saranno esclusi dalle gare; j) identificare e controllare i documenti in possesso dei pugili con licenza straniera; k) effettuare le operazioni di controllo del peso o delegare altro Ufficiale di Gara, controfirmando i verbali del peso e di visita medica; l) controllare che il cronometrista attui le disposizioni per l'interruzione del tempo in conformità alle regole tecniche o alle richieste dell'arbitro; m) ricevere i cartellini ritirati dall'Arbitro ed informare l'Annunciatore per la comunicazione pubblica del verdetto; n) trasmettere al pubblico tutte le altre opportune comunicazioni tramite l’Annunciatore; o) ordinare la sospensione o il rinvio della riunione per cause di forza maggiore nei casi previsti dall'art. 19 del Regolamento del Settore A.O.B. e art. 45 del Regolamento Pro; p) sequestrare la borsa dei pugili pro a seguito del verdetto di Squalifica di cui all’art. 52, comma 5, del Regolamento Pro; q) ordinare la sostituzione dei guanti quando risultino inidonei o irregolari; r) impartire disposizioni, fare richiami e comminare sanzioni ai Secondi e assistenti durante gli incontri, ad esclusione di quelli pro. 3) Il Commissario di Riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante lo svolgimento 4
della riunione. In caso di urgente necessità, può farsi temporaneamente sostituire da altro ufficiale federale purchè in possesso del titolo e dell’iscrizione all’Albo dei Commissari. In assenza di un sostituto, la manifestazione deve essere sospesa. 4) Al termine della manifestazione il Commissario di Riunione provvede a redigere il Referto, su modello predisposto dalla FPI, nel quale deve riportare l’esito degli incontri, i nomi degli ufficiali di servizio, la denominazione dell’ambulanza e dell’eventuale presidio mobile di rianimazione di cui all’art. 12 Regolamento Sanitario e le irregolarità eventualmente constatate. Il Referto con tutta la documentazione allegata, dovrà essere trasmesso alla FPI entro il termine massimo di 48 ore tramite il Comitato Regionale. Art. 5 ‐ Gestione e limiti territoriali 1. La gestione logistica‐funzionale dell’Organico è demandata ai Comitati Regionali di competenza. Per lo svolgimento delle Riunioni Dilettantistiche vanno individuati, possibilmente, coloro che si trovano nelle situazioni logistiche più favorevoli per il raggiungimento della sede della riunione. In ogni caso nella designazione dei Commissari di Riunione deve essere sempre rispettato il principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi. 2. L’Organico ha carattere nazionale ed i suoi appartenenti non hanno limiti di territorialità nell’espletamento della loro funzione. 3. Qualora un Comitato viene a trovarsi nell’impossibilità di designare un Commissario di Riunione della propria Regione può farne richiesta formale ad altro Presidente di Comitato Regionale. In caso di manifestazione dilettantistica, gli oneri per il servizio commissariale fornito saranno a carico del Comitato che ne ha fatto richiesta sulla base delle disposizioni amministrative vigenti. Art. 6 ‐ Tesseramento 1. I Commissari di Riunione possono svolgere le loro funzioni solo se tesserati alla F.P.I. per l’anno in corso. 2. Il tesseramento di norma deve avvenire all’inizio dell’anno. 3. Il Commissario di Riunione che non rinnova il tesseramento per oltre un anno è escluso dall’Organico. 4. I Commissari di Riunione che, pur essendo tesserati, non svolgono attività per due anni consecutivi, per ottenere il successivo rinnovo del tesseramento dovranno, obbligatoriamente, partecipare ad un corso di aggiornamento e superare con esito positivo il previsto esame d’idoneità per ottenere il successivo rinnovo del tesseramento. L’eventuale non partecipazione al corso o l’esito negativo dell’esame finale comporta l’esclusione dall’Organico. 5. I Commissari di Riunione che, a seguito di motivata relazione del Presidente Comitato Regionale, non sono più idonei a svolgere tale funzione dovranno sottoporsi ad un esame di verifica. L’eventuale esito negativo dell’esame comporta l’esclusione dall’Organico. 6. Il Commissario di Riunione, nella sua qualifica di Ufficiale di Gara, non può rivestire altri ruoli in ambito federale e sociale, in ossequio alla corretta interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari. 5
Art. 7‐ Corsi per Commissari di Riunione 1. Su motivata richiesta dei Comitati Regionali, che ne curano lo svolgimento, la Commissione promuove i corsi di formazione per Commissari di Riunione. 2. Le materie che formano il programma dei corsi sono: 
Statuto del CONI 
Statuto della F.P.I. 
Regolamento Organico 
Regolamento dei Settori AOB, APB, Pro 
Regolamento Arbitri‐Giudici 
Regolamento di Giustizia Sportiva 
Regolamento Sanitario Decreti Ministeriali e disciplina Antidoping 
Aspetti sull’etica comportamentale dei tesserati 
Codice di comportamento Sportivo 
Regolamento dei Commissari di Riunione 
Procedure e formalità amministrative. 3. Il corso ha la durata di 80 ore così suddivise: 
60 ore di lezioni teoriche frontali; 
20 ore di esercitazioni pratiche nell’ambito delle riunioni di pugilato certificate dai Commissari di Riunione. 4. Ai corsi possono essere ammessi tutti i cittadini italiani, dell’Unione Europea e stranieri in possesso di regolare documento di residenza e che, all’atto del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i cinquanta anni; b) siano in possesso della certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico di base; c) siano in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore; d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate al Coni, di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti dalla FPI e dal CONI. 5. Al termine del corso i candidati saranno sottoposti ad una valutazione teorico‐pratica davanti alla Commissione d’Esame al fine di acquisire la relativa qualifica. 6
6. Per il mantenimento della qualifica di Commissario di Riunione sono previsti corsi di aggiornamento obbligatori, a livello regionale e nazionale, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dalla Commissione. Art. 8‐ Divisa La prescritta divisa di servizio per i Commissari di Riunione consiste nell’indossare una giacca blu o scura con ben evidenziato il distintivo di appartenenza all’Organico. Art.9 ‐ Aggiornamento tecnico e normativo I Comitati Regionali, sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione, hanno il c o m p i t o di mantenere aggiornati gli appartenenti all’Organico con il puntuale e tempestivo invio di tutte le circolari federali, promuovendo anche momenti specifici di aggiornamento sia tecnico che amministrativo. Art. 10 ‐ Obblighi e doveri 1. Non appena ricevuta la designazione di servizio, tanto l’accettazione che l’eventuale rinuncia devono essere tempestivamente notificate al Presidente del Comitato che ha disposto il servizio. 2. Sono ritenuti motivi di legittimo impedimento gli impegni professionali, di studio, la malattia accertata e le esigenze familiari. 3. Il Commissario di Riunione deve tenere un comportamento dignitoso e corretto nell’espletamento delle funzioni assegnate. 4. Deve astenersi dall’esprimere in pubblico ogni giudizio sull’operato dell’arbitro e/o della giuria anche tramite stampa, televisione, radio o qualsiasi altro organo di informazione. 5. Deve altresì astenersi dal commentare l’andamento di un incontro o l’operato di tesserati alla FPI. 6. Deve partecipare alle riunioni di aggiornamento promosse dal Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza ed ai Seminari organizzati dalla Commissione. 7. L’inosservanza dei principi di etica comportamentale implica l’adozione di sanzioni disciplinari come previsto dall’art. 11 del presente Regolamento. Art. 11 – Sanzioni Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza, sono giudicate dai competenti organi di giustizia, ovvero dal Giudice Sportivo Nazionale in primo grado, e dalla Corte Federale di Appello in secondo grado. Art. 12 ‐ Commissari di Riunione aderenti all’Aiba Pro Boxing Program 1‐ I Commissari di Riunione tesserati per la F.P.I. che decidano di aderire all’APB Program dovranno interrompere le eventuali altre attività svolte nell’ambito di un organizzazione di pugilato 7
professionistico diverse dall’AIBA o dalla World Series of Boxing e seguire i programmi di formazione dell’APB Program. 2‐ I Commissari di Riunione, nella qualifica di Ufficiali di Gara, già in possesso di una certificazione AIBA dovranno acquisire un’apposita Certificazione di idoneità APB per ottenere la qualifica di “Supervisori”. Art. 13 – Norma Transitoria A partire dal 1° gennaio 2014 sarà concessa una proroga semestrale per esercitare l’opzione tra la qualifica di Arbitro Giudice e la qualifica di Commissario di Riunione previa richiesta motivata riservata ai soli Comitati o Delegazioni Regionali che non siano in grado di assicurare i relativi servizi per l’attività organizzativa del territorio. Art. 14 – Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I. 8