Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/07/2014, n. 16832

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tot
16832
aSENTE t REGISTRAZIONE
AI SENSI EL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALI. B. - N.5
MATgOA
:A*---)■.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Oggetto
SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA
IRPEF
Accertamento
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N.15403/09
Dott. Aurelio CAPPABIANCA
Presidente '
Dott. Camilla DI IASI
Consigliere
Dott. Antonio GRECO
Consigliere
Cron.)Gg32,
Dott. Massimo FERRO
Consigliere
Rep.
Consigliere rel.
Dott. Roberta CRUCITTI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERRET FABRIZIO,
rappresentato e difeso per procura a
margine del ricorso dall'Avv.Giancarla Branda presso il
cui studio in Roma, viale Mazzini n.11 è elettivbmente
domiciliato.
-ricozirente-
./T
contro
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del Di lettore
generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettiyamente
domiciliata.
-controricorrente-
Ud.29.4.2014
5.
avverso là sentenza della Commissione Tribularia
Regionale del Lazio, n.44/35/08 depositata il
12.5.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.4.2014 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la controricorrente l'Avv.Mario Capolupo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procultore
Generale Dott.Paola Mastroberardino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L'Ufficio di Roma dell'Agenzia delle Entrate
notificava a Fabrizio Perret avviso di accertamento per
IRPEF dell'anno di imposta 1998. L'atto impositivo
scaturiva dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
dai relativi decreti ministeriali agli elemen -“ di
capacità contributiva individuati, anche all'esito
della risposta del contribuente a questionario, nella
proprietà di quattro autovetture e di un immobile.
Il ricorso proposto avverso l'atto impositivo
veniva accolto dalla C.T.P. la quale riteneva che il
contribuente avesse giustificato la diversa capacità
contributiva in quanto una delle autovetture risaltava
immatricolata a favore di altro soggetto sin dal 1997,
mentre altra autovettura era stata acquistata grazie
alla donazione di somme di denaro della madre la ',quale,
a sua volta, le aveva ricevute quali indennizzo di un
sinistro.
La decisione,
appellata dal' Ufficio, [veniva
parzialmente riformata dalla C.T.R. del Lazio con la
sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, rigettata
2
l'eccezione, sollevata dal contribuente, di giudicato
interno che si sarebbe formato sull'effettività della
donazione, riteneva legittimo il ricorso
all'accertamento sintetico.
Nel merito, dato atto che un'autovettura risultava
già in proprietà di altro soggetto sin dal 1997,. la
C.T.R. rilevava che la donazione, oltre ad essere luna
per mancanza di prova scritta, non poteva giustificare
l'acquisto di altro automezzo per la discrasia
temporale riscontrata tra i documenti posti a base
dell'assunto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato
a cinque motivi, il contribuente cui ha resistito con
controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce che -vendo
l'Ufficio
prestato
acquiescenza
all'accertamento
operato dalla C.T.P. sulla dazione della somma
necessaria all'acquisto di un'autovettura da parte
della madre- la sentenza impugnata, nel capo ijn cui
aveva dichiarato la nullità della suddetta donazione,
contrasterebbe con il giudicato interno formatoài sul
punto e, quindi, sarebbe nulla, ai sensi dell'art.360
comma l, n.4 c.p.c., per violazione degli arlt.2909
c.c. e 324 c.p.c.
2.La sentenza impugnata sarebbe, altresì, nulla (come
dedotto con il secondo motivo) perché avrebbe
erroneamente ritenuto ammissibile l'appello. SecTndo la
prospettazione difensiva, infatti, l'Ufficio prstando
acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte
in cui veniva accertata la sussistenza ed efficacia
della donazione avrebbe reso incontrovertibile, ai
sensi
degli
artt.2909c.c.
e
325
la
dimostrazione che il maggior reddito accertato era, in
realtà, formato da proventi non soggetti ad imposte sui
redditi, quali sono, per l'appunto, quelli derivanti da
donazione.
3.Con il quarto motivo, da trattare congiuntamente ai
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primi due attesa la comunanza di oggetto, si deduce r ai
I
sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e frlsa
applicazione dell'art.38 del d.p.r n.600/1973 per avere
la C.T.R. erroneamente ritenuto che la nullità della
donazione, per difetto di forma, rendesse inopponiibile
all'Ufficio la materiale disponibilità da partel del
contribuente del denaro oggetto di donazione.
4.1 motivi non meritano accoglimento.
Premesso che dalla lettura dell'atto di ap elio
dell'Ufficio (trascritto integralmente in ricors in
ossequio al principio di autosufficienza) emerge che la
parte pubblica aveva espressamente censurato la
sentenza di primo grado in ordine all'accertal'il ento
compiuto sulla effettività della donazione,
con
conseguente infondatezza del primo motivo ed
assorbimento del secondo, i mezzi, aventi tutq. ad
oggetto la declaratoria di nullità per difetto di forma
della donazione, appaiono, comunque, incondueenti
rispetto al decisum laddove la sentenza impugnata
contiene un'ulteriore ratio decidendi, fondata sulla
mancanza di prova in ordine, non all'effettività della
donazione, ma all'effettivo utilizzo della somma
oggetto di liberalità per l'acquisto dell'autovettura.
La C.T.R. ha, infatti, rilevato la sussistenza di una
discrasia temporale -tra la data di immatricolazione
dell'autovettura (il 3.11.2007 rectie 1997) e quella
della transazione (gennaio 1998) in virtù della quale
la madre del contribuente avrebbe cons guito
l'indennizzo di un sinistro- tale da render non
plausibile la tesi difensiva secondo cui tale somma
sarebbe stata utilizzata per l'acepisto
dell'autovettura.
5.Tale capo di sentenza viene censurato con il 4uinto
motivo di ricorso, articolato ai sensi del n.3, Iicomma
dell'art.360 c.p.c. e rubricato
violazione e falsa
applicazione del'art.38 del d.p.r. n.600/73 e dell'
art.2697 c.c.
In particolare, il ricorrente deduce l'errore commesso
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dalla C.T.R. essendo, nella specie, irrilevante la
mancata giustificazione da parte del contribuente
dell'acquisto dell'autovettura laddove ciò che aveva
giustificato l'emanazione dell'avviso di accertamento
erano le spese necessarie per il mantenimento dlla
suddetta autovettura.
6.In tema di accertamento dei redditi, costituiscono
ai sensi dell'art.2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione
"elementi
temporis"di
indicativi
caplcita,
contributiva",
tra
"disponibilità
in
"autoveicoli",
gli -altri,
Italia
specificamente! la
o
all'estero"
di
nonché di "residenze principali o
secondarie".
La disponibilità di tali beni, come degli altri
previsti
dalla
norma,
costituisce,
quindi,
una
presunzione di "capacità contributiva" da qualificare
"legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la
stessa legge che impone di ritenere conseguentle al
fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una
"capacità
contributiva"(cfr.,
tra
le
Cass.Sentenza n.19252 del 30/09/2005) mentre grava sul
contribuente fornire la prova di redditi non imponibili
idonei al mantenimento (ivi compreso l'origlnario
acquisto) del possesso di tali beni.
7.Ciò posto, il motivo è inammissibile per difetto di
specificità laddove il ricorso -a fronte, per41tro,
della diversa linea difensiva tenuta in tutti i gradi
di giudizio nei quali il contribuente ha sempre dedotto
di avere acquistato l'autovettura con il provento della
donazione- non riporta, neanche, il contenuto
dell'avviso di accertamento dal quale risulterebe la
circostanza posta a fondamento del mezzo.
6. Con il terzo motivo -rubricato violazione e falsa
applicazione dell'art.38 del d.p.r.n.600/73 ponchè
degli artt.2728 e 2729 c..c in relgzione
all'art.360,comma I, n.3, c.p.c.- il ricorrente deduce
l'errore commesso dalla C.T.R. nell'avere erroneamente
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3SETE DA REGISTRAZIONE
ENS1 DEL D.P.R. 261411986
Nr 131 TAB. ALL. B. - N. 5
ritenuto applicabile il cd."redditometro"
TERA TRIBUTARIA
nonost nte
l'Ufficio non avesse dimostrato l'incongruità del
reddito per due o più periodi di imposta.
7.11 motivo,
come eccepito in controricorso,
è
inammissibile siccome fondato su una questione nuova,
non ritualmente introdotta con il ricorso introduttivo
(il cui contenuto viene riportato dallo stesso
contribuente in ossequio al principio i di
autosufficienza)e non sottoposta al vaglio del Gii;idice
di merito.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese,
liquidate come in dispositivo, poste a carico della
parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore
dell'Agenzia delle Entrate delle spese processualii che
liquida in e 3.000,00, oltre accessori di legge e spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
29.4.2014.
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arecnersore
Il Presidente
DtPOSITATo thi C4IN CELLEA.
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