Tar Roma n. 10555 21.10.014 - Le Banche Dati per gli Operatori del

N. 10555/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11693/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art.
60
cod.
proc.
amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11693 del 2014, proposto da:
Consorzio Reply Public Sector, Consorzio Reply Public Sector (Mandante), Soc
Infordata Spa, Soc Infordata Spa (Mandante), Soc Open System Srl, Soc Open
System Srl (Mandante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto in Roma,
largo Arenula, 34;
contro
La Soc Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Martelli e Andrea Guarino, con domicilio
eletto in Roma, p.zza Borghese, 3;
nei confronti di
La Soc Hp Enterprise Services Italia Srl, Soc Lisistem Itqconsulting S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
- della nota prot.n. 21715/2014 adottata e comunicata in data 01/08/2014 da
Consip S.p.a., con la quale la Stazione appaltante ha disposto l'esclusione del
costituendo RTI formato dalle Società HP Enterprise Services Italia S.r.l.
(mandataria), Infordata S.p.a., Open System S.r.l., Consorzio Reply -Public Sector
e Olisistem Itqconsulting S.p.a. (mandanti), dalla procedura inerente l'Accordo
Quadro per la prestazione di servizi di System management per le Pubbliche
Amministrazioni — ID 1388 — CIG 5650808A45;
- del verbale con il quale la Commissione avrebbe rilevato una discrasia tra quanto
dichiarato dalla Olisistem Itqconsulting S.p.a. in sede di partecipazione alla gara
nell'ambito del Documento di partecipazione e della Dichiarazione integrativa del
documento di partecipazione e quanto successivamente comunicato sempre dalla
medesima Società;
- del Bando di gara e del Capitolato d'oneri (in particolare anche del paragrafo
4.4.1.1. rubricato "Documento di partecipazione" - pagine 20-23 del Capitolato
d'oneri), nella parte in cui essi possano essere interpretati nel senso di giustificare
l'esclusione del costituendo RTI formato da HP Enterprise Services Italia S.r.l.
(mandataria), le ricorrenti e Olisistem Itqconsulting S.p.a. mandanti della gara in
questione;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per il risarcimento
in forma specifica con riammissione alla citata procedura di gara del costituendo
RTI formato dalle Società HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria),
Infordata S.p.a., Open System S.r.l., Consorzio Reply Public Sector e Olisistem
Itqconsulting S.p.a. (mandanti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc Consip S.p.a.-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Vincenzo
Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che le censure avverso l’esclusione dalla gara non risultano fondate in
quanto, in disparte l’aspetto formale dell’incompletezza della dichiarazione, la
società Consip, a fronte della condanna subita a seguito di patteggiamento nel
novembre 2012 dal legale rappresentante della società Worksys S.r.l. (ovvero quel
ramo di azienda affittato dalla società Olisistem nel dicembre 2013), ha comunque
svolto una compiuta valutazione sulla moralità professionale della concorrente
(mandante di un RTI capeggiato da HP Enterprise service Italia S.r.l. di cui fanno
parte i ricorrenti) che si è concluso con un giudizio negativo di carattere
sostanziale;
- che ciò costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del
D.lgs n. 163 del 2006, posto che, anche per quanto riguarda l’affitto di ramo
d’azienda, è necessario produrre la relativa dichiarazione con riferimento al legale
rappresentante dell’azienda locata (cfr Cons. St., sez. III, 4354/2011);
- che a nulla vale quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla mancanza di
connessione dell’attività svolta dalla società Worksys S.r.l. con l’oggetto della gara –
peraltro non provato -, atteso l’oggetto sociale della Worksys S.r.l., disponibile sul
sito web;
- che, a tale riguardo, non può essere accolta la prospettazione di parte ricorrente
secondo cui, nella gara di che trattasi, quest’ultima non si è avvalsa dei requisiti
tecnici di Worksys S.r.l. in quanto non è revocabile in dubbio che la società da
ultimo citata svolga comunque la propria attività nell’ambito dei servizi oggetto
della procedura bandita dalla Consip S.p.a., né può essere rimessa alla stazione
appaltante la verifica sull’utilizzo in concreto delle risorse e dei requisiti in possesso
dell’azienda locata;
- che, peraltro, non è inficiata dai dedotti vizi di legittimità la valutazione operata
da Consip circa l’assenza di una effettiva dissociazione da parte della società
Olisistem rispetto alle condotte del Fanti, essendo stata basata su una serie di
circostanze di fatto, ben ricostruite nell’atto di esclusione impugnato del 1° agosto
2014 (ovvero gli intrecci societari esistiti e esistenti tra Worksys e Olisistem);
- che, pertanto, alla luce dei vizi dedotti, risulta corretta la decisione della società
Consip di procedere all’esclusione dei ricorrenti dalla gara;
- che il ricorso va quindi respinto;
- che le spese di giudizio tuttavia possono essere compensate tra le parti, attesa la
peculiarità della questione sottoposta all’esame del collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)