avviso_pubblico_al_decreto_n.65_del_9_gennaio_2015

REGIONE
CALABRIA
PROGETTO
Pianificazione Operativa Territoriale
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 29/04/2014)
TIROCINI EXTRA-CURRICULARI, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA,
PER I GIOVANI CALABRESI
- SPERIMENTAZIONE Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei
soggetti promotori
Dicembre 2014
Pag. 1 di 23
REGIONE
CALABRIA
INDICE
PREMESSA..................................................................................................... 4
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO ............................... 5
2. DOTAZIONE FINANZIARIA ............................................................................... 6
3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI .................................................... 6
4. SOGGETTI OSPITANTI.................................................................................... 6
5. SOGGETTI PROMOTORI ................................................................................. 8
6. TIPOLOGIE DI TIROCINIO AMMISSIBILI .............................................................. 9
7. INDENNITÀ PER I TIROCINANTI ...................................................................... 10
8. EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ PER I TIROCINANTI ........................................... 11
9. CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROMOTORI........................................................... 11
10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI PROMOTORI............................... 12
11. DURATA DEI PERCORSI DI TIROCINIO............................................................ 12
12. NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI PER SINGOLO SOGGETTO OSPITANTE 12
13. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI .......................................... 13
14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE.......................................................... 14
15. EVENTI (DECADENZA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, SOSTITUZIONI) ................... 15
16. ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE E REGISTRAZIONE SU LIBRETTO
FORMATIVO ................................................................................................. 16
17. MONITORAGGIO ....................................................................................... 16
18. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I
SOGGETTI OSPITANTI..................................................................................... 17
19. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I
SOGGETTI PROMOTORI .................................................................................. 17
20. AMMISSIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ............................................ 18
21. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI ................................................................... 19
Pag. 2 di 23
REGIONE
CALABRIA
22. VIGILANZA E CONTROLLI............................................................................ 19
23. INFORMAZIONI SULL’AVVISO ....................................................................... 20
24. TUTELA DELLA PRIVACY ............................................................................ 20
25. CONTROVERSIE........................................................................................ 21
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ........................................................... 21
27. DISPOSIZIONI FINALI.................................................................................. 21
28. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................ 21
Pag. 3 di 23
REGIONE
CALABRIA
TIROCINI EXTRA-CURRICULARI, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA, PER I GIOVANI
CALABRESI
Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse di interesse
dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori
PREMESSA
La Garanzia per i giovani, approvata nel Consiglio dell’UE il 28 febbraio 2013, prevede che
“tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di
lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”.
In sede di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il Consiglio Europeo ha
deciso di destinare delle risorse specifiche per l’attuazione della Garanzia, nell’ambito della
Youth Employment Initiative (YEI), in aggiunta e a rafforzamento del sostegno già fornito
attraverso i fondi strutturali dell'UE e le altre iniziative messe in campo per l’occupazione
giovanile.
Per dare attuazione alla Garanzia a livello nazionale è stato predisposto il Piano Nazionale
Garanzia Giovani, approvato dal Governo italiano con una dotazione finanziaria complessiva di
1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth Employment Initiative, 567 dal Fondo Sociale
Europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma
europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il
Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarda tutto il territorio nazionale (ad
eccezione della Provincia di Bolzano).
Lo strumento finanziario deputato a dare esecuzione al Piano nazionale è il Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI)
individuato nell’Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 (trasmesso alla Commissione Europea in data 22
aprile 2014).
La Regione Calabria, in attuazione del Piano Nazionale e in conformità alle linee guida
condivise tra MLPS e Regioni, con DGR n. 155 del 29.04.2014, ha approvato la Convenzione
con il MLPS e tutti i relativi allegati, tra i quali il Piano esecutivo Regionale, allo scopo di
definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi della Garanzia Giovani sul
proprio territorio.
Per la realizzazione della Garanzia Giovani a livello regionale è attribuito alla Regione Calabria
il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI, ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art.
125 del summenzionato regolamento. Alla Regione sono quindi attribuite risorse pari a
67.668.432,00 (a cui si aggiungono 33.679.799,76 di altri fondi nazionali per un totale di
101.348.231,76 a valere sul Piano esecutivo regionale) per la realizzazione dei seguenti servizi
e misure:
Pag. 4 di 23
REGIONE
CALABRIA
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento
1-C Orientamento specialistico o di II livello
2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
3 Accompagnamento al lavoro
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale
9. Bonus occupazionale
Attraverso il presente Avviso pubblico viene data attuazione alla misura “5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” prevista dal Piano esecutivo della garanzia Giovani
della Regione Calabria.
L’Avviso, che si colloca in continuità rispetto ai recenti provvedimenti normativi con cui la
Regione ha recepito le riforme nazionali in tema di apprendistato e tirocinio, rappresenta quindi,
nell’intenzione dell’Amministrazione regionale, una azione concreta di contrasto alla crisi
economica e alle difficoltà di inserimento occupazionale dei giovani oltre che un’opportunità per
dare concreta attuazione al Programma Garanzia Giovani.
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
Al fine di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nelle transizioni tra scuola
e lavoro la Regione Calabria sostiene, attraverso il presente intervento, l’attivazione di tirocini
extra-curricolari di durata semestrale (annuale nel caso dei giovani disabili e svantaggiati).
Tale misura è tesa ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro o a favorire il loro inserimento e
reinserimento, soprattutto nel caso di giovani senza precedenti esperienze, per contrastare il
fenomeno NEET (giovani né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione).
I tirocini potranno essere effettuati anche in mobilità geografica nazionale per favorire la
realizzazione di esperienze formative e professionali anche in altre regioni.
Per sostenere la realizzazione della misura si prevede l’erogazione di indennità ai giovani
partecipanti per la realizzazione dei percorsi di tirocinio e il riconoscimento di un contributo al
soggetto promotore.
I soggetti ospitanti che aderiscono al presente Avviso si rendono disponibili ad attivare dei
percorsi di tirocinio, con la copertura finanziaria dell’indennità di partecipazione prevista per i
tirocinanti.
Pag. 5 di 23
REGIONE
CALABRIA
A conclusione dei percorsi di tirocinio i soggetti ospitanti che assumeranno i tirocinanti
potranno accedere agli incentivi economici per le assunzioni previsti dalla Garanzia
Giovani (Bonus occupazionali), sulla base delle modalità e dei requisiti che saranno definiti
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali1.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione dell’Avviso ammonta complessivamente a
€. 6 MLN di euro a valere sulle risorse del Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani
della Regione Calabria (DGR n. 155 del 29.04.2014).
3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI
I destinatari dell’intervento che potranno effettuare i percorsi di tirocinio sono soggetti che si
ritrovino nelle condizioni di seguito specificate:
 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno
nel territorio dello Stato Italiano;
 residenza nel territorio della Regione Calabria;
 età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°
anno e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età);
 registrazione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”.
I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione2 del giovane
al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere all’avvio e nel corso della
realizzazione del tirocinio.
4. SOGGETTI OSPITANTI
Possono partecipare al presente Avviso, le imprese, costituite con “forma giuridica disciplinata
dal diritto privato”, così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità
legali” dell’ISTAT ai punti da 1.2 a 1.73. Possono partecipare al presente avviso anche gli studi
professionali e le ditte individuali.
1
È in corso di definizione un decreto del MLPS in cui si prevede che la misura Bonus occupazionale sia gestita a livello nazionale dall’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2
La richiesta di ammissione al Programma equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e alla comunicazione di posta elettronica certificata ivi prevista ai fini
dell’acquisto dello stato di disoccupazione.
3
1.2 Società di persone
Pag. 6 di 23
REGIONE
CALABRIA
Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui sopra, sono
sottoposti a qualche forma di influenza pubblica tale da poter essere compresi nella casistica di
organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006.
I soggetti ospitanti, alla data di data di candidatura al presente Avviso, devono possedere i
seguenti requisiti:
• avere la sede operativa presso cui è attivato il tirocinio in Italia;
• non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non
essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
• essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e
previdenziali previsti dalla legge;
• essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
• essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
1.2.10 Società semplice
1.2.20 Società in nome collettivo
1.2.30 Società in accomandita semplice
1.2.40 Studio associato e società di professionisti
1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
1.3 Società di capitali
1.3.10 Società per azioni
1.3.20 Società a responsabilità limitata
1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio
1.3.40 Società in accomandita per azioni
1.4 Società Cooperativa
1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente
1.4.20 Società cooperativa diversa
1.4.30 Società cooperativa sociale
1.4.40 Società di mutua assicurazione
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
1.5.10 Consorzio di diritto privato
1.5.20 Società consortile
1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico
1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
1.6.10 Ente pubblico economico
1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001
1.7 Ente privato con personalità giuridica
1.7.10 Associazione riconosciuta
1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
1.7.30 Fondazione bancaria
1.7.40 Ente ecclesiastico
1.7.50 Società di mutuo soccorso
1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica
Pag. 7 di 23
REGIONE
CALABRIA
•
non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle
autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti
pubblici.
Inoltre, sono esclusi dai benefici previsti dal presente Avviso i soggetti che:
• abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
• non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza,
degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
• non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni,
stipulate con la Regione per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla
consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della
spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento;
• abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare
condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità
relativamente all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la
Regione.
5. SOGGETTI PROMOTORI
Possono promuovere tirocini tutti i soggetti identificati dall’art.3 della DGR 158 del 29 aprile
2014 della Regione Calabria:
 la Regione Calabria;
 l’Azienda Calabria Lavoro;
 i Centri per l’Impiego;
 i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente
all’adozione di una disciplina regionale in materia;
 gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli
accademici;
 gli enti pubblici di ricerca;
 le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore
legale;
 i centri pubblici di formazione professionale e orientamento;
 le Agenzie regionali per il diritto alla studio;
 i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all’orientamento;
 le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari, le cooperative sociali iscritte negli specifici albi
regionali;
 le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
 i Parchi nazionali e regionali i Calabria;
 i servizi di inserimento al lavoro per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
Pag. 8 di 23
REGIONE
CALABRIA
Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto promotore,
Soggetto Ospitante, CPI e tirocinante. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche
di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
Il Soggetto promotore favorirà l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il Soggetto
Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e
nella predisposizione del progetto formativo.
L’art.7 della richiamata DGR 158/2014 prevede inoltre che il soggetto promotore debba
individuare un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:
– collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
– coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
– monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e
con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del
tirocinante;
– acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa,
con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto
ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
– concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione
dell'attestazione finale.
All’ente promotore di Tirocini extra curricolari anche in mobilità geografica potrà essere
corrisposto un contributo secondo i parametri riportati al punto 9 del presente Avviso.
6. TIPOLOGIE DI TIROCINIO AMMISSIBILI
Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto
diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze
del tirocinante, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento
lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma consiste in un periodo di
orientamento al lavoro e di formazione in situazioni produttive e aziendali.
Attraverso il presente Avviso pubblico si prevede di sostenere l’attivazione di percorsi di
tirocinio, in conformità alle indicazioni della DGR 158 del 29 aprile 2014 della Regione
Calabria avente oggetto “Linee guida in materia di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29
luglio 2013”, con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate
dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio
2013.
I percorsi di tirocinio potranno essere attivati esclusivamente per destinatari in possesso dei
requisiti di cui all’art.3 del presente Avviso.
In particolare si promuove l’attivazione di tirocini extracurriculari, effettuabili anche in mobilità
geografica nazionale, rientranti nelle seguenti tipologie definite dall’art.1 comma 3 lettere a), b)
e c) delle Linee guida regionali della richiamata DGR 158/2014:
Pag. 9 di 23
REGIONE
CALABRIA



Tirocini formativi e di orientamento - Sono finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro
mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i
soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro - Sono finalizzati a percorsi di
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a
disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati;
Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in
favore di disabili e persone svantaggiate. – Sono rivolti a disabili di cui all'articolo l,
comma l, della legge n. 68/99 e alle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.
7. INDENNITÀ PER I TIROCINANTI
Attraverso il presente intervento saranno concessi contributi a giovani residenti in Calabria, di
età compresa tra 18 e 29 anni e iscritti al programma Garanzia Giovani, per sostenere la
realizzazione di Tirocini extra-curriculari, così come definiti al precedente punto 6, effettuabili
“in loco” o “in mobilità geografica”. In proposito si precisa che:
– i tirocini “in loco” sono percorsi di tirocinio svolti in aziende con sede operativa nella
Regione Calabria;
– i tirocini in “in mobilità geografica” sono percorsi di tirocinio svolti in aziende con sede
operativa in una regione italiana diversa dalla Regione Calabria.
AZIONI
MISURE INCENTIVANTI
COSTO UNITARIO
TOT.
RISORSE
Contributi alle persone
€ 400 al mese per singolo
Indennità
ai
giovani tirocinante per una durata massima
AZIONE I
partecipanti
per
la di 6 mesi* e per un contributo
realizzazione di percorsi di massimo totale concedibile per il
1. Tirocini
tirocinio “in loco”
singolo tirocinante pari a € 2.400,00*
extracurriculari,
Contributi alle persone
€ 1.000 al mese per singolo € 6 MLN
anche in
Indennità
ai
giovani tirocinante per una durata massima
mobilità
partecipanti
per
la di 6 mesi* e per un contributo
geografica
realizzazione di percorsi di massimo totale concedibile per il
tirocinio
“in
mobilità singolo tirocinante pari a € 6.000,00*
geografica”
* Per i disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99 e le persone svantaggiate ai
sensi della legge n. 381/91, la durata del tirocinio è estendibile ad un massimo di 12 mesi e il
contributo massimo totale concedibile per il singolo tirocinante è pari a € 4.800,00 per i percorsi
di tirocinio in loco e ad € 12.000,00 per i percorsi di tirocinio “in mobilità geografica”.
Pag. 10 di 23
REGIONE
CALABRIA
Si precisa che l’indennità corrisposta al tirocinante:
 rappresenta l’“indennità di partecipazione” prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art.14
della DGR 158 del 29 aprile 2014 della Regione Calabria recante “Linee guida in materia
di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013”;
 può comunque essere integrata a discrezione del soggetto ospitante e/o del soggetto
promotore;
 non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo
finalizzata esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;
 sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
 non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal
tirocinante;
 non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
 non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi;
 per i tirocini effettuati da disabili e persone svantaggiate, è riconosciuta esclusivamente
per tirocini attivati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla L. 68/1999.
Si precisa inoltre che l’indennità di partecipazione - atteso il carattere formativo dell’istituto del
tirocinio, la natura “sociale” dell’indennità di partecipazione (al pari di un ammortizzatore
sociale), il valore economico dell’indennità (corrispondente sostanzialmente ad un rimborso
spese), nonché il mantenimento dello stato di disoccupati o comunque non occupati dei
tirocinanti - si configura come un finanziamento a favore della persona, che non favorisce
le imprese ospitanti e non costituisce quindi aiuto di stato ai sensi dell’art.107, paragrafo
1, del TFUE.
8. EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ PER I TIROCINANTI
L’indennità di partecipazione è erogata direttamente al tirocinante dall’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione.
L’erogazione è effettuata a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle
ore/mese previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia
minima del 70% delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei
confronti della Regione Calabria, né del soggetto ospitante.
9. CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROMOTORI
All’ente promotore di Tirocini extra curricolari anche in mobilità geografica potrà essere
corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, determinati in base alle risultanze
del profiling del giovane tirocinante (attività di esclusiva competenza dei Centri per l’Impiego),
secondo la tabella che segue:
FASCIA DI PROFILING DEL GIOVANE
Pag. 11 di 23
REGIONE
CALABRIA
Remunerazione a risultato
BASSA
MEDIA
ALTA
€ 200
€ 300
€ 400
MOLTO
ALTA
€ 500
10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI PROMOTORI
L’erogazione del contributo è effettuata a risultato.
Solo nel caso di completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l’intero importo previsto.
La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:
1. domanda di pagamento secondo il modello definito dalla Regione Calabria;
2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o
di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto accreditato,
del PON YEI e della misura di riferimento, per i servizi di promozione;
3. convenzioni di tirocinio e relativi progetti formativi firmati;
4. attestazione competenza acquisite dal tirocinante.
11. DURATA DEI PERCORSI DI TIROCINIO
I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima di 6 mesi, estendibile a 12 mesi
per i disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99 e le persone svantaggiate ai sensi
della legge n. 381/91.
12. NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI PER SINGOLO SOGGETTO OSPITANTE
I soggetti ospitanti, per determinare il numero massimo
contemporaneamente, dovranno attenersi a quanto definito dall’art.
Regionale n. 158 del 29 aprile 2014 in cui i limiti numerici dei tirocini
all’organico del soggetto ospitante:
– unità operative con numero di dipendenti da zero a cinque
indeterminato: massimo un tirocinante;
–
di tirocinanti ospitabili
9 della Delibera di Giunta
concedibili sono rapportati
a tempo determinato e/o
unità operative con numero di dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato compreso
tra sei e venti: massimo due tirocinanti contemporaneamente;
–
unità operative con ventuno e più dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato:
numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti
contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini,
come dipendenti a tempo indeterminato.
Sono inoltre computabili, al fine del calcolo dei limiti numerici:
Pag. 12 di 23
REGIONE
CALABRIA
–
i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 24 mesi, purché la
durata residua del contratto si almeno pari alla durata del tirocinio da attivare;
– i professionisti soci degli studi professionali.
Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità
operative.
13. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI
L’assegnazione dei tirocinanti ai soggetti ospitanti si svilupperà secondo la seguente procedura,
coordinata dai Centri per l’Impiego:
1. I soggetti ospitanti e promotori, individuati ad esito delle procedure previste dal presente
Avviso, formano l’elenco dei soggetti disponibili ed idonei ad ospitare e promuovere i tirocini
nell’ambito della Garanzia Giovani.
Si evidenzia che la costituzione degli elenchi non conferisce alcun diritto in merito
all’effettiva attivazione del tirocinio, che è subordinata al positivo esito delle verifiche
che saranno operate dalla Regione e dal Centro per l’Impiego e al completamento
delle attività di matching illustrate di seguito.
2. Il Centro per l’impiego opera il matching tra i profili richiesti dai soggetti ospitanti ed i profili
dei giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani in possesso dei requisiti di cui al punto 3
del Presente Avviso, identificando i tirocinanti da proporre a ciascun soggetto ospitante. La
procedura di matching prende in considerazione i seguenti parametri:
 caratteristiche dei percorsi di tirocinio ricavabili dalla “Scheda Fabbisogno
Aziendale” (si veda Allegato 2) che ciascun soggetto ospitante allega alla domanda
di partecipazione, in cui sono precisati obiettivi e modalità previsti per lo svolgimento
del tirocinio nonché i requisiti preferenziali richiesti ai tirocinanti (in termini di
esperienze lavorative con qualifica professionale svolta, titoli di studio età, ecc.);
 SAP dei giovani, risultanze del profiling previsto nell’ambito della Garanzia Giovani,
orientamenti, preferenze ed eventuali limitazioni espresse dai giovani all’atto della
registrazione al Programma Garanzia Giovani.
Ad esito della fase di matching, il CPI trasmette a ciascun soggetto ospitante un elenco di
profili preselezionati.
3. I soggetti ospitanti effettuano la selezione definitiva dei partecipanti attraverso l’analisi delle
SAP ed eventualmente convocando i giovani preselezionati per un colloquio individuale
presso la propria sede o presso i CPI e tracciano l’esito di questa fase sulla piattaforma
informatica. I colloqui dovranno svolgersi entro una tempistica prestabilita e potranno avere
luogo anche con altre modalità (telefono, videoconferenza, ecc..) nel caso di sedi aziendali
collocate al di fuori del territorio regionale.
Per i tirocini in mobilità geografica la procedura sarà coordinata dai Centri per l’impiego
capoluogo di Provincia (uno per Provincia) che gestiranno le attività descritte al punto 3.
Eventuali integrazioni e/o modifiche alla procedura di selezione dei tirocinanti saranno
successivamente comunicate dalla Regione ai soggetti ospitanti e promotori.
Pag. 13 di 23
REGIONE
CALABRIA
14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all’art. 4 del presente
Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla citata DGR 158/2014 della Regione
Calabria e in particolare dovranno altresì attenersi alle previsioni del’art. 6, che identifica quali
debbano essere i compiti del soggetto ospitante:
– stipulare la convenzione con il soggetto promotore, il CPI ed il tirocinante definendo il
progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
– designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro,
individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e
coerenti con il progetto formativo individuale;
– assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto
formativo;
– valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto
promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
– mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti,
ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
Il soggetto ospitante garantisce inoltre la copertura assicurativa del tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile durante il periodo di
tirocinio. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al
di fuori dell’ente, ma rientranti nel progetto formativo.
Il soggetto ospitante, inoltre, non può:
– impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo
periodo formativo per l’acquisizione di abilità e competenze specifiche;
– utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, personale nei periodi di malattia,
maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate
per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può
accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
– favorisce l'inserimento del tirocinante;
–
–
–
promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo,
anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del
tirocinio;
entro il quinto giorno successivo alla fine del mese invia alla Regione Calabria il registro
presenze redatto sul formato INPS e compilato secondo le modalità operative condivise;
– accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
Pag. 14 di 23
REGIONE
CALABRIA
–
–
definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante,
attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
–
garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente
acquisite dal tirocinante.
Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che
l’impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell’orario di lavoro vigente nella
struttura ospitante e, in ogni caso, la durata del tirocinio e l’articolazione settimanale dell'orario
devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le
competenze professionali obiettivo del percorso formativo.
15. EVENTI (DECADENZA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, SOSTITUZIONI)
Possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:
 la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;
 la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante a seguito di comportamenti del
tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o
interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del
tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
 la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso
pubblico;
 il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni
definite nel presente Avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale
sui tirocini.
L’interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta sempre la
decadenza dell’erogazione del sostegno economico a partire dalla data di interruzione.
Nei casi di interruzione anticipata, non determinata da una rinuncia dell’ente ospitante, il
tirocinante potrà essere sostituito dal soggetto ospitante entro i primi due mesi dall’avvio. E’
ammessa una sola sostituzione. Tra la data di cessazione del primo tirocinante e l’avvio del
secondo sostituto non devono trascorrere più di quindici giorni. Il sostituto potrà svolgere il
tirocinio per il periodo non svolto dal primo.
Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (ovvero
malattia che determina una sospensione del tirocinio per una durata superiore ad un terzo della
durata complessiva del periodo di tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo
della durata complessiva del tirocinio.
Pag. 15 di 23
REGIONE
CALABRIA
16. ATTESTAZIONE
FORMATIVO
DELLE
COMPETENZE
E
REGISTRAZIONE
SU
LIBRETTO
A chiusura del percorso di tirocinio il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un’attestazione
dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal tutor del soggetto promotore in
collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di
quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio.
L’attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel
Progetto Formativo, redatto in virtù della figura/e professionali selezionata/e all’interno
Repertorio di riferimento.
Il Repertorio a cui la Regione Calabria intende fare riferimento è quello della Regione Toscana,
in attuazione dell’Accordo bilaterale approvato con atti deliberativi delle due giunte regionali
coinvolte.
L’esperienza di tirocinio dovrà essere inoltre registrata sul Libretto Formativo del cittadino
secondo le modalità che verranno definite dalla normativa regionale.
Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il
tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
Nel caso in cui il tirocinio da attivare faccia riferimento ad una figura professionale non presente
nel repertorio della Regione Toscana è tuttavia consentita la possibilità di presentazione di
percorsi di tirocinio riferiti a nuove figure professionali.
Le nuove figure professionali potranno essere proposte nell’ambito del presente Avviso
utilizzando il format descrittivo Allegato 4 – Modulo proposta nuova figura professionale. Per la
definizione della nuova figura professionale i soggetti ospitanti potranno avvalersi del supporto
dei soggetti promotori.
Nella proposta di nuove figure professionali si raccomanda di fare riferimento preferenzialmente
a figure già definite e validate nell’ambito di repertori e sistemi già operativi a livello regionale
e/o nazionale.
La proposta di nuova figura professionale presentata sarà oggetto di istruttoria da parte del
Comitato Tecnico per la gestione del "Repertorio regionale delle figure professionali”, ai fini
dell'approvazione e relativo inserimento nel Repertorio della Regione Calabria di prossima
costituzione. L’istruttoria di merito accerterà in particolare che la nuova figura professionale
proposta sia costruibile nel rispetto degli standard previsti dalla normativa in vigore e della
correlazione con gli standard di qualificazione nazionali. In caso di esito negativo dell’istruttoria
il tirocinio potrà attivarsi e completarsi regolarmente ma, al termine del percorso, non potrà
essere rilasciata al tirocinante un’attestazione dei risultati e delle competenze acquisite.
.
17. MONITORAGGIO
Il Soggetto promotore presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza del tirocinio. In
particolare il soggetto promotore:
Pag. 16 di 23
REGIONE
CALABRIA
o
o
o
promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di
monitoraggio in collaborazione con il Soggetto Ospitante;
accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi
periodicamente con il tutor del soggetto Ospitante;
aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc..).
Il soggetto promotore monitora l’andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e
mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante e
interviene tempestivamente per risolvere eventuali criticità.
La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni
obbligatorie, per misurare gli effetti delle esperienze di tirocinio in termini di risultati
occupazionali.
18. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I
SOGGETTI OSPITANTI
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare la domanda di
partecipazione sulla base delle seguenti istruzioni:
1. Collegarsi al sito web http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ ed accedere –
tramite il link specifico - al sistema informativo dedicato al presente intervento
2. Compilare on line l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione soggetto ospitante e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 46 e 47 dpr. 28/12/2000 n. 445)
3. Stampare l’Allegato 1 ed inviarlo tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), unitamente
ad un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante,
all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato all’intervento e pubblicato sulla
pagina di accesso al sistema.
4. Autenticarsi – tramite le credenziali ricevute a seguito dell’accreditamento e compilare
l’Allegato 2 – Scheda rilevazione fabbisogno aziendale e, solo in caso di proposta di nuova
figura professionale, l’Allegato 4 – Modulo proposta nuova figura professionale.
Si ricorda che il rilascio delle credenziali di cui al punto 4 è vincolato alla ricezione della
documentazione completa all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato. Ricevuta
la documentazione di cui al punto 3. il personale preposto procederà, con le tempistiche del
caso, all’attivazione dell’utenza con il conseguente rilascio delle credenziali di accesso.
19. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I
SOGGETTI PROMOTORI
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare la domanda di
partecipazione sulla base delle seguenti istruzioni:
Pag. 17 di 23
REGIONE
CALABRIA
1. Collegarsi al sito web http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ ed accedere –
tramite il link specifico - al sistema informativo dedicato al presente intervento
2. Compilare on line l’Allegato 3 – Domanda di partecipazione soggetto promotore e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 46 e 47 dpr. 28/12/2000 n. 445)
3. Stampare l’Allegato 3 ed inviarlo tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),
unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato all’intervento
e pubblicato sulla pagina di accesso al sistema.
4. Autenticarsi – tramite le credenziali ricevute a seguito dell’accreditamento.
Si ricorda che il rilascio delle credenziali necessarie per l’accesso al Sistema è vincolato alla
ricezione della documentazione completa all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
dedicato. Ricevuta la documentazione di cui al punto 2. il personale preposto procederà, con le
tempistiche del caso, all’attivazione dell’utenza con il conseguente rilascio delle credenziali di
accesso.
20. AMMISSIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande sarà effettuata con modalità “a sportello” con specifico riferimento
alla fase di matching. Tale sportello sarà operativo fino alla concorrenza delle risorse disponibili
determinate dalle convenzioni effettivamente attivate. Il Dipartimento si riserva la possibilità di
destinare ulteriori risorse.
Le domande di registrazione dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori, dovranno essere
presentate a partire dal venticinquesimo giorno dopo la pubblicazione del presente avviso
esclusivamente tramite il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Calabria.
Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e
l’Amministrazione Regionale ne darà comunicazione agli interessati.
Sul sito della Regione Calabria (http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/) sarà possibile
consultare, per informazioni e chiarimenti, l’apposita pagina web dedicata all’Avviso Pubblico e
scaricare la documentazione e la relativa modulistica. Per l’intera durata dell’intervento saranno
attivati sportelli informativi presso:
• La Regione Calabria ‐ Dipartimento 10 – Lavoro, Formazione, Politiche Sociali.
• Le sedi dei centri per l’impiego
Saranno ammesse alla realizzazione delle azioni previste dal presente intervento, le domande
che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
• corredate delle informazioni e documentazione richieste;
• conformi ai requisiti di ammissibilità per i soggetti ospitanti e destinatari previsti
dall’avviso.
• coerenti con le finalità dell’Avviso;
Pag. 18 di 23
REGIONE
CALABRIA
•
coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
La verifica relativa al possesso dei requisiti del soggetto ospitante – autocertificato in fase di
invio telematico della domanda - verrà comunque effettuata dalla Regione Calabria prima della
stipula della convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore, CPI competente e
tirocinante.
Saranno finanziati solo i tirocini oggetto di effettiva stipula della convenzione.
21. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI
Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi ovvero tutta la
documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna,
deve riportare i loghi istituzionali, pena la non ammissibilità dei costi correlati, cofinanziati dai
Fondi strutturali, ai sensi dei seguenti Regolamenti comunitari:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5
luglio 2006del Consiglio;
 Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L
87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
 Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme
di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Per maggiore chiarimenti e dettagli si rimanda alla documentazione in materia di informazione e
comunicazione
disponibile
sul
sito
della
Regione
all’indirizzo:
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/
Le attività di comunicazione avverranno inoltre in conformità alle “Linee Guida per la
comunicazione” previste per l’attivazione delle misure del PON YEI, definite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
22. VIGILANZA E CONTROLLI
La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevendendo e
contrastando ogni forma di abuso.
Pag. 19 di 23
REGIONE
CALABRIA
I beneficiari degli interventi si impegnano a sottostare al controllo sull’attività da parte
dell’Amministrazione Regionale e del personale dei Centri per l’impiego e dei soggetti
promotori, che potrà essere attuato mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, richiesta di
esibizione di atti, documentazione amministrativo-contabile, registri di presenza, ecc..
Nel caso in cui il tirocinio non risultasse conforme alla normativa regionale e nazionale e a
quanto disciplinato nel presente Avviso il personale ispettivo regionale e dei CPI potrà
procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come rapporto di lavoro di
natura subordinata con relativa applicazione delle relative sanzioni amministrative.
23. INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Calabria
http://www.regione.calabria.it e sul sito internet: http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/
24. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell’Avviso. Il
trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Avviso avverrà nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo sopra citato si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di candidatura
alla concessione di aiuti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Calabria, è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività procedurali, ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento, anche da parte delle commissioni di valutazione, con l’utilizzo di procedure
informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
candidatura e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici. Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle
operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle
disposizioni di legge vigenti.
Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che li
gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Ai Candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Pag. 20 di 23
REGIONE
CALABRIA
25. CONTROVERSIE
Per le controversie concernenti la presente procedura, si applicano le norme vigenti in tema di
determinazione del Foro di Catanzaro.
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è Giuseppe Mancini - DIPARTIMENTO 10 Lavoro,
Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato Sede: Via
Lucrezia della Valle, 88100 Catanzaro tel. 0961-858903
27. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia e a uno specifico manuale per la gestione del
tirocinio, parte integrante del presente Avviso, che disciplina, tra l’altro, le modalità di avvio del
tirocinio, le procedure per la gestione amministrativa e documentale, le modalità di monitoraggio
e controllo e di rilascio dell’attestazione finale.
Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita
ogni più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le
medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet: www.regione.calabria.it
28. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del
Consiglio;
Regolamento ( UE-Euratom ) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014- 2020;
Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del
22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Pag. 21 di 23
REGIONE
CALABRIA
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di
applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;
La comunicazione del MLPS con la quale non viene configurato come aiuto di stato il
finanziamento dell’indennità per i tirocinanti, in quanto misura di formazione che non rientra nel
campo di applicazione dell’art.87, par.1, del trattato perché dettate a favore di qualunque
persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori;
L’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi
Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
Le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio
europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 20142020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte
dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla
suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i
Pag. 22 di 23
REGIONE
CALABRIA
giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di
tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014;
Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano;
Decreto Direttoriale n.DD 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014 che ripartisce tra le Regioni
Italiane le risorse del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani ‘’;
La convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” con la
Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;
DGR n. 158 del 29 aprile 2014 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
DGR n. 155 del 29 aprile 2014 recante “Piano di attuazione del PON YEI, Convenzione da
stipulare col Ministero del Lavoro’’;
La Convenzione del 24 novembre 2014 – MLPS, INPS e Regione Calabria PON IOG ‘’ Iniziativa
per l’occupazione ‘’.
Pag. 23 di 23