Iva e fisco n. 5 - Centro Studi Enti Locali

Iva e fisco
Enti Locali
NUMERO
5
ANNO II
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Maggio 2014
4 “Decreto Irpef”:
l’analisi delle
disposizioni introdotte
dal Dl. n. 66/14 che
ha ridotto il cuneo
fiscale
22 Fatturazione
elettronica e
“Registro unico delle
fatture”:
le novità introdotte dal
“Decreto Irpef”
26 Iva:
qual è l’aliquota da
applicare allo smaltimento
dell’amianto?
IVA & FISCO ENTI LOCALI
ANNO II - n. 5
Maggio 2014
In questo numero:
Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ………………………………….….Pag. 3
Il notiziario
“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dal Dl. n. 66/14 che ha ridotto
il cuneo fiscale………………………………….………….………………………………….….Pag. 4
Irpef: modalità di applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 1 del Dl. n. 66/14……………Pag. 19
Sostituto d’imposta: istituito il codice-tributo per il recupero delle somme erogate
ai sensi dell’art. 1del “Decreto Irpef” …………….………….………………………….………….Pag. 21
Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo: ridefinito il tasso d’interesse
dovuto dal 1° maggio 2014…………….………….…………….……………………………….Pag. 21
Gli approfondimenti
Fatturazione elettronica e “Registro unico delle fatture”: le novità introdotte dal “Decreto Irpef”
di Cesare Ciabatti…………….………….…………….………………………………………..…Pag. 22
I quesiti
Pignoramento presso terzi: come applicare correttamente la sostituzione d'imposta
in casi particolari?
di Marcello Marzano e Francesco Vegni…………….………….…………….…………………….…Pag. 25
Iva: qual è l’aliquota da applicare allo smaltimento dell’amianto?
di Francesco Vegni …………….…………………………………………………………...…...…Pag. 26
Imposta di bollo: in quanto atti relativi al procedimento di riscossione
di entrate extratributarie, le fatture dei Comuni sono esenti?
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni…………….………….…………………………………...Pag. 27
Imposta di bollo: è corretto chiedere la regolarizzazione in caso di mancata applicazione
sulle offerte economiche in sede di gara?
di Calogero Di Liberto…………….………….……………………………….……………….…...Pag. 29
Lo scadenzario …………….. .…………………………………………………………...……Pag. 32
La rivista si compone di n. 34 pagine
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista
sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici
per verificare che i files siano indenni da virus.
Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 5 anno 2014
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FLASH
“DECRETO IRPEF”:
L’ANALISI DELLE DISPOSIZIONI
INTRODOTTE DAL DL.
CHE HA RIDOTTO
IL CUNEO FISCALE
IRPEF:
MODALITÀ DI
APPLICAZIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA
DI CUI ALL’ART. 1
DEL DL. N. 66/14
SOSTITUTO D’IMPOSTA:
ISTITUITO IL CODICE-TRIBUTO
PER IL RECUPERO
DELLE SOMME EROGATE
AI SENSI DELL’ART. 1
DEL “DECRETO IRPEF”
RITARDATO PAGAMENTO
DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO:
RIDEFINITO IL TASSO D’INTERESSE
DOVUTO DAL 1° MAGGIO 2014
L’analisi delle disposizioni introdotte dal Dl. 24
aprile 2014, n. 66 (“Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale”), pubblicato sulla G.U. n. 95
del 24 aprile 2014.
(vedi commento a pag. 4)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio
sito web la Circolare 28 aprile 2014, n. 8/E,
rubricata “Art. 1 del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 –
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati”.
(vedi commento a pag. 19)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio
sito la Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, con
la quale viene istituito il codice-versamento
“F24” per il recupero delle somme erogate ai
sensi dell’art. 1 del Dl. n. 66/14.
(vedi commento a pag. 21)
L’Inps, con la Circolare n. 54 del 2 maggio 2014,
ha reso nota la nuova misura degli interessi di
mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo.
(vedi commento a pag. 21)
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IL NOTIZIARIO
“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dal Dl. n. 66/14
che ha ridotto il cuneo fiscale
Il Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato sulla
G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 ed entrato in vigore il medesimo giorno della pubblicazione, è noto come
“Decreto Irpef” o “Decreto Renzi”.
L’intervento normativo è passata agli onori della cronaca soprattutto per la disposizione introdotta
dall’art. 1, che aumenta di circa 80 Euro mensili gli stipendi netti dei lavoratori dipendenti con redditi
inferiori a 24.000 Euro annui. A questa si sommano però molte altre novità di rilievo, come le
disposizioni volte a velocizzare i pagamenti dei debiti della P.A., nuove misure di “spending review”,
un’accelerazione dei tempi che precedono l’avvio della fatturazione elettronica per la P.A. e i suoi
fornitori, l’imposizione di un nuovo tetto al trattamento economico dei dipendenti pubblici e del
personale delle Società partecipate, nuovi tagli alle “auto blu” e norme per favorire la cessione dei crediti
certificati.
Di seguito, la rassegna dei contenuti delle disposizioni di interesse per gli Enti Locali e le Società
partecipate.
TITOLO I – “Riduzioni di imposte e norme fiscali”
Capo I
Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
L’art. 1 istituisce, già dal 2014 - in attesa di un programmato intervento strutturale sull’argomento da
adottarsi con la “Legge di stabilità 2015” - un credito d’imposta pari ad Euro 640 a favore dei percettori
di redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiore a Euro 26.000, rapportato al periodo di
lavoro 2014.
Per approfondimenti sul punto, rinviamo all’analisi cui è dedicato il successivo articolo della presente
Rivista, relativo alla Circolare n. 8/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità
tecniche di fruizione del citato credito.
Art. 2 – Disposizioni in materia di Irap
L’art. 2 interessa gli Enti Locali con riferimento all’aliquota da applicare per chi adotta, a seguito di
opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, il metodo commerciale di
determinazione dell’Imposta. In particolare è previsto che, già dall’anno 2014, si applichi l’aliquota Irap
del 3,5% invece dell’attuale aliquota del 3,9%.
Viene previsto inoltre che:
− l’acconto per l’anno 2014 venga determinato secondo il criterio previsionale tenendo conto
dell’aliquota del 3,75%;
− le Regioni possono maggiorare l’aliquota al massimo dello 0,92%.
TITOLO II – “Risparmi ed efficienza della spesa pubblica per beni e servizi”
Capo I
Art. 8 – Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Il comma 1 dell’art. 8 prevede che le Amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione delle norme del
Dlgs. n. 33/13 (cd. “Decreto Trasparenza”), cioè tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01, debbano pubblicare sui propri siti istituzionali, e rendere accessibili anche attraverso il
ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e
l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con Dpcm. da
emanarsi entro 30 giorni dal 24 aprile 2014. Tale disposizione costituisce obbligo di Trasparenza per le
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P.A. ed elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, la cui violazione può costituire
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione ed è comunque valutata
ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
Il comma 4 impone per il 2014 una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni Settore,
per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di Euro in ragione di:
− 700 milioni di Euro da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
− 700 milioni di Euro, di cui 340 milioni di Euro da parte delle Province e Città metropolitane e 360
milioni di Euro da parte dei Comuni;
− 700 milioni di Euro da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Per la determinazione degli obiettivi di spesa per le Regioni e per le Province autonome nonché per le
Province, i Comuni e le Città metropolitane, viene fatto un rinvio, rispettivamente, agli artt. 46 e 47 del
Decreto in commento.
Il comma 8 prevede che le Amministrazioni di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo della riduzione
della spesa per acquisti di beni e servizi, sono:
autorizzate, a decorrere dal 24 aprile 2014, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad
oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei
contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione
della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la
riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’Amministrazione. Il recesso è comunicato
all’Amministrazione ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da
parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more
dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite
affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
tenute ad assicurare che gli importi ed i prezzi dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la
fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2014 non siano superiori
a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lett. a), e comunque non siano superiori ai
prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro
stipulate da Consip Spa. Gli atti ed i relativi contratti adottati in violazione di tale disposizione sono
nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha
sottoscritti.
Art. 9 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
Il comma 1 prevede che, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 33-ter del
Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), sia istituito l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno
parte Consip Spa ed una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi
dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 richiedono all’Avcp l’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori. Con
Dpcm. da emanarsi entro 60 giorni dalla data del 24 aprile 2014, saranno definiti i requisiti per
l’iscrizione, tra cui il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti
significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da
ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con Dpcm., di
concerto con il Mef, da emanarsi entro 90 giorni dalla data del 24 aprile 2014, verrà istituito il Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e ne saranno
stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
Il comma 4 modifica il comma 3-bis dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”), la cui
attuale versione prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di lavori,
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beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti Uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n.
56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Le Regioni devono costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre 2014 ove non esistente, un
soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso, il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35, ed in alternativa, le
Regioni possono stipulare con Consip Spa apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti
sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli Enti del territorio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.
In base al comma 8, l’Avcp, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti
pubblici” di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05, dovrà fornire alle Amministrazioni pubbliche
un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della Pubblica Amministrazione, nonché dovrà
pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle P.A. per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno
sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della P.A. e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in
tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/99. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla
“Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.
Art. 10 – Attività di controllo
I compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Avcp), che li esercita secondo quanto
previsto dal Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”).
A tal fine l’Avcp:
− può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza, della Ragioneria generale dello Stato, delle
Amministrazioni pubbliche, degli Enti pubblici e degli Organismi di diritto pubblico, sulla base di
apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo
svolgimento delle attività di supporto;
− riceve dalle Amministrazioni pubbliche dati e documenti;
− trasmette alle strutture, agli Uffici e agli Organi preposti alle funzioni di controllo delle
Amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette
funzioni.
Il comma 3 prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze individui, con proprio Decreto da
emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei
beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 ed il 24 aprile 2014. Entro 10 giorni
dall’emanazione di tale Decreto, il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle
prestazioni individuate.
Il comma 4 prevede che, entro il 30 settembre 2014, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3,
comma 25, del Dlgs. n. 163/06 (cioè le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri
Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, le Unioni, i Consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti) debbano trasmettere all'Osservatorio dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture:
− i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal Decreto
di cui al comma 3, in essere alla data del 30 settembre 2014;
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−
i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014,
stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del Dlgs. n. 163/06, ovvero a
seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’art. 55 del medesimo Dlgs. n. 163/06 in cui sia stata
presentata una sola offerta valida.
Con Deliberazione dell’Autorità saranno stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in
particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Capo II
Sezione I
Art. 13 – Limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle Società partecipate
A decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di
Cassazione previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 214/11, è fissato in Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data, i riferimenti al limite retributivo di
cui ai citati artt. 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data del 24
aprile 2014, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori.
Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione
delle disposizioni di cui al presente art. 13 operano con riferimento alle anzianità contributive maturate
a decorrere dal 1° maggio 2014.
Art. 14 – Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
Ad eccezione delle Università, degli Istituti di formazione, degli Enti di ricerca e degli Enti del Servizio
sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare dalle
disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10 e dall’art. 1,
comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito dalla Legge n. 125/13, le Amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi
di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è
superiore rispetto alla spesa per il personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, come
risultante dal conto annuale 2012:
al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a Euro 5 milioni,
all’1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a Euro 5 milioni.
Le medesime Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore
rispetto alla spesa del personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal
conto annuale 2012:
al 4,5% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a Euro 5 milioni,
all’1,1% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a Euro 5 milioni.
Per le Amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, si fa riferimento ai
valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
Gli incarichi e i contratti in corso devono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data del 24 aprile 2014,
ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.
Sezione II
Art. 15 - Spesa per autovetture
La norma in questione interviene sul comma 2, dell’art. 5, del Dl. n. 95/12 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 135/12 (c.d. “Spending review”) e dispone che, a partire dal 1° maggio 2014, le
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. e le Autorità
indipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% (il limite precedentemente
previsto era il 50%) della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Confermata la possibilità di derogare a
questo limite (per il solo anno 2014) per effetto di contratti pluriennali già in essere. Risulta ampliato, a
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seguito delle modifiche apportate, il ventaglio degli Enti esclusi da questo vincolo. Oltre alle 3 categorie
già individuate dalla “Spending review” (autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per
i Servizi istituzionali di tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica e per i Servizi istituzionali svolti
nell'area tecnico-operativa della Difesa), non sono sottoposte ai vincoli citati le auto utilizzate
dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, quelle usate per i Servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, per i Servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale
gestita da Anas Spa, e quelle destinate ai Servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari svolti all'estero.
I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del Dl. n. 66/14 possono essere
ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di Polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Sezione III
Art. 18 - Abolizione di agevolazioni postali
La norma dispone, a partire dal 1° giugno 2014, la soppressione delle tariffe postali agevolate di cui agli
artt. 17 e 20 della Legge n. 515/93 e all'art. 12, comma 6-bis, del Dl. n. 149/13, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13. Ricordiamo che tali agevolazioni erano rivolte – tra
gli altri - ai candidati alle Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali per l'invio di materiale
elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel Collegio per i singoli
candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.
Art. 19 - Riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane
L’art. 19 aggiunge 2 nuovi commi (il 150-bis e il 150-ter), all'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d.
“Legge Delrio”). Il primo prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla
finanza pubblica pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2014, 60 milioni di Euro per l'anno 2015 ed a 69
milioni di Euro a decorrere dall'anno 2016, e che la ripartizione di tale contributo sará definita con Dm.
Ministero dell'Interno di concerto con il Mef.
Il Dpcm. di cui al comma 92 della Legge n. 56/14 (con il quale saranno definiti i criteri generali per
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli Enti subentranti, garantendo i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla
scadenza per essi prevista) definirà poi – ai sensi del comma 150-ter – le modalità di recupero delle
somme in oggetto.
Capo IV
Art. 23 – Riordino e riduzione della spesa di Aziende, Istituzioni e Società controllate dalle
Amministrazioni locali
L'art. 23 prevede che il Commissario straordinario di cui all’art. 49-bis del Dl. n. 69/13, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 98/13, predisponga entro il 31 ottobre 2014 “un programma di
razionalizzazione delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società direttamente o indirettamente controllate dalle
Amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196,
individuando in particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli Organismi sopra indicati, in funzione delle
dimensioni e degli Ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello
nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre Società anche a capitale privato con il trasferimento di
funzioni e attività di servizi”.
In buona sostanza, il Legislatore ha avviato un percorso di riorganizzazione complessiva del “Sistema
delle partecipazioni”, indicando le linee guida su cui dovrà basarsi il Commissario straordinario nella
predisposizione di un “Programma di razionalizzazione” complessivo.
Gli elementi che caratterizzano il Programma citato sono connessi all’efficienza gestionale delle “gestioni
parallele” che, dopo la “Legge di stabilità 2014”, è divenuta il punto di riferimento del Legislatore nella
definizione delle norme che interessano gli Organismi a partecipazione pubblica locale.
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Sia in questo caso che in quello dell'altro articolo di interesse per le Società partecipate da Enti Locali
(art. 31), siamo di fronte ad interventi sul “Gruppo pubblico locale” finalizzati alla razionalizzazione della
spesa complessiva ed a favorire l’estinzione dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, che
comprendono, stante il tenore letterale delle norme, almeno le ramificazioni di tipo “societario”.
Capo V
Art. 24 - Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle
Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 dell’art. 24 ha modificato l’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/09 (“Finanziaria 2010”),
relativo al fabbisogno di immobili in locazione da parte delle Amministrazioni pubbliche, integrandone
la lett. b). Con la modifica si dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01, quindi anche gli Enti Locali, dovranno verificare la congruità del canone degli
immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato che dovranno prioritariamente essere
effettuate tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a
disposizione dall'Agenzia del Demanio, denominato “Paloma”. Tale consultazione equivale
all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni.
Il comma 2, lett. a), modifica il comma 222-bis integrandolo, e dispone che, in caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione dei Piani di razionalizzazione degli spazi e ai vincoli inerenti il rapporto
metri quadrati per addetto, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza; con la lett. b) viene integrato l’art. 2, introducendo il comma 222-quater,
che prescrive la predisposizione di nuovi Piani di razionalizzazione nazionale degli immobili. La norma
infatti prevede che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovranno predisporre, entro il
30 giugno 2015, un nuovo Piano di razionalizzazione nazionale degli immobili, finalizzato ad assicurare
un complessivo efficientamento attraverso l'utilizzo di immobili pubblici disponibili, ovvero di parte di
essi, anche condividendoli con altre P.A., e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva. Il nuovo
Piano dovrà garantire, per ciascuna Amministrazione, dal 2016, una riduzione non inferiore al 50% in
termini di spesa per locazioni passive (con riferimento ai valori registrati nel 2014), e non inferiore al
30% in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.
Sono esclusi dall'applicazione di tali disposizioni i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici
penitenziari. I Piani di razionalizzazione nazionali dovranno essere trasmessi all'Agenzia del Demanio
per la verifica della loro compatibilità agli obiettivi definiti dalla norma in commento.
L'Agenzia del Demanio, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del Piano, comunica al Mef e
all'Amministrazione interessata le risultanze della propria verifica: qualora positiva, l'Agenzia comunica
gli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto
dei risparmi individuati nel Piano; nel caso in cui il Piano non venga presentato, ovvero sia presentato
ma non risulti in linea con gli obiettivi fissati dalla norma in commento, il Mef, sulla base dei dati
comunicati dall'Agenzia del Demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione della norma. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con
appositi Decreti Mef.
Il comma 3 modifica l’art. 12, del Dl. n. 98/11, rubricato “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di
immobili pubblici”. In particolare, la lett. a) modifica il comma 3, dell’art. 12 citato, inerente le
comunicazione della previsione triennale dei lavori di manutenzione sugli immobili condotti in
locazione o comunque utilizzati a qualsiasi titolo che, a decorrere dal 2012, le Amministrazioni dello
Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/11, sono tenute ad effettuare entro il 31 gennaio di
ciascun anno. Le stesse Amministrazioni sono ora tenute a comunicare semestralmente tutti gli
interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà statale, in uso governativo, sugli immobili di
proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, e l’ammontare dei relativi oneri. Sono esclusi dalla
comunicazione semestrale i casi per i quali sono specificatamente attribuite all'Agenzia del Demanio le
relative decisioni di spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b), del Dl. n. 98/11.
Alla lett. b) viene modificato il comma 4, dell’art. 12 citato, disponendo che, in corso d'anno, in caso di
sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie, sentiti i Provveditorati per
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le Opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può essere rivisto il Piano, purché
non risultino già affidati interventi ad uno degli operatori con cui l'Agenzia abbia stipulato gli accordi
quadro previsti al comma 5, come di seguito modificato.
Infatti, la lett. c) del comma 3 in commento ha sostituito l’art. 12, comma 5, del Dl. n. 98/11,
prescrivendo all'Agenzia del Demanio di stipulare accordi quadro con operatori specializzati nel Settore
(individuati mediante procedure ad evidenza pubblica), ovvero anche avvalendosi di Società a totale o
prevalente capitale pubblico, per la progettazione e la realizzazione degli interventi manutentivi di cui al
predetto comma 2, lett. a) e b), e per gli interventi manutentivi da essa stessa gestiti con fondi diversi da
quelli appositamente istituiti dall’art. 12, comma 6.
Il comma 4, dell’art. 24 in commento ha modificato l’art. 3, del Dl. n. 95/12, disponendo, con la lett. a),
l’anticipazione al 1° luglio 2014 del termine a decorrere dal quale dovranno essere ridotti del 15% i
canoni previsti dai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati
dalle Amministrazioni centrali, come individuati dall’Istat o dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la
Consob (originariamente, il termine in questione era previsto al 1° gennaio 2015).
Alla lett. b), del medesimo comma 4, è disposta la sostituzione del comma 7, dell’art. 3, del Dl. n.
95/12. La norma novellata dispone che le previsioni, di cui ai commi da 4 a 6 recanti disposizioni
inerenti alla riduzione delle locazioni passive, si applicano anche alle altre Amministrazioni pubbliche, di
cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, Enti Locali compresi.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione delle disposizioni in parola.
Il comma 5 dispone la riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti e, a tal fine,
sancisce che:
a) per gli istituti depositari, previsti dal Regolamento attuativo dell'art. 5, comma 1, della Legge n.
106/04, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
b) per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, non sono soggette al deposito legale le ristampe
inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Capo VI
Art. 25 – Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica
L’art. 25 anticipa dal 6 giugno al 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto
Mef n. 55/13 - per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche
Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi
anche le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’art. 1 della Legge n. 244/07.
Inoltre, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni” e pena il
blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse
Pubbliche Amministrazioni devono riportare, rispettivamente:
1) il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
2) il Codice unico di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/03.
In uno dei prossimi numeri della Rivista pubblicheremo un approfondimento specifico sull’argomento,
mentre indicazioni circa la fatturazione elettronica e sul funzionamento del Sistema Sid sono comunque
già disponibili sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it dell’Agenzia delle Entrate.
TITOLO III – “Pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni”
Capo I
Art. 26 – Pubblicazione telematica di avvisi e bandi
Il comma 1, lett. a), modifica il comma 7 dell’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”)
ed aggiunge al medesimo articolo il comma 7-bis. Il novellato comma 7 ha abolito l’obbligo di
pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani, prevedendo che tutte le informazioni relative alle gare
pubbliche ed indicate nell’Allegato IX A del “Codice dei contratti pubblici” siano pubblicate solo sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il comma 7-bis ha quindi aggiunto che le spese per la
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pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’Allegato IX A, sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il comma 1, lett. b), modifica il comma 5 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06, relativo ai contratti di lavori
sotto soglia comunitaria, ed aggiunge al medesimo articolo il comma 5-bis.
Il novellato comma 5 prevede l’obbligo di pubblicazione dei bandi relativi a contratti di lavori di
importo pari o superiore a 500.000 Euro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre
quelli relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 Euro sono pubblicati nell’Albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante.
Anche in questo caso, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
Art. 27 - Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 ha modificato il Dl. 35/13, introducendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei
debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma novellata dispone che, entro il 1° luglio 2014, i
titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni
professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, potranno comunicare, mediante la piattaforma
elettronica di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento
emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Cig. Sulla base dei dati pervenuti,
le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui
propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire
dal 1° gennaio 2014.
Nel caso di fatture elettroniche, trasmesse alle P.A. attraverso il Sistema di interscambio di cui al Dm.
Mef 7 marzo 2008, i dati ad esse relativi saranno acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
Entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima piattaforma
elettronica, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e
appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato
superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. del Dlgs. n. 231/02.
I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef
n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti, nonché, nei casi
in cui sia previsto, il Cig.
Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati
alla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la
tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A.
In chiusura, il comma 1 dispone che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati
rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità
dirigenziale e disciplinare.
L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle
procedure sopra esposte.
Il comma 2 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, disponendo, con la lett. a),
l’estensione della disciplina in questione al complesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in luogo degli Enti precedentemente coinvolti (le Regioni e gli Enti
Locali nonché gli Enti del Servizio sanitario nazionale); con la lett. b) si modificano le modalità di
attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione dei debiti da parte delle
Amministrazioni debitrici entro i termini previsti, individuando i soggetti deputati alla nomina del
Commissario ad acta. In particolare, la norma modificata dispone che la nomina è effettuata dall’Ufficio
centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni centrali, degli
Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, ovvero dalla Ragioneria
dello Stato territorialmente competente per le certificazioni di pertinenza delle altre Amministrazioni;
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con la lett. c) sono inasprite le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o per il
diniego non motivato di certificazione, da applicarsi in capo al Dirigente responsabile. Inoltre, la norma
dispone che le Pubblica Amministrazione inadempienti, fino al perdurare dell’indebitamento, non
potranno procedere a nuove assunzioni né assumere nuovi debiti; infine, con la lett. d), viene disposto
l’obbligo di indicare obbligatoriamente la data prevista per il pagamento e d’integrare le certificazioni già
rilasciate con la data di pagamento prevista.
Art. 28 - Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle P.A. con le risorse
trasferite dalle Regioni
La norma dispone la modifica dell’art. 2, del Dl. n. 35/13, integrandolo del nuovo comma 6-bis, con il
quale si dispone che le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta da parte delle Regioni dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dagli Enti Locali e dalle altre P.A. con le risorse loro trasferite dalle
Regioni, a seguito dell’estinzione dei debiti elencati nel Piano di pagamento, saranno stabilite con
Decreto Mef da adottarsi adottato entro il 23 giugno 2014.
Capo II
Art. 29 - Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali
La norma dispone che per il 2014 potranno essere attribuite agli Enti Locali le disponibilità della
“Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” del “Fondo per
assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n.
35/13, non erogate nelle precedenti istanze.
Art. 30 - Debiti fuori bilancio inclusi nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale”
La norma ha integrato l’art. 1, comma 10-bis del Dl. n. 35/13, specificando che, tra i debiti fuori
bilancio finanziabili mediante le anticipazioni di liquidità, rientrano anche i debiti fuori bilancio già
contenuti nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel.
Art. 31 - Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate
L’art. 31, intitolato “Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate”, è finalizzato
a favorire il pagamento dei debiti da parte delle Società partecipate da Enti Locali attraverso
l’incremento, per l’anno 2014, di 2.000 milioni di Euro della dotazione della “Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” e del “Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 64/13.
Si tratta di incrementi destinati espressamente al pagamento, da parte degli Enti Locali, dei propri debiti
nei confronti delle Società partecipate. Il pagamento concerne tutti i debiti certi ed esigibili al 31
dicembre 2013 o comunque per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Sono ricompresi nell’intervento anche “i debiti fuori bilancio che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi
inclusi quelli contenuti nel ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’, di cui all’art. 243-bis del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.
L’attuazione della norma in questione è subordinata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 31, ad un
Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali, da adottare entro 60 giorni, in
conformità alle procedure di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n.
64/13, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli Enti Locali delle risorse di cui al comma 1.
L’erogazione, sempre secondo le previsioni del comma 3, è subordinata alla presentazione, da parte
degli Enti Locali soci, di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei
confronti delle Società partecipate, asseverata dagli Organi di revisione dello stesso Ente Locale ma
anche - e questa è una specifica non priva di rilievo - per la parte di competenza, delle Società stesse.
Il comma 4 stabilisce poi quale deve essere la destinazione delle risorse incamerate dalle Società
partecipate destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui alla norma in esame,
destinano prioritariamente le risorse ottenute “all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine”.
Lo stesso comma 4 delinea anche i flussi informativi connessi alla verifica del corretto utilizzo delle
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12
somme di specie da parte delle Società partecipate, le quali debbono comunicare agli Enti Locali soci gli
avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora aperti, “per la successiva
trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma 14, del citato Decreto legge n. 35 del 2013”.
Il comma 5 stabilisce altresì che i Collegi sindacali delle Società partecipate dagli Enti Locali e non gli
Organi di revisione di questi ultimi accertino, nell’ambito delle proprie verifiche periodiche e della
relazione al bilancio di esercizio, che le comunicazioni di cui sopra siano state effettivamente inviate.
Art. 32 - Incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili”
Per il 2014 è disposto l’incremento di 6 miliardi di Euro della dotazione del “Fondo per assicurare la
liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, al fine
di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti Locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ex art. 243-bis del
Tuel.
Con Dm. Mef, da adottarsi entro il 31 luglio 2014, sarà stabilita la distribuzione del predetto incremento
del Fondo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse in questione a Regioni
ed Enti Locali, ivi inclusi gli Enti che non abbiano precedentemente avanzato richiesta di anticipazione
di liquidità. Lo stesso Decreto determinerà l’eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della predetta
Sezione del Fondo, derivante da eventuali disponibilità per anticipazioni precedentemente attribuite e
non ancora erogate.
L’erogazione delle anticipazioni di liquidità in questione, da parte del Mef, è subordinata alla verifica
positiva della certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 95% dei debiti per i quali siano state
precedentemente concesse anticipazioni di liquidità, nonché dall’effettuazione delle relative registrazioni
contabili da parte delle Regioni.
Art. 33 - Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei Comuni che hanno
deliberato il dissesto finanziario
In sostituzione di quanto già previsto per gli anni 2013 e 2014 dall’art. 1, comma 17-sexies, del Dl. n.
35/13, la norma dispone che i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nel periodo
intercorso tra il 1° ottobre 2009 e l’8 giugno 2013 (data di entrata in vigore della Legge n. 64/13) e
quelli che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 Tuel, potranno richiedere
un’anticipazione di Tesoreria, fino all’importo massimo di 300 milioni di Euro per il 2014, da destinarsi
all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le
procedure di cui all’art. 258 Tuel.
L'anticipazione sarà ripartita tra gli Enti richiedenti nei limiti della massa passiva censita, secondo criteri
che tengano conto della popolazione residente al penultimo anno precedente la dichiarazione del
dissesto. Tale anticipazione sarà concessa con Dm. Interno da emanarsi entro il 24 maggio prossimo,
nel limite di 300 milioni di Euro per l’anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del “Fondo di
rotazione” di cui all'art. 243-ter Tuel. L’importo attribuito all’Ente deve necessariamente essere messo a
disposizione dell’Organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'Organo straordinario di
liquidazione dovrà provvedere al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata,
entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
L’anticipazione dovrà essere restituita, secondo un Piano di ammortamento con rate costanti al
massimo ventennale, comprensive di interessi, a decorrere dall’anno successivo all’erogazione.
Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Bpt a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del Tesoro da
emanare e pubblicare sul sito internet del Mef. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini
previsti, le somme saranno recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero
dell'Interno .
Art. 37 - Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
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La norma introduce alcuni strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certi, liquidi
ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31
dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08.
Il comma 1 dispone che, ai crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi
dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08, sia riconosciuta la garanzia dello Stato dal momento
dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.
Sono assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle
operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i debiti di parte corrente
certi, liquidi ed esigibili delle P.A. maturati al 31 dicembre 2013 e non certificati al 24 aprile 2014,
purché rispettino le seguenti 2 condizioni: la prima, che i soggetti creditori, entro il 23 giugno prossimo,
presentino istanza di certificazione, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del
Dl. n. 35/13; la seconda, che i crediti in questione siano oggetto di certificazione, tramite la menzionata
piattaforma elettronica, da parte delle P.A. debitrici.
La certificazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’eventuale diniego
espresso, anche parziale, dovrà essere necessariamente motivato.
L’inadempimento a tali obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7, comma 2, del Dl.
n. 35/13 in capo al Dirigente responsabile, nonché il divieto di assunzione di personale e il divieto di
ricorso ad indebitamento in capo all’Ente inadempiente, fino al perdurare dell’inadempimento.
Il comma 2 dispone che i pagamenti dei debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e
certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08, non rilevano ai fini dei vincoli e degli
obiettivi del Patto di stabilità interno.
Il comma 3 dispone che i soggetti creditori potranno cedere pro-soluto il credito certificato e assistito
dalla garanzia dello Stato ad una banca o altro intermediario finanziario, anche sulla base di apposite
convenzioni quadro.
Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato, non possono essere richiesti sconti superiori alla
misura massima determinata con il Dm. Mef di cui al successivo comma 4.
Una volta intervenuta la cessione del credito, in caso di carenza di liquidità, l’Ente debitore potrà
richiedere una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata
massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, apposita delegazione di pagamento o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'operazione di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento potranno essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche debitrici alla banca
o all’intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero, in caso di rifiuto espresso, ad altra banca
o ad altro intermediario finanziario.
Sulla base di una convenzione quadro stipulata con l’Abi, la Cassa DD.PP. e le Istituzioni finanziarie
dell’Unione Europea e internazionali, possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i
crediti assistiti da garanzia dello Stato e ceduti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 37 in commento,
anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei
relativi debiti, della durata massima di 15 anni, in relazione alle quali gli Enti debitori interessati
rilasciano delegazione di pagamento.
Il comma 4 dispone l’istituzione presso il Mef di un apposito “Fondo per la copertura degli oneri determinati
dal rilascio della garanzia dello Stato”, con dotazione pari a 150 milioni di Euro. Con Dm. Mef da adottarsi
entro il 24 maggio 2014 saranno ridefiniti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 37 in commento, inclusa la determinazione della misura massima dei tassi di interesse praticabili
sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito, nonché i criteri,
le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, e della garanzia dello
Stato di ultima istanza.
Il comma 5 riconosce allo Stato il diritto di rivalsa sugli Enti debitori nei casi di escussione della
garanzia prestata. Tale rivalsa comporta la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli
interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'Ente
debitore a valere sul bilancio dello Stato.
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Il comma 6 istituisce presso il Mef un Fondo con dotazione pari a 1 miliardo di Euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Art. 38 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite
piattaforma elettronica
L’art. 38 dispone che le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’art. 7,
comma 1, del Dl. n. 35/13, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere
effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da parte di
quest'ultimi alla Cassa DD.PP., ai sensi dell’art. 11, comma 12-quinquies del Dl. n. 76/13. Le
Amministrazioni cedute avranno 7 giorni di tempo, a partire dalla ricezione della comunicazione di
cessione, per opporre il proprio rifiuto, trascorsi i quali le suddette cessioni dei crediti certificati sono
efficaci ed opponibili nei loro confronti.
Art. 39 - Crediti compensabili
La norma modifica l’art. 28-quinquies del Dpr. n. 602/73, inerente ai crediti compensabili con somme
dovute in base agli istituti della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. Secondo la
norma previgente, potevano essere portati a compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle
Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e
appalti, solo su specifica richiesta del creditore. La norma in commento ha esteso la possibilità di
procedere alla compensazione anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati
successivamente al 31 dicembre 2013, nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle
Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e
appalti, eliminando dalla norma il riferimento al termine del 31 dicembre 2012.
Art. 40 - Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti
certificati
La norma in oggetto differisce al 30 settembre 2013, in luogo del 31 dicembre 2012 precedentemente
previsto, il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter
usufruire delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n.
185/08.
Capo III
Art. 41 - Attestazione dei tempi di pagamento
Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovrà essere allegato un
Prospetto, sottoscritto dal Rappresentante legale e dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente,
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
termini previsti dal Dlgs. n. 231/02, nonché i tempi medi dei pagamenti effettuati.
In caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento prescritti, nelle predette relazioni, le
Amministrazioni dovranno indicare le misure correttive adottate o previste per consentire la tempestiva
effettuazione dei pagamenti.
All'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile compete verificare le attestazioni di cui
al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.
Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4, del Dlgs. n. 231/02, le
Amministrazioni predette, esclusi gli Enti del Servizio sanitario nazionale, le quali attestino tempi medi
di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, non potranno procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai
processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli stessi Enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che possano configurarsi come elusivi delle predette disposizioni.
Il comma 3 dispone che la riduzione degli obiettivi annuali, che ai sensi dell’art. 1, comma 122, della
Legge n. 220/10, può essere autorizzata con Dm. Mef in favore degli Enti assoggettabili alla sanzione
per mancato rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno da operarsi a valere sul “Fondo
sperimentale di riequilibrio” e sul “Fondo perequativo”, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai Comuni
della Sicilia e della Sardegna, deve essere applicata sulla base dei criteri individuati con Dm. Mef. di cui
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15
all’art. 1, comma 122 del Dlgs. n. 220/10, esclusivamente agli Enti Locali che risultino rispettosi dei
tempi di pagamento previsti dal Dlgs. n. 231/02.
Art. 42 – Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni
Tale norma, inserita nel “pacchetto” degli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle
P.A., stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “registro
unico delle fatture”, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali emesse nei loro confronti.
Trattandosi di “registro unico”, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a registri di Settore o
di Reparto.
Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile per cui, al fine di
ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni, può essere sostituito dalle apposite funzionalità che
saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 7,
comma 1, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 64/13.
Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel
documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma
oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato
il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
m) il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
n) il Codice unico di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/03;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Tutto quanto sopra, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
Art. 43 - Anticipo certificazione conti consuntivi Enti Locali
La norma dispone la sostituzione dell’art. 161 del Tuel. La norma novellata prevede che i Comuni, le
Province, le Unioni di Comuni e le Comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché a trasmetterli al Ministero
dell'Interno. Tali certificazioni sono firmate dal Segretario, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e
dall'Organo di revisione economico-finanziario. Con Dm. Interno saranno definite le modalità per la
struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni.
La mancata trasmissione del certificato, da parte dei Comuni e delle Province, comporta la sospensione
del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ivi comprese
quelle a titolo di Fondo di solidarietà comunale.
I dati inerenti alle certificazioni dovranno essere resi noti sul sito internet della Finanza locale del
Ministero dell’Interno e messi a disposizione del Mef per l’inserimento nella banca-dati unitaria ai sensi
dell’art. 13, della Legge n. 196/09.
I certificati inerenti al rendiconto della gestione degli Enti Locali relativi all’esercizio finanziario 2014 e
seguenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo.
La data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il Dm.
Interno predetto.
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Art. 44 - Tempi di erogazione dei trasferimenti fra Pubbliche Amministrazioni
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02, i trasferimenti tra le
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, con esclusione delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, saranno erogati entro 60 giorni dalla definizione delle
condizioni per l'erogazione, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza
dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a
regime, il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo
svolgimento dell'attività ordinaria.
TITOLO IV – “Norme finanziarie ed entrata in vigore”
Art. 47 - Concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della
spesa pubblica
Il comma 1 dispone che, nelle more dell'emanazione del Dpcm. di cui all’art. 1, del comma 92, della
Legge n. 56/14, inerente al passaggio dalle Province ai nuovi Organismi subentranti, le stesse Province
e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di Euro per
l'anno 2014, pari a 576,7 milioni di Euro per l'anno 2015 e pari a 585,7 milioni di Euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017.
Il comma 2 dispone che, ai fini di cui al comma 1, ciascuna Provincia e ciascuna Città metropolitana
dovranno conseguire i risparmi di spesa da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, come determinati con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per gli anni successivi, sulla base dei 3 criteri di cui alle lett. da a) a c) dello stesso comma.
In particolare, la lett. a) prevede che il Dm. Interno in parola, al fine della riduzione della spesa per beni
e servizi, dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici Siope
indicati nella Tabella A allegata allo stesso Decreto. Per gli Enti che avranno registrato tempi medi di
pagamento superiori a 90 giorni, la riduzione predetta dovrà essere incrementata del 5%. Per gli altri
Enti, la predetta riduzione sarà ulteriormente ridotta in misura corrispondente al complessivo
incremento di cui al periodo precedente.
Per gli Enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma
455, della Legge n. 296/06, in misura inferiore al valore mediano risultante dalle certificazioni di cui alla
presente lett. a) - come di seguito specificate - tale riduzione sarà incrementata del 5%; per i restanti
Enti la riduzione in parola sarà ulteriormente ridotta in proporzione al complessivo incremento di cui al
periodo precedente. A tal fine, gli Enti trasmettono al Ministero dell'Interno, secondo le modalità
indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale, dal Responsabile finanziario e
dall'Organo di revisione, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato
rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n.
231/02 al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella B
allegata al Decreto in commento, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di
riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati, si applica
l'incremento del 10%.
Ai sensi della lett. b), con riguardo alle spese per autovetture, il predetto Dm. Interno, ai fini delle
riduzioni da operarsi, dovrà tenere conto del numero di autovetture di ciascuna Provincia e Città
metropolitana come comunicato annualmente al Ministero dell'Interno dal Dipartimento della
Funzione pubblica.
La lett. c) dispone che lo stesso Decreto, per quanto attiene alla riduzione della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà tenere
conto della spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione pubblica.
Ai sensi del comma 3, gli importi e i criteri relativi alla riduzione potranno essere modificati per ciascun
Ente, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro il
15 giugno, per l'anno 2014, ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. predetto,
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tenendo conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun
Ente.
Il comma 4 afferma che, in caso di mancato versamento del contributo dovuto, entro il mese di luglio,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Entrate provvede, attraverso la
struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, al recupero delle somme predette
nei confronti delle Province e delle Città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’Imposta
sulle assicurazioni Rca, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del Dlgs. n. 446/97, riscossa tramite
Modello “F24”, all'atto del riversamento del relativo gettito alle Province medesime.
Il comma 5 autorizza Province e Città metropolitane a rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione del comma 2.
Il comma 6 stabilisce che il predetto Dpcm. di cui all’art. 1, comma 92, della Legge n. 54/14, dovrà
definire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che
devono essere trasferite, tra le Province, le Città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati.
Il comma 7 dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare
che le misure di cui ai commi 2 e 5 vengano correttamente adottate, dandone atto nella relazione al
bilancio di previsione dell'esercizio e nella relazione al rendiconto dell'esercizio di cui all’art. 1, comma
166, della Legge n. 266/05.
Il comma 8 dispone che i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari ad Euro 375,6
milioni per l'anno 2014 e ad Euro 563,4 milioni per gli anni dal 2015, 2016 e 2017. A tal fine, la norma
contestualmente dispone la riduzione di 375,6 milioni di Euro del “Fondo di solidarietà comunale”, di cui
all’art. 1, comma 380-ter della Legge n. 228/12, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Il comma 9 prevede che gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al predetto
comma 8 siano determinati, per ciascun Comune, con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per
l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base di 3 criteri di cui alle lett. da a) a c)
di seguito esaminati.
In particolare, la lett. a) stabilisce che, per quanto attiene al risparmio connesso agli acquisti per beni e
servizi, il Decreto dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio sulla base dei dati
Siope indicati nella Tabella A, allegata al Decreto in commento, ma anche dei tempi medi di pagamento
di ciascun Ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.
In particolare, per gli Enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a
transazioni commerciali superiori a 90 giorni, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata
del 5%; per i restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in
misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente; per gli Enti che
nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza regionale di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge n.
296/445, inferiori al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lett. a), la
predetta riduzione sarà incrementata del 5%. Ai restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo
precedente.
A tal fine, gli Enti trasmettono al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il
28 febbraio per ciascuno degli anni relativi al triennio 2015-2017, una certificazione sottoscritta dal
Rappresentante legale dell’Ente, dal Responsabile finanziario e dall'Organo di revisione economicofinanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, al
numero dei pagamenti stessi. La stessa certificazione dovrà, altresì, attestare il valore degli acquisti di
beni e servizi sostenuti nell'anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella B allegata al
Decreto, evidenziando separatamente gli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini sopra indicati si applica l'incremento del 10%.
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La lett. b) dispone che con riguardo alla spesa per autovetture, deve tenere conto del numero di
autovetture possedute da ciascun Ente, come comunicato annualmente al Ministero dell'Interno dalla
Funzione pubblica.
La lett. c) prevede che, per quanto riguarda le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la riduzione dovrà essere operata in proporzione
alla spesa comunicata al Ministero dell'Interno dalla Funzione pubblica.
Il comma 10 dispone che gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun
Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro
il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. Interno
di cui al comma 9. Tali modifiche potranno tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun Ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai
criteri di cui al comma 9.
Il comma 11 afferma che, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero Interno,
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei Comuni interessati
all'atto del riversamento agli stessi Comuni dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11.
Ai sensi del comma 12, ai Comuni è riconosciuta la possibilità di rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
Il comma 13, infine, dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è
deputato a verificare che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella
relazione al bilancio di previsione dell'esercizio e nella relazione al rendiconto dell'esercizio di cui all’art.
1, comma 166, della Legge n. 266/05.
Art. 48 - Edilizia scolastica
Ai sensi dell’art. 48, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia
scolastica non saranno considerate rilevanti ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno
(comma 3, art. 31, della Legge n. 183/11). L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I Comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa saranno individuati con Dpcm. da emanare entro il 15 giugno 2014.
Ai sensi del comma 2 poi, il Cipe assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del “Fondo per lo
sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020”, fino all'importo massimo di 300 milioni di Euro da
impiegare per le finalità e gli interventi di cui all'art. 18, comma 8-ter, del Dl. n. 69/13, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 98/13.
Dopo aver verificato l'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del
Fondo di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture
strategiche per l'attuazione diPiani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il
Cipe riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 20142020 del “Fondo sviluppo e coesione” in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma
articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.
__________________________________
Irpef: modalità di applicazione del credito d’Imposta di cui all’art. 1 del
Dl. n. 66/14
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare 28 aprile 2014, n. 8/E, avente ad
oggetto “Art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati” (vedi precedente commento della presente Rivista).
All’interno del presente Documento di prassi, l’Agenzia ha precisato le modalità di applicazione del
credito d’imposta previsto dall’art. 1, del Dl. n. 66/14, riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, la cui imposta lorda sia superiore
all’importo delle detrazioni spettanti.
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Il credito d’imposta è pari ad Euro 640 per i redditi inferiori ad Euro 24.000, e al prodotto tra Euro 640
ed il seguente rapporto: (26.000-reddito lordo)/2.000.
Il citato credito si applica in via automatica, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dei beneficiari.
I soggetti beneficiari
I contribuenti che possono fruire del credito d’imposta in analisi sono coloro i quali risultano titolari di
redditi di lavoro dipendente o taluni redditi assimilati - nello specifico, i redditi assimilati di cui all’art.
50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l), del Dpr. n. 917/86.
L’essere titolari delle citate categorie di redditi non comporta automaticamente la fruizione del credito
d’imposta, poiché tali redditi devono essere sufficientemente elevati da generare un’Imposta lorda
superiore all’importo delle detrazioni spettanti, ma non devono essere superiori ad Euro 26.000.
I sostituti d'imposta tenuti al riconoscimento del credito
I sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito previsto dall’art. 1, del Dl. n. 66/14, sono
quelli previsti dall’art. 29, del Dpr. n. 600/73, vale a dire gli Enti previsti dall’art. 25 del Dpr. n. 600/73,
più le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le Amministrazioni
della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e
degli Organi legislativi regionali delle Regioni a Statuto speciale.
Il credito deve essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ad eccezione
del caso in cui non sia possibile riconoscere, per ragioni esclusivamente tecniche, legate alle procedure
di pagamento, l’importo spettante nella retribuzione pagata nel suddetto mese. Il credito potrà essere
erogato nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito
nelle retribuzioni dell’anno 2014.
Le modalità di determinazione del credito
L’Agenzia delle Entrate, oltre a quanto già evidenziato, ha precisato che l’art. 1, comma 2, del Dl. n.
66/14, dispone che il credito è “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, e quindi, nel caso di rapporti di
lavoro di durata inferiore all’intero anno solare, il credito spetta in ragione del rapporto tra giorni
lavorati e giorni dell’anno di riferimento.
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Il sostituto d’Imposta, in virtù del dettato dell’art. 1, commi 5 e 6, del Dl. n. 66/14, utilizza l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga al fine di erogare il credito d’imposta
previsto dalla norma. Le ritenute utilizzabili sono, a titolo d’esempio, le ritenute Irpef, le relative
Addizionali regionali e comunali, nonché le ritenute relative all’Imposta sostitutiva sui premi di
produttività o al contributo di solidarietà.
In caso di incapienza del monte ritenute, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’importo del credito riconosciuto dovrà essere evidenziato all’interno del Modello “Cud” e i correlativi
minori versamenti all’Erario dovranno essere indicati all’interno del Modello “770”.
I contribuenti senza sostituto d’imposta
Coloro i quali percepiscono redditi da soggetti che non sono considerati sostituti d’imposta possono
richiedere il credito all’interno della Dichiarazione dei redditi relativo all’anno 2014, secondo le modalità
che saranno evidenziate all’interno delle istruzioni ai Modelli dichiarativi. L’importo indicato potrà
essere utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso.
La possibilità citata si applica anche ai contribuenti che, pur percependo redditi da parte di sostituti
d’imposta, non si siano visti riconoscere in tutto o in parte il credito spettante.
Il credito non spettante
I contribuenti che non hanno diritto al credito d’imposta sono tenuti a darne comunicazione al
sostituto il quale provvederà al recupero dell’importo del credito eventualmente già erogato nei periodi
di paga successivi alla comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
La rilevanza del credito
L’importo percepito a titolo di credito d’imposta non è imponibile ai fini dell’Imposta sui redditi e delle
relative Addizionali regionali e comunali. Non essendo imponibile ai fini Irpef, il credito erogato è da
considerarsi come non imponibile ai fini Irap.
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Sostituto d’imposta: istituito il codice-tributo per il recupero delle
somme erogate ai sensi dell’art. 1 del “Decreto Irpef”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web la Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, con
la quale viene istituito il codice-versamento “F24” per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle
somme erogate ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef” o “Decreto Renzi).
Tali somme che, come noto, saranno riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta ed attribuite
a lavoratori dipendenti e assimilati senza concorrere a formare la formazione del reddito, potranno
essere recuperate mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97.
Il codice-versamento istituito a questo scopo è il seguente: “1655”, denominato “Recupero da parte dei
sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
In sede di compilazione del Modello “F24”, il codice è esposto in Sezione “Erario”, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione del campo
“Rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è
avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
__________________________________
Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo: ridefinito il tasso
d’interesse dovuto dal 1° maggio 2014
L’Inps, con la Circolare n. 54 del 2 maggio 2014, ha reso noto che, con Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate, a decorrere dal 1° maggio 2014, è stato fissato al 5,14% la misura degli interessi di mora
per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Come noto, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 dispone, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, l’applicazione degli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con Dm. Ministero delle Finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con
Provvedimento Prot. n. 51685/14 del 10 aprile 2014, è stata fissata al 5,14% in ragione annuale la
misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in
questione, è stata interessata la Banca d’Italia che ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi
con riferimento al periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013.
__________________________________
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GLI APPROFONDIMENTI
Fatturazione elettronica e “Registro unico delle fatture”: le novità
introdotte dal “Decreto Irpef”
di Cesare Ciabatti
All’interno del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef” o “Decreto Renzi”) sono contenute importanti
novità che interessano il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
L’art. 25 del Decreto-legge anticipa al 31 marzo 2015 l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria
nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali. Per le Agenzie fiscali, i
Ministeri e gli Enti di previdenza, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta dal prossimo 6 giugno
2014, come disposto dall’art. 6 del Dm. 3 aprile 2013, n. 55. L’anticipazione comporta che, entro il 31
dicembre 2014, le Amministrazioni locali dovranno individuare gli Uffici destinatari delle fatture
elettroniche da caricare presso l’Indice della Pubblica Amministrazione (Ipa). Il Codice univoco
assegnato allo specifico ufficio dall’Ipa è indispensabile per la trasmissione della fattura da parte del
“Sistema di Interscambio” e deve essere obbligatoriamente indicato nella fattura.
L’art. 25 del Dl. n. 66/14 non prevede solo di mettere a regime quanto prima la fatturazione elettronica
all’interno delle P.A. al fine di completarne il percorso di ammodernamento e di digitalizzazione, ma
anche di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. E per tale scopo, l’art 25, comma 2, incrementa
il contenuto informativo delle fatture emesse nei confronti della P.A., le quali dovranno riportare il
“Codice informativo di gara” (Cig) - tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136/13 - ed il “Codice
unico di progetto” (Cup) - nel caso di fatture relative ad interventi finanziati da contributi comunitari e ad
ogni nuovo progetto di investimento pubblico nei casi previsti dall’art. 11 della Legge n. 3/03.
Quest’ultima novità riguarda le fatture elettroniche emesse verso tutte le P.A., comprese quindi anche
quelle che saranno trasmesse dal 6 giugno 2014 verso le Pubbliche Amministrazioni centrali. In
mancanza delle indicazioni nella fattura elettronica dei codici Cig e Cup, salvo le esclusioni normative
previste, le Pubbliche Amministrazioni hanno il divieto di procedere al pagamento.
Le novità del Dl. n. 66/14 non finiscono qui: l’art. 42 dà indicazioni sulla tenuta del “Registro delle
fatture”, predisponendo l’introduzione del “Registro unico delle fatture” a partire dal prossimo 1° luglio
2014. L’obbligo scatterà per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, de Dlgs. n.
165/01 ed avrà per oggetto, sia la fatture elettroniche che le fatture analogiche (fatture cartacee o in
formato pdf). Il contenuto dispositivo dell’art. 42 è inserito all’interno del Capo 3 del Dl. n. 66/14,
dedicato agli strumenti per prevenire il formarsi dei ritardi dei pagamenti delle P.A..
Questo sembra far presupporre innanzi tutto che il “Registro unico” non assolverà obblighi fiscali previsti
dal Dpr. n. 633/72 ma avrà la finalità di certificare i tempi medi di pagamento di ciascuna Pubblica
Amministrazione. Per registrare le fatture, l’Ufficio avrà tempo 10 giorni dalla data di ricevimento
attestata dalla registrazione del documento sul Protocollo generale dell’Ente. Al fine di ridurre gli oneri
a carico delle Amministrazioni, il Registro potrà essere sostituito dalle apposite funzionalità messe a
disposizione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 7, comma 1, del
Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 64/13.
I dati che devono essere inseriti nel “Registro unico” sono:
a) il Codice progressivo di registrazione;
b) il numero di Protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
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f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel
documento contabile equivalente oppure il capitolo e il Piano gestionale, o analoghe unità gestionali del
bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
m) il “Codice identificativo di gara” (Cig), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/10;
n) il “Codice unico di progetto” (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art.
11 della Legge n. 3/03;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Nell’operatività dell’Ufficio l’inserimento di tutti questi dati rischia di determinare un importante
aggravio di lavoro con conseguenti ritardi della macchina amministrativa. Se per le fatture analogiche
(rappresentate su carta o su un file “Pdf”) la procedura di inserimento non può che essere fatta
manualmente, diversa è la questione nel caso in cui si tratti di fatture elettroniche prodotte secondo le
specifiche tecniche di cui all’Allegato “A” del citato Decreto n. 55/13. In questo caso infatti è possibile
implementare procedure interoperabili in grado di valorizzare in automatico i dati previsti per il “Registro
unico delle fatture” con quelli previsti dal tracciato “Xml” della fattura elettronica ricevuta tramite il
“Sistema di Interscambio”. Infatti da un parallelo tra i dati elencati dall’art. 42 del Dl. relativi al “Registro
unico” e quelli previsti nel formato “Xml” della fattura elettronica, si evince che tranne il numero di
Protocollo in entrata prodotto al momento della registrazione sul Sistema di Protocollo informatico
dell’Ente e l’indicazione della rilevanza ai fini Iva della fattura, tutti gli altri sono previsti dall’Allegato
“A” del Dm. n. 55/13. Occorre tuttavia sottolineare che nel formato della fattura elettronica alcuni dati
sono obbligatori e pertanto la loro mancanza, ai fini del controllo del “Sistema di Interscambio”, produce
una notifica di scarto, mentre altri sono facoltativi, previsti nel formato della fattura elettronica al fine di
dematerializzare l’intero ciclo passivo delle fatture permettendo l’integrazione con sistemi gestionali e di
pagamento. Fra i dati facoltativi previsti dall’Allegato “A” sono indicati il Codice identificativo Gara
(Cig), il Codice unico di Progetto (Cup), la data di scadenza della fattura e gli estremi dell’impegno di
spesa. Agli effetti pratici quindi, all’Ente possono essere recapitate fatture non complete di dati quali il
Cig o il Cup, anche nei casi in cui la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti lo preveda
obbligatoriamente. L’impasse che si viene a creare dovrà essere chiarito dal Legislatore in quanto la
fattura è considerata regolarmente emessa dal lato fornitore ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n.
633/72 in quanto il “Sistema di Interscambio” ha rilasciato la ricevuta di avvenuta consegna (art. 2, comma
4, Dm. n. 55/13) ma l’Ente non può pagare la fattura perché mancante di alcuni dati obbligatori utili
alla tracciabilità del pagamento (art. 25, comma 3, Dl. n. 66/14). Inoltre, lato fornitore, non
sussisterebbero le fattispecie previste dall’art. 26 del Dpr. n. 633/72 per l’emissione della Nota di
credito, in quanto la fattura non presenterebbe nessun vizio sostanziale che ne permetterebbe la
rettifica ai fini Iva.
Da un punto di vista documentale, l’art. 42 del Dl. n. 66/14, prevedendo al comma 1, lett. b), tra i dati
obbligatori il numero di Protocollo in entrata, chiarisce che il documento fattura dovrà essere registrato
nel Protocollo informatico. Del resto, anche l’art. 53, comma 5, del Dpr. n. 445/00 prevede che sono
oggetto di registrazione obbligatoria sul Protocollo generale i documenti in entrata e in uscita e tutti i
documenti informatici e pertanto tutte le fatture elettroniche. Anche la possibilità di optare per la
registrazione nel Registro particolare come previsto dal secondo periodo dello stesso art. 53, comma 5,
sembra essere decaduta anche per le fatture analogiche, le quali dovranno essere registrate
prioritariamente nel Registro di protocollo e poi nel “Registro unico delle Fatture”. Il Registro dovrà essere
unico per tutto l’Ente come disposto dall’art. 42, comma 1, del Dl. n. 66/14, escludendo la possibilità di
ricorrere da parte dell’Amministrazione a Registri di settore o di reparto. Quest’ultima precisazione
implica che nell’Amministrazione sia presente un’infrastruttura tecnologica in grado di garantire
l’operatività decentrata presso i singoli Uffici, riaffermando l’opportunità per l’Amministrazione di
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adottare, anche per il Protocollo informatico-gestione documentale, di un modello operativamente
decentrato in grado di preservare l’unicità dell’archivio e l’efficienza dell’intero sistema informativo
dell’Ente. La registrazione nel Protocollo informatico, oltre ad assicurare la corretta fascicolazione del
documento all’interno dell’archivio, è utile per garantire la conservazione nel tempo del documento
fattura ed automatizzare la procedure di conservazione sostitutiva che, per i documenti fiscali, deve
essere effettuata secondo le disposizioni del Dm. 23 gennaio 2004.
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I QUESITI
Pignoramento presso terzi: come applicare
sostituzione d'imposta in casi particolari?
correttamente
la
di Marcello Marzano e Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“In caso di pignoramento presso terzi, come si opera correttamente la sostituzione d’imposta ? Possono i dipendenti di una
ditta appaltatrice subentrare alla ditta nella pretesa delle somme ? Come avviene il rimborso delle spese all’Avvocato dei
dipendenti?”
La risposta dei ns. esperti.
In merito al primo quesito, relativo al pignoramento crediti presso terzi e al ruolo del Comune in veste
di “terzo erogatore”, ricordiamo che l’art. 1, comma 1, del Provvedimento Agenzia Entrate n. 34755/10
impone al “terzo erogatore” di applicare la ritenuta del 20% “a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche” dovuta dal creditore pignoratizio, mentre la Circolare Agenzia Entrate n. 8/11,
richiamando il citato Provvedimento, afferma che “la ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei
creditori pignoratizi soggetti Irpef e non anche nei confronti di Enti e società soggetti Ires.”.
L’art. 2, lett. d), del richiamato Provvedimento n. 34755/10 chiarisce che il terzo erogatore “deve indicare
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.
L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute”.
La successiva Circolare Agenzia Entrate n. 8/11 ricorda l’obbligo dell’indicazione nella Dichiarazione
dei sostituti d’imposta e, richiamando il Provvedimento n. 34755/10, afferma che “il terzo erogatore che
corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la
ritenuta alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati del percettore e
l’ammontare delle somme erogate”.
La stessa Circolare afferma che, nei confronti dei soggetti Irpef, ai sensi dell’art. 1 del Provvedimento
citato, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20% sulle somme
assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, Dpr. n. 600/73, e nell’art.
11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91, nonché nell’art. 33, comma 4, Dpr. n. 42/88, la Circolare dispone
quindi che “il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in
base alle richiamate disposizioni”.
Nel seguito la Circolare, per meglio chiarire il concetto, opera una serie di esempi che sono utili per
definire l’ambito di azione del sostituto d’imposta, nello specifico “se il dipendente (creditore pignoratizio), in
esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il
pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore)
sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20% all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di
redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del Dpr. n. 600/73, è previsto il prelievo alla fonte” e,
allo stesso modo, deve applicarsi la ritenuta, se il terzo eroga ad un soggetto Irpef utili o dividendi su
partecipazioni sociali poiché “l’art. 27 del Dpr. n. 600 del 1973 prevede l’assoggettamento ad imposta mediante
ritenuta alla fonte”.
Successivamente, la Circolare illustra alcuni casi in cui non deve applicarsi la ritenuta, ed in particolare
“se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al
pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo
erogatore), quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che,
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ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte” o “se il terzo eroga somme che
costituiscono componenti positive del reddito d’impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è
previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (art. 25-bis del Dpr. n.
600/73) o di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del medesimo Decreto).”
In conclusione, trattandosi di pignoramento da parte di persone fisiche, il Comune avrà l’obbligo di
effettuare la ritenuta del 20% a titolo d’imposta, di predisporre e inviare la certificazione delle ritenute
operate e di predisporre e inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770/2015”.
In merito al secondo quesito, l’art. 1676 Cc., disponendo che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore,
hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il
committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore
nel tempo in cui essi propongono la domanda”, conferisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione a maggior
tutela dei loro interessi costituendo una sorta di solidarietà.
La domanda ex art. 1676 Cc. può essere proposta anche per via stragiudiziale, come implicitamente
affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 19 aprile 2006, n. 9048, secondo
la quale, “qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il
pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la
prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 C.c., diretto debitore nei confronti degli stessi
ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo
dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti
ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 C.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del
credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività
lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del
committente, gli effetti sostanziali di tale domanda”.
In seguito alla domanda, il committente si aggiunge all’appaltatore in via solidale nella posizione
debitoria, sia pure nei limiti del debito esistente al momento della proposizione della domanda stessa;
inoltre, una volta proposta la domanda, il committente non può più pagare all’appaltatore e se paga non
è liberato dall’obbligazione verso gli ausiliari dell’appaltatore.
In conclusione, riteniamo corretta l’azione intrapresa dai dipendenti dell’appaltatore, atteso che tale
modalità è anche avallata dalla risposta a una istanza di Interpello fornita dalla Direzione provinciale di
Trento (Prot. 906-70439/2011 del 19 luglio 2011).
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Iva: qual è l’aliquota da applicare allo smaltimento dell’amianto?
di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“Il Comune ha chiesto dei preventivi per lo smaltimento di materiale contenente amianto a delle ditte specializzate. Tali
ditte hanno formulato la loro offerta indicando il prezzo ‘al netto dell'Iva di legge’. Qual è l’aliquota Iva da applicare allo
smaltimento dell'amianto ? Il 10% come per gli altri rifiuti, o altro ?”
La risposta dei ns. esperti.
In merito al quesito posto, occorre innanzitutto ricordare quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate
attraverso la Risoluzione n. 50 del 12 settembre 2007, relativa all’aliquota Iva applicabile alle prestazioni
di smaltimento di rifiuti pericolosi.
Tale Nota ricorda in primo luogo che, ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata
al Dpr. n. 633/72, si applica l’aliquota Iva 10% alle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
previste dall’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui
all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (...)”.
Il citato Dlgs. n. 22/97 è stato poi abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 152/06, recante
“norme in materia ambientale”, a decorrere dal 29 aprile 2006, per cui il suddetto richiamo al precedente
Decreto deve intendersi riferito al nuovo, ed in particolare agli artt. 183 e 184, comma 2 (“rifiuti
urbani”), e comma 3, lett. g) [“rifiuti speciali”] del Dlgs. n. 152/06.
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Il comma 1 dell’art. 184 del Dlgs. n. 152/06 stabilisce, in merito alla classificazione dei rifiuti, che gli
stessi “sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolositá, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi”.
I successivi commi 2 e 3 forniscono le definizioni di “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”.
Relativamente all’aliquota Iva applicabile allo smaltimento dei rifiuti identificati dai codici Cer (“Catalogo
europeo dei rifiuti”, di cui all’Allegato D, Parte IV, del Dlgs. n. 152/06) riportati nell’istanza di Interpello
di cui alla citata Risoluzione, tra cui è ricompreso anche l’amianto, occorre quindi verificare se tale
tipologia di rifiuto e ricompreso tra quelli urbani o speciali sopra richiamati.
Al riguardo, nella citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un parere dal competente
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale, tra le altre cose, emerge che i
rifiuti identificati con i codici relativi ai capitoli 19 e 20 dell’Elenco Cer sono riconducibili,
rispettivamente, nei “rifiuti speciali” di cui alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, del Dlgs. n. 152/06, e nei
“rifiuti urbani” di cui al comma 2 del citato art. 184 del medesimo Decreto, potendo quindi essere
assoggettati all’aliquota Iva 10%.
Se i rifiuti non rientrano invece nelle 2 suddette codificazioni Cer, il competente Ministero
dell’Ambiente ha precisato che la classificazione degli stessi tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali “deve
essere valutata caso per caso con riferimento alla fattispecie concreta”.
Pertanto, l’applicabilitá della disposizione recata dal n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata
al Dpr. n. 633/72, ai rifiuti diversi da quelli contrassegnati dai codici 19 e 20 “va verificata sulla base di
un’indagine di natura tecnica e di fatto che non rientra nelle prerogative dell’istituto dell’interpello, ma deve essere operata
di volta in volta e alla luce dei criteri forniti dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il quale
ha evidenziato, al riguardo, la rilevanza dell’origine del rifiuto, a prescindere dalle caratteristiche di pericolositá dello
stesso”.
In ragione di ciò e con riferimento al quesito posto, relativo allo smaltimento dell’amianto, in mancanza
di pronunciamenti specifici al riguardo, si ritiene che non possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata
del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, vista la
tipologia di rifiuto, non codificato da codici Cer 19 o 20, e pertanto si debba procedere
prudenzialmente all’adozione dell’aliquota Iva ordinaria 22%.
__________________________________
Imposta di bollo: in quanto atti relativi al procedimento di riscossione
di entrate extratributarie, le fatture dei Comuni sono esenti?
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“Tralasciando la normativa sul bollo e ammettendo che tale comportamento sia corretto ad oggi (quantomeno per prassi
consolidata), pongo alla Vs. attenzione il quesito dell’interpello della Direzione provinciale Trento, Interpello n. 90620043/2014 (ma anche Dre Lombardia Interpello n. 954-671/2012 e Direzione provinciale Bolzano Interpello n.
905-72/2013) nella quale, in sostanza, si afferma che ‘sono esenti da bollo le fatture dei Comuni poiché sono da
annoverare anch’esse tra gli atti relativi al procedimento di riscossione di entrate extra tributarie, ai sensi dell’art. 5 della
Tabella B del Dpr. n. 642/72’’”.
La risposta dei ns. esperti.
La Direzione provinciale Trento, nell’Interpello n. 906-20043/2014, ha sostenuto che le fatture emesse
dagli Enti Locali per le entrate extratributarie sono, in ogni caso, esenti da Imposta di bollo.
La Direzione provinciale trentina ha fatto riferimento, in proposito, a quanto previsto all’art. 5,
dell’Allegato “B” della Tabella del Dpr. n. 642/72, secondo il quale sono esenti dall'Imposta di bollo in
modo assoluto “atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle
entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza,
dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi Ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei
concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
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L’esenzione da Imposta di bollo delle fatture emesse dai Comuni ai sensi dell’art. 21, del Dpr. n.
633/72, per le entrate extratributarie esenti e non soggette ad Iva, in passato, era già stata sostenuta da
altre Direzione provinciale in risposta ad analoghi Interpelli formulati da Aziende di servizi pubblici alla
persona.
L’interpretazione della Direzione provinciale in questione si basa sull’assunto che le fatture emesse dai
Comuni in relazione ad entrate extratributarie costituiscano “atti e copie relativi al procedimento, anche
esecutivo, per la riscossione”. Secondo la Direzione provinciale trentina sarebbero altresì esenti in modo
assoluto dall’Imposta di bollo anche le quietanze rilasciate dal Tesoriere per attestare l’avvenuto
pagamento delle somme dovute al beneficiario indicato nel mandato di pagamento emesso dagli Enti
Locali, ai sensi dell’art. 218 del Tuel, indipendentemente dal regime Iva. L’art. 218 del Tuel dispone che
“il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da
consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto”.
In proposito, la Direzione provinciale di Trento ha individuato il presupposto normativo nell’art. 27
dell’Allegato “B” della Tabella del Dpr. n. 642/72, ritenendo che tali attestazioni di avvenuto
pagamento delle somme dovute al beneficiario costituiscano conti delle gestioni degli Agenti contabili.
Tali interpretazioni contrastano con quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato “A” della Tariffa - Parte I,
secondo il quale le fatture emesse dai Comuni per le entrate extratributarie di importo complessivo
superiore ad Euro 77,47, e le quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l’avvenuto pagamento dei
mandati, giacché esenti Iva, sono soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine, in misura pari ad Euro
2,00. L’art. 13 citato prevede infatti che sono soggetti ad Imposta di bollo fin dall’origine “fatture, note,
conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure
tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una
obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare”.
L’art. 13 stabilisce che le fatture, gli estratti di conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento o di
addebitamento di somme, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, le ricevute
o quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non
assoggettate ad Iva, allorché la relativa somma superi Euro 77,47, sono soggetti all’Imposta di bollo fin
dall’origine. Diversamente da quanto accade per le fatture relative ad operazioni assoggettate ad Iva, le
quali sono esenti ad Imposta di bollo.
Il momento impositivo, ossia il momento per l’applicazione dell’Imposta di bollo, avviene per gli atti
soggetti fin dall’origine al più tardi in data di emissione dell’atto stesso, mentre per gli atti soggetti in
caso d’uso al più tardi nella data nella quale tale atto viene utilizzato per la prima volta.
Trattandosi di un’imposizione di tipo indiretto, l’Imposta di bollo deve incidere economicamente, come
onere accessorio della prestazione ricevuta, nel soggetto committente e, qualora sostenuta
dall’emittente, può essere legittimamente riaddebitata. Per esempio, in caso di mandato soggetto a
bollo, questo può essere riaddebitato al beneficiario del pagamento e sul documento deve essere
indicata la dicitura “bollo a carico del beneficiario” o similare.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 13, gli Enti Locali hanno ordinariamente applicato l’Imposta di
bollo in misura fissa di Euro 2,00, sia sulle fatture emesse per entrate di natura extratributaria, sia sulle
quietanze rilasciate dai Tesorieri attestanti l’avvenuto pagamento dei mandati.
Sebbene nell’Interpello citato la Direzione trentina abbia sostanzialmente confermato l’orientamento
già espresso da altre Direzione provinciale con Interpelli assimilabili a quello del caso specie, riteniamo
non condivisibili le interpretazioni normative avanzate e sopra illustrate.
La fattura costituisce un documento fiscale, redatto dal venditore per comprovare l'esecuzione
dell’operazione commerciale, nonché atto ad indicare al compratore l’importo da pagare per i
beni/servizi forniti. L’art. 21, del Dpr. n. 633/72, prevede che, “per ciascuna operazione imponibile il soggetto
che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal
committente ovvero da un terzo”. Oltretutto, la natura e la funzione delle fatture prescindono dalla
riscossione del corrispettivo; infatti, è possibile emettere la fattura in seguito o al momento del
pagamento.
L’orientamento espresso dalla Direzione provinciale con il discusso Interpello acuisce l’incertezza
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normativa. Se da un lato si può convenire sull’incertezza dell’assimilabilità delle fatture agli atti delle
riscossione, allorché tali fatture siano emesse prima dell’avvenuto pagamento per la prestazione
avvenuta, dall’altro non può non affermarne l’esclusione con riguardo alle fatture emesse
contestualmente ovvero a seguito dell’avvenuto pagamento.
Discorso diverso invece deve essere fatto in merito alle quietanze rilasciate dal Tesoriere attestanti
l’avvenuto pagamento al beneficiario indicato sul mandato di pagamento. Il Tesoriere, ai sensi dell’art.
208, del Tuel, è Agente contabile e, pertanto, secondo l’art. 228 del Tuel, deve rendere il conto della
propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Ciononostante, la quietanza
dell’avvenuto pagamento nei confronti del terzo beneficiario indicato nel mandato ha quale funzione
primaria quella di dimostrare l’avvenuto assolvimento del debito e, solo conseguentemente, può
costituire oggetto del rendiconto della propria gestione dovuto dal Tesoriere/Agente contabile all’Ente,
ai sensi del citato art. 228 Tuel.
Le ricevute e le quietanze in parola non sono altresì neppure da considerarsi esenti da Imposta di bollo
ai sensi dell’art. 33, comma 4, della Legge n. 388/00 (“ricevute, quietanze ed altri documenti recanti
addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli Uffici della Società Poste Italiane
Spa”), alla luce dell’orientamento espresso in materia dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 15
novembre 2002, n. 357/E, dal momento che “la funzione di Tesoriere svolta dalle banche esula dall’attività
bancaria” (art. 10 del Dlgs. n. 385/93), ha stabilito che le “ricevute, quietanze ed altri documenti emessi o ricevuti
nello svolgimento di tale funzione sono documenti di Tesoreria e quindi non [sono] compresi tra quelli esenti dall’Imposta
di bollo di cui all’art. 7 della Tabella”.
In linea generale, ricordiamo che le Note delle Direzione provinciale, allorché relative ad Interpelli
sollevati in merito a specifici casi di specie, non hanno carattere vincolante erga omnes. Il contribuente
infatti può decidere di non uniformarsi al parere espresso dalla Direzione provinciale.
__________________________________
Imposta di bollo: è corretto chiedere la regolarizzazione in caso di
mancata applicazione sulle offerte economiche in sede di gara?
di Calogero Di Liberto
Il testo del quesito:
“Siamo a chiedere un chiarimento circa l'applicazione della marca da bollo sui moduli delle offerte economiche in sede di
gara. Un concorrente che aveva omesso di applicare l’Imposta di bollo sull’Istanza di partecipazione, riferisce che la
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, del 16 dicembre 2013, n. 96/E, ritiene che l’Imposta non è dovuta allorché il
concorrente non sia aggiudicatario.
Al momento dell’apertura delle buste, abbiamo riscontrato diverse offerte mancanti di marca da bollo e per ciascuna
abbiamo inviato la richiesta di regolarizzazione alle Agenzie delle Entrate di competenza ai sensi dell'art. 19, del Dpr.
n. 642/72. E’ corretto ?”.
La risposta dei ns. esperti.
Ai sensi dell’art 2, Allegato “A”, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72, le offerte economiche presentate dai
concorrenti in sede di gara sono soggette a Imposta di bollo fin dall’origine in misura pari ad Euro
16,00 per ogni foglio, del pari dell’Istanza di partecipazione alla gara.
La norma citata dispone che siano soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine “scritture private contenenti
convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si
documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li
hanno sottoscritti”.
Con la Risoluzione 96/E, richiamata dal soggetto concorrente, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con
riguardo alla fattispecie inerente ai documenti di offerta e di accettazione per l’approvvigionamento di
beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del “Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione” (Mepa).
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A parere di chi scrive, la fattispecie considerata dalla Risoluzione in parola non risulta assimilabile a
quella relativa alle ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica. In linea generale, gli acquisti delle
P.A. sul Mepa sono soggette a particolari iter, meno gravosi e agevolati rispetto a quelli previsti dal
“Codice degli appalti” per le ordinarie procedure di acquisto.
Il “Mercato elettronico della P.A.” (Mepa) è un mercato digitale regolato, nel quale le Amministrazioni
abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da
fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. La Consip gestisce l’abilitazione dei
fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei relativi cataloghi. Sempre la Consip definisce con
appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura. Accedendo alla “vetrina
del Mercato elettronico” o navigando sul catalogo dei prodotti, le Amministrazioni possono verificare le
offerte di beni e servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, attraverso l’apposito portale.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in parola, riconosce le singolari caratteristiche degli
acquisti operati sul Mepa, affermando che i documenti di offerta e accettazione per
l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mepa stesso non
possono essere ricondotti nell’ambito dell’art. 24 della Tariffa, Parte II1. In proposito,
l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono
formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del Mepa”, nell’ambito
del quale, i fornitori abilitati formulano, “anche a seguito di specifiche richieste da parte della Pubblica
Amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi”.
Come rilevato dal ricorrente, la Risoluzione n. 96/E richiamata afferma che, “a parere della scrivente, le
offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere
proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici
qualora non seguite dall'accettazione”.
Tale affermazione va però ricondotta e circoscritta alle ipotesi ivi considerate e non può esserle
riconosciuta una valenza assoluta. Oltretutto, l’interpretazione estensiva avanzata dal concorrente non
risulta coerente con la ratio dell’art. 3 della Tariffa richiamato, secondo cui che le offerte economiche
siano soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine. Infatti, pur ammettendo che sia corretto assoggettare
ad Imposta di bollo le sole offerte economiche risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara, le stesse
dovrebbero risultare perfezionate e complete di marca da bollo fin dal momento dell’aggiudicazione. A
tal fine, poiché l’aggiudicazione avviene solo a seguito dell’apertura delle buste contenenti le varie
offerte economiche presentate, appare necessario che ciascuna offerta economica abbia assolto
all’obbligo impositivo del bollo fin dal momento della presentazione dell’offerta.
Il mancato assolvimento dell’Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non
costituisce motivo di esclusione dalle procedure di gara, comportando la sola attivazione delle
procedure di recupero dell’Imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del
succitato Dpr. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 19 del medesimo
Decreto.
Non risultano Note di prassi che ammettono una posizione esentativa dell’Imposta di bollo per i
documenti in questione.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte, riteniamo che il Comune abbia correttamente
attivato le procedure di regolarizzazione di cui all’art. 31 del Dpr. n 642/72, per tutte le offerte
economiche che al momento dell’apertura delle buste sono risultate prive di marca da bollo.
__________________________________
1
Nel caso di specie affrontato dalla Risoluzione n. 96/E, si richiedeva se i documenti di offerta e di accettazione delle
operazioni di acquisto sul Mepa fossero assoggettabili alle disposizioni di cui all’art. 24 della Tariffa, Parte II, Allegata al Dpr.
n. 642/72, secondo il quale sono soggetti ad Imposta di bollo in caso d’uso “atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di
corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare”. Gli atti e i
documenti di cui all’art. 2 sono “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova
fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio”.
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Iva & Fisco Enti Locali
mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Anci-risponde
Prof. Luciano Marchi, Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli, Straordinario di Ragioneria generale Università di Napoli “Parthenope”, Dottore comm. – Rev. contabile
Dott. Antonio Scozzese, Dirigente a. r. Servizio Finanza locale del Ministero dell’Interno
Comitato di redazione:
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Segreteria di redazione: Ambra Valori
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SCADENZARIO
Venerdì 16 maggio
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero
dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n.
446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il
Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Sabato 31 maggio (*)
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Lunedì 16 giugno
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero
dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap – versamenti saldo 2013 e 1° acconto 2014
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente,
del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi
commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la
Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E (ricordiamo che, relativamente alla misura dell’acconto, dovrà
essere tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 2 del Dl. n. 66/14, in commento nella presente
Rivista).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n.
446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il
Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 5 anno 2014
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Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Lunedì 30 giugno
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Contributi a imprese soggetti a ritenuta del 4%
Scade in data odierna il termine per comunicare, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni che nel corso dell’anno 2012
hanno corrisposto ad imprese commerciali (o ad enti non commerciali che svolgono attività
commerciale) contributi soggetti alla ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n.
600/73, il domicilio fiscale dell’impresa (o Ente) percipiente, l’ammontare e la causale dei pagamenti
fatti e l’importo delle ritenute effettuate ex art. 20, comma 2, del Dpr. n. 605/73.
Martedì 1° luglio
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni
A decorrere dalla data odierna tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “registro unico delle fatture”,
nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste equivalenti di
pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni
professionali emesse nei loro confronti. La norma è stata introdotta dall'art. 42 del Dl. n. 66/14.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale
successivo.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 5 anno 2014
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