Fiscal News - Fiscal Focus

Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 37
03.02.2014
Adempimenti IVA e operazioni
straordinarie
Le modalità di presentazione della dichiarazione IVA
nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive e altre
operazioni straordinarie
Categoria: IVA
Sottocategoria: Dichiarazione annuale
Qualora durante il 2013 siano state effettuate trasformazioni sostanziali soggettive, al fine di
comprendere quali adempimenti porre in essere ai fini IVA e in relazione alla Dichiarazione IVA, in
particolare, vanno verificati alcuni parametri: la data della trasformazione, l’estinzione o meno del dante
causa e la cessione del saldo IVA.
In caso di fusione per incorporazione, l'incorporante presenta una dichiarazione comprensiva sia delle
operazioni proprie che di quelle delle incorporate, nonché i prospetti di dettaglio delle operazioni proprie
e di quelle delle incorporate. In caso di fusione propria la società risultante dalla fusione presenterà un
frontespizio per l'indicazione dei propri dati, un modulo contenente i dati contabili relativi alle operazioni
effettuate dalla società risultante dalla fusione a partire dal mese o trimestre nel corso del quale è
avvenuta la fusione, un modulo per ciascuna società fusa contenente i dati contabili relativi alle
operazioni effettuate dalle società fuse nel periodo che va dal 1° gennaio al mese antecedente a quello di
fusione.
In caso di scissione totale senza trasferimento di aziende o rami d'azienda, è la società beneficiaria
designata (o la prima nominata nell'atto) che presenta la dichiarazione per conto della società scissa. Nel
caso di scissione parziale, la società beneficiaria include nella propria dichiarazione tutte le operazioni
riferibili all'azienda trasferita, effettuate nell'anno della scissione, purché la società scissa abbia gestito
tale attività con contabilità separata rispetto alle ultime.
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Se manca la contabilità separata, le operazioni effettuate sino al momento dell'efficacia delle scissioni
confluiscono nella dichiarazione della società scissa (R.M. 13.7.1995, n. 183).
Nel caso di conferimento, si devono seguire le procedure previste per la fusione per incorporazione se la
conferente si estingue, o per la scissione parziale in caso di conferimento di ramo d'azienda.
Premessa
Nei
casi
di
operazioni
straordinarie
(trasformazione
progressiva
e
liquidazione) o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione,
conferimento, cessione, donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.), si
verifica in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti
partecipanti alla trasformazione.
OPERAZIONI PARTICOLARI
Si verifica un trasferimento di azienda tra 2 distinti
soggetti passivi in una situazione di continuità, ai fini
IVA, tra i soggetti partecipanti.
Operazioni del tipo:
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI
SOGGETTIVE
–
–
–
–
–
–
–
CONFERIMENTO D’AZIENDA,
CESSIONE D’AZIENDA,
DONAZIONE D’AZIENDA,
SUCCESSIONE D’AZIENDA,
FUSIONI,
SCISSIONI,
TRASFORMAZIONE DI SOC. PERSONE IN DITTA
INDIVIDUALE.
Gli adempimenti variano a seconda:
-
della data dell’operazione,
dell’estinzione o meno del dante causa,
della cessione del saldo IVA.
Il soggetto passivo rimane lo stesso (non cambia la
ALTRE OPERAZIONI
STRAORDINARIE
partita IVA) e il periodo rimane unitario.
Operazioni del tipo:
–
–
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LIQUIDAZIONE SOCIETARIA,
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA.
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Trasformazioni
sostanziali
soggettive
Per le trasformazioni sostanziali soggettive, gli adempimenti IVA variano a
seconda:
–
della data dell’operazione,
–
dell’estinzione o meno del dante causa,
–
della cessione del saldo IVA.
In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti
interessati, possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle
quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.
A) Trasformazione avvenuta durante l’anno 2013
1. Qualora durante l’anno d’imposta, cui si riferisce la dichiarazione, siano
state effettuate operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni sostanziali
soggettive che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa
(società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante,
ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto
avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto
cessionario, donatario, ecc.).
Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria,
incorporante, ecc.), deve presentare il modello composto dal frontespizio e da
due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti
all’operazione):
–
nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o
ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto
risultante dalla trasformazione;
–
nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01),
devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività
riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto
nel corso dell’anno 2013, compresi anche i dati relativi alle
operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di
mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta l’operazione
straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono
essere, altresì, compilati i quadri VT e VX, al fine di riepilogare i
dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;
–
nel modulo relativo al soggetto dante causa, devono essere
compilati tutti i quadri inerenti l’attività dallo stesso svolta,
comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino
all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data
dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel
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rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del
soggetto, cui il modulo si riferisce.
Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non
deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2013.
2. Qualora l’operazione straordinaria, ovvero la trasformazione sostanziale
soggettiva, non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa
(scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda), la
dichiarazione IVA deve essere presentata:
–
dal soggetto avente causa, se l’operazione ha comportato la
cessione del debito o del credito IVA. Tale soggetto presenterà la
dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo
cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto
cui il modulo si riferisce, e di barrare la casella 2 dello stesso rigo
per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un’attività
rilevante agli effetti dell’IVA.
Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione,
esclusivamente, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno
2013 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione,
dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il
soggetto
ha
partecipato
ad
un’operazione
straordinaria
o
trasformazione, e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito
emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2013 ceduto, in tutto o in
parte, a seguito dell’operazione;
–
da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se non c’è stata
cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati
relativi alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta.
B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la
data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013
In tale caso, poiché l’attività per l’intero anno 2013, è stata svolta dal soggetto
dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente
o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:
–
nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito della
trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante,
beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.),
deve presentare per l’anno 2013 oltre alla propria anche la
dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società
incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o
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donante, ecc.), sempre che l’adempimento dichiarativo non sia
stato già assolto direttamente da quest’ultimo soggetto. In tale
dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto
nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente
causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9
nella casella relativa al codice di carica.
La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa
rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via
autonoma (vedi paragrafo 1.1);
–
nell’ipotesi,
invece,
di
trasformazione
non
comportante
l’estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti
coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle
operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta 2013, cui si
riferisce la dichiarazione.
Riepilogando il tutto in una tabella:
DICHIARAZIONE IVA - OPERAZIONI STRAORDINARIE
DATA
EFFETTO
CHI PRESENTA LA
CONTENUTO DELLA
OPERAZIONE
DELL’OPERAZIONE
DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE
•
Frontespizio
(dati
dell’AVENTE CAUSA)
•
N.1 modulo operazioni
dell’ AVENTE CAUSA con
i dati:
delle proprie operazioni
effettuate nel 2013
compresa la sezione 2 del
quadro VA e le sezioni 2 e
3 del quadro VL
+ i dati relativi alle
operazioni effettuate dal
dante
causa
successivamente all’ultima
liquidazione IVA fino alla
data
di
efficacia
dell’operazione
straordinaria
(S.r.l.
->
iscrizione CCIAA; soggetti
Irpef -> atto notarile)
+ quadri VT e VX per
riepilogare
i
dati
complessivi dell’importo
annuale da versare o a
credito con riferimento ai
soggetti
partecipanti
all’operazione – anche
operazioni dante causa;
•
N.2 modulo operazioni
del DANTE CAUSA con i
dati :
delle operazioni del 2013
effettuate fino all’ultimo
mese
o
trimestre
conclusosi anteriormente
alla data dell’operazione
-
ESTINZIONE DEL
DANTE CAUSA
(società
AVENTE CAUSA
(società
incorporante,
beneficiaria,
01/01/2013
incorporata,
–
società scissa,
31/12/2013
soggetto
soggetto
conferente,
cessionario,
cedente o donante,
-
conferitaria,
-
donatario, ecc.).
ecc)
-
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straordinaria
o
della
trasformazione
+ rigo VA1, campo 1 ->
partita IVA del soggetto
DANTE CAUSA
VH, VA sez. 2 e 3, VL sez.2
e3
NO
compilazione
dei
quadri VT e VX.
-
N.B. Il soggetto DANTE CAUSA
non
deve
dichiarazione
presentare
IVA
la
relativa
all’anno 2013.
CREDITO/DEBITO
IVA
COMPLESSIVO -> somma del
quadro VL dei due moduli (al
netto del credito del dante
causa già utilizzato dall’avente
causa
nelle
liquidazioni
periodiche).
Volume d’affari AVENTE CAUSA
-> somma dei volumi d’affari VE
40 di tutti i moduli (dante +
avente causa)
•
Frontespizio
(dati
dell’AVENTE CAUSA)
•
N.1
modulo
delle
operazioni dell’ AVENTE
CAUSA con i dati:
delle
operazioni
effettuate nel 2013
limitatamente
al
ramo
d’azienda
trasferito
compresa la sezione 2
del quadro VA e le
sezioni 2 e 3 del
quadro VL
+ i dati relativi alle
operazioni effettuate
dal dante causa nella
frazione di mese o
trimestre nel corso
del quale è avvenuta
l’operazione
straordinaria o la
trasformazione
sostanziale
soggettiva
+ quadri VT e VX per
riepilogare i dati
complessivi
dell’importo annuale
da versare o a credito
con riferimento ai
soggetti partecipanti
all’operazione;
-
NON ESTINZIONE
DEL DANTE CAUSA
AVENTE CAUSA
(es. caso di
se l’operazione ha
scissione parziale,
comportato la
conferimento,
cessione del
cessione o
debito o del
donazione di ramo
credito IVA.
-
-
d’azienda)
-
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•
N.2
modulo
DANTE
CAUSA con i dati delle
operazioni del 2013
effettuate fino all’ultimo
mese
o
trimestre
conclusosi anteriormente
alla data dell’operazione
straordinaria o della
trasformazione + rigo
VA1, campo 1 -> partita
IVA del soggetto DANTE
CAUSA e va barrata la
casella 2 dello stesso
rigo per comunicare che
il soggetto continua ad
esercitare
un’attività
rilevante agli effetti
dell’IVA.
N.B. Il soggetto DANTE CAUSA
deve
presentare
dichiarazione,
la
propria
esclusivamente,
con riferimento alle operazioni
effettuate
nell’anno
relative
trasferite
o
operazioni
alle
di
dell’attivo
2013
attività
alle
non
eventuali
liquidazione
dopo
straordinaria
(va
l’op.
barrata
la
casella 3 del rigo VA1 per
comunicare che il soggetto ha
partecipato ad un’operazione
straordinaria o trasformazione)
e nel campo 4, dovrà essere
indicato il credito emergente
dalla
dichiarazione
annuale
IVA/2013 ceduto, in tutto o in
parte, a seguito dell’operazione.
DA CIASCUNO DEI
SOGGETTI
SI AVRANNO 2 DICHIARAZIONI
IVA DISTINTE
COINVOLTI
NELL’OPERAZION
Indicano ognuno i dati relativi
alle
E
operazioni
effettuate
nell’intero anno d’imposta.
se non c’è stata
cessione del
debito o del
credito IVA
DANTE
CAUSA
e
AVENTE
CAUSA operano ordinariamente
presentando la DICH IVA con
tutte le operazioni effettuate
nel 2013 da ognuno.
01/01/2014
AVENTE CAUSA
–
28/02/2014
(o data di
IVA/COM
(società
ESTINZIONE DEL
DANTE CAUSA
IVA
incorporante,
AUTONOMA
beneficiaria,
DANTE CAUSA
presentazio
conferitaria,
ne della
soggetto
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PRESENTAZIONE
per
DICH
IN
VIA
conto
del
Presenta per l’anno 2013:
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dichiarazion
cessionario,
e iva)
donatario, ecc.).
NB non
interessa il
passaggio
del
debito/credi
to IVA,
importante
solo
nell’anno
successivo
–
oltre
alla
propria
–
anche
la
dichiarazione
per conto del
soggetto dante
causa (società
incorporata,
società scissa,
soggetto
conferente,
cedente
o
donante, ecc.),
sempre
che
l’adempimento
dichiarativo non
sia stato già
assolto
direttamente da
quest’ultimo
soggetto.
In tale dichiarazione devono
essere indicati:
–
–
i
dati
del
soggetto estinto
nella
parte
riservata
al
contribuente
e i dati del
soggetto avente
causa
nel
riquadro
riservato
al
dichiarante,
riportando
il
valore 9 nella
casella relativa
al codice di
carica.
La dichiarazione presentata per
conto del soggetto dante causa
rientra
tra
i
casi
presentazione
dichiarazione
di
della
IVA
in
via
autonoma.
SI AVRANNO 2 DICHIARAZIONI
IVA DISTINTE
DA CIASCUNO DEI
NON ESTINZIONE
SOGGETTI
DEL DANTE CAUSA
COINVOLTI
NELL’OPERAZIONE
Ciascuno presenta la propria
dichiarazione IVA relativa alle
operazioni effettuate nell’intero
anno d’imposta 2013 cui si
riferisce la dichiarazione.
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Casi pratici
FUSIONE
In caso di fusione per incorporazione, l'incorporante presenta una
dichiarazione comprensiva sia delle operazioni proprie che di quelle delle
incorporate, nonché i prospetti di dettaglio delle operazioni proprie e di
quelle delle incorporate. In caso di fusione propria, la società risultante dalla
fusione presenterà un frontespizio per l'indicazione dei propri dati, un modulo
contenente i dati contabili relativi alle operazioni effettuate dalla società
risultante dalla fusione a partire dal mese o trimestre, nel corso del quale è
avvenuta la fusione, un modulo per ciascuna società fusa, contenente i dati
contabili relativi alle operazioni effettuate dalle società fuse nel periodo che
va dal 1° gennaio al mese antecedente a quello di fusione.
SCISSIONE
L’art. 16, comma 10 e segg., L. n.537/93, ha previsto la disciplina agli effetti
dell’IVA, delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 dispone che,
ove l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi
aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi
alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti,
siano assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
In particolare, l’art. 2506 c.c. prevede due forme di scissione:
-
scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l’intero
patrimonio a più società (dette “beneficiarie”) preesistenti o di nuova
costituzione e, pertanto, la società scissa si estingue;
-
scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto
parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova
costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.
In entrambi i casi, le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione
IVA secondo le modalità sopra illustrate.
Nel caso di scissione totale senza trasferimento di aziende o rami d'azienda, è
la società beneficiaria designata (o la prima nominata nell'atto) che presenta
la dichiarazione per conto della società scissa.
Nel caso di scissione parziale, la società beneficiaria include nella propria
dichiarazione tutte le operazioni, riferibili all'azienda trasferita, effettuate
nell'anno della scissione, purché la società scissa abbia gestito tale attività con
contabilità separata rispetto alle ultime. Se manca la contabilità separata, le
operazioni effettuate sino al momento dell'efficacia delle scissioni,
confluiscono nella dichiarazione della società scissa (R.M. 13.7.1995, n. 183).
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Il comma 12 dell’art. 16 della citata L. n. 537 del 1993, detta una specifica
disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che:
“In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o
complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla
società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della
dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta
che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle
altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società
beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza
si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di
scissione”. In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare
la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel
riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e
nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.
CONFERIMENTO D’AZIENDA - OPERAZIONI CHE RIGUARDANO L'INTERA
AZIENDA
CONFERIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA’ NEL 2013
Una
ditta
individuale
ha
conferito
l'intera
azienda,
estinguendosi
contestualmente, in una neocostituita società al 10/09/2013.
Se la società di persone rileva la data del rogito; se di capitali rileva la
data di iscrizione alla CCIAA.
ADEMPIMENTI:
-
l'imprenditore presenta il proprio Modello Unico e IRAP;
-
la società presenta la dichiarazione IVA (in via autonoma o unificata in
Unico) come segue:
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CASO N. 1 - Imprenditore contribuente mensile
modulo n. 01
- operazioni dal 1° gennaio al 30 agosto effettuate dal conferente:
- rigo VA1 - campo 1 è indicata la partita IVA dell'imprenditore estinto.
modulo n. 02
- operazioni dal 01/09/2012 al 31/12/2012 effettuate dalla società
(cumulando le operazioni effettuate dal 01/09 al 09/09 dall'imprenditore
estinto come fossero state effettuate della società stessa):
- rigo VA1 - non va compilato.
CASO N. 2 - Imprenditore contribuente trimestrale
modulo n. 01
- operazioni effettuate dal 01/01/2012 al 30/06/2013 a nome del
soggetto estinto:
- rigo VA1 - campo 1 è indicata la partita IVA dell'imprenditore estinto.
modulo n. 02
- operazioni dal 01/07/2013 al 31/12/2013 effettuate dalla società
(cumulando le operazioni effettuate dal 01/09 al 09/09 dall'imprenditore
estinto come fossero state effettuate della società stessa):
- rigo VA1 - non va compilato.
CONFERIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA’ NEL 2014
Nell'Esempio 1 precedente, la ditta individuale si è conferita con effetto dal
10/02/2014.
In tale situazione entro il 30/09/2015:
-> la società conferitaria presenta due dichiarazioni distinte:
-
una prima dichiarazione Iva: riferita alle proprie operazioni poste in
essere;
-
una seconda dichiarazione Iva: riferita alle operazioni poste in essere
dall'impresa
conferente,
dove
andrà
compilato
il
riquadro
"Dichiarante diverso dal contribuente" ( codice carica "9").
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CONFERIMENTO D’AZIENDA - OPERAZIONI CHE RIGUARDANO UN RAMO DI
AZIENDA
CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN SOCIETA’ NEL 2013
Si riprenda l'Esempio 1 precedente e si supponga che la ditta individuale abbia
conferito solo un ramo d'azienda (es: commercio al dettaglio) nella società,
proseguendo l'attività con l'altro ramo (es.: rappresentanza di commercio); nel
conferimento è transitato il credito Iva generato dal negozio al dettaglio.
Rispetto alla situazione precedente si avrà quanto segue:
a) L’imprenditore presenta:
-
il proprio modello Unico e l'Irap, su base annua;
-
dichiarazione IVA (in via autonoma o unificata), contenente le sole
operazioni dell'attività di rappresentanza di commercio.
b) La società presenta:
-
il proprio modello Unico e l'Irap, su base annua (a decorrere dalla sua
costituzione);
-
la dichiarazione IVA (in via autonoma o unificata), contenente:
modulo n. 01
-
operazioni effettuate dal conferente relativamente all'attività di
dettaglio fino all'ultima liquidazione conclusa (30/06 sei contribuente
trimestrale; 31/08 se contribuente con periodicità mensile):
-
rigo VA1 - campo 1, va indicata la partita IVA dell'imprenditore estinto;
modulo n. 02
-
operazioni dal giorno successivo a quello precedente effettuate sia
dalla società (dal 01/09 fino al 31/12) e dall'imprenditore estinto (fino
al 31/08) relativamente all'attività di dettaglio:
-
rigo VA1 - non va compilato.
CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN SOCIETA’ NEL 2014
La conferitaria presenta due dichiarazioni complete e separate riferite alle
rispettive operazioni, avendo cura di qualificarsi come soggetto che andrà ad
ereditare il debito/credito IVA, tramite indicazione del codice carica "9"
nell'apposito riquadro.
OPERAZIONE DI CESSIONE D’AZIENDA -> uguale al conferimento.
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Rettifica della
detrazione volume
d’affari di
riferimento
Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di
operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
A seguito degli effetti delle rettifiche previste dall’art. 19-bis 2 per i beni
ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o
altre trasformazioni sostanziali soggettive, si precisa che tali rettifiche – in
capo alle singole società partecipanti alla trasformazione, per le quali sono
stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di
mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo.
La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i
suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di
trimestri) residui (cfr. Circolare n. 50 del 29 febbraio 1996).
Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno
successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale
soggettiva
Ai
fini
dell’applicazione
dell’IVA
nell’anno
successivo
all’operazione
straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in
considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è
avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli, di cui si compone la
dichiarazione. A detto volume d’affari occorre, quindi far riferimento, secondo
le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633 del 1972, per l’applicazione delle
normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore
abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o
trimestrale delle liquidazioni ecc..
Altre operazioni
straordinarie
Vengono considerate “altre operazioni straordinarie”:
-
la trasformazione societaria,
-
la liquidazione societaria.
TRASFORMAZIONE SOCIETA’
La trasformazione societaria non "spezza" il periodo d'imposta ai fini IVA (la
partita IVA rimane infatti la medesima) e la dichiarazione va presentata in
modo ordinario (ai soli fini dei redditi si determinano 2 distinti periodi di
imposta nel caso di trasformazione "progressiva" o "regressiva").
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Esempio
Società di persone trasformata in società di capitali il 1° marzo 2013
-> la dichiarazione IVA dell’intero anno 2013 è presentata in via ordinaria
(senza "doppio modulo") dalla società S.r.l. (in via autonoma in
Unico2014), entro il 30 settembre 2014 (termini ordinari);
-> la società di persone non presenta alcunché.
LIQUIDAZIONE SOCIETA’
Nella procedura di liquidazione:
-
il periodo ai fini IVA rimane unitario (va compilata una sola
dichiarazione IVA in modo ordinario), a differenza di quanto avviene
in relazione ai redditi;
-
tuttavia, ove la procedura di liquidazione cessi prima del 31/12, il
periodo non si considera solare; in tal caso scatta l'obbligo di
dichiarazione IVA autonoma.
Esempio 1
Società messa in liquidazione il 31/03/2013 e cessata il 27/11/2013
-> dichiarazione annuale IVA autonoma entro il 31 agosto 2014 (entro 9
mesi)
Esempio 2
Società messa in liquidazione il 31/03/2013 e ancora presente al
31/12/2013
-> dichiarazione IVA (autonoma o in Unico 2014) entro il 30 settembre
2014 (termini ordinari)
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