F.A.Q. DIRITTO ANNUALE - Camera di Commercio di Catania

F.A.Q. DIRITTO ANNUALE
Quali soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale?
Il diritto annuale è il tributo che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e anche i
soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti a versare alla
Camera di Commercio di riferimento in base alla legge (art. 18 L. n. 580 del 29 dicembre 1993,
come sostituito dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010).
Quando si paga il diritto annuale?
Per le imprese già iscritte al primo gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del
diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la
possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta
anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP n. 3587/c del 20 giugno
2005). La scadenza è normalmente fissata il 16 giugno di ogni anno.
Se mi iscrivo durante l’anno quando dovrò pagare il diritto annuale?
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese in corso d’anno sono soggette al
pagamento del diritto annuale normalmente alla presentazione della domanda d'iscrizione mediante
il sistema telematico “ComUnica”.
Come mai ho ricevuto un bollettino in conto corrente postale che mi invita al pagamento del
diritto annuale quando lo stesso si deve pagare con modello F24?
Le Camere di Commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del
diritto annuale, che avviene esclusivamente a mezzo modello F24. Diffidare, quindi, di bollettini
che pervengano solo apparentemente dalla Camera di Commercio nascondendo iscrizioni o
inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri o repertori.
La mia società approva il bilancio in corso d’anno. Qual è la scadenza per il versamento del
diritto annuale?
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio
oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio.
Il termine indicato è quello per il pagamento senza la maggiorazione dello 0,40%. In tutti i casi è
possibile, nei 30 giorni successivi, versare con la maggiorazione 0,40%.
Se il termine per il pagamento delle imposte viene differito, verrà differito anche quello per il
pagamento del diritto annuale?
Si; la scadenza del diritto annuale coincide sempre con quella di versamento del primo acconto
delle imposte sui redditi.
Se una nuova impresa o una nuova unità locale viene iscritta al Registro delle Imprese
durante i primi mesi dell'anno e viene versato il diritto annuale relativo, alla scadenza di
giugno dello stesso anno deve essere pagato nuovamente il diritto annuale?
Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve
l’obbligo del pagamento del tributo relativo all'anno in corso e, quindi, il diritto non deve più essere
pagato alla scadenza di giugno.
Ho la sede dell’impresa nella Provincia di Catania e una unità locale fuori provincia, come
devo pagare?
Se l'impresa ha sedi secondarie o unità locali fuori provincia, il pagamento del diritto annuale è
dovuto a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio con le eventuali maggiorazioni
previste da ciascuna di esse. Se, per esempio, la sede principale è in provincia di Catania e un’unità
locale in provincia di Messina, il diritto annuale dovuto per la sede principale va pagato,
rispettivamente, alla Camera di Commercio di Catania mentre il diritto dovuto dall’unità locale
(pari al 20% dell’importo dovuto per la sede principale) va versato in favore della Camera di
Commercio di Messina.
Quale è la percentuale di maggiorazione sul diritto annuale adottata dalla Camera di
Commercio di Catania per l’anno 2014?
Agli importi indicati nel Decreto interministeriale, che stabilisce annualmente la misura del diritto
annuale, occorre aggiungere la maggiorazione del 10% stabilita dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 42/2013.
Quale è l’importo da versare a seconda del tipo di impresa, per l’anno 2014?
L’importo da pagare è stabilito annualmente con Decreto interministeriale ed è fissato in misura
diversa secondo la Sezione del Registro delle Imprese in cui l’impresa è iscritta.
Le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di Catania nel corso del 2014
devono versare i seguenti importi:
Tipo di impresa
Sede
U.L.
artigiani
€
97,00
€ 19,00
piccole imprese individuali
€
97,00
€ 19,00
società semplici agricole
€ 110,00
€ 22,00
società semplici non agricole
€ 220,00
€ 44,00
società tra avvocati
€ 220,00
€ 44,00
Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Catania nel corso del 2014
rientrano tutte nel 1º scaglione di fatturato della tabella di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto 21
Aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si precisa che le stesse sono tenute a versare
per il 2014 i seguenti importi:
Tipo di impresa
grandi imprese individuali,
società cooperative, consorzi,
società di persone e di capitali
Sede
U.L.
€ 220,00
€ 44,00
Riguardo le imprese già iscritte nella Sezione Ordinaria al 1 gennaio 2014, l'importo da versare è
determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2013 la misura fissa di € 220,00 e le eventuali
aliquote per scaglioni di fatturato in caso questo sia maggiore di € 100.000,00. Al fine di
determinare l’importo totale da versare, le quote parziali del diritto per scaglione di fatturato, prima
di essere sommate, devono essere sempre arrotondate all’unità di euro secondo il seguente criterio
generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato
per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per
difetto.
Qual'è la percentuale che dovrà essere applicata al fatturato realizzato dall'impresa iscritta
nella Sezione Ordinaria?
Tutte le imprese che al primo gennaio 2014 erano già iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro
delle Imprese, ad eccezione delle grandi imprese individuali, pagano un importo che dovrà essere
determinato applicando al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2013, le misure fisse e le
aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante:
Scaglioni di fatturato da
Euro
da 0
oltre 100.000,00
oltre 250.000,00
oltre 500.000,00
oltre 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00
oltre 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00
Scaglioni di fatturato a
Euro
100.000,00
250.000,00
500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
Misura fissa e aliquote
€ 220,00
0,015%
0,013%
0,010%
0,009%
0,005%
0,003%
0,001% fino a un massimo di € 40.000,00
Esiste un foglio di calcolo elettronico che può aiutarmi a calcolare la percentuale che dovrà
essere applicata al fatturato realizzato dall'impresa iscritta nella Sezione Ordinaria?
Per facilitare il calcolo del diritto annuale dovuto per l'anno 2014, la Camera di Commercio di
Catania mette a disposizione, sul proprio sito Internet (www.ct.camcom.gov.it), un foglio di calcolo
in Excel che, attraverso l'inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, fornisce un ausilio al
calcolo del diritto dovuto.
Le società in liquidazione sono tenute a pagare il diritto annuale? E le società inattive?
Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale
fino a che le stesse non siano cancellate dal Registro delle Imprese. Il diritto annuale, infatti, è
dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.
Quanto paga ciascuna Unità Locale?
Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali devono versare per
ciascuna di esse alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’unità locale
un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale. Per le unità locali
appartenenti a soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi,
ecc.) nulla è dovuto.
Quanto paga un soggetto iscritto solamente al R.E.A. per l’anno 2014?
I soggetti iscritti al solo R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.) versano per la sede un
diritto fisso pari a € 33,00.
Vorrei avviare un’impresa cosiddetta Start-Up: sono esonerato dal pagamento del diritto
annuale?
Sì, come disposto dal comma 8 dell’articolo 26 del D.L. n. 179/2012, le imprese cosiddette STARTUP innovative, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l’anno d’iscrizione.
L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura comunque non
oltre il quarto anno dall’iscrizione.
Ho dimenticato di pagare il diritto annuale entro la scadenza. Come posso pagare?
Il contribuente che non ha provveduto al versamento del diritto annuale può utilizzare l’istituto del
“Ravvedimento operoso” entro il termine di un anno dal mancato pagamento, versando oltre
l’importo dovuto anche la sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi al tasso legale di legge.
Esempio: se è stato omesso il diritto annuale 2013 con scadenza 17 giugno 2013 è possibile
avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine massimo del 16 giugno 2014.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del diritto annuale nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale,
con maturazione giorno per giorno dal termine di scadenza (commissione della violazione) fino al
giorno del pagamento.
Gli importi dovuti a titolo di diritto, interessi e sanzioni devono essere versati sempre con il modello
F24, compilando la Sezione IMU e Tributi locali, indicando i seguenti codici:
-codice ente: sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “CT” per Catania)
-codice tributo: 3850 diritto annuale dovuto
-codice tributo: 3851 interessi di mora calcolati al tasso legale
-codice tributo: 3852 sanzione ridotta al 3,75%
Qual’è il tasso degli interessi legali?
Si riporta la tabella degli interessi legali ovvero la tabella dalla quale si evince l'excursus con le
recenti variazioni del saggio di interesse legale, così come istituito dall'articolo 1284 del codice
civile e successive modifiche.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSI LEGALE
Dal
Al
Saggio
Norma
01/01/2001
31/12/2001
3,50%
Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002
31/12/2003
3,00%
Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004
31/12/2007
2,50%
Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008
31/12/2009
3,00%
Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010
31/12/2010
1,00%
Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011
31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012
31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014
---
1,00%
Dm Economia 12/12/2013
La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi
alla scadenza deve essere arrotondata all'unità di euro?
La maggiorazione dello 0,40%, dovuta a titolo di interessi corrispettivi per i pagamenti effettuati nei
trenta giorni successivi alla scadenza deve essere calcolata e sommata senza arrotondamento al
diritto annuale che mantiene invariato il codice tributo (3850). La maggiorazione si applica anche in
caso di versamento in compensazione di tributi diversi dal diritto annuale.
Sarò informato sui termini e le modalità di pagamento del diritto annuale?
Si; le Camere di Commercio inviano annualmente un’informativa all’indirizzo della sede
dell’impresa contenente tutte le indicazioni per effettuare il pagamento del diritto annuale.
L’informativa viene inviata via PEC alle imprese che hanno depositato il relativo indirizzo di posta
elettronica presso il Registro delle Imprese.
Un’impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in corso d’anno, presentando la
relativa domanda dopo il 30 gennaio. Il diritto annuale relativo all’anno della cancellazione è
dovuto?
Si; l’impresa è comunque tenuta al versamento dell’intera quota del diritto annuale relativo all’anno
della cancellazione in quanto il diritto annuale non è in alcun modo frazionabile a mesi.
Il diritto annuale è frazionabile?
No, il diritto annuale non è frazionabile. Anche per un giorno di iscrizione il diritto va versato in
misura intera.
E’ dovuto il diritto annuale nel caso di decesso di titolare di impresa individuale?
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi,
salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d’inventario.
In presenza di cartelle esattoriali, gli eredi possono richiedere di non pagare le sanzioni e gli
interessi maturati con una richiesta scritta di sgravio da presentare all’Ufficio Tributi. E’ necessario
però che la cancellazione del soggetto al Registro delle Imprese sia stata presentata da parte degli
eredi e che l’impresa sia stata cancellata per decesso del titolare.
E' possibile ottenere un modello generico di istanza di sgravio di diritti annuali non dovuti?
Un modello di Richiesta di sgravio è disponibile nel sito internet della Camera di Commercio
Catania in formato PDF. (www.ct.camcom.gov.it – sezione moduli – istanza di sgravio)
Come faccio a sapere se sono in regola con il pagamento del diritto annuale?
E’ possibile effettuare una verifica riguardante la regolarità contributiva dell'impresa, con delega da
parte del richiedente, presso lo sportello informativo dell'Infocenter, all'uopo predisposto dalla
Camera di Commercio di Catania, con ingresso di Piazza della Borsa.
Non riesco ad ottenere una stampa del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in
quanto “non in regola con il pagamento del diritto annuale”. Cosa posso fare?
Ai sensi del comma 35 dell’articolo 24 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, l’avvenuto
pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo, per il rilascio della
certificazione da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese.
Gli operatori addetti agli sportelli sono autorizzati a rilasciare i certificati del Registro delle Imprese
in presenza di blocco certificativo solo dopo l’esibizione da parte dell’imprenditore dell’originale
del modello F24 o della ricevuta recante l’esito della richiesta di addebito fornita dai sistemi di
“home banking”, attestante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo del pagamento. La copia
fotostatica del modello F24 / ricevuta, accompagnata da copia fotostatica di idoneo documento di
riconoscimento del richiedente e dalla copia della prima pagina del certificato rilasciato, verrà
successivamente inoltrata all’Ufficio Tributi per l’effettuazione dei controlli di competenza.
In alternativa, dopo circa 15 giorni dall’avvenuto pagamento la certificazione si sbloccherà
automaticamente e la stampa sarà possibile anche presso i soggetti privati abilitati (associazioni di
categoria, commercialisti, studi professionali, ecc.).
Ho trasferito in corso d’anno la sede della mia impresa in altra provincia. A quale Camera di
Commercio devo pagare?
La Camera competente è quella in cui l’impresa era iscritta al 1 gennaio (esempio: se l’impresa si
trasferisce nel mese di marzo da Catania a Roma, il versamento va effettuato a favore della Camera
di Catania perché al 1 gennaio era iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Catania).
Ho sbagliato la compilazione del modello F24 (anno, codice provincia, codice tributo). Cosa
devo fare?
E’ opportuno presentarsi presso l’Ufficio Tributi della Camera di Commercio di Catania e verificare
i dati che risultano nel sistema informatico. Successivamente sarà sufficiente una comunicazione
scritta indirizzata all’Ufficio Tributi per correggere i dati in caso di errore di anno e/o codice tributo.
Se invece l’errore è sul codice provincia sarà necessario concordare con l’Ufficio Tributi della
Camera di Commercio di Catania i successivi adempimenti al fine della compensazione tra le
Camere di Commercio.
Quando è possibile richiedere il rimborso del diritto annuale?
Se un soggetto ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può
ottenere il rimborso presentando, entro 24 mesi dalla data del pagamento, una richiesta scritta
all’Ufficio Tributi. Il modello di Richiesta di Rimborso è disponibile nel sito internet della Camera
di Commercio di Catania in formato PDF. (www.ct.camcom.gov.it – sezione moduli – istanza
generica di rimborso).
Quale documentazione devo allegare alla Richiesta di rimborso di un diritto annuale non
dovuto?
La documentazione da allegare alla richiesta di rimborso varia a seconda le modalità con cui è stato
pagato il diritto annuale
1) per pagamenti effettuati con il modello F24: originale del modello F24;
2) per pagamenti effettuati con Telemaco Pay (cassa automatica): ricevuta di protocollo rilasciata
dal Registro delle Imprese;
3) per pagamenti effettuati con Conto Corrente Postale: entrambi i tagliandi (attestazione e ricevuta)
del bollettino di Conto Corrente Postale;
4) per pagamenti effettuati tramite ruolo esattoriale: originale della quietanza del Concessionario
Esattoriale.
Ho versato due volte l’importo del diritto annuale. Come posso recuperare quanto versato in
eccesso?
E’ possibile recuperare la somma versata in eccesso mediante compensazione con modello F24
entro la data di scadenza dell’anno successivo.
Ho versato il diritto annuale con il nuovo codice fiscale attribuitomi dall'Agenzia delle
Entrate. Cosa devo fare?
Tutti i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare le informazioni relative la variazione del proprio
codice fiscale o partita IVA al Registro delle Imprese, pena le sanzioni previste dalle norme vigenti.
In caso di pagamenti effettuati con codice fiscale o partita IVA diversa, le imprese sono tenute a
dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi della Camera di Commercio di Catania per gli
adempimenti del caso.
L’importo del diritto annuale è compensabile con crediti tributari? Si possono compensare gli
importi versati per interessi e sanzioni?
L’importo del diritto annuale (codice 3850) può essere compensato con altri crediti tributari. Gli
importi per interessi (codice 3851) e sanzioni (codice 3852) non possono essere compensati
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
Quali sono le cause della cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto annuale?
Le cause di cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto annuale sono solo quelle
tassativamente indicate dall’articolo 4 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 e precisamente:
- le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione
di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio
dell'anno successivo a quello di cessazione;
- le società ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo
all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la
domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a
quello di approvazione;
- le società di persone che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al
pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di
cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno;
- le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa
cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del
provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio
provvisorio d'impresa;
- le società cooperative poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545septies decies del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo
a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.
Quali sono i casi particolari per i quali l’obbligo di pagamento continua a sussistere?
- la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva della cessazione dell’attività
non comporta l’esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la
domanda di cancellazione;
- imprenditore individuale deceduto: è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la
cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese; l’ultimo anno per il quale sussiste
l’obbligo al pagamento corrisponde all’anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme
generali, è a carico degli eredi che, comunque, sono esonerati dal versamento di eventuali sanzioni;
- cancellazione d'ufficio: le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese con Decreto del
Giudice del Registro delle Imprese emesso ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal
pagamento del diritto annuale solo a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la
cancellazione;
- cessione d'azienda: il deposito dell'atto di cessione eseguito dal notaio non produce
automaticamente la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal
pagamento è necessario che il cedente presenti regolare istanza di cancellazione all’Ufficio del
Registro delle Imprese.
Ho ricevuto una sanzione dall’Ufficio Tributi della Camera di Commercio. Quale può essere
la motivazione? Come faccio a capire a quale anno si riferisce?
Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del
diritto annuale rispetto ai termini di pagamento stabiliti.
Per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta
giorni rispetto ai termini; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo
superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei
termini.
Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la
sanzione del 30% sul diritto dovuto.
Nei casi di versamenti effettuati parzialmente, nei termini previsti per il pagamento con la
maggiorazione dello 0,40%, si applica la sanzione del 30% soltanto sulla quota di diritto omesso.
Nei casi di versamenti effettuati parzialmente con ritardo superiore ai trenta giorni rispetto ai
termini stabiliti si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
Nella cartella esattoriale ci sono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le
relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati identificativi della cartella". In entrambe
è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo.
Nella sezione "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro con tre righe di descrizione in cui
sono indicati l’anno e le motivazioni della sanzione (omesso, incompleto, omessa mora e tardato
versamento).
A chi devo presentare ricorso in caso di ricevimento di una cartella esattoriale illegittima?
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie comunque denominati (art. 2, D. Lgs. n. 546/1992).
Considerato che il diritto annuale è un “tributo” a tutti gli effetti, nel caso di controversie in materia,
la competenza è del giudice tributario e non del giudice ordinario.
Avverso la cartella esattoriale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
di Catania entro 60 gg. dalla data di notifica della stessa. Il ricorso deve essere notificato anche alla
Camera di Commercio di Catania tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo
posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a
mano presso l'Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Catania.
E’ altresì possibile presentare alla Camera di Commercio di Catania istanza di riesame in autotutela,
intesa a ottenere l’annullamento totale o parziale della cartella esattoriale. La stessa non interrompe
né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria
Provinciale.