Provincia di Pordenone

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 110 del 19/05/2014 Determinazione nr. 1207 del 19/05/2014
OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale. Società
PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA - stabilimento sito in via Puja n. 7 in Comune di
Brugnera (PN)
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
La Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA con sede legale e operativa in via Puja
n. 7 in Comune di Brugnera (PN), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore quale
Gestore dell’impianto, ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) del Comune di Brugnera, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
corredata dalla documentazione tecnica.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo SUAP in data 19.12.2013 (pratica SUAP n. S-62-2013,
posizione in archivio 38/2013/S);
- lo SUAP ha trasmessa alla Provincia la pratica via PEC il 23.12.2013 con nota prot. n.
19559 acquisita agli atti con prot. prov. n. 90027 e 90028 del 27.12.2013;
- è stata verificata la correttezza formale della pratica;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- l’istanza comprende:
 la domanda di rinnovo (ai sensi dell’art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di
Pordenone con determinazione dirigenziale n. 778 del 11.04.2012 e contestuale
comunicazione di modifica non sostanziale di stabilimento (ai sensi dell’art. 269 c.
8);
 la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i.;
- con nota prot. prov. n. 7483 del 03.02.2014 è stato comunicato l’avvio del procedimento e
contestualmente sono state richieste integrazioni tecniche (in allegato sono state inviate
anche le note assunte al prot. 2014/1928 e 2014/6065 con cui il Dipartimento di
Pordenone dell’ARPA – FVG ha richiesto integrazioni);
- con nota prot. n. 4038 del 11.03.2014 (assunta al prot. prov. n. 23130 del 12.03.2014) le
integrazioni predisposte dalla Società sono state inoltrate dallo SUAP di riferimento;
- con nota prot. prov. n. 25038 del 20.03.2014 sono stati richiesti i pareri di competenza al
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-
-
2. Documenti
Comune di Brugnera (secondo quanto previsto dall’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.) e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone;
con nota prot. n. 5028 del 27.03.2014 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 26814 del
27.03.2014) il Comune di Brugnera ha inoltrato alla Ditta e, per conoscenza, alla
Provincia, una comunicazione di motivi ostativi alla realizzazione della modifica non
sostanziale (spostamento della cabina di verniciatura afferente al punto di emissione E27)
adducendo la seguente motivazione: “…costituisce motivo ostativo il mancato rispetto
dei 150 metri dal punto di emissione identificato come E27 e la zona residenziale più
prossima di “B”, salvo venga dimostrato tale rispetto con precisa cartografia/modifica
progettuale”;
con nota datata 04.04.2014 (assunta al prot. prov. n. 29063 del 04.04.2014), la Società ha
inoltrato le proprie osservazioni al Comune di Brugnera;
con nota prot. prov. n. 30850 del 15.04.2014, la Provincia ha inoltrato una comunicazione
al Comune di Brugnera sollecitandolo ad esprimersi in maniera definitiva;
con nota prot. n. 7422 del 07.05.2014 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 34620 del
07.05.2014) il Comune di Brugnera ha inoltrato il proprio parere favorevole;
con nota prot. n. 13798 del 24.04.2014 il Dipartimento di Pordenone dell’ARPA FVG ha
inoltrato (assunta al prot. prov. n. 32810 del 24.04.2014) ha inoltrato il proprio parere
tecnico finale favorevole;
con la nota pervenuta in data 15/05/2014 e assunta al prot. n° 2014/36484 la Società ha
comunicato la riduzione del quantitativo di rifiuti da recuperare da 1844 a 1700 Mg/anno.
Per quanto riguarda la documentazione esaminata ai fini dell’istruttoria tecnica delle
emissioni in atmosfera, sono stati valutati i documenti già presentati con:
− la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale di
impianto esistente in Comune di Brugnera datata 25.05.09, pervenuta il 03.06.09 ed
assunta al prot. n. 37251 del 05.06.09;
− la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale di
stabilimento presentata con nota datata 02.02.2012, pervenuta il 06.02.2012 ed assunta al
prot. n. 10330 del 07.02.2012.
Inoltre sono stati esaminati anche gli allegati all’istanza in oggetto, in particolare:
− relazione tecnica sintetica con schema a blocchi del ciclo produttivo;
− allegato 3 dell’AUA per le emissioni in atmosfera;
− estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
− estratto del PRGC in scala 1:5000 con legenda;
− stralcio di CTR in scala 1:5000;
− planimetria dello stabilimento con indicati tutti i punti di emissione;
− allegato C per il consumo di solventi (integrazioni pervenute allo SUAP il 10.03.14,
inclusa la rettifica pervenuta via e-mail in data 19.03.2014);
− schede di sicurezza dei principali prodotti usati;
− relazione integrativa pervenuta allo SUAP in data 10.03.14 e allegato 3 modificato;
− prospetti dei camini (integrazioni del 10.03.14).
Per quanto riguarda la documentazione esaminata ai fini dell’istruttoria tecnica inerente la
comunicazione in materia di rifiuti, sono stati esaminati:
– gli allegati all’istanza in oggetto, in particolare:
 Allegato_7-Rifiuti;
 Rifiuti7_10 (relazione tecnica);
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–
–
3. Istruttoria
 Rifiuti7_11; (planimetria);
 Rifiuti7_13; (attestazione versamento diritto Annuale);
gli allegati alle integrazioni pervenute in data 10.03.14, in particolare:
 allegato_7-rifiuti[1];
 Rifiuti7_10 (relazione tecnica);
 Rifiuti7_11; (planimetria);
 Rifiuti7_13; (attestazione versamento diritto Annuale);
la nota pervenuta in data 15/05/2014.
La Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA si occupa di studio, progettazione,
produzione e commercializzazione di mobili, loro componenti e prodotti complementari di
arredamento per la casa.
Con la domanda di AUA la Società chiede il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 778 del
11.04.2012 per i seguenti punti di emissione:
- E3, E4, E5, E6, E47 (sottostazione aspirazione polveri di legno)
- E26 (aspirazione cabina spolvero)
- E14 (linea verniciatura piana pannelli)
- E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
- E 27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli)
- E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
- E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)
- E43 (nuovo robot di verniciatura)
- E1 (Impianto di combustione)
- E15 (stuccatrice)
- E16, E18, E21 (forno UV)
- E19 (cabina pressurizzata velatrice)
- E20a, E20b (tunnel di essiccazione)
- E32, E42 (cabina di essiccazione)
- E36 (spalmatrice colle ureiche)
- E37 (uscita presse formaldeide)
- E44, E45 (essiccazione 1 e 2 stadio)
- E46 (forno UV).
La Società intende realizzare una modifica non sostanziale nello stabilimento che consiste
nello spostamento per motivi organizzativi e logistici della cabina di verniciatura che
afferisce al punto di emissione E27.
Per quanto riguarda il consumo di solventi, con le integrazioni del 10.03.2014 (e la
successiva e-mail del 19.03.2014), la dichiara di esercire le seguenti attività che rientrano tra
quelle indicate nella parte II dell’allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06:
a) punto 2d) “rivestimento di superfici di legno con soglia di consumo di solvente superiore
a 15 tonn/anno”,
b) punto 1 “rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5
tonnellate/anno”.
Per l’attività di cui alla lettera a) la ditta dichiara un consumo massimo teorico di solvente
pari a 93,65 tonnellate/anno (COV 93,65 ton/anno, residuo secco di 66,87 ton/anno),
pertanto rientra nel campo di applicazione dell’art. 275.
Per l’attività di cui alla lettera b), la ditta dichiara un consumo di solvente pari a 0,124
ton/anno, inferiore alla soglia prevista dalla norma alla parte II, all. III. Essendo le due
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attività direttamente collegate e tecnicamente connesse, ai sensi dell’art. 275 c. 2 si applica
anche all’attività di cui alla sopra citata lettera b) quanto previsto all’art. 275.
La Società dimostra l’equivalenza e sceglie di rispettare la parte IV dell’allegato III, per cui
si impone come limite l’emissione bersaglio.
Con la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. la Società chiede di effettuare il recupero energetico [R1] di 1700 Mg/anno di rifiuti di
legno trattato di cui alla tip. 6 dell’Allegato 2 al DM 05/02/98.
La Società dichiara che, in base all’attuale normativa, l’impianto non è da assoggettare a
verifica di VIA ed AIA e che nell’attività di recupero viene rispettato quanto previsto nel
DM 05/02/98.
4. Normativa
Le norme di riferimento sono:
1. il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
2. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
3. il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
4. il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
5. la Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
6. la Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
7. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
8. la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
9. il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.
5. Motivazione
La decisione si fonda:
- sul parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Qualità dell’Aria del Settore
Ecologia di cui all’istruttoria tecnica datata 18.04.2014 (prot. NP/2014/313 del
22.04.2014). Alla luce di quest’ultima emerge che le emissioni degli impianti proposti
indicate come:
E3, E4, E5, E6, E47 (sottostazione aspirazione polveri di legno)
E26 (aspirazione cabina spolvero)
E14 (linea verniciatura piana pannelli)
E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E 27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli)
E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)
E43 (nuovo robot di verniciatura)
E1 (Impianto di combustione con potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 6
MW utilizzante biomasse combustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell’all. X
della parte V del D.Lgs. 152/06)
E15 (stuccatrice)
E16, E18, E21 (forno UV)
E19 (cabina pressurizzata velatrice)
E20a, E20b (tunnel di essiccazione)
E32, E42 (cabina di essiccazione)
E36 (spalmatrice colle ureiche)
E37 (uscita presse formaldeide)
E44, E45 (essiccazione 1 e 2 stadio)
E46 (forno UV),
per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i
sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, sono compatibili con
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il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e
manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate. In
merito alla prescrizione riportata nel paragrafo 3, lettera k) dell’allegato A, si è fatto
riferimento alle modalità operative di cui al documento prot. NP/812/2012 sottoscritto
con ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone;
- sul parere tecnico favorevole con prescrizioni (che si riportano nel presente atto)
espresso dall’ARPA-FVG – Dipartimento di Pordenone con nota prot. n. 13798 del
24.04.2014 (assunta al prot. prov. n. 32810 del 24.04.2014);
- sul parere inviato dal Comune di Brugnera con nota prot. n. 7422 del 07.05.2014
(acquisita agli atti con prot. prov. n. 34620 del 07.05.2014).
- sull’istruttoria e sul sopralluogo effettato dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti del Settore
Ecologia dalle quali emerge che la Società rispetta quanto previsto dagli artt. 214-216 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal DM 5/02/98 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda le
tipologie recuperate, i quantitativi indicati, l’attività di recupero prevista e le modalità di
gestione dei rifiuti adottate;
Il provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla
“regolarità tecnica”.
6. Responsabilità
procedimentale
Si richiama l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012 relativa al
conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la
Dirigenza del Settore Ecologia.
Si richiama, inoltre, la deliberazione della G.P. n. 28 del 13/02/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2014”.
La Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di
Brugnera è l’arch. Maurilio Verardo.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per lo
stabilimento della Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA sito in Comune di
Brugnera (PN), via Puja n. 7, che sostituisce:
− l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
− la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoi 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.
Di sostituire con il presente provvedimento l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 778 del
11.04.2012.
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Di vincolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera al rispetto dei limiti di emissione
e delle prescrizioni indicate nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Di iscrivere l’impianto alla posizione n. 265 del Registro Provinciale delle imprese in
regime semplificato per il recupero di rifiuti non pericolosi, così come specificato
nell’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 comma, del
D.P.R.59/2013.
3. Avvertenze
a) Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra
autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi,
nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in
riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze
comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di
lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed
infortuni.
b) L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative
qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da
renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata
dell'autorizzazione.
c) L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento
degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
d) In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
e) Ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società e/o ogni eventuale
modifica dell’assetto societario dovrà essere comunicata, sempre tramite lo SUAP,
all’Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di
terzi deve essere preventivamente autorizzato.
f) La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
g) L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari
per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
h) Copia del provvedimento finale unico deve essere trasmessa da parte dello SUAP
competente, alla Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA, alla Provincia di
Pordenone, al Comune di Brugnera (PN) e al Dipartimento provinciale di Pordenone
dell'ARPA FVG.
i) La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
j) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
k) Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA
Società:
PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA
Sede Legale:
Via Puja n. 7 in Comune di Brugnera (PN)
Stabilimento:
Via Puja n. 7 in Comune di Brugnera (PN)
1.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
−
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E3, E4, E5, E6, E47 (sottostazione aspirazione polveri di legno)
E26 (aspirazione cabina spolvero)
E14 (linea verniciatura piana pannelli)
E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli) – modifica non sostanziale
E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)
E43 (nuovo robot di verniciatura)
E1 (impianto di combustione con potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 6 MW utilizzante biomasse
combustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell’all. X della parte V del D.Lgs. 152/06)
E15 (stuccatrice)
E16, E18, E21 (forno UV)
E19 (cabina pressurizzata velatrice)
E20a, E20b (tunnel di essiccazione)
E32, E42 (cabina di essiccazione)
E36 (spalmatrice colle ureiche)
E37 (uscita presse formaldeide)
E44, E45 (essiccazione 1 e 2 stadio)
E46 (forno UV).
2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
PER LE SOSTANZE DIVERSE DAI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Punti di emissione:
E3(sottostazione aspirazione polveri di legno)
E4(sottostazione aspirazione polveri di legno)
E5(sottostazione aspirazione polveri di legno)
E6(sottostazione aspirazione polveri di legno)
E47 (sottostazione aspirazione polveri di legno)
E26 (aspirazione cabina spolvero)
Altezza sul p.c.: 12 m
Portata: 49000 mc/h
Altezza sul p.c.: 12 m
Portata: 56000 mc/h
Altezza sul p.c.: 12 m
Portata: 68000 mc/h
Altezza sul p.c.: 12 m
Portata: 53000 mc/h
Altezza sul p.c.: 12,7 m
Portata: 37000 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 14000 mc/h
Sostanze
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
Limiti
10 mg/Nm3
Polveri totali
Punti di emissione:
E7 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed
essiccazione sala modelli)
E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e
velatrice)
E43 (nuovo robot di verniciatura)
Sostanze
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 27800 mc/h
Altezza sul p.c.: 9 m
Portata: 15500 mc/h
Altezza sul p.c.: 12 m
Portata: 21500 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 24700 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 20000 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 26700 mc/h
Limiti
3 mg/Nm3
Polveri totali
Punto di emissione: E14 (linea verniciatura pannelli) –
verniciatura piana
Sostanze
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 44800 mc/h
Limiti
10 mg/Nm3
Polveri totali
Punto di emissione E1 (Impianto di combustione con
potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 6 MW
utilizzante biomasse combustibili di cui alla sezione 4
della parte II dell’all. X della parte V del D.Lgs.
152/06).
Altezza sul p.c.: 15 m
Portata: 4960 mc/h
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell’effluente gassoso del 11%.
Sostanze
Limiti
30 mg/Nm3
Polveri totali
Monossido di carbonio (CO)
300 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)
200 mg/Nm3
PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI:
Punti di emissione:
E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli)
E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
E43 (robot di verniciatura)
E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)
E14 (linea verniciatura pannelli)
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 44800 mc/h
E15 (stuccatrice)
E16 (forno UV)
E18 (forno UV)
E21 (forno UV)
E19 (cabina pressurizzata velatrice)
E20a (tunnel di essiccazione)
E20b (tunnel di essiccazione)
E32 (cabina di essiccazione)
E42 (cabina di essiccazione)
E36 (spalmatrice colle ureiche)
E37 (uscita presse formaldeide)
E44 (essiccazione 1 e 2 stadio)
E45 (essiccazione 1 e 2 stadio)
E46 (forno UV)
Consumo massimo di solvente: 103 t/anno*
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 5400 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 6100 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 5700 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 5200 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 8300 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 4600 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 4600 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 5400 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 4700 mc/h
Altezza sul p.c.: 6 m
Portata: 2800 mc/h
Altezza sul p.c.: 6 m
Portata: 1300 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 3300 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 7300 mc/h
Altezza sul p.c.: 7 m
Portata: 680 mc/h
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di
impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06
Emissione totale annua di solventi (EMISSIONE BERSAGLIO): 66,88 t/anno
Punti di emissione: E36 (spalmatrice colle ureiche), E37 (uscita presse formaldeide)
Sostanze
Limiti
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:
10 mg/Nm3
Formaldeide (classe II)
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
Punti di emissione:
E14 (linea verniciatura piana pannelli)
E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)
E 27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli)
E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)
E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)
E43 (nuovo robot di verniciatura)
E15 (stuccatrice)
E16, E18, E21 (forno UV)
E19 (cabina pressurizzata velatrice)
E20a, E20b (tunnel di essiccazione)
E32, E42 (cabina di essiccazione)
E44, E45 (essiccazione 1 e 2 stadio)
E46 (forno UV)
Nel caso vengano utilizzate sostanze o preparati con le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i,
H360D o H360F (allegato III, parte I, paragrafo 2, punto 2.2)
2 mg/Nm3
riferito alla somma delle masse
dei singoli COV
Nel caso vengano utilizzate sostanze o preparati ai quali sono state assegnate o sulle quali devono essere
apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di
rischio R40, R68 (allegato III, parte I, paragrafo 2, punto 2.3)
Se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h
Se il flusso di massa è uguale o superiore a 100 g/h
20 mg/Nm3
riferito alla somma delle masse
dei singoli COV
3. PRESCRIZIONI
a)
b)
c)
d)
e)
Nell’impianto di combustione che genera le emissioni indicate come E1 possono essere utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’all. X (art. 293 del D.Lgs.
152/06); nel caso di utilizzo di un combustibile diverso da quello autorizzato e non previsto all’allegato
X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le analisi delle emissioni devono essere effettuate per dimostrare il
rispetto dei valori limite riportati nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento unico finale da parte dello SUAP
competente, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone e all’ARPA - Dipartimento di
Pordenone, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate una volta nel corso del funzionamento
della caldaia afferente al punto di emissione E1, al fine di consentire l’accertamento del rispetto dei
valori limite che sono riportati nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono
essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
f) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e
scaricano materiali polverulenti o prodotti contenenti composti organici volatili (COV), devono essere
assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e COV.
g) Per le sottostazioni filtranti (punti di emissione E3, E4, E5, E6, E47), successivamente agli
autocontrolli del 2014 i cui risultati devono essere spediti alla Provincia di Pordenone, la Società deve
effettuare con frequenza almeno triennale (quindi nel 2017, 2020, ecc), nelle più gravose condizioni di
esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici
devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a
disposizione degli organi di controllo.
h) Per i punti di emissione E26, E7, E35, E27, E31, E41, E43, E14, E1, relativamente alle sostanze
diverse dai COV, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più
gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati
dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l’azienda per tutta la durata della presente
autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
i) Per i punti di emissione E7, E35, E27, E31, E41 E14, E15, E16, E18, E21, E19, E20a, E20b, E32, E42,
E36, E37, E43, E44, E45, E46, relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di
Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di giugno di
ogni anno, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno solare precedente per stabilire il
rispetto dell'emissione bersaglio. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la
Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media
di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Per i punti di emissione E36
ed E37, l’analisi deve prevedere in particolare la ricerca della formaldeide. Copia dei certificati
analitici deve essere allegata al PGS.
j) Qualora dai punti di emissione E7, E35, E27, E31, E41 E14, E15, E16, E18, E21, E19, E20a, E20b,
E32, E42, E36, E37, E43, E44, E45, E46 vengano emesse sostanze o preparati di cui all’allegato III,
parte I, paragrafo 2, punti 2.2 e/o 2.3, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle
più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni al fine della verifica del rispetto del
valore limite sopra riportati. Copia dei certificati analitici deve essere allegata al PGS.
k) La percentuale di Composti Organici Volatili (C.O.V.) calcolata sul totale annuale dei prodotti
utilizzati nel ciclo produttivo e contenenti C.O.V. deve essere inferiore o uguale al 50%. Tale valore
deve essere calcolato come rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità totale di Composti
Organici Volatili utilizzati annualmente e la quantità dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo e
contenenti C.O.V. Per il calcolo di quest’ultimo parametro devono essere considerate esclusivamente
le materie prime contenenti C.O.V. connesse ai cicli di verniciatura (ossia vernici, catalizzatori, tinte,
diluenti usati anche per la pulizia delle macchine, ecc.) e non quelle eventualmente utilizzate in altre
attività effettuate presso lo stabilimento (quali, ad esempio, incollaggio, lucidatura ecc.). La Società
deve dimostrare annualmente, attraverso la compilazione del piano gestione solventi, il rispetto di
quanto sopra a partire dai consumi dell’anno solare successivo a quello di emanazione del presente
provvedimento autorizzativo.
l) Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di Composti Organici Volatili classificati dal
regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate
o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F,
sono sostituite quanto prima e non oltre il 31.12.2015 con sostanze e miscele meno nocive, tenendo
conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate in accordo con quanto previsto dal
D.Lgs 152/06 s.m.i. all’Allegato III parte I punto 2.1.
m) Qualora si verifichino conclamate situazioni di problematiche odorigene in zone prossime allo
stabilimento della Ditta, alla società potrà essere richiesto di svolgere un monitoraggio sull’impatto
odorigeno proveniente dalla stessa con le modalità da concordarsi con il Dipartimento di Pordenone
dell’ARPA FVG e, se necessario, di proporre soluzioni tecniche e/o impiantistiche al fine di porre
rimedio alle eventuali problematiche causate.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
n)
o)
p)
Nell'impianto termico non sottoposto ad autorizzazione (punto di emissione E2) devono essere
utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi
prescritte.
Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento
alla norma UNI EN 15259/08 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e
dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di
misurazione
UNI EN ISO 16911-1:2013
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica
della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di
riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale
gravimetrico.
Norma UNI EN 12619:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse
concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore
a ionizzazione di fiamma.
COT
Norma UNI EN 13649:2002
COV
UNI EN 15058:2006
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo
mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento:
spettrometria a infrarossi non dispersiva
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di
campionamento, analisi e valutazione degli zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2.
inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203
EPA METHOD 316
q)
r)
s)
Formaldehyde (Mineral Wool & Wool Fiberglass)
In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione in cui è stato installato un
raddrizzatore di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di
cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo delle velocità
di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a regime
stazionario. In caso di scostamenti significativa dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà adottare
le misure necessarie a ripristinare il regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di tale
verifica relativi agli impianti, devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG –
Dipartimento di Pordenone.
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di
emissione.
Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.
5. SUGGERIMENTI
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente
la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e
delle coperture degli edifici circostanti;
nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il
perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
6. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sigla
emissione
E2
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
Caldaia funzionante a GPL (consumo annuo
circa 111.000 l) usata per la produzione di Non soggetto ad autorizzazione ai sensi
acqua calda a servizio di alcuni impianti dell’art. 272 c. 1 (rientra nella parte I, all. IV,
tecnologici avente potenza termica al lettera dd).
focolare di 1,55 MW.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
ALLEGATO B – COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI
Società:
PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA
Sede Legale:
Via Puja n. 7 in Comune di Brugnera (PN)
Stabilimento:
Via Puja n. 7 in Comune di Brugnera (PN)
Iscrizione dell'impianto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato di cui agli artt. 214-216 del
Dlgs 152/2006 e s.m.i. con la posizione n° 265.
La scheda riassuntiva sotto riportata, estratta dal predetto Registro, riepiloga i dati essenziali dell'impianto di
recupero:
Attività di recupero
Utilizzo dei rifiuti
come combustibile o
come altro mezzo per
produrre energia in
impianti industriali
Tipologia
Descrizione
Recupero
Codice
rifiuto
Quantità
Mg/anno
6 All.2
Rifiuti della lavorazione
del legno e affini trattati.
[R1]
030105
1700
TOTALE RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE
1700
Si evidenzia che l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:
-
effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs.
152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e
nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di
rifiuti. In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della
tracciabilità (Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni
anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l’automatica
sospensione dell’iscrizione nel Registro;
dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione
a quanto definito dalla normativa tecnica;
fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
disporre l’effettuazione delle analisi sui rifiuti nei modi e tempi previsti dalle Norme Tecniche e
metterli a disposizione o fornirne copia all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
effettuare con cadenza almeno annuale le analisi delle emissioni in atmosfera secondo i contenuti e
le modalità di campionamento previsti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
Pordenone, lì 19/05/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1207 del 19/05/2014
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 19/05/2014 03:44:54
IMPRONTA: 29E3F92D31268E186CFB963E1C98DE773A4B6805FF54EE3A18898FFE662EB4AB
3A4B6805FF54EE3A18898FFE662EB4ABEFC803691D19284F446DFB3146DFBA27
EFC803691D19284F446DFB3146DFBA2776B1B9A3C1E806A0D77B59F71FCDCC42
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