antiriciclaggio padova 7 maggio 2014

ANTIRICICLAGGIO:
I CONTROLLI E LE ISPEZIONI DELLA GDF
NEGLI STUDI PROFESSIONALI
A cura di:
Dott. Davide Giampietri – Commercialista in Padova
Maggiore Marco Molle – Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Tributaria
Padova della Guardia di Finanza
1
LE FONTI NORMATIVE
NORME COMUNITARIE
I° - Direttiva n. 91/308/CE
NORME NAZIONALI
DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197
D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374
II° - Direttiva n. 2001/97/CE
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141
In vigore dal 22/4/2006
III° - Direttiva n. 2005/60/CE
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
In vigore dal 29/12/2007
D.Lgs. 25/09/2009, n. 151
In vigore dal 04/11/2009
2
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
Decreto Legge n. 130 del 13 Agosto 2011
LIMITI CONTANTE
2.500 €
In vigore dal 13/08/2011
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011
LIMITI CONTANTE
1.000 €
In vigore dal 06/12/2011
Decreto MEF 4 maggio 2012
S.O.S.
In attuazione art. 43 comma 2
D.Lgs 231/07
D.Lgs 169 del 19 settembre 2012
INTERRUZIONE E
RESTITUZIONE FONDI
Nuovo comma 1 bis art. 23
D.Lgs 231/07
3
Principi Generali
ADEGUATA
VERIFICA
CLIENTELA
VALUTAZIONE
RISCHIO
SEGNALAZIONE
OPERAZIONI
SOSPETTE
COLLABORAZIONE
ATTIVA
CONTROLLO
INTERNO
CONSERVAZIONE
DOCUMENTI
4
IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO
ATTIVITÀ
LEGALE
ATTIVITÀ
LEGALE
PROVENTI
ATTIVITÀ
CRIMINOSA
ATTIVITÀ
LEGALE
ATTIVITÀ
LEGALE
5
DEFINIZIONE
DEFINIZIONE DI
DI RICICLAGGIO
RICICLAGGIO
BENI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA
LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO
L’OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE
L’ACQUISTO, LA DETENZIONE O L’UTILIZZAZIONE
LA PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI
L’ASSOCIAZIONE PER COMMETTERE TALE ATTO
6
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
QUALSIASI ATTIVITÀ DIRETTA
DI FONDI O DI RISORSE ECONOMICHE, IN QUALUNQUE MODO
REALIZZATI, DESTINATI AD ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, UTILIZZATI AL
FINE DI COMPIERE UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O
IN OGNI CASO DIRETTI A FAVORIRE IL COMPIMENTO DI UNO O PIÙ
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DAL CODICE PENALE E
CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI FONDI E DELLE
RISORSE ECONOMICHE PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI ANZIDETTI
7
LE FORZE DI POLIZIA
FORZE DI POLIZIA
NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA
DELLA G.d.F.
EFFETTUA CONTROLLI NEI
CONFRONTI DEI
PROFESSIONISTI
EFFETTUA APPROFONDIMENTI
INVESTIGATIVI DELLE
SEGNALAZIONI TRASMESSE
D.I.A.
SVOLGE GLI APPROFONDIMENTI
INVESTIGATIVI DELLE
SEGNALAZIONI TRASMESSE
ALL’UIF
8
NUCLEO DI POLIZIA VALUTARIA G.D.F.
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA G.D.F.
ACCESSO ANAGRAFE
RAPPORTI BANCARI
ACCESSO LIBRI
CONTABILI DOCUMENTI,
CORRISPONDENZA ED
ESTRAZIONE DI COPIA
POTERI
DELEGARE A TUTTI I
REPARTI G.d.F
ISPEZIONI E
APPROFONDIMENTI
ANTIRICICLAGGIO
DOPPIA QUALIFICA DI
POLIZIA TRIBUTARIA E
VALUTARIA
9
CIRCOLARE N.N.83607/2012
CIRCOLARE
83607/2012
10
CONTROLLI E VERIFICHE G.D.F.
CONTROLLI E VERIFICHE G.D.F.
A SEGUITO DI INDAGINI SU CLIENTE DELLO
STUDIO
A SEGUITO DI SEGNALAZIONE EFFETTUATA
DAL PROFESSIONISTA
A SEGUITO DI OMISSIONE DI UNA
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
A SEGUITO DI VIOLAZIONE LIMITAZIONE USO
DEL CONTANTE DI CLIENTE DELLO STUDIO
ISPEZIONI A CAMPIONE
11
CONSEGUENZA
DELLE
VERIFICHE
CONSEGUENZE
DELLE
VERIFICHE
12
ISPEZIONI
A CAMPIONE
CONSEGUENZE
DELLE
VERIFICHE
13
ISPEZIONI
A CAMPIONE
CONSEGUENZE
DELLE
VERIFICHE
14
ISPEZIONI
A CAMPIONE
CONSEGUENZE
DELLE
VERIFICHE
15
FOGLIO
DI SERVIZIO
CONSEGUENZE
DELLE
VERIFICHE
16
OBIETTIVIISPEZIONI
DELLE ISPEZIONI
OBIETTIVI
G.D.F
L’ATTIVITÀ MIRA A VERIFICARE:
• LA CORRETTA ESECUZIONE DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA;
• LA CONSERVAZIONE DEI DATI CON L’ISTITUZIONE DEL
FASCICOLO DEL CLIENTE;
• L’ISTITUZIONE
DEL
REGISTRO
DELLA
CLIENTELA
O
DELL’ARCHIVIO INFORMATICO;
• LA REGISTRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI;
• IL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI SEGNALARE LE OPERAZIONI
SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO;
• LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI DELLA
LIMITAZIONE DELL’USO DEL CONTANTE.
17
PRINCIPALI SANZIONI
LELE
PRINCIPALI
SANZIONI
VIOLAZIONE
SANZIONE
INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
MULTA DA 2.600 € A 13.000 €
OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA
REGISTRAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE
O DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
MULTA DA 2.600 € A 13.000 €
OMESSA ISTITUZIONE
DELL'ARCHIVIO INFORMATICO O DEL
REGISTRO DELLA CLIENTELA
SANZIONE PECUNIARIA DA 5.000 € A
50.000 €
OMESSA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE
SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL
40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE
NON SEGNALATA
18
MODALITA’ DI ACCESSO
DELLA G.D.F.
19
ACCESSO PRESSO LO STUDIO
ACCESSO PRESSO LO STUDIO
ART. 52 D.P.R. 633/72
LOCALI AD USO
ESCLUSIVO
PROFESSIONALE
LOCALI AD USO
PROFESSIONALE ED
ABITATIVO
PRESENZA DEL
TITOLARE
AUTORIZZAZIONE DEL
PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
PRESENZA DI UN SUO
DELEGATO
20
ACCESSO PRESSO LO STUDIO
ACCESSO PRESSO LO STUDIO
ATTIVITA’ PRELIMINARE
CONOSCENZA
STRUTTURA DEL
PROFESSIONISTA
INDIVIDUAZIONE DEI
RUOLI ASSEGNATI DAL
PROFESSIONISTA
PIU’ SEDI
DELEGHE AL
PERSONALE
VERIFICA SE ESISTE
PIU’ DI UN REGISTRO
CONTROLLI FORMALI
21
I CONTROLLI
SULL’ADEGUATA VERIFICA
22
L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
RATING
RISCHIO
CONTROLLO
COSTANTE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE DATI
23
PRESTAZIONISOGGETTE
SOGGETTE ALL’OBBLIGO
PRESTAZIONI
ALL’OBBLIGO
QUANDO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE HA AD OGGETTO
MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O
SUPERIORE A 15.000 EURO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE
SIANO EFFETTUATE CON UN’ OPERAZIONE UNICA O CON PIÙ
OPERAZIONI CHE APPAIONO COLLEGATE O FRAZIONATE;
QUANDO ESEGUONO PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI
CHE COMPORTINO LA TRASMISSIONE O LA MOVIMENTAZIONE DI
MEZZI DI PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000
EURO;
TUTTE LE VOLTE CHE L ’ OPERAZIONE SIA DI VALORE
INDETERMINATO O NON DETERMINABILE.
24
PRESTAZIONI
SOGGETTELE
ALL’OBBLIGO
ADEGUATA
VERIFICA:
PRESTAZIONI
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o
finanziaria di carattere continuativo
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze e servizi prestati per la costituzione e amministrazione
di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Tenuta di contabilità per qualsiasi regime
Revisione contabile
Trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
25
PRESTAZIONI
SOGGETTE
ALL’OBBLIGO
ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
26
PRESTAZIONI
SOGGETTE
ALL’OBBLIGO
ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
27
PRESTAZIONI ESCLUSE
ESCLUSE
PRESTAZIONI
PRESTAZIONI NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
ATTIVITÀ DI REDAZIONE
TRASMISSIONE
DICHIARAZIONI DERIVANTI
DA OBBLIGHI FISCALI
COMPRESI
F24
28
PRESTAZIONI
ESCLUSE
ADEGUATA
VERIFICA:
ESCLUSIONI
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
Redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali (dal 29/12/2007)
Pagamenti di modelli F24 (dal 04/11/2009)
Incarichi di collegio sindacale senza revisione legale
Incarichi di revisione in enti pubblici
Docenze a corsi, convegni e simili
Incarichi ricevuti dall’autorità giudiziaria
29
ALLEGATO
N.6
CIRC.GDF
n. 83607
ALLEGATOOPERATIVO
OPERATIVO
N.6
CIRC.GDF
n. 83607
FASE 1: SELEZIONE DEL CAMPIONE
• La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e
rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni
professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale
esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al
preliminare obbligo di adeguata verifica
COSA PUO’ ESSERE RICHIESTO
• Elenco anagrafico dei clienti e la data di conferimento
dell’incarico professionale
• Elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte
per importi
• Le Parcelle del professionista
30
ALLEGATO
OPERATIVO
N.6
CIRC.GDF
n.n.83607
ALLEGATO
OPERATIVO
N.6
CIRC.GDF
83607
FASE 2: RISCONTRI DOCUMENTALI
• Acquisizione dei fascicoli dei clienti;
• Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal
professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella
detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della
ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del
relativo profilo rischio
• Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame
degli strumenti informatici in uso nello studio e con il
controllo delle email.
31
ALLEGATO
OPERATIVO
N.6
CIRC.GDF
n.n.83607
ALLEGATO
OPERATIVO
N.6
CIRC.GDF
83607
FASE 3: ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI
• Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal
professionista, verificando se sia stata concretamente svolta
l’adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata
secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07) oppure
“semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità
“indiretta” (art. 28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di
terzi” (art. 30).
PARTICOLARE ATTENZIONE:
• all’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo
sotto il profilo della tempistica, modalità di esecuzione ed
acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura
dell’operazione o della prestazione professionale.
32
L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
RATING
RISCHIO
CONTROLLO
COSTANTE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE DATI
33
IDENTIFICHIAMO IL TITOLARE EFFETTIVO
34
IL TITOLARE EFFETTIVO
IN BASE ALL’ART.1, LETT. U DEL DLGS. 231/07
E ALL’ART.1, CO. 2 DELL’ALLEGATO TECNICO
• IL TITOLARE EFFETTIVO È RAPPRESENTATO:
• DALLA PERSONA FISICA PER CONTO DELLA QUALE È
REALIZZATA
UN’OPERAZIONE O UN’ATTIVITÀ;
• NEL CASO DI ENTITÀ GIURIDICA, DALLA PERSONA O DALLE
PERSONE FISICHE CHE IN ULTIMA ISTANZA:
A) POSSIEDONO O CONTROLLANO TALE ENTITÀ
B) NE RISULTANO BENEFICIARI SECONDO I CRITERI DI CUI
ALL’ALLEGATO TECNICO
35
IL TITOLARE EFFETTIVO
ALLEGATO TECNICO
• In caso di società:
• 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso
il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei
diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore, purché non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla
normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale
corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
36
IL TITOLARE EFFETTIVO
ALLEGATO TECNICO
• In caso di società:
• 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in
altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
37
TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ
CLIENTE
SOCI
“B” PF 5%
SOCIETÀ
“C” PF 25%
“D” PF 70%
Titolare effettivo
38
TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ
CLIENTE
SOCIETÀ
SOCI
“B” PF 33,34%
Titolare effettivo
“C” PF 33,33%
Titolare effettivo
“D” PF 33,33%
Titolare effettivo
39
TITOLARE EFFETTIVO SOCIETÀ
CLIENTE
SOCI
“B” PF 25%
Titolare effettivo
“C” PF 25%
Titolare effettivo
“D” PF 25%
Titolare effettivo
“E” PF 25%
Titolare effettivo
SOCIETÀ
40
CATENA DI CONTROLLO
CLIENTE
SOCI DI
1° LIVELLO
“B” PF 5%
“C” PG 25%
SOCIETÀ
“D” PG 70%
SOCI DI
2° LIVELLO
“E” PF 50%
“F” PF 50%
“G” PF 50%
Titolare effettivo
”H” PF 40%
Titolare effettivo
“I” PF 10%
41
VERIFICA IDENTITÀ TITOLARE EFFETTIVO
PUBBLICI
REGISTRI
INFORMAZIONI
IN ALTRO
MODO
IDENTIFICAZIONE
TITOLARE
EFFETTIVO
ELENCHI
ATTI E
DOCUMENTI
CONOSCIBILI
DATI
PERTINENTI
DAI CLIENTI
42
DICHIARAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO
Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007
Il sottoscritto .............................................................................................., ai fini dell’identificazione del “TITOLARE
EFFETTIVO” di cui all’articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n.
231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è
richiesta la prestazione professionale,
DICHIARO
n
DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL
D.LGS.
n
231/2007.
DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
COGNOME E NOME
....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
....................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA
....................................................................................................................
CODICE FISCALE
....................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
………………………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME
....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
....................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA
.....................................................................................................................
CODICE FISCALE
.....................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
………………………………………………………………………………………………………
43
TITOLARE EFFETTIVO
SOCIETA’ FIDUCIARIE
• SOCIETA’ FIDUCIARIA SIM E/O A MATRICE BANCARIE =
NO TITOLARE EFFETTIVO
• ALTRE
SOCIETA’
SI TITOLARE EFFETTIVO
FIDUCIARIE
=
OBBLIGO DI RACCOGLIERE
GENERALITA’ FIDUCIANTE
LA FIDUCIARIA DOVRÀ FORNIRE
PER ISCRITTO TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE
44
NON OBBLIGO IDENTIFICAZIONE
DEL TITOLARE EFFETTIVO
SOCIETA’ QUOTATE IN
UN MERCATO
REGOLAMENTATO
ENTE CREDITIZIO O
FINANZIARIO
COMUNITARIO
SOGGETTO ALLA
DIRETTIVA
UFFICIO DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
45
TITOLARE EFFETTIVO
RISPOSTA MEF 20/05/2010
• Il MEF ha chiarito che non è obbligatorio inserire i dati
del titolare effettivo in A.U., poiché mancano le
disposizioni attuative dell’art. 38, co.7 e di conseguenza è
sufficiente conservare i dati del titolare effettivo nel
fascicolo del cliente.
46
IDENTIFICAZIONE CLIENTELA TRAMITE
ALTRO PROFESSIONISTA EX ART. 30
Dichiarazioni del professionista per verifica della clientela da parte di
terzi (ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 231/2007)
Il sottoscritto .....................................professionista di cui all’art. 12, c. 1, D.
Lgs. 231/2007,
Attesta
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 231/2007 che:
cognome e nome .......................................luogo e data di nascita
.......................... indirizzo di residenza
...........................................nazionalità ...................................
ha conferito al sottoscritto incarico a svolgere una prestazione
professionale.
Nei confronti del sopraindicato cliente il sottoscritto dichiara di aver
adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall’art. 18, c. 1, lett. a)
b) e c) del D.Lgs. 231/2007.
A tal fine si allega la documentazione relativa.
...................................., lì ....................................
Firma del dichiarante......................
47
L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
RATING
RISCHIO
CONTROLLO
COSTANTE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE DATI
48
INFORMAZIONI SULLO SCOPO E
NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
COLLOQUIO CON IL
CLIENTE
ACQUISIZIONE DI
DOCUMENTI
PRESSO PUBBLICI
REGISTRI
LINEE GUIDA CNDEC
INFORMAZIONI
ACQUISITE
NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SCRITTA
CLIENTE
49
L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
RATING
RISCHIO
CONTROLLO
COSTANTE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE DATI
50
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
MISURE ADOTTATE ADEGUATE
ALL’ENTITÀ RISCHIO
RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
51
INDICE DI RISCHIO
ELEMENTI
CONNESSI
AL CLIENTE
RISCHIO CONNESSO
AL CLIENTE
ELEMENTI
CONNESSI
ALLA
PRESTAZIONE
INDICE
DI
RISCHIO
RISCHIO CONNESSO
ALLA PRESTAZIONE
52
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN BASE AL RISCHIO
BASSO
MEDIO
ALTO
MODALITÀ
ORDINARIA
MODALITÀ
ORDINARIA
MODALITÀ
RAFFORZATE
CONTROLLO
COSTANTE
CASO PER
CASO
CONTROLLO
COSTANTE
PREFISSATO
CONTROLLO
COSTANTE
RIGOROSO E
FREQUENTE
53
SCHEDE PER VALUTAZIONE RISCHIO
54
INDICEDIDIRISCHIO
RISCHIO
INDICE
AGGIORNAMENTO DELL’INDICE DI RISCHIO
MODIFICA DEL PUNTEGGIO
IN RELAZIONE
ALL’EVOLUZIONE DELLE
CARATTERISTICHE
SOGGETTIVE DEL CLIENTE
OGNI PRESTAZIONE
SUCCESSIVA DEVE
ESSERE OGGETTO DI
SPECIFICA
NUOVA VALUTAZIONE
CONSERVARE LE
CARTE DI LAVORO
55
INDICEDIDIRISCHIO
RISCHIO
INDICE
56
OBBLIGHI
OBBLIGHIRAFFORZATI
RAFFORZATI
CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI E RISCONTRI
DOCUMENTALI
VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO IN PRESENZA
DEL MEDESIMO
ANALISI DELLE INFORMAZIONI SU SCOPO E
NATURA DELLA PRESTAZIONE
CONTROLLO COSTANTE PIÙ APPROFONDITO E
FREQUENTE
57
L’ ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
RATING
RISCHIO
CONTROLLO
COSTANTE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE DATI
58
CHE LE
TRANSAZIONI
SIANO
COMPATIBILI:
con la conoscenza
del cliente;
con le sue attività
commerciali;
avendo riguardo,
se necessario,
all’origine dei fondi
AGGIORNARE
ANALISI DELLE
TRANSAZIONI
CONCLUSE
DURANTE TUTTA
LA DURATA DEL
RAPPORTO
VERIFICARE
ANALIZZARE
CONTROLLO
COSTANTE
IL
CONTROLLO
COSTANTE
DOCUMENTI
DATI
INFORMAZIONI
DETENUTE
59
GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI
REQUISITI SOGGETTIVI
INTERMEDIARIO
FINANZIARIO
(art. 11, co. 1 e 2
lett. b) e c)
ENTE CREDITIZIO O
ENTE CREDITIZIO O
FINANZIARIO
FINANZIARIO
COMUNITARIO
EXTRACOMUNITARIO
soggetto alla
con pari obblighi
direttiva
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
OBBLIGO DI RACCOLTA
INFORMAZIONI MINIME
60
I CONTROLLI SUL FASCICOLO E
ARCHVIO ANTIRICICLAGGIO
61
L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI
OBBLIGO DI
CONSERVARE
COPIA O RIFERIMENTI
DEI DOCUMENTI
RICHIESTI PER
L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
DIECI ANNI
dalla fine della
prestazione
professionale
I DOCUMENTI
ORIGINALI O LE COPIE
DI OPERAZIONI E
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
DIECI ANNI
dall’esecuzione
dell’operazione o
dalla cessazione
della prestazione
professionale
ISTITUZIONE DI APPOSITI FASCICOLI
62
CONTENUTO FASCICOLO
LINEE GUIDA CNDCEC
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO ALLA
DATA DELL’IDENTIFICAZIONE
• FOTOCOPIA CODICE FISCALE
• FOTOCOPIA PARTITA IVA
• VISURA CAMERALE (CONSIGLIATO PER LE DITTE INDIVIDUALI,
OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA
PER VERIFICARE IL SOGGETTO O I SOGGETTI CHE HANNO IL
POTERE DI RAPPRESENTANZA) E/O VERBALE NOMINA CDA
• SCHEDE VALUTAZIONE RISCHIO
• EVENTUALE ATTESTAZIONE EX ART. 30 (VERIFICA DA PARTE
DI TERZI)
• DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PROFESSIONISTA PER
INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO
• EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL
PROFESSIONISTA PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO
63
CONTENUTO FASCICOLO
LINEE GUIDA CNDCEC
• COPIA DEL MANDATO PROFESSIONALE (IN CASO DI
CONFERIMENTO VERBALE DELL’INCARICO, É CONSIGLIABILE
L’ACCETTAZIONE SCRITTA PER INDIVIDUARE LA DATA D’INIZIO
E L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE)
• DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE SULLO SCOPO E
SULL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ O DELL’OPERAZIONE PER LA
QUALE È RICHIESTA LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
• DOCUMENTI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE
• SE NECESSARIO, DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE
SUI MEZZI ECONOMICI E FINANZIARI PER ATTUARE
L’OPERAZIONE O ISTAURARE L’ATTIVITÀ E, NEL CASO DI UNA
NON ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA, LA PROVENIENZA
DEI CAPITALI NECESSARI
64
CONTENUTO FASCICOLO
LINEE GUIDA CNDCEC
• EVENTUALI BREVI APPUNTI SULLA RAGIONEVOLEZZA
DELL’OPERAZIONE RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL
CLIENTE, E SU COMPORTAMENTI ANOMALI DEL CLIENTE
• DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL’OPERAZIONE
(LETTERA DI REVOCA DEL MANDATO O DI RINUNCIA
ALL’INCARICO, CESSAZIONE PARTITA IVA, ECC.)
COSTANTEMENTE
AGGIORNATO
PRESENTATO SU
RICHIESTA ORGANI
DI CONTROLLO
PROTETTO CON
MISURE PRIVACY
65
UTILIZZO DATI PER FINI DIVERSI LOTTA RICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO TERRORISMO
PEP
66
REGISTRAZIONE DEI DATI
REGISTRARE
(E CONSERVARE PER 10 ANNI)
CON RIFERIMENTO ALLE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
• Data instaurazione e dati
identificativi cliente
• Tipologia prestazione
CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI
DI IMPORTO PARI O > A 15.000,00 EURO
•
•
•
•
•
•
Data
Causale
Importo
Tipologia operazione
Mezzi di pagamento
Dati identificativi soggetto che
effettua l’operazione
• Dati identificativi soggetto per conto
del quale eventualmente opera
ENTRO 30 GIORNI
67
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
POSSIBILITÀ DI OPTARE
ARCHIVIO INFORMATICO
REGISTRO CLIENTELA
- NUMERATO PROGRESSIVAMENTE
CON L’AUSILIO DEL PROFESSIONISTA O
DEL PERSONALE INCARICATO VERRA’
ACCERTATA LA CORRETTA IMPUTAZIONE
DEI DATI TRAMITE UNA CONSULTAZIONE
A CAMPIONE DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI IVI REGISTRATE
- SIGLATO PAGINA PER PAGINA
- INDICAZIONE NELL’ULTIMO FOGLIO
NUMERO PAGINE COMPLESSIVE
- TENUTO IN MODO ORDINATO
- SENZA SPAZI BIANCHI
- SENZA ABRASIONI
68
REGISTRO DELLA CLIENTELA CARTACEO
PRECISAZIONI
SI UTILIZZO “VECCHIO REGISTRO”
PEP
NO FOGLI MOBILI
NO FOGLI AD ANELLI
69
ARCHIVIO/REGISTRO STUDIO ASSOCIATO
PRECISAZIONI
PEP
UN ARCHIVIO PER OGNI
PROFESSIONSITA
POSSIBILITA’ DI OPTARE PER
UN SOLO ARCHIVIO UNICO
ACCENTRATO
70
SANZIONI SU ARCHIVIO/REGISTRO
VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA
REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE AL CLIENTE O DELLE
OPERAZIONI EFFETTUATE
MULTA DA 2.600 € A 13.000 €
OMESSA ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO
INFORMATICO O DEL REGISTRO DELLA
CLIENTELA
SANZIONE PECUNIARIA
DA 5.000 € A 50.000 €
71
ALCUNI RILIEVI GDF
72
ALCUNI RILIEVI GDF
73
LE SEGNALAZIONI DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE E I
CONTROLLI DELLA GDF
74
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF
QUANDO I PROFESSIONSTI
SANNO
SOSPETTANO
STATE
COMPIUTE
TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
75
REATI TRIBUTARI
SONO OPERAZIONI DA SEGNALARE?
Sì: REATO PRESUPPOSTO AL REATO DI RICICLAGGIO AL
SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITÀ
PEP
D.Lgs. 74/2000
D.L. 138 del 13/08/2011 ha abbassato le soglie
UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ ILLECITA
76
D.LGS 74/2000
REATI TRIBUTARI
PEP
77
REATI TRIBUTARI
REATI TRIBUTARI
ESEMPIO
UN IMPRENDITORE INSERISCE IN CONTABILITA’ COSTI
FITTIZI PER 300.000 EURO OTTENENDO INDEBITAMENTE IL
RIMBORSO DELLA RELATIVA IVA
SUCCESSIVAMENTE
IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE CHE
PEP
NON HA ALCUNA DISPONIBILITA’ ECONOMICA ACQUISTA
UN IMMOBILE DEL VALORE DI 200.000 EURO
E’ UN’OPERAZIONE SOSPETTA DA SEGNALARE?
SI
78
REATI TRIBUTARI
REATI TRIBUTARI
ESEMPIO
UN IMPRENDITORE INSERISCE IN CONTABILITA’ COSTI
FITTIZI PER 300.000 EURO OTTENENDO INDEBITAMENTE IL
RIMBORSO DELLA RELATIVA IVA
SUCCESSIVAMENTE
LO
STESSO
IMPRENDITORE
PEP
ACQUISTA UN IMMOBILE DEL VALORE DI 200.000 EURO
E’ UN’OPERAZIONE SOSPETTA DA SEGNALARE?
SI
79
IL REATO DI RICICLAGGIO
ANTE 29/12/2007
• Art. 648-bis, c.p.
• Art. 648-ter, c.p.
DAL 29/12/2007
• Art. 2, D.Lgs. 231/2007
80
DEFINIZIONE
DEFINIZIONE DI
DI RICICLAGGIO
RICICLAGGIO
BENI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA
LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO
L’OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE
L’ACQUISTO, LA DETENZIONE O L’UTILIZZAZIONE
LA PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI
L’ASSOCIAZIONE PER COMMETTERE TALE ATTO
81
RICICLAGGIO
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
DA SEGNALARE ANCHE I CASI DI
AUTORICICLAGGIO,
CIOÈ QUANDO IL REATO EX ART. 648-BIS C.C. È
COMMESSO DAGLI STESSI SOGGETTI RESPONSABILI E/O
CONCORRENTI NEL REATO PRESUPPOSTO
PEP
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA NON È
“PIÙ STRETTAMENTE LEGATA AL CONCETTO PENALE DI
RICICLAGGIO O DI REIMPIEGO DI DENARO O DI BENI AI
SENSI DEGLI ARTT. 648 BIS E TER DEL C.P., BENSÌ A TUTTI
I CASI PREVISTI, AI FINI AMMINISTRATIVI DALL’ART. 2 DEL
D.LGS 231/07.
82
INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL 3/5/2010, N. 101
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE;
B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI;
C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELL’OPERAZIONE;
D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED
AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ, TRUST ED ENTI
ANALOGHI;
E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO
BENI IMMOBILI, O MOBILI REGISTRATI
F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E
FINANZIARIE
83
INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
• SCARSA CONOSCENZA DELLA NATURA, OGGETTO O SCOPO
DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA;
• PRESENZA CONTESTUALE DI ALTRI SOGGETTI
ACCOMPAGNATORI DEL CLIENTE CON RUOLO NON
ACCERTATO;
• EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO RILEVANTE E
CONTESTUALE SOTTOPOSIZIONE A PROCEDIMENTI PENALI,
MISURE DI PREVENZIONE O SEQUESTRO PER IL CLIENTE O
SOGGETTI CONTIGUI ALLO STESSO;
• OPERATIVITÀ O CONTIGUITÀ CON SOGGETTI ATTIVI NEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O CON PAESI A REGIME
ANTIRICICLAGGIO NON EQUIVALENTE
INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
• RICHIESTA DI PRESTAZIONI NON COMPATIBILI CON IL
PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL CLIENTE, O CON IL
GRUPPO SOCIETARIO CUI LO STESSO APPARTIENE O NON
COERENTI CON L’ATTIVITÀ SVOLTA;
• PRESTAZIONI RICHIESTE DA ONLUS PER FINALITÀ
INCOMPATIBILI CON QUELLE DICHIARATE O PROPRIE
DELL’ENTE;
• FREQUENTI ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI
INGIUSTIFICATE AL PROFILO ECONOMICO, PATRIMONIALE
DEL CLIENTE E DEL GRUPPO DI APPARTENENZA;
• FREQUENTI RILASCI DI DELEGHE O PROCURE PER EVITARE
CONTATTI DIRETTI CON IL PROFESSIONISTA;
85
MODALITA’ DI SEGNALAZIONE
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO
RICICLAGGIO
SENZA RITARDO
SEGNALAZIONE TELEMATICA
OBBLIGATORIA DAL 01 NOVEMBRE 2011
86
SEGNALAZIONE ALL’UIF
INVIO TELEMATICO DA
MAGGIO 2011
SITO UIF
http://uif.bancaditalia.it
PEP
POSSIBILITÀ DI
CORREDARE CON
DOCUMENTI
ELETRTONICI
LE SEGNALAZIONI NON COSTITUISCONO
VIOLAZIONE DEL SEGRETO
PROFESISONALE
87
SEGNALAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE
DM 4 MAGGIO 2012
PEPIN ALTERNATIVA ALLA SEGNALAZIONE ALL’UIF
NON ANCORA OPERATIVA: SI ATTENDE LA
SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO TELEMATICO
88
ESENZIONI SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE
Consulenza, assistenza e rappresentanza
relative a procedimenti giudiziari siano questi
civili, penali, amministrativi o tributari
Consulenza, assistenza e rappresentanza
relative ad arbitrati e conciliazioni
L’OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
NON SI APPLICA A:
PEP
Incarichi affidati dall’autorità giudiziaria
Ausiliari del giudice e quindi perito CTU
amministratore e liquidatore nelle procedure
giudiziali
Consulenza tecnica di parte
89
LE SANZIONI
VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE
SANZIONE PECUNIARIA
DALL'1% AL 40%
DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE
NON SEGNALATA
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA
SEGNALAZIONE (ART. 55, COMMA 8)
ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO O
AMMENDA DA 5.000 A 50.000 EURO
(SANZIONE PREVISTA ANCHE PER IL
FLUSSO DI RITORNO DELLE
INFORMAZIONI)
90
LA SEGNALAZIONE DELLE
INFRAZIONI SUI LIMITI DEL
CONTANTE
91
INDAGINE SUL CONTANTE
92
LIMITAZIONE USO CONTANTE
VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE,
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL
PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI
COMPLESSIVAMENTE
> = 1.000,00 EURO
• PAGAMENTI/INCASSI FATTURE
• FINANZIAMENTI SOCI
• TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE
SOCIETÀ
• DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI
• CONFERIMENTI IN SOCIETÀ
ENTRO 30 GG
RACCOMANDATA
A/R
93
OPERAZIONE FRAZIONATA
DEFINIZIONE: ART. 2 COMMA M
• «OPERAZIONE FRAZIONATA»: UN'OPERAZIONE UNITARIA SOTTO
IL PROFILO ECONOMICO, DI VALORE PARI O SUPERIORE AI LIMITI
STABILITI DAL PRESENTE DECRETO, POSTA IN ESSERE
ATTRAVERSO PIÙ OPERAZIONI, SINGOLARMENTE INFERIORI AI
PREDETTI LIMITI, EFFETTUATE IN MOMENTI DIVERSI ED IN UN
CIRCOSCRITTO PERIODO DI TEMPO FISSATO IN SETTE GIORNI
FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELL'OPERAZIONE
FRAZIONATA QUANDO RICORRANO ELEMENTI PER RITENERLA
TALE.
94
OPERAZIONE FRAZIONATA
PRECISAZIONI MEF
• IL MINISTERO SI È PIÙ VOLTE ESPRESSO NEL SENSO DI NON
CONSIDERARE ELUSIONE DELLA NORMATIVA, BENSÌ PRASSI
COMMERCIALE, L’EFFETTUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI PAGAMENTI
SE LA RATEIZZAZIONE È:
• CONNATURATA ALLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE (ES.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE)
• OVVERO SE RISULTA DA UN ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI,
STIPULATO PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI OGGETTO DI
ACCORDO (DA ULTIMO, CIRCOLARE MEF N. 2 DEL 16 GENNAIO 2012).
IL MINISTERO HA SEMPRE FATTO SALVA, ANCHE IN PRESENZA DI
ACCORDO TRA LE PARTI, LA FACOLTÀ PER L’AUTORITÀ
AMMINISTRATIVA DI VALUTARE CASO PER CASO SE IL
FRAZIONAMENTO SIA ARTIFICIOSO
95
PAGAMENTO FATTURE CONTANTI
PAGAMENTO FATTURA 2.000
EURO
IN 4 RATE DA 500 EURO
A 30, 60, 90, 120 GG
ORDINARIA DILAZIONE
SCATURISCE DA PREVENTIVO
ACCORDO COMMERCIALE
PLURALITÀ DI PAGAMENTI A
SCADENZE PREFISSATE È
FRUTTO DI UN’ORDINARIA
DILAZIONE DI PAGAMENTI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
96
STIPENDI
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
IL PAGAMENTO DI STIPENDI A PROPRI
DIPENDENTI EFFETTUATI CON DUE ACCONTI IN
CONTANTI NELLO STESSO MESE, CIASCUNO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI 1.000 EURO.
COSTITUISCE VIOLAZIONE
97
IMPRESA FAMILIARE
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
PAGAMENTO IN CONTANTI AL COLLABORATORE IMPRESA
FAMILIARE PARI O SUPERIORE
A 1.000 EURO
COSTITUISCE VIOLAZIONE
98
DISTRIBUZIONI UTILI IN CONTANTI
DISTRIBUZIONE UTILI
SNC AI SOCI: 800 euro in
gennaio, 800 a febbraio e
800 euro a marzo
FRAZIONAMENTO NON APPARE
CONNATURATO AL TIPO DI
OPERAZIONE POSTA IN
ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO PER
CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
99
FAC SIMILE COMUNICAZIONE
100
LE COMUNICAZIONI
Ragionerie territoriali di Stato competenti per infrazioni
superiori a € 250.000
GENOVA
LIGURIA-PIEMONTE-VALLE D'AOSTA
BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA-TOSCANA-MARCHE
ROMA
LAZIO-SARDEGNA-ABRUZZO-UMBRIA
NAPOLI
CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA-BASILICATA
MILANO
LOMBARDIA-VENETO-FVG-TRENTINO AA
BARI
PUGLIA-MOLISE
101
SANZIONI VIOLAZIONE LIMITI CONTANTE
VIOLAZIONE
per il cliente
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Violazione del divieto di trasferimento
di denaro contante quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è
pari o superiore a 2.500 euro
(art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 1
PEP
Emissione di assegni bancari e
postali per importi pari o superiori a
2.500 euro senza indicazione del
nome o della ragione sociale del
beneficiario e clausola di non
trasferibilità (art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 5
SANZIONE
Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40%
dell’importo
Trasferito con minimo
3.000 euro
(se importi superiori a
50.000 euro sanzione
quintuplicata)
102
SANZIONI VIOLAZIONE LIMITI CONTANTE
VIOLAZIONE
per il professionista
Violazione dell’obbligo di riferire
al MEF le violazioni di cui
agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14 e 50 (art. 58 co. 7)
PEP
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Art. 51
SANZIONE
Sanzione pecuniaria dal
1% al 30% dell’importo
dell’operazione, del
saldo del libretto o del
conto con sanzione
minima di 3.000 euro
(se importi superiori a 50.000
euro sanzione quintuplicata)
103
SANZIONI A CONFRONTO
PARTI CHE INTERVENGONO
NELL’OPERAZIONE
PROFESSIONISTA CHE NON
SEGNALA
Sanzione dall’1 al 40% con
possibilità di oblazione:
sanzione ridotta pari al 2%
PEPdel minimo)
(il doppio
Sanzione dall’3 al 30% con un
minimo di euro 3 000 senza
alcun tipo di oblazione.
104
SANZIONI PER LE PARTI
TRASFERIMENTO
IN CONTANTI
1.000
SANZIONE
MINIMA
(1%) 3.000
2.500
5.000
PEP
10.000
(1%) 3.000
(1%) 3.000
(1%) 3.000
20.000
30.000
40.000
(1%) 3.000
(1%) 3.000
(1%) 3.000
50.000
100.000
(5%) 3.000
(5%) 5.000
OBLAZIONE
20
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
105
ALTRI OBBLIGHI
• PERMETTE ADEGUATA
CONOSCENZA DEL CLIENTE
ADEGUATA
PEP
FORMAZIONE
PERSONALE
• CONTRIBUISCE A RILEVARE
SITUAZIONI ANOMALE DA
SOTTOPORRE AL
PROFESSIONISTA
• SI CONSIGLIA DI
DOCUMENTARE L’ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE
106