il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Marzo 2014
Facilitazioni per l’autenticazione del c.d. “Certificate of
Discharge”: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
interviene con una circolare per consentire che il certificato di
discharge sia vidimato dal Consolato di bandiera presente sul
territorio italiano e autenticato dalla Prefettura Italiana, in
alternativa alla normale procedura prevista dall’art. 233 del
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto chiarimenti
in materia di rinnovo di certificazioni IMO e di addestramento del personale marittimo, affronta anche la questione
dell’autenticazione delle Dichiarazioni di Sbarco (c.d. “Certificate of Discharge”) che il marittimo italiano deve
presentare alla competente Capitaneria di Porto per vedersi riconoscere il periodo di navigazione effettuato su nave
di bandiera estera.
La normativa di riferimento
L’art. 233 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione dispone che “La navigazione effettuata
su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e
autenticati dall'autorità consolare italiana”.
L’articolo D.1.13 della Circolare del 17 dicembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva
precisato che “per i marittimi italiani che navigano su navi battenti bandiera estera la navigazione effettuata è
provata con documenti rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di bandiera e autenticati dall’Autorità
Consolare Italiana, ai sensi dell’articolo 233 del Regolamento al Codice della Navigazione, secondo il modello di
dichiarazione di sbarco alla presente circolare”.
In merito a quale fosse l’Autorità Consolare Italiana tenuta ad autenticare i documenti rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato di bandiera, se quella del luogo di sbarco oppure quella dello Stato di bandiera della nave, con
nota del 26 febbraio 2013 (prot. n. 3801) il Ministero dei Trasporti è nuovamente intervenuto chiarendo che
“l’autentica delle dichiarazioni di sbarco può essere apposta dall’Autorità Consolare Italiana presso il luogo di
sbarco a garanzia che il marittimo sia effettivamente sbarcato da quella nave in quello Stato, ovvero da parte
dell’Autorità Consolare Italiana presente nello Stato di bandiera poiché ha la competenza per riconoscere come
vero e autentico il timbro stesso apposto dall’Autorità dello Stato di bandiera”.
Il suddetto regime, risalente a più di 50 anni fa, ha incontrato nel tempo notevoli difficoltà applicative e resistenze
da parte dei marittimi interessati. Nella prassi, infatti, i marittimi possono sbarcare anche in porti stranieri distanti
parecchi (anche centinaia o migliaia) chilometri di distanza dall’ufficio consolare Italiano presente in quel Paese.
Ancora più disagevole e complicata risulta, per il marittimo che sbarca in un porto estero, l’alternativa di recarsi
presso il consolato italiano presente nello Stato di bandiera della nave, quindi addirittura in un Paese diverso da
quello di sbarco.
In questo contesto, in via di estremo rimedio, il marittimo, tornato in Italia senza essere riuscito a seguire la
procedura di cui all’art. 233, prova a depositare presso la Capitaneria di Porto competente una domanda per la
registrazione della navigazione estera allegando un certificato di discharge vidimato dal Consolato di bandiera
presente sul territorio italiano e autenticato dalla Prefettura. Sennonché, la domanda viene respinta con la
motivazione che tale procedura non è conforme alla normativa in quanto la vidimazione del certificato deve essere
apposta dal Consolato di bandiera della nave presente nel territorio del porto di sbarco e la successiva
autorizzazione deve essere rilasciata dal Consolato italiano territorialmente competente.
Di recente, l’entrata in vigore anche in Italia della Convenzione MLC 2006 (Maritime Labour Convention 2006),
ratificata con legge n. 113 del 23 settembre 2013, ha reso non più rinviabile l’adozione nel nostro Paese di ogni
strumento necessario a facilitare ed agevolare la procedura di registrazione della navigazione e il rinnovo dei
certificati di lavoro marittimo, in linea con quanto disposto dallo Standard A2.1 e dalle Guideline B2.1.1 della
suddetta Convenzione.
La circolare del 19 febbraio 2014 n. 2696
Con la circolare in oggetto, predisposta dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto:
Al fine di venire incontro alle difficoltà riscontrate dai marittimi nel far attestare il certificato di discharge
dall’Autorità Consolare Italiana, si comunica che il certificato di discharge può essere vidimato, in alternativa alla
normale procedura, dal Consolato di bandiera della nave presente sul territorio Italiano e autenticato dalla
Prefettura Italiana.
Restano comunque valide le disposizioni già impartite in merito alla navigazione effettuata su navi battenti
bandiera inglese con lettera circolare n. 2110 del 31 gennaio 2013.
In aggiunta, con separato messaggio, il Ministero ha precisato che, “com’è noto, la normativa attualmente vigente
dispone che la navigazione estera è comprovata con i documenti vistati dall’Autorità di bandiera e autenticati
dall’Autorità marittima italiana all’estero.
Premesso quanto sopra, nelle more della rivisitazione della normativa vigente, per agevolare i marittimi, è stata
consentita la procedura indicata nella circolare di cui trattasi”.
Nel complesso, la circolare fornisce una soluzione, seppure provvisoria, per l’autenticazione della Dichiarazione di
Sbarco, consentendo la registrazione della navigazione estera.
Resta peraltro scoperto il caso in cui sul territorio italiano non ci sia il Consolato di bandiera della nave da cui è
sbarcato il marittimo. Le Bahamas, ad esempio, non hanno un Consolato in Italia bensì a Londra, e le firme dei
funzionari autorizzati alla vidimazione degli atti (tra cui la Dichiarazione di Sbarco) sono depositate presso la
Prefettura di Genova. Bene sarebbe stato quindi che la Circolare avesse tenuto conto anche di questi casi,
prevedendo che il certificato di discharge potesse essere vidimato, in alternativa alla normale procedura, anche dal
Consolato di bandiera della nave presente sul territorio di un altro Paese dell’Unione Europea e autenticato dalla
Prefettura Italiana.
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