Sentenza - Archivio Penale

A
•
40254/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/06/2014
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Dott. DOMENICO GALLO
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. GEPPINO RAGO
Dott. GIOVANNA VERGA
- Presidente - Consigliere - Consigliere -
SENTENZA
N.
16.5i
REGISTRO GENERALE
N. 52573/2013
- Consigliere - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVALLONE FRANCESCO N. IL 16/02/1971
BONIFACIO GUGLIELMO N. IL 04/06/1960
CANNAVALE LAZZARO N. IL 03/09/1973
CANNAVALE VINCENZO N. IL 10/11/1948
CAROLEI PAOLO N. IL 13/12/1971
CASCONE FRANCESCO N. IL 10/01/1962
CASCONE GENNARO N. IL 11/04/1953
CASCONE VINCENZO N. IL 02/08/1980
DI MAIO EGIDIO N. IL 17/06/1973
DI MARTINO LEONARDO N. IL 06/11/1958
DI MARTINO MICHELE N. IL 17/07/1990
GAMBARDELLA GIUSEPPE N. IL 21/03/1967
IACCARINO MARIA TERESA N. IL 24/04/1964
MOLINARI ANNAMARIA N. IL 07/06/1965
NAPODANO ANIELLO N. IL 12/03/1979
PALOMBA FERDINANDO N. IL 18/01/1958
avverso la sentenza n. 10202/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2.<4;' ' 2
che ha concluso per
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RITENUTO IN FATTO
Ricorrono per Cassazione :
1. AVALLONE Francesco di Paola
2.
BONIFACIO Guglielmo
3.
CANNAVALE Lazzaro
4.
CANNAVALE Vincenzo
5.
CAROLEI Paolo
6.
CASCONE Francesco
7.
CASCONE Gennaro
8.
CASCONE Vincenzo
9.
DI MAIO Egidio
10.DI MARTINO Leonardo
11.DI MARTINO Michele
12.GAMBARDELLA Giuseppe
13.IACCARINO Maria Teresa
14.MOLINARI Annamaria
15.NAPODANO Aniello
16.PALOMBA Ferdinando
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in data 14.6.2013, in
riforma della sentenza emessa in data 27.3.2012 dal G.U.P. presso il Tribunale di
Napoli, appellata da AVALLONE Francesco di Paola, BONIFACIO Guglielmo,
CANNAVALE Lazzaro, CANNAVALE Vincenzo, CAROLEI Paolo, CASCONE
Francesco, CASCONE Gennaro, CASCONE Vincenzo, DI MAIO Egidio, DI
MARTINO Leonardo , DI MARTINO Michele, GAMBARDELLA Giuseppe,
IACCARINO Maria Teresa, MOLINARI Annamaria, NAPODANO Aniello,
PALOMBA Ferdinando e dal PM, dichiarava:
•
inammissibile l'appello del PM avverso i capi della sentenza che avevano
escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e
l'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva nei confronti di
Bonifacio Guglielmo, Cascone Francesco, Cascone Gennaro, Cascone
Vincenzo, Di Maio Egidio, Gambardella Giuseppe, Iaccarino Maria Teresa e
Palomba Ferdinando per i reati per i quali era già intervenuta condanna;
•
Carolei Paolo
colpevole del reato di cui all'art. 416 bis comma 2 cp
contestato al capo A) della rubrica ed altresì dei reati di cui ai capi G), O),
Q) ed S) e, riconosciuta per questi ultimi reati la sussistenza dell'aggravante
1
di cui all'art. 7 I. 203/91 e con la continuazione con i reati per i quali era già
intervenuta condanna, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in quella
di anni quattordici di reclusione;
•
Cannavale Lazzaro colpevole dei reati ascritti ai capi T) ed U) della
rubrica, come originariamente contestati e, riconosciuta per tali reati la
sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, con la continuazione
tra i reati, lo condanna alla pena di anni quattro mesi nove e giorni dieci di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
Cannavale Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto al capo S) della
rubrica e, riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I.
203/91, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni due mesi otto di
reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
Cascone Francesco, Cascone Vincenzo e Palomba Ferdinando
colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), T), U) ed A2) della
rubrica, come originariamente contestati, e riconosciuta la sussistenza
dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, con la continuazione con i reati per
i quali era già intervenuta condanna, per l'effetto ridetermina la pena nei
confronti di Cascone Francesco in quella di anni dieci di reclusione ed euro
3.000,00 di multa; nei confronti di Cascone Vincenzo in quella di anni dieci
mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00 di multa; nei confronti di Palomba
Ferdinando in quella di anni quattro mesi nove e giorni dieci di reclusione ed
euro 1.600,00 di multa;
•
Iaccarino Maria Teresa colpevole del reato a lei ascritto al capo Al) e,
riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, con la
concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la continuazione
con il reato di cui al capo Z), per l'effetto ridetermina la pena nei suoi
confronti in quella di anni tre mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro
8.400,00 di multa;
•
Napodano Aniello colpevole dei reati a lui ascritti ai capi G) ed H) e con la
continuazione con i reati per cui è già intervenuta condanna, per l'effetto
ridetermina la pena nei suoi confronti in quella di anni quattro e mesi otto
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
•
Di Martino Leonardo e Di Martino Michele colpevoli dei reati loro
rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica e con la continuazione
con i reati per i quali era già intervenuta condanna e concesse le attenuanti
generiche a Di Martino Michele, per l'effetto ridetermina la pena nei
confronti di Di Martino Leonardo in quella di anni venti di reclusione e nei
confronti di Di Martino Michele in quella di anni cinque e mesi quattro di
2
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reclusione;
•
Molinari Annamaria colpevole dei reati a lei ascritti ai capi B) e C) della
rubrica e, ritenuta la continuazione tra i suddetti reati ed esclusa la
contestata recidiva, per l'effetto la condanna alla pena di anni sette e mesi
quattro di reclusione;
Applicava a Cannavale Lazzaro, Palomba Ferdinando e Iaccarino Maria Teresa la
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque; a Molinari Annamaria la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena; sostituiva nei confronti di
Cascone Vincenzo la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
con quella perpetua ed applica nei suoi confronti la pena accessoria dell'interdizione
legale.
Applicava a Carolei Paolo, Cascone Francesco, Cascone Vincenzo e Di Martino
Leonardo la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni
tre.
Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava Avallone Francesco di
Paola, Bonifacio Guglielmo, Cascone Gennaro, Di Maio Egidio, Gambardella
Giuseppe, singolarmente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il GUP del Tribunale di Napoli, all'esito del disposto giudizio abbreviato, aveva dichiarato:
•
AVALLONE Francesco di Paola colpevole dei reati ascritti ai capi E) e I) e,
ritenuta la continuazione, applicata la diminuente processuale, lo aveva
condannato alla pena di 5 anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa.
•
BONIFACIO Guglielmo colpevole dei reati ascritti ai capi I) e N) e, escluso
l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente
processuale, lo aveva condannato alla pena di 5 anni di reclusione ed C
4.000,00 di multa; aveva dichiarato BONIFACIO Guglielmo altresì colpevole
dei reati ascritti ai capi O), Q), e, escluse la circostanza aggravante di cui
all'art. 7 L. 203.'91 e la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la
diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi
di reclusione ed C 8.000,00 di multa;
CAROLEI Paolo colpevole dei reati ascritti ai capi A), D), F) e, esclusa la
qualità di promotore o capo, ritenuta la continuazione, applicati l'aumento
per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente
processuale, lo aveva condannato alla pena di 11 anni e 2 mesi di
reclusione ;
CASCONE Francesco colpevole dei reati ascritti ai capi O), P), Q), R), V)
Z), Al) e, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91 e la
3
recidiva, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena
di 6 anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa ;
•
CASCONE Gennaro colpevole dei reati ascritti ai capi D) e E) e, escluso
l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente
processuale lo aveva condannato alla pena 5 anni
di reclusione ed C
4.000,00 di multa;
•
CASCONE Vincenzo colpevole del reato ascritto al capo O), e, esclusa la
circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicati l'aumento per la
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
e la diminuente
processuale, lo aveva condannato alla pena di 4 anni 5 mesi e 20 giorni di
reclusione ed C 10.000,00 di multa;
•
DI MAIO Egidio colpevole colpevole del reato ascritto al capo O), e,
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la
diminuente processuale lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi
di reclusione ed C 6.000,00 di multa;
•
DI MARTINO Leonardo colpevole del reato ascritto al capo C) e, applicati
l'aumento per la recidiva reiterata, specifica contestata e la diminuente
processuale lo aveva condannato alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione
ed C 50.000,00 di multa;
DI MARTINO Michele
colpevole del reato ascritto al capo C) e, applicata
la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 5 anni di
reclusione ed C 30.000,00 di multa;
GAMBARDELLA Giuseppe colpevole del reato ascritto al capo V) e,
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la
diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi
di reclusione ed C 6.000,00 di multa;
•
IACCARINO Maria Teresa colpevole del reato ascritto al capo Z) e,
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la
diminuente processuale, la aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi
di reclusione ed C 6.000,00 di multa;
•
NAPODANO Aniello colpevole dei reati ascritti ai capi F), I), N) e, concesse
le circostanze attenuanti generiche,
ritenuta la continuazione, applicata
alla diminuente processuale lo aveva condannato alla pena 4 anni e 4 mesi
di reclusione ed C 3.000,00 di multa;
•
PALOMBA Ferdinando colpevole del reato ascritto al capo V) e, esclusa la
circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata alla diminuente
processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi
di
reclusione ed C 6.000,00 di multa.
Aveva applicato agli imputati AVALLONE Francesco di Paola, BONIFACIO Guglielmo,
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CAROLEI Paolo, CASCONE Francesco, CASCONE Gennaro, DI MARTINO Leonardo,
DI MARTINO Michele le pene accessorie della interdizione legale per la durata
della pena detentiva a ciascuno inflitta e della interdizione perpetua dai pubblici
uffici; applica inoltre a CASCONE Vincenzo, NAPODANO Aniello la pena accessoria
della interdizione dai pubblici per il periodo di 5 anni.
Aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di CASCONE Francesco e di
CANNAVALE Lazzaro in ordine ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza alle persone così diversamente qualificati i fatti ascritti ai capi T) e U)
perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Aveva assolto:
•
DI MARTINO Leonardo dal reato contestato al capo A) per non aver
commesso il fatto;
•
MOLINARI Annamaria, DI MARTINO Leonardo, DI MARTINO Michele
dal reato contestato al capo B) perché il fatto non sussiste;
•
MOLINARI Annamaria dal reato contestato al capo C) per non aver
commesso il fatto;
•
ORNETO Gennaro dal reato contestato al capo D) perché il fatto non
costituisce reato;
•
CAROLEI Paolo e NAPODANO Aniello dai reati rispettivamente contestati
ai capi G) e H) perché il fatto non sussiste;
•
CAROLEI Paolo dai reati ascritti ai capi O), Q) per non aver commesso il
fatto;
•
CASCONE Francesco dal reato ascritto al capo A2) perché il fatto non
sussiste;
•
CANNAVALE Vincenzo, CAROLEI Paolo, CASCONE Francesco, CASCONE
Vincenzo, PALOMBA Ferdinando
dal reato ascritto al capo S) perché il
fatto non sussiste;
•
CASCONE Vincenzo, PALOMBA Ferdinando dai reati rispettivamente
ascritti ai capi T) e U) e come sopra derubricati di per non aver commesso
il fatto;
•
IACCARINO Maria Teresa dal reato ascritto al capo Al) per non aver
commesso il fatto;
LA SENTENZA IMPUGNATA
La Corte d'Appello con la sentenza impugnata ha respinto numerose questioni preliminari alla
decisione di merito .
In particolare ha respinto l'eccezione, sollevata dai difensori di DI MARTINO Leonardo di
inammissibilità dell'atto di appello proposto dal P.M. mediante deposito in cancelleria
5
effettuato da suo incaricato, per inosservanza delle modalità dettate dall'art. 582 c.p.p
Veniva respinta anche l'eccezione sollevata dall'avv. Esposito Fariello di una possibile
rinuncia implicita all'appello promosso dal P.M., considerato che le conclusioni del P.G. di
udienza, divergevano parzialmente dalle richieste del P.M. appellante.
La Corte Territoriale respingeva anche l'eccezione CI:v
inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche sollevate dalle difese Carolei, Avallone , Bonifacio e Di Martino con riguardo ai
decreti n. 4725/2008 e n. 1317/09.
Veniva respinta anche l'eccezione sollevata dalla difesa Di Martino Leonardo di
inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate sul presupposto che gli
impianti in concreto utilizzati per effettuare le captazioni appartenevano ad una ditta
privata: la C.P.V. Intelligence srl di Tagliacozzo.
La Corte di merito ha respinto anche l'eccezione sollevata dalla difesa DI MARTINO di
nullità dell'accertamento tecnico irripetibile effettuato sulle piante sottoposte a sequestro,
sul presupposto che l'accertamento non aveva natura di atto irripetibile e, comunque,
l'analisi sui campioni doveva essere preceduto dall'avviso agli imputati che non erano
"ignoti" quando la P.G. provvide al sequestro delle piantagioni ed al prelevamento di
campioni per le analisi.
I giudici di merito respingevano anche l'eccezione sollevata dalle difese Bonifacio, Di Maio
e Cascone di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Del Gaudio Raffaele Ciro, per
violazione degli artt. 63 c.p.p. in riferimento agli artt. 191 c.p.p., 12 e 371 c.p.p.
sollevata sul presupposto che il testimone nel riferire dell'intervento del CAROLEI e
dell'effettiva interruzione delle richieste usuraie da parte di PUPETTA MARESCA e
dell'ACCARDO, si sarebbe accusato di condotte illecite in concorso con il CAROLEI.
Veniva respinta anche l'eccezione, sollevata dalla difesa Gambardella e Di Maio di
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Maresca Luigi, per violazione degli artt. 63 co. 2
c.p.p., in riferimento agli artt. 191 c.p.p., 12 e 371 co. 2 lett. b) c.p.p. sul presupposto
che erano emersi, nel corso delle indagini, indizi di reità a carico della persona offesa
Maresca, per il delitto di usura.
Con riguardo al merito veniva sottolineato che il processo ruota attorno alla figura di
CAROLEI Paolo, soggetto di significativa caratura criminale come dimostrato da specifici
precedenti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., che, secondo l'ipotesi accusatoria, una
volta riacquistata la libertà dopo un lungo periodo di detenzione, avrebbe stretto alleanze
con il clan capeggiato da D'ALESSANDRO Vincenzo, occupandosi del riciclaggio dei
proventi dell'attività criminale sia nel settore delle scommesse sportive, grazie peraltro ai
legami creati con emissari della concessionaria INTRALOT, sia nel settore dell'usura,
grazie all'operato di CASCONE Francesco, suo cognato. Inoltre, CAROLEI Paolo avrebbe
mediato per creare un'intesa tra il clan D'ALESSANDRO e il gruppo criminale egemone in
Gragnano, asseritamente capeggiato da DI MARTINO Leonardo, a sua volta impegnato
insieme ai suoi affiliati nel traffico di sostanze stupefacenti, grazie alla coltivazione di
6
numerose piantagioni collocate in zone impervie delle alture del Monte Faito.
Il primo giudice aveva ritenuto, diversamente dalla Corte d'Appello, che le risultanze
probatorie non avevano confermato che nell'attività di usura gestita in prima persona da
CASCONE Francesco, attraverso una rete di complici, fosse coinvolto il cognato CAROLEI
Paolo e ciò sia in considerazione degli scarni e generici indizi ricavabili dall'attività di
intercettazione, sia in considerazione della esplicita indicazione del collaboratore di
giustizia BELVISO, che aveva escluso che il clan D'ALESSANDRO si occupasse anche di
usura.
I giudici di merito hanno ritenuto pienamente confermate le accuse nei confronti di
CASCONE Francesco, di CASCONE Vincenzo, di BONIFACIO Guglielmo e di DI MAIO
Egidio con riguardo all'usura contestata al capo O) essendo dimostrato che il CASCONE
Francesco, utilizzando denaro del figlio Vincenzo, erogò al DEL GAUDIO un prestito a
tassi sicuramente usurari, servendosi del BONIFACIO e del DI MAIO per la riscossione dei
tassi
usurai e ricorrendo sistematicamente a gravissime minacce per ottenere il
pagamento del denaro pattuito (capo P) e di CASCONE Francesco e BONIFACIO
Guglielmo, in ordine al reato contestato al capo Q ( usura ai danni di Amendola) e la
responsabilità del CASCONE Francesco in ordine al reato contestato al capo R ( minacce
per ottenere il pagamento). Ma mentre il primo giudice ha ritenuto che nelle attività
usurarie del CASCONE non fosse coinvolto il Carolei Paolo la Corte Territoriale ha ritenuto
che l'interessamento al settore dell'usura, da parte del predetto risultava acclarato dal
riferimento contenuto nella lettera di Cascone Vincenzo allo zio Cannavale, dalle
dichiarazioni del collaboratore Spera Michele, dal contenuto delle conversazioni
intercettate e
dalle dichiarazioni delle persone offese (cfr. pag. 94 ss sentenza
impugnata). Secondo i giudici d'Appello le dichiarazioni del collaboratore Spera,
unitamente a tutte le altre circostanze indicate dimostravano la partecipazione del Carolei
nell'attività usuraria cui era dedito il cognato Cascone, con il ruolo di coordinatore e di
finanziatore. Veniva sottolineato che il Carolei, aveva notevoli possibilità economiche,
evidentemente collegate alle attività illecite svolte, come indicato dalle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Spera e dal contenuto della missiva di Cascone Vincenzo. Il fatto
che il collaboratore Belviso Salvatore avesse escluso che il clan D'Alessandro svolgesse
attività usuraria secondo i giudici di secondo grado non era un elemento che inficiasse la
validità delle prove indicate e non valeva ad escludere l'aggravante di cui all'art. 7 L.
203/91 con riferimento ai reati di usura ascritti al Carolei, considerato che si riteneva
sufficientemente dimostrato che costui si dedicasse a tale attività, al fine di agevolare il
clan d'Alessandro a cui apparteneva a pieno titolo, con funzioni dirigenziali.
Veniva altresì rilevato che l'aggravante in parola sussisteva anche sotto il profilo del
metodo mafioso. In particolare la Corte Territoriale riteneva che il metodo mafioso e la
conseguente esistenza dell'aggravante in parola anche sotto questo profilo, poteva
essere desunta:
7
r
-nella vicenda Del Gaudio: dal tenore delle minacce che erano rivolte alla persona offesa
da Cascone Francesco che agiva con metodi intimidatori di stampo camorristico; dalla
consapevolezza della vittima, manifestata nel corso delle sue dichiarazioni, di avere a
trattare con soggetti inseriti in un più vaso contesto criminale (desumibile dal fatto che
fin dall'inizio, Del Gaudio, aveva indicato il Cascone con il soprannome con cui era noto
negli ambienti della malavita stabiese); dall'avere il Carolei, ingenerato la
consapevolezza in Del Gaudio di trovarsi al cospetto di un soggetto di elevato spessore
criminale, in un territorio caratterizzato da una elevata presenza della criminalità
organizzata, in grado di fare cessare, con il suo intervento, le pretese dei suoi originari
usurai.
- nella vicenda Amendola: dal tenore delle minacce rivolte alla persona offesa da Cascone
Francesco che agiva con metodi intimidatori di stampo camorristico; dalla consapevolezza
della vittima, manifestata nel corso delle sue dichiarazioni, di avere a trattare con
soggetti inseriti in un più vaso contesto criminale, desumibile dal fatto che fin dall'inizio,
Amendola ha indicato il Cascone con il soprannome con cui era noto negli ambienti della
malavita stabiese.
Con riguardo alla vicenda Lauri che aveva generato le imputazioni di cui ai capi S), T) ed
U) deve rilevarsi che in ordine al reato di cui al capo S) (art. 644 c.p.), ascritto agli
imputati, Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Carolei Paolo, Cannavale Vincenzo e
Palomba Ferdinando, il Giudice di primo grado, è pervenuto a pronuncia di assoluzione
per insussistenza del fatto. In ordine al reato di cui al capo T) (estorsione continuata),
ascritto agli imputati Cascone Francesco, Cascone Vincenzo e Cannavale Lazzaro, il
giudice di primo grado, previa derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, è pervenuto a pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.
Analoga pronuncia è stata emessa in ordine al reato di cui al capo U) della rubrica,
ascritto a Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Cannavale Lazzaro e Palomba
Ferdinando. La pronuncia di assoluzione resa dal Giudice di primo grado, si fondava
sostanzialmente sulla presunta inattendibilità delle persone offese, che era desunta dal
fatto che le stesse avevano reso dichiarazioni in parte contrastanti tra loro.
I giudici d'Appello, proprio sotto questo profilo ritenevano
invece pienamente
condivisibile quanto argomentato dal P.M. nell'atto di appello, dove aveva evidenziato
come le divergenze rilevate dal GUP in sentenza fossero del tutto giustificabili sulla base
del notevole lasso di tempo trascorso e sulla base della stessa natura del rapporto
usurario, che era destinato a protrarsi nel tempo ed era caratterizzato da frequenti
novazioni e rinegoziazioni degli accordi stabiliti all'origine. La Corte Territoriale aveva
anche evidenziato che era ragionevole ritenere che molte delle discrasie e delle
contraddizioni in cui erano incorse le vittime, erano da attribuirsi al profondo stato di
timore indotto dagli imputati che, quasi quotidianamente, li minacciavano gravemente.
I giudici di secondo grado ritenevano trattarsi, comunque, di contraddizioni che
8
v-
riguardavano aspetti non essenziali nell'economia dell'articolata vicenda in esame e tali
da non inficiare la complessiva attendibilità delle persone offese le cui dichiarazioni erano
innegabilmente riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle missive
inviate da Cascone Vincenzo allo zio Cannavale Vincenzo.
Il carattere usurario del prestito ottenuto dai Lauri, emergeva chiaramente dalle
condizioni e modalità riferite dalle vittime, dal contenuto delle suddette missive, dal
contenuto delle conversazioni intercettate. Lo svolgimento dell'attività usuraria anche in
questo caso, ricalcava il modus operandi osservato negli altri episodi usurari, posti in
essere sempre dal Cascone Francesco il quale, evidentemente, era dedito in modo stabile
e professionale a questo tipo di attività illecita e, allorquando le vittime dei reati
stentavano a mantenere gli impegni presi, le minacciava brutalmente.
Proprio per gli interessi maturati, come spiegato dal Lauri Francesco e
dalle
conversazioni intercettate, gli imputati decidevano di appropriarsi dell'immobile sito in
Capaccio, acquisendone la proprietà dai Lauri alla cifra irrisoria di 35 mila euro.
I giudici di secondo grado ritenevano che sulla base di tali elementi, non poteva
seriamente sostenersi che la vicenda in esame potesse essere inquadrata nell'ambito di
leciti rapporti negoziali, sfociati in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte
degli imputati, animati dall'intento di fare valere delle legittime pretese. Del resto, il
Giudice di primo grado, in sentenza, pur provvedendo alla riqualificazione dei reati di cui
ai capi T) ed U) della rubrica, secondo la Corte di merito non spiegava assolutamente in
che cosa sarebbe consistito il diritto degli imputati e quale legittimo fondamento potesse
avere.
Nella realtà dei fatti, gli imputati non possedevano alcuna legittima pretesa da fare valere
nei confronti delle persone offese, essendo il prestito elargito alle vittime, di natura
usuraria e, quindi, assolutamente illecito e sprovvisto di una qualunque forma di tutela
nel nostro ordinamento.
I giudici d'appello ritenevano pertanto di pervenire a pronuncia di condanna nei confronti
di Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Cannavale Vincenzo, Cannavale Lazzaro,
Palomba Ferdinando e Carolei Paolo in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi
S), T) ed U) della rubrica .
Con riguardo sempre ai reati di usura la Corte d'Appello non solo confermava pronuncia
di responsabilità di Cascone Francesco, Palomba Ferdinando e di Gambardella Giuseppe
in ordine al reato contestato al capo V) ( usura in danno di Maresca) e quella del Cascone
e della moglie Iaccarino M. Teresa per il reato contestato al capo Z) (usura in danno di
Tito), ma in accoglimento dell'appello del P.M. ritenevano responsabile la Iaccarino anche
per il reato di cui al capo Al) in concorso con il marito, con l'aggravante del metodo
mafioso, stante la particolare carica intimidatoria con cui era stato realizzato il delitto.
I giudici di merito, come già indicato, hanno ritenuto dimostrato l'inserimento di CAROLEI
Paolo nella consorteria criminale promossa e diretta da D'ALESSANDRO Vincenzo,
9
egemone in Castellammare di Stabia, con il precipuo incarico, fra gli altri, di predisporre
canali di riciclaggio dei proventi dell'attività del gruppo criminale attraverso l'apertura di
agenzie di raccolta di scommesse su eventi sportivi come evidenziato in particolar modo
dal collaboratore di giustizia BELVISO Salvatore e come corroborato dalle risultanze delle
intercettazioni telefoniche poste a fondamento dei capi di imputazione D, E, F, G, H, I, N.
In detti capi risulta descritta la rete attraverso cui CAROLEI Paolo provvedeva alla
gestione, per conto del clan D'ALESSANDRO, del redditizio e utile settore della raccolta
delle scommesse sportive, tramite suoi emissari: CASCONE Gennaro, AVALLONE
Francesco di Paola, BONIFACIO Guglielmo, NAPODANO Aniello, potendo peraltro contare
sul particolare legame con alcuni dirigenti della INTRALOT, società concessionaria.
In particolare con il capo D viene contesta l'interposizione fittizia relativa all'agenzia di
via Pioppaino, formalmente intestata a CASCONE Gennaro, ma di fatto nella titolarità del
CAROLEI Paolo, che faceva affluire i proventi delle attività illecite del clan
D'ALESSANDRO, come riferito da BELVISO Salvatore, per il tramite del suo fiduciario
AVALLONE Francesco di Paola.
I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità degli imputati CAROLEI e CASCONE
Gennaro in ordine al reato contestato al capo D ( violazione art. 12 quinquies L. n.
356/1992) rilevando che il contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni
del BELVISO Salvatore avevano evidenziato come l'intestazione esclusiva della agenzia di
raccolta di scommesse su eventi sportivi di via Pioppaino fosse fittizia, atteso che era il
CAROLEI, soggetto già gravitante in clan operanti in Castellammare di Stabia, il reale
titolare di detta agenzia, laddove l'intestazione al CASCONE Gennaro serviva per
prevenire possibili confische dell'agenzia e delle sue pertinenze.
Così come hanno ritenuto la responsabilità di CASCONE Gennaro e di AVALLONE
Francesco di Paola in ordine al reato contestato al capo E) ( violazione dell'art. 648 ter
c.p.) ritenendo che le conversazioni intercettate ed indicate nelle sentenze, dimostravano
come l'AVALLONE operasse quale fiduciario del CAROLEI nella gestione nella raccolta
delle scommesse occupandosi di convogliare il flusso del denaro di provenienza illecita
verso scommesse su eventi sportivi il cui esito era sicuro, perché assicurato dalla
complicità degli attori della gara calcistica.
In ordine alla vicenda
di cui ai capi G) H) I) e N) che coinvolge, oltre al CAROLEI,
NAPODANO Aniello e BONIFACIO Guglielmo il giudice di primo grado rilevava che già in
fase cautelare era emerso come il CAROLEI e il clan di riferimento non avessero alcun
interesse in merito al bar gestito dal NAPODANO - tanto che il giudice cautelare aveva
rigettato la richiesta di sequestro - con la conseguenza che per le contestazioni di cui ai
capi G) ed H) veniva emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
I giudici d'appello ritenevano invece meritevole di accoglimento, alla stregua delle
risultanze processuali la richiesta avanzata dal P.M. di condanna del Carolei e del
Napodano in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi G) ed H) della
10
p7
rubrica. Secondo la Corte Territoriale le intercettazioni delle conversazioni monitorate
sull'utenza in uso a Carolei Paolo ed intercorse con Falcone Concetta dimostravano che il
Carolei, proprio quale soggetto deputato a gestire i canali di riciclaggio e reimpiego del
danaro sporco (compreso quello collegato alle scommesse clandestine), era il reale
proprietario anche del nuovo bar di Piazza Spartaco nel quale erano state investite le
laute risorse del clan. Il Napodano era un prestanome e lo gestiva per conto di Carolei.
La disponibilità di tale bar era strettamente funzionale all'apertura, all'interno di esso, del
centro INTRALOT, di cui era effettivo titolare il Carolei Paolo.
Con riguardo agli altri capi di imputazioni relativi al punto di raccolta di scommesse sito
in via Spartaco secondo i giudici di merito le intercettazioni telefoniche davano riscontro
alle riferite accuse di BELVISO Salvatore, il quale, nel fornire particolari circa il ruolo del
CAROLEI di plenipotenziario per conto del clan D'ALESSANDRO nel settore della raccolta
delle scommesse per realizzare il comodo riciclaggio dei proventi delle attività criminali
del clan, aveva descritto come si era pervenuti alla decisioni di affidare allo stesso
CAROLEI la gestione del punto scommesse di piazza Spartaco. In particolare 1"agenzia di
Piazza Spartaco veniva affidata alla gestione di BONIFACIO Guglielmo, fedelissimo di
CAROLEI Paolo e con un' esperienza specifica nel settore delle scommesse maturata con
la gestione di una precedente agenzia a Santa Maria la Carità. I legami strettissimi tra il
CAROLEI ed il BONIFACIO emergevano non solo alla luce del contenuto e del tenore delle
conversazioni intercettate (nonché dal loro numero - trattasi di 1093 contatti monitorati
in un arco di tempo di circa 4 mesi ), ma anche alla luce delle stesse dichiarazioni rese
dal BONIFACIO al P.M. nel corso interrogatorio reso in data 18.10.2010). Il ruolo del
BONIFACIO, di soggetto deputato a gestire le scommesse clandestine assieme al
NAPODANO Aniello, trovava conferma non solo nelle conversazioni intercettate, ma
anche dalle dichiarazioni resa dall'imputato PETRICCIONE Luigi nel corso
dell'interrogatorio reso in data 11 luglio 2011 innanzi al P.M.
Anche a Di Martino Leonardo, veniva contestato di avere fatto parte, unitamente al
Carolei, dell'associazione di stampo mafioso denominata clan D'Alessandro (capo A). Allo
stesso e a Di Martino Michele e Molinari Annamaria veniva contestato anche di avere
partecipato ad un'associazione finalizzata alla coltivazione ed al traffico di sostanze
stupefacenti di tipo marijuana (capo B) e di avere insediato diverse coltivazioni di canapa
indiana sui monti Lattari (capo C). All'esito del giudizio di primo grado, Di Martino
Leonardo e Di Martino Michele erano però ritenuti responsabili solo del reato di cui al
capo C), mentre venivano assolti dai residui capi di imputazione. Molinari Annamaria
veniva assolta da tutti i reati a lei ascritti.
Riteneva il primo giudice che gli elementi raccolti dagli inquirenti dimostravano la piena
attribuibilità a DI MARTINO Leonardo e ai suoi figli Fabio e Michele delle piantagioni di
marijuana sequestrate. Non vi era infatti dubbio alla luce del contenuto dei colloqui
intercettati che DI MARTINO Fabio e DI MARTINO Michele, sulla scorta di precise direttive
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m.z
del padre LEONARDO, avevano provveduto a curare la preparazione dei terreni, la
semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. Diversamente in
relazione alla posizione processuale di MOLINARI Anna Maria, moglie di DI MARTINO
Leonardo, il giudice di primo grado riteneva la sua totale estraneità alla attività di
coltivazione delle piantagioni in sequestro.
La Corte d'Appello confermava la pronuncia di condanna e accoglieva l'appello del P.M. in
ordine alla responsabilità degli imputati anche con riferimento agli altri capi di
imputazione a loro ascritti.
Ritenevano i giudici di secondo grado che l'appartenenza di Di Martino Leonardo (detto o'
!ione) all'associazione di cui al capo A) della rubrica si desumeva da plurimi elementi.
I giudici d'Appello accoglievano anche la richiesta di condanna proveniente dalla pubblica
Accusa in ordine al delitto di cui al capo C) della rubrica con riguardo a Molinari
Annamaria. Così come i giudici d'Appello ritenevano tutti e tre gli imputati responsabili
del reato di cui al capo B) ( violazione dell'art. 74 DPR 309/90).
I RICORSI
Ricorrono per Cassazione AVALLONE Francesco di Paola, BONIFACIO Guglielmo ,
CANNAVALE Lazzaro , CANNAVALE Vincenzo, CAROLEI Paolo, CASCONE Francesco,
CASCONE Gennaro , CASCONE Vincenzo, DI MAIO Egidio, DI MARTINO Leonardo, DI
MARTINO Michele, GAMBARDELLA Giuseppe, IACCARINO Maria Teresa, MOLINARI
Annamaria, NAPODANO Aniello e PALOMBA Ferdinando.
AVALLONE Francesco di Paola, a mezzo dell'Avv. Stefano Sorrentino, deduce che la
sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'articolo 606 lett. c) codice di procedura penale in ordine
all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto
numero 4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga. Rileva il
ricorrente che la nota dei carabinieri richiamata dai giudici d'appello, già
depositata dal pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame in sede di rinvio
colloca temporalmente l'utilizzo del telefono dell'Avallone da parte del Carolei al
13 dicembre 2008 e quindi tre giorni dopo la scadenza del termine prevista per il
primo decreto intercettativo. È evidente quindi che l'autorizzazione nel primo
decreto non poteva riferirsi all'utilizzo da parte del Carolei del telefono
dell'Avallone in quanto solo in data 13/12/2008 si era palesato l'utilizzo promiscuo
dell'utenza telefonica;
2. violazione dell'articolo 606 lettera B) ed E) codice procedura penale in riferimento
agli articoli 530,649 codice di procedura penale 648 del codice penale aggravato
ex articolo 7 legge 203/91 dell'articolo 416 codice penale aggravata articolo 7
12
legge 203/91. Sostiene il ricorrente che i reati oggetto della imputazione
nell'ambito del presente procedimento trovano la loro "genesi" nel delitto di cui
all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e si inseriscono nell'ambito di tale
contestazione. Il procedimento riguardante il reato associativo è stato oggetto di
stralcio, culminato nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 e ss. c.p.p. dal
GUP dott. Gallo in data 24.1.2012. Tale pronuncia, non appellata dal P.M.,
sarebbe interdipendente funzionalmente e probatoriamente rispetto alla pronuncia
oggetto di impugnazione. L'interdipendenza, secondo la difesa, sarebbe in re ipsa
in quanto la imputazione associativa oggetto della sentenza Gallo prevede, tra i
delitti scopo, quello di cui all'art. 648 ter c.p. ed i capi E) ed I) della presente
pronuncia ricalcanAostanzialmente una imputazione di 416 bis c.p., in quanto la
condotta ivi descritta è finalizzata ad agevolare il clan D'Alessandro. Esisterebbe
quindi una "possibile incidenza processual-penale dell'apparato motivazionale
della sentenza emessa dal Gup dott. Gallo rispetto a quella emessa dal GUP dott.
Alabiso". La citata sentenza Gallo esclude che il clan D'Alessandro abbia investito
capitali nell'attività dell'associazione che riguardava la gestione dei punti Intralot.
In ordine alla esclusione dell'art. 7 L. 203/91, la difesa ripropone in questa sede le
medesime argomentazioni adottate dal GIP dott. Gallo per pervenire alla sua
esclusione incentrate sull'assenza di prove atte a dimostrare che ad investire
danaro nell'attività riguardante la gestione dei centri Intralot di Castellammare sia
stato il clan D'Alessandro e non il Carolei in proprio. I Giudici nella sentenza
impugnata, ritenendo di configurare nei fatti il delitto di cui all'art. 648 ter c.p.,
unitamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, incorrono, secondo il
ricorrente, in una evidente contraddizione rispetto al contenuto della sentenza
emessa dal GIP dott. Gallo, dove è stato escluso l'impiego di capitale proveniente
dal clan D'Alessandro nella creazione e gestione dei centri Intralot. Rileva il
ricorrente che l'Avallone è stato condannato con sentenza definitiva per un delitto
logicamente incompatibile con i delitti scopo contestati nel presente procedimento.
Viene evidenziato che gli elementi costitutivi dei due delitti contestati (articolo 416
del codice penale aggravato ex articolo 7 legge 203/91 e articolo 648ter c.p.
aggravato ex articolo 7) non sono ontologicamente diversi e strutturalmente
incompatibili in quanto questi ultimi oggetto di specifici delitti scopo del consesso
associativo. E proprio in relazione alla contestazione associativa viene rilevato che
vi è agli atti un provvedimento definitivo avente ad oggetto la giuridica esclusione
dell' aggravante e dei reati fine specificatamente contestati nell'ambito del
presente procedimento. Secondo la difesa se tali rilievi non sono indicativi della
violazione delle ne bis in idem palesano comunque un'incompatibilità logica della
motivazione in relazione ad una presunta diversità tra le due contestazioni
3. violazione dell'articolo 606 lettera B) ed E) con riguardo agli articoli 192, 648 ter
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codice penale e 7 legge 203 del 91. Contesta la valutazione data dalla corte
territoriale alle dichiarazioni rese da Belviso Salvatore rilevando inoltre l'assenza
di riscontri. Lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza
dell'aggravante di cui all'articolo 7 e del dolo specifico richiesto per l'articolo 648
ter codice penale
4. violazione di legge, vizio della motivazione in relazione all'articolo 81. Lamenta
omessa motivazione sul punto
5. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo al trattamento
sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
BONIFACIO Guolielmo, CAN NAVALE Vincenzo,
CASCONE Francesco,
IACCARINO Maria Teresa presentano personalmente un unico ricorso nel quale tutti
deducono inammissibilità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero per
inosservanza delle disposizioni dell'articolo 582 codice di procedura penale, quindi
singolarmente deducono:
BONIFACIO Gualielmo
a. inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (decreto numero 4725/08);
b. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Del Gaudio Raffaele per
violazione dell'articolo 63 codice procedura penale
c. vizio della motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità
d. violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7;
CANNAVALE Vincenzo
a. vizio della motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità . Si rileva che
nessuna delle due persone offese,Lauri Francesco e Lauri Aniello, hanno riferito di
alcun ruolo ricoperto dall'imputato. Viene evidenziato che la sentenza impugnata
ha riportato il contenuto delle missive spedite da Cascone Vincenzo allo zio
Cannavale Vincenzo dal carcere in totale contrasto con quanto dichiarato dalle
persone offese. Viene rilevato che la stessa Corte d'Appello ben conscia di non
poter porre rimedio alle predette discrasie ha parlato di uno stato di profondo
timore in cui versavano le vittime, timore indotto dagli imputati. Si sottolinea la
assurdità da un punto di vista processuale di porre una contraddittorietà
probatoria a fondamento di una pronuncia di condanna.
b. violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7;
CASCONE Francesco
a. lamenta la mancanza di un penetrante e rigoroso esame delle dichiarazioni
delle parti offese considerato che si verte in tema di delitti di usura,
considerato che non può non tenersi conto della circostanza che il soggetto
14
V
passivo è portatore di un interesse diretto a un determinato esito processuale,
in quanto il processo pende nei confronti di un soggetto presunto usuraio
rispetto al quale risulta una posizione debitoria o con il quale, comunque, ha
avuto significativi rapporti economici
b. In ordine ai reati di cui ai capi S) T) U) A2 si duole del riconoscimento
dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91
Rileva in particolare:
CAPO A2) vicenda Sorrentino
che a fronte della pronuncia assolutoria intervenuta in primo grado la corte territoriale
ritiene di pervenire ad una decisione di condanna basata su mere congetture e
soggettive impressioni. Nei confronti dell'imputato non risulta formulata un'adeguata
ipotesi commissiva rispetto al reato né un impianto probatorio forte circa lo
svolgimento da parte dello stesso delle condotte meramente supposte. Analoghe
considerazioni secondo il ricorrente valgono anche con riguardo alla ritenuta
aggravante di cui all'articolo 7. La motivazione della sentenza impugnata disattende il
principio dell'oltre ragionevole dubbio in quanto si fonda su un accertamento
giudiziale non sostenuto da certezza razionale.
CAPI S) T) U) vicenda LAURI
che la pronuncia di condanna si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone
offese ritenute dal primo giudice inattendibili perché troppo discordanti tra loro. La
Corte d'Appello si limita a giustificare tale contraddittorietà con un ritenuto stato di
timore delle presunte vittime. Rileva il ricorrente che da un punto di vista procedurale
è assurdo pensare che l'ammissione esplicita di una contraddittorietà probatoria
possa aver dato luogo a una pronuncia di condanna considerato che il codice di rito
all'articolo 530 comma due menziona la contraddittorietà come motivo di assoluzione.
Rileva che nella realtà dei fatti le dichiarazioni delle parti offese non forniscono dati
precisi ed univoci circa la natura della loro relazione con Cascone Francesco e neppure
dalle conversazioni intercettate si ricava un contributo rassicurante circa la
sussistenza di un prestito a tassi usurari in favore dei Lauri da parte del Cascone.
Sempre con riferimento alle contraddittorie dichiarazioni delle parti offese la Corte
d'Appello riconosce la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 senza però mai
dire in che cosa sia consistito il comportamento aggravato dai Cascone che doveva
essere esplicitato in sentenza
IACCARINO Maria Teresa
quanto al capo Z) lamenta una motivazione meramente apparente.
quanto al capo Al) rileva che il suo coinvolgimento in ordine all'usura in danno di
Sorrentino Michele è fondata su due sole conversazioni telefoniche intrattenute dal
Sorrentino con Cascone Michele (conversazione 7 aprile 2009 e 20 aprile 2009).
15
P/
Ritiene la ricorrente che nella valutazione della prova non sono stati tenuti in
considerazione i principi che la governano in particolare non risulta formulata una
prova adeguata circa lo svolgimento della Iaccarino di un ruolo attivo nella esazione e
nella riscossione dei prestiti usurari. Sostiene che le conversazioni richiamate possono
essere lette anche in senso opposto a quello valutato dalla Corte d'Appello che ha
fondato la sua interpretazione su mere presunzioni.
Ritiene insussistente anche la ritenuta aggravante del metodo mafioso.
CASCONE Vincenzo, a mezzo dell'Avv. Gaetano Aufiero deduce:
1. inammissibilità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero per
inosservanza delle disposizioni dell'articolo 582 o di procedura penale
2. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,254 353 codice di
procedura penale, 18 18 ter ordinamento penitenziario mancanza di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto, respingendo l'eccezione difensiva
che la corrispondenza epistolare, acquisita presso il detenuto Cascone Vincenzo, in
violazione dell'art. 18 0.P., per non essere stato dato avviso al detenuto, era
utilizzabile nell'ambito del presente giudizio, sul presupposto che il giudizio
abbreviato consente la utilizzazione di prove acquisite, come nel caso in
questione, anche in forma irrituale ad eccezione di quelle affette da nullità
assoluta e patologica. Sostiene che la libertà Aia segretezza della corrispondenza
costituiscono un diritto inviolabile anche nei confronti dei detenuti sacrificabile solo
per esigenze attinenti le indagini e con la particolare procedura del cosiddetto
visto di controllo da parte del magistrato di sorveglianza, con conseguente avviso
al detenuto nel caso in cui, come nella specie, la corrispondenza sia trattenuta o
sequestrata. Richiama sul punto sentenza delle sezioni unite di questa corte
numero 28997 della 19 aprile 2012.
3. Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della
motivazione nonché per travisamento della prova in relazione ai capi S) T) e U).
Sostiene che la corte territoriale ha travisato il contenuto delle due missive inviate
da Cascone Vincenzo a Cannavale Vincenzo e non si è resa conto che le
conclusioni erano fermamente contrastate dalle ulteriori emergenze probatorie
che non formavano oggetto di adeguata motivazione. I giudici d'appello
ritenevano che le missive fossero riferibili alla vicenda Lauri solo perché in esse si
faceva riferimento generico ad una somma di euro 15.000 che Cascone Vincenzo
aveva chiesto al proprio zio Cannavale Vincenzo somma che, ad avviso del
giudicante, era pari a quella che originariamente Lauri padre aveva dichiarato
essere oggetto della restituzione di un prestito di euro 11.000. Secondo il
ricorrente la Corte d'Appello avrebbe dovuto spiegare, anche in ragione del
cambiamento di versione sia di Lauri padre che di Lauri figlio, nelle loro successive
16
Y..'
dichiarazioni, perché a differenza di quanto dagli stessi successivamente
dichiarato, la somma prestata ammontasse realmente ad euro 15.000 e non alle
diverse somme dagli stessi dichiarati . Veniva altresì evidenziato che i giudici
,
avevano ritenuto le missive riferibild, alla vicenda Lauri perché si faceva
riferimento ad un'intermediazione avvenuta due anni prima senza tenere conto
che il rapporto usurario era sorto negli anni 2005 e 2006 e quindi tre o quattro
anni prima delle missive. Inoltre i giudicanti non avevano tenuto conto che
Cascone Vincenzo era detenuto ininterrottamente dal 2006 . In sintesi secondo il
ricorrente l'unica informazione che emergeva dalle due lettere era quella relativa
alla richiesta di recupero di una somma di denaro per far fronte alle spese legali
da sostenere in vista dell'imminente celebrazione del giudizio di cassazione per
una vicenda processuale che all'epoca vedeva l'imputato detenuto da oltre tre
anni e mezzo. Veniva altresì aggiunto che le due missive sequestrate potevano al
•
massimo dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nel rapporto usurario ma non
certamente in quello estorsivo.
4. Nullità della sentenza per erronea applicazione dell'articolo 7 legge 203/91 in
relazione ai capi S) T) ed U). Lamenta omessa motivazione con riguardo alla sua
posizione.
5. Nullità della sentenza per la violazione di legge in relazione ai capi T) ed U)
laddove ha escluso trattarsi di tentativo di estorsione
6. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,63, 64, 351, 362 e 197bis codice di procedura penale con riguardo alle dichiarazioni della parte offesa Del
Gaudio Raffaele
7. nullità della sentenza per vizio della motivazione nonché travisamento della prova
in relazione al capo O). Contesta la valutazione delle prove operate dai giudici di
merito
8. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 63
comma quattro e 99 codice penale. Lamenta che la sentenza impugnata nel
determinare la pena comminata all'imputato ha erroneamente applicato il disposto
dell'articolo 63 comma quattro codice penale esclusivamente con riferimento alla
circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 7 legge 203/91,
operando invece con riferimento alla recidiva, un autonomo aumento di pena
rispetta alla pena base relativa al delitto di estorsione già aggravata. E ciò in
inosservanza del disposto di legge e della sentenza delle sezioni unite numero
20798 del 2011.
CANNAVALE Lazzaro a mezzo dell'Avv. Gaetano Aufiero deduce:
1. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 591 lett. d) e 589 codice
procedura penale. Carenze contraddittorietà della motivazione. Ritiene il ricorrente
17
che la sentenza impugnata merita annullamento nella parte in cui non ha
dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per
sopravvenuta rinuncia allo stesso da parte del Procuratore Generale di udienza.
2. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,254 353 codice di
procedura penale, 18 18 ter ordinamento penitenziario per gli stessi motivi di
CASCONE Vincenzo;
3. nullità della sentenza per mancanza contraddittorietà manifesta illogicità della
motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi T) e U). Sostiene il ricorrente che i
giudici d'appello non hanno indicato le ragioni per cui avevano ritenuto
inattendibile Lauri solo con riferimento all'esclusione di responsabilità del
Cannevale, considerato che proprio in ragione di un giudizio di inattendibilità
complessivo il giudice di primo grado aveva mandato assolto l'imputato
4. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo7 L. n.
203/91. Vizio della motivazione. Rileva il ricorrente la mancanza di motivazione
con riguardo specifico all'imputato;
5. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli
56,629 393 codice penale. Vizio della motivazione. Ritiene il ricorrente che
l'impugnata sentenza meriti annullamento nella parte in cui con riferimento ai capi
T) ed U) ha escluso che potesse ricorrere l'ipotesi di tentata estorsione o il diverso
delitto di cui all'articolo 393 codice penale.
GAMBARDELLA Giuseppe e PALOMBA Ferdinando presentano personalmente distinti
ricorsi aventi analogo contenuto.
In particolare deducono:
a. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Maresca Luigi per
violazione dell'articolo 63 codice procedura penale
b. vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa. Sostengono che
la Corte d'Appello di Napoli erra in punto di valutazione dell'attendibilità della
parte offesa considerato che le inesattezze che vengono richiamate nel ricorso non
sono affatto marginali considerato che riguardano anche il calcolo del tasso di
interesse concretamente praticato. Sostengono inoltre che le dichiarazioni del
Marasca contrastano con il contenuto delle intercettazioni telefoniche che vengono
espressamente richiamate.
c. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
all'entità della pena
PALOMBA Ferdinando deduce anche:
d. vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori in ordine
alla sua partecipazione concorsuale al delitto di cui al capo S) ed U) e carenza di
18
motivazione in ordine agli stessi delitti. Rileva che la sentenza impugnata
capovolge il deciso di quella di primo grado basando il convincimento di
colpevolezza su delle congetture condizionate dal rapporto già accertato con
riguardo al delitto di cui al capo V di Palomba Ferdinando con Cascone Francesco.
e. La corte territoriale non dice quale è stato l'apporto causale dato dal ricorrente.
f.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza
dell'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91. Viene rilevato che nessuna
minaccia è stata profferita dal ricorrente e che il ragionamento utilizzato dalla
corte territoriale per ritenere sussistente l'aggravante non trova riscontro neanche
nel narrato delle parti offese.
DI MAIO Egidio presenta personalmente ricorso deducendo:
a. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Del Gaudio Raffaele Ciro
per violazione dell'articolo 63 codice procedura penale
b. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sua partecipazione nel
reato sostiene che non vi è stato alcun incarico conferito da Cascone Franco al DI
Maio che si è limitato a riscuotere la somma prestata e non gli interessi pattuiti a
seguito di richiesta della parte offesa.
c. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche
NAPODANO Aniello e CASCONE Gennaro presentano personalmente distinti ricorsi
aventi motivi in comune.
Entrambi deducono:
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto numero
4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga.
Rilevano che in ambito cautelare si è registrato l'intervento della Suprema Corte che ha
ritenuto la inutilizzabilità di tali intercettazioni.
In particolare il Supremo Collegio, accogliendo l'eccezione sollevate dalle difese , riteneva
l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate sull'utenza nr. 334/9899280,non essendo
stato rispettato il principio di diritto che impone il "collegamento tra le indagini in corso e
gli intercettandi" .
Veniva in particolare evidenziata la circostanza che l'utenza in questione non appariva in
uso all'indagato CAROLEI Paolo (soggetto attinto da elementi indizianti circa la
deliberazione ed organizzazione del duplice omicidio di D'ANTUONO Carmine e
DONNARUMMA Federico ed indicato,invece,a1 momento di disporre il monitoraggio della
scheda quale utilizzatore della stessa).
Su tale base le difese avevano eccepito l'inutilizzabilità anche in sede di merito delle
19
intercettazioni in questione.
I ricorrenti sostengono di non condividere le argomentazioni espresse dalla Corte
d'Appello che ha ritenuto che la riferibilità a Carolei Paolo della utenza per la quale era
stata autorizzata l'intercettazione, rispondente al numero 334/9899280,
risultava
accertata in modo definitivo con la nota nr. 57/201-1 di prot. del 12.5.2011 dei CC. di
Torre Annunziata (che è successiva all'ordinanza del Tribunale del Riesame e non è stata
sottoposta al vaglio della Suprema Corte che si pronunciò sull'ordinanza del riesame in
materia di libertà personale). In tale nota, secondo i giudici d'Appello, la P.G. indicava
una serie di conversazioni registrate sulla predetta utenza, dalle quali si evince che il
Carolei risultava autonomo utilizzatore di quel numero telefonico. Tale elemento, sebbene
fosse emerso agli atti in modo completo e definitivo con la nota appena richiamata, era
però esistente fin dal momento iniziale dell'attività di captazione autorizzata ed era stato
già prospettato nella richiesta del 28.10.08 dagli organi di Polizia Giudiziaria al P.M e da
questi al GIP, che ne aveva autorizzato lo svolgimento. Secondo i ricorrenti le
argomentazioni della Corte di merito realizzano una sanatoria postuma del decreto
autorizzativo non ammissibile anche alla luce degli insegnamenti delle SS della Suprema
Corte ( sentenza 26.7.2007 n. 30347). Viene comunque evidenziato che la circostanza
che il numero 334.98 99. 280 veniva utilizzato dal Carolei non risponde a verità in quanto
nei primi 40 giorni di intercettazione l'Avallone dal proprio numero chiamava più volte il
Carolei che aveva quindi la disponibilità di un diverso numero telefonico e comunque la
nota dei carabinieri richiamata avrebbe dimostrato che la prima telefonata dal numero
intercettato avviene in data 13 dicembre 2008 e quindi 40 gg. dopo il primo decreto.
NAPODANO Aniello deduce anche:
1. vizio di motivazione in ordine alla sua partecipazione al delitto di cui ai capi F), I)
ed N) e carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta in sede di
appello. Sostiene che la Corte d'Appello di Napoli ha disatteso la produzione
documentale fornita dalla difesa in grado di dimostrare l'inesistenza del capo F) ed
I) senza alcuna parola, così come non ha fornito alcuna motivazione in ordine al
capo N). Sostiene che gli elementi posti a disposizione della Corte d'Appello e
dalla stessa non presi in considerazione erano inequivocabilmente muniti di un
chiaro carattere di decisività. Rileva altresì l'illogicità della motivazione nella parte
in cui ritiene i collaboratori di giustizia, nella specie Polito non a conoscenza
dell'interesse del clan d'Alessandro nelle attività delle scommesse perchè
posizionato su una diversa scala rispetto a Belviso Salvatore. Sostiene che
l'illogicità si rinviene laddove Polito Raffaele, escusso nel processo parallelo
innanzi al tribunale di Torre Annunziata (il cui verbale era stato prodotto) aveva
reso dichiarazioni che escludevano l'interesse del clan ;
2. vizio della motivazione in ordine ai capi G) ed H) relativamente alla valutazione
degli elementi probatori a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione.
20
Carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta in appello.
Sostiene che la Corte d'Appello di Napoli con riguardo ai capi in esame per
riformare la sentenza assolutoria, ancorché in presenza di elementi sopravvenuti
favorevoli all'imputato e non valutati, si è limitata alla prospettazione di una
diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi
ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, attraverso una
motivazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a
quella operata dal primo giudice.
3. erronea applicazione della legge penale in relazione al capo N) . Rileva che la
sentenza della Corte d'Appello ha confermato la condanna per il capo N), dove è
contestato l'esercizio abusivo di scommesse attraverso il sito telematico illegale
denominato "milanobet.com " limitandosi a riferirsi alle condivisibili motivazioni del
primo giudice. Sostiene che dalle deposizioni dei testi richiamati ( Petriccione e
M.Ilo Galdi) emerge che detto sito non venne mai utilizzato.
4. Erronea applicazione della legge penale riguardo aggravante di cui all'articolo 7.
Rileva che i giudici non hanno indicato alcuna conversazione intercettata dalla
quale si evince la consapevolezza del Napodano di agevolare la consorteria
criminale del D'Alessandro attraverso le sue condotte
CASCONE Gennaro
1. vizio di motivazione relativamente alla valutazione degli elementi probatori in
ordine alla sua partecipazione al delitto di cui ai capi D) ed E) . Travisamento della
prova in ordine alle dichiarazioni di Belviso Salvatore ed alle altre dichiarazioni dei
propalanti. Lamenta che la corte territoriale ha travisato le dichiarazioni del
Belviso che non ha mai fatto riferimento all'agenzia di Cascone Gennaro quale
agenzia sottoposte al controllo del clan d'Alessandro e ha stigmatizzato le
dichiarazioni degli altri collaboratori che hanno confermato che il clan d'Alessandro
non era interessato al settore delle scommesse (Polito) e che addirittura il
Cascone Gennaro era stato vittima di Belviso Salvatore di un'estorsione (Spera).
Lamenta altresì che la corte territoriale non ha considerato la deposizione del
teste Bruno Lener e del maresciallo Galdi.
2. Violazione di legge con riguardo all'aggravante di cui all'articolo 7 sotto il profilo
dell'agevolazione. Sostiene che per la sussistenza dell'aggravante è necessaria
non la semplice consapevolezza di favorire l'associazione, bensì la specifica finalità
di favorirla insussistente, nel caso di specie
3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. vizio di motivazione in ordine alla confisca. Omessa motivazione con riguardo alla
documentazione prodotta in sede di appello attestante la liceità dell'assenza di
ogni collegamento probatorio tra l'impresa individuale del Cascone e i fatti per cui
21
è processo
CAROLEI Paolo
a mezzo del difensore Avv. Raffaele Chiummarello deduce che la
sentenza impugnata è incorsa in:
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale per
violazione del combinato disposto degli articoli 191 e 271 codice di procedura
penale. Deduce:
•
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con
decreto numero 4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga
per le stesse argomentazioni espresse dalla difesa Napodano e Cascone
Gennaro;
•
inutilizzabilità delle captazioni avvenute in ambientale relative al decreto
numero 1317/09 che ha autorizzato il ricorso agli impianti esterni senza che
ricorressero le ragioni di urgenza richieste dall'articolo 268 comma tre codice
di procedura penale
•
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Romano Catello per violazione
dell'articolo 141 bis del codice di procedura penale per mancata
fonoregistrazione
2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell'articolo
12 quinquies L. 356/1992. Lamenta che con riguardo a dette imputazioni
appaiono carenti tutti gli elementi univocamente individuati dalla giurisprudenza e
rileva come la difesa abbia dimostrato in maniera inequivocabile, attraverso
apposite indagini difensive la legittimità della provenienza dei beni sottoposto a
sequestro e successivamente confiscati
3. inosservanza dell'applicazione di legge in relazione all'articolo 416 bis del codice
penale nonché all'articolo 7 legge 203/91. Sostiene che il giudice di secondo grado
ha fatto riferimento alla pronuncia del primo giudice senza alcun vaglio critico.
Rileva che l'esistenza di plurime dichiarazioni convergenti non costituisce
automaticamente prova della responsabilità del soggetto nei cui confronti sono
dirette. Sostiene che in difetto della prova certa dell'appartenenza a strutture
mafiose non può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'articolo 7 e come non
possa ritenersi ascrivibile al ricorrente alcuna condotta caratterizzata dal metodo
mafioso
4. inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale per violazione
degli articoli 194 e 495 codice procedura penale. Rileva la difesa che la citazione
di Belviso Salvatore ritenuta necessaria ai fini della decisione ex art. 441 co. 5
c.p.p. in seguito al deposito da parte dei difensori di una fonia relativa ad una
intercettazione ambientale in un'auto, è stata ammessa quale prova contraria
rispetto a quella difensiva che doveva essere quindi limitata a quell'ambito. Ne
22
consegue che il contenuto delle dichiarazioni "ultra petitum" non può essere
utilizzato
5. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale stante l' intercorsa
violazione dell'articolo 81 codice di procedura penale. Si duole il ricorrente del
mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra il capo A) della rubrica e
la sentenza della V sezione della Corte di Appello di Napoli del 16.5.2003
6. inosservanza dell'art. 581 codice procedura penale. Ribadiva la richiesta di
inammissibilità dell'estensione dell'impugnazione del P.M. anche ai capi O) e Q)
rispetto ai quali l'organo dell'Accusa non aveva richiesto espressamente la
condanna.
7. Inosservanza ed erronea violazione di legge in particolare degli articoli 443 codice
di procedura penale e 416 bis comma due codice penale che secondo il ricorrente
integra una circostanza aggravante ad effetto speciale.
8. Mancanza manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della
natura autonoma della figura del capo e promotore di cui all'articolo 416 bis del
codice penale
DI MARTINO Leonardo, a mezzo dell'Avv. Giovanni ESPOSITO FARIELLO, deduce che
la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge processuale in punto di corretta individuazione dei requisiti
formali, intrinseci ed estrinseci, che devono ex lege connotare il gravame proposto
dalla pubblica, Accusa soprattutto in relazione alla individuabilità del soggetto
preposto al deposito dell'atto, nonché violazione di norme processuali stabilite a
pena di inammissibilità in relazione agli articoli 582,586 e 591.1 lett.c) codice di
procedura penale. Lamenta che, pur figurando nell'impugnazione dell'organo del
P.M. la firma del ricevente, con il relativo timbro del depositato, non è dato
rinvenirsi alcuna indicazione circa il nominativo del soggetto incaricato dal P.M.
alla presentazione dell'atto o alcun riferimento alla esistenza di una delega scritta o orale che sia - alla presentazione dell'atto di impugnazione presso la
cancelleria del Giudice, proveniente dall'organo di accusa;
2. violazione di legge processuale in relazione alla corretta individuazione dei
requisiti materiali legittimante l'ufficio di procura a ricorrere e ad avvalersi di
impianti esterni per svolgere le operazioni di intercettazioni di conversazioni
cosiddette ambientali, nonché il riferimento all'avvenuta utilizzazione di impianti
appartenenti a privati presi a noleggio. Lamenta in particolare l'inutilizzabilità delle
captazioni avvenute in ambientale relative al decreto numero 1317/09 sprovvisto
di motivazione circa la insufficienza e inidoneità delle apparecchiature presenti
nella procura della Repubblica di Napoli. Lamenta inoltre che gli impianti in
concreto utilizzati per eseguire le intercettazioni appartenevano ad una ditta
23
privata e ciò in violazione dell'articolo 268 comma tre codice di procedura penale;
3. violazione di legge prevista a pena di nullità e di inutilizzabilità in punto di corretta
instaurazione del contraddittorio in occasione ed in vista dell'accertamento tecnico
non ripetibile (analisi tossicologica sulla sostanza stupefacente cadute in sequestro
e conseguente distruzione) che non è stato proceduto dall'avviso ex articolo 360
codice di procedura penale all'indagato e al suo difensore, con assoluto
nocumento per le attività difensive che avrebbero potuto essere attuate,
soprattutto per avere privato di indagato della possibilità di promuovere incidente
probatorio a norma del comma quattro dell'articolo 360 codice di procedura
penale. Vizio motivazionale risultante dall'analisi svolta sul provvedimento
impugnato e sulla memoria difensiva depositata all'udienza del 12 marzo 2012 nel
corso del giudizio di primo grado. Rileva che la corte territoriale ha errato laddove
ha affermato che l'eccezione è stata sollevata solo con i motivi di appello quando
la stessa era già stata avanzata durante il giudizio di primo grado e precisamente
nel corpo della memoria difensiva depositata all'udienza del 12 marzo 2012,
proprio quando il difensore aveva rassegnato le proprie conclusioni;
4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta
integrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 74 d.p.r.
309/90, soprattutto per non avere la Corte d'Appello colto il discrimine esistente
tra detta fattispecie associativa
e quella disciplinata dall'articolo 73,
eventualmente aggravata ex articolo 80. Carenza contraddittorietà e manifesta
illogicità della sentenza, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da
altri atti del procedimento ( in particolare sentenza emessa nei confronti di Di
Martino Fabio dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli Dott.ssa
Pilla in data 15 maggio 2012, agli atti del presente processo); vizio di motivazione
in punto di mancata compiuta analisi degli elementi favorevoli all'imputato.
Evidenzia che la posizione del Di Martino Fabio, diversamente da quanto indicato
dai giudici d'appello, non è stata stralciata per una diversa scelta processuale
avendo anche costui definito il procedimento nelle forme del rito abbreviato.
Rileva che la corte territoriale si è diffusa nell'affermare la ritenuta non
applicabilità dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex articolo 587 del codice di
procedura penale, rilevando che non era neanche stata richiesta dal difensore che
aveva prodotto la sentenza solo per porre la corte davanti a un giudicato
assolutorio rispetto al quale la corte aveva l'obbligo di confrontarsi considerato in
particolare che si trattava di un giudizio assolutorio di insussistenza del fatto.
Confronto che nel caso di specie non è avvenuto . Contesta la valutazione delle
prove operata dalla corte territoriale.
5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta
integrazione, a carico del prevenuto, dei requisiti strutturanti il delitto di
24
coltivazione di sostanza stupefacente. Lamenta il travisamento del contenuto delle
conversazioni intercettate in particolare delle conversazioni della 12 marzo 2009,
14 maggio 2009, 11 giugno 2009, 6 agosto 2009;
6. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in punto di corretta
individuazione dei requisiti strutturanti una partecipazione associativa di tipo
mafioso. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in
relazione ai doverosi controlli, nella specie omessi, che il decidente avrebbe
dovuto operare, con specifico riferimento al narrato dei collaboratori sulla
credibilità della fonte, sull'attendibilità delle dichiarazioni e sull'esistenza di
riscontri esterni individualizzati;
7. carenza di motivazione in relazione alla mancata analisi del motivo d'appello con il
quale si invocava l'applicazione al prevenuto delle circostanze attenuanti
generiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 bis del codice penale, risultante
dal testo del provvedimento impugnato e dai motivi d'appello presentati
DI MARTINO Leonardo, a mezzo dell'Avv. Alfredo GAITO, deduce che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione. Rileva il ricorrente
che punto di partenza deve essere la fissità del compendio probatorio che nelle
due fasi di merito non ha subito alcun integrazione, quindi se di cambiamento si
può parlare questo riguarda semplicemente il differente convincimento del
secondo giudice rispetto alla deliberazione del primo. Ciò posto rileva che per
consolidata giurisprudenza della corte di cassazione la motivazione della sentenza
d'appello che riforma la sentenza di primo grado deve caratterizzarsi da un
obbligo peculiare di motivazione (c.d. motivazione rafforzata) nel senso che
l'affermazione di responsabilità dell'imputato deve essere accertata oltre ogni
ragionevole dubbio . In sintesi ritiene il ricorrente che è illegittima la pronuncia
che dichiari la colpevolezza dell'imputato in luogo della precedente assoluzione nel
caso in cui il giudice dei gravame si limiti a ritenere più persuasiva la propria
lettura del materiale di causa rispetto a quella operata dal primo giudice. Questo a
maggior ragione a fronte dei più recenti orientamenti della CEDU. Lamenta infatti
che il giudice d'appello ha ribaltato il giudizio liberatorio sulla base di una mera
rilettura del medesimo materiale probatorio, costituito sostanzialmente dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza che, oltretutto, a superare la forza
del pregresso giudicato assolutorio, si sia giunti attraverso l'audizione del
ricorrente e/o degli accusatori alcuni dei quali (esempio Belviso) sono stati
esaminati solo nell'integrazione probatoria nel corso del giudizio abbreviato .
2. Erronea applicazione della legge penale. Violazione dei criteri di valutazione della
prova. Vizio di motivazione. Ritiene che nel caso di specie non possa trovare
25
applicazione il principio della convergenza del molteplice perché i cosiddetti pentiti
hanno riferito cose diverse, alcune delle quali apprese per sentito dire. Lamenta
inoltre che l'esame delle chiamate in correità non è stato effettuato secondo le fasi
specifiche della credibilità del soggetto, della credibilità del suo racconto e dei
riscontri. Sostiene l'inconsistenza degli elementi probatori posti a base della
sentenza impugnata
3. violazione di norme previste a pena di invalidità. Vizio di motivazione quanto
all'accertamento della sussistenza dell'associazione volta a coltivazione e smercio
di sostanze stupefacenti. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale ha
completamente frainteso le eccezioni difensive e la portata indiziante del materiale
probatorio. Rileva che nel corso del giudizio era stata prodotta la pronuncia di
assoluzione emessa dal giudice per le indagini preliminari Dott. Pilla del 17 maggio
2012 nel procedimento instaurato a carico di Di Martino Fabio figlio e coimputato
dell'attuale ricorrente nel reato di cui all'articolo 74 DPR 309/90, all'esito del
separato procedimento. Era stato evidenziato che la sentenza, passata in
giudicato, aveva ritenuto insussistente l'associazione in argomento. Era stato
pertanto richiesto di procedere ad una sorta di effetto estensivo di tale pronuncia
oppure di tenerne in debito conto ai sensi dell'articolo 238 bis codice procedura
penale. Rileva che alla corte partenopea era stato solo richiesto di valutare nel
merito il principio di prova rappresentato dalla sentenza irrevocabile acquisita ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 238 bis. Lamenta che la motivazione data dalla
corte territoriale non si è confrontata con il principio di prova rappresentato dalla
sentenza irrevocabile acquisita.
4. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione
dell'articolo 74. Sostiene che il giudizio di condanna è arbitrario e non permette, al
pari di quello relativo all'accertamento del reato di cui all'articolo 416 bis codice
penale, di superare dubbi più che ragionevoli circa la affermata colpevolezza del
ricorrente. Rileva che le chiamate e i contenuti dei colloqui intercettati appaiono
infatti inconferenti rispetto all'addebito associativo . Quanto alla collocazione del
ricorrente nella compagine criminosa viene rilevato l'inesistenza di dati e
circostanze comprovanti l'effettivo svolgimento di un'attività rapportabile alla
organizzazione ovvero direzione del gruppo.
5. Violazione di legge processuale prescritta pena di inutilizzabilità. Violazione dei
criteri di valutazione della prova. Erronea applicazione della legge penale e vizio
della motivazione riguardo alla violazione dell'articolo 73. Solleva eccezione di
inutilizzabilità del decreto di urgenza numero 1317 del 2009. Rileva comunque la
apoditticità della sentenza censurata per omessa motivazione in ordine al
contributo del ricorrente
6. erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio e
26
vizio della motivazione. Lamenta che la corte territoriale ha operato sia l'aumento
previsto dalle aggravante ad effetto speciale capo e promotore sia l'aumento
previsto dall'articolo 99 comma 4 e 5 codice penale senza tenere conto che la
recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale con la conseguenza che
una volta operato l'aumento per le circostanze ad effetto speciale relative alla
norme incriminatrici il giudice non avrebbe dovuto applicare l'aumento automatico
previsto dall'articolo 99 codice penale. Omessa motivazione in ordine alla richiesta
delle circostanze attenuanti generiche.
MOLINARI Annamaria, a mezzo dell'Avv. Alfredo GAITO, deduce, dopo essersi
preliminarmente richiamata ai motivi di ricorso presentati dal coimputato Di Martino
Leonardo, che la sentenza impugnata è incorsa anche in:
1. erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione posto che il
giudice d'appello ha riformato il giudizio liberatorio sulla base di una rilettura delle
conversazioni intercorse presso la sala colloqui del carcere di Sulmona e di una
diversa valutazione di generiche dichiarazioni dei collaboratori che in ogni caso
non avevano riguardato la Molinari, senza alcun contatto diretto con le fonti e
senza procedere all'esame dell'imputata;
2. violazione del procedimento probatorio, elusione dei criteri di valutazione della
prova, vizio di motivazione quanto all'accertamento della sussistenza
dell'associazione volta alla coltivazione e allo smercio di sostanze stupefacenti.
Rileva che il racconto dei tre collaboratori non ha riguardato in alcun modo la
Molinari. Racconti che sono contenutisticamente differenti con la conseguenza che
l'assunto motivazionale della corte territoriale, laddove ha affermato che " tali
dichiarazioni dimostrano come i Di Martino potessero fare affidamento su ben
determinati canali di smercio dello stupefacente," è del tutto arbitrario e illogico.
Analoga valutazione viene effettuata con riferimento al contenuto dei colloqui
intercettati. Ritiene la ricorrente apodittica la sentenza anche con riguardo al suo
contributo.
3. violazione di norme processuali. Viene ribadita l'inutilizzabilità delle conversazioni
ambientali registrate presso la casa di lavoro di Sulmona e violazione dei criteri di
valutazione del materiale decisorio. Vizio di motivazione. Si sostiene che anche
con riguardo alla partecipazione dell'imputata nel reato sub C) la sentenza è
meramente apodittica. Viene rilevato che il dato è ancora più rilevante a fronte del
silenzio serbato nei confronti del sequestro della piantagione del 28 luglio 2010,
ove la riferibilità alla ricorrente della coltivazione in discorso è del tutto arbitraria
anche
in
considerazione
della
circostanza
cronologica
rappresentata
dall'interruzione delle operazioni captative dal settembre 2009. I giudici di
secondo grado hanno criticamente recepito i motivi di appello senza fornire alcuna
27
risposta alle deduzioni critiche presentate dalla ricorrente, specificatamente
richiamate nel ricorso;
4. erronea applicazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Vizio della
motivazione si lamenta in particolare l'omesso riconoscimento delle attenuanti
generiche.
MOLINARI Annamaria, a mezzo dell'Avv. Filippo Torrente, deduce che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in riferimento agli articoli 74 d.p.r. 309 90 e il 192 codice di
procedura penale. Vizio di motivazione emergente dal testo della sentenza
impugnata. Lamenta la ricorrente l'incoerenza logica dell'impianto motivazionale
circa la sussistenza della contestata associazione e la ritenuta sua partecipazione
sostiene che la corte territoriale al fine di sminuire la portata in chiave difensiva
della sentenza della 17 maggio 2012 si è arrogata un potere giurisdizionale in
maniera del tutto arbitrario, cioè quello di censurarla come se fosse stato il
giudice di appello, dimenticando che si trattava di sentenza irrevocabile acquisita
ai sensi dell'articolo 238 bis del codice di procedura. Ritiene che sia stata del tutto
pretermessa la valutazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 192 . Considera
del tutto assertiva la motivazione della sentenza che non evidenzia l'attività
realizzata dalla Molinari nel reato contestato. Sostiene che in ogni caso anche la
rivalutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'Appello si fonda su
una motivazione illogica fondata su mere supposizioni. In particolare sottolinea
che dalle prove non emerge la predisposizione di una stabile struttura permanente
per la coltivazione dello stupefacente e per la distribuzione commerciale. Manca la
suddivisione in ruoli, l'individuazione di stabili acquirenti o spacciatori, di stabili
percorsi di narcotraffico, circostanze tutte necessarie per poter tracciare un
minimo profilo organizzativo dell'associazione;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta la partecipazione
della ricorrente all'associazione di cui al capo B). Viene eccepita la inutilizzabilità
delle captazioni ambientale intervenute nella casa di lavoro di Sulmona per le
stesse ragioni indicate nel ricorso del coimputato di Martino Leonardo;
3. Travisamento della prova con riguardo alle eccezione relativa all'accertamento
tecnico irripetibile. Rileva che l'eccezione, diversamente da quanto indicato dalla
corte territoriale, era stata sollevata nel corso delle giudizio di primo grado.
Contesta la non deducibilità della eccezione in sede di giudizio abbreviato
4. vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla
partecipazione della ricorrente nei reati sub B) e C). Viene contestata in
particolare la evidente contraddizione in cui sono incorsi il giudice di secondo
28
grado nella valutazione delle conversazioni intercettate ponendo l'accento sul fatto
che la corte territoriale non ha indicato la conseguenza temporale di alcuni episodi
(colloquio 27 agosto 2009 risulterebbe confermato da un colloquio avvenuto due
mesi prima ) e sull'assertività delle conclusioni nella valutazione delle prove
DI MARTINO Michele, a mezzo dell'Avv. Vincenzo Maiello, deduce che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. inosservanza di legge in relazione al decreto autorizzativo di intercettazioni
audiovideo numero 1317/09
2. inosservanza di legge e vizio della motivazione in relazione alla utilizzazione degli
esiti dell'accertamento tecnico effettuato ai sensi dell'articolo 360 codice di
procedura penale sulle piante sottoposte a sequestro. Vengono sollevate sul punto
le medesime censure presentate dai coimputati
3. vizio della motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 73 d.p.r. 309/90.
Lamenta che il difensore con il motivo di gravami aveva proposto alla corte
territoriale una diversa lettura dei soli due colloqui nei quali il giudice di prime
cure aveva intravisto elementi indiziari utilizzati per l'affermazione di
responsabilità. Lamenta la lacunosità della risposta della corte territoriale elusiva
dei criteri fissati dalla giurisprudenza di questa corte in tema di interpretazione
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali
4. violazione ed erronea applicazione degli articoli 649, 587 codice procedura penale
in relazione all'articolo 74 d.p.r. numero 309/90. Sostiene richiamando la
sentenza di questa corte numero 7804 del 28 febbraio 2000 l'effetto estensivo
della sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata nei confronti di Di Martino
Fabio giudicato separatamente.
5. Inosservanza dell'articolo 74 in relazione all'articolo 606 comma uno lettera b) ed
e) codice procedura penale. Si evidenzia la palese incompletezza dell'apparato
argomentativo della sentenza impugnata con riguardo alla partecipazione
associativa dell'imputato
6. violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Lamenta la mancata
concessione dell' ipotesi attenuata e delle circostanze attenuanti generiche;
CASCONE Francesco, IACCARINO Maria Teresa depositavano in data 27 maggio 2014
motivi nuovi con i quali veniva argomentato l'errore procedimentale e decisorio della
corte del gravame che ha ribaltato la pronuncia liberatoria attraverso la mera rilettura
degli atti, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
CASCONE Vincenzo presentava motivi nuovi finalizzati a meglio specificare le censure
indicate nel quarto e quinto motivo di ricorso
CAROLEI Paolo presentava motivi aggiunti con i quali ribadiva le argomentazioni sollevate
29
nei motivi principali e solleva violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento all'art. 127 e
599 c.p.p. con conseguente violazione del diritto di difesa per omesso provvedimento di
riunione della sua posizione, separata all'udienza del 3.5.2013 e mai più riunita al
fascicolo principale con conseguente nullità della sentenza.
AVALLONE Francesco presentava memoria e depositava note di udienza con le quali
ulteriormente illustrava le doglianze di cui ai motivi sub 1 e 2 del ricorso.
DI MARTINO Leonardo e MOLINARI Anna presentavano motivi nuovi con i quali, quanto
alla reformatio in pejus di alcune ipotesi delittuose, sottolineavano i limiti e le condizioni
che la giurisprudenza europea e di legittimità pone all'adozione di una decisione di
colpevolezza a fronte di una pregressa assoluzione dinanzi al medesimo materiale
istruttorio. Rilevavano che in un meccanismo di accertamento votato all'equità
processuale, in cui il controllo nel merito diviene lo strumento attraverso cui contemplare
e rendere effettivo il quadro delle garanzie individuali, il secondo grado di giudizio non
può essere caratterizzato da un soliloquio del giudice e da una celebrazione
sostanzialmente cartolare, ma deve necessariamente perseguire quell'attività "del
conoscere per accertare" che costituisce l'unica via per giungere ad una decisione che
possa definirsi "giusta". Sostengono che ad esigerlo non è solo la giurisprudenza
europea, ma lo stesso paradigma processuale imposto dalla C.e.d.u. in cui il diritto di
difendersi provando, il contraddittorio orale delle parti, così come il principio di
immediatezza che presiede il rapporto diretto tra il giudice chiamato a decidere e gli
elementi conoscitivi su cui si fonda la stessa decisione, divengono le linee guida lungo le
quali ogni vicenda giudiziaria deve inevitabilmente assestarsi. E ancora di più se si tratta
di una sentenza di condanna in riforma di una precedente assoluzione. Lamentano che la
Corte d'Appello ha escluso nella vicenda concreta la riassunzione della deposizione della
prova dichiarativa a carico sul presupposto tacito che il diverso apprezzamento della
prova dichiarativa fosse avvenuto solamente sotto il profilo della attendibilità estrinseca e
cioè alla luce di altri elementi eventualmente trascurate in primo grado e che dunque la
riforma in appello in pejus della prima pronuncia non avessi in alcun modo pregiudicato
concretamente i diritti degli imputati posto che si osservava anche che gli stessi non
avevano neppure chiesto la rinnovazione del dibattimento. Con riguardo a tale ultima
affermazione veniva rilevato che nulla avrebbe impedito di adottare tale misura d'ufficio
come riconosciuto anche dalla giurisprudenza europea nella sentenza Manolachi
c.Romania dove è stato osservato che pur in assenza di espressa richiesta di nuovo
esame dei testimoni da parte dell'imputato il giudice del ricorso (sia) tenuto ad adottare
d'ufficio misure positive a tale scopo anche se ciò non è espressamente richiesto dal
ricorrente. Veniva altresì evidenziato che questa Corte nella sentenza 29 novembre 2012
aveva ritenuto che il giudice d'appello qualora intenda riformare la precedente sentenza
di assoluzione deve procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per
l'audizione dei testimoni ritenuti inattendibili, a nulla rilevando che il procedimento in
30
primo grado fosse stato definito con rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prospettando alcuni dei ricorsi delle eccezioni e deduzioni, talora di carattere preliminare,
suscettibili di influire, ove ritenute fondate, sulla decisione delle impugnazioni proposte
anche dagli altri ricorrenti, si ritiene opportuno, anche per evitare inutili ripetizioni, far
precedere una specifica trattazione delle stesse alla compiuta disamina dei motivi
"specifici" proposti da ciascun ricorrente.
Inammissibilità dell'atto di appello del P.M.
Il difensore di DI MARTINO Leonardo sostiene l' inammissibilità dell'atto di appello proposto
dal P.M. per inosservanza delle modalità dettate dall'art. 582 c.p.p. Il difensore lamenta
che, pur figurando nell'impugnazione dell'organo del P.M. la firma del ricevente, con il
relativo timbro del depositato, non è dato rinvenirsi alcuna indicazione circa il nominativo
del soggetto incaricato dal P.M. alla presentazione dell'atto o alcun riferimento
all'esistenza di una delega - scritta o orale che sia - alla presentazione dell'atto di
impugnazione presso la cancelleria del Giudice.
L'art. 582 c.pp.p. prevede che, in assenza di diversa disposizione di legge, l'atto di
impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto ha
l'obbligo di apporvi l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo
presenta, di sottoscriverlo, di unirlo agli atti del procedimento e di rilasciare, se richiesto,
attestazione della ricezione.
A norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione è inammissibile quando
non sono osservate le disposizioni del menzionato art. 582. Peraltro, detta
inammissibilità si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima
provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando
l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento.
L'inammissibilità può, in altre parole, essere pronunciata soltanto se la violazione, che è
addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere
anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, ne', in
proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato
della persona addetta a riceverlo (Cass. 1^ 14 marzo 1991, Leanza, RV 187970; Cass.
2^ 11 aprile 2000, Mannuccia, RV 215911; Cass. 2^ 9 ottobre 2002, Gregory, RV
224854).
E' indubbio che l'impugnazione in questione è stata presentata dall'organo dell'Accusa
mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
31
V
Ciò detto con riferimento alla previsione del comma 1 dell'art. 582 c.p.p., deve rilevarsi
che quando parte impugnante è il pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità ha
precisato che al novero dei soggetti abilitati alla presentazione appartengono coloro che
siano a ciò espressamente delegati, anche in forma orale, purché tale loro qualità sia
desumibile dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti fra il presentatore e il
sottoscrittore dell'atto. Il pubblico ministero, dunque, può avvalersi di tale disposizione
dando incarico a persona addetta al suo ufficio la quale, fungendo da mero tramite
materiale ai fini della presentazione dell'atto nella cancelleria del giudice competente, non
necessita di un formale atto di delega, atteso il rapporto di "immedesimazione organica"
per cui l'attività materiale del dipendente, nell'ambito delle funzioni demandate all'ufficio
di cui fa parte, non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare
dell'ufficio stesso o da chi ne fa le veci (la casistica da conto di fattispecie in cui il
Procuratore della Repubblica aveva dato incarico a un autista addetto all'ufficio: v. Cass.
Sez. 6, sent. 7 luglio 2006, Sicuranza e altri; Cass. Sez. 2, sent. 12 giugno 2002, n.
35345, Cordella; Cass. Sez. 5 sent. 21 ottobre 1998, n. 12754, Trimarco; Cass. Sez. 6,
Sent. 26/02/1997, n. 4947 Musca e altro). Deve quindi ribadirsi che "non è causa di
inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero il fatto che, in sede di
attestazione dell'avvenuta presentazione del gravame, sia stata omessa, da parte del
pubblico ufficiale addetto alla ricezione, l'indicazione, prevista dall'art. 582, comma 1,
c.p.p., della persona che ha provveduto alla presentazione stessa, quando, come nel caso
in esame, la chiara intestazione dell'atto di impugnazione Procura della Repubblica, la
firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con
l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto non lascia dubbi
circa l'avvenuta identificazione di detta persona" (Cass. Sez.1, sent. 2.4.1992 n. 1448,
Liberati; Cass. Sez. 2, sent. 11 4.2000 n. 2017, Mannuccia; e da ultimo, Cass. Sez. 5,
sent. 25.5. 2006, n. 506, Genovese e altri; Cass. Sez. 1, sent. 5.11. 2009 n. 46171,
Tancredi) .
Il difensore di Cannavale reitera l'eccezione sollevata di rinuncia implicita all'appello
promosso dal P.M., considerato che il P.G. di udienza per taluni imputati o talune
imputazioni aveva chiesto la conferma della pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice
di primo grado.
L'eccezione è manifestamente infondata.
In ordine alle conclusioni del P.M. in udienza presso la Corte di Appello trova applicazione
il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (N. 10855 del
1982 Rv. 156152, N. 2529 del 1996 Rv. 204577, N. 8005 del 1997 Rv. 209085, N. 8204
del 1998 Rv. 211360, N. 40433 del 2003 Rv. 228437, N. 43363 del 2005 Rv. 232454, N.
42157 del 2006 Rv. 235567; N.. 1591 del 2009 Ud. Rv. 245754) secondo cui "non può
ravvisarsi una rinuncia all'impugnazione nella richiesta del rappresentante della pubblica
accusa il quale, nel giudizio scaturito da un gravame del pubblico ministero, solleciti la
32
conferma del provvedimento impugnato, posto che tale richiesta esprime solo una
valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio".
È stato in proposito precisato che "il Pubblico Ministero presso il giudice
dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro PM ma la rinuncia può
essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e cioè prima dell'inizio della
discussione (art. 589 c.p.p., comma 1) con dichiarazione espressa ricevuta dal cancelliere
o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto non
può essere preso in considerazione, come atto di rinuncia all'impugnazione per
acquiescenza, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della
decisione impugnata da altro Pubblico Ministero: ciò non solo perché tale richiesta,
(intesa come rinuncia), non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche
perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art. 329 c.p.p.) una
norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto all'impugnazione
vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di
rinuncia all'impugnazione".
In altri termini la rinuncia all'impugnazione, che è un negozio formale, non può
desumersi dalla richiesta di assoluzione dell'imputato formulata dal pubblico ministero
d'udienza.
Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
In ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni svolte sull'utenza n. 3349899280
autorizzate con decreto n. 4725/2008 deve ricordarsi che, come indicato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6, n. 12722 del 2009 Rv. 243241; Sez. 6
n. 29594 del 2011) se è vero che per legittimare l'intercettazione di conversazioni non si
richiedono gravi indizi di colpevolezza, ma bastano "gravi indizi di reato" (art. 267 c.p.p.,
comma 1) e che questi possono anche riguardare soggetti diversi dagli intercettandi, è
però altrettanto vero che l'intercettazione può disporsi soltanto quando "è assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini", requisito essenziale di legittimità
che deve costituire specifico oggetto di motivazione. E per giustificare l'indispensabilità ai
fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto
delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa
capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra
l'indagine in corso e l'intercettando. Applicando detto principio questa Corte con la
sentenza n. 29594 dell'8.7.2011 ha annullato con rinvio per nuovo esame sul punto
l'ordinanza con la quale, in data 14.2.2011, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p.,
aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nell'ambito del
presente procedimento nei confronti di Avallone Francesco e Cascone Ciro sul
presupposto che nel caso in esame era pacifico che l'attività di intercettazione era iniziata
33
con riferimento alle indagini in ordine ad un duplice omicidio ritenuto commesso nel
contesto delle attività criminali organizzate nel territorio dei Comuni di Gragnano,
Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità e che tali intercettazioni erano mirate
alla utenza che, secondo gli inquirenti, apparteneva a Carolei Paolo, accusato da un
dichiarante di essere colui che gli aveva dato l'incarico (non accettato) di uccidere una
delle due vittime. Il numero telefonico indicato dal dichiarante e individuato come
appartenente a Carolei (3349899280) era invece una utenza dell'indagato Avallone
Francesco e, prima ancora, della sorella di quest'ultimo, e nessuna telefonata risultava
essere stata effettuata dal Carolei su tale utenza.
Premesso che "in tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata
dichiarata nel corso del procedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini
preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto
preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio, dal momento che il problema
dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento, ed
ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare non può
vincolare il giudice del dibattimento" (Cfr. Cass., N. 5501 del 1996 Rv. 205649, N. 1495
del 1998 Rv. 210551, N. 19331 del 2007 Rv. 236414, N. 33810 del 2007 Rv. 237154, N.
14653 del 2010 Rv. 236870, N. 16285 del 2010 Rv. 247265
n. 40301 del 2012
Rv. 253842) deve però rilevarsi che l'attività di intercettazione sull'utenza in argomento è
stata disposta e si è sviluppata in piena adesione ai principi di diritto indicati dalla corte di
cassazione nella sentenza n. 29594. I giudici d'Appello, richiamando sul punto la
decisione del primo giudice, hanno infatti dato atto che la riferibilità a Carolei Paolo della
utenza per la quale era stata autorizzata l'intercettazione, rispondente al numero
334/9899280, seppure era emersa agli atti in modo completo e definitivo con la nota nr.
57/201-1 di prot. del 12.5.2011 dei CC. di Torre Annunziata ( non contenuta negli atti
sottoposti al vaglio della Suprema Corte) che indicava una serie di conversazioni
registrate sulla predetta utenza, dalle quali si evinceva che il Carolei risultava autonomo
utilizzatore di quel numero telefonico, era esistente fin dal momento iniziale dell'attività
di captazione autorizzata ed era stata già prospettata nella richiesta del 28.10.08 dagli
organi di Polizia Giudiziaria al P.M e da questi al GIP, che ne aveva autorizzato lo
svolgimento. In particolare viene indicato in sentenza che i Carabinieri di Castellammare
di Stabia in data 28.10.08 avevano redatto un'annotazione che riguardava le indagini in
corso di svolgimento sul duplice omicidio D'Antuono - Donnarumma evidenziando che
Napodano Giuseppe, affiliato al clan D'Alessandro, in occasione del suo arresto aveva
reso una serie di dichiarazioni affermando tra l'altro, il coinvolgimento di Carolei quale
mandante della uccisione del D'Antuono perché concorrente nella gestione delle
estorsioni, richiedendo la intercettazione della utenza n. 3349899280 indicata come in
uso al predetto. Nel momento in cui con decreto del 29 ottobre 2008 (all'indomani
dell'agguato) veniva disposta e convalidata l'intercettazione dell'utenza in argomento la
34
dichiarata finalità investigative era proprio quella di intercettare su questo recapito le
telefonate direttamente riconducibili al CAROLEI o comunque direttamente ricollegabili
alla sua figura e le risultanze investigative (specificatamente richiamate dal primo giudice
a pagina 114 della sentenza) hanno consacrato che si trattava effettivamente di
un'utenza nella disponibilità del CAROLEI o comunque riconducibile allo stesso. I giudici
di merito hanno correttamente ritenuto che l'utilizzo di tale numero telefonico da parte
del CAROLEI, essendo una circostanza preesistente rispetto al provvedimento
autorizzativo, già individuata dagli inquirenti all'atto della richiesta e valutata dal GIP in
sede di convalida, rendeva legittima e rituale l'attività di intercettazione.
La successiva nota dei Carabinieri di Torre Annunziata del 12.5.2011, attestante "ab
origine" la riconducibilità al Carolei della utenza predetta non rappresenta una "sanatoria"
o una integrazione postuma, come sostenuto dalla difesa, in quanto tale nota non fa altro
che rendere manifesta l'esistenza di quel preciso collegamento, già valutato dal Gip al
momento dell'emissione del provvedimento, tra uno degli utilizzatori di detta utenza (il
Carolei) e le indagini in corso, a nulla rilevando il fatto che la suddetta utenza,
effettivamente riferibile al CAROLEI, fosse utilizzata, in larga misura, anche
dall'AVALLONE Francesco, "braccio destro" del CAROLEI.
In ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto n. 1317/09
per insufficienza della motivazione del decreto di esecuzione delle intercettazioni emesso
dal P.M. che autorizzava il ricorso ad impianti esterni alla Procura va precisato, anzitutto,
che le "regole di giudizio" enucleate dai giudici di merito per deliberare sul punto, devono
ritenersi senz'altro corrette, condivisibili e conformi ai principi ripetutamente affermati da
questa Corte. In particolare, avuto riguardo alle deduzioni difensive riproposte nei ricorsi,
deve ribadirsi che la motivazione svolta dai giudici di appello sul punto, nelle sue linee
teoriche, è senz'altro corretta, dal momento che il richiamo alla "indisponibilità" degli
impianti non è meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti
insufficienti o inidonei e, come ricordato da S.U., sentenza n. 919 del 26/11/2003, dep.
19/01/2004, imp. Gatto "una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee non occorre
indicarne anche le cause, perché è la situazione obiettiva che rileva ai fini della
motivazione, ed essa ben può essere attestata dal pubblico ministero presso il quale sono
installati gli impianti di intercettazione". E ne' S.U. sentenza n. 2737 del 29/11/2005,
imp. Campenni, ne' S. U., sentenza n. 30347 del 12/7/2007, imp. Aguneche si sono
discostate sul punto dalla precedente, osservando anzi che (S.U. Aguneghe) : "... quanto
alla motivazione del decreto del p.m. reso ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3, non può
non ribadirsi che, quali che siano le espressioni lessicali usate (che possono anche essere
estremamente concise, come nel caso in cui si dia atto della indisponibilità degli
impianti), "ciò che rileva è... che si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito... e
se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni di legge" essendo
"l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere
35
dalla motivazione del decreto"). Laddove, con riferimento a detto requisito, nessuno dei
ricorrenti ha mai dedotto che vi fossero, all'opposto, all'interno della Procura impianti
disponibili o idonei, limitandosi a prospettare censure che attengono all'aspetto
motivazionale - che, come precisato dai giudici di merito, non era assente ne' apparente e non all'effettiva indisponibilità o inidoneità degli impianti. Al riguardo non è superfluo
ricordare, inoltre, che sin da S.U., sentenza n. 17 del 21/6/2000, imp. Primavera (nello
stesso senso S.U., sentenza n. 45189 del 17/11/2004, imp. Esposito e le successive) è
principio consolidato che solo la mancanza - tale dovendosi intendere anche la mera
apparenza o l'assoluta incongruità - della motivazione dei decreti che autorizzano o
prorogano le operazioni di intercettazioni comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle
operazioni captative. Mentre il difetto della motivazione - che si ha allorché questa sia
incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano,
ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale - è emendabile dal
giudice cui la doglianza venga prospettata - ovverosia dal giudice del merito che deve
utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice dell'impugnazione nella fase di
merito o in quella di legittimità - e, non costituendo diretta violazione del precetto
dell'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni.
Del tutto condivisibili - e conformi a principi ripetutamente affermati da questa Corte (in
termini si veda ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 29188 del 29/03/2011, dep. 21/07/2011,
Rv. 250754, imp. D'Iorio) - si rivelano, anche le considerazioni svolte dai giudici di
appello con riferimento al concetto di "inidoneità tecnica" degli impianti della Procura e
l'adeguatezza della motivazione dei provvedimenti autorizzativi, "tutte le volte in cui nel
decreto (o nell'informativa per relationem) viene indicata la necessità di ricorrere al
noleggio delle apparecchiature da parte di una ditta privata" ed "in tutte le ipotesi in cui è
stata indicata la necessità di procedere alla captazione di conversazioni ambientali sia
dell'audio che del video, ad esempio nei casi di colloqui in carcere", ciò risultando
impossibile per mezzo delle postazioni installate presso l'Ufficio procedente. In materia di
intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo
strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si
procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma
impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per
l'intercettazione (Cass. Penale sez. 6^, 28514/2005, Rv. 231748, Contorno. Massime
precedenti Conformi: N. 40330 del 2003 Rv. 227602, N. 48461 del 2004 Rv. 230757). In
buona sostanza in materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e
nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature,
l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate
con decreto motivato del P.M., avvengano - come nel caso di specie, perché non
contestato - sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in
tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del Pubblico
36
Ministero o della polizia (Cass. Penale sez. 2^, 1595/2005, Rv. 233147, Prezzavento;
Massime precedenti Conformi: N. 797 del 2001 Rv. 217548, N. 2613 del 2005 Rv.
230532).
Nullità dell'accertamento tecnico irripetibile
La Corte di appello ha rigettato l'eccezione della difesa DI MARTINO
di nullità
dell'accertamento tecnico irripetibile effettuato sulle piante sottoposte a sequestro,
sollevato sul presupposto che l'accertamento non aveva natura di atto irripetibile e,
comunque, l'analisi sui campioni doveva essere preceduto dall'avviso agli imputati che
non erano "ignoti" quando la P.G. provvide al sequestro delle piantagioni ed al
prelevamento di campioni per le analisi, rilevando che l' eccezione, proposta per la prima
volta con i motivi d'appello, con la scelta del giudizio abbreviato doveva ritenersi
rinunciata e che in ogni caso l'opzione dell'imputato per il giudizio abbreviato comporta la
rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.. In
ogni caso il mancato avviso all'indagato e al suo difensore dell'accertamento disposto ex
art. 360 c.p.p. dava luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, che andava
dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado. Le argomentazioni del
giudice di merito sono corrette. Come già affermato da questa Corte ( Cass. N. 360 del
1995 Rv. 201551; N. 43726 del 2010 Rv. 249221; N. 28459 del 2013 Rv. 256106)
qualora vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte dell'imputato
del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la
nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) derivante dalla effettuazione di un accertamento
tecnico irripetibile senza dare gli avvisi previsto dall'art. 360 cod. proc. pen. A
prescindere dalla sanatoria derivante dalla scelta del rito abbreviato, si osserva che l'art.
360 c.p.p., comma 5 commina la sanzione della inutilizzabilità nel solo caso in cui il
pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio
formulata dall'indagato e pur non sussistendo la indifferibilità degli accertamenti, ha
ugualmente disposto di procedere. Invece, in caso di omissione degli avvisi previsti
dall'art. 360 c.p.p., comma 1 è ravvisabile la sanzione della nullità di ordine generale
prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), la quale non può più esser fatta valere, se non è
stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado a
norma dell'art. 180 cod. proc. pen. (conforme Sez. 1, n. 3066 del 22/01/1996, Altomare,
Rv. 204301). Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha dedotto la nullità della
consulenza tecnica, disposta dal pubblico ministero senza la formulazione degli avvisi
previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., soltanto con l'atto di appello avverso la sentenza
emessa nel giudizio abbreviato, quindi oltre il limite temporale di deducibilità delle nullità
di ordine generale a regime intermedio stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen.
37
Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Del Gaudio Raffaele Ciro e di Maresca
Luigi per violazione dell'art. 63
C.D.D.
Le difese Bonifacio, Di Maio e Cascone reiterano in questa sede eccezione di
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Del Gaudio Raffaele Ciro, per violazione dell'art.
63 c.p.p. sul presupposto che il testimone nel riferire dell'intervento del CAROLEI e
dell'effettiva interruzione delle richieste usuraie da parte di PUPETTA MARESCA e
dell'ACCARDO, si sarebbe accusato di condotte illecite in concorso con il CAROLEI.
Così come la difesa Gambardella e Di Maio reiterano eccezione di inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese da Maresca Luigi, per violazione dello stesso articolo, sul presupposto
che erano emersi, nel corso delle indagini, indizi di reità a carico del Maresca per il delitto
di usura. L' assunto si fonderebbe sul contenuto di talune telefonate intercettate nelle
quali il Maresca chiedeva al Gambardella di intercedere presso il Cascone Francesco per
ottenere in prestito una somma di danaro che il Maresca, a sua volta, diceva di dovere
elargire ad un amico in difficoltà economica. Attività di "intermediazione" che secondo le
difese avrebbe reso Maresca passibile di essere indagato per il reato di usura.
Le S.U. di questa Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto,
hanno affermato il principio, qui condiviso, secondo il quale le dichiarazioni della persona
che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono
inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico
del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o
collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il
diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato (S.U. - 13.12.96,
Carpanelli, in. CED 206846). La valutazione in ordine al sussistere ab initio degli indizi di
reità a carico del soggetto escusso in qualità di testimone costituisce accertamento in
punto di fatto che si sottrae al controllo di legittimità se risulta correttamente motivato.
Nel caso di specie la corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio sopra
enunciato. Essa, infatti, dopo una attenta disanima delle dichiarazioni rese da Del Gaudio
e Maresca ha affermato l'insussistenza a carico dei medesimi di indizi di reità, quali
concorrenti, il primo di condotte illecite con il CAROLEI e il secondo di concorrente nel
reato di usura.
Sia il giudice di primo grado che quello d'appello non hanno individuato nella condotta
serbata dal Del Gaudio alcun comportamento illecito sussumibile sotto una precisa
fattispecie di reato. E' stato evidenziato, con motivazione logica e coerente, che dalle
dichiarazioni rese dallo stesso Del Gaudio, emergeva solo che lo stesso si era limitato a
riferire al Carolei la sua disperata situazione e in secondo luogo, che non era dato
conoscere quale metodo (lecito o meno) avesse adoperato il Carolei per convincere i due
a soprassedere dalle ingiuste pretese nei confronti di Del Gaudio. Non vi erano pertanto
elementi che facevano ritenere neppure astrattamente ipotizzabile un delitto di
38
estorsione a carico del Del Gaudio. Veniva altresì rilevato che, anche se si volesse
sostenere, come suggerito dalle difese, che il Del Gaudio si fosse servito del Carolei per
costringere Somma e Accardi a rinunciare all'acquisizione degli interessi usurari sulla
somma data in prestito, mancherebbe l'elemento dell'ingiusto profitto, essendo gli
interessi pretesi dagli originari usurai del tutto illeciti.
Così come i giudici d'Appello hanno escluso che dal contenuto delle conversazioni
intercettate emergesse il ruolo di "intermediario" del Maresca nei confronti del suo amico,
perché il Maresca si era limitato a riferire al Gambardella che un suo amico era bisognoso
di un prestito urgente. Non risultava dalla lettura delle conversazioni che il Maresca
intendesse ricevere personalmente tale prestito per poi trasferirlo all'amico, praticando
interessi usurari. Inoltre non risultava che il prestito fu erogato. In più difetterebbe la
prova che il Maresca intendesse lucrare interessi usurari. Anzi la Corte d'Appello rilevava
che dal contenuto delle conversazioni era verosimile ritenersi che il fantomatico "amico"
di cui parlava il Maresca, fosse il Maresca stesso che, pressato dai debiti e dalla necessità
di reperire altre somme di danaro, trovandosi nella impossibilità di richiederle alle stesse
persone che, molto probabilmente gli avrebbero negato un nuovo prestito, aveva
escogitato il sistema di farsi portavoce delle esigenze di un fantomatico amico.
Ricostruzione che era ritenuta avvalorata dal fatto che nelle conversazioni, il Maresca
parlava sempre in modo molto vago e generico di questo suo "amico", che veniva citato
soltanto una volta per nome e non compariva mai personalmente nel corso delle
conversazioni intercettate.
I giudici di merito hanno quindi dichiarato utilizzabili le dichiarazioni in argomento sulla
scorta di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, e quindi incensurabile in
questa sede.
Inutilizzabilità della corrispondenza intercettata in danno di Cascone Vincenzo
Per violazione dell'art. 18 ter O.P.
I difensori di CASCONE Vincenzo e CAROLEI Paolo reiterano l'eccezione di inutilizzabilità
della corrispondenza intercettata per violazione dell'art. 18 ter 0.P., rilevando che sulla
questione era intervenuta pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ( sentenza
19.4.2012) che metteva in risalto la necessità di dare immediato avviso al detenuto
dell'acquisizione della sua corrispondenza.
Con riguardo all'eccezione sollevata deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di
questa Corte, confermata dalle SSUU nella pronuncia indicata, gli istituti predisposti dal
legislatore per acquisire al procedimento la corrispondenza epistolare del detenuto sono
due: il visto di controllo di cui all'art. 18 ter 0.P., "funzionale al provvedimento di non
inoltro della corrispondenza" ed il sequestro di corrispondenza di cui all'art. 254 cod.
proc. pen. Individuate le norme applicabili alla fattispecie in esame, non resta che
39
conformarsi alla loro disciplina: in virtù dell'art. 18 ter o.p., la facoltà dell'autorità
giudiziaria "di sottoporre a visto di controllo la corrispondenza dell'imputato detenuto è
funzionale al provvedimento di non inoltro della corrispondenza, provvedimento ... che
deve però essere immediatamente comunicato al detenuto e che, secondo la novellata
disciplina, è impugnabile". Ulteriore possibilità è rappresentata dal "sequestro della
corrispondenza a norma dell'art. 254 cod. proc. pen.", per il quale sussistono pure le
garanzie di comunicazione e impugnazione del relativo decreto, previste dal codice di
rito. Tertium non datur. L'intercettazione di corrispondenza non esiste, è "al di fuori di
qualsiasi previsione normativa". Va da sè che la corrispondenza acquisita al di fuori dei
predetti modelli probatori è inutilizzabile.
Ciò detto deve rilevarsi che non sono date comprendere dal tenore dei ricorsi le modalità
di apprensione delle missive considerato che nel ricorso CASCONE si afferma che la
corrispondenza "è stata trattenuta ovvero sequestrata" e che CAROLEI pone il problema
solo nei motivi aggiunti dove si limita a richiamare la pronuncia delle sezioni unite.
Si può pertanto affermare che i ricorrenti - in violazione del canone della autosufficienza
del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità
dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali - hanno trascurato
di rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che
sorreggono la eccezione di inutilizzabilità in argomento, considerato anche che la
e
sentenza impugnata non offre indicazioni perché si" limitata ad affermare l'utilizzabilità
della prova sul presupposto che se anche ci fosse stata una violazione nell'acquisizione la
stessa non avrebbe realizzato una inutilizzabilità patologica, l'unica rilevabile in sede di
giudizio abbreviato.
La doglianza in esame è pertanto inammissibile.
Reformatio in pejus: principi della giurisprudenza europea e di legittimità
E' giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di
appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente,
formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale
occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e
completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di
appello (Sez. 1", 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3^,
14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2^, 2/3-4/5/1994, n. 5112,
Palazzotto, riv. 198487; Sez.2^, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145;
Sez. 6^, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare
per relationem
a
quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche
40
censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate
dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla
verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
L'obbligo motivazionale del giudice di appello assume invece connotati più originali e
stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità negata in primo
grado.
Questo non solo perché vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del
medesimo materiale probatorio, ma anche perché il soggetto condannato per la prima
volta in secondo grado di fatto si è visto privato della possibilità di una impugnazione di
merito quale spetta invece al soggetto condannato in primo grado. In questa situazione è
stato affermato da questa Corte ( SSUU sentenza n° 33748/2005 riv 231675) che, ai fini
della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione possa e debba
fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del
testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado,
ma anche (non certo ai motivi d'appello dell'imputato, carente d'interesse
all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel
contestare il gravame del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice d'appello
l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo
decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio.
Questo è, quindi, il criterio che necessariamente dovevano seguire i giudici di appello nel
decidere e motivare le condanne irrogate in riforma della sentenza di primo grado ed il
cui rispetto va controllato nel valutare la adeguatezza della motivazione rispetto ai vizi
logici dedotti dai difensori.
Vi è anche un altro aspetto da considerare che riguarda l' utilizzazione da parte del
giudice di appello di una prova orale (dichiarazioni delle persone offese con riguardo ai
reati di usura e dichiarazioni di Esposito, Polito, Spera, Belviso e Giordano con riguardo ai
capi A) e B) che le difese lamentano non essere state rinnovate avanti il secondo giudice
con conseguente violazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza del 5
luglio 2011 nel caso Dan c/Moldavia.
Si ritiene opportuno richiamare il testo della sentenza, nella traduzione italiana, per la
parte di rilievo : "....
Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non
ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte
d'Appello ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni
dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'Appello non
ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni
come verbalizzate agli atti .... Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è
convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello
quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena - e facendo ciò
ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado - avrebbero potuto,
41
in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta
valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che
hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato
dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro
attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che
generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole
verbalizzate..."
La pronuncia è un'ulteriore espressione del principio di immediatezza che si ritiene
attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la
decisione. Al fine di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni si
vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova. È una regola non
di carattere assoluto in quanto tale ascolto diretto deve avvenire "in linea di massima"
perché "generalmente" la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione
della attendibilità intrinseca del testimone.
La Corte Edu ha ritenuto che coloro che anche in secondo grado hanno la responsabilità
di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima,
poter sentire, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni, ritenuti decisivi,
personalmente per poterne valutare la loro attendibilità intrinseca perché la valutazione
dell'attendibilità è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con
il dichiarante al fine di permettere una valutazione "di prima mano" sull'attendibilità delle
dichiarazioni.
La Corte EDU ha statuito con riguardo ad una reformatio in pejus di processo celebrato
nelle forme ordinarie dove il Tribunale di primo grado aveva assolto l'imputato perché
non aveva creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente, mentre la Corte
d'Appello senza sentire nuovamente i testi, ma basandosi semplicemente sulle loro
dichiarazioni come verbalizzate agli atti era pervenuta a diversa decisione.
Ciò detto deve però rilevarsi che nel caso in esame il procedimento di primo grado è
stato deciso nelle forme del giudizio abbreviato che è quel procedimento speciale che
consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare, già al momento
dell'udienza preliminare quella decisione di merito ( condanna o assoluzione) che di
regola è emanata all'esito del dibattimento. L'istituto che ha la funzione di deflazionare il
dibattimento e che pertanto presuppone minori garanzie nella formazione della prova, si
fonda sul consenso dell'imputato che, nell'accettare questo procedimento speciale, da un
lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento
premiale attraverso l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. Ne deriva
che la prova non è formata nel contraddittorio delle parti e non trovano applicazione il
principio dell'oralità (è un processo allo stato degli atti e quindi si fonda sulla lettura di
atti scritti) e dell'immediatezza (il giudice non ha un contatto diretto con la fonte di
prova). Il giudice decide sul compendio conoscitivo contenuto nel fascicolo del P.M. che
42
annovera le risultanze degli atti di indagine, i verbali delle eventuali prove assunte in
sede di incidente probatorio e il fascicolo del difensore, valutando le deposizioni
testimoniali, e quindi anche l'attendibilità dei testi, attraverso la lettura delle loro parole
verbalizzate.
L'istituto che ha avuto riconoscimento costituzionale nel nuovo comma 5 dell'art. 111
rispetto al testo originario del codice del 1988 ha subito con l'introduzione della Novella
del 1999 modifiche. Mentre nel 1988 il giudizio abbreviato era stato costruito come un
giudizio "a prova contratta" che si poneva in alternativa al dibattimento - il rito
abbreviato necessitava del consenso del pubblico ministero- con la legge Carotti del 1999
il Parlamento ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero e ha attribuito
al giudice un limitato potere di integrazione probatoria (art. 441 co 5 c.p.p.).
Si può pertanto affermare che in caso di celebrazione del processo nelle forme del
giudizio abbreviato sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno un
rapporto intermediato con la fonte della prova dichiarativa che non viene assunta davanti
a loro, con la sola eccezione della assunzione diretta di elementi necessari ai fini della
decisione qualora ritengano di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art.
441 co 5 c.p.p. e 603 co 3 c.p.p.).
Ritiene pertanto il Collegio che, diversamente da quanto affermato nelle sentenze N.
5854 del 2013 Rv. 254850, N. 8654 del 2014 Rv. 259107, nel caso di celebrazione del
processo nelle forme del giudizio abbreviato non debbano, trovare applicazione in linea
teorica, salvo le possibili eccezioni in caso di integrazione probatoria, i principi stabiliti
dalla Corte EDU con la sentenza indicata perché nel caso di giudizio abbreviato è stata
proprio la richiesta dell'imputato di definizione del processo allo stato degli atti a
determinare la celebrazione già in primo grado di un processo basato non su oralità ed
immediatezza ma sulla sola valutazione della documentazione inserita nel fascicolo del
P. M.
Sulla scorta dei principi indicati saranno esaminati gli specifici motivi di ricorso .
Ricorso AVALLONE Francesco
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di AVALLONE Francesco per i reati a lui
ascritti ai capi E) (violazione continuata in concorso dell'art. 648 ter c.p.) e I) (violazione
dell'art. 12 quinquies L. n. 356/92)
Il primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche disposte con decreto n. 4725/08 è manifestamente infondato alla luce delle
argomentazioni sopra espresse
43
Con il secondo motivo di ricorso, reitera una doglianza già avanzata in sede di appello,
lamentando che i reati oggetto della imputazione nell'ambito del presente procedimento
trovano la loro "genesi" nel delitto di cui all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91,
reato che è stato oggetto di stralcio e ha dato luogo a diverso procedimento conclusosi
con la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 442 e ss. c.p.p., dal GUP dott. Gallo in data
24.1.2012 che escludeva che il clan D'Alessandro abbia investito capitali nell'attività
dell'associazione che riguardava la gestione dei punti Intralot. Tale pronuncia, secondo il
ricorrente, non appellata dal P.M. sarebbe interdipendente funzionalmente e
probatoriamente rispetto alla pronuncia oggetto di impugnazione in questa sede.
L'interdipendenza sarebbe in re ipsa perchè la imputazione associativa oggetto della
sentenza Gallo prevede, tra i delitti scopo, quello di cui all'art. 648 ter c.p. ed i capi E) ed
I) della sentenza impugnata ricalcano sostanzialmente una imputazione di 416 bis c.p.,
in quanto la condotta ivi descritta è finalizzata ad agevolare il clan D'Alessandro.
In ordine alla esclusione dell'art. 7 L. 203/91, vengono riproposte le medesime
argomentazioni adottate dal GIP dott. Gallo per pervenire alla sua esclusione, incentrate
sull'assenza di prove atte a dimostrare che ad investire danaro nell'attività riguardante la
gestione dei centri Intralot di Castellammare sia stato il clan D'Alessandro e non il Carolei
in proprio. Si insiste nel dire che i giudici di merito ritenendo di configurare nei fatti il
delitto di cui all'art. 648 ter c.p., unitamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91,
incorrono in una evidente contraddizione rispetto al contenuto della sentenza emessa dal
GIP dott. Gallo, dove è stato escluso l'impiego di capitale proveniente dal clan
D'Alessandro nella creazione e gestione dei centri Intralot.
In ordine al prospettato collegamento tra la sentenza impugnata e la pronuncia emessa
dal GIP presso il Tribunale di Napoli dott. Gallo, in data 24.1.2012 non può che ribadirsi
quanto indicato dalla Corte Territoriale: la pronuncia oggetto di impugnazione nella
presente sede e quella emessa dal GUP dott. Gallo hanno ad oggetto imputazioni diverse.
Nel presente giudizio l'Avallone è chiamato e rispondere del delitto di cui all'art. 648 ter
c.p.; nel giudizio conclusosi con sentenza del 24.1.2012, l'Avallone rispondeva del reato
di cui all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91. Le imputazioni elevate a carico
dell'imputato hanno natura diversa, perché attinenti, l'una alla partecipazione
dell'imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata ad una pluralità di scopi
(quello di esercitare abusivamente l'organizzazione di scommesse e di pronostici; quello
di alterare l'esito di competizioni sportive; quello di attribuire fittiziamente a prestanomi
la titolarità di agenzie di scommesse); l'altra, oggetto del presente giudizio, al reimpiego
di capitale illecito proveniente dall'attività delinquenziale del clan D'Alessandro nella
gestione delle agenzie di scommesse Intralot esistenti in Castellammare alla via
Pioppaino e alla Piazza Spartaco.
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La sostanziale diversità dei fatti contestati risulta permanere benchè, tra i delitti scopo
menzionati nella imputazione di cui all'art. 416 c.p.,fosse stata indicata l'attività di
reimpiego nei centri scommessa Intralot, di danaro proveniente dalle attività illecite del
clan D'Alessandro. Lo stesso ricorrente è conscio del fatto che non ricorre nel caso in
esame un'ipotesi di bis in idem nel momento in cui nel ricorso afferma che se tali rilievi
non sono indicativi della violazione delle
ne bis in idem
palesano comunque
un'incompatibilità logica della motivazione in relazione ad una presunta diversità tra le
due contestazioni.
Deve però rilevarsi che la prospettata "interdipendenza" tra le due pronunce sul piano
tecnico può trovare ingresso solo ove sia intesa come possibilità di un contrasto di
giudicato, e che questa Corte (Sez. 5, n. 8462 del 9.7.97, dep. 18.9.97; Sez. 4, n. 8135
del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez. 1, n. 18380 del 20.2.02, dep.14.5.02; Sez. 1, n. 36121
del 9.6.04, dep. 9.9.04; Sez. 5, n. 40819 del 22.9.05, dep. 10.11.05), in materia di
revisione ha statuito che il disposto di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., che
autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di
condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si
riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla
contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2, n. 12809 del
11/03/2011, dep. 29/03/2011, Rv. 250061).
L'inconciliabilità, dunque, deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento
delle due diverse decisioni, non già l'ipotesi in cui la stessa verta sulla valutazione
giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992,
dep. 15/01/1993, Rv. 194797; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv.
251718).
Il motivo è pertanto infondato.
Con riguardo al terzo motivo deve osservarsi che i giudici d'appello hanno dato atto che il
quadro probatorio emergente nelle conversazioni intercettate funge da riscontro alle
dichiarazioni del collaboratore Belviso Salvatore che ha riferito dello specifico interesse
del clan nel settore delle scommesse e delle agenzie di scommesse di Castellammare di
Stabia. In particolare i giudici d'appello hanno rilevato come il collaboratore abbia riferito
come, grazie al rapporto privilegiato tra i D'ALESSANDRO e il dirigente della INTRALOT,
LOPEZ Maurizio, il clan aveva assunto il controllo totale della raccolta di scommesse
sportive nei territori di Castellammare di Stabia, Sorrento e Gragnano e che in relazione
alla agenzia di piazza Spartaco - cosidetta " di mezzo all'Arco"- D'ALESSANDRO Vincenzo
autorizzò la gestione da parte del CAROLEI che a sua volta si serviva per le attività
esecutive di AVALLONE Francesco di Paola. Tale agenzia aprì nel luglio del 2009, a
seguito di problemi di gestione dell'agenzia dell'Acqua della Madonna, il LOPEZ fu rimosso
45
e la gestione delle agenzie INTRALOT fu affidata a FALCONE Concetta la quale chiese di
parlare con CAROLEI in relazione alla concessione relativa all'agenzia di piazza Spartaco.
Il CAROLEI ne parlò con il BELVISO che a sua volta incontrò D'ALESSANDRO che
autorizzò l'affidamento dell'agenzia al CAROLEI che per la gestione dell'agenzia di piazza
Spartaco si affidava ad AVALLONE Francesco di Paola.
Quanto dichiarato dal collaboratore trova preciso riscontro nel contenuto delle
conversazioni registrate e nella intensità di rapporti esistente tra Avallone e Carolei. I
giudici d'appello hanno dato atto che la vicinanza dell'Avallone al Carolei risultava
dimostrata dal numero elevatissimo di contatti telefonici registrati tra i due,
quotidianamente, nel corso delle attività di intercettazione. Il ricorrente era una delle
persone di fiducia di Carolei, la cui indiscussa caratura criminale emergeva in modo
chiaro non solo dal contenuto delle conversazioni registrate ma anche dalle convergenti
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Particolarmente significative risultavano
essere, circa la genesi delle condotte contestate all'Avallone, le conversazioni intervenute
tra Carolei Paolo, Avallone Francesco e Falcone Concetta (detta Titti, responsabile di zona
per l'area commerciale Intralot) sull'avvio del nuovo centro di scommesse di Piazza
Spartaco e sulla gestione del preesistente centro scommesse di via Pioppaino,
conversazioni che rivelano la piena consapevolezza da parte dell'Avallone, di agire quale
fiduciario di Carolei nella gestione di tali centri e nella raccolta delle scommesse. In
sentenza viene sottolineato come la circostanza che l'Avallone fosse il braccio destro di
Carolei nel settore delle scommesse e del reimpiego di capitale illecito del clan e che
fosse stato messo la corrente dal Carolei delle strategie avute di mira da questi per la
gestione dei centri scommessa di Castellammare, era rivelato chiaramente dalla
conversazione dell'8.4.09 tra Avallone Francesco e Scannapieco Michele (pag. 18
sentenza impugnata). Così come viene indicato che esistono tutta una serie di
conversazioni dalle quali risulta in modo evidente la funzione dell'imputato di raccoglitore
di scommesse da convogliare nei diversi punti Intralot e la pratica del sistema di
"bancare le scommesse", vale a dire di inserire in un circuito parallelo e clandestino le
puntate di gioco e viene sottolineato come lo stesso Avallone, in sede di interrogatorio,
ha ammesso che Cascone Gennaro gli aveva chiesto aiuto utilizzandolo come
procacciatore di scommettitori affidabili per l'agenzia da lui diretta, data la sua
esperienza nel settore delle scommesse, rivelando e ammettendo il cosiddetto
meccanismo di "bancare le scommesse".
Secondo la Corte Territoriale tutto quanto indicato permetteva di ritenere dimostrata
anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, sotto il profilo contestato
nelle imputazioni, dell'agevolazione del clan denominato D'Alessandro.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una
non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai
46
giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della
motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni
della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il
principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione
quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare
le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che
conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra
le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634).
I restanti motivi riguardano l'entità della pena. Contesta il ricorrente la mancata
concessione delle generiche, l'omessa motivazione in ordine all'aumento per la
continuazione e all'entità della pena. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez.VI 24
settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364
del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con
riferimento alla gravità dei fatti, all'allarmante contesto delinquenziale in cui è maturata
la vicenda e alla ripetitività delle condotte criminose, sottolineando come la semplice
incensuratezza dell'imputato, in assenza di altri positivi elementi di valutazione, non era
da sola sufficiente a consentire l'applicazione dell'invocato beneficio, considerato che le
ammissioni dell'imputato erano state soltanto parziali e non avevano apportato alcun
reale contributo volto a consentire un approfondimento delle indagini nel più vasto e
articolato ambito delinquenziale in cui si collocano le condotte attribuite all'Avallone.
Così come l'imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione
della pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi
ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di
tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione
all'aumento di pena fissato per la continuazione. A tale proposito deve rilevarsi che nel
caso in cui il giudice abbia motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo
47
riferimento, come nel caso di specie, ai criteri di cui all'art. 133 c.p egli non ha l'obbligo
di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per
continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena
base (cfr. Cass. N. 3034 del 1997 Rv. 209369, N. 11945 del 1999 Rv. 214857, N. 27382
del 2011 Rv. 250465).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
Ricorso di BONIFACIO Guglielmo Premesso che la Corte d'Appello ha confermato la
sua condanna per i reati a lui ascritti ai capi I) e N) e, O), Q) non sono accoglibili le
doglianze, genericamente espresse, avanzate sub a) inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche (decreto numero 4725/08) e b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla
parte offesa Del Gaudio Raffaele per violazione dell'articolo 63 codice procedura penale
per le motivazioni già espresse e quelle sub c) e d) perché del tutto generiche, non
tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata ( pag 27).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali
Vicenda Lauri Francesco e Lauri Aniello che ha dato origine ai capi S). T) ed U)
Ricorsi di CASCONE Francesco, CASCONE Vincenzo, CAROLEI Paolo, CANNAVALE
Vincenzo, PALQMBA Ferdinando con riguardo a detta vicenda
Si ritiene opportuno procedere alla trattazione congiunta dei ricorsi relativi a questi
episodi perché le doglianze investono questioni simili.
Deve premettersi che con riguardo alla vicenda Lauri che aveva generato le imputazioni
di cui ai capi S), T) ed U) con riguardo al reato di cui al capo S) (art. 644 c.p.), ascritto
agli imputati, Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Carolei Paolo, Cannavale Vincenzo e
Palomba Ferdinando, il Giudice di primo grado, era pervenuto a pronuncia di assoluzione
per insussistenza del fatto. In ordine al reato di cui al capo T) (estorsione continuata),
ascritto agli imputati Cascone Francesco, Cascone Vincenzo e Cannavale Lazzaro, il
giudice di primo grado, previa derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, era pervenuto a pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.
Analoga pronuncia è stata emessa in ordine al reato di cui al capo U) della rubrica,
ascritto a Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Cannavale Lazzaro e Palomba
Ferdinando. La pronuncia di assoluzione resa dal Giudice di primo grado, si fondava
sostanzialmente sulla presunta inattendibilità delle persone offese, che era desunta dal
fatto che le stesse avevano reso dichiarazioni in parte contrastanti tra loro.
I giudici d'Appello, proprio sotto questo profilo ritenevano
invece pienamente
condivisibile quanto argomentato dal P.M. nell'atto di appello, e pervenivano a pronuncia
48
di condanna nei confronti di Cascone Francesco, Cascone Vincenzo, Cannavale Vincenzo,
Cannavale Lazzaro, Palomba Ferdinando e Carolei Paolo in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti ai capi S), T) ed U) della rubrica .
Ciò detto, considerata l'utilizzabilità delle intercettazioni e della corrispondenza di
Cascone Vincenzo per i motivi sopra illustrati, richiamati i principi indicati in tema di
reformatio in pejus, dato atto che sia il giudice di primo grado che quello di secondo
grado non hanno effettuato un apprezzamento diretto della prova orale (dichiarazioni
delle parti offese) nel suo formarsi ma hanno potuto valutare solo i verbali nei quali
detta prova era documentata, con conseguente non applicabilità dei principi fissati dalla
sentenza CEDU "Dan contro Moldavia" deve rilevarsi che tutti gli imputati contestano le
conclusioni cui è pervenuta la Corte Territoriale lamentando il permanere delle discrasie
evidenziate dal primo giudice.
La Corte Territoriale ha invece evidenziato come le divergenze rilevate dal GUP in
sentenza fossero del tutto giustificabili sulla base del notevole lasso di tempo trascorso e
sulla base della stessa natura del rapporto usurario, che era destinato a protrarsi nel
tempo ed era caratterizzato da frequenti novazioni e rinegoziazioni degli accordi stabiliti
all'origine. I giudici d'Appello hanno anche evidenziato che era ragionevole ritenere che
molte delle discrasie e delle contraddizioni in cui erano incorse le vittime, erano da
attribuirsi al profondo stato di timore indotto dagli imputati che, quasi quotidianamente, li
minacciavano gravemente. Ritenevano trattarsi, comunque, di contraddizioni che
riguardavano aspetti non essenziali nell'economia dell'articolata vicenda in esame e tali
da non inficiare la complessiva attendibilità delle persone offese le cui dichiarazioni erano
innegabilmente riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle missive
inviate da Cascone Vincenzo allo zio Cannavale Vincenzo.
Considerando complessivamente tali dichiarazioni, hanno sottolineato come le discrasie
ivi esistenti fossero riconducibili essenzialmente all'originario importo del prestito ricevuto
dalle persone offese. Per il resto, le parti offese erano concordi nel riferire che: 1) il
prestito prevedeva un iniziale rilascio di cambiali ed il pagamento di una somme mensile;
2) l'accordo prevedeva la cessione di un immobile in caso di mancato pagamento del
capitale ricevuto in prestito; 3) furono oggetto di gravi minacce, pressioni ed aggressioni
da parte degli imputati. Il previsto pagamento di interessi periodici emergeva dalle
dichiarazioni di Lauri Aniello e dalle affermazioni di Lauri Francesco (pag. da 75 a 81
sentenza impugnata) Proprio per gli interessi maturati, come spiegato da Lauri Francesco
e come emergeva dalle conversazioni intercettate, gli imputati decidevano di appropriarsi
dell'immobile sito in Capaccio, acquisendone la proprietà dai Lauri alla cifra irrisoria di 35
mila euro. Secondo i giudici d'appello sulla base di tali elementi, non poteva seriamente
sostenersi che la vicenda in esame potesse essere inquadrata nell'ambito di leciti rapporti
negoziali, sfociati in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte degli imputati,
animati dall'intento di fare valere delle legittime pretese. Lo stesso Giudice di primo
49
grado, in sentenza, pur provvedendo alla riqualificazione dei reati di cui ai capi T) ed U)
della rubrica, non spiegava in che cosa sarebbe consistito il diritto degli imputati e quale
legittimo fondamento potesse avere. Nella realtà dei fatti, gli imputati non possedevano
alcuna legittima pretesa da fare valere nei confronti delle persone offese, essendo il
prestito elargito alle vittime, di natura usuraria e, quindi, assolutamente illecito e
sprovvisto di una qualunque forma di tutela nel nostro ordinamento.
Hanno ritenuto pertanto dimostrata la responsabilità di Cascone Vincenzo che nelle
missive inviate allo zio Cannavale Vincenzo, aveva confermato che l'importo ottenuto in
prestito dai Lauri, era di 15.000 euro, come del resto aveva originariamente affermato
anche Lauri padre nelle dichiarazioni del 14.9.09. Tali missive, il cui contenuto era
riportato in sentenza, contenevano informazioni significative per comprendere il ruolo di
finanziatore del Cascone Vincenzo e quello di intermediario assunto da Cannavale
Vincenzo nel rapporto con i Lauri (pag. 81 sentenza impugnata). Dalla missiva, datata
12.12.2009, emergeva con evidenza che Cannavale Vincenzo aveva messo in contatto i
Lauri con i Cascone. In essa, infatti, Cascone Vincenzo rinfacciava allo zio il mancato
pagamento delle somme date in prestito, rammentando al Cannavale Vincenzo come lo
zio Paolo, (Carolei Paolo) "persona d'onore", in un'altra occasione, gli aveva presentato
qualcuno che non aveva rispettato gli impegni, sdebitandosi di persona. Ulteriori elementi
atti a dimostrare il pieno coinvolgimento di Cascone Vincenzo e Cannavale Vincenzo,
nell'usura ai danni dei Lauri, venivano tratti dai giudici d'appello dalla ulteriore missiva
del 5.10.09, in cui il Cascone dava specifiche direttive allo zio Cannavale Vincenzo
affinchè costui si attivasse per impedire a Lauri Francesco di denunciare il padre Cascone
Francesco, minaccia che trovava puntuale riscontro nel contenuto delle conversazioni
intercettate, richiamate alle pagine da 84 a 90 della sentenza impugnata dalle quali
emerge che Lauri Francesco era sottoposto ad usura da parte di Cascone Francesco il
quale, vantando un credito imprecisato, lo minacciava telefonicamente per la restituzione
di quanto dovutogli. Le dichiarazioni della persona offesa evidenziavano in maniera
esaustiva le condizioni relative alla restituzione del denaro, fornendo la prova del
rapporto usurario in corso, sfociato in estorsione, allorquando Cascone, con la
collaborazione di Palomba Ferdinando e Cannavale Lazzaro, pretese l' acquisizione della
proprietà immobiliare di Lauri, a fronte della sua insolvenza. Alla luce di tutti gli elementi
indicati i giudici di secondo grado ritenevano che le imprecisioni, i tentennamenti e le
contraddizioni in cui erano incorse le vittime del reato, erano ragionevolmente ascrivibili
oltre che al tempo trascorso ed alla difficoltà di ricostruire con precisione una vicenda
così articolata, anche al forte stato di timore loro ingenerato dal Cascone Francesco e
dagli altri imputati, primo tra tutti Cannavale Lazzaro che, da quanto risultava dalle
conversazioni intercettate, quasi quotidianamente perseguitava i Lauri con continue
minacce e pressioni. Confrontandosi con le deduzioni difensive la Corte di merito ha
sottolineato come la estraneità ai fatti del Cannavale Lazzaro non poteva essere desunta
50
dalla circostanza che il Lauri Aniello aveva escluso di avere ricevuto minacce dallo stesso
perché la realtà fotografata dalle conversazioni telefoniche era completamente diversa da
quella rappresentata da Lauri Aniello. Le conversazioni intercettate, mostravano
all'evidenza che il Cannavale Lazzaro, particolarmente attivo nell'intimidire le parti offese,
prestando piena adesione al programma criminoso ordito ai danni delle persone offese,
rassicurava continuamente lo zio, offrendogli il proprio sostegno in ogni occasione e
tenendolo informato di tutte le sue azioni intimidatorie. Non era pertanto sostenibile,
quanto indicato dalla difesa e cioè che Cannavale Lazzaro aveva ritenuto, con la sua
condotta, di sostenere le ragioni dello zio Cascone Francesco, nella convinzione della
legittimità delle sue pretese perché risultava evidente, dalle conversazioni intercettate,
che il Cannavale Lazzaro era perfettamente al corrente del sottostante rapporto usuraio.
I giudici di secondo grado davano atto che non era possibile aderire alla richiesta della
difesa di Cannavale di ravvisare nei fatti la più lieve ipotesi del tentativo di estorsione
perchè dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni delle persone
offese risultava dimostrato che gli imputati si procurarono un ingiusto profitto con danno
di Lauri Francesco ed Aniello, rappresentato dalle cambiali versate e dagli interessi
mensili.
L'interessamento al settore dell'usura, da parte di Carolei Paolo secondo i giudici
d'appello risultava acclarato, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, dal
riferimento contenuto nella lettera di Cascone Vincenzo allo zio Cannavale, dalle
dichiarazioni del collaboratore Spera Michele, dal contenuto delle conversazioni
intercettate e dalle dichiarazioni delle persone offese nonchè da una visione completa e
non parcellizzata dei singoli episodi e dai riferimenti che gli imputati si lasciano scappare
in talune occasioni, con molta circospezione ( pagg. 95 ss sentenza impugnata). Così
come dagli atti emergeva chiaramente anche la responsabilità del PALOMBA Ferdinando,
più volte citato nelle conversazioni e presente durante la spedizione a Capaccio. Proprio
la conversazione registrata in ambientale, in quella circostanza secondo i giudici d'appello
dimostrava il pieno coinvolgimento, anche in questa vicenda usuraria, di Palomba
Ferdinando, vero socio in affari di Cascone Francesco.
Le emergenze processuali dimostravano anche come l'attività di usura e di estorsione ai
danni di Lauri Francesco e Lauri Aniello erano state poste in essere dagli imputati con
modalità di chiaro stampo camorristico, volutamente ingenerando nelle persone offese il
convincimento di avere di fronte pericolosi esponenti della malavita organizzata locale ed
"emissari" di organizzazioni di stampo mafioso con conseguente sussistenza della
contestata aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91.
Veniva rilevato come era sufficiente scorrere le dichiarazioni delle due vittime dei reati,
per comprendere come le stesse fossero state fatte oggetto di continue e ripetute
minacce evocative della presenza incombente di una pericolosa organizzazione di tipo
camorristico interessata al prestito usurario.
51
La Corte territoriale ha dimostrato in maniera specifica l'insostenibilità degli argomenti
più rilevanti di perplessità indicati nella sentenza di primo grado, e, con rigorosa analisi,
seguita da completa e convincente motivazione, si è sovrapposta a tutto campo alla
decisione del primo giudice, dando ragione delle scelte operate e confrontandosi con le
deduzioni difensive e dando atto dello specifico contributo causale di ciascun concorrente.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appello CANNAVALE Vincenzo, CANNAVALE
Lazzaro, CASCONE Francesco , CASCONE Vincenzo e PALOMBA Ferdinando contestano
con riguardo alla c.d. vicenda Lauri genericamente l'affermazione di responsabilità, la
qualificazione dei reati, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 riproponendo
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
I ricorsi di CANNAVALE Vincenzo e CANNAVALE Lazzaro che riguardano solo la vicenda in
esame devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese
processuali.
Devono essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso di CASCONE Francesco, CASCONE
Vincenzo e PALOMBA Ferdinando che riguardano anche altri capi di imputazione
Ricorso di CASCONE Francesco
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di CASCONE Francesco per i reati di cui ai
capi 0),P)- vicenda Del Gaudio; Q), R) - vicenda Mendolia; V)- vicenda Maresca; Z)vicenda Tito . Con riguardo alla vicenda Sorrentino che ha dato origine ai capi A 1 ) e A2)
ha confermato la pronuncia di condanna di cui al capo A 1 ) (usura) e in accoglimento
dell'appello del P.M. avverso la pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice di primo
grado lo ha condannato anche per l'estorsione contestata al capo
A2
)(estorsione).
Generico è il motivo in cui lamenta un non corretto esame delle parti offese dei delitti di
usura considerato che la Corte Territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza non solo
su dette dichiarazioni ma anche sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali che oltre ad essere estremamente chiare avvaloravano le varie fasi del
racconto delle persone offese. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni
probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e
risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Con riguardo al motivo con cui lamenta l'intervenuta condanna per il capo A2)- estorsione
in danno di Sorrentino deve rilevarsi che secondo la Corte d'Appello, diversamente da
quanto ritenuto dal GUP, le dichiarazioni della vittima e le conversazioni intercettate tra
il Sorrentino ed il Cascone, evidenziavano come quest' ultimo avesse effettivamente
minacciato l'usurato per costringerlo a pagare gli interessi illeciti. In sentenza veniva
52
anche sottolineato che a seguito del fermo di Cascone Francesco, il Sorrentino veniva
escusso a sommarie informazioni e, in quella sede, oltre a rendere dettagliate
dichiarazioni in ordine ai prestiti ricevuti dal Cascone, affermava di essere stato
minacciato dall'imputato, di cui conosceva il peso e la influenza negli ambienti criminali di
Castellammare di Stabia. In particolare aveva indicato che nel corso di uno dei suoi
tentativi di temporeggiare nel pagamento, il Cascone gli aveva detto che lo "aspettava"
davanti al bar. Espressione che, nel contesto in cui è stata pronunciata dal Cascone,
poteva essere ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima ed a coartarne la volontà.
Secondo i giudici d'Appello detta espressione, atteso lo spessore criminale dell'imputato,
aveva il valore di un comando perentorio, che sottintendeva l'esposizione ad un grave
pericolo personale in caso di inadempimento . Si tratta di una minaccia larvata, non per
questo inidonea ad essere ritenuta tale e ad integrare gli estremi della estorsione
considerato l'ambiente in cui si è sviluppata e lo stato di timore e soggezione in cui
versava il Sorrentino come attestato dalle conversazioni intercettate.
Riteneva la Corte territoriale che, con riguardo al reato in questione, ricorressero le
condizioni perché potesse dirsi realizzata l'aggravante sotto il profilo contestato
dall'Accusa. Le modalità attraverso le quali è stato realizzato il delitto di estorsione, erano
infatti connotate da una più rilevante carica intimidatoria, riconducibile alla metodologia
mafiosa. Il particolare stato di soggezione psicologica in cui versava il Sorrentino,
risultava evidente già dalla circostanza che la persona offesa si fosse determinata a
denunciare il fatto solo dopo l'arresto del Cascone Francesco, circostanza che rendeva
manifesto lo stato di particolare soggezione in cui versava la vittima nel corso del
rapporto usurario, ingenerato dalla consapevolezza di intrattenere rapporti con un
soggetto collegato alla malavita organizzata locale. L'atteggiamento omertoso serbato
dalla vittima fino all'arresto del Cascone Francesco è uno degli elementi significativi della
particolare carica intimidatoria collegata alla persona del Cascone Francesco, in un
territorio, come quello stabiese, nel quale particolarmente radicata e tenace è la presenza
di agguerrite organizzazioni criminali di tipo camorristico.
Il contenuto della denuncia rivelava che la vittima era al corrente della caratura criminale
del Cascone Francesco che era indicato dalla persona offesa con il soprannome con cui
era noto negli ambienti malavitosi di appartenenza (o' sfregiato).
L'appuntamento per la dazione della somma gli era stato dato nel temibile quartiere
dell'Annunziatella, dove risiedeva anche il Carolei, cognato di Cascone Francesco,
esponente di spicco della malavita organizzata locale.
Anche in questo caso il giudice di appello ha raffrontato il proprio decisum con il giudizio
espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della
valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle
connessioni tra essi esistenti ed è pervenuto a diversa conclusioni dando atto della
propria decisione con motivazione logica , coerente e giuridicamente corretta.
53
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appello il ricorrente si limita genericamente
a contestare la diversa decisione senza tenere conto delle argomentazioni della Corte di
appello, limitandosi ad affermare che le stesse sono inosservanti dei principio dell'oltre
ragionevole dubbio.
Con i motivi nuovi la difesa di CASCONE Francesco lamentava l'errore procedimentale e
decisorio della corte del gravame che aveva ribaltato la pronuncia liberatoria attraverso
la mera rilettura degli atti, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria
dibattimentale. Sul punto non può che richiamarsi quanto già detto e cioè che nel caso in
esame sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado non hanno effettuato un
apprezzamento diretto della prova orale (dichiarazioni della parte offesa) nel suo formarsi
ma hanno potuto valutare solo i verbali nei quali detta prova era documentata, con
conseguente non applicabilità dei principi fissati dalla sentenza CEDU "Dan contro
Moldavia"
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso di CASCONE Francesco deve essere
respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ricorso di CASCONE Vincenzo
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di CASCONE Vincenzo per i reati di cui al
capo 0)- vicenda Del Gaudio.
Con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Del Gaudio deve richiamarsi quanto già
indicato. Ciò detto deve rilevarsi che al punto 7 del ricorso con riguardo alla
contestazione in esame a fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito ( pagg. da
57 a 60) il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le
quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna
manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente
non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte
Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili
i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004-rv 230634)
Fondato è invece il motivo di ricorso in punto pena.
Come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass SSU n. 20798 del 2011 Rv.
249664) la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando, come nel caso
54
di specie, comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso
di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo ( art . 629 , 628 co n. 1 c.p.),
alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, con
possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento ai sensi dell'art. 63 co 4 c.p.
fino ad un massimo di 1/3. Nel caso in esame ha invece proceduto sulla pena base già
aggravata ad un aumento per la recidiva pari a 2/3. La sentenza deve pertanto essere
annullata nei confronti di Cascone Vincenzo limitatamente alla determinazione della pena,
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto,
ferma l' irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
Ricorsi di GAMBARDELLA Giuseppe e PALOMBA Ferdinando
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di GAMBARDELLA e PALOMBA per il reato
di cui al capo V) - vicenda Maresca .
Con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Maresca deve richiamarsi quanto già
indicato. Ciò detto deve rilevarsi che i giudici d'Appello hanno sottolineato come la
partecipazione di PALOMBA Ferdinando e GAMBARDELLA Giuseppe nel reato di usura in
argomento, risulta pacificamente accertata sulla base delle dichiarazioni della persona
offesa, sulla cui attendibilità si soffermano alle pagg. 38 e 39 avvalorate dal tenore delle
conversazioni intercettate. Sono quindi insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur
genericamente denunciati dai ricorrenti, perché la Corte territoriale ha compiutamente
esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di
tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie
risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano
applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che
hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza
Lamentano i ricorrenti anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche. Premesso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
cassazione. Nel caso di specie la concessione è stata esclusa sul presupposto della
gravità dei fatti, dell'allarmante contesto delinquenziale in cui è maturata la vicenda e
della mancanza di qualunque elemento idoneo a dimostrare una forma di resipiscenza .
La doglianza in punto pena é generica. I ricorrenti si limitano a contestare l'eccessività
della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi
ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri
di cui all'art. 133 c.p.
I ricorsi di PALOMBA e GAMBARDELLA devono pertanto essere respinti e i ricorrenti
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condannati al pagamento delle spese processuali.
Ricorso di IACCARINO Maria Teresa
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di IACCARINO Maria Teresa per il reato di
cui al capo Z) - usura in danno di Tito Vincenzo e in accoglimento dell'appello del P.M.
avverso la pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice di primo grado lo ha condannata
anche per l'usura in danno di Sorrentino Michele contestata al capo A1).
Il motivo di ricorso con cui lamenta motivazione apparente con riguardo alla condanna di
cui al capo Z) è infondato ai limiti dell'inammissibilità. I giudici d'appello non solo hanno
dato conto di condividere le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di
condanna resa dal primo giudice, alle pagine 70 e ss. della sentenza, ma hanno
esaminato compiutamente le doglianze difensive sottolineando come l'ordinanza di
custodia cautelare citata dalla difesa nell'atto di appello era superato dalle ulteriori
acquisizioni probatorie riversate in atti, rappresentate dalle dichiarazioni rese in data
31.10.2009, dalla persona offesa Tito Vincenzo che aveva illustrava, con dovizia di
particolari, tutte le fasi del rapporto usurario intrattenuto con Cascone Francesco, nel
quale risultava coinvolta pure la moglie (Iaccarino Maria Teresa) che in alcune occasioni
ha svolto il ruolo di esattrice degli interessi usurari, nella piena consapevolezza del
rapporto illecito sottostante ( pagg. 45-46 sentenza impugnata)
Con riguardo al motivo di doglianza con cui contesta la condanna per il reato di usura di
cui al capo A 1 ) premesso che anche in questo caso non può trovare applicazione la
sentenza CEDU "Dan contro Moldavia"perchè sia il giudice di primo grado che quello di
secondo grado non hanno effettuato un apprezzamento diretto della prova orale
(dichiarazioni della parte offesa) nel suo formarsi ma hanno potuto valutare solo i verbali
nei quali detta prova era documentata, deve rilevarsi che la Corte Territoriale si è
attenuta ai principi sopra indicati circa l'obbligo rafforzato di motivazione dimostrando
con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza della decisione del primo giudice
e confrontandosi con le deduzioni difensive. In particolare ha sottolineato che non
esistevano ragioni per ritenere non genuine le dichiarazioni del Sorrentino, visto che il
contenuto delle conversazioni intercettate era assolutamente in linea con quanto veniva
riferito da quest'ultimo. Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva trascurato il
valore altamente significativo con riguardo alla responsabilità della donna delle
intercettazioni in data 7.4.2009 e 20.4.2009 che dimostrano come il Sorrentino avesse
una certa familiarità con la Iaccarino, a cui si rivolgeva apertamente, come se si trattasse
dello stesso Cascone. Secondo la Corte d'Appello proprio il tenore inequivoco delle
conversazioni intercettate dimostra come la Iaccarino facesse le veci del marito in sua
assenza e come fosse solita riscuotere le rate degli interessi dai diversi usurati. Ha
ritenuto errata la prospettiva del giudice di primo grado che ha sostenuto che il
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compendio probatorio rappresentato dalle due telefonate sopra richiamate non fosse
sufficiente per ritenere dimostrata la responsabilità della imputata, in mancanza di
specifiche dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, perché il contenuto delle
conversazioni intercettate costituisce piena prova di quanto gli interlocutori affermano,
senza che sia necessario procedere alla individuazione di elementi di riscontro esterni e
indipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa. Ma vi è di più. I giudici
d'Appello hanno rilevato che le ulteriori emergenze processuali esistenti a carico della
Iaccarino confermavano ulteriormente il contenuto di dette intercettazioni. Venivano
richiamate conversazioni relative alla vicenda Del Gaudio e l'accertata responsabilità della
donna nella vicenda Tito elementi che impedivano una diversa lettura delle conversazioni
richiamate. La Corte territoriale ha dimostrato in maniera specifica l'insostenibilità degli
argomenti più rilevanti di perplessità indicati nella sentenza di primo grado, e, con
rigorosa analisi, seguita da completa e convincente motivazione, si è sovrapposta a tutto
campo alla decisione del primo giudice, dando ragione delle scelte operate e della
maggiore considerazione accordata alle intercettazioni telefoniche il cui chiaro ed univoco
contenuto, conduceva in maniera inequivoca al convincimento opposto rispetto a quello
espresso dal GUP. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appello la ricorrente
contrappone generiche contestazioni. Sono insussistenti, del resto, i vizi di motivazione
pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha dato conto del proprio
convincimento esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate
nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato il giudizio di
colpevolezza
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle
spese processuali.
Ricorso di DI MAIO Egidio
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di DI MAIO per il reato di cui al capo O) vicenda Del Gaudio.
In ordine all'utilizzabilità delle dichiarazione di DEL GAUDIO Raffaele Ciro si rimanda a
quanto sopra indicato.
Con riguardo al motivo sub b) il ricorrente reitera analoga doglianza avanzata in sede di
gravame, disattese nella sentenza impugnata con motivazione coerente priva di vizi
logici. I giudici d'Appello affermano che dalle conversazioni registrate e dalle stesse
dichiarazioni della persona offesa emerge che Di Maio Egidio svolse il ruolo di esattore
degli interessi usurai che la persona offesa aveva pattuito con Cascone Francesco.
57
Viene altresì sottolineato che la tesi difensiva - che sostiene che la riscossione aveva
riguardato la somma prestata dal Cascone e non gli interessi pattuiti - non ha alcun reale
fondamento ed è smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa la quale,
trovandosi nella impossibilità di restituire la somma ricevuta in prestito, fu costretta a
mantenere in vita il rapporto usurario corrispondendo periodicamente al Cascone gli
interessi sulla somma presa in prestito che si attestavano intorno al 5% mensile. Ha
infatti spiegato il Del Gaudio che l'accordo intrapreso con il Cascone ricalcava lo schema
del rapporto usurario esistente con i suoi precedenti usurai il quale prevedeva, alla fine di
ogni mese o la restituzione della intera somma prestata maggiorata del 5 % o il
pagamento dei soli interessi. Il ruolo di esattore svolto da Di Maio Egidio, è confermato
dalla persona offesa che ha riferito di avere corrisposto gli interessi attraverso il Di Maio
ed il Bonifacio i quali, per come risulta dal tenore delle conversazione e dallo sviluppo
della vicenda narrata dalla persona offesa, erano ben consapevoli del rapporto di natura
usuraria che si era instaurato tra Del Gaudio e Cascone Francesco. Veniva altresì
evidenziato che fu proprio il Di Maio, perfettamente al corrente della disperata situazione
economica della persona offesa, ad introdurre Del Gaudio al cospetto di Carolei Paolo, di
cui Cascone Francesco era il cognato. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di
merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali
si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli
elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o
contraddizione della motivazione .
Con riguardo alla doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, peraltro genericamente richieste dal prevenuto, deve rilevarsi che i
giudici di merito con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede hanno dato conto
delle ragioni che ne impedivano la concessione individuate nell'allarmante contesto
sociale in cui i fatti erano maturati.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannata al pagamento delle
spese processuali
Ricorso di NAPODANO Aniello
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di NAPODANO per i reati a lui ascritti ai
capi F) (violazione dell'art. 12 quinquies L. n. 356/92 con riguardo alla fittizia
intestazione del punto scommesse Intralot di P.za Spartaco) I) (violazione art. 648 ter
c.p.) e N) ( violazione dell'art. 4 co 1 L. n. 401/89) ed in accoglimento dell'appello del
P.M. lo ha condannato anche per i capi G) (violazione dell'art. 12 quinquies L. n.
356/92con riguardo alla fittizia intestazione del bar Napodano e del relativo complesso
aziendale sito in Pza Spartaco) ed H) (violazione art. 648 c.p.)
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Con riguardo alla doglianza relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di
cui al decreto n. 4725/08 si rimanda a quanto detto in precedenza.
Con il primo motivo si duole il NAPODANO del mancato esame di elementi, anche
documentali, significativi, di segno contrario idonei a smentire la tesi accusatoria con
riguardo ai capi F), I) ed N) rispetto a quest'ultimo reato lamenta anche omessa
motivazione.
Il motivo è infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una
sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la
stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.
Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella
motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo
sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione
dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza
lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con
adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese
determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire
l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata,
non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez.
5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009) . Il giudice di
merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e
risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti,
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Deve
inoltre evidenziarsi che il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione tenta di
sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito perchè la modifica
normativa dell'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato
inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo
di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto
è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà
può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da
altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto
travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione
un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica
di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di
59
verificare la correttezza della motivazione. Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di
appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia
conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di
legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche
contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal
primo giudice. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere
carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una
rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Ciò detto la censura del ricorrente con riguardo alla mancata valutazione delle specifiche
doglianze difensive si palesa infondata non apprezzandosi nella motivazione del
provvedimento gravato alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Deve
aggiungersi che al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della
motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe,
infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
Con riguardo al vizio di omessa motivazione lamentato con riguardo al reato di cui al
capo N) devo osservarsi che se è vero che l'impugnazione resta qualificata dalla
"risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare, la mancanza di motivazione
sta però ad indicare l'assoluto rifiuto da parte del giudice del gravame dell'esame delle
censure proposte. La motivazione per relationem a quella impugnata, diventa, infatti,
insindacabile in cassazione nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del
primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e
disattesi. Il giudice del gravame non è tenuto in questo caso a riesaminare una questione
formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si
sia già soffermato ed abbia risolto con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (Sez.
5^, 5 marzo, 1999, Tedesco; Sez. 5^, 22 aprile 1999, Maffeis). Deve rilevarsi che
l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla
qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla
mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente
risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente
inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di
esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state
specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali
censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente
60
ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non
consistenza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie il NAPODANO si è limitato a
chiedere l'assoluzione per il capo N) e la Corte Territoriale si è correttamente richiamata
alle motivazioni del primo giudice (pagg. 138 ss sentenza di primo grado) che ha ritenuto
che la responsabilità di Bonifacio e Napodano con riguardo alla gestione delle scommesse
clandestine si fondava sulle dichiarazioni di Petruccione Luigi, integralmente richiamate,
confermate dalle conversazioni intercettate.
Le argomentazioni espresse impongono la reiezione anche del motivo sub. 3) del ricorso.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso con il quale si censura la condanna per i reati
di cui ai capi G) (intestazione fittizia del bar situato in piazza Spartaco) ed H) (reimpiego
di capitali illeciti nel bar di piazza Spartaco) deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha
mandato assolti Napodano e Carolei dai reati in argomento sulla scorta della seguente
scarna motivazione: : "...deve premettersi che già in fase cautelare è emerso come il
CAROLEI e il clan di riferimento non avessero alcun interesse in merito al bar gestito dal
NAPODANO - tanto che il giudice cautelare rigettò la richiesta di sequestro - di tal che
per le contestazioni di cui ai capi G e H deve essere emessa sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste." La Corte d'Appello ha dato atto che le intercettazioni delle
conversazioni monitorate sull'utenza in uso a Carolei Paolo ed intercorse con Falcone
Concetta dimostravano invece che il Carolei, proprio quale soggetto deputato a gestire i
canali di riciclaggio e reimpiego del danaro sporco (compreso quello collegato alle
scommesse clandestine), era il reale proprietario anche del nuovo bar di Piazza Spartaco
nel quale erano state investite le laute risorse del clan e che il Napodano era un
prestanome e lo gestiva per conto di Carolei. La disponibilità di tale bar era strettamente
funzionale all'apertura, all'interno di esso, del centro INTRALOT, di cui era effettivo
titolare il Carolei Paolo, come riconosciuto anche dal giudice di primo grado che ha
condannato Carolei e Napodano per il reato di cui al capo F) e che a pagina 137 della
sentenza ha affermato che "relativamente agli altri capi di imputazioni relativi al punto di
raccolta di scommesse sito in via Spartaco le intercettazioni telefoniche delle
conversazioni intercettate (specificatamente indicate) danno riscontro alle accuse di
BEL VISO Salvatore, il quale, nel fornire particolari circa il ruolo del CAROLEI di
plenipotenziario per conto del clan D'ALESSANDRO nel settore della raccolta delle
scommesse onde realizzare il comodo riciclaggio dei proventi delle attività criminali del
clan, ha descritto come si era pervenuti alla decisioni di affidare allo stesso CAROLEI la
gestione del punto scommesse di piazza Spartaco".
Proprio il bar è oggetto di vanto da parte del Carolei nel messaggio inviato alla Falcone
1'1.6.2009 e la sua apertura suscita l'entusiasmo in tutti gli appartenenti al sodalizio,
come rivelato dalla conversazione intercettata tra Bonifacio e l'amica Giulietta il
18.8.2006.
61
La conversazione ed il messaggio, secondo la Corte territoriale, dimostrano in modo
inequivoco che il bar ed il centro scommesse rappresentavano una sola realtà, facente
capo al Carolei ed alla sua organizzazione, nella quale erano state investite ingenti
risorse finanziarie.
I giudici d'appello davano atto che la difesa nella memoria difensiva del 31.5.2013 aveva
contestato che i collaboratori non avevano parlato del bar ma solo delle agenzie, ma
obiettavano che nella realtà, la unicità del bar e dell'agenzia, che sorgevano negli stessi
locali ed il coinvolgimento del Carolei e del suo gruppo nella reale gestione di entrambe le
attività, risultava così evidente dalle conversazioni intercettate e dal messaggio inoltrato
dal Carolei in persona alla Falcone, da impedire una diversa interpretazione. Il Carolei ed
il Bonifacio parlano del bar come di un bene che appartiene a "loro", nel quale,
evidentemente, erano state impiegate le ingenti risorse illecite del clan d'Alessandro
("hanno speso un occhio").
Si può pertanto affermare che il giudice d'appello nel riformare in pejus la sentenza di
primo grado si è attenuto ai principi indicati dimostrando l'insostenibilità sul piano
probatorio dell'apodittica motivazione del primo giudice, con rigorosa analisi degli
elementi probatori seguita da completa e convincente motivazione che, ha tenuto conto
delle deduzioni difensive e ha dato atto della contraddittorietà del giudizio di assoluzione
del primo giudice rispetto a diverse valutazioni operate nello stesso contesto probatorio,
dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova non valutati.
A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato ad affermare che le argomentazioni
della Corte territoriale sono inosservanti dei principi giuridici fissati dagli arresti di questa
Corte in tema di obbligo rafforzato di motivazione in caso di ribaltamento della sentenza
assolutoria di primo grado e a richiamare il mancato esame da parte dei giudici d'appello
della documentazione prodotta. In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato
nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d.
"autosufficienza" del ricorso in
base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si
assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del
proprio assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti
specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già
stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l'esame diretto degli atti del
processo.
Inammissibile perché aspecifico è il motivo sub 4 considerato che la Corte territoriale ha
dato atto che il contenuto delle conversazioni intercettate e la ripetitività delle condotte,
nel contesto delinquenziale ampiamente illustrato in sentenza, dimostravano senza
ombra di dubbio la piena consapevolezza del Napodano di agevolare l'associazione
camorristica denominata clan d'Alessandro operante sul territorio.
62
Ricorso di CASCONE Gennaro
La Corte d'Appello ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi D) (violazione
dell'art. 12 quinquies L. n. 356/92 con riguardo alla fittizia intestazione del punto
scommesse Intralot di via Pioppaino) ed E) (violazione dell'art. 648ter c.p.)
Con riguardo alla doglianza relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di
cui al decreto n. 4725/08 si rimanda a quanto detto in precedenza.
Con riguardo alle doglianze formulate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, attinenti
alla tenuta argomentativa della sentenza, deve rilevarsi che, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è
circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo
rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento. Deve aggiungersi che l'illogicità della motivazione, deve risultare
percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed
altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve
risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento
va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè
rispetto agli atti processuali citati.
Va altresì ricordato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla
Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in
via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione
può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del
processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti
trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della
motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa
prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del
processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di
dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in
forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto
(e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti
63
pi 7
per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti,
all'interno della decisione.
In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il
giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad
esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato
qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il
soggetto ha "riconosciuto" persona diversa da quella indicata in sentenza) (v., Sezione 4,
14 dicembre 2006, p.c. Bambini ed altri in proc. Guarneri).
Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo
con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché
attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve
limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano
o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o
fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione
della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero
farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto
esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente
attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto
diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.
Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica,le doglianze del ricorrente, contenute
nel motivo in esame in cui lamenta il travisamento della prova con riferimento alle
dichiarazioni del Belviso e degli altri propalanti si palesa infondata, non apprezzandosi
nella motivazione della sentenza gravata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta
complessiva.
In ogni caso la doglianza sarebbe infondata anche alla luce di alcuni arresti di questa
Corte (Cass Sez. 6° 10 maggio 2007, Contrada; Cass Sez. 4° n. 15556/08), secondo i
quali, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che consente dì dedurre il vizio di
motivazione desumibile dagli "atti del processo" specificamente indicati, deve per vero
rilevarsi che una "fonte dichiarativa" è per sua stessa definizione scandita da significanze
non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli
"altri atti del processo" cui potrebbe o dovrebbe estendersi in sede di legittimità lo
scrutinio sulla completezza e logicità della decisione impugnata. Infatti, la testimonianza,
salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla
proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (ad esempio: il teste dice bianco,
il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è
sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di
sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti
64
v''
della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il
dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità
cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o
meno negli accadimenti che riesuma e descrive. Per l'effetto, affinché il giudice di
legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non
contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte
testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario che avesse
contezza dell'intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al
momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l'analisi comparativa inerente la
decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè
della sua lacunosa o preterita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di
merito: ciò che è impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità.
Nel caso in esame, la Corte di merito argomenta la responsabilità dell'imputato facendo
puntuale riferimento alle conversazioni intercettate che riscontrano le dichiarazioni del
collaboratore che attestano che il clan D'Alessandro aveva un preciso interesse anche nel
redditizio settore delle scommesse nel quale venivano reimpiegate le somme derivanti
dalle attività estorsive ed evidenziano come l'intestazione esclusiva della agenzia di
raccolta di scommesse su eventi sportivi di via Pioppaino fosse fittizia, atteso che era il
CAROLEI, soggetto già gravitante in clan operanti in Castellammare di Stabia, il reale
titolare di detta agenzia, laddove l'intestazione al CASCONE Gennaro serviva solo per
prevenire possibili confische dell'agenzia e delle sue pertinenze. A fronte di tale motivata
e coerente decisione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione delle dichiarazioni dei testi rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un
tale modo di procedere non può essere ammesso perché trasformerebbe la Corte
nell'ennesimo giudice del fatto. Nè miglior sorte ha la generica doglianza secondo cui vi
sarebbe un difetto di motivazione su punti decisivi della causa, non avendo il giudice dato
alcun peso ad alcune delle prove raccolte. Occorre infatti a tale proposito rammentare
che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo
elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre
convenientemente in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi
essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione risulti logicamente coerente (Cass.
Pen. Sez. 5, 2459/2000, ricorrente Garasto).
Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera il vaglio
di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una
rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità
Con riguardo al motivo sub 2 deve rilevarsi che l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del
1991, art. 7 è stata giudicata applicabile dai giudici di merito sotto il primo dei due profili
65
presi in osservazione dalla norma, essendosi ritenuta sussistente la finalità di agevolare
l'associazione di tipo mafioso denominata Clan D'Alessandro. Premesso che si tratta di
aggravante di tipo "oggettivo", tale cioè da non riguardare soltanto la persona del singolo
imputato, ma da potersi estendere ai correi, ne è stata ravvisata l'operatività a carico di
CASCONE Gennaro fiduciario del CAROLEI personalità di spicco della predetta consorteria
mafiosa. Lamenta la difesa che l'aggravante in questione può essere applicata anche a
soggetti estranei all'associazione mafiosa soltanto se consti una cosciente e univoca
finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale che nel caso del ricorrente non è stata
provata. Ciò detto deve rilevarsi che la conclusione raggiunta dai giudici di merito è
corretta. Il carattere oggettivo dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è già stato
affermato da questa Corte con le sentenze n. 19802 del 22/01/2009 Rv. 244261 e n.
10966 dell'8.11.2012 Rv. 255206, con statuizione del tutto condivisibile. Ne discende
che, stante la comunicabilità della circostanza ai corresponsabili nel medesimo reato, è
sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma col riferimento al "fine di
agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto di
essi, per i soggetti concorrenti nel medesimo reato viene in considerazione soltanto
l'aspetto conoscitivo, il cui accertamento è sollecitato dal disposto dell'art. 59 c.p.,
comma 2. Sul punto la motivazione della sentenza è tutt'altro che carente, essendo ivi
ben evidenziato come il CASCONE si sia prestato ad intestarsi fittiziamente beni di Carolei
la cui organicità al consorzio criminale era ben nota.
Con riguardo alla doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, peraltro genericamente richieste dal prevenuto, deve rilevarsi che i
giudici di merito con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede hanno dato conto
delle ragioni che ne impedivano la concessione individuate nell'allarmante contesto
sociale in cui i fatti erano maturati e dall'assenza di elementi positivamente valutabili.
Con riguardo alle doglianze in tema di confisca si rimanda a quanto indicato allorchè
verrà trattato analogo motivo con riguardo al ricorso Carolei sottolineando però sin da
ora che il CASCONE lamenta il mancato esame di documenti difensivi che non vengono
però né citati compiutamente, né allegati, con conseguente violazione del canone di
autosufficienza del ricorso.
Ricorso di CAROLEI Paolo
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di CAROLEI Paolo con riguardo ai reati di
cui ai capi A)(violazione dell'at. 416 bis per avere partecipato all'associazione di tipo
mafioso denominata clan D'Alessandro), D) (violazione dell'art. 12 quinquies L. n.
356/92con riguardo alla fittizia intestazione del punto scommesse Intralot di via
Pioppaino) e F) (violazione dell'art. 12 quinquies L. n. 356/92con riguardo alla fittizia
intestazione del punto scommesse Intralot di P.za Spartaco)
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Con riguardo alle questioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche
disposte con decreti n. 4725/08 e n. 1317/09 si rimanda alle argomentazioni già esposte.
Con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Catello Romano per
violazione dell'art. 141bis c.p.p. deve rilevarsi che dal tenore del ricorso non è dato
comprendere non solo in quale sede processuale (interrogatorio di garanzia, udienza di
convalida, udienza preliminare o dibattimentale) il Catello ha reso dette dichiarazione, ma
anche l'interesse a sollevare l'eccezione considerato che la Corte territoriale le ha ritenute
non rilevanti nel contesto delle emergenze probatorie raccolte a carico dell'imputato ai
fini della pronuncia di condanna.
Si può pertanto affermare che il ricorrente in violazione del canone della autosufficienza
del ricorso ha trascurato di rappresentare compiutamente (e di documentare) le
emergenze processuali che sorreggono la eccezione di inutilizzabilità in argomento e di
indicare l'interesse all'impugnazione che richiede che con il proposto gravame si intenda
perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente
favorevole.
Con il motivo sub 2 contesta il ricorrente la sussistenza dei presupposti del reato (
violazione dell'art. 12quinquies L. n. 356/1992 ) senza considerare che il D.L. 8 giugno
1992, n. 306, art. 12 quinquies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n.
356, è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione
fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere
talune disposizioni legislative, in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli
648, 648bis e 648ter codice penale . Finalità che può concretarsi, come nel caso in
esame anche dall'intento di favorire comportamenti di reimpiego della ricchezza
provento di illecito.
Dalle sentenze di merito, che non essendovi difformità sui punti denunciati, si integrano
vicendevolmente, emerge la prova dei reati contestati ai capi D) e F). Nelle pronunce
viene infatti dato atto che tutte le conversazioni intercettate tra Carolei Paolo, Cascone
Gennaro, Avallone Francesco di Paolo e Falcone Concetta (Titti) sull'avvio del nuovo
centro di scommesse di Piazza Spartaco e sulla procedura per trasformare il centro di vai
Pioppaino dimostrano in modo indubbio che Carolei era l'effettivo titolare di tali centri,
formalmente intestati a Cascone Gennaro e Napodano Aniello proprio per prevenire
possibili confische (conversazioni numero 3515, 4986, 11910, 11936, 11940, 11942,
11948). In tali conversazioni, in cui la Falcone dispensa indicazioni e si prodiga per la
buona riuscita di questi obiettivi, emerge con assoluta chiarezza la riconducibilità al
Carolei di queste attività. Così come sempre dalle conversazioni intercettate, che
trovano conferma anche dalle dichiarazioni del Belviso, risulta che il Carolei impiegava
nei suddetti centri di scommesse i lauti guadagni che gli provenivano dall'attività illecita
67
del clan d'Alessandro, considerato anche che, alla luce degli atti processuali, non vi erano
diverse spiegazioni alla rilevante disponibilità di somme di danaro e oggetti di lusso di cui
il Carolei era in possesso. E proprio perché mezzi per commettere il reato o perché ne
costituiscono il prodotto o il profitto è stato confermato il provvedimento di confisca di
tali beni.
La sentenza impugnata ha pertanto provato la sussistenza dei reati, dando atto di avere
esaminato tutti gli elementi a disposizione. A fronte di tale argomentare il ricorrente
genericamente lamenta il mancato esame di documenti difensivi dai quali si trarrebbe la
legittimità della provenienza dei beni sequestrati, documenti che non vengono però né
citati compiutamente, né allegati, con conseguente violazione del canone di
autosufficienza del ricorso.
Il motivo sub 3) è inammissibile perché le doglianze in esso dedotte sono
manifestamente infondate e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen.,
comma primo, lett. c), all'inammissibilità. I giudici di merito con motivazioni che si
integrano reciprocamente hanno infatti ritenuto dimostrato l'inserimento del CAROLEI
nella consorteria criminale promossa e diretta da D'ALESSANDRO Vincenzo, egemone in
Castellammare di Stabia, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori
di giustizi, POLITO Raffaele, SPERA Michele e BELVISO Salvatore, tutti intranei alla
consorteria, che hanno indicato l'imputato come affiliato al clan camorristico dove si
occupava di estorsioni e di agguati ed ulteriormente confermato dalle intercettazioni
disposte nel presente procedimento che attestano che, come riferito anche dal Belviso,
quando il clan, atteso il rapporto privilegiato tra i D'ALESSANDRO e dirigente della
INTRALOT, LOPEZ Maurizio, ha assunto il controllo totale della raccolta di scommesse
sportive nei territori di Castellammare di Stabia, Sorrento e Gragnano, D'ALESSANDRO
Vincenzo ne autorizzò la gestione da parte del CAROLEI con il precipuo incarico, fra gli
altri, di predisporre canali di riciclaggio dei proventi dell'attività del gruppo criminale
attraverso l'apertura di agenzie di raccolta di scommesse su eventi sportivi. Ulteriori
riscontri sono stati desunti anche dal ritrovamento nell' abitazione del CAROLEI di atti di
indagine riguardanti l'omicidio Tommasino. Viene sottolineato in sentenza come il
ritrovamento nella disponibilità dell'imputato di copie degli interrogatori dei collaboratori
di giustizia Polito e Spera (ex appartenenti al clan D'Alessandro), rappresenta un fatto
particolarmente rilevante ai fini della sua partecipazione al clan perché oltre ad essere
68
indicativo dell'elevato potere del ricorrente nella compagine camorristica, denota il suo
pieno interessamento alla conoscenza del contenuto di tali atti e la sua viva
preoccupazione di essere chiamato in causa dai collaboratori.
Rileva il Collegio che il ricorrente, pur denunziando con i cennati motivi di gravame anche
la formale violazione dell'art. 192.3 c.p.p., non svolge una critica logico-deduttiva
dell'apprezzamento degli elementi di prova, ne' censura la violazione di regole inferenziali
preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto genericamente
richiama arresti giurisprudenziali in tema di chiamata in correità sostenendone la
violazione senza tenere conto che i giudici di merito si sono attenuti compiutamente ai
principi delineati nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone
di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 co 3 c.p.p. I
Dalle argomentazioni espresse discende l'infondatezza anche delle generiche censure
relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 /1991 contestata con
riguardo ai reati satelliti. I giudici di merito hanno infatti dato atto, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica, della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7
DL cit., con riguardo alle finalità di agevolare l'attività della consorteria criminale e alle
modalità esecutive dell'usura di cui al capo S).
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
In tema di giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria attribuito al giudice
dall'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. - per il quale quando il giudice ritiene di non
potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini
della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere,
anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde,
pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod.
proc. pen. in dibattimento.(V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep. 3.2.2006
rv 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di
obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice
sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle
indagini preliminari. Ne discende che allorchè tale potere venga esercitato, d'ufficio o su
sollecitazione di parte, la prova è nella disponibilità del giudice che procede alla sua
assunzione con le forme previste dall'art. 422 co 3 c.p.p. (l'audizione delle persone è
condotta di regola dal giudice al quale il P.M. e i difensori possono chiedere di porre
domande).
Deve rilevarsi che nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile a seguito
dell'esplicazione di tale potere di integrazione probatoria, dal momento che, allorché
l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare anche la possibilità,
prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi di prova.
69
Deve essere respinto anche il 5° motivo di ricorso perché i giudici d'appello con una
valutazione in fatto incensurabile in questa sede hanno rigettato la richiesta di
riconoscimento del vincolo della continuazione "esterna" tra la presente sentenza e quella
emessa in data 16.5.2003 dalla V sezione della corte di Appello di Napoli rilevando che vi
è una cesura temporale troppo rilevante tra i fatti giudicati con le due sentenze, per
potersi affermare che via sia una unicità del disegno criminoso e sottolineando che si
tratta di una partecipazione a clan diversi e addirittura contrastanti, circostanza che porta
ad escludere una programmazione ed una deliberazione unitaria iniziale. A fronte di tale
coerente motivazione ancorata a corretti presupposti di diritto il ricorrente si limita a
reiterare la richiesta senza fornire elementi in grado di contrastare quanto deciso dalla
Corte territoriale.
I motivi sub 7 e 8 meritano una trattazione congiunta .
Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 416 bis
c.p.p. non delinea nel secondo comma una circostanza aggravante rispetto all'ipotesi
della mera partecipazione di cui al primo comma, ma due distinte fattispecie.
Questa Corte, con riferimento alla condotta del promotore dell'associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha già ritenuto di individuare una figura
autonoma di reato e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione
medesima (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118). Con specifico riguardo
all'art. 416 bis cod. pen., si è, del pari, puntualizzato che esso prevede una pluralità di
figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le
quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il
fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo
di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o
"organizzatore" (Sez. 5, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537; Sez. 1, n. 29770
del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459; Sez. 5 n. 8430 del 2014 Rv. 258304). Le attività
poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza l'associazione, lungi dal
caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti, rispetto alla condotta di mera
partecipazione, esprimono infatti un'alternatività che giustifica il diverso disvalore
attribuito dal legislatore attraverso un distinto trattamento sanzionatorio.
I giudici di merito si sono attenuti ai principi espressi. Dalle argomentazioni espresse
discende l'infondatezza di entrambe le censure.
CAROLEI Paolo con i motivi aggiunti ha sollevato violazione dell'art. 606 lett. c) con
riferimento all'art. 127 e 599 c.p.p. con conseguente violazione del diritto di difesa per
omesso provvedimento di riunione della sua posizione, separata all'udienza del 3.5.2013
e mai più riunita al fascicolo principale con conseguente nullità della sentenza.
70
/A2
L'eccezione deve essere respinta. L'assenza di un formale provvedimento di riunione non
ha determinato alcuna lesione dei diritti di intervento e difesa dell'imputato considerato
che dai verbali risulta la presenza dell'imputato e del suo difensore alle udienze del
10.5.2013 e 31.5.2013, udienze nelle quali non è stata sollevata alcuna eccezioni in tal
senso anzi il difensore del CAROLEI, avvocato Chiummariello, all'udienza del 31.5.2013
ha depositato memoria con la quale si è confrontato con le conclusioni del P.M.
Il ricorso di CAROLEI Paolo deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
I ricorsi di DI MARTINO Leonardo
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di DI Martino Leonardo per il reato di cui al
capo C) (illecita coltivazione di piantagioni di canapa) ed in riforma della sentenza del
primo giudice lo ha condannato per i reati di cui ai capi A) (violazione art. 416 bis c.p.) e
B) (violazione art. 74 DPR 309/90)
Ricorso presentato a mezzo dell'Avv. Giovanni Esposito Fariello
Con riguardo alle doglianze sollevata con il ricorso presentato a mezzo dell'Avv. Giovanni
Esposito Fariello deve richiamarsi quanto già indicato con riguardo all'ammissibilità
dell'appello del P.M., all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche disposte con decreto
n. 1317/2009 e dell'accertamento sulla sostanza stupefacente (motivi sub 1-2-3)
Con riguardo al motivo sub 4 deve da subito rilevarsi quanto ai profili di più squisita
natura giuridica che questo Collegio aderisce alla lezione ermeneutica di questa Corte,
secondo cui il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non
vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri
soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che
qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento
instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il
comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela
della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità
dell'imputato da giudicare (Cass., Sez. 1, 16/11/1998, n. 12595, rv.211768; N. 18398
del 2013 Rv. 255879; N. 19267 del 2014 Rv. 259371) L'acquisizione agli atti del
procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute
irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel
recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto
contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze,
dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà
delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente
71
G(
riservate
(Cass.,
cit.
12595/98;
Cass.,
Sez.
3,
13/01/2009,
n.
8823;
Cass., Sez. 6, 12/11/2009, n. 47314; Cass. pen., Sez. 2, 28/02/2007, n. 16626).
E' evidente che nel caso in esame non può trovare applicazione l'istituto disciplinato
dall'art. 587 c.p.p. alla luce della giurisprudenza di legittimità. Come affermato da questa
Corte ( da ultimo sentenze N. 3702 del 2013 Rv. 254765, N.
16678 del 2013 Rv.
255848; N. 8026 del 2013 Rv. 258530) tra i presupposti dell'estensione, pur nel caso del
concorso di più persone nello stesso reato, v'è l'unicità della sentenza fatta oggetto
d'impugnazione.
In particolare nella sentenza n. 16678 del 2013, la cui motivazione viene fatta propria da
questo Collegio, è stato sottolineato che "se si ponesse attenzione soltanto al dato
letterale della disposizione di cui all'art. 587 c.p.p., comma 1, che menziona il caso di
uno stesso reato con pluralità di imputati, si rischierebbe di non cogliere con la
necessaria compiutezza il presupposto all'estensione, perché si potrebbe anche ritenere
che, dato il concorso di più soggetti in uno stesso reato, sia irrilevante che, in luogo di un
unico procedimento, si sia avuta la frammentazione dell'accertamento in più
procedimenti. L'unicità del procedimento, infatti, è certo la regola in ipotesi di
connessione, specie di connessione per pluralità di soggetti imputati di uno stesso fattoreato, ma può anche accadere che si abbiano più procedimenti, magari per scelte di
singoli concorrenti in ordine al rito, come avvenuto nel caso ora in esame in cui il
procedimento era originariamente unico, perché incentrato su un unico reato con
pluralità di imputati e poi fu separato Con una lettura più ampia, e quindi corretta, della
disciplina processuale si ha modo di valorizzare altra disposizione, che concorre a
delineare l'istituto dell'estensione dell'impugnazione, contenuta nell'art. 601 c.p.p.,
comma 1, nella parte in cui fa obbligo al presidente della Corte di appello di ordinare la
citazione anche dell'imputato non appellante, tra l'altro, se ricorre alcuno dei casi previsti
dall'art. 587. È ovvio che di tale obbligo non potrebbe parlarsi, al di là poi di quali
conseguenze comporti il suo inadempimento, se la premessa non fosse che il soggetto da
citare sia da qualificarsi come imputato in quel medesimo procedimento e che quindi sia
stato destinatario della medesima sentenza che altri coimputati abbiano impugnato".
Deve darsi però atto di un opposto orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa
Corte, fatto proprio da quella decisione che ha riconosciuto l'operatività dell'estensione di
"una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento
dell'appello proposto da alcuni imputati" alla posizione del "coimputato nel medesimo
reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello ancora in corso a
suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali" - Sez. 6, n. 7804 del
28/02/2000 - dep. 05/07/2000, P.M. e Piccinni, Rv. 220520 -. A sostegno di siffatta
conclusione si è addotta l'irragionevolezza dell'opposta soluzione, che discriminerebbe la
posizione del coimputato appellante in separato procedimento da quelle del non
appellante o dell'appellante irrituale, riservandogli un trattamento deteriore.
72
v72
Quest'ultima soluzione per le argomentazioni indicate non può essere condivisa, e deve
anzi ribadirsi che l'estensione dell'impugnazione opera, pur quando si tratti di unico reato
con pluralità di imputati, a condizione che il procedimento non abbia subito separazioni
tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia
soggetta ad impugnazione.
Deve essere comunque chiarito che, rispetto alla separazione dei processi d'impedimento
all'estensione, altro è il caso, su cui si sono pronunciate anche le Sezioni unite, della
separazione incorsa nel giudizio di appello in forza della rinuncia di qualche appellante ad
alcuni motivi contestualmente all'accordo intervenuto con il pubblico ministero per
l'accoglimento di tal'altri, secondo la previsione dell'art. 599 c.p.p., comma 4 ormai
espunta dall'ordinamento processuale per effetto dell'abrogazione operata dal D.L. n. 92
del 2008. A tal proposito le Sezioni unite di questa Corte hanno ammesso l'estensione
per "accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale"
agli altri imputati del medesimo reato, pur se c.d. patteggianti in appello - Sez. U, n.
30347 del 12/7/2007 (dep. 26/7/2007), Aguneche ed altri, Rv. 236756, e ciò perché quel
che importa, ai fini dell'estensione, è che l'impugnazione abbia ad oggetto, anche se non
in via immediata, una sentenza che abbia direttamente riguardato il soggetto beneficiario
dell'estensione medesima.
Non potrebbe infatti parlarsi di estensione dell'impugnazione, e quindi della sentenza
d'impugnazione, se per il soggetto sulla cui posizione il vantaggio ridondi non sia
coinvolto direttamente, quale imputato, nell'accertamento da cui l'impugnazione
medesima abbia tratto origine.
Per gli altri casi, quelli cioè che vedono il coimputato giudicato separatamente e quindi al
di fuori dell'ambito operativo dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, il
soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato ad altro
strumento, ossia alla revisione delle sentenze di condanna che ha tra i presupposti, come
è noto, anche l'inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due diverse sentenze, una
delle quali necessariamente di condanna penale.
Orbene, tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che i giudici di secondo
grado si sono confrontati con tutti i dati probatori a loro disposizione per pervenire alla
decisione sottolineando in particolare come il giudice della sentenza emessa a carico di
Di Martino Fabio, nella scarna motivazione afferente alla ritenuta insussistenza della
compagine associativa delineata al capo B) della rubrica del presente giudizio, abbia
trascurato di prendere in considerazione elementi che riguardano la suddivisione di ruoli
emergenti dalle conversazioni intercettate e, soprattutto, sia caduto in evidente
contraddizione allorquando, nella parte motiva, ha descritto la vicenda in termini
compatibili con un'attività posta in essere in forma associata, per poi giungere alla
conclusione che si trattava di un'attività posta in essere dal nucleo familiare dei Di
Martino in concorso tra loro.
73
Si sono confrontati anche con la decisione del primo giudice sottolineando come le
sintetiche argomentazioni che giustificavano tale pronuncia contrastavano con tutte le
emergenze processuali. Veniva rilevato che il giudice di primo grado ha escluso la
configurabilità del reato associativo limitandosi ad affermare:
"...deve escludersi in
relazione al caso di specie la configurabilità del reato associativo, atteso che l'intesa fra i
DI MARTINO era limitata alla coltivazione delle piantagioni poi sequestrate e non era
rivolta alla consumazione di una serie indeterminata di reati collegati al traffico di
sostanze stupefacenti né risulta che gli imputati avessero predisposto una struttura
permanente per la coltivazione delle sostanze stupefacenti e per la loro distribuzione
commerciale. Sul punto deve infatti rilevarsi che latitano del tutto elementi probatori utili
per affermare l'attribuibilità ai DI MARTINO della piantagione sequestrata in zona l'anno
successivo." La scarna motivazione secondo i giudici d'appello non teneva conto del fatto
che tutto il materiale probatorio raccolto a carico degli imputati, dimostrava proprio il
contrario. I Di Martino, come indicato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai
colloqui intercettati e dall'imponente operazione di sequestro avvenuta sui Monti Lattari,
erano dediti stabilmente e da anni, all'attività di produzione e smercio di sostanze
stupefacenti del tipo marijuana. Il loro gruppo, a base familiare, prevedeva, come
emergeva dalle conversazioni intercettate, una precisa suddivisione di ruoli. Di Martino
Leonardo era promotore e capo della organizzazione; i figli erano addetti alla
coltivazione della sostanza ed al loro smercio (unitamente ad altre persone di cui era
dato chiaramente comprendere l' esistenza dalle indagini in atti benchè non imputate nel
processo); la moglie, svolgeva la funzione di portare messaggi all'esterno del carcere, di
tenere informato il marito e di gestire il cospicuo patrimonio che gli imputati ricavavano
dalla vendita dello stupefacente. Proprio a questo proposito ritenevano significativo
rilevare come gli introiti collegati alla vendita della sostanza stupefacente, erano
elevatissimi, indice, questo, di uno stabile e consolidato sistema di smercio della
sostanza, come indicato tra l'altro anche dai collaboratori di giustizia.
Veniva altresì sottolineato come proprio i risultati delle intercettazione dei colloqui
avvenuti in carcere tra il Di Martino Leonardo ed i suoi familiari dimostravano l'esistenza
di una stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di
marijuana, alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla
cessione della sostanza a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria.
In numerosi passaggi delle conversazioni intercettate, il Di Martino Leonardo progettava
con i figli l'individuazione di nuovi terreni da acquisire per la coltivazione delle piante di
marijuana, allo scopo di allargare e potenziare la già consistente produzione esistente.
Proprio alla luce di tali elementi i giudici d'appello hanno ritenuto che non poteva
fondatamente sostenersi che la coltivazione posta in essere dalla famiglia Di Martino e
dagli altri soggetti di cui si avvalevano, fosse un fatto occasionale e sporadico, realizzato
in famiglia con mezzi e strumenti improvvisati, in realtà si trattava di una operazione
74
meditata e realizzata con estrema cura, che aveva richiesto l'impiego di forze ed energie
criminali quotidiane ed estremamente impegnative, per la dislocazione impervia delle
coltivazioni e per la loro consistenza. Proprio le modalità di realizzazione della
coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di Martino e la continua
ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni per espandere la
produzione era la dimostrazione dell'esistenza di un accordo permanente tra gli imputati
per la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti.
A fronte di tale specifica motivazione il ricorrente si limita genericamente a sostenere la
linea difensiva già espressa in sede di gravame e già valutata dalla Corte territoriale
proponendo solo generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, chiede solo una
non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai
giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della
motivazione, e senza tenere conto delle argomentazioni della Corte di appello.
Il motivo è pertanto infondato.
Deve essere respinto il 5 motivo di ricorso e ribadito che con riferimento alle
intercettazioni non possono essere accolte le censure volte a contestare il significato
attribuito dai giudici alle conversazioni intercettate. Infatti, l'interpretazione del
linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato,
è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito ( Cass n. 17619/2008
RV 239724 N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del
2007 Rv. 239636) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in
rapporto a massime di esperienza. Nella specie, i giudici hanno offerto una ricostruzione
del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione - in alcuni casi
particolarmente esplicite - del tutto coerente. Ne consegue che le critiche mosse al senso
e al significato dato ai colloqui registrati devono ritenersi del tutto infondate.
Con riguardo alla doglianza di cui al punto 6) relativa all'attendibilità dei collaboratori
deve rilevarsi che non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove
possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del
merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità
del racconto del collaboratore. Ma è precipuo compito della Corte di cassazione verificare
se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 192 co 3 c.p.p.
ai fini della valutazione dell'effettiva consistenza probatoria delle chiamate in reità.
Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema
d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 co 3 c.p.p.,
l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in reità di un
collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango
di elemento di prova pienamente valido a carico del chiamato ed essere posta a
fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo
apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali
75
debbono avere carattere "individualizzante" per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto,
cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente
ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. Con il lineare
corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la
rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma perché
appresi da terzi, in tanto possono integrare una valida prova di responsabilità in quanto,
oltre che intrinsecamente affidabili con riferimento alle persone del dichiarante e delle
fonti primarie, siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in
relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa
dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e
approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia
dimostrativa.
Ciò detto deve evidenziarsi che i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei
criteri ermeneutici sopra indicati. Hanno dato conto dell'attendibilità intrinseca dei
chiamanti e ne hanno sottolineato la convergenza e l'assoluta indipendenza oltre ai
numerosi riscontri.
E' stato evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori trovavano riscontro nelle
conversazioni intercettate sia presso la casa di lavoro di Sulmona, sia presso la utenza di
Carolei Paolo o del suo uomo di fiducia Avallone Francesco . La vicinanza di Di Martino
Leonardo a Carolei Paolo, trovava riscontro anche in una serie di circostanze evidenziate
negli accertamenti di P.G., riversati nelle informative in atti e nel fidanzamento della figlia
di Carolei Paolo con Di Martino Fabio, figlio di Leonardo. Proprio questo fidanzamento, a
cui ha accennato anche il collaboratore Polito innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
ampiamente riscontrato dalle conversazioni in atti, ha suggellato la coesione tra il clan
D'Alessandro, di cui Carolei Paolo era uno dei capi e degli organizzatori ed il clan Di
Martino.
Il motivo è pertanto infondato.
Con riguardo al motivo sub 7 in cui si lamenta carenza di motivazione in relazione al
motivo d'appello con il quale si era richiesta la concessione delle circostanze attenuanti
generiche deve rilevarsi che nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state
genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è
pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che
ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del
requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste,
infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto
difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.(
Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ;
Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09)
76
I
Ricorso presentato a mezzo dell'Avv. Alfredo Gaito
Con riguardo al primo motivo di ricorso devono richiamarsi i principi sopra indicati in
tema di reformatio in pejus
e ribadirsi che, nel caso di celebrazione del processo nelle
forme del giudizio abbreviato, non trovano applicazione i principi stabiliti dalla Corte EDU
con la sentenza Dan/Moldavia perché nel caso di giudizio abbreviato è stata proprio la
richiesta dell'imputato di definizione del processo allo stato degli atti a determinare la
celebrazione già in primo grado di un processo basato non su oralità ed immediatezza
ma sulla sola valutazione della documentazione inserita nel fascicolo del P.M.
In caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato sia il giudice di
primo grado che quello di secondo grado hanno un rapporto intermediato con la fonte
della prova dichiarativa che non viene assunta davanti a loro, con la sola eccezione della
assunzione diretta di elementi necessari ai fini della decisione qualora ritengano di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 441 co 5 c.p.p. e 603 co 3 c.p.p.).
E' vero che con riguardo all' imputazioni di cui al capo A) il giudice di primo grado si è
avvalso dei poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 441 co 5 c.p.p. e ha assunto la
deposizione del collaboratore Belviso all'udienza del 20.12.2012, mentre la Corte
d'Appello, che non ha ritenuto di avvalersi dei poteri concessigli dall'art. 603 c.p.p., ha
valutato solo i verbali di trascrizione di detta audizione, senza procedere ad una
rinnovazione dell'istruttoria per una nuova audizione del collaboratore, ma è pur vero
che questa Corte nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di legittimità
costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen., per contrasto all'art. 117 Cost. e all'art. 6
della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la
preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per
una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di
Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato, ha
precisato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei
diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare
l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti: la decisività della prova orale e la
necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei
testimoni). (Sez. 5, n. 38085 del 2012 Rv. 253541)".
La Corte Edu è infatti intervenuta in un caso concreto in cui il giudice di primo grado non
aveva ritenuto attendibili il testimone principale, che riferiva su tutte le circostanze
fondanti l'accusa, nonché gli altri testimoni che avevano assistito al preteso pagamento
della tangente, per difformità delle loro versioni dei fatti. Il giudice di secondo grado
senza una nuova raccolta delle prove ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni
rese in primo grado aveva invece affermato la piena attendibilità dei medesimi testimoni.
Un tale sistema, secondo la sentenza della Corte Europea, non è conforme alla
77
a
Convenzione Edu perché un equo processo comporta che il giudice che deve utilizzare la
dichiarazione di un testimone (in modo difforme da altro giudice) deve poterlo ascoltare
personalmente e così valutarne la attendibilità.
Il principio che, quindi, può evincersi dalla sentenza in questione è il seguente: laddove la
prova essenziale consista in una o più prove orali che il primo giudice abbia ritenuto,
dopo averle personalmente raccolte, non attendibili, il giudice di appello per disporre
condanna non può procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla
sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuovamente la prova innanzi
a sè per poter operare una adeguata valutazione di attendibilità.
Diverso è il caso nel quale il giudice di primo grado non abbia negato l'attendibilità della
prova orale e, quindi, non è su questo che si incentra la discorde valutazione del giudice
di secondo grado. In tale diverso caso non può ritenersi alcuna necessità di una nuova
raccolta della prova non essendovi alcuna divergenza nei due giudizi. Si tratta di casi in
cui, evidentemente, la differente decisione in punto di ricostruzione dei fatti è
conseguenza di diverso apprezzamento o mancato apprezzamento di altri elementi
probatori.
Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui il giudice di primo grado non ha
ritenuto inattendibile il collaboratore Belviso ma ha ritenuto che
"la genericità degli
elementi di accusa, atteso che nessuno dei collaboratori di giustizia fa espresso e
puntuale richiamo in merito all'imputato né indicano elementi per affermare l'affiliazione
del DE MARTINO Leonardo al clan camorristico egemone in Gragnano e zone limitrofe"
imponevano l'assoluzione del DI MARTINO dal capo A)"
I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che l'appartenenza di Di Martino
Leonardo (detto o' lione) all'associazione di cui al capo A) della rubrica si desumeva da
plurimi elementi. Particolarmente significativa era a tale fine la nota informativa della
Legione Carabinieri Campania, Gruppo di Torre Annunziata, Nucleo Investigativo, volume
3/3 relativa al p.p. n. 61516/08 R.G. depositata presso la segreteria del P.M. in data
14.9.2010 che ripercorre la storia criminale del prevenuto e lo individuava come a capo
del sodalizio camorristico denominato "Afeltra - Di Martino", operante nell'area dei Monti
Lattari. Nel corso degli anni il gruppo criminale Di Martino, composto dal padre e dai
numerosi figli, dapprima alleato al clan Imparato ed alle famiglie Fontanella e Carfora, si
sarebbe legato al clan D'Alessandro, grazie a Carolei Paolo.
A dette indicazioni si aggiungevano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Esposito
Antonio, Polito Raffaele, Spera Michele, Belviso Salvatore ) specificatamente richiamate
che indicavano Di Martino Leonardo a capo della omonima organizzazione operante nel
territorio di Pimonte, Lettere e Gragnano, e che dopo alcune fasi di avvicinamento, si era
definitivamente alleato con il clan D'Alessandro, anche attraverso il Carolei, con il quale
condivideva gli stessi interessi e le medesime mire espansionistiche. Costoro avevano
sostanzialmente creato un cartello criminale, egemone su un territorio molto vasto, che
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t
comprendeva tutta la zona di Castellammare, dei Monti Lattari e di una parte della
penisola sorrentina, sbarazzandosi dei vecchi malavitosi del luogo che avrebbero potuto,
in qualche modo, opporsi ad un simile obiettivo e intralciarne le attività. Di qui, la lunga
sequela di omicidi verificatisi nelle suddette zone, tra cui quello di Chierchia e D'Antuono.
Le dichiarazioni dei collaboratori secondo i giudici di secondo grado trovavano riscontro
nelle conversazioni intercettate sia presso la casa di lavoro di Sulmona, sia presso la
utenza di Carolei Paolo.
La Corte Territoriale ha sottolineato come, alla stregua di quanto indicato, non
corrispondeva a verità il fatto, posto dal primo giudice a fondamento della pronuncia di
assoluzione, che i collaboratori non avevano fatto riferimento al Di Martino Leonardo,
quale componente e alleato del clan D'Alessandro. Anzi dalle dichiarazioni dei
collaboratori riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate risultava
dimostrato: 1. che il Di Martino aveva stretti rapporti con Carolei Paolo; 2. che si era
creata un'alleanza tra il Carolei, capo ed organizzatore del clan D'Alessandro e Di Martino
anche attraverso il fidanzamento dei loro rispettivi figli; 3. che il territorio di Gragnano
era sotto l'egida dei D'Alessandro- Di Martino; 4. che il Di Martino Leonardo, unitamente
a tutto il suo gruppo familiare, era dedito alla produzione ed al traffico di stupefacenti.
Veniva evidenziato che il fatto che il clan D'Alessandro fosse, in epoca risalente, un clan
avversario del Di Martino, era una circostanza che non valeva ad escludere la successiva
alleanza tra i due perché è del tutto normale, nella storia criminale delle località
caratterizzate da una contemporanea presenza di più organizzazioni malavitose di tipo
camorristico (come Castellammare e zone limitrofe) che, nella evoluzione di ciascuna di
queste organizzazioni e nella corsa all'accaparramento di settori sempre più redditizi, si
creino nuove alleanze, proprio come era accaduto nel caso in esame.
Non si è in cospetto nel caso di specie di "una mera rivisitazione in senso peggiorativo
compiuta in appello dello stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi
ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza", bensì dell'unica (e non già
alternativa) corretta e logica (e totalmente persuasiva) lettura degli elementi probatori a
disposizione, palesemente travisati dal giudice di primo grado. Si può pertanto affermare
che la decisione d'appello difforme da quella di primo grado ha fornito adeguata
confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima".
La sentenza impugnata, invero, ha, come era suo obbligo, confutato specificamente le
ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente
l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti,
corredandosi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della
decisione di primo grado, ha dato ampiamente ragione delle scelte operate e della
maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati .
Il motivo è pertanto infondato così come sono infondati i motivi nuovi presentati dall'Avv.
Gaito nell'interesse del ricorrente e della Molinari.
79
•
Con riguardo ai motivi sub 2-3 si richiamano le considerazioni espresse allorchè si sono
trattate le medesime questione con riguardo ai motivi presentati dall'Avv. Giovanni
Esposito Fariello ( motivi sub 4-5-6 ricorso Fariello)
Con riguardo al motivo sub 5 si rimanda alle considerazioni espresse in ordine
all'utilizzabilità delle intercettazioni di cui al decreto n. 1317/2009
Manifestamente infondato è il motivo sub 6 considerato che la condotta del promotore
dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è una figura
autonoma di reato e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione
medesima. Lo si deduce dalla ricostruzione logico-sistematica della norma e in
particolare dei commi successivi al primo, rispetto al quale le altre disposizioni prevedono
aumenti (comma terzo, quarto, quinto) o diminuzioni (comma secondo, settimo). La
qualità di organizzatore è inoltre un elemento essenziale e non circostanziale del reato
attenendo alla condizione dell'autore proprio. ( Cass. N. 26310 del 2010 Rv. 246118).
Con riguardo alla censura in ordine al mancato accoglimento della richiesta di circostanze
attenuanti generiche si rimanda a quanto indicato allorchè si è trattato identico motivo
presentato dall'Avv. Esposito Fariello.
I motivi di ricorso alla luce delle argomentazioni indicate devono pertanto essere respinti.
I ricorsi di MOLINARI Annamaria
La Corte d'Appello in riforma della sentenza del primo giudice ha condannato MOLINARI
Annamaria per i reati di cui ai capi B) (violazione art. 74 DPR 309/90) e C) (illecita
coltivazione di piantagioni di canapa) .
Si ritiene opportuno procedere alla trattazione congiunta dei distinti ricorsi perché
presentano questioni analoghe.
Richiamate tutte le questioni di diritto indicate allorchè si sono trattati i ricorsi DI
MARTINO con riguardo la valutazione della sentenza di assoluzione pronunciata il
17.5.2012 nei confronti di DI MARTINO Fabio e le argomentazioni già espresse in tema di
utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto 1317/2009 e dell'accertamento
tecnico disposto ex art. 360 c.p.p., deve rilevarsi che a Molinari Annamaria è stato
contestato di avere partecipato assieme al marito e al figlio DI MARTINO Michele ad
un'associazione finalizzata alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti di tipo
marijuana (capo B) e di avere insediato diverse coltivazioni di canapa indiana sui monti
Lattari (capo C). All'esito del giudizio di primo grado la Molinari veniva assolta da tutti i
reati a lei ascritti.
Riteneva il primo giudice che gli elementi raccolti dagli inquirenti dimostravano la piena
attribuibilità a DI MARTINO Leonardo e ai suoi figli Fabio e Michele delle piantagioni di
marijuana sequestrate. Non vi era infatti dubbio alla luce del contenuto dei colloqui
intercettati che DI MARTINO Fabio e DI MARTINO Michele, sulla scorta di precise direttive
del padre LEONARDO, avevano provveduto a curare la preparazione dei terreni, la
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semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. Diversamente in
relazione alla posizione processuale di MOLINARI Anna Maria, moglie di DI MARTINO
Leonardo, il giudice di primo grado riteneva la sua totale estraneità alla attività di
coltivazione delle piantagioni in sequestro rilevando che la donna non forniva alcun
sostegno all'azione dei suoi familiari e il tenore delle conversazioni intercettate non
mostrava in capo alla stessa la consapevolezza delle condotte illecite direttamente
attribuibili agli altri coimputati. Si era limitata a fare da tramite con il mondo esterno per
conto di due compagni di detenzione del marito DI MARTINO Leonardo, soggetti per i
quali non vi era, secondo il GUP, alcun elemento per sostenere il loro coinvolgimento
nella rete di trafficanti di sostanze stupefacenti. Escludeva in relazione al caso di specie
la configurabilità del reato associativo, sul presupposto che l'intesa fra i DI MARTINO si
era limitata alla coltivazione delle piantagioni poi sequestrate e non si era rivolta alla
consumazione di una serie indeterminata di reati collegati al traffico di sostanze
stupefacenti né risultava che gli imputati avessero predisposto una struttura permanente
per la coltivazione delle sostanze stupefacenti e per la loro distribuzione commerciale.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello del P.M. in ordine alla responsabilità dell'imputata
con riferimento a tutti e due i reati a lei ascritti. Secondo i giudici di secondo grado tutto
il materiale probatorio raccolto a carico degli imputati, dimostrava il contrario di quanto
affermato in sentenza dal GUP. I Di Martino, come emergeva dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, dai colloqui intercettati e dall'imponente operazione di sequestro
avvenuta sui Monti Lattari, erano dediti stabilmente e da anni, all'attività di produzione e
smercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.
I risultati delle intercettazione dei colloqui avvenuti in carcere tra il Di Martino Leonardo
ed i suoi familiari confermavano, secondo i giudici di secondo grado,l'esistenza di una
stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana,
alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla cessione della
sostanza a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria. Nell'ambito di tale
organizzazione, il Di Martino Leonardo, risultava rivestire il ruolo di promotore ed
organizzatore, avendo la funzione precipua di dirigere l'attività materialmente svolta dai
figli, cosa che è chiaramente avvenuta anche durante il periodo di detenzione presso la
Casa Lavoro di Sulmona. A tale struttura associativa, sulla base di quanto risulta dalle
conversazioni intercettate, partecipavano Di Martino Michele e Molinari Annamaria, oltre
ad un certo numeri di altri soggetti, rimasti evidentemente non identificati. Il loro gruppo,
a base familiare, prevedeva, come emergeva dalle conversazioni intercettate una precisa
suddivisione di ruoli. Invero, Di Martino Leonardo era promotore e capo della
organizzazione; i figli erano addetti alla coltivazione della sostanza ed al loro smercio
(unitamente ad altre persone di cui si comprende chiaramente la esistenza dalle indagini
in atti benchè non imputate nel processo); la moglie, svolgeva la funzione di portare
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t
r
messaggi all'esterno del carcere, di tenere informato il marito e di gestire il cospicuo
patrimonio che gli imputati ricavavano dalla vendita dello stupefacente. Proprio a questo
proposito era significativo rilevare come gli introiti collegati alla vendita della sostanza
stupefacente, erano elevatissimi, indice, questo, di uno stabile e consolidato sistema di
smercio della sostanza. In particolare proprio dal contenuto delle conversazioni registrate
presso la casa di lavoro di Sulmona i giudici d'appello evincevano la piena partecipazione
della Molinari al programma criminoso del marito e dei figli, sottolineando come non si
trattava di un comportamento relegabile al rango di una mera connivenza come
sostenuto dalla difesa essendo la donna costantemente presente ai colloqui con il marito
in cui si parlava degli affari illeciti della famiglia; facendosi portavoce di informazioni utili
al marito per la gestione dei traffici illeciti anche all'interno del carcere; trasmettendo
all'eterno notizie rilevati per la vita dell'organizzazione.
I giudici d'Appello accoglievano anche la richiesta di condanna proveniente dalla pubblica
Accusa in ordine al delitto di cui al capo C) della rubrica ritenendo che il fatto che la
coltivazione della marijuana fosse riconducibile a Di Martino Leonardo ed al suo nucleo
familiare, era un dato che emergeva chiaramente dal contenuto delle conversazioni
intercettate che erano riportate dal primo Giudice in sentenza anche in forma integrale.
Del resto, il ritrovamento di tali piantagioni, come dimostravano tutte le indagini
compendiate in atti, era dipeso proprio dall'ascolto delle conversazioni. I figli, come pure
la moglie Molinari Annamaria tenevano continuamente informato Di Martino Leonardo
dell'andamento delle coltivazioni e della successiva scoperta delle piantagioni da parte dei
Carabinieri sui monti Lattari. Il padre si informava, trasmetteva ordini e messaggi, fino
all'epilogo della vicenda, rappresentato dalla scoperta dei Carabinieri che, per giungere
alle coltivazioni, si servirono di un elicottero e si calarono con delle funi all'interno della
"Vena", unica via di passaggio che consentiva di raggiungere le piantagioni dalla sommità
del monte Faito (come attestano i Carabinieri nella informativa in atti depositata in data
14.9.2010 vol. 3/3). Tutti i familiari, ivi compresa la Molinari hanno informato
dettagliatamente Di Martino Leonardo di ciò stava accadendo descrivendo nei minimi
particolari l'operazione di Polizia: l'uso delle funi; l'arrivo con l'elicottero; il percorso
effettuato dagli agenti.
Come già affermato allorchè si è trattata la posizione di DI MARTINO Leonardo non ci si
trova di fronte ad "una mera rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello dello
stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a
giustificare una pronuncia di colpevolezza", bensì dell'unica (e non già alternativa)
corretta e logica (e totalmente persuasiva) lettura degli elementi probatori a disposizione,
palesemente travisati dal giudice di primo grado.
Le argomentazioni espresse impongono il rigetto del motivo sub 1 della difesa Gaito
Deve aggiungersi che le doglianze relative alla condanna per i reati di cui ai capi B) e C)
(motivi sub 2 e 3 difesa Gaito e 4 difesa Torrente) consistono, in massima parte, nella
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o
rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito, già esaminata dai giudici
di secondo grado. Deve comunque rilevarsi che le acquisizioni probatorie risultano
interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con
esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato
la pronuncia di colpevolezza. Deve ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche,
l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione
di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di
legittimità se tale valutazione è motivata, come nel caso in esame, in conformità ai
criteri della logica e delle massime di esperienza.
Generica è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche non individuando la ricorrente le ragioni, al di là della enunciazione di principi
astratti in materia di discrezionalità del giudice, per cui nel caso in esame potevano
essere concesse dette circostanze. Deve invece essere accolta la censura avanzata in
punto pena considerato l'intervento del giudice delle leggi, che ha reintrodotto, per la
marijuana in quanto droga c.d. leggera, la sanzione antecedente alla incostituzionale
modifica apportata dalla legge Fini-Giovanardi.
Il ricorso di DI MARTINO Michele
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di DI Martino Michele per il reato di cui al
capo C) (illecita coltivazione di piantagioni di canapa) ed in riforma della sentenza del
primo giudice lo ha condannato per il reato di cui al capi B) (violazione art. 74 DPR
309/90)
Con riguardo ai motivi di cui ai punti 1,2 e 4 si richiamano le argomentazioni già espresse
allorchè si sono trattate identiche doglianze con riguardo ai ricorsi di DI MARTINO
Leonardo e MOLINARI Annamaria
I motivi sub 3) e 5) sono del tutto generici, non tenendo conto delle argomentazioni
esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio
probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità. Con
riguardo al reato sub C) le sentenze di merito hanno dimostrato che gli elementi raccolti
dagli inquirenti confermano la piena attribuibilità a DI MARTINO Leonardo e ai suoi figli
Fabio e Michele delle piantagioni di marijuana sequestrate e che non vi era dubbio alla
luce del contenuto dei colloqui intercettati, richiamati integralmente nella sentenza di
primo grado, che DI MARTINO Fabio e DI MARTINO Michele, sulla scorta di precise
direttive del padre LEONARDO, abbiano provveduto a curare la preparazione dei terreni,
la semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. E' stata altresì
affermata l'infondatezza delle osservazioni mosse dai difensori circa l'equivocità dei
discorsi registrati nella casa di lavoro tra Di Martino Leonardo, la moglie ed il figlio perchè
il contenuto delle conversazioni, anche alla luce del sequestro delle piante di marijuana,
era chiaramente riferibile a tali coltivazioni.
83
•
Così come con riguardo al reato sub B) non può che richiamarsi quanto già indicato
allorchè si sono trattate le posizioni di MOLINARI e DI MARTINO Leonardo e ribadirsi che i
giudici d' appello con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e
convincente motivazione si sono sovrapposti a tutto campo alla decisione del primo
giudice dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati, dando atto della sussistenza della
contestata associazione e del ruolo rivesto dall'imputato nella struttura associativa
("esiste agli atti la prova di un accordo permanente tra gli imputati per la realizzazione di
una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, desumibile dalle modalità di
realizzazione della coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di
Martino e dalla continua ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni
per espandere la produzione"pag. 148 sentenza impugnata).
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appello il ricorrente contrappone generiche
censure che non tengono conto delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Con riguardo al motivo sub 6) deve preliminarmente rilevarsi che le circostanze
attenuanti sono state concesse proprio in considerazione della giovane età e del ruolo
subordinato e con riguardo alla richiesta di concessione dell'ipotesi attenuata che la
stessa era stata genericamente avanzata senza alcuna indicazione degli elementi posti a
sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento
per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per
essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato
inammissibile.
Deve invece essere accolta la censura avanzata in punto pena considerato l'intervento del
giudice delle leggi, che ha reintrodotto, per la marijuana in quanto droga c.d. leggera, la
sanzione antecedente alla incostituzionale modifica apportata dalla legge Fini-Giovanardi.
La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di DI MARTINO Michele e
Molinari Anna e per l'effetto estensivo anche nei confronti di DI MARTINO Leonardo per
l'effetto estensivo limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra
Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto sopra indicato, ferma
l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità, con rigetto nel resto dei loro ricorsi.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CASCONE Vincenzo, DI MARTINO
Leonardo, DI MARTINO Michele, MOLINARI Annamaria, limitatamente alla determinazione
della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio
sul punto; dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli stessi ricorrenti;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti; rigetta i ricorsi di AVALLONE Francesco
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i.
di Paola, BONIFACIO Guglielmo, CANNAVALE Lazzaro, CANNAVALE Vincenzo, CAROLEI
Paolo, CASCONE Francesco, CASCONE Gennaro„ DI MAIO Egidio, GAMBARDELLA
Giuseppe, IACCARINO Maria Teresa, NAPODANO Aniello, PALOMBA Ferdinando, che
condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 12.6.2014
Il Consigliere estensore
Il Pesderìte
nto
Giovanna VERGA
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PINO