quaderni 03 agcm.pages - Unione Industriali Cuneo

I “QUADERNI” dello Sportello Alimentare
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CONCORRENZA E DEL MERCATO
31.12.2014
Revisione 15 - 45 provvedimenti
“Legge di Gummidge
I “Quaderni” dello Sportello Alimentare.
Il costo di una expertise è
inversamente proporzionale
al numero di parole comprensibili.”.
Le Leggi di Murphy
LEGGERE PER INFORMARSI
INFORMARSI PER CAPIRE
PIU’ DI IERI, MENO DI DOMANI
Il mondo alimentare italiano, così come quello
europeo in generale, vive ormai da molto
tempo una fase di continuo fermento. Legislazioni complesse e talvolta non facili da applicare e requisiti di per sé non cogenti, ma che
lo diventano in maniera imperativa perché
provenienti dai Clienti pongono l’Azienda al
centro di una realtà produttiva in cui spesso si
sa oggi un po’ più di quanto si sapesse ieri, ma
probabilmente meno di quanto bisognerà sapere domani.
Confindustria Cuneo ha quindi pensato di
creare la collana di pubblicazioni “I Quaderni”,
che vorrebbe rappresentare un nuovo strumento di supporto agli Associati del Settore
Alimentare.
Il Quaderno dedicato all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato vuole proporre a tutte le Aziende alimentari associate
un repertorio di provvedimenti emanati dall’AGCM contro imprese accusate di violazione del Codice del Consumo o di altre normative inerenti alle pratiche commerciali sleali.
Spunti di miglioramento e pareri dai Lettori
saranno molto graditi in qualunque momento.
Repertorio legislativo europeo
Lo Sportello Alimentare di
Confindustria Cuneo utilizza molti tipi di fonti per
aggregare le notizie, le bibliografie, le evidenze più
interessanti per il mondo
food e feed e le più utili per
gli Associati.
Buona lettura
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NOTA BENE: vengono riportati in questo indice solo gli argomenti oggetto del contendere da parte di AGCM. Chi fosse interessato all’intero provvedimento, può richiederlo allo Sportello Alimentare.
COMUNICATO STAMPA 30.12.2014
ACQUISTI ONLINE, DECALOGO DI GARANZIA
Mentre prosegue sui canali Rai la campagna dell’Antitrust e della Commissione Europea per tutelare i diritti dei consumatori, con lo
spot già ospitato nei giorni scorsi anche sui principali siti informativi nazionali, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ricorda il Decalogo di Garanzia per gli acquisti online. Questi, in sintesi, i punti principali del testo riprodotto integralmente di seguito: 1) Stop a spese e costi nascosti su Internet; 2) Maggiore trasparenza dei prezzi; 3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti
web; 4) Periodo di 14 giorni per cambiare idea su un acquisto; 5) Maggiori diritti di rimborso; 6) Introduzione di un modulo di recesso standard per tutta l’Unione europea; 7) Eliminazione di sovrattasse per uso di carte di credito e assistenza telefonica; 8) Informazioni più chiare sulle spese di restituzione delle merci; 9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali; 10) Più tutele e
norme comuni anche per le imprese.
La nuova normativa europea “Consumer Rights” coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare, è
stata sostituita integralmente la parte del Codice del Consumo che riguarda i contratti negoziati sia dentro sia fuori i locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi "accelerati" del diritto di recesso. La direttiva,
entrata in vigore a giugno, introduce anche nuovi obblighi informativi precontrattuali. Il consumatore deve ricevere informazioni che
riguardano il venditore (compreso un recapito telefonico o un indirizzo e-mail o altro canale che permetta un contatto rapido), il
bene acquistato, le modalità di pagamento, la garanzia legale e il diritto di recesso in caso di contratti conclusi a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
La novità più importante per l'acquirente riguarda il diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali: il consumatore ha il diritto, qualora reputi che il bene acquistato non lo soddisfa oppure non ha le caratteristiche richieste,
di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore entro un termine più ampio, dai precedenti 10 a 14
giorni. E nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il diritto di recesso viene
esteso di ulteriori dodici mesi per il periodo complessivo di 1 anno e 14 giorni. In caso di recesso, il venditore ha un numero inferiore di giorni (dai precedenti 30 agli attuali 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest'ultimo invece disporrà
di più tempo - 14 anziché 10 giorni - per restituire il bene. Inoltre, da ora in poi il venditore è ritenuto responsabile per l'eventuale
danneggiamento o perdita del bene fino a quando questo non sia consegnato materialmente all'acquirente. Sono anche scattate nuove regole sui contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore è ormai sempre obbligato a far confermare al consumatore l'offerta per iscritto.
I contenuti della normativa “Consumer Rights” sono riassunti nello spot curato dalla Commissione europea in partenariato con la
Direzione Relazioni Esterne dell’Antitrust, disponibile su http://youtu.be/amq_ltZSwl8 www.agcm.it e www.ec.europa.eu/italy.
Roma, 30 dicembre 2014
COMUNICATO STAMPA 04.12.2014
Sanzione Antitrust al sito MarcopoloShop.it:
mezzo milione di euro per pratiche commerciali scorrette nell’e-commerce
A conclusione di un procedimento avviato sulla base delle segnalazioni di numerosi consumatori, l’Autorità Antitrust ha irrogato una
sanzione amministrativa di 500.000 euro a carico di S.G.M. Distribuzione. Nel proprio sito Marcopolo Shop.it (oggi Unieuro.it), la
società offriva ai consumatori, indicandoli come “disponibili”, anche prodotti che in realtà non lo erano, e subordinando la conferma definitiva della transazione a un’ulteriore e successiva verifica della disponibilità dei prodotti acquistati dai consumatori sul sito.
Tale modalità di gestione degli ordini, derivante da particolari scelte organizzative di Marcopolo Shop, ha determinato notevoli disagi per i consumatori, come la frequente cancellazione degli ordini di acquisto e il sensibile ritardo nella consegna dei relativi prodotti.
L’Autorità ha ritenuto che profili di scorrettezza riguardassero anche le modalità di gestione delle fasi post-vendita. Il servizio assistenza clienti di Marcopolo Shop non informava tempestivamente e correttamente i consumatori sul reale stato degli ordini e sulle
concrete possibilità di ricevere i prodotti acquistati nei termini prospettati dalla società. E ciò si traduceva in ostacoli significativi
all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, privandoli della possibilità di scegliere in modo celere e consapevole se attendere l’evasione dell’ordine oppure rivolgersi a un altro fornitore.
Nella fase post-vendita, inoltre, alle carenze informative si aggiungevano comportamenti tesi a dilatare i tempi per la restituzione e
per lo sblocco delle somme corrisposte: invece di restituire immediatamente ai consumatori le somme versate all’atto dell’acquisto,
veniva proposto loro un prodotto diverso da quello indisponibile. In questo modo, si condizionavano indebitamente i consumatori
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all’acquisto di un prodotto alternativo in luogo del rimborso, soprattutto perché Marcopolo Shop era ancora in possesso delle somme versate dai consumatori per la transazione annullata.
A giudizio dell’Antitrust, le modalità di vendita online attuate dal sito non rispettavano i canoni di diligenza richiesti a un importante
operatore della grande distribuzione specializzata e del nuovo mercato dell’e-commerce.
Roma, 4 dicembre 2014
COMUNICATO STAMPA 04.12.2014
Istruttoria e ispezioni dell’Antitrust nei confronti di Eurospin
per violazione dell’art. 62 del DL 1/2012 nel mercato agro-alimentare
L’Autorità Antitrust ha avviato la sua prima istruttoria in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare, contestando alla Eurospin Italia, holding del Gruppo leader sul mercato nazionale del discount, una violazione dell’art. 62 del
D.L. 1/2012, cosiddetto Decreto liberalizzazioni, e delle disposizioni del relativo Decreto di attuazione. Queste norme, in forza delle
quali è stata attribuita all’Autorità una nuova competenza, vietano, in presenza di uno squilibrio di potere commerciale tra le parti
che hanno un rapporto di fornitura di prodotti agroalimentari, al contraente più forte di imporre alla controparte negoziale condizioni non eque.
Nella comunicazione di avvio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che la posizione di primato del Gruppo
Eurospin sul mercato della Grande distribuzione organizzata nel canale discount (per numero di punti vendita, fatturato e fedeltà dei
clienti) comporti per la holding Eurospin Italia la possibilità di esercitare una forte pressione commerciale nei confronti dei produttori agricoli e alimentari, parti deboli del rapporto, in sede di negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura.
L’istruttoria appena iniziata riguarda, in particolare, la presunta condotta di Eurospin Italia consistente nell’avere imposto ai propri
fornitori il versamento semestrale di due contributi economici ingiustificatamente gravosi, in quanto non rispondenti ad alcun servizio prestato dal Gruppo in loro favore. I funzionari dell’Agcm, con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno condotto accertamenti ispettivi presso la sede della società. L’istruttoria si concluderà alla fine del mese di marzo 2015.
Roma, 4 dicembre 2014
Bollettino n. 42 del 3 novembre 2014
PS9474 - SVILUPPO E PROGRESSO DI GIAMATTEI L.- BANCHE DATI ON LINE
Provvedimento n. 25128
Con richieste di intervento pervenute a partire dal 22 agosto 2013 alcune microimprese, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d-bis),
del Codice del Consumo, hanno segnalato di aver ricevuto da parte di SPGL, in seguito alla loro iscrizione nel registro delle imprese, un bollettino postale precompilato per eseguire un pagamento di importo, comprensivo di imponibile IVA, pari a 309,87 euro.
L’occasione colta dal professionista per l’invio di tale bollettino coincide con l’iscrizione o annotazione delle microimprese nel registro delle imprese le quali, pertanto, sanno di dover assolvere a obblighi camerali, di natura anche pecuniaria, in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA).
Il pagamento della suddetta somma non è, tuttavia, in alcun modo relazionato con il versamento del diritto camerale annuale ed ha
il solo scopo di promuovere l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale “Camera Commerciale”, dove l’account
della microimpresa viene inserito all’interno della banca dati telematica presente nella sezione “Associati” del sito internet del professionista (www.cameracommerciale.it).
Il fatto che SPGL presenti, mediante la configurazione grafica e le informazioni contenute sull’anzidetto bollettino postale, come
obbligatorio il versamento da eseguire in suo favore e ponga altresì in risalto il fatto che lo stesso sia dovuto dalle ditte iscritte alle
CCIAA, rende la relativa comunicazione commerciale idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari,
costringendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto e che non avrebbero altrimenti acquistato.
Le modalità utilizzate da SPGL per la promozione della propria proposta commerciale, inoltre, sono tali da ostacolare l’esercizio del
diritto di recesso pattiziamente concesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese
di avvalersi della facoltà di ripensamento.
PS9475 - SERVIMPRESA S.R.L. - BANCHE DATI ON LINE
Provvedimento n. 25129
Con richieste di intervento pervenute a partire dal 17 marzo 2014 alcune microimprese, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d-bis),
del Codice del Consumo, hanno segnalato di aver ricevuto da parte di Servimpresa, in seguito alla loro iscrizione nel registro delle
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imprese, un bollettino postale precompilato per eseguire un pagamento di importo pari a 309,87 euro1. Analoghe segnalazioni sono
pervenute anche da alcune Camere di Commercio.
L’occasione colta dal professionista per l’invio di tale bollettino coincide con l’iscrizione o annotazione delle microimprese nel registro delle imprese le quali, pertanto, sanno di dover assolvere a obblighi camerali, di natura anche pecuniaria, in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA). Il pagamento della suddetta somma
non è, tuttavia, in alcun modo relazionato con il versamento del diritto camerale annuale ed ha il solo scopo di promuovere l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale “Multiportale.it”, dove l’account della microimpresa viene inserito all’interno della banca dati telematica presente nella sezione “Iscritti” del sito internet del professionista (www.multiportale.it).
Il fatto che Servimpresa presenti, mediante la configurazione grafica e le informazioni contenute sull’anzidetto bollettino postale,
come obbligatorio il versamento da eseguire in suo favore e ponga altresì in risalto la circostanza che lo stesso sia dovuto dalle ditte
iscritte alle CCIAA, rende la relativa comunicazione commerciale idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei
destinatari, costringendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto e che non avrebbero altrimenti
acquistato.
Le modalità utilizzate da Servimpresa per la promozione della propria proposta commerciale, inoltre, sono tali da ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle
microimprese di avvalersi della facoltà di ripensamento.
Bollettino n. 38 del 6 ottobre 2014
I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Provvedimento n. 25090
19. Data la specifica natura dell’intesa, l’Autorità ha ritenuto che essa sia suscettibile di produrre effetti sia sui mercati a monte
interessati dagli acquisti, in cui le Parti operano dal lato della domanda, sia sui mercati a valle della GDO, in cui le catene aderenti
all’accordo sono presenti quali diretti concorrenti.
20. I possibili effetti restrittivi sui mercati di approvvigionamento derivanti dal possesso di un forte potere di acquisto sono stati individuati in una riduzione della capacità di competere dei produttori contrattualmente più deboli, con conseguenze negative, nel medio
periodo, sulla varietà e la qualità dei prodotti.
COMUNICATO STAMPA 26.09.2014
GRANDE DISTRIBUZIONE: ANTITRUST ACCETTA GLI IMPEGNI, SCIOLTA CENTRALE ITALIANA
L’Antitrust, nella riunione del 17 settembre 2014, ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da Centrale
Italiana e dalle 5 catene distributive aderenti a tale supercentrale di acquisto. Si chiude così, con lo scioglimento della suddetta Centrale Italiana, l’istruttoria avviata il 4 dicembre 2013, per verificare gli effetti dell’intesa tra le catene Coop, Despar, Il Gigante
(attraverso la controllata Gartico), Disco Verde e Sigma, creata con il principale obiettivo di centralizzare la funzione di contrattazione delle condizioni di acquisto delle imprese aderenti, per ottenere risparmi di costo nella fase di acquisto delle merci.
Gli impegni assunti dalle catene distributive consistono, oltre che nella cessazione dell’operatività di Centrale Italiana, nell’interruzione di qualsiasi forma di collaborazione commerciale tra le 5 catene. Due di esse, Disco Verde e Sigma, in forza di una mandato
alla negoziazione conferito a Coop Italia, continueranno a contrattare una parte dei propri acquisti insieme a tale catena distributiva, limitando la negoziazione congiunta esclusivamente alle imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro e che non siano
fornitori di prodotti a marchio del distributore; è esclusa rigorosamente dall’accordo qualsiasi forma di collaborazione ulteriore.
L’Antitrust ha ritenuto che gli impegni sopra descritti siano idonei e necessari a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali alla
base dell’avvio dell’istruttoria, in quanto la loro attuazione comporterà: i) la cessazione della collaborazione tra le catene Coop, Il
Gigante e Despar, la cui presenza sui mercati locali della Grande distribuzione organizzata presenta ampie aree di sovrapposizione,
con forti rischi di coordinamento su tali mercati; ii) la riduzione del buyer power dell’alleanza di acquisto limitata agli operatori
Coop, Sigma e Disco Verde, la cui quota sui mercati dell’approvvigionamento non supera il 20%.
Roma, 26 Settembre 2014
COMUNICATO STAMPA 24.09.2014
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INTEGRATORI ALIMENTARI: ANTITRUST SANZIONA PER 250.000 EURO NAMED SPA PER INGANNEVOLEZZA
DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA RELATIVA ALL’INTEGRATORE IMMUN’AGE
L’Antitrust ha ritenuto ingannevoli numerosi profili della campagna pubblicitaria di Immun’Age, integratore alimentare, diffusa a
mezzo stampa e Radio TV, nonché sul sito internet dedicato (www.immunage.it), e ha irrogato alla società Named S.p.A. una multa di
250.000 euro.
Secondo il Garante della Concorrenza, in tutta l’attività promozionale del suddetto prodotto si faceva ampio riferimento ad alcune
specifiche caratteristiche di natura salutistica, in primis la sua efficacia contro numerose gravi patologie (Alzheimer, Morbo di Parkinson, ecc.) ovvero contro altre malattie e stati fisiologici ampiamente diffusi, quali invecchiamento cellulare, influenza e raffreddori, vaccinazioni e stati di debilitazione, che si sono rivelate non veritiere o comunque ambigue.
La bevanda Immun’age, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, è in realtà un integratore alimentare a base di papaya, prodotto per il quale è possibile soltanto vantare un’efficacia antiossidante, mentre risultano privi di validazione scientifica e di
relativa autorizzazione i numerosi benefici salutistici ricondotti alla sua assunzione, così da indurre in errore i consumatori sulle
caratteristiche del prodotto, al quale la pubblicità attribuisce effetti normalmente attribuibili alle funzioni proprie di un farmaco.
L’istruttoria si inserisce nel solco di interventi tesi a contrastare l’uso scorretto di claim salutistici. L’Antitrust ha infatti concluso
numerosi procedimenti aventi ad oggetto la formulazione poco corretta di indicazioni sulla salute presenti sulle confezioni e sui siti
internet di prodotti alimentari ed integratori alimentari.
Roma, 24 settembre 2014
COMUNICATO STAMPA 25.07.2014
ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEI CONSORZI CONAI E COREPLA PER VERIFICARE UN
POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEL RICICLO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN
PLASTICA
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti di CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) a seguito di una segnalazione della società Aliplast S.p.A. che ha denunciato comportamenti in violazione della normativa antitrust nel
settore della gestione dei rifiuti derivanti da imballaggi in plastica, messi in atto dai due Consorzi.
Aliplast è una società che opera nel settore della raccolta, stoccaggio, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. L’impresa ha
costituito un sistema di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggi denominato P.A.R.I., che consente di rendere tracciabili i
propri imballaggi e di gestirne la raccolta ed il riciclo.
Secondo Aliplast, CONAI e COREPLA avrebbero posto in essere diversi comportamenti con il fine specifico di impedire il definitivo
riconoscimento del sistema autonomo di gestione che fa capo ad Aliplast e, dunque, di escludere la stessa società dal mercato dell’organizzazione della gestione di tali rifiuti. In questo modo il CONAI avrebbe ostacolato l’ingresso del Sistema P.A.R.I nel mercato
dell’organizzazione dell’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica.
In particolare, sembrerebbe che il CONAI abbia adottato, anche a beneficio di COREPLA, una serie di comportamenti strumentali di
natura escludente, che avrebbero condizionato negativamente l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione necessaria al
Sistema P.A.R.I. ad operare come sistema autonomo di gestione. La condotta risulterebbe volta a ostacolare l’accesso al mercato non
solo del concorrente Aliplast ma potenzialmente anche di tutti i produttori di imballaggi in plastica secondari e terziari eventualmente intenzionati a presentare istanza di riconoscimento come sistemi autonomi.
Il provvedimento è stato notificato alle parti nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il Gruppo Antitrust del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.
L’istruttoria dovrà concludersi entro il 31 luglio 2015.
Roma, 25 luglio 2014
COMUNICATO STAMPA 24.07.2014
ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA PER VERIFICARE L’ESISTENZA DI UNA POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA
DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE
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L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per accertare l’esistenza di una possibile intesa anticoncorrenziale nel mercato della distribuzione automatica e semiautomatica di cibi pre-confezionati (merendine, snack, gelati ecc.) e bevande calde e fredde mediante apparecchi collocati in luoghi pubblici e privati (c.d. vending).
Le società interessate dal provvedimento sono: Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A. (Buonristoro Vending Group) e le controllate
Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l., Sogeda S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia
S.p.A., Liomatic S.p.A., e sono tutte attive in Italia.
L’iniziativa dell’Antitrust fa seguitoa una segnalazione nella quale, tra l’altro, si dà conto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra un privato e operatrici del call center del Gruppo Argenta S.p.A., da cui sembra emergere l’esistenza di un “patto di non
belligeranza” tra le imprese sopra menzionate; ciascuna delle quali si asterrebbe dall’attivare offerte commerciali, o installare apparecchi per la distribuzione di bevande e alimenti, a favore di soggetti già clienti di imprese partecipanti all’accordo.
L’intesa sarebbe dunque finalizzata a evitare o limitare la concorrenza tra gli operatori, in particolare attraverso un meccanismo di
ripartizione concertata della clientela suscettibile di integrare una violazione della normativa antitrust.
Il provvedimento è stato notificato alle parti nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il Gruppo Antitrust del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.
Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015.
Roma, 24 luglio 2014
Bollettino n. 29 del 21 luglio 2014
PS9231 - FIBERPASTA-PASTA PER DIABETICI
Provvedimento n. 24990
Il procedimento ha ad oggetto le condotte di Fiberpasta consistenti nella presentazione dei propri “alimenti dietetici caratterizzati
dall’alto contenuto di fibra, un basso indice glicemico e un ridotto contenuto calorico”: a) tramite il sito internet aziendale www.fiberpasta.it nonché per mezzo delle pagine Facebook; e b) tramite un e-mail inviata agli esperti nutrizionisti, medici e dietologi:
Fiberpasta ha promosso nelle pagine del proprio sito aziendale www.fiberpasta.it 4, nella sezione “Prodotti”, le “proprietà nutrizionali” degli alimenti che compongono la linea con indicazioni quali “...completamente naturale, senza conservanti né additivi chimici, [...] un ottimo aiuto nelle diete per la PERDITA o il MANTENIMENTO DI PESO, RIDURRE o CONTROLLARE IL COLESTEROLO E LA GLICEMIA, REGOLARIZZARE L’INTESTINO”.
6. Il vantaggio nutrizionale derivante dall’assunzione dei farinacei era ulteriormente ribadito nella sezione del sito “Perché Fiberpasta”, ove il consumatore era reso edotto delle caratteristiche nutrizionali e delle situazioni in cui era consigliato l’impiego delle
referenze (colesterolo, stitichezza, sovrappeso) per mezzo della seguente scheda:
COMUNICATO STAMPA 15.07.2014
Con delibera del 5 giugno 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti
dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie" con i relativi n. 2 formulari.
COMUNICATO STAMPA
ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA UE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E PRESENTAZIONE DELLA
CAMPAGNA COMMISSIONE EUROPEA-ANTITRUST SUI CANALI RAI. CONFERENZA 7-8 LUGLIO NELL’AMBITO DEL TURNO DI PRESIDENZA DEL SEMESTRE EUROPEO (“EU COOPERATION FOR ENFORCEMENT OF
CONSUMER LEGISLATION”)
Nei giorni 7 e 8 luglio 2014 l’Autorità Antitrust ospiterà presso la sua sede un importante evento inserito nel calendario degli appuntamenti per il turno di presidenza del semestre europeo: due sessioni di studi e approfondimenti con i maggiori esperti europei del
settore dedicate all’importanza dell’azione di coordinamento tra le varie autorità comunitarie in materia di tutela del consumatore
in un contesto normativo rafforzato dal recepimento della direttiva Ue Consumer Rights che riconosce nuove opportunità e tutele per
i consumatori soprattutto nella contrattazione a distanza.
Nell’era delle transazioni via internet è, infatti, necessario che l’enforcement delle regole a tutela del consumatore venga reso più
efficace da una cooperazione flessibile, moderna, ma al tempo stesso più intensa, in grado di far fronte alle sfide derivanti dal diffondersi di pratiche commerciali transfrontaliere. Il consumatore deve avere fiducia nell’e-commerce ed essere messo al riparo dalle
insidie che si nascondo in questa forma di contrattazione.
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Al meeting del 7-8 luglio parteciperanno numerosi esponenti dei governi e delle autorità consorelle comunitarie che si occupano di
tutela dei consumatori, oltre al Presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, al sottosegretario allo Sviluppo Economico, Simona
Vicari, al Commissario europeo per la Tutela dei consumatori, Neven Mimica e al viceministro tedesco Gerd Billen. I lavori della
Conferenza inizieranno alle ore 15 del 7 luglio e si concluderanno alle 13 del giorno successivo.
Per dare la più ampia diffusione possibile a questa nuova forma di tutela del consumatore, l’Antitrust ha raggiunto un accordo con il
Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio, d’intesa con la Commissione Europea, per la programmazione di alcuni spot
informativi sui canali Tv e Radio della Rai (disponibili anche sul sito www.agcm.it), messaggi che sono partiti pochi giorni fa e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Si tratta di un semplice e immediato messaggio, analogo a quelli nelle altre lingue, che
la Commissione Europea ha messo a punto proprio per sensibilizzare i cittadini sulle nuove garanzie a cui possono accedere per
evitare di essere vittime di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, in primo luogo nel settore delle comunicazioni
digitali. Altre iniziative sono state avviate dalla Commissione Europea in tutti i 28 paesi, attraverso il web, la cartellonistica e la
comunicazione diretta agli operatori dell’informazione.
Durante una conferenza stampa che si terrà il giorno 7 luglio alle ore 12 presso la sede a Roma della Rappresentanza Italiana dell’Unione Europea, e alla quale parteciperanno il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella e il Commissario Europeo Neven
Mimica, verranno proiettati lo spot in onda sulla televisione pubblica, mostrati i sei principali poster della campagna informativa
diretta ai consumatori italiani e illustrate tutte le novità in materia di tutela dei consumatori.
La direttiva Consumer Rights.
La direttiva europea coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare viene sostituita integralmente la
parte del Codice, dall'articolo 45 all'articolo 67, che riguarda i contratti negoziati sia dentro che fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi "accelerati" del diritto di recesso. La direttiva introduce anche nuovi obblighi informativi precontrattuali. Il consumatore deve ricevere informazioni che riguardano il venditore (compreso un
recapito telefonico per un contatto rapido), il bene acquistato, le modalità di pagamento, il diritto di recesso e la garanzia legale.
La novità più importante per l'acquirente è quella sul diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali: il consumatore senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore, qualora reputi che il bene acquistato non lo soddisfa
oppure non ha le caratteristiche richieste, ha un termine più ampio, dagli attuali 10 giorni a 14 giorni, per esercitare il diritto di
recesso. E nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso
a ben dodici mesi. In caso di recesso, il venditore ha un numero inferiore di giorni (dagli attuali 30 a 14 giorni) per restituire le
somme versate dal consumatore. Quest'ultimo invece disporrà di più tempo -14 giorni invece che 10 - per restituire il bene.
Ecco in sintesi le principali novità.
-
Si avranno a disposizione più giorni per il recesso dal contratto e tempi più stretti per avere indietro le somme versate.
Ci saranno più giorni a disposizione per il ripensamento di fronte a un acquisto incauto o insoddisfacente e tempi più stretti
per ottenere indietro la somma pagata.
Il venditore sarà ritenuto responsabile del danneggiamento o della perdita del bene fino a quando non lo avrà consegnato materialmente nelle mani dell'acquirente.
Scatteranno nuove regole che disciplineranno i contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore sarà sempre obbligato a far confermare al consumatore l'offerta.
Tutti i giornalisti e i cineoperatori che vogliono accreditarsi alla due giorni di convegno e alla conferenza stampa del 7 luglio, sono
pregati di scrivere una mail al seguente indirizzo: [email protected].
Roma, 3 luglio 2014
COMUNICATO STAMPA - Roma, 23 giugno 2014
BANCHE DATE ONLINE: NUOVO INTERVENTO DELL’ANTITRUST A TUTELA DELLE MICROIMPRESE; SANZIONATE LE SOCIETÀ AVRON E IPDM PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA
Sanzioni complessive per 550.000 euro. Avron raccoglie preventivamente i dati aziendali e procede all’invio di comunicazioni
che, dietro la richiesta di una tempestiva verifica dell’esattezza dei dati in corso, nascondono abbonamenti a pagamento.
IPDM interviene nella fase di recupero dei supposti crediti. È il quarto provvedimento deciso dall’Autorità nel 2014 per arginare il fenomeno. In totale è stato comminato un milione e settecentomila euro di multe
Nuovo intervento dell’Antitrust contro le società che attraverso la raccolta di dati aziendali inducono le microimprese a sottoscrivere
costosi abbonamenti a pagamento. L’Autorità ha infatti sanzionato per 550.000 euro complessivi l’azienda di Bratislava Avron e
l’azienda greca IPDM (Internet Publishing &Demand Management Mon. Ike): la prima invia comunicazioni che, dietro la richiesta
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di una tempestiva verifica dell’esattezza dei dati corso presenti su un database online, nascondono abbonamenti a pagamento. IPDM
interviene successivamente nella fase di recupero dei supposti crediti.
Si tratta del quarto provvedimento adottato quest’anno dall’Autorità per arginare il fenomeno della richiesta di denaro alle microimprese a fronte di registrazioni mai richieste su banche dati online di società domiciliate all’estero.
Simili i meccanismi messi a punto dalle diverse imprese sanzionate dall’Autorità. In particolare Avron, con sede a Bratislava, raccoglie i dati aziendali delle microimprese italiane, in maniera unilaterale e non richiesta, inserendoli nel proprio database online denominato “Registro del Mercato Nazionale”. Successivamente invia alle microimprese preregistrate una comunicazione commerciale
apparentemente volta a sollecitare la correzione o l’aggiornamento dei dati aziendali pre-inseriti mediante la compilazione del modulo allegato. In realtà il tono aggressivo della comunicazione, unitamente alla grafica impiegata, spinge le microimprese a sottoscrivere il modulo per evitare di incorrere nelle conseguenze negative minacciate dalla comunicazione stessa, finendo così per aderire a un costoso abbonamento pluriennale per un servizio di annunci pubblicitari. Questo servizio, peraltro, consiste soltanto nella
inclusione delle eventuali correzioni apportate tramite il modulo e dell’indicazione della localizzazione geografica della micro-impresa con il servizio mappe gratuito di Google, negli account unilateralmente creati dal professionista sul proprio database online.
La ‘scoperta’ arriva con il ricevimento della prima fattura di pagamento, inviata da Avron solo alla scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato pagamento è la stessa Avron che inizia ad inviare la catena di solleciti, nei quali il
costo aumenta per effetto degli interessi di mora e per le ‘spese di gestione della pratica’ e solo successivamente subentra la società
greca, inizialmente con proposte transattive e poi con la minaccia di ricorrere alla riscossione coattiva richiedendo presso il Tribunale di Bratislava il decreto ingiuntivo europeo.
Ad aprile scorso l’Antitrust aveva sanzionato, con due distinti provvedimenti, la società di diritto tedesco DAD e quella di diritto
slovacco CBR (rispettivamente 500mila e 50mila euro), nonché per una pratica analoga la società di diritto italiano Kuadra (100mila euro), mentre a gennaio era stata sanzionata la società di diritto messicano Expo-Guide (500mila euro).
BOLLETTINO N. 24 DEL 16 GIUGNO 2014
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I768 – CENTRALE D’ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Provvedimento n. 24943
VISTE le comunicazioni del 28 aprile 2014, con le quali CENTRALE ITALIANA S.c. a r.l., COOP ITALIA S.c. a r.l., DESPAR SERVIZI, GARTICO S.c. a r.l., DISCOVERDE S.r.l., SIGMA SOCIETÀ ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI, secondo le modalità specificatamente indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n.
287/90”, hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, precisati e integrati con la comunicazione di
COOP ITALIA del 12 maggio 2014, allegati nelle rispettive versioni non riservate, con durata illimitata, consistenti nell’adozione
delle seguenti condotte …..
PS5852 - DITREVIT-INTEGRATORE PER LATTANTI
Provvedimento n. 24938
Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di pagine internet sul sito
aziendale www.humana.it volte a promuovere cinque integratori alimentari, particolarmente adatti alla prima infanzia, vantandone
gli effetti salutistici rispetto a malattie come il deficit di accrescimento osseo e scheletrico ovvero rispetto alla cura di disturbi vari
come la chetosi.
BOLLETTINO N. 14 DEL 7 APRILE 2014
PS9198 - GIMA-COMMERCIO ON LINE
Provvedimento n. 24849
Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista, consistenti: A) nell’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti attraverso i siti web utilizzati per l’esercizio
dell’attività di vendita on line, nonché nell’aver invitato all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza
di prevedibili ragioni ostative alla fornitura degli stessi al prezzo pubblicizzato, entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, alla natura ed alle modalità della promozione ed al prezzo cui i prodotti vengono offerti; B) nella mancata predisposizione o esercizio di efficienti sistemi di comunicazione con i consumatori; nella reiterata comunicazione di informazioni non veritiere
circa lo stato di evasione degli ordini e le effettive prospettive di consegna dei beni acquistati; nell’omessa/ritardata corresponsione
del rimborso del prezzo (addebitato al momento dell’accettazione dell’ordine), a fronte della mancata consegna e nella comunicazione di informazioni non veritiere circa l’avvenuto o imminente perfezionamento delle relative operazioni; nell’aver subordinato il
rimborso del prezzo all’esercizio del “diritto di recesso” da parte del consumatore, richiedendo talvolta il rispetto di talune formali-
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tà; C) nell’aver pubblicato condizioni di vendita nelle quali sono riportate informazioni non veritiere sia sotto il profilo del contenuto, che delle modalità di esercizio di taluni diritti riconosciuti al consumatore.
NEWS 14 APRILE 2014.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Indicazioni nutrizionali sul sale apposte su prodotti alimentari
Sulla base delle segnalazioni di un’associazione di consumatori nonché di verifiche effettuate d’ufficio ai fini dell’applicazione del
D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del Consumo”, è emerso che tredici diversi professionisti hanno posto in essere
condotte tese a promuovere la vendita di vari e noti prodotti alimentari (un digestivo effervescente, un salume ed alcuni crackers)
riportando – sul packaging e nei supporti media in uso - indicazioni non corrette – in quanto ambigue o non in linea con la vigente
normativa comunitaria - in riferimento all’effettivo quantitativo di sale contenuto nella propria referenza attraverso espressioni quali:“con 30 % di sodio in meno”“poco sale”;“non salati” e “non salati in superficie”.
Con distinte comunicazioni, in data 7 ottobre 2013 e in data 3 dicembre 2013, l’Autorità ha invitato i suddetti professionisti interessati dalle verifiche a rimuovere i profili di possibile scorrettezza insita nella comunicazione dei rispettivi prodotti, eliminando o modificando adeguatamente la dicitura contestata su ogni parte della confezione e, ove in uso, su altri supporti pubblicitari.
In risposta ai suddetti inviti i professionisti hanno comunicato di aver eliminato o modificato oppure di aver intenzione di eliminare o
modificare le rispettive comunicazioni su detti prodotti, in tal modo chiarendo definitivamente l’effettiva portata nutrizionale relativamente alla presenza di sale nei medesimi. In particolare, con riferimento ai crackers, in aggiunta all’eliminazione della dicitura,
alcuni operatori adotteranno l’indicazione “Crackers salati. Senza granelli di sale in superficie”, mentre altri utilizzeranno un claim
nutrizionale di tipo comparativo.
Le nuove confezioni verranno commercializzate a partire dai prossimi mesi, esaurite le scorte attuali, mentre la diffusione su altri
supporti, ove prevista, avverrà in piena assonanza alle modifiche effettuate per il packaging. Pertanto, l’Autorità nella sua adunanza
del 5 marzo 2014, ha riscontrato il buon esito dell’invito trasmesso ai professionisti. Nella medesima riunione, il Collegio ha disposto, ex. art. 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Autorità (www.agcm.it)
BOLLETTINO N.10 DEL 10 MARZO 2014
PS7621 - VEMMA ITALIA-PRODOTTI CON SUCCO DI MANGOSTANO
Provvedimento n. 24784
Il presente procedimento, che trae origine dalle segnalazioni di due consumatori, concerne il comportamento posto in essere da
Vemma, in qualità di professionista, consistente nella creazione e gestione di un articolato sistema di promozione e commercializzazione di prodotti a base di mangostano. Tale sistema prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno
schema di acquisto e vendita dei suddetti prodotti nel quale gli stessi sono incentivati a sponsorizzare, per il loro ingresso nel Sistema Vemma, un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione ai prodotti (nei messaggi su Internet) di alcune proprietà benefiche.
PS8171 - ASEA-ACQUA DEL BENESSERE
Provvedimento n. 24785
Sulla base delle segnalazioni pervenute e di documentazione acquisita d’ufficio, il procedimento concerne il comportamento posto in
essere dal professionista consistente nella realizzazione di un articolato sistema di promozione e commercializzazione della bevanda
“ASEA”2 che prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno schema di acquisto e vendita del prodotto nel quale gli stessi sono incentivati a ricercare ed includere un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione al prodotto - nei messaggi su internet e negli opuscoli forniti agli incaricati - di particolari proprietà salutistiche.
BOLLETTINO N.8 DEL 24 FEBBRAIO 2014
PS8967 - "CHI"-PUBBLICITÀ OCCULTA NEOLATTE 1
Provvedimento n. 24778
La pratica commerciale consiste in una fattispecie di pubblicità occulta che assume la forma di un redazionale, pubblicato sul settimanale “Chi” n. 17 del 24 aprile 2013, intitolato “Belen con il suo Santiago” e riguardante per l’appunto la nota showgirl e, all’epoca della pubblicazione, neo- mamma, la signora Belen Rodriguez. Detta pratica, in particolare, è realizzata mediante la pubblicazione di due fotografie e delle relative didascalie, concernenti il latte per l’infanzia Neolatte e un biberon Avent.
Con parere pervenuto in data 15 gennaio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 22, comma 2 e 23, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, risultando esistenti elementi
gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere la natura pubblicitaria della fattispecie in questione. Infatti, ciò che rileva nel
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caso di specie è la presenza, nell’ambito di un articolo che raffigura due noti personaggi televisivi, di un riquadro in cui vengono
riportati non solo i nomi e la marca rispettivamente del biberon e del latte artificiale ma anche il prezzo e le caratteristiche. Alla
stregua, appunto, di un messaggio pubblicitario, non reso, però, riconoscibile nella sua natura promozionale, ma anzi dissimulato
nell’ambito di un servizio che intende caratterizzarsi per natura informativa e, pertanto, assistita da caratteri di imparzialità e neutralità rispetto a contenuti commerciali.
PS9026 - RHEINGOLF/EXPO-GUIDE
Provvedimento n. 24788
Il procedimento concerne la pratica commerciale realizzata da Expo-Guide nei confronti delle microimprese volta a far sì che le
stesse sottoscrivano un abbonamento triennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, del valore di 1.271 euro all’anno,
automaticamente rinnovabile alla data di scadenza.
I comportamenti posti in essere da Expo-Guide, in particolare, hanno riguardato l’iscrizione dei dati aziendali delle microimprese
italiane, unilateralmente ed a loro insaputa, in un database presente esclusivamente online sul sito internet www.expo-guide.com e
denominato “Guida per fiere ed espositori”, al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento. Il professionista, inoltre, con il pretesto di far verificare e correggere alle microimprese
eteronomamente pre-iscritte i dati inseriti nel suddetto database telematico, ha proceduto sistematicamente all’invio nei loro confronti, a mezzo posta, di una comunicazione dai toni intimidatori al fine di condizionarne indebitamente il processo decisionale e
ottenere così la sottoscrizione di un abbonamento triennale. Expo-Guide, inoltre, ha di fatto ostacolato l’esercizio del diritto di recesso delle microimprese, in quanto ha proceduto ad inviare la fattura relativa alla prima rata dell’abbonamento solo successivamente al consolidarsi del vincolo contrattuale, attendendo cioè la scadenza del termine per esercitare il diritto di ripensamento convenzionalmente concesso. Expo-Guide, infine, ha anche proceduto a sollecitare, direttamente o mediante la società di recupero crediti, le microimprese pre-iscritte ed abbonate inviando loro ripetuti avvisi e solleciti di pagamento relativi alle rate annuali dell’anzidetto abbonamento, altresì reiterandoli, nel caso in cui non fossero andati a buon fine, insieme alla minaccia di adire le competenti
autorità giudiziarie per il recupero del credito indebitamente vantato.
BOLLETTINO N. 51 DEL 16 DICEMBRE 2013
PS8768 - GARTEC-MIELE LIFEMEL CON PROPRIETÀ TERAPEUTICHE
Provvedimento n. 24627
Il procedimento, avviato su istanza del nucleo di Polizia Locale Valle del Chiese, concerne la possibile ingannevolezza dei contenuti
informativi dei siti internet www.vitalmel.com e www.lifemel.it2 e la possibile decettività dei vanti salutistici ivi riportati e attribuiti
ad undici integratori distribuiti dal professionista, concepiti e formulati per specifiche esigenze e patologie. 4. Più nello specifico, il
sito www.vitalmel.it precisa le caratteristiche e il metodo di produzione dei diversi “Mieli Officinali” offerti al pubblico.
COMUNICATO STAMPA 12.12.2013
GDO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELLA SUPERCENTRALE D’ACQUISTO ‘CENTRALE
ITALIANA’ E DELLE 5 CATENE DISTRIBUTIVE CONCORRENTI PER VERIFICARE L’ESISTENZA DI UNA POSSIBILE INTESA, CON POTENZIALI EFFETTI SIA SUI FORNITORI CHE SUI CONSUMATORI
Si tratta delle catene Coop, Despar, Il Gigante (attraverso la controllata Gartico), Disco Verde e Sigma. Provvedimento notificato
oggi alle parti nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il gruppo antitrust del Nucleo speciale tutela mercati
della Guardia di Finanza. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 dicembre 2013, ha deciso di
avviare un’istruttoria nei confronti della supercentrale d’acquisto ‘Centrale Italiana’ e delle 5 catene distributive che ne fanno parte
(4 delle quali socie della società Centrale Italiana), operanti nella Grande distribuzione organizzata: si tratta delle catene Coop,
Despar, Il Gigante (attraverso la controllata Gartico), Disco Verde e Sigma. L’istruttoria è stata avviata per verificare l’esistenza di
una possibile intesa, con potenziali effetti sia sui fornitori che sui consumatori. Il provvedimento è stato notificato oggi alle parti
interessate nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il gruppo antitrust del Nucleo speciale tutela mercati della
Guardia di Finanza.
BOLLETTINO N. 49 DEL 9 DICEMBRE 2013
PS6980 - XENALIS DIMAGRANTI
Provvedimento n. 24607
Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti individuati al punto sub I consistente nella promozione
di numerosi prodotti asseritamente dimagranti e terapeutici con modalità similari, di seguito descritte, idonee a indurre in errore i
consumatori sulle caratteristiche degli stessi e quindi ad influenzare sensibilmente la decisione commerciale del consumatore di
acquistare o meno i prodotti. La condotta oggetto di analisi si sostanzia nella diffusione di informazioni ingannevoli ed omissive per
la promozione di numerosi prodotti dimagranti e terapeutici idonee ad alterare il processo volitivo del consumatore medio cui sono
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rivolte. La pratica si manifesta come particolarmente complessa e vede l’apporto di più professionisti, contrattualmente legati e
strutturati. Come di seguito esposto, la condotta è stata artatamente concepita e parcellizzata per ricondurla ad un unico professionista estero (nella specie, Xenalis), occultando in tal modo l’operato di altre persone giuridiche, anche italiane, con il precipuo scopo di rendere oggettivamente difficile per il consumatore individuare quale sia l’effettivo responsabile della vendita nonché, presumibilmente, per ridurre il potenziale rischio di incorrere in contestazioni per illeciti di carattere amministrativo.
PS8805 - ULIVETO E ROCCHETTA - ACQUE DELLA SALUTE
Provvedimento n. 24608
La pratica commerciale consiste nell’attività promozionale delle acque minerali Uliveto e Rocchetta, al fine di accreditarle quali
“acque della salute”, attraverso una serie di iniziative sviluppate da Cogedi insieme alla FIMMG. Con parere pervenuto in data 16
ottobre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2,
21, comma 1, lettere a), b) e c), 22 e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni. La
partnership con FIMMG, risultante dalla pratica, è suscettibile di far credere ai consumatori che, sulla base di un vaglio della federazione, il consumo delle acque Uliveto e Rocchetta possa favorire in modo particolare il benessere e la salute e suggerire che tali
acque siano qualitativamente migliori rispetto ad altre presenti in commercio poiché godono dell’avallo espresso dei medici di famiglia.
05 Novembre 2013 Comunicazione al consumatore
MS-PS8806 Vari prodotti – claim sugli zuccheri aggiunti
Esito dell’invito a rimuovere i possibili profili di scorrettezza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PS8806 Vari prodotti – claim sugli zuccheri aggiunti
Sulla base della segnalazione di un’associazione di consumatori è emerso che diversi professionisti hanno posto in essere condotte
tese a promuovere la vendita di vari prodotti alimentari:
- Carrefour, Carrefour baby omogeneizzato alla mela, CEAN, energelli e brioche farcita, Coop, Crescendo Coop omogeneizzato
prugna e melaecereali BeneSì, Galbusera, biscotti Buoni Così, Hipp, omogeneizzati prugna e mela, frutta mista e creali, pera e yogurt e mela e yogurt, Macè, frullato Materne Fruit and Go mela e fragola, Materne Industries, frullatoOnlYou Cuore di frutta mela e
lampone e Paluani, croissant FarciTu, riportando sull’etichetta della confezione l’indicazione “senza zuccheri aggiunti” ovvero
“senza zucchero aggiunto”;
- Campiello, biscotto Novellino, riportando sull’etichetta della confezione l’indicazione “senza zucchero” e “aggiunto”; - Colussi, frollini Gusto Leggero, riportando sull’etichetta della confezione l’indicazione “senza zuccheri” e “aggiunti” e biscotti
allo yogurt Misura e cornetti alla ciliegia Misura,riportando sull’etichetta delle confezioni “senza zucchero”;
- La Finestra sul Cielo, biscotti di kamut e riso, Freechoko e Riccioli riso e mais, riportando sull’etichetta delle relative confezioni
l’indicazione “senza zucchero (saccarosio)”;
- Cerealvit, Bio corn flakes, riportando sull’etichetta della confezione l’indicazione “senza saccarosio”.
Con comunicazioni del 30 maggio 2013 l’Autorità ha invitato i suddetti professionisti a rimuovere i profili di possibile scorrettezza
insita nella presentazione della confezione di vendita, eliminando e/o modificando la dicitura contestata su ogni parte della confezione.
In risposta ai suddetti inviti i professionisti hanno comunicato di aver modificato o di aver intenzione di modificare le rispettive confezioni, ovvero le ricette, in tal modo chiarendo al consumatore le reali caratteristiche del prodotto.
Le nuove confezioni verranno commercializzate a partire dai prossimi mesi, esaurite le scorte attuali.
Bollettino 2013 n.41
AS1088 - SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA' TERMICHE DEI MEZZI IN ESERCIZIO DESTINATI AL TRASPORTO DELLE DERRATE DETERIORABILI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, intende formulare alcune osservazioni al fine di favorire una maggiore ed effettiva apertura al mercato dei servizi di verifica e
controllo delle proprietà termiche dei mezzi in esercizio destinati al trasporto delle derrate deteriorabili, con specifico riferimento
alla figura del cosiddetto tecnico esperto (di seguito Esperto) prevista dalla pertinente normativa (legge n. 264/7711, Decreto del
Ministro dei Trasporti 28 febbraio 19842, Decreto del Ministro dei Trasporti 24 ottobre 20073).
Bollettino 2013 n.39
ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
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AS1077 – DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MERITO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE
FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
In generale l’Autorità non può che esprimere apprezzamento verso ogni intervento normativo che miri a garantire una maggiore
tutela del consumatore e del contraente debole; obiettivo quest’ultimo costantemente perseguito con un’azione di enforcement su
condotte concrete nonché attraverso segnalazioni su atti normativi o di carattere generale. Nel caso di specie, tuttavia, l’intervento
normativo all’esame presenta alcune criticità, di seguito illustrate, con specifico riferimento alla compatibilità con il diritto comunitario e al suo inserimento nell’ordinamento nazionale.
Bollettino 2013 n. 33-34:
PS8493 - HAPPYDENT-VIVIDENT-DAYGUM-MENTOS-CHEWING GUM ALLO XILITOLO
Provvedimento n. 24461
Pur rivolgendosi con analoga assertività nei confronti di tutte le referenze, la campagna pubblicitaria si è prevalentemente incentrata su quattro prodotti - Daygum Protex, Daygum XP, Vivident Xylit e Mentos Pure White –attraverso il packaging e la diffusione di
spot e promozioni televisive, nelle quali i chewing gum vengono presentati, anzitutto, come idonei a garantire l’igiene orale e dentale
mediante il loro accostamento allo spazzolino da denti ed alle diverse occasioni nelle quali questo dovrebbe essere normalmente
utilizzato, nonché ad arrecare, anche in virtù del contenuto di xilitolo e calcio posseduto, svariati benefici per i denti e l’intero cavo
orale attraverso l’utilizzo di specifici claim salutistici nonché di immagini e suggestioni collegate all’ambito medico-odontoiatrico.
PS8574 - COCA COLA-SCOPRI CIÒ CHE C'È DA SAPERE
Provvedimento n. 24462
La pratica commerciale posta in essere dal professionista consiste nella promozione della nota bibita Coca Cola attraverso una comunicazione di stampo informativo sui diversi ingredienti contenuti nel prodotto.
In particolare, sul messaggio apparso sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012 indicato dal claim principale “scopri tutto
quello che c’è da sapere su Coca Cola (terremo segreta solo la ricetta)”, dopo aver descritto la scoperta della formula della famosa
bevanda e aver raffigurato i formati della bottiglia succedutisi nel tempo, è volta alla presentazione delle caratteristiche nutrizionali
del prodotto “SVELIAMO GLI INGREDIENTI!”, cui segue la lista e le proprietà degli stessi nei termini seguenti ….
COMUNICATO STAMPA 13.08.2013
L’evoluzione del settore ha visto rafforzarsi il potere delle catene della GDO dal lato della domanda. E’ cresciuto il ruolo delle centrali di acquisto con effetti non sempre benefici per i fornitori e per i consumatori. L’Autorità valuterà con attenzione i nuovi assetti
di mercato, intervenendo anche con i nuovi strumenti previsti dalla normativa.
Un aumento del potere di mercato della grande distribuzione organizzata nei rapporti commerciali con i fornitori, anche attraverso
un rafforzamento del ruolo delle centrali di acquisto, i cui effetti si riverberano non solo sulle condizioni economiche nel mercato a
monte dell’approvvigionamento ma anche in quello a valle delle vendite, con possibili ripercussioni a danno dei consumatori finali.
E’ questa la fotografia del ruolo della GDO nella filiera agroalimentare che emerge dall’indagine conoscitiva dell’Antitrust conclusasi nelle scorse settimane.
Bollettino 2013 n. 29:
PS8692 - COCCODÌ-OVO LIGHT SENZA COLESTEROLO
Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Coccodì e consistente nella comunicazione pubblicitaria adottata attraverso il sito internet www.coccodi.it, riferibile al professionista, nonché sul relativo packaging - per il prodotto Ovolight nella
quale il medesimo, nonostante sia composto di soli albumi, viene accostato all’immagine di un uovo intero sgusciato nonché accreditato, in base all’analitico confronto dei rispettivi nutrienti, come valida alternativa a tale alimento naturale nell’ambito di una dieta
ipocalorica e “povera di grassi”.
La medesima referenza viene, inoltre, corredata di specifici claim graficamente enfatizzati - “a basso contenuto calorico” e “senza
colesterolo” che contrastano con i dati riportati nella compresente tabella nutrizionale (ove, per etto di prodotto, vengono annotati,
rispettivamente, valori pari a 44 Kcal e 3,02 mg di colesterolo).
Bollettino 2013 n. 21:
ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1048 - RIFORMA SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA E DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei suoi poteri, intende effettuare alcune brevi considerazioni, ai
sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante “Norme sulla indicazione dell’origine e
classificazione degli oli di oliva vergini”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013 ed entrata in vigore il successivo
1° febbraio.
Pur apprezzando le finalità della legge che mira a rafforzare la trasparenza e gli strumenti di lotta alla contraffazione ed alle frodi
sugli oli extravergini di oliva, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese, l’Autorità intende richiamare l’attenzione degli organi in indirizzo sui seguenti profili, anche in considerazione del fatto che l’Autorità è direttamente chiamata a svolgere importanti funzioni in materia.
Bollettino 2013 n. 19:
PS6980– XENALIS DIMAGRANTI
Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di numerosi consumatori, associazioni di consumatori e amministrazioni dello stato, i professionisti parte del procedimento PS6980 avrebbero posto in essere possibili pratiche commerciali consistenti nella promozione – tramite siti internet, call center e direct mailing dal giugno 2008 ad oggi –
di numerosi prodotti dimagranti e antidolorifici con modalità estremamente ingannevoli.
Bollettino 2013 n.18:
PS8376 – GIUSTO SENZA ZUCCHERO. Provvedimento n. 24311.
In conclusione, la pratica commerciale in esame - incentrando la presentazione della linea dei prodotti “GIUSTO senza zucchero”
sulle indicazioni “Senza zucchero”, apposta sul marchio e su alcuni prodotti e “Senza zucchero con ....” su altri, nonché “senza
zuccheri aggiunti” apposta su altri prodotti - risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) e b), del
Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad ingenerare nei consumatori falsi affidamenti in
merito alle effettive caratteristiche nutrizionali dei prodotti ed ai risultati che si possono attendere dal loro consumo.
08 Maggio 2013
MS-PS8804 Danacol - Claim anticolesterolo
Comunicazione al consumatore
Esito dell’invito a rimuovere i possibili profili di scorrettezza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PS8804 Danacol - Claim anticolesterolo
Sulla base di segnalazioni ed elementi acquisiti d’ufficio, è emerso che Danone Spa ha promosso un’articolata campagna pubblicitaria relativa a Danacol tramite indicazioni quali “C’è un nemico silenzioso nella nostra vita, il colesterolo. Una minaccia che può
accumularsi nelle arterie con il rischio di ostruirle; questo può causare problemi al cuore… Agisci subito! Un consiglio: uno stile di
vita sano e un Danacol al giorno” . Nei messaggi il protagonista – un uomo normopeso, presumibilmente quarantenne - veniva
ripreso in diverse situazioni della vita comune sempre accerchiato da “omini” in tuta gialla (metafora del colesterolo), nell’intento
di opprimere il protagonista del filmato.
Con comunicazione del 6 marzo 2013, l’Autorità ha invitato Danone a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della comunicazione pubblicitaria, eliminando ogni generico riferimento – diretto e indiretto - alla potenziale insorgenza del colesterolo, riformulando il wording delle affermazioni spese nello spot, nonché mitigando la rappresentata riduzione del colesterolo nello spot.
Ciò al fine di attenuare nel filmato le parti con le quali si dava grande enfasi all’aumento del colesterolo in tutta la popolazione e
senza specifico riferimento alle situazioni di eccesso, in ossequio al principio per cui non può operarsi un rimarcato richiamo a malattie/rischi sanitari per creare allarme - così come per banalizzare la tematica - al fine di presentare il prodotto come necessaria
soluzione del problema.
In risposta al suddetto invito Danone ha interrotto la diffusione dello spot e si è impegnata ad impiegare taluni accorgimenti nelle
prossime comunicazioni commerciali relative al prodotto. In futuro gli spot a) si rivolgeranno esclusivamente a coloro che abbiano
già il colesterolo in eccesso; b) non conterranno espressioni quali “minaccia” e “nemico silenzioso”; c) non veicoleranno l’idea di
urgenti rimedi da azionare contro il problema (“Agisci subito!”); d) non enfatizzeranno la riduzione conseguibile con l’assunzione
del prodotto.
Pertanto, l’Autorità, nella sua adunanza del 10 aprile 2013, ha riscontrato il buon esito dell’invito trasmesso al professionista. Nella
riunione del 2 maggio 2013, il Collegio ha inoltre disposto, ex art. 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente
avviso sul sito internet dell’Autorità (www.agcm.it).
Confindustria Cuneo - Sicurezza e Ambiente - Tel. 0171 455.408 - Cell. 335.75.39.967 - [email protected]
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MS-PS7186B Danaos di Danone
Comunicazione al consumatore
Esito dell’invito a rimuovere i possibili profili di scorrettezza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PS7186B Danaos di Danone
Sulla base delle informazioni acquisite in sede di valutazione circa l’ottemperanza al provvedimento PS7186, è emerso che Danone
ha diffuso uno spot finalizzato a promuove lo yogurt “Danaos” tramite l’ausilio di indicazioni quali: “Fate molta attenzione… Osservate! Questo è l’interno delle nostre ossa, con l’età si indeboliscono anche perché perdono calcio” mentre in sovrimpressione
compariva per diversi secondi la sezione dell’interno di un osso umano.
Con comunicazione del 6 marzo 2013, l’Autorità ha invitato Danone a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della comunicazione pubblicitaria, eliminando ogni riferimento – sonoro e visivo - alle patologie dell’osso e, in particolare, evitando di mostrare
nei filmati pubblicitari la sezione dell’osso fragile e deteriorata dal tempo, in ossequio al principio per cui non può operarsi un rimarcato richiamo a malattie/rischi sanitari per creare allarme - così come per banalizzare la tematica - al fine di presentare il prodotto come necessaria soluzione del problema.
In risposta al suddetto invito Danone ha interrotto la diffusione dello spot e si è impegnata ad abbandonare la strategia comunicazionale incentrata sul problema di salute che caratterizzava il filmato in questione.
Pertanto, l’Autorità, nella sua adunanza del 10 aprile 2013, ha riscontrato il buon esito dell’invito trasmesso al professionista. Nella
riunione del 2 maggio 2013, il Collegio ha inoltre disposto, ex art. 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente
avviso sul sito internet dell’Autorità (www.agcm.it).
Bollettino 2013 n.15:
PS8529 - VIS BIODELIZIA-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI. .Provvedimento n. 34307.
I claims nutrizionali relativi agli alimenti - come quelli oggetto del presente procedimento - hanno una grande rilevanza commerciale e possono fortemente orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Per questa ragione, detti claims devono informare sul reale
valore nutrizionale dell’alimento e risultare idonei ad essere percepiti immediatamente dai consumatori senza ambiguità od omissioni ed, infine, non devono suggerire abitudini alimentari scorrette. Questi principi, così come le principali indicazioni nutrizionali,
sono espressamente indicati nel Regolamento (CE) n. 1924/2006 che richiede che la comunicazione nutrizionale sia in linea con il
testo e le condizioni d’uso indicate nel suo Allegato.
Bollettino 2013 n.10:
PS8206 - CARREFOUR SCADENZA OFFERTA SOTTOCOSTO. Provvedimento n. 24233.
Il procedimento concerne due pratiche commerciali realizzate dai professionisti nell’ambito di alcune iniziative promozionali, anche
in sottocosto, pubblicizzate sia tramite volantini che attraverso inserti apparsi su diversi quotidiani a diffusione locale e nazionale.
Bollettino 2013 n.10:
PS8456 - RED BULL TI METTE LE ALI. Provvedimento n. 24244.
Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella promozione dell’energy drink Red
Bull, attraverso un’ampia e articolata campagna pubblicitaria - diffusa tramite spot televisivi, sito internet aziendale e lattine - diretta a suggerire il consumo del prodotto anche ad adolescenti, in talune specifiche situazioni di stanchezza e stress psico-fisico.
Bollettino 2013 n.10:
PS8227 - MEDESTEA-NATYGENDNA. Provvedimento n. 24280.
Il procedimento riguarda la promozione di un integratore alimentare denominato NatygenDna, effettuata dal professionista attraverso un’articolata campagna pubblicitaria consistente nella diffusione di messaggi contenenti informazioni di carattere scientificoterapeutico sull’efficacia del prodotto.
PS8486 - RIGONI FIORDIFRUTTA-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI. Provvedimento n. 24283.
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La pratica commerciale posta in essere dal professionista Rigoni consiste nella promozione delle preparazioni di frutta denominate
Fiordifrutta, attraverso la dicitura “senza zuccheri aggiunti*”, apposta sull’etichetta frontale del vasetto ed è riportata a caratteri
maiuscoli grandi e di colore rosso, poco al disotto della dicitura “prodotto biologico”. L’asterisco rinvia alla dicitura, riportata
nella parte posteriore del vasetto e a caratteri assai ridotti, “contiene naturalmente zuccheri”. Inoltre, la dicitura “senza zuccheri
aggiunti” è riportata in grassetto anche nella parte posteriore del vasetto, dove sono indicati pure gli ingredienti del prodotto (pesche 65%; succo di mela, gelificante: pectina).
Bollettino 2013 n.4:
PS8326 - RISERVA CASTELLINI-STAPPA E VINCI. Provvedimento n. 24169.
Il procedimento concerne le modalità di pubblicizzazione del concorso a premi denominato “Stappa & Vinci” promosso da Gescal,
al fine di incentivare l’acquisto di prodotti vinicoli, attraverso il portale web www.riservacastellini.it (di seguito anche il Sito), nonché tramite la diffusione di dépliant pubblicitari su diverse riviste a cadenza sia mensile che settimanale (Quattroruote, Motosprint,
Oggi, ecc.).
Bollettino 2013 n.4:
PS8272 - PASTA ALIVERIS PER DIABETICI. Provvedimento n. 24189.
Il procedimento concerne due pratiche commerciali poste in essere a diverso titolo dai professionisti, consistenti: a) nella diffusione
di messaggi promozionali relativi alla pasta al germe di soia “Aliveris” ed incentrati sulla dicitura “La pasta della salute” e su
diversi claim salutistici che rappresentano il tratto caratterizzante della comunicazione commerciale; b) nella promozione occulta
della pasta Aliveris nel corso delle puntate del programma “Occhio alla spesa” andate in onda sull’emittente Rai Uno.
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