Contratto di Assicurazione MULTIGARANZIE PER LA PERSONA Modello 1036 - Ed. 01.07.2014 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona NOTA INFORMATIVA Pagina A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali 2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 9 2 di 9 2 di 9 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 4 - Periodi di carenza contrattuali 5 - Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario 6 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione 7 - Premi 8 - Diritto di recesso 9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10 - Legislazione applicabile 11 - Regime fiscale 2 di 9 2 di 9 4 di 9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 13 - Reclami 14 - Arbitrato irrituale 5 di 9 5 di 9 6 di 9 6 di 9 •Glossario 7 di 9 4 di 9 4 di 9 4 di 9 4 di 9 5 di 9 5 di 9 5 di 9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina • • • • • • • • • • 2 di 37 4 di 37 15 di 37 19 di 37 22 di 37 24 di 37 25 di 37 26 di 37 30 di 37 Norme contrattuali comuni Sezione Infortuni Sezione Rimborso Spese Sanitarie Appendice A - Elenco Grandi Interventi Chirurgici Sezione Responsabilità Civile del nucleo familiare Sezione Scippo e Rapina del nucleo familiare Sezione Rimborso Spese per Psicoterapia Sezione Assistenza Sezione Invalidità Permanente da Malattia Appendice B - Parametri di riferimento per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 33 di 37 INFORMATIVA PRIVACYPagina Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 2 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona NOTA INFORMATIVA 1 di 9 NOTA INFORMATIVA Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Multigaranzie per la Persona” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS; - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006. 2 di 9 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’articolo 7 - Tacita proroga della polizza - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di dettaglio. Se nella Scheda di polizza è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: a) INFORTUNI: la Società indennizza gli infortuni che provochino la morte dell’Assicurato, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre conseguenze previste dalle condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli A.1 e seguenti della “Sezione Infortuni” per gli aspetti di dettaglio. b) MALATTIA: la Società indennizza le malattie, manifestatesi successivamente alla data di effetto della polizza e prima della sua cessazione, che provochino all’Assicurato una invalidità permanente oppure il ricovero in istituto di cura. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli L.1 e seguenti della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia” e agli articoli A.2.6 e A.3.8 - Indennità di ricovero a seguito di malattia - della Sezione “Infortuni”. La Società si obbliga altresì a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, oppure in conseguenza degli altri casi previsti dalle condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli C.1 e seguenti della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” per gli aspetti di dettaglio. c) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare per i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici (per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni) e per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. Si rinvia agli articoli D.1 e seguenti della Sezione “Responsabilità Civile del Nucleo Familiare” per gli aspetti di dettaglio. d) SCIPPO E RAPINA: la Società indennizza l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare dei danni materiali e diretti a loro derivati da scippo o rapina di capi di vestiario, gioielli e preziosi nonché denaro, avvenuti all’esterno dei locali di abitazione e comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato di Città del Vaticano. Si rinvia agli articoli F.1 e seguenti della Sezione “Scippo e Rapina del Nucleo Familiare” per gli aspetti di dettaglio. e) ASSISTENZA: la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nelle condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli H.1 e seguenti e I.1 e seguenti della Sezione “Assistenza” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione, e/o alla Scheda di polizza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennizzo per Invalidità Permanente: 1° esempio Somma assicurata per Invalidità Permanente Totale (100%): € 100.000,00 Franchigia: 3% Invalidità Permanente accertata: 7% Indennizzo da liquidare: 7% (I.P. accertata) – 3% (franchigia) = 4% x € 100.000,00 = € 4.000,00 2° esempio Somma assicurata per Invalidità Permanente Totale (100%): € 100.000,00 Franchigia: 3% Invalidità Permanente accertata: 2% Indennizzo da liquidare: nessuno, in quanto la franchigia 3% risulta superiore alla I.P. accertata Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennità giornaliera per Inabilità Temporanea o Ricovero o Convalescenza o Immobilizzazione 1° esempio Indennità giornaliera assicurata per Inabilità Temporanea: € 50,00 Franchigia: 10 giorni Giorni di Inabilità Temporanea accertati: 15 Importo da liquidare: 15 giorni (di inabilità accertati) – 10 giorni (franchigia) = 5 giorni x € 50,00 al giorno = € 250,00 2° esempio Indennità giornaliera assicurata per Inabilità Temporanea: € 50,00 Franchigia: 10 giorni Giorni di Inabilità Temporanea accertati: 7 Importo da liquidare: nessuno, in quanto il numero dei giorni di franchigia è superiore a quello dei giorni di Inabilità temporanea. Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limite della somma assicurata su garanzia Rimborso Spese Mediche 1° esempio Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche: € 5.000,00 Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 2.000,00 Scoperto 20% con il minimo non indennizabile di € 520,00 Rimborso da liquidare: € 2.000,00 – € 520,00 = € 1.480,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). 2° esempio Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche: € 5.000,00 Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 4.000,00 Scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 520,00 Rimborso da liquidare: € 4.000,00 – € 800,00 = € 3.200,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è superiore al minimo non indennizzabile). 3° esempio Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche: € 5.000,00 Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 7.000,00 Scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di€ 520,00 Rimborso da liquidare: € 5.000,00, in quanto l’importo delle spese sostenute detratto lo scoperto previsto (€ 7.000,00 – € 1.400,00 = € 5.600,00) risulta superiore alla somma assicurata in polizza Meccanismo di funzionamento della franchigia su garanzia Rimborso Spese Mediche Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche: € 5.000,00 Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 5.000,00 NOTA INFORMATIVA 3 di 9 Franchigia fissa di € 55,00 Rimborso da liquidare: € 5.000,00 – € 55,00 = € 4.945,00 Meccanismo di funzionamento del massimale su garanzia Responsabilità Civile del Nucleo Familiare Somma assicurata per RC Nucleo Familiare: € 250.000,00 Entità del Danno: € 280.000,00 Risarcimento da liquidare: € 250.000,00. Avvertenza: la copertura Invalidità Permanente da Malattia è prestata fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del sessantacinquesimo anno di età come indicato all’articolo L.10 - Limiti di età - della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia”. Le coperture Infortuni e le restanti coperture Malattia sono prestate fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del settantacinquesimo anno di età come indicato all’articolo B.4 - Limiti di età - delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” e all’articolo C.10 - Limiti di età - della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie”. Si rimanda ai suddetti articoli per gli aspetti di dettaglio. 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: le coperture Malattia sono prestate con dei termini di carenza che variano a seconda della garanzia acquistata e che vengono indicati agli articoli A.2.6 e A.3.8 - Indennità di ricovero a seguito di malattia – della Sezione “Infortuni”, all’articolo C.7 - Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa - della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” e all’articolo L.6 - Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa - della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia”. Si rimanda ai suddetti articoli per gli aspetti di dettaglio. 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 3 - Dichiarazioni dell’Assicurato - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la Società presta le coperture Malattia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario sanitario, che deve essere compilato in maniera precisa e veritiera e formerà parte integrante del contratto. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia all’articolo 4 - Aggravamento del rischio - e all’articolo 5 - Diminuzione del rischio - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di dettaglio Di seguito si illustrano in forma esemplificativa alcune ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modifica del rischio. 4 di 9 NOTA INFORMATIVA 1° esempio (Aggravamento del rischio) Al momento della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di svolgere l’attività professionale di “Addetto al call-center” (classe di rischio “1”) di una società di servizi. Successivamente, nel corso del contratto, il call-center viene chiuso e l’Assicurato è costretto ad intraprendere l’attività professionale di “Muratore” (classe di rischio “7”) presso un’impresa edile. Se l’Assicurato non comunica alla Società questa modificazione del rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione al maggiore premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale circostanza. 2° esempio (Diminuzione del rischio) Al momento della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di svolgere l’attività professionale di “Autotrasportatore con carico e scarico” (classe di rischio “7”). Successivamente, nel corso del contratto, l’Assicurato decide di interrompere la propria attività e di andare in pensione (“Pensionato” = classe di rischio .“3”). In questo caso la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione da parte dell’Assicurato, ad una riduzione del premio in proporzione all’avvenuta diminuzione del rischio. 3° esempio (Aggravamento del rischio) Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato decide di dedicarsi, nel suo tempo libero, ad un nuovo hobby che prevede anche la lavorazione del legno mediante macchine ed utensili potenzialmente molto pericolosi. Se l’Assicurato non comunica alla Società questa oggettiva modificazione del rischio, in caso di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della suddetta attività la Società può rifiutare del tutto o in parte la liquidazione dell’indennizzo e recedere dal contratto. 7. Premi Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata ad ogni annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali o trimestrali o quadrimestrali anticipate, che comporterà tuttavia oneri aggiuntivi rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del premio della singola rata. Si rinvia all’articolo 2 - Pagamento del premio ed Effetto delle garanzie - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Avvertenza: qualora il contratto non preveda garanzie della sezione Malattia, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto, e per tutta la durata dello stesso, dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dandone preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata all’altra Parte. Qualora invece il contratto preveda anche garanzie della sezione Malattia e sia di durata poliennale, il recesso per sinistro potrà essere esercitato dalla Società e dal Contra- ente entro un periodo massimo di due anni dalla data di effetto della polizza. Si rinvia all’articolo 8 - Recesso in caso di Sinistro - delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. Tuttavia qualora siano state rese operanti garanzie relative alla Sezione Malattia, tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente dal Contraente . Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 7 - Tacita proroga della polizza - delle Condizioni di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). 10. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) Infortuni: 2,50%; b) Malattia: 2,50%; c) Responsabilità Civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); d) Scippo e Rapina: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); e) Assistenza: 10%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: • Coperture Infortuni Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell’infortunio. L’Assicurato o il Contraente o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità. Il fatto deve essere denunciato indicando con precisione il luogo, il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia i certificati medici. Si rinvia all’articolo B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della “Sezione Infortuni” per gli aspetti di dettaglio; • Coperture Malattia: Invalidità Permanente da Malattia Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stessa, per le sue caratteristiche e prevedibili conseguenze, possa residuare una invalidità permanente. L’Assicurato o il Contraente devono denunciare la malattia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da tale momento. La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da originale o copia conforme della cartella clinica ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti, nonché da un certificato medico attestante la guarigione clinica o remissione della malattia purché la stessa sia stabile, quantificabile e ad esito non infausto. Si rinvia all’articolo L.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia” per gli aspetti di dettaglio. Rimborso Spese Sanitarie Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è considerato il primo giorno di ricovero con o senza intervento chirurgico. L’Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società entro 3 giorni da quando ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, e deve essere corredata da certificazione medica comprovante le cause e la durata del ricovero. Si rinvia all’articolo C.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” per gli aspetti di dettaglio. Indennità per Ricovero Ospedaliero Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro in caso di indennità per ricovero è considerato il primo giorno di ricovero. L’Assicurato o il Contraente devono denunciare alla Società la malattia entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità; la denuncia deve essere sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, e deve essere corredata da certificazione medica comprovante le cause e la durata del ricovero. Si rinvia all’articolo B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della “Sezione Infortuni” per gli aspetti di dettaglio; In caso di sinistro infortuni o malattia l’Assicurato è tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, l’invalidità viene determinata in un periodo compreso tra 180 (centottanta) e 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla data della denuncia della malattia, in base a NOTA INFORMATIVA 5 di 9 giudizio medico sul grado di stabilizzazione dei postumi. Si rinvia all’articolo L.13 - Determinazione dell’indennizzo - della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia” per gli aspetti di dettaglio. • Copertura Responsabilità Civile: In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società entro 3 giorni fornendo una descrizione dettagliata dell’evento, l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute e l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate e delle eventuali richieste formali di risarcimento. Si rinvia all’articolo D.6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della Sezione “Responsabilità Civile del Nucleo Familiare” per gli aspetti di dettaglio. • Copertura Scippo e Rapina In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono in primo luogo fare denuncia dell’accadimento agli Organi di Polizia o all’Autorità giudiziaria e darne successivamente avviso alla Società entro 3 giorni specificando le circostanze dell’evento, allegando copia della denuncia fatta alle Autorità e fornendo l’elenco dettagliato delle cose colpite da sinistro con l’indicazione della titolarità, qualità, quantità e valore. Si rinvia all’articolo F.3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - della Sezione “Scippo e Rapina del Nucleo Familiare” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia “Assistenza” è affidata ad Unisalute S.p.A. Via del Gomito 1 - 40127 Bologna. In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Unisalute S.p.A. Si rinvia agli articoli H.1 e seguenti e I.1 e seguenti della Sezione “Assistenza” per gli aspetti di dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@ unipolsai.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: 6 di 9 NOTA INFORMATIVA a)nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b)individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c)breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e)ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa. eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 14. Arbitrato irrituale Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: montate e non su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, per uso domestico o personale. • Ambulatorio: struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato dalla normativa vigente e lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale. • Inabilità temporanea: perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato ad attendere all’attività dichiarata in polizza. • Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile. • Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. • Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. • Infortunio: per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. • Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, dalle conseguenze del danno a lui causato da un sinistro. • Ingessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati. • Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. • Intervento chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo. • Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più parti persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. • Beneficiario: il soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato. • Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. • Contraente: il soggetto che stipula il contratto assicurativo. • Day-Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, resa necessaria per l’espletamento di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, che non comportano la necessità di ricovero ordinario, ma che comunque richiedono, per la loro natura e complessità, un regime di assistenza medica ed infermieristica continuativa. La degenza deve essere documentata da cartella clinica dalla quale risultino i giorni di effettiva presenza dell’Assicurato nell’Istituto di Cura. • Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. • Franchigia: la parte di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato espressa in percentuali di invalidità permanente o in giorni per le indennità e le inabilità temporanee o in importo per il rimborso spese. • Gioielli preziosi: si intendono gli oggetti d’oro, di platino e, • Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. • Istituti di cura: gli ospedali, le cliniche, le case di cura e gli istituti universitari, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Per essere considerati tali, gli istituti di cura devono inoltre essere permanentemente sotto la direzione ed il controllo di un medico, devono disporre di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche e devono svolgere la loro attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla base di una documentazione clinica completa. Agli effetti contrattuali, non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali; le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per convalescenza o per lunga degenza; le strutture di soggiorno per anziani o per la cura di malati cronici. • IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. • Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio. • Malformazione-Difetto fisico: l’alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o NOTA INFORMATIVA 7 di 9 sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. • Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede. • Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo. • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. • Questionario anamnestico: il documento che raccoglie le dichiarazioni dell’Assicurato sul suo stato di salute. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà , prima di stipulare la polizza. Il questionario sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni, in esso rilasciate, che la Società dà il consenso alla copertura assicurativa. • Rapina: sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona. • Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): responsabilità civile derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno. • Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato. • Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. • Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. • Termine di aspettativa: il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa. • Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Glossario Specifico della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia” • Sinistro: il verificarsi di una malattia dalla quale possa derivare all’Assicurato una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza. Glossario Specifico della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” • Nucleo familiare: il coniuge, i figli e gli ascendenti risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/Assicurato alla data del sinistro. • Responsabilità Civile verso Collaboratori familiari (R.C.O.): responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124. • Ricovero: la degenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di Cura resa necessaria per l’esecuzione di interventi chirurgici oppure di accertamenti e/o terapie non eseguibili in ambulatorio. • Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative. • Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro. • Sinistro: il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in day hospital o dell’intervento chirurgico in ambulatorio, nonché delle altre prestazioni mediche garantite dal contratto assicurativo, reso necessario da malattia, infortunio e parto. • Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Glossario Specifico della Sezione “Responsabilità Civile del Nucleo Familiare” • Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in percentuale del danno indennizzabile. • Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro. 8 di 9 NOTA INFORMATIVA Glossario Specifico della Sezione “Assistenza” • N ucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/Assicurato alla data del sinistro. • Struttura organizzativa/Centrale operativa: è la struttura di Unisalute S.p.A. attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla garanzia Assistenza. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 01/07/2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it NOTA INFORMATIVA 9 di 9 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 37 NORME CONTRATTUALI COMUNI I seguenti articoli sono comuni a tutte le sezioni. 1. Prova del contratto L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 2. Pagamento del premio ed effetto delle garanzie L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite: • assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società; • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure la Società; • con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c. 3. Dichiarazioni dell’Assicurato La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni possono comportare o il mancato pagamento dell’indennizzo o un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile. 4. Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 5. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Altre assicurazioni L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro. L’omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 2 di 37 NORME CONTRATTUALI COMUNI Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona 1910 del Codice Civile. Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto. 7. Tacita proroga della polizza In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata per un anno, e così successivamente di anno in anno. Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, la Società ed il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione mediante invio di lettera raccomandata o telefax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. 8. Recesso in caso di sinistro • Contratti che non prevedono garanzie della Sezione Malattia Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indenizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia da parte della Società alla facoltà di recesso. • Contratti che prevedono garanzie della Sezione Malattia Qualora il contratto sia di durata poliennale e preveda anche garanzie relative alla Sezione Malattia, ciascuna delle Parti - entro due anni dalla data di effetto della polizza – avrà facoltà di recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro, così come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dondone preventiva comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione, salvo diversa indicazione, mentre il recesso da parte della Società ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, qualora la presente polizza ne sostituisca un’altra della stessa Società nella quale non risulti completamente esaurito il predetto periodo di osservazione di 2 anni, quest’ultimo è ripristinato: • integralmente per le nuove garanzie e/o per gli incrementi di somme garantite alle persone già precedentemente assicurate con la polizza sostitutiva; • per un periodo pari a quello necessario per l’esaurimento del periodo di osservazione della polizza sostituita, per le persone, le garanzie e le somme assicurate precedentemente garantite con quest’ultima. 9. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell’Assicurato. 10. Foro competente Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato o dell’avente diritto. 11.Prova È a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza. 12. Rinvio alle norme di legge Per tutto quello che non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. NORME CONTRATTUALI COMUNI 3 di 37 Sezione infortuni FORMA DI GARANZIA 1: INFORTUNI DOMESTICI La presente forma di assicurazione è operante solo se nella Scheda di polizza del contratto sono espressamente indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. A.1.1 - Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato nell’abitazione dove ha la propria residenza anagrafica, comprese le relative pertinenze e le parti comuni. A.1.2 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a)dall’esercizio di industrie, commerci, arti o comunque attività professionali, ad eccezione di tutte le occupazioni domestiche; b) dal giardinaggio ed attività agricole in genere. FORMA DI GARANZIA 2: FULL-TIME La presente forma di assicurazione è operante solo se nella Scheda di polizza del contratto sono espressamente indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. A.2.1 - Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali; b)di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. A.2.2 - Rischio volo L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: • su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; • su aeromobili di aeroclubs; • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno. A.2.3 - Rischio di guerra all’estero La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero. 4 di 37 Sezione infortuni Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona A.2.4 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a)dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere; b)da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; c) da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; A.2.5 - Morte presunta Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. A.2.6 - Indennità di ricovero a seguito di malattia Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza nel limite massimo di 60 (sessanta) giorni per ogni ricovero su presentazione di cartella clinica. L’assicurazione entra in vigore: • dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per le malattie; • dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché di malattie croniche o recidivanti; • dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per il parto, per l’aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante lo stesso Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano: • dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima risultanti; • dal giorno di effetto della garanzia di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di effetto della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Sono esclusi dall’assicurazione i ricoveri: • per le cure termali; • per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; • per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; • per le cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione; • per le applicazioni di carattere estetico; • per le malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti; • per esami diagnostici quando il ricovero è inferiore a 3 (tre) giorni. FORMA DI GARANZIA 3: INFORTUNI 24 ORE SU 24 SPECIFICA PER PROFESSIONE La presente forma di assicurazione è operante solo se nella Scheda di polizza del contratto sono espressamente indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. A.3.1 - Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: a)delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dalla Società, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; b)di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. A.3.2 - Cambiamento dell’attività professionale Nell’ipotesi che, nel corso del contratto, si verifichi un cambiamento delle attività professionali dichiarate, si applicano i punti 4 e 5 (Aggravamento/Diminuzione del rischio) delle Norme Contrattuali Comuni e pertanto: • se il cambiamento implica aggravamento di rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposita appendice; • se invece il cambiamento implica diminuzione di rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza di premio successiva, comunicando all’Assicurato le varianti intervenute e l’entità del nuovo premio ridotto; • se infine il cambiamento dell’attività non comporta né aggravamento, né diminuzione di rischio, l’assicurazione prosegue senza alcuna variazione. A.3.3 - Rischio volo L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: • su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; • su aeromobili di aeroclubs; • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno. A.3.4 - Rischio di guerra all’estero A parziale deroga del punto B.3 (Rischi esclusi) lettera d) delle C.G.A., la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero. A.3.5 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a)dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere; b)da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; c)da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura. A.3.6 - Morte presunta Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. A.3.7 - Inabilità temporanea Per Inabilità Temporanea si intende la temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza. Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato, la Società corrisponderà una indennità giornaliera nei seguenti termini: a)il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in Sezione infortuni 5 di 37 cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle occupazioni medesime; b)il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni medesime. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni (1 anno). L’indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta per i giorni eccedenti il periodo di franchigia a decorrere: a) dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata non è superiore a Euro 15,00; b)dall’undicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata è superiore a Euro 15,00, ma pari o inferiore a Euro 30,00; c) dal sedicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata è superiore a Euro 30,00. A.3.8 - Indennità di ricovero a seguito di malattia Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza nel limite massimo di 60 (sessanta) giorni per ogni ricovero su presentazione di cartella clinica. L’assicurazione entra in vigore: • dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per le malattie; • dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché di malattie croniche o recidivanti; • dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per il parto, per l’aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante lo stesso Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano: • dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima risultanti; • dal giorno di effetto della garanzia di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di effetto della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Sono esclusi dall’assicurazione i ricoveri: • per le cure termali; • per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; • per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; • per le cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di 6 di 37 Sezione infortuni effetto dell’assicurazione; • per le applicazioni di carattere estetico; • per le malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti; • per esami diagnostici quando il ricovero è inferiore a 3 (tre) giorni. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE B.1 - Estensione dell’assicurazione Sono considerati infortuni anche: • l’asfissia di origine non morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche; • le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; • l’annegamento; • l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; • le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo; • la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti di quanto previsto al punto B.14 (Invalidità permanente); • gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; • gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. B.2 - Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo. B.3 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a)dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei salvo quanto previsto ai punti A.2.2 e A.3.3 (Rischio volo); b)da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; c) da movimenti tellurici; d) da guerra o insurrezione; e)da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono inoltre esclusi: f) gli infarti; g)le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. B.4 - Limiti di età La presente assicurazione è prestata fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del settantacinquesimo anno di età. B.5 - Persone non assicurabili Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata è affetta da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenza e si impegna a comunicare tali circostanze alla Società nel momento in cui si dovessero verificare. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso saranno restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali. B.6 - Variazioni nelle persone assicurate L’assicurazione vale per le persone designate in polizza. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L’assicurazione rispetto alle nuove persone assicurate vale dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell’appendice, con pagamento del maggiore premio che risulti dovuto. La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione. B.7 - Criteri di indennizzabilitÀ La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto B.14 (Invalidità permanente). B.8 - Cumulo di indennità L’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. L’indennità per ricovero è cumulabile con tutte le altre garanzie. B.9 - Esonero Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo quanto previsto al punto B.5 (Persone non assicurabili). Viene tuttavia confermato che l’indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza. B.10 - Controversie Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto B.7 (Criteri di indennizzabilità) possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. B.11 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio. RELATIVE AL CASO MORTE B.12 - Morte Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, purché denunciato nei termini previsti, la Società liquida al beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi. B.13 - Commorienza Se il medesimo evento indennizzabile a termini di polizza, esclusa in ogni caso l’ipotesi prevista ai punti A.2.2 e A.3.3 (rischio volo), provoca la morte dell’Assicurato e del coniuge, la quota parte spettante ai figli handicappati (intendendosi per tali le persone riconosciute invalidi civili Sezione infortuni 7 di 37 nella misura pari o superiore al 75%) o minori, alla data del sinistro, viene raddoppiata. Il cumulo delle somme pagate a tale titolo non potrà superare, per ogni soggetto assicurato, l’importo di Euro 260.000,00. RELATIVE ALLA INVALIDITÀ PERMANENTE B.14 - Invalidità permanente Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, purché denunciato nei termini previsti, la Società liquida un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati. Per perdita totale, anatomica o funzionale, di: • un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70% • una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% • un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% • un indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14% • un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% • un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% • un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% • la falange ungueale del pollice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% • una falange di altro dito della mano . . . . . . . . . . 1/3 del dito • anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% • anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera. . . . . . . . 20% • anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% • blocco della pronosupinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano . . . . 7% • paralisi completa del nervo radiale. . . . . . . . . . . . . . . . . 35% • paralisi completa del nervo ulnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% • esiti di rottura sottocutanea di un tendine del bicipite brachiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% Per: • amputazione di un arto inferiore: ° al di sopra della metà della coscia . . . . . . . . . . . . . . . . . 70% ° al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% ° al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: • un piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% • ambedue i piedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% • un alluce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% • la falange ungueale dell’alluce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% • un altro dito del piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% Per: • anchilosi dell’anca in posizione favorevole. . . . . . . . . 35% • anchilosi del ginocchio in estensione. . . . . . . . . . . . . . . 25% 8 di 37 Sezione infortuni • esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% • esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% • lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% • anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto. . . . . . . . . 10% • anchilosi della sotto astragalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% • paralisi completa dello sciatico popliteo esterno . . . 15% • esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: • un occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% • ambedue gli occhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Per: • sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% • sordità completa di ambedue gli orecchi. . . . . . . . . . . 40% • stenosi nasale assoluta monolaterale. . . . . . . . . . . . . . . 4% • stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% • esiti di frattura scomposta di una costa . . . . . . . . . . . . . 1% •e siti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: ° una vertebra cervicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% vertebra dorsale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% ° una a 12 dorsale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% ° una vertebra lombare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% ° • esiti di frattura di un metamero sacrale. . . . . . . . . . . . . 3% • esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% • postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% • perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Sulla parte di somma assicurata fino a euro 130.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre euro 130.000,00 e fino a euro 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre euro 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la Società liquiderà l’indennizzo dovuto sui primi 130.000,00 euro di somma assicurata senza applicazione di franchigia. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Società liquiderà l’indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia. B.15 - Anticipo dell’indennizzo A richiesta dell’Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di Euro 15.000,00. B.16 - Indennità aggiuntiva per grandi invalidità Nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un’invalidità Permanente parziale di grado superiore al 66%, la Società corrisponderà annualmente una ulteriore indennità pari al 10% della somma assicurata a tale titolo, per un periodo massimo di cinque annualità. L’indennità aggiuntiva sarà messa a disposizione dell’Assicurato in un’unica soluzione annua periodica, a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 anni dal giorno della liquidazione definitiva del sinistro infortuni. L’indennità sarà corrisposta esclusivamente all’Assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi legittimi o ai beneficiari designati nel contratto. L’importo annuo massimo erogabile non potrà eccedere in ogni caso la somma di Euro 6.500,00. RELATIVE AL RICOVERO E ALLE SPESE SANITARIE B.17 - Rimborso spese sanitarie a)Se l’Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: • accertamenti diagnostici; • accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto B.10 (Controversie); • visite mediche e specialistiche; • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; • apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico; • rette di degenza; • trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa; • c ure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; • acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari. b)La Società rimborsa inoltre, nel limite del 10% della somma assicurata in polizza e fino ad un importo massimo di Euro 1.100,00 per anno assicurativo, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per: • interventi di chirurgia estetica; • cure odontoiatriche; • protesi dentarie. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi. B.18 - Indennità per ricovero a seguito di infortunio Se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni, su presentazione di cartella clinica. RELATIVE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 (tre) giorni dal Sezione infortuni 9 di 37 sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. B.20 - Limite catastrofale Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro). Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente indicati i relativi codici nella Scheda di polizza del contratto) • Infortuni extraprofessionali (cod. 1) La garanzia si intende prestata per i soli rischi extra-professionali, della vita privata e della circolazione stradale e cioè per gli infortuni che avvenissero nelle ore non lavorative e durante il tempo in cui l’Assicurato non presta opera retribuita dall’abituale o da altro occasionale datore di lavoro. • Infortuni professionali (cod. 2) L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza. • Tabella INAIL (cod. 3) La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art. B.14 (Invalidità permanente) si intende sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Per la valutazione delle lesioni e delle menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella sopra citata, si procederà in base ai parametri previsti dalle C.G.A. (Invalidità permanente). • Inabilità temporanea “a totale” (cod. 4) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. A.3.7 (Inabilità temporanea) punto “b”, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene liquidata con il 100% della somma assicurata anche per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate. • Franchigia assoluta su inabilità temporanea (cod. 7) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. A.3.7 (Inabilità temporanea), l’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene corrisposta soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato nella Scheda di polizza del 10 di 37 Sezione infortuni contratto per ogni singolo Assicurato. La franchigia decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio. • Franchigia assoluta su invalidità permanente (cod. 9) A parziale deroga di quanto previsto nell’art. B.14 (Invalidità permanente) non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore alla percentuale di franchigia indicata nella Scheda di polizza del contratto per ogni singolo Assicurato. Se invece essa risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia. • Responsabilità Civile del Contraente (cod. 14) La Società assicura il Contraente per il caso in cui l’Assicurato o, nell ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell infortunio, l’indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilita civile. Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato destinandolo all’ammontare del risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell’indennizzo stesso. Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilita Civile, la presente garanzia è operante solo per l’eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile. La presente garanzia non è operante quando: • l’infortunio non è indennizzabile ai sensi di polizza • l’infortunio è indennizzabile ai sensi della garanzia Rischio Volo • gli infortunati sono parenti o affini del Contraente stabilmente con lui conviventi • l Contraente è una societa a responsabilita illimitata e gli infortunati sono soci od amministratori della società stessa, ovvero loro parenti o affini stabilmente con loro conviventi. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente. • Franchigia relativa invalidità permanente (cod. 23) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore alla percentuale di franchigia indicata nella Scheda di polizza del contratto per ogni singolo Assicurato. Se invece essa risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene corrisposto in misura integrale. • Indennità per ingessatura (cod. 32) Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità di ricovero a seguito di infortunio), qualora in conseguenza di infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità pattuita anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto. L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni. • Indennità di convalescenza (cod.33) Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità di ricovero a seguito di infortunio): qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità giornaliera pattuita anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto. L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni. Qualora l’infortunio non comporti ingessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l’indennità giornaliera pattuita per un periodo non superiore ai giorni di ricovero. La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e documentata con certificazione. Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni. • Estensione delle garanzie all risks (cod. 35) A parziale deroga di quanto indicato nell’art. A.2.4 (Rischi esclusi) la garanzia comprende tutti gli infortuni fatta eccezione per quelli derivanti: a)dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto dagli art. A.2.2 e A.3.3 (Rischio volo); b)dalla pratica di paracadutismo e sports aerei in genere; c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; d) da movimenti tellurici; e)da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto agli art. A.2.3 e A.3.4 (rischio guerra all’estero); f)da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi: g)gli infarti; h)le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non rese necessarie da infortunio. Relativamente ai soli rischi esclusi dalle C.G.A. e ricompresi con la presente estensione, si precisa che: • non è operante la garanzia per inabilità temporanea eventualmente prevista in polizza; • non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente parziale quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell’invalidità permanente totale, l’indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. La presen- te franchigia per invalidità permanente non si cumula con eventuali altre franchigie presenti in polizza. Qualora esista una franchigia superiore sulla invalidità permanente, quest’ultima sarà operante in sostituzione di quella prevista nella presente condizione particolare. • Supervalutazione invalidità permanente (cod. 36) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), relativamente agli arti superiori, il grado di Invalidità permanente conseguente ad infortunio viene accertato facendo riferimento ai seguenti valori percentuali conseguenti a perdita totale, anatomica, o funzionale, di: • un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% • una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% • un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% • un indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% • un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% • un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% per: • sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% • sordità completa di ambedue gli orecchi. . . . . . . . . . . . 60% • perdita totale della facoltà visiva di un occhio. . . . . . 50% • perdita totale della voce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Restano fermi i criteri di valutazione indicati nell’art. B.14 (Invalidità permanente). • Rischio in itinere (cod. 37) La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’Assicurato mentre compie il tragitto per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante il tempo necessario a compiere tale percorso. • Raddoppio indennità caso morte (cod. 47) La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di Euro 400.000,00 corrisponderà il doppio dell’indennità prevista per il caso di morte per gli infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dall’Assicurato nella sua qualità di: • conducente, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato; • trasportato, su mezzi di locomozione pubblici o privati, a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto di persone; • pedone, limitatamente agli infortuni subiti per effetto della circolazione di veicoli. Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove. Qualora il doppio dell’indennità, comprensivo del capitale base e del raddoppio, superi Euro 400.000,00 la Società non potrà corrispondere in ogni caso somme superiori a detta cifra. Resta fermo in ogni caso il limite catastrofale indicato in polizza. • Invalidità permanente a massimale variabile (cod. 66) A parziale deroga quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), in caso di Invalidità Permanente di grado Sezione infortuni 11 di 37 fino al 10%, la Società liquida l’indennizzo in base alla percentuale accertata applicata sul 50% della somma assicurata. In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 10%, la Società liquida, secondo le condizioni di seguito riportate, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata. Percentuale di Invalidità Permanente accertata Entità dell’indennizzo • superiore al 10% e fino al 50% • percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata • superiore al 50% ma inferiore al 100% • percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata maggiorata del 50% • 100% • doppio della somma assicurata • Invalidità permanente senza franchigia su parte somma (cod. 75) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), sulla parte di somma assicurata fino a Euro 130.000,00, l’indennità per la invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di franchigia. • Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri (cod. 77) Se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a 20 (venti) giorni, I’indennità giornaliera di ricovero prevista nel contratto è maggiorata del 50% dal ventunesimo al quarantesimo giorno consecutivo di degenza; oltre il quarantesimo giorno consecutivo e fino alla dimissione l’indennità pattuita è raddoppiata. Per il caso di ricovero, a seguito di infortunio, in reparto di rianimazione o di cura intensiva, e solo per il periodo di permanenza in detti reparti, l’indennità giornaliera corrisposta sarà pari al doppio della somma convenuta nel contratto. L’indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corrisposta per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e dietro presentazione delle cartelle cliniche. • Franchigia ricovero ospedaliero da infortunio (cod. 78) A parziale deroga di quanto indicato nell’art. B.18 (Indennità di ricovero a seguito di infortunio) l’indennità per ricovero ospedaliero viene corrisposta soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato nella Scheda di polizza del contratto per ogni singolo Assicurato. • Franchigia ricovero ospedaliero da malattia (cod. 79) A parziale deroga degli art. A.2.6 e A.3.8 (Indennità di Ricovero a seguito di Malattia), l’indennità per ricovero ospedaliero viene corrisposta soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato nella Scheda di polizza del contratto per ogni singolo Assicurato. 12 di 37 Sezione infortuni • Regolazione premio (cod. 80) Essendo il premio convenuto in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l’eventuale premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici)giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo alla annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui al Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la omessa regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. • Franchigia particolare invalidità permanente (cod. 84) A parziale deroga di quanto indicato nell’art. B.14 (Invalidità permanente), sulla parte di somma assicurata fino ad Euro 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando quesia sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. • Rimborso spese ospedaliere da infortunio (cod. 98) In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese sostenute nel corso del ricovero in Istituto di Cura per: • trasporto dell’Assicurato con l’ambulanza all’Istituto di Cura e viceversa; • cure e visite mediche; • onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico; • farmaci; • esami di laboratorio; • rette di degenza; • protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero. Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie. Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute. • Danni estetici permanenti (cod. 99) La presente condizione particolare è operante solo per le persone assicurate in polizza con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza danni estetici permanenti che si manifestino entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo, la Società corrisponderà un indennizzo secondo la sottoindicata tabella. La valutazione tabellare del danno estetico (già detratta della eventuale franchigia) verrà sommata alla eventuale percentuale di invalidità permanente, se esistente, derivante dalle altre conseguenze indennizzabili dell infortunio. Tabella delle valutazioni del grado percentuale dei danni estetici permanenti: • gravissima deformazione del viso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% • scotennamento completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • perdita di tutto il naso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% • perdita di un padiglione auricolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% • perdita di un labbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • perdita di un emilabbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% • perdita di ambedue le labbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% • perdita di un occhio senza la possibilità di protesi estetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% • perdita della mandibola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% • Paralisi totale del nervo facciale: a) monolaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% b) bilaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% • Esiti cicatriziali al volto: a) cicatrici lineari visibili a distanza di conversazione, per ogni 4 centimetri. . . . . . . . . . . . . . 3% b) cicatrice a superficie estesa visibile a distanza di conversazione, per ogni cmq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% • Esiti cicatriziali al collo, al tronco ed agli arti: - cicatrici a superficie estesa ipertrofiche, discromiche o retraenti visibili a distanza di conversazione, fino a 20 cmq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0% a 5% da 20 cmq. a 50 cmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 5% a 10% oltre 50 cmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 10% a 15% - perdita completa di una mammella. . . . . . . . . . . . . . . . 15% - perdita di entrambe le mammelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Le cicatrici multiple o perdite di sostanza (parti molle e/o ossee) al volto, sono valutabili al massimo con le stesse cifre percentuali previste per la “gravissima deformazione del viso”. Nel caso di danni estetici permanenti plurimi l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante dalle altre conseguenze dell’infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100%. Franchigia assoluta sul danno estetico La Società non corrisponderà alcun indennizzo per danni estetici permanenti quando questi sono di grado non superiore al 5%; se, invece, essi risultano di grado superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui il grado dei danni estetici permanenti sia pari o superiore al 25%, la Società liquiderà l’indennizzo senza applicazione di franchigia. • Franchigia spese sanitarie (per prestazione) (cod. 100) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.17 (Rimborso Spese Sanitarie) la Società rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato in conseguenza di infortunio previa applicazione della franchigia fissa ed assoluta indicata nella Scheda di polizza del contratto per ogni prestazione documentata dalla relativa notula, distinta, ricevuta o fattura debitamente quietanzata. • Franchigia assoluta indennità ingessatura (cod. 101) Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata in un Istituto di Cura una ingessatura, l’indennità giornaliera pattuita in polizza verrà corrisposta previa applicazione di una franchigia assoluta di 5 (cinque) giorni. • Franchigia spese sanitarie (per sinistro) (cod. 102) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.17 (Rimborso Spese Sanitarie) la Società rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato in conseguenza di infortunio previa applicazione della franchigia fissa ed assoluta indicato nella Scheda di polizza del contratto per ogni sinistro. • Franchigia assoluta indennità ingessatura (cod. 103) Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata in un Istituto di Cura una ingessatura, l’indennità giornaliera pattuita in polizza verrà corrisposta previa applicazione di una franchigia assoluta di 10 (dieci) giorni. • Indennità ingessatura e frattura ossea (cod. 132) A parziale deroga di quanto indicato nel Glossario del presente Fascicolo Informativo, per INGESSATURA si intende: • mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto dei tutori preconfezionati. Sono compresi i tutori preconfezionati ed i bendaggi elastici (anche se adesivi), con idonea certificazione e prescrizione dell’Istituto di Cura, solo nel caso in cui all’Assicurato sia stata radiologicamente accertata una frattura ossea. Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità Sezione infortuni 13 di 37 di ricovero a seguito di infortunio) , qualora in conseguenza di infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità pattuita in polizza anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto. L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo del ricovero e di ingessatura non potrà comunque essere superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni. Detta indennità verrà comunque corrisposta anche nel caso in cui dal referto rilasciato dall’Istituto di Cura si riscontri una frattura ossea e lo stesso Istituto prescriva e/o attui il risanamento della parte lesa senza l’applicazione di una ingessatura. In quest’ultimo caso il periodo massimo indennizzabile viene fissato in 30 (trenta) giorni; oppure in 60 (sessanta) giorni nel solo caso di frattura di vertebre, bacino o coccige. • Raddoppio indennità caso morte (cod. 147) La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di Euro 600.000,00 corrisponderà il doppio dell’indennità prevista per il caso di morte per gli infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dall’Assicurato nella sua qualità di: • conducente, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato; • trasportato, su mezzi di locomozione pubblici o privati, a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto 14 di 37 Sezione infortuni di persone; • pedone, limitatamente agli infortuni subiti per effetto della circolazione di veicoli. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove. Qualora il doppio dell’indennità, comprensivo del capitale base e del raddoppio, superi Euro 600.000,00, la Società non potrà corrispondere in ogni caso somme superiori a detta cifra. • Supervalutazione invalidità permanente arti superiori (cod. 236) A parziale deroga di quanto previsto nell’art. B.14 (Invalidità permanente), relativamente agli arti superiori, il grado di Invalidità Permanente conseguente ad infortunio viene accertato facendo riferimento ai seguenti valori percentuali: Perdita totale, anatomica o funzionale, di: • un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% • una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% • un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% • un indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% • un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% • un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% • la falange ungueale del pollice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% • una falange di altro dito della mano. . . . . . . . . . 1/3 del dito Restano fermi i criteri di valutazione indicati dalle C.G.A. (Invalidità permanente). Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE GARANZIA ASSICURATA C.1 - Rimborso spese sanitarie per grandi interventi chirurgici C.1.1 - Oggetto dell’assicurazione Nei limiti del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza del contratto, in caso di “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”, intendendosi per tali quelli indicati nell’elenco in appendice alla presente Sezione, resi necessari da malattia o infortunio, la Società rimborsa: a) Esami ed accertamenti pre-ricovero Le spese per gli esami, gli accertamenti diagnostici e gli onorari medici, effettuati nei 100 (cento) giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché inequivocabilmente inerenti all’infortunio o alla malattia che ha determinato il ricovero. b) Intervento chirurgico Le spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; le spese per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi compresi i medicinali e gli accertamenti diagnostici intraoperatori. c) Protesi Le spese per le endoprotesi applicate durante l’intervento. d) Assistenza medica, medicinali, cure Le spese per l’assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per gli esami e gli accertamenti diagnostici effettuati durante il periodo di ricovero. e) Retta di degenza Le spese per la retta di degenza con un limite massimo di indennizzo di Euro 250,00 al giorno. f) Assistenza infermieristica Le spese per l’assistenza infermieristica, con un limite massimo di indennizzo di Euro 60,00 al giorno e per un numero massimo di 30 (trenta) giorni indennizzabili per ricovero. g) Trasporto sanitario Le spese di trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore in Istituto di Cura, il trasferimento da un Istituto di Cura all’altro e il ritorno alla propria abitazione con: • ambulanza, unità coronarica mobile, aerei sanitari, qualunque mezzo pubblico, purché di linea. La garanzia opera nel limite complessivo massimo di indennizzo per ricovero di Euro 1.200,00. h) Accompagnatore Le spese sostenute per le rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di Cura, con il limite di Euro 60,00 al giorno e per un numero massimo di 30 (trenta) giorni indennizzabili per ricovero. i) Assistenza, medicinali, esami e cure post-ricovero Le spese per esami ed accertamenti diagnostici, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona nei 100 (cento) giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché inequivocabilmente inerenti all’infortunio o alla malattia che ha determinato il ricovero e nel limite complessivo del massimale annuo di Euro 2.600,00. C.1.2 - Trapianti In caso di trapianto di organi, o parte di essi, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa le spese di cui al precedente punto C.1.1 nonché le spese relative al prelievo sul donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria, materiali di intervento), cure, medicinali e rette di degenza. C.1.3 - Servizio sanitario nazionale Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale esclusivamente per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico. Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o si ricoveri in Istituto di Cura non convenzionato (o in branca non convenzionata di Istituto di Cura convenzionato), la Società rimborsa le spese sostenute e documentate nei seguenti termini e modalità: Ricovero con intervento chirurgico: • a pplicazione scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di Euro 520,00; Ricovero senza intervento chirurgico: • applicazione di franchigia assoluta di Euro 520,00. C.1.4 - Indennità sostitutiva Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso (sia per il ricovero, sia per ogni altra prestazione connessa con il ricovero stesso), ha diritto ad una indennità per ogni giorno di ricovero, anche se in regime di Day-Hospital, nei seguenti termini: Ricovero in Istituto di cura: •m assimo indennizzo al giorno di Euro 60,00 per un numero massimo di 100 giorni indennizzabili per ricovero. Ricovero in Day Hospital: •m assimo indennizzo al giorno di Euro 30,00 per un numero massimo di 100 giorni indennizzabili per ricovero. C.2 - Rimborso spese sanitarie per alta chirurgia C.2.1 - Oggetto dell’assicurazione Nei limiti del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza del contratto, la Società rimborsa quanto previsto dal precedente punto C.1 limitatamente al caso di intervento chirurgico causato da: •m alattie del cuore; • t umori; Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE 15 di 37 • trapianto di organi (incluso l’espianto dal donatore). C.3 - Rimborso spese sanitarie in forma completa C.3.1 - Oggetto dell’assicurazione Nei limiti del massimale assicurato indicato nella scheda del contratto, in caso di ricovero in Istituto di Cura, anche in regime di day-hospital, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia, infortunio o parto, la Società rimborsa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto C.1, quanto di seguito previsto: C.3.2 - Intervento chirurgico in ambulatorio In caso di intervento chirurgico ambulatoriale reso necessario da malattia o da infortunio, la Società rimborsa, nel limite del massimale annuo di Euro 800,00 , le spese di cui al precedente punto C.1.1 lettere b) e c), alle condizioni ivi stabilite. C.3.3 - Parto ed aborto In caso di parto cesareo avvenuto in Istituto di Cura, la Società rimborsa le spese di cui al precedente punto C.1.1 alle condizioni ivi stabilite, con il limite, per anno assicurativo, del 5% del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza del contratto. In caso di parto senza taglio cesareo ed aborto terapeutico effettuato entro il secondo trimestre di gravidanza, le spese di cui al precedente punto C.1.1 sono rimborsate con il limite, per anno assicurativo, del 2% del massimale assicurato. C.3.4 - Massimo indennizzo per patologie specifiche Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto C.1.1 la Società rimborsa, nel limite complessivo per anno assicurativo di Euro 2.600,00, le spese per il trattamento chirurgico di ciascuna delle seguenti patologie: • appendiciti, varici arti inferiori, ernie addominali, calcolosi biliare, emorroidi, meniscopatie. C.3.5 - Neonati In seguito ad un parto indennizzabile ai sensi ed alle condizioni di polizza, vengono rimborsate le spese per il neonato relative all’assistenza medica, pediatrica ed infermieristica, cure, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici sostenute durante il ricovero relativo al parto. Qualora il neonato venga incluso in polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di dimissione dall’Istituto di Cura, previa compilazione del questionario anamnestico e pagamento del relativo premio, non si applica l’esclusione relativa a malformazioni e difetti fisici prevista nella polizza. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE C.4 - Dichiarazioni dell’Assicurato Per consentire alla Società di valutare il rischio occorre compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte integrante della polizza. Esso deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato 16 di 37 Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che di sua sostituzione, e trasmesso alla Società unitamente alla proposta. Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base dell’età compiuta dall’Assicurato. La Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. C.5 - Aggravamento del rischio Salvo quanto disposto dal punto C.9, non trova applicazione, relativamente all’evoluzione dello stato di salute dell’Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio. C.6 - Variazione delle persone assicurate Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, avvenute nel periodo di validità del contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società. Quest’ultima, qualora sussistano le condizioni di assicurabilità delle persone da includere, provvede all’emissione di apposita appendice contrattuale. La validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell’appendice, con il pagamento del maggior premio che risulti dovuto, fermi i termini di aspettativa previsti al punto C.7. C.7 - Decorrenza della garanzia termini di aspettativa La garanzia decorre dalle ore 24 del: • giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli infortuni; • trentesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie; • trentesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per l’aborto terapeutico se effettuato nel secondo trimestre di gravidanza e per le malattie dipendenti da gravidanza (compreso l’aborto spontaneo), soltanto se quest’ultima ha avuto inizio in un momento successivo a quello della decorrenza della garanzia; • centottantesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione, dichiarati dall’Assicurato ed accettati dalla Società; • centottantesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data; • trecentesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per il parto e per le malattie dipendenti da puerperio. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste. In caso di variazione intervenuta nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. C.8 - Rischi esclusi L’assicurazione non è operante per le spese sostenute dall’Assicurato per: a)le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, già diagnosticati e/o curati e/o comunque noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione dell’assicurazione, non dichiarati alla Società all’atto della stipula con dolo o colpa grave, ovvero dichiarati e non accettati dalla Società; b)l’intervento per l’eliminazione o la correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) i trattamenti delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d)gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e)gli infortuni derivanti da sports aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); f)gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell’indennizzo; g)l’interruzione volontaria della gravidanza, se effettuata entro il primo trimestre; h)le prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo; i)l’acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo le endoprotesi applicate durante un intervento chirurgico; l)le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del paradonto, ad eccezione delle cure rese necessarie da malattie neoplastiche; m)le degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; n)i ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, anche se qualificate come Istituti di Cura; o)le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell’impotenza; p)le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale; q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi; r)le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi, invece, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte. Per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate conseguenti a variazioni intervenute successivamente alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alle precedenti lettere a) e b) operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento della variazione, anziché da quella di stipulazione dell’assicurazione. C.9 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con obbligo della Società di restituire la parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali. C.10 - Limiti di età La presente assicurazione è prestata fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del settantacinquesimo anno di età. C.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro La denuncia della malattia o dell’infortunio, corredata da certificazione medica comprovante le cause e la durata del ricovero, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 (tre) giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti ed ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE 17 di 37 Qualora, in occasione del sinistro, emergessero elementi sullo stato di salute dell’Assicurato rilevanti ai sensi ed agli effetti del punto C.4, la Società ha la facoltà di richiedere la documentazione sanitaria ad essi pertinente. C.12 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo, fermo restando quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato. In caso di spese contrattualmente garantite che siano rimborsate da terzi soggetti diversi da Imprese assicuratrici, la Società corrisponde l’indennizzo al netto di quanto a carico dei terzi stessi. Qualora l’Assicurato abbia optato per l’Indennità Sostitutiva prevista al punto C.1.4, la Società non tiene conto, ai fini del computo dell’indennizzo a suo carico, di qualsivoglia rimborso di spese da parte di terzi o dovute a norma dell’art. 1910 del Codice Civile da altre Imprese assicuratrici. Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi. C.13 - Anticipo dell’indennizzo L’Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione, anche a titolo di cauzione, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo verrà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute. C.14 - Rinuncia all’azione di rivalsa La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili della malattia o dell’infortunio. C.15 - Controversie In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura dei rimborsi, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il 18 di 37 Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, la Società si obbliga ad aderirvi. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. I risultati delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente indicati i relativi codici nella Scheda di polizza del contratto) • Deroga al questionario sanitario (cod. 206) Si conviene di venir meno all’obbligo della preventiva compilazione del questionario sanitario da parte degli Assicurati. • Malattia - Parto e aborto terapeutico (cod. 211) La presente condizione particolare è operante solo per le persone assicurate in polizza con la garanzia Rimborso Spese Sanitarie per Grandi Interventi Chirurgici o Alta Chirurgia. In caso di parto o aborto terapeutico effettuato nel secondo trimestre di gravidanza, qualora l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, gli verrà riconosciuta per ogni giorno di ricovero una indennità pari a Euro110,00 per un massimo di giorni 30 (trenta). Si confermano i “Termini di aspettativa” per la decorrenza della garanzia previsti al punto C.7 della Sezione Rimborso Spese sanitarie. • Malattia - Massimale unico per nucleo familiare (cod. 212) Le garanzie previste dalla Sezione Rimborso Spese Sanitarie ed applicate alla “forma di garanzia” indicata nella Scheda di polizza, sono complessivamente operanti nel limite del massimale indicato nella Scheda di polizza, che rappresenta la disponibilità massima per l’intero nucleo familiare assicurato, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo. Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI La garanzia RIMBORSO SPESE PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI opera nel caso in cui l’Assicurato si sottoponga ad uno degli interventi sottoindicati. Cranio e sistema nervoso centrale e periferico • Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali. • Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche • Cranioplastiche. • Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico. • Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta. • Operazione per encefalo meningocele. • Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia. • Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari. • Asportazione di tumori orbitali per via endocranica. • Interventi per epilessia focale. • Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari. • Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi. • Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale. • Emisferectomia. • Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici. • Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale. • Vagotomia per via toracica. Faccia e bocca • Plastica per paralisi del nervo facciale. • Correzione naso a sella. • Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi. • Parotidectomia con conservazione del facciale. • Asportazione della parotide per neoplasie maligne. • Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo. • Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare. • Demolizione dell’osso frontale. • Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne. • Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario. • Resezione del mascellare superiore. • Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. • Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico. • Fratture dei mascellari superiori - trattamento chirurgico e ortopedico. Collo • Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. Esofago • Interventi per diverticolo dell’esofago. • Resezione dell’esofago cervicale. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona • Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo. •C ollocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica. •M ediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico. • I nterventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria. •O perazione sull’esofago per stenosi benigne, per tumori, resezioni parziali base, alte e totali. Torace •M astectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare. • I nterventi sul mediastino per tumori. •R esezioni segmentarie e lobectomia. •P neumectomia. •D ecorticazione polmonare. •P leuro pneumectomia. • Toracectomia. • I nterventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi. •R esezione bronchiale con reimpianto. • I nterventi per fistole bronchiali cutanee. •A sportazione del timo. • Toracoplastica totale. Chirurgia cardiaca •P ericardiectomia. •S utura del cuore per ferite. • I nterventi per corpi estranei del cuore. • I nterventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici. •C ommisurotomia. •O perazione per embolia dell’arteria polmonare. • Valvuloplastica della mitrale o dell’aorta. •S ostituzione valvolare con protesi. • I nfartectomia in fase acuta. • Resezione aneurisma del ventricolo sinistro. •B y-pass aorto-coronarico con vena. •B y-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro. • I mpianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio. • I mpianto di pace-maker epicardico per via toraco-tomica o frenico-pericardica. •A sportazione dei tumori endocavitari del cuore. • Trapianto del cuore. Stomaco e duodeno •R esezione gastrica. •G astrectomia totale. •R esezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica. • I ntervento per fistola gastro-digiuno-colica. •C ardiomiotomia extramucosa. Peritoneo e intestino •L aparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni parenchimali. • I dem con lesioni dell’intestino-resezione intestinale. Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 19 di 37 Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI • Occlusione intestinale di varia natura-resezione intestinale. • Resezione del tenue. • Resezione ileo-cecale. • Colectomia segmentaria. • Colectomia totale. Retto e ano • Amputazione del retto per via sacrale. • Amputazione del retto per via addomino-perineale. Fegato e vie biliari • Epatotomia semplice per cisti da echinocco. • Resezione epatica. • Epatico e coledocotomia. • Papillotomia per via trans-duodenale. • Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. • Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia). • Trapianto del fegato. Pancreas e milza • Interventi di necrosi acuta del pancreas. • Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: - enucleazione delle cisti, - marsupializzazione. • Interventi per fistole pancreatiche. • Interventi demolitivi del pancreas: - totale o della testa, - della coda. • Splenectomia. • Anastomosi porta-cava e spleno-renale. • Anastomosi mesenterica-cava. • Trapianto del pancreas. Vasi • Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache. • Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima. • Disostruzione by-pass aorta addominale. • Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca. • Resezione arteriosa con plastica vasale. • Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale. Pediatria • Idrocefalo ipersecretivo. • Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumectomia). • Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma). • Atresia dell’esofago. • Fistola dell’esofago. • Atresia dell’ano semplice - abbassamento addomino perineale. • Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare-abbassamento addomino perineale. • Eteratoma sacrococcigeo. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona • Megauretere: - resezione con reimpianto, - resezione con sostituzione di ansa intestinale. • Nefrectomia per tumore di Wilms. • Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson. • Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale. Ortopedia e traumatologia • Disarticolazione interscapolo toracica. • Emipelvectomia. • Artroprotesi di anca. • Protesi di femore. • Artroprotesi di ginocchio. • Artroprotesi di gomito. • Protesi di Thompson. • Protesi di spalla e gomito. • Protesi di polso. • Protesi di ginocchio. • Vertebrotomia. Urologia • Intervento per fistola vescico-rettale. • Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia. • Ileo-cisto plastica / colo-cisto plastica. • Cistectomia totale. • Intervento per fistola vescico-intestinale. • Intervento per estrofia della vescica. • Nefrectomia allargata per tumore. • Nefroureterectomia totale. • Trapianto del rene. Apparato genitale • Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. • Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria. • Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma). • Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi. • Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico. • Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale. • Cura chirurgica di fistola ureterale. • Cura chirurgica di fistola retto-vaginale. • Metroplastica. • Pannisterectomia radicale per via addominale. • Pannisterectomia radicale per via vaginale. • Eviscerazione pelvica. • Vulvectomia totale. Oculista • Iridocicloretrazione. • Trabeculoctomia. • Trapianto della cornea. Otorinolaringoiatria • Chirurgia della sordità otosclerotica. • Timpanoplastica. 20 di 37 Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI • Chirurgia endoauricolare della vertigine. • Chirurgia translabirintica della vertigine. • Decompressione del nervo facciale. • Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia. • Resezione del nervo petroso superficiale. Laringe • Laringectomia orizzontale sopraglottica. • Laringectomia parziale verticale. • Laringectomia totale. • Faringolaringectomia. Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 21 di 37 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE GARANZIA ASSICURATA D.1 - Oggetto dell’assicurazione Nel limite del massimale indicato in polizza per sinistro la Società si obbliga a: a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata. Sono altresì compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. b)Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.) Tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE D.2 - Rischi esclusi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare; b)gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare. L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: c) da furto; d)a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare o da essi detenute; e)a cose che l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare detengano a qualsiasi titolo; f)da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; g) derivanti dall’esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto dall’art. D.1 lettera b); h)derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi; i) derivanti dalla pratica di sport motoristici; l)derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi; m)derivanti dalla proprietà di fabbricati che non costituiscono dimora abituale dell’Assicurato e dei com- Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona ponenti del suo nucleo familiare. L’assicurazione non comprende altresì danni da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all’obbligo solidale dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare con altri condomini; n)derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall’esercizio della caccia; o)derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici o da cortile. L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni: p)causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); q)di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; r)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. D.3 - Massimo risarcimento In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la Società non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo del massimale R.C.T./R.C.O. indicato in polizza. D.4 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. D.5 - Gestione delle vertenze di danno La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. D.6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto cono- 22 di 37 Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI scenza fornendo: • una descrizione dettagliata dell’evento; • l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute; • l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. CONDIZIONI PARTICOLARI nucleo familiare assicurato, a seguito di guida di veicoli a motore in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. L’assicurazione è efficace alla condizione che la guida sia avvenuta all’insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L’assicurazione è operante anche in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto che ha pagato i danni derivanti dal sinistro, nonché per la somma in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore. • Danni cagionati da minori alla guida veicoli a motore (cod. 521) L’assicurazione di cui al punto D.1 viene prestata anche per i danni cagionati ai terzi, trasportati e non, dai minori del • Danni cagionati dai cani (cod. 705) A parziale deroga del punto D.2 lettera o), l’assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani. Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di Euro 150,00 per sinistro. (valide se espressamente indicati i relativi codici nella Scheda di polizza del contratto) Sezione responsabilitÀ civile del nucleo familiare 23 di 37 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE GARANZIA ASSICURATA F.1 - Oggetto dell’assicurazione La Società, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza per sinistro/anno assicurativo, indennizza l’Assicurato e il suo nucleo familiare dei danni materiali e diretti a loro derivati da: Scippo e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, gioielli e preziosi nonché denaro, il tutto di proprietà dell’Assicurato, avvenuti all’esterno dei locali di abitazione dell’Assicurato. La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Nel limite della somma assicurata e per gli eventi qui previsti, la garanzia comprende l’indennizzo delle spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie dalla loro sottrazione. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE F.2 - Rischi esclusi Sono esclusi i danni: a) da furto con destrezza; b)determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone con lui conviventi; c)per valori che attengono ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di altri. F.3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In primo luogo, in caso di sinistro, l’Assicurato deve: a)fare denuncia agli Organi di Polizia o all’Autorità giudiziaria; b)darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni dall’accadimento del sinistro, specificando le circostanze dell’evento; c) contestualmente deve fornire alla Società: • l’elenco dettagliato delle cose colpite da sinistro con l’indicazione della titolarità, qualità, quantità e valore; • copia della denuncia fatta alle Autorità; • indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, e copia delle relative polizze. F.4 - Recupero delle cose rubate Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indenniz- Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona zo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del rischio. F.5 - Procedura per la valutazione del danno La valutazione del danno è concordata con le seguenti modalità: a)direttamente dalla Società, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, qualora non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), a richiesta di una delle parti: b)fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo Perito rimane sempre a carico della Parte soccombente. F.6 - Determinazione dei danni indennizzabili L’assicurazione è prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, pertanto non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà ed uso. F.7 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria per la quantificazione del danno, salvo formale opposizione di una delle parti. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato. 24 di 37 Sezione responsabilitÀ civile del nucleo familiare CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente indicati i relativi codici nella Scheda di polizza del contratto) • Estensione scippo e rapina nell’abitazione (cod. 736) La garanzia di cui al punto F.1 viene estesa allo scippo e rapina avvenuto all’interno dei locali di abitazione dell’Assicurato. Sezione rimborso spese per psicoterapia • Scippo e rapina dei valori professionali (cod. 738) La garanzia di cui al punto F.1 si intende estesa alla sottrazione di denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, inerenti all’attività esercitata dall’Assicurato e/o dai suoi familiari, avvenuta all’esterno dei locali di abitazione e/o di esercizio di attività degli Assicurati stessi. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona GARANZIA ASSICURATA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE G.1 - Oggetto dell’assicurazione Qualora l’Assicurato a seguito di una aggressione, una violenza sessuale, uno scippo od una rapina subisca un trauma psichico, la Società si impegna a rimborsare le spese sostenute per la psicoterapia che eventualmente si rendesse necessaria, nel limite del massimale indicato in polizza, per sinistro e/o anno assicurativo. G.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La comunicazione del sinistro alla Società deve essere corredata dalla denuncia del fatto all’Autorità giudiziaria e da certificazione medica specialistica che attesti il verificarsi di un trauma psichico conseguente all’evento, nonché il tipo e la durata della psicoterapia prescritta. Sezione scippo e rapina del nucleo familiare 25 di 37 Sezione assistenza GARANZIA ASSICURATA GARANZIA BASE PER IL NUCLEO FAMILIARE La garanzia è operante se nella Scheda di polizza del contratto è stata richiamata la Condizione Particolare 455. H.1 - Prestazioni Oggetto dell’Assicurazione Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare. Esclusioni La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di energia nucleare. H.2 - Prestazioni in italia Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi di consulenza, di assistenza e di urgenza. H.2.1 - Informazioni sanitarie telefoniche La Centrale Operativa attua un servizio d’informazione sanitaria, in merito a: • strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; • farmaci: composizione, indicazioni e controindica-zioni; • preparazione propedeutica ad esami diagnostici; • profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero. H.2.2 - Consulenza medica telefonica Qualora in conseguenza d’infortunio o di malattia l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico. H.2.3 - Invio di un medico Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative. H.2.4 - Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500.000 metri. H.2.5 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa prenderà in carico un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Tale prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare. H.2.6 - Trasferimento in centro medico specializzato Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, sia affetto da patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Operativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato e i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato e d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore, con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; • treno, in prima classe e, se necessario, in vagone letto; • autoambulanza senza limiti di percorso; il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa. La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della Regione di residenza dell’Assicurato. H.2.7 - Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero medico per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’Istituto di Cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico Unisalute. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione 3 (tre) giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua attivazione e, comunque, entro 3(tre) giorni dalla data della richiesta stessa. H.2.8 - Trasmissione messaggi urgenti Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, abbia necessità di comunicare con un proprio familiare in Italia e sia impossibilitato a farlo, la Centra- 26 di 37 Sezione scippo e rapina del nucleo familiare / Sezione rimborso spese per psicoterapia le Operativa effettua sei telefonate nell’arco delle 24 ore successive per comunicare il messaggio alla persona da lui indicata. Analogamente, il servizio può essere utilizzato per trasmettere messaggi indirizzati all’Assicurato. H.2.9 - Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia Qualora, a seguito di un infortunio occorso durante l’operatività del contratto, che determini: • perdita totale di un piede o di un arto inferiore; • perdita totale di una mano o di un arto superiore; • perdita totale della vista; • lesioni nervose che comportino la paralisi completa di almeno un arto; • traumi cerebrali con conseguente deficit mentale e/o paralisi ad almeno un arto; • gravissima deformazione del viso; la Centrale Operativa, avutane informazione, in accordo con il cliente, proporrà l’invio a domicilio di uno psicologo convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito. Tale garanzia opererà anche qualora l’Assicurato in seguito ad un infortunio ed in modo strettamente correlato ad esso, sviluppi un disturbo acuto da stress o un disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residenti con l’Assicurato al momento dell’evento al fine della cura dei disturbi psicologici e/o psichiatrici seguenti il lutto e ad esso ascrivibili. La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre 1 anno dalla data dell’evento. H.3 - Prestazioni all’estero Telefonando al numero della Centrale Operativa, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi. H.3.1 - Viaggio di un familiare all’estero Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della Sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno con il massimo per sinistro di Euro 150,00. H.3.2 - Invio di medicinali urgenti all’estero Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative. Rimane a carico dell’Assicurato il costo di acquisto dei medicinali. H.3.3 - Rimpatrio sanitario Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra quelli sottoelencati: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; • treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto; • autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l’assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio. La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’Assicurato, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. GARANZIA “PLUS” La garanzia è operante se nella Scheda di polizza è stata richiamata la Condizione Particolare 448. I.1 - Prestazioni in italia a favore del solo Contraente/ Assicurato Oggetto dell’assicurazione Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del solo Contraente/Assicurato. Esclusioni La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di energia nucleare. Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi di consulenza, di assistenza e di urgenza. I.1.1 - Prenotazione di prestazioni sanitarie La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie per le strutture sanitarie convenzionate con Unisalute esclusivamente in caso di ricovero con intervento chirurgico oppure nel caso in cui l’Assicurato venga a ritrovarsi nelle condizioni di cui al punto Sezione assistenza 27 di 37 H.1.2 (Assistenza domiciliare) quale modalità di gestione degli eventuali accertamenti di post-ricovero. I.1.2 - Assistenza domiciliare Qualora in conseguenza di malattia grave, intendendosi per tali quelle malattie che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura con o senza intervento chirurgico, o di infortunio che abbia generato nell’Assicurato una situazione immobilizzante di durata superiore ai 20 (venti) giorni, per la quale l’Assicurato stesso necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione, la Centrale Operativa, valutata l’effettiva fruibilità della prestazione, metterà a Sua disposizione una colf, a tariffa convenzionata, con costo a carico dell’Assicurato stesso. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione almeno 3 (tre) giorni prima della data di dimissione dall’Istituto di Cura. I.2 - Prestazioni in Italia a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare Oggetto dell’assicurazione Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare. Esclusioni La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di energia nucleare. Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi di consulenza, di assistenza e di urgenza. I.2.1 - Informazioni sanitarie telefoniche La Centrale Operativa attua un servizio d’informazione sanitaria, in merito a: • strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; • farmaci: composizione, indicazioni e controindica-zioni; • preparazione propedeutica ad esami diagnostici; • profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero. I.2.2 - Consulenza medica telefonica Qualora in conseguenza d’infortunio o di malattia l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico. I.2.3 - Invio di un medico Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento 28 di 37 Sezione assistenza dell’Assi-curato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative. I.2.4 - Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500.000 metri. I.2.5 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa prenderà in carico un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Tale prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare. I.2.6 - Trasferimento in centro medico specializzato Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, sia affetto da patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Operativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato e i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato e d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore, con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; • treno, in prima classe e, se necessario, in vagone letto; • autoambulanza senza limiti di percorso; il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa. La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della Regione di residenza dell’Assicurato. I.2.7 - Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero medico per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico Unisalute. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione 3 (tre) giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua attivazione e, comunque, entro 3 (tre) giorni dalla data della richiesta stessa. I.2.8 - Trasmissione messaggi urgenti Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa abbia necessità di comunicare con un proprio familiare in Italia e sia impossibilitato a farlo, la Centrale Operativa effettua sei telefonate nell’arco delle 24 ore successive per comunicare il messaggio alla persona da lui indicata. Analogamente, il servizio può essere utilizzato per trasmettere messaggi indirizzati all’Assicurato. I.2.9 - Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia Qualora, a seguito di un infortunio occorso durante l’operatività del contratto, che determini: • perdita totale di un piede o di un arto inferiore; • perdita totale di una mano o di un arto superiore; • perdita totale della vista; • lesioni nervose che comportino la paralisi completa di almeno un arto; • traumi cerebrali con conseguente deficit mentale e/o paralisi ad almeno un arto; • gravissima deformazione del viso; la Centrale Operativa, avutane informazione, in accordo con il cliente, proporrà l’invio a domicilio di uno psicologo convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito. Tale garanzia opererà anche qualora l’Assicurato in seguito ad un infortunio ed in modo strettamente correlato ad esso, sviluppi un disturbo acuto da stress o un disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residenti con l’Assicurato al momento dell’evento, al fine della cura dei disturbi psicologici e/o psichiatrici seguenti il lutto e ad esso ascrivibili. La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre i dodici mesi dalla data dell’evento. I.3 - Prestazioni all’estero a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare Oggetto dell’assicurazione Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare. Esclusioni La garanzia non è operante per eventi provocati o dipen- denti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di energia nucleare. Telefonando al numero della Centrale Operativa, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi. I.3.1 - Viaggio di un familiare all’estero Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della Sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno con il massimo per sinistro di Euro 150,00. I.3.2 - Invio di medicinali urgenti all’estero Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative. Rimane a carico dell’Assicurato il costo di acquisto dei medicinali. I.3.3 - Rimpatrio sanitario Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra quelli sottoelencati: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; • treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto; • autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l’assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio. La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’A ssicurato, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Sezione assistenza 29 di 37 Sezione INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA GARANZIA ASSICURATA L.1 - Oggetto dell’assicurazione La presente assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente che sia conseguenza diretta ed esclusiva di una malattia manifestatasi dopo 90 (novanta) giorni dalla data di effetto del contratto e comunque non oltre la sua scadenza. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE L.2 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato Per consentire alla Società di valutare il rischio occorre compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte integrante della polizza. Esso deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che di sua sostituzione, e trasmesso alla Società unitamente alla proposta. Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base dell’età compiuta dell’Assicurato al termine del mese di effetto della polizza. La Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte, le omissioni e/o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Prima dell’originaria scadenza del contratto è necessario valutare la prosecuzione del rapporto assicurativo e/o a quali condizioni proseguirlo. A tale scopo, almeno 90 (novanta) giorni prima dell’originaria scadenza del contratto, l’Assicurato dovrà compilare un nuovo questionario sanitario, consegnandolo, per le necessarie valutazioni, alla Società. In caso di accordo tra le Parti il suddetto questionario resterà valido per tutta la durata residua del contratto. Al contrario, il mancato consenso di una della Parti in merito alle condizioni di prosecuzione del rapporto assicurativo determinerà la perdita di efficacia della presente sezione “Invalidità Permanente da Malattia”. A tal fine, la conseguente disdetta dovrà essere data, da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’originaria scadenza contrattuale, nella quale dovrà farsi esplicito riferimento alla presente sezione “Invalidità Permanente da Malattia”. L.3 - Operatività dell’assicurazione La presente garanzia è operante solo se lo è anche l’Invalidità Permanente da Infortunio prevista in una delle “Forme di Garanzia” della Sezione Infortuni. L.4 - Aggravamento del rischio Salvo quanto disposto dal punto L.9, non trova applicazione, relativamente all’evoluzione dello stato di salute 30 di 37 Sezione invaliditÀ permanente da malattia Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona dell’Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio. L.5 - Variazione delle persone assicurate Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, avvenute nel periodo di validità del contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società. Quest’ultima, qualora sussistano le condizioni di assicurabilità delle persone da includere, provvede all’emissione di apposita appendice contrattuale. La validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del maggior premio che risulti dovuto, fermi i termini di aspettativa previsti al punto L.6. L.6 - Decorrenza della garanzia termini di aspettativa La garanzia vale per le Invalidità Permanenti conseguenti a una malattia che si sia manifestata dopo 90 (novanta) giorni dal momento in cui, ai sensi del punto 2 delle Norme Contrattuali Comuni, decorre l’assicurazione. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi assicurati, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste. L.7 - Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo. L.8 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi dovuti a: a)malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto, anche se dichiarati nel questionario anamne-stico; b)malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; c)intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; e)conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. S’intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza d’imprudenza o negligenza anche grave dell’Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell’indennizzo; f)conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi; g) conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi, invece, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte. Sono inoltre escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto. Per le maggiori somme e le diverse persone assicurate conseguenti a variazioni intervenute successivamente alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alla precedente lettera a) operano dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione, anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione. L.9 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con obbligo della Società di restituire la parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali. L.10 - Limiti di età La copertura Invalidità Permanente da Malattia è prestata fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato del sessantacinquesimo anno di età. L.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro L’Assicurato deve denunciare alla Società ogni singola malattia che, secondo il parere medico, possa provocare una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza. La denuncia deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 (tre) giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Qualora, in occasione del sinistro, emergessero elementi sullo stato di salute dell’Assicurato rilevanti ai sensi ed agli effetti del punto L.2, la Società ha la facoltà di richiedere la documentazione sanitaria ad essi pertinente. In caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata entro il periodo di validità dell’assicurazione. L.12 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dal precedente punto L.8, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. A maggior chiarimento di quanto sopra riportato devono intendersi per: • malattie coesistenti le malattie o invalidità presenti nell’Assicurato che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo funzionali diversi; • malattie concorrenti le malattie o invalidità presenti nell’Assicurato che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. L.13 - Determinazione dell’indennizzo L’Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 180 (centottanta) e i 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla data di denuncia della malattia, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa. La percentuale di Invalidità Permanente viene determinata ai sensi di quanto esposto al successivo capitolo della presente Sezione dal titolo “Parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia” dove sono specificati, per ogni sistema organo funzionale: • i criteri di valutazione; • le condizioni che determinano una percentuale di Invalidità Permanente inferiore al 25%; • le condizioni che determinano una percentuale di Invalidità Permanente superiore al 74%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificata nel suddetto capitolo la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita validità fisica dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata. La Società liquida un indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, secondo lo schema seguente, fermo restan- Sezione invaliditÀ permanente da malattia 31 di 37 do che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 25%. Fasce Grado % della Inv. Permanente I° II° III° IV° V° VI° VII° Inferiore al 25% dal 25% fino al 34% oltre il 34% fino al 44% oltre il 44% fino al 54% oltre il 54% fino al 64% oltre il 64% fino al 74% superiore al 74% Indennizzo da liquidare 0 15% 30% 45% 60% 70% 100% L.14 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, valutato l’indennizzo, la Società deve provvedere al pagamento che viene liquidato in Italia in Euro. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L.15 - Rinuncia all’azione di rivalsa La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili della malattia. L.16 - Controversie In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sull’entità dell’invalidità, le Parti pos- 32 di 37 Sezione invaliditÀ permanente da malattia sono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, la Società si obbliga ad aderirvi. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. I risultati delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente indicati i relativi codici nella Scheda di polizza del contratto) • Deroga al questionario sanitario (cod. 206) Si conviene di venir meno all’obbligo della preventiva compilazione del questionario sanitario da parte degli Assicurati. Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA In relazione a quanto previsto nel punto L.13 - Determinazione dell’indennizzo -, i criteri ed i parametri per la liquidazione dell’indennizzo sono quelli di seguito elencati. SISTEMA NERVOSO CENTRALE I postumi delle malattie che colpiscono il cervello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti, le meningiti, la sclerosi a placche, il Parkinson, l’epilessia, Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona l’ictus cerebrale, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE • disturbi del linguaggio; •d isturbi delle funzioni cerebrali complesse integrate, realizzanti la sindrome cerebrale organica; • disturbi della coscienza; •d isturbi neurologici episodici (in particolare: sincopi, convulsioni e crisi epilettiche); • disturbi della statica e della marcia; • disturbi neurologici vescicali, rettali, sessuali. Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: • il soggetto comprende l’eloquio, ma non può produrre un linguaggio appropriato; • il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o supervisione per incombenze particolari; • disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza; • disturbi episodici (sincopi, crisi epilettiche, convulsioni), tali da interferire moderatamente sulle attività quotidiane; • il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su superfici pianeggianti; • presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del controllo volontario. I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: • il soggetto non può comprendere o produrre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare; • il soggetto non può prendere cura di sè stesso nella maggior parte delle situazioni giornaliere; • disordini neurologici cronici che comportano uno stato stuporoso persistente; • episodi sincopali e/o epilettici e/o convulsivi frequenti, non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività della vita di ogni giorno; • il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace a deambulare; • alterazione della motilità degli arti inferiori con scomparsa dei riflessi e del controllo degli sfinteri vescicale e rettale e perdita della funzione sessuale. APPARATO CARDIO-VASCOLARE I postumi delle malattie che colpiscono il cuore, le arterie e le vene quali ad esempio l’angina pectoris, l’infarto, le pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le tromboflebiti, ecc., verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE • Classificazione dell’insufficienza cardiaca proposta dalla New York Hearth (NYHA): classe 1: l ’attività fisica abituale non provoca affaticamento né palpitazioni; classe 2: l ’attività fisica abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; classe 3: tipo di disturbi, ma già una attività fisica inferiore a quella abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; classe 4: i sintomi della cardiopatia congestizia sono presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività fisica aggrava i disturbi. • Pressione arteriosa. • Efficacia della terapia medica e chirurgica. • Criteri clinici generali. Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA 33 di 37 Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: • soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabili da adeguata terapia; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca o moderata valvulopatia; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica, non inferiore al 50%, di una sola arteria coronarica; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di angioplastica o di bypass coronarico; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; • soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con pressione diastolica superiore a 95 mmHg nonostante la terapia anti ipertensiva e con ipertrofia ventricolare sinistra senza segni di scompenso; • soggetto con persistenti aritmie non correggibile terapeuticamente, ma che riescono comunque a condurre una vita attiva. I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: • soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile da terapia medica o chirurgica; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con ostruzione del 50% di almeno un ramo coronarico non più correggibile chirurgicamente; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non correggibile terapeuticamente, e con pressione diastolica superiore a 115 mmHg, nonostante la terapia anti ipertensiva e con segni di insufficienza renale o cerebrovasculopatia o ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; • soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con aritmie costanti e segni di inadeguata gittata cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali. APPARATO RESPIRATORIO I postumi delle malattie che colpiscono la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio le bronchiti croniche, l’asma bronchiale, l’enfisema polmonare, l’edema polmonare, l’infarto polmonare, le pleuriti, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE • funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti parametri spirometrici: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC. Tali parametri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un soggetto di pari età e sesso; • concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età; • criteri clinici generali. Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre parametri spirometrici indicati: • FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA; • FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA; • FVC 1/FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati: • FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA; • FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA; • FVC 1/FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA oppure oppure • PaO2 superiore all’80% del valore teorico. • PaO2 inferiore al 65% del valore teorico. 34 di 37 Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA APPARATO DIGERENTE I postumi delle malattie che colpiscono l’esofago, lo stomaco, l’intestino, il fegato ed il pancreas quali ad esempio le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pancreatiti acute e croniche, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE •e fficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; •p ostumi anatomici e funzionali accertati con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici; • v ariazione del peso corporeo in riferimento a quello teorico; • criteri clinici generali. Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche e la perdita di peso determinata dalla malattia non supera il 10% del valore teorico e nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive. ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia medica nè dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori interventi chirurgici ed impediscono lo svolgimento della maggior parte delle attività abituali e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. COLON, SIGMA E RETTO I postumi della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell’alvo e il trattamento prevede restrizioni alimentari marginali ed una terapia farmacologica solo sintomatica. COLON, SIGMA E RETTO I postumi organici della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi severi, una persistente alterazione dell’alvo e manifestazioni generali quali ad esempio febbre ed anemia cronica e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. FEGATO I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di insufficienza epatica e non sono documentati precedenti episodi di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e i postumi della malattia non compromettono lo stato di nutrizione. APPARATO URINARIO I postumi delle malattie che colpiscono i reni, gli ureteri, la vescica e l’uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l’insufficienza renale, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti: FEGATO Sono presenti dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica evolutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica e sono documentati episodi recidivanti e non controllabili da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici dal tubo digerente o di encefalopatia epatica e lo stato di nutrizione è gravemente compromesso. CRITERI DI VALUTAZIONE • determinazione della clearance della creatinina (valori corretti in base alla superficie corporea); • valori diastolici della pressione arteriosa; • determinazione quantitativa della proteinuria; • efficacia del trattamento medico e chirurgico; • criteri clinici generali. Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA 35 di 37 Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Clearance creatinina superiore a 50 ml/min. Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min. oppure oppure Clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mm Hg), senza adeguata terapia Clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mm Hg), non controllabile da adeguata terapia oppure oppure sindrome nefrosica parzialmente controllata dalla terapia, con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die. sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die. SISTEMA ENDOCRINO I postumi delle malattie che colpiscono le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroiditi, i gozzi, il diabete mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle ghiandole surrenali, dell’ipofisi, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE •e fficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; •p ostumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; • criteri clinici generali. Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% La malattia è controllata in modo soddisfacente con adeguata terapia La malattia non è assolutamente controllabile con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico oppure oppure diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento terapeutico e dalla dieta, e non sono accertate lesioni d’organo diabete dipendenti. SISTEMA EMATOPOIETICO E LINFATICO I postumi delle malattie che colpiscono il midollo osseo, la milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie, le leucemie, i tumori in genere, verranno valutati in base ai seguenti : la malattia di per sè controllabile con la terapia, ha però determinato lesioni di altri organi di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità superiore al 74%. CRITERI DI VALUTAZIONE •e fficacia del trattamento terapeutico medico chirurgico; •p ostumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; • criteri clinici generali. 36 di 37 Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25% Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml., non necessita di emotrasfusioni Anemia cronica con valori di emoglobinemia inferiori a gr. 10/100 ml., con necessità di emotrasfusioni periodiche (2-3 unità ogni 4-6 settimane) oppure oppure sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia presenza di sintomatologia importante non controllabile in alcun modo da adeguata terapia continuativa oppure oppure leucemia linfatica cronica in 1° stadio leucemia acuta o riacutizzata non più controllabile da adeguata terapia continuativa. oppure leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale. MALATTIE NEOPLASTICHE I postumi di tutte le forme tumorali, qualsiasi organo, apparato o sistema colpiscano, verranno valutati in base ai seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE • gli esiti obiettivati a carico dell’organo o apparato o sistema colpito, dopo le cure mediche e/o chirurgiche; • la prognosi in riferimento alle ulteriori possibilità terapeutiche ed alle eventuali localizzazioni metastatiche. A) Se la malattia neoplastica è stata adeguatamente curata con terapia medica e/o chirurgica, ed al momento della valutazione non vi sono segni laboratoristici e/o strumentali di diffusione metastatica, la valutazione dell’invalidità permanente è fatta in riferimento alla condizione menomativa accertabile in quel momento degli organi, apparati o sistemi interessati, secondo i criteri previsti nella presente tabella. B) Se la malattia neoplastica comporta al momento della valutazione una prognosi a breve termine sfavorevole per la vita, o perché non più suscettibile di trattamento risolutivo o perché è presente una diffusione metastatica, verrà riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalle alterazioni funzionali obiettivabili. Ed. 01/07/2014 Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA 37 di 37 38 di 37 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona INFORMATIVA PRIVACY 1 di 2 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8). USA_Info_Cont_01 - ed. 1/05/2014 2 di 2 INFORMATIVA PRIVACY Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, [email protected] Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Note 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2)Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali. 3)Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc. 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie. 5)Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 6)In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 8)Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it Modello 1036 – Ed. 01.07.2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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