Non ci sono emozioni buone e cattive

Contratto di Assicurazione
MULTIGARANZIE
PER LA PERSONA
Modello 1036 - Ed. 01.07.2014
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona
NOTA INFORMATIVA
Pagina
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 - Informazioni generali
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni
4 - Periodi di carenza contrattuali
5 - Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
- Questionario Sanitario
6 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione
7 - Premi
8 - Diritto di recesso
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10 - Legislazione applicabile
11 - Regime fiscale
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
13 - Reclami
14 - Arbitrato irrituale
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•Glossario
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Norme contrattuali comuni
Sezione Infortuni
Sezione Rimborso Spese Sanitarie
Appendice A - Elenco Grandi Interventi Chirurgici
Sezione Responsabilità Civile del nucleo familiare
Sezione Scippo e Rapina del nucleo familiare
Sezione Rimborso Spese per Psicoterapia
Sezione Assistenza
Sezione Invalidità Permanente da Malattia
Appendice B - Parametri di riferimento per la valutazione della Invalidità
Permanente da Malattia
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INFORMATIVA PRIVACYPagina
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona
NOTA INFORMATIVA
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NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione
“Multigaranzie per la Persona” (Regolamento Isvap n. 35
del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per
concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del
Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse,
nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze”
sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/
Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al
Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e
quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte
necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E
SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A.,
società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente
parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo
dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349,
siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected].
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del
24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari
ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad
€ 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari
ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi
quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami
danni è pari a 1,52.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito
rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno,
in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o
telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza
dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’articolo 7 - Tacita proroga della polizza - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di
dettaglio.
Se nella Scheda di polizza è pattuita la non rinnovabilità, il
contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed
esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e
differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente,
sono le seguenti:
a) INFORTUNI: la Società indennizza gli infortuni che provochino la morte dell’Assicurato, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre conseguenze previste dalle condizioni di assicurazione. Si
rinvia agli articoli A.1 e seguenti della “Sezione Infortuni”
per gli aspetti di dettaglio.
b) MALATTIA: la Società indennizza le malattie, manifestatesi successivamente alla data di effetto della polizza e
prima della sua cessazione, che provochino all’Assicurato una invalidità permanente oppure il ricovero in istituto di cura. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli
L.1 e seguenti della Sezione “Invalidità Permanente da
Malattia” e agli articoli A.2.6 e A.3.8 - Indennità di ricovero a seguito di malattia - della Sezione “Infortuni”. La Società si obbliga altresì a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute in caso di ricovero, con o senza intervento
chirurgico, oppure in conseguenza degli altri casi previsti
dalle condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli C.1
e seguenti della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” per
gli aspetti di dettaglio.
c) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed i componenti
del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a
pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge,
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita
privata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all’Assicurato ed ai componenti
del suo nucleo familiare per i danni arrecati dagli addetti
ai servizi domestici (per fatti inerenti allo svolgimento
delle loro mansioni) e per gli infortuni (escluse malattie
professionali) da loro sofferti. Si rinvia agli articoli D.1 e
seguenti della Sezione “Responsabilità Civile del Nucleo
Familiare” per gli aspetti di dettaglio.
d) SCIPPO E RAPINA: la Società indennizza l’Assicurato ed
i componenti del suo nucleo familiare dei danni materiali
e diretti a loro derivati da scippo o rapina di capi di vestiario, gioielli e preziosi nonché denaro, avvenuti all’esterno dei locali di abitazione e comunque entro i confini
della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino
e dello Stato di Città del Vaticano. Si rinvia agli articoli
F.1 e seguenti della Sezione “Scippo e Rapina del Nucleo
Familiare” per gli aspetti di dettaglio.
e) ASSISTENZA: la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in
cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nelle condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli H.1 e seguenti e I.1 e seguenti
della Sezione “Assistenza” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a
limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate
per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione, e/o alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di
seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate mediante
esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennizzo per Invalidità Permanente:
1° esempio
Somma assicurata per Invalidità Permanente Totale
(100%): € 100.000,00
Franchigia: 3%
Invalidità Permanente accertata: 7%
Indennizzo da liquidare: 7% (I.P. accertata) – 3% (franchigia) = 4% x € 100.000,00 = € 4.000,00
2° esempio
Somma assicurata per Invalidità Permanente Totale
(100%): € 100.000,00
Franchigia: 3%
Invalidità Permanente accertata: 2%
Indennizzo da liquidare: nessuno, in quanto la franchigia
3% risulta superiore alla I.P. accertata
Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennità giornaliera per Inabilità Temporanea o Ricovero o
Convalescenza o Immobilizzazione
1° esempio
Indennità giornaliera assicurata per Inabilità Temporanea:
€ 50,00
Franchigia: 10 giorni
Giorni di Inabilità Temporanea accertati: 15
Importo da liquidare: 15 giorni (di inabilità accertati) – 10 giorni (franchigia) = 5 giorni x € 50,00 al giorno =
€ 250,00
2° esempio
Indennità giornaliera assicurata per Inabilità Temporanea:
€ 50,00
Franchigia: 10 giorni
Giorni di Inabilità Temporanea accertati: 7
Importo da liquidare: nessuno, in quanto il numero dei giorni di franchigia è superiore a quello dei giorni di Inabilità
temporanea.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limite della somma assicurata su garanzia Rimborso Spese
Mediche
1° esempio
Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:
€ 5.000,00
Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 2.000,00
Scoperto 20% con il minimo non indennizabile di
€ 520,00
Rimborso da liquidare: € 2.000,00 – € 520,00 =
€ 1.480,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio
Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:
€ 5.000,00
Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 4.000,00
Scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di
€ 520,00
Rimborso da liquidare: € 4.000,00 – € 800,00 =
€ 3.200,00 (perché lo scoperto del 20% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
3° esempio
Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:
€ 5.000,00
Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 7.000,00
Scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di€ 520,00
Rimborso da liquidare: € 5.000,00, in quanto l’importo delle spese sostenute detratto lo scoperto previsto
(€ 7.000,00 – € 1.400,00 = € 5.600,00) risulta superiore alla
somma assicurata in polizza
Meccanismo di funzionamento della franchigia su garanzia Rimborso Spese Mediche
Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:
€ 5.000,00
Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese mediche: € 5.000,00
NOTA INFORMATIVA
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Franchigia fissa di € 55,00
Rimborso da liquidare: € 5.000,00 – € 55,00 = € 4.945,00
Meccanismo di funzionamento del massimale su garanzia Responsabilità Civile del Nucleo Familiare
Somma assicurata per RC Nucleo Familiare:
€ 250.000,00
Entità del Danno: € 280.000,00
Risarcimento da liquidare: € 250.000,00.
Avvertenza: la copertura Invalidità Permanente da Malattia è prestata fino alla scadenza annuale del contratto
successiva al compimento da parte dell’Assicurato del
sessantacinquesimo anno di età come indicato all’articolo
L.10 - Limiti di età - della Sezione “Invalidità Permanente
da Malattia”. Le coperture Infortuni e le restanti coperture
Malattia sono prestate fino alla scadenza annuale del contratto successiva al compimento da parte dell’Assicurato
del settantacinquesimo anno di età come indicato all’articolo B.4 - Limiti di età - delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” e all’articolo C.10 - Limiti di età - della
Sezione “Rimborso Spese Sanitarie”. Si rimanda ai suddetti
articoli per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza: le coperture Malattia sono prestate con dei
termini di carenza che variano a seconda della garanzia
acquistata e che vengono indicati agli articoli A.2.6 e A.3.8
- Indennità di ricovero a seguito di malattia – della Sezione
“Infortuni”, all’articolo C.7 - Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa - della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” e all’articolo L.6 - Decorrenza della garanzia Termini
di aspettativa - della Sezione “Invalidità Permanente da
Malattia”. Si rimanda ai suddetti articoli per gli aspetti di
dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del rischio – Questionario Sanitario
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del
Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio
rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 3 - Dichiarazioni dell’Assicurato - delle Norme Contrattuali Comuni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la Società presta le coperture Malattia sulla
base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario sanitario, che deve essere compilato in maniera precisa
e veritiera e formerà parte integrante del contratto.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione
nella professione
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione
scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia all’articolo 4 - Aggravamento del rischio - e all’articolo 5
- Diminuzione del rischio - delle Norme Contrattuali Comuni
per gli aspetti di dettaglio Di seguito si illustrano in forma
esemplificativa alcune ipotesi di circostanze rilevanti che
determinano la modifica del rischio.
4 di 9 NOTA INFORMATIVA
1° esempio (Aggravamento del rischio)
Al momento della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di svolgere l’attività professionale di “Addetto al
call-center” (classe di rischio “1”) di una società di servizi.
Successivamente, nel corso del contratto, il call-center
viene chiuso e l’Assicurato è costretto ad intraprendere
l’attività professionale di “Muratore” (classe di rischio “7”)
presso un’impresa edile. Se l’Assicurato non comunica alla
Società questa modificazione del rischio, in caso di sinistro
la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione al maggiore
premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale circostanza.
2° esempio (Diminuzione del rischio)
Al momento della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di svolgere l’attività professionale di “Autotrasportatore
con carico e scarico” (classe di rischio “7”). Successivamente, nel corso del contratto, l’Assicurato decide di interrompere la propria attività e di andare in pensione (“Pensionato” = classe di rischio .“3”). In questo caso la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di
premio successiva alla comunicazione da parte dell’Assicurato, ad una riduzione del premio in proporzione all’avvenuta diminuzione del rischio.
3° esempio (Aggravamento del rischio)
Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato
decide di dedicarsi, nel suo tempo libero, ad un nuovo hobby che prevede anche la lavorazione del legno mediante
macchine ed utensili potenzialmente molto pericolosi. Se
l’Assicurato non comunica alla Società questa oggettiva
modificazione del rischio, in caso di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della suddetta attività la Società può
rifiutare del tutto o in parte la liquidazione dell’indennizzo e
recedere dal contratto.
7. Premi
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata
ad ogni annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento
e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali o trimestrali o quadrimestrali anticipate, che comporterà tuttavia oneri aggiuntivi
rispettivamente pari al 3%, al 4% e al 5% del premio della
singola rata.
Si rinvia all’articolo 2 - Pagamento del premio ed Effetto
delle garanzie - delle Norme Contrattuali Comuni per gli
aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: qualora il contratto non preveda garanzie
della sezione Malattia, la Società e il Contraente possono
recedere dal contratto, e per tutta la durata dello stesso,
dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino
al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dandone preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata all’altra Parte.
Qualora invece il contratto preveda anche garanzie della
sezione Malattia e sia di durata poliennale, il recesso per
sinistro potrà essere esercitato dalla Società e dal Contra-
ente entro un periodo massimo di due anni dalla data di effetto della polizza. Si rinvia all’articolo 8 - Recesso in caso
di Sinistro - delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti
di dettaglio.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società
e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale,
mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno
trenta giorni prima della scadenza. Tuttavia qualora siano
state rese operanti garanzie relative alla Sezione Malattia,
tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente dal
Contraente . Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo
7 - Tacita proroga della polizza - delle Condizioni di assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a
carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna
delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle
assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in
vigore:
a) Infortuni: 2,50%;
b) Malattia: 2,50%;
c) Responsabilità Civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale
antiracket);
d) Scippo e Rapina: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
e) Assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
• Coperture Infortuni
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro
è il giorno dell’infortunio. L’Assicurato o il Contraente o i
suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3
giorni dal sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità.
Il fatto deve essere denunciato indicando con precisione il
luogo, il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia i certificati medici.
Si rinvia all’articolo B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro - della “Sezione Infortuni” per gli aspetti di dettaglio;
• Coperture Malattia:
Invalidità Permanente da Malattia
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro
è quando, secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stessa, per le sue caratteristiche
e prevedibili conseguenze, possa residuare una invalidità
permanente.
L’Assicurato o il Contraente devono denunciare la malattia
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da tale momento. La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della
malattia, da originale o copia conforme della cartella clinica
ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione
dei postumi invalidanti, nonché da un certificato medico
attestante la guarigione clinica o remissione della malattia
purché la stessa sia stabile, quantificabile e ad esito non
infausto.
Si rinvia all’articolo L.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro - della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia”
per gli aspetti di dettaglio.
Rimborso Spese Sanitarie
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro
è considerato il primo giorno di ricovero con o senza intervento chirurgico.
L’Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società entro 3 giorni da quando ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere sottoscritta dall’Assicurato o,
in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai
suoi aventi diritto, e deve essere corredata da certificazione medica comprovante le cause e la durata del ricovero.
Si rinvia all’articolo C.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro - della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie” per gli
aspetti di dettaglio.
Indennità per Ricovero Ospedaliero
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro
in caso di indennità per ricovero è considerato il primo giorno di ricovero.
L’Assicurato o il Contraente devono denunciare alla Società la malattia entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità; la denuncia deve essere sottoscritta dall’Assicurato
o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai
suoi aventi diritto, e deve essere corredata da certificazione medica comprovante le cause e la durata del ricovero.
Si rinvia all’articolo B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso
di sinistro - della “Sezione Infortuni” per gli aspetti di dettaglio;
In caso di sinistro infortuni o malattia l’Assicurato è tenuto
a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli
medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese
relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato.
Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da
Malattia, l’invalidità viene determinata in un periodo compreso tra 180 (centottanta) e 540 (cinquecentoquaranta)
giorni dalla data della denuncia della malattia, in base a
NOTA INFORMATIVA
5 di 9
giudizio medico sul grado di stabilizzazione dei postumi.
Si rinvia all’articolo L.13 - Determinazione dell’indennizzo
- della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia” per gli
aspetti di dettaglio.
• Copertura Responsabilità Civile:
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono
darne avviso alla Società entro 3 giorni fornendo una descrizione dettagliata dell’evento, l’indicazione di eventuali
testimoni e/o Autorità intervenute e l’indicazione delle
persone e/o cose danneggiate e delle eventuali richieste
formali di risarcimento.
Si rinvia all’articolo D.6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro - della Sezione “Responsabilità Civile del Nucleo
Familiare” per gli aspetti di dettaglio.
• Copertura Scippo e Rapina
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono in
primo luogo fare denuncia dell’accadimento agli Organi di
Polizia o all’Autorità giudiziaria e darne successivamente
avviso alla Società entro 3 giorni specificando le circostanze dell’evento, allegando copia della denuncia fatta
alle Autorità e fornendo l’elenco dettagliato delle cose
colpite da sinistro con l’indicazione della titolarità, qualità,
quantità e valore.
Si rinvia all’articolo F.3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di
sinistro - della Sezione “Scippo e Rapina del Nucleo Familiare” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia
“Assistenza” è affidata ad Unisalute S.p.A. Via del Gomito
1 - 40127 Bologna. In caso di necessità, l’Assicurato deve
contattare la Struttura Organizzativa di Unisalute S.p.A. Si
rinvia agli articoli H.1 e seguenti e I.1 e seguenti della Sezione “Assistenza” per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax:
02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@
unipolsai.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
6 di 9 NOTA INFORMATIVA
a)nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b)individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c)breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e)ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie
tra un contraente consumatore di uno Stato membro e
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in
via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico
Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.
eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato,
l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà
quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si
impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente
stesso.
14. Arbitrato irrituale
Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano
demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune,
sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società
e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono
convenzionalmente questi significati:
montate e non su detti metalli, le pietre preziose, le perle
naturali e di coltura, per uso domestico o personale.
• Ambulatorio: struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato dalla normativa vigente e lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
• Inabilità temporanea: perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato ad attendere all’attività dichiarata in polizza.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in
caso di anno bisestile.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato
in caso di sinistro.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Infortunio: per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società,
dietro pagamento da parte del Contraente del premio
pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato,
entro i limiti convenuti, dalle conseguenze del danno a lui
causato da un sinistro.
• Ingessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce
gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti,
purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori
preconfezionati.
• Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del
verificarsi di un sinistro.
• Intervento chirurgico: atto medico avente una diretta
finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti
di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati
interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici
invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il
prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli
che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo.
• Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più parti persone
espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o
una parte di essa.
• Beneficiario: il soggetto che viene designato a ricevere
l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
• Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Contraente: il soggetto che stipula il contratto assicurativo.
• Day-Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, resa necessaria
per l’espletamento di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, che non comportano la
necessità di ricovero ordinario, ma che comunque richiedono, per la loro natura e complessità, un regime di assistenza medica ed infermieristica continuativa. La degenza deve essere documentata da cartella clinica dalla quale risultino i giorni di effettiva presenza dell’Assicurato
nell’Istituto di Cura.
• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione
informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario,
condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Franchigia: la parte di danno indennizzabile che resta a
carico dell’Assicurato espressa in percentuali di invalidità
permanente o in giorni per le indennità e le inabilità temporanee o in importo per il rimborso spese.
• Gioielli preziosi: si intendono gli oggetti d’oro, di platino e,
• Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva
ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
• Istituti di cura: gli ospedali, le cliniche, le case di cura e gli
istituti universitari, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera.
Per essere considerati tali, gli istituti di cura devono inoltre essere permanentemente sotto la direzione ed il controllo di un medico, devono disporre di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche e devono svolgere la
loro attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla
base di una documentazione clinica completa.
Agli effetti contrattuali, non sono considerati istituti di
cura: gli stabilimenti termali; le strutture che prestano
prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per convalescenza o per lunga degenza; le strutture di soggiorno
per anziani o per la cura di malati cronici.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile
dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Malformazione-Difetto fisico: l’alterazione organica,
non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o
NOTA INFORMATIVA
7 di 9
sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
• Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa: in
caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza
e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di
polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo
inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I
periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che
li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto
assicurativo.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a
corrispettivo dell’assicurazione.
• Questionario anamnestico: il documento che raccoglie
le dichiarazioni dell’Assicurato sul suo stato di salute.
Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o
da chi ne esercita la patria potestà , prima di stipulare
la polizza. Il questionario sanitario fa parte integrante
del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni, in esso
rilasciate, che la Società dà il consenso alla copertura
assicurativa.
• Rapina: sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona.
• Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): responsabilità civile derivante da un fatto che involontariamente
cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo
ha compiuto a risarcire il danno.
• Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel
tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
• Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.
• Termine di aspettativa: il periodo che intercorre tra la
decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia
assicurativa.
• Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta
terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato
luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Glossario Specifico della Sezione “Invalidità Permanente da Malattia”
• Sinistro: il verificarsi di una malattia dalla quale possa
derivare all’Assicurato una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza.
Glossario Specifico della Sezione “Rimborso Spese Sanitarie”
• Nucleo familiare: il coniuge, i figli e gli ascendenti risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/Assicurato
alla data del sinistro.
• Responsabilità Civile verso Collaboratori familiari
(R.C.O.): responsabilità derivante da infortunio sofferto
dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124.
• Ricovero: la degenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di Cura resa necessaria per l’esecuzione di interventi chirurgici oppure di accertamenti
e/o terapie non eseguibili in ambulatorio.
• Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti il
pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Sinistro: il verificarsi del ricovero in istituto di cura o
della degenza in day hospital o dell’intervento chirurgico
in ambulatorio, nonché delle altre prestazioni mediche
garantite dal contratto assicurativo, reso necessario da
malattia, infortunio e parto.
• Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o
di dosso alla persona che le detiene.
Glossario Specifico della Sezione “Responsabilità Civile
del Nucleo Familiare”
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato
espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro.
8 di 9 NOTA INFORMATIVA
Glossario Specifico della Sezione “Assistenza”
• N ucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di
famiglia del Contraente/Assicurato alla data del sinistro.
• Struttura organizzativa/Centrale operativa: è la struttura di Unisalute S.p.A. attiva 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno, costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla garanzia Assistenza.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
NOTA INFORMATIVA
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multigaranzie per la Persona
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NORME CONTRATTUALI COMUNI
I seguenti articoli sono comuni a tutte le sezioni.
1. Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
2. Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia
nella sua specifica qualità oppure alla Società;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o
postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano
quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità
oppure la Società;
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con
riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c.
3. Dichiarazioni dell’Assicurato
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla
base delle dichiarazioni dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni possono comportare o il mancato pagamento dell’indennizzo o un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile.
4. Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società
di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
5. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
6. Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare alla
Società eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
L’omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.
2 di 37 NORME CONTRATTUALI COMUNI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
1910 del Codice Civile.
Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto.
7. Tacita proroga della polizza
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera
raccomandata o telefax spedita almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza, la polizza è prorogata per un anno, e
così successivamente di anno in anno.
Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, la Società ed il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo
di assicurazione mediante invio di lettera raccomandata o
telefax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.
8. Recesso in caso di sinistro
• Contratti che non prevedono garanzie della Sezione
Malattia
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza,
e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indenizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta
all’altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia
del recesso. La Società, entro i trenta giorni successivi
alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso,
al netto degli oneri fiscali. L’eventuale incasso dei premi
venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà
essere interpretato come rinuncia da parte della Società
alla facoltà di recesso.
• Contratti che prevedono garanzie della Sezione Malattia
Qualora il contratto sia di durata poliennale e preveda
anche garanzie relative alla Sezione Malattia, ciascuna
delle Parti - entro due anni dalla data di effetto della polizza – avrà facoltà di recedere dall’assicurazione dopo ogni
sinistro, così come definito a termini di polizza, e fino al
sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dondone preventiva comunicazione all’altra Parte
mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del
Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione, salvo diversa indicazione, mentre il recesso da parte della Società ha effetto decorsi trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione. La Società, entro i
trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa
al periodo di rischio non corso. Inoltre, qualora la presente
polizza ne sostituisca un’altra della stessa Società nella
quale non risulti completamente esaurito il predetto periodo di osservazione di 2 anni, quest’ultimo è ripristinato:
• integralmente per le nuove garanzie e/o per gli incrementi di somme garantite alle persone già precedentemente assicurate con la polizza sostitutiva;
• per un periodo pari a quello necessario per l’esaurimento
del periodo di osservazione della polizza sostituita, per
le persone, le garanzie e le somme assicurate precedentemente garantite con quest’ultima.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell’Assicurato.
10. Foro competente
Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o
dell’Assicurato o dell’avente diritto.
11.Prova
È a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo
diritto ai termini di polizza.
12. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quello che non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CONTRATTUALI COMUNI
3 di 37
Sezione infortuni
FORMA DI GARANZIA 1: INFORTUNI
DOMESTICI
La presente forma di assicurazione è operante solo se nella
Scheda di polizza del contratto sono espressamente indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I
seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
A.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato
nell’abitazione dove ha la propria residenza anagrafica,
comprese le relative pertinenze e le parti comuni.
A.1.2 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a)dall’esercizio di industrie, commerci, arti o comunque
attività professionali, ad eccezione di tutte le occupazioni domestiche;
b) dal giardinaggio ed attività agricole in genere.
FORMA DI GARANZIA 2: FULL-TIME
La presente forma di assicurazione è operante solo se nella
Scheda di polizza del contratto sono espressamente indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I
seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
A.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali;
b)di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
A.2.2 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento,
effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da
chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli
diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
• su aeromobili di aeroclubs;
• su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili).
Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui
l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera
concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la
polizza ha durata inferiore ad un anno.
A.2.3 - Rischio di guerra all’estero
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero
(esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e
della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la
guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14
(quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto
l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
4 di 37 Sezione infortuni
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
A.2.4 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a)dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o
ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o
idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
b)da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio,
ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse
abbiano carattere ricreativo;
c)
da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di
veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
A.2.5 - Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un
anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio
del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale
o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per
il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come
infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità
ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie
sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme
pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far
valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati,
nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della
presente polizza.
A.2.6 - Indennità di ricovero a seguito di malattia
Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto
di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza nel limite massimo di 60 (sessanta) giorni
per ogni ricovero su presentazione di cartella clinica.
L’assicurazione entra in vigore:
• dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della
garanzia, per le malattie;
• dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché di malattie croniche o recidivanti;
• dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto
della garanzia, per il parto, per l’aborto e per le malattie
dipendenti da gravidanza o puerperio.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante
lo stesso Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:
• dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima
risultanti;
• dal giorno di effetto della garanzia di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso
del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti
decorrono dalla data di effetto della variazione stessa
per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni
assicurate.
Sono esclusi dall’assicurazione i ricoveri:
• per le cure termali;
• per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in
genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
• per le cure e interventi per l’eliminazione o correzione
di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di
effetto dell’assicurazione;
• per le applicazioni di carattere estetico;
• per le malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti;
• per esami diagnostici quando il ricovero è inferiore a 3
(tre) giorni.
FORMA DI GARANZIA 3: INFORTUNI 24 ORE
SU 24 SPECIFICA PER PROFESSIONE
La presente forma di assicurazione è operante solo se
nella Scheda di polizza del contratto sono espressamente
indicate le relative garanzie/somme assicurate ed il premio. I seguenti articoli integrano le condizioni contrattuali
contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
A.3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a)delle attività professionali principali e secondarie
dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse
attività professionali non dichiarate che, se fossero
state conosciute dalla Società, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
b)di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
A.3.2 - Cambiamento dell’attività professionale
Nell’ipotesi che, nel corso del contratto, si verifichi un
cambiamento delle attività professionali dichiarate, si
applicano i punti 4 e 5 (Aggravamento/Diminuzione del
rischio) delle Norme Contrattuali Comuni e pertanto:
• se il cambiamento implica aggravamento di rischio, la
Società ha facoltà di recedere dal contratto salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso
con apposita appendice;
• se invece il cambiamento implica diminuzione di rischio,
la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza di premio successiva, comunicando all’Assicurato le varianti intervenute e l’entità del nuovo premio ridotto;
• se infine il cambiamento dell’attività non comporta né
aggravamento, né diminuzione di rischio, l’assicurazione
prosegue senza alcuna variazione.
A.3.3 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento,
effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri
da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli
diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
• su aeromobili di aeroclubs;
• su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili).
Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui
l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera
concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la
polizza ha durata inferiore ad un anno.
A.3.4 - Rischio di guerra all’estero
A parziale deroga del punto B.3 (Rischi esclusi) lettera d)
delle C.G.A., la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da
stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo
massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità,
se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
A.3.5 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a)dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o
ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o
idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
b)da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio,
ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse
abbiano carattere ricreativo;
c)da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità
pura.
A.3.6 - Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un
anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio
del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale
o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per
il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come
infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità
ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie
sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme
pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far
valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati,
nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della
presente polizza.
A.3.7 - Inabilità temporanea
Per Inabilità Temporanea si intende la temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza.
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato, la Società corrisponderà una indennità giornaliera
nei seguenti termini:
a)il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in
Sezione infortuni
5 di 37
cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità di
attendere alle occupazioni medesime;
b)il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in
cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte
alle occupazioni medesime.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni (1 anno).
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà
corrisposta per i giorni eccedenti il periodo di franchigia
a decorrere:
a) dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio
se la somma assicurata non è superiore a Euro 15,00;
b)dall’undicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata è superiore a Euro 15,00,
ma pari o inferiore a Euro 30,00;
c)
dal sedicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata è superiore a Euro
30,00.
A.3.8 - Indennità di ricovero a seguito di malattia
Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto
di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera prevista in polizza nel limite massimo di 60 (sessanta) giorni
per ogni ricovero su presentazione di cartella clinica.
L’assicurazione entra in vigore:
• dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della
garanzia, per le malattie;
• dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia, per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché di malattie croniche o recidivanti;
• dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto
della garanzia, per il parto, per l’aborto e per le malattie
dipendenti da gravidanza o puerperio.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante
lo stesso Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:
• dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima
risultanti;
• dal giorno di effetto della garanzia di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso
del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti
decorrono dalla data di effetto della variazione stessa
per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni
assicurate.
Sono esclusi dall’assicurazione i ricoveri:
• per le cure termali;
• per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in
genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
• per le cure e interventi per l’eliminazione o correzione
di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di
6 di 37 Sezione infortuni
effetto dell’assicurazione;
• per le applicazioni di carattere estetico;
• per le malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti;
• per esami diagnostici quando il ricovero è inferiore a 3
(tre) giorni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE
B.1 - Estensione dell’assicurazione
Sono considerati infortuni anche:
• l’asfissia di origine non morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento
accidentale di sostanze tossiche;
• le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di
insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
• l’annegamento;
• l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi
di sole o di calore;
• le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle
rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
• la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti
di quanto previsto al punto B.14 (Invalidità permanente);
• gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari,
atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione
che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
B.2 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
B.3 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a)dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei
salvo quanto previsto ai punti A.2.2 e A.3.3 (Rischio
volo);
b)da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o
per legittima difesa;
c) da movimenti tellurici;
d) da guerra o insurrezione;
e)da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di
particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono inoltre esclusi:
f) gli infarti;
g)le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti
e cure mediche non resi necessari da infortunio.
B.4 - Limiti di età
La presente assicurazione è prestata fino alla scadenza
annuale del contratto successiva al compimento da parte
dell’Assicurato del settantacinquesimo anno di età.
B.5 - Persone non assicurabili
Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata è
affetta da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenza e si impegna a comunicare tali circostanze alla Società nel momento in cui si dovessero verificare. In ogni
caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, con il loro
manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto
l’eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso saranno restituiti al Contraente al
netto degli oneri fiscali.
B.6 - Variazioni nelle persone assicurate
L’assicurazione vale per le persone designate in polizza.
Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto
con appendice.
L’assicurazione rispetto alle nuove persone assicurate
vale dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell’appendice, con pagamento del maggiore premio che risulti
dovuto.
La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a
partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
B.7 - Criteri di indennizzabilitÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze
dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti
da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere
esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio
che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte
dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto
fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata
per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio
come se esso avesse colpito una persona fisicamente
integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato
dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal
punto B.14 (Invalidità permanente).
B.8 - Cumulo di indennità
L’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed
in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società
corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata
per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede
il rimborso nel caso contrario.
L’indennità per ricovero è cumulabile con tutte le altre garanzie.
B.9 - Esonero
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le
malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici
da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo
quanto previsto al punto B.5 (Persone non assicurabili).
Viene tuttavia confermato che l’indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della
presente polizza.
B.10 - Controversie
Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze
delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea,
nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità
previsti al punto B.7 (Criteri di indennizzabilità) possono
essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici,
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in
caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei
medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Isti­tuto di
Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio medico
di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi
dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto
concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti
in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno
per ognuna delle Parti.
B.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme
pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei
suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
RELATIVE AL CASO MORTE
B.12 - Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale
l’infortunio è avvenuto, purché denunciato nei termini previsti, la Società liquida al beneficiari designati la somma
assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione,
la Società liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.
B.13 - Commorienza
Se il medesimo evento indennizzabile a termini di polizza, esclusa in ogni caso l’ipotesi prevista ai punti A.2.2 e
A.3.3 (rischio volo), provoca la morte dell’Assicurato e del
coniuge, la quota parte spettante ai figli handicappati (intendendosi per tali le persone riconosciute invalidi civili
Sezione infortuni
7 di 37
nella misura pari o superiore al 75%) o minori, alla data del
sinistro, viene raddoppiata. Il cumulo delle somme pagate
a tale titolo non potrà superare, per ogni soggetto assicurato, l’importo di Euro 260.000,00.
RELATIVE ALLA INVALIDITÀ PERMANENTE
B.14 - Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in
cui l’infortunio è avvenuto, purché denunciato nei termini previsti, la Società liquida un indennizzo per invalidità
permanente parziale calcolato sulla somma assicurata
per invalidità permanente totale, in proporzione al grado
di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori
ed ai criteri sotto elencati.
Per perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
• una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
• un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18%
• un indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
• un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
• un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
• un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
• la falange ungueale del pollice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
• una falange di altro dito della mano . . . . . . . . . . 1/3 del dito
• anchilosi della scapola omerale con arto in
posizione favorevole, ma con immobilità della
scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
• anchilosi del gomito in angolazione compresa
fra 120° e 70° con prono-supinazione libera. . . . . . . . 20%
• anchilosi del polso in estensione rettilinea con
prono-supinazione libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
• blocco della pronosupinazione in
semipronazione dell’avambraccio e della mano . . . . 7%
• paralisi completa del nervo radiale. . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
• paralisi completa del nervo ulnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
• esiti di rottura sottocutanea di un tendine del
bicipite brachiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Per:
• amputazione di un arto inferiore:
° al di sopra della metà della coscia . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
° al di sotto della metà della coscia, ma al di
sopra del ginocchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
° al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del
terzo medio di gamba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
• ambedue i piedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
• un alluce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
• la falange ungueale dell’alluce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5%
• un altro dito del piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Per:
• anchilosi dell’anca in posizione favorevole. . . . . . . . . 35%
• anchilosi del ginocchio in estensione. . . . . . . . . . . . . . . 25%
8 di 37 Sezione infortuni
• esiti di frattura del menisco mediale del
ginocchio, indipendentemente dal trattamento
attuabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
• esiti di frattura del menisco laterale del
ginocchio indipendentemente dal trattamento
attuabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
• lesione completa del legamento crociato
anteriore del ginocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
• anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto. . . . . . . . . 10%
• anchilosi della sotto astragalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
• paralisi completa dello sciatico popliteo esterno . . . 15%
• esiti di rottura sottocutanea del tendine di
Achille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
• ambedue gli occhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Per:
• sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
• sordità completa di ambedue gli orecchi. . . . . . . . . . . 40%
• stenosi nasale assoluta monolaterale. . . . . . . . . . . . . . . 4%
• stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
• esiti di frattura scomposta di una costa . . . . . . . . . . . . . 1%
•e
siti di frattura amielica somatica con
deformazione a cuneo di:
° una vertebra cervicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
vertebra dorsale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
° una
a
12
dorsale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
°
una
vertebra
lombare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
°
• esiti di frattura di un metamero sacrale. . . . . . . . . . . . . 3%
• esiti di frattura di un metamero coccigeo con
callo deforme e dolente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
• postumi di trauma distorsivo cervicale con
contrattura muscolare e limitazione dei
movimenti del capo e del collo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
• perdita anatomica di un rene senza
compromissioni significative della funzione
urinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• perdita anatomica della milza senza
compromissioni significative della crasi
ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive
si procederà alla quantificazione del grado di invalidità
permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di
applicazione di presidi correttivi.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in
proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento
ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della
complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno
dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto,
si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino
a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla
perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più
organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole
percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo
del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un
organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
Sulla parte di somma assicurata fino a euro 130.000,00,
non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente
quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore
al 3% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
Sulla parte di somma assicurata oltre euro 130.000,00 e
fino a euro 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per
invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto
solo per la parte eccedente tale limite.
Sulla parte di somma assicurata oltre euro 260.000,00
non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente
quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore
al 10% l’indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari
o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la
Società liquiderà l’indennizzo dovuto sui primi 130.000,00
euro di somma assicurata senza applicazione di franchigia.
Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o
superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Società liquiderà l’indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia.
B.15 - Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di
anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di Euro 15.000,00.
B.16 - Indennità aggiuntiva per grandi invalidità
Nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza
che comporti un’invalidità Permanente parziale di grado
superiore al 66%, la Società corrisponderà annualmente
una ulteriore indennità pari al 10% della somma assicurata a tale titolo, per un periodo massimo di cinque annualità.
L’indennità aggiuntiva sarà messa a disposizione dell’Assicurato in un’unica soluzione annua periodica, a distanza di
1, 2, 3, 4, 5 anni dal giorno della liquidazione definitiva del
sinistro infortuni.
L’indennità sarà corrisposta esclusivamente all’Assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi legittimi o ai
beneficiari designati nel contratto.
L’importo annuo massimo erogabile non potrà eccedere in
ogni caso la somma di Euro 6.500,00.
RELATIVE AL RICOVERO E ALLE SPESE SANITARIE
B.17 - Rimborso spese sanitarie
a)Se l’Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso
a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:
• accertamenti diagnostici;
• accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al
punto B.10 (Controversie);
• visite mediche e specialistiche;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale
di intervento;
• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante
l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Isti­tuto di
Cura o all’ambulatorio e viceversa;
• c ure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
• acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.
b)La Società rimborsa inoltre, nel limite del 10% della
somma assicurata in polizza e fino ad un importo massimo di Euro 1.100,00 per anno assicurativo, le spese
sostenute, in conseguenza di infortunio, per:
• interventi di chirurgia estetica;
• cure odontoiatriche;
• protesi dentarie.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su
presentazione, in originale, delle relative notule, distinte,
ricevute e fatture debitamente quietanzate.
A richiesta dell’Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione
dell’indennizzo e dell’importo liquidato.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro.
Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al
cambio medio della settimana in cui sono state sostenute
dall’Assicurato, rilevato dalle quotazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
B.18 - Indennità per ricovero a seguito di infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera
prevista in polizza per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni, su presentazione di cartella
clinica.
RELATIVE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
B.19 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta
per iscritto alla Direzione della Società o all’Agenzia alla
quale è stata assegnata la polizza, entro 3 (tre) giorni dal
Sezione infortuni
9 di 37
sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi
diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
L’Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono
consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
B.20 - Limite catastrofale
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente
più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento,
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non
potrà comunque superare l’importo di € 3.000.000,00 (tre
milioni di Euro). Qualora le indennità liquidabili ai sensi di
polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le
stesse verranno proporzionalmente ridotte.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se espressamente indicati i relativi codici nella
Scheda di polizza del contratto)
• Infortuni extraprofessionali (cod. 1)
La garanzia si intende prestata per i soli rischi extra-professionali, della vita privata e della circolazione stradale e
cioè per gli infortuni che avvenissero nelle ore non lavorative e durante il tempo in cui l’Assicurato non presta opera
retribuita dall’abituale o da altro occasionale datore di
lavoro.
• Infortuni professionali (cod. 2)
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che
l’Assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza.
• Tabella INAIL (cod. 3)
La tabella delle percentuali di invalidità permanente
prevista dall’art. B.14 (Invalidità permanente) si intende
sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino
alla data di stipula del presente contratto, con rinuncia da
parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Per la valutazione delle lesioni e
delle menomazioni non esplicitamente menzionate nella
tabella sopra citata, si procederà in base ai parametri previsti dalle C.G.A. (Invalidità permanente).
• Inabilità temporanea “a totale” (cod. 4)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. A.3.7 (Inabilità temporanea) punto “b”, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene liquidata con il 100% della somma
assicurata anche per tutto il tempo in cui l’Assicurato non
ha potuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate.
• Franchigia assoluta su inabilità temporanea (cod. 7)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. A.3.7 (Inabilità temporanea), l’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene corrisposta soltanto per i giorni eccedenti
il periodo di franchigia indicato nella Scheda di polizza del
10 di 37 Sezione infortuni
contratto per ogni singolo Assicurato. La franchigia decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio.
• Franchigia assoluta su invalidità permanente (cod. 9)
A parziale deroga di quanto previsto nell’art. B.14 (Invalidità permanente) non si fa luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa è di grado non superiore alla
percentuale di franchigia indicata nella Scheda di polizza
del contratto per ogni singolo Assicurato. Se invece essa
risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene
corrisposto soltanto per la parte eccedente.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o
superiore al 50% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
• Responsabilità Civile del Contraente (cod. 14)
La Società assicura il Contraente per il caso in cui l’Assicurato o, nell ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto
alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell
infortunio, l’indennizzo liquidato ai sensi della presente
polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso
maggiori pretese a titolo di responsabilita civile. Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato destinandolo all’ammontare del risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente
fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore
importo pari a quello dell’indennizzo stesso. Qualora il
Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilita Civile, la presente garanzia è operante solo per l’eventuale eccedenza del danno rispetto al
massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile.
La presente garanzia non è operante quando:
• l’infortunio non è indennizzabile ai sensi di polizza
• l’infortunio è indennizzabile ai sensi della garanzia Rischio Volo
• gli infortunati sono parenti o affini del Contraente stabilmente con lui conviventi
• l Contraente è una societa a responsabilita illimitata e
gli infortunati sono soci od amministratori della società
stessa, ovvero loro parenti o affini stabilmente con loro
conviventi.
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno
non essere applicate su richiesta scritta alla Società da
parte del Contraente.
• Franchigia relativa invalidità permanente (cod. 23)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore
alla percentuale di franchigia indicata nella Scheda di polizza del contratto per ogni singolo Assicurato. Se invece
essa risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene corrisposto in misura integrale.
• Indennità per ingessatura (cod. 32)
Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità
di ricovero a seguito di infortunio), qualora in conseguenza di infortunio sia stata applicata una ingessatura in un
Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità pattuita anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto.
L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura.
Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni.
• Indennità di convalescenza (cod.33)
Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità
di ricovero a seguito di infortunio): qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una ingessatura in un
Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità giornaliera
pattuita anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto.
L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura.
Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni.
Qualora l’infortunio non comporti ingessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l’indennità giornaliera
pattuita per un periodo non superiore ai giorni di ricovero.
La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e documentata con certificazione.
Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della
convalescenza non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni.
• Estensione delle garanzie all risks (cod. 35)
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. A.2.4 (Rischi
esclusi) la garanzia comprende tutti gli infortuni fatta eccezione per quelli derivanti:
a)dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei,
salvo quanto previsto dagli art. A.2.2 e A.3.3 (Rischio
volo);
b)dalla pratica di paracadutismo e sports aerei in genere;
c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o
per legittima difesa;
d) da movimenti tellurici;
e)da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto agli
art. A.2.3 e A.3.4 (rischio guerra all’estero);
f)da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di
particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono comunque esclusi:
g)gli infarti;
h)le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti
e cure mediche non rese necessarie da infortunio.
Relativamente ai soli rischi esclusi dalle C.G.A. e ricompresi con la presente estensione, si precisa che:
• non è operante la garanzia per inabilità temporanea
eventualmente prevista in polizza;
• non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente parziale quando questa sia di grado non superiore
al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al
5% dell’invalidità permanente totale, l’indennizzo verrà
corrisposto soltanto per la parte eccedente. La presen-
te franchigia per invalidità permanente non si cumula
con eventuali altre franchigie presenti in polizza. Qualora esista una franchigia superiore sulla invalidità permanente, quest’ultima sarà operante in sostituzione di
quella prevista nella presente condizione particolare.
• Supervalutazione invalidità permanente (cod. 36)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), relativamente agli arti superiori, il
grado di Invalidità permanente conseguente ad infortunio
viene accertato facendo riferimento ai seguenti valori
percentuali conseguenti a perdita totale, anatomica, o
funzionale, di:
• un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
• una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
• un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
• un indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
• un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
• un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
per:
• sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
• sordità completa di ambedue gli orecchi. . . . . . . . . . . . 60%
• perdita totale della facoltà visiva di un occhio. . . . . . 50%
• perdita totale della voce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Restano fermi i criteri di valutazione indicati nell’art. B.14
(Invalidità permanente).
• Rischio in itinere (cod. 37)
La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall’Assicurato mentre compie il tragitto per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante
il tempo necessario a compiere tale percorso.
• Raddoppio indennità caso morte (cod. 47)
La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di
Euro 400.000,00 corrisponderà il doppio dell’indennità
prevista per il caso di morte per gli infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dall’Assicurato nella sua
qualità di:
• conducente, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato;
• trasportato, su mezzi di locomozione pubblici o privati,
a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto di
persone;
• pedone, limitatamente agli infortuni subiti per effetto
della circolazione di veicoli.
Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni derivanti
dalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove.
Qualora il doppio dell’indennità, comprensivo del capitale
base e del raddoppio, superi Euro 400.000,00 la Società
non potrà corrispondere in ogni caso somme superiori a
detta cifra.
Resta fermo in ogni caso il limite catastrofale indicato in
polizza.
• Invalidità permanente a massimale variabile (cod. 66)
A parziale deroga quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), in caso di Invalidità Permanente di grado
Sezione infortuni
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fino al 10%, la Società liquida l’indennizzo in base alla percentuale accertata applicata sul 50% della somma assicurata.
In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al
10%, la Società liquida, secondo le condizioni di seguito riportate, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.
Percentuale di Invalidità
Permanente accertata
Entità dell’indennizzo
• superiore al 10%
e fino al 50% • percentuale accertata,
applicata sulla somma
assicurata
• superiore al 50%
ma inferiore al 100% • percentuale accertata,
applicata sulla somma
assicurata maggiorata
del 50%
• 100%
• doppio della somma
assicurata
• Invalidità permanente senza franchigia su parte somma (cod. 75)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.14 (Invalidità permanente), sulla parte di somma assicurata fino a
Euro 130.000,00, l’indennità per la invalidità permanente
sarà liquidata senza applicazione di franchigia.
• Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri (cod. 77)
Se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto
di Cura di durata superiore a 20 (venti) giorni, I’indennità
giornaliera di ricovero prevista nel contratto è maggiorata del 50% dal ventunesimo al quarantesimo giorno
consecutivo di degenza; oltre il quarantesimo giorno consecutivo e fino alla dimissione l’indennità pattuita è raddoppiata.
Per il caso di ricovero, a seguito di infortunio, in reparto
di rianimazione o di cura intensiva, e solo per il periodo di
permanenza in detti reparti, l’indennità giornaliera corrisposta sarà pari al doppio della somma convenuta nel
contratto.
L’indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corrisposta per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e dietro presentazione delle cartelle cliniche.
• Franchigia ricovero ospedaliero da infortunio
(cod. 78)
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. B.18 (Indennità di ricovero a seguito di infortunio) l’indennità per ricovero ospedaliero viene corrisposta soltanto per i giorni
eccedenti il periodo di franchigia indicato nella Scheda di
polizza del contratto per ogni singolo Assicurato.
• Franchigia ricovero ospedaliero da malattia
(cod. 79)
A parziale deroga degli art. A.2.6 e A.3.8 (Indennità di Ricovero a seguito di Malattia), l’indennità per ricovero ospedaliero viene corrisposta soltanto per i giorni eccedenti il
periodo di franchigia indicato nella Scheda di polizza del
contratto per ogni singolo Assicurato.
12 di 37 Sezione infortuni
• Regolazione premio (cod. 80)
Essendo il premio convenuto in base a elementi di rischio
variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo
o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante il medesimo periodo negli elementi
presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l’eventuale premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni
periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa
procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono
essere pagate nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce
presunzione di differenza attiva a favore della Società. Se
il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza
attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine
non inferiore a 15 (quindici)giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive,
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo
alla annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l’assicurazione
resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui al Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la
Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli
obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società,
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce
la omessa regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli
per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la
documentazione necessaria.
• Franchigia particolare invalidità permanente
(cod. 84)
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. B.14 (Invalidità permanente), sulla parte di somma assicurata fino
ad Euro 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per
invalidità permanente quando quesia sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto
solo per la parte eccedente tale limite.
• Rimborso spese ospedaliere da infortunio (cod. 98)
In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese sostenute nel corso
del ricovero in Istituto di Cura per:
• trasporto dell’Assicurato con l’ambulanza all’Istituto di
Cura e viceversa;
• cure e visite mediche;
• onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista)
e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico;
• farmaci;
• esami di laboratorio;
• rette di degenza;
• protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.
Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e
per protesi dentarie.
Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun Assicurato fino
alla concorrenza del massimale indicato in polizza per
anno assicurativo. La Società effettua il pagamento di
quanto dovuto su presentazione in originale delle relative
notule, distinte, fatture e ricevute.
• Danni estetici permanenti (cod. 99)
La presente condizione particolare è operante solo per
le persone assicurate in polizza con la garanzia Invalidità
Permanente da Infortunio.
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per
conseguenza danni estetici permanenti che si manifestino entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto,
anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo, la Società corrisponderà un indennizzo secondo
la sottoindicata tabella.
La valutazione tabellare del danno estetico (già detratta
della eventuale franchigia) verrà sommata alla eventuale
percentuale di invalidità permanente, se esistente, derivante dalle altre conseguenze indennizzabili dell infortunio.
Tabella delle valutazioni del grado percentuale dei danni
estetici permanenti:
• gravissima deformazione del viso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
• scotennamento completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• perdita di tutto il naso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
• perdita di un padiglione auricolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
• perdita di un labbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• perdita di un emilabbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
• perdita di ambedue le labbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
• perdita di un occhio senza la possibilità
di protesi estetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
• perdita della mandibola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
• Paralisi totale del nervo facciale:
a) monolaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
b) bilaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
• Esiti cicatriziali al volto:
a) cicatrici lineari visibili a distanza di
conversazione, per ogni 4 centimetri. . . . . . . . . . . . . . 3%
b) cicatrice a superficie estesa visibile a distanza
di conversazione, per ogni cmq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
• Esiti cicatriziali al collo, al tronco ed agli arti:
- cicatrici a superficie estesa ipertrofiche,
discromiche o retraenti visibili a distanza di
conversazione,
fino a 20 cmq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0% a 5%
da 20 cmq. a 50 cmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 5% a 10%
oltre 50 cmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 10% a 15%
- perdita completa di una mammella. . . . . . . . . . . . . . . . 15%
- perdita di entrambe le mammelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Le cicatrici multiple o perdite di sostanza (parti molle e/o
ossee) al volto, sono valutabili al massimo con le stesse
cifre percentuali previste per la “gravissima deformazione del viso”. Nel caso di danni estetici permanenti plurimi
l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle
percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione.
In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante
dalle altre conseguenze dell’infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100%.
Franchigia assoluta sul danno estetico
La Società non corrisponderà alcun indennizzo per danni
estetici permanenti quando questi sono di grado non superiore al 5%; se, invece, essi risultano di grado superiore
a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per
la parte eccedente.
Nel caso in cui il grado dei danni estetici permanenti sia
pari o superiore al 25%, la Società liquiderà l’indennizzo
senza applicazione di franchigia.
• Franchigia spese sanitarie (per prestazione) (cod. 100)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.17 (Rimborso Spese Sanitarie) la Società rimborsa le spese sanitarie
sostenute dall’Assicurato in conseguenza di infortunio
previa applicazione della franchigia fissa ed assoluta indicata nella Scheda di polizza del contratto per ogni prestazione documentata dalla relativa notula, distinta, ricevuta
o fattura debitamente quietanzata.
• Franchigia assoluta indennità ingessatura (cod. 101)
Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata
in un Istituto di Cura una ingessatura, l’indennità giornaliera pattuita in polizza verrà corrisposta previa applicazione
di una franchigia assoluta di 5 (cinque) giorni.
• Franchigia spese sanitarie (per sinistro) (cod. 102)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. B.17 (Rimborso Spese Sanitarie) la Società rimborsa le spese sanitarie
sostenute dall’Assicurato in conseguenza di infortunio
previa applicazione della franchigia fissa ed assoluta indicato nella Scheda di polizza del contratto per ogni sinistro.
• Franchigia assoluta indennità ingessatura (cod. 103)
Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata
in un Istituto di Cura una ingessatura, l’indennità giornaliera pattuita in polizza verrà corrisposta previa applicazione di una franchigia assoluta di 10 (dieci) giorni.
• Indennità ingessatura e frattura ossea (cod. 132)
A parziale deroga di quanto indicato nel Glossario del presente Fascicolo Informativo, per INGESSATURA si intende:
• mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od
altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto dei tutori preconfezionati.
Sono compresi i tutori preconfezionati ed i bendaggi elastici (anche se adesivi), con idonea certificazione e prescrizione dell’Istituto di Cura, solo nel caso in cui all’Assicurato sia stata radiologicamente accertata una frattura
ossea.
Ad estensione di quanto previsto nell’art. B.18 (Indennità
Sezione infortuni
13 di 37
di ricovero a seguito di infortunio) , qualora in conseguenza di infortunio sia stata applicata una ingessatura in un
Istituto di Cura, verrà corrisposta l’indennità pattuita in
polizza anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto.
L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura.
Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo del ricovero e di ingessatura non potrà comunque essere superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.
Detta indennità verrà comunque corrisposta anche nel
caso in cui dal referto rilasciato dall’Istituto di Cura si riscontri una frattura ossea e lo stesso Istituto prescriva
e/o attui il risanamento della parte lesa senza l’applicazione di una ingessatura. In quest’ultimo caso il periodo
massimo indennizzabile viene fissato in 30 (trenta) giorni;
oppure in 60 (sessanta) giorni nel solo caso di frattura di
vertebre, bacino o coccige.
• Raddoppio indennità caso morte (cod. 147)
La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di
Euro 600.000,00 corrisponderà il doppio dell’indennità
prevista per il caso di morte per gli infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dall’Assicurato nella sua
qualità di:
• conducente, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato;
• trasportato, su mezzi di locomozione pubblici o privati,
a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto
14 di 37 Sezione infortuni
di persone;
• pedone, limitatamente agli infortuni subiti per effetto
della circolazione di veicoli.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti dalla
partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove.
Qualora il doppio dell’indennità, comprensivo del capitale
base e del raddoppio, superi Euro 600.000,00, la Società
non potrà corrispondere in ogni caso somme superiori a
detta cifra.
• Supervalutazione invalidità permanente arti
superiori (cod. 236)
A parziale deroga di quanto previsto nell’art. B.14 (Invalidità permanente), relativamente agli arti superiori, il grado
di Invalidità Permanente conseguente ad infortunio viene
accertato facendo riferimento ai seguenti valori percentuali:
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un arto superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
• una mano o un avambraccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
• un pollice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
• un indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
• un medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
• un anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• un mignolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
• la falange ungueale del pollice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
• una falange di altro dito della mano. . . . . . . . . . 1/3 del dito
Restano fermi i criteri di valutazione indicati dalle C.G.A.
(Invalidità permanente).
Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE
GARANZIA ASSICURATA
C.1 - Rimborso spese sanitarie per grandi interventi chirurgici
C.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti del massimale assicurato indicato nella Scheda
di polizza del contratto, in caso di “GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI”, intendendosi per tali quelli indicati nell’elenco in appendice alla presente Sezione, resi necessari da
malattia o infortunio, la Società rimborsa:
a)
Esami ed accertamenti pre-ricovero
Le spese per gli esami, gli accertamenti diagnostici
e gli onorari medici, effettuati nei 100 (cento) giorni
precedenti l’inizio del ricovero, purché inequivocabilmente inerenti all’infortunio o alla malattia che ha
determinato il ricovero.
b) Intervento chirurgico
Le spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; le spese per i diritti di sala
operatoria e per il materiale di intervento, ivi compresi i medicinali e gli accertamenti diagnostici intraoperatori.
c) Protesi
Le spese per le endoprotesi applicate durante l’intervento.
d) Assistenza medica, medicinali, cure
Le spese per l’assistenza medica, per le cure, per i
trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per gli esami e gli accertamenti diagnostici effettuati durante il periodo di ricovero.
e) Retta di degenza
Le spese per la retta di degenza con un limite massimo di indennizzo di Euro 250,00 al giorno.
f) Assistenza infermieristica
Le spese per l’assistenza infermieristica, con un limite massimo di indennizzo di Euro 60,00 al giorno e per
un numero massimo di 30 (trenta) giorni indennizzabili per ricovero.
g) Trasporto sanitario
Le spese di trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore in Istituto di Cura, il trasferimento da un Istituto di Cura all’altro e il ritorno alla propria abitazione
con:
• ambulanza, unità coronarica mobile, aerei sanitari,
qualunque mezzo pubblico, purché di linea.
La garanzia opera nel limite complessivo massimo di
indennizzo per ricovero di Euro 1.200,00.
h) Accompagnatore
Le spese sostenute per le rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di Cura, con
il limite di Euro 60,00 al giorno e per un numero massimo di 30 (trenta) giorni indennizzabili per ricovero.
i) Assistenza, medicinali, esami e cure post-ricovero
Le spese per esami ed accertamenti diagnostici, per
acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, nonché per trattamenti
fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse
in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
nei 100 (cento) giorni successivi alla cessazione del
ricovero, purché inequivocabilmente inerenti all’infortunio o alla malattia che ha determinato il ricovero
e nel limite complessivo del massimale annuo di Euro
2.600,00.
C.1.2 - Trapianti
In caso di trapianto di organi, o parte di essi, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa le spese
di cui al precedente punto C.1.1 nonché le spese relative
al prelievo sul donatore, comprese quelle per il trasporto
dell’organo.
Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura il
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di
accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e
dell’équipe operatoria, materiali di intervento), cure, medicinali e rette di degenza.
C.1.3 - Servizio sanitario nazionale
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale esclusivamente per le eventuali spese o eccedenze di spese
rimaste a suo carico.
Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o si ricoveri in Istituto di Cura non convenzionato (o in branca non convenzionata di Istituto di
Cura convenzionato), la Società rimborsa le spese sostenute e documentate nei seguenti termini e modalità:
Ricovero con intervento chirurgico:
• a pplicazione scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di Euro 520,00;
Ricovero senza intervento chirurgico:
• applicazione di franchigia assoluta di Euro 520,00.
C.1.4 - Indennità sostitutiva
Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso (sia per
il ricovero, sia per ogni altra prestazione connessa con il
ricovero stesso), ha diritto ad una indennità per ogni giorno di ricovero, anche se in regime di Day-Hospital, nei seguenti termini:
Ricovero in Istituto di cura:
•m
assimo indennizzo al giorno di Euro 60,00 per un numero massimo di 100 giorni indennizzabili per ricovero.
Ricovero in Day Hospital:
•m
assimo indennizzo al giorno di Euro 30,00 per un numero massimo di 100 giorni indennizzabili per ricovero.
C.2 - Rimborso spese sanitarie per alta chirurgia
C.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti del massimale assicurato indicato nella Scheda
di polizza del contratto, la Società rimborsa quanto previsto dal precedente punto C.1 limitatamente al caso di
intervento chirurgico causato da:
•m
alattie del cuore;
• t umori;
Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE
15 di 37
• trapianto di organi (incluso l’espianto dal donatore).
C.3 - Rimborso spese sanitarie in forma completa
C.3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti del massimale assicurato indicato nella scheda
del contratto, in caso di ricovero in Istituto di Cura, anche
in regime di day-hospital, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia, infortunio o parto, la
Società rimborsa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto C.1, quanto di seguito previsto:
C.3.2 - Intervento chirurgico in ambulatorio
In caso di intervento chirurgico ambulatoriale reso necessario da malattia o da infortunio, la Società rimborsa, nel
limite del massimale annuo di Euro 800,00 , le spese di cui
al precedente punto C.1.1 lettere b) e c), alle condizioni ivi
stabilite.
C.3.3 - Parto ed aborto
In caso di parto cesareo avvenuto in Istituto di Cura, la Società rimborsa le spese di cui al precedente punto C.1.1 alle
condizioni ivi stabilite, con il limite, per anno assicurativo,
del 5% del massimale assicurato indicato nella Scheda di
polizza del contratto.
In caso di parto senza taglio cesareo ed aborto terapeutico effettuato entro il secondo trimestre di gravidanza,
le spese di cui al precedente punto C.1.1 sono rimborsate
con il limite, per anno assicurativo, del 2% del massimale
assicurato.
C.3.4 - Massimo indennizzo per patologie specifiche
Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto
C.1.1 la Società rimborsa, nel limite complessivo per anno
assicurativo di Euro 2.600,00, le spese per il trattamento
chirurgico di ciascuna delle seguenti patologie:
• appendiciti, varici arti inferiori, ernie addominali, calcolosi biliare, emorroidi, meniscopatie.
C.3.5 - Neonati
In seguito ad un parto indennizzabile ai sensi ed alle
condizioni di polizza, vengono rimborsate le spese per
il neonato relative all’assistenza medica, pediatrica ed
infermieristica, cure, consulenze medico-specialistiche,
medicinali, esami ed accertamenti diagnostici sostenute
durante il ricovero relativo al parto.
Qualora il neonato venga incluso in polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di dimissione dall’Istituto di Cura, previa compilazione del questionario anamnestico e pagamento del relativo premio, non si applica l’esclusione relativa a malformazioni e difetti fisici prevista nella polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
C.4 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Per consentire alla Società di valutare il rischio occorre
compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che
descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte integrante della polizza.
Esso deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato
16 di 37 Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE
stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che
di sua sostituzione, e trasmesso alla Società unitamente
alla proposta.
Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base
dell’età compiuta dall’Assicurato.
La Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
C.5 - Aggravamento del rischio
Salvo quanto disposto dal punto C.9, non trova applicazione, relativamente all’evoluzione dello stato di salute
dell’Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto
dall’art. 1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio.
C.6 - Variazione delle persone assicurate
Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone
assicurate, avvenute nel periodo di validità del contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società.
Quest’ultima, qualora sussistano le condizioni di assicurabilità delle persone da includere, provvede all’emissione
di apposita appendice contrattuale.
La validità della copertura assicurativa decorre dalle ore
24 del giorno di perfezionamento dell’appendice, con il
pagamento del maggior premio che risulti dovuto, fermi
i termini di aspettativa previsti al punto C.7.
C.7 - Decorrenza della garanzia termini di aspettativa
La garanzia decorre dalle ore 24 del:
• giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli
infortuni;
• trentesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie;
• trentesimo giorno successivo a quello di pagamento
della prima rata di premio, per l’aborto terapeutico se
effettuato nel secondo trimestre di gravidanza e per le
malattie dipendenti da gravidanza (compreso l’aborto
spontaneo), soltanto se quest’ultima ha avuto inizio in
un momento successivo a quello della decorrenza della
garanzia;
• centottantesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze
di stati patologici noti al Contraente e/o all’Assicurato,
ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione, dichiarati dall’Assicurato ed accettati dalla
Società;
• centottantesimo giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati
patologici non ancora manifestatisi al momento della
stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio
medico, anteriormente a tale data;
• trecentesimo giorno successivo a quello di pagamento
della prima rata di premio, per il parto e per le malattie
dipendenti da puerperio.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli
stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza
dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza
sostituita, per le prestazioni da questa già previste.
In caso di variazione intervenuta nel corso del presente
contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione stessa
per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni
assicurate.
C.8 - Rischi esclusi
L’assicurazione non è operante per le spese sostenute
dall’Assicurato per:
a)le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici insorti anteriormente alla
stipulazione del contratto, già diagnosticati e/o curati
e/o comunque noti al Contraente/Assicurato all’atto
della stipulazione dell’assicurazione, non dichiarati
alla Società all’atto della stipula con dolo o colpa grave, ovvero dichiarati e non accettati dalla Società;
b)l’intervento per l’eliminazione o la correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;
c) i trattamenti delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d)gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso
di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
e)gli infortuni derivanti da sports aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative
prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
f)gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato,
nonché da lui volontariamente attuate o consentite
contro la sua persona. Si intendono invece compresi
quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’Assicurato, del Contraente o di
eventuali beneficiari dell’indennizzo;
g)l’interruzione volontaria della gravidanza, se effettuata entro il primo trimestre;
h)le prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità
estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo;
i)l’acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici, salvo le endoprotesi applicate durante un intervento chirurgico;
l)le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché
quelle del paradonto, ad eccezione delle cure rese necessarie da malattie neoplastiche;
m)le degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo
essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti
elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per
lunga degenza, quando le degenze ed i ricoveri siano
resi necessari prevalentemente da misure di carattere
assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
n)i ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, anche se qualificate come
Istituti di Cura;
o)le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e
dell’impotenza;
p)le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni
o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno
alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini
terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego
di raggi x e/o di isotopi radioattivi;
r)le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi, invece, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai
quali l’Assicurato non abbia preso parte.
Per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni
assicurate conseguenti a variazioni intervenute successivamente alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alle precedenti lettere a) e b) operano dalle
ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento della variazione, anziché da quella di stipulazione dell’assicurazione.
C.9 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da
alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e dalle
seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi,
con obbligo della Società di restituire la parte di premio
pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali.
C.10 - Limiti di età
La presente assicurazione è prestata fino alla scadenza
annuale del contratto successiva al compimento da parte
dell’Assicurato del settantacinquesimo anno di età.
C.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
La denuncia della malattia o dell’infortunio, corredata da
certificazione medica comprovante le cause e la durata
del ricovero, deve essere fatta per iscritto alla Direzione
della Società o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la
polizza, entro 3 (tre) giorni dal sinistro o dal momento in
cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art.
1913 del Codice Civile.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti
ed ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla
stessa ogni informazione e produrre copia della cartella
clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria
utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo
qualsiasi medico dal segreto professionale.
Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE
17 di 37
Qualora, in occasione del sinistro, emergessero elementi sullo stato di salute dell’Assicurato rilevanti ai sensi ed
agli effetti del punto C.4, la Società ha la facoltà di richiedere la documentazione sanitaria ad essi pertinente.
C.12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo, fermo restando quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, viene effettuato a
cura ultimata, su presentazione, in originale, delle relative
notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate.
A richiesta dell’Assicurato, la Società restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione
dell’indennizzo e dell’importo liquidato.
In caso di spese contrattualmente garantite che siano
rimborsate da terzi soggetti diversi da Imprese assicuratrici, la Società corrisponde l’indennizzo al netto di quanto
a carico dei terzi stessi.
Qualora l’Assicurato abbia optato per l’Indennità Sostitutiva prevista al punto C.1.4, la Società non tiene conto, ai
fini del computo dell’indennizzo a suo carico, di qualsivoglia rimborso di spese da parte di terzi o dovute a norma
dell’art. 1910 del Codice Civile da altre Imprese assicuratrici.
Le spese sostenute all’estero nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione
Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio
medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei
Cambi.
C.13 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione,
anche a titolo di cauzione, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei
limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si
attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo verrà corrisposto a condizione che
non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese
di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o
passivo, in base alle spese effettivamente sostenute.
C.14 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o
dei suoi aventi causa contro i responsabili della malattia o
dell’infortunio.
C.15 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura dei rimborsi, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio
di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei
Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il
18 di 37 Sezione RIMBORSO SPESE SANITARIE
Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convocazione
del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, la Società si
obbliga ad aderirvi.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di
Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della
Parte soccombente.
I risultati delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firmare il verbale
deve essere comunque attestato dagli altri medici nel
verbale stesso. Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi
di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se espressamente indicati i relativi codici nella
Scheda di polizza del contratto)
• Deroga al questionario sanitario (cod. 206)
Si conviene di venir meno all’obbligo della preventiva
compilazione del questionario sanitario da parte degli
Assicurati.
• Malattia - Parto e aborto terapeutico (cod. 211)
La presente condizione particolare è operante solo per
le persone assicurate in polizza con la garanzia Rimborso Spese Sanitarie per Grandi Interventi Chirurgici o Alta
Chirurgia.
In caso di parto o aborto terapeutico effettuato nel secondo trimestre di gravidanza, qualora l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o
indiretta, gli verrà riconosciuta per ogni giorno di ricovero
una indennità pari a Euro110,00 per un massimo di giorni
30 (trenta). Si confermano i “Termini di aspettativa” per la
decorrenza della garanzia previsti al punto C.7 della Sezione Rimborso Spese sanitarie.
• Malattia - Massimale unico per nucleo familiare (cod.
212)
Le garanzie previste dalla Sezione Rimborso Spese Sanitarie ed applicate alla “forma di garanzia” indicata nella
Scheda di polizza, sono complessivamente operanti nel
limite del massimale indicato nella Scheda di polizza, che
rappresenta la disponibilità massima per l’intero nucleo
familiare assicurato, per uno o più sinistri nel corso dello
stesso anno assicurativo.
Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI
La garanzia RIMBORSO SPESE PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI opera nel caso in cui l’Assicurato si sottoponga ad uno degli interventi sottoindicati.
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico
• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.
• Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o
per correzione di altre condizioni patologiche
• Cranioplastiche.
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
• Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta.
• Operazione per encefalo meningocele.
• Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia.
• Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
• Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
• Interventi per epilessia focale.
• Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie,
cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari.
• Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di
altri nervi.
• Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.
• Emisferectomia.
• Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi
splacnici.
• Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale.
• Vagotomia per via toracica.
Faccia e bocca
• Plastica per paralisi del nervo facciale.
• Correzione naso a sella.
• Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi.
• Parotidectomia con conservazione del facciale.
• Asportazione della parotide per neoplasie maligne.
• Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo.
• Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con
svuotamento ganglionare.
• Demolizione dell’osso frontale.
• Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne.
• Demolizione del massiccio facciale con svuotamento
orbitario.
• Resezione del mascellare superiore.
• Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale
con svuotamento orbitario.
• Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico.
• Fratture dei mascellari superiori - trattamento chirurgico e ortopedico.
Collo
• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
Esofago
• Interventi per diverticolo dell’esofago.
• Resezione dell’esofago cervicale.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
• Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un
tempo.
•C
ollocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica.
•M
ediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.
• I nterventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria.
•O
perazione sull’esofago per stenosi benigne, per tumori,
resezioni parziali base, alte e totali.
Torace
•M
astectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.
• I nterventi sul mediastino per tumori.
•R
esezioni segmentarie e lobectomia.
•P
neumectomia.
•D
ecorticazione polmonare.
•P
leuro pneumectomia.
• Toracectomia.
• I nterventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
•R
esezione bronchiale con reimpianto.
• I nterventi per fistole bronchiali cutanee.
•A
sportazione del timo.
• Toracoplastica totale.
Chirurgia cardiaca
•P
ericardiectomia.
•S
utura del cuore per ferite.
• I nterventi per corpi estranei del cuore.
• I nterventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi
endotoracici.
•C
ommisurotomia.
•O
perazione per embolia dell’arteria polmonare.
• Valvuloplastica della mitrale o dell’aorta.
•S
ostituzione valvolare con protesi.
• I nfartectomia in fase acuta.
• Resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
•B
y-pass aorto-coronarico con vena.
•B
y-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del
ventricolo sinistro.
• I mpianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio.
• I mpianto di pace-maker epicardico per via toraco-tomica o frenico-pericardica.
•A
sportazione dei tumori endocavitari del cuore.
• Trapianto del cuore.
Stomaco e duodeno
•R
esezione gastrica.
•G
astrectomia totale.
•R
esezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.
• I ntervento per fistola gastro-digiuno-colica.
•C
ardiomiotomia extramucosa.
Peritoneo e intestino
•L
aparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni parenchimali.
• I dem con lesioni dell’intestino-resezione intestinale.
Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
19 di 37
Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI
• Occlusione intestinale di varia natura-resezione intestinale.
• Resezione del tenue.
• Resezione ileo-cecale.
• Colectomia segmentaria.
• Colectomia totale.
Retto e ano
• Amputazione del retto per via sacrale.
• Amputazione del retto per via addomino-perineale.
Fegato e vie biliari
• Epatotomia semplice per cisti da echinocco.
• Resezione epatica.
• Epatico e coledocotomia.
• Papillotomia per via trans-duodenale.
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
• Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto
gastrostomia, colecisto enterostomia).
• Trapianto del fegato.
Pancreas e milza
• Interventi di necrosi acuta del pancreas.
• Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
- enucleazione delle cisti,
- marsupializzazione.
• Interventi per fistole pancreatiche.
• Interventi demolitivi del pancreas:
- totale o della testa,
- della coda.
• Splenectomia.
• Anastomosi porta-cava e spleno-renale.
• Anastomosi mesenterica-cava.
• Trapianto del pancreas.
Vasi
• Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache.
• Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima.
• Disostruzione by-pass aorta addominale.
• Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica
superiore o celiaca.
• Resezione arteriosa con plastica vasale.
• Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale.
Pediatria
• Idrocefalo ipersecretivo.
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumectomia).
• Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
• Atresia dell’esofago.
• Fistola dell’esofago.
• Atresia dell’ano semplice - abbassamento addomino perineale.
• Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare-abbassamento addomino perineale.
• Eteratoma sacrococcigeo.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
• Megauretere:
- resezione con reimpianto,
- resezione con sostituzione di ansa intestinale.
• Nefrectomia per tumore di Wilms.
• Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel
o Swenson.
• Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
Ortopedia e traumatologia
• Disarticolazione interscapolo toracica.
• Emipelvectomia.
• Artroprotesi di anca.
• Protesi di femore.
• Artroprotesi di ginocchio.
• Artroprotesi di gomito.
• Protesi di Thompson.
• Protesi di spalla e gomito.
• Protesi di polso.
• Protesi di ginocchio.
• Vertebrotomia.
Urologia
• Intervento per fistola vescico-rettale.
• Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.
• Ileo-cisto plastica / colo-cisto plastica.
• Cistectomia totale.
• Intervento per fistola vescico-intestinale.
• Intervento per estrofia della vescica.
• Nefrectomia allargata per tumore.
• Nefroureterectomia totale.
• Trapianto del rene.
Apparato genitale
• Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.
• Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
• Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
• Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.
• Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
• Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale.
• Cura chirurgica di fistola ureterale.
• Cura chirurgica di fistola retto-vaginale.
• Metroplastica.
• Pannisterectomia radicale per via addominale.
• Pannisterectomia radicale per via vaginale.
• Eviscerazione pelvica.
• Vulvectomia totale.
Oculista
• Iridocicloretrazione.
• Trabeculoctomia.
• Trapianto della cornea.
Otorinolaringoiatria
• Chirurgia della sordità otosclerotica.
• Timpanoplastica.
20 di 37 Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
• Chirurgia endoauricolare della vertigine.
• Chirurgia translabirintica della vertigine.
• Decompressione del nervo facciale.
• Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
• Resezione del nervo petroso superficiale.
Laringe
• Laringectomia orizzontale sopraglottica.
• Laringectomia parziale verticale.
• Laringectomia totale.
• Faringolaringectomia.
Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
21 di 37
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO
FAMILIARE
GARANZIA ASSICURATA
D.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nel limite del massimale indicato in polizza per sinistro la
Società si obbliga a:
a)
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo
nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge,
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della
vita privata.
Sono altresì compresi i danni arrecati dagli addetti ai
servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento
delle loro mansioni.
b)Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti
ai servizi domestici (R.C.O.)
Tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo
nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese),
quali civilmente responsabili verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10
e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni
(escluse malattie professionali) da loro sofferti.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli
obblighi per l’assicurazione di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
D.2 - Rischi esclusi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare;
b)gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di
dipendenza non occasionale con l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare.
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
c) da furto;
d)a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare o da
essi detenute;
e)a cose che l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo
familiare detengano a qualsiasi titolo;
f)da circolazione di veicoli a motore su strade di uso
pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) derivanti dall’esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto dall’art. D.1 lettera b);
h)derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
l)derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole, o di servizi;
m)derivanti dalla proprietà di fabbricati che non costituiscono dimora abituale dell’Assicurato e dei com-
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
ponenti del suo nucleo familiare. L’assicurazione non
comprende altresì danni da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se
il fabbricato adibito a dimora abituale dell’Assicurato
e dei componenti del suo nucleo familiare fa parte
di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da
ogni maggior onere conseguente all’obbligo solidale
dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare con altri condomini;
n)derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall’esercizio della caccia;
o)derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o
altri animali che non siano domestici o da cortile.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni:
p)causati da trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, ecc.);
q)di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte,
dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
r)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
D.3 - Massimo risarcimento
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia
la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la Società non risarcirà
somme superiori complessivamente all’importo del massimale R.C.T./R.C.O. indicato in polizza.
D.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.
D.5 - Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato
per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia
penale.
D.6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla
Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto cono-
22 di 37 Appendice A - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
scenza fornendo:
• una descrizione dettagliata dell’evento;
• l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
• l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed
eventuali richieste formali di danno.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a
norma della legge infortuni.
CONDIZIONI PARTICOLARI
nucleo familiare assicurato, a seguito di guida di veicoli a
motore in violazione delle norme di abilitazione prescritte
dalla legge per la loro guida ed uso. L’assicurazione è efficace alla condizione che la guida sia avvenuta all’insaputa
del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato con polizza di assicurazione contro il
rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
L’assicurazione è operante anche in relazione all’azione
di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della
responsabilità civile auto che ha pagato i danni derivanti
dal sinistro, nonché per la somma in eccedenza a quelle
corrisposte da detto assicuratore.
• Danni cagionati da minori alla guida veicoli a motore
(cod. 521)
L’assicurazione di cui al punto D.1 viene prestata anche per
i danni cagionati ai terzi, trasportati e non, dai minori del
• Danni cagionati dai cani (cod. 705)
A parziale deroga del punto D.2 lettera o), l’assicurazione
viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o
custodia di cani.
Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata
con la franchigia di Euro 150,00 per sinistro.
(valide se espressamente indicati i relativi codici nella
Scheda di polizza del contratto)
Sezione responsabilitÀ civile del nucleo familiare
23 di 37
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO
FAMILIARE
GARANZIA ASSICURATA
F.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, fino alla concorrenza dell’importo indicato in
polizza per sinistro/anno assicurativo, indennizza l’Assicurato e il suo nucleo familiare dei danni materiali e diretti
a loro derivati da:
Scippo e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, gioielli e preziosi nonché denaro, il tutto di proprietà dell’Assicurato, avvenuti all’esterno dei locali di abitazione
dell’Assicurato. La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello
Stato Città del Vaticano.
Nel limite della somma assicurata e per gli eventi qui
previsti, la garanzia comprende l’indennizzo delle spese
effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il
rifacimento di documenti personali, rese necessarie dalla
loro sottrazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
F.2 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) da furto con destrezza;
b)determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone con lui conviventi;
c)per valori che attengono ad attività professionali
esercitate dalla persona derubata per conto proprio
o di altri.
F.3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In primo luogo, in caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a)fare denuncia agli Organi di Polizia o all’Autorità giudiziaria;
b)darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni dall’accadimento del sinistro, specificando le circostanze
dell’evento;
c) contestualmente deve fornire alla Società:
• l’elenco dettagliato delle cose colpite da sinistro con
l’indicazione della titolarità, qualità, quantità e valore;
• copia della denuncia fatta alle Autorità;
• indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, e copia delle relative polizze.
F.4 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o
in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono
di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato
il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta
all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno
eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto
spetta alla Società.
In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose
recuperate previa restituzione alla Società dell’indenniz-
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
zo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del
danno la Società risponde soltanto dei danneggiamenti
eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in
conseguenza del rischio.
F.5 - Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno è concordata con le seguenti
modalità:
a)direttamente dalla Società, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, qualora non si verifichino le condizioni di cui alla
lettera a), a richiesta di una delle parti:
b)fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno
dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e
le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti,
sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
il Perito da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo Perito rimane sempre a carico della Parte soccombente.
F.6 - Determinazione dei danni indennizzabili
L’assicurazione è prestata nella forma “a Primo Rischio
Assoluto”, pertanto non si farà luogo all’applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore
delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore
di ciò che rimane dopo il sinistro stesso, tenuto conto del
deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà
ed uso.
F.7 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria per la quantificazione del danno, salvo formale opposizione di una
delle parti.
Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto
di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di
cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi.
La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa
Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome
dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso
è gravato.
24 di 37 Sezione responsabilitÀ civile del nucleo familiare
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se espressamente indicati i relativi codici nella
Scheda di polizza del contratto)
• Estensione scippo e rapina nell’abitazione (cod. 736)
La garanzia di cui al punto F.1 viene estesa allo scippo e rapina
avvenuto all’interno dei locali di abitazione dell’Assicurato.
Sezione rimborso spese per psicoterapia
• Scippo e rapina dei valori professionali (cod. 738)
La garanzia di cui al punto F.1 si intende estesa alla sottrazione di denaro, valori bollati, carte valori, titoli di
credito in genere, inerenti all’attività esercitata dall’Assicurato e/o dai suoi familiari, avvenuta all’esterno dei
locali di abitazione e/o di esercizio di attività degli Assicurati stessi.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
GARANZIA ASSICURATA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
G.1 - Oggetto dell’assicurazione
Qualora l’Assicurato a seguito di una aggressione, una
violenza sessuale, uno scippo od una rapina subisca un
trauma psichico, la Società si impegna a rimborsare le
spese sostenute per la psicoterapia che eventualmente si
rendesse necessaria, nel limite del massimale indicato in
polizza, per sinistro e/o anno assicurativo.
G.2 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla
Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La comunicazione del sinistro alla Società deve
essere corredata dalla denuncia del fatto all’Autorità
giudiziaria e da certificazione medica specialistica che
attesti il verificarsi di un trauma psichico conseguente
all’evento, nonché il tipo e la durata della psicoterapia
prescritta.
Sezione scippo e rapina del nucleo familiare
25 di 37
Sezione assistenza
GARANZIA ASSICURATA
GARANZIA BASE PER IL NUCLEO FAMILIARE
La garanzia è operante se nella Scheda di polizza del contratto è stata richiamata la Condizione Particolare 455.
H.1 - Prestazioni
Oggetto dell’Assicurazione
Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del
Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare.
Esclusioni
La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di
energia nucleare.
H.2 - Prestazioni in italia
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i
seguenti servizi di consulenza, di assistenza e di urgenza.
H.2.1 - Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio d’informazione
sanitaria, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindica-zioni;
• preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
• profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero.
H.2.2 - Consulenza medica telefonica
Qualora in conseguenza d’infortunio o di malattia l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di
salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa
e chiedere un consulto telefonico.
H.2.3 - Invio di un medico
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia
l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore
8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non
riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie
spese, uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.
H.2.4 - Rientro dal ricovero di primo soccorso
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia
l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale
Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso
complessivo di 500.000 metri.
H.2.5 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa prenderà in carico
un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo
di classe economica, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Tale prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia
già presente in loco un altro familiare.
H.2.6 - Trasferimento in centro medico specializzato
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, sia affetto da patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale
Operativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione
ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato e
i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato e d’intesa con il medico curante,
riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per
la patologia di cui questi è portatore, con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno, in prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso;
il trasporto è interamente organizzato a proprie spese
dalla Centrale Operativa. La prestazione non viene fornita
nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio
dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della
Regione di residenza dell’Assicurato.
H.2.7 - Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad
un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero
medico per una grave patologia, la Centrale Operativa,
previo accertamento dell’effettiva necessità secondo
il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la
continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni
dall’Istituto di Cura, provvederà a fornire un’assistenza
infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell’arco
delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad
intervalli da concordarsi con il medico Unisalute.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione 3 (tre) giorni prima della data di
dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della
prescrizione di tali cure.
In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga
fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato
solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua
attivazione e, comunque, entro 3(tre) giorni dalla data della richiesta stessa.
H.2.8 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o malattia
improvvisa, abbia necessità di comunicare con un proprio
familiare in Italia e sia impossibilitato a farlo, la Centra-
26 di 37 Sezione scippo e rapina del nucleo familiare / Sezione rimborso spese per psicoterapia
le Operativa effettua sei telefonate nell’arco delle 24 ore
successive per comunicare il messaggio alla persona da
lui indicata. Analogamente, il servizio può essere utilizzato per trasmettere messaggi indirizzati all’Assicurato.
H.2.9 - Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
Qualora, a seguito di un infortunio occorso durante l’operatività del contratto, che determini:
• perdita totale di un piede o di un arto inferiore;
• perdita totale di una mano o di un arto superiore;
• perdita totale della vista;
• lesioni nervose che comportino la paralisi completa di
almeno un arto;
• traumi cerebrali con conseguente deficit mentale e/o
paralisi ad almeno un arto;
• gravissima deformazione del viso;
la Centrale Operativa, avutane informazione, in accordo
con il cliente, proporrà l’invio a domicilio di uno psicologo
convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito.
Tale garanzia opererà anche qualora l’Assicurato in seguito ad un infortunio ed in modo strettamente correlato ad
esso, sviluppi un disturbo acuto da stress o un disturbo
post-traumatico da stress.
Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato in seguito ad
incidente stradale, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residenti
con l’Assicurato al momento dell’evento al fine della cura
dei disturbi psicologici e/o psichiatrici seguenti il lutto e
ad esso ascrivibili.
La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla
completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre 1
anno dalla data dell’evento.
H.3 - Prestazioni all’estero
Telefonando al numero della Centrale Operativa, attivo
per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti
servizi.
H.3.1 - Viaggio di un familiare all’estero
Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio,
l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per
un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della Sua famiglia residente in
Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario
(prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di
soggiorno con il massimo per sinistro di Euro 150,00.
H.3.2 - Invio di medicinali urgenti all’estero
Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità
medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà
ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali,
tenendo a proprio carico le spese relative.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo di acquisto dei
medicinali.
H.3.3 - Rimpatrio sanitario
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con
altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in
Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le
spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra
quelli sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale
Operativa, inclusa l’assistenza medica e/o infermieristica
durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della
stessa.
La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano
essere curate sul posto o che comunque non impediscano
all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’Assicurato, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il
biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
GARANZIA “PLUS”
La garanzia è operante se nella Scheda di polizza è stata
richiamata la Condizione Particolare 448.
I.1 - Prestazioni in italia a favore del solo Contraente/
Assicurato
Oggetto dell’assicurazione
Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del solo
Contraente/Assicurato.
Esclusioni
La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di
energia nucleare.
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di
Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono
prestati i seguenti servizi di consulenza, di assistenza e
di urgenza.
I.1.1 - Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie per le strutture sanitarie convenzionate con Unisalute esclusivamente in caso di ricovero con intervento chirurgico oppure nel caso in cui l’Assicurato venga a ritrovarsi nelle condizioni di cui al punto
Sezione assistenza
27 di 37
H.1.2 (Assistenza domiciliare) quale modalità di gestione
degli eventuali accertamenti di post-ricovero.
I.1.2 - Assistenza domiciliare
Qualora in conseguenza di malattia grave, intendendosi
per tali quelle malattie che abbiano dato luogo a ricovero
in Istituto di Cura con o senza intervento chirurgico, o di
infortunio che abbia generato nell’Assicurato una situazione immobilizzante di durata superiore ai 20 (venti) giorni,
per la quale l’Assicurato stesso necessiti dell’assistenza
di una persona presso il suo domicilio per attendere alle
normali attività di conduzione della propria abitazione,
la Centrale Operativa, valutata l’effettiva fruibilità della
prestazione, metterà a Sua disposizione una colf, a tariffa
convenzionata, con costo a carico dell’Assicurato stesso.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione almeno 3 (tre) giorni prima della
data di dimissione dall’Istituto di Cura.
I.2 - Prestazioni in Italia a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare
Oggetto dell’assicurazione
Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del
Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare.
Esclusioni
La garanzia non è operante per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di
energia nucleare.
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa di
Unisalute, attivo per tutto l’arco delle 24 ore, vengono
prestati i seguenti servizi di consulenza, di assistenza e
di urgenza.
I.2.1 - Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio d’informazione
sanitaria, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindica-zioni;
• preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
• profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero.
I.2.2 - Consulenza medica telefonica
Qualora in conseguenza d’infortunio o di malattia l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di
salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa
e chiedere un consulto telefonico.
I.2.3 - Invio di un medico
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia
l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore
8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non
riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie
spese, uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale
Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento
28 di 37 Sezione assistenza
dell’Assi-curato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese
relative.
I.2.4 - Rientro dal ricovero di primo soccorso
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia
l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale
Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso
complessivo di 500.000 metri.
I.2.5 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore
a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa prenderà in carico
un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo
di classe economica, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Tale prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia
già presente in loco un altro familiare.
I.2.6 - Trasferimento in centro medico specializzato
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, sia affetto da patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale
Operativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione
ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato e
i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato e d’intesa con il medico curante,
riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per
la patologia di cui questi è portatore, con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno, in prima classe e, se necessario, in vagone
letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso;
il trasporto è interamente organizzato a proprie spese
dalla Centrale Operativa. La prestazione non viene fornita
nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio
dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della
Regione di residenza dell’Assicurato.
I.2.7 - Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad
un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero
medico per una grave patologia, la Centrale Operativa,
previo accertamento dell’effettiva necessità secondo
il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la
continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni
dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza
infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell’arco
delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad
intervalli da concordarsi con il medico Unisalute.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione 3 (tre) giorni prima della data di
dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della
prescrizione di tali cure.
In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga
fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato
solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua
attivazione e, comunque, entro 3 (tre) giorni dalla data
della richiesta stessa.
I.2.8 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o malattia
improvvisa abbia necessità di comunicare con un proprio
familiare in Italia e sia impossibilitato a farlo, la Centrale Operativa effettua sei telefonate nell’arco delle 24 ore
successive per comunicare il messaggio alla persona da
lui indicata. Analogamente, il servizio può essere utilizzato per trasmettere messaggi indirizzati all’Assicurato.
I.2.9 - Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
Qualora, a seguito di un infortunio occorso durante l’operatività del contratto, che determini:
• perdita totale di un piede o di un arto inferiore;
• perdita totale di una mano o di un arto superiore;
• perdita totale della vista;
• lesioni nervose che comportino la paralisi completa di
almeno un arto;
• traumi cerebrali con conseguente deficit mentale e/o
paralisi ad almeno un arto;
• gravissima deformazione del viso;
la Centrale Operativa, avutane informazione, in accordo
con il cliente, proporrà l’invio a domicilio di uno psicologo
convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito.
Tale garanzia opererà anche qualora l’Assicurato in seguito ad un infortunio ed in modo strettamente correlato ad
esso, sviluppi un disturbo acuto da stress o un disturbo
post-traumatico da stress.
Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato in seguito ad
incidente stradale, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residenti
con l’Assicurato al momento dell’evento, al fine della cura
dei disturbi psicologici e/o psichiatrici seguenti il lutto e
ad esso ascrivibili.
La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla
completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre i
dodici mesi dalla data dell’evento.
I.3 - Prestazioni all’estero a favore del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare
Oggetto dell’assicurazione
Le seguenti prestazioni vengono erogate a favore del
Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare.
Esclusioni
La garanzia non è operante per eventi provocati o dipen-
denti da guerra, terremoti, alluvioni, maremoti, rischi di
energia nucleare.
Telefonando al numero della Centrale Operativa, attivo
per tutto l’arco delle 24 ore, vengono prestati i seguenti servizi.
I.3.1 - Viaggio di un familiare all’estero
Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura
per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale
Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà
a disposizione di un componente della Sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno con il massimo per sinistro di
Euro 150,00.
I.3.2 - Invio di medicinali urgenti all’estero
Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano
commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido,
compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei
medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo di acquisto dei
medicinali.
I.3.3 - Rimpatrio sanitario
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o
con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della
Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale
attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a
proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici
della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni
dell’Assicurato tra quelli sottoelencati:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale
Operativa, inclusa l’assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici
della stessa.
La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano
essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a
proprie spese al rientro dell’A ssicurato, ha la facoltà
di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in
possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Sezione assistenza
29 di 37
Sezione INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
GARANZIA ASSICURATA
L.1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione vale per il caso di Invalidità
Permanente che sia conseguenza diretta ed esclusiva di
una malattia manifestatasi dopo 90 (novanta) giorni dalla
data di effetto del contratto e comunque non oltre la sua
scadenza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
L.2 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato
Per consentire alla Società di valutare il rischio occorre
compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che
descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che forma parte integrante della polizza.
Esso deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato
stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che
di sua sostituzione, e trasmesso alla Società unitamente
alla proposta.
Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base
dell’età compiuta dell’Assicurato al termine del mese di
effetto della polizza.
La Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte, le omissioni e/o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile.
Prima dell’originaria scadenza del contratto è necessario
valutare la prosecuzione del rapporto assicurativo e/o a
quali condizioni proseguirlo. A tale scopo, almeno 90 (novanta) giorni prima dell’originaria scadenza del contratto,
l’Assicurato dovrà compilare un nuovo questionario sanitario, consegnandolo, per le necessarie valutazioni, alla
Società.
In caso di accordo tra le Parti il suddetto questionario resterà valido per tutta la durata residua del contratto.
Al contrario, il mancato consenso di una della Parti in merito alle condizioni di prosecuzione del rapporto assicurativo determinerà la perdita di efficacia della presente
sezione “Invalidità Permanente da Malattia”. A tal fine,
la conseguente disdetta dovrà essere data, da una delle
Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’originaria scadenza contrattuale,
nella quale dovrà farsi esplicito riferimento alla presente
sezione “Invalidità Permanente da Malattia”.
L.3 - Operatività dell’assicurazione
La presente garanzia è operante solo se lo è anche l’Invalidità Permanente da Infortunio prevista in una delle “Forme di Garanzia” della Sezione Infortuni.
L.4 - Aggravamento del rischio
Salvo quanto disposto dal punto L.9, non trova applicazione, relativamente all’evoluzione dello stato di salute
30 di 37 Sezione invaliditÀ permanente da malattia
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
dell’Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto
dall’art. 1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio.
L.5 - Variazione delle persone assicurate
Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone
assicurate, avvenute nel periodo di validità del contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società.
Quest’ultima, qualora sussistano le condizioni di assicurabilità delle persone da includere, provvede all’emissione di apposita appendice contrattuale. La validità della
copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di
perfezionamento del maggior premio che risulti dovuto,
fermi i termini di aspettativa previsti al punto L.6.
L.6 - Decorrenza della garanzia termini di aspettativa
La garanzia vale per le Invalidità Permanenti conseguenti
a una malattia che si sia manifestata dopo 90 (novanta)
giorni dal momento in cui, ai sensi del punto 2 delle Norme
Contrattuali Comuni, decorre l’assicurazione.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante
gli stessi assicurati, i termini di cui sopra operano dalle
ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da
essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del
giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le
prestazioni da questa già previste.
L.7 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
L.8 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi dovuti a:
a)malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto, anche se dichiarati nel questionario anamne-stico;
b)malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
c)intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
d) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
e)conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. S’intendono invece compresi quelli sofferti in
conseguenza d’imprudenza o negligenza anche grave
dell’Assicurato, del Con­traente o di eventuali beneficiari dell’indennizzo;
f)conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività professionali
in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x
e/o di isotopi radioattivi;
g)
conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti
tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi, invece,
comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto.
Per le maggiori somme e le diverse persone assicurate
conseguenti a variazioni intervenute successivamente
alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alla precedente lettera a) operano dalle ore 24 del
giorno di pagamento della variazione, anziché a quella di
stipulazione dell’assicurazione.
L.9 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da
alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. o dalle
seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi,
con obbligo della Società di restituire la parte di premio
pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali.
L.10 - Limiti di età
La copertura Invalidità Permanente da Malattia è prestata fino alla scadenza annuale del contratto successiva al
compimento da parte dell’Assicurato del sessantacinquesimo anno di età.
L.11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato deve denunciare alla Società ogni singola
malattia che, secondo il parere medico, possa provocare una invalidità permanente indennizzabile a termini di
polizza.
La denuncia deve essere fatta per iscritto alla Direzione
della Società o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la
polizza, entro 3 (tre) giorni dal sinistro o dal momento in
cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art.
1913 del Codice Civile.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e
controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria
utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo
qualsiasi medico dal segreto professionale.
Qualora, in occasione del sinistro, emergessero elementi sullo stato di salute dell’Assicurato rilevanti ai sensi ed
agli effetti del punto L.2, la Società ha la facoltà di richiedere la documentazione sanitaria ad essi pertinente.
In caso di scadenza del contratto prima che la malattia
sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere
presentata non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata
entro il periodo di validità dell’assicurazione.
L.12 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze
dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata.
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da
altre patologie, oltre a quanto disposto dal precedente punto L.8, è comunque ritenuto non indennizzabile il
maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da
malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di
ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia
in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto
la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità
andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto
del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso
gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata
considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
A maggior chiarimento di quanto sopra riportato devono
intendersi per:
• malattie coesistenti le malattie o invalidità presenti
nell’Assicurato che non determinano alcuna influenza
peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità
da essa causata, in quanto interessano sistemi organo
funzionali diversi;
• malattie concorrenti le malattie o invalidità presenti
nell’Assicurato che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da
essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.
L.13 - Determinazione dell’indennizzo
L’Invalidità Permanente viene accertata in un periodo
compreso fra i 180 (centottanta) e i 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla data di denuncia della malattia, in
base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della
stessa.
La percentuale di Invalidità Permanente viene determinata ai sensi di quanto esposto al successivo capitolo
della presente Sezione dal titolo “Parametri indicativi
per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia” dove sono specificati, per ogni sistema organo funzionale:
• i criteri di valutazione;
• le condizioni che determinano una percentuale di Invalidità Permanente inferiore al 25%;
• le condizioni che determinano una percentuale di Invalidità Permanente superiore al 74%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificata nel
suddetto capitolo la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione
ivi indicati, tenendo conto della diminuita validità fisica
dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione
esercitata.
La Società liquida un indennizzo, calcolato sulla somma
assicurata, secondo lo schema seguente, fermo restan-
Sezione invaliditÀ permanente da malattia
31 di 37
do che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando
l’Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore
al 25%.
Fasce
Grado % della
Inv. Permanente
I°
II°
III°
IV°
V°
VI°
VII°
Inferiore al 25%
dal 25% fino al 34%
oltre il 34% fino al 44%
oltre il 44% fino al 54%
oltre il 54% fino al 64%
oltre il 64% fino al 74%
superiore al 74%
Indennizzo
da liquidare
0
15%
30%
45%
60%
70%
100%
L.14 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, valutato l’indennizzo, la Società deve
provvedere al pagamento che viene liquidato in Italia in
Euro.
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è
quindi trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo è
stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo
liquidato od offerto, secondo le norme della successione
testamentaria o legittima.
L.15 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme
pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei
suoi aventi causa contro i responsabili della malattia.
L.16 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sull’entità dell’invalidità, le Parti pos-
32 di 37 Sezione invaliditÀ permanente da malattia
sono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio
di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei
Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il
Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convocazione
del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, la Società si
obbliga ad aderirvi.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di
Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
il medico da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della
Parte soccombente.
I risultati delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firmare il verbale
deve essere comunque attestato dagli altri medici nel
verbale stesso.
Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle
decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo,
errore o violazione dei patti contrattuali.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se espressamente indicati i relativi codici nella
Scheda di polizza del contratto)
• Deroga al questionario sanitario (cod. 206)
Si conviene di venir meno all’obbligo della preventiva compilazione del questionario sanitario da parte degli Assicurati.
Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà
PERMANENTE DA MALATTIA
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE
DA MALATTIA
In relazione a quanto previsto nel punto L.13 - Determinazione dell’indennizzo -, i criteri ed i parametri per la
liquidazione dell’indennizzo sono quelli di seguito elencati.
SISTEMA NERVOSO CENTRALE
I postumi delle malattie che colpiscono il cervello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti,
le meningiti, la sclerosi a placche, il Parkinson, l’epilessia,
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multigaranzie per la Persona
l’ictus cerebrale, i tumori ecc., verranno valutati in base ai
seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
• disturbi del linguaggio;
•d
isturbi delle funzioni cerebrali complesse integrate, realizzanti la sindrome cerebrale organica;
• disturbi della coscienza;
•d
isturbi neurologici episodici (in particolare: sincopi,
convulsioni e crisi epilettiche);
• disturbi della statica e della marcia;
• disturbi neurologici vescicali, rettali, sessuali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
I postumi della malattia non comportano nessuna delle
seguenti condizioni:
• il soggetto comprende l’eloquio, ma non può produrre
un linguaggio appropriato;
• il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali
integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o supervisione per incombenze particolari;
• disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza;
• disturbi episodici (sincopi, crisi epilettiche, convulsioni),
tali da interferire moderatamente sulle attività quotidiane;
• il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su superfici pianeggianti;
• presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del controllo volontario.
I postumi della malattia comportano almeno una delle
seguenti condizioni:
• il soggetto non può comprendere o produrre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare;
• il soggetto non può prendere cura di sè stesso nella
maggior parte delle situazioni giornaliere;
• disordini neurologici cronici che comportano uno stato
stuporoso persistente;
• episodi sincopali e/o epilettici e/o convulsivi frequenti,
non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività della vita di ogni giorno;
• il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace a deambulare;
• alterazione della motilità degli arti inferiori con scomparsa dei riflessi e del controllo degli sfinteri vescicale
e rettale e perdita della funzione sessuale.
APPARATO CARDIO-VASCOLARE
I postumi delle malattie che colpiscono il cuore, le arterie
e le vene quali ad esempio l’angina pectoris, l’infarto, le
pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le
tromboflebiti, ecc., verranno valutati in base ai seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Classificazione dell’insufficienza cardiaca proposta dalla New York Hearth (NYHA):
classe 1: l ’attività fisica abituale non provoca affaticamento né palpitazioni;
classe 2: l ’attività fisica abituale provoca affaticamento,
palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
classe 3: tipo di disturbi, ma già una attività fisica inferiore a quella abituale provoca affaticamento,
palpitazioni, dispnea o dolore anginoso;
classe 4: i sintomi della cardiopatia congestizia sono
presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività
fisica aggrava i disturbi.
• Pressione arteriosa.
• Efficacia della terapia medica e chirurgica.
• Criteri clinici generali.
Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA
33 di 37
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
I postumi della malattia non comportano nessuna delle
seguenti condizioni:
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabili
da adeguata terapia;
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca
o moderata valvulopatia;
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica, non
inferiore al 50%, di una sola arteria coronarica;
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di angioplastica o di bypass coronarico;
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma in presenza di segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva;
• soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con pressione diastolica superiore
a 95 mmHg nonostante la terapia anti ipertensiva e con
ipertrofia ventricolare sinistra senza segni di scompenso;
• soggetto con persistenti aritmie non correggibile terapeuticamente, ma che riescono comunque a condurre
una vita attiva.
I postumi della malattia comportano almeno una delle
seguenti condizioni:
• soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile
da terapia medica o chirurgica;
• soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile
terapeuticamente, e con ostruzione del 50% di almeno
un ramo coronarico non più correggibile chirurgicamente;
• soggetto in classe funzionale NYHA 3 non correggibile
terapeuticamente, e con pressione diastolica superiore
a 115 mmHg, nonostante la terapia anti ipertensiva e con
segni di insufficienza renale o cerebrovasculopatia o
ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva;
• soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile
terapeuticamente, e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva;
• soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile
terapeuticamente, e con aritmie costanti e segni di inadeguata gittata cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali.
APPARATO RESPIRATORIO
I postumi delle malattie che colpiscono la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio
le bronchiti croniche, l’asma bronchiale, l’enfisema polmonare, l’edema polmonare, l’infarto polmonare, le pleuriti, i
tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
• funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti
parametri spirometrici: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC. Tali parametri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti
vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un
soggetto di pari età e sesso;
• concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
I postumi della malattia comportano una alterazione,
nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre
parametri spirometrici indicati:
• FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA;
• FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA;
• FVC 1/FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA
I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati:
• FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA;
• FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA;
• FVC 1/FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA
oppure
oppure
• PaO2 superiore all’80% del valore teorico.
• PaO2 inferiore al 65% del valore teorico.
34 di 37 Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA
APPARATO DIGERENTE
I postumi delle malattie che colpiscono l’esofago, lo stomaco, l’intestino, il fegato ed il pancreas quali ad esempio
le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pancreatiti acute e croniche, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
•e
fficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
•p
ostumi anatomici e funzionali accertati con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici;
• v ariazione del peso corporeo in riferimento a quello teorico;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO
TENUE E PANCREAS
I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che
essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla
terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche
e
la perdita di peso determinata dalla malattia non supera
il 10% del valore teorico
e
nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive.
ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO
TENUE E PANCREAS
I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che
essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia
medica nè dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori
interventi chirurgici ed impediscono lo svolgimento della
maggior parte delle attività abituali
e
la perdita di peso determinata dalla malattia supera il
20% del valore teorico.
COLON, SIGMA E RETTO
I postumi della malattia o del suo trattamento chirurgico
comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell’alvo
e
il trattamento prevede restrizioni alimentari marginali
ed una terapia farmacologica solo sintomatica.
COLON, SIGMA E RETTO
I postumi organici della malattia o del suo trattamento
chirurgico comportano disturbi severi, una persistente
alterazione dell’alvo e manifestazioni generali quali ad
esempio febbre ed anemia cronica
e
la perdita di peso determinata dalla malattia supera il
20% del valore teorico.
FEGATO
I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di
insufficienza epatica
e
non sono documentati precedenti episodi di ascite o di
sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica
e
i postumi della malattia non compromettono lo stato di
nutrizione.
APPARATO URINARIO
I postumi delle malattie che colpiscono i reni, gli ureteri, la
vescica e l’uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l’insufficienza renale, i tumori, ecc.,
verranno valutati in base ai seguenti:
FEGATO
Sono presenti dati strumentali e laboratoristici indicativi
di una epatopatia cronica evolutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica
e
sono documentati episodi recidivanti e non controllabili
da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici dal tubo digerente o di encefalopatia epatica
e
lo stato di nutrizione è gravemente compromesso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
• determinazione della clearance della creatinina (valori
corretti in base alla superficie corporea);
• valori diastolici della pressione arteriosa;
• determinazione quantitativa della proteinuria;
• efficacia del trattamento medico e chirurgico;
• criteri clinici generali.
Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA
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Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Clearance creatinina superiore a 50 ml/min.
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min.
oppure
oppure
Clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mm Hg),
senza adeguata terapia
Clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mm Hg), non
controllabile da adeguata terapia
oppure
oppure
sindrome nefrosica parzialmente controllata dalla terapia,
con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die.
sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die.
SISTEMA ENDOCRINO
I postumi delle malattie che colpiscono le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroiditi, i gozzi, il diabete
mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle
ghiandole surrenali, dell’ipofisi, i tumori, ecc., verranno valutati in base ai seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
•e
fficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico;
•p
ostumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive;
• criteri clinici generali.
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
La malattia è controllata in modo soddisfacente con adeguata terapia
La malattia non è assolutamente controllabile con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico
oppure
oppure
diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento terapeutico e dalla dieta, e non
sono accertate lesioni d’organo diabete dipendenti.
SISTEMA EMATOPOIETICO E LINFATICO
I postumi delle malattie che colpiscono il midollo osseo, la
milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie,
le leucemie, i tumori in genere, verranno valutati in base ai
seguenti :
la malattia di per sè controllabile con la terapia, ha però
determinato lesioni di altri organi di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità superiore al 74%.
CRITERI DI VALUTAZIONE
•e
fficacia del trattamento terapeutico medico chirurgico;
•p
ostumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive;
• criteri clinici generali.
36 di 37 Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA
Condizioni che determinano una I.P. inferiore al 25%
Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74%
Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml., non necessita di emotrasfusioni
Anemia cronica con valori di emoglobinemia inferiori a gr.
10/100 ml., con necessità di emotrasfusioni periodiche
(2-3 unità ogni 4-6 settimane)
oppure
oppure
sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia
presenza di sintomatologia importante non controllabile
in alcun modo da adeguata terapia continuativa
oppure
oppure
leucemia linfatica cronica in 1° stadio
leucemia acuta o riacutizzata non più controllabile da
adeguata terapia continuativa.
oppure
leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale.
MALATTIE NEOPLASTICHE
I postumi di tutte le forme tumorali, qualsiasi organo, apparato o sistema colpiscano, verranno valutati in base ai
seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
• gli esiti obiettivati a carico dell’organo o apparato o sistema colpito, dopo le cure mediche e/o chirurgiche;
• la prognosi in riferimento alle ulteriori possibilità terapeutiche ed alle eventuali localizzazioni metastatiche.
A) Se la malattia neoplastica è stata adeguatamente curata con terapia medica e/o chirurgica, ed al momento
della valutazione non vi sono segni laboratoristici e/o
strumentali di diffusione metastatica, la valutazione
dell’invalidità permanente è fatta in riferimento alla
condizione menomativa accertabile in quel momento
degli organi, apparati o sistemi interessati, secondo i
criteri previsti nella presente tabella.
B) Se la malattia neoplastica comporta al momento della
valutazione una prognosi a breve termine sfavorevole
per la vita, o perché non più suscettibile di trattamento risolutivo o perché è presente una diffusione metastatica,
verrà riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalle alterazioni funzionali obiettivabili.
Ed. 01/07/2014
Appendice B - VALUTAZIONE DELLA INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA
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