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N. R.G. 33744/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DEL PROCEDIMENTO CUATELARE n. r.g. 33744/2014
ANTONELLA ARENGI BENTIVOGLIO
RICORRENTE
e
FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO
RESISTENTE
Oggi 18 luglio 2014 alle ore 13 innanzi al g.d. sono comparsi:
o personalmente la ricorrente ANTONELLA ARENGI BENTIVOGLIO con gli avvocati
FULCO, CALDARONE e FILIPPO ARATA, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. CORTI;
o per il resistente l’avv. COLLIVASONE.
Il g.d. invita le parti a valutare ulteriormente possibilità di composizione del complessivo conflitto.
Le difese riferiscono che la proposta di soluzione "provvisoria" formulata dal g.d. alla scorsa
udienza non è stata ritenuta percorribile dal resistente.
Su richiesta di chiarimenti del g.d. la difesa della ricorrente deposita gli atti relativi al giudizio
arbitrale pendente tra le parti nonchè l'ordinanza del collegio arbitrale 3.7.2014.
L'avvocato COLLIVASONE deposita prima memoria nel giudizio arbitrale nonchè il doc.40 ivi
prodotto dalla odierna resistente.
La difesa della ricorrente insiste nel ricorso e quanto alle difese avversarie ne contesta la fondatezza
osservando:
o quanto all'attualità del periculum, che lo stesso inerisce alla stessa permanenza del resistente
nell'incarico, anche in vista di preannunciata operazione di acquisto di azioni proprie da AB
CAR SRL e nella costanza di assenza di ogni informazione per la ricorrente;
o quanto alla natura del provvedimento richiesto, che la revoca è chiesta in via anticipata
rispetto alla pronuncia di merito devoluta agli arbitri e che la indicazione di un
rappresentante comune in via cautelare può essere effettuata in via provvisoria fino all'esito
del giudizio arbitrale di merito;
o quanto alla ammissibilità della tutela cautelare nel caso di specie, richiama la dottrina
maggioritaria e le fattispecie cautelari tipiche in materia societaria;
o nel merito richiamando le difese già svolte.
La difesa del resistente insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria e illustrando in
particolare la eccezione in tema di residualità ex artt. 2347 1105 cc nonchè sottolineando la carenza
di elementi in tema di attualità del periculum, posto che anche l'operazione oggi citata ex adverso
risale al 2013; ribadisce l'inammissibilità della nomina in via cautelare di un rappresentante comune
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tra
e la mancata adesione della ricorrente alla prospettiva di scioglimento della comunione avanzata dal
resistente.
La difesa della ricorrente chiede di produrre parere richiesto dall'amministratore di AB CAR SRL in
merito all'operazione di acquisto di azioni, ciò a dimostrazione dell'attualità del periculum. Precisa
che il documento è stato consegnato ai soci di AB CAR SRL in assemblea nel mese di giugno e
quindi è conosciuto dal resistente.
La difesa del resistente si oppone alla produzione documentale di cui sopra, in subordine chiede
termine per esame del documento, in ogni caso ne contesta la rilevanza.
Il Giudice
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.d.
a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
OSSERVA
La ricorrente dr. ANTONELLA ARENGI BENTIVOGLIO ha chiesto disporsi ex art.700 cpc
revoca immediata del fratello dr. FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO dalla funzione di
rappresentante comune ex art.2347 cc delle azioni di spa FIDIA FINANZIARIA pari al 58% del
capitale della società già di proprietà del comune dante causa (il padre di entrambi, avv. ENNIO
ARENGI, deceduto il 23.12.2009), azioni ad essi pervenute -a seguito dell'apertura della
successione- in comunione ereditaria per quote paritetiche, nonchè la nomina di un nuovo
rappresentante comune: ciò sul presupposto:
 della avvenuta instaurazione, il 19.9.2013, di giudizio arbitrale nei confronti del fratello
volto, tra l'altro, ad ottenere la revoca di costui per giusta causa dalla carica, giudizio
arbitrale tuttora pendente;
 della ricorrenza di fumus quanto alla fondatezza della domanda di merito di revoca, poste le
condotte del fratello, autonominatosi rappresentante comune il 15.12.2011 in virtù di
mandato contenuto nella convenzione quadro stipulata tra i fratelli il 5.5.2010, mandato poi
revocato dalla ricorrente il 14.6.2013 ex art.1723 cc in dipendenza di continue "anomalie"
nel suo operato (cfr. doc.33), anomalie di per sè comunque integranti giusta causa di revoca
anche dall'incarico di rappresentanza comune da parte della comproprietaria delle azioni,
essendosi risolte nell'esercizio dei poteri di rappresentante comune (in combinazione con
quelli di socio singolo e di amministratore dell'ente) a proprio esclusivo vantaggio e in
danno della sorella;
 della ricorrenza di periculum connesso alla permanenza del fratello nell'incarico di
rappresentante comune fino all'esito del giudizio arbitrale, permanenza di per sè
incompatibile con la tutela degli interessi della ricorrente quale comproprietaria delle azioni
compendio della successione.
Il resistente dr. FABRIZO ARENGI BENTIVOGLIO ha contrastato la richiesta cautelare per
plurimi profili, in particolare svolgendo eccezioni di inammissibilità del ricorso, contestando nel
merito la ricorrenza del fumus ed escludendo poi la configurabilità di specifico periculum,
l'iniziativa cautelare avversaria essendo a suo dire ispirata da intenti strumentali, in particolare
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si riserva di provvedere.
denotati dalla mancata adesione della ricorrente alla volontà del fratello di scioglimento della
comunione.
All'esito di tale contraddittorio va ritenuto che le eccezioni preliminari di parte resistente debbano
essere superate e che il ricorso, pur se ammissibile, non possa essere accolto non risultando
univocamente configurabile il requisito del periculum.
 che non appaiono fondate le eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso per la
coincidenza tra la misura richiesta in via d'urgenza e la pronuncia (costitutiva) domandata
nel giudizio arbitrale di merito, trattandosi di eccezioni superate dai più recenti e
condivisibili orientamenti sul tema, già seguiti da questo Tribunale in vari provvedimenti
cautelari (cfr., ad esempio, le ordinanze rese il 22.1.2013 nel proc. rg n.84177/2012 e il
18.4.2013 nel proc. rg n.30639/2012, il cui testo è consultabile sul sito
www.giurisprudenzadelleimprese.it e alla cui motivazione può qui farsi rinvio);
 che neppure appare fondata l'eccezione relativa alla carenza del requisito di c.d. residualità
della tutela d'urgenza, nel caso di specie il richiamo al procedimento camerale ex artt. 2347
1105 cc svolto dal resistente non apparendo conferente, posto che da tali norme, secondo
l'interpretazione preferibile, non pare ricavabile alcun rimedio camerale quanto alla revoca
del rappresentante comune dei comproprietari di azioni, l'art.2347 cc limitandosi a
richiamare "le modalità previste dagli artt.1105 e 1106" quanto alla sola nomina del
rappresentante comune e non anche quanto alla sua revoca, da ritenere quindi senz'altro
possibile oggetto di procedimento contenzioso e della connessa tutela d'urgenza (cfr. nello
stesso senso l'ordinanza resa inter partes nel proc. rg VG n.11312/2012, doc.25 ricorrente).
Quanto al merito della richiesta cautelare va poi rilevato:
 che pur risultando prospettati elementi di fumus (come tali apprezzabili secondo la
delibazione sommaria propria della presente sede) in ordine alla ricorrenza di una situazione
nella quale -a prescindere dalla configurazione di specifici addebiti relativi allo svolgimento
dei due mandati ma tenendo conto della complessiva condotta del resistente anche quale
socio "singolo" e quale amministratore di FIDIA FINANZIARIA- appare oggettivamente
apprezzabile il venir meno del substrato fiduciario sotteso sia al mandato conferito dalla
ricorrente al resistente nell'ambito dell'accordo quadro 5.5.2010 (mandato di per sè abilitante
il resistente alla nomina del rappresentante comune e al conferimento di istruzioni allo
stesso) sia alla rappresentanza comune assunta dal resistente sulla base di tale mandato,
 non paiono invece dimostrati elementi di specifico pregiudizio per la posizione della
ricorrente ove medio tempore non vengano adottate le misure richieste in via d'urgenza e in
via anticipata rispetto alla decisione che sarà resa nel giudizio arbitrale, giudizio la cui fase
istruttoria è già stata programmata (cfr. doc. 53 ricorrente) e la cui conclusione è prevedibile
possa intervenire in tempi non lunghi.
Al riguardo va infatti considerato:
 che, come osservato dal resistente, le condotte avversarie sulle quali la ricorrente basa la
domanda di revoca del fratello dall'incarico di rappresentante comune risultano, per la
maggior parte, risalenti nel tempo e, in ogni caso, aver già prodotto i loro effetti, posto che
in particolare:
o l'operazione di acquisto di azioni di FIDIA FINANZIARIA dal gruppo DIALCOS
eseguita dal resistente in proprio,
 operazione che la ricorrente ricostruisce in termini di deprezzamento della
propria (com)partecipazione rispetto a quella del fratello, accresciuta di
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Al riguardo va infatti considerato, quanto alle eccezioni preliminari:
valore proprio in dipendenza di tale acquisto (cfr. pagg. 10 e ss ricorso),
risale all'ottobre 2011;
o l'operazione di cessione da parte di FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO a società
estera delle azioni di FIDIA FINANZIARIA come sopra acquistate dal resistente in
proprio,
si è conclusa nel febbraio 2013;
o la vicenda relativa al raggruppamento delle azioni,
 comportante l'esclusione della ricorrente dalla compagine come azionista
"singola" in quanto detentrice di 68 azioni di FIDIA FINANZIARIA, numero
di titoli inferiore alla soglia del raggruppamento (cfr. pagg. 15 e ss ricorso),
discende da delibera assembleare adottata il 15.12.2011;
o le carenze informative relative alla approvazione del bilancio di FIDIA
FINANZIARIA al 31.12.2012 (cfr. pagg. 19 e ss ricorso) sono da situare nel
febbraio 2013;
o l'esecuzione di aumento del capitale di DERIMM SPA (società proprietaria di
immobile le cui azioni rappresentanti il 43,5% del capitale sono possedute dalla
comunione ereditaria dei fratelli ARENGI BENTIVOGLIO ed oggetto anch'essa
dell'accordo quadro),
 esecuzione che la ricorrente censura in quanto il resistente avrebbe
determinato un accrescimento della partecipazione in DERIMM di FIDIA
FINANZIARIA anzichè dare istruzioni pro quota al rappresentante comune,
così determinando un deprezzamento della (com)partecipazione dei due
fratelli in DERIMM (cfr. pagg. 17 e ss ricorso),
risale ai primi mesi del 2013;
o l'acquisto da parte di FIDIA FINANZIARIA di azioni proprie detenute da A.B. CAR
SRL,
 operazione che la ricorrente censura genericamente in quanto "onerosa per la
società", addebitando poi al resistente un comportamento assembleare
incongruo, avendo egli partecipato all'assemblea uti singulis e non anche
quale rappresentante comune (cfr. pagg. 22 e ss ricorso),
è stato deliberato il 13.3.2013 1.
Da quanto fin qui detto emerge dunque, ad avviso del g.d., come dalla complessiva condotta del
resistente,
1
Quanto alla data di esecuzione dell'acquisto di azioni proprie deliberato il 13.3.2013 nè la ricorrente nè il resistente
forniscono dati sul punto: all'udienza del 18.7.2014 la ricorrente ha peraltro prodotto quale doc. 54 "parere richiesto
dall'amministratore di AB CAR SRL in merito all'operazione di acquisto di azioni" -produzione da ritenere ammissibile
senza necessità di concessione di termine a difesa per il resistente, trattandosi di atto noto alla parte e di rilievo non
dirimente- nel quale, dopo aver esposto a pag.2 il contenuto della delibera assembleare di FIDIA FINANZIARIA del
13.3.2013, a pag. 3 si espone che "a seguito dell'assemblea, il 18.3.2013 FIDIA ha proceduto ad acquistare 27 azioni
proprie dal socio A.B. CAR SRL per euro 18.000 cadauna (totali euro 486.000)".
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 operazione che la ricorrente censura, tra l'altro, in quanto nella cessione è
contenuta specifica pattuizione riservante all'acquirente specifici diritti
quanto alla nomina di un membro del cda e del collegio sindacale così
rendendo deteriore la posizione della (com)partecipazione di maggioranza
(cfr. pagg. 37 e ss ricorso),
o pur se da ritenere denotata complessivamente nel senso del perseguimento di interessi
riferibili (non tanto alla partecipazione ereditaria comune a lui e alla sorella ma) alla sua
posizione di controllo in FIDIA FINANZIARIA e come tale obiettivamente determinante la
cessazione del substrato fiduciario sotteso al mandato di rappresentante comune nonchè
giustificante (nell'ambito del sommario apprezzamento proprio della presente sede) la
revoca dello stesso,
non siano ricavabili sicuri elementi di attuale specifico periculum derivante dalla permanenza nella
carica del resistente fino alla conclusione del giudizio arbitrale, posto che:
 d'altro lato, poi, la ricorrente non ha prospettato imminenti operazioni societarie rispetto alle
quali il voto del resistente quale rappresentante comune (versante in una sorta di conflitto di
interessi rispetto alla contemporanea posizione in FIDIA FINANZIARIA quale socio
singolo) possa pregiudicare i suoi interessi quale comproprietaria delle azioni,
o in tal senso non potendo in particolare deporre quanto adombrato all'udienza del
18.7.2014 dalla difesa della ricorrente circa ulteriori adempimenti relativi all'acquisto
in capo a FIDIA FINANZIARIA di azioni proprie detenute da A.B. CAR SRL, date
le non univoche risultanze circa tale operazione (cfr. supra, nota n.1);
 in ogni caso, poi, nemmeno la ricorrente ha contestato le affermazioni avversarie circa
l'andamento positivo della spa sia nei passati anni di rappresentanza comune sia oggi.
Conclusivamente il ricorso va quindi rigettato per la non configurabilità di un periculum la cui
attualità e specificità consigli l'adozione di misure cautelari volte ad evitarlo medio tempore.
Quanto alle spese del presente procedimento cautelare, va applicata la disciplina di cui
all'art.669septies secondo comma cpc, trattandosi di rigetto di richiesta cautelare pronunciato da
giudice diverso dal collegio arbitrale che viene conoscendo il merito e come tale di rigetto di
richiesta cautelare da equiparare a quello reso "prima dell'inizio della causa di merito", anche nel
presente caso il provvedimento di rigetto cautelare essendo emesso da giudice non investito del
merito della controversia.
Tali spese possono poi essere interamente compensate tra le parti, considerate le peculiarità della
vicenda, nella quale la ricorrenza del fumus porta a qualificare come non arbitraria l'iniziativa
cautelare della ricorrente.
P.Q.M.
visti gli artt.700, 669quinquies, 669septies cpc;
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente tra le parti le spese del procedimento cautelare.
Milano, 24 luglio 2014.
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 da un lato la ricorrente ha illustrato episodi tutti risalenti nel tempo e già produttivi dei loro
effetti;