Rendita catastale non retroattiva Versamenti alle singole

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I M P O S T E E TA S S E
Sabato 22 Febbraio 2014
Il piano di manutenzione (con un occhio alla crisi) nel provvedimento delle Entrate
Restyling di 68 studi di settore
Coinvolti notai, tassisti, psicologi e autotrasportatori
DI
ANDREA BONGI
evisione in vista per
ben 68 studi settore.
Al restyling, fra gli altri, lo studio di settore
degli studi notarili, quello degli
psicologi, dei tassisti e degli autotrasportatori. Il programma
delle manutenzioni straordinarie e l’elenco dettagliato dei
modelli che verranno aggiornati e rivisti sulla base della revisione triennale prevista dalla
legge n. 168/1998, è contenuto
nel provvedimento firmato ieri
dal direttore dell’Agenzia delle
entrate, Attilio Befera.
L’obiettivo che si prefigge la
revisione triennale degli studi
di settore è quello di mantenere
la capacità di questi strumenti induttivi di accertamento di
rappresentare, per quanto possibile, la realtà economica dei
settori ai quali si riferiscono.
Obiettivo reso sempre più difficile dal persistere delle turbolenze dei mercati di riferimento dovute alla crisi economico
finanziaria in atto ormai da
diversi anni e che il fisco cerca
di sterilizzare attraverso l’utilizzo dei cosiddetti correttivi
anticrisi.
I 68 studi di settore oggetto
di manutenzione straordinaria
si renderanno applicabili per
R
In pillole
• Le modifiche
modifiche in programma per 68 st
studi
di di settore applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2014 hanno l’obiettivo di mantenere nel medio periodo la capacità
degli studi di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono. La legge n.
146/1998 prevede, infatti, che questi strumenti siano rivisti, al massimo, ogni
tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione.
• Dei 68 studi da sottoporre a revisione, 18 sono relativi al settore delle manifatture, 16 al settore dei servizi, 6 ad attività professionali e 28 al commercio. Da
segnalare l’evoluzione dello studio VM32U che potrà riguardare anche l’attività
di «Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato» mentre lo
studio VM16U potrà toccare anche il «Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini».
le attività di accertamento con
decorrenza dal periodo d’imposta 2014. Il processo di revisione al quale verranno sottoposti
gli studi di settore indicati nel
citato provvedimento potrebbe
far emergere anche l’opportunità di procedere ad accorpamenti tra studi diversi o a veri
e propri trasferimenti di uno
o più codici di attività da uno
studio di settore ad un altro.
Tutto ciò potrà avvenire se
nel corso delle attività di analisi effettuate dalla società per
gli studi di settore, dovessero
emergere dati ed elementi tali
da dover ricorrere a tali modifiche strutturali.
In casi come quelli sopra
esaminati infatti lo studio di
settore che uscirà dal processo di revisione sarà diverso
da quello precedente perché
risultato della fusione di più
attività economiche prima elaborate distintamente o perché,
al contrario, avrà inglobato al
suo interno codici attività prima non misurati.
Il provvedimento di ieri indica già alcuni studi di settore
per i quali potrebbero essere
necessarie modifiche di natura strutturale. In particolare
il riferimento è alla evoluzione
dello studio VM32U che potrà
riguardare anche l’attività di
commercio al dettaglio di mobimobi
li usati e oggetti di antiquariato nonché allo studio di settore
VM16U che potrà interessare
anche il commercio al dettaglio
di saponi, detersivi, prodotti per
la lucidatura e affini. Ovviamente il processo di revisione
al quale verranno sottoposti
gli studi di settore per l’anno
2014 ha già ottenuto il via libera dalla commissione degli
esperti nella riunione del 28
novembre 2013. Dei 68 studi da
sottoporre a revisione, 18 sono
relativi al settore delle manifatture, 16 al settore dei servizi,
6 ad attività professionali e 28
al commercio. Fra i vari com-
parti spiccano per rilevanza e
per numero di contribuenti interessati studi di settore come
quello degli altri studi medici
specialistici e poliambulatori
(UG57U), quello delle riparazioni meccaniche di autoveicoli
e carrozzerie (VG31U), quello
dei parrucchieri (VG34U) e dei
servizi degli istituti di bellezza
(VG33U) nonché dei ristoranti
(VG36U). Con il provvedimento firmato ieri da Attilio Befera
prende dunque il via la stagione 2014 degli studi di settore.
Tenuto conto della congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo d’imposta
2014 non si può non ipotizzare
la necessità di ricorrere anche
per quest’anno ai correttivi
congiunturali. In loro assenza
infatti le variabili di calcolo del
software Gerico non sarebbero
in grado di misurare adeguatamente le condizioni di normalità economica che anche
per il 20123, purtroppo, sono
rappresentate da una generalizzata situazione di crisi e di
debolezza economica.
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Il provvedimento
sul sito www.italiaoggi.it/documenti
Sentenza della Commissione tributaria Lazio CONSOLIDATO/ Circolare sul disconoscimento
Rendita catastale
non retroattiva
DI
L
ENZO DI GIACOMO
a rendita catastale attribuita
dall’ufficio può produrre effetti nei confronti del contribuente solo dopo la comunicazione
al destinatario e pertanto non retroattivamente. Quanto precede è contenuto
nella sent. n. 664/2014 della Ctr di Roma
da cui emerge che l’atto con cui viene comunicata l’applicazione retroattiva della rendita catastale è nullo, nel rispetto
dei principi contenuti nello Statuto del
contribuente.. L’art. 74, comma 1, della
legge n. 342 del 2000 ha stabilito che la
rendita attribuita decorre dalla data di
notificazione all’interessato e dalla medesima data decorre anche il termine
per l’impugnazione. Pertanto n caso di
attribuzione e conseguente notifica di
nuova rendita nasce la questione della
sua decorrenza che ha trovato soluzione
con la predetta norma secondo cui non è
più sufficiente la comunicazione ma la
sua notificazione: dalla data di effettuazione della notifica decorre il termine di
60 giorni per la proposizione del ricorso
contro l’attribuzione della rendita.
Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto ricorso avverso l’accertamento in rettifica dell’Ici emesso
dal comune e la Ctp lo ha respinto. Lo
stesso contribuente ha proposto appello eccependo l’omessa notifica da parte
dell’ente locale del provvedimento di variazione della rendita catastale e la non
retroattività della rendita attribuita.
I giudici della Ctr hanno accolto le doglianze del contribuente affermando che
la rendita catastale attribuita dall’ufficio «può produrre effetti nei confronti
del contribuente solo successivamente
alla sua comunicazione al destinatario
e, quindi, non retroattivamente».
Quanto sopra trova rispondenza nei
principi sanciti dallo Statuto del contribuente e nel principio generale secondo
cui deve riconoscersi al contribuente il
diritto a conoscere un atto che determina effetti nella propria sfera giuridica.
Pertanto l’atto di variazione della
rendita catastale emesso dal comune è
stato ritenuto illegittimo in quanto prevedeva l’applicazione retroattiva della
rendita catastale modificata dall’ufficio
nel 1999 e notificata al contribuente
sette anni dopo, con richiesta di pagamento della differenza di imposta accertata. Tale orientamento è suffragato dalla Suprema corte secondo cui la
modificazione o attribuzione definitiva
di rendita catastale è efficace solo a
partire dalla notificazione del relativo atto, con conseguente nullità degli
accertamenti e liquidazione relativi a
periodi di imposta anteriori alla notifica dell’atto di modificazione della
rendita (Cass. n. 3233/2005).
114111098121100105098105054051
Versamenti riversati
alle singole società
D
isconoscimento del consolidato nazionale con riattribuzione alle singole società
dei versamenti effettuati
dalla consolidante. Attribuzione
anche dei componenti negativi
come perdite e interessi passivi
ma solo a condizione che la pretesa
del fisco venga definita attraverso
l’accertamento con adesione. Sono
questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 3/E di ieri sugli effetti
dell’inefficacia o dell’interruzione
del regime di tassazione di gruppo
per l’insieme delle società coinvolte
nel consolidato. In sede di adesione,
pertanto, sarà possibile attribuire
alle società del gruppo i versamenti
effettuati dalla consolidante e rideterminare così le imposte da recuperare a tassazione a causa del venir
meno della fiscal unit.
I versamenti validi sono attribuiti in sede di adesione. Nel
documento di prassi, si legge in una
nota delle Entrate, viene specificato
che, a seguito di un accertamento
con cui l’Agenzia ha disconosciuto
l’efficacia dell’opzione del consolidato, sarà possibile attribuire in sede
di adesione alle società del gruppo i
versamenti effettuati dalla consolidante e rideterminare così l’imposta
accertata. L’imposta dovuta dalle
singole società sarà pertanto solo
la quota parte non effettivamente
versata caso per caso, dopo l’individuazione durante il contraddittorio
della quota di versamenti da attribuire alle singole società accertate.
Quando sono dovute le sanzioni. Sull’imposta oggetto di definizione,
risultante dalla differenza tra l’imposta accertata e i versamenti attribuiti alla singola società accertata, sono
in ogni caso dovuti gli interessi e la
sanzione prevista per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta non
versata. Nel caso in cui invece non
sia dovuta nessuna imposta ulteriore
dalla consolidata, la sanzione contestata sarà esclusivamente quella per
la violazione formale prevista dall’art.
8, comma 1, del dlgs n. 471/1997, che
va da 258 a 2.065 euro.
Ulteriori effetti del venir meno
dell’opzione. La circolare chiarisce
che anche gli altri elementi, come
crediti, perdite, eccedenze d’imposta
e interessi passivi, potranno essere
riconosciuti e riattribuiti, in corso di
definizione della pretesa o a seguito
della stessa, alle società che li avevano trasferiti alla consolidante, a patto
che non siano stati già validamente
utilizzati nell’ambito della tassazione
di gruppo.