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Edizioni Simone - Vol. 8/4 Ordinamento e Deontologia forense
Parte secondaL’ordinamento forense
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Capitolo 4 Accesso
forense
alla professione
Sommario1. Il tirocinio professionale. - 2. Le scuole di specializzazione. - 3. Il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. - 4. L’esame di Stato. - 5.
Disciplina transitoria per la pratica professionale e per l’esame.
1.Il tirocinio professionale
Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento teorico-pratico del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per
l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale
nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati,
l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente a un’attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne
l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
Il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa per 18 mesi. La sua interruzione per oltre 6 mesi senza alcun giustificato motivo comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente
l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da
parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
legge.
Il tirocinio può essere svolto:
—presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni;
tale requisito è stato introdotto dal legislatore in ossequio all’esigenza che
il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale,
oltre che delle dovute competenze tecniche;
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—presso l’Avvocatura dello Stato, presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi.
Il requisito dell’anzianità professionale minima deve essere rispettato anche da
parte dell’avvocatura di Stato, e quindi anche l’avvocato dello Stato responsabile del
tirocinante deve avere un’anzianità professionale di almeno 5 anni. In caso contrario
infatti, stante la libera alternativa fra il tirocinio presso il libero foro e quello presso l’avvocatura statuale, il tirocinante potrebbe essere privato del contributo dell’esperienza e
delle competenze professionali e tecniche maturate dal dominus in quell’arco temporale
che il legislatore ha ritenuto essenziale ai fini della formazione. È auspicabile, pertanto,
che questa interpretazione venga consacrata nel regolamento che il Ministero, sentito il
Cnf, dovrà emanare per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio ai sensi del
comma 13 dell’art. 41 (Cnf. parere 74/2013);
—per non più di 6 mesi in un altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati
all’esercizio della professione;
—per non più di 6 mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno.
L’anticipazione del tirocinio ai 6 mesi precedenti la laurea è una soluzione
adottata anche dal notariato e consente di abbreviare il periodo formativo
integrandosi con gli studi universitari.
In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, qualora il carico di lavoro di uno di essi non sia tale da consentire al
praticante una sufficiente offerta formativa.
L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e
dignitoso e non può avere più di tre praticanti contemporaneamente, salva
l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di
lavoro subordinato anche occasionale.
Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso
delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione degli enti pubblici e dell’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità
o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto
conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante.
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Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta se ciò è previsto dai rispettivi ordinamenti
e nei limiti delle risorse disponibili.
Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica (sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati
direttamente dal medesimo):
—in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace;
—in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in
quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore.
L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro e può
durare al massimo 5 anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare.
Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il Cnf, il regolamento che disciplina:
—le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo
da parte del competente consiglio dell’ordine;
—le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante
avvocato, e le relative procedure di accertamento;
—i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.
Il praticante, per giustificato motivo, può trasferire la propria iscrizione presso
l’ordine del luogo dove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine
autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al
praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine (art. 42
L. 247/2012).
Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno
Corsi di formazione per
l’accesso alla professiostudio professionale, consiste altresì nella frequenza
ne di avvocato
obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da
ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
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Il Ministro della giustizia, sentito il Cnf, disciplina con regolamento:
—le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da
garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa
scelta individuale;
—i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi,
in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione
degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
—la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico
non inferiore a 160 ore per l’intero periodo;
—le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale
del profitto, che sono affidate a una commissione composta da avvocati,
magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non
sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
Certificato di compiuto
tirocinio
Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il
periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato (art. 45
L. 247/2012).
In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro
tenuto da un altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, laddove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di
compiuto tirocinio.
Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di
corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame
è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Il tirocinio può essere effettuato per intero presso l’avvocatura dello
Stato?
L’avvocatura generale dello Stato, con circolare n. 6/2013, ha affermato che il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41 L. 247/2012 consente di ritenere che la pratica forense
potrà essere svolta, a regime (ovvero quando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art.
48 della legge anzidetta), presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.
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L’art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un
ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.
Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge che «in ogni caso, il tirocinio
deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato».
Poiché il tirocinio presso l’avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi, e
in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’avvocatura generale, che trae dal comma
7 sopra riportato la convinzione che il legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’avvocato del libero foro e quella dell’avvocato dello Stato, non è condivisibile. Di conseguenza,
è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, presso l’avvocatura dello Stato per l’intero periodo (Cnf, parere 62/2013).
2.Le scuole di specializzazione
Il diploma ottenuto presso le scuole di specializzazione universitaria per le
professioni legali è valutato, ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso
alla professione di avvocato, per il periodo di un anno.
La questione della valenza del diploma delle scuole di specializzazione ai fini
dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte del Cnf, che, pur in presenza di un diverso orientamento della
giurisprudenza amministrativa (Tar Sardegna n. 881/2005, Cons. Stato, IV,
6255/2008), ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base
al quale il conseguimento del diploma delle scuole di specializzazione, se
esonera per un anno dall’effettuare la pratica presso un avvocato, non esonera
tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.
Tuttavia, l’indirizzo più recente del Cnf (parere 27/2010) ha preso atto del
consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del
certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un
effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione.
3.Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
L’art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) prevede che i laureati in
giurisprudenza più meritevoli possono accedere a stage di formazione teoricopratica della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari.
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I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie, possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli),
ma non possono avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti, inoltre, partecipano ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad
alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e
di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione
alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario
a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive
fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività
quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di
specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
L’esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari a un anno di tirocinio forense e notarile e di frequenza delle scuole di specializzazione per le
professioni legali.
Obblighi del tirocinante
4.L’esame di Stato
L’esame di Stato si articola in tre prove scritte e una prova orale (art. 46 L.
247/2012).
Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia e
hanno per oggetto:
—la redazione di un parere motivato di diritto civile;
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—la redazione di un parere motivato di diritto penale;
—la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Nella prova orale il candidato:
Lo svolgimento dell’orale
—illustra la prova scritta. È presumibile che questo esordio dell’orale sarà,
il più delle volte, omesso, poiché la prova scritta viene corretta da una
commissione diversa da quella che si occupa dell’orale, la quale, pertanto,
non l’avrà neanche letta;
—dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto
processuale penale, nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal
candidato, tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico e ordinamento giudiziario e penitenziario.
Per la valutazione di ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d’esame dispone di 10 punti di merito.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre
prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio
non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella
misura forfettaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 46, co. 13bs e 13ter, inseriti dalla L. 147/2013).
A) La bocciatura deve essere motivata
La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto, che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
Questa disposizione consente finalmente di superare quel malcostume giurisprudenziale che riteneva sufficiente il voto numerico, impedendo, di fatto, al
candidato di impugnare vittoriosamente la bocciatura. Pertanto, non sarà più
sufficiente il voto numerico, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio
di Stato e da Corte cost. 175/2011, secondo la quale non è esatto che il crite-
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rio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio
espresso dalla commissione esaminatrice, in quanto tale criterio rivela una
valutazione che, attraverso la diversa graduazione del dato numerico, conduce
a un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova e, nell’ambito di tale
giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno soddisfacente che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato. Non è quindi sostenibile che
il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione, poiché si traduce, in
realtà, in un giudizio complessivo dell’elaborato.
Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per
la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove
ha luogo la correzione delle prove scritte.
La prova orale ha luogo nella stessa sede della prova scritta.
B) I testi consultabili in sede d’esame
Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali e devono iniziare in tutte le sedi alla
stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine i testi di legge portati dai candidati per
la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della
prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.
L’appello dei candidati deve svolgersi in modo che le prove scritte inizino
all’ora fissata dal Ministro della giustizia.
I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né altri
strumenti di telecomunicazione, pena l’immediata esclusione dall’esame, con
provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
Qualora siano fatti pervenire nell’aula scritti o appunti di qualunque genere,
con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia
alla commissione è escluso immediatamente dall’esame.
Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo, a uno o più candidati, prima o
durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto, è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni.
Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
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C) I criteri di valutazione delle prove scritte e orali
Il Ministro della giustizia, sentito il Cnf, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione
delle prove scritte e orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
—chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
—dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici;
—dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
—dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà.
Questo criterio di valutazione è particolarmente importante, poiché la capacità di muoversi tra i vari settori del diritto è una qualità indispensabile dell’avvocato, così come del
magistrato, soprattutto in un ordinamento caotico e in fibrillazione continua come il nostro.
L’avvocato, quindi, deve saper effettuare i collegamenti tra le varie parti dell’ordinamento. Ciò dimostra che l’esasperata specializzazione, oggi tanto di moda, è in realtà
un limite e non una risorsa;
—dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. Si tratta di un criterio che risente dello stereotipo dell’avvocato
statunitense, figura ibrida a metà strada tra l’oratore e l’imbonitore. Del
resto, un simile criterio non è neppure concepibile per le prove scritte;
all’orale, invece, il candidato dovrà, più realisticamente, rispondere con
competenza a domande specifiche e non sfoggiare la propria eloquenza.
D)Il giudizio di idoneità
Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti
per ciascuna delle materie d’esame.
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
30 punti per ciascuna materia.
L’impossibilità di utilizzare codici commentati dovrebbe indurre i commissari
a utilizzare parametri valutativi diversi da quelli impiegati in passato. La valutazione, cioè, dovrà concentrarsi sulla propensione del candidato al ragionamento e all’elaborazione del dato normativo, e non sulla conformità o meno
della soluzione all’interpretazione giurisprudenziale consolidata, come solitamente accadeva sotto il regime previgente. Pertanto, da ora in poi conterà
(quasi) esclusivamente il tipo di ragionamento seguito, che potrà anche approdare a soluzioni minoritarie o abbandonate dalla giurisprudenza, purché siano
puntellate da argomentazioni corrette.
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E) La commissione centrale e le sottocommissioni
La commissione d’esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia
ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
—tre membri effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Cnf tra gli
iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
—un membro effettivo e un supplente sono, di regola, prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
—un membro effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello è nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla commissione centrale.
Se il numero dei candidati lo richiede possono essere formate, con lo stesso
criterio, ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a 300 candidati.
Per scongiurare eventuali abusi, l’art. 47, co. 5 e 6, prevede che:
—non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che
siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del
Cnf;
—gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali
componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Cnf nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Cnf, può nominare ispettori
per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali.
Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle
commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare
tutti gli atti.
Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.
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5.Disciplina transitoria per la pratica professionale e per l’esame
L’art. 48 L. 247/2012 stabilisce che fino al secondo anno successivo alla data
di entrata in vigore della legge (ovvero, fino al 31-12-2014), l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva
la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio.
L’art. 49 aggiunge che, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si
effettua secondo le norme previgenti, sia per quanto riguarda le prove scritte e
le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame.
Non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare proposta dal candidato che
contesti l’esito negativo della prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato, ove risulti che il giudizio espresso dalla commissione è assistito da
congrua motivazione e che, secondo quanto risulta dal verbale (facente piena prova fino a
querela di falso), la prova di esame è durata quarantacinque minuti (Tar Lazio 1468/2013).
Questionario
1.In cosa consiste il tirocinio professionale?
Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento teorico-pratico del praticante
avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Il tirocinio può essere svolto contestualmente a un’attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché
con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto
di interesse.
Il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa per 18 mesi. La sua interruzione per
oltre 6 mesi senza alcun giustificato motivo comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può
essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il tirocinio può essere svolto:
— presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni;
— presso l’Avvocatura dello Stato, presso l’ufficio legale di un ente pubblico
o presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi.
— per non più di 6 mesi in un altro Paese dell’Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
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— per non più di 6 mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno.
Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, qualora il carico di lavoro di uno di essi non sia tale da consentire al praticante una sufficiente offerta formativa.
L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
e non può avere più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal consiglio dell’ordine.
Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione degli enti pubblici e dell’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso
per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio da parte del praticante.
Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta se ciò è previsto dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse disponibili.
Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi,
di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi,
nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2.Durante il tirocinio quale attività può svolgere il praticante in sostituzione
dell’avvocato?
Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l’attività professionale in sostituzione
dell’avvocato presso il quale svolge la pratica (sotto il controllo e la responsabilità
dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo):
— in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace;
— in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per
reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore.
L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro e può durare al
massimo 5 anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare.
3.Qual è la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari?
L’art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possono accedere a stage di formazione teorico-pratica della
durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie, possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere
di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli), ma non possono avere
accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento,
in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti, inoltre, partecipano ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai
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corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati
dalla Scuola superiore della magistratura.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di
formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui
appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono
svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per
le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’ordine degli
avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
L’esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari a un anno di tirocinio forense
e notarile e di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
4.Quali sono i criteri di valutazione delle prove scritte e orali dell’esame di
Stato?
Il Ministro della giustizia, sentito il Cnf, disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
— chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
— dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
— dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
— dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
— dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle materie d’esame.
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 30 punti
per ciascuna materia.