REGOLAMENTO CALCIO 2014/2015

Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Bologna
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Sito internet ufficio assegnazione e chiusura campi comune di Bologna
http://www.iperbole.bologna.it/sportgiovani/pagine/sport/assegnazione_impianti.htm
http://www.comune.bologna.it/sport/servizi/14:4417/
REGOLAMENTO CALCIO
2014/2015
CAMPIONATO PROVINCIALE
“SUPERECCELLENZA”,CATEGORIE ECCELLENZA E PROMOZIONE,
COPPA STADIO, OVER 35.
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Art. 1 – AFFILIAZIONE
Possono partecipare all’attività calcio a 11 C.S.I. esclusivamente le società affiliate per la stagione
sportiva 2014/2015. L’affiliazione deve avvenire in data antecedente l'inizio delle manifestazioni.
Art. 2 – TESSERAMENTO
a) Gli atleti ed i dirigenti delle società affiliate che intendono partecipare ai campionati e tornei CSI
devono essere tesserati all’EPS. Il termine ultimo per potersi tesserare e prendere parte ai campionati e tornei di calcio CSI è il 28 febbraio 2015.
b) I dirigenti che, oltre alle normali funzioni previste dal ruolo intendono anche gareggiare per la
propria società devono tesserarsi anche come atleta.
c) E’ consentito al tesserato atleta essere iscritto in distinta anche/solo come allenatore, dirigente
accompagnatore, addetto all’arbitro e assistente di parte.
Resta inteso che, in caso di provvedimento disciplinare, il tesserato atleta a prescindere dal ruolo
che stesse svolgendo al momento della notifica, è sempre soggetto al codice sanzionatorio previsto
per gli atleti.
d) Le società partecipanti al torneo Over 35 possono tesserare un numero illimitato di calciatori fuoriquota nati nell’anno 1980, con il vincolo di poterne iscrivere solo 2 (due) per volta in distinta.
Art. 3 - Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC.
Vale quanto riportato nelle “Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati
FIGC”, documento contenuto nella pubblicazione “Sport in regola” edizione 2014(pag.89), con le
deroghe, le limitazioni e le integrazioni contenute nel presente articolo.
a) Non possono tesserarsi e gareggiare per una società CSI, anche se si tratta di società con doppia
affiliazione (CSI-FIGC), atleti che abbiano preso parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC
di categoria superiore alla seconda.
b) E’ consentito ad atleti tesserati per altre società affiliate alla FIGC tesserarsi e gareggiare per una
società CSI militante nella categoria di Eccellenza o Promozione e nel torneo Over 35 continuando
a prendere parte contemporaneamente ad attività ufficiali FIGC.
Il tesseramento di tali atleti è limitato a 4 (quattro) soggetti per società di cui solo 2 (due) inscrivibili in distinta di gara. Tali tesseramenti vanno effettuati tassativamente entro il 31 dicembre 2014.
c) Alle società con doppia affiliazione (CSI-FIGC) partecipanti alla fase locale dei campionati CSI
nelle categorie di Supereccellenza, Eccellenza e Promozione e nel torneo Over 35 è consentito tesserare fino a quattro calciatori FIGC che possono continuare a prendere parte all’attività federale,
iscrivendone in distinta non più di 2 (due) alla volta. Anche per queste società il termine entro il
quale va effettuato il tesseramento dei calciatori FIGC è il 31 dicembre 2014.
d) Alla suddetta categoria di calciatori FIGC ammessi al tesseramento CSI non è consentito partecipare alle fasi finali delle manifestazioni (play off e play out per Eccellenza, Promozione e torneo
Over 35. Fase ad eliminazione diretta per la Coppa stadio) se non si è preso parte (con effettiva discesa sul terreno di gioco) ad almeno 5 (cinque) gare della regular season.
e) Le società provenienti da campionati di calcio a 5 e 7 CSI e calcio a 5, 7 e 11 organizzati da altri
EPS e federazione che si iscrivono per la prima volta alle attività di calcio a 11 CSI, nonché le società con doppia affiliazione già partecipanti ai campionati CSI, possono avvalersi, qualora ne sussistano le condizioni, della regola del “Calciatore Storico” (vedi allegato).
Dalla stagione 2013/14 non è consentito tesserare calciatori storici che partecipino a manifestazioni ufficiali federali superiori alla seconda categoria".
Art. 4 – NORME PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE IN CLASSIFICA
I campionati e i tornei saranno articolati in uno o più gironi con gare di andata e ritorno. In caso di
più gironi, si accederà alle fasi finali secondo modalità che saranno definite in sede di riunione delle
Società.
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a) Al termine di ogni campionato e torneo, in caso di parità di punteggio al primo posto tra 2 (due)
squadre, il titolo sportivo verrà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica
gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, con le modalità stabilite
dal regolamento tecnico.
Qualora la parità di punteggio si dovesse verificare fra 3 o più squadre, le aventi diritto a disputare
lo spareggio per il titolo saranno la prima e la seconda della classifica avulsa definita secondo i criteri stabiliti al punto b) capo II dell’art. 4.
b) Per definire tutti gli altri casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri:
I. In caso di parità tra 2 squadre dello stesso girone, al termine di ogni campionato, si terrà conto
nell’ordine:
-differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
-maggior numero di vittorie ottenute nel girone;
-posizione nella Classifica Disciplina;
-differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
-maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
-sorteggio.
II. In caso di parità di punteggio fra 3 o più squadre al termine di ogni campionato si procede preliminarmente al calcolo della "classifica avulsa", fra le squadre interessate. In caso di ulteriore parità, si terrà conto nell'ordine:
-punti conseguiti negli incontri diretti;
-maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
-differenza tra le reti segnate e quelle subite nella classifica avulsa;
-maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
-posizione nella Classifica Disciplina;
-maggior numero di vittorie nell’intero Campionato;
-differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
-maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
-sorteggio.
Art. 5 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
Le Società che partecipano con più squadre alla stessa categoria di un campionato o torneo, devono
essere distinte preventivamente con sigle o nomi. Non è consentito durante il corso della stagione
sportiva lo scambio dei giocatori da una squadra all'altra.
Pertanto i giocatori rimangono vincolati alla squadra per la quale hanno disputato la prima gara.
L'inosservanza comporterà la perdita della gara per 0-3 più i provvedimenti disciplinari del caso.
Art. 6 - NUMERO DEI GIOCATORI
Numero massimo in campo 11, minimo 7 per continuare la gara.
Art. 7- SOSTITUZIONE GIOCATORI
E’ consentita la sostituzione di 5 (cinque) giocatori. Il tempo necessario ad effettuare la sostituzione
non deve essere recuperato dall’arbitro a meno che non si verifichino eventi accidentali che lo prolunghino oltremodo oppure tentativi deliberati di perdite di tempo (comportamento antisportivo). In
quest’ultimo caso verranno adottati anche i provvedimenti previsti dal regolamento tecnico.
I giocatori di riserva inseribili in elenco possono essere un massimo di 9.Le modalità per effettuare
le sostituzioni sono quelle descritte nel regolamento tecnico IFAB – FIGC.
Nel torneo Coppa Stadio e Over 35 le sostituzioni vengono effettuate secondo la regola del cambio
volante.
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Art. 8 - DURATA DELLE GARE
Sono previsti due tempi di 40 minuti ciascuno
L'intervallo fra il primo ed il secondo tempo non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) minuti e non
superiore a 10 (dieci) minuti.
Nel torneo Coppa Stadio e Over 35 i periodi sono di 35 minuti.
Art. 9 - TEMPI DI ATTESA
Il tempo di attesa è fissato in 15 (quindici) minuti dall'orario stabilito della gara. Se dopo tale orario
la squadra ritardataria non avrà schierato in campo un minimo di 7 giocatori in tenuta di gioco, avrà
la gara persa per 0-3 oltre ai provvedimenti disciplinari del caso.
Art. 10 - PALLONI DI GIOCO
Prima dell'inizio della gara la squadra ospitante è tenuta a presentare al D.G. almeno due palloni regolamentari e quella ospitata almeno uno.
Art. 11 - SOCIETÀ OSPITANTE
La squadra che gioca in casa, ovvero la prima nominata in elenco deve:
a) cambiare le proprie maglie se giudicate dall'Arbitro simili o comunque atte a creare confusione
per somiglianza di colore;
b) offrire eventualmente durante l'intervallo una adeguata bevanda all'Arbitro.
c) durante la presentazione delle squadre a centrocampo, dopo il fischio del D.G., i giocatori ospitanti devono salutare con stretta di mano gli avversari (saluto Fair Play).
Art. 11 bis –DIVISA ATLETI / DIRETTORE DI GARA
Tutte le società che giocano con colori analoghi o confondibili con quella del DG sono tenute a fornire a quest’ultimo una maglia o una casacca adeguata al ruolo, di colore nettamente differente.
Art. 12 - L'ADDETTO ALL'ARBITRO
É fatto obbligo, a tutte le società sportive ospitanti di mettere a disposizione per ogni gara un proprio tesserato che dovrà fungere da ADDETTO ALL'ARBITRO le cui funzioni sono regolamentate
dalle norme del regolamento Ifab-Figc e, in deroga, da quanto sotto riportato:
a) L'Addetto all'Arbitro dovrà essere un tesserato della società prima nominata.
b) L'Addetto all'Arbitro dovrà essere a disposizione dell'arbitro, prima durante e dopo la gara. Ino ltre dovrà premurarsi dell’incolumità dell’arbitro e dei suoi collaboratori.
Non potrà allontanarsi dall'impianto di gioco senza averne motivato all'arbitro la necessità, che dovrà essere comunque impellente ed indispensabile.
Solo dopo, l’addetto all'arbitro potrà essere sostituito con un altro tesserato della stessa società sportiva.
c) L'identità dell’addetto all'arbitro dovrà essere resa nota tramite iscrizione in elenco. A tal scopo,
per renderne ancor più evidente la presenza, potrebbe essere utile che egli porti al braccio sinistro
una fascia colorata che lo identifichi nel suo incarico.
d) L'addetto all'arbitro ha altresì il compito di richiedere l'intervento della forza pubblica e di mezzi
di soccorso, qualora fosse necessario.
e) L’assenza dell'addetto all'arbitro, non è preclusione dell'inizio regolare della gara o della sua continuazione, ma sarà considerata mancanza della società sportiva ospitante che incorrerà nei provvedimenti disciplinari del caso.
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Art. 13 - ELENCO GIOCATORI
I dirigenti responsabili delle squadre sono tenuti a presentare al D.G. (in triplice copia e in forma
leggibile) gli elenchi dei giocatori con relativi tesserini almeno 20 (venti) minuti prima dell'orario
fissato per la disputa della gara, onde consentire all'Arbitro di effettuare in tempo utile i regolari
controlli. Le società sportive hanno facoltà di utilizzare modelli diversi da quelli ufficiali (ritirabili
presso la segreteria provinciale) purchè conformi agli stessi. Altresì si ribadisce che non sono ammessi elenchi che rechino più di 20 nominativi fra titolari e riserve. I primi 11 nominativi indicati in elenco dovranno essere i giocatori titolari, in alternativa i giocatori di riserva dovranno essere identificati nel suddetto elenco con la lettera “R”.
Il ritardo nella presentazione degli elenchi comporterà sanzioni di carattere pecuniario.
Il dirigente accompagnatore alla presenza dell'arbitro, controlla l'ora di consegna degli elenchi, i
quali dovranno essere controfirmati da entrambi le parti.
Nel caso di falsificazione di tessere o documento di identità si prenderanno i seguenti provvedimenti:
a) squalifica minima di 12 mesi al Presidente della Società se il falso viene prodotto all'atto del tesseramento;
b) squalifica minima di 6 mesi per chi firma la distinta;
c) squalifica minima di 3 mesi per gli atleti.
d) ammenda alla Società fissata dal Giudice Unico;
Art. 14 - DIVIETO DI PARTECIPARE A PIÙ GARE
È fatto assoluto divieto far partecipare giocatori a più di una gara nello stesso giorno. L'inadempienza comporterà provvedimenti a carico del tesserato e della società. È altresì fatto divieto alle
società di utilizzare giocatori al di fuori delle età prescritte dalle singole categorie.
NORMATIVA PARTICOLARE RISERVATA AL SETTORE DILETTANTI: nei casi enunciati
dall'Art. 14 provvedimenti disciplinari potranno essere assunti anche nei confronti dei giocatori inadempienti dal 16° anno compiuto.
Art. 15 - DIRIGENTI AMMESSI NEL RECINTO DI GIOCO
I Dirigenti delle Società, in numero massimo di tre per squadra, potranno accedere nel recinto di
gioco esclusivamente se iscritti in elenco e se tesserati per il CSI per il corrente anno sportivo.
Art. 16 – ASSISTENTE DI PARTE
Vale la norma contenuta nella regola 6 del regolamento tecnico IFAB – FIGC (Decisioni ufficiali
FIGC: “Assistente di parte”) con la seguente modifica: un calciatore titolare o di riserva che inizia
la gara come assistente di parte dovrà svolgere tale funzione almeno per tutta la durata del primo
periodo. Potrà essere sostituito e partecipare al gioco solo a partire dall’inizio del secondo periodo.
E’ altresì consentito far svolgere le funzioni di assistente di parte a persona non tesserata purchè abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Questa deve essere iscritta nell’elenco della società proponente ed identificata tramite regolare documento di identità. La società proponente si assumerà tutte
le responsabilità del caso per quanto concerne la disciplina sportiva, giuridica e assicurativa.
Art. 17 - MEDICO IN CAMPO
Un medico anche se non tesserato, potrà essere iscritto nell’elenco di gara. Questi potrà accedere sul
terreno di gioco solo se presenterà il tesserino rilasciato dall’ordine che comprovi la sua qualifica
di medico.
L'accesso di fotografi e cineoperatori all'interno del recinto del campo di gioco, sarà autorizzato solo in numero limitato e dove le sistemazioni fuori del terreno di gioco non siano di intralcio al regolare svolgimento della partita a discrezione dell'Arbitro, sotto la responsabilità delle società invitanti.
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Art. 18 - SANZIONI PECUNIARIE
Le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società, saranno trattenute dalla cauzione, fino al raggiungimento
di una quota prestabilita annualmente.
Al raggiungimento della quota, le Società dovranno integrare la cauzione entro 10 (dieci) giorni
dall'uscita del Comunicato Ufficiale.
Se entro tale termine, la quota cauzionale non sarà reintegrata verrà concessa proroga di sette giorni
senza nessun avviso, e la quota sarà elevata del 50%.
Scaduto questo secondo termine, scatteranno i provvedimenti del caso, che possono arrivare fino
all'esclusione della squadra/e dal Campionato con ritiro di tutte le quote versate.
Art. 19 – RINUNCE ALLA DISPUTA DI UNA GARA E RINUNCE PREVENTIVE
Tale materia è regolamentata dagli art.72 e 73 delle norme per l’attività sportiva (NAS).
Ammende per rinuncia:
-1° rinuncia 52 Euro più un punto di penalizzazione
-2° rinuncia 104 euro più un punto di penalizzazione
-3° rinuncia: esclusione dal campionato e ritiro della cauzione.
In deroga a quanto previsto, le ammende e penalizzazioni per rinunce preventive sono le seguenti:
- 1° Rinuncia: 26.00 Euro.
- 2° Rinuncia: 26.00 Euro più un punto di penalizzazione
- 3° Rinuncia: 52.00 Euro più un punto di penalizzazione
- 4° Rinuncia: esclusione dal campionato e ritiro della cauzione
Nel caso non fosse possibile, per mancanza di tempi tecnici, esentare la squadra avversaria e
l’arbitro dal recarsi al campo di gioco, verrà comminata un'ulteriore ammenda di 26.00 Euro che sarà accreditata alla squadra avversaria, a parziale copertura delle spese sostenute.
Art. 20 - CAMPI E ORARI
La Commissione Tecnica Provinciale Calcio invia a mezzo posta elettronica ogni lunedì il comunicato con campi e orari. Tale comunicato viene inoltre pubblicato sul sito internet del comitato
provinciale(http://www.csibologna.it).
La C.T.C. non risponde dei campi ed orari comunicati per telefono se non dai componenti della
commissione stessa.
La possibilità di accogliere eventuali richieste avanzate dalle Società di variare orario di inizio
gara nonchè campo di gioco, nel rispetto della data stabilita, saranno valutate dalla CTC.
Queste richieste debbono pervenire alla C.T.C. con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, con
richiesta scritta.
Tale richiesta dovrà pervenire alla C.T.C. nelle giornate in cui i membri della stessa sono presenti
nei termini previsti. Verrà trattenuta, a richiesta accolta, una tassa di 18.00 Euro per spese di segreteria.
Art. 21 - ORARI E CAMPI FORNITI DALLE SOCIETÀ
È obbligatorio per le Società aventi campo di gioco proprio comunicare la data e l'orario con
15(quindici) giorni di anticipo senza apportare in seguito alcuna modifica.
LE GARE DEL SABATO NON DEVONO AVERE INIZIO PRIMA DELLE
14.00 E DOPO LE 18.00, salvo deroga concessa dalla Commissione Tecnica Calcio
Il venerdì antecedente di 7 giorni la disputa della gara in calendario, nel caso di mancata comunicazione della data e dell'orario nei termini stabiliti la C.T.C. provvederà d'ufficio. Ogni disguido causato per la non ottemperanza di queste disposizioni sarà imputato alla Società in difetto con le sanzioni disciplinari del caso.
I costi per l'uso degli impianti sportivi sono a carico delle società utilizzatrici.
Eventuali spese per gare dirette con terna arbitrale sono a carico delle società che ne fanno richiesta.
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Art. 22 – SPOSTAMENTO DATA GARE PER ESTREMA NECESSITÀ
La richiesta deve pervenire con preavviso di almeno 7 giorni antecedenti la gara; occorre procedere
come segue:
a) le società devono accordarsi tra loro per spostare la gara e inviare alla C.T.C. lettera firmata da
entrambe; tale spostamento comporterà una trattenuta per la Società richiedente di 30.00 Euro per
spese di Segreteria;
b) le società devono accordarsi anche sulla data del recupero e specificarlo all'interno della lettera;
c) il recupero deve essere programmato possibilmente entro e non oltre 15 giorni dalla data inizialmente fissata;
Occorre tenere presente che, se i campi comunali sono stati già fissati e assegnati, il Comune di Bologna potrebbe richiedere ugualmente il pagamento del canone. Nel caso ciò si verifichi la società
che ha richiesto lo spostamento dovrà ottemperare di conseguenza.
Art. 23 RINVIO PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
In caso di maltempo che comporta la chiusura dei campi comunali nella giornata del sabato, la CTC
provvede, il venerdì antecedente, a pubblicare sul sito Internet del C.S.I. la sospensione delle gare.
Eventuali comunicazioni di chiusura campi pervenute all’ ultima ora saranno comunicate, nei limiti
del possibile, ai dirigenti responsabili delle società interessate (via sms e/o telefono).
Quando viene effettuata la chiusura totale dei campi comunali di Bologna il CTC valuterà se sospendere l’attività anche su tutti i campi della provincia.
NORME PARTICOLARI: SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ATLETI
Art. 24
a) Un giocatore espulso dal campo deve automaticamente scontare la squalifica per 1 (una) giornata ufficiale di gara, in attesa del provvedimento definitivo del Giudice Sportivo.
b) Tenuto conto della particolare articolazione dei Campionati, anche per i dirigenti, si potranno
adottare squalifiche a giornate, per le quali non vige l'automaticità.
Art. 25
I tesserati Atleti incorsi in più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, in
più gare, incorrono nella squalifica per 1 (una) gara al raggiungimento della quarta ammonizione.
Nei casi di recidiva si procede nella seguente maniera:
- successiva squalifica per 1 (una) gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per 1 (una) ogni due ammonizioni.
Art. 26
La Società responsabile, anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito in maniera
determinante sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione o prosecuzione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito dalla squadra avversaria, se a questa è più favorevole, accompagnata
da eventuali ulteriori sanzioni.
Art. 27
Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, si applicano le norme e i regolamenti
contenuti nello Statuto, nelle Norme per l’Attività Sportiva (NAS) e nelle Disposizioni regolamentari per le discipline sportive.
Fino alla pubblicazione dell’edizione propria del CSI del regolamento tecnico,si applicano i regolamenti tecnici della IFAB – FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni, le precisazioni
e le deroghe inserite nel presente documento.
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La violazione di qualsiasi norma è disciplinata e sanzionata secondo il Regolamento per la giustizia sportiva del CSI.
Art. 28
Il Centro Sportivo Italiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati
prima, durante e dopo le gare ad atleti, dirigenti e terzi, salvo quanto contemplato dalla parte assicurativa del tesserino C.S.I.
Art. 29
Le Società i cui tesserati si rendano responsabili di danni alle strutture sportive saranno chiamate a
risponderne.
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ AFFILIATE CHE PER GLI ATLETI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI VIGE L’OBBLIGO DEL CERTIFICATO
MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.
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Regola del calciatore storico
ART. 1
I.La regola del calciatore storico è rivolta a quelle società provenienti da campionati di calcio a 5 e/o 7
CSI e/o calcio a 5, 7 e 11 organizzati da EPS diversi, dove il regolamento in vigore prevedeva la possibilità di tesserare calciatori FIGC consentendo a questi ultimi di continuare a prendere parte anche ad attività
ufficiali federali. Tali società se si iscrivono per la prima volta ad una manifestazione di calcio a 11 CSI,
hanno la facoltà di reiterare tali tesseramenti confermando un massimo di 3( tre) fra quegli stessi calciatori FIGC che annoverava tra le proprie fila nella stagione sportiva precedente. Tali soggetti acquisiscono il
titolo di “calciatore storico” conservando la prerogativa di continuare a prendere parte anche ad attività
ufficiali federali.
II.La società di prima iscrizione alle manifestazioni CSI che intende avvalersi del diritto di tesserare
calciatori storici deve essere la stessa che ha partecipato ai campionati e tornei di provenienza della stagione precedente. Eventuali operazioni di fusione, incorporamento o inglobamento con altre società comportano il decadimento immediato del diritto.
III.Il tesseramento del calciatore storico va prodotto tassativamente dalla società avente diritto all’atto
dell’iscrizione alla manifestazione.
IV.Il titolo è nominale, quindi nel caso che un calciatore storico per un qualsiasi motivo e in un qualsiasi
momento interrompa il rapporto con la società CSI di appartenenza quest’ultima non può sostituirlo. Tale
criterio vale anche nel caso che il soggetto in questione cessi di essere tesserato alla FIGC.
ART. 2
Alle società con doppia affiliazione FIGC - CSI di prima iscrizione ai campionati CSI, si concede la
possibilità di nominare fino a 3(tre) calciatori storici per società che, per rimanere tali, dovranno nel corso
della stagione corrente prendere parte ad almeno metà delle gare previste dal calendario della manifestazione.
Per tali società il titolo di calciatore storico non è nominale, bensì viene conservato o maturato dal soggetto tesserato Figc che nella stagione precedente ha preso parte ad almeno metà delle gare previste dal
calendario della manifestazione CSI.
Bologna, Maggio 2008
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