Vademecum_Avvocati_Esecuzioni_Deposito atti di parte

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BERGAMO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI BERGAMO
VADEMECUM AVVOCATI
GESTIONE DEPOSITO ATTI TELEMATICI DI PARTE
ESECUZIONI
(ultimo aggiornamento: 14 Luglio 2014)
Per i procedimenti esecutivi, l’obbligatorietà a partire dal 30 giugno 2014 del deposito degli atti da parte di
utenti esterni qualificati riguarda gli atti endoprocessuali dei fascicoli iscritti a partire da tale data.
Il deposito telematico sostituisce a pieno titolo il deposito cartaceo.
L’atto da depositare telematicamente può essere predisposto con qualsiasi redattore di testi (Word, Open
Office, etc.), e va convertito in formato pdf (vedi ALLEGATO 1). Per il suo confezionamento e per il
successivo deposito si possono utilizzare i redattori specifici in commercio. L’atto non può essere redatto,
stampato e poi scansionato (art. 12, c. 1 specifiche tecniche del 16 aprile 2014 della DIGSIA).
Una volta ottenuto il file .pdf, l’Avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale. La firma digitale potrà
essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente nel software
“REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Per una più facile lettura dell’atto depositato in formato elettronico, è consigliabile suddividerlo in paragrafi
o capitoli.
Inoltre è opportuno indicare nell'intestazione dell'atto la relativa tipologia (es. istanza di vendita, etc.), ed
utilizzare il modello “atto non codificato” solo ove non rinvenuto il tipo di atto di riferimento.
Se il cliente è assistito da due Avvocati, l’Avvocato che redige l’atto dovrà inserire il nominativo del
collega, sia nell’atto, sia in sede di compilazione della “busta” mediante il redattore di atti PCT presente nel
PdA e apporre la sua firma digitale.
Inoltre, i soggetti abilitati esterni (Avvocati e CTU) possono depositare telematicamente tramite un indirizzo
PEC diverso da quello del firmatario dell’atto principale, purché tale indirizzo appartenga ad un soggetto
dello stesso Ordine Professionale e sia censito nel RegIndE. Le successive comunicazioni e notificazioni
saranno comunque trasmesse dal sistema all'indirizzo PEC del firmatario dell'atto principale. Pertanto, se
l'Avvocato non è dotato di un proprio indirizzo PEC regolarmente registrato al RegIndE o comunque se la
comunicazione telematica di Cancelleria non è andata a buon fine per causa a lui imputabile, la stessa sarà
eseguita esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
Tutti gli allegati all’atto devono essere depositati necessariamente in uno dei formati ammessi dalle
specifiche tecniche del PCT (vedi ALLEGATO 2) e non è necessario che siano firmati. È sconsigliata anzi
l’apposizione di firma digitale sugli allegati in quanto aumenta notevolmente ed inutilmente il peso della
busta telematica da depositare.
Per la denominazione dei file non possono essere utilizzati caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
L’art. 14 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 impone un limite di dimensione della busta
telematica di 30 Mb. Qualora le dimensioni della busta siano al di sopra del limite indicato:

controllare le impostazioni dello scanner (eventualmente chiedere al proprio referente tecnico) e
procedere alla sostituzione di uno o più file all’interno della busta al fine di ottenere il miglior
compromesso qualità/peso file complessivo (indicativamente: scansione in bianco e nero impostando
una risoluzione di 150Dpi e utilizzo di programmi di compressione dei file pdf quali pdfcompressor
/ orpalis / pdf reducer che consentono di ridurre del 30-40% il peso dei file);

procedere con l'invio di buste successive, ai sensi dell'art. 51 DL 90/2014, selezionando come
tipologia di atto "istanza generica" previo inserimento del numero di ruolo affinché i successivi invii
vengano abbinati al corretto fascicolo informatico (per maggiori informazioni fare riferimento
all’ALLEGATO 3);

in ultimo provvedere al deposito in Cancelleria degli atti, tramite pen drive USB.
Per i documenti che contengono testi e scritture con caratteri piccoli o molto piccoli, è consigliabile
procedere con l’ingrandimento delle sole clausole di maggiore interesse da depositare in un file separato per
una migliore leggibilità da parte di tutti gli utenti.
Sia per migliore consultazione sia perché occorre rispettare le modalità di produzione documentale del
codice di rito è indispensabile che ogni documento venga memorizzato in un singolo file numerato (con
stessa numerazione progressiva: 01, 02, 03, oppure doc.01, doc.02, doc.03, etc., in progressione rispetto
a documentazione cartacea eventualmente già prodotta) e nominato sinteticamente.
La produzione documentale, ex artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., sarà accompagnata da un indice (trasmesso in
autonomo file numerato: 00, o doc.00 secondo numerazione adottata), che riporterà nell’ordine tutti i
documenti prodotti (con numerazione progressiva e nominazione).
L’indice dei documenti deve essere redatto utilizzando la stessa procedura indicata per la redazione della
degli atti.
Nella produzione documentale in formato telematico, si raccomanda di utilizzare sempre il link tra testo e
documento citato e allegato (ciò è possibile quando testo e documento siano inviati contestualmente).
Qualora si renda necessario il deposito di documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta, l’Avvocato
dovrà entrare nel fascicolo telematico e predisporre una nota di deposito, come atto principale, contenente
l’elenco dei documenti che depositerà ed allegarla.
TEMPISTICHE PER IL DEPOSITO TELEMATICO
Nei casi previsti, il deposito telematico deve avvenire entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. È
importante notare che la data di effettuazione del deposito non coincide con l’invio della busta ma, così come
disposto dall’art. 16 bis, comma settimo del d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012,
con il momento (immediatamente) successivo in cui viene “generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia” (RdAC) (vedi ALLEGATO
4). Un deposito effettuato molto a ridosso dell’orario di scadenza potrebbe dunque risultare tardivo.
Per i depositi che avvengono effettuati mediante più invii, come sopra specificato, il termine per il deposito
di tutte le buste è comunque quello già indicato delle ore 24.00 del giorno di scadenza.
È preferibile che gli atti telematici siano depositati entro il giorno precedente al termine di scadenza per
permettere alla Cancelleria di controllare gli atti ed avvisare gli Avvocati circa eventuali incongruenze e/o
errori nel deposito.
Il deposito tempestivamente effettuato sarà visibile a tutte le parti costituite ed al Magistrato solo a
seguito dell’accettazione della Cancelleria, ai sensi dell’art. 13 co. 7 del d.m. 44/2011 e verrà inviato
apposito messaggio al mittente a seguito dell’esito positivo dei controlli sulla busta inviata.
Se, nonostante l’invio della busta, si dovessero riscontrare, nella scadenza del termine, problemi di deposito
(mancata attestazione del gestore centrale o tardiva accettazione da parte della Cancelleria) è consigliabile
contattare la Cancelleria al fine di valutare la soluzione più idonea (ad esempio rifiuto busta mandata
erroneamente e immediato reinvio corretto, eventuale deposito cartaceo).
L’accettazione da parte delle Cancellerie sarà effettuata entro le ore 10.00 della mattina per tutte le buste
pervenute dagli Avvocati il giorno precedente dal lunedì al venerdì; entro le ore 10.00 di lunedì per le
buste pervenute nella giornata di sabato.
GESTIONE DEGLI ATTI TELEMATICI
Gli atti depositati telematicamente e i relativi allegati saranno consultabili solo telematicamente dalla
CONSOLLE AVVOCATO oppure da POLISWEB-PCT, cercando il fascicolo in questione, aprendo i
DETTAGLI con il tasto sinistro e premendo il pulsante DOCUMENTI/STORICO sulla sinistra della
schermata.
La Cancelleria che accetta il deposito telematico apporrà un timbro sul fascicolo cui si riferisce l’atto
depositato telematicamente, al fine di segnalare che non tutti gli atti del fascicolo sono disponibili in formato
cartaceo:
Nel fascicolo d’ufficio NON sono
contenuti atti e documenti inviati
telematicamente dai difensori
costituiti
CAUTELE DA TENERE SUI DEPOSITI TELEMATICI
È altamente consigliabile conservare copia di tutte le comunicazioni PEC riguardante il deposito
effettuato. Ai fini della prova, in caso di contestazione della data di avvenuto deposito, infatti, sarà
necessario ricostruire i flussi della busta telematica, eventualmente producendo sia la ricevuta generata dalla
proprio gestore PEC (RAC) che il messaggio di posta elettronica certificata contenente l’attestazione di
avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (RdAC) nonché i successivi messaggi sempre
provenienti dai sistemi di Cancelleria.
Ove il ritardo nell’accettazione del Cancelliere sia tale da pregiudicare il diritto di difesa della controparte, la
stessa potrà avanzare richiesta di rimessione in termini, richiesta che sarà valutata dal Giudice. La
rimessione in termini non è necessaria nel caso in cui risulti che la parte abbia comunque ricevuto diversa e
tempestiva conoscenza dell’atto e degli allegati da parte del depositante stesso, eventualmente tramite invio
da parte di costui di messaggio PEC contenente gli atti e i documenti depositati.
Si consiglia di verificare al momento del deposito gli estremi della causa (numero di ruolo e parti)
indicate nei messaggi RdAC e RAC al fine di accertare l’esattezza del fascicolo nel quale è stato effettuato
il deposito. L’eventuale errore di selezione del fascicolo di destinazione del deposito telematico potrà, a
seconda delle circostanze del singolo caso, essere oggetto di richiesta di rimessione in termini e di
conseguente valutazione da parte del Giudice. La rimessione potrà essere concessa in tutti i casi in cui risulti
che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi dei sistemi informatici o dei gestori
di posta elettronica certificata.
ISTRUZIONI PER RENDERE CONFORMI LE COPIE DEGLI ATTI PROCESSUALI
TELEMATICI
Secondo l’art. 52 del D.L. 90/2014, per l’Avvocato è possibile estrarre copie informatiche, anche per
immagine, degli atti depositati telematicamente, attestandone la conformità. Tali copie equivalgono
all’originale anche se prive della firma digitale del Cancelliere.
Per farlo l’Avvocato si collega, tramite il proprio applicativo o mediante accesso al Portale dei Servizi
Telematici, ai registri di Cancelleria e scarica (effettuando il download), l’atto (il ricorso, l’istanza, etc.) così
come visualizzato nel sistema registro di Cancelleria.
Qualora intenda trarne copia informatica, l’Avvocato redige, su file separato, sottoscritto digitalmente, la
seguente attestazione: “L’Avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome,
cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come
introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE
(descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N., estratta tramite consultazione remota del fascicolo
informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso”.
Qualora intenda trarne copia cartacea, l’Avvocato stampa il file dell’atto di parte e annota in calce allo
stesso: “L’Avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o
denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal
D.L. 90/2014, che la presente copia cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel
procedimento RG. N., estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme
all’originale depositato nello stesso”.
ALLEGATO 1
ESEMPI DI MODALITÀ DI TRASMISSIONE PER ALCUNI ATTI

Istanza di vendita: L’atto può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi (Word, Open Office,
etc.), convertito in formato .pdf e allegato come atto principale in Consolle. Non è consentito
stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine. Come allegati semplici si importeranno
la scansione del modello di versamento del contributo unificato e la nota di iscrizione a ruolo in
formato pdf (nativo o scansionato è irrilevante) e non occorre firmali digitalmente. Per i casi previsti
occorre allegare anche la scansione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto notificati (se non sono
stati inviati telematicamente insieme all’atto di pignoramento). L’originale del contributo unificato
(se non pagato telematicamente) va consegnato in Cancelleria entro la data di udienza.

Nota di trascrizione: L’atto può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi (Word, Open
Office, etc.), convertito in formato .pdf e allegato come atto principale in Consolle. Non è consentito
stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine. La scansione del duplo della nota di
trascrizione si importerà come allegato semplice e non occorre firmala digitalmente.

Documentazione ipocatastale: L’atto può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi (Word,
Open Office, etc.), convertito in formato .pdf e allegato come atto principale in Consolle. Non è
consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine. La certificazione
ipocatastale si importerà come allegato semplice e non occorre firmala digitalmente.

Avviso 498 e avvisi ai comproprietari: L’atto può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi
(Word, Open Office, etc.), convertito in formato .pdf e allegato come atto principale in Consolle.
Non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine. Le scansioni degli
avvisi andranno importati come allegati semplici e non occorre firmale digitalmente.
ALLEGATO 2
SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ALLEGATI
Art. 13 (Nuove specifiche tecniche art.34 DM 44/2011 del 16.4.14 pubblicate in GU il 30.4.14)
(Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono
consentiti nei seguenti formati:
a. .pdf
b. .rtf
c. .txt
d. .jpg
e. .gif
f. .tiff
g. .xml
h. .eml (purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti)
i. .msg (purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a. ad h.)
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al
comma precedente
a. .zip
b. .rar
c. .arj
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di
formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione
ALLEGATO 3
MODALITÀ PER L’INVIO DI DOCUMENTI ECCEDENTI I 30 MB
In riferimento a quanto previsto dall’art. 51 comma 2 del DL 90/2014, di seguito si indicano le principali
prassi per la gestione dei depositi di dimensione superiore a quanto stabilito dalle specifiche tecniche:
Atti endoprocessuali delle parti (compresa costituzione)
1. L’Avvocato esegue un deposito dell’atto (es. memoria specifica o costituzione) e degli eventuali
allegati per una dimensione massima di 30MB, con riferimento al procedimento.
2. L’Avvocato esegue deposito successivo usando la stessa tipologia di memoria usata nel primo invio
(nel caso di deposito memorie) oppure sempre atto di costituzione. In entrambi i casi, nell’atto
principale specifica che trattasi di integrazione o prosecuzione del contenuto dell’atto di cui al primo
invio.
3. Nel caso di utilizzo di memoria generica (sia primo invio che successivi) si può usare il campo Note
per indicare al Cancelliere la numerazione delle integrazioni; si precisa che questo campo Note è
disponibile solo per la memoria generica.
4. La Cancelleria può accettare tutti i depositi utilizzando sempre il medesimo evento oppure usare
“Deposito atto non codificato” nei casi in cui il sistema non permetta lo scarico del medesimo evento
più volte (es. l’evento “Deposito memorie 183” si può scaricare più di una volta. In questo caso
l’Avvocato può depositare le memorie tramite due invii successivi e la Cancelleria le può accettare
usando un medesimo evento).
ALLEGATO 4
ESEMPIO DI FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI PEC A SEGUITO DI UN DEPOSITO
TELEMATICO
1. Invio busta
2. A seguito dell’inoltro della busta, il sistema dà conferma degli esiti positivi dei controlli automatici:
3. Effettuato il controllo da parte del Tribunale, sarà inviato un messaggio PEC di accettazione: