STUDIO RAG. CALAMAI LUCA COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI VIALE I MAGGIO, 13 – 50031 BARBERINO DI MUGELLO TEL. 055/8418070 FAX 055/8416911 E-MAIL: [email protected] CIRCOLARE GIUGNO 2014 PARTE PRIMA NOVITÀ Tutti i soggetti - Proroga del termine di versamento dell’acconto TASI 2014 ................................................................... 1 Tutti i soggetti - Chiarimenti in merito al versamento della prima rata di IMU e TASI ........................................................ 2 Start up innovative - Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative ......................... 4 Soggetti terremotati - Esenzione dalle imposte d’atto per l’acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta .................................................................................................................................................................. 4 Soggetti IRES - Riallineamento del costo delle partecipazioni di controllo riferito ad avviamento o ad altre attività immateriali .............................................................................................................................................................. 5 Soggetti IRES - Addizionale IRES dell’8,5% per banche e assicurazioni e incremento della misura degli acconti IRES per il 2013 e il 2014 .................................................................................................................................................................. 5 Soggetti IRES - Chiarimenti in tema di perdite su crediti .............................................................................................. 6 Soggetti IRES - Chiarimenti in tema di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ......................................... 7 Contribuenti soggetti agli studi di settore - Modalità di comunicazione ai contribuenti delle anomalie ............................. 9 Artigiani, commercianti e professionisti - Istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2014 PF ................................................................................................................................................................... 9 Lavoratori - Applicazione per il 2014 dell’imposta sostitutiva per la retribuzione di produttività......................................... 10 Revisori legali - Riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati ............................................. 12 IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento delle somme risultanti da UNICO 2014 ....... 12 Tutti i soggetti - Presentazione della dichiarazione IMU................................................................................................ 13 Soggetti che prestano assistenza fiscale diretta - Trasmissione telematica dei modelli 730/2014 elaborati ....................... 14 Soggetti che prestano assistenza fiscale - Proroga del termine di consegna di copia del modello 730/2014 al contribuente e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate ............................................................................................... 14 Imprese e professionisti - Accettazione di pagamenti tramite POS dal 30.6.2014 ............................................................ 14 Soggetti che esercitano attività di leasing, locazione e/o noleggio - Termine per la comunicazione dei dati relativi al 2013 ....................................................................................................................................................................... 15 PROCEDURE PRATICHE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO ................................................................... 15 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE ............................................... 22 NOVITÀ Fiscale DL 9.6.2014 n. 88 Tutti i soggetti Proroga del termine di versamento dell’acconto PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO TASI 2014 Con il DL 9.6.2014 n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.6.2014 n. 132, sono stati ufficializzati i termini di versamento della prima rata TASI per il 2014. Inoltre, con la risposta a un’interrogazione parlamentare, sono state chiarite le conseguenze di eventuali versamenti tardivi. Termini di versamento della prima rata TASI Per effetto dell’art. 1 del DL 9.6.2014 n. 88, che modifica ulteriormente il co. 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), l’acconto TASI deve essere versato secondo le seguenti scadenze: 1 TASI 2014 segue • 16.6.2014, nei Comuni che abbiano approvato ed inviato le delibere relative ad aliquote e detrazioni entro il 23.5.2014, con pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 31.5.2014; • 16.10.2014, nei Comuni che approveranno ed invieranno le delibere entro il 10.9.2014, con pubblicazione entro il 18.9.2014; • 16.12.2014, in un’unica soluzione, nei Comuni che non rispetteranno i termini indicati, applicando, in tale ultima ipotesi, l’aliquota di base dell’1 per mille. Ripartizione tra proprietari e occupanti L’art. 1 co. 681 della L. 147/2013 dispone che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Pertanto: • l’occupante versa la TASI nella misura, deliberata dal Comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo; • la “restante parte” è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Al riguardo, l’art. 1 del DL 9.6.2014 n. 88 ha stabilito che la TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10.9.2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale da parte del Comune, sia pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale (si vedano anche le risposte Min. Economia e Finanze 3.6.2014, sotto-riportate). Modalità di versamento Fermo restando che la TASI può essere versata mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello F24 (nel limite minimo annuo di 12,00 euro, in mancanza di una diversa previsione del Comune), il DL 88/2014 ha previsto che, a decorrere dal 2015, nell’ottica di semplificazione, i Comuni potranno rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti, ovvero procedere autonomamente all’invio degli stessi. Mancata irrogazione delle sanzioni Nel corso del question time dell’11.6.2014, in Commissione Finanze alla Camera, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 5-02955, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato che, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo di versamento della prima rata TASI può trovare applicazione la norma dello Statuto dei diritti del contribuente in base alla quale non sono irrogate le sanzioni (art. 10 della L. 27.7.2000 n. 212). Inoltre, nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza del 16.6.2014, effettuano, per errore, versamenti insufficienti, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, che consente il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché il c.d. “ravvedimento sprint”, in base al quale entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria opera la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento. Fiscale CHIARIMENTI IN MERITO AL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI IMU E TASI Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti (FAQ), FAQ Min. Economia per aiutare i contribuenti nella corretta applicazione dell’IMU e della TASI. e Finanze 3.6.2014 Di seguito, sono illustrati i principali chiarimenti. Tutti i soggetti Chiarimenti in merito al versamento della prima rata di IMU e TASI Rapporto tra IMU e TASI Il pagamento dell’IMU non è sostituito dalla TASI, posto che l’IMU è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ne discende che il (pieno) proprietario o il titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, usuario, abitatore), in qualità di soggetto passivo di imposta, è tenuto a corrispondere entrambi i tributi, nel rispetto del limite di legge. In altre parole, la somma delle aliquote di IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Aliquote TASI per l’anno 2014 Per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può essere superiore al 2,5 per mille. Per il solo 2014, il Comune può deliberare una maggiorazione dell’aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra abitazione principale e altri immobili. Per ciò che concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale (esclusi da IMU), l’aliquota TASI è pari all’1 per mille e non 2 può essere aumentata né maggiorata dello 0,8 per mille. Base imponibile TASI La TASI deve essere calcolata secondo le regole IMU, ossia sui mesi di possesso o di detenzione, computando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. La stessa regola vale in caso di compravendita dell’immobile; così, ad esempio, se un contribuente ha acquistato un fabbricato il 9 maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi. segue Esclusione da TASI dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) La base imponibile TASI va ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ciò vale anche per la “finzione giuridica”, secondo cui per i CD e gli IAP (persone fisiche o società), iscritti alla previdenza agricola, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai medesimi soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Pertanto, chiarisce il Dipartimento, tali terreni sono esclusi dalla TASI. Qualora invece le aree fabbricabili siano possedute o detenute da soggetti diversi dai CD o IAP, la TASI è dovuta considerando le medesime aree fabbricabili e, in caso di affitto o di comodato delle stesse a CD o IAP, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. IMU sui terreni agricoli Per quanto concerne l’IMU sui terreni agricoli, in assenza del decreto che dovrebbe rideterminare l’elenco dei terreni in zone montane o collinari, ai fini dell’esenzione, continua a trovare applicazione il “vecchio” elenco, allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9/249, concernente i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina (art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92). Ripartizione TASI tra possessori Il Dipartimento ha espresso la regola generale secondo cui ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, proseguono le FAQ, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, egli applicherà l’aliquota stabilita dal Comune e l’eventuale detrazione deliberata. Ripartizione TASI in caso di immobile locato L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Ad esempio, un Comune può avere fissato: • all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati; • al 2,5 per mille quella per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille stabilita dal Comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Resta comunque ferma la possibilità, per ciascun Comune, di prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante che, in caso di mancata deliberazione comunale sulla percentuale di ripartizione, è tenuto a corrispondere la TASI nella misura minima del 10%. Qualora l’occupante o l’inquilino non effettui il pagamento della propria quota, il proprietario dell’immobile non è responsabile di tale mancato versamento, in quanto ogni soggetto è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. Immobili parzialmente locati In caso di locazione parziale dell’abitazione principale, la TASI complessivamente dovuta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. In questo caso, secondo il Dipartimento delle Finanze, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. Calcolo della detrazione TASI La detrazione della TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l’abitazione principale, a prescindere dalla propria quota di 3 possesso. 4 Fiscale CHIARIMENTI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE circ. Agenzia Entrate 11.6.2014 n. 16 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha analizzato le misure fiscali di favore riconosciute alle start up innovative e agli incubatori certificati, previste dal DL 179/2012 convertito. Di seguito si riportano alcuni tra i principali chiarimenti forniti. Start up innovative Agevolazione per gli investimenti in start up innovative Chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative In relazione al meccanismo applicativo dell’agevolazione per gli investimenti in start up innovative, disciplinata dall’art. 29 del DL 179/2012 e dal DM 30.1.2014, la circolare precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP. Con specifico riferimento alla detrazione IRPEF, viene chiarito che possono fruire dell’agevolazione, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche: • le società semplici; • le società equiparate a quelle di persone; • le imprese familiari. Esclusione dalla disciplina delle società di comodo La circolare precisa che per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start up innovativa non è tenuta a eseguire il test di operatività per le società di comodo. Inoltre, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start up innovativa. Incentivi per gli strumenti finanziari riconosciuti ad amministratori e dipendenti La parte di reddito da lavoro che le start up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale agevolazione non si applica: • nel caso in cui l’ufficio di amministratore sia oggetto della professione esercitata dal contribuente, trattandosi di reddito di lavoro autonomo; • ai collaboratori meramente occasionali, trattandosi di redditi diversi. Accesso semplificato al credito d’imposta per personale altamente qualificato Le start up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato accedono con modalità semplificate e in regime “de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200.000,00 euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese). Fiscale ESENZIONE DALLE IMPOSTE D’ATTO PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI SOSTITUTIVI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTA ris. Agenzia Entrate 11.6.2014 n. 61 Con la ris. 11.6.2014 n. 61, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per l’acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 6.4.2009 in Abruzzo, si applica l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DL 39/2009, anche con riferimento agli atti stipulati dall’1.1.2014, non trovando applicazione la soppressione delle agevolazioni disposta dall’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011. Soggetti terremotati Esenzione dalle imposte d’atto per l’acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta Esenzione per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive L’art. 3 co. 1 lett. d) del DL 39/2009 introduce una specifica previsione fiscale, volta ad esentare da ogni tributo (ad eccezione dell’IVA) e diritto, tra l’altro, gli acquisti di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta, nonché gli atti conseguenti e connessi. Soppressione delle agevolazioni ai fini dell’imposta di registro Alcuni dubbi interpretativi sono sorti, tuttavia, a seguito dell’art. 10 co. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, il quale ha disposto la soppressione di tutte le agevolazioni, anche se contenute in leggi speciali, previste ai fini dell’imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso in genere. Non era, quindi, chiaro se il regime di esenzione previsto per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma trovasse applicazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, anche per gli atti stipulati dall’1.1.2014. 5 segue Ambito applicativo dell’esenzione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha precisato che la previsione di esenzione ex art. 3 del DL 39/2009, introdotta dal legislatore nell’ambito degli interventi funzionali al piano di ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma, trova applicazione anche in relazione agli atti traslativi di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta stipulati in data successiva all’1.1.2014. Ciò in quanto l’ambito della misura agevolativa prevista va oltre il trattamento fiscale dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari, trattandosi, infatti, di disposizioni che si collocano in un piano di interventi volti a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma. Di conseguenza, un’interpretazione che escludesse l’applicazione dell’esenzione ai soli fini dell’imposta di registro dovuta per gli atti di natura traslativa a titolo oneroso non risulterebbe coerente con l’impianto normativo delineato dal legislatore con il citato DL 39/2009. Fiscale MODALITÀ APPLICATIVE DEL RIALLINEAMENTO DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO RIFERITO AD AVVIAMENTO O AD ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI provv. Agenzia Entrate 6.6.2014 n. 77035 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 77035/2014, ha fornito le modalità applicative del regime di affrancamento dei plusvalori latenti relativi a partecipazioni di controllo, introdotto “a regime” dall’art. 1 co. 150 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2012. Si tratta della possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Soggetti IRES Riallineamento del costo delle partecipazioni di controllo riferito Contenuto del provvedimento ad avviamento o Nello specifico, il provvedimento prende in esame: • l’ambito applicativo del regime; ad altre attività • la determinazione della base imponibile, il cui calcolo viene distinto sulla base delle diverimmateriali se ipotesi che consentono di accedere al regime di affrancamento; • gli effetti dell’esercizio dell’opzione; • l’ambito temporale dell’agevolazione. Versamento dell’imposta sostitutiva Con riferimento al versamento dell’imposta sostitutiva del 16%, viene stabilito che lo stesso deve essere effettuato, in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione ivi prevista. Pertanto, l’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2012 deve essere versata, con le predette modalità, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013 (16.6.2014 o eventuali termini prorogati). Indicazione in dichiarazione dei redditi In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati, per ciascuna ipotesi in relazione alla quale si è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime, gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento. Fiscale ADDIZIONALE IRES DELL’8,5% PER BANCHE E ASSICURAZIONI E INCREMENTO DELLA MISURA DEGLI ACCONTI IRES PER IL 2013 E IL 2014 circ. Agenzia Entrate Con la circ. 5.6.2014 n. 15, l’Agenzia delle Entrate illustra: 5.6.2014 n. 15 Soggetti IRES • sia l’incremento degli acconti IRES e IRAP per il 2013 e il 2014; • sia l’addizionale IRES dell’8,5% per il settore bancario e assicurativo, applicabile al periodo d’imposta 2013. Quadro normativo di riferimento L’art. 2 co. 1 del DL 133/2013 (c.d. “DL IMU”) ha aumentato la misura degli acconti IRES e IRAP dovuti dalle banche, dalle altre società finanziarie e dalle società e dagli enti che esercitano attività assicurativa. Nel contempo, il DM 30.11.2013 ha incrementato dell’1,5% la misu- 6 ra degli acconti dovuti da tutti i soggetti IRES per il 2013 e il 2014. Addizionale IRES dell’8,5% per banche e assicurazioni e incremento della misura degli acconti IRES per il 2013 e il 2014 Per quanto sopra, con riferimento al 2013: • per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, la misura degli acconti IRES e IRAP è risultata pari al 130% (1,5% + 128,5% ex art. 2 del DL 133/2013); • per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, la misura degli acconti IRES e IRAP è risultata pari al 102,5% (1,5% + 101% ex art. 11 co. 20 del DL 76/2013). Per il 2014, invece, tutti i soggetti IRES (incluse banche, finanziarie e assicurazioni) calcolano gli acconti IRES e IRAP in misura pari al 101,5%. Ambito soggettivo L’addizionale IRES e l’incremento al 130% della misura degli acconti IRES e IRAP per il 2013 interessano le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le assicurazioni. Per l’individuazione dei soggetti finanziari, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che bisogna fare riferimento al DLgs. 87/92. Così, rientrano nell’ambito applicativo delle citate norme, oltre agli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento. L’addizionale risulta, inoltre, applicabile alle società finanziarie di cui all’art. 59 co. 1 lett. b) del TUB (si tratta, ad esempio, delle società esercenti attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR). Con riferimento all’attività di assunzione di partecipazioni, in base al DLgs. 87/92, la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, secondo i criteri in esso espressamente indicati. È altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi. Consolidato e trasparenza In accordo con il dato normativo, viene chiarito che, nei confronti dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento sia in qualità di soggetto controllante, sia di società controllata, l’aliquota incrementale va applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione complessiva globale della fiscal unit. Trattandosi di un’imposta autonoma, la stessa dovrà essere liquidata e versata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo. Nell’ipotesi in cui venga esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale, invece, il soggetto partecipato assoggetta autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e versa la relativa imposta, mentre il soggetto partecipante, in caso di applicazione dell’addizionale, non tiene conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, né utilizza in compensazione le eventuali perdite imputate dalla partecipata. Esclusione delle c.d. “holding industriali” Pur in assenza di una conferma espressa, l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate consente di affermare che l’addizionale IRES dell’8,5% non si applica alle c.d. “holding industriali”, vale a dire a quelle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (in senso conforme, si veda la circ. Assonime 12.6.2014 n. 20). Tali soggetti, infatti, redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e non a quelle contenute nel DLgs. 87/92. In questo senso, si era già pronunciata la circolare informativa del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo 1/2014, ad avviso della quale l’esclusione opera anche quando le holding svolgano attività di finanziamento in favore delle imprese del gruppo. Fiscale CHIARIMENTI IN TEMA DI PERDITE SU CREDITI L’Agenzia delle Entrate (circ. 4.6.2014 n. 14) e Assonime (circ. 30.5.2014 n. 18) hanno fornito circ. Agenzia Entrate ulteriori chiarimenti sulla disciplina delle perdite su crediti, alla luce delle novità intervenute in 4.6.2014 n. 14 e circ. materia negli ultimi due anni (DL 83/2012 e L. 147/2013). Assonime 30.5.2014 Debitori assoggettati a procedure concorsuali n. 18 Con riferimento alle perdite generatesi per effetto dell’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42), la circ. Assonime 18/2014 osserva che i requisiti di deducibilità dovrebbero ritenersi soddisfatti altresì Chiarimenti in nell’ipotesi di accordi conclusi con un debitore estero che presentino un analogo contenuto tema di perdite su sostanziale a quello dei citati accordi. È il caso, ad esempio, della procedura prevista dall’ordi- Soggetti IRES 7 crediti namento statunitense comunemente denominata Chapter 11. segue Debitori non assoggettati a procedure concorsuali Relativamente ai crediti vantati verso debitori non soggetti a procedure concorsuali, particolarmente significative appaiono le considerazioni svolte con riferimento: • alle perdite di natura valutativa; • alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Riguardo al primo aspetto, ad avviso di Assonime e dell’Agenzia delle Entrate, se gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, si manifestano in un determinato esercizio, ma in quell’esercizio nessun componente negativo è stato imputato a Conto economico (né sotto forma di perdita, né sotto forma di svalutazione), l’impresa deduce la perdita nel momento in cui interviene tale imputazione (sia sotto forma di perdita, sia sotto forma di svalutazione). Invece, nell’opposta ipotesi in cui la previa imputazione della perdita/svalutazione sia già avvenuta, ma non siano ancora soddisfatti gli elementi certi e precisi, la perdita deve essere dedotta nell’esercizio in cui detti elementi si manifestano. Infatti, il principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio non consente di affermare che i componenti negativi iscritti in bilancio, che soddisfano le condizioni e i limiti per il loro riconoscimento, possano essere considerati fiscalmente irrilevanti o dedotti in un esercizio successivo. Riguardo alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi introdotta dalla L. 147/2013 sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dalla bozza del nuovo OIC 15 (per quanto non ancora approvato definitivamente) e della relativa proposta di integrazione, resa nota il 28.1.2014. In pratica, gli elementi certi e precisi ricorrono esclusivamente nel caso in cui vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario (in questo senso, anche la circ. Assonime 18/2014). Per quanto sopra, i presupposti di cancellazione (e di conseguente deducibilità della perdita) devono essere rinvenuti nei casi di: • forfaiting; • datio in solutum (cioè, estinzione di un’obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento della proprietà di un bene); • conferimento del credito; • vendita del credito (compreso il factoring con cessione pro soluto che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito); • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. Posto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”), la circ. 14/2014 precisa che, per i soggetti che adottano i principi contabili interni, le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d’imposta precedenti non hanno automatica rilevanza fiscale; per la loro deducibilità è, quindi, necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi a norma dell’art. 101 co. 5 del TUIR (ante modifiche della L. 147/2013). Deducibilità delle perdite nelle cessioni pro solvendo La circ. Assonime 18/2014 afferma che cessioni formalmente qualificate pro solvendo dovrebbero dare diritto alla deducibilità della perdita nelle ipotesi in cui possano considerarsi pro soluto: è questo il caso, ad esempio, della presenza della clausola di restituzione al cessionario delle somme recuperate in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito anche dopo l’attivazione della garanzia. La tesi di Assonime appare fondata, atteso che valorizza il requisito del trasferimento sostanziale di tutti i rischi. Sulla questione, peraltro, l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata espressamente. Fiscale CHIARIMENTI IN TEMA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 13 ha esaminato la disciplina della rivalutazione dei be- circ. Agenzia Entrate ni d’impresa così come delineata dall’art. 1 co. 140 ss. della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 4.6.2014 n. 13 Bilancio di rivalutazione e iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni Soggetti IRES Chiarimenti in tema di rivalutazione dei L’Agenzia delle Entrate ricorda che la rivalutazione è eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2012 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.1.2014 (data di entrata in vigore della L. 147/2013). Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare l’adeguamento dei valori 8 beni di impresa e delle partecipazioni deve essere eseguito nel bilancio o rendiconto chiuso al 31.12.2013, in relazione ai beni risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2012. segue I beni da rivalutare devono essere iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2012 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Modalità di rivalutazione La rivalutazione può avvenire: • adeguando sia il costo storico che il fondo di ammortamento; • adeguando il solo costo storico; • riducendo il fondo di ammortamento. La prima metodologia consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario, mentre la rivalutazione del solo costo storico può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento (nel primo caso, qualora l’ammortamento stanziato in bilancio ecceda quello fiscalmente deducibile in base ai coefficienti fiscali, occorre riprendere a tassazione la differenza). La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento determina sempre un allungamento del predetto periodo di ammortamento. Qualunque sia il metodo adottato, la circ. 4.6.2014 n. 13 precisa che il limite massimo della rivalutazione, come previsto dall’art. 11 della L. 342/2000, è rappresentato dal valore economico del bene. Obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva L’Agenzia delle Entrate conferma che la rivalutazione dei beni d’impresa ha necessariamente carattere oneroso e, quindi, diversamente da quanto previsto nell’ambito della rivalutazione ex DL 185/2008, non è possibile adeguare i valori dei beni ai soli fini civilistici. Qualora l’imposta sostitutiva non venga versata, l’operazione si considera comunque produttiva di effetti, e gli importi dovuti sono iscritti a ruolo. Categorie omogenee Come previsto anche nell’ambito delle precedenti leggi speciali, la rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall’art. 4 del DM 162/2001. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, se si contravviene a tale obbligo, gli effetti fiscali della rivalutazione verrebbero meno per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. L’impresa potrebbe, tuttavia, impedire la caducazione degli effetti sui beni rimanenti qualora, anche in sede di accertamento, provveda al versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni e interessi. Per quanto riguarda nello specifico i beni immobili, essi sono distinti in base alle seguenti categorie omogenee: • aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; • aree non fabbricabili; • fabbricati non strumentali; • fabbricati strumentali per destinazione; • fabbricati strumentali per natura. Relativamente ai fabbricati strumentali per natura, per i quali una parte del valore è attribuibile all’area sottostante, viene confermata l’impostazione già adottata per la rivalutazione ex DL 185/2008, per cui l’impresa può legittimamente rivalutare la sola componente “fabbricato”, la sola componente “area” o entrambe; in quest’ultimo caso, devono essere attribuiti valori distinti alle due componenti (attraverso apposite perizie, o valutazioni interne degli amministratori), indipendentemente dalla circostanza per cui il fabbricato e l’area siano contabilizzati in bilancio unitariamente o in modo separato. Effetti fiscali Con riferimento agli effetti fiscali dell’operazione, la circ. 4.6.2014 n. 13 afferma che l’incremento del patrimonio netto assume rilevanza già nel bilancio 2013, e non a decorrere dal 2016 come avviene invece per i maggiori valori dei beni. I riflessi immediati che vengono esplicitati riguardano la riportabilità delle perdite di fusione (per la quale uno dei parametri è appunto 9 costituito dal patrimonio netto contabile delle società che le hanno prodotte), ma le medesime conclusioni dovrebbero essere estensibili alla determinazione della base ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, la quale è commisurata al dato del patrimonio netto esistente al 31.12.2013. Fiscale MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE ANOMALIE NELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE comunicato stampa Con il comunicato stampa 5.6.2014 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato: Agenzia Entrate • l’invio delle comunicazioni di anomalia ai fini degli studi di settore per il triennio 2010-2012; 5.6.2014 n. 73 Contribuenti soggetti agli studi di settore Modalità di comunicazione ai contribuenti delle anomalie • la pubblicazione sul proprio sito internet delle 33 bozze di comunicazioni diversificate per ogni anomalia destinate a contribuenti ed intermediari. Anomalie oggetto di segnalazione Tra le principali anomalie oggetto di segnalazione si indicano le seguenti: • tra rimanenze finali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2011 ed esistenze iniziali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2012; • nella gestione del magazzino con durata delle scorte elevata ed incremento delle rimanenze finali; • tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l’indicazione delle relative quote di ammortamento; • nell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” calcolato rispetto ai ricavi dichiarati; • nell’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative” calcolato rispetto ai compensi dichiarati; • relative alla presenza di soci con basse percentuali di lavoro prestato (inferiore al 50%) unitamente all’assenza di altri addetti e un numero di giornate di apertura superiori a 300; • dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni: numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni), numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”, numero di “Settimane di lavoro nell’anno”; • tra i dati contabili indicati nel quadro F o G della comunicazione dei dati rilevanti relativa al 2012 e gli stessi dati indicati nel modello UNICO 2013; • conseguenti all’indicazione per gli anni 2010, 2011, 2012 della causa di esclusione dagli studi riconducibile ad “Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività” - codice “7” (a giudizio dell’Agenzia l’indicazione di tale causa di esclusione per un triennio consecutivo è indice di una possibile anomalia). Nel caso in cui l’anomalia oggetto di segnalazione sia riscontrabile anche nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013 (UNICO 2014), il soggetto verrà inserito in apposite liste di contribuenti da sottoporre a controllo. Modalità di invio delle comunicazioni Le comunicazioni sono: • recapitate direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti a Entratel e Fisconline (i contribuenti vengono avvisati dell’invio con email, sms o altri recapiti registrati nel caso in cui abbiano richiesto di ricevere un avviso in tal senso); • trasmesse via Entratel anche all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2012. Software “Comunicazioni anomalie 2014” Le cause giustificative dell’anomalia ed altre osservazioni potranno essere inviate utilizzando il software “Comunicazioni anomalie 2014”, disponibile dal 14.6.2014 al 30.5.2015. Lavoro ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO UNICO 2014 PF circ. INPS 6.6.2014 n. 74 Con la circ. 6.6.2014 n. 74, l’INPS prende in esame i principali profili applicativi del Quadro RR del modello UNICO 2014, focalizzandosi sugli aspetti che riguardano il versamento dei contributi dovuti a saldo 2013 e in acconto 2014 da parte degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata. A tal proposito, si ricorda che l’art. 18 co. 4 del DLgs. 9.7.97 n. 241 ha stabilito che i versamenti a saldo ed in acconto dei citati contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per le imposte risultanti dalle dichiarazioni Artigiani, commercianti e 10 professionisti dei redditi. 11 Istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2014 PF Reddito imponibile ai fini previdenziali Un primo aspetto esaminato nella circolare in argomento riguarda la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali. In generale, per artigiani e commercianti va considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. In particolare, per gli iscritti che sono anche soci di Srl, la base imponibile – oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa – è costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Invece, con riferimento ai professionisti iscritti alle Gestione separata, il reddito imponibile determinato ai sensi dell’art. 53 del TUIR, è indicato ai fini contributivi nel Quadro RR, Sezione II del modello UNICO 2014. Termini e modalità di versamento Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dei contributi previdenziali, l’INPS ricorda, riferendosi anche alla precedente circ. 4.2.2014 n. 19, che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati in occasione delle scadenze fiscali: quindi, nei casi in cui non ricorrano le ipotesi di proroga previste dal DPCM 13.6.2014, entro il 16.6.2014 o il 16.7.2014 per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2013 e primo acconto per il 2014, mentre il secondo acconto 2014 andrà versato entro l’1.12.2014 (in quanto il 30 novembre cade di domenica). Per i contribuenti che versano la contribuzione - saldo 2013 e primo acconto 2014 nel periodo tra il 17.6.2014 e il 16.7.2014, è prevista la maggiorazione dello 0,4%. Rateizzazione dei pagamenti Nella circ. 74/2014, l’INPS offre alcune precisazioni anche in merito alla possibilità di rateizzare i predetti pagamenti. In particolare, si ricorda che gli commercianti e gli artigiani vi possono ricorrere solo sui contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, mentre per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014. Compensazione Vengono fornite alcune istruzioni in merito alla possibilità, per le predette categorie di contribuenti, di operare la compensazione. In particolare, per artigiani e commercianti si precisa che l’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR potrà essere portato in compensazione nel modello F24, indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno precedente), o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014. Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione – con modello F24 – l’eventuale importo risultante a credito, ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR Sezione II, sia con la contribuzione relativa alla somma da versare come acconto 2014 che con altri tributi. Per la contribuzione risultante a credito, e non utilizzata in compensazione, si potrà presentare istanza di rimborso online, utilizzando le funzionalità presenti sul sito internet dell’INPS. Lavoro APPLICAZIONE PER IL 2014 DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 29.5.2014 n. 14 Con la circ. 29.5.2014 n. 14, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in ordine alla detassazione delle somme per l’incremento della produttività nel 2014, dopo che il DPCM 19.2.2014 ha provveduto a regolamentare il regime fiscale agevolato applicabile nell’anno corrente: • innalzando da 2.500,00 a 3.000,00 euro il limite massimo di importo detassabile; Lavoratori • mantenendo fermo, per il resto, tramite l’espresso rinvio al DPCM 22.1.2013, il regime vigente nello scorso periodo d’imposta. Applicazione per Ciò consente al Ministero di: il 2014 • confermare gli orientamenti interpretativi già espressi con la circ. 15/2013 e l’interpello dell’imposta 21/2013; sostitutiva per la • semplificare, in alcuni punti, le condizioni per l’accesso all’agevolazione e gli adempimenti retribuzione di procedurali previsti in capo alle aziende. produttività 12 segue Caratteristiche delle parti stipulanti i contratti collettivi di secondo livello Viene, innanzitutto, ribadita la necessità – al fine di poter assoggettare alcune componenti della retribuzione dei dipendenti privati (titolari, nel 2013, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro) all’imposta sostitutiva del 10% – che gli emolumenti di cui si tratta siano erogati “in esecuzione” di contratti collettivi aziendali o territoriali in corso di efficacia, sottoscritti: • dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; • ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda (sia RSA che RSU) promananti da organizzazioni sindacali dotate del suddetto grado di rappresentatività. Risulta, inoltre, confermata la possibilità, per le imprese prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale. Retribuzione di produttività Sul piano contenutistico, ricordato che il DPCM 22.1.2013 ha introdotto una doppia nozione di “retribuzione di produttività” rilevante ai fini della detassazione, il Ministero del Lavoro conferma la riconducibilità alla prima nozione (voci retributive erogate, sulla base dei predetti contratti, con “espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”): • sia dei “classici” premi di risultato, corrisposti al raggiungimento di determinati obiettivi; • sia, in generale, di emolumenti (quote di retribuzione ed eventuali maggiorazioni) corrisposti a fronte dell’impegno datoriale nella “riorganizzazione del lavoro” attraverso l’applicazione delle misure di “efficientazione aziendale” previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello, indipendentemente dal conseguimento di risultati. In particolare, ci si riferisce ad una “diversa gestione” degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito nel CCNL o, comunque, rispetto alla situazione aziendale pregressa. A questo punto, la circolare ministeriale contiene una prima rilevante semplificazione. Si afferma, infatti, che l’introduzione di misure “nuove” deve essere verificata avendo riguardo alla realtà aziendale antecedente alla sottoscrizione degli accordi del 2013: in altri termini, l’elemento di “novità” ritenuto utile, nello scorso anno, all’accesso alla detassazione può consentire, anche nel 2014, l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ipotesi di applicabilità dell’agevolazione sin dall’1.1.2014 Un’altra semplificazione importante, recata dalla circ. n. 14/2014, è quella che, con riferimento all’ipotesi in cui un contratto collettivo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non sia stato formalmente disdettato, consente ai datori di lavoro di applicare la tassazione agevolata in favore dei propri dipendenti: • non a partire dalla sottoscrizione dell’accordo per il 2014, confermativo del precedente; • ma, laddove vi sia stata continuità nell’applicazione delle misure di “efficientazione”, anche per le mensilità del corrente anno precedenti a tale sottoscrizione. Semplificazioni procedurali Infine, vengono semplificati gli adempimenti procedurali consistenti nel deposito dei contratti collettivi di secondo livello presso la Direzione territoriale del Lavoro, unitamente ad un’autodichiarazione di conformità degli stessi alla normativa. Per il deposito, sono stati fissati i seguenti termini: • in caso di accordi sottoscritti (o rinnovati) dopo l’entrata in vigore del DPCM 19.2.2014 (14.5.2014), entro 30 giorni dalla sottoscrizione; • in caso di accordi sottoscritti (o rinnovati) prima del 14.5.2014, entro 30 giorni da tale data (ossia entro il 13.6.2014), con possibilità, qualora si tratti di contratti già depositati, di procedere all’invio, anche tramite PEC, della sola autodichiarazione. Ora, il Ministero del Lavoro afferma che le aziende che si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e già dichiarato conforme in applicazione del DPCM 22.1.2013 non devono più effettuare alcuna formalità per il 2014. 13 Diritto direttiva 16.4.2014 n. 2014/56/UE e del regolamento UE 16.4.2014 n. 537/2014 e nota esplicativa CNDCEC maggio 2014 RIFORMA EUROPEA DELLA REVISIONE LEGALE DEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI Il CNDCEC analizza, attraverso una apposita nota esplicativa, le principali novità contenute: • nella direttiva 16.4.2014 n. 2014/56/UE, denominata “nuova direttiva revisione”, • nel regolamento UE 16.4.2014 n. 537/2014, recentemente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie L 158 del 27.5.2014). Con tali provvedimenti è stata realizzata la riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati, voluta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e ampiamente discussa nelle sedi istituzionali. Contenuto dei provvedimenti La nuova direttiva modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (recepita nel nostro ordinamento attraverso il DLgs. 39/2010) e Riforma europea contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle imprese, nonché alcune previsioni, riguardanti il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente della revisione agli enti di interesse pubblico (EIP) e, quindi, in estrema sintesi, a società quotate, banche, legale dei bilanci assicurazioni e altri intermediari finanziari. d’esercizio e Il regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole, applicabili unicamente alle revisioni dei consolidati bilanci degli EIP. Revisori legali Decorrenza L’applicabilità, all’interno del nostro ordinamento, della nuova direttiva sulla revisione è subordinata ad un atto di recepimento, che dovrà essere adottato dal legislatore nazionale entro il 17.6.2016, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Il regolamento, invece, in linea di principio sarebbe immediatamente applicabile nei vari Stati membri, senza necessità di un atto di recepimento. Tuttavia, le profonde correlazioni esistenti tra i due testi legislativi hanno portato il legislatore a posticiparne l’applicabilità di due anni, per farla coincidere con quella della nuova direttiva. IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI Fiscale PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA UNICO 2014 Con il DPCM 13.6.2014 è stata disposta la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni DPCM 13.6.2014 e UNICO 2014 e IRAP 2014, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore. comunicato stampa Soggetti interessati MEF 14.6.2014 Il DPCM interessa i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). Come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 14.6.2014 n. 144, possono beneficiare del differimento dei versamenti anche: Proroga dei • i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore elaborati o cause di termini di inapplicabilità degli studi stessi (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4); versamento delle • i c.d. “nuovi contribuenti minimi” che svolgono attività economiche per le quali sono previsomme risultanti sti gli studi di settore, ancorché siano esclusi per legge dalla relativa applicazione. Contribuenti soggetti agli studi di settore da UNICO 2014 Il differimento riguarda inoltre i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che eserciti un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali “trasparenti”. Nuovi termini di versamento Per i suddetti soggetti, i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in scadenza il 16.6.2014, possono quindi essere effettuati: • entro il 7.7.2014, senza alcuna maggiorazione, • dall’8.7.2014 al 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,4%. 14 segue Versamenti oggetto di proroga Sono oggetto di differimento tutti i versamenti derivanti dai modelli UNICO e IRAP 2014; vi rientra il versamento: • delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca e 10% sui premi di produttività dei dipendenti); • delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE); • dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS; • dei contributi INPS dovuti dai soci di srl “non trasparenti”, artigiane o commerciali (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 e 25.9.2013 n. 59); • del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese (si veda oltre); • del saldo IVA (se non effettuato entro il 17.3.2014); • dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore. Termini di rateizzazione Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 7.7.2014 o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%. Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti. Fiscale 30.6.2014 Tutti i soggetti Presentazione della dichiarazione IMU PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU Scade il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno precedente, qualora obbligatoria. Nello specifico, in base all’art. 13 co. 12-ter del DL 201/2011, come modificato dall’art. 10 co. 4, lett. a) del DL 8.4.2013 n. 35 conv. L. 6.6.2013 n. 64, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Modello da utilizzare In base all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni, è stato approvato con il DM 30.10.2012. Termine di presentazione della dichiarazione Il co. 12-ter dell’art. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, come modificato dall’art. 10 co. 4 lett. a) del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64) prevede che tutte le dichiarazioni IMU debbano essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Di conseguenza, la dichiarazione relativa al 2013 deve essere presentata entro il 30.6.2014. Modalità di presentazione Il modello di dichiarazione IMU può essere: • consegnato direttamente al Comune il quale rilascia apposita ricevuta; • spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune; • inviato telematicamente con posta certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione (art. 6 del DM 30.10.2012). Inoltre, in base al co. 4 dell’art. 6 del citato DM, “il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria”. 15 Fiscale TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2014 ELABORATI DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA 30.6.2014 Scade il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730/2014 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta. Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta Consegna dei modelli 730-1 Entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2014 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1). Per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. Trasmissione telematica dei Trasmissione telematica da parte di un intermediario abilitato modelli 730/2014 La suddetta scadenza del 30.6.2014 rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi elaborati un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica: • sia dei modelli 730/2014 elaborati; • sia delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1). Fiscale PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DI COPIA DEL MODELLO 730/2014 AL CONTRIBUENTE E DI TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 24.6.2014 e 8.7.2014 Il DPCM 3.6.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.6.2014 n. 127) ha riaperto fino al 16.6.2014 il termine per la presentazione dei modelli 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati e, conseguentemente ha prorogato i termini di: • consegna dei modelli elaborati da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale; • trasmissione telematica dei modelli all’Agenzia delle Entrate. Soggetti che prestano assistenza fiscale Consegna al contribuente della copia del modello 730/2014 elaborato Proroga del termine di consegna di copia del modello 730/2014 al contribuente e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate Per i soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF o professionista) scade quindi il 24.6.2014 (invece del 16.6.2014) il termine entro il quale consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato. Diritto ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE POS 30.6.2014 Imprese e professionisti Accettazione di pagamenti tramite POS Trasmissione in via telematica dei modelli 730/2014 all’Agenzia delle Entrate Per i soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF o professionista) scade quindi l’8.7.2014 (invece del 30.6.2014) il termine entro cui trasmettere in via telematica i modelli 730/2014 all’Agenzia delle Entrate. Scade il termine entro cui i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, devono installare un POS (Point Of Sale) al fine di ricevere i pagamenti, di importo superiore a 30,00 euro, mediante carte di debito, su richiesta del cliente. Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.6.2014 n. 5-02936, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il Sottosegretario Enrico Zanetti, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della disciplina di cui all’art. 15 co. 4 e 5 del DL 179/2012 e DM 24.1.2014. Opportunità di ridurre i costi Al riguardo, viene, innanzitutto, sottolineata l’opportunità di attivare tavoli di confronto per ridurre i costi legati alla disponibilità ed all’utilizzo dei POS. Interventi del TAR Lazio e del CNF Successivamente, dopo aver ricordato come il TAR Lazio abbia respinto la richiesta di annullamento e sospensione del DM 24.1.2014, presentata dal Consiglio nazionale degli Architetti, si evidenzia come, secondo la circ. Consiglio nazionale forense 20.5.2014 n. 10-C-2014, la mancata installazione del POS dal 30.6.2014 non produrrà un inadempimento sanzionabile, né, tantomeno, una perdita del credito, determinando esclusivamente la fattispecie della mora del creditore, che obbligherà il professionista ad attivare le misure di recupero del credito così come previste dalla normativa (in pratica, nessun obbligo giuridico, ma un mero onere limitato ai casi in 16 cui siano i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento in questione). segue Assenza di sanzioni associate alla disposizione normativa Sul punto, nella risposta si afferma: “In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica”. A fronte del contenuto della risposta, in dottrina si è osservato che: • per parlare di “onere” bisognerebbe anche individuare una situazione di svantaggio che deriva al soggetto che non ha tenuto il comportamento del quale era onerato (situazione che, ad avviso della dottrina, nel caso di specie si fatica a ravvisare); • l’espressione “sono tenuti” di cui all’art. 15 co. 4 del 179/2012 presenta un tenore imperativo, a prescindere dal fatto che una sanzione sia apprestata dal legislatore per il caso di violazione del comportamento prescritto (circostanza non infrequente nel nostro ordinamento); • se è vero che non c’è sanzione espressa, i professionisti hanno pur sempre l’obbligo di esercitare la professione con “decoro” (art. 2233 co. 2 c.c.), e quindi con un comportamento ossequioso anzitutto verso la legge. Gli Ordini professionali, di conseguenza, potrebbero ritenere l’infrazione dell’obbligo di POS come una violazione deontologica sia verso i clienti sia verso i colleghi. Fiscale TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LEASING, LOCAZIONE O NOLEGGIO RELATIVE AL 2013 30.6.2014 Per i soggetti che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio, scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai contratti in essere nel 2013, utilizzando lo specifico modello, se non si è già provveduto con il “modello polivalente”, entro il 10.4.2014 o il 22.4.2014. Soggetti che esercitano attività di leasing, locazione e/o noleggio Termine per la comunicazione dei dati relativi al 2013 Soggetti obbligati Sono tenuti al suddetto adempimento le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Oggetto della comunicazione I soggetti interessati devono comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato i contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento. Modalità e termini della comunicazione La comunicazione deve essere effettuata, in via telematica, all’Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, utilizzando il tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979. PROCEDURE PRATICHE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO Come riportato nella sezione “In Evidenza”, la proroga dei versamenti disposta dal DPCM 13.6.2014 interessa anche – al ricorrere delle previste condizioni – il diritto camerale annuale. La circ. Min. Sviluppo economico 5.12.2013 n. 201237 ha definito le misure del tributo per il 2014. Nella sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati per il 2011, stabiliti dal DM 21.4.2011. La presente procedura intende riepilogare le modalità e i termini di versamento del suddetto diritto, proponendo anche un esempio di calcolo. SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: 17 • le imprese che risultano iscritte nel Registro delle imprese alla data dell’1.1.2014, nonché le imprese che si iscrivono nel corso del 2014; • i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) alla data dell’1.1.2014, nonché i soggetti che ivi si iscrivono nel corso del 2014. Soggetti esonerati Nella tabella di seguito riportata sono indicati i soggetti esclusi dal versamento del diritto camerale per il 2014. Soggetti Imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2013 Imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2013 Società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2013 Società cooperative che ricadono nell’ipotesi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell’autorità governativa) Note Fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l’esercizio provvisorio dell’attività Deve essere presentata domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.1.2014 Deve essere presentata domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.1.2014 Il provvedimento di scioglimento deve essere assunto dall’autorità governativa nel 2013 L’esenzione: • opera se sono mantenuti i requisiti qualificanti per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa; • dura non oltre il quarto anno di iscrizione. Start up innovative e incubatori certificati Riferimento art. 4 co. 1 del DM 359/2001 art. 4 co. 2 del DM 359/2001 art. 4 co. 3 del DM 359/2001 art. 4 co. 4 del DM 359/2001 art. 26 co. 8, secondo periodo, e art. 31 co. 4 del DL 179/2012 DETERMINAZIONE DEL DIRITTO DOVUTO Di seguito sono illustrati gli importi del diritto annuale previsti per il 2014 dalla circ. Min. Sviluppo economico 5.12.2013 n. 201237. Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese I soggetti iscritti nella Sezione speciale del Registro delle imprese corrispondono il diritto annuale nelle misure indicate nella seguente tabella. Criteri di determinazione del tributo Misura fissa Commisurato al fatturato dell’esercizio 2013 Soggetti Imprese individuali (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane) Società semplici agricole Importi dovuti 88,00 100,00 1 Società semplici non agricole 200,00 2 Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 200,00 2 1 Per le società semplici agricole il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato. 2 Per le società semplici non agricole e le società tra avvocati il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato. La nota Min. Sviluppo Economico 17.7.2013 n. 120930 ha precisato che: • le società tra professionisti, tenute all’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, versano il diritto annuale nella misura pari a 200,00 euro, se l’iscrizione nel suddetto registro avviene in corso d’anno (2014), mentre, per gli anni successivi al primo, devono un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente; • i criteri di determinazione del diritto camerale testè indicati per le società tra professionisti “sono da considerarsi applicabili anche nei confronti delle società di mutuo soccorso” iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro imprese. Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese I soggetti iscritti nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese corrispondono il diritto annuale nelle misure indicate nella seguente tabella. Criteri di determinazione del tributo Misura fissa Soggetti Imprese individuali Importi dovuti 200,00 18 Commisurato al fatturato dell’esercizio 2013 Variabile in base al fatturato Tutte le altre imprese Fasce di fatturato e aliquote per la determinazione del diritto annuale I soggetti che determinano il diritto annuale in base al fatturato relativo all’esercizio 2013 devono applicare ad ogni scaglione di fatturato le aliquote d’imposta secondo lo schema di seguito riportato. Scaglioni da euro a euro 0 100.000,01 250.000,01 500.000,01 1.000.000,01 10.000.000,01 35.000.000,01 50.000.000,01 100.000,00 250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 Importi fissi e aliquote Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato (€) 200,00 euro (fisso) 0,015% 0,013% 0,010% 0,009% 0,005% 0,003% 0,001% 200,00 (misura fissa) 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00 1 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 1 Fino a un max di 40.000,00 euro. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato. Al totale così ottenuto occorre aggiungere quanto eventualmente dovuto per le unità locali e le sedi secondarie. L’importo complessivo da versare è espresso nel modello F24 arrotondato all’unità di euro. Determinazione del fatturato L’art. 1 co. 1 lett. f) del DM 11.5.2001 n. 359 dispone che, per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP come, da ultimo, individuate dalla nota Min. Sviluppo economico 3.3.2009 n. 19230. Per i soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IRAP, sono stati indicati diversi criteri di determinazione del fatturato. Le tabelle seguenti riepilogano i criteri di determinazione del fatturato. Società di capitali (quadro IC modello IRAP 2014) Imprese industriali e commerciali Banche e altri soggetti finanziari Società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. “holding industriali”) Imprese di assicurazioni Società di persone (quadro IP modello IRAP 2014) Società che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97 Società che hanno esercitato l’opzione per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. “holding industriali”) Persone fisiche (quadro IQ modello IRAP 2014) Imprese individuali che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97 Imprese individuali che hanno esercitato l’opzione per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali Soggetti in regime forfetario Società di capitali (es. società sportive dilettantistiche) Società di persone Voci/Valori di riferimento Sezione I, righi IC1 e IC5 Sezione II, righi IC15 e IC18 Sezione I e II, righi IC1, IC5 e IC15 Somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del Conto economico Voci/Valori di riferimento Sezione I, rigo IP1 Sezione II, rigo IP13 e IP17 Sezione II, righi IP13, IP17 e IP18 Voci/Valori di riferimento Sezione I, rigo IQ1 Sezione II, rigo IQ13 e IQ17 Voci/Valori di riferimento Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all’art. 2214 ss. c.c. Rigo IP47 - sezione III del modello IRAP 2014 19 Rigo IQ41 - sezione III del modello IRAP 2014 Imprenditori individuali In caso di compilazione di più sezioni dello stesso quadro o di più quadri del modello IRAP, occorre sommare i diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP. Altri soggetti Contribuenti che utilizzano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile Contribuenti che utilizzano il regime contabile agevolato degli “ex minimi” di cui all’art. 27 co. 3-5 del DL 98/2011 Voci/Valori di riferimento Somma dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 85 del TUIR Voce M031 “Corrispettivi per le prestazioni di garanzia” del Conto economico Voce 30 “Commissioni attive” del Conto economico Rigo IP52, sezione IV del modello IRAP 2014 Confidi Confidi che adottano gli IAS Società di persone esercenti attività agricola Non concorre alla formazione del fatturato l’importo dell’adeguamento agli studi di settore. Soggetti iscritti al REA I soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale nella misura fissa pari a 30,00 euro. Eventuali unità locali e/o sedi secondarie Oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro. Si veda il seguente prospetto. Importo del diritto annuale dovuto per le eventuali unità locali 1 Tipo di impresa Unità locale Imprese individuali 17,60 Società semplici agricole 20,00 Sezione speciale del Registro delle imprese Società semplici non agricole 40,00 Società tra avvocati 40,00 Imprese individuali 40,00 Sezione ordinaria 20% dell’importo dovuto per la sede del Registro delle imprese Tutte le altre imprese principale, fino a max 200,00 euro 1 All’atto del versamento gli importi sono arrotondati all’unità di euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna unità o sede l’importo di 110,00 euro. Maggiorazione delle Camere di Commercio Alcune CCIAA applicano una maggiorazione degli importi da corrispondere fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Il contribuente, prima di effettuare il versamento del diritto annuale, dovrebbe verificare (sul relativo sito Internet) se la propria Camera di Commercio ha deliberato un’eventuale maggiorazione; quindi, applicare detta maggiorazione sull’importo complessivo dovuto per la sede legale e le eventuali sedi secondarie. Soggetti iscritti in corso d’anno Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi dovuti dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA nel corso del 2014. Sezioni Speciale Ordinaria REA Registro imprese Importi Imprese individuali 88,00 Società semplici agricole 100,00 Società semplici non agricole 200,00 Società tra professionisti e società tra avvocati 200,00 Società di mutuo soccorso 200,00 Imprese individuali 200,00 Tutte le altre imprese 200,00 Importi REA 20 Tutti i soggetti 30,00 Tutti i soggetti Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (art. 4 co. 3 del DM 21.4.2011). Casi particolari Trasferimento della sede in un’altra Provincia Se la sede legale o principale dell’impresa si trasferisce in un’altra Provincia, il diritto viene incassato dalla Camera di Commercio della Provincia ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio di un determinato anno e, nel medesimo anno, effettua il trasferimento in altra Provincia, il pagamento è dovuto soltanto alla Camera di Commercio di prima iscrizione. Trasformazione intervenuta in corso d’anno Le imprese che hanno cambiato natura giuridica nel corso dell’anno (es. snc che si trasforma in srl) pagano il diritto annuale in base alla forma giuridica in essere al 1° gennaio dell’anno cui il diritto si riferisce (e, quindi, riprendendo l’esempio, in base agli importi previsti per le snc). TERMINI DI VERSAMENTO Il termine per il versamento del diritto annuale è diverso a seconda che l’impresa si sia iscritta nel Registro delle imprese: • nel corso del 2014; • ovvero nel corso del 2013 o in anni precedenti. Imprese iscritte nel corso del 2014 Per le imprese in esame, il versamento deve essere effettuato, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione. Imprese iscritte nel 2013 o in anni precedenti Per le imprese in esame, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Proroga dei versamenti per i contribuenti esercenti attività per cui sono approvati gli studi di settore Il DPCM 13.6.2014 ha prorogato i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP (UNICO 2014 e IRAP 2014) in scadenza il 16.6.2014. La proroga riguarda anche il versamento del diritto camerale annuale. La proroga opera limitatamente: • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (vale a dire 5.164.569,00 euro); • ai soci e agli associati di società di persone, associazioni professionali e società di capitali che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; • ai soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità esercenti attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore. Tali soggetti possono effettuare i predetti versamenti: • entro il 7.7.2014, senza alcuna maggiorazione; • dall’8.7.2014 al 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi gli ordinari termini di versamento, come di seguito indicati. Persone fisiche e società di persone Fatta salva l’applicazione della proroga dei versamenti, per le persone fisiche e le società di persone, il pagamento deve avvenire entro il: • 16.6.2014, senza alcuna maggiorazione; • 16.7.2014, con maggiorazione dello 0,4%, da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale. Società di capitali ed enti commerciali Fatta salva l’applicazione della proroga dei versamenti, per i soggetti IRES (es. società di capitali, enti commerciali, ecc.), il diritto camerale deve essere quindi versato entro il: • giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; 21 giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l’approvazione avviene oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30° giorno successivo a quello “ordinariamente” previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. • MODALITÀ DI VERSAMENTO Il diritto dovrà essere versato mediante il modello F24: • per i titolari di partita IVA, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati (“F24 on line”, “F24 cumulativo”, sistemi di home banking collegati al circuito CBI - Corporate Banking Interbancari - del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste); • per i non titolari di partita IVA, tramite presentazione dell’F24 “cartaceo” (presso gli sportelli dell’agente della riscossione, le banche convenzionate e gli uffici postali abilitati) oppure tramite le suddette modalità telematiche. Codice tributo e compilazione del modello F24 Per il versamento, deve essere utilizzato il codice tributo 3850, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Come anno di riferimento, va riportato il 2014; nella casella “codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio a cui è indirizzato il pagamento. L’importo dovuto può anche essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili. Arrotondamento all’unità di euro L’importo del diritto annuale deve essere espresso, nel modello F24, in unità di euro. L’arrotondamento è l’ultima operazione da effettuare per la determinazione del diritto annuale complessivamente dovuto. Nella sequenza delle operazioni intermedie, gli importi vanno mantenuti con cinque cifre decimali. In presenza di un numero di decimali superiore a cinque, l’arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo le regole seguenti: • se il 6° decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento per difetto; • se il 6° decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso. Il diritto annuale è determinato attraverso i seguenti passaggi: • si calcola l’importo dovuto per la sede legale dell’impresa, mantenendo cinque decimali; • sulla base di tale importo è calcolato quanto dovuto per le eventuali unità locali e sedi secondarie; in tal caso, l’importo calcolato per ciascuna unità locale, mantenendo cinque cifre decimali, deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa nell’ambito della stessa Provincia; • sull’importo derivante dalla sommatoria tra diritto relativo alla sede legale dell’impresa e alle unità locali e sedi secondarie (mantenendo sempre cinque cifre decimali) si calcola l’eventuale maggiorazione deliberata dalla singola CCIAA. L’importo complessivo così ottenuto viene arrotondato all’unità di euro, utilizzando i criteri indicati dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.12.2001 n. 106, secondo cui, se l’importo contiene più di due cifre decimali, occorre prima effettuare l’arrotondamento al centesimo di euro e poi procedere all’arrotondamento all’unità. Arrotondamento al centesimo di euro L’arrotondamento al centesimo è effettuato in base al 3° decimale. In particolare: • arrotondamento per eccesso: terzo decimale uguale o superiore a 5; • arrotondamento per difetto: terzo decimale minore o uguale a 4. Arrotondamento all’unità di euro Operato l’eventuale arrotondamento al centesimo, l’arrotondamento all’unità di euro è effettuato secondo le regole seguenti: • arrotondamento per eccesso: importi uguali o superiori a 50 centesimi; • arrotondamento per difetto: importi inferiori a 50 centesimi. SANZIONI Nei casi di omesso o tardivo pagamento dei diritti camerali, si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo del 10% a un massimo del 100% del diritto dovuto. 22 Ravvedimento operoso Il soggetto inadempiente può avvalersi del ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 6 del DM 27.1.2005 n. 54), con conseguente applicazione di una sanzione ridotta. La riduzione è da effettuarsi sulla misura minima della sanzione prevista per i casi di omesso versamento (cioè sul 30%). Il ravvedimento, pertanto, dovrà avvenire mediante il versamento di una sanzione ridotta pari al: • 3,75% (un ottavo del 30%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine (c.d. “ravvedimento breve”); • 6% (un quinto del 30%), se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine (c.d. “ravvedimento lungo”). Variazione delle riduzioni delle sanzioni - Inapplicabilità Il DL 185/2008 è intervenuto sull’art. 13 del DLgs. 472/97, modificando la misura delle riduzioni delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Con la nota Min. Sviluppo economico 30.12.2008 n. 62417 è stato precisato che il predetto intervento non ha un automatico effetto di modifica del co. 1 lett. a) e b) dell’art. 6 del DM 54/2005 in quanto quest’ultimo provvedimento “fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili” e le relative riduzioni. Pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni in esso previste. In assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali, sembra che tale posizione dell’Amministrazione sia applicabile anche rispetto alle modifiche apportate dalla L. 220/2010. Si segnala che la posizione ministeriale non è stata univocamente recepita. Infatti, alcune CCIAA (es. Roma, Bologna, Modena) fanno riferimento alle aliquote stabilite dal DM 54/2005, mentre altre (es. Torino) si riferiscono alle aliquote stabilite dall’art. 13 del DLgs. 472/97, come da ultimo modificato dalla L. 220/2010. Interessi moratori Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento prevede il versamento degli interessi maturati dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto avere luogo alla data del ravvedimento, calcolati sulla base del tasso legale del 1% (a decorrere dall’1.1.2014). Perfezionamento del ravvedimento Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale: • del diritto dovuto e non versato; • della sanzione ridotta; • degli interessi moratori. Nonostante il termine “contestuale” fosse stato interpretato nel senso che tutte le incombenze avrebbero dovuto essere assolte nel medesimo giorno, il Min. Sviluppo economico, con la nota 22.10.2013 n. 172574, ha affermato la validità del ravvedimento parziale, cioè avente ad oggetto solo una parte di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Ravvedimento “sprint” Con il DL 6.7.2011 n. 98 è stato introdotto il c.d. “ravvedimento sprint”, per mezzo del quale “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo [30%], oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [vale a dire, oltre alla riduzione contemplata per il ravvedimento operoso], è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo” (art. 13 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471). In sostanza, la sanzione contemplata dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (30% delle somme non versate o versate in ritardo) è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero. Dal momento che il regime sanzionatorio del diritto camerale è disciplinato da una diversa e autonoma disposizione, l’applicabilità del c.d. “ravvedimento sprint” appare dubbia. A quanto consta, le CCIAA di Prato e Treviso hanno espressamente indicato sul proprio sito Internet l’inapplicabilità del ravvedimento “sprint” al diritto annuale. Codici tributo Per il versamento degli interessi e delle sanzioni connesse all’omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale devono essere indicati nel modello F24 i seguenti codici tributo: • codice 3851, per il versamento degli interessi; • codice 3852, per il versamento delle sanzioni. Compensazione - Esclusione Le somme dovute mediante tali codici non possono essere compensate. Facoltà di rateizzazione Su richiesta dell’interessato, la CCIAA può consentire che il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi avvenga in un massimo di 10 rate mensili. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore: 23 • decade dal beneficio; • deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il debito residuo può comunque essere estinto in un’unica soluzione in ogni momento. ESEMPIO DI CALCOLO La società Alfa srl, con sede in Milano ed esercizio coincidente con l’anno solare: • ha un fatturato, calcolato sulla base dei dati IRAP, pari a 3.000.000,00 di euro; • possiede 2 unità locali nella stessa Provincia (la CCIAA in cui l’impresa ha la sede legale ha deliberato una maggiorazione del 20% del diritto annuale). Calcolo in base agli scaglioni di fatturato Il diritto dovuto per la sede principale è determinato nel seguente modo. 1° scaglione 2° scaglione 3° scaglione 4° scaglione 5° scaglione Totale arrotondato Scaglioni fino a 100.000 euro fino a 250.000 euro con aliquota dello 0,015% fino a 500.000 euro con aliquota dello 0,013% fino a 1.000.000 euro con aliquota dello 0,010% fino a 3.000.000,00 euro con aliquota dello 0,009% Importi dovuti 200,00 euro 22,50 euro 32,50 euro 50,00 euro 180,00 euro 485,00 euro Calcolo del diritto dovuto per le unità locali Per ciascuna unità locale è versato un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, pari a 97,00 euro. Importo complessivo dovuto alla CCIAA L’importo dovuto alla CCIAA di Milano è pari a 814,80 euro, così determinato: • 485,00 euro (per la sede legale); • 194,00 euro (97,00 euro per ciascuna unità locale); • 135,80 euro (maggiorazione del 20% calcolata sulla sommatoria del dovuto per sede legale ed unità secondarie). In sede di versamento con il modello F24, l’importo è arrotondato a 815,00 euro. Di seguito, viene riportata la sezione “IMU ed altri tributi locali” del modello F24, debitamente compilata. MI + RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE La presente procedura riporta un promemoria per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’applicazione della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori del regime di impresa. Proroga dell’agevolazione per il 2014 L’art. 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, originariamente prevista dall’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 e più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti. La disciplina in esame consente di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato all’1.1.2014, mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 30.6.2014. Sono interessati dalla disposizione agevolativa i soggetti che non detengono la partecipazione in regime di impresa, ossia: • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa; • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; 24 • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa; • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia. Per beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni non quotate, entro il prossimo 30.6.2014, occorre procedere: • alla redazione ed al giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; • al versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato. Essa è pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate. La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione stessa, il valore all’1.1.2014 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima, redatta con le responsabilità sancite dall’art. 64 c.p.c. I soggetti abilitati a redigere e asseverare tale perizia sono: • i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; • i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali; • i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 32 del RD 20.9.34 n. 2011. La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2014 deve avvenire entro il 30.6.2014. La predisposizione della perizia giurata può avvenire, sempre entro la suddetta data del 30.6.2014, anche se la partecipazione è già stata ceduta, sempre che: • fosse posseduta alla data dell’1.1.2014; • si applichi il “regime della dichiarazione”. In caso di opzione per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”, invece, la redazione e l’asseverazione della perizia, qualora siano ancora aperti i relativi termini, deve necessariamente avvenire prima della cessione della partecipazione. Perizia di stima Giuramento della perizia Per procedere al giuramento della perizia, il suo estensore deve recarsi, entro la suddetta data del 30.6.2014, in alternativa, presso: • la cancelleria del Tribunale; • l’ufficio di un giudice di pace; • un notaio. Deducibilità della spesa per la perizia Il regime fiscale delle spese sostenute per la perizia di stima è differente a seconda che questa sia predisposta per conto: • della società (o associazione o ente) nella quale si detiene la partecipazione; • di tutti, o di alcuni, dei possessori delle azioni o quote rivalutate. Nel primo caso, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa per quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se, invece, la perizia è stata predisposta per conto dei possessori delle azioni o quote, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno di essi. Conservazione ed esibizione La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale della società periziata, deve essere: • conservata dal contribuente; • esibita o trasmessa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Imposta sostitutiva Ai sensi dell’art. 5 co. 1 della L. 448/2001, la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito), con le seguenti aliquote: • 4%, per le partecipazioni “qualificate” (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR); • 2%, per le partecipazioni “non qualificate” (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR). Le circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9 (§ 2.2) e 31.1.2002 n. 12 (§ 3) hanno precisato che, ai fini della determinazione dell’aliquota di imposta applicabile, occorre far riferimento esclusivamente all’entità della partecipazione posseduta alla data di riferimento (ora 1.1.2014), “senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti”. Rideterminazione parziale del costo della partecipazione 25 La circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2) ha chiarito che è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione posseduta (c.d. “rivalutazione parziale”). segue In tal caso, se la partecipazione posseduta è “qualificata”, l’imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione. L’Agenzia delle Entrate ha infatti osservato che “la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non già all’entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente”. Ad esempio, se un soggetto che possiede il 30% delle quote di una srl (partecipazione “qualificata”) decide di rivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (es. il 15% delle quote), dovrà comunque applicare l’imposta sostitutiva del 4%. Partecipazioni ricevute in donazione Per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell’art. 16 co. 1 della L. 18.10.2001 n. 383, si considera “qualificata” anche la cessione di una partecipazione: • ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi; • avvenuta entro i 5 anni successivi dall’atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è “qualificata”, purché lo fosse in capo al donante. In tal caso, la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 4) ha chiarito che il beneficiario della donazione può tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva del 4% prevista per le partecipazioni “qualificate”. Modalità e termini di versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute all’1.1.2014 deve essere versata: • dal soggetto possessore della partecipazione (es. persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente); • entro il 30.6.2014, fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l’importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo. In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà. Se la rivalutazione riguarda più partecipazioni possedute dallo stesso soggetto, l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta dal contribuente può essere corrisposta anche attraverso un unico versamento cumulativo. Opzione per il versamento rateale In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 30.6.2014 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive: • scadranno, rispettivamente, il 30.6.2015 ed il 30.6.2016; • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2014. Data di versamento 30.6.2014 30.6.2015 30.6.2016 Imposta 300,00 300,00 300,00 Interessi 0% 3% 3% × 2 9,00 18,00 Importo rata 300,00 309,00 318,00 Il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, possedute alla data dell’1.1.2014, deve avvenire: • mediante il modello F24; • utilizzando l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.4.2008 n. 144, a seguito della riapertura disposta dall’art. 1 co. 91 della L. 244/2007 in relazione alle partecipazioni possedute all’1.1.2008, ha ridefinito il codice tributo “8055”. Tale codice tributo deve essere utilizzato anche in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni possedute all’1.1.2014. In sede di compilazione del modello F24: • il suddetto codice tributo “8055” deve essere esposto nella sezione “Erario”; • nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”, cioè il “2014”. 26 L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti d’imposta o contributivi disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni. Scomputo dell’imposta sostitutiva versata precedentemente Secondo quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2) e dalle istruzioni al quadro RT dei modelli UNICO, se viene effettuata una nuova rivalutazione: • si detrae dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per una precedente rivalutazione; • in caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata: − scomputando dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato; − dividendo il risultato per il numero delle rate. Secondo tali indicazioni, pertanto, sembra che lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata per una precedente rivalutazione debba avvenire “internamente”, provvedendo a versare con il modello F24 solo l’eventuale imposta sostitutiva “netta” (eventualmente suddivisa in tre rate). Tuttavia, poiché il codice tributo “8055” consente anche l’indicazione di importi a credito da compensare, è possibile evidenziare nel modello F24 la compensazione tra la “nuova” e la “vecchia” imposta sostitutiva. Nel quadro RT del modello UNICO dovranno comunque essere indicati i previsti dati di dettaglio per il controllo dei versamenti effettuati. Esempio n. 1 Se il nuovo valore all’1.1.2014 di una partecipazione “non qualificata” è di 300.000,00 euro, mentre il relativo valore all’1.1.2008, sul quale era già stata pagata l’imposta sostitutiva, era di 200.000,00 euro, è possibile detrarre dalla “nuova” imposta sostitutiva di 6.000,00 euro (300.000,00 × 2%) l’importo di 4.000,00 euro (200.000,00 × 2%) già versato per la precedente rivalutazione, provvedendo a versare solo la differenza di 2.000,00 euro. Tale scomputo può essere effettuato: • “internamente”, indicando nel modello F24 solo la differenza di 2.000,00 euro da versare; • oppure evidenziando nel modello F24 sia il debito totale previsto per la nuova rivalutazione (6.000,00 euro), sia il credito derivante dalla precedente rivalutazione (4.000,00 euro). Nel primo caso, la sezione Erario del modello F24 andrà compilata come segue. 8055 2014 2.000 0 0 2.000 0 0 + 2.000 0 0 Nel secondo caso, invece, la sezione Erario del modello F24 andrà compilata come segue, evidenziando la compensazione effettuata. 8055 8055 2014 2008 6.000 0 0 4.000 0 0 6.000 0 0 4.000 00 + 2.000 0 0 27 SCADENZARIO GIUGNO 2014 Martedì 03 IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni - relative al mese di aprile 2014 IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di aprile 2014 Presentazione all'INPS domande per richiesta differimento adempimenti contributivi per ferie collettive - UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva Consegna da parte del Sostituto del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti Lunedì 16 - IVA - Presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento di cui si è usufruito nel mese di maggio 2014 (soggetti mensili) - IVA - Liquidazione e versamento relativi al mese di maggio 2014 - IRPEF - Versamento delle ritenute operate a maggio 2014 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati - IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a maggio 2014 - INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a maggio 2014 - MOD. UNICO / IRAP 2014 - Versamenti relativi a tributi e contributi IVS a saldo 2013 e primo acconto 2014 (senza maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi di settore - IVA - Versamento saldo annuale 2013 con maggiorazione dell'1,20% per contribuenti non soggetti agli studi di settore - IMU/TASI - Pagamento dell'acconto dell'imposta dovuta per il 2014 - CCIAA - Versamento del diritto camerale annuale 2014 (senza maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi di settore CONSOLIDATO FISCALE - Invio telematico della comunicazione di opzione (triennio 2014-2016) - INPS - contributi lavoro dipendente - ENPALS - contributi mensili - Presentazione 730 al CAAF da parte del contribuente Martedì 24 - Consegna da parte dei CAF e dei professionisti abilitati del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti Mercoledì 25 - IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di maggio 2014 Lunedì 30 - MOD. UNICO 2014 - Presentazione del modello cartaceo in Posta (solo soggetti non obbligati alla presentazione telematica) - IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di maggio 2014 - IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di maggio 2014 - ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazione dei dati inerenti i contratti di locazione e/o noleggio e le altre operazioni rilevanti ai fini IVA relativi all'anno 2013 - IMU - Presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali nel corso dell'anno 2013 sono intervenute variazioni - rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva 28
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