DELIBERAZIONE N. 66 - Comune di Camugnano

DELIBERAZIONE N. 66
COMUNE DI CAMUGNANO
(Provincia di Bologna)
Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME
Addì VENTISETTE NOVEMBRE DUEMILAQUATTORDICI, dalle ore 21:00 a seguire, in Camugnano
(BO) in Piazza Kennedy nella Sala delle adunanze Consiliari al primo piano del Palazzo Comunale, convocato
con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi
componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:
Componenti
Funzioni
Presenti/Assenti
1)
DEL MORO ALFREDO
Sindaco
Presente
2)
CAVICCHI CARLA
Assessore
Presente
3)
MAESTRINI BRUNO
Consigliere
Presente
4)
BENI FABRIZIO
Consigliere
Presente
5)
CAPPI SIMONE
Consigliere
Presente
6)
MANCUSO LIBERO
Consigliere
Assente
7)
LAZZARI ERMANO
Consigliere
Presente
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO,
assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali
esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
,,.
quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Pasquini Paola.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED IL
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 156/2012 relativo alla revisione delle sedi giudiziarie dal quale è derivata la
soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Porretta Terme;
Dato atto che l’art. 3 del D.Lgs 156/2014 ha previsto la facoltà per gli Enti Locali di presentare
istanza per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace con oneri di funzionamento e di
personale amministrativo a carico dell’ Ente che ha fatto richiesta;
Considerato che il Comune di Camugnano, in accordo con il Comuni di Granaglione, Castel di
Casio, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme ha presentato nei termini prestabiliti istanza per la
conservazione della sede del Giudice di Pace di Porretta Terme;
Visto il D.M. 7.3.2014 con il quale sono state formalizzate le sedi conservate fra le quali quelle di
Porretta Terme;
Rilevato che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’Ufficio del Giudice di Pace di Porretta
Terme è stato conservato con oneri a carico degli Enti richiedenti che in merito i Comuni che
hanno condiviso la richiesta, hanno concordato di ripartire fra loro i relativi oberi finanziari
impegnandosi a garantire la continuità di servizio in ambito locale con personale idoneo;
Considerato che il personale già operante nell’Ufficio è in possesso delle professionalità
necessaria ed è stato già in precedenza comandato dai Comuni di rispettiva appartenenza;
Dato atto che per la gestione associata dell’Ufficio i Comuni interessati possono sottoscrivere una
convenzione ai sensi dell’art. 30 TUEL 267/2000, individuando reciproci obblighi e oneri;
Ritenuto quindi condividere fra i cinque Comuni originariamente impegnati nell’obiettivo testo al
mantenimento dell’Ufficio nella sede di Porretta Terme nell’ottica di evitare la progressiva riduzione
dei servizi sul territorio, la spesa relativa al funzionamento del servizio per il quale si rende
necessaria una gestione associata a carico degli Enti Locali;
Considerato, inoltre, che i Comuni della Circoscrizione dell’Ufficio del Giudice di Pace sono otto e
che pertanto si aggiungono ai cinque Comuni sopra citati e già impegnati in tal senso, anche i
Comuni di Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, i quali per
quanto non interessati alla conservazione delle sede locale devono fruire il servizio in questo
ambito non essendo a tutt’oggi previste modifiche alla circoscrizione giudiziaria;
Ritenuto, per equità di distribuzione della spesa relativa al servizio mantenuto in ambito locale,
proporre una suddivisione dei costi complessivi dell’Ufficio fra tutti i Comuni della Circoscrizione
Giudiziaria;
Vista la proposta di convenzione fra gli Enti coinvolti nel mantenimento dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Porretta Terme, nel contenuto allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale e ritenuto approvarla promuovendone la diffusione fra gli altri sette Comuni della
Circoscrizione richiedendone analoga approvazione;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente
atto;
Con votazione palese, come di seguito espressa nei modi di legge:
Componenti
Presenti
Assenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
assegnati n. 7
n. 6
n. 1 (Mancuso)
n. 6
n. --n. 6
n. ---
DELIBERA
1) di approvare la convenzione con i Comuni di Granaglione, Castel di Casio, Lizzano in
Belvedere, Porretta Terme estendendo la proposta anche ai Comuni di Gaggio Montano,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro per il funzionamento dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Porretta Terme come salvaguardato per effetto del D.M. 7.3.2014 a condizione che
venga modificato il contenuto dell’art. 9 relativamente alla ripartizione delle spese
nell’eventualità di mancata adesione di tutti i Comuni della circoscrizione;
2) di dare atto che la spesa preventivata per il funzionamento è pari ad €. 58.537,00 annui
comprensiva di organizzazione e personale e ne viene ipotizzato il riparto fra tutti i Comuni della
Circoscrizione;
3) di dare atto che anche nell’ ipotesi di adesione parziale da parte dei Comuni coinvolti la
spesa a carico di questo Comune rimarrà fissata in € 7.317,00, pari ad 1/8 della spesa totale
presentata;
4) di confermare che il funzionamento dell’Ufficio viene garantito senza soluzione di continuità con
l’impiego delle figure di personale amministrativo già qualificato per il ruolo di cancelliere.
con successiva votazione :
Componenti
Presenti
Assenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
assegnati n. 7
n. 6
n. 1 (Mancuso)
n. 6
n. --n. 6
n. ---
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL D.Lgs. n.
267/2000.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL
27/11/2014
CONVENZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME
ED
IL
FUNZIONAMENTO
L’anno……………………………..il giorno…………………….. del mese di……………………. nella
sede del Comune di…………………………….
Fra
il
Comune
Capofila
di
……………………………..rappresentato
dal
Sindaco
_______________nato a ________________ il___________ C.F.______________________
nella sua qualità di legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco _______________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante ed
il Comune di ___________________ rappresentato dal Sindaco ___________________________
nato a ________________ il___________ C.F.______________________ nella sua qualità di
legale rappresentante
PREMESSO
– che con le disposizioni previste nell’articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n.
138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto
legislativo 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice
di Pace di Porretta Terme nonché la soppressione della sezione distaccata di Tribunale di Porretta
Terme;
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL
27/11/2014
– che la soppressione del Tribunale di Porretta Terme sezione staccata ha già determinato un
vuoto significativo in una zona in cui la domanda di giustizia è molto alta (visto i rilevanti carichi di
ruolo della sezione distaccata) e, pertanto, la conseguente soppressione degli uffici di giudici di
pace non farebbe che aggravare la situazione che vedrebbe l’intero circondario privo di sedi
giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella
quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei cittadini;
– che le popolazioni delle aree geografiche interessate alla soppressione, sono già in condizione di
grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, che verrebbe ad aggravarsi
per la conformazione oro geografica del territorio, in relazione alla sede futura del Giudice di Pace
di Porretta Terme così come prevista dalla normativa vigente;
– che la sede del Giudice di Pace nella città di Porretta Terme , così come prevista dalla legge,
determinerebbe in ogni caso un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti in generale,
derivante dalla necessità di raggiungere quella sede e dalle ore di lavoro che andrebbero perse già
solo per il viaggio verso la sede;
– che la normativa citata espressamente prevede che :“gli enti locali interessati entro 60 giorni
dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del gdp con competenza sui rispettivi territori,
di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi , ivi incluso il
fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3
comma 2 dlgs 156/12);
-
che nel termine assegnato i comuni interessati (5 su 8 ricompresi nella circoscrizione
dell’Ufficio) si sono attivati per la conservazione dell’Ufficio confermando la disponibilità
all’accollo delle spese;
-
che fra i Sindaci dei Comuni di Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano,
Lizzano in Belvedere è già stato siglato l’accordo di programma che si allega alla presente
convenzione;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
che il Ministero con nota n. 4998/2014 in data ha comunicato che dal 30/10/2014 gli oneri
relativi al funzionamento dell’ufficio e all’organico del personale amministrativo fanno carico
ai Comuni;
-
che in attesa della approvazione degli accordi mediante apposita convenzione regolatrice
dei rapporti reciproci i Comuni hanno siglato attraverso i rispettivi Sindaci, un accordo per la
conservazione senza soluzione di continuità dell’Ufficio nell’ottica di favorire i cittadini con
la prosecuzione ininterrotta del servizio sul territorio, impegnandosi a conservare il
distacco del personale ivi operante;
-
che in quest’ottica il Comune di Porretta Terme, quale sede dell’Ufficio, si è reso disponibile
a gestire il funzionamento con l’accoglienza del relativo personale che i Comuni di
appartenenza si sono impegnati a distaccare/mantenendo la situazione precedente
all’Ufficio del Giudice di Pace di cui già operavano;
-
che si rende necessario regolare attraverso lo strumento della Convenzione previsto
dall’art. 30 del TUEL 267/2000 i rapporti nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dai
Sindaci congiuntamente e relative a:
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27/11/2014
- contenimento dei costi di funzionamento;
- accordi triennali decorrenti dall’01/01/2015;
- regolazione della fase transitoria dal 30/10/2014 al 31/12/2014;
- individuazione dell’organico con impegno a non interrompere il servizio a tutela della
continuità nell’amministrazione della giustizia in ambito territoriale nell’intesa di favorire i
cittadini evitando ulteriori riduzioni dei servizi locali;
- ripartizione dei relativi costi sulla base di un criterio di parità di concorso fra tutti gli enti
della circoscrizione;
Le parti come rappresentate,
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI
La presente convenzione, di cui le premesse fanno parte integrante e sostanziale, ha per oggetto
la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Porretta Terme tra i Comuni aderenti, con
sede nel Comune Capofila, qui individuato in Porretta Terme .
Art. 2 – DURATA
La presente convenzione ha validità per i 3 anni decorrenti dall’01/01/2015, fatta salva la norma
transitoria valida per il periodo in essa considerato. Alla scadenza del 31/12/2017 l’accordo potrà
essere rinnovato previo espresso provvedimento dei Comuni aderenti;
Art. 3 - COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE
Il Coordinamento Tecnico Gestionale ha il compito di realizzare tutti i procedimenti amministrativi
afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica.
Gli atti gestionali del Coordinamento Tecnico, competono al Responsabile del Servizio Comunale,
individuato con decreto del Sindaco di Porretta Terme e sono emanati attraverso Determinazioni
del settore o servizio di cui lo stesso è responsabile.
Il Coordinamento Tecnico è composto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Porretta Terme e da un funzionario individuato fra quelli dei Comuni ricadenti in questi ambiti, in
modo da rappresentare omogeneamente tutti i territori. Il Comitato è validamente riunito anche con
la presenza dei ¾ dei membri che lo compongono. I verbali del Comitato tecnico sono trasmessi
al responsabile del servizio finanziario del Comune Capofila che li approva con propria determina.
Il Responsabile del Servizio Finanziario di Porretta Terme relaziona annualmente alla Conferenza
dei Sindaci sull’andamento del servizio, dettagliando i costi dell’esercizio chiuso e redigendo la
previsione di spesa per l’esercizio successivo.
Lo stesso ha inoltre il compito di realizzare ogni possibile economia per la gestione del servizio.
Ogni procedimento gestionale sarà pubblicato su un apposito spazio nel portale del Comune
Capofila, con particolare riguardo alla documentazione contabile, spese, quote di partecipazione,
consuntivi di spesa annuali e previsioni.
Art. 4 – SEDE
La sede dell’ Ufficio del Giudice di Pace è fissata con decorrenza 2015 nei locali di Piazza Della
Libertà 13 all’interno della sede municipale per le parti descritte nell’allegato planimetrico. Il
comune di Porretta Terme garantisce i locali con riparto dei relativi costi di funzionamento a carico
dei Comuni come da prospetto allegato.
Le parti si danno reciprocamente atto che alla data di Novembre 2014 la sede è posta in Via
Mazzini n…..
Art. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI
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La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato),
individuato dalla Conferenza dei Sindaci, è composta dai Sindaci firmatari della presente
Convenzione (o loro delegati).
Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d’indirizzo del servizio convenzionato.
La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila per:
– L’approvazione del preventivo annuale di spesa
– L’approvazione annuale del rendiconto della gestione
– La valutazione sull’andamento del servizio e sugli atti del Comito Tecnico;
La conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente, del Vice Presidente o di
almeno due Sindaci dei Comuni aderenti.
Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria
e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.
La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere
recepite dalla singole Amministrazioni Comunali entro 30 giorni.
Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune
Capofila o da uno dei segretari dei comuni aderenti o da un funzionario del Comitato
Tecnico. I verbali saranno collezionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito del
Comune Capofila.
Art. 6 – ORGANICI
L’organico sarà composto da una unità già comandata dal Comune di Lizzano in Belvedere e
un’altra unità comandata nella fase dell’avvio della convenzione dal Comune di Castel di Casio.
Successivamente potrà essere individuata ai sensi degli articoli che seguono una figura
equivalente appartenente ad altro Comune convenzionato e in sostituzione del dipendente del
Comune di Castel di Casio. Ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti
conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto
dei principi fissati dall’art. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 148/2011. L’organico iniziale è stabilito al
successivo art. 10.
ART. 7 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in parti
uguali.
Le spese iniziali sono evidenziate nell’allegato schema
Le spese annuali saranno fissate dal Comitato tecnico ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci,
trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni. Gli
importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno resi disponibili sul sito del Comune
Capofila, comunicati via mail al Resp. del Servizio finanziario di ogni Comune aderente.
Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata su cui trasmettere
la documentazione.
Ogni Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione entro il 30 settembre di
ogni anno, al Servizio Finanziario del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta gestione
contabile del servizio. Il ritardo nel pagamento delle quote, da luogo all’addebito delle spese che il
Comune capofila dovrà sostenere a causa del ritardato trasferimento, a carico del Comune o dei
Comuni ritardatari.
ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Gli enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente
convenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.
In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la
deliberazione del Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione
della presente convenzione nel termine sopra stabilito.
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La conferenza dei Sindaci valuterà l’eventuale approvazione di atti consequenziali e la eventuale
nuova definizione dei rapporti fra gli enti rimanenti.
ART. 9 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE
La presente convenzione potrà essere approvata anche per fasi successive da Comuni o enti
locali appartenenti alla circoscrizione. L’ipotesi di costi è calibrata sul presupposto di una
compartecipazione di tutti i Comuni compresi nella circoscrizione dell’Ufficio. Alla data del 30 Aprile
2015 sarà valutato il numero delle adesioni per il triennio di validità della convenzione e nelle
ipotesi di adesioni parziali il Responsabile Finanziario provvederà al ricalcalo delle quote di
compartecipazione dei Comuni aderenti.
Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza dei
Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte dei
Consigli Comunali.
ART. 10 – DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE
L’organico iniziale sarà composto da:
Sig. Guglielmi Adriano , cat C ; mansioni…………….già in servizio presso l’Ufficio del Giudice di
Pace di comandato dal Comune di Castel di Casio
Sig. Castagnoli Flavio , cat D ; mansioni…………… già in servizio presso l’Ufficio del Giudice di
Pace di Chiaravalle C.le e comandato dal Comune di Lizzano in Belvedere;
ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del
patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e ne rispetto dei principi fissati dall’art. 1 lettera o)
del citato D Lgs. n. 148/2011.
Per i dipendenti distaccati la contrattazione decentrata relativa al salario accessorio sarà effettuata
dai Comuni di rispettiva appartenenza nel rispetto degli istituti contrattuali seguendo le
determinazioni assunte dalla conferenza dei Sindaci, sentito il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice
di Pace che dovrà in ipotesi, attestare il rendimento delle singole figure impiegate;
ART. 11 – NORMA TRANSITORIA
Per il periodo della presa in carico dell’Ufficio da parte degli enti locali fino al 31.12.2015 per il
personale amministrativo già operante nell’Ufficio viene confermato il distacco a favore del
Comune di Porretta Terme in qualità di coordinatore del servizio nell’intesa che gli oneri relativi agli
emolumenti stipendiali restano a carico degli enti di appartenenza dei dipendenti o di quelli a cui gli
stessi fossero comandati in virtù dell’inquadramento del personale in servizi già gestiti in forma
associata. Il Comune di Porretta Terme che ospita sul territorio la sede dell’Ufficio si farà carico
della spesa di funzionamento della stessa.
Le parti convengono inoltre, che in una logica di contenimento dei costi, la sede dell’Ufficio verrà
trasferita dal 2015 all’interno della sede Municipale di Porretta Terme ed il prospetto dei costi di
funzionamento dell’Ufficio a regime è redatto tenendo conto di tale nuova collocazione che dovrà
essere comunicata al Ministero di Giustizia. L’organico dell’Ufficio necessario e sufficiente è
preventivato in una figura a tempo pieno – che oggi viene individuata in una cat. D con
responsabilità di firma degli atti ed una figura a tempo parziale cat. C impiegata nell’ Ufficio per il
50% del tempo di servizio . A tale figura potrà essere attribuita la responsabilità di procedimento e
di firma degli atti in sostituzione della figura che ne ha la titolarità. La unità di personale di cat. C
nella fase iniziale dell’accordo è messa a disposizione dal Comune di Castel di Casio che si
impegna a garantirne l’apporto nei termini di cui al presente articolo e comunque fino alla
individuazione di una nuova figura con analoghe caratteristiche professionali che i Comuni aderenti
si impegnano a selezionate all’interno delle proprie dotazioni organiche per sottoporla ad adeguata
formazione. Le parti convengono che le figure oggi designate all’Ufficio, anche nella ipotesi di loro
sostituzione, rappresenteranno sempre una valida risorsa per garantire il funzionamento dell’Ufficio
nelle situazioni in cui ciò si rendesse necessario.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL
27/11/2014
ART. 12 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita
l’autorità giudiziaria competente per territorio.
Il Sindaco del Comune Capofila________________
Il Sindaco del Comune di ________________ ____
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il Sindaco del Comune di_____________________
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta
utile, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIG. DEL MORO ALFREDO
F.to DOTT.SSA PASQUINI PAOLA
Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 18/12/2014
Dott.ssa Pasquini Paola
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione
amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che
segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di
modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della
Repubblica.
ATTESTA
Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo
267/2000.
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/11/2014
X per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)
per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)
Dalla Residenza Comunale, lì 18/12/2014
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2014 al 02/01/2015 come
previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE