SENTENZA 70_2014 - Corte dei conti

SENT. 70/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
Luciano Calamaro
Presidente
Federico Pepe
Giudice
Gerardo de Marco
Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 18947/R del registro di Segreteria, promosso
dalla Procura Regionale nei confronti dei signori:
Cicchinelli Augusto, nato a Trasacco (AQ) il 20 febbraio 1965 (cod fisc
CCC GST 65B20 L334Y), rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzo
Presutti e dall’avvocato Prof. Stefano D'Andrea del Foro di Avezzano,
elettivamente domiciliato nel loro studio in Avezzano, via Sabotino n. 59,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
FATTO
Con atto notificato l'8 gennaio 2014 la Procura regionale ha citato in
giudizio il signor Cicchinelli nella sua qualità di legale rappresentante
della “Promoter S.r.l.” per sentirlo condannare al risarcimento del danno,
cagionato alla Regione Abruzzo e alla F.I.R.A., Finanziaria regionale
Abruzzese, pari a euro 83.373,52 (oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali) nonché alle spese del giudizio in favore dello Stato.
- pag. 1 di 29 -
Il convenuto, secondo la Procura, aveva indebitamente e
fraudolentemente percepito un finanziamento regionale – erogato a seguito
di delibera della Giunta regionale n. 1045 del 12.11.2001, con la quale era
stato emanato il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2000/2006 – attraverso artifici e raggiri avendo costituito società fittizie
appositamente ed unicamente per captare il flusso di denaro erogato dalla
Regione.
I fondi, finalizzati al sostegno di attività produttive abruzzesi mai
realizzate, erano stati erogati tra le altre anche alla società “PROMOTER
srl”; peraltro il Cicchinelli, amministratore unico della società in parola,
aveva utilizzato la somma per propri scopi privati.
Secondo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Avezzano, la
società Promoter, costituita dal Cicchinelli il 18 aprile 2001, non solo era
stata indirizzata alla diretta illecita percezione di contributi, ma era
finalizzata ad attuare un più ampio sistema, ovverosia una vera e propria
“strategia di gruppo” con il concorso di altre società o ditte individuali,
anch’esse destinatarie di contributi regionali, tutte costituite e gestite in
maniera occulta dal Cicchinelli per lo scambio compiacente di fatture per
operazioni inesistenti (RURAL SITE S.r.l; ZREGH GIAMILA; COOP
STILE LIBERO a.r.l., COOP. GREEN JOB a.r.l.; RURAL EMBASSY
S.r.l.; PROMOTER S.r.l.; I.P.I.S. S.r.l.). La PROMOTER S.r.l., al pari
delle altre società o ditte del “gruppo”, era da considerarsi quindi come
una mera “cartiera”, ovvero una società di fatto mai avviata che aveva
documentato le presunte spese sostenute producendo alla FI.R.A. fatture
per operazioni inesistenti.
- pag. 2 di 29 -
Secondo quanto riferito, la Promoter aveva presentato istanza di
finanziamento per i benefici di cui alle leggi regionali n. 136 del 1996 (o
n. 55 del 1998) alla FI.R.A. S.p.A. chiedendo il finanziamento di euro
100.000,00 quale contributo in conto capitale pari al 50% delle spese
ammissibili di investimento.
La società presentava alla FI.R.A. S.p.A. il 30/08/2002 la richiesta di
anticipazione di euro 70.000,00, pari al 70% dell'ammontare complessivo
delle agevolazioni concesse a fondo perduto, chiedendo che l'importo
venisse accreditato presso l'istituto di credito CARISPAQ c/c. n. 100841,
agenzia di Trasacco ABI 6040 e CAB 40820.
Unitamente alla richiesta di anticipazione, come da regolamento,
veniva allegata una polizza fideiussoria (n. A001199 dell'Istituto
Finanziario Meridionale S.p.A. di Caserta, a garanzia di obbligazioni
assunte verso Enti Pubblici, emessa in Caserta il 07/08/2002, in favore
della Regione Abruzzo).
L'importo di euro 60.744,27 risulta versato dalla FI.R.A. S.p.A. alla
"Promoter S.r.I." con bonifico TERCAS dell'08/10/2002. L'importo di
integrazione di acconto di euro 9.256,00 risulta versato dalla FI.R.A.
S.p.A. alla "Promoter S.r.l." con bonifico TERCAS del 10/03/2003. Il
saldo di euro 13.375,25 risulta versato dalla FI.R.A. S.p.A. alla "Promoter
S.r.l." con bonifico TERCAS del 03/08/2005.
L'atto di citazione ripercorre in dettaglio i contenuti delle
informative della Guardia di Finanza, versate in atti, pervenendo alla
conclusione secondo cui il Cicchinelli, nella sua qualità di legale
rappresentante della società Promoter, aveva falsamente attestato di
- pag. 3 di 29 -
svolgere l'attività ammessa a finanziamento e di aver sostenuto le relative
spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per operazioni (del tutto o in
gran parte) inesistenti di seguito indicate:
Ditta emittente
Data
Importo i.e.
Descrizione beni
Belmonte Raffaele
15/01/2004
29.087,50
Chiosco in legno
Servizi Comm.li Italia S.r.l.
07/04/2004
40.050,00
Tenda Gazebo
Icastica S.r.l.rl
09/04/2004
8.520,00
Struttura gonfiabile
Punto Com di Mancini
10/04/2004
6.560,00
Mobili Ufficio
Punto Com di Mancini
10/04/2004
14.400,00
Mat. Informatico
In realtà le somme, o la gran parte di esse, sono state utilizzate per
altre attività, come emerso nel corso delle indagini che hanno infatti
portato alla luce numerose irregolarità contabili.
In base a tali risultanze la Procura regionale notificava al convenuto
prima l'invito a fornire deduzioni difensive di cui all'art. 5 del decretolegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, successivamente, l’atto introduttivo del
presente giudizio, chiedendone la condanna per l'importo del contributo
illecitamente percepito, oltre interessi rivalutazione e spese.
Il convenuto si costituiva con memoria depositata presso la
segreteria della Sezione in data 26 marzo scorso, eccependo in primo
luogo l’avvenuta prescrizione del credito erariale, la cui decorrenza era da
individuarsi al più tardi nella data di emissione dell'atto di revoca dei
finanziamenti da parte della Regione, e, cioè, il 20 marzo 2007.
A tal fine sosteneva che era sufficiente la mera segnalazione di
possibili danni alla Procura erariale da parte dell'Amministrazione, che
- pag. 4 di 29 -
avrebbe potuto agire – e non l'aveva fatto – con un atto di messa in mora, a
nulla rilevando che l'atto di revoca fosse stato emesso successivamente,
perchè con esso la Regione aveva dato atto di essere a conoscenza
dell'inutilità del finanziamento e della verosimiglianza della notizia di
danno erariale.
Inoltre secondo il convenuto l'addebito della responsabilità di tipo
doloso non sarebbe rimasto suffragato dagli atti di indagine, compiuti in
sede penale, non potendo le sommarie informazioni testimoniali assurgere
a fonte di prova ex art. 111 Cost., stante la mancata conferma delle stesse
in sede dibattimentale ed essendo state rese dalle persone incolpate che,
inoltre, avrebbero avuto tutto l'interesse a coinvolgere soggetti come il
Cicchinelli.
Veniva altresì dedotta la nullità della citazione nella considerazione
che era stata emessa oltre i 120 giorni dalla notificazione dell'invito a
dedurre, non trovando applicazione il periodo di sospensione feriale
invocabile solo nel corso di un processo che, in fattispecie, non si era
ancora instaurato.
Ulteriore profilo di nullità era ravvisato in relazione alla mancanza,
nell’atto di citazione in giudizio, dell'avvertimento della decadenza ex artt.
38 e 167 c.p.c., disposizioni applicabili al presente processo ai sensi
dell’art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi davanti alla Corte dei
conti.
All'udienza del 15 aprile 2014 il Pubblico ministero insisteva nelle
rassegnate conclusioni.
Con riferimento all’eccezione di prescrizione precisava che avendo
- pag. 5 di 29 -
tratto origine la vicenda dalla consumazione di un reato (truffa), la relativa
decorrenza coincideva con la data di richiesta di rinvio a giudizio,
comunicata alla Procura Regionale dall'Avvocatura regionale.
Il Pubblico ministero riteneva, inoltre, destituite di fondamento le
altre eccezioni, posto che al termine per emettere l'invito a dedurre si
applica la sospensione feriale, come statuito dalle Sezioni riunite con
sentenza n. 1/2007/QM; nessuna nullità, poi, affliggeva l'atto di citazione
per l’omesso avvertimento previsto della decadenza ex artt. 38 e 167
c.p.c..
L'avvocato D'Andrea, per il convenuto, deduceva che il termine di
sospensione feriale non trova cittadinanza nella fase preprocessuale,
mentre quello di prescrizione decorre indipendentemente dalla conoscenza
dei fatti da parte della Procura regionale, venendo in rilievo la circostanza
che la Regione Abruzzo aveva revocato il finanziamento già nel marzo
2007.
Quanto al merito ribadiva che non era stata fornita la dimostrazione
della percezione dell’intero finanziamento da parte del Cicchinelli né
quella della inutilità degli investimenti eseguiti. Inoltre gli elementi di
prova provenivano da persone coindagate e, quindi, non attendibili.
Conclusivamente il difensore insisteva per la declaratoria di
assoluzione del suo assistito ribadendo le eccezioni preliminari di merito.
Dopo le repliche, la causa era rimessa in decisione.
DIRITTO
1. La Sezione intende ribadire e confermare quanto già affermato
con sentenza n. 63 del 26 giugno 2014, in relazione ad una fattispecie
- pag. 6 di 29 -
analoga alla presente.
In via pregiudiziale, deve essere quindi affermata la giurisdizione
della Corte dei conti nella controversia.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha statuito che, a seguito
della crescente attività dell'amministrazione pubblica al di fuori degli
schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa
non organicamente inseriti, il baricentro per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che
può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura
del danno e degli scopi perseguiti; nel delineato contesto il privato cui
siano erogati fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul
modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione
esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi
pubblici, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle
finalità perseguite, provoca un danno per l'ente pubblico anche sotto il
mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del finanziamento che
avrebbe potuto determinare la realizzazione del piano così come
concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso
privato. Dell’indicato nocumento il privato deve rispondere davanti al
giudice contabile, venendo in rilievo “un rapporto di servizio tra
quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto
privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse
dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico; in relazione ai
quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che
dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa” (Cass., Sez.
- pag. 7 di 29 -
Unite, 23/09/2009, ord. n. 20434).
Nell'ambito della citata relazione rientrano anche i fatti commessi da
amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei
contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano
preordinati (Cass., Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei
loro confronti si instaura una relazione funzionale, sulla cui base il
soggetto privato viene coinvolto nell'iter procedimentale dell'ente
pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la
realizzazione, in vece della P.A., di un compito suo proprio. Non rileva
neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente
destinatario del contributo, posto che per integrare gli estremi di un
rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione
della Corte dei conti non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con
l'ente pubblico avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è
sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito,
anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., Sez. Unite, n.
295/2013, 1774/2013, 22513/2006; 5163/2004; 400/2000; per gli enti
pubblici economici, Cass. Sezioni unite, n. 19667/2003; per le società per
azioni partecipate da enti pubblici, con capitale da questi detenuto in
misura assolutamente maggioritaria, Cass. n. 3899/2004; per le aziende
municipalizzate, Cass. n. 3351/2004; nella giurisprudenza della Corte dei
conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67,
631 e 729 del 2005 e n. 76/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania, ordinanza n. 95 del 2006; Sez. I Centr. App.n. 264/2012; Sez.
Lazio, n. 345/2012).
- pag. 8 di 29 -
Appare pacifica, altresì, la circostanza che è la natura pubblica dei
fondi impiegati ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti (Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 69
del 2009).
2. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione, articolata dalla difesa
del convenuto sotto il profilo della mancanza dell'avvertimento circa le
decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c. (ex art. 163, n. 7 c.p.c.), è
destituita di fondamento.
Al riguardo, in adesione alla prevalente giurisprudenza, va in primo
luogo osservato che la competenza territoriale delle Sezioni regionali della
Corte dei conti in materia di responsabilità ha natura funzionale (non
operando neppure le deroghe alla competenza per ragioni di connessione,
indicate negli artt. 31 e seguenti dello stesso codice di rito) e che la
relativa questione è rilevabile d'ufficio (ex multis, cfr. Sez. Liguria, sent.
349 del 15.05.2006; Sez. Piemonte, sent. 174 del 10.07.2009), sicché
l'avvertimento delle decadenze recate dal novellato art. 38 c.p.c. non
costituisce indicazione necessaria dell'atto di citazione e non può assumere
alcun rilievo ai fini dell'invocata nullità. In ogni caso, deve ricordarsi che
l'omissione di cui si tratta (in disparte la questione dell'applicabilità delle
decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ex
art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933; cfr. SS.RR., sent. 2/2008/QM),
risulta sanata dalla costituzione del convenuto (ex art. 164, co. 3, c.p.c.),
salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la fissazione di una nuova
udienza e di essere rimesso in termini rispetto alle attività processuali che
gli siano rimaste precluse per effetto del mancato avvertimento.
- pag. 9 di 29 -
Circostanza quest’ultima non ricorrente in controversia.
3. Priva di pregio si appalesa, inoltre, l’eccezione di inammissibilità
della citazione per inosservanza del termine di centoventi giorni stabilito
dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Al riguardo, non v'è ragione di discostarsi dal chiaro principio di
diritto, consolidato in giurisprudenza, a suo tempo affermato dalle Sezioni
Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/2003/QM, alle cui persuasive
motivazioni, pienamente condivise dalla Sezione, può farsi integrale rinvio
quale precedente conforme ex artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
in particolare, si è affermato che al periodo di centoventi giorni per
emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dal richiamato articolo 5 e
decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale
nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del
presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno) di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Nella specie, l'invito a dedurre è stato notificato il 27 giugno 2013;
l'atto di citazione è stato depositato il 19 dicembre 2013 e poi notificato l'8
gennaio 2014. Ne discende la tempestività dell'emissione dell'atto di
citazione per cui è causa.
4. Parimenti destituita di fondamento si profila l’eccezione di
prescrizione del credito erariale con riferimento al decorso del termine
quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
- pag. 10 di 29 -
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639).
Nella fattispecie, infatti, l’occultamento doloso del danno ha
impedito la tempestiva tutela del credito stesso, attivabile soltanto dopo la
scoperta del nocumento.
Per i medesimi fatti che connotano la vicenda oggetto della presente
controversia, il convenuto è stato imputato del reato di cui agli artt. 56, 81,
110, 640-bis, 61 n. 7 c.p., perchè, in concorso morale e materiale con altri
soggetti “procurava[no] a se stessi e ad altri un ingiusto profitto con
danno patrimoniale di rilevante gravità per la Regione Abruzzo, pari
all'ammontare
complessivo
dei
finanziamenti
indebiti
concessi,
corrispondenti ad euro 338.158,00 [per la società Promoter a r.l. euro
83.373,52, n.d.r.] inducendo in errore detto ente pubblico tramite la
FI.RA., l'ente erogatore, che erogava ingenti somme di denaro a titolo di
contributi regionali di vario genere, finalizzati al sostegno delle attività
produttive abruzzesi, con conseguente danno patrimoniale”.
Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione decorra, a mente della
già citata disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, della legge n.
20 del 1994, solo dalla scoperta del danno.
La richiamata disciplina, nel prevedere che in caso di occultamento
doloso la prescrizione decorra dalla data della sua scoperta, costituisce
applicazione, nello specifico ambito della responsabilità amministrativa,
della previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c., per la quale si verifica la
sospensione del corso della prescrizione fra “il debitore che ha
dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo
non sia stato scoperto”.
- pag. 11 di 29 -
L'evidente connessione fra causa di sospensione del corso della
prescrizione
e
impedimento
all'esercizio
del
diritto
derivante
dall'occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di
sospensione cessi nel momento della scoperta del danno da parte del
soggetto legittimato all'esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte
dell'Amministrazione danneggiata, soggetto creditore, cui deve equipararsi
la scoperta da parte della Procura regionale presso la Corte dei conti, in
considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in
mora (cfr. SS.RR. n. 14/2000/Q.M. del 29.11-20.12.2000) ed ad esercitare
l'azione di responsabilità con effetti interruttivi del corso della
prescrizione.
Con riferimento al caso di specie, come risulta dalla documentazione
versata agli atti del giudizio, se è vero che nella richiesta di sequestro
preventivo avanzato dal Procuratore della Repubblica al G.I.P. presso il
Tribunale di Avezzano, nei confronti, tra gli altri, del Cicchinelli Augusto,
è menzionata la revoca dei finanziamenti da parte della Giunta regionale
in data 20 marzo 2007, è anche vero che detta circostanza è assai generica,
facendo riferimento alla necessità di complesse indagini, dovendosi
verificare la veridicità delle fatture ammesse a contributo e dando atto,
comunque, che la Regione aveva disposto la revoca in via cautelativa, “in
attesa di conoscere l'esito dell'attività di indagine in corso da parte della
Procura di Avezzano”.
La stessa Regione non avrebbe potuto conoscere gli atti penali,
coperti dal segreto istruttorio, né la Procura erariale chiederli, non
versandosi nei casi tassativi di trasmissione prevista dall'art. 129 delle
- pag. 12 di 29 -
disposizioni di attuazione del c.p.p..
Di conseguenza deve ritenersi che l'amministrazione danneggiata
Regione Abruzzo e la stessa Procura erariale abbiano avuto possibilità
concreta di tutelare il credito erariale soltanto dalla data della richiesta di
rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avezzano in data 7/8 febbraio 2011, trasmessa dall'Avvocatura regionale
in data 23 agosto 2011.
Prima della data dell'esercizio dell'azione penale, infatti, né la
Regione, né tantomeno la Procura erariale erano nella possibilità legale di
far valere il diritto al risarcimento del danno, per mancanza di conoscenza
del meccanismo truffaldino perpetrato dal convenuto in concorso con altri
soggetti.
Il P.M. contabile, inoltre, non era nella possibilità concreta di
esercitare azioni a tutela del patrimonio della FI.RA., mancando una
notizia specifica e concreta di danno.
Infine il pregiudizio per l’erario non era conosciuto nel suo
ammontare, dovendosi ricostruire l'iter dei finanziamenti erogati, la loro
effettiva destinazione nonché la veridicità della documentazione
depositata dai richiedenti.
Viene in rilievo, al riguardo, il principio contenuto nell'art. 2935 del
codice civile per il quale “contra non valentem agere non currit
praescriptio”.
Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi che l’azione della
procura regionale sia stata tempestivamente esercitata poiché l'invito a
dedurre è stato notificato al convenuto, come esposto, il 27 giugno 2013 e,
- pag. 13 di 29 -
quindi, entro il termine quinquennale previsto dall’ordinamento.
5. Nel merito, emerge dagli atti, per quanto appresso si dirà, che la
condotta del convenuto era diretta a far apparire l’esistenza di una realtà
imprenditoriale del tutto fittizia, al fine di ricevere il finanziamento dalla
FIRA (Finanziaria della Regione Abruzzo) relativo al Docup Abruzzo
2000-2006, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1045 in data 12
novembre 2001.
Dall’informativa della Guardia di Finanza, Compagnia di Avezzano
(AQ), in data 21 agosto 2013, si evincono fatti idonei a configurare anche
il danno erariale.
In particolare, attraverso l’acquisizione documentale, è emerso che
la società Promoter srl (in persona del Cicchinelli il quale, come esposto,
ne era amministratore unico) ha ricevuto un contributo complessivo di
euro 83.373,52 attestando falsamente di svolgere l'attività ammessa a
finanziamento (promozione e commercializzazione di prodotti tipici e
dell'artigianato del Parco Nazionale d'Abruzzo) e di aver sostenuto le
relative spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per operazioni (del tutto
o in gran parte) inesistenti di seguito indicate:
Ditta emittente
Data
Importo i.e.
Descrizione beni
Belmonte Raffaele
15/01/2004
29.087,50
Chiosco in legno
Servizi Comm.li Italia S.r.l.
07/04/2004
40.050,00
Tenda Gazebo
Icastica S.r.l.rl
09/04/2004
8.520,00
Struttura gonfiabile
Punto Com di Mancini
10/04/2004
6.560,00
Mobili Ufficio
Punto Com di Mancini
10/04/2004
14.400,00
Mat. Informatico
In proposito, come dettagliatamente esposto e documentato nella
- pag. 14 di 29 -
citata relazione della Guardia di Finanza, e riportato nell'atto di citazione,
dagli atti risulta quanto segue.
Le sedi delle attività della Promoter dovevano risultare a Trasacco,
in Via Garibaldi n. 43, in Via Baracca ed in Via Piave n. 30, ed infine ad
Avezzano in Via Napoli 77.
Non risultano depositati i bilanci degli esercizi 2006 e 2007. La
società per l'anno 2006 non ha presentato le dichiarazioni fiscali (redditi,
IVA e IRAP), ad eccezione del Mod.770.
Con lettera del 26 giugno 2002 la Promoter richiedeva una rettifica
degli investimenti da effettuare e rendicontare nonché una richiesta di
sospensione dei termini. Il 13 aprile 2004 la società stessa chiedeva alla
FI.R.A. S.p.A. l'erogazione del saldo del beneficio concesso facendo
presente all'Ente Abruzzo Lavoro che era in corso una variazione di sede e
comunicando di aver avuto in concessione un apposito terreno in zona
artigianale. Il 9 novembre 2004 la Promoter S.r.l. chiedeva ad Abruzzo
Lavoro un rinvio del controllo di cui alla legge regionale n. 136 del 1996
per trasferimento sede, in quanto non era ancora operativa quella nuova.
Il 23 giugno 2005, dopo apposita comunicazione di Abruzzo Lavoro,
la Promoter si metteva infine a disposizione per il controllo degli
investimenti, ma il signor Sciaravalle Antonio, dipendente di Abruzzo
Lavoro, con riguardo alla pratica "Promoter" così riferisce: "(…) Recatici
nella sede dell'attività in Trasacco (AQ), il Cicchinelli ci ha detto che i
beni erano sparsi in varie sedi. Lo invitavamo quindi a raggruppare
questi beni solo in due sedi, e ad avvisarci una volta che avesse fatto ciò.
Non avvisandoci, però, dopo un certo periodo abbiamo provveduto a
- pag. 15 di 29 -
sollecitare di nuovo la verifica che abbiamo fatto prima ad Avezzano, in
Via Napoli, poi a Trasacco, in Via Piave, e infine a casa della madre del
Cicchinelli dove erano presenti i gazebo e la casetta in legno smontata.
(...) Ricordo che il Cicchinelli ci comunicò che alcuni beni si trovavano a
L'Aquila, come poi ha scritto nella relazione da noi redatta alla sua
presenza (…)".
In sede di sommarie informazioni del 25 gennaio 2007 il signor
Belmonte Raffaele così dichiarava: "Sono il gestore e titolare della ditta
lavori generali costruzioni edili di Belmonte Raffaele, preciso che la
società Belmonte Fratelli con P.I. 00235150661 è stata chiusa circa 20
anni fa. In merito alla mia ditta individuale, costituita nell'anno 1997, ad
oggi non ho mai presentato denunce Iva o tanto meno dichiarazioni dei
redditi e altro, anche se ho comunque, nel corso degli anni, eseguito vari
lavori edili. Preciso che per detti lavori non ho mai emesso fattura.”
In sede di sommarie informazioni del 27 febbraio 2007 il Belmonte
Raffaele forniva le seguenti ulteriori dichiarazioni:
“D: Cosa può riferire in merito ai rapporti commerciali intrattenuti
dalla sua azienda con Cicchinelli Augusto e/o con le società a lui
riconducibili, in particolar modo relativamente alle fatture intestate
Belmonte Costruzioni lavori generali, rinvenute all'interno delle pratiche
ammesse a contributo regionale, di fatto riconducibili al predetto
Cicchinelli (omissis).
R: Rappresento che in virtù di una vecchia amicizia con Cicchinelli
Augusto di Trasacco, e trovandomi in gravi difficoltà economiche a causa
delle mie vicende imprenditoriali, Auqusto mi propose, per guadagnare
- pag. 16 di 29 -
qualcosa, di emettere fatture di comodo per documentare vendite di beni
di vario genere di fatto mai avvenute. In pratica Cicchinelli mi chiese
carta intestata in bianco della mia società che gli necessitava per prodursi
in proprio fatture commerciali che gli servivano per presentare domande
di finanziamento alla Regione Abruzzo. Di fatto però, lo stesso era sempre
vago circa la destinazione delle fatture che si compilava da solo e che mi
faceva successivamente firmare. Per quanto a mia conoscenza, lo stesso
mi ha fatto sottoscrivere le fatture emesse nei confronti della società
Coop. Green Job a R.L. (nr. 4 del 30.03.06), nei confronti della Servizi
Commerciali Italia S.r.l. (nr. 11 del 25.05.04), IPIS S.r.l., mentre non
ricordo se poi nella confusione ho sottoscritto altre fatture. I nostri
accordi erano i seguenti: Cicchinelli provvedeva a compilare le fatture a
suo piacimento, utilizzando la mia intestazione e per contro mi
corrispondeva piccole cifre di denaro quale compenso per concessione
della mia partita Iva. La cosa che più mi lascia perplesso è il fatto che da
tale illecito comportamento non ho avuto alcun vantaggio economico, in
quanto le cifre che mi ha consegnato Cicchinelli erano veramente
irrisorie. Per quanto riguarda i miei rapporti commerciali con Cicchinelli
Augusto, e con le fatture da voi rinvenute presso 1a FI.R.A. S.p.A., intendo
assumermi la mia responsabilità e dichiarare che le stesse sono state
emesse a fronte di operazioni commerciali di fatto inesistenti, tranne che
la fornitura delle cabine telefoniche alla IPIS S.r.l.. Sono consapevole che
purtroppo la fiducia che avevo riposto nel Cicchinelli è stata dallo stesso
tradita in quanto, come adesso riesco finalmente a comprendere, si è
approfittato della mia persona per porre in essere illecite attività.
- pag. 17 di 29 -
Ribadisco infine che per quanto attiene alle fatture rinvenute presso la
FI.R.A. S.p.A., ammesse a contributo regionale ed emesse dalla mia ditta,
le stesse sono da considerarsi falsamente redatte, ovvero relative ad
operazioni commerciali mai avvenute, come dicasi per la fattura emessa
nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l., la cui emissione mi è
stata richiesta esplicitamente da Cicchinelli Augusto. In questa sede
ribadisco ulteriormente che non ho mai presentato la dichiarazione dei
redditi obbligatoria. Mi assumo le mie responsabilità ed intendo
rappresentare che quanto da me dichiarato corrisponde a verità. (...)”.
E' altamente significativo che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto
fatture della ditta Belmonte all'interno del computer di Cicchinelli, in sede
di sopralluogo.
In riferimento alle fatture della “Puntocom”, durante l'indagine è
stato sentito il Sig. Tomassetti Mirio, quale collaboratore e coniuge di
Mancini Francesca (titolare della ditta Puntocom) che in data 16 febbraio
2007 ha così dichiarato: "In merito invece alle fatture emesse nei confronti
della Promoter S.r.l. rappresento che, come richiestomi dal Cicchinelli,
gli importi indicati nelle stesse sono stati maggiorati e quindi il
pagamento è stato eseguito per il reale importo e non per quello
fatturato”.
Anche la titolare di “Puntocom” Mancini Francesca ha dichiarato in
sede di sommarie informazioni del 13 marzo 2007 di aver maggiorato del
10% circa le fatture emesse nei confronti della Promoter e di non aver
ancora ricevuto il pagamento di una parte della fornitura.
II 19 febbraio 2007 è stato poi sentito il signor Mai Giancarlo il
- pag. 18 di 29 -
quale ha così dichiarato: "(…) Nell'anno 2005, ho conosciuto Cicchinelli
Augusto di Trasacco, al quale io proposi se aveva bisogno di fatture
fiscali, in quanto avevo l'opportunità di utilizzare alcune società, delle
quali – omissis – mi aveva fornito i dati fiscali, per emettere documenti
fiscali da utilizzare per i motivi più disparati. Nell'occasione Cicchinelli
mi disse che gli servivano fatture, senza specificarmi il motivo di tale
richiesta A seguito degli accordi presi, emisi fatture con diverse
intestazioni fiscali, delle quali non ricordo i nominativi. Ricordo
comunque che mi recai presso la Camera di Commercio di Avezzano per
effettuare
le
visure
camerali
relative
alla
predetta
società.
Successivamente consegnai le visure nelle mani del Cicchinelli. Circa un
anno e mezzo fa, quindi, ricordo che consegnai nelle mani del Cicchinelli
circa 40/50 mila euro di fatture fiscali falsamente redatte per le quali lo
stesso mi ha corrisposto circa 6.000 euro in contanti. In un secondo
momento, siccome lo stesso mi richiese fatture per importi elevati, mi sono
tirato indietro e, consegnate le visure al Cicchinelli, comunicai allo stesso
che non intendevo più far parte di questo meccanismo truffaldino (…). La
redazione materiale di queste ultime fatture è stata probabilmente opera
dello stesso Chicchinelli (…). Rappresento che, dell'esistenza di ulteriori
fatture, pari ad un importo complessivo di circa 130/140 mila euro (che
servivano per società che dovevano prendere contributi e finanziamenti),
ho informato il mio conoscente – omissis – al quale comunicai che io non
intendevo più percepire i compensi (14% dell'importo in esse indicato)
pattuito con Cicchinelli. Ricordo, tra le società interessate, (…) forse la
Promoter s.r.l. (...)”.
- pag. 19 di 29 -
Dall’esame del conto corrente n. 100841 Carispaq, sul quale
risultano versati i contributi erogati dalla FI.R.A. S.p.A. alla Promoter, la
Guardia di Finanza ha riscontrato l'assenza di pagamenti di fatture inerenti
il finanziamento regionale; in data 12 agosto 2005 veniva invece emesso
un giroconto al conto corrente 93156 intestato a Cicchinelli Augusto di €
10.900,00; il giorno 30 agosto 2005 risulta compilato un assegno a favore
di tale Nuccitelli Raffaele, a firma di Cicchinelli Augusto, per motivazioni
non conosciute. Viene eseguito, altresì, un accredito sul c/c 119337 della
“Rural Embassy” datato 6/10/2005, società che non ha nessun rapporto
commerciale con la Promoter S.r.l. (salva la gestione di fatto di entrambe
da parte del Cicchinelli quali “cartiere”). Risulta in data 12 ottobre 2005
un giroconto al c/c 93156, intestato al Cicchineli Augusto di € 1.100,00.
Viene evidenziato inoltre un versamento di € 20.500,00 dal GAL Marsica
S.r.l., in riferimento ad un finanziamento Leader Plus; in pari data peraltro
l’intera somma viene prelevata con assegno circolare intestato al
Cicchinelli Augusto.
Neppure l'esame del conto corrente 1000/617, acceso presso la
Banca San Paolo dell'Adriatico (Filiale di Celano), anch'esso intestato alla
Promoter, ha fatto emergere movimenti in qualche modo coerenti con
l'attività finanziata. Infatti il conto riporta in entrata numerosi bonifici da
parte della Regione Abruzzo o altri enti e in uscita, per quanto qui
interessa, solo due bonifici in favore dello stesso Cicchinelli.
Alle stesse conclusioni può giungersi mediante l'esame dei conti
correnti intestati personalmente al Cicchinelli, sui quali la Guardia di
Finanza non ha rinvenuto il pagamento delle fatture rendicontate.
- pag. 20 di 29 -
Infine, sono altamente eloquenti le considerazioni e le rilevazioni
effettuate dal dott. Paolo Consalvi nella qualità di consulente tecnico del
P.M. penale Guido Cocco nell'ambito del procedimento penale n.
211/2007 r.g.n.r., versate in atti dalla Procura attrice sub doc. 4, alla cui
lettura può farsi rinvio, per brevità.
Tutto ciò considerato, deve convenirsi con la Guardia di Finanza e
con la Procura Regionale sul fatto che il progetto finanziato riporta la
totalità
(o
quasi)
delle
fatture
che
sono
oggettivamente
e/o
soggettivamente relative ad operazioni inesistenti e comunque non
compatibili con il rendiconto presentato.
Da quanto esposto si evince che – come è poi avvenuto – il
finanziamento
sia
stato
inutiliter
dato,
sia
perché
basato
su
documentazione falsa, come le fatture emesse per prestazioni mai
effettuate sia perché, comunque, il progetto ammesso a finanziamento non
è stato mai realizzato.
Con il denaro erogato dalla Regione sulla base di un rendiconto
falso, quindi, sono stati evidentemente curati interessi personali del
Cicchinelli.
Così ricostruita la vicenda, osserva il Collegio che al giudice
contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi
elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente
apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, codice procedura civile, come
statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 76 del
2012, 242 del 2010, 68 del 2009, 862 del 2001, 756, 94 del 2002 e 32 del
2007 e molte altre) e da quella consolidata della Corte dei conti (Sezione
- pag. 21 di 29 -
II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 del 2001; Sezione I
giurisdizionale centrale, sentenze nn. 222 del 2001 e 360 del 2002;
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 206 del 2008;
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 986 del
2008, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia,
sentenza n. 177 del 2000).
Più in dettaglio, la giurisprudenza è pervenuta ai seguenti approdi:
- gli elementi tratti da procedimenti penali concorrono, ex art. 116 codice
procedura civile, alla formazione del libero convincimento del giudice,
costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la
presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 codice civile (Corte
dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 75 del 2005);
- il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può
attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede
penale, i puntuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, le
risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti,
Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 del 2005);
- tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in
sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere
oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, allo scopo
di formare il proprio convincimento sull’esistenza del danno e della
responsabilità amministrativa; i fatti, comunque emersi in sede penale,
sono autonomamente apprezzati dal giudice contabile a fini qualificatori
diversi
rispetto
al
giudizio
penale,
indirizzato
esclusivamente
all’accertamento dell’esistenza del reato e all’erogazione della pena nei
- pag. 22 di 29 -
confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale,
sentenza n. 7 del 2006);
- le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione
autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità
amministrativa, nell’ambito del quale si può pervenire ad una distinta
qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione
ed autonomia dei processi non esclude, di contro, l’utilizzazione nel
giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti
giudiziari (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, sentenza n. 100 del 2006).
D’altronde, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in
forza dell’art. 116 codice procedura civile, possono essere utilizzate le
prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di
trarne non solo semplici indizi, ma anche valore di prova esclusiva, perché
l’individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e atti a
sorreggere il convincimento del giudice costituisce una sua prerogativa,
ferma restando la necessità di esternare il procedimento di ordine logico e
giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; parimenti si possono
prendere in considerazione, come possibile fonte di prova, i fatti accertati
in sede penale (Sezione V, sentenza n. 21271 del 2008 e copiosa
giurisprudenza richiamata).
Va, infatti, ricordato che “in base al principio del libero
convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere
utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e,
naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio”
- pag. 23 di 29 -
sicché “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n.
5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi
di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57)” ed anche “le dichiarazioni rese (...) in
sede di sommarie informazioni testimoniali” (ex multis, Cass., Sez. 2,
sent. 22020 del 19.10.2007). Ed ancora (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del
10.05.2001): “il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di
P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel
procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del
convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n.
826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n.
2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del
dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass.
25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la
violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815)” fermo
restando “che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto
nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un
regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre
gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile,
ad una propria valutazione logica e critica”.
Nel caso concreto, le affermazioni del Pubblico Ministero trovano
precipuo ed adeguato riscontro negli atti e nelle dichiarazioni sopra
evidenziate, essendo dimostrato che la società Promoter era la “capofila”
di un sistema di “cartiere”, che le fatture allegate alla richiesta di
finanziamento erano state emesse per operazioni inesistenti o non inerenti
- pag. 24 di 29 -
l'attività finanziata e che tutta l’operazione era stata orchestrata da
Cicchinelli Augusto, legale rappresentante della Promoter s.r.l.; questi,
infatti, aveva concepito il raggiro, tenendo i rapporti con le società o con i
soggetti emittenti le fatture false, ed avvantaggiandosi personalmente dei
contributi illecitamente ottenuti.
Tali premesse costituiscono, ad avviso del Collegio, le fondamenta
e, insieme, la prova del palese coefficiente soggettivo doloso che permea
la condotta del convenuto. L'esame complessivo della vicenda evidenzia
infatti una regìa non casuale e virata alla realizzazione dei fatti di cui è
causa, con speculare danno per l’Amministrazione pubblica, per l'importo
contestato in citazione.
L'importo del contributo illecitamente acquisito, e quindi da
rifondere, costituisce debito di valuta e come tale va maggiorato di
interessi legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato adempimento.
In ordine a quest'ultimo profilo, la Sezione intende dare continuità
all'indirizzo inaugurato con sentenza 194 del 24 settembre 2013 (da
intendersi qui integralmente richiamata), secondo cui la somma da
restituire deve essere aumentata del maggior importo tra interessi legali e
rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a 12
mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data
di pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data sono dovuti
sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo.
Ciò in conformità dei principi di diritto enunciati dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sezioni unite, 16 luglio 2008,
n. 19499 e successive conformi), secondo cui:
- pag. 25 di 29 -
-
“nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari
dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non
convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile
in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore
in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza,
a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi
ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi
dell'art. 1284 cod. civ., comma 1”;
-
è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore
non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a
quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto
della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata”;
-
“il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma
superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno
effettivamente subito, (…) mediante la produzione di idonea e completa
documentazione (…)”.
Con la richiamata sentenza n. 19499/2008 si è ritenuto infatti di
dover privilegiare “l'adozione di un'interpretazione che si risolva nel
riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in
mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla
differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di
Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se
- pag. 26 di 29 -
superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).”
Nella fattispecie costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il
rilevante cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del
tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in
misura pari al costo medio netto della provvista finanziaria a breve
termine
sostenuta
dallo
Stato,
in
conformità
della
richiamata
giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata
sentenza n. 194/2013 di questa Sezione.
Osserva infatti il Collegio che l'ente di riferimento - Regione
Abruzzo – versa in situazione deficitaria ed è stato commissariato; lo Stato
e di riflesso la Regione Abruzzo dovranno provvedere alle dovute
restituzioni alla Unione Europea, che provvederà alla decurtazione
proporzionale dei fondi da erogare nell'anno successivo. Sicché – anche a
prescindere dall'incalcolabile pregiudizio arrecato all'economia regionale
che avrebbe potuto trovare impulso in caso di proficua utilizzazione dei
contributi - può ritenersi assodato che le somme sottratte sarebbero state
utilizzate dagli enti coinvolti con un minore ricorso a strumenti eccezionali
di reperimento di risorse, i quali sicuramente comportano oneri superiori
ai meri interessi legali.
Tale costo, in assenza di prova certa circa un più proficuo utilizzo
delle somme sottratte, va quantificato in via equitativa ai sensi dell’art.
1226 del codice civile, come accennato, nella differenza tra il tasso di
rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non
superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello
degli interessi legali (se inferiore).
- pag. 27 di 29 -
Pertanto deve ritenersi che oltre alle somme sottratte - come sopra
quantificate (60.744,27 + 9.256,00 + 13.373,25 = 83.373,52) - e con
decorrenza dall'accredito dei tre bonifici specificati in narrativa, il
convenuto debba rifondere alla Regione Abruzzo il maggior importo tra
interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza
non superiore a 12 mesi (o tasso d'inflazione, se superiore), fino alla data
di pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali dovuti da
tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in
favore dell’Erario statale, nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo,
CONDANNA
il convenuto al pagamento in favore della Regione Abruzzo delle somma
complessiva di euro 83.373,52 (ottantatremilatrecentosettantatre/52)
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, come da motivazione.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali in
favore
dello
Stato
da
liquidarsi
in
complessivi
euro
(cinquecento/84).
Così deciso in L’Aquila il 15 aprile 2014.
IL GIUDICE ESTENSORE
f.to Gerardo de Marco
IL PRESIDENTE
f.to Luciano CALAMARO
***
- pag. 28 di 29 -
500,84
Depositata in Segreteria il 09/07/2014
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Antonella Lanzi
- pag. 29 di 29 -
SENT.72/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
Luciano Calamaro
Presidente
Federico Pepe
Giudice
Gerardo de Marco
Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 18944/R del registro di Segreteria, promosso
dalla Procura Regionale nei confronti dei signori:
Cicchinelli Augusto, nato a Trasacco (AQ) il 20 febbraio 1965 (cod fisc
CCC GST 65B20 L334Y), rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzo
Presutti e dall’avvocato Prof. Stefano D'Andrea del Foro di Avezzano,
elettivamente domiciliato nel loro studio in Avezzano, via Sabotino n. 59,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
Felli Davide, nato a Pescara il 10 febbraio 1969 (cod. fisc. FLL DVD
69B10 G482U, residente in Celano, via Collutri n. 1, non costituito in
giudizio.
FATTO
Con atto notificato l'8 gennaio 2014 (al convenuto Cicchinelli) e il 9
gennaio 2014 (al convenuto Felli) la Procura regionale ha citato in
giudizio i predetti convenuti, nella loro qualità - rispettivamente - il
- pag. 1 di 31 -
Cicchinelli di legale rappresentante della “Promoter S.r.l.” e Felli della
“Coop. Stile Libero a r.l.”, per sentirli condannare al risarcimento del
danno, cagionato alla Regione Abruzzo e alla F.I.R.A., Finanziaria
regionale Abruzzese, pari a euro 39.485,71 (oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali) nonché alle spese del giudizio in favore dello Stato.
I predetti convenuti, secondo la Procura, avevano indebitamente e
fraudolentemente percepito un finanziamento regionale – erogato a seguito
di delibera della Giunta regionale n. 1045 del 12.11.2001, con la quale era
stato emanato il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2000/2006 – attraverso artifici e raggiri avendo costituito società fittizie
appositamente ed unicamente per captare il flusso di denaro erogato dalla
Regione.
I fondi, finalizzati al sostegno di attività produttive abruzzesi mai
realizzate, erano stati erogati alla società “Cooperativa Sociale Stile Libero
a r.l.”; peraltro il Cicchinelli e il Felli, rispettivamente amministratore di
fatto e di diritto della società, avevano utilizzato la somma per propri scopi
privati.
Secondo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Avezzano, la
società era stata costituita il 26 gennaio 2005 con oggetto sociale
riguardante la fornitura di servizi e promozione in ambito ambientale,
turistico e commerciale, ma non aveva mai operato.
Veniva, altresì, accertato che il legale rappresentante della società
aveva falsamente attestato di svolgere l'attività di cui all'oggetto sociale e
di aver sostenuto le relative spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per
operazioni inesistenti di seguito indicate (della quali la fattura Promoter è
- pag. 2 di 31 -
stata sostituita dalla fattura Belmonte nella rendicontazione definitiva):
Ditta emittente
Data
Importo i.e.
Descrizione beni
Promoter
16/01/2006
€ 9.500,00
Software gestionale
D'Avalos s.r.l.
31/01/2006
€ 12.130,00
Mobili e arredi
Adriatica Service s.r.l.
02/02/2006
€ 8.449,00
Attrezzature
Stornelli Pierina
16/03/2006
€ 6.995,00
Macchine d'ufficio
Stornelli Pierina
16/03/2006
€2.895,00
Mobili d'ufficio
Belmonte Costruzioni
27/04/2006
€ 10.000,00
Gazebo a casetta
In realtà le somme, o parte di esse, sono state utilizzate per altre
attività.
Dalle indagini espletate emergevano infatti numerose irregolarità
contabili. In particolare, la società "Promoter S.r.l." di Trasacco svolgeva
attività incompatibile con il contenuto della fattura emessa. La società
"Adriatica Service S.r.l." aveva sede legale in località diversa rispetto a
quella indicata nell'intestazione della fattura emessa mentre il numero di
telefono indicato sul certificato camerale corrispondeva ad un'agenzia
viaggi di Chieti; la stessa società risultava svolgere attività diverse, ma
incompatibili con i beni indicati in fattura; dal 30/07/2001 essa non
depositava il bilancio presso il Registro delle Imprese e il capitale sociale
non era neppure stato aggiornato all'unità di euro. Anche per la società
"D'Avalos S.r.l." di Vasto non v'è corrispondenza tra il contenuto della
fattura (mobili e arredi) e l’attività teoricamente svolta (commercio al
dettaglio di confezioni per adulti), dal 2003 non deposita bilancio presso il
Registro delle Imprese e dal 2005 è sconosciuta al Fisco.
La Promoter S.r.l., infine, era una società costituita dal Cicchinelli
- pag. 3 di 31 -
unicamente per captare i finanziamenti regionali.
La situazione di totale fittizietà dell'attività ammessa a contributo era
confermata, tra l'altro, dalle sommarie informazioni rese alla Guardia di
Finanza rispettivamente dal signor Belmonte Raffaele (in data 25.01.2007
e in data 27.02.2007) e dal signor Felli medesimo (in data 21.02.2007),
nonché dai sopralluoghi svolti in loco dai militari.
In base a tali risultanze la Procura regionale notificava ai convenuti
prima l'invito a fornire deduzioni difensive di cui all'art. 5 del decretolegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, successivamente, l’atto introduttivo del
presente giudizio, chiedendone la condanna in solido ed indicando, ai soli
fini della ripartizione nei rapporti interni, la quota del 70% a carico del
Cicchinelli e del restante 30% a carico del Felli.
Il primo dei due convenuti si costituiva con memoria depositata
presso la segreteria della Sezione in data 26 marzo scorso, eccependo in
primo luogo l’avvenuta prescrizione del credito erariale, la cui decorrenza
era da individuarsi al più tardi nella data di emissione dell'atto di revoca
dei finanziamenti da parte della Regione, e, cioè, il 20 marzo 2007.
A tal fine sosteneva che era sufficiente la mera segnalazione di
possibili danni alla Procura erariale da parte dell'Amministrazione, che
avrebbe potuto agire – e non l'aveva fatto – con un atto di messa in mora, a
nulla rilevando che l'atto di revoca fosse stato emesso successivamente,
perchè con esso la Regione aveva dato atto di essere a conoscenza
dell'inutilità del finanziamento e della verosimiglianza della notizia di
danno erariale.
- pag. 4 di 31 -
Inoltre secondo il convenuto l'addebito della responsabilità di tipo
doloso non sarebbe rimasto suffragato dagli atti di indagine, compiuti in
sede penale, non potendo le sommarie informazioni testimoniali assurgere
a fonte di prova ex art. 111 Cost., stante la mancata conferma delle stesse
in sede dibattimentale ed essendo state rese dalle persone incolpate che,
inoltre, avrebbero avuto tutto l'interesse a coinvolgere soggetti come il
Cicchinelli.
Veniva altresì dedotta la nullità della citazione nella considerazione
che era stata emessa oltre i 120 giorni dalla notificazione dell'invito a
dedurre, non trovando applicazione il periodo di sospensione feriale
invocabile solo nel corso di un processo che, in fattispecie, non si era
ancora instaurato.
Ulteriore profilo di nullità era ravvisato in relazione alla mancanza,
nell’atto di citazione in giudizio, dell'avvertimento della decadenza ex artt.
38 e 167 c.p.c., disposizioni applicabili al presente processo ai sensi
dell’art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi davanti alla Corte dei
conti.
All'udienza del 15 aprile 2014 il Pubblico ministero insisteva nelle
rassegnate conclusioni.
Con riferimento all’eccezione di prescrizione precisava che avendo
tratto origine la vicenda dalla consumazione di un reato (truffa), la relativa
decorrenza coincideva con la data di richiesta di rinvio a giudizio,
comunicata alla Procura Regionale dall'avvocatura regionale.
Il Pubblico ministero riteneva, inoltre, destituite di fondamento le
altre eccezioni, posto che al termine per emettere l'invito a dedurre si
- pag. 5 di 31 -
applica la sospensione feriale, come statuito dalle Sezioni riunite con
sentenza n. 1/2007/QM; nessuna nullità, poi, affliggeva l'atto di citazione
per l’omesso avvertimento previsto della decadenza ex artt. 38 e 167
c.p.c..
L'avvocato D'Andrea, per il convenuto Cicchinelli, deduceva che il
termine di sospensione feriale non trova cittadinanza nella fase
preprocessuale, mentre quello di prescrizione decorre indipendentemente
dalla conoscenza dei fatti da parte della Procura regionale, venendo in
rilievo la circostanza che la Regione Abruzzo aveva revocato il
finanziamento già nel marzo 2007.
Quanto al merito ribadiva che non era stata fornita la dimostrazione
della percezione dell’intero finanziamento da parte del Cicchinelli né
quella della inutilità degli investimenti eseguiti. Inoltre gli elementi di
prova provenivano da persone coindagate e, quindi, non attendibili.
Il convenuto, inoltre, era estraneo all’apparato della società, con la
quale aveva intrattenuto rapporti di consulenza in merito al finanziamento.
Conclusivamente il difensore insisteva per la declaratoria di
assoluzione del suo assistito ribadendo le eccezioni preliminari di merito.
Dopo le repliche, la causa era rimessa in decisione.
DIRITTO
1. La Sezione intende ribadire e confermare quanto già affermato
con sentenza n. 63 del 26 giugno 2014, in relazione ad una fattispecie
analoga alla presente.
In via pregiudiziale, deve essere quindi affermata la giurisdizione
della Corte dei conti nella controversia.
- pag. 6 di 31 -
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha statuito che, a seguito
della crescente attività dell'amministrazione pubblica al di fuori degli
schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa
non organicamente inseriti, il baricentro per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che
può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura
del danno e degli scopi perseguiti; nel delineato contesto il privato cui
siano erogati fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul
modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione
esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi
pubblici, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle
finalità perseguite, provoca un danno per l'ente pubblico anche sotto il
mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del finanziamento che
avrebbe potuto determinare la realizzazione del piano così come
concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso
privato. Dell’indicato nocumento il privato deve rispondere davanti al
giudice contabile, venendo in rilievo “un rapporto di servizio tra
quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto
privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse
dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico; in relazione ai
quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che
dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa” ( Cass., Sez.
Unite, 23/09/2009, ord. n. 20434).
Nell'ambito della citata relazione rientrano anche i fatti commessi da
amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei
- pag. 7 di 31 -
contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano
preordinati (Cass., Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei
loro confronti si instaura una relazione funzionale, sulla cui base il
soggetto privato viene coinvolto nell'iter procedimentale dell'ente
pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la
realizzazione, in vece della P.A., di un compito suo proprio. Non rileva
neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente
destinatario del contributo, posto che per integrare gli estremi di un
rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione
della Corte dei conti non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con
l'ente pubblico avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è
sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito,
anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., Sez. Unite, n.
295/2013, 1774/2013, 22513/2006; 5163/2004; 400/2000; per gli enti
pubblici economici, Cass. Sezioni unite, n. 19667/2003; per le società per
azioni partecipate da enti pubblici, con capitale da questi detenuto in
misura assolutamente maggioritaria, Cass. n. 3899/2004; per le aziende
municipalizzate, Cass. n. 3351/2004; nella giurisprudenza della Corte dei
conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67,
631 e 729 del 2005 e n. 76/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania, ordinanza n. 95 del 2006; Sez. I Centr. App.n. 264/2012; Sez.
Lazio, n. 345/2012).
Appare pacifica, altresì, la circostanza che è la natura pubblica dei
fondi impiegati ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti (Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 69
- pag. 8 di 31 -
del 2009).
2. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione, articolata dalla difesa
del convenuto Cicchinelli sotto il profilo della mancanza dell'avvertimento
circa le decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c. (ex art. 163, n. 7
c.p.c.), è destituita di fondamento.
Al riguardo, in adesione alla prevalente giurisprudenza, va in primo
luogo osservato che la competenza territoriale delle Sezioni regionali della
Corte dei conti in materia di responsabilità ha natura funzionale (non
operando neppure le deroghe alla competenza per ragioni di connessione,
indicate negli artt. 31 e seguenti dello stesso codice di rito) e che la
relativa questione è rilevabile d'ufficio (ex multis, cfr. Sez. Liguria, sent.
349 del 15.05.2006; Sez. Piemonte, sent. 174 del 10.07.2009), sicché
l'avvertimento delle decadenze recate dal novellato art. 38 c.p.c. non
costituisce indicazione necessaria dell'atto di citazione e non può assumere
alcun rilievo ai fini dell'invocata nullità. In ogni caso, deve ricordarsi che
l'omissione di cui si tratta (in disparte la questione dell'applicabilità delle
decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ex
art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933; cfr. SS.RR., sent. 2/2008/QM),
risulta sanata dalla costituzione del convenuto (ex art. 164, co. 3, c.p.c.),
salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la fissazione di una nuova
udienza e di essere rimesso in termini rispetto alle attività processuali che
gli siano rimaste precluse per effetto del mancato avvertimento.
Circostanza quest’ultima non ricorrente in controversia.
3. Priva di pregio si appalesa, inoltre, l’eccezione di inammissibilità
della citazione per inosservanza del termine di centoventi giorni stabilito
- pag. 9 di 31 -
dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Al riguardo, non v'è ragione di discostarsi dal chiaro principio di
diritto, consolidato in giurisprudenza, a suo tempo affermato dalle Sezioni
Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/2003/QM, alle cui persuasive
motivazioni, pienamente condivise dalla Sezione, può farsi integrale rinvio
quale precedente conforme ex artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
in particolare, si è affermato che al periodo di centoventi giorni per
emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dal richiamato articolo 5 e
decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale
nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del
presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno) di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Va altresì ricordato, per completezza, che “nell’ipotesi in cui una
pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei
loro confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di
centoventi giorni (…) decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito a
dedurre” (così SS.RR., sent. n. 1/2005/QM).
Ne discende la tempestività del deposito in Sezione dell'atto di
citazione per cui è causa.
4. Parimenti destituita di fondamento si profila l’eccezione di
prescrizione del credito erariale, avanzata dal convenuto Cicchinelli, e non
anche dal convenuto Felli, non costituito in giudizio, con riferimento al
decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14
- pag. 10 di 31 -
gennaio 1994, n. 20 (come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639).
Nella fattispecie, infatti, l’occultamento doloso del danno ha
impedito la tempestiva tutela del credito stesso, attivabile soltanto dopo la
scoperta del nocumento.
Per i medesimi fatti che connotano la vicenda oggetto della presente
controversia, gli odierni convenuti sono stati imputati del reato di cui agli
artt. 56, 81, 110, 640-bis, 61 n. 7 c.p., perchè, in concorso morale e
materiale fra di loro ed altri soggetti “procurava[no] a se stessi e ad altri
un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per la
Regione Abruzzo, pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti
indebiti concessi, corrispondenti ad euro 338.158,00 [per la società coop.
Stile Libero a r.l. euro 39.485,71, n.d.r.] inducendo in errore detto ente
pubblico tramite la FI.RA., l'ente erogatore, che erogava ingenti somme di
denaro a titolo di contributi regionali di vario genere, finalizzati al
sostegno delle attività produttive abruzzesi, con conseguente danno
patrimoniale”.
Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione decorra, a mente della
già citata disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, della legge n.
20 del 1994, solo dalla scoperta del danno.
La richiamata disciplina, nel prevedere che in caso di occultamento
doloso la prescrizione decorra dalla data della sua scoperta, costituisce
applicazione, nello specifico ambito della responsabilità amministrativa,
della previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c., per la quale si verifica la
- pag. 11 di 31 -
sospensione del corso della prescrizione fra “il debitore che ha
dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo
non sia stato scoperto”.
L'evidente connessione fra causa di sospensione del corso della
prescrizione
e
impedimento
all'esercizio
del
diritto
derivante
dall'occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di
sospensione cessi nel momento della scoperta del danno da parte del
soggetto legittimato all'esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte
dell'Amministrazione danneggiata, soggetto creditore, cui deve equipararsi
la scoperta da parte della Procura regionale presso la Corte dei conti, in
considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in
mora (cfr. SS.RR. n°14/2000/Q.M. del 29.11-20.12.2000) ed ad esercitare
l'azione di responsabilità con effetti interruttivi del corso della
prescrizione.
Con riferimento al caso di specie, come risulta dalla documentazione
versata agli atti del giudizio, se è vero che nella richiesta di sequestro
preventivo avanzato dal Procuratore della Repubblica al G.I.P. presso il
Tribunale di Avezzano, nei confronti, tra gli altri, del Cicchinelli Augusto,
è menzionata la revoca dei finanziamenti da parte della Giunta regionale
in data 20 marzo 2007, è anche vero che detta circostanza è assai generica,
facendo riferimento alla necessità di complesse indagini, dovendosi
verificare la veridicità delle fatture ammesse a contributo e dando atto,
comunque, che la Regione aveva disposto la revoca in via cautelativa, “in
attesa di conoscere l'esito dell'attività di indagine in corso da parte della
Procura di Avezzano”.
- pag. 12 di 31 -
La stessa Regione non avrebbe potuto conoscere gli atti penali,
coperti dal segreto istruttorio, né la Procura erariale chiederli, non
versandosi nei casi tassativi di trasmissione prevista dall'art. 129 delle
disposizioni di attuazione del c.p.p..
Di conseguenza deve ritenersi che l'amministrazione danneggiata
Regione Abruzzo e la stessa Procura erariale abbiano avuto possibilità
concreta di tutelare il credito erariale soltanto dalla data della richiesta di
rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avezzano in data 7/8 febbraio 2011, trasmessa dall'Avvocatura regionale
in data 23 agosto 2011.
Prima della data dell'esercizio dell'azione penale, infatti, né la
Regione, né tantomeno la Procura erariale erano nella possibilità legale di
far valere il diritto al risarcimento del danno, per mancanza di conoscenza
del meccanismo truffaldino perpetrato dai convenuti in concorso con altri
soggetti.
Il P.M. contabile, inoltre, non era nella possibilità concreta di
esercitare azioni a tutela del patrimonio della FI.RA., mancando una
notizia specifica e concreta di danno.
Infine il pregiudizio per l’erario non era conosciuto nel suo
ammontare, dovendosi ricostruire l'iter dei finanziamenti erogati, la loro
effettiva destinazione nonché la veridicità della documentazione
depositata dai richiedenti.
Viene in rilievo, al riguardo, il principio contenuto nell'art. 2935 del
codice civile per il quale “contra non valentem agere non currit
praescriptio”.
- pag. 13 di 31 -
Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi che l’azione della
procura regionale sia stata tempestivamente esercitata poiché gli inviti a
dedurre sono stati notificati ai convenuti il 27 giugno e il 1 luglio 2013 e,
quindi, entro il termine quinquennale previsto dall’ordinamento.
5. Nel merito, emerge dagli atti, per quanto appresso si dirà, che le
condotte dei convenuti erano dirette a far apparire l’esistenza di una realtà
imprenditoriale del tutto fittizia, al fine di ricevere il finanziamento dalla
FIRA (Finanziaria della Regione Abruzzo) relativo al Docup Abruzzo
2000-2006, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1045 in data 12
novembre 2001.
Dall’informativa della Guardia di Finanza, Compagnia di Avezzano
(AQ), in data 21 agosto 2013, si evincono fatti idonei a configurare anche
il danno erariale.
In particolare, attraverso l’acquisizione documentale, è emerso che
la società cooperativa “Stile Libero” a r.l. (di cui il Felli, come esposto, era
amministratore di diritto e il Cicchinelli amministratore di fatto) è stata
destinataria di un contributo a fondo perduto di euro 39.485,71 accreditato
a titolo di acconto dalla Fi.R.A. il 1° giugno 2006 a mezzo bonifico
bancario.
L’anticipazione stessa è stata erogata a seguito dell'emissione delle
seguenti fatture (di cui la fattura della “Belmonte Costruzioni” ha
sostituito quella della “Promoter” in sede di rendicontazione definitiva):
Ditta emittente
Data
Importo i.e.
Descrizione beni
Promoter
16/01/2006
€ 9.500,00
Software gestionale
D'Avalos s.r.l.
31/01/2006
€ 12.130,00
Mobili e arredi
- pag. 14 di 31 -
Adriatica Service s.r.l.
02/02/2006
€ 8.449,00
Attrezzature
Stornelli Pierina
16/03/2006
€ 6.995,00
Macchine d'ufficio
Stornelli Pierina
16/03/2006
€2.895,00
Mobili d'ufficio
Belmonte Costruzioni
27/04/2006
€ 10.000,00
Gazebo a casetta
Tuttavia, come dettagliatamente esposto e documentato nella citata
relazione della Guardia di Finanza, e riportato nell'atto di citazione, non
solo la ditta Promoter (tenuto conto dell'oggetto sociale e delle qualità
soggettive) non poteva fornire le prestazioni fatturate e la cessione di
software gestionali, ma anche la ditta “Belmonte”, forse impiegata nel
settore edile, appariva come ditta inesistente che vendeva ripetutamente
gazebo in legno a casetta a molteplici società tutte facenti capo al
Cicchinelli, tutte fittizie e tutte destinatarie di contributo regionale.
Al riguardo, la Procura ricorda che in sede di sommarie informazioni
del 25 gennaio 2007 il signor Belmonte Raffaele così dichiarava: "Sono il
gestore e titolare della ditta lavori generali costruzioni edili di Belmonte
Raffaele, preciso che la società Belmonte Fratelli con P.I. 00235150661 è
stata chiusa circa 20 anni fa. In merito alla mia ditta individuale,
costituita nell'anno 1997, ad oggi non ho mai presentato denunce Iva o
tanto meno dichiarazioni dei redditi e altro, anche se ho comunque, nel
corso degli anni, eseguito vari lavori edili. Preciso che per detti lavori
non ho mai emesso fattura.”
E' altamente significativo che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto
la fattura della ditta Belmonte all'interno del computer di Cicchinelli, in
sede di sopralluogo.
In sede di sommarie informazioni del 27 febbraio 2007 il Belmonte
- pag. 15 di 31 -
Raffaele forniva le seguenti ulteriori dichiarazioni:
“D: Cosa può riferire in merito ai rapporti commerciali intrattenuti
dalla sua azienda con Cicchinelli Augusto e/o con le società a lui
riconducibili, in particolar modo relativamente alle fatture intestate
Belmonte Costruzioni lavori generali, rinvenute all'interno delle pratiche
ammesse a contributo regionale, di fatto riconducibili al predetto
Cicchinelli (omissis).
R: Rappresento che in virtù di una vecchia amicizia con Cicchinelli
Augusto di Trasacco, e trovandomi in gravi difficoltà economiche a causa
delle mie vicende imprenditoriali, Auqusto mi propose, per guadagnare
qualcosa, di emettere fatture di comodo per documentare vendite di beni
di vario genere di fatto mai avvenute. In pratica Cicchinelli mi chiese
carta intestata in bianco della mia società che gli necessitava per prodursi
in proprio fatture commerciali che gli servivano per presentare domande
di finanziamento alla Regione Abruzzo. Di fatto però, lo stesso era sempre
vago circa la destinazione delle fatture che si compilava da solo e che mi
faceva successivamente firmare. Per quanto a mia conoscenza, lo stesso
mi ha fatto sottoscrivere le fatture emesse nei confronti della società
Coop. Green Job a R.L. (nr. 4 del 30.03.06), nei confronti della Servizi
Commerciali Italia S.r.l. (nr. 11 del 25.05.04), IPIS S.r.l., mentre non
ricordo se poi nella confusione ho sottoscritto altre fatture. I nostri
accordi erano i seguenti: Cicchinelli provvedeva a compilare le fatture a
suo piacimento, utilizzando la mia intestazione e per contro mi
corrispondeva piccole cifre di denaro quale compenso per concessione
della mia partita Iva. La cosa che più mi lascia perplesso è il fatto che da
- pag. 16 di 31 -
tale illecito comportamento non ho avuto alcun vantaggio economico, in
quanto le cifre che mi ha consegnato Cicchinelli erano veramente
irrisorie. Per quanto riguarda i miei rapporti commerciali con Cicchinelli
Augusto, e con le fatture da voi rinvenute presso 1a FI.R.A. S.p.A., intendo
assumermi la mia responsabilità e dichiarare che le stesse sono state
emesse a fronte di operazioni commerciali di fatto inesistenti, tranne che
la fornitura delle cabine telefoniche alla IPIS S.r.l.. Sono consapevole che
purtroppo la fiducia che avevo riposto nel Cicchinelli è stata dallo stesso
tradita in quanto, come adesso riesco finalmente a comprendere, si è
approfittato della mia persona per porre in essere illecite attività.
Ribadisco infine che per quanto attiene alle fatture rinvenute presso la
FI.R.A. S.p.A., ammesse a contributo regionale ed emesse dalla mia ditta,
le stesse sono da considerarsi falsamente redatte, ovvero relative ad
operazioni commerciali mai avvenute, come dicasi per la fattura emessa
nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l., la cui emissione mi è
stata richiesta esplicitamente da Cicchinelli Augusto. In questa sede
ribadisco ulteriormente che non ho mai presentato la dichiarazione dei
redditi obbligatoria. Mi assumo le mie responsabilità ed intendo
rappresentare che quanto da me dichiarato corrisponde a verità. Mi
riservo di fornirvi nei prossimi giorni la documentazione fiscale inerente
la mia ditta individuale.
Emerge dalla relazione della Guardia di Finanza, ancora, quanto
segue.
La società "Adriatica Service S.r.l." ha emesso la fattura n.9 del
02/02/2006 nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L." per €.
- pag. 17 di 31 -
10.229,00, Iva compresa, di cui €.8.449,00 di imponibile e €. 1.780,00 di
Iva al 20%. La sede legale della società in Chieti in Via R. Ortiz n. 24 è
diversa dall'intestazione della fattura emessa. Il numero di telefono
indicato sul certificato camerale corrisponde ad un'agenzia viaggi di
Chieti. La società svolge dal 20/02/1998 l'attività di "impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli. edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore, ecc....". Invece per il Fisco
svolge "attività di fabbricazione di elaboratori e sistemi di apparecchiature
informatiche", quindi svolge altra attività. Dal 30/07/2001 non deposita
bilancio presso il Registro delle Imprese e il capitale sociale non è stato
aggiornato all'unità di euro e non è possibile che abbia potuto fornire i
beni descritti in fattura. Dal 2001 non ha presentato più alcuna
dichiarazione fiscale.
La società "D'Avalos S.r.l." ha emesso fattura n. 6 del 31/01/2006
nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L." per €. 14.556,00, Iva
compresa di cui €. 12.130,00. di imponibile e €. 2.426,00 di Iva al 20%.
Per quanto riferito sulla società "D'Avalos S.r.l."di Vasto non può
corrispondere il contenuto della fattura con quanto effettivamente fornito
in quanto la stessa società svolge l’attività di commercio al dettaglio di
confezioni per adulti e non aveva condizioni oggettive per la fornitura
esaminata. Dal 2003 la società non deposita i bilanci presso il Registro
delle imprese e dal 2005 è sconosciuta al Fisco.
La ditta "Lineaufficio di Stornelli Pierina" ha emesso fattura n.
02/117 del 16/03/2006 nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L."
- pag. 18 di 31 -
per €. 11.820,00, Iva compresa di cui €. 9.850,00 di imponibile e €.
1.970,00 di Iva al 20%. In pari data vi è la dichiarazione di quietanza ove
si afferma che "non sussistono note credito... relativamente alla fattura
quietanzata". Tutte le fatture sopra elencate sono state registrate dalla
società.
Tuttavia, in sede di sommarie informazioni del 21 febbraio 2007, il
Felli Davide così dichiarava:
D: ”Cosa può riferire in merito alla pratica di finanziamento
relativa alla L.R. n. 55/98 (artt. 4 e 8), alla L.R. n. 136/96 e alla L.R. n.
96/97, presentata dalla "Stile Libero Cooperativa Sociale a R.L." di cui lei
è il Presidente, per la quale avete già percepito in data 01/06/2006
l'acconto pari ad €. 39.485,71 dalla FI.R.A. S.p.A., e nello specifico, cosa
può riferire in merito alle fatture contenute nella pratica stessa che le
vengono esibite?”
R:"Ho presentato domanda per l'ottenimento del finanziamento per
svolgere i lavori che sono propri della mia cooperativa. Per la
preparazione della pratica mi sono rivolto al signor Cicchinelli Augusto
che conosco perché presentatomi da un amico comune. La pratica di
finanziamento è stata inoltrata alla Regione che l'ha accettata e in data
01/06/2006 ha erogato l'acconto di 39.485.71 euro. La richiesta di saldo
non è stata ancora avanzata perché intendo prima rendermi conto
dell'andamento della mia attività per quest'anno. C'è tempo per la
presentazione della richiesta di saldo, fino al mese di agosto 2007, con la
possibilità di ottenere un'ulteriore proroga di tre mesi. In merito alle
fatture che mi esibite intendo dichiarare che:
- pag. 19 di 31 -
- la fattura nr. 03 del 16.01.2006 dalla Promoter S.r.l. di Trasacco, di
importo pari a 9.500,00 euro più IVA 20% è stata emessa a fronte della
redazione di un piano d'impresa e studio di fattibilità, ex LR 136/96, per
una consulenza e per la fornitura di software gestionale, così come
descritto in fattura;
- la fattura nr. 06 del 31/01/2006 della D'Avalos S.r.l. di Vasto (CH), di
importo pari a 12.130,00 euro più IVA al 20% è stata emessa a vantaggio
della cooperativa per prendere il contributo regionale, ma i beni in essa,
riportati non sono mai stati consegnati perché non servivano allo
svolgimento della nostra attività. Di conseguenza l'importo non è stato
mai pagato;
- la fattura nr. 09 del 02/02/2006 della Adriatica Service S.r.l. di Chieti
Scalo (CH), di importo pari a 8.449,00 più IVA al 20% è stata anch'essa
emessa come la precedente a vantaggio della cooperativa per
l'ottenimento del contributo. Anche in questo caso, ottenuto il contributo e
non servendo i beni elencati nella fattura allo svolgimento dell'attività, gli
stessi non sono stati consegnati e la fattura non è stata pagata. ln merito
preciso che è stata da me redatta sia per questa fattura che per quella
precedente della D'Avalos S.r.l. una lettera in cui si richiedeva
l'annullamento delle due fatture per il cambiamento del piano d'impresa
della Cooperativa;
- la fattura nr. 02/117 del 16.03.2006 della Lineaufficio Olidata di
Stornelli Pierina, di importo pari a 9.850,00 euro più Iva al 20%, è stata
pagata a fronte dell'acquisto dei beni in essa elencati. Successivamente,
dal momento che si trattava di materiale da ufficio e avendo avuto la
- pag. 20 di 31 -
possibilità di appoggiarmi all'ufficio del signor Cicchinelli in via Napoli
ad Avezzano, ufficio già fornito di tutto il materiale necessario, ho chiesto
alla signora Stornelli Pierina, titolare della Lineaufficio Olidata, di
riprendere indietro la merce elencata in fattura e di farmi una nota di
credito per la merce resa che vi esibisco, con la restituzione dell’importo
precedentemente pagato, cosa realmente avvenuta”.
Rappresento che la merce indicata nelle fatture emesse dalla:
D'Avalos, dall’Adriatica Service S.r.l. e dalla Lineaufficio di Stornelli
Pierina non è stata acquistata in quanto ho ritentito che la stessa non
fosse utile per la mia attività. Rappresentò invece che ho regolarmente
acquistato il gazebo fatturato dalla società Belmonte S.r.l. e regolarmente
pagato la fattura emessa dalla Promoter per la consulenza resa. In merito
al software in essa indicato, lo stesso non è stato ancora consegnato al
sottoscritto, in quanto l'ufficio è ancora in fase di allestimento. Purtroppo
per sopravvenute esigenze personali, ho variato la destinazione del
contributo concessomi dalla Regione Abruzzo, utilizzandolo per il mio
progetto, anche perché consigliato in maniera errata da amici. Intendo
rappresentare comunque che la cifra corrispostami è stata di fatto
interamente utilizzata per l’avvio della mia attuale attività a cui mi sto
dedicando totalmente. Ero comunque a conoscenza del fatto che avrei
dovuto presentare la variazione del progetto alla Regione ed attendere la
sua risposta in merito prima di utilizzare la predetta cifra, di cui
comunque avevo un bisogno impellente. Se ho attuato comportamenti
illeciti, sono stati tutti posti in essere in totale buona fede e senza fare
nulla che potesse arrecare danno alla collettività. Intendo assumermi ogni
- pag. 21 di 31 -
responsabilità che possa derivare da tale comportamento, riservandomi di
fornire ulteriori informazioni se necessario. Vi esibisco in copia la
raccomandata inviata in data. 20/02/2007 alla Regione Abruzzo e alla
FI.R.A. con la quale richiedo il cambiamento del piano d'impresa.
Purtroppo tale comportamento doveva essere posto in essere qualche
tempo fa e ancora oggi non riesco a capacitarmi della situazione che si è
verificata. Non ho altro da aggiungere (omissis)”.
Come già accennato, la Guardia di Finanza ha rinvenuto all'interno
del computer del Cicchinelli una cartella di documenti contenenti, tra
l'altro, fatture ed altri dati amministrativo-contabili riguardanti la società
cooperativa Stile Libero.
In definitiva, osserva la Guardia di Finanza, il progetto riporta la
totalità delle fatture utilizzate al fine del finanziamento che sono
oggettivamente e/o soggettivamente relative ad operazioni inesistenti e
comunque non in linea con la realtà di quanto accaduto.
Da quanto esposto si evince che – come è poi avvenuto – il
finanziamento
sia
stato
inutiliter
dato,
sia
perché
basato
su
documentazione falsa, come le fatture emesse per prestazioni mai
effettuate sia perché, comunque, il progetto ammesso a finanziamento non
è stato mai realizzato; infatti l’impresa non ha mai operato, come
dichiarato dallo stesso Felli.
Con il denaro erogato dalla Regione sulla base di un rendiconto
falso, quindi, è stata intrapresa una diversa attività da parte del Felli, il
quale avrebbe in tal modo utilizzato il finanziamento regionale avendo
impellente bisogno di denaro per i suoi scopi privati.
- pag. 22 di 31 -
Così ricostruita la vicenda, osserva il Collegio che al giudice
contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi
elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente
apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, codice procedura civile, come
statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 76 del
2012, 242 del 2010, 68 del 2009, 862 del 2001, 756, 94 del 2002 e 32 del
2007 e molte altre) e da quella consolidata della Corte dei conti (Sezione
II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 del 2001; Sezione I
giurisdizionale centrale, sentenze nn. 222 del 2001 e 360 del 2002;
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 206 del 2008;
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 986 del
2008, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia,
sentenza n. 177 del 2000).
Più in dettaglio, la giurisprudenza è pervenuta ai seguenti approdi:
- gli elementi tratti da procedimenti penali concorrono, ex art. 116 codice
procedura civile, alla formazione del libero convincimento del giudice,
costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la
presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 codice civile (Corte
dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 75 del 2005);
- il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può
attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede
penale, i puntuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, le
risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti,
Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 del 2005);
- tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in
- pag. 23 di 31 -
sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere
oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, allo scopo
di formare il proprio convincimento sull’esistenza del danno e della
responsabilità amministrativa; i fatti, comunque emersi in sede penale,
sono autonomamente apprezzati dal giudice contabile a fini qualificatori
diversi
rispetto
al
giudizio
penale,
indirizzato
esclusivamente
all’accertamento dell’esistenza del reato e all’erogazione della pena nei
confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale,
sentenza n. 7 del 2006);
- le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione
autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità
amministrativa, nell’ambito del quale si può pervenire ad una distinta
qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione
ed autonomia dei processi non esclude, di contro, l’utilizzazione nel
giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti
giudiziari (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, sentenza n. 100 del 2006).
D’altronde, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in
forza dell’art. 116 codice procedura civile, possono essere utilizzate le
prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di
trarne non solo semplici indizi, ma anche valore di prova esclusiva, perché
l’individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e atti a
sorreggere il convincimento del giudice costituisce una sua prerogativa,
ferma restando la necessità di esternare il procedimento di ordine logico e
giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; parimenti si possono
- pag. 24 di 31 -
prendere in considerazione, come possibile fonte di prova, i fatti accertati
in sede penale (Sezione V, sentenza n. 21271 del 2008 e copiosa
giurisprudenza richiamata).
Va, infatti, ricordato che “in base al principio del libero
convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere
utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e,
naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio”
sicché “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n.
5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi
di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57)” ed anche “le dichiarazioni rese (...) in
sede di sommarie informazioni testimoniali” (ex multis, Cass., Sez. 2,
sent. 22020 del 19.10.2007). Ed ancora (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del
10.05.2001): “il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di
P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel
procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del
convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n.
826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n.
2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del
dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass.
25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la
violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815)” fermo
restando “che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto
nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un
regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre
- pag. 25 di 31 -
gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile,
ad una propria valutazione logica e critica”.
Nel caso concreto, le affermazioni del Pubblico Ministero trovano
precipuo ed adeguato riscontro negli atti e nelle dichiarazioni sopra
evidenziate, essendo dimostrato che la società cooperativa “Stile Libero”
era una compagine fittizia e non operante, che le fatture allegate alla
richiesta di anticipo erano state emesse per operazioni inesistenti e che
tutta l’operazione era stata progettata da Cicchinelli Augusto, legale
rappresentante della Promoter s.r.l. servendosi del Felli. Il Cicchinelli,
infatti, aveva concepito tutto il raggiro, istruendo opportunamente il Felli
sull'iter da seguire e sulla documentazione da produrre alla Regione,
tenendo, inoltre, i rapporti con le società emittenti le fatture false mentre di
altre società era egli stesso l'amministratore (non a caso, nel fascicolo del
finanziamento regionale è indicato come riferimento il Cicchinelli con il
relativo recapito telefonico).
Emerge, quindi, che le condotte dianzi esaminate e il conseguente
danno erariale, si sono realizzati per l’apporto determinante di entrambi i
convenuti. In estrema sintesi, senza la consapevolezza ed il fattivo operare
da parte di entrambi, il finanziamento non avrebbe potuto essere assentito,
a danno non soltanto della Regione Abruzzo, ma anche delle altre società
richiedenti.
La sinergica attività del Cicchinelli e del Felli quindi, hanno
consentito alla “Stile Libero” di poter riscuotere illecitamente il
finanziamento.
Con riguardo al convenuto Felli che, non costituendosi in giudizio,
- pag. 26 di 31 -
non ha contestato in alcun modo la tesi accusatoria (tesi confermata, anzi,
dalle sue stesse dichiarazioni), va osservato che nella sua posizione di
legale rappresentante della società ha sottoscritto gli atti inerenti la pratica
di finanziamento. Quindi, lo stesso si è assunto la responsabilità relativa
alla legale rappresentanza di una società costituita al solo scopo di captare
il finanziamento regionale.
Il convenuto Cicchinelli Augusto, oltre ad essere stato il regista
dell'intera operazione, ha anche emesso le fatture false della società
Promoter s.r.l. e, materialmente, della ditta Belmonte.
Tali premesse costituiscono, ad avviso del Collegio, le fondamenta
e, insieme, la prova del coefficiente soggettivo doloso che permea le
condotte dei convenuti di cui si tratta.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, infatti, non assume
rilevanza solo il dolo delineato dal codice penale, inteso come diretta e
cosciente intenzione di nuocere (che si articola in dolo di premeditazione,
intenzionale o diretto ovvero eventuale a seconda della sua intensità: artt.
42 e 43 c.p.), ma anche il dolo contrattuale, e, cioè, il proposito cosciente
di non adempiere all’obbligazione assunta. Il giudizio di responsabilità
amministrativa, invero, si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti
doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio.
Orbene, nel caso in esame, è evidente, per le considerazioni esposte,
che le condotte dei convenuti non sono state caratterizzate da colpa, sia
pure grave, nell’esecuzione delle proprie mansioni, atteso che troppo
numerose, cronologicamente susseguenti e ripetute sono state le palesi
violazioni della normativa di riferimento in materia di finanziamento
- pag. 27 di 31 -
regionale.
Insomma l’esame complessivo della vicenda evidenzia una regìa
non casuale e virata alla realizzazione dei fatti di cui è causa, con
speculare danno per l’Amministrazione pubblica.
Ferma restando la solidarietà derivante dalla condotta dolosa, il
Collegio ritiene equa la ripartizione del 70% per il Cicchinelli e del 30%
per il Felli, ovviamente valida nei soli rapporti interni.
L'importo del contributo illecitamente acquisito, e quindi da
rifondere, costituisce debito di valuta e come tale va maggiorato di
interessi legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato adempimento.
In ordine a quest'ultimo profilo, la Sezione intende dare continuità
all'indirizzo inaugurato con sentenza 194 del 24 settembre 2013 (da
intendersi qui integralmente richiamata), secondo cui la somma da
restituire deve essere aumentata del maggior importo tra interessi legali e
rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a 12
mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data
di pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data sono dovuti
sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo.
Ciò in conformità dei principi di diritto enunciati dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sezioni unite, 16 luglio 2008,
n. 19499 e successive conformi), secondo cui:
-
“nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari
dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma
2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non
convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile
- pag. 28 di 31 -
in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore
in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza,
a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi
ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi
dell'art. 1284 cod. civ., comma 1”;
-
è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore
non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a
quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto
della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata”;
-
“il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma
superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno
effettivamente subito, (…) mediante la produzione di idonea e completa
documentazione (…)”.
Con la richiamata sentenza n. 19499/2008 si è ritenuto infatti di
dover privilegiare “l'adozione di un'interpretazione che si risolva nel
riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in
mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla
differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di
Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se
superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).”
Nella fattispecie costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il
rilevante cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del
tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in
- pag. 29 di 31 -
misura pari al costo medio netto della provvista finanziaria a breve
termine
sostenuta
dallo
Stato,
in
conformità
della
richiamata
giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata
sentenza n. 194/2013 di questa Sezione.
Osserva infatti il Collegio che l'ente di riferimento - Regione
Abruzzo – versa in situazione deficitaria ed è stato commissariato; lo Stato
e di riflesso la Regione Abruzzo dovranno provvedere alle dovute
restituzioni alla Unione Europea, che provvederà alla decurtazione
proporzionale dei fondi da erogare nell'anno successivo. Sicché – anche a
prescindere dall'incalcolabile pregiudizio arrecato all'economia regionale
che avrebbe potuto trovare impulso in caso di proficua utilizzazione dei
contributi - può ritenersi assodato che le somme sottratte sarebbero state
utilizzate dagli enti coinvolti con un minore ricorso a strumenti eccezionali
di reperimento di risorse, i quali sicuramente comportano oneri superiori
ai meri interessi legali.
Tale costo, in assenza di prova certa circa un più proficuo utilizzo
delle somme sottratte, va quantificato in via equitativa ai sensi dell’art.
1226 del codice civile, come accennato, nella differenza tra il tasso di
rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non
superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello
degli interessi legali (se inferiore).
Pertanto deve ritenersi che oltre all’importo del contributo di euro
39.485,71 e con decorrenza dall'accredito del bonifico in data 1 giugno
2006 i convenuti dovranno rifondere alla Regione Abruzzo il maggior
importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con
- pag. 30 di 31 -
scadenza non superiore a 12 mesi (o tasso d'inflazione, se superiore), fino
alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre gli interessi legali
dovuti da tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in via solidale, e sono
liquidate, in favore dell’Erario statale, nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, definitivamente
pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità
rubricato al n. 18944/R del Registro di Segreteria
CONDANNA
i convenuti al pagamento delle somme, maggiorate di interessi e
rivalutazione monetaria, come da motivazione.
Condanna altresì i predetti convenuti in solido al pagamento delle spese
processuali in favore dello Stato da liquidarsi in complessivi euro 766,46
(settecentosessantasei/46).
Così deciso in L’Aquila, il 15 aprile 2014.
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Gerardo de Marco
f.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il 09/07/2014
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Antonella Lanzi
- pag. 31 di 31 -