Estratto condizioni di polizza - BCC Banca Credito Cooperativo

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(Il testo integrale è a disposizione presso gli sportelli della @DESC_NAG_BANCA@)
Polizza collettiva n. @DESCRIZIONE_01@ stipulata tra la @DESC_NAG_ENTE@ e Assimoco
Vita S.p.A.
Polizza collettiva n. @DESCRIZIONE_02@ stipulata tra la @DESC_NAG_ENTE@ e Assimoco
S.p.A.
1. ASSICURATO: la persona fisica titolare di un
prestito personale o i rappresentanti legali di
una società di persone firmatari del contratto di
finanziamento con età, alla data di adesione,
compresa tra 18 e 65 anni e che abbiano
aderito al Programma Assicurativo mediante
specifica sottoscrizione della relativa clausola. Nel
caso
di
contitolari
del
contratto
di
finanziamento
si
considera
assicurato
esclusivamente il primo firmatario del contratto
/ dichiarazione di buono stato di salute e di
pieno impiego.
2. ASSICURATORE: per le garanzie Invalidità
Permanente Totale (IPT), Malattia Grave (MG),
Inabilità Temporanea Totale (ITT), Perdita
Involontaria d’Impiego (PII), Assimoco S.p.A.
con sede in Segrate (MI) – 20090 – Palazzo
Giotto – Via Cassanese 224; per la garanzia
Decesso (D), Assimoco Vita S.p.A. con sede in
Segrate (MI) – 20090 – Palazzo Giotto – Via
Cassanese 224.
3. CONTRAENTE: la Banca
erogatrice del
prestito personale / contratto di finanziamento.
4. BENEFICIARIO: Beneficiario è la Banca
erogatrice del prestito personale / contratto di
finanziamento;
gli
importi
versati
dall’Assicuratore alla Banca verranno da
quest’ultima computati a credito dell’Assicurato
al fine di estinguere o ridurre il suo debito. In
caso di rimborso anticipato del prestito da
parte dell’Assicurato, e fino al termine del piano
di rimborso definito in fase di sottoscrizione del
contratto,
beneficiario
delle
prestazioni
assicurative è l’Assicurato stesso o, per la
garanzia Decesso (D), i suoi eredi legittimi o
testamentari.
5. DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
(salvo quanto indicato nel seguente punto 8.
CARENZA): le garanzie decorrono dalle ore
24.00 della data di erogazione del prestito
personale o, nel caso in cui sia previsto un
periodo
di
differimento
di
rimborso
(preammortamento), 30 giorni prima della
scadenza della prima rata di rimborso del
prestito personale e rimangono in vigore per
tutta la sua durata, a condizione che il premio
assicurativo corrispondente risulti pagato.
In caso di rimborso anticipato del prestito
personale e/o in caso di disdetta delle
Convenzioni sopra indicate da parte del
Contraente o dell’Assicuratore, le garanzie
rimangono in vigore fino al termine del piano di
rimborso definito in fase di sottoscrizione del
contratto e la prestazione, in caso di sinistro,
viene calcolata con riferimento a questo piano
iniziale.
Le garanzie cessano in caso di decesso
dell’Assicurato, nonché al pagamento da parte
dell’Assicuratore di una prestazione nell’ambito
delle garanzie IPT e MG.
6. GARANZIE (l’IPT, l’ITT e la MG sono valide
senza limiti territoriali ma devono essere
certificate da un medico che eserciti
nell'Unione Europea; il RO deve avvenire in una
struttura ospedaliera dell’Unione Europea; la PII
è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il
contratto di lavoro deve essere regolamentato
dalla legge italiana):
In caso di Decesso (D) o di Invalidità
Permanente Totale (IPT) dell'Assicurato a seguito
di infortunio o malattia, l’Assicuratore rimborsa
al Beneficiario il capitale residuo del prestito
personale alla data del D o del riconoscimento
dell’IPT.
Il D deve avvenire prima del compimento del
70° anno di età dell’Assicurato.
L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il
66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n° 1124 del
30/06/65 e successive modifiche) e deve essere
riconosciuta, con certificazione medica, prima
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del compimento del 65° anno di età
dell’Assicurato, dopo un periodo di inabilità
lavorativa totale di almeno 12 mesi consecutivi
dalla data della prima constatazione della
malattia o di almeno 6 mesi consecutivi dalla
data dell’evento in caso d’infortunio. Per poter
beneficiare di questa garanzia è necessario,
alla data della prima constatazione della
malattia o alla data dell’evento in caso
d’infortunio, esercitare una professione di lavoro
ed interromperla totalmente dietro prescrizione
medica.
SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA
ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO:
In caso di diagnosi, fatta all’Assicurato, di una
delle Malattie Gravi (MG) elencate di seguito,
l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale
residuo del prestito personale alla data della
prima diagnosi della MG.
Per poter beneficiare di questa garanzia è
necessario, alla data della prima diagnosi della
MG, non esercitare alcuna attività lavorativa
che produca reddito e non aver compiuto il 65°
anno di età.
Per MG si intende esclusivamente una delle
seguenti malattie gravi garantite, o le condizioni
che implicano uno dei seguenti interventi
chirurgici garantiti: cancro (eccetto la leucemia
linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ,
tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza
del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi
ischemici transitori); infarto; insufficienza renale
cronica; intervento chirurgico da malattia
dell'arteria
coronaria
(eccetto
qualsiasi
intervento non chirurgico, come l’angioplastica
della cavità o interventi attraverso tecniche
laser); trapianto dei principali organi (cuore,
polmone, fegato, pancreas o midollo osseo).
SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI,
DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI
NON ELIGIBILI ALLA GARANZIA PII: In caso di
Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT)
dell’Assicurato, a seguito di infortunio o
malattia, con durata superiore a 60 giorni
consecutivi (franchigia assoluta), l’Assicuratore
rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso
mensili del prestito personale dovute dopo la
franchigia, che hanno scadenza nel periodo di
ITT comprovato.
La franchigia è di 60 giorni e si calcola a partire
dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Per poter beneficiare di questa garanzia è
necessario, alla data d’inizio dell’inabilità,
interrompere totalmente la propria attività
lavorativa dietro prescrizione medica, prima del
compimento del 65° anno di età.
Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore
allorché: il capitale residuo risulti pari a zero;
siano
state
indennizzate
12
mensilità
consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti);
intervenga
un
pensionamento
o
prepensionamento o si raggiunga l’età di
quiescenza, avvenga il riconoscimento dell’IPT.
Per i lavoratori atipici, assunti con le forme
contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata
massima della prestazione non potrà in ogni
caso superare la durata residua del contratto di
lavoro in vigore alla data del sinistro.
Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una
precedente ITT indennizzata, si verifica una
nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata
come la continuazione della precedente.
Pertanto la franchigia non viene applicata di
nuovo, ma per contro, la massima durata
d’indennizzo
di
12
mesi
si
valuta
complessivamente per i 2 periodi come se
fossero uno solo.
SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL
SETTORE PRIVATO O ATIPICI ELIGIBILI ALLA
GARANZIA PII: In caso di Perdita Involontaria di
Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di
licenziamento dovuto a giustificato motivo
oggettivo (Legge n° 604/1966 art. 3) che abbia
comportato un periodo d’inattività lavorativa di
almeno 60 giorni consecutivi (franchigia
assoluta), l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario
le rate di rimborso mensili del prestito personale
dovute dopo la franchigia, che hanno
scadenza nel periodo d’inattività comprovato.
La franchigia è di 60 giorni e si calcola a partire
dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Per poter beneficiare di questa garanzia, è
necessario, alla data della notifica del
licenziamento: non aver compiuto il 65° anno di
età; esercitare una professione di lavoro
dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di
diritto privato, sulla base di un orario
settimanale di almeno 20 ore, con contratto di
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lavoro a tempo indeterminato e con
un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso
lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a
seguito di licenziamento dovuto a giustificato
motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge come disoccupato totale
alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i
sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore
allorché: il capitale residuo risulti pari a zero;
siano
state
indennizzate
12
mensilità
consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di
lavoro differenti); intervenga un pensionamento
o prepensionamento si raggiunga l’età di
quiescenza, avvenga il riconoscimento dell’IPT.
SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI,
DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI
NON ELIGIBILI ALLA GARANZIA PII: In caso di
Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato con
durata superiore a 7 giorni consecutivi di
ricovero (franchigia assoluta), l’Assicuratore
rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso
mensili del prestito personale dovute dopo la
franchigia, che hanno scadenza nel periodo di
RO comprovato.
Per poter beneficiare di questa garanzia è
necessario, alla data del RO, esercitare una
professione di lavoro autonomo, dipendente
del settore pubblico o atipica secondo le forme
contrattuali previste dalla Legge Biagi, prima
del compimento del 65° anno di età.
Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore
allorché: il capitale residuo risulti pari a zero;
siano
state
indennizzate
12
mensilità
consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti);
intervenga
un
pensionamento
o
prepensionamento o si raggiunga l’età di
quiescenza.
Per i lavoratori atipici, assunti con le forme
contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata
massima della prestazione non potrà in ogni
caso superare la durata residua del contratto di
lavoro in vigore alla data del sinistro.
7. LIMITAZIONI: la prestazione massima pagabile
ad Assicurato, qualunque sia il numero dei
prestiti personali di cui è titolare, è di Euro
31.000,00 in caso di D, IPT o MG e di Euro
1.700,00 al mese in caso di ITT, PII o RO.
Eventuali arretrati ed interessi di mora sono
esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
8. CARENZA: non sono garantite le malattie
gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati
durante i primi 90 giorni dalla data di
decorrenza delle garanzie.
9. PREMIO: l’importo del premio unico
assicurativo è incluso nell’importo totale del
prestito personale / contratto di finanziamento
erogato dalla Banca Contraente, e viene
corrisposto all’Assicuratore in via anticipata per
il tramite della Contraente medesima mediante
trattenuta sull’importo finanziato.
10. ESCLUSIONI:
Per D, IPT, MG, ITT e RO, le conseguenze: di
una malattia insorta o di un infortunio
verificatosi prima della data di decorrenza delle
garanzie; dell’uso di stupefacenti o medicine in
dosi non prescritte dal medico, o di stati di
alcolismo acuto o cronico; di un’affezione
direttamente o indirettamente collegabile al
virus HIV o all’AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti
o
tentati
dall’Assicurato; di
guerra
o
insurrezione; di qualsiasi incidente aereo
(eccetto se l’Assicurato si trova come semplice
passeggero a bordo di un volo commerciale);
di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati
qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
di tutti i rischi nucleari; di ogni affezione psichica
(salvo il caso in cui si sia reso necessario un
ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni
consecutivi); di ogni affezione lombare o
dorsale
in
assenza
di
una
patologia
comprovata; della gravidanza, del
puerperio e delle patologie correlate; le
malattie gravi che siano state diagnosticate o si
siano manifestate, o gli interventi chirurgici che
siano stati intrapresi o richiesti prima della data
di decorrenza delle garanzie o durante il
periodo di carenza; le malattie gravi od
interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi
condizione fisica dell’Assicurato conosciuta
prima della data di decorrenza delle garanzie.
Solo per PII: i licenziamenti notificati prima
della data di decorrenza delle garanzie o
durante il periodo di carenza; i licenziamenti
dovuti a motivi disciplinari o professionali; i
licenziamenti tra congiunti, ascendenti o
discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate
del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate
o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a
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tempo determinato, stagionali, temporanei o
ad interim; il raggiungimento dell’età di
quiescenza
o
dell’età
necessaria
per
l’erogazione della pensione di anzianità o di
vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del
regime di prepensionamento; ogni forma di
cessazione del contratto di lavoro che possa
dar luogo al pagamento dei sussidi di
disoccupazione senza ricerca attiva di una
nuova occupazione; le disoccupazioni parziali;
le situazioni di disoccupazione che diano luogo
all’indennizzo da parte della cassa integrazione
guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
11. DENUNCIA DI SINISTRO: tutti i sinistri devono
essere tempestivamente denunciati alla Banca
erogatrice del prestito personale / contratto di
finanziamento utilizzando gli appositi moduli
prestampati forniti dalla Banca medesima. Si
considerano valide solo le denunce inviate in
forma scritta entro i termini di legge (art. 2952
c.c.). L’Assicuratore si riserva la facoltà di far
sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici
e di richiedere tutta la documentazione che
ritiene necessaria per la corretta valutazione del
sinistro (le pratiche verranno considerate
complete solamente al ricevimento di tutta la
documentazione richiesta).
12. DEFINIZIONI:
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
oggettivamente riscontrabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute
non dipendente da infortunio.
Invalidità Permanente Totale: perdita
definitiva ed irrimediabile, in misura totale della
capacità fisica dell’assicurato allo svolgimento
di
un
qualsiasi
lavoro
proficuo,
indipendentemente dalla sua professione.
Inabilità Temporanea Totale: perdita
temporanea, in misura totale, della capacità
fisica dell’Assicurato, di attendere alle sue
abituali occupazioni.
Ricovero
Ospedaliero:
degenza,
documentata da cartella clinica, comportante
pernottamento in Istituto di cura.
Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione
pubblica o privata, regolarmente autorizzata
dalle competenti Autorità alle prestazioni
sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi:
stabilimenti termali, case di riposo, strutture di
convalescenza e di lungodegenza, istituti per la
cura della persona ai fini puramente estetici,
dietetici, fisioterapici, riabilitativi.
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