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Appendice n. 2
ATTI LEGISLATIVI
Proposta di legge n. 52 del 15 marzo 2013
presentata dal deputato Edmondo Cirielli
Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N.
52
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché in
materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto
o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione
Presentata il 15 marzo 2013
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vicenda tragica e drammatica dell'amianto e delle vittime che ha mietuto e che mieterà per
ancora molti anni e per la quale il picco è
previsto tra il 2020 e il 2025, come recentemente emerso in seguito alla sentenza del
tribunale di Torino n, 565 del 2012, impone
di insistere sui temi della prevenzione primaria, che presuppone non già e non tanto
la diagnosi precoce, quanto la bonifica, e
cioè la rimozione integrale del materiale
cancerogeno dai luoghi di lavoro e dai luoghi di vita, e la relativa mappatura e con
essa la tracciatura del rifiuto, anche al fine
di interdire le attività delle ecomafie.
L'Osservatorio nazionale sull'amianto
ha fatto emergere un sostanziale incremento delle patologie asbesto correlate
anche tra i militari, e non solo quelli della
Marina militare, e ciò perché per molto,
troppo tempo l'amianto è stato utilizzato a
dismisura, senza proteggere adeguatamente i lavoratori esposti.
La Corte di cassazione, sezione penale
IV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008,
così recita: « Come è noto, l'inalazione da
amianto (il cui uso è stato vietato in
assoluto dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi
citati, di grande lesività della salute (...) e
la malattia da inalazione da amianto,
ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi
del '900 e inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455),
è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente
produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad
essa correlate ».
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— DISEGNI
DI LEGGE E RELAZIONI —
Se dunque il rischio morbigeno legato
all'esposizione all'amianto è oggetto di
pronuncia della giurisprudenza e se la
Carta costituzionale afferma che il diritto
alla salute è anche interesse della collettività (articolo 32) e che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da
fini sociali e non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana (articolo 41, secondo
comma, della Costituzione), con tutela del
lavoro e dell'esistenza libera e dignitosa di
tutti coloro che hanno il diritto e dovere
di lavorare (articoli 35, 36 e 4 della
Costituzione), non si può non ritenere
sussistente il diritto-dovere al lavoro salubre, sul quale si fonda la presente proposta di legge.
Nel silenzio del legislatore italiano, le
istituzioni dell'Unione europea sono già
intervenute con la direttiva 83/477/CEE « Direttiva del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva 80/107/CEE) »
- del 19 settembre 1983, fissando al 1°
gennaio 1987 il termine per il recepimento
delle norme da parte degli Stati membri.
Solo dopo la procedura di infrazione
n. 240 del 1989, definita con la decisione
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990, la
direttiva era stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo
n. 277 del 1991 (ora abrogato), a seguito
del quale era stata approvata la legge 27
marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », con la quale venivano stabilite
delle provvidenze in favore dei lavoratori
che fossero rimasti esposti all'amianto, che
potevano accedere preventivamente al
trattamento pensionistico per un periodo
pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata almeno decennale (articolo 13, comma 8),
oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7).
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La Corte costituzionale prima (sentenza
n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo
(sentenza n. 4913 del 2001) e, ancora, la
Corte costituzionale (sentenza n. 127 del
2002) hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo
per il danno che le fibre di amianto
comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all'articolo 38 della
Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali ed europei, con una soluzione che, tenendo
conto della capacità di produrre danni in
relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità
contributiva per tutti i dipendenti che
siano stati esposti all'amianto per più di *
dieci anni - in attuazione dei princìpi di
solidarietà di cui è espressione il citato
articolo 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosita dell'attività lavorativa.
Il legislatore è intervenuto ancora e più
volte, prima con l'articolo 47 del decretolegge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che
ha ridotto la misura previdenziale al 25
per cento, utile soltanto per l'entità della
prestazione e con un termine di decadenza
al 15 giugno 2005, sia con l'articolo 1,
commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del
2007, con i quali per i siti oggetto di atto
di indirizzo ministeriale il beneficio
amianto, con il coefficiente 1,5 utile per
maturare anticipatamente il diritto a pensione, veniva riconosciuto fino all'inizio
delle bonifiche al 2 ottobre 2003.
La nuova direttiva 2009/148/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, ma soprattutto le norme
di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea
proclamata a Nizza e di cui all'articolo 14
della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata ai sensi della legge
n. 848 del 1955, ora a pieno titolo norme
di diritto comunitario, in forza dell'articolo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, e
l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vietano ogni
forma di discriminazione, e specificamente
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— DISEGNI
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in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale ed europea, le prestazioni previdenziali (nel concetto giuridico di retribuzione
sono contemplate anche le prestazioni
pensionistiche).
Al fine di adeguare le norme interne a
quelle del diritto europeo e internazionale
si presenta la proposta di legge: agli atti di
indirizzo ministeriale, per le province autonome di Trento e di Bolzano, e per le
regioni a statuto speciale, devono essere
parificati gli atti equipollenti del presidente e dell'assessore competente per il
lavoro delle stesse province autonome e
delle regioni a statuto speciale.
Si deve istituire anche un registro dei
tumori da amianto, che non siano mesoteliomi, perché ora esiste solo quello
dei mesoteliomi (circa 1.200 ogni anno),
perché coloro che muoiono sono molti di
più (in linea con quanto già stabilito
dall'articolo 17 della citata direttiva 83/
477/CEE, che faceva riferimento anche ai
casi di asbestosi e non solo a quelli di
mesotelioma).
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La proposta di legge, inoltre, vieta ogni
forma di esposizione e prevede un'assistenza adeguata per i malati. Le misure
previste comporteranno minori spese per
prestazioni mediche, previdenziali ed assistenziali nel futuro, perché, se continua
l'esposizione, i malati saranno destinati ad
aumentare ed è questa una tendenza che
deve essere invertita.
La presente proposta di legge indica,
altresì, termini specifici e tassativi per
eseguire e portare a termine la mappatura
delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di amianto e la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge
n. 93 del 2001 e del relativo regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio n. 101 del
2003, atteso che l'assenza di un termine
finale rischia di prorogare sine die la
bonifica e di esporre a rischio cittadini e
lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e con lesione della
pubblica incolumità, nonché con maggiori
oneri sociali e sanitari.
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PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Segnalazione dell'amianto
e termine per il censirnento).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la presenza di
amianto, in qualunque luogo, deve essere
segnalata con un'etichetta chiara e visibile,
recante l'indicazione che trattasi di
amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.
2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere
ultimata e portata a termine entro il 10
gennaio 2015, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 marzo 2003, n. 101.
ART. 2.
(Riduzione del rìschio di esposizione
all'amianto e termine per la bonifica).
1. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la sostituzione dei
materiali in amianto con altri prodotti di
uso equivalente non contenenti amianto e
altre sostanze cancerogene.
2. Gli interventi di bonifica previsti
dall'articolo 20 della legge 23 gennaio
2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18
marzo 2003, n. 101, devono essere realizzati entro il 1° gennaio 2020.
3. I rifiuti costituiti dall'amianto devono essere tracciati ed è istituito, presso
ogni regione e provincia autonoma, un
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registro che reca l'indicazione della loro
destinazione finale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è
vietata l'esposizione professionale e ambientale all'amianto. In caso di presenza
dell'amianto si deve procedere alla sua
bonifica immediata.
ART. 3.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e all'articolo I della legge 24
dicembre 2007, n. 247, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto).
1. Il comma 5 dell'articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal
seguente:
« 5. I lavoratori esposti all'amianto e i
lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui
al comma 1 devono presentare domanda
agli enti previdenziali presso i quali sono
iscritti entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Per
gli addetti alle bonifiche o per coloro che
lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato
comma 1, non è fissato nessun termine per
la presentazione della relativa domanda ».
2. All'articolo 1, comma 20, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « e dagli eventuali atti equipollenti che i presidenti e gli
assessori competenti per il lavoro delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e delle regioni a statuto speciale possono
emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione ».
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ART. 4.
(Maggiorazioni contributive
per il personale militare).
1. Gli appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di polizia che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni
o a bordo di naviglio dello Stato sono stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente
pari all'I,5 del periodo di esposizione, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni.
ART. 5.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto
correlate),
1. Al personale di cui all'articolo 4 della
presente legge per il quale è stata accertata, da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera e), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
una malattia professionale asbesto correlata si applica d'ufficio, senza limiti di
tempo e in deroga all'articolo \2-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che
della misura della pensione, il coefficiente
moltiplicatore di cui all'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, nella
misura di 1,5 del periodo di esposizione
all'amianto, accertabile dal curriculum ovvero dall'estratto del foslio matricolare.
ART. 6.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavori
esposti all'amianto e dei casi accertati di
patologie asbesto correlate).
1. È istituito, d'intesa con le regioni,
presso il Ministero della salute, il Registro
nazionale dei lavoratori esposti all'amianto
i
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e dei casi accertati di patologie asbesto
correlate, costituito dai dati comunicati
dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle associazioni
delle vittime dell'amianto, nonché dai dati
rilevati dai registri dei tumori.
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 150 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di
rendita di passaggio).
1. All'articolo 150 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole: « o di asbestosi »
sono inserite le seguenti: « ovvero da patologie tumorali derivanti dall'esposizione
all'amianto »;
2) le parole: « per il periodo di un
anno » sono sostituite dalle seguenti: « per
tutto il periodo di durata della patologia »;
b) al quinto comma, le parole: « La
rendita di passaggio può essere concessa
una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e
nei limiti di durata e di misura fissati dai
precedenti commi, » sono sostituite dalle
seguenti: « La rendita di passaggio può essere sempre concessa senza nessun limite ».
ART. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutati in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
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Proposta di legge n. 1336 del 16 luglio 2013
presentata dal deputato Federico D’Incà
e da altri 83 deputati del Movimento 5 Stelle
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PROPOSTA DI LEGGE
D INIZIATIVA DEI DEPUTATI
D'INCÀ, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, SEGONI,
TERZONI, TOFALO, AGOSTTNELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE,
BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO
BERNINI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO,
BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI,
CATALANO, CECCONI, CHEMEENTI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, GRIPPA, CURRO, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO,
MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FERRARESI, FICO,
FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, CRISTTAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI,
PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLO ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO,
SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, TURCO, VACCA,
VALLASCAS, VIGNARGLI, VILLAROSA
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti
amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva
sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
Presentata il 16 luglio 2013
ONOREVOLI COLLEGHI ! — È obiettivo di
ognuno di noi mantenere alta l'attenzione
sul tema dell'amianto anche nella presente
leaislatura.
La lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto, così
come il riconoscimento di aiuti e di prestazioni in favore dei lavoratori che hanno
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contratto specifiche patologie ad esso correlate non possono seguire la sorte temporale di una legislatura: è urgente dare
delle risposte efficaci a chi le aspetta da
anni.
I dati nazionali legati alla pericolosità
dell'amianto, a oltre venti anni dall'entrata
in vigore della legge 27 marzo 1992,
n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione
di amianto, sono ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che
i casi di morte dovuti all'asbesto, patologia
correlata all'esposizione all'amianto, sono
circa 120.000 all'anno.
La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva
2009/148/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con l'esposizione all'amianto, di
ridurre il rischio per l'incolumità e per la
salute pubbliche conseguente alla presenza
di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.
Le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericoiosità dell'esposizione
all'amianto o a materiali contenenti
amianto risalgono all'inizio del novecento.
Già il tribunale di Torino, con una
sentenza del 1908, che aveva definito la
causa iscritta al n. 1197/1906, promossa
dalla società anonima The British Asbestos
company Limited contro l'avvocato Carlo
Pich, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che « le acquisizioni
del Congresso internazionale di Milano
sulle malattie professionali in cui venne
riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono
quelle indicate col nome di polverose e fra
queste in prima linea quelle in cui si
sollevano polveri minerali e tra le polveri
minerali le più pericolose sono quelle
provenienti da sostanze silicee come
l'amianto perché ledono le vie respiratorie
quando non giungono fino al polmone ».
Come precisato dalla Corte di cassazione (sezione penale IV, sentenza n. 5117
del 1° febbraio 2008), « II Decreto del
Presidente della Repubblica n. 303 del
1956, articoli 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima
categoria, limitandosi a dettare le regole di
condotta in termini generali in relazione
alla astratta possibilità del verificarsi di
eventi dannosi, anche di quelli ignoti al
legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare
gravi patologie. Com'è noto, l'inalazione da
amianto (il cui uso è stato vietato in
assoluto dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi
citati, di grande lesività della salute (se ne
fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909,
n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri
per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e
la malattia da inalazione da amianto,
ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi
del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455),
è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente
produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad
essa correlate ».
Il rischio derivante dell'amianto è dunque noto al legislatore italiano per effetto
del regio decreto n. 442 del 1909, cui
fecero seguito il regolamento di cui al
decreto legislativo 6 agosto 1916, n. 1136,
e la tabella di cui al regio decreto n. 1720
del 1936, e se la Carta costituzionale
afferma che il diritto alla salute è anche
interesse della collettività (articolo 32) e
che l'iniziativa economica, pubblica e privata, è ispirata da fini sociali e non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana (articolo
41, secondo comma), con tutela del lavoro
e dell'esistenza libera e dignitosa di tutti
coloro che hanno il diritto e il dovere di
lavorare (articoli 35, 36 e 4), non si può
non ritenere sussistente il diritto-dovere al
lavoro salubre (nell'accezione meglio illustrata in « Patologie ambientali e lavorative
MCS amianto e giustizia » Ezio Bonanni Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si
fonda la presente proposta di legge, che
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mira a metterlo ai bando effettivamente ed
efficacemente, disponendo il divieto di
esposizione, con l'obbligo di bonifica e di
rimozione dai luoghi di vita e di lavoro.
Già il nostro Paese è stato lungamente
inadempiente, tanto che dovettero intervenire le istituzioni europee, in quanto
non aveva recepito la direttiva 83/4777
CEE, « Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione
ad amianto durante il lavoro », entro il
termine del 1° gennaio 1987, cui seguì la
procedura di infrazione n. 240/89, che fu
definita con ia decisione di condanna della
Corte di giustizia dell'Unione europea del
13 dicembre 1990 e che reca il seguente
tenore letterale: « (...) la Corte dichiara e
statuisce: 1) La Repubblica italiana, non
adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per
conformarsi alla direttiva del Consiglio 19
settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela
dei lavoratori contro i rischi connessi ad
un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza del Trattato CEE
(...) ».
La stessa Corte di giustizia dichiarava
la seguente motivazione: « 1. Con atto
depositato nella cancelleria della Corte di
giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione
delle Comunità europee ha presentato, a
norma dell'articolo 169 del Trattato CEE,
un ricorso mirante a far dichiarare che la
Repubblica italiana, non adottando entro i
termini prescritti i provvedimenti, diversi
da quelli inerenti alle attività estrattive
dell'amianto, necessari per dare attuazione
nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19
settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro è
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2. L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 83/477/CEE, già citata, dispone che
gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative regolamentari ed amministrative
necessaric per conformarsi alla direttiva
stessa anteriormente al 1° aennaio 1987 e
che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per
quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto, la data del 1° gennaio 1987 è
rinviata ai 1° gennaio 1990. A norma del
paragrafo 2, gli Stati membri comunicano
alla Commissione le disposizioni di diritto
interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla direttiva.
3. Non avendo ricevuto entro i termini
prescritti alcuna comunicazione da parte
della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della
direttiva, la Commissione le ha inviato una
lettera di diffida il 16 novembre 1987,
sollecitando la presentazione delle difese
in merito al termine di due mesi. La
risposta fornita dalla Repubblica italiana il
5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo
avere adottato il 18 gennaio 1989 un
parere motivato, rimasto senza seguito, ha
introdotto il presente ricorso.
4. Per una più ampia illustrazione degli
antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti
si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi
aspetti del fascicolo sono riportati in proseguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.
5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati
ancora adottati i provvedimenti necessari
per l'attuazione della direttiva nel proprio
ordinamento, osserva che la normativa
italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della
salute dei lavoratori e che, inoltre, il
governo italiano ha promosso un'iniziativa
specifica con la quale è stata chiesta al
Parlamento una delega legislativa allo
scopo di adottare le norme necessarie per
attuare, mediante decreto del Presidente
della Repubblica, le numerose direttive in
materia di sanità e di tutela dei lavoratori,
tra i quali rientra la direttiva in questione.
Nella fase orale, essa ha precisato che
detta iniziativa è sfociata nella legge
n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un
certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione.
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XVII LEGISLATURA —
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Camera dei Deputati — 1366
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Si deve ricordare a questo proposito,
che secondo la costante giurisprudenza,
uno Stato membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per
giustificare l'inosservanza degli obblighi e
dei termini prescritti dalle direttive.
7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini
prescritti i provvedimenti, diversi da quelli
relativi alle attività estrattive dell'amianto,
necessari per conformarsi alla direttiva del
Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE,
sulla tutela dei lavoratori contro i rischi
connessi ad un'esposizione dell'amianto
durante il lavoro, è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza del
Trattato CEE ».
Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il decreto legislativo n. 277
del 1991 e fu promulgata la legge n. 257
del 1992, con la quale venivano stabilite
delle provvidenze in favore dei lavoratori
che fossero rimasti esposti all'amianto e
che potevano accedere preventivamente al
trattamento pensionistico per un periodo
pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure
senza alcuna limitazione per coloro che
avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7).
La Corte costituzionale prima (sentenza
n. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo
(sentenza n. 4913 del 2001), e ancora la
Corte costituzionale (sentenza n. 127 del
2002), hanno stabilito che il beneficio
contributivo altro non è che un indennizzo
per il danno che le fibre di amianto (come
precisato nell'opera già citata di Bonanni
e Ugazio) comunque arrecano alla salute,
in relazione al precetto di cui all'articolo
38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali
ed europei, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre
danni in relazione al tempo di esposizione,
consente una maggiorazione dell'anzianità
contributiva per tutti i dipendenti che
siano stati esposti all'amianto per più di
dieci anni, in attuazione dei princìpi di
solidarietà di cui è espressione il citato
articolo 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosita dell'attività lavorativa (Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 4913 del 2001, e
con stessa formulazione finale Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2002 e
corte d'appello di Perugia, sentenza n. 441
del 2008, passata in giudicato).
In Italia l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL) secondo il
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965 e le
tabelle delle malattie professionali, aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 9 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169
del 21 luglio 2008, riconosce come causate
dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie:
a) placche e ispessimenti pleurici con
o senza atelettasia rotonda (J92);
b) mcsotelioma pleurico (c45.0);
e) mesotelioma pericardico (c45.2);
d) mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) mesotelioma della tunica vaginale
e del testicolo (c45.7);
f) carcinoma polmonare (c34);
g) asbestosi (jól).
Per tali patologie, dunque, il nesso di
causalità si presume e l'onere della prova
è a carico dell'INAIL ove non ritenesse di
non doverle indennizzare; nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa
è di limitata probabilità trova ingresso il
tumore della laringe e nella lista relativa
alle malattie la cui origine lavorativa è
possibile trovano ingresso i tumori gastroenterici.
In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle
malattie professionali asbesto-correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro
al polmone e per il mesotelioma al 1994,
e per le placche pleuriche soltanto al 2008,
dei quali si presume il nesso causale, con
onere della prova per escluderne l'inden-
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— DISEGNI
DI LEGGE E RELAZIONI —
nizzabilità a carico dell'ente assistenziale,
mentre per le altre patologie, dopo il
definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere
della prova a carico del prestatore d'opera
al fine di ottenere l'indennizzabilità « anche per le malattie sia comunque provata
la causa dì lavoro », e ciò per effetto
dell'intervento della Corte costituzionale,
prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 e dopo con la sentenza n. 206
del 25 febbraio 1988 che ha dichiarato
illegittime costituzionalmente le norme del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965 che
disponevano in senso contrario.
Il legislatore è intervenuto ancora e più
volte, prima con l'articolo 47, del decretolegge n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che
ha ridotto la misura previdenziale al 25
per cento, utile soltanto per l'entità della
prestazione e con un termine di decadenza
fissato al 15 giugno 2005, che nel caso di
specie deve essere prorogato ad un anno
dalla data del recepimento della direttiva
europea, e poi con l'articolo 1, commi 20,
21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con
i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo
ministeriale il beneficio con il coefficiente
di 1,5 utile per maturare anticipatamente
iì diritto a pensione era riconosciuto fino
all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre
2003.
Nella disposizione si fa riferimento alle
aziende interessate dagli atti di indirizzo
già emanati in materia dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
solo che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con l'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto 12 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12 maggio 2008, aveva stabilito che il
beneficio riguardava i lavoratori che
« hanno prestato nelle aziende interessate
dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi
all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di
bonìfica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti
DOCUMENTI
indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive
per i quali i medesimi atti riconoscano
l'esposizione protratta fino al 1992 ».
Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori, con l'assistenza dell'avvocato Ezio Bonanni, ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del
Lazio, il quale, con sentenza n. 5750 del
2009, « per questo motivo il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sezione terza-bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie
e per l'effetto annulla il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle
finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di
cui alla nota INAIL - Direzione centrale
prestazioni - ufficio III n. 60002 del 19
maggio 2008 nelle parti e secondo le
modalità in motivazione indicate ».
La motivazione della sentenza reca testualmente: « 10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano
infine che la regione Friuli Venezia Giulia,
la cui Associazione esposti amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni
più colpite di Italia per numero di vittime
da amianto, come dimostra la documentazione dell'autorità portuale di Trieste e
dell'azienda servizi sanitari n. 1 triestina,
mentre risulta assente nel provvedimento
INAIL, come è completamente assente il
Lazio, la regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e
Casale Monferrato.
Ma in particolare per quanto riguarda
il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in
conflitto anche con lo statuto regionale e
con la legge regionale n. 22 del 2001 che
all'articolo 3 reca il registro degli esposti,
con i relativi siti inquinati e che in quanto
tali dovrebbero essere contemplati nel
provvedimento ministeriale ed in quello
dell'INAIL.
In particolare la norma ora citata stabilisce che: « 1. La Regione istituisce un
Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesotcliomi e delle
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —
altre neoplasie correlatali all'esposizione
all'amianto. (...)
5. Si intendono per esposti tutte le
persone che a diverso titolo, in maniera
diretta o indiretta, siano state o risultino
tuttora esposte all'amianto, con particolare
riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente
ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di
evidenza ».
Ora il livello regionale di tutela dei
predetti lavoratori appare intaccato dal
regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza,
dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di
indirizzo, per l'interpretazione restrittiva
delle norme di cui all'articolo 1, commi 20
e 21, della legge statale offerta dall'amministrazione è come se perdessero o si
vedessero circoscritto inopinatamente il
livello nazionale di tutela e tutto ciò per
mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.
Ancora una volta in base al principio di
gerarchla delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento
legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte
secondaria, di intervenire per colmare, in
matene disciplinate dalla legge, eventuali
lacune lasciate dalla legislazione regionale
o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3
ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere
proprio sulla legislazione regionale che
disciplina la fattispecie. Anche dopo la
riforma dei titolo V della Costituzione,
infatti, la legislazione regionale ed anche
quella delle regioni a statuto speciale come
è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte
delle cosiddette fonti primarie, seppure del
tipo sub primario, mentre i regolamenti
appartengono ai tipo di fonti secondarie,
che quindi devono essere resi compatibili
con le prime.
Può discutersi che la norma regionale
in questione e sopra riportata possa a
sua volta essere divenuta incompatibile
con la lesislazione statale di cui alla lesse
DOCUMENTI
n. 247 del 2007, perché è precedente a
quest'ultima, ma anche in quel caso di
certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (Consiglio
di Stato, n. 5095/2007 citata) quanto
piuttosto alla potestà normativa regionale.
11. Il ricorso va pertanto accolto e per
l'effetto va annullato nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle
finanze in data 12 marzo 2008 ed in
particolare nell'articolo 1, lettera b),
l'espressione « nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai
reparti od aree produttive per i quali i
medesimi atti riconoscano l'esposizione
protratta fino al 1992; » e nell'atto di cui
alla nota INAIL - Direzione centrale prestazioni - ufficio III n. 60002 del 19
maggio 2008 ed in particolare a quarto
capoverso l'espressione « nei reparti per i
quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il
1992 », il quinto capoverso e l'elenco di cui
all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefìci di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257
del 1992 nei confronti di lavoratori i cui
stabilimenti siano ricompresi in altrettanti
atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992 ».
La nuova direttiva europea, ma soprattutto le norme di cui agli articoli 20 e 21
della Carta di Nizza, e di cui all'articolo 14
della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (resa esecutiva dalla legge
n. 848 del 1955), ora a pieno titolo norme
di diritto europeo, in forza dell'articolo 6
del nuovo Trattato di Lisbona, nonché
l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), vietano ogni forma di discriminazione, e
specificamente in materia di retribuzione,
cui sono ricomprese, nella giurisprudenza
internazionale ed europea, le prestazioni
previdenziali (nel concetto giuridico di
retribuzione sono contemplate anche le
prestazioni pensionistiche, secondo una
nozione onnicomprensiva, rispetto alle
quali è fatto obbligo di eguaglianza e di
Atti Parlamentari
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— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —
divieto di discriminazione, articolo 157
TFUE), cocrentemente con la direttiva 797
7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978,
che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in
obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di giustizia delle Comunità
europee con decisione del 29 novembre
2001 nella causa C-366/99, successivamente con decisione del 13 dicembre 2001,
nella causa C-206/2000, e in ultimo con
decisione del 13 novembre 2008, nella
causa C-46/2007, aveva ribadito il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia dì accesso e di
determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni diversa regolamentazione come contraria al
diritto europeo. Con quest'ultima sentenza, la Corte di giustizia, nel definire la
causa C-46/2007, aveva condannato la Repubblica italiana per violazione dell'alierà
141 dell'alierà Trattato istitutivo delle Comunità europea (TCE), ora articolo 157
del TFUE, in quanto le norme del pubblico
impiego stabilivano una diversa età pensionabile degli uomini e delle donne, rispettivamente di sessantacinque e di sessanta anni, e soprattutto perché la pensione dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), tenendo conto della media
delle retribuzioni percepite negli ultimi
anni e dei contributi corrispondentemente
versati, deve essere qualificata come retribuzione. L'eguaglianza nelle prestazioni
pensionistiche per identiche situazioni
presuppone l'identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio
perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le
precedenti pronunce, già quella del 29
novembre 2001, nella causa C-366/99,
nella quale veniva formalmente applicato
il principio sancito nella direttiva 79/77
CEE e dall'articolo 141 del TCE, che si
traduce nel princìpio di uguaglianza e di
non discriminazione in ordine ai diritto
alla maturazione e all'entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Nello
stabilire l'entità delle retribuzioni (nozione
DOCUMENTI
di cui all'articolo 141 del TCE, ora articolo
157 del TFUE), l'eguaglianza sostanziale
impone di corrispondere indennità dirette
a compensare svantaggi professionali per i
dipendenti pubblici donne.
Al fine di adeguare le norme interne a
quelle del diritto europeo e internazionale,
nel rispetto della gerarchla delle fonti che
le pone al vertice, si presenta la proposta
di legge, con la quale, insieme al recepimento della direttiva 200971487CE, si propone anche di formulare con forza di atto
legislativo la tesi del TAR del Lazio, in
piena conformità con i princìpi richiamati
e con il principio di uguaglianza formale
e sostanziale e di non discriminazione
proprio anche della Carta costituzionale:
agli atti di indirizzo ministeriale, per le
province autonome di Trento e di Bolzano,
e per le regioni a statuto speciale, devono
essere parificati gli atti equipollenti, anche
legislativi, del presidente e dell'assessore al
lavoro delle stesse province autonome e
regioni a statuto speciale.
La proposta di legge, quindi, nel recepire la direttiva, proroga i termini per
coloro che, alla data del 2 ottobre 2003,
non avevano ancora acquisito il diritto ai
benefìci di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge n. 257 del 1992 (dunque al di
fuori della deroga di cui all'articolo 47,
comma 6-bìs, del decreto-legge n. 269 del
2003, convcrtito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3,
comma 132, della legge n. 350 del 2003,
rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il
15 giugno 2005) a un anno, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge,
oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei
lavoratori delle province autonome e delle
regioni a statuto speciale.
La presente proposta di legge stabilisce altresì termini specifici e tassativi per
eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto,
nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo
20 della legge n. 93 del 2001 e del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
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Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
ritorio e del mare n. 101 del 2003, atteso
che l'assenza di termine finale rischia di
prorogare sine die la bonifica e di
esporre a rischio cittadini e lavoratori,
con maggior rischio di insorgenza di
malattie e lesione della pubblica incolumità e con massiori oneri sociali e sa-
—
DOCUMENTI
nitari; stabilisce, inoltre, i termini perentori per la decontaminazione dei luoghi
di lavoro e per il divieto di esposizione
all'amianto, da applicare subito nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e, a
partire dal 2020, anche nei luoghi di
lavoro.
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA — DISEGNI
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DI LEGGE E RELAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Obbligo di bonifica dei locali pubblici
e aperti al pubblico).
1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto
obbligo alle amministrazioni competenti e
ai proprietari privati di provvedere alla
bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al
comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il
fatto non costituisce più grave reato, con
la pena della reclusione non inferiore a
dodici mesi.
ART. 2.
(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro).
1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori
sono, o possono essere, esposti alla polvere
proveniente da amianto o da materiali
contenenti amianto ivi presente, il datore
di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e
dal periodo di esposizione del lavoratore,
deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al
comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della
reclusione non inferiore a un anno.
ART. 3.
Nell'ambito delle operazioni di bonifica
dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto di cui agli articoli 1 e 2, gli
interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su
edifici esistenti sono eseguiti in modo che
le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e
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DOCUMENTI
i Parlamentari
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IO
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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che
effettuano i lavori e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e in particolare dall'articolo 115, dello stesso decreto n. 81 del
2008, e successive modificazioni.
2. Per le coperture installate a seguito
di sostituzione di opere contenenti
amianto sono utilizzati materiali idonei al
loro recupero e al loro riciclo in caso di
successiva rimozione.
ART. 4.
(Riduzione dei rischio dì esposizione
all'amianto e termine per la bonifica).
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1
e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri
prodotti di uso equivalente non contenenti
amianto e altre sostanze cancerogene, con
divieto assoluto di esposizione.
2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93,
e all'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101,
devono essere portati a termine entro il 1°
gennaio 2020.
ART. 5.
(Individuazione e termine
per il censimento dell'amianto).
1. Entro il 1° gennaio 2015, la presenza
di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di
un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il
simbolo del teschio raffigurante la morte.
2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere
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Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —
ultimata e portata a termine entro il 1°
gennaio 2015, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 marzo 2003, n. 101.
ART. 6.
(Benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all'amianto).
1. I lavoratori esposti all'amianto e i
lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui
al comma 1 dell'articolo 47 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare
domanda agli enti previdenziali presso i
quali sono iscritti entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Per gli addetti alle bonifiche o per coloro
che lavorano in ambienti nei quali sono
presenti fibre di amianto, al fine del
riconoscimento dei benefìci di cui al citato
comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è
fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
ART. 7.
(Collocazione in pensione dei lavoratori
affetti da patologie asbesto correlate).
1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla
pensione, anche dopo la rivalutazione del
periodo contributivo ai sensi dell'articolo
13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257,
e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza
rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
DOCUMENTI
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XVII LEGISLATURA
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Restano fermi i benefìci previsti dagli
articoli 140 e seguenti del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni,
e ogni altra disposizione vigente in favore
dei lavoratori affetti da patologie asbestocorrelate.
ART. 8.
(Equiparazione degli atti ministeriali di
indirizzo agli atti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e di Balzano}.
\ Ai fini del conseguimento dei benefìci
previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono valide le
certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) ai lavoratori che hanno presentato
domanda al predetto Istituto entro il 15
giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto
fino all'avvio dell'azione di bonifica e,
comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle
aziende interessate dagli atti di indirizzo
emanati in materia, nel citato periodo, dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o nelle aziende interessate dagli
atti equipollenti emanati in materia dai
presidenti e dagli assessori competenti per
il lavoro delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L'articolo 1, comma 20, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
ARI. 9.
(Maggiorazioni contributive
per il personale militare).
1. Gli appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della guardia di
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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo
di naviglio dello Stato sono stati esposti
all'amianto per oltre dieci anni hanno
diritto alle maggiorazioni contributive con
un coefficiente pari ali'1,5 del periodo di
esposizione, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
ART. 10.
(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbestocorrelate).
\ Al personale di cui all'articolo 9 per
il quale è stata accertata da parte del
competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195,
comma 1, lettera e), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia
professionale asbesto-correlata, si applica
d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga
all'articolo \2-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
sia ai fini del diritto che della misura della
pensione, il coefficiente moltiplicatore di
cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per cento del
periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del
foglio matricolare.
ART. 11.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate).
1. È istituito, d'intesa con le regioni, il
Registro nazionale dei lavoratori esposti
all'amianto e dei casi accertati di patologie
asbesto-correlate, realizzato mediante la
raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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DI LEGGE E RELAZIONI —
territoriale, dei dati contenuti nei registri
tumori e dei dati rilevati delle associazioni
delle vittime dell'amianto.
ART. 12.
(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
1. All'articolo \6-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione
delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
seguente:
—
1 è inserito il
« I-bis. Per gli interventi di cui alla
lettera I) del comma 1, eseguiti entro il 31
dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 72 per
cento delle spese documentate, fino a un
ammontare complessivo delle spese non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare »;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine,
le seguenti parole: « , fatte eccezione per i
lavori di bonifica dall'amianto, di cui al
comma \-bis, per i quali la detrazione è
ripartita in cinque quote annuali costanti
e, in caso di sostituzione dei pannelli in
eternit con impianti fotovoltaici, in tre
quote annuali costanti ».
ART. 13.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori
esposti ed ex esposti all'amianto).
1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini
della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.
DOCUMENTI
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— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —
2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è
affidata ai dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali e i relativi
oneri sono posti a carico deìl'INAIL.
3. I dati e le informazioni acquisiti
dall'INAIL nell'attività di accertamento e
certificazione dell'esposizione all'amianto
di cui al comma 4 dell'articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente
articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e al registro nazionale dei
casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di
raccolta dati regionali ove esistenti.
4. I dati di cui al comma 3 del presente
articolo sono iscritti nel libretto sanitario
personale di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e nella cartella sanitaria e
di rischio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni,
tenuta e aggiornata dal medico competente
e consegnata in copia all'interessato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro
sei mesi dalia data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle
attività di sorveglianza e di assistenza
sanitaria di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per
l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, determina solo
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Atti Parlamentari
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DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il
diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.
8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre
anni e trecento giorni, anche in seguito a
rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere
ripresentate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Il lavoratore può agire in giudizio
per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche in costanza di
rapporto di lavoro.
10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in
trattamento di quiescenza prima della
data di entrata in vigore della legge 27
marzo 1992, n. 257, che si ammalano di
una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto
il beneficio previsto dall'articolo 13,
comma 7, della medesima legge n. 257 del
1992, e successive modificazioni.
11. In caso di decesso per malattia
professionale di un lavoratore ex esposto
all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto
hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.
12. Il diritto ai benefìci contributivi è
riconosciuto anche ai lavoratori esposti o
ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in
vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
ART. 14.
(Fondo per il risanamento dei locali
pubblici e aperti al pubblico).
1. Per l'attuazione della bonifica dei
locali pubblici e aperti al pubblico di cui
all'articolo 1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare è istituito un apposito fondo. La
dotazione del fondo è stabilita in 100
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
— DISEGNI
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Camera dei Deputati — 1366
DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
milioni di euro annui per gli anni dal 2014
al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1 si
provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per
il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva
e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Disegno di legge n. 1268 del 29 gennaio 2014
presentato dalla senatrice Ivana Simeoni
e da altri 10 senatori del Movimento 5 Stelle
Senato della Repubblica
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LEGISLATURA
N. 1268
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, Maurizio ROMANI,
BENCINI, CAPPELLETTI, BATTISTA, FATTORI, PUGLIA, BULGARELLI e
BOCCHINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari
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Senato della Repubblica - N. 1268
LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto è con- lavoratori dell' amianto e in particolare
siderato la sostanza killer del XX secolo.
Cooke segnalava il decesso di una donna
La nocività dell'amianto è dato cono- per fibrosi polmonare dopo circa venti anni
sciuto sin dagli inizi del secolo scorso, di lavoro a contatto con ramiamo.
Nel 1926 l'ispettorato del lavoro francese
come si può evincere dalla bibliografìa,
sottolineava,
a seguito di una indagine, che
non soltanto scientifica, in materia.
L'asbesto, classificato nel gruppo 1 dal- nell'arco di cinque anni, dal L890 al 1895,
FInternational agency for research on can- vi erano stati cinquanta morti tra i lavoratori
cer (IARC) (cancerogeno certo per l'uomo) di una filatura e tessitura di amianto di Calvados (Hoffman: Mortality from respiratoty
viene considerato nocivo per l'inalazione.
disease
in dusty trades, Washington, U.S.
Le principali patologìe correlate all'asbeBureau
of
labor 1918; Cooke: Fibrosis of
sto sono: asbestosi (cioè una progressiva
thè
lung
dite
for thè inalation of asbestos
ed inarrestabile fibrosi del polmone), danni
pleurici (placche ed ispessimenti), tumori dust, 1924; Aurìbault: Note sur l'hygiène
primitivi pleurici (mesoteliomi) - non esi- et la sécurité des ouvriers dans le filatures
stono altre sostanze, oltre le fibre di et tissages d'amiante, 1926).
È proprio a Cooke che si deve la nascita
amianto, idonee a causare nell'uomo l'insordel
termine «asbestosi polmonare» in seguito
genza di tali patologie, - tumori epiteliali
alla
scoperta dei corpuscoli dì asbesto ripolmonari (vi è una correlazione certa tra
l'insorgere di tali patologie e l'esposizione scontrati negli affetti da tale patologia.
all'amianto) e ancora tumori laringei, gastroTra il 1928 ed il 1935 in Inghilterra e negli
U.S.A. vennero effettuate indagini statiintestinali, renali, del sistema linfoemopoiestiche nell'ambito di attività lavorative
tico e ovaricì.
Analizzando la letteratura scientifica, già dove vi era una regolare esposizione all'adal 1906 H. Montague Murray, medico del mianto. È di quegli anni (1933) l'approvaCharing Cross Hospital di Londra, affer- zione in Inghilterra di un regolamento rimava di aver notato una grave insufficienza guardante il controllo dei rischi nella lavorarespiratoria in un lavoratore dipendente di zione dell'asbesto (Asbesto industìy regulauna fabbrica di asbesto in qualità di carda- tion).
tore, confermata dalla successiva autopsia
Contemporaneamente (1935) negli U.S.A.
che aveva evidenziato la presenza di pro- i collaboratori della Metropolitan Life Insùfonde alterazioni di tipo sclerotico nei pol- rance Company. sottolineavano che ben
moni . Il medico metteva in correlazione due terzi dei centoventisei operai che lavoratale patologia proprio con la presenza di pol- vano in ambienti con presenza di amianto rivere di amianto presente nell'ambiente di la- sultavano affetti da asbestosi. Anche in Itavoro (Mitrray: Report of department commi- lia, erano a quel tempo già noti gli effetti
tee on compensation for industriai disease. nocivi.
Londra 1907).
Vigliani, nel 1939, pubblica una indagine
Gli studiosi, nel 1918 e nel 1924, eviden- condotta sulla realtà della zona torinese. Adziavano alterazioni radiologiche del torace in dirittura, rende noto l'autore, che il primo
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Atti parlamentari
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LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
caso di asbestosi diagnosticato in Italia, oggetto di tesi all'Università degli Studi di Torino nel 1910, era relativo ad un lavoratore
di una piccola manifattura tessile di amianto
a Noia Canavese.
Sempre lo stesso Vigliani condusse uno
studio sui cicli produttivi e sugli ambienti
di lavoro di quattro manifatture di amianto
e di una industria di materiale di attrito: su
442 operai delle quattro aziende ben settantasei erano affetti da asbestosi e le forme
più gravi furono riscontrate in lavoratori
esposti a concentrazioni ambientali di
amianto superiori a 200 particelle per centimetro cubico.
Se ne può concludere che alla fine degli
anni Sessanta nel mondo scientifico erano
note da almeno venti anni gli effetti negativi
dell'uso dell'amianto, anche a livello di piccole industrie e a prescindere dalla tipologia
di produzione e di trasformazione di tale
materiale. Per altro, si tratta di conoscenze
diffuse attraverso la pubblicazione dell'Ente
Nazionale di Propaganda per la Prevenzione
degli Infortuni e recepite dalla legge 12
aprile 1943, n. 455.
Nel contempo venivano condotti studi in
merito alla eziologia del tumore polmonare
che evidenziarono un sicuro nesso eziologico tra asbestosi e tumore polmonare, Tra
questi deve ricordarsi lo studio di Doli
(Mortality frum lung cancer in asbestos
\vorkers. Br. J. Ind. Med. 1955) e quello
di Rombola in Italia (Asbestosi e carcinoma
polmonare in una filatrice di amianto, Med.
Lav. 1955). Negli stessi anni, inoltre vi fu
ampia diffusione di pubblicazioni inerenti i
casi di malattie da polvere di amianto (Molfìno e Zannini: Malattie da polveri dei lavoratori dei porti, Folia Medica 1956; Vecchione: indagine igienico sanitaria in un moderno stabilimento per la lavorazione dei
manufatti in fibro cemento e affini, Folia
Medica 1960).
Infine, è da sottolineare che l'assicurazione contro Tasbestosi è divenuta obbligatoria con la eia citata lecse n. 455 del 1943.
Dalla panoramica degli studi sopra effettuata, emerge che nel mondo scientifico e
in particolare in quello italiano in ordine al
problema della prevenzione degli infortuni
(sia sotto il profilo della prevedibilità ed
evitabilità delle patologie, sia sotto il profilo
causale) vi era un'ampia documentazione e
diffusione del legame eziologico esistente
tra asbesto e asbestosi o altre gravi patologie
polmonari. Pertanto, in conclusione, dalle
leggi scientifiche e statistiche emerge il
dato certo che più alto è il livello di esposizione all'amianto, maggiori sono le probabilità che si verifichi una delle patologie tipiche provocate dall'amianto.
L'inalazione di polvere di amianto può
dunque provocare malattie croniche dei polmoni o tumori della pleura e agisce anche a
distanza di decenni, ed è per questo che soltanto oggi è possibile iniziare a contare le
reali vittime dell'esposizione da amianto nell'ordine dei 2000 morti e circa 6000 parti
lese.
Ci sono crisi ambientali celatami, che
esplodono, uccidono e fanno notizia, e ci
sono catastrofi silenziose, che mietono vittime e contaminano l'aria anno dopo anno,
in silenzio, e Veternit è tra queste.
Tanto in voga fino agli anni '80 da prendere il nome dell'azienda produttrice, la miscela amianto-cemento era nelle case di tutti
gli italiani, nei tetti, nei tubi, nelle vernici.
L'amianto è fuori legge dal 1992 e la
Eternit, sigillata dal 1986, è stata chiamata
davanti ai giudici di Torino con l'accusa di
aver ucciso 2000 persone (morti per amianto
alla media di 55 all'anno) e di averne fatte
ammalare almeno il doppio.
Dai dati ufficiali del CNR si apprende
che nelle città italiane vi sarebbero almeno
32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire: ben 500 chili per abitante, due miliardi
e mezzo di metri quadrati di coperture in
eternit, pari alla superfìcie di una città di
60 mila abitanti, fatta di solo amianto.
Una giungla di miliardi di fibre che, sino
a quando non verranno smaltite, continue-
Ani parlamentari
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LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ranno ad essere una bomba sulla quale l'Italia siede inconsapevole ed inerte: una situazione che provocherebbe la morte di circa
3.000 persone ogni anno per malattie correlate all'esposizione all'asbesto, e tra queste
almeno 1.200 casi di mesotelioma, una
forma di cancro per il quale finora non è
stata trovata una cura.
Le nuove vittime sono i lavoratori comuni, i cosiddetti ignari dell'esposizione
ambientale. Molti di loro non hanno lavorato
direttamente l'amianto, ma quest'ultimo
stava, ed in molti casi non è ancora stato rimosso, dove si guadagnavano da vivere o
dove vivevano e vivono: nelle onduline,
nei capannoni, nei camini, nei cassoni per
l'acqua, nelle coibentazioni selvagge che andrebbero asportate e sepolte.
L'articolo 1 del presente disegno di legge
si propone di fissare anzitutto, nelle more
della normativa attuale, termini specifici e
tassativi per eseguire e portare a termine
una nuova mappatura delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di
amianto, al fine di poter poi procedere alla
bonifica. Infatti l'assenza di un termine finale è certamente uno degli elementi cui
va imputata la sostanziale mancata applicazione della attuale normativa (che già prevedeva la mappatura del territorio) con la conseguenza di un rinvio sine die delle bonifiche, e quindi di esporre ancora cittadini e lavoratori al rischio di insorgenza di malattie,
con maggiori oneri sociali e sanitari.
L'articolo 2 stabilisce un'apposita segnaletica obbligatoria volta a segnalare la presenza di amianto.
L'articolo 3 modifica invece l'articolo 47
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 326. una disposizione che
è intervenuta pesantemente nella delicata
materia allo scopo dichiarato di ribaltare l'edificio interpretativo che (pur fra tantissimi
ostacoli) era stato eretto a sostegno dell'applicazione dell'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 252. Più che una
modifica della precedente disciplina l'articolo 47 ha infatti operato la sostanziale
abrogazione dei benefici previdenziali.
L'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del
2003 esclude infatti dall'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva tutti
coloro che non hanno prodotto domanda di
certificazione all'INAIL entro il 15 giugno
2005.
La norma si pone, in primo luogo, in
contrasto con il principio di uguaglianza di
cui all'articolo 3 della Costituzione, in
quanto del tutto irragionevolmente riserva
un trattamento deteriore - in riferimento
alla tutela del bene della salute - a soggetti
che si sono trovati in situazione uguali, se
non peggiori, rispetto alla esposizione all'amianto.
La norma stessa violerebbe, altresì, l'articolo 32 della Costituzione, in quanto, pur riconoscendo la pericolosità di una determinata attività produttiva, compenserebbe l'esposizione della salute al rischio di lesione
soltanto in favore di alcuni soggetti e non
di altri, mentre la salute è un bene che merita incondizionata tutela per ciascun individuo.
La norma stessa violerebbe, inoltre, l'articolo 38 della Costituzione sotto il profilo secondo cui la garanzia della tutela previdenziale in caso di infortunio o di invalidità (riconosciuta dal secondo comma della citata
disposizione costituzionale) imporrebbe l'attribuzione generalizzata del beneficio in argomento a tutti coloro che siano stati esposti
all'amianto (alle richieste condizioni).
L'articolo 3 del presente disegno di legge,
nel recepire la direttiva 2009/148/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, intende prorogare i termini
per coloro che, alla data del 2 ottobre
2003, non avevano ancora acquisito il diritto
ai benefìci di cui all'articolo 13. comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, (dunque
al di fuori della deroga di cui all'articolo 47,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del
2003, rispetto ai quali non c'è decadenza
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LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
dopo il 15 giugno 2005) ad otto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non
giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.
Gli articoli 4 e 5 prevedono poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i
soggetti esposti all'amianto. Si tratta di
forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in
DOCUMENTI
caso di manifestazione grave delle malattie,
di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a
rendere più efficace l'intervento terapeutico.
Inoltre, con il presente disegno di legge si
aggiungono nuove norme in materia di decadenza dall'azione giudiziaria, a favore dei
lavoratori.
L'articolo 6, in fine, sempre per recepire
la direttiva 2009/148/CE, modifica il codice
penale introducendo una specifica circostanza aggravante.
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LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto)
1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad effettuare una
nuova mappatura delle zone dei rispettivi
tenitori interessati dalla presenza di amianto,
secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
inviano, ad ogni singola scuola, ospedale,
ufficio pubblico, caserma, palestra o comunque luogo al quale sia consentito l'accesso
al pubblico un'apposita documentazione per
la segnalazione della presenza di amianto,
certa o presunta. Tale documentazione deve
essere restituita obbligatoriamente, anche in
caso di non presenza di amianto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano pongono in essere tutte le opportune
iniziative al fine di assicurare la completa
esecuzione della mappatura, prevedendo, in
particolare, apposite sanzioni a carico dei
soggetti responsabili delle singole strutture
in caso di mancata segnalazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è disciplinato il con-
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Senato della Repubblica - N. 1268
LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tenuto della documentazione di cui al
comma 2.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge i dati raccolti
in base alla mappatura di cui al comma 2
sono inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministero della
salute e delle Agenzie regionali per l'ambiente.
Art. 2.
(Segnaletica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di
amianto, in qualunque luogo, deve essere indicata in maniera chiara e visibile, da un'apposita segnaletica recante l'indicazione
«amianto» e corredata con il simbolo del teschio.
Art. 3.
(Modifica al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori già esposti che intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui al comma
1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Per gli addetti
alle bonifiche o per coloro che lavorano in
ambienti nei quali sono presenti fibre di
amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato
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Senato della Repubblica - M. 1268
LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
alcun termine per la presentazione della relativa domanda».
Art. 4.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori
esposti e già esposti ali'amianto)
1. I soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e tutti quei soggetti
che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto
hanno diritto a fruire gratuitamente di forme
di monitoraggio in funzione di sorveglianza
sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso
di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza
specifica, mirata al sostegno della persona
malata e a rendere più efficace l'intervento
terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dairiNAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali.
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, e
nel registro nazionale dei casi dì mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002,
n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
4. I dati raccolti in applicazione del
comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario
di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
e nella cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25. comma 1. lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata
dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
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5. Con decreto del Ministro del lavoro e,
delle politiche sociali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
svolgimento e di fruizione delle forme di
monitoraggio e delle attività di assistenza
di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
Art. 5.
(Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)
1. Ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto è riconosciuto il diritto alla fruizione gratuita
delle forme di monitoraggio in funzione di
sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce,
di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Art. 6.
(Modifica al codice penale)
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«\\-sexies. l'avere commesso il fatto in
violazione delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro e in materia dell'impiego dell'amianto».
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in
20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dall'artìcolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-lesge 6 luglio 2012, n. 95. convcrtito.
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LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al
fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione
della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, le spese di funzionamento relative alle
missioni di spesa di ciascun Ministero, le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge
di bilancio, relative alla categoria interventi,
e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero, previste dalla
legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte
corrente, sono ridotte in via permanente, in
misura tale da garantire risparmi di spesa
per un ammontare complessivo non inferiore
a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 277
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I
Ministri competenti predispongono, entro il
30 settembre di ciascun anno a decorrere
dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a
quanto previsto dalla legislazione vigente, i
maggiori risparmi di spesa di cui al presente
comma.
Atti di sindacato ispettivo
effettuati dai deputati del Movimento 5 Stelle
nel corso della 17ª legislatura
Attività svolte alla Camera dai Deputati del Movimento 5 Stelle
in merito alle problematiche dell’Amianto
in collaborazione con L’ONA Onlus “Osservatorio Nazionale sull’Amianto”, associazione di utilità sociale,
costituita nell’anno 2008 e presente in tutte le Regioni Italiane, sia con sedi territoriali, sia con la presenza di nuclei
di volontari, che del tutto gratuitamente, si adoperano per interdire le condotte dannose e pericolose, e per prestare
assistenza fisica, morale, legale, medico legale e sanitaria, grazie al presidente e avvocato Ezio Bonanni, in favore di
tutti i cittadini che ne avessero la necessità, ovvero per quelle persone che hanno un concreto rischio di ammalarsi o
purtroppo hanno già visto manifestarsi patologie asbesto correlate all’amianto.
(Report elaborato dalla Segretaria Generale del Gruppo Movimento 5 Stelle presso la Camera dei Deputati)
Proposta di Legge
C.1366 - 17ª Legislatura On. Federico D'Inca' (M5S) e altri
Presentato alla Camera il 17 settembre 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la
progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di
eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto16 luglio 2013:
Sintesi del contenuto della presente PDL:
La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione
all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei
luoghi di vita e di lavoro.
Nella sua articolazione sono interessati vari aspetti legati alle problematiche dell’amianto e le sue previsioni
investono diversi ambiti ad esso collegati. In particolare le legge prevede che:
-Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, sia fatto obbligo alle amministrazioni competenti
e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio
2020.
-Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da
materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in
sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1°
gennaio 2020.
-Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione
di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni
di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti
tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti
nell’edificio e nelle immediate vicinanze.
-Sia fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva
sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze
cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.
-Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di
un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la
morte, e che entro tale data debba essere terminata la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla
presenza di amianto.
-Siano riaperti i termini di richiesta dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto che
intendono ottenerne il riconoscimento ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, potendo presentare domanda agli enti
previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine
del riconoscimento dei benefici, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda.
- I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i
requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi
dell’articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al
pensionamento anticipato, con il sistema contributivo
- Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza,
che nel corso dell’attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti
all’amianto per oltre dieci anni abbiano maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all’1,5 del periodo di
esposizione, lo stesso vale per la stessa tipologia di soggetti a cui sia stata diagnosticata una patologia professionale
-L’istituzione del “Registro Nazionale dei Lavoratori Esposti all’Amianto” e dei casi accertati di patologie asbestocorrelate, realizzato mediante la raccolta e l’analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri
tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell’amianto.
La rimozione dell’amianto da edifici privati e che tali spese siano detraibili in quanto, interventi di recupero del
patrimonio edilizio, nella misura del 72%.
-I lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto abbiano diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai
fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.
-Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all’articolo 1, presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in
100 milioni di euro, fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF.
Proposta di Legge
C.1538 - 17ª Legislatura On. Eleonora Bechis (M5S)
Presentato alla Camera il 12 agosto 2013: Da assegnare
Disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto nonché
modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori
esposti all'amianto
Mozione 1-00286
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147
Presentata una mozione, che in riferimento al (disegno di legge Atto Senato n. 8, «Norme a tutela dei lavoratori, dei
cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di
amianto»), che rappresenta in effetti un evidente miglioramento delle norme che oggi regolano il fenomeno, impegni
il Governo a:
-
-
-
-
-
predisporre un tavolo di confronto con INPS ed INAIL per individuare i ripetuti comportamenti distorsivi
dello spirito e della lettera delle norme già vigenti da parte degli enti, al fine della compiuta tutela giuridicolegale dei soggetti esposti e delle loro famiglie;
convocare i soggetti variamente investiti già dalla legge vigente di competenze dirette e indirette in materia
di amianto (enti territoriali, INPS, INAIL, ASL, sindacati), al fine di dare inizio ad un compiuto
«censimento» di tutti i lavoratori civitavecchiesi e del circondario loro malgrado coinvolti nel fenomeno e
delle loro famiglie, nonché di tutte le patologie asbesto-correlate, con particolare riferimento ai bambini;
convocare i rappresentanti delle aziende (ENEL, Ferrovie, Ente porto, indotto e altro) che hanno per anni
utilizzato amianto nel proprio ciclo produttivo e devono oggi essere maggiormente impegnate nella
definitiva bonifica dei rispettivi impianti già ai sensi della citata legge n. 257 del 1992, acquisendo precisa e
certa conoscenza della situazione circa la persistente presenza dell'inquinante negli ambienti di lavoro;
provvedere senza ulteriori indugi alla individuazione dei moltissimi edifici pubblici contenenti amianto ed
alla loro definitiva bonifica;
a fornire maggiore informazione alla cittadinanza circa i rischi legati alla presenza di materiali contenenti
amianto negli edifici privati, incentivandone la rapida bonifica;
provvedere alla creazione di una apposita task-force pubblica, mediante il ricorso alle aziende già
istituzionalmente impegnate nella tutela ambientale del territorio, organizzando specifici corsi di
formazione delle maestranze per il trattamento dei materiali contenenti amianto.
Interrogazione a risposta scritta 4-03778
In data 4 marzo 2014, presentata un’interrogazione a risposta scritta al ministro competente in considerazione del
fatto che:
L'esposizione alle polveri contenute nelle fibre d'amianto è all'origine di gravi patologie dell'apparato respiratorio,
come l'asbestosi, i tumori della pleura (il mesotelioma pleurico) e il carcinoma polmonare, e di neoplasie che
colpiscono anche altri organi;
I rischi per la salute dei cittadini non riguardano – esclusivamente – i lavoratori, e i loro famigliari, coinvolti nella
produzione e nella lavorazione dell'amianto, ma anche tutte le persone che, per periodi significativi, possono essere
state esposte alle polveri contenute nelle fibre d'amianto, usate comunemente per la coibentazione degli edifici, per la
produzione di tegole, tubazioni, vernici e canne fumarie;
E che varie disposizioni di legge come: La legge 23 marzo 2001, n. 93, all'articolo 20, che autorizza una spesa di 14
miliardi di lire, per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale;
Il decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, è stato emanato il regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, con il quale si è provveduto, non
solo, a definire i criteri e gli strumenti per la realizzazione della citata mappatura, ma anche a individuare i soggetti
competenti, e a determinare i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento previsto;
Lo stesso decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, all'articolo 3, stabilisce che la mappatura delle zone
interessate dalla presenza dell'amianto deve assicurare – avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base
territoriale – la gestione anagrafica dei punti, dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati, le rappresentazioni
geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto e la georeferenziazione dei siti;
Nel piano nazionale amianto, all'interno della sezione dedicata «Macroarea tutela ambientale» viene richiamato
l'obiettivo generale del Piano stesso: «migliorare la tutela della salute e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro in
relazione al rischio rappresentato dall'esposizione ad amianto»;
Per quanto concerne lo stato di avanzamento delle attività prevista dalla legge n. 93 del 2001, nel piano sono state
evidenziate la mappatura di circa 34.000 siti interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni e la mancata
trasmissione di dati da parte della Calabria e della Sicilia.
E’ stato chiesto al Ministro se sia a conoscenza del mancato adempimento, da parte della Calabria e della Sicilia,
dell'obbligo di trasmettere i risultati della mappatura;
Se e in quale modo intenda procedere all'acquisizione dei risultati della mappatura delle zone del territorio nazionale,
comprese all'interno dei confini della regione Calabria e della regione siciliana, interessate dalla presenza di amianto;
Se le somme di euro 251.155,26 e di euro 362.844,85, ripartite rispettivamente a beneficio della Calabria e della
Sicilia per il triennio 2000-2002, siano state effettivamente assegnate alle due regioni citate, e se ne sia stato
documentato l'impiego con le modalità previste dal citato articolo 5 del decreto ministeriale 101 del 2013;
Interrogazione a risposta scritta 4-03745
Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180
E’ stata presentata un’ interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della
difesa, per far chiarezza in merito ad un’istanza di due ex dipendenti del Ministero della difesa per sollecitare l’Inail a
fornire risposte adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura prevista dal decreto
interministeriale del 27 ottobre 2004 n. 295, il quale stabilisce che i lavoratori che ritengono di essere stati esposti
all'amianto, per periodi lavorativi non inferiori a 10 anni possono richiedere all'INAIL il rilascio del certificato di
esposizione all'amianto utile al riconoscimento dei benefìci previdenziali, previsti dal decreto;
Visto che l'INAIL prevede che la trattazione della domanda è subordinata alla presentazione del curriculum
lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed attuale ad una delle attività
lavorative, indicate all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto;
E considerato che i dipendenti suddetti, dal 2009 hanno consegnato i curriculum lavorativi all'INAIL nelle rispettive
sedi di competenza (Tuscolano e Velletri) rilasciati dalla commissione specificatamente istituita dal Ministero della
difesa, dove risulta l'adibizione in modo diretto ed abituale alle attività lavorative che comportano la manipolazione
di manufatti contenenti amianto, per oltre 10 anni; tuttavia i lavoratori citati hanno singolarmente preso contatti con i
rispettivi responsabili del procedimento presso l'INAIL, a quanto consta agli interroganti, senza esito positivo per la
pratica;
Si è chiesto al Ministro, vista la manifesta inadempienza da parte dell'Istituto ha causato gravi conseguenze
economiche ai suddetti lavoratori, che potrebbero essere costretti ad intraprendere azioni legali nei confronti
dell'INAIL, di intervenire affinchè si chiariscano i motivi per i quali ad oggi l'INAIL non abbia fornito risposte
adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura.
Interrogazione a risposta scritta 4-03011
Giovedì 19 dicembre 2013, seduta n. 141
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
In considerazione del fatto che secondo un'indagine compiuta dall'Osservatorio nazionale amianto risulterebbero
esistere circa 2.400 scuole con amianto (con circa 30.000 alunni, e 20.000 dipendenti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca rimasti esposti a fibre cancerogene);
Il dipartimento igiene del lavoro dell'INAIL, nel factsheet edizione 2012 «Amianto nelle scuole» indica che «il
rischio di esposizione all'amianto permane, poiché la maggior parte di questi materiali sono situati soprattutto in
edifici pubblici e nelle scuole»;
La legge n. 257 del 1992 ha affidato a ciascuna regione il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto;
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, nonché il decreto 31 dicembre 2012, n. 111878 del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli 7545,
7625, 7645 e 7785 individuano risorse per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza
nelle scuole statali;
E che con la legge 9 agosto 2013 n. 98 «decreto del Fare», per l'anno 2014 è stata autorizzata la spesa di 150 milioni
di euro, sulla base di un plafond assegnato alle singole regioni, per la riqualificazione e messa in sicurezza delle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto;
Si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra descritto;
Se e quali iniziative intendano intraprendere a tutela della salute degli scolari e della salute pubblica;
Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di favorire la mappatura degli edifici pubblici e privati contenenti
amianto, a partire da quelli scolastici e dalle strutture sanitarie e garantire il monitoraggio delle fibre di amianto
disperse nell'aria;
Se intendano promuovere un tavolo permanente di lavoro che definisca un progetto integrato per l'amianto, che metta
in sinergia i saperi scientifici della medicina, della ricerca e della farmacologia, le competenze tecniche, le istituzioni
dello Stato e gli enti del territorio, le risorse materiali, le risorse immateriali e, naturalmente, le risorse finanziarie
necessarie, per arrivare alla definizione e all'adozione di un testo unico sull'amianto;
Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di costituire un elenco nazionale delle scuole a rischio di sicurezza;
Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga applicato nelle scuole il decreto legislativo n. 81 del 2008 e
successive modificazioni e integrazioni, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Se e quali azioni intendano intraprendere per una campagna nazionale di interventi strutturali per la bonifica
dall'amianto e quali misure intendano adottare per la gestione del materiale di rifiuto risultante dalle opere di bonifica,
che non pregiudichi la salute e provochi ulteriori danni alla popolazione;
Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga istituito l'osservatorio nazionale tumori, con una sezione
legata anche alle malattie professionali.
Interrogazione a risposta scritta 4-02441
Giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 113
E’ stato presentato ai Ministri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, al
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il caso del signor Daniele Mario Zanetti che ha lavorato
alla GIORINOX SPA di Lumezzane dal 1976 al 2001 (anno in cui è andato in pensione), ed è morto dopo 4 cicli di
chemioterapia e 26 cicli di radio, il 27 giugno 2012, di mesotelioma pleurico, malattia dovuta all'esposizione
all'amianto;
La società in questione, verso la fine degli anni ottanta immetteva sul mercato un nuovo tipo di pentola denominata
«a doppio fondo» poiché con un fondo aggiuntivo di alluminio che veniva saldato con una saldo brasatrice che veniva
equipaggiata di dischi di isolamento termico in amianto, ma per contenere i costi la Giorinox, , decise di lavorare
l'amianto internamente all'azienda, ricavando i dischi da lastre rettangolari di amianto, motivo per cui il signor
Daniele Mario Zanetti risulterà l'unico ammalato di mesotelioma a Lumezzane, anche se vi erano tantissime altre
aziende che producevano prodotti identici;
La ditta non si preoccupa di fornire ai lavoratori interessati il giusto equipaggiamento antinfortunistico né di dotare i
macchinari di aspiratori o di prevedere la lavorazione in umido (già prevista in aziende come la Eternit, visto che le
operazioni di tornitura sono le più pericolose perché generano moltissima polvere);
Dai fatti si desume che nessuno informò i dipendenti del reale rischio che stavano correndo manipolando quel
minerale;
Nel ’92 l'amianto viene bandito e la Giorinox inizialmente si adegua, ma l'operaio Daniele Mario Zanetti, con il
surrogato, non può raggiungere le prestazioni dei dischi composti da amianto, così il titolare riesce a reperire delle
nuove lastre che serviranno per continuare la vecchia lavorazione per diversi anni;
In base a tali fatti, si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la
gravità della situazione, se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare il rispetto delle norme in materia
di sicurezza sul lavoro da parte della GIORINOX SPA di Lumezzane;
Di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se si intendano assumere le
iniziative di competenza, qualora non ne siano già state avviate, per addivenire a un rapido accertamento di eventuali
danni causati e per stanziare specifiche risorse idonee allo scopo di porre in sicurezza l'area dove venivano gettati i
rifiuti di amianto al fine di tutelare l'ambiente e il diritto alla salute della popolazione circostante;
Quali provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare i diritti dei cittadini e salvaguardare la loro salute in
materia di protezione da sostanze tossiche e pericolose, in particolare nell'ambito lavorativo;
Quali iniziative urgenti si vogliano intraprendere per consentire e incentivare il monitoraggio dei casi di tumori nella
zona interessata dalla ditta, mediante la creazione di appositi registri, che possano consentire di predisporre efficaci
politiche di prevenzione e di lotta alla malattia stessa. (4-02441)
Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
All'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 I e II comma si prevede che: «Esauriti i ricorsi in
via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del
codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione»;
Il decorso del termine triennale incide soltanto sull'azione giudiziaria volta al conseguimento delle prestazione, che,
in tal caso diviene inammissibile per l'avvenuta decadenza;
Tuttavia, in materia previdenziale, al lavoratore viene riconosciuta la facoltà di poter ripresentare una nuova domanda
amministrativa finalizzata ad ottenere la prestazione previdenziale, e, nell'ipotesi di mancato accoglimento, ricorrere,
nuovamente, in giudizio sempre nel rispetto del termine triennale;
L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 è stato modificato ed interpretato dall'articolo
6 del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991 n. 166, e
dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992 n. 438;
Le modifiche legislative hanno previsto che il decorso del termine triennale comporti oltre alla decadenza della
domanda processuale anche la perdita dei ratei pregressi, ossia delle somme maturate prima della domanda giudiziale.
In ogni caso, persiste la facoltà di ottenere i ratei successivi conseguibili per effetto di nuova domanda
amministrativa;
Per i lavoratori esposti all'amianto, nell'applicazione della norma, la giurisprudenza ha perseguito una via restrittiva
con l'introduzione di una decadenza tombale non prevista dal nostro ordinamento;
Attraverso l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 70 come successivamente modificato, che ha
risvolti meramente processuali, è inciso su un diritto sostanziale e costituzionalmente garantito dei lavoratori i quali,
decorso il termine decadenziale di tre anni, perderanno definitivamente il diritto alla contribuzione per esposizione
all'amianto (ratei pregressi e ratei futuri). Non potranno ripresentare ulteriore domanda in via amministrativa, ed in tal
caso, il ricorso in sede giudiziale gli verrà inevitabilmente rigettato;
L'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111,
disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (manovra economica 2) aggiunge all'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, un sesto comma: «Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo
in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte»;
Anche con l'introduzione di questa norma non sono cessate le dispute interpretative sulla disciplina della decadenza
amianto;
La giurisprudenza delle sezioni unite dal 2006 al 2009, concordava nel ritenere che i benefici per l'amianto non erano
soggetti a decadenza alcuna in quanto costituivano un adeguamento successivo della liquidazione della pensione;
Nel corso degli anni, tuttavia, l'orientamento prevalente della Cassazione (Sezioni semplici), pur in contrasto con la
giurisprudenza delle sezioni unite (sent. n. 12720/09), a partire dalla sentenza n. 12685/08 tende all'applicazione di un
regime ad hoc non previsto da alcuna norma (Gfr. Cass. n. 14475/2012: Cass. n. 6382/2012, Cass. N. 4695/2012,
Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011), secondo tali
decisioni poiché non si tratta di rivalutare l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, non vi è ragione alcuna che giustifichi la non applicabilità delle disposizioni
legislative sulla decadenza;
Esistono, alla luce di ciò, posizioni e trattamenti differenti per i lavoratori che hanno introdotto un ricorso per il
riconoscimento dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione ultradecennale all'amianto, facendo così
sospettare una lesione di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 4 e 38 della Costituzione), a tutela della
posizione previdenziale dei lavoratori come diritto irrinunciabile, imprescrittibile e non suscettibile a decadenza;
Si ha il forte sospetto che attraverso un escamotage si finisca per tutelare la posizione dell'ente previdenziale, INPS,
anziché quella dei lavoratori che esercitano un loro diritto –:
se i Ministri interrogati:
a) Ritengano necessaria la predisposizione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 (come modificato) che permetta di individuare in modo chiaro e
definitivo la questione della decadenza dai benefici previdenziali per la categoria dei lavoratori esposti all'amianto;
b) Ritengano necessari interventi innovativi e/o correttivi della normativa stessa. (4-01289)
Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute
Per sapere – premesso che:
il 7 agosto 2013 il quotidiano on line «Huffington Post.it» pubblicava un articolo dal quale si veniva a
conoscenza che: «La flotta di elicotteri delle nostre forze armate è a rischio contaminazione: innumerevoli modelli
attualmente in dotazione a Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri sarebbero in pratica scatole volanti piene di
amianto». E questa situazione andrebbe avanti da oltre quindici anni, nel silenzio più assoluto delle autorità. E ciò che
si scopre leggendo una recentissima quanto conflittuale corrispondenza fra il Ministero della salute e l'azienda che li
ha fabbricati, l'Agusta Westland. In tale carteggio, è la stessa azienda a definire gli apparecchi «inquinati». da tale
documentazione risulta evidente, come già dopo il 1992 (anno della legge che bandisce l'impiego dell'amianto), la
controllata di Finmeccanica avesse debitamente, e dettagliatamente, provveduto a informare la Difesa su quali e
quanti modelli di velivoli da loro prodotti contenessero asbesto, in quali e quante parti delle rispettive carlinghe. Si
legge, infatti, in proposito, che nella lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al Segretariato generale
della difesa e direzione nazionale degli armamenti «Sin dal 1996 abbiamo trasmesso l'elenco di tutti i materiali
“pericolosi” presenti sui nostri elicotteri», ossia quanto scritto nella loro lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta
Westland al segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, a dimostrazione del fatto che il
Ministero semplicemente non poteva non sapere;
dall'articolo si apprendeva, inoltre, che il Ministero della difesa, pur essendo a conoscenza della gravissima
situazione, non avrebbe mai provveduto alla bonifica degli elicotteri contenenti amianto, né tantomeno avrebbe
informato (circostanza gravissima) gli equipaggi dei notevoli rischi cui erano giornalmente sottoposti durante l'orario
di lavoro, violando in tal modo, quanto stabilito dagli articoli 32 e 117 della Costituzione;
Si è chiesto quali misure il Ministro della difesa abbia assunto a tutela dell'ambiente e del diritto alla salute del
personale civile e militare della difesa sia nella loro attività operativa che manutentiva, in relazione alla necessità di
predisporre aggiuntive azioni e misure di protezione per il personale della difesa così come annunciato dal Ministro
competente il 20 ottobre 2013;
Se risulti, ai Ministri interrogati per le rispettive competenze, che per le attività lavorative che comportano per i
lavoratori, un'esposizione da amianto, sia stato redatto un documento di valutazione dei rischi al fine di stabilire la
natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare nonché il controllo dell'esposizione ai
sensi del combinato disposto degli articoli 249 e 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
ed in relazione all'osservanza delle linee guida ministeriali per il corretto smaltimento dell'amianto e dei materiali e
rifiuti contenenti amianto. (5-01767)
Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro della difesa
Partendo da varie pubblicazioni su diversi organi di stampa, dall’Huffington Post, Dagospia, Il Fatto Quotidiano ed
altre importanti testate giornalistiche, che denunciavano la questione della presenza a tutt'oggi dell'amianto sugli
elicotteri militari;
Viste anche le dichiarazioni dell’allora Ministro Mario Mauro, e le dichiarazioni dei responsabili e dei vertici della
società Agusta Westland, che ha reso noto con lettera del suo Amministratore delegato al Ministro della difesa, che
«allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati “bonificati”, in accordo a
prescrizioni tecniche emesse da Agusta e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i
componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni
delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta
operando sugli ultimi elicotteri)»;
redigendo anche note tecniche per «fornire elementi a supporto dell'impiego dell'incapsulante per materiale
contenente amianto potenzialmente presente in varie guarnizioni installate in elicotteri in zona baia motori»;
Si è interrogati i Ministri competenti, al fine di richiedere un elenco dettagliato dei componenti contenenti amianto e
quelli sospetti di contenerlo suddividendosi in friabili e compatti per ogni modello di elicottero ancora in servizio;
Di sapere dove si trovino detti materiali presenti a bordo nei singoli modelli degli elicotteri;
Quali siano le procedure di prevenzione del rischio adottate per tutto il personale che a qualunque titolo opera su detti
mezzi aerei (piloti, equipaggio, manutentori di qualsiasi professionalità) nonché i contenuti del documento di
valutazione dei rischi per le mansioni sopra elencate;
Se non intenda rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione, gli attestati di formazione, informazione e
addestramento relativi alla protezione dal rischio amianto del personale operante a qualunque titolo sugli elicotteri in
uso alle forze armate;
Quale sia la metodologia seguita per la valutazione del rischio ed in particolare per il monitoraggio delle fibre che
possono disperdersi durante le operazioni di qualunque natura effettuate sugli elicotteri;
Quali siano i risultati delle indagini eventualmente già effettuate e quale sia il metodo analitico seguito, ed il
nominativo dei laboratori incaricati di effettuarli;
Quale siano le ditte che hanno effettuato i lavori di bonifica sugli elicotteri in uso alle Forze armate;
Se intenda rendere noti, anche formando la relativa documentazione, l'elenco dei componenti contenenti amianto
eventualmente presenti nei magazzini ricambi dei reparti che ospitano gli elicotteri in questione, i piani dei lavori di
bonifica ex articolo 256 decreto legislativo n. 81 del 2008 inclusi i piani delle bonifiche effettuate da Agusta
Westland e i formulari dei rifiuti oggetto delle opere di bonifica effettuate negli anni 2012-2013.
Se non intenda altresì rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione le relazioni redatte ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 257 del 1992 ed inviate alle aziende sanitarie competenti territorialmente ed alle regioni
dall'entrata in vigore della legge 257 ad oggi, i piani dei lavori di bonifica ex articolo 34 del decreto-legislativo n. 277
del 1991, e successive modificazioni e i formulari dei rifiuti oggetto di smaltimento dei componenti. (5-01298)
Ordine del Giorno 9/01885-A/034
Venerdì 31 gennaio 2014, seduta n. 164
Atto Camera 9/1885-A/34
Premesso che:
I dati epidemiologici dei registri mesoteliomi regionali continuano a fornire dati preziosi in merito all'esposizione
all'amianto della popolazione. La filiera di gestione e messa in sicurezza dell'amianto in Italia non è ancora stata
ottimizzata;
Nelle aree limitrofe all'Ilva di Taranto in particolare sono stati segnalati tassi standardizzati di mortalità di 4 volte
superiori alla media nazionale per tumori maligni della pleura correlati all'amianto;
E’ necessario tenere alta l'attenzione su questi temi, per cui non è accettabile l'indebolimento della sorveglianza
epidemiologica, che contribuisce a certificare la riduzione dell'esposizione della popolazione,
Si impegna il Governo
A valutare l'efficacia dei registri mesoteliomi regionali su tutto il territorio nazionale e a intraprendere eventuali
iniziative di potenziamento degli stessi.
Ordine del Giorno 9/01458/112
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67
La Camera,
premesso che:
Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti contiene all'articolo 11 disposizioni relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto
derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici o derivanti dalle
attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati nelle aree dell'Emilia
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, sono state introdotte al Senato ulteriori
disposizioni finalizzate alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit derivanti dalla
dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970, n. 21,
impegna il Governo
Nell'ambito dell'attuale programmazione, ad elaborare un programma di interventi, cronologicamente definito,
finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit su tutto il
territorio nazionale, a partire da quelle aree geografiche interessate da crolli ed eventuali demolizioni ed abbattimenti.
9/1458/112. (Testo modificato nel corso della seduta)
Ordine del Giorno 9/01248-AR/016
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59
Atto Camera 9/1248-A-R/16. (Testo modificato nel corso della seduta)
Premesso che in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'articolo 32, reca disposizioni per la semplificazione di
adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
Considerato che a distanza di anni non sono ancora state fornite risposte certe a quei lavoratori che loro malgrado si
sono trovati sottoposti ad esercitare la loro attività lavorativa a stretto contatto con l'amianto;
Ritenuto che valga la pena di ricordare come la diretta conseguenza della detta esposizione è il così detto
«mesotelioma maligno», una forma rara di cancro che ha origine nel mesotelio, la membrana che riveste e protegge la
maggior parte degli organi interni del corpo. Il mesotelio è costituito da due strati, uno che circonda l'organo stesso, e
l'altro che forma un rivestimento a sacco interno ad esso. Tra questi due strati si produce normalmente una piccola
quantità di liquido, per lubrificare i movimenti degli organi protetti. Quando le normali cellule del mesotelio vanno
fuori controllo e si moltiplicano rapidamente, si parla di mesotelioma. La forma più comune di mesotelioma è il
mesotelioma «pleurico», che si genera nel rivestimento dei polmoni. Altre forme sono il mesotelioma «peritoneale»,
che riguarda il rivestimento della cavità addominale, e il mesotelioma «pericardiaco», che riguarda il rivestimento del
cuore; l'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di
amianto e derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. L'esposizione può essere anche non
professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi e naturale, nei rari casi di esposizione in
locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in
tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti; essendo fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto,
attualmente vietato da 20 anni (1992) ed in fase di eliminazione in alcuni paesi, ed essendo la patologia ad alta
latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa 30 anni), si prevede un livello costante di incidentalità della
malattia in Italia fino al 2020 (cioè circa 30 anni dopo il 1992), ed una successiva decrescita; il mesotelioma è quasi
sempre provocato dall'esposizione alla fibra di amianto. Molte persone vi sono state esposte nella vita militare; altre a
causa del loro lavoro; altri ancora, secondariamente, attraverso il contatto con gli operai esposti. A causa della sua
latenza, il cancro potrebbe non manifestarsi per 20-50 anni, e oltre, dopo l'esposizione,
impegna il Governo
A valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di
quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a contatto con l'amianto ed a prevedere in favore di questi
lavoratori la possibilità di derogare all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del
2011 ai fini dell'accesso al prepensionamento previsto dalla legge n. 257 del 1992.
Proposta di risoluzione n. 7/00335 dell’ 8 aprile 2014, presentata
dall’onorevole Alberto Zolezzi alla VIII Commissione Permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
ATTO CAMERA
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00335
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
D'INCA' FEDERICO
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
DI MAIO LUIGI
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
BUSTO MIRKO
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
DAGA FEDERICA
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
MANNINO CLAUDIA
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
MICILLO SALVATORE
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
SEGONI SAMUELE
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
TERZONI PATRIZIA
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
PISANO GIROLAMO
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
PESCO DANIELE
MOVIMENTO 5 STELLE
08/04/2014
Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E
LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00335
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207
La VI e VIII Commissione,
premesso che
la lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto deve
proseguire ed è urgente dare delle risposte efficaci a chi le aspetta da anni;
i dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre venti anni
dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il
divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, sono
ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che i casi di
morte dovuti all'asbesto, patologia correlata all'esposizione all'amianto, sono
circa 120.000 all'anno. A livello nazionale sono stimati dall'Osservatorio
nazionale amianto (ONA) in circa 1.500 all'anno i casi di mesotelioma (per i
diversi organi colpiti), e in circa 3.000 i casi di neoplasie polmonari asbesto
correlate, per un totale di circa 5.000 decessi per patologie asbesto
correlate, comprendendo le fibrosi polmonari e le altre patologie asbesto
correlate;
è necessario, anche in linea con il recepimento della direttiva 2009/148/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione
all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche
conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive
acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericolosità
dell'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto risalgono
all'inizio del novecento. Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908,
che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa dalla società
anonima The British Asbestos company Limited contro l'avvocato Carlo Pich,
aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che «Le acquisizioni
del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui
venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei
lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima
linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più
pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché
ledono le vie respiratorie quando non giungono fino al polmone»;
com’è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande
lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442
in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti
giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto,
ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del ’900 ed inserita nelle malattie
professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza
diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una
significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie
e cardiocircolatorie ad essa correlate;
già il nostro Paese è stato lungamente inadempiente, tanto che dovettero
intervenire le istituzioni europee, in quanto l'Italia non aveva recepito la
direttiva 83/477/CEE, «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
con una esposizione ad amianto durante il lavoro», entro il termine del
1o gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu
definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 13 dicembre 1990 e che reca il seguente tenore letterale: «(...)
la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei
termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive
dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19
settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi
connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (...)»;
l'ultima «Conferenza governativa sull'amianto e le patologie asbesto
correlate: stato dell'arte e prospettive» che si è svolta a Venezia dal 22 al 24
novembre 2012 ha fatto emergere fra l'altro la presenza di oltre 40 mila siti
con presenza di amianto in Italia, di cui 400 a rischio molto alto; la
ricognizione sullo stato di attuazione della legge 257 ha evidenziato
un'omogeneità nazionale di non attuazione: mancano linee guida in molte
regioni, la progressione delle bonifiche è di circa l'1 per cento all'anno
dell'amianto presente in Italia nel 1992 (si parla del solo smaltimento legale),
e con il ritmo che si è tenuto in questi vent'anni si ritiene che siano necessari
ancora almeno 60 anni di lavoro. Dati decisamente approssimativi se si
pensa che Sicilia e Calabria non avevano comunicato alcun dato al momento
della conferenza di Venezia e che gli utilizzatori indiretti di amianto nelle
attività produttive non redigono sistematicamente la relazione annuale.
Mancano ancora dati di mappatura dell'amianto nelle scuole per oltre la metà
della regioni italiane e ciò non è accettabile se si pensa che le patologie
asbesto correlate hanno una latenza prolungata e che potrebbero colpire in
particolare le fasce di minore età. Per quanto riguarda la mappatura si
segnala che esistono sistemi di individuazione dell'amianto visibile dall'alto
anche a costi decisamente bassi. Si segnala che i Centri Operativi Regionali
(COR) afferenti al Registro nazionale mesoteliomi hanno subìto un
depotenziamento che determina la riduzione delle informazioni ottenute da
parte degli esposti e che non consente di compilare un registro degli esposti,
aggravando la carenza generale di dati in merito ai siti e alle attività
produttive contaminate e impedendo la corretta sorveglianza epidemiologica;
è da rilevare che oltre l'80 per cento delle circa 440 mila tonnellate di
amianto smaltite negli ultimi anni in Italia è stata spedita all'estero, con costi
aggiuntivi e incremento dei rischi durante il trasporto. Il costo medio di
smaltimento dell'amianto è di 900 euro a tonnellata se esportato (550 per la
rimozione, 250 per il conferimento in discarica e 100 euro per il trasporto).
L'individuazione di siti regionali compatibili con lo smaltimento che
rispondano a criteri di idoneità geologica, paesaggistica e ambientale
potrebbe portare a una bonifica a «kilometri zero», che dovrebbe passare
naturalmente per il coinvolgimento delle popolazioni interessate anche in
merito alla necessità di riduzione del rischio in relazione al progressivo
deterioramento dei materiali contenenti amianto presenti in tutto il Paese e
garantendo la massima trasparenza dei dati dei controlli dell'inquinamento
delle matrici ambientali circostanti gli impianti, coinvolgendo personale di età
prossima alla pensione negli impianti stessi per i già citati dati di latenza
dello sviluppo di patologie;
il piano nazionale amianto del Governo Monti, scaturito anche dalla
Conferenza di Venezia, seppur contenga buoni spunti, deve ancora essere
approvato dalla Conferenza Stato/regioni ed è bloccato al Ministero
dell'economia e delle finanze per la mancanza di coperture; stante l'urgenza
che l'attuale Governo attui i provvedimenti necessari a far fronte a questo
tema;
nel corso della recente seconda conferenza internazionale dell'Osservatorio
nazionale amianto (ONA onlus) tenutasi nell'aula dei gruppi della Camera il
20 marzo 2014, dove è stata data voce alle Istituzioni, alle associazioni di
esposti, ai cittadini e a eminenti scienziati, è emersa oltretutto la necessità di
un piano amianto alternativo a quello governativo, che miri in maniera più
decisa alla prevenzione primaria, alla ricerca scientifica, alla interdizione dei
crimini ambientali lesivi della dignità e dell'incolumità della persona, e che
attraverso la valorizzazione delle associazioni e delle autonomie locali possa
permettere di affrontare e risolvere questo enorme problema;
è necessario che, in linea con il piano governativo e i piani delle associazioni
di esposti all'amianto, siano stabiliti altresì termini specifici e tassativi per
eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la bonifica, ai sensi
dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del
2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare sine die gli
interventi di bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior
rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità e con
maggiori oneri sociali e sanitari; è urgente stabilire, inoltre, i termini perentori
per la decontaminazione dei luoghi di lavoro in ambito civile e militare, e per
il divieto di esposizione all'amianto,
impegna il Governo:
a verificare, d'intesa con le regioni, che entro il 30 giugno 2015 sia eseguita
la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole, per tutte le regioni italiane,
e si proceda entro il 1ogennaio 2020 alla rimozione dello stesso;
a verificare che sia terminata la mappatura dell'amianto in tutti gli altri locali
pubblici e aperti al pubblico entro il 31 dicembre 2016;
a fare in modo che le amministrazioni competenti e i proprietari privati
provvedano alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro
il 1o gennaio 2020, anche assumendo iniziative normative per introdurre nel
codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di
tali obblighi e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali
già vigenti;
a verificare, d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura
dell'amianto nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere,
esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti
amianto ivi presente, e a verificare in particolare la presenza di amianto
dispersibile in ciascuna attività professionale civile e militare entro il 31
dicembre 2015, verificando, altresì, che il datore di lavoro,
indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal
periodo di esposizione del lavoratore, provveda alla bonifica di tali materiali
entro il 1o gennaio 2020, anche utilizzando fondi propri del finanziamento
dello specifico settore, anche assumendo iniziative per introdurre nel codice
penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali
obblighi o prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già
vigenti;
ad assumere iniziative affinché per le coperture installate a seguito di
sostituzione di opere contenenti amianto siano utilizzati materiali idonei al
loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione e ad obbligare
la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso
equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con
divieto assoluto di esposizione;
ad assumere iniziative affinché entro il 1o gennaio 2015, la presenza di
amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta
chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo
del teschio raffigurante la morte;
a verificare per quanto di competenza l'effettiva emanazione di linee guida
regionali che comprendano l'informatizzazione dei processi di bonifica, la
georeferenziazione e l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio
dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1o gennaio 2015, in un'ottica
di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi;
a determinare la sicurezza delle varie tipologie di siti di stoccaggio proposti,
a partire da quelli che consentano una minore dispersione in qualsiasi
elemento (ad esempio gallerie stradali o ferroviarie dismesse);
a verificare i sistemi di tracciabilità dell'amianto, determinando con precisione
quantitativi e costi dello smaltimento estero, al fine anche di consentire
investimenti nazionali per la messa in sicurezza dell'amianto, che stimolino a
uno smaltimento sostenibile;
a determinare un prezziario nazionale sulle singole tipologie di opere di
bonifica;
a predisporre misure di defiscalizzazione per gli interventi di rimozione
dell'amianto dagli edifici privati;
a prevedere per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su
capannoni agricoli e strutture montane che dall'imposta lorda si detragga un
importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
a individuare forme di incentivazione e sostegno selettive e mirate finalizzate
agli interventi di rimozione dell'amianto, anche contestualmente alla
realizzazione di pannelli fotovoltaici, garantendo l'accesso a tali forme di
finanziamento anche alle imprese;
a prorogare, stabilizzandole, le detrazioni per interventi di ristrutturazione e di
efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto;
a prevedere in via prioritaria, le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in
contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali attraverso specifiche
risorse allocate in un apposito fondo statale gestito dai Ministeri della salute,
dell'ambiente e del lavoro così come indicato anche nel Piano nazionale
amianto del Ministero della salute.
(7-00335) «Zolezzi, D'Incà, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino,
Micillo, Segoni, Terzoni, Pisano, Pesco».
Resoconto stenografico della seduta del 7 maggio 2014 della VIII
Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 7 maggio 2014
-
42 -
Commissioni riunite VI e Vili
VI (Finanze)
e Vili (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
RISOLUZIONI:
Sull'ordine dei lavori
7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.
7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.
7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso
all'abitazione (Discussione congiunta e rinvio)
7-00203 Ballai: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.
7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.
7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto (Discussione
congiunta e rinvio)
RISOLUZIONI
Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza
del presidente della Vili Commissione Ermete REALACCL
La seduta comincia alle 15.30.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro BRATTI (PD) invita il presidente dell'VIII Commissione a sollecitare
il Governo a riferire in Commissione sullo
stato di attuazione del decreto-legge
« Terra dei fuochi » approvato nei mesi
scorsi. In via esemplificativa fa notare
come tale decreto preveda l'istituzione di
un tavolo tecnico con rappresentanti del
Ministero dell'Agricoltura e del Ministero
dell'ambiente per determinare la soglia
minima di inquinamento dei terreni.
Ermete REALACCI, presidente, nel rassicurare che sarà sua cura rappresentare
al Governo la richiesta formulata dall'ono-
42
42
44
revole Bratti, fa notare come a oggi molte
parti del decreto-legge « Terra dei fuochi »
non siano state ancora attuate. Richiama
a tale proposto le disposizioni sullo screening sanitario e quello sul divieto di coltivazione dei terreni agricoli.
Massimiliano MANFREDI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata
dall'onorevole Bratti, sottolineando come,
con riferimento al divieto di coltivazione
dei terreni agricoli, sia stata recentemente
emanata una direttiva ministeriale che
amplia l'area di indagine rendendo così
necessario passare ora dalla fase del monitoraggio a quella dell'eventuale applicazione del divieto di coltivazione.
7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagio
abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.
7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagio
abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.
7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagio
abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.
(Discussione congiunta e rinvio).
Mercoledì 7 maggio 2014
-
43 -
Le Commissioni iniziano la discussione
congiunta delle risoluzioni in titolo.
Ermete REALACCI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo vertendo su un'identica
materia. Formula peraltro l'auspicio che
possa giungersi comunque alla predisposizione di un testo unificato.
Le Commissioni concordano.
Chiara BRAGA (PD), nell'evidenziare
come la risoluzione a sua prima firma fosse
stata predisposta prima dell'emanazione
del decreto-legge n. 47 del 2014 recante
misure urgenti per l'emergenza abitativa,
attualmente all'esame del Senato, fa notare
come alcune questioni prese in considerazione nell'atto di indirizzo vengano espressamente affrontate nel richiamato decretolegge. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la discussione delie risoluzioni
in titolo rinviando comunque la deliberazione aduna fase successiva alla conversione del decreto-legge n. 47 del 2014 in
modo da poter, da una parte, individuare le
questioni sollevate dalle risoluzioni che trovano soluzione nel decreto-legge convcrtito
e, dall'altra, verificare quali ulteriori questioni debbano essere oggetto di futuri impegni del Governo.
Federica DAGA (M5S) evidenzia come
l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del
2014 non risolva affatto i problemi sollevati dall'atto di indirizzo da lei presentato.
In particolare, denuncia il fatto che il
decreto-legge si pone inaccettabilmente
contro quei cittadini che, non essendo in
grado per ragioni economiche e sociali di
esercitare il diritto alla casa sancito dalla
Costituzione, cercano con altri mezzi,
comprese le occupazioni, di dare attuazione al dettato costituzionale. Allo stesso
modo, considera inaccettabili le misure del
decreto-legge che consentono di estromettere gli inquilini delle case popolari situati
nei centri storici delle città, trasferendoli
in immobili di periferia, allo scopo di
cedere gli indicati alloggi di pregio anche
Commissioni riunite VI e Vili
a terzi che non abbiano titolo per accedere
agli alloggi di edilizia popolare. Denuncia,
inoltre, il fatto che il decreto-legge n. 47
del 2014 non risolve affatto il grave problema degli sfratti, a partire da quelli in
continuo aumento per morosità e per
mancato pagamento alle banche delle rate
dei mutui. Ribadisce, infine, che a suo
avviso, ed è questo il punto centrale della
propria risoluzione, lo Stato ha il dovere
di dare risposta alla gravissima emergenza
casa in atto, mettendo in campo politiche
efficaci per la realizzazione e l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale e, nell'immediato, acquisendo e trasformando in
alloggi sociali quella parte del patrimonio
edilizio privato rimasto invenduto a causa
della crisi economica. Conclude, quindi,
accogliendo l'invito del presidente Realacci
a verificare le possibilità di predisporre un
testo unificato delle risoluzioni in titolo,
segnalando, tuttavia, l'esigenza che le questioni da lei testé prospettate possano
rimanere al centro della futura discussione delle Commissioni.
Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) condivide la proposta del Presidente Realacci e
della collega Braga di discutere congiuntamente le risoluzioni, nonché la tempistica prospettata.
Passando quindi al merito della risoluzione n. 7-00344, di cui è cofirmataria, sottolinea come essa affronti anche la problematica determinata dalla recente sentenza
della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo
n. 23 del 2011 che prevedevano notevoli
vantaggi per l'inquilino che procedesse alla
registrazione di contratti d'affitto di immobili precedentemente non registrati, in particolare per quanto riguarda la durata del
contratto e la riduzione del relativo canone
annuo. Ritiene quindi che anche su tale
aspetto, nonché sugli altri oggetto della risoluzione, occorra comprendere quale sarà
la riformulazione del decreto-legge n. 47
del 2014, recante misure per l'emergenza
abitativa, all'esito dell'esame in prima lettura del provvedimento, attualmente in
corso al Senato.
Mercoledì 7 maggio 2014
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A tale proposito sottolinea come il
giudizio del suo gruppo sull'attuale testo
del predetto decreto-legge sia negativo, sia
in quanto il provvedimento risulti carente
sotto molti aspetti, sui quali sarebbe stato
necessario un confronto con il Parlamento
e con i soggetti interessati, sia in quanto
molte delle scelte assunte dal Governo con
tale intervento legislativo appaiono profondamente sbagliate. Ritiene quindi che
la Camera debba essere posta nelle condizioni di apportare ulteriori modifiche al
testo del decreto - legge, temendo che, in
caso contrario, ben difficilmente sarà possibile intervenire su tali questioni con la
necessaria urgenza.
Ermete REALACCI, presidente, alla luce
del dibattito svolto, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito della discussione
delle risoluzioni in titolo a un momento
successivo a quello della conversione in
legge del decreto-legge n. 47 del 2014. Nel
ringraziare, inoltre, i presentatori delle tre
risoluzioni per la disponibilità manifestata,
rinnova loro l'invito a verificare, anche
informalmente, sulla base delle indicazioni
provenienti da tutti i gruppi parlamentari,
la possibilità di addivenire alla stesura di
un testo condiviso da sottoporre all'approvazione delle Commissioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.
7-00203 Dalla!: Iniziative per la bonifica dei siti
inquinati dall'amianto.
7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei siti
inquinati dall'amianto.
7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei siti
inquinati dall'amianto.
(Discussione congiunta e rinvio).
Le Commissioni iniziano la discussione
congiunta delle risoluzioni in titolo.
Ermete REALACCI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di proce-
Commissioni riunite VI e Vili
dere alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo vertendo su un'identica
materia.
Le Commissioni concordano.
Luigi DALLA! (PD), segnala, anzitutto,
il dato positivo rappresentato dal fatto che
le tre risoluzioni in discussione sono ispirate a principi e obiettivi comuni e condivisibili. Con particolare riferimento alla
risoluzione di cui è primo firmatario,
sottolinea che, oltre a fare il punto sulla
situazione, essa affronta sia le questioni
relative alla bonifica dei siti inquinati e
allo smaltimento dell'amianto sia quelle
relative alle misure da mettere in campo
per ridare forza al piano nazionale
amianto e per incentivare gli investimenti
e gli interventi privati di rimozione dell'amianto dagli edifici, a partire dalla definitiva stabilizzazione delle agevolazioni
fiscali previste per la ristrutturazione e la
riqualificazione energetica degli immobili
(cosiddetto ecobonus).
Conclude, quindi, richiamando le Commissioni alla necessità di procedere in
tempi rapidi alla conclusione della discussione sulle risoluzioni in titolo, anche in
considerazione delia gravita della situazione in atto e del perdurare di un fenomeno inaccettabile oltre che onerosissimo
di trasferimento all'estero di gran parte
dell'amianto rimosso dagli edifici pubblici
e privati.
Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime condivisione per molte delle considerazioni
svolte dal collega Dallai. Aggiunge, inoltre,
che un ulteriore motivo di intervento per
le Commissioni è dato dall'inaccettabile
numero di decessi provocati ogni anno
dall'esposizione all'amianto, circa 5 mila, e
dall'ancor più elevato numero di patologie
e di invalidità provocate da questo grave
fenomeno. Sottolinea, inoltre, come rappresenti un serio problema il fatto che
alcune delle discariche autorizzate esistenti sul territorio nazionale, peraltro
inadeguate per numero e per dotazione
impiantistica, siano gravate di procedimenti giudiziali conseguenti a fenomeni di
Mercoledì 7 maggio 2014
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illegalità, tanto da determinare di fatto un
sostanziale blocco delle attività di stoccaggio e di smaltimento dell'amianto rimosso
dagli edifici. Ritiene che per tale motivo le
Commissioni devono dare una chiara indicazione al Governo circa l'urgenza di
riattivare e di potenziare gli strumenti e i
meccanismi deputati alla mappatura dei
siti inquinati, alla rimozione dell'amianto
in essi presente, a partire dai locali pubblici e dagli edifici scolastici, e allo smaltimento dell'amianto rimosso, anche per
porre termine all'inaccettabile fenomeno
dell'abbandono incontrollato e illegale di
tale materiale e ai rischi gravissimi che
questo comporta sul piano ambientale e
della salute dei cittadini.
Fabio LAVAGNO (SEL) illustrando la
propria risoluzione n. 7-00354, rileva innanzitutto come, a vent'anni dalla legge
n. 257 del 1992, che ha messo al bando
l'amianto vietandone l'estrazione, l'importazione ed il commercio, l'obiettivo ottimale sarebbe quello di realizzare un
nuovo e complessivo intervento normativo
sulla materia.
Ritiene peraltro che, in termini più
realistici, si debba puntare in questa fase
ad attuare quanto previsto dalle norme già
vigenti, le quali risultano tuttora in larga
parte inattuate. Ricorda infatti che il
Piano nazionale amianto definito nella
Conferenza governativa di Venezia del novembre 2012, nel quale sono elencate una
serie di obiettivi tra cui la tutela della
salute, la tutela dell'ambiente, nonché
aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali, nonostante sia stato varato dal Governo Monti nel marzo 2013, deve ancora
passare al vaglio della Conferenza Statoregioni.
Ritiene pertanto ormai improcrastinabile avviare la realizzazione del citato
Piano nazionale, e invita il Governo a
provvedere al relativo finanziamento, attraverso un adeguato programma dì interventi finalizzati a sviluppare, in primo
luogo, puntuali censimenti regionali dei
siti contaminati. In tale contesto, cita il
caso emblematico della Regione Piemonte
la quale, pur essendo una delle più colpite
Commissioni ritmile VI e Vili
dal problema della presenza di amianto
negli edifici, non ha ancora realizzato il
relativo censimento, sottolineando quindi
come sia necessario effettuare le operazioni del censimento medesimo su tutto il
territorio nazionale, così da poter stimare
in modo non approssimativo il numero
delle vittime dell'amianto e dei siti contaminati.
Ritiene inoltre prioritario rendere operativo il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici, istituito dalla legge
finanziaria per il 2008 per sostenere gli
interventi diretti a eliminare i rischi per la
salute pubblica derivanti dalla presenza di
amianto negli edifici pubblici, il quale non
è mai stato reso operativo per mancanza
di risorse, nonché assumere iniziative per
incrementare le risorse assegnate al Fondo
per le vittime dell'amianto per garantire
benefici, oltre che ai lavoratori colpiti da
patologie asbesto-correlate, anche a tutti
quei cittadini che siano stati esposti all'agente patogeno.
Con particolare riferimento agli interventi di bonifica nelle scuole, sottolinea
come gli stessi siano rallentati anche a
causa delle esigue risorse su cui possono
contare gli enti locali. Invita pertanto il
Governo a procedere all'assunzione di
tutte le iniziative, anche normative, per la
completa bonifica dall'amianto negli edifici pubblici, recuperando a tal fine le
risorse già stanziate e i fondi europei a ciò
destinati, ed escludendo le spese per gli
interventi di messa in sicurezza e bonifica
dell'amianto dal saldo finanziario rilevante
ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno per gli enti locali.
Fa notare che la risoluzione chiede
inoltre al Governo di assumere iniziative
per definire disposizioni di carattere strutturale volte a stabilizzare il regime delle
detrazioni fiscali attualmente previste per
gli interventi di bonifica dei manufatti
contenenti amianto dagli edifici, anche
valutando l'opportunità di incrementare le
vigenti percentuali di detraibilità, in considerazione dei positivi riflessi di tali misure sull'economia del Paese.
Evidenzia quindi come la risoluzione
non si concentri sugli ulteriori aspetti
Mercoledì 7 maggio 2014
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relativi alla problematica dello smaltimento dell'amianto, ritenendo che sulla
stessa si ponga prima di tutto una questione da affrontare in termini culturali,
attraverso un'azione volta a far conoscere
all'opinione pubblica i reali rischi connessi
alla presenza di impianti per lo smaltimento dell'amianto, evidenziando a tale
proposito come le discariche per lo smaltimento dell'amianto, se correttamente gestite e sottoposte a controlli pubblici, comportino rischi per la salute molto minori
di quelli connessi ai procedimenti per lo
smaltimento di altri materiali.
Cristina BARGERO (PD) dichiara di
volere sottoscrivere la risoluzione presentata dal collega Ballai.
46 -
Commissioni riunite VI e Vili
bito. A suo avviso, infatti, le questioni più
urgenti da affrontare sono quelle relative
al miglioramento del quadro normativo
esistente e, soprattutto, del rafforzamento
delle misure indispensabili per ridurre in
modo significativo i rischi per l'ambiente e
per la salute dei cittadini conseguenti alla
presenza di amianto negli edifici e nei
luoghi di lavoro. Segnala, inoltre, la questione, a suo avviso, importante derivante
dal fatto che le attività di smaltimento
dell'amianto, in quanto rifiuto speciale,
non sono soggette ai vincoli territoriali
esistenti per i rifiuti urbani e che per
questa ragione è forse opportuno prendere
in considerazione, anche sotto il profilo
finanziario, l'ipotesi di realizzazione di
impianti di ambito interregionale.
Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo
Alessandro BRATTI (PD) ringrazia i
per
una precisazione, rileva che il suo
colleghi che hanno presentato le risoluriferimento
ai fenomeni di illegalità è da
zioni in titolo per l'iniziativa assunta, di
cui condivide pienamente lo spirito e le intendersi principalmente come indicativo
finalità. Chiede quindi di valutare l'oppor- di un ulteriore fattore di blocco delle
tunità di svolgere un breve ciclo di audi- attività di bonifica dei siti inquinati e di
zioni dei soggetti maggiormente interessati, smaltimento dell'amianto, convenendo sul
a partire dalPINAEL, al fine di acquisire fatto che anche le discariche, se a norma
elementi di conoscenza e proposte utili e correttamente gestite, possono essere
anche per la definizione di un testo con- uno strumento positivo. Aggiunge, inoltre,
diviso delle risoluzioni. Al tempo stesso, che a fronte del mancato assolvimento da
ritiene utile che le Commissioni concen- parte di molte regioni degli obblighi di
trino l'attenzione sui profili ambientali e censimento dei siti inquinati e di realizsulle misure finanziarie e fiscali a sostegno zazione degli impianti di smaltimento deldelle politiche di rimozione e di smalti- l'amianto rimosso, la soluzione prospettata
mento dell'amianto, piuttosto che sui pro- dal collega Carrescia di impianti di ambito
fili sanitari, senza nulla togliere alla gra- sovraregionale debba essere attentamente
vita delle conseguenze sulla salute dei valutata.
cittadini derivanti dall'esposizione alLuigi DALLAI (PD) si associa a quanto
l'amianto o a materiali contenenti
amianto. Sottolinea, infine, l'esigenza di detto dal collega Carrescia sull'opportunità
approfondire la riflessione sul tema spe- che la discussione delle Commissioni resti
cifico dei siti e degli impianti per lo incentrata, come già avvenuto in occasione
stoccaggio e lo smaltimento dell'amianto della comune discussione sull'ecobonus,
rimosso, dato che, a suo avviso, una seria sui profili più propriamente ambientali e
politica in questo settore non può eludere fiscali posti dalle risoluzioni in titolo.
il tema della dotazione impiantistica su
tutto il territorio nazionale.
Claudia MANNINO (M5S) condivide la
richiesta avanzata dal collega Bratti di
Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritiene svolgere alcune audizioni dei soggetti magfuorviante porre l'accento, come ha fatto il giormente interessati. Al tempo stesso, sotcollega Zolezzi nel suo intervento, sul tema tolinea l'esigenza fondamentale che le
dell'illegalità, pure presente in questo am- Commissioni concludano in tempi rapidis-
Mercoledì 7 maggio 2014
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simi la discussione delle risoluzioni in
esame. Nel segnalare, inoltre, la gravita del
fatto che molte regioni non hanno ancora
eseguito la mappatura dell'amianto contenuto nei luoghi di lavoro e negli edifici
pubblici, a partire dalle scuole, chiede che
sia posto a disposizione delle Commissioni
un quadro conoscitivo il più esaustivo
possibile sulla situazione esistente sul tutto
il territorio nazionale.
Ermete REALACCI, presidente, fa presente che, d'intesa fra le presidenze, la
richiesta di audizioni avanzata da alcuni
deputati sarà sottoposta agli uffici di presidenza delle Commissioni. Quanto alla
richiesta avanzata dalla deputata Mannino
47
-
Commissioni riunite VI e VII!
di porre a disposizione delle Commissioni
un quadro conoscitivo sull'attuale situazione, ritiene che essa potrebbe senz'altro
essere rivolta ai Ministeri competenti, in
vista del prosieguo della discussione sulle
risoluzioni in titolo. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che i presentatori, anche grazie al contributo proveniente da
tutti i gruppi parlamentari, possano addivenire alla predisposizione di un testo
unificato delle loro risoluzioni da sottoporre all'approvazione delle Commissioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.
La seduta termina alle 16.25.
Legge della Regione Sicilia
n. 10 del 29 aprile 2014
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9 maggio 2014 (n. 15)
REPUBBLICA ITALIANA
Anno 68° - Numero 19
GA ZZET TA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA
Palermo - Venerdì, 9 maggio 2014
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [email protected]
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
2
LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.
Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica
Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia
S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
8
2
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi
derivanti dall’amianto.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute
dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale
Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257,
del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale
rispetto all’inquinamento da fibre di amianto.
Art. 2.
Obiettivi
1. Costituiscono obiettivi della presente legge:
a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro
dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto mediante
ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i
siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio
regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto;
d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate
nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
e) la promozione collettiva di iniziative, informative
ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da
amianto per la popolazione;
f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto
dall’amianto in tutto il territorio regionale.
Art. 3.
Ufficio amianto del Dipartimento regionale
della protezione civile
1. Nell’ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l’Ufficio amianto che ha i seguenti
compiti:
a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell’A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e
degli enti locali;
b) verificare, ove occorra, l’impiego ottimale delle
risorse economiche vincolate in materia di amianto delle
singole amministrazioni territorialmente competenti e
sollecitare l’utilizzo di quelle non ancora impiegate;
c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il censimento e la mappatura
della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto
riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed
ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e
statali in materia di censimento e ricognizione del rischio
derivante dalla presenza di amianto;
d) conseguire l’obiettivo, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio
regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta
procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell’amianto, con conferimento dell’amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l’impianto
regionale di trasformazione di cui all’articolo 14.
2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono nominati, in numero massimo di
dodici unità, i componenti dell’Ufficio amianto. Con il
medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce
ad un dirigente dell’Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell’Ufficio, l’incarico di coordinarne le attività con l’obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti
Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana
in ordine all’attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l’Ufficio. Per lo svolgimento della
propria attività l’Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
è soppressa la “Commissione regionale amianto” istituita
con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre
2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale
n. 246 dell’11 luglio 2013.
Art. 4.
Iniziative della Regione
1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della
protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo
le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.
257 e successive modifiche ed integrazioni, del “Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” approvato con decreto del Presidente
della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” ha una validità quinquennale ed è emanato con
decreto del Presidente della Regione previo parere delle
competenti commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana;
b) entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo “Piano
di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto”, la definizione e notifica delle linee
guida per la redazione, in ogni comune, del “Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa
efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio “Piano comunale amianto” che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento
regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i
risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella
misura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non
inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la redazione di un portale informativo
inserito nel sito web della Presidenza della Regione ed il
cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle
scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le
imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni,
gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente
in materia, la pericolosità dell’amianto, le procedure di
rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di vita e di lavoro;
d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell’articolo 9 della legge 27
marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e
con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo
2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;
e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei
dati derivanti dall’attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo “Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” di cui alla lettera a);
f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende
sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;
g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma
associata, sulle problematiche relative alla presenza ed
alla contaminazione dell’amianto;
h) la promozione delle azioni di sostegno, economico,
sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di
premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che
adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione
e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.
Art. 5.
Monitoraggio del rischio
e delle patologie correlati all’amianto
3
2. Presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale
della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli
edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con
presenza certa o con conclamata contaminazione da
amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il
livello di conservazione dell’amianto nonché il grado di
rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità
della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i
dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’A.R.P.A., dalle
Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il
censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti,
edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne
comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente,
indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al
comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.
5. Nel caso in cui l’amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute
pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con
urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6
settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e
5 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
7. Per agevolare il censimento dell’amianto ogni
Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede
legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all’ente
locale il quale è tenuto a segnalare all’A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di
amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve
essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito
web del Comune anche ai fini della comunicazione dei
dati che famiglie ed imprese potranno inviare on line
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente locale.
8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie
derivanti dall’amianto è confermato l’obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai
sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 nonché il referto all’autorità giudiziaria.
9. Presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all’amianto, con l’obbligo di indicare in quali
siti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, con
le mansioni e i periodi di riferimento nonchè l’ insorgenza
di eventuali patologie asbesto correlate.
10. L’iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all’amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall’ordinamento giuridico vigente.
11. Dall’attuazione del presente articolo non possono
scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti
all’amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24
giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24
novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre
Art. 6.
2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web
Riunione
regionale
sull’amianto
dell’Assessorato, evidenziante l’andamento del fenomeno
1. Con cadenza semestrale l’Ufficio amianto del Diparpatologico correlato con la contaminazione da amianto in
ogni ambito del territorio regionale.
timento regionale della protezione civile di concerto con
4
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Assessore regionale per la salute e l’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizzazione di una riunione regionale sull’amianto vertente sulla
verifica dello stato di attuazione della legislazione in
materia, sull’andamento epidemiologico delle patologie
asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento
dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti
amianto e sull’informazione generalizzata circa i rischi
sanitari derivanti dall’amianto.
2. Copia della relazione finale della riunione regionale
sull’amianto è trasmessa alla sede regionale dall’I.N.A.I.L.
ed alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea
regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a
superare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dall’attuazione del presente articolo non possono scaturire
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
goli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto di trasformazione di
cui all’articolo 14 dei manufatti in amianto presenti nei
siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le
direttive del proprio “Piano comunale amianto” sotto la
vigilanza dell’Ufficio amianto del Dipartimento regionale
della protezione civile.
2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
Art. 11.
Programmi di prevenzione e di informazione
1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eliminare la mobilità passiva extraregionale in
materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l’Ospedale “E. Muscatello” di
Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la
diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall’amianto.
2. L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata a dotare l’Ospedale “E. Muscatello” di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta
organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri per la medesima Azienda sanitaria.
1. L’ Ufficio amianto del Dipartimento regionale della
protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle
Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di
medicina generale e con l’INAIL, predispone programmi
pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto
destinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per
gli accertamenti sanitari in materia di amianto.
2. L’Assessorato regionale della salute emana, in base
alle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai
soggetti esposti o ex esposti all’amianto ed a particolari
ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di
amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela,
Milazzo, Gela.
3. L’Assessorato regionale della salute predispone un
piano biennale per la informazione della popolazione
sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente
in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi
relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall’Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia.
Art. 9.
Laboratori
Art. 12.
Contributi delle associazioni
1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività
di analisi sull’amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria
in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall’ente certificatore riconosciuto dallo Stato e
devono adempiere agli specifici programmi di controllo di
qualità per le analisi di amianto nell’aria ed in campioni
massivi previsti dall’allegato 5 del decreto ministeriale 14
maggio 1996. Con decreto dell’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge è definito il
“Tariffario regionale amianto” per le attività di competenza dei laboratori.
1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della
protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in
materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo
delle associazioni di volontari contro l’amianto e delle
associazioni di vittime dell’amianto con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a
carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di
risultati utili ed efficaci nell’ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attività dei
comuni, dell’A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali
in materia di amianto.
Art. 7.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 8.
Centro di riferimento regionale
Art. 10.
Interventi di bonifica
Art. 13.
Vigilanza e sanzioni
1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di
pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall’adozione del
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla
Piano regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e conun bando per la concessione di contributi ai comuni, sin- trollo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
assicurate dall’Ufficio amianto del Dipartimento regionale
della protezione civile di concerto con l’A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economie
derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in
un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell’amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.
Art. 14.
Impianto regionale di trasformazione dell’amianto
1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di
pubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, determina in
coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio
ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell’amianto in sostanza inerte da attivare a
servizio di tutti gli ambiti territoriali. L’impianto di trasformazione dell’amianto è realizzato entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
Clausola valutativa
1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della
protezione civile acquisite tutte le informazioni necessarie
dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le
politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l’ambiente,
per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni,
trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione
pubblica alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi
sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della
salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell’amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e
privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai
programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge.
2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati
degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente.
Art. 16.
Clausola finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 3 è autorizzata la
spesa di 21 migliaia di euro per l’esercizio finanziario
2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzione
di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione
per il triennio 2014-2016.
2. Per le finalità dell’articolo 7 è autorizzata a carico
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014
la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede con parte
delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001.
5
3. Per le finalità dell’articolo 10 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia di
euro cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 11 è
autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l’esercizio
finanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascuno
degli esercizi finanziari 2015 e 2016, cui si provvede
mediante l’utilizzo di parte delle risorse allocate nell’UPB
4.2.1.5.2, capitolo 215704 del bilancio della Regione per il
triennio 2014-2016.
5. Per le finalità di cui all’articolo 14 è autorizzata la
spesa di 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario
2014 cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 aprile 2014.
CROCETTA
Assessore regionale per l’energia
ed i servizi di pubblica utilità
Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro
Assessore regionale per la salute
Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente
CALLERI
BRUNO
BORSELLINO
SGARLATA
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all’art. 1, comma 1:
– La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.
– Il D.P.R. 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 ottobre 1994, n. 251.
– Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101,
S.O.
Nota all’art. 3, comma 3:
Il decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013,
recante “Istituzione della commissione regionale amianto (Delib.
G.R. 11 luglio 2013, n. 246).” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 10 gennaio 2014, n. 2.
Note all’art. 4, comma 1, lett. a):
– L’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante
“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così
dispone:
«Piani regionali e delle province autonome. – 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
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Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese
che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l’attività
estrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle
unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all’amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità
per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani
di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.».
– Il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995,
recante “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 marzo 1996, n. 10.
Note all’art. 4, comma 1, lett. d):
– L’articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone:
«Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e
sulle operazioni di smaltimento e bonifica. – 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto,
inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e
di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza
sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una
relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le
esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle
competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al
Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui
al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.».
– La legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo
ambientale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 aprile 2001, n. 79.
– Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate
dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23
marzo 2001, n. 93.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 maggio 2003, n. 106.
Note all’art. 5, comma 1:
– Il decreto assessoriale 24 giugno 1998, recante “Istituzione del
registro regionale siciliano dei mesoteliomi.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 settembre 1998, n. 48.
– Il decreto assessoriale 24 novembre 2003, recante
“Individuazione della struttura del Centro operativo regionale della
Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 12 dicembre 2003, n. 54.
– Il D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamento
per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36,
comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2003, n. 31.
Nota all’art. 5, comma 5:
Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante “Normative e
metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art.
12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 1994, n. 220, S.O.
Nota all’art. 5, comma 6:
L’articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone:
«Sanzioni. – 1. La mancata adozione delle misure idonee a
garantire il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo
6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 30 milioni.
4. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.».
Nota all’art. 5, comma 8:
L’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
così dispone:
«Registrazione dei tumori. In vigore dal 20 agosto 2009. – 1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR)
e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di
monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in
applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi
di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie
comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere
occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di
cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui
all’articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni
lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL,
tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali,
sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e
sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo
alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)
dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di
possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
4. L’ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione
delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e
province autonome.».
Nota all’art. 8, comma 1:
L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.” così dispone:
«Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziarie
disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste
dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie
e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall’Assessore regionale per la sanità:
a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri
correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della
casistica e delle prestazioni erogate, all’appropriatezza e qualità dei
ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri
di perequazione finalizzati ad assicurare l’erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in
tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera f);
b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi
definiti negli atti di programmazione regionale;
c) al fabbisogno della rete dell’emergenza-urgenza sanitaria ed a
programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla
Regione;
d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 2;
e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del
patrimonio delle aziende del servizio sanitario regionale;
f) al fabbisogno necessario per l’espletamento dell’attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle
sperimentazioni gestionali;
g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l’espletamento delle attività
di rispettiva competenza;
h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della
salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della
salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell’Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi,
cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse.
2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all’attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e
radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere
ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.».
Nota all’art. 9, comma 1:
L’allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996, recante
“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5,
comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante:
«Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto».” contiene
i “Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono
effettuare attività analitiche sull’amianto” ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 1996, n. 251,
S.O.
Nota all’art. 10, comma 2:
L’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
“Misure urgenti per la crescita del Paese.” così dispone:
7
«Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse
nazionale. In vigore dal 12 agosto 2012. – 1. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed
estrattive di amianto».
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti
locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 381
“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Digiacomo,
Assenza, Caputo, Federico, Firetto e Fontana il 9 maggio 2013.
Trasmesso alla Commissione Sanità il 14 maggio 2013.
D.D.L. n. 3
“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”.
Iniziativa parlamentare : presentato dal deputato Federico il 13
dicembre 2012.
Trasmesso alla Commissione Sanita’ il 28 dicembre 2012.
D.D.L. n. 306
“Norme in materia di prevenzione e lotta del rischio amianto”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gianni il 14
marzo 2013.
Trasmesso alla Commissione Sanità il 4 aprile 2013.
D.D.L. n. 346
“Provvedimenti in favore dei lavoratori contro i rischi connessi
all’esposizione all’amianto”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Assenza,
Caputo, Cascio, D’Asero, Falcone, Fontana, Germanà, Vinciullo il 4
aprile 2013.
Trasmesso alla Commissione Sanità il 9 aprile 2013.
Abbinato dalla Commissione nella seduta n. 28 del 14 maggio
2013.
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 16 maggio 2013.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 28 del 14 maggio
2013, n. 29 del 15 maggio 2013, n. 31 del 22 maggio 2013, n. 39 del
26 giugno 2013 e n. 64 del 4 dicembre 2013.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 64 del 4 dicembre 2013.
Rinviato, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei
Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell’ARS in
Commissione Bilancio nella seduta d’Aula n. 122 del 23 gennaio
2014.
Parere espresso Commissione Bilancio nella seduta n. 114 del 19
febbraio 2014.
Relatore: Cascio Salvatore.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 140 del 18 marzo 2014,
n. 143 del 25 marzo 2014 e n. 144 del 26 marzo 2014.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 144 del 26 marzo 2014.
(2014.14.846)102
Proposta di legge della Regione Lazio
n. 24 del 9 maggio 2013
presentata dall’on. Fabrizio Santori
Lettera inviata dall’ONA a tutti i parlamentari
OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO
Presidenza Nazionale
Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma
tel. 331/9806771
E-mail:
mail: [email protected]
All’on. Presidente della Camera dei Deputati
All’on. Presidente del Senato della Repubblica
Agli on. Componenti della Camera dei Deputati
Agli on. Componenti del Senato della Repubblica
Invito a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale dell’ONA Onlus (nel corso della
quale verrà presentato il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus) che si terrà il 20 marzo 2014
- a partire dalle ore 9,00 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il
successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio.
Signor
nor Presidente della Camera,
Camera
Signor Presidente del Senato,
Onorevoli Componenti delle Assemblee Parlamentari,
con la presente ci pregiamo invitarVi a partecipare e ad esprimere la Vostra autorevole
opinione nell’ambito della seconda conferenza internazionale dell’ONA Onlus, che si terrà a partire
dal 20 marzo
arzo 2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il
successivo 21 marzo 2014 presso la Sala
Sala Tirreno della Regione Lazio (e alla quale interverranno, tra
gli altri il prof. Ronald Gordon, Direttore del Mount Sinai School of Medicine di New York, il prof.
Morando Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, il prof. Giancarlo Ugazio, il prof.
Pietro Sartorelli, il prof. Gaetano Veneto, il dott. Maurizio Ascione, Magistrato, il dott. Sergio Dini,
Magistrato).
La nostra
ostra Associazione è rappresentativa delle vittime dell’amianto, e persegue le finalità
proprie della tutela della salute (art. 32 della Costituzione) e dell’ambiente (artt. 9 e 117 della
Costituzione), attraverso la prevenzione primaria, che presuppone l’assenza
assenza di esposizione ad
agenti patogeni (anche con decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro).
Nel corso della conferenza verrà ripercorsa l’epopea del movimento operaio e delle vittime
dell’amianto che attraverso la loro mobilitazione hanno ottenuto,
ottenuto, dopo la prima legge n. 445 del
1943, che riconosceva l’asbestosi come patologia di origine professionale e quindi indennizzabile,
la messa al bando del minerale con la l. 257 del 1992, sconfiggendo le lobby assassine, che hanno
contaminato il territorio
torio nazionale con oltre 30 milioni di tonnellate di materiali con amianto.
Lettera ai parlamentari 10.02.2014
Rimane ancora sul tappeto il problema relativo alla contaminazione di ampi territori e alla
presenza del minerale in molti siti lavorativi, con il perdurare del rischio morbigeno, che si somma
a quello relativo alle precedenti esposizioni.
Nel nostro Paese, ogni anno, si ammalano più di 5.000 persone per patologie asbesto
correlate e molte di loro, purtroppo, non ce la fanno a sopravvivere, e questa pandemia non
costituisce soltanto un’emergenza sanitaria, ma anche sociale e morale, ed impone, oltre alla
presa di coscienza, una più efficace azione nell’ambito e nell’ottica della prevenzione primaria,
secondaria e terziaria.
Il problema della decontaminazione dei luoghi di vita e di lavoro non è di semplice
risoluzione e impone innanzitutto di inertizzare questi materiali, aggredendone la struttura
microcristallina, per renderli definitivamente innocui, perché la semplice dismissione in discarica,
con il trascorrere del tempo porta alla contaminazione del terreno e delle falde acquifere.
La soluzione adottata in Italia, ed ancora caldeggiata da più parti, anche autorevoli, è quella
dello stoccaggio di tali materiali in discarica, mettendo, non solo in senso figurato ma anche in
senso reale, il problema sotto il tappeto, costituendo una ipoteca per le future generazioni.
Il ricorso alla discarica evidenzia anche al presente significative criticità, in primo luogo in
termini di requisiti di sicurezza degli impianti, con riferimento sia alla loro ubicazione in un
territorio come quello italiano ad alto rischio sismico ed idrogeologico sia alla loro capacità di
evitare la dispersione delle fibre nelle acque di falda sia al processo autorizzativo che spesso
consente di allocare questi rifiuti, classificati come pericolosi, nelle discariche per rifiuti non
pericolosi, quindi collocate a distanza più ravvicinate ai centri abitati e realizzate con minori
accorgimenti.
Queste criticità evidenziano la necessità di evitare il ricorso alla deroga per l’accettazione di
rifiuti contenenti amianto (friabile e/o compatto) ove le strutture non fossero progettate a questo
fine, perché eventuali irregolarità pregiudicherebbero interessi e diritti di rilievo costituzionale.
Il ricorso sistematico alla discarica presenta aspetti significativi anche dal punto di vista
economico: da un lato, nel durante, in quanto ingenera una concorrenza sui prezzi basata appunto
sui minori costi di gestione (e conseguenti rischi per la collettività) derivanti dal non sempre
puntuale rispetto delle norme, e si auspica che in ogni Regione ci sia almeno una discarica
appositamente predisposta per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sia esso in matrice
friabile o in matrice compatta. Dall’altro lato, in prospettiva, in quanto ingenera aspettative di
rendite di posizione, non solo da parte dei proprietari delle cave dismesse o in corso di
dismissione, ma anche da parte di altri portatori di interesse quali, ad esempio, gli industriali
interessati ad avviare lucrose bonifiche (ovviamente a carico della collettività) delle discariche
stesse nel momento che ne venga sancita l’estrema pericolosità oppure personaggi dai profili
inquietanti.
Appare singolare che il Piano Nazionale Amianto sia stato approvato nel Consiglio dei
Ministri del 22.03.2013 quando il Governo era da tempo sfiduciato e con l’opzione delle
discariche, mentre invece il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2012/2065(INI) approvata
nella seduta del 14 Marzo 2013, suggerisce di optare per la inertizzazione, con la quale modificare
definitivamente la struttura microcristallina del minerale.
Nel nostro Paese non esistono impianti di inertizzazione, anche se le norme del DM 248 del
2004 lo consentirebbero, e ciò in quanto, a distanza di circa dieci anni, non sono stati emanati
alcuni decreti attuativi o circolari tecniche, che non determinano costi per la Pubblica
Lettera ai parlamentari 10.02.2014
Amministrazione, ma che sono indispensabili per rendere possibile la realizzazione di questi
impianti.
Sul lato della politica industriale, va rilevato come, a fronte di un’intensa attività di ricerca e
sviluppo che ha portato alla registrazione di ben 35 brevetti diversi, nessun grande gruppo italiano
si è fatto carico dell’effettiva implementazione industriale di tali processi, lasciati quindi a livello di
studi di laboratorio o, al massimo, di impianti pilota: eppure, nella vicina Francia, un impianto del
genere è operativo fin dal 1997 e attraverso il quale si inertizzano migliaia di tonnellate di amianto
ogni anno.
Per quanto a nostra conoscenza, esistono nel nostro Paese da un lato imprenditori capaci e
interessati e dall’altro possessori di know how che, nel giusto quadro normativo di sicurezza e
regolamentazione e nell’ambito di procedure di incentivazione non necessariamente economica,
sono disposti a intraprendere questa strada dell’inertizzazione, abbandonando a se stessa la fola
che “tutto è in via sperimentale” e dimostrando che effettivamente è possibile iniziare a mettere
la parola fine alle tragiche conseguenze dell’uso dissennato, nefasto e criminale dell’amianto.
E’ per questo che nel segnalare il metodo Inertam, come da scheda allegata, e nel
richiamare i principi dell’economia sociale di mercato (nei termini evidenziati dall’Avv. Ezio
Bonanni nella relazione “Amianto tra scienza e diritto” - cfr. incontro di studio svoltosi il
18.07.2013 presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa -) e valorizzando la fulgida tradizione
autonomistica, secondo l’intuizione e il pensiero di Don Luigi Sturzo, ci permettiamo invitare le
SS.VV. a partecipare alla prossima conferenza internazionale dell’ONA Onlus “Lotta all’amianto: il
diritto incontra la scienza”, che si terrà a partire dal prossimo 20.03.2014 presso l’Auletta dei
Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e il giorno successivo presso la Sala Tirreno della
Regione Lazio, e in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgono, con gli ossequi e con l’augurio
di un buon lavoro, i più distinti saluti.
Confidando in un riscontro alla presente porgono, con gli ossequi, i più distinti saluti.
Roma, 10 Febbraio 2014
Il Segretario Generale ONA Onlus
Dott. Michele Rucco
Il Presidente Nazionale ONA Onlus
Avv. Ezio Bonanni
Schede di sintesi allegate:
n. 1
Presentazione dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus
n. 2
Lo smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto;
n. 3
Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto;
n. 4
I criteri per la ubicazione delle discariche;
n. 5
I trattamenti di vetrificazione dell’amianto;
n. 6
Le previsioni del Piano Nazionale Amianto;
n. 7
La Risoluzione del Parlamento Europeo;
n. 8
Relazione dell’Avv. Ezio Bonanni.
Lettera ai parlamentari 10.02.2014
Scheda 1
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è nato
nell’agosto 2008 al fine di raccogliere la sofferenza, il disagio e le difficoltà dei
lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni, e dei loro familiari,
troppo spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai
essere definito, per sua natura, un “problema privato”.
L’iniziativa, promossa dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, ha
progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori esposti all’amianto, familiari delle
vittime, professionisti, tra i quali medici, ingegneri, avvocati, ricercatori, e semplici
cittadini: persone che hanno a cuore i principi fondamentali di tutela della vita, della
sua dignità, sul presupposto che solo l’integrità psicofisica e la salubrità dell’ambiente
rendono fruibili tutti gli altri diritti e possono salvaguardare la stessa esistenza del
genere umano.
Oggi l’Osservatorio annovera migliaia di soci sostenitori, che prestano il loro
contributo di idee e di lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche
indiretto; molti di loro sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli
(sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori) espressione di
tutte le formazioni politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere
apartitico e scevro da ideologie dell’Associazione.
E’ presente in tutte le Regioni italiane attraverso i propri Comitati, che sono in grado
di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità
dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte specifiche alle
modalità particolari con cui gli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti
si manifestano e si concretizzano nel rispettivo ambito di operatività.
Può contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte
insigni professori universitari e affermati professionisti e intrattiene rapporti di
collaborazione con Università, Agenzie ed Istituzioni di tutto il mondo.
Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di
solidarietà, trasparenza e democrazia. L’Associazione si propone di:
· promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana,
attraverso la prevenzione primaria, che si sostanzia della completa rimozione di tutti i
cancerogeni dagli ambienti di vita e di lavoro, e attraverso la prevenzione secondaria,
cioè la diagnosi precoce;
· rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i
cittadini esposti ad amianto, ad altri patogeni e ad altri rischi professionali;
· tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare
riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, e alle persone che, loro malgrado, sono
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 1
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
escluse, emarginate e discriminate a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali e familiari.
L’amianto e gli altri agenti patogeni, che per la loro dissennata utilizzazione e per la
loro pervasività sono fonte di perenni lesioni all’ambiente e alla salute, hanno
determinato il filo conduttore di tutte le attività dell’Associazione che concretamente
agisce:
· a fianco delle Istituzioni locali e nazionali nella costruzione di un contesto
normativo in cui il bando dell’amianto e degli altri agenti tossici patogeni sia dotato di
effettività;
· a fianco della Magistratura, nella sua azione di individuazione e di repressione
dei reati contro la salute e contro l’ambiente, e nella sua azione per il ristoro dei danni
causati ai singoli e alle comunità, secondo il principio “chi inquina paga”;
· a fianco delle strutture mediche, con l’obiettivo di potenziare gli interventi di
prevenzione primaria, di prevenzione secondaria, di conoscenza e di informazione sugli
effetti degli agenti tossici patogeni;
· a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori e principi
coincidenti con i propri, con le quali intende agire in sinergia per la tutela
dell’ambiente, della salute, dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, perseguendo
insieme tutte le possibili iniziative di sviluppo.
L’Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell'originario logo costituito
dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle
rovine di Vetulonia, che porta uno scudo decorato con un glifo che raffigura il "fiore
della vita". Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si
identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della
vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema: quindi il guerriero è la
metafora della difesa della vita, e della sua sacralità, dal male che viene provocato
dall'amianto e dagli altri patogeni.
Da questo simbolo è stato estrapolato, per l’uso corrente, lo scudo, che si qualifica
quindi come sintesi dell’essenza di ogni individuo, della lotta del bene contro il male,
della verità contro la menzogna, della giustizia contro l’ingiustizia.
Questo profondo significato etico, che si sostanza nella lotta alla religione del
profitto in favore della religione dell’uomo, è stata apprezzato anche dal Santo Padre
Benedetto XVI, che il 27 Aprile 2011, in occasione della Giornata mondiale delle vittime
dell’amianto, ha esortato l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua
“importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica”.
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 1
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è una
Associazione di utilità sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS della Direzione
Regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate con prot. 79949 del 6 Dicembre 2010; è
accreditato dal Ministero della Salute nell’Elenco in rete del volontariato della salute; è
iscritto al n. 1525 del Registro dell’Associazionismo della Regione Lazio, giusta
determina n. B00688 del 26 febbraio 2013; è iscritto al n. 852 dell’Albo delle
Associazioni della Provincia di Roma, giusta determina n. 1849 del 22 aprile 2013; è
iscritto nell’Albo delle Associazioni del Comune di Roma, giusto provvedimento in
corso di emanazione.
Di seguito riferimenti e strutture:
Presidente
Avv. Ezio Bonanni
0773.663593 – 335.8304686
[email protected]
Segretario Generale
Dott. Michele Rucco
340.2553965
[email protected]
Osservatorio Nazionale
sull’Amianto – ONA Onlus
Via Crescenzio, 2 – 00193 - Roma
0773.663593 - 331.9806771
http://osservatorioamianto.com
[email protected]
Notiziario sull’amianto
www.onanotiziarioamianto.it/
[email protected]
Servizio gratuito di
consulenza legale
Direttore Avv. Ezio Bonanni
[email protected]
Dipartimento Patologie
Ambientali
Direttore Prof. Giancarlo Ugazio
[email protected]
Dipartimento Ricerca e
Cura del Mesotelioma
Direttore Prof. Luciano Mutti
338.6836453
[email protected]
http://www.gime.it/
Ambulatorio Oncologico
online ONA Onlus
Direttore Dott. Roberto Valenza
[email protected]
Ufficio Stampa
Dott. Gianni Avvantaggiato
329.6183220
[email protected]
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 2
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Lo smaltimento dei RCA - Rifiuti Contenenti Amianto.
Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sono
sottoposte alle disposizioni generali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale”.
Le norme in merito alla classificazione dei rifiuti stabiliscono che un rifiuto deve essere
classificato come pericoloso qualora contenga “una sostanza riconosciuta come
cancerogena (Categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%”.
Poiché l’amianto è una sostanza di Categoria 1, tutti i rifiuti che ne contengono
concentrazioni maggiori allo 0,1% devono essere classificati come pericolosi.
I MCA - Materiali Contenenti Amianto, ab origine, hanno concentrazioni variabili tra il
10% ed il 98% di sostanza pericolosa, quindi, nel momento in cui essi divengono rifiuti,
e cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi”, devono essere classificati come rifiuti speciali pericolosi.
I RCA sono sottoposti anche alla disciplina speciale del D.M. 29 luglio 2004, n. 248,
emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Salute e delle
Attività Produttive, “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività
di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.
La normativa prevede che i RCA possono essere conferiti in:
1. discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
2. discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, quando:
• si tratti dei rifiuti individuati dal CER - Codice Europeo dei Rifiuti 17.06.05*
(materiali da costruzioni contenenti amianto);
• si tratti delle altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a
processi di trattamento ai sensi del D.M. 248 del 29 luglio 2004, finalizzati al
contenimento del potenziale inquinante.
Poiché in Italia non esistono, al momento, impianti in esercizio di trattamento dei
RCA di cui alla Tabella 1 del D.M. n. 248 del 29 luglio 2004, solo i “Materiali da
costruzione contenenti amianto” classificati con il CER 17.06.05*, possono essere
conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, mentre le restanti tipologie di RCA,
devono essere tutte smaltite in discariche per rifiuti pericolosi.
LO SMALTIMENTO IN DISCARICA:
Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", prevede che le discariche che accettano
rifiuti contenenti amianto possono essere autorizzate anche allo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta
e destinata esclusivamente a tale scopo.
Le discariche devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la
realizzazione di settori o trincee e le coltivazioni devono essere spaziate in modo da
consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti
contenenti amianto.
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 2
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali
impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata
protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura
giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.
LO SMALTIMENTO MEDIANTE TRATTAMENTO:
Il D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 definisce trattamento: “i processi fisici, termici, chimici
o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti,
allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di
agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”.
Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce 2 categorie di trattamento per i RCA:
• Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura
cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale: i RCA rimangono
rifiuti e vengono avviati allo smaltimento in discarica (nel rispetto dei requisiti
previsti);
•
Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica
dell'amianto, facendo sì che perda la morfologia fibrosa e, con essa, le
caratteristiche di pericolosità: i RCA perdono la qualifica di rifiuto e vengono avviati
al riutilizzo come materia prima (nel rispetto dei requisiti previsti).
I PROCESSI DI TRATTAMENTO PER LA TOTALE TRASFORMAZIONE CRISTALLOCHIMICA DELL'AMIANTO
individuati dal predetto D.M. 248/2004 sono i seguenti:
• Modificazione chimica: la struttura dei RCA viene modificata chimicamente
mediante reagenti e precipitazione di sali insolubili;
• Modificazione meccanochimica: la struttura cristallina viene distrutta
meccanicamente;
• Litificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione alla temperatura di ca. 1.3001.450°C e successivo lento raffreddamento con cristallizzazione di minerali silicatici
e ossidi di ferro;
• Vetrificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione con additivi vari a 1.300-1.600
°C, raffreddamento rapido e produzione di materiale vetroso;
• Vetroceramizzazione: i RCA vengono sottoposti ad un processo di cristallizzazione
controllata del materiale precedentemente vetrificato;
• Litizzazione Pirolitica: viene aggiunta argilla e si sottopone il tutto a fusione in forno
per argilla;
• Produzione di clinker: i RCA vengono sottoposti a fusione con calcare ed argilla;
• Ceramizzazione: cottura dei RCA a temperature superiori a 700 °C.
Il materiale risultante dai suddetti trattamenti deve soddisfare i requisiti dei prodotti
sostitutivi dell'amianto (All. 2 del D.M. 12.02.1997): assenza di fibre di amianto
all’esame con SEM – Microscopio Elettronico a Scansione; assenza in concentrazione
totale ≥ 0,1% di sostanze cancerogene di categoria 1 o 2; non deve dar luogo a rifiuti
pericolosi e per i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3 micron) deve
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 2
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
avere un contenuto di fibre con diametro geometrico medio < 3 micron inferiore al
20%.
Quindi, il trattamento finalizzato al riutilizzo dell’amianto come materia prima (detto
anche “inertizzazione”) può avvenire mediante processi chimici, meccano-chimici e
termici che determinino in modo sistematico e completo la distruzione della forma
cristallina originaria, anche senza modificare la composizione chimica del minerale,
rendendolo del tutto privo di pericolosità a causa della soppressione dell’originaria
struttura fibrosa.
Secondo il censimento svolto da AssoAmianto e presentato al Convegno ISS del
12.12.2013, in materia di inertizzazione dell’amianto sono stati rilevati:
• n. 35 brevetti registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di cui 34 registrati
da soggetti italiani con inventori italiani;
• n. 13 brevetti registrati da soggetti italiani presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Relativamente alla implementazione industriale delle diverse tecniche si evidenzia
quanto segue:
•
•
•
Trattamenti chimici: le due applicazioni più note utilizzano come agenti di attacco
l’acido fluoridrico e la soda caustica, reagenti chimici pericolosi; pur concepite e
brevettate negli anni Novanta, non hanno mai superato la fase di impianto pilota
per cui si può ritenere che sostanzialmente siano state abbandonate.
Trattamenti meccano chimici: tra questi, i processi di macinazione ad alta energia
(ultramacinazione) sono stati ampiamente studiati alla scala di laboratorio in
Italia; in Giappone sono disponibili unità mobili di ultramacinazione alla scala reale
di piccola e media capacità (1-10 t/d).
Trattamenti termici: la famiglia dei trattamenti termici è molto articolata; è anche
quella dove si concentrano le maggiori esperienze applicative e dove si riscontra
uno dei pochi (se non l’unico) impianto di inertizzazione in regolare esercizio a
livello europeo, precisamente lo stabilimento della francese INERTAM in
produzione dal 1997. In Italia esistono anche diverse proposte di trattamenti
termici, ma sono tutte alla fase di laboratorio o di impianto pilota, con l’unica
eccezione di un impianto mobile di inertizzazione implementato dall’azienda
Aspireco a servizio di una bonifica ambientale ad Arborea (OR), che ha operato nel
periodo 2006-2011 e poi è stato dismesso.
Quindi, non vi è ancora nessun impianto industriale attivo a scala nazionale.
Ciò sembrerebbe determinato da una norma non sufficientemente specifica, che
necessiterebbe di ulteriori decreti applicativi in grado di definire:
•
le Amministrazioni pubbliche incaricate del rilascio delle autorizzazioni,
•
gli Organi di Vigilanza deputati al controllo,
•
le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi dei materiali frutto
del processo di inertizzazione,
•
le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi delle matrici
ambientali (aria, acqua, suolo) da monitorare e con quali modalità, nelle aree in
cui tali impianti verranno collocati.
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Scheda 3
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Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto.
L͛INAIL ʹ DIPIA (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) ha
effettuato una mappatura delle discariche che in Italia accettano RCA - Rifiuti
Contenenti Amianto, secondo la quale:
Al 30 Giugno 2013 sono presenti in Italia (Figura 1):
ͻ 42 discariche non in esercizio;
ͻ 6 discariche sospese o con lotti con l͛accettazione di RCA sospesa;
ͻ 6 discariche in attesa di autorizzazione;
ͻ 19 discariche in esercizio.
Queste 19 discariche sono così distribuite sul territorio nazionale:
ͻ 4 discariche in Toscana;
ͻ 3 discariche in Piemonte;
ͻ 2 discariche in Basilicata, Emilia Romagna e Sardegna;
ͻ 1 discarica in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di
Bolzano e Puglia;
ͻ 0 (zero) in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di
Trento, Sicilia, Umbria, Valle D͛Aosta e Veneto.
La loro tipologia è la seguente:
ͻ 1 è una discarica per rifiuti pericolosi;
ͻ 1 è una discarica che accetta sia rifiuti pericolosi che non pericolosi in celle distinte
ma è dedicata solo al SIN - Sito d͛Interesse Nazionale di Casale Monferrato;
ͻ 1 è una discarica per rifiuti non pericolosi dedicata esclusivamente ai RCA;
ͻ 16 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata ai RCA.
Questa situazione, secondo l͛INAIL-DIPIA, presenta significative criticità:
1. Presenza di autorizzazioni anomale: 7 discariche in esercizio (delle 16 con lotto
dedicato ad amianto), classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, sono
state autorizzate ad accettare dalle competenti Autorità Regionali e/o Provinciali,
CER pericolosi contenenti amianto, diversi dai ͞Materiali da costruzione contenenti
amianto͟ classificati con il CER 17.06.05*; accettano quindi oltre a RCA in matrice
compatta, anche RCA in matrice friabile.
2. Mancanza dei requisiti di sicurezza: la maggior parte degli impianti oggi non in
esercizio sono discariche Ex 2A (cioè, discariche per rifiuti inerti, con deroga ad
accettare rifiuti in cemento amianto), che, essendo state progettate per accogliere
rifiuti inerti, non posseggono i requisiti di sicurezza previsti dalla norma europea
per la tipologia di discariche che accettano RCA (Direttiva 1999/31/CE recepita dal
D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003).
Non risultando opportunamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di
captazione, possono costituire una fonte di pericolo per l͛ambiente circostante.
3. Metodologie di coltivazione non sempre appropriate: Infatti delle19 discariche in
esercizio:
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
Gennaio 2014
Scheda 3
Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus
a. 11 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in una o più celle dedicate
esclusivamente all'amianto, ben distinte ed in aree separate dagli altri rifiuti
accettati dall'impianto di discarica;
b. 2 discariche effettuano la coltivazione dei RCA non in una o più celle dedicate
esclusivamente all'amianto, ma insieme ad altre tipologie di rifiuti;
c. 6 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in piccole celle/porzioni
dell'impianto di discarica dedicate solo ai RCA che risultano inserite in aree ove
vengono posizionate anche altre tipologie di rifiuti e sono create di volta in
volta a seconda delle richieste di mercato. Questo fa si che sia in direzione
orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA
inglobate in altre tipologie di rifiuti.
In conclusione, delle 19 discariche in esercizio al 30 Giugno 2013, solo 2 sono
discariche per rifiuti pericolosi (ma una può ricevere solo i rifiuti provenienti dal SIN di
Casale Monferrato). In Italia, quindi, è presente una sola discarica per rifiuti pericolosi
in grado di accettare da tutto il territorio nazionale RCA in matrice friabile.
ANALISI DELLA VOLUMETRIA
Complessivamente in Italia nel 2012 sono stati smaltiti in discariche autorizzate circa
265.000 mc di Rifiuti Contenenti Amianto (precisamente, 264.938 mc); di questi, la
volumetria maggiore è stata smaltita nell͛Italia del Nord (123.274 mc pari a circa il
47%); il maggior quantitativo è stato smaltito in Toscana (77.124 mc, pari ad oltre il
29% del totale nazionale), che sopravanza di oltre 20.000 mc la volumetria smaltita in
Piemonte (57.032 mc) e in Lombardia (52.502 mc) e di oltre 40.000 mc quella smaltita
in Abruzzo (35.114 mc). Le discariche presenti nelle rimanenti altre Regioni hanno
smaltito complessivamente 43.166 mc, pari a poco più del 16% del totale nazionale.
Prendendo in considerazione le volumetrie residue al 30 giugno 2013, cioè le
possibilità future di smaltimento dei RCA, suddivise fra discariche che accettano RCA
da tutto il territorio italiano e di discariche che accettano RCA solo dalla propria
Regione, la situazione è la seguente (Figura 2):
Regione
Abruzzo
Basilicata
Bolzano (Provincia aut.)
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lombardia*
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Toscana
Totale
Discariche
1
2
1
2
1
1
2
1
3
1
2
4
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
mc di provenienza
Nazionale
Locale
155.000
5.056
1.800
41.875
58.805
13.000
552.098*
1.000
82.336
30.500
1.300
309.894
1.148.602
26.498
2.004.197
423.567
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Pur considerando la volumetria (indicata con *) delle due discariche della Lombardia
che attualmente sono sospese, le tre discariche della Toscana che accettano RCA
provenienti da tutto il territorio nazionale rappresentano il 57 % della volumetria
residua in Italia.
Per l͛evidente importanza che rivestono le discariche presenti nella Regione Toscana, si
riportano di seguito il dettaglio dell͛analisi svolta al riguardo dall͛INAIL-DIPIA, la quale
evidenzia che delle quattro discariche presenti in Toscana (per altro concentrate nelle
provincie di Pisa e Lucca, territori a rischio idrogeologico con frane ed alluvioni):
ͻ tutte e 4 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata all͛amianto che
accettano RCA purché stabili e non reattivi;
ͻ 2 (la n. 6 e la n. 8) classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, risultano
autorizzate dalle competenti Autorità Regionali/Provinciali ad accettare RCA pericolosi;
ͻ 1 (la n. 5) effettua la coltivazione in celle ove i RCA vengono abbancati insieme ad
altre tipologie di rifiuti, con approvazione della Provincia;
ͻ 1 (la n. 6) viene coltivata a strati, e laddove vi sia necessità di smaltire RCA, viene
creata una piccola cella dedicata a RCA, tra gli altri rifiuti. Ciò comporta che sia in
direzione orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA
inglobate in altre tipologie di rifiuti.
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
Dai dati esposti è possibile evidenziare ove potrebbero essere smaltiti i RCA prodotti
da ogni Regione: se all͛interno della Regione medesima nel caso in cui esista un
impianto in esercizio con capacità volumetrica sufficiente, oppure se debbano essere
trasportati in altre Regioni; anche se tali indicazioni potrebbero essere utilizzate al fine
di minimizzare i costi dei trasporti dei RCA, occorre tener presente che la destinazione
finale dei medesimi è anche influenzata dal prezzo di conferimento applicato da ogni
singola discarica e dalle differenti tasse regionali richieste.
I prezzi medi rilevati dallo studio citato oscillano dai 174 Φ/ton per le coperture in
cemento amianto ai 220 Φ/ton per canne fumarie, tubazioni e pluviali, serbatoi e
cassoni; risultando questi prezzi piuttosto alti rispetto agli altri paesi europei (ad
esempio, lo smaltimento in una discarica in Germania ha costi, escluso il trasporto tra i
30 e i 45 Φ/ton), spesso i RCA prodotti dal nostro paese vengono, nel migliore dei casi,
smaltiti all͛estero.
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
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Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future
Figura 3: Mappa con il numero complessivo di discariche per RCA al 30.06.2013
25
Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie
Figura 16: Volumetrie residue per RCA a scatola regionale
70
INAIL DIPIA
Scheda 4
Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus
I criteri per la ubicazione delle discariche.
LE PREVISIONI LEGISLATIVE
Con riferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese quindi le
discariche, l͛Unione Europea, tenendo conto degli orientamenti di politica
internazionale sanciti dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e al fine di
ridurre il più possibile il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti,
ha elaborato e reso cogenti i principi di prossimità e di autosufficienza a livello
comunitario e nazionale, cui gli Stati membri devono necessariamente uniformarsi.
I criteri per la corretta ubicazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi,
sono dettati, in Italia, dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante
͞Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti͟.
Il D.Lgs 36/2003 identifica, nell͛ Allegato 1 ʹ ͞ Criteri costruttivi e gestionali degli
impianti di discarica͟, i criteri per l͛ubicazione delle discariche, a seconda che si tratti di
impianti per rifiuti inerti ovvero per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Per ambedue tali impianti vengono indicati come siti non idonei:
-
i bacini idrografici,
gli habitat naturali e seminaturali,
i territori sottoposti a tutela culturale e ambientale,
le zone di rispetto per la tutela delle acque,
le aree a rischio sismico di 1° categoria,
le aree interessate da attività vulcanica,
le aree interessate da processi geologici quali erosioni e frane,
le aree esondabili ed alluvionabili;
e, per i siti potenzialmente idonei ad ospitare gli impianti di discarica dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi, richiede la valutazione delle condizioni locali di accettabilità
in relazione:
-
alla distanza dai centri abitati,
alla fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti,
ferrovie, cimiteri, aree militari,
alla collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria,
alla presenza di aree agricole o di produzione di prodotti agricoli o alimentari
ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta,
alla presenza di rilevanti beni storici, artistici o archeologici.
Inoltre, prevede che ͞Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che
accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di
evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in
relazione alla direttrice dei venti dominanti.͟
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Scheda 4
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IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO ITALIANO
Fonti:
ISPRA ʹ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile
Ministero dell͛Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il territorio italiano, per la sua conformazione geologica e geomorfologica,
caratterizzata da un͛orografia complessa, e per la sua geologicamente ͞giovane͟ età,
che lo rende soggetto a intensi processi morfogenetici che ne modellano in modo
sostanziale il paesaggio, si caratterizza per significativi fenomeni di dissesto legati al
rischio idrogeologico-idraulico, con manifestazioni diffuse in modo capillare.
Nell͛accezione comune, il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i
fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse
superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche dei
fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe.
Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall͛azione dell͛uomo,
che ha sicuramente aggravato il dissesto ed ha aumentato l͛esposizione ai fenomeni e,
quindi, il rischio stesso.
Gli studi svolti dal Ministero dell͛Ambiente secondo quanto disposto dal DL 180/1998,
recante ͞Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico͟, hanno
consentito l͛individuazione e la perimetrazione delle aree ad alta criticità idrogeologica
(Figura 3) e la Classificazione dei Comuni Italiani in base al Livello di Attenzione per il
Rischio Idrogeologico, suddividendoli nelle classi di rischio Molto Elevato, Elevato,
Medio, Basso, Non classificabile (Figura 4).
Secondo tale Classificazione:
6.633 Comuni, pari al 81,9 % dei Comuni Italiani, ricadono in aree classificate a
potenziale rischio idrogeologico, ed interessano una superficie di 29.517 kmq.
5.581 Comuni, pari al 68,9% dei Comuni Italiani, sono classificati a potenziale rischio
Molto Elevato ed Elevato.
5 Regioni (Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d͛Aosta) e la Provincia
Autonoma di Trento hanno il 100% dei Comuni a rischio idrogeologico.
4 Regioni (Marche, Liguria, Lazio e Toscana) hanno il 99% dei Comuni a rischio
idrogeologico.
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale
(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b)
espressa in termini di accelerazione massima del suolo
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli rigidi (Vs30> 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)
< 0.025 g
0.025 - 0.050
0.050 - 0.075
0.075 - 0.100
0.100 - 0.125
0.125 - 0.150
0.150 - 0.175
0.175 - 0.200
0.200 - 0.225
0.225 - 0.250
0.250 - 0.275
0.275 - 0.300
Po
Sa
S
U
A F
P
Pa
Le sigle individuano isole
per le quali è necessaria
una valutazione ad hoc
0
Pe
Elaborazione: aprile 2004
50 100 150 km
Presidenza del Consiglio dei Ministri
< Double-click to enter map title >
Dipartimento della protezione civile
Ufficio rischio sismico e vulcanico
Classificazione sismica al 2012
Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274.
Atti di recepimento al 31 marzo 2010. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447.
Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 6/5/2010, n. 845. Lazio: DGR 22/5/09, n. 387. Liguria: DGR 24/10/08, n. 1308. Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964.
Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: LR 20/5/04, n. 13. Piemonte: DGR 19/01/10, n. 13058-790. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31.
Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 16/6/03, n. 604. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 23/10/03, n. 2813. Umbria: DGR 18/6/03, n. 852.
Veneto: DCR 3/12/03, n. 67. Valle d'Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130.
AUSTRIA
Zone sismiche
(livello di pericolosità)
SVIZZERA
1
1-2A
BOLZANO
!
2
2A
SLOVENIA
2A-2B
2B
TRIESTE
AOSTA
2A-3A-3B
!
!
2B-3A
VENEZIA
MILANO
!
!
3
CROAZIA
3s
TORINO
!
3A
3A-3B
BOSNIA
3B
ERZEGOVINA
3-4
BOLOGNA
!
GENOVA
!
4
MARE
LIGURE
!
ANCONA
FIRENZE
!
PERUGIA
!
!
L'AQUILA
ROMA
MARE
ADRIATICO
!
CAMPOBASSO
!
BARI
!
!
NAPOLI
POTENZA
!
MARE
TIRRENO
MARE
IONIO
CAGLIARI
CATANZARO
!
!
PALERMO
!
TUNISIA
ALGERIA
MALTA
0
100
kilometri
FB 2012
Scheda 5
Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus
I trattamenti di vetrificazione dell͛amianto.
I TRATTAMENTI DI VETRIFICAZIONE
Questi trattamenti modificano il rifiuto di amianto mediante fusione ad alta
temperatura, fino ad un massimo di 1.600°C, che permette di distruggere totalmente
le fibre di amianto, la cui temperatura di fusione varia, a seconda del tipo, da 1.200°C a
1.500°C.
Queste temperature sono ottenute solitamente mediante torcia al plasma di grande
potenza (4000°C/6000°C). Il trattamento termico può venir coadiuvato o meno con
l͛aggiunta di additivi fondenti o che forniscono silice (compresi altri rifiuti) in relazione
alle caratteristiche del rifiuto di partenza (in particolare se proveniente da
coibentazioni). In presenza di fondenti è possibile operare a temperature più basse
(800-1.300°C).
Il prodotto finale è una scoria fusa o vetrificata costituita principalmente da ossido di
silicio (silice) o di alluminio che, nel contempo, ha modificato la struttura chimicocristallina dell͛amianto inglobandolo in una matrice simile al vetro, all͛ossidiana o al
basalto (da 1 tonnellata di amianto si ottengono 850 kg di massa vetrosa e 10 kg di
ceneri secondarie da smaltire).
Il prodotto finale, inerte, può essere utilizzato quale additivo per la produzione di
materiali vetroceramici, per la costruzione di strade o massicciate ferroviarie, in alcuni
casi anche per la produzione di altre fibre minerali (lana di roccia).
L͛IMPIANTO INERTAM
Il trattamento di vetrificazione è utilizzato dall͛impianto della ditta
Inertam/Europlasma (ora di proprietà di EDF), operativo dal 1997 a Morcenx, nel
Dipartimento francese delle Landes. In Francia esistono altri due impianti analoghi
(Cenon, per rifiuti urbani; Saint Paul Les Durance, per rifiuti radioattivi), mentre il
Giappone è il paese che conta il maggior numero di impianti di questo genere utilizzati
per diverse tipologie di rifiuti.
Nell͛impianto di Morcenx viene utilizzata una torcia al plasma ad arco trasferito che ha
una capacità di trattamento di 10.000 tonnellate/anno. La piattaforma può funzionare
24 ore su 24.
Lo schema principale dell'installazione è il seguente:
L͛alimentazione elettrica è assicurata da una cabina da 5500 V; una ulteriore cabina
contiene tutti i sistemi di sicurezza e di controllo ed è collegata con il gruppo
elettrogeno di soccorso.
I rifiuti devono arrivare all͛impianto in contenitori omologati (mini-bag, big-bag, fusti
metallici) per il carico diretto, senza manipolazione, del forno attraverso un sistema
automatico di immissione dei colli, con pesatura e controllo della quantità di materiale
introdotto nel forno.
La zona di fusione è costituita da un forno dove l͛alta temperatura è assicurata da una
torcia al plasma: si tratta di una torcia costituita da due elettrodi tubolari tra cui scocca
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Scheda 5
Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus
un arco elettrico che riceve da un apposito sistema di alimentazione il gas plasmogeno
(aria, monossido di carbonio, idrogeno, elio, ossigeno, idrocarburi e miscele di gas: in
sostanza aria naturale in pressione). La temperatura ottenuta, nel punto di contatto
dell͛arco, è di 4000-6000°C, mentre la potenza della torcia è di 1750 KW di cui 1435
KW termici restituibili.
L͛alta temperatura determina la fusione dei materiali in virtù del trasferimento del
calore prodotto dall͛arco ai rifiuti immessi nella camera.
Alla fine del ciclo di fusione si procede alla colatura in siviere all͛aria o direttamente in
acqua, oppure in sistemi di filatura e/o estrusione. La colatura in acqua trasforma il
fuso in un materiale granulare mentre il raffreddamento in siviere determina un
solidificato simile ad un mattone di vetro inerte. Con i sistemi di filatura o di estrusione
si possono ottenere dei materiali fibrosi simili alla fibra di vetro.
L͛impianto è dotato di un sistema di trattamento dei fumi costituito da una camera di
postcombustione unita al forno che assicura una combustione totale dei gas contenuti
nei fumi e/o prodotti di pirolisi: è strutturata in modo da garantire un tempo di
transito minimo di 2 secondi ad una temperatura di 1200°C.
I fumi in uscita dalla post-combustione vengono raffreddati, fino al punto di rugiada
(170 °C), per aggiunta di acqua vaporizzata; quindi trasferiti in una apposita torre di
neutralizzazione che trasforma gli eventuali acidi in sali di sodio che, a loro volta,
vengono captati dal filtro di uscita, evitando emissioni acide.
Il filtraggio delle polveri e dei metalli pesanti avviene in due tempi: un filtraggio
primario attraverso un elettrolito, un filtraggio secondario mediante 8 batterie di filtri
in parallelo ad alta efficienza; un camino di 18 metri con un ventilatore aspirante
completa l'impianto, che in pratica è dotato di un sistema di abbattimento fumi
analogo a quello di un tradizionale impianto di incenerimento rifiuti.
Risultati: la trasformazione delle fibre è totale, non c'è alcuna traccia di amianto nel
prodotto di fusione. In più non c'è nessun inquinamento da fibre nei fumi, sia
nell'installazione che nelle vicinanze. Le analisi delle polveri e il conteggio delle fibre
sono effettuate regolarmente in tutti i punti dell'installazione da Enti esterni. Le
emissioni gassose sono permanentemente sotto controllo e soddisfano le esigenze
della legislazione europea.
Bilancio globale: per una tonnellata di rifiuti trattati entrati in forno si ottengono: 85%
prodotti di fusione, 14% di gas, 1% di ceneri secondarie.
Il prodotto vetrificato finale (commercialmente noto come Cofalite) rappresenta solo il
40% in massa dei RCA trattati, è sostanzialmente un basalto e viene utilizzato come
inerte nella realizzazione di opere edili.
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
Gennaio 2014
Scheda 6
Osservatorio Nazionale sull͛Amianto ʹ ONA Onlus
Le previsioni del Piano Nazionale Amianto.
Dalla Seconda Conferenza Governativa sul tema «Amianto e patologie correlate: stato
dell͛arte e prospettive», tenutasi a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012 è scaturito il
Piano Nazionale Amianto (PNA) «Linee di intervento per un͛azione coordinata delle
amministrazioni statali e territoriali», approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo
2013, attualmente al vaglio della Conferenza Stato-Regioni.
Il Piano Nazionale Amianto ͞contiene la descrizione degli obiettivi e delle principali
linee di attività che guideranno l͛azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della
materia nei prossimi anni͟, nelle tre macroaree d͛intervento individuate: Tutela della
salute, Tutela ambientale, Sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale.
Macroarea Tutela ambientale, curata dal Ministero dell͛ambiente.
PREMESSA:
E͛, inoltre, necessario affrontare il problema della corretta gestione in sicurezza delle
ingenti quantità di rifiuti prodotti. Al riguardo, la drammatica carenza di siti di
smaltimento sul territorio nazionale pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da
un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi
allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche
di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse
finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall͛altro
è necessario superare le lacune della Pianificazione Regionale e le difficoltà che a
livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione
di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti.
Le azioni da avviare e attuare per affrontare in modo efficace tali problemi sono:
͙. promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell͛amianto, che
assicurino un miglior rapporto costi efficacia rispetto agli attuali metodi.
SUB-OBIETTIVO 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI SMALTIMENTO.
͙ è emerso che, sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento si registra una
grave insufficienza nell͛offerta di discariche per amianto e materiali contenenti amianto. ͙.
Occorre un intervento legislativo volto a favorire l͛autorizzazione di nuovi siti dedicati allo
smaltimento, anche mediante l͛impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la
riqualificazione di dette aree. ͙ Si dovrà favorire la realizzazione di detti impianti in modo tale
da assicurare su tutto il territorio interessato un sistema adeguato di smaltimento in
conformità ai principi comunitari. ͙
SUB-OBIETTIVO 4 - RICERCA DI BASE ED APPLICATA.
͙. sviluppo delle tecniche di inertizzazione/vetrificazione; ͙
͙ si segnala che in relazione all͛efficacia dei ͞Trattamenti che modificano completamente la
struttura cristallo-chimica dell͛amianto͟ e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M.
29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non
esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia.
Per una riflessione sullo smaltimento dell͛amianto
Gennaio 2014
Scheda 7
Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
La Risoluzione del Parlamento Europeo 2012/2065(INI) del 14
marzo 2013 - «Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate
all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente».
Il Parlamento Europeo, con il voto favorevole di 558 deputati su 614,
…
E. considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non
sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di
amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto
risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione
dell'amianto;
F. considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione
solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni,
essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo;
…
14. invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione
di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto,
prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi
rifiuti;
…
21. invita la UE a … elaborare … programmi di finanziamento per … la costruzione di
impianti per la distruzione dell’amianto e dei materiali di risulta contenenti
amianto …;
…
32. sottolinea che, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di amianto devono essere
adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e
sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le
tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali
l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell’inattivazione delle fibre di
amianto attivo e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio
la salute pubblica;
33. invita la Commissione e gli Stati Membri a … garantire che qualsiasi rifiuto
contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, sia classificato
come rifiuto pericoloso …; sottolinea che tali rifiuti devono essere smaltiti
esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi … o, previa
autorizzazione, trattati in appositi impianti, testati e sicuri, di trattamento e
inertizzazione, e che la popolazione interessata deve essere informata al riguardo;
…
Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto
Gennaio 2014
Sintesi della evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle normative
nazionali in materia di amianto e le prospettive di un nuovo approccio
risolutivo del problema
Avv. Ezio Bonanni
Patrocinante in Cassazione
Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma; tel. 0773-663593; fax. 0773-470660
e-mail: [email protected] ; www.eziobonanni.it
Intervento al Convegno "Amianto tra scienza e diritto" , Scuola Superiore Sant'Anna
Pisa µ 18 luglio 2013
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Risalire dalle prime fonti scientifiche, tecniche e normative, che facevano emergere
in modo incontrovertibile, fin dalla fine del XIX secolo, la capacità dell'amianto di ledere
la salute umana e l'ambiente, per giungere fino alle ult ime acquisizio ni e pronunce
giurisprudenziali, e quindi ad un approdo che permetta di risolvere il problema,
conciliando le different i posizio ni in campo, troppo spesso contrastanti, perché alcune delle
quali non sono sempre nobili, è un dovere prima che giuridico, etico e morale.
Con il presente lavoro ci si propone di illustrare i termini e le modalità con cui
perseguire questo risultato.
La legge n. 80 del 17.03.1898 (G.U. n. 175 del 31.03.1898) e dall'art. 7 del R.G.
(G.U. n. 148 del 26.06.1899), hanno sancito l'o bbligo dell'adozione dei presidi d i
protezione individuale per la difesa dalle polveri, quindi hanno enfatizzato il ruolo ÈdellÑ
approccio protezionisticoŠ che non agisce eliminando, o almeno riducendo quasi a zero, il
rischio esterno ma interviene amplificando il ruolo primario di protezione attiva da parte
del ÈSoggettoŠ oggetto del danno.
La giurisprudenza più recente, al contrario, ha esaltato "l'approccio
prevenzionistico", dichiarando legitt imo il sequestro finalizzato ad impedire la
perpetrazione di un'attività «priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura
precauzionale funzionale alla sicurezza e all' incolu
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mità dei lavoratori impiegati» ed
ha stabilito che "è legittimo il sequestro preventivo dell'
i'intera struttura aziendale ne l
caso in cui serva a impedire la prosecuzione del reato" (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud.
21.03.2013) 24.04.2013, n. 18603).
Sussistono dunque due estremi, rispetto ai quali occorre domandarsi: esiste un punto
dell'arco dell'evo luzio ne scient ifica, tecnica e normat iva che consenta di individuare una
soluzione conciliativa dei due contrastanti interessi, rispettivamente rappresentati da un
lato dal "Profitto" a tutti i costi, privo di qualsiasi tratto di sensibilità ed attenzione umana,
e dallÑaltro dalla protezione della salute dei lavoratori, che è un dovere costituzionale
prioritario per qualsiasi Imprenditore?
"L'Organizzazione è, soprattutto, una struttura sociale. nell'insieme degli individui
che ne fanno parte. Il suo scopo deve perciò essere quello di valorizzare i punti di forza
degli individui e rendere irrilevanti le loro debolezze "(Peter F. Drucker 1993), e "l'unica
fonte di vantaggio competitivo sostenibile è imparare più velocemente della concorrenza,
focalizzandosi su alcune competenze distintive in cui si raggiunge l'eccellenza" sostiene
Pagani (1999), con lo Stato e le altre istituzioni che disegnino il quadro e dettino le regole,
e siano capaci di essere arbitri imparziali ed autonomi.
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Sono questi i principi fo ndant i della "Organizzazione basata sulla conoscenza" di G.
Iacono (Ed. F.Angeli -2002), con i dovuti correttivi, che siano capaci di salvaguardare la
dignità della persona umana e i suoi inalienabili diritti, per assicurare uno sviluppo globale
ed armonico.
Per tali ragioni, anche se si volesse prescindere dal dettato della Dottrina Cristiana
"Ama il Prossimo Tuo come te stesso", oggi più che mai, l'interesse prioritario di u n
Imprenditore illuminato e lungimirante, dovrebbe essere rappresentato dalla protezione del
vero patrimonio imprenditoriale: cioè il "Personale" con le co mpetenze, capacità,
conoscenze ed abilità possedute e che riesce a mettere in campo: E' questa la vera
ricchezza di un'azienda. Sono queste le leve che garant iscono il vero vantaggio
compet it ivo rispetto ai "Competitors". Non già le dimensioni dei fabbricat i, la
sofisticazione delle tecnologie e degli impianti, che da sole possono solo costituire un
contenitore vuoto.
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Per costruire un nuovo patrimonio di competenze avanzate sono necessari decenni,
per distruggerlo è sufficiente poco tempo, ci si augura allora che, ammesso che esista come
la realtà purtroppo dimostra, si assottigli, o possa essere emarginata dal mercato, la
categoria degli Imprenditori "Stupidi", cioè persona che causa un danno ad un'altra
persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé od
addirittura subendo una perdita, e prevalga la categoria degli Imprenditori "Intelligent i",
persona che compie un'azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello stesso tempo
procura un vantaggio anche ad altri ( secondo la classificazione di M. Cipolla), anche
grazie ad uno Stato arbitro forte ed indipendente, e l'abbattimento di ogni forma d i
monopolio.
Le quattro categorie di persone
•
•
•
•
Sprovveduti: Persone che con il loro agire
danneggiano se stesse mentre producono un
vantaggio per qualcun altro.
Intelligenti:
Persone
le
cui
azioni
avvantaggiano loro e anche gli altri.
Banditi: Persone che agiscono in modo da
trarne vantaggio ma danneggiare gli altri.
Stupidi: Persone che agiscono in modo da
causare un danno a unÑaltra persona o gruppo
di persone senza realizzare alcun vantaggio per
sé o addirittura subendo un danno.
Se questa selezione non avviene per il prevalere dei sani valori, intrinseci al DNA
dell'uomo purtroppo sempre più obnubilato dalla fame del profitto, c'è da augurarsi che s i
realizzi non attraverso un massiccio utilizzo in chiave repressivo-sanzionatoria del diritto
penale (come avvenuto, tardivamente, per il caso Eternit, con la condanna di Stephan
Schmidheiny a 18 anni di reclusione, o per il caso Ilva), bensì attraverso un nuovo e
diverso approccio di co mposizione degli interessi, secondo i principi dell'econo mia sociale
di mercato, con le pubblichi istituzioni, arbitri imparziali ed autonomi, capaci di disegnare
un quadro chiaro e coerente, di regole stringenti ed efficaci, che dovranno essere fatte
rispettare in modo efficiente, con adeguate sanzioni in caso di inadempimento, in coerenza
con i valori costituzionali (artt. 2, 3, 32, 35, 36 e 41, II comma).
In attesa che l'evo luzio ne tecnico-giuridico-normat iva possa raggiungere questo
approdo, si impone un coraggioso atto transattivo che governi la transizione che si sta
vivendo, per proteggere fin da subito quello che comunemente è ritenuto "l'anello più
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debo le" della catena imprenditoriale, mentre in realtà è il fattore aziendale più prezioso che
ogni Datore di lavoro Intelligente deve saper proteggere:"la Risorsa Umana", intesa ne l
senso etimologico della parola cioè sorgente dalla quale sgorga la ricchezza di una
qualsiasi Azienda.
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Se veramente tale visione divenisse realtà, e guidasse le pubbliche istituzioni, e tutti
gli apparati dello Stato e degli altri ent i, nell'esercizio delle rispettive funzio ni,
evidentemente non staremmo qui a dibatterci nel tortuoso percorso del labirinto
giurisprudenziale che di seguito andiamo ad analizzare, e si potrebbe risolvere il problema
amianto nel nostro paese (e nel resto d'Europa), con la prospettiva di salvare decine d i
migliaia di vite umane, invece dest inate a soccombere per l'immo bilismo delle pubbliche
istituzioni e per la incapacità di approcciare a proposte costruttive e moderne dei vari
interlocutori.
Il Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), rigettava la domanda risarcitoria di
Bender e Martiny e The British Asbestos Company Limited nei confronti dell'Avv. Carlo
Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de ÈIl progresso del Canavese e delle Valli di
SturaŠ , edito a Ciriè, poiché negli artico li non c'era nulla di falso in quanto quella
dell'amianto è "fra le industrie pericolose [ý ] le particelle [ý ] vengono a ledere le vie
delli apparati respiratorii, [ý ] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della
tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità" . La decisio ne venne
confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino, poiché
Èla lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio,
sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a
tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di
elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle
dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole
volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e
meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane
mucose dell'apparato respiratorioŠ. Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la
filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi. Benedetto Croce, in data
11.06.22 presentò al Senato del Regno la proposta di legge n. 778 "per la tutela delle
bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" , che "civiltà moderna
si sentì il bisogno di difenderle, per il bene di tutti ý che danno all'uomo entusiasmi
spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse". Il Regolamento generale
per l'igiene del lavoro (R.D. n.530 del 14/4/1927, Approvazione del regolamento generale
per l'igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95) ha dettato norme di prevenzio ne e protezione
e per le po lveri all'art. 17 per disporne l'aspirazio ne e limitarne la diffusio ne nell'ambiente
e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali. La convenzione n. 18 del
19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934) estendeva
l'assicurazio ne sociale anche alle malattie professionali, che così venivano indennizzate, e
la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del
15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli
infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata
dall'Organizzazio ne Internazio nale del Lavoro, avente ad oggetto l'indennizzo della
malattie pro fessio nali (L'assurance-maladie - BIT, L'assurance-maladie, n. 4, Genève
1925). "EÑý certo ed incontestabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salute
(sommi beni che trascendono dalla sfera dell'individuo per assurgere ad importanza
sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie)
sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria
e perfino dal Codice Penale" (Corte di Cassazio ne Civile, Sentenza n. 2107 de l
28.04.1936, pubblicata il 17.06.1936), e "le forme assicurative predisposte per garantire
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gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i
datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria
azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa),
adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il
dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro,
impone per il lavoro che si svolga in locali chiusi va' osservato in tutti quei casi in cui il
luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere
comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva" : la colpa
risiede nell'assenza di "aspiratori" in "locali non perfettamente chiusi" e di "maschere per
i lavoratori" e nella negligenza e imprudenza rispetto all'"allarme dato dagli scienziati"
sulla pericolosità delle polveri (Cass. Sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941,
Soc. acciaierie elettr. c. Panceri); po iché per le "malattie professionali non garantite da
assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se
l'evento dannoso si sia prodotto per sua colpa" (Corte di Cassazio ne, Sentenza
17.01.1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto
che Ègli operai non avevano mai denunziato disturbi [ý ] perché la silicosi insidia
insensibilmente lÑorganismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano
l'incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenzaŠ ,
poiché l'art. 2 del r.d. 530 del 1927, "prescrive al datore di lavoro di avvertire
preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti" e
l'art. 17 "prescrive l'aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene
prodotta" (Corte di Cassazio ne, II^ Sezione Civile, Sentenza n. 686 del 17.01.1941), cui
corrisponde la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), con la
quale si impone all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" . Il 25.01.1943 il Ministro
delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per
"l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi
ed asbestosi" , "scopo 1. proteggere ý in sede di prevenzione tecnica ý i lavoratori,
tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione;
2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie
polmonari" , con l'indennizzo per i lavoratori, che fu approvato con la l. 455 de l
12.04.1943. La Costituzione della Repubblica Italiana del 01.01.1948, "tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività" (art. 32). La
raccomandazione ILO n. 97 del 04.06.1953, e le norme costituzionali sono contraddette
dalla circo lare n. 91 del 14.09.1961 il Ministero dell'Interno, Direzio ne Generale, Serviz i
Ant incendi, che consiglia l'ut ilizzo di intonaco di amianto, per proteggere contro il fuoco i
fabbricat i a struttura in acciaio dest inat i ad uso civile. L'amianto, fino ad allora ut ilizzato
in maniera marginale e limitata, divenne paradossalmente di uso comune fino ad essere
impiegato in oltre 3000 applicazioni, nei siti lavorativi, e in edilizia, senza alcun limite di
soglia. Anche se Selikoff aveva sottolineato la sinergia moltiplicativa tra fumo e amianto
già dal 1978, in Italia né i datori di lavoro né il Monopolio di Stato in ordine al tabacco
hanno messo in guardia contro di essa le persone che sono o sono state esposte all'amianto.
La Direttiva 477/83/CEE, "sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
l'esposizione all'amianto durante il lavoro", non fu recepita, e la Repubblica Italiana
venne condannata dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13.12.90 (in seguito alla
procedura di infrazione n. 240/89 promossa dalla Commissione Europea). Soltanto con le
norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/1991 e con la l. 257/92 (Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto) ci fu una effettiva svolta legislativa, pur nella loro
sostanziale e perdurante disapplicazione, tanto che il Pretore di Torino con Sentenza del
05.05.1995 riconosceva il nesso causale tra la violazione delle norme di prevenzione e il
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mesotelio ma pleurico insorto in seguito all'inalazio ne di fibre di amianto e
successivamente sempre il Pretore di Torino, con la Sentenza 3308/98 (Giudice Dott.
Vincenzo Ciocchetti), nell'accogliere la domanda di accredito contribut ivo in favore di u n
lavoratore esposto all'amianto al quale l'ente previdenziale aveva rigettato la richiesta,
affermava: "Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ý " (Dante, Purgatorio, XVI,
96-98), richiamando altresì il gran numero di patologie asbesto correlate, per le quali ogni
anno perdono la vita soltanto in Italia non meno di 5.000 persone.
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La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 03.06.2013, ha confermato la
condanna di Stephan Schmidheiny per le ipotesi di reato che gli erano state contestate,
portando la pena a 18 anni di reclusione, e pendono innanzi a diversi uffici giudiziari
decine e decine di procedimenti penali che vedono sul banco degli imputati, a vario titolo,
amministratori, titolari delle posizioni di garanzia, con le società chiamate ad assumere la
responsabilità civile del loro operato.
Sono altresì pendenti migliaia di procedimenti civili per il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, delle vittime e dei loro familiari, anche per i danni
direttamente subiti, per lesione alla salute dei congiunti.
L'INAIL indennizza soltanto il danno bio logico e il danno patrimo niale per
diminuite capacità di lavoro, con franchigia, e con il D.M. 09.04.2008, sono state
aggiornate le tabelle, e sono quindi considerate malattie asbesto correlate con presunzione
di origine professionale: a) le placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia
rotonda; b) il mesotelioma pleurico; c) il mesotelioma pericardico; d) il mesotelioma
peritoneale; e) il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; f) il carcinoma
polmo nare; g) l'asbestosi; h) la fibrosi po lmo nare, "associate ad altre forme morbose
dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio" (art. 4, l. 780/75).
Il tumore alla laringe (c32) è inserito nella II lista, quella relativa alle malattie la
cui origine lavorativa è di limitata probabilità, mentre i tumori gastro-enterici (c15 c20), nella III lista, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Il sistema tabellare è stato così definitivamente superato, e quindi si è affermato il
principio complementare dell'o nere della prova a carico del prestatore d'opera che può
ottenere l'indennizzo Èanche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoroŠ
(Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).
Per queste ultime, la cui origine professionale è ritenuta solo probabile e/o possibile,
e per le altre patologie di sospetta origine professionale per esposizione a polveri e fibre di
amianto, non sussiste la presunzione legale di origine, e il lavoratore, ove ritenga di
volerne ottenere il riconoscimento della natura professionale deve dimostrare il nesso
causale (debole o debolissimo, o al più sul principio del più probabile che non), che invece
per quelle inserite nelle tabelle si presume.
Le vittime primarie possono chiedere il risarcimento dei danni differenziali e
complementari, rispetto a quanto indennizzato dall'INPS, direttamente al datore di lavoro e
personalmente ai titolari delle posizioni di garanzia, e anche i loro familiari possono
domandare il risarcimento dei danni direttamente sofferti, e in caso di decesso dei loro
congiunt i, l'integrale risarcimento anche iure hereditario.
Ogni anno in Italia si contano circa 5.000 nuovi decessi per patologie asbesto
correlate e, purtroppo, il trend è in aumento, e nella migliore delle ipotesi è destinato a
rimanere invariato per decenni, anche perché con la l. 257/92, avente ad oggetto "Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", non è stato codificato un chiaro
obbligo di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro, che ancora a distanza di più di 20
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anni dalla sua entrata in vigore, rimangono in larga parte contaminati, con il decorso del
tempo che favorisce l'aerodispersio ne delle fibre, anche dai materiali co mpatti, quindi co n
prolungamento dei tempi di esposizione di coloro che lo sono stati già nel passato e con
una platea di nuovi esposti, comunque a rischio, in assenza di una soglia al di sotto della
quale il medesimo può ritenersi nullo (come confermato dall'undicesimo considerando
della direttiva 148/09/CE e da tutti i più autorevoli scienziati).
Solo la prevenzione primaria, con la bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti
di vita e di lavoro, rispetto al rischio amianto e di tutti gli altri agenti cancerogeni, così
rimosso alla radice, nella più autentica trasposizione ed applicazione del precetto di cui
all'art. 32 della Costituzione, tutela effettivamente la salute e con essa ogni altro diritto
della persona, ed è in grado di preservare l'ambiente, donando lo integro alle future
generazio ni, e l'essere umano, la dignità del singo lo, unico e sempre diverso, come
creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, centro dell'ordine economico,
sociale, politico, insieme alla sua famiglia, come insegna il Cattolicesimo liberale: perciò
l'uo mo ha diritto alla salute, alla salubrità dell'ambiente, alla vita religiosa, al lavoro, alla
famiglia, all'uso dei beni materiali, alla proprietà, al giusto salario, alla libertà, alla
partecipazione alla vita dello Stato, all'istruzione, alla collaborazione nella produzione
della ricchezza e il lavoro deve essere visto "nel quadro più ampio di un disegno divino" e
del rispetto dei diritti fondamentali, utile ai "singoli alla realizzazione dello scopo
fo ndamentale della loro vita", mentre "l'impegno dell'occupazio ne di tutte le forze
disponibili è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo, politici, dirigenti
sindacali ed imprenditori" (Giovanni Paolo II) e le "le autorità responsabili" sono preposte
perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta
retribuzione e la stabilità (Giovanni Paolo II) e lo Stato deve essere una società
organizzata, dove è garantita la convivenza civile, le giuste libertà individuali e sociali e la
giustizia, nel perseguimento del bene comune, dell'intera comunità e non di un gruppo a
detrimento delle legitt ime esigenze degli altri, e rispettando la libertà dell'individuo, che
non sussiste ove gli venga negata la salute, e di più ove venga posto davanti
all'inaccettabile dilemma di decidere se mantenere il lavoro e ammalarsi, oppure tutelare la
salute e rimanere disoccupato e quindi privo dei mezzi di sussistenza per lui e per la sua
famiglia e negata la sua dignità, che nel lavoro ha il suo punto di massima espressione.
Occorre evitare ogni forma di esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri
cancerogeni, proprio perché non ci sono limiti al di sotto dei quali il rischio si annulli, e
poiché anche una dose, picco la, straordinariamente picco la, può cagionare l'insorgenza de l
mesotelioma (Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma
testualmente "the trigger dose may be small, in some cases e xtraordinarily so" µ Selikoff,
Abestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships µ second criterion, p. 162) e
perché il processo cancerogeno è il risultato della sommatoria di diverse esposizioni, che
agiscono in sinergia e potenziano il loro effetto (facendo aumentare il rischio di insorgenza
della patologia e comunque abbreviando i tempi di latenza, e quindi le aspettative di vite
della vittima - Mutti ed altri).
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La vita umana, la tutela della salute e dell'ambiente, sono riassunte nella pro fondit à
del Mistero dell'Incarnazio ne, come Giovanni ebbe modo di scrivere nel Pro logo del suo
Vangelo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (1, 14) e la
nascita di Gesù attua l'Incarnazio ne del Verbo Eterno, consustanziale al Padre: il Verbo
che prima era presso Dio, per mezzo del quale è venuto in essere tutto ciò che esiste; il
Verbo nel quale era la vita, vita che era la luce degli uomini (cf. 1, 1-5), anche del Figlio
unigenito, Dio da Dio, come l'apostolo Paolo ricorda che fu«generato prima di ogni
creatura» (Col 1, 15). Dio crea il mondo per mezzo del Verbo. Il Verbo che è l'eterna
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Sapienza, il Pensiero e l'Immagine sostanziale di Dio, «irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza» (Eb1, 3), ha generato eternamente ed eternamente amato dal
Padre, come Dio da Dio e Luce da Luce, è il principio e l'archetipo di tutte le cose da Dio
create nel tempo, 4.[ý ] Cristo, Figlio consustanziale al Padre, ed è quindi rivela il disegno
di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei riguardi dell'uomo, «svela ...
pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». Gli mostra questa
vocazione rivelando il mistero del Padre e del suo amore. «Immagine del Dio invisibile»,
Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio
deformata dal peccato. Nella sua natura umana, immune da ogni peccato ed assunta nella
Persona divina del Verbo, la natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad
altissima dignità: «Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni
uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà
d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato».
L'Osservatorio Nazionale Amianto è chiamato a perseguire laicamente l'assunzio ne
di coscienza e di responsabilità, che possa contribuire alla costituzione di un testo unico e
di un nuovo piano nazionale amianto, che nel riaffermare i principi e i valori costituzionali
ed ordina mentali, possa contribuire a risolvere il problema trasformandolo in una risorsa,
determinando cioè una modernizzazione della struttura produttiva nazionale (ed europea)
che determini per ciò stesso la rimozione di tutti i materiali di amianto, ed allo stesso
tempo aumenti la produttività e la competitività della Nazione, coniugando le esigenze
dell'econo mia con il dovere del rispetto dei dirit ti fondamentali della persona umana: s i
verrebbe così a realizzare l'annullamento di qualsiasi esposizio ne ad amianto e a qualsias i
altro cancerogeno che possa essere dannosa per la salute e per l'ambiente, insieme ad u n
efficace programma di ricerca per la sconfitta delle classiche patologie asbesto correlate,
tra le quali il mesotelioma, il tumore polmonare e le altre forme di patologie neoplastiche,
che il minerale è in grado di provocare, e comunque il progressivo azzeramento per effetto
dell'assenza di future esposizioni dannose alla salute, in uno alla ritrovata efficienza e
competitività del nostro sistema produttivo che purtroppo è stagnante e in recessione anche
in seguito a politiche di ipertassazione per sostenere inutile spesa pubblica, frutto di scelte
politico-istituzionali del tutto errate, che hanno determinato pregiudizio sia agli
imprenditori che ai lavoratori.
La filosofia che sta alla base e che ha guidato coloro che hanno utilizzato amianto è
quella del profitto, una sorta di religione del profitto (che si innesta in politiche
protezionistiche, spesso fondate sulla moltiplicazione del debito pubblico, che impone poi
alta tassazione, e quindi una forma di espropriazione nei confronti di chi lavora) e in favore
di pochi, mentre ai molti vengono imposti veri e propri sacrifici umani, contrari alla parola
di Gesù, che nel suo più grande comandamento: "Amerai il signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i
Profet i" (Matteo 23, 34-40), perché la legge è pratica dell'amore (Mt 5,22-26; 5, 28-32;
5,34-37; 5,39-42; 5,44-48), palesemente contraddetto dalla legislazione e della prassi
ancora oggi non co mpletamente venuta meno nell'ottica di una economia che non t iene
conto dei valori etici e sociali.
Le esposizioni morbigene ad amianto e ad altri cancerogeni impongono di richiamare
la legge, che si traduce nel divieto di uccidere: è quindi inaccettabile, non solo
umanamente e cristianamente, ma anche giuridicamente, perseguire una miope politica che
non tenga conto di uno sviluppo economico che sia oltre che ecocompatibile, soprattutto
rispettoso della dignità della persona umana, e dei suoi inalienabili diritti, secondo i
principi della dottrina sociale della Chiesa e del pensiero di Don Luigi Sturzo del rispetto
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dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia e stato di diritto, che ha guidato
i Padri nobili d'Europa e del nostro Stato, e che impone una profonda riflessio ne e un
impegno comune e condiviso che possa trasformare in un'ottica lungimirante il problema
amianto in un'occasio ne con la quale, nell'ambito della modernizzazio ne del sistema
industriale italiano, anche attraverso strumenti finanziari comunitari ed internazionali, e di
cooperazione, con l'ammodernamento del sistema produttivo nazionale (anche attraverso
l'applicazio ne dei principi dell'econo mia sociale di mercato) ed europeo, determinare la
definit iva rimozio ne e/o messa in sicurezza dell'amianto nei luoghi di lavoro e di vita: i
principi dell'economia sociale di mercato vennero richiamat i nel Trattato di unificazio ne
delle due Germanie, e in meno di vent i anni, l'economia co llettivist ica della Germania
dell'Est, ispirata dalle concezioni econo miche leniniste, nella quale i cittadini erano in uno
stato di povertà estrema, e l'organizzazio ne produttiva asso lutamente ant iquata, si è
trasformata, creando lo stesso benessere della Repubblica Federale Tedesca, e
trasformandosi nella loco motiva dell'Europa.
Questa terza via (Röpke), che prevede la modernizzazione delle strutture industriali
del paese (anche con l'ut ilizzo della leva fiscale, con detrazioni delle spese per
investimenti, che necessariamente porterebbero, con il rinnovamento delle strutture, alla
rimozione dell'amianto), presuppone contemporaneamente e necessariamente la
composizione della conflittualità legata al diritto delle vittime a vedersi risarciti tutti i
danni (evitando l'incertezza ed il dispendio di tempo ed energie in lunghe azio ni
giudiziarie) e ciò anche attraverso la costituzione di una agenzia europea o nazionale, che
ristori del pregiudizio, anche delle vittime ambientali e non lavorative, riducendo l'area d i
conflittualità e di applicazione del diritto penale ai soli casi di dolo (e tenendo conto che a
questo punto il danno si è già verificato - l'esposizio ne già c'è stata, le malattie sono già in
essere, e in alcuni casi purtroppo già con esito infausto) è doveroso proteggere le vittime,
che sono ulteriormente penalizzate dalla burocrazia e dal prolungarsi dei processi, oltre
ogni termine ragionevole, tanto che l'Italia è il fanalino di coda, e più vo lte condannata in
ambito europeo ed internazionale per le inefficienze della sua giustizia, dovute alla scarsità
di mezzi e di risorse, e dalle caratteristiche di lungo latenza e di particolare aggressività di
queste patologie, in linea con quanto il Sommo Pontefice Benedetto XVI, ha avuto modo
di affermare all'udienza generale del 27.04.2011, quando ebbe modo di esortare i
rappresentant i dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'Associazio ne Vitt ime Amianto
Nazionale Italiana "a proseguire la loro importante attività a difesa dell'ambiente e della
salute pubblica".
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Sintesi del Piano Nazionale Amianto dell’Osservatore
Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus
OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO
Presidenza Nazionale
Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma
tel. 331/9806771
E-mail: [email protected]
Oggetto: Operatività del Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus.
Il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus, presentato in occasione della seconda
conferenza internazionale sull’amianto che si è tenuta a Roma il 20 e 21 marzo u.s., è operativo,
attraverso i dipartimenti, che valorizzando le energie personali e morali dei cittadini e degli
associati, costituiscono il punto di riferimento e il centro di assistenza, innanzi alla incapacità
dello Stato centrale e delle altre istituzioni ad affrontare e risolvere il problema dell’amianto.
Il background: in Italia, secondo stime dell’ONA, ci sono ancora 34 milioni di tonnellate
di materiali in amianto compatto, e alcuni milioni di tonnellate di materiali in amianto friabile, e
fino ad ora le bonifiche ne hanno permesso la rimozione di soli circa 500.000 tonnellate, e cioè
meno del 2%.
Con questo ritmo occorreranno circa 100 anni per le bonifiche, ed intanto proseguiranno
le esposizioni.
Poiché non c’è una soglia al di sotto della quale non c’è rischio, e qualsiasi esposizione è
dannosa alla salute, è evidente che in assenza di bonifica continueremo ad assistere a nuovi casi
di patologie asbesto correlate.
Ogni anno sono circa 5.000 i decessi per patologie asbesto correlate.
Sul fronte giudiziario, l’Associazione ha sollecitato la tutela giudiziaria delle vittime e dei
familiari e l’interdizione delle condotte dannose e pericolose per l’ambiente e per la salute.
Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus e le direttrici operative.
Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus costituisce l’esempio di organizzazione dei
cittadini, che volontariamente realizzano quelle finalità di solidarietà sociale fatte proprie dalla
nostra Costituzione, e patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, che traduce esattamente le
finalità dell’Associazione.
Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014
La direttrice di azione finalizzata alla realizzazione della prevenzione primaria si è dotata
del Dipartimento bonifica e decontaminazione dei siti ambientali e lavorativi, e quindi del
portale http://www.guardianazionaleamianto.it/, che a partire dal 1° maggio avrà il diverso
indirizzo http://www.onaguardianazionaleamianto.it/, per realizzare la mappatura, e per
aggregare una vera e propria Guardia Nazionale Ambientale, per tutelare l’ambiente e quindi la
salute, e per realizzare le bonifiche anche attraverso progetti nei quali coinvolgere altre
associazioni e le istituzioni, anche sovranazionali.
Finalità:
a. la prevenzione primaria, costituita dalla bonifica dei siti contaminati, coniugata con il
rinnovamento infrastrutturale e dell’impiantistica industriale, ove, attraverso la leva fiscale, si
possano detrarre tutte le spese, con un sistema di finanziamento che contempli l’intervento della
cassa depositi e prestiti, e l’utilizzo dei fondi strutturali europei, con il coinvolgimento
dell’imprenditoria privata, e degli istituti di ricerca, e delle associazioni, in modo da valorizzare
quella sussidiarietà e quella capacità delle istituzioni locali a costituire il volano per un rilancio
della produzione nazionale, secondo i principi di economia sociale di mercato, e di un progresso
che valorizzi la dimensione etica dell’economia, con precise regole dettate dallo Stato, che
rimane arbitro della loro applicazione, e che è chiamato ad intervenire soltanto per reprimere le
deviazioni e correggere eventuali storture del libero mercato, e per attuare i principi sociali della
Carta Costituzionale.
Non può essere condivisa la soluzione dell’utilizzo delle discariche, specialmente se in
cave abbandonate, in quanto non sono adatte per l’amianto friabile e perché costituiscono
soltanto una situazione tampone, in contrasto con ciò che ci impone l’Europa, che privilegia,
correttamente, i sistemi di inertizzazione, capaci di modificare la struttura microcristallina
dell’amianto, e lo rendono così definitivamente innocuo.
La direttrice di azione di tutela della salute, attraverso la valorizzazione di medici che
volontariamente e gratuitamente studiano, approfondiscono, ricercano nuove frontiere per la
cura, oltre a dedicarsi alla terapia di coloro che hanno già contratto le patologie asbesto correlate.
b. ricerca scientifica, diagnosi precoce (prevenzione secondaria), e terapie e cure delle
patologie asbesto correlate.
Il piano nazionale amianto che il Governo Monti ha approvato, e che il Governi Renzi
vorrebbe attuare, che però le Regioni hanno già bocciato, minimizza i termini dell’epidemia in
corso, poiché fa riferimento ad una stima di circa 1.000 decessi l’anno, per mesotelioma pleurico
Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014
(pag. 9), ma sorvola su tutti gli altri mesoteliomi (peritoneale, alla tunica vaginale del testicolo,
pericardico), sul tumore al polmone, che sono riconosciute come tali anche dall’INAIL, e su tutte
le altre patologie per le quali in ogni caso non può essere disconosciuto il ruolo concausale
dell’esposizione ad amianto, e sulle patologie non neoplastiche, quale l’asbestosi, che sono
comunque mortali, e che portano il totale delle vittime a superare il numero di 5.000 decessi
l’anno.
Questo dato di fatto incontrovertibile deve portare alla istituzione di un centro di ricerca,
terapia e cura delle patologie asbesto correlate nel nostro paese, in grado di intervenire con la
loro diagnosi precoce, con la terapia più efficace, e con la sperimentazione ed applicazione di
nuove metodologie.
La direttrice di azione di interdizione delle condotte dannose e pericolose e di repressione
dei crimini ambientali (prevenzione terziaria).
c. Quanto alla prevenzione terziaria e alla giustizia per le vittime dell’amianto.
Anche la semplice esposizione alle polveri e fibre di amianto è dannosa per l’organismo
umano, in quanto le fibre invadono tutti gli organi, attraverso il torrente sanguigno e le ghiandole
linfatiche, oltre che per contiguità intrapleurica, e perché persistendo nelle cellule determinano
danni meccanici e lesioni precancerose, sino alla degenerazione tumorale.
La legge 257 del 1992 ha previsto dei benefici contributivi, che più esatto sarebbe definire
risarcimenti contributivi per i lavoratori esposti ad amianto, che prevedono il loro
prepensionamento, compensativo delle minori aspettative di vita.
Tuttavia, l’INAIL e l’INPS, palleggiandosi le relative competenze, hanno determinato una
sostanziale disapplicazione di queste norme che ha generato un enorme contenzioso ancora in
corso.
L’INAIL considera asbesto correlate le seguenti patologie:
a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
b) Mesotelioma pleurico (c45.0);
c) Mesotelioma pericardico (c45.2);
d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
f) Tumore polmonare (c34);
g) Asbestosi (j61).
per le quali, dunque, il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a carico
dell’INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare, e nella lista II^, quella relativa alle
Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014
malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe
(c32) e nella lista III^, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano
ingresso i tumori gastro-enterici (c15 - c20), mentre per le altre patologie, dopo il definitivo
superamento del sistema tabellare, vale il principio complementare dell’onere della prova a
carico del prestatore d’opera che può ottenere l’indennizzo “anche per le malattie sia comunque
provata la causa di lavoro” (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del
25.02.88).
L’elenco delle patologie che l’INAIL indennizza presumendone l’origine professionale
come asbesto correlate deve essere aggiornato con tutte le altre patologie, come peraltro impone
l’art. 10 del D.Lgs. 38/2000.
Anche le indagini epidemiologiche non possono essere limitate solo ai casi di
mesotelioma, che sono circa 1.500 ogni anno nel nostro paese, ma è necessario che contemplino
anche le altre patologie tumorali asbesto correlate, affinché possano rendere il quadro esatto
della epidemia in corso, così da determinare le necessarie misure, non solo di sanità pubblica, ma
anche di bonifica e di repressione penale.
I dati statistici ci disegnano un quadro caratterizzato da pochi processi penali istruiti a
carico dei responsabili delle migliaia di morti per patologie asbesto correlate, nel quale il caso
Eternit costituisce piuttosto l’eccezione, che la regola, e non è ammissibile, né condivisibile, che
l’intera problematica amianto venga circoscritta a pochi siti, come si vorrebbe suggerire a pag.
28 del piano nazionale amianto del Governo Monti.
E’ necessaria anche una Superprocura Nazionale composta da magistrati specializzati.
Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014