quesiti gara progettazione - Azienda Ospedaliera Santa Maria degli

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
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AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA
DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL
NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
QUESITI E CHIARIMENTI AL 01.08.2014
QUESITO n. 1
Vorrei sapere se è disponibile il bando in lingua inglese.
RISPOSTA al quesito n. 1
Ai sensi dell’articolo 66, comma 5, del DLgs n. 163/2006, il bando di gara è pubblicato in italiano; una sintesi degli
elementi principali del Bando è stata automaticamente pubblicata nelle altre lingue ufficiali sul sito
www.ted.europa.eu.
QUESITO n. 2
La scrivente, interessata a partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento temporaneo di progettisti non ancora
costituito, con la presente desidera chiedere alcuni chiarimenti:
a) è ammessa la partecipazione alla gara di una Società estera non UE che coprirà il ruolo di capogruppo
mandataria?
b) i professionisti in capo alla Società estera che avranno ruolo di responsabilità nello staff di progettazione, che
requisiti professionali devono possedere?
c) il versamento del contributo all’AVCP può essere effettuato da una delle Società mandanti?
RISPOSTA al quesito n. 2
a) Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del DLgs n. 163/2006 è ammessa la partecipazione di operatori economici
stabiliti in Paesi diversi dall’Italia, aderenti all’Unione Europea o “firmatari dell’accordo sugli appalti
pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in
Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione
Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità”; la
norma non impone limitazioni al ruolo e alle condizioni di partecipazione dei singoli operatori economici in
base alla loro provenienza.
b) Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DLgs n. 163/2006, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori
provenienti da Paesi diversi dall’Italia possono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Si rinvia, inoltre, ai contenuti dell’articolo 38,
comma 5, del DLgs n. 163/2006 per i requisiti di ordine generale e dell’articolo 39 del DLgs n. 163/2006 per i
requisiti di ordine professionale.
c) La normativa stabilisce che il contributo per la partecipazione alla gara debba essere versato dagli operatori
economici che intendono partecipare alla procedura di gara, senza prescrizioni particolari su chi, nello
specifico, debba effettuare il versamento.
QUESITO n. 3
− Con la presente, per poter partecipare alla procedura di cui all’oggetto, siamo a richiedere quali sono le modalità
per acquisire il Documento preliminare alla progettazione.
− Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere informazioni circa la disponibilità del Documento
preliminare alla progettazione richiamato all’articolo 2 del Disciplinare di gara.
− Buongiorno, con la presente si chiede conto del fatto che non sia, al momento, pubblicato il Documento
preliminare alla progettazione nonostante sia citato fra i documenti di gara disponibili. Si fa presente l’importanza
determinante di questo documento per la corretta interpretazione dell’operatività necessaria per la scrittura
dell’offerta tecnica.
RISPOSTA al quesito n. 3
Il Documento preliminare alla progettazione è stato pubblicato in data 11.07.2014 sul sito web aziendale, nella stessa
pagina della documentazione di gara: dalla homepage (www.aopn.sanita.fvg.it) cliccando su “Bandi di gara” e poi su
“Bando gara progettazione nuovo ospedale”, si accede al bando di gara, al disciplinare e ai relativi allegati e al
Documento preliminare alla progettazione.
QUESITO n. 4
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente di volerci fornire i seguenti chiarimenti:
1) Art.17 del Disciplinare punto B1) e Allegato C
a) Con riferimento al punto B1 “Documentazione esplicativa delle modalità di svolgimento di due servizi
analoghi, svolti e completati, relativi a interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico (…)” e agli esempi da Voi riportati nelle
tabelle da B1.1 a B1.8, si chiede conferma del fatto che la documentazione da produrre possa essere
riferita a n. 2 servizi per ciascuna prestazione (progettazione preliminare, progettazione definitiva,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) ed in particolare:
n. 2 servizi per la progettazione preliminare
n. 2 servizi per la progettazione definitiva
n. 2 servizi di direzionale lavori
n. 2 servizi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
il tutto per un totale di n. 8 servizi, non necessariamente riferiti alla medesima opera.
b) Nel caso in cui per ciascuno dei due servizi siano state svolte più o tutte le prestazioni (progettazione
preliminare, progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), si
chiede conferma del fatto che per ciascuna delle prestazioni -e non per ciascun servizio- possa essere
compilata una relazione con un massimo di 4 facciate A4 e n. 2 schede in formato A3.
Conseguentemente nel caso di inserimento di un servizio analogo per cui siano state svolte tutte le
prestazioni (progettazione preliminare, progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione), si chiede conferma del fatto che il contenuto massimo degli allegati
esplicativi del servizio possa essere costituito da:
- una relazione di massimo 16 pagine A4 (ovvero 4 pagine per ogni prestazione)
- un massimo di 8 schede formato A3 (ovvero 2 schede per prestazione)
- un massimo di n. 6 elaborati grafici ripiegati.
c) Si chiede conferma del fatto che il contenuto delle schede in formato A3 possa essere definito liberamente
dal Concorrente inserendovi elaborati grafici, schemi, fotografie, parti di testo e/o quanto ritenuto utile a
descrivere la prestazione.
2) Articolo 20 del Disciplinare di gara
a) Con riferimento a quanto indicato nelle modalità di attribuzione dei punteggi, ed in particolare tenuto
conto di quanto specificato al punto B1: “la valutazione si riferirà alla descrizione di procedure, soluzioni
e casistiche già sviluppate e utilizzate nell’espletamento dei servizi svolti (i quali devono riferirsi a
intervento con oggetto, tipologia di strutture, caratteristiche, complessità ed entità analoghi all’oggetto
dell’affidamento)” appare necessario acquisire ulteriori informazioni sull’intervento. Si chiede pertanto di
mettere a disposizione dei concorrenti il Documento preliminare alla progettazione citato a pag. 3 del
Disciplinare di gara e/o ogni altra documentazione utile a chiarire le suddette caratteristiche
dell’intervento oggetto di gara.
b) Con riferimento al punto B2.4 della Relazione metodologica (Supporto all’amministrazione in fase di
progettazione esecutiva), si chiede di chiarire il motivo per cui tale prestazione, sebbene rientrante nella
prestazione Qb.III.8 del DM 143/2013 (Supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della
progettazione esecutiva), non sia stata considerata nel calcolo dei compensi professionali.
c) Con riferimento alla Relazione metodologica, coì come previsto ai punti B2.9 e B2.10, al fine di poter
procedere a valutare la periodicità adeguata per la presenza delle risorse dell’ufficio di Direzione lavori e
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in cantiere, si chiede cortesemente di specificare i
tempi di esecuzione delle attività per la realizzazione delle opere.
RISPOSTA al quesito n. 4
1-a) Sì. La descrizione è corretta.
Vengono richiesti due esempi per i servizi che sono oggetto dell’affidamento (affidamento effettivo:
progettazione preliminare e progettazione definitiva; affidamento opzionale: direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione).
I servizi possono riferirsi a una o più delle singole prestazioni elencate; pertanto il Concorrente può scegliere di
descrivere:
− due esempi in cui i servizi fanno riferimento a due soli incarichi/interventi, i quali comprendono ciascuno
tutti i quattro servizi;
− due esempi in cui i servizi fanno riferimento a incarichi/interventi tutti diversi;
− una soluzione intermedia fra le due precedenti e cioè due esempi in cui i servizi fanno riferimento a un
numero di incarichi/interventi variabile fra tre e sette;
complessivamente comunque dovranno essere descritti due esempi, ciascuno con quattro servizi (progettazione
preliminare, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), per
un totale di 8 servizi, indipendentemente dal numero di incarichi/interventi cui si riferiscono.
1-b) Qualsiasi sia la scelta del Concorrente in relazione agli esempi descritti nella risposta 1-a), ogni esempio dovrà
essere descritto con un massimo di 4 facciate A4 e un massimo di 2 schede A3 (con le specifiche descritte
all’articolo 15 del Disciplinare di gara) e comprenderà la descrizione di un progetto preliminare, un progetto
definitivo, una direzione lavori e un coordinamento della sicurezza in progettazione. Complessivamente, per
l’intera documentazione di cui al punto B1 dell’articolo 15 del Disciplinare di gara e cioè per i due esempi,
potranno essere prodotti al massimo 6 elaborati grafici, indipendentemente dal numero di servizi presentati.
Pertanto tutta la documentazione B1 potrà essere composta al massimo da 8 facciate A4 + 4 schede A3 + 6
elaborati grafici ripiegati in A4, suddivisi come sopra chiarito.
1-c) Sì. La descrizione è corretta.
2-a) cfr. Risposta a quesito n. 3
2-b) La prestazione di cui al punto QbIII.08 del DM n. 143/2013 è compresa nella progettazione esecutiva (che non è
oggetto di affidamento); inoltre tale prestazione fa riferimento alle attività descritte alle lettere f), o), p)
dell’articolo 10 del DPR n. 207/2010, che non corrispondono a quelle richieste al punto B2.4 della Relazione
metodologica (la cui descrizione è riportata nei criteri motivazionali, a pagina 23); in particolare:
- con riferimento al punto f), al Concorrente non viene chiesto ne’ un coordinamento nelle attività necessarie
alla redazione del progetto esecutivo, né la verifica che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare: poiché oggetto dell’affidamento è la
progettazione definitiva, che verrà posta a base di gara in una procedura di affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori, al Concorrente viene chiesto il supporto al fine di garantire l’aderenza del
progetto esecutivo alle specifiche e ai contenuti del progetto definitivo e al fine di consentire una risposta
pronta e appropriata in caso di richieste di modifiche da parte del progettista del livello esecutivo, in sede di
progettazione esecutiva, analogamente a quanto viene chiesto al punto B2.5 in fase di esecuzione;
- con riferimento al punto o), non viene richiesta tale prestazione;
- con riferimento al punto p), non è prevista la suddivisione in lotti e, comunque, non viene richiesta tale
prestazione.
2-c) Premesso che la redazione del cronogramma è un’attività progettuale e che la tempistica di realizzazione di un
intervento dipende strettamente anche dalle scelte progettuali, indicativamente si ritiene che la realizzazione dei
lavori possa avere avvio nel corso dell’anno 2016 e possa durare per circa quattro anni.
QUESITO n. 5
In relazione alla gara in oggetto, si chiede la cortesia di chiarire e confermare che:
1) la categoria E.10 (opere edili) richiesta per i requisiti di cui all’articolo 9) lett. b) e c), corrispondente in base
al DM n. 143/2013 alla classe e categoria Id L. 143/1949, possa essere dimostrata ugualmente con la classe e
categoria Ic in adesione alla determinazione AVCP n. 5 del 27.07.2010;
2) Oltre a ciò tenuto fermo quanto sopra, chiediamo di confermare anche che nella dimostrazione dei requisiti
categoria opere edili/edilizia, sono ritenuti validi tutti i servizi progettati e certificati in classe Id e/o Ic, siano
essi in edilizia sanità/istruzione/ricerca che residenza/industria/alberghiera/turismo/commercio/servizi
mobilità/insediamenti produttivi/agricoltura/industria/artigianato/cultura/vita sociale/sport/culto;
3) Nella composizione del gruppo di progettazione, che deve essere pari a minimo 10 unità (oltre al medico
esperto di organizzazione sanitaria ed al fisico sanitario), se la figura dell’incaricato all’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche assume anche altro ruolo come indicato nell’art. 7 del Disciplinare di gara
(esempio progettazione edile architettonica), il numero minimo verrebbe meno, avendo di conseguenza 9
unità. Chiediamo conferma che tale interpretazione sia corretta.
RISPOSTA al quesito n. 5
1) e 2) Premesso che, come richiamato all’articolo 13 del Disciplinare di gara, non si ritiene di dare risposte a quesiti
di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge, ma solo chiarimenti di natura procedurale, per
quanto riguarda la classificazione dei servizi e le corrispondenze si rinvia ai contenuti del DM n. 143/2013.
3) Il numero minimo dei componenti del Gruppo di progettazione è 10, pari ai settori specialistici indicati nella
tabella dell’articolo 7 escludendo il medico esperto di organizzazione sanitaria e il fisico sanitario/esperto
qualificato (i cui nominativi devono comunque essere indicati nell’offerta).
All’articolo 7 del Disciplinare di gara è esplicitamente indicato che:
− in sede di presentazione dell’offerta devono essere indicati i nominativi dei professionisti responsabili per
ciascuno dei settori specialistici indicati nella tabella;
− per ogni settore specialistico deve essere indicato un solo professionista responsabile;
− il Gruppo deve comprendere tutte le figure previste nella tabella dell’articolo 7.
Fra i settori specialistici è indicato anche quello dell’integrazione tra le progettazioni specialistiche, come
previsto all’articolo 90, comma 7, del DLgs n. 163/2006 e in base alle prestazioni QbI.12 e QbII.17 del DM
n. 143/2013.
QUESITO n. 6
In riferimento alla gara in oggetto la presente per richiedere i seguenti quesiti:
1) Un professionista può essere indicato personalmente responsabile per più di un settore specialistico riportato
nella tabella di cui all’art. 7 “Composizione del Gruppo di progettazione” (pag. 6 Disciplinare)?
2) Per la verifica dei requisiti di cui ai punti b-c art. 9 del disciplinare è possibile considerare tutti i servizi di cui
all’art. 252 del DPR 207/2010 (progetto preliminare e/o progetto definitivo e/o progetto esecutivo e/o
direzione lavori e/o coord. sic. progettazione e/o coord. sic. esecuz.)?
3) Per la verifica dei requisiti di cui ai punti b-c art. 9 del disciplinare è possibile considerare servizi relativi alla
categoria E10 (DM n. 143/2013) certificate dall’Ente in classe Ic?
RISPOSTA al quesito n. 6
1) cfr. Risposta a quesito n. 5, punto 3.
2) Sì. Per entrambe le tipologie di requisiti citati, il Disciplinare di gara specifica che:
− il riferimento normativo per i servizi è l’articolo 252 del DPR n. 207/2010;
− ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito sono considerati validi servizi di
progettazione riferiti indifferentemente ad ogni livello, anche singolarmente considerati (preliminare,
definitivo o esecutivo) e non è necessaria la compresenza dei tre livelli di progettazione dell’intervento;
analoga considerazione è valida per quanto riguarda direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
progettazione e in esecuzione.
3) cfr. Risposta a quesito n. 5, punti 1 e 2.
QUESITO n. 7
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente di voler fornire i seguenti chiarimenti:
1) Art. 7 del Disciplinare di gara “Composizione del Gruppo di progettazione”
Con riferimento alla figura professionale di cui al punto 10) “sostenibilità ambientale” si chiede di meglio
definire la prescrizione “soggetto idoneo ai sensi di legge”, specificando a quali normativa si debba fare
riferimento nell’individuazione di tale figura specialistica.
2) Art. 17 del Disciplinare di gara “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa”
− Con riferimento al punto B1) “Documentazione esplicativa delle modalità di svolgimento di due servizi
analoghi, …” si chiede di chiarire il formato dei n. 6 elaborati grafici ripiegati atti a descrivere i servizi
illustrati.
• È corretto dedurre che trattasi di elaborati grafici in formato A0 ripiegati in A4?
• Il contenuto di tali elaborati è a libera descrizione del concorrente? Si possono cioè inserire parti di
elaborati grafici, fotografie, testi, ecc.?
− Si chiede inoltre di confermare la composizione totale della Relazione di cui al punto B1) “Documentazione
esplicativa delle modalità di svolgimento di due servizi analoghi, …”
• n. 4 facciate A4 + n. 2 schede A3 + n. 4 facciate A4 + n. 2 schede A3 + n. 6 elaborati grafici ripiegati.
RISPOSTA al quesito n. 7
1)
La figura professionale idonea a sensi di legge per la sostenibilità ambientale è da intesa come soggetto
esperto in materia di sostenibilità ambientale che abbia già progettato/verificato interventi secondo protocolli
ufficialmente riconosciuti (a titolo esemplificativo: ITACA o LEED o altri riferimenti analoghi).
2) − Il formato degli elaborati grafici è a scelta del Concorrente (a titolo esemplificativo: A0, A1, A2, etc.) e
deve essere allegato ripiegato in formato A4.
Le schede di formato A3 sono integrative della relazione scritta e possono contenere elaborati grafici,
schemi, fotografie, parti di testo e/o quanto ritenuto utile a descrivere la prestazione; gli elaborati grafici
indicati nella documentazione relativa al punto B1 sono gli elaborati grafici di progetto, utili a meglio
descrivere i servizi presentati (a titolo esemplificativo si vedano gli articoli 21 e 28 del DPR n. 207/2010).
− Per la composizione della documentazione relativa al punto B1, cfr. Risposta al quesito n. 4, punto 1-b).
QUESITO n. 8
In riferimento alla gara in oggetto siamo cortesemente a chiedere il seguente chiarimento:
rif. Articolo 9 lettera b) e c) del Disciplinare di gara: al fine di soddisfare il possesso del requisito richiesto nella
categoria E.10 che, secondo la normativa vigente DM 143/2013, corrisponde alla categoria Id della precedente
L.143/49, si chiede se il requisito è soddisfatto qualora un concorrente presenti servizi, sempre nell’ambito
ospedaliero, ma classificati in categoria Ic.
RISPOSTA al quesito n. 8
cfr. Risposta a quesito n. 5, punti 1 e 2.
QUESITO n. 9
Con riferimento alla richiesta di referenze relative a due servizi analoghi già svolti dai concorrenti di cui all’articolo
17, lettera B1 del Disciplinare di gara, si formulano i seguenti quesiti:
- Il maggior punteggio verrà assegnato solo nel caso in cui l’esempio accreditato sia riferito a una prestazione
professionale espletata da un unico soggetto?
- Il maggior punteggio verrà assegnato solo nel caso in cui gli esempi accreditati si riferiscano a prestazioni espletate
per un unico progetto-manufatto?
- Il maggior punteggio verrà assegnato solo nel caso in cui le prestazioni accreditate dal concorrente si riferiscano a
tutte le classi e categorie corrispondenti a quelle dei servizi oggetto dell’incarico?
RISPOSTA al quesito n. 9
Per un corretto inquadramento delle richieste dell’Amministrazione in merito alla documentazione del punto B1
dell’articolo 17 del Disciplinare di gara si rinvia anche alla risposta n. 4 punto 1-a.
Nello specifico si chiarisce, inoltre, che, in base ai criteri motivazionali indicati nel Disciplinare di gara, il maggior
punteggio verrà attribuito al Concorrente che descriverà in maniera chiara ed efficace la metodologia già utilizzata
negli esempi proposti e applicabile all’oggetto della procedura, senza esprimere preferenze se i servizi siano stati
espletati da un unico soggetto o si riferiscano a un unico progetto-manufatto: viene lasciata al Concorrente la facoltà di
scegliere i servizi svolti ritenuti più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta,
maggiormente affini all’oggetto della progettazione e rappresentativi di metodologie già sperimentate con successo e
utilizzabili anche nell’incarico in argomento.
In base alla suddivisione dei sub-elementi devono essere descritti due esempi che comprendano ciascuno tutte le
quattro prestazioni indicate (progettazione preliminare, progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in progettazione), anche riferite a incarichi/interventi/soggetti diversi.
QUESITO n. 10
Con la presente, con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare se la presenza del soggetto incaricato
delle integrazioni tra le varie prestazioni specialistiche – così come prevista dal disciplinare di gara ai sensi dell’art. 17
B2.7 – possa essere garantita da un suo delegato sul territorio nazionale, nel caso di un soggetto capogruppo di diritto
estero.
In caso contrario, prevedendo di fatto il Disciplinare di gara, TASSATIVAMENTE che tale ruolo possa essere
assegnato al SOLO soggetto capogruppo in caso di concorrente in raggruppamento temporaneo costituendo, i criteri di
valutazione altrimenti previsti, che riservano 5 punti ad una presenza ripetuta più volte durante la settimana, sembrano
lesivi del principio del “favor partecipationis” che la legge promuove – principio essenziale nell’interesse pubblico al
più vasto ampliamento della platea delle imprese in gara – e al contempo della “par condicio” dei concorrenti
interessati.
RISPOSTA al quesito n. 10
Si premette che:
− alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ai sensi dell’articolo 37, comma 16, del DLgs n.
163/2006;
− tutti i responsabili dei settori specialistici devono essere nominativamente indicati e nel Disciplinare di gara viene
semplicemente richiesto che il ruolo dell’incaricato all’integrazione fra le progettazioni specialistiche sia svolto da
un professionista che rappresenti la capogruppo/mandataria, senza ulteriori specificazioni sul legame giuridico che
debba intercorrere tra la capogruppo e il professionista incaricato.
Ciò premesso, si chiarisce che il criterio motivazionale del punto B2.7 non riserva “5 punti ad una presenza ripetuta
più volte durante la settimana”, bensì attribuisce un maggiore punteggio all’offerta che garantisce la presenza
dell’incaricato all’integrazione con “una periodicità adeguata e definita (da specificare nella proposta)”. In
particolare, nella scala di graduazione dello stesso punto, sono evidenziati alcuni momenti specifici dello svolgimento
dei servizi in gara, ritenuti significativi e complessi, in occasione dei quali l’Amministrazione ritiene debba essere
garantita una presenza maggiore “anche più volte durante la settimana (secondo un calendario da specificare
esplicitamente)” e, pertanto, vi attribuisce il massimo del punteggio nella valutazione: durante la fase di analisi e
verifica del progetto, in caso sia necessario fornire all’Azienda un supporto nelle scelte progettuali proposte e per
garantire lo svolgimento della progettazione partecipata richiesta nella documentazione di gara. Non durante tutto lo
svolgimento dei servizi in gara, in maniera indistinta.
Ciò non pare lesivo ne’ del principio di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto ne’ del principio
di garantire le medesime condizioni di partecipazione a tutti i possibili concorrenti; rappresenta, invece, uno dei
possibili aspetti qualitativi riferiti alle modalità di svolgimento della prestazione, da valutare in sede di gara in base a
quanto disposto nell’articolo 266, comma 1 lettera b) punto 2) e comma 4 lettera b), del DPR n. 207/2010.
QUESITO n. 11
1) Siamo a richiedere per la gara in oggetto, se il PassOE è obbligatorio al fine della partecipazione alla gara.
2) Un concorrente ESTERO (in un raggruppamento temporaneo di imprese da costituire) deve presentare anche lui il
PASSOE?
3) Si chiede se i membri dell’ATI aggiudicataria della Gara di progettazione del 2007 relativa ai “Servizi di
architettura ed ingegneria costituenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e supervisione
lavori e coordinamento della sicurezza, relativi ai lavori di riordino delle attività dell’Ospedale di Pordenone” ed i
relativi consulenti dichiarati in sede di gara, possano partecipare alla gara in oggetto.
RISPOSTA al quesito n. 11
1) e 2) Come indicato all’articolo 13 del Disciplinare di gara, non si ritiene di dare risposte a quesiti di natura
giuridica o interpretazioni delle norme di legge, ma solo chiarimenti di natura procedurale; pertanto, per
quanto riguarda l’applicazione dell’AVCPass, si rinvia all’articolo 6 bis, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e ai
dispositivi dell’AVCP con i quali vengono individuati i requisiti da verificare mediante AVCPass, utilizzando
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la relativa documentazione e le modalità alternative di verifica
per la documentazione non compresa in detta banca dati (a titolo esemplificativo: deliberazione AVCP n.
111/2012).
3) Non si rilevano motivi ostativi a che i membri aggiudicatari della procedura citata o i consulenti allora
dichiarati in sede di gara partecipino alla presente gara.
QUESITO n. 12
In relazione alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Relativamente ai requisiti di cui all’articolo 9 lettera b) del Disciplinare di gara il mandatario deve possedere il
requisito in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti e detta percentuale non
deve essere superiore al 60 %, si chiede se un RTP da costituirsi fra:
SOGGETTO A che ha i seguenti requisiti:
E.10 – 100%
S.03 – 40 %
IA.01 – 10%
IA.02 – 30%
IA.04 – 30%
per un totale di 119.600.000 corrispondente al 52% di 230.000.000
SOGGETTO B che ha i seguenti requisiti:
S.03 – 30 %
per un totale di 17.640.000 corrispondente al 8% di 230.000.000
SOGGETTO C che ha i seguenti requisiti:
S.03 – 30 %
per un totale di 17.640.000 corrispondente al 8% di 230.000.000
SOGGETTO D che ha i seguenti requisiti:
IA.01 – 90%
IA.02 – 70%
IA.04 – 70%
per un totale di 74.360.000 corrispondente al 32% di 230.000.000
i requisiti soddisfatti dal soggetto A sono congruenti con quanto prescritto dal Disciplinare di gara per poter
svolgere la funzione di capogruppo?
2) In caso di RTP si chiede se la quota di partecipazione da indicare è quella relativa alla parte del servizio svolta da
ciascun componente rapportata al compenso previsto per detta prestazione.
3) Relativamente ai requisiti di cui all’art. 9 lettera c) del Disciplinare di gara “Servizi di punta” il requisito non è
frazionabile per i RTP. E’ corretta e quindi ammissibile la seguente interpretazione?
Servizio 1 di edilizia ospedaliera E.10
SOGGETTO A – 100%
Servizio 2 di edilizia ospedaliera E.10
SOGGETTO A – 100%
TOTALE 2 SERVIZI 28.760.000 euro
Servizio 1 di edilizia ospedaliera S.03
SOGGETTO B – 100%
Servizio 2 di edilizia ospedaliera S.03
SOGGETTO C – 100%
TOTALE 2 SERVIZI 23.520.000 euro
Servizio 1 di edilizia ospedaliera IA.01
SOGGETTO D – 100%
Servizio 2 di edilizia ospedaliera IA.01
SOGGETTO D – 100%
TOTALE 2 SERVIZI 9.700.000 euro
Servizio 1 di edilizia ospedaliera IA.02
SOGGETTO A – 100%
Servizio 2 di edilizia ospedaliera IA.02
SOGGETTO D – 100%
TOTALE 2 SERVIZI 14.500.000 euro
Servizio 1 di edilizia ospedaliera IA.04
SOGGETTO A – 100%
Servizio 2 di edilizia ospedaliera IA.04
SOGGETTO D – 100%
TOTALE 2 SERVIZI 15.520.000 euro
4) In merito alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con l’utilizzo del sistema AVCPass, si chiede,
in caso di partecipante non italiano, se anche questo soggetto si deve registrare al sistema AVCPass ed inserire i
documenti che poi saranno utilizzati per la comprova del possesso dei requisiti dichiarati.
5) In merito alla dimostrazione dei requisiti di gara si possono utilizzare sia certificati rilasciati dai committenti dei
lavori riportanti le classi e categorie di cui al DM 143/2013, sia certificati rilasciati dai committenti dei lavori
riportanti le classi e categorie di cui alla legge 143/1449 poi convertiti dal DM 143/2013, così come indicati:
Certificato a disposizione del concorrente
rilasciato dal committente dei lavori
riporta le classi e categorie
secondo la legge 143/1949
Classe e categoria Id
Classe e categoria Ig
Classe e categoria IIIa
Classe e categoria IIIb
Classe e categoria IIIc
Attuale classificazione
secondo il DM 143/2013
Categoria E.10
Categoria S.03
Categoria IA.01
Categoria IA.02
Categoria IA.04
RISPOSTA al quesito n. 12
1) In generale si specifica che per il requisito di cui all’articolo 9, punto b), del Disciplinare di gara (capacità
tecnica – Allegato B2), la percentuale posseduta dal mandatario è da intendersi complessivamente per la
sommatoria delle categorie di lavori e non per singola categoria.
Premettendo che rimane ferma e impregiudicata ogni verifica svolta sulla base delle autodichiarazioni fornite
nell’istanza di partecipazione alla procedura, pare di poter riscontrare la regolarità della composizione sopra
configurata.
2) Si. Vi deve essere corrispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento e la quota di servizi svolti
dal singolo Soggetto.
3) In merito alla non frazionabilità dei cosiddetti servizi di punta si fa riferimento al Parere dell’AVCP n.107 del
21/05/2014, in base al quale “ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà
esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”.
L’importo indicato per le singole categorie, invece, corrisponde alla sommatoria degli importi delle singole
categorie dei due servizi di punta.
4) cfr. Risposta a quesito n. 11, punto 2
5) cfr. Risposta a quesito n. 5, punti 1 e 2 e Risposta al successivo quesito n. 18
QUESITO n. 13
Dalla lettura della documentazione di gara e dalle risposte a quesiti, in particolare al n. 4, si evince che per far si che il
concorrente possa ottenere il massimo punteggio nella valutazione dei due servizi di punta, i due progetti preliminari e
definitivi che dovranno essere presentati dovranno avere riguardato tutte le discipline specialistiche della
progettazione: opere edili, opere strutturali e impiantistiche. Essendo implicitamente NON frazionabili, visto che non
si potranno presentare più di due servizi, le maggiori chance di massima attribuzione del punteggio saranno detenute
da quelle ditte che potranno vantare la progettazione preliminare e definitiva COMPLETA di due strutture ospedaliere
affini a quella oggetto della gara. Se è vero quanto fin qui detto si vuole evidenziare che tale scelta impone una
restrizione enorme alla partecipazione essendo molto poche le ditte che possano vantare requisiti del genere. Altro
discorso sarebbe se, in ossequio al principio per il quale si formano i raggruppamenti, venisse data la possibilità di
presentare sì due servizi di punta, ma due per le opere edili, due per quelle strutturali e due per le opere impiantistiche.
Tanto più che di tali servizi viene chiesto di rappresentare la “modalità di svolgimento per (dedurre) procedure,
soluzioni e casistiche già sviluppate e utilizzate nell’espletamento dei servizi svolti”, argomento che trova la massima
espressione nel momento in cui siano state tutte le discipline tecniche ad essere affrontate. Allo scopo quindi di dare la
possibilità di estendere al massimo la possibilità di partecipazione si chiede di rettificare le regole della gara
estendendo la possibilità di presentare i due servizi di punta secondo le modalità “due per le opere edili, due per quelle
strutturali e due per le opere impiantistiche”. Per quanto sopra, inoltre, e vista la notevole complessità tanto della gara
quanto degli argomenti da affrontare, si chiede di concedere un’adeguata proroga della data di scadenza.
RISPOSTA al quesito n. 13
Premesso che:
− oltre alla (citata) risposta al quesito n. 4, si rinvia anche alla risposta al quesito n. 9;
− sembra siano stati mal interpretati alcuni contenuti del Disciplinare di gara e la risposta al quesito n. 4;
si evidenzia che non devono essere confusi i cosiddetti “servizi di punta” (di cui all’articolo 9, punto c), del
Disciplinare di gara) e i servizi oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di cui
all’articolo 17, punto B1, del Disciplinare di gara):
− nel primo caso (“servizi di punta”) si tratta di requisiti di ordine speciale, espressamente richiesti per la
partecipazione alla procedura, le cui specifiche caratteristiche sono indicate all’articolo 263, comma 1 lettera c),
del DPR n. 207/2010; non sono oggetto di valutazione da parte della Commissione; la non frazionabilità nel caso
di raggruppamenti temporanei è esplicitamente prevista dalla norma (cfr. articolo 261, comma 8, del DPR n.
207/2010);
− nel secondo caso si tratta della descrizione di due servizi (il numero è stato scelto dall’Amministrazione: la norma
prevede che possano essere al massimo tre) relativi a interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, secondo criteri desumibili dalle tariffe professionali, secondo quanto indicato all’articolo 266,
comma 1 lettera b) punto1), del DPR n. 207/2010; tali servizi sono oggetto di valutazione in relazione alla
cosiddetta “adeguatezza dell’offerta” ai sensi dell’articolo 266, comma 4 lettera a), del DPR n. 207/2010.
Le due tipologie di esempi/servizi possono (ma non necessariamente devono) coincidere, in base alla libera scelta
del Concorrente.
Le considerazioni in ordine alle “maggiori chance di massima attribuzione del punteggio” sono da considerarsi
interpretazioni personali del Richiedente e non corrispondono ad alcun passaggio ne’ esplicito, ne’ dedotto dei
contenuti della documentazione di gara.
Per quanto riguarda la ventilata “restrizione enorme alla partecipazione” si sottolinea che, al contrario, proprio per
garantire maggiori possibilità ai Concorrenti di meglio rappresentare le proprie capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, sono lasciati alla libera scelta del Concorrente i due esempi di cui all’articolo 17, punto B1,
del Disciplinare di gara, così come ampiamente descritto nella risposta al quesito n. 4 al punto 1-a con specifico
riferimento al numero di incarichi/interventi.
Per quanto riguarda, inoltre, gli esempi di servizi di cui all’articolo 17, punto B1, del Disciplinare di gara la scelta
dell’Amministrazione è stata di privilegiare la presenza di tutti i servizi che sono oggetto dell’affidamento
(affidamento effettivo: progettazione preliminare e progettazione definitiva; affidamento opzionale: direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) riferiti a un numero compreso fra due e otto
interventi/incarichi (lasciato alla libera scelta dei Concorrenti), piuttosto che soffermarsi sulla suddivisione in classi e
categorie (e sui rispettivi importi) degli esempi proposti, fatta salva l’affinità con l’oggetto della procedura in gara
(esplicitamente richiesta dalla norma).
Con riferimento al termine di scadenza della procedura, il tempo a disposizione per la preparazione e la
presentazione delle offerte è stato ritenuto congruo, anche in relazione ai termini minimi stabiliti dalla normativa.
QUESITO n. 14
Con il presente vorremmo chiedere il seguente chiarimento:
per comprovata esperienza in igiene e organizzazione ospedaliera da parte del medico esperto in organizzazione
sanitaria cosa si intende e quale documentazione dovrebbe presentare? Non è sufficiente la laurea in medicina e
chirurgia e abilitazione alla professione?
RISPOSTA al quesito n. 14
La figura professionale richiesta è in possesso non solo della laurea in medicina e chirurgia, ma anche di esperienza
acquisita nella gestione di strutture ospedaliere di dimensione/complessità paragonabile o nella partecipazione alla
progettazione di interventi paragonabili per oggetto, entità, caratteristiche, etc.
QUESITO n. 15
Venuti a conoscenza del Disciplinare di gara di cui all’oggetto riscontriamo che la tabella inserita all’art.7
“Composizione del gruppo di progettazione”, pare limitare nella colonna “professione” ai punti 5, 6 e 7 la
progettazione alla sola categoria professionale dell’ingegnere escludendo di fatti i Periti Industriali ed i Periti
Industriali Laureati.
Ricordiamo che le attività professionali di progettazione di cui ai punti 5, 6 e 7 anzidetti, a norma delle vigenti leggi,
rientrano tra quelle di competenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
È quindi del tutto ingiustificata l’esclusione della figura professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.
Diffidiamo pertanto, in regime di autotutela, la stazione appaltante a dar corso ad ogni affidamento senza aver prima
rettificato e/o annullato il bando di gara comprendendo anche la figura professionale dei Periti Industriali ed i Periti
Industriali Laureati.
RISPOSTA al quesito n. 15
I professionisti responsabili dei singoli settori specialistici possono essere individuati fra tutti i soggetti aventi i titoli
previsti dalla norme dei paesi di provenienza (ivi compresa l’Italia), anche in base al principio di equipollenza dei
titoli di studio.
Nella tabella dell’articolo 7 sono state indicate, a titolo esemplificativo, le professionalità che generalmente svolgono i
corrispondenti incarichi, senza voler a priori escludere nessuna figura professionale e senza poter necessariamente
essere esaustivi rispetto all’intera gamma di professionalità eligibili.
La volontà di non escludere nessuna professionalità è chiaramente riconoscibile dal fatto che:
− solamente per il responsabile del settore dell’organizzazione sanitaria nel testo viene esplicitamente indicato il
titolo di studio richiesto (nello specifico: laurea in medicina e chirurgia);
− per la progettazione dei settori specialistici si fa esplicito rinvio al possesso, da parte dei professionisti incaricati,
dei requisiti professionali previsti per legge;
− nell’allegato A1 il campo relativo al titolo professionale è vuoto e non contiene limitazioni di sorta;
− in tutti gli allegati all’istanza di partecipazione, ove viene richiesto di esplicitare l’appartenenza a una associazione
professionale, il campo riporta il titolo “Ordine/Collegio e provincia”, al fine di non escludere alcuna possibilità.
QUESITO n. 16
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente si formulano i seguenti quesiti:
1) nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito,
composto da una società estera aderente all’Unione Europea nel ruolo di capogruppo mandataria e società italiane
2)
nel ruolo di mandanti, la Società estera deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass per il rilascio del
relativo PassOE?
è sufficiente che la registrazione al sistema AVCPass sia effettuata esclusivamente dalle società italiane
mandanti?
RISPOSTA al quesito n. 16
cfr. Risposta a quesito n. 11, punto 2
QUESITO n. 17
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma della possibilità/necessità di registrazione presso
il sito della stazione appaltante, per la visione della documentazione di gara, come previsto al punto VI.3 del rispettivo
Bando, come di seguito riportato in estratto “Informazioni complementari – Per quanto non indicato nel presente
bando, si fa riferimento alla documentazione di gara reperibile sul sito internet della Stazione appaltante al percorso
“albo aziendale / bandi di gara” previa registrazione. Sul medesimo sito verranno pubblicati, a tutti gli effetti
giuridici, tutti gli avvisi e le comunicazioni relative alla procedura.”
Non
avendo
trovato
le
modalità
di
registrazione
sul
sito
in
questione
(http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/bandi_gara/dettaglio.html?path=/2014-006.html)
chiediamo
cortesemente di indicarci il percorso corretto eventuale da seguire.
La registrazione è necessaria alla visione dei Chiarimenti richiesti dai concorrenti ?
Ad oggi non abbiamo avuto risposta alle domande poste a mezzo pec.
RISPOSTA al quesito n. 17
Il sito internet aziendale, indipendentemente dalla pagina relativa alla gara in oggetto, prevedeva la necessità di una
registrazione (gratuita e immediata) per poter scaricare qualsiasi documento. Già da qualche giorno l’obbligo di
registrazione è stato eliminato, rendendo più semplice e immediato il reperimento e il download dei documenti.
Cliccando proprio sul link riportato nella Vs. mail si accede direttamente, senza bisogno di registrarsi, ai documenti di
gara (cfr. elenco in basso).
Il file con i quesiti e le risposte è l'ultimo dell’elenco ed è stato finora aggiornato con la seguente periodicità:
14.07.2014, 16.07.2014, 24.07.2014.
QUESITO n. 18
• In relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare
alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.
In particolare, alla risposta al quesito n. 5 dei chiarimenti pubblicati sul sito, viene precisato che in relazione alla
categoria E.10 e alla possibilità della dimostrazione dei requisiti con la classe e categorie Ic, “Premesso che,
come richiamato all’articolo 13 del Disciplinare di gara, non si ritiene di dare risposte a quesiti di natura
giuridica o interpretazioni delle norme di legge, ma solo chiarimenti di natura procedurale, per quanto riguarda
la classificazione dei servizi e le corrispondenze si rinvia ai contenuti del DM n. 143/2013”.
Va rilevato che l’articolo 8 del DM 143/2013 dispone che, relativamente alla classificazione delle prestazioni
professionali, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno
della stessa categoria d’opera”. Pertanto facendo riferimento alla risposta al quesito, dal momento che la classe e
categoria Ic è superiore alla Id e riguarda la medesima categoria d’opera, Le sarò grata se vorrà confermare
espressamente la possibilità di dimostrare il requisito anche in classe e categoria Ic.
In passato già l’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici (determina n. 5 del 27 luglio 2010), con riferimento
alla determina n. 30/2002, aveva affermato che “è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non
solo alla classe e categoria dell’intervento cui si riferisce il bando, ma anche alla classe e alle categorie la cui
collocazione nell’ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando in quanto questi interventi
sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi”.
Alla luce di quanto esposto, Le sarò inoltre grata se vorrà modificare la risposta in modo da non ingenerare alcun
dubbio sulla dimostrazione del requisito con una classe e categoria superiore a quella richiesta dal bando,
conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare
possibili contenziosi.
• A rettifica di quanto richiesto con la nostra lettera di ieri mi permetta di chiederle di rendere possibile, in
considerazione della delibera dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici n. 5 del 27 luglio 2010, che i
requisiti di cui all’art. 9, lettere b) e c) richiesti in categoria E10 possano essere documentati con referenze
concernenti opere precedentemente classificate sia in Id, sia in Ic.
L’Autorità di Vigilanza ha infatti chiaramente indicato alle stazioni appaltanti l’opportunità di tale scelta: “…per
esempio, gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d)
(secondo la declaratoria dell’articolo 14 sarebbe più complesso progettare un albergo rispetto alla
progettazione di un ospedale, evenienza forse possibile nel 1949 ma certamente da escludere nel 2010).
Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con i progetti valutati dalle
stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti
hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)”.
Alla luce di quanto esposto, Le sarò grata se vorrà modificare la clausola del bando, ammettendo anche la
documentazione dei requisiti in classe e categoria Ic, conformemente alla indicazioni dell’Autorità”.
RISPOSTA al quesito n. 18
Come richiamato all’articolo 13 del Disciplinare di gara, non si ritiene di dare risposte a quesiti di natura giuridica o
interpretazioni delle norme di legge, ma solo chiarimenti di natura procedurale, relativi alla documentazione prodotta
dall’Amministrazione stessa per la presente procedura di gara.
Inoltre in nessuna parte del bando o della documentazione di gara si fa esplicito riferimento alle classi Ic e/o Id,
ammettendone o limitandone l’utilizzo: si richiamano, invece, le “elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali o delle classi e categorie vigenti al momento dell’espletamento dei servizi sulla base delle
corrispondenze indicate nel DM n. 143/2013” e ai “criteri desumibili dalle tariffe professionali”.
Tutto ciò premesso, nella risposta al quesito n. 5 non si è espressa nessuna valutazione in merito alla possibilità o
meno di dimostrare il requisito richiesto mediante una classe e categoria superiore, ma si è semplicemente fatto
esplicito rinvio alle determinazioni e disposizioni di chi ha la facoltà di esprimersi in merito: in primo luogo la norma
(oggi il DM n. 143/2013) e poi, ovviamente, tutta la giurisprudenza a seguire, fra cui vi è anche la citata deliberazione
AVCP n. 5/2010.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, questa Amministrazione considera valido e applicabile tutto ciò che è
consentito dalla normativa vigente: nello specifico, come espressamente indicato nella citata deliberazione AVCP, la
categoria Ic è da considerarsi valida ai fini della dimostrazione del requisito.
QUESITO n. 19
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) È possibile indicare nei modelli amministrativi la PEC della mandante nel caso in cui la posta certificata non sia
in uso nel paese estero della capogruppo?
2) Per quanto attiene la dimostrazione dei requisiti tecnici (busta amministrativa) di cui ai punti b) e c) – art. 9 pag.
8/9 del disciplinare (modello Allegati B2/B3), è possibile applicare la rivalutazione ISTAT?
3) Per quanto attiene la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica (busta amministrativa) di cui ai punti b) e c) –
art. 9 pag. 8/9 del disciplinare (modello Allegati B2/B3), è possibile spendere il requisito relativo alla
progettazione di un’opera con Committente privato, con progettazione conclusa ed approvata, la cui costruzione è
tutt’ora in corso?
4) Nei servizi rappresentati nel documenti B1 (busta tecnica) si intendono “svolti e completati” le fasi progettuali
(esempio: progetto definitivo) o la costruzione dell’opera?
5) Nei servizi rappresentati nel documenti B1 (busta tecnica) si intendono similari solo i servizi ospedalieri o
possono essere portati anche altri esempi (musei)?
6) Lo sconto proposto per la progettazione verrà applicato anche alla direzione lavori?
7) In relazione ai documenti a dimostrazione dei requisiti presentati in gara, che andranno caricati sulla AVCPass
(art. 10 del Disciplinare) cosa si può considerare equipollente alla firma digitale che non è in uso in paesi esteri?
RISPOSTA al quesito n. 19
1) Ai fini dell’invio delle comunicazioni, nell’Allegato A (e sull’involucro esterno del plico contenente le buste di
offerta) non è esclusa la possibilità di indicare un domiciliatario che sia diverso dal Capogruppo/mandatario o
indicare come domiciliatario il Capogruppo/mandatario e riportare l’indirizzo PEC di un altro componente del
raggruppamento.
Resta ovviamente inteso che in entrambi i casi l’Amministrazione considererà comunque positivamente
trasmesse e comunicate al Capogruppo/mandatario tutte le informazioni, anche se l’indirizzo PEC indicato non
gli appartiene.
In ogni caso si evidenzia che è richiesto anche il numero di fax, al quale possono essere inviate le comunicazioni,
nel caso in cui il Concorrente sia del tutto impossibilitato a indicare un indirizzo PEC.
2) No, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione non è prevista l’applicazione della
rivalutazione ISTAT agli importi dei servizi svolti.
3) Sì: non vi è alcuna restrizione in caso di Committente privato, purché i servizi siano documentabili come
richiesto dall’articolo 263, comma 2, del DPR n. 207/2010; lo stesso articolo chiarisce che “non rileva al
riguardo la mancata realizzazione dei lavori” cui si riferiscono i servizi.
4) Per analogia, si applicano le medesime indicazioni di cui all’articolo 263, comma 2, del DPR n. 207/2010.
5) Nella descrizione dei criteri motivazionali contenuta nella tabella all’articolo 20 (pagine da 19 a 21) del
Disciplinare di gara si fa esplicito riferimento a “interventi con oggetto, tipologia di struttura, caratteristiche,
complessità ed entità analoghi all’oggetto dell’intervento” e alla metodologia descritta che può essere del tutto
applicabile all’oggetto del bando, solo in parte applicabile all’oggetto del bando o non del tutto adeguata alle
finalità richieste: si ritiene che un museo non possa essere considerato analogo e assimilabile a una struttura
ospedaliera.
6) Premesso che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i servizi opzionali secondo le modalità previste
dalla normativa sui contratti pubblici, nel Disciplinare di gara non sono richieste offerte diverse/specifiche per i
servizi opzionali di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
7) cfr. Risposta a quesito n. 11, punto 2
QUESITO n. 20
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:
Nel Disciplinare di gara a pg. 6 Art. 7 viene richiesto di indicare i nominativi dei professionisti personalmente
responsabili della progettazione per ciascuno dei settori specialistici previsti dalla gara, tra i settori specialistici vi è
anche la geologia.
E’ ammessa la partecipazione del geologo in qualità di mandante di un costituendo RTI il quale possiede i requisiti di
ordine generale ma che assolve ai requisiti di ordine speciale solo per la capacità economico-finanziaria e capacità
organizzativa, poiché la natura delle sue prestazioni non comprende i servizi richiesti dal disciplinare art. 9 lettera b) e
c) relativi alla capacità tecnica?
Conseguentemente si chiede di confermare la possibilità che il geologo, in qualità di mandante del costituendo RTP
possa avere quota di partecipazione pari a zero.
Si tiene a precisare che i requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e capacità
organizzativa) sono comunque soddisfatti secondo le precisazioni di gara, dagli altri componenti del raggruppamento.
RISPOSTA al quesito n. 20 - Risposta modificata a seguito del quesito n. 21
(La risposta viene modificata a seguito del quesito n. 21, in quanto erroneamente riportava una interpretazione
esplicitamente eliminata nella normativa vigente con riferimento ai servizi tecnici. Si evidenzia, peraltro, che detta
interpretazione non è riportata in nessuna parte del Disciplinare di gara e derivava dal quesito posto dal Concorrente
e non dai contenuti del Disciplinare stesso)
La parte mandante, considerata nel suo complesso, deve essere in possesso cumulativamente della quota di requisiti
non posseduta dal mandatario; ai sensi della normativa vigente non possono essere richieste percentuali minime di
possesso dei requisiti.
Pertanto è ammessa la partecipazione al RTI di un soggetto in qualità di mandante che possegga i requisiti di ordine
generale, ma non quelli di ordine speciale: in tal caso, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di ordine speciale,
la quota percentuale garantita da tale soggetto è pari a zero.
QUESITO n. 21
In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento
Relativamente al chiarimento n. 20 pubblicato in data odierna (si riporta nel seguito parte della risposta):
La parte mandante, considerata nel suo complesso, deve essere in possesso cumulativamente della quota di
requisiti non posseduta dal mandatario; ciascun mandante deve comunque possedere una quota propria di
requisiti commisurata alla quota individuale di partecipazione al raggruppamento e proporzionata al segmento
di attività di sua competenza e cioè alla corrispondente quota di esecuzione del servizio.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di rettificare quanto evidenziato in giallo a seguito della modifica sostanziale
dell’art. 37 comma 13 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i, ovvero:
La Legge del 7 agosto 2012, n. 135, conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending review bis),
pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n.173), prevede l’abrogazione, per il
settore dei servizi e delle forniture, dell'obbligo di coincidenza fra quote del raggruppamento e quota di attività svolta
in sede di contratto previsto dall'articolo 37, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. La modifica prevista dalla
legge 135 tocca quindi l'art. 37, comma 13, prevedendo l'obbligo soltanto per il settore dei lavori e non più per
forniture e servizi (compresi ovviamente quelli di ingegneria e architettura).
Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, ne deriva che la figura del geologo, indicato come mandante di un
costituendo RPT, può partecipare come tale possedendo, oltre i requisiti di ordine generale previsti all’art. 8 del
disciplinare, solo i requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 9 lett. a del disciplinare) e di capacità organizzativa
(art. 9 lett. d del disciplinare), poiché la natura delle sue prestazioni non comprende i servizi richiesti dal disciplinare
art. 9 lettera b) e c) relativi alla capacità tecnica (art. 9 lett. b) e c) del disciplinare).
RISPOSTA al quesito n. 21
La risposta al quesito n. 20 è stata modificata, in quanto (come evidenziato nel presente quesito) erroneamente
riportava una interpretazione esplicitamente eliminata nella normativa vigente con riferimento ai servizi tecnici. Si
evidenzia, peraltro, che detta interpretazione non è riportata in nessuna parte del Disciplinare di gara e derivava dal
quesito posto dal Concorrente e non dai contenuti del Disciplinare stesso