CRISI DʼIMPRESA E IRREGOLARITÀ BANCARIE

TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 1
3/2014
CRISI DʼIMPRESA
E IRREGOLARITÀ BANCARIE
Arcangelo Michele - Guariento di Arpo
Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N° 3/2014 - maggio/giugno - Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs.196/03 sul sito www.informativa196.it
maggio/giugno
IN QUESTO NUMERO:
❖ Il motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su
pagine web pubblicate da terzi ma dallo stesso indicizzate
❖ La Ferrari e la barca rendono indifendibili i parametri fiscali
❖ Le dichiarazioni dei terzi nel processo tributario
❖ Spese di causa dovute in caso di rifiuto della proposta conciliativa
anche se il giudizio è vinto
❖ Cronaca giornalistica e privacy: va risarcito il danno morale ed esistenziale se dallʼarticolo
si può dedurre lʼidentità del soggetto coinvolto
❖ Al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 2
Italian Luxury
www.levantegroup.com
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 3
Sommario
n. 3/2014
3/2014
CRISI DʼIMPRESA
E IRREGOLARITÀ BANCARIE
tribuna finanziaria
Editoriale
Arcangelo Michele - Guariento di Arpo
Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N° 3/2014 - maggio/giugno - Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs.196/03 sul sito www.informativa196.it
maggio/giugno
❖ Crisi dʼimpresa e irregolarità bancarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fisco
IN QUESTO NUMERO:
❖ Il motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su
pagine web pubblicate da terzi ma dallo stesso indicizzate
❖ La Ferrari e la barca rendono indifendibili i parametri fiscali
❖ Le dichiarazioni dei terzi nel processo tributario
❖ Spese di causa dovute in caso di rifiuto della proposta conciliativa
anche se il giudizio è vinto
❖ Cronaca giornalistica e privacy: va risarcito il danno morale ed esistenziale se dallʼarticolo
si può dedurre lʼidentità del soggetto coinvolto
❖ Al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando
TRIBUTI
❖ Studi di settore e nuovi parametri forensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
❖ Lʼavviso bonario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Corte di Giustizia Europea
❖ Il motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web
pubblicate da terzi ma dallo stesso indicizzate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Direttore responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi
Direttore editoriale
Giuseppe Pasero
Direzione tecnica
Franco Antonio Pinardi
Segreteria di redazione
Raluca Petronela Vatavu
Giustizia Tributaria
PROCESSO TRIBUTARIO
❖ La Ferrari e la barca rendono indifendibili i parametri fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
❖ Le dichiarazioni dei terzi nel processo tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
❖ Estimi catastali a Lecce. Ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso . . . . . . . . . . . . . . . .42
❖ Avvocato nello studio associato: quando lʼIrap è dovuta! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Comitato Tecnico-Scientifico
Luciano Amedeo, Maria Teresa Armosino,
Virgilio Baresi, Guido Butera,
Alessandro Campanaro, Giovanni Canfora,
Domenico Caputo, Grazia Ciarlitto,
Franco Confalonieri, Maurizio De Tilla, Mario Finoia,
Enrico Furia, Annamaria Gallo,
Graziano Gallo, Giuseppe Gargani,
Carlo Germi, Franco Guazzone,
Maurizio Leo, Mario Mantovani,
Giuseppe Marchioni, Marco Mariano,
Gianni Marongiu, Antonio Marzano,
Daniele Molgora, Giuseppe Pasero,
Antonio Piccolo, Franco Antonio Pinardi,
Emilio Quaranta, Dario Rivolta,
Vincenzo Scotti, Roberto Simonazzi,
Stefania Trincanato, Maurizio Villani,
Massimiliano Zarri
Hanno collaborato a questo numero:
Grazia Albanese, Annamaria Gallo,
Idalisa Lamorgese, Franco Antonio Pinardi,
Roberto Simonazzi, Martino Verrengia,
Maurizio Villani
Internet realizer:
Inter Media Communication srl
Alessandro Falcetti
www.intermediacommunication.it
e-mail: [email protected]
Giustizia di Pace
PROCESSO DI PACE
❖ Sinistro stradale provocato da animale selvatico: la responsabilità del proprietario della strada . . .47
❖ Spese di causa dovute in caso di rifiuto della proposta conciliativa anche se il giudizio è vinto . . . .49
❖ Perde il controllo perché distratto dal navigatore: niente revisione della patente . . . . . . . . . . . . . . . .53
❖ Locazioni: Cassazione, morosità non è sanata se non si pagano tutti i canoni
con interessi e spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
❖ L'anti-autovelox in auto: è vietato se è in grado di intercettare
un rilevatore effettivamente in funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
❖ Cronaca giornalistica e privacy: va risarcito il danno morale ed esistenziale se dallʼarticolo si può
dedurre lʼidentità del soggetto coinvolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
C.G.d.P. VITA ASSOCIATIVA
❖ Rinnovo degli Organi Direttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
❖ Al Ministro della Giustizia Onorevole Andrea Orlando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Tribuna Finanziaria:
www.tribunafinanziaria.it
E-mail: [email protected]
www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it
Impaginazione, Grafica,
Fotocomposizione e Stampa:
Tipo-Lito Wafra di Marinelli - Cesena (FC)
www.wafra.it
App Developer:
Emilia Center srl - Bologna
www.emiliacenter.biz
Editore:
Inter Media Communication srl
Via Antonio Kramer, 21 - 20129 Milano
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: [email protected]
www.intermediacommunication.it
Abbonamenti - Pubblicità Nazionale:
Inter Media Communication srl
Via Antonio Kramer, 21 - 20129 Milano
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: [email protected]
www.intermediacommunication.it
Chiuso in stampa giugno 2014
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno XLIX - Numero 2/2014
Abbonamento semplice 120,00 € + IVA
sostenitore 200,00 € + IVA
benemerito 300,00 € + IVA
copia singola 20,00 € + IVA
Visita le nostre pagine facebook:
https://it-it.facebook.com/cugit
https://it-it.facebook.com/GiudicidiPace
w w w. t r i b u n a f i n a n z i a r i a . i t
Iscriviti alla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., e partecipa così attivamente
alla vita della Giustizia Tributaria per dare al Paese e ai cittadini tutti, leggi migliori, maggiori garanzie, certezza delle libertà e dei principi Costituzionali
Moduli e spiegazioni sui siti:
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it
IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM
Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T e della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico - giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto
l’alto patrocinio dell’U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 350.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l’egida del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazione Stato - M.I.D.A.S. e dell’Associazione Nazionale per l’assistenza ai Finanziari e Pubblici
Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi. e dell’Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 4
Crisi d’impresa
e irregolarità bancarie
EDITORIALE
a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
4
Una nuova realtà professionale ha fatto da alcuni mesi
capolino nel panorama delle società di consulenza
Aziendale del nostro paese. La gestione della crisi dʼimpresa è il focus di Tutela Impresa Srl, società di consulenza di recente costituzione nata per la tutela del
“Diritto della crisi dʼImpresa” e patrocinata da Assotutela Imprese.
La chiave di lettura adottata dai suoi due fondatori, il
rag. Carlo Oriani, precursore ed esperto nel campo
delle irregolarità bancarie, ed il dott. Michelangelo Bassi,
Dottore Commercialista ed esperto in Crisi aziendali,
è quella della gestione della crisi e della salvaguardia
dei posti di lavoro usufruendo degli strumenti forniti dal
legislatore ed introdotti nel nostro ordinamento giuridico a partire dal 2006, rispetto a quanto normato dal
previgente diritto fallimentare regolato dal Regio
Decreto 16 Marzo 1942, nr. 267.
Gli strumenti forniti da questa “copernicana” riforma,
vengono enormemente potenziati dallʼanalisi delle Irregolarità Bancarie: e qui sta lʼaspetto innovativo che i
fondatori hanno voluto imprimere alla propria attività
consulenziale.
Le sfide che oggi le imprese sono chiamate ad affrontare sono quanto mai pressanti, sotto ogni aspetto. Un
mercato in continuo ed imprevedibile mutamento impone agli imprenditori di ripensare i modelli di sviluppo
canonici e di introdurre elementi dʼinnovazione nella
strategia aziendale. Occorre altresì essere preparati
ad affrontare situazioni di crisi dalle quali può dipendere la vita stessa dellʼimpresa.
La riforma della legge Fallimentare ha riguardato soprattutto il diverso approccio di mentalità introdotto dal Legislatore, il quale ha inteso salvaguardare le possibilità di
prosecuzione dellʼattività dellʼimpresa ed il mantenimento dei livelli occupazionali anche nei casi di crisi
più profonda, con ciò effettuando una coraggiosa scelta di “politica economica”.
La chiave di volta adottata da Tutela Impresa risulta
essere lʼanalisi delle irregolarità bancarie: questo è lo
strumento principe per la risoluzione della crisi dʼimpresa o per lʼimplementazione della maggior parte delle
operazioni straordinarie che lʼimprenditore intenda pianificare. La maggior parte delle aziende ha come principale creditore il Sistema Bancario ed inevitabilmente,
qualora lʼimprenditore intenda portare a termine qualsivoglia progetto di natura straordinaria (che può andare da una parziale o totale delocalizzazione fino ad
eventuali Piani di Risanamento, Accordo di Ristrutturazione o Concordato Preventivo ma anche la rinegoziazione delle garanzie nel corso degli anni prestate e
la conseguente tutela del patrimonio personale dellʼimprenditore) non può esimersi dal sedersi con gli Istituti di Credito.
Lʼanalisi delle irregolarità bancarie, ed il conseguente
accertamento negativo del credito promosso nei confronti del ceto bancario consente allʼimprenditore di sedersi al tavolo con una forza maggiore.
Nello specifico, lʼanalisi delle irregolarità bancarie verte
principalmente su:
I – ANATOCISMO
Dal greco anà- di nuovo e takos - interesse. Lʼanatocismo dunque si sostanzia nella capitalizzazione composta, anziché la capitalizzazione semplice.
Lʼanatocismo è il fenomeno che per decenni ha improntato i rapporti di conto corrente, poiché le Banche, come
si sa, hanno praticato su detti rapporti la capitalizzazione trimestrale (o in rari casi semestrale) degli interessi dovuti dal cliente, riconoscendo invece gli interessi creditori per il cliente soltanto in occasione della chiusura
annuale al 31 dicembre.
Questa situazione si è radicalmente modificata quando
nel 1999 la Cassazione ha iniziato a modificare il proprio orientamento (prima non contrario allʼanatocismo),
dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del correntista.
Nellʼagosto dello stesso anno (DL n. 342/1999) il legislatore interveniva (modificando lʼart. 120 del TUB) su
un duplice piano:
- Da una parte stabiliva un principio di reciprocità e dunque di pari cadenza nella maturazione degli interessi
attivi e passivi a valere sul c/c;
- Dallʼaltra, tramite una norma transitoria, salvava il pregresso, riconoscendo come validi i contratti con clausola di capitalizzazione trimestrale stipulati ante entrata
in vigore del provvedimento normativo.
Il decreto denominato per tale suo contenuto -“salvabanche”-, veniva invalidato da una sentenza della Corte
Costituzionale.
Venuto così meno questo escamotage legislativo, la
Cassazione, nel solco della sentenza del 1999 (n.
2374/1999), ha continuato a sanzionare tramite le proprie decisioni la contabilizzazione anatocistica degli
interessi, stabilendo in buona sostanza un principio
definitivo con una sentenza a Sezioni unite (4 novembre 2004 n. 21095), secondo cui:
- Viene confermata la nullità delle clausole anatocistiche a valere sul conteggio interessi del c/c a debito del
cliente;
- Dette clausole sono nulle anche se contratte e sottoscritte prima dellʼanno 1999.
Tribuna Finanziaria - n. 3
Dal canto suo il legislatore proprio con DL sopra citato
delegava al Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio – CICR, il compito di stabilire modalità e
criteri di produzione degli interessi prevedendo come
regola fondamentale la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Si aveva così la delibera CICR del 9.02.2000 che, recependo appunto tale principio di reciprocità, è diventato
per i rapporti di c/c una sorta di linea di confine tra i
contratti sottoscritti prima e dopo lʼentrata in vigore della
delibera stessa.
1) Contratti stipulati post delibera CICR
Indipendentemente dalla possibilità che sussistano altri
vizi, in questi contratti di norma il vizio anatocistico non
dovrebbe sussistere, sempre che ovviamente la Banca
si sia attenuta correttamente alla delibera e gli interessi creditori e debitori vengano appunto conteggiati con
pari periodicità.
Tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza formatasi, è fondamentale verificare che la clausola di capitalizzazione degli interessi sia stata validamente pattuita,
vale a dire approvata specificatamente per iscritto dal
correntista.
Qualora una valida pattuizione manchi, la clausola sarà
inefficace (art. 6 delibera CICR) e dunque la capitalizzazione operata dalla Banca dovrà essere contestata
ed oggetto di ripetizione da parte del correntista.
Pertanto ai fini della validità non sarà sufficiente ad
esempio una mera comunicazione scritta da parte della
Banca al cliente.
2) Contratti stipulati prima della delibera CICR
Alla luce delle plurime sentenze di Cassazione pronunciate sulla questione dellʼanatocismo, le clausole di
capitalizzazione trimestrale degli interessi ante adeguamento delle Banche alla delibera del CICR sono
senzʼaltro nulle e tale nullità è rilevabile dʼufficio, nel
senso che il giudice la rileva anche senza che in giudizio il correntista debba farla valere (Cass. Sez. Unite
n. 21095/2004).
Tale nullità rende anche impossibile per la Banca di
procedere ad un ricalcolo degli interessi debitori per il
correntista con capitalizzazione annuale (così come si
procedeva per la capitalizzazione degli interessi creditori), sulla base del ragionamento che dovesse allora
essere applicato un criterio di reciprocità.
In realtà la nullità della clausola rende impraticabile
lʼapplicazione di tale criterio, sicché gli “…interessi a
debito del correntista debbono essere (ri) calcolati senza
operare capitalizzazione alcuna”.
Evidentemente la nullità delle clausole anatocistiche e
dunque la necessità di ricalcolare gli interessi debitori
che la Banca abbia conteggiato fino allʼentrata in vigore della delibera CICR influiscono sullʼammontare del
saldo debitore di c/c a partire dal quale poi gli interessi sono conteggiati con pari reciprocità. In altre parole
per effetto dellʼanatocismo, la base di partenza sui cui
poi gli interessi vengono conteggiati con reciprocità
risulta falsata.
Ne consegue che in realtà per i contratti sottoscritti ante
delibera CICR, tutto lo svolgimento del rapporto (salvo
quanto si dirà in tema di prescrizione) dovrà essere
contabilmente riconsiderato e riconteggiato in tema di
interessi.
Fondamentale per il ricalcolo degli interessi è lʼesame
degli estratti conto, vale dire quel documento di uno o
più fogli nel quale è periodicamente riportata per date
e per valuta tutta la movimentazione del conto corrente. Tale documento deve poi essere integrato dal cosiddetto conto scalare, il foglio contabile cioè nel quale
sono riportati i saldi giornalieri del periodo sulla base
dei quali vengono conteggiati gli interessi.
Il Testo Unico Bancario (TUB) prescrive lʼobbligo della
Banca di inviare periodicamente lʼestratto conto alla
clientela, prevedendo che in mancanza di contestazione da parte del correntista entro 60 giorni, lʼestratto
conto si intende approvato.
A questo riguardo però la giurisprudenza (es. Cass. n.
26318/2008) ha più volte chiarito come la mancata contestazione dellʼestratto conto entro il sopra citato termine di 60 giorni non può comportare che un debito
fondato su una clausola nulla diventi incontestabile.
Pertanto lʼapprovazione e/o la mancata contestazione
degli estratti conto non preclude in alcun modo il diritto del correntista di veder depurato il proprio corrente dal
fenomeno anatocistico.
Da ultimo la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013)
ha disposto espressamente:
- Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
degli interessi ……. prevedendo in ogni caso che:
a) Nelle operazioni in c/c sia assicurata ……. la stessa
periodicità di conteggio;
b) Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Con ciò in pratica viene posto fine allʼanatocismo, anche
se spetterà appunto al CICR impartire le istruzioni operative per dar corso in concreto a quanto disposto dal
legislatore. Sotto questo profilo sarà molto importante
verificare poi come le Banche si regoleranno.
II - PATTUIZIONE DEL TASSO
Fondamentale per la verifica della correttezza dei conteggi degli interessi debitori effettuati dalla Banca, a
prescindere dallʼanatocismo, è poi che il tasso in percentuale risulti nel contratto pattuito per iscritto.
Tale pattuizione deve risultare, o per lʼaver determinato una cifra numerica (es. 3%), o per lʼaver indicato un
criterio tale da rendere la quantificazione del tasso
determinabile in modo certo (es. un punto percentuale
in più rispetto al prime rate).
Un tempo le Banche usavano quantificare nei contratti di c/c il tasso a debito dei Clienti con la clausola che
letteralmente recitava: “Secondo gli usi di piazza”.
Tuttavia lʼart. 117 TUB ha sancito che “Sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi dʼinteresse
e di ogni altro prezzo e condizioni praticate ...”.
La stessa norma prevede inoltre che in questo caso
alla Banca siano dovuti, in sostituzione di quelli conteggiati, gli interessi calcolati al tasso nominale minimo dei BOT annuali.
Tribuna Finanziaria - n. 3
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 5
5
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 6
6
Occorre però considerare che la giurisprudenza nel
corso degli anni non solo:
- ha più volte confermato la nullità delle clausole “uso
piazza”(es. Cass. 25.2.2005 n. 4095 - T. Brescia
18.1.2010 - T. Torino 21.1.2010 - T. Piacenza
22.12.2010);
- ma ha pure precisato che il criterio sostitutivo di conteggio indicato dallʼart. 117 del TUB, vale unicamente per
i contratti sottoscritti dopo lʼentrata in vigore del TUB
(legge 154/1992- d.lgs. 385/1993), proprio in quanto
per tale normativa è prescritta la irretroattività.
Per i contratti invece sottoscritti ante anno 1992, la giurisprudenza è divisa:
a) Secondo taluni Tribunali (es. T. Lecce 9.7.2009 - T.
Mondovì 30.1.2007 - T. Pescara 5.1.2006) il conteggio
degli interessi deve essere effettuato al tasso legale
fino allʼentrata in vigore del TUB e solo successivamente secondo il criterio indicato dallʼart. 117 di detta normativa;
b) Secondo altri Tribunali e/o Corti (es. App. Aquila
16.7.2008 - T. Monza 12.12.2005 - T. Brescia 18.1.2010),
invece il riconteggio degli interessi debitori deve avvenire al tasso legale ex art. 1284 cod. civ. per tutta la
durata del rapporto.
Resta comunque assodato che il vizio costituito dalla
apposizione in contratto della clausola “uso piazza” non
può essere sanato, né, come si è già scritto, dalla mancata contestazione dellʼestratto conto da parte del Cliente, né tramite comunicazione unilaterale del tasso da
parte della Banca al cliente stesso.
II bis - LO IUS VARIANDI
Come viene chiarito dalle Istruzioni di Bankitalia, lo ius
variandi è la facoltà riservata ad un soggetto (detto soggetto attivo) di poter modificare alcune condizioni contrattuali anche dopo la conclusione del contratto e cioè
in pratica durante la sua esecuzione.
La regolamentazione normativa di tale istituto risiede
nel dettato dellʼart. 118 TUB.
Fondamentale, perché la Banca possa esercitare lo ius
variandi durante la vita del contratto, è che tale potere
unilaterale dellʼIstituto di credito sia stato preventivamente pattuito con il Cliente e che la variazione si fondi
su una motivazione giustificata.
Alla luce di svariate decisioni dellʼABF (arbitro bancario e finanziario) sia di Milano che di Roma, si possono
trarre alcuni principi di riferimento nella valutazione delle
variazioni che intervenissero nel rapporto bancario del
Cliente:
- Lʼesercizio dello ius variandi non è idoneo ad introdurre nuove clausole, potendo solo variare al massimo quelle esistenti;
- La motivazione giustificata non può consistere in un
mero richiamo della Banca “allʼandamento del rapporto creditizio” oppure “allʼattuale crisi economica e finanziaria”; in pratica non può risolversi in una affermazione e giustificazione generica che non si fondi appunto
su fatti circonstanziati e ben precisi.
III - Mancanza del contratto di c/c e/o mancata sottoscrizione del Cliente in calce al contratto
Lʼart. 117 del TUB tra lʼaltro dispone che “i contratti sono
redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai
clienti ……. in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Ne discende che qualora la Banca non sia in grado di
produrre (perché smarrito o perché mai sottoscritto) il
contratto di c/c recante la sottoscrizione del Cliente,
ogni interesse, spesa o commissione rivendicata dalla
Banca stessa è affetto da nullità.
Altra eventuale lacuna formale da valutare con grande
attenzione è quella costituita dal caso in cui nel documento contrattuale sia stato omesso, per dimenticanza, il
numero di c/c. In questo caso, anche se sarà precipuo
compito dellʼavvocato ben valutare lʼimpatto giuridico di
tale omissione, si potrebbe ipotizzare lʼinesistenza di un
effettivo rapporto contrattuale alle condizioni (tassi, spese
competenze e quantʼaltro) pattuite ed indicate dal documento, per mancata individuazione del rapporto.
IV - Mancata sottoscrizione del contratto di c/c da
parte della Banca
Il T. Mantova con sentenza 13.3.2006 ha precisato che
con lʼentrata in vigore del TUB “…. tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a
pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi
rispettato nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente”.
Naturalmente tale decisione ha dato il via ad una serie
di contestazioni da parte dei Correntisti nei confronti
delle Banche, tenuto conto che di solito la Banca produce appunto in giudizio la copia del contratto con la
sola sottoscrizione del Cliente.
Su questo aspetto è però opportuno considerare che
recentemente il T. Monza con sentenza del 13.5.2012,
conformandosi ad una sentenza della Cassazione resa
in tema di intermediazione finanziaria (Cass. n.
4564/2012), ha chiarito che in simili casi il Cliente non
può eccepire la presunta nullità del negozio giuridico
per difetto di forma. Infatti la sottoscrizione del correntista è sufficiente a rispettare i requisiti di forma del contratto prescritti dalla legge, posto che la volontà della
Banca, in quanto proponente, è già espressa nel contratto tipo da essa predisposto e di cui entrambe le parti
hanno dato nel tempo attuazione.
Dunque tale presunto vizio parrebbe al momento non
prestarsi a contestazioni che ragionevolmente sortiscano risultati economicamente vantaggiosi per il Cliente,
anche se sarà poi compito dellʼAvvocato, valutare caso
per caso se ci siano spazi di lite sotto questo profilo.
V – La CMS ovvero La Commissione di massimo
scoperto
Per Commissione di massimo scoperto si intende lʼonere economico aggiuntivo che la Banca periodicamente
addebita al cliente correntista che sia affidato, quale rimunerazione dovuta per il fatto di tenergli a disposizione
una determinata somma per un determinato periodo.
Occorre da subito precisare che sullʼargomento non è
stata ancora acquisita sufficiente chiarezza e ciò per
almeno tre motivi:
a) Le banche nel passato hanno applicato la cms con criteri contabili spesso molto differenti da istituto ad istituto;
b) Il successivo intervento del legislatore non è stato
improntato a criteri di chiarezza ed univocità di interpretazione;
Tribuna Finanziaria - n. 3
c) Le stesse banche nel recepire ed attuare le indicazioni della nuova normativa hanno attuato scelte gestionali ed operative molto diverse tra loro.
Resta però indubitabile che lʼart. 2 bis della legge
28/1/2009 n. 2 ha dichiarato la nullità della cms, nullità
peraltro già sostenuta dalla giurisprudenza (in primis
Cass. 14.5.2005 n. 10127) con varie motivazioni e cioè
per mancanza di espresso patto al riguardo con il cliente affidato, per eccessiva genericità in ordine a quali
periodi e per quali importi essa venga applicata (da ultimo es. T. Verbania 24.4.2013 – T. Catanzaro 21.3.2013
- T. Taranto 14.2.2013), per essere una forma occulta
di costo a carico del Cliente (T. Mondovì ord. 30.1.2007).
Solo in alcuni casi i giudici (es T. Mantova 21.4.2007 –
T. Mondovì 17.2.2009) nel confermare la nullità della
commissione di massimo scoperto intesa come onere
calcolato sugli importi entro il fido concesso (non sussiste infatti “scoperto”), ne hanno invece riconosciuto la
legittimità se calcolata sulle somme utilizzate extra fido.
Come si è detto, con lʼart. 2 bis della legge 28/1/2009
(che convertiva il d.l. 28.11.2008 n. 185), il legislatore:
d) sanciva in linea generale la nullità delle “vecchie”
clausole aventi per oggetto la cms;
e) ne consentiva peraltro la sussistenza, a condizione
che la medesima, purché espressamente pattuita, fosse
addebitata in presenza di un fido ed a fronte di un saldo
debitore per un periodo continuativo (cioè senza interruzioni) non inferiore a trenta giorni; il corrispettivo inoltre doveva essere calcolato in modo proporzionale
rispetto allʼimporto del fido ed alla sua durata.
In un momento successivo (legge 3.8.2009 n. 102) lo
stesso legislatore precisava che la commissione per la
messa a disposizione dei fondi, oltre ad essere omnicomprensiva, non poteva superare lo 0,5% trimestrale
calcolato sullʼimporto dellʼaffidamento, a pena di nullità
del patto di rimunerazione.
Infine con la legge 22.12.2011 n. 201 veniva introdotto
lʼart. 117 bis del TUB il cui titolo è di per sé altamente
esplicativo: “Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti”.
Tale articolo ha per contenuto:
a) la previsione che, interessi debitori a parte, alla Banca
è consentita soltanto lʼapplicazione di una commissione omnicomprensiva;
b) la proporzionalità di tale commissione rispetto allʼammontare del fido e alla durata dellʼaffidamento;
c) la conferma del limite dello 0,5% trimestrale calcolato sullʼammontare del fido;
d) una specifica disciplina nel caso di sconfinamenti,
distinguendo lʼipotesi che il Cliente utilizzi oltre il fido
(extrafido), dallʼipotesi che il Cliente non abbia fido
(sconfinamento senza fido).
Tralasciando per comodità espositiva la particolare
disciplina nel caso di assenza di fido (commissione di
istruttoria veloce, casi di esenzione previsti da decreto CICR 30.6.2012 ecc. ecc.), il concetto fondamentale ora vigente è che attualmente è sancita la nullità di
tutte le clausole che prevedano commissioni a fronte
della concessione di fidi, loro mantenimento e loro utilizzo, oppure anche a fronte di sconfinamenti oltre e/o
senza fido, stipulate in violazione dellʼart. 117 bis TUB
e disposizioni applicative.
Da quanto sopra se ne deduce che la materia inerente lʼapplicazione della CMS è alquanto delicata e costituisce sicuramente una degli aspetti che devono essere necessariamente oggetto di valutazione, in aggiunta al fenomeno anatocistico, in sede di Preverifica e
tanto più in sede di Perizia Econometrica. In entrambi
i casi, oltre allʼesame del contratto di c/c ed eventuali
patti aggiuntivi, sarà fondamentale la lettura degli estratti conto scalari.
VI – USURA e TASSO SOGLIA
Si tratta di un contesto estremamente delicato, poiché
le eventuali contestazioni non si muovono più su di un
piano prettamente civilistico, bensì penale.
Il nostro codice penale difatti allʼart. 644 (come riformato dalla legge 7 marzo 1996 n. 108) prevede il delitto di usura che stabilisce la pena della reclusione e
multa a carico di chi sotto qualsiasi forma, per sé o per
altri, si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una
somma di denaro, interessi od altri vantaggi usurari. Lo
stesso articolo precisa, tra lʼaltro, che la legge determina il limite oltre il quale gli interessi devono intendersi sempre usurari.
E questo limite (che viene fissato trimestralmente categoria per categoria dal Ministero Tesoro) era inizialmente stabilito “… nel tasso medio risultante dallʼultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale …….
relativamente alla categoria di operazioni il cui credito
è compreso, aumentato della metà”.
Successivamente con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 poi
legge 12 luglio n. 106 il tasso medio, inteso quale limite, deve essere aumentato di un quarto a cui poi devono essere aggiunti altri quattro punti percentuali. In ogni
caso la differenza tra il limite ed il tasso medio non può
essere superiore ad otto punti percentuali.
Non è questa la sede per approfondire nei suoi vari
aspetti sia giuridici che tecnico contabili una fattispecie così complessa e spinosa quale la sussistenza o
meno del reato di usura. Soltanto unʼaccurata analisi
degli estratti conto bancari e degli scalari consente al
consulente tecnico di appurare misura e periodicità
degli eventuali superamenti del tasso soglia da parte
della Banca nella gestione del rapporto bancario.
Tuttavia alla luce della normativa in vigore e della giurisprudenza formatasi in materia, possono enuclearsi
alcuni punti fondamentali, intesi quali linee guida:
a) Lʼipotesi di usura, proprio perché trattasi di reato
penale, deve essere agitata con cautela e soprattutto
con cognizione di causa, evitando accuse tanto di facile presa nei confronti del Cliente, quanto poi infondate
alla realtà dei fatti.
b) La Cassazione con sentenza 19 febbraio 2010 n.
12028 ha confermato un orientamento giurisprudenziale precedentemente formatosi che, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, faceva anche rientrare le
commissioni di massimo scoperto.
c) Con tale sentenza la Cassazione precisava anche
che la segnalazione trimestrale effettuata da Bankitalia
agli Istituti di credito in tema di tasso soglia (“Istruzioni
per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
Tribuna Finanziaria - n. 3
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 7
7
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 8
8
sensi della legge sulla usura”) non doveva ritenersi
conforme allʼart. 644 codice penale, proprio perché nel
metodo di calcolo non teneva conto della commissione
di massimo scoperto.
d) Qualora dalle verifiche contabili emerga che il tasso
soglia è stato superato, che questo superamento trova
ragione nella cms, la sussistenza del reato di usura,
almeno sotto il profilo soggettivo, sarà da escludersi
proprio perché le Banche si sono attenute in buona
fede alle Istruzioni di cui sopra (Cass. pen. 19.12.2011
n. 46669).
e) Ciò in pratica significa che nessun esponente bancario potrà essere incriminato, anche se il reato di usura
oggettivamente comunque dovrà considerarsi sussistere e dunque, responsabilità penale esclusa, permarrà pur sempre lʼobbligo di restituzione della Banca
per gli interessi indebitamente percepiti.
f) La precisazione in ordine allʼesclusione di responsabilità penale di cui al punto sub. d) è operante per tutte
le fattispecie sino allʼentrata in vigore dellʼart. 2 bis D.L.
n. 185/2008, con cui il legislatore ha chiarito che la
prassi amministrativa di calcolo (Le Istruzioni, appunto)
era errata e che tutti gli oneri, cms compresa dovevano rientrare nei calcoli dei tassi soglia.
Da ultimo è opportuno sottolineare come per giurisprudenza costante il momento di consumazione del reato
è quello in cui gli interessi sono stati pattuiti.
Ne consegue che fuori dalla previsione normativa
dovrebbero risultare tutti i contratti stipulati ante anno
1996 anche se con condizioni ora non più conformi alla
legge n. 108/1996 che appunto ha riformato, come si è
scritto, lʼart. 644 codice penale.
Tuttavia recentemente (Cass. 11.1.2013 n. 893) la
Suprema Corte pare aver dato cittadinanza giuridica
alla cosiddetta “usura sopravvenuta”, stabilendo che
detti contratti devono essere assoggettati ad una automatica sostituzione delle clausole che non appaiono
più in linea con la normativa antiusura.
VII – LA PRESCRIZIONE
Esaminati seppur sommariamente una serie di vizi di cui
i rapporti bancari (precipuamente il rapporto di c/c) possono essere affetti, resta da evadere un quesito fondamentale:
a) Dato per scontato che il Cliente vanti nei confronti
della Banca un diritto di restituzione somme (per anatocismo-per mancata pattuizione tasso- per cms ecc.
ecc.), fino a che data si può retroagire rispetto alla data
di apertura del rapporto?
In altre parole il signor Rossi che ha aperto un conto
corrente nellʼanno 1995 e che ha riscontrato anomalie
fin dalla apertura del rapporto, trovandosi ora ad es. al
30 novembre 2013, fino a che data potrà retroagire
nella sua pretesa restitutoria?
Sul punto la giurisprudenza di merito è stata a lungo
divisa.
b) Secondo taluni giudici (es. App. Brescia 16.1.2008)
lʼordinario termine di prescrizione decennale decorreva
dalla singola data in cui ciascuna operazione che viene
contestata era stata compiuta. Alla luce di questa decisione ne derivava che ad es. se oggi il correntista Rossi
avviava una causa restitutoria nei confronti della Banca,
non poteva far rientrare nella domanda tutte le operazioni ante 06 maggio 2004.
c) Secondo invece molti altri giudici, la prescrizione
decennale decorreva dalla data di chiusura del rapporto. Nel nostro caso esemplificativo quindi il correntista
Rossi (che avesse chiuso il conto il 30 giugno 2013)
poteva avanzare la sua domanda restitutoria sino al 30
giugno 2023 e per tutte le operazioni registrate sul conto
stesso dalla sua apertura.
d) Interveniva allora la Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2.12.2010) che, ragionando in tema
di unitarietà del rapporto bancario e mutuando alcuni
concetti dal contesto attinente lʼazione revocatoria fallimentare, affermava, seppur con alcuni importanti distinguo, che di massima il termine di prescrizione decennale si intende decorrere dalla data di chiusura del rapporto e non dalla data di compimento di ciascuna operazione contestata dal Cliente.
e) A fronte di una decisione così economicamente significativa interveniva il Governo che, nellʼambito di uno
dei decreti definiti “milleproroghe” (art. 2 DL n. 225/2010),
ribaltava il quadro giuridico, stabilendo al contrario, che
la prescrizione decennale iniziava a decorrere dalla
data di annotazione in conto della operazione che si
intendeva contestare.
Tuttavia:
f) La Corte Costituzionale con sentenza n. 078 del
2.4.2012 dichiarava incostituzionale tale norma contenuta nel succitato decreto milleproroghe, sicché allo
stato attuale si intende come assodato il criterio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione sopra citato.
Nello specifico le Sezioni Unite con tale sentenza operano una distinzione fondamentale, che, pur riguardando principalmente i consulenti preposti alla ricostruzione contabile del rapporto, può essere così riassunta:
1) Per le operazioni che siano semplicemente ripristinatorie del fido (cioè movimentazione che si mantiene
allʼinterno della somma massima accordata come affidamento dalla Banca), il termine di prescrizione decennale decorrerà dalla data di chiusura del conto;
2) Per le operazioni extra fido (cioè movimentazione in
assenza di fido o movimentazione tramite cui il correntista ha oltrepassato i limiti massimi di fido), la prescrizione decorrerà dalla data di annotazione di ciascuna
di tali operazioni.
IN CONCLUSIONE:
- Rimesse solutorie quando il saldo debitore è oltre il
fido o il conto non è affidato
- Rimesse ripristinatorie quando il conto risulta entro i
limiti di fido
- Rimessa ripristinatoria decorrenza prescrizione dalla
chiusura del rapporto
- Rimessa solutoria decorrenza prescrizione dalla data
della rimessa
- Addebito di competenze non dovute su c/c attivo decorrenza prescrizione data dellʼaddebito.
VIII – MUTUI E LEASING
Le criticità sopra esposte non possono spesso che riflettersi anche su queste due figure contrattuali che vedono quali parti, la Banca e lʼImprenditore e che possono
risultare viziate sotto un duplice diverso aspetto:
Tribuna Finanziaria - n. 3
- o per anatocismo;
- o comunque perché il tasso effettivo pagato dal Cliente risulti allʼatto pratico diverso da quello espressamente pattuito.
Anche in questi casi, fondamentale è la ricostruzione
contabile effettuata dagli esperti.
a) Eventuali profili critici dei mutui
In questa sede è soltanto opportuno precisare che la
sussistenza di un contratto di mutuo in capo al Cliente
deve essere evidenziata come una possibile fonte di
vizi e dunque di diritti restitutori.
a1) Come noto a tutti, nellʼambito del mutuo il mutuatario restituisce alla Banca mutuante la somma mutuata
tramite rate periodiche, comprensive sia degli interessi pattuiti, che di una quota del capitale, secondo una
metodologia prestabilita nel piano di ammortamento.
In particolare il piano di ammortamento può prevedere:
- O quote in conto capitale costanti con rate descrescenti a seguito della progressiva contrazione degli
interessi che maturano;
- Oppure (ammortamento alla francese, molto utilizzato anche dalle Banche italiane), con rimborso a rate
costanti, con la quota in conto capitale crescente e quota
interessi calcolata con la formula dellʼinteresse composto, vale a dire calcolo degli interessi sugli interessi.
In questo secondo caso, taluni Tribunali (es. T. Bari,
sentenza n. 113/2008) ritengono che vi sia una duplice
violazione:
- In primo luogo, con tale metodo di ammortamento il
mutuo risulterebbe avere un tasso di interesse concretamente molto più oneroso rispetto a quello formalmente pattuito; più numerose sono le rate, più il mutuo costa
e ciò appunto perché con i mutui alla francese viene
applicato la regola matematica dellʼinteresse composto e non di quello semplice;
- In secondo luogo, violazione degli artt. 1283-4 cod.civ.
che consentono caso mai la capitalizzazione composta
sia successiva alla maturazione dellʼinteresse e mai precedente, come appunto avviene in questa tipologia di
mutui, nonché stabiliscono lʼapplicazione del tasso legale qualora vi sia indeterminatezza in quello pattuito.
a2) Molta attenzione dovrà essere altresì prestata qualora la Banca, nel corso del mutuo eserciti lo ius variandi, vale a dire, come sopra chiarito, operi una variazione che spesso si traduce in un aumento del tasso applicato sulla base di clausole contrattuali sottoscritte dal
cliente allʼatto della stipula; in taluni casi la giurisprudenza (es. T. Pescara 23.3.2006) ha sancito la nullità di
simili clausole quando esse siano affette da indeterminatezza ed in quanto espressione della arbitrarietà della
Banca.
a3) Recentemente con sentenza 9.1.2013 n. 350 la
Cassazione ha affrontato il tema degli interessi usurari sui mutui, stabilendo che al fine di stabilire il superamento o meno del tasso soglia rileva anche il tasso
degli interessi di mora e tutte le altre spese sostenute
dalla parte mutuataria.
a4) Del resto la stessa Cassazione (Cass. n. 2593/2003)
già da tempo aveva specificato il divieto di anatocismo
sugli interessi dei mutui, non essendo consentito che gli
interessi di mora maturino sullʼintera rata impagata,
anziché, come sarebbe corretto, unicamente sulla quota
capitale.
a5) Infine particolare attenzione deve essere prestata
allorché il Cliente risulta titolare di un mutuo non stipulato al fine di ricevere ed utilizzare un vero e proprio
finanziamento, bensì erogato dalla Banca soltanto per
ripianare una pregressa esposizione di c/c. Come evidente, in questi casi la Banca con tale contratto ha una
utilità immediata, perché trasforma il proprio credito da
chirografario a prelazionato (trattandosi quasi sempre
di mutui ipotecari).
Tuttavia:
- Se il saldo debitore di c/c così ripianato era viziato da
anatocismo, parimenti il contratto di mutuo è invalido;
- La giurisprudenza di merito (es. T. S. Maria Capua
Vetere 14.10.2011 - T. Latina 16.12.2009 - T. Busto A.
ord. 9.7.2012 in tema di mutuo fondiario) ha più volte
sancito la nullità di simili contratti in cui manchi la effettiva erogazione (se non a fini compensativi rispetto al
debito di c/c) della somma mutuata.
- La stessa Cassazione (Cass. n. 8564/2009) affrontando la fattispecie del mutuo di scopo, ha sancito la
nullità del contratto, in cui lʼerogazione in realtà serviva
a ripianare una precedente esposizione.
b) Eventuali profili critici nel leasing
Anche il contratto di leasing può essere a sua volta
fonte di criticità.
Sappiamo tutti che il leasing è un contratto che consente, a fronte del pagamento di un canone periodico,
di avere il godimento di un bene per lʼesercizio della
propria attività professionale e/o imprenditoriale, con
la possibilità al termine del contratto di acquistare la
proprietà del bene stesso.
Tale figura contrattuale prevede di solito un utilizzatore- il soggetto che concede il leasing e che dunque
acquista il bene scelto e ne conserva la proprietà sino
alla scadenza del contratto il fornitore che vende il bene
alla società di leasing.
Esiste (poco frequente) un leasing operativo in cui la
società che produce il bene lo cede in leasing al soggetto che lo utilizza.
La forma invece più abituale è quella del leasing finanziario che appunto comporta come sopra specificato,
la presenza di tre parti.
Tipico elemento quindi del contratto di leasing è il canone che viene determinato sulla base del valore del bene
oggetto del leasing, dai rischi e dalla durata del contratto.
Proprio in relazione al canone così come pattuito in
contratto, si potranno valutare: costi occulti- tasso effettivo difforme da quello pattuito- fenomeni di anatocismo-superamento tasso soglia; tali vizi saranno più
facilmente riscontrabili nel caso in cui (del resto è il più
frequente) il canone di locazione non sia fisso, ma variabile in quanto indicizzato rispetto ad un determinato
parametro.
Seppure non propriamente pertinente ai temi qui trattati, dovrà poi prestarsi una particolare attenzione al leasing traslativo che è una forma particolare di leasing
finanziario, in quanto il bene oggetto del leasing di
Tribuna Finanziaria - n. 3
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 9
9
EDITORIALE
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 10
10
norma è destinato ad avere alla fine del contratto anche
un valore superiore a quello iniziale ed il leasing in pratica serve solo a differire nel tempo il passaggio di proprietà in capo allʼutilizzatore con pagamento del prezzo del bene a rate. Anche in questo caso sia i meccanismi di determinazione delle rate, così come la regolazione dei rapporti dare/avere tra concedente ed utilizzatore in caso di risoluzione del contratto, dovranno
essere oggetto di attenta valutazione, tenuto conto che:
-la Cassazione (Cass. 19.4.2010 n. 13418) ritiene doversi applicare in questi casi la disciplina prevista per la
vendita con riserva di proprietà;
- nel più frequente caso di risoluzione per inadempimento dellʼutilizzatore, tenuto conto che i ratei comprendono già una quota parte del prezzo, il Concedente avrà diritto alla restituzione del bene ed ad un compenso per lʼutilizzo dello stesso, mentre lʼUtilizzatore
avrà diritto alla restituzione dei canoni corrisposti (vedasi da ultimo Cass. 7.2.2012 n. 1695); si tratta, come è
intuitivo, di una definizione del rapporto assai complessa che richiede una attenta analisi sotto lʼaspetto contabile ed economico.
IX – GARANZIE
Un approccio, anche se sommario, alla posizione bancaria globale del Cliente, non potrà comunque prescindere da una verifica sulle garanzie rilasciate dal Cliente stesso e/o da terzi (moglie/marito-parenti- socisocietà collegate, ecc. ecc.) a fronte degli affidamenti
ottenuti. Difatti sia la Preverifica, sia la Perizia Econometrica possono avere, a seconda delle risultanze, un
impatto significativo anche su tali negozi.
Ricordiamo in estrema sintesi che le garanzie possono
essere personali o reali:
a) La garanzia personale per antonomasia è la fideiussione, cioè il contratto con cui un soggetto garantisce
con il proprio patrimonio i debiti propri o altrui; la fideiussione bancaria è caratterizzata dalla necessità che lʼammontare della garanzia sia prestabilito, essendo cioè
sanzionata come nulla la fideiussione di importo indeterminato.
b) Garanzie reali sono il pegno (garanzia nei ns. casi
soprattutto su beni mobili quali denaro-titoli di credito)
e lʼipoteca (garanzia su beni immobili).
In ordine a tali garanzie ed in funzione di quanto sino ad
ora esposto, si possono svolgere alcune fondamentali considerazioni:
c) È ovvio che qualora il credito risulti in realtà inesistente e/o inferiore a quello apparente e/o di dubbia
quantificazione, anche la garanzia che è stata rilasciata a suo presidio ne verrà travolta, o quantomeno ridimensionata nellʼimporto. In altre parole bisognerà sempre ricordare che ogni vizio che colpisce il debito verso
la Banca, andrà di norma ad impattare anche sulla validità della garanzia.
d) Nel caso di mutui concessi (come sopra accennato) a ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, la
possibile invalidità del mutuo si estenderà ovviamente
anche alla eventuale ipoteca iscritta a garanzia.
e) Particolare attenzione dovrà poi essere prestata in
tema di pegni, onde verificare ad es. se parte delle
somme erogate dalla Banca, siano state destinate in
realtà, direttamente od indirettamente, allʼacquisto di
titoli da porre in garanzia a favore della Banca stessa,
con particolare riguardo anche alla tipologia dei titoli in
questione (es. obbligazioni subordinate) in funzione
della MIFID, vale a dire la normativa vigente in tema di
servizi di investimento.
f) Da ultimo, anche se si tratta di analisi riservata precipuamente allʼ avvocato, il tema delle garanzie, con
particolare riferimento alle modalità con cui esse sono
state acquisite dalla Banca, potrebbe far emergere una
fattispecie molto delicata e pregiudizievole per il Cliente, vale a dire lʼapprofittamento dello stato di bisogno (art.
1448 cod. civ.) che tuttavia è soggetto ad un termine
di prescrizione molto breve.
X - CENTRALE RISCHI
Molto frequentemente il Cliente che si trova ad avere un
problematico rapporto con la propria Banca (od anche
più Banche) si troverà ad essere segnalato a “Sofferenza” in Centrale Rischi.
La Centrale Rischi è in pratica un sistema informativo
sullʼindebitamento della clientela verso le Banche e gli
altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca dʼItalia.
Ogni Banca è tenuta mensilmente a segnalare in Centrale Rischi la posizione dei propri clienti ed ogni mese
tramite essa è in grado di valutare la posizione debitoria complessiva del proprio cliente nei confronti del
sistema. Dunque la Centrale Rischi è uno strumento
fondamentale per la valutazione del merito creditizio.
Si parla di “Sofferenza” invece, come spiega Bankitalia, allorchè “…. il cliente è valutato in stato di insolvenza…….anche se questo non è stato accertato in sede
giudiziaria.”
Eʼ evidente che la segnalazione in Centrale Rischi di
un Cliente a Sofferenza (inserito cioè nella cosidetta
black list), comporta di solito per il medesimo una reazione a catena che può definirsi disastrosa, poiché in
conseguenza della segnalazione:
- Il Cliente si vedrà revocato ogni affidamento in essere
con le Banche e non potrà accedere ad ulteriore credito;
- Il Cliente ed i suoi eventuali garanti si troveranno esposti agli atti giudiziali del sistema in funzione recuperatoria dei crediti da questo vantati.
- Tale situazione in genere avrà poi un effetto “domino”
nei confronti ad es. dei fornitori e di tutte le altre controparti contrattuali.
- Molto spesso in conseguenza di ciò il Cliente dovrà
optare per soluzioni concorsuali.
Tuttavia:
- La giurisprudenza di merito (T. Bari 26.3.2012 - T.
Novara 18.5.2010 - T.Lecce 12.7.210) ha delineato una
responsabilità per danni a carico della Banca, non solo
quando la segnalazione avvenga per errore, ma anche
quando vi sia errore nella segnalazione della quantificazione della presunta esposizione
- La stessa Bankitalia prescrive (circolare n. 139/1991
aggiornamento 29.4.2011) lʼobbligo per le Banche di
segnalare se il credito in sofferenza è contestato e per
contestato si intende il credito per il quale sia stata adita
una qualsivoglia Autorità terza rispetto alle parti. A tale
Tribuna Finanziaria - n. 3
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 11
riguardo però ad es. il Tribunale di Pescara (ord.
21.12.2006) ha stabilito che è contraria ai principi di
buona fede generale la segnalazione a Sofferenza di un
credito contestato, qualora la contestazione non sia
manifestamente infondata.
Quanto sopra, oltre ovviamente i casi in cui la segnalazione sia avvenuta fuori dai casi previsti, oppure qualora essa sia utilizzata dalla Banca (caso altrettanto
sanzionato dalla giurisprudenza) come forma di pressione nei confronti del Cliente.
Eʼ comunque indubbio che lʼesatto accertamento contabile di quanto eventualmente dovuto o non dovuto
dal Cliente, potrà spesso costituire:
- per lʼIstituto di credito una forte remora ad una segnalazione in Centrale Rischi non ben ponderata, essendovi forti probabilità che tale iniziativa sia poi foriera di
una responsabilità risarcitoria per danni.
- per il Cliente ed il suo Avvocato, un efficace strumento su cui fondare la richiesta al Magistrato di un provvedimento dʼurgenza (ex art. 700 cpc), volto ad ottenere
lʼeliminazione della segnalazione per mancanza dei
presupposti.
Come nel mondo dellʼimpresa, che non ha visto diffondersi una cultura (per il vero nemmeno adeguate infor-
mazioni) degli strumenti di risanamento, anche nel
mondo della consulenza tardano a formarsi nel studi
professionali altamente qualificati nella crisi dʼimpresa.
La materia richiede non solo una profonda esperienza
e conoscenza tecnica della normativa di riferimento,
ma anche strutture professionali di adeguate dimensioni, che siano in grado di garantire allʼimprenditore
lʼampia e concorrente prestazione dei servizi dedicati
che la situazione di crisi richiede, e che contempla competenze di natura concorsuale, societaria, giuslavoristica, contabile e fiscale, che debbono essere riversate in modo coordinato e rapido nel processo di ristrutturazione dellʼimpresa in crisi.
Il servizio viene esteso anche ai privati con la gestione
dellʼesdebitazione e la salvaguardia del patrimonio.
Questo è il “buco di offerta” che Tutela Impresa si prefigge di colmare, con il suo network di professionisti di
primario livello e la dislocazione su tutto il territorio
nazionale.
Cav. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale:
Confederazione Giudici di Pace
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari
Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato
Nella C.M. 11/E del 21.05.2014 lʼAmministrazione
Finanziaria è intervenuta sul tema dei redditi di lavoro dipendente prodotti allʼestero e lʼapplicazione delle
retribuzioni convenzionali, con particolare riferimento al caso in cui il datore di lavoro è estero e non sia
presente in Italia alcun soggetto che adempia, in
favore del dipendente, gli obblighi contributivi.
LʼAmministrazione Finanziaria sottolinea innanzitutto che in base allʼart. 3 del Tuir, le persone fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti. Dunque, anche i redditi di lavoro dipendente prodotti allʼestero soggiacciono alla potestà
impositiva italiana.
L'art. 51, co. 8-bis, 917/1986, stabilisce la determinazione del reddito in base alle retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Nel paragrafo 1.5 della C.M. 11/E/2014 viene chiarito che la retribuzione convenzionale va dichiarata
“ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto
che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi”.
Lʼagenzia dimentica di sottolineare che lʼapplicazione della normativa interna deve fare i conti con le
disposizioni Convenzionali.
La stessa Amministrazione Finanziaria già con la C.M.
207/E/2000 aveva affermato che la normativa interna
non trova applicazione qualora il contribuente presti
la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie
imposizioni e lo stesso prevede per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusiva Paese estero.
In questo caso, infatti, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne.
In tema di lavoro subordinato, generalmente, le Convenzioni stipulate dallʼItalia prevedono la potestà
impositiva concorrente dello Stato di residenza del
contribuente italiano e lo Stato di produzione del
reddito, a eccezione del caso relativo al distacco di
breve periodo.
Più in dettaglio, come abbiamo già avuto modo di
sottolineare in precedenti interventi sul tema, generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dallʼItalia seguono le indicazioni del
Modello OCSE 2010, che costituisce il prototipo convenzionale di riferimento.
Nelle Convenzioni il lavoro subordinato rinviene la
sua disciplina nellʼart. 15. Lʼart. 15, paragrafo 1, del
Modello OCSE 2010prevede una potestà impositiva
concorrente tra lo Stato di residenza del lavoratore
dipendente e lo Stato di produzione del reddito.
Il par. 2, art. 15, del Modello OCSE 2010 prevede
delle condizioni al cui verificarsi si applica la potestà
impositiva esclusiva dello Stato di residenza del
lavoratore. Il caso disciplinato nella richiamata disposizione è quello del distacco di breve periodo.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Fonte: Redazione Fiscal Focus)
EDITORIALE
Lavoro all’estero: i chiarimenti dell’Agenzia
nella C.M. 11/E del 21.05.2014
11
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 12
Studi di settore
e nuovi parametri forensi
FISCO
a cura dell’Avv. Maurizio Villani
12
Sono entrati in vigore dal 3 aprile i nuovi parametri
forensi.
Il decreto 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia (“Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”) è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014 con decorrenza
praticamente immediata.
Il nuovo “decreto parametri” sostituisce il D.M. n.
140/2012 che si occupava, più in generale, dei compensi dei professionisti.
In sintesi il decreto si compone di una parte normativa
e di una parte parametrica, formata da 26 tabelle che
coprono i vari tipi giudizio e di una tabella per lʼattività
stragiudiziale.
Ciascuna tabella è divisa poi nelle fasi principali di ciascun procedimento.
Gli scaglioni di valore, diversamente dal D.M. n.
140/2012, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli
operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per
fasi (da quella di studio a quella decisionale). Allʼinterno i parametri sono indicati con una somma fissa che
il giudice potrà innalzare fino allʼ80% o ridurre fino al
50% motivando lo scostamento.
Orbene, occorre sottolineare che, se da un lato il nuovo
decreto introduce un sistema caratterizzato da trasparenza, libertà, semplicità, chiarezza ponendosi nella
direzione auspicata da tutti, di favorire la ripresa del
Paese, dallʼaltro lato, proprio alla luce di tali nuovi parametri forensi, ed oltretutto in un contesto di attuale crisi
economica, sarebbe opportuno che gli studi di settore
per gli avvocati venissero revisionati “al ribasso”, in
quanto quelli che oggi si vogliono applicare fanno riferimento alle vecchie tariffe.
Veniamo, dunque, agli studi di settore e cominceremo
a comprendere di quanta importanza rivesta oggi la
corretta applicazione di essi.
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEGLI STUDI
DI SETTORE
Gli studi di settore sono uno strumento di ausilio per
lʼAmministrazione Finanziaria con il quale, mediante
lʼutilizzo di funzioni e strumenti statistici e di un apposito software, Ge.Ri.Co. (Gestione dei Ricavi e dei Compensi), vengono ricostruiti induttivamente i ricavi ed i
compensi ritenuti “normali” degli esercenti attività dʼimpresa e degli esercenti arti o professioni.
La elaborazione degli studi di settore rispondeva alla
emergente esigenza da parte dellʼAmministrazione
Finanziaria di fronteggiare una sempre maggiore complessità del sistema economico e, quindi, di far fronte
alla difficoltà crescente di svolgimento in modo puntuale della propria attività di controllo.
Per questo motivo è stato creato lo strumento degli
studi di settore, che altro non è se non una elaborazione di funzioni matematiche e statistiche mediante le
quali, utilizzando le informazioni riguardanti un determinato contribuente - derivanti dalle proprie dichiarazioni o da informazioni già in possesso dellʼAmministrazione Finanziaria - si riesce a calcolare la potenzialità
di ricavi o compensi della particolare attività svolta e,
quindi, il ricavo o il compenso c.d. “normale”.
Allʼesigenza di introdurre uno strumento matematicostatistico per contrastare lʼevasione, soprattutto nei confronti dei lavoratori autonomi e delle piccole-medie imprese, palesemente emersa molto tempo prima rispetto
agli studi di settore, si era già fatto fronte mediante i
coefficienti presuntivi di reddito, i parametri presuntivi
di ricavi e compensi. Tali strumenti, ritenuti gli antenati
degli studi di settore, non riuscivano a fornire tuttavia
dei risultati che fossero sufficientemente attendibili.
NORMATIVA
La fonte normativa degli studi di settore va ricercata
negli articoli 62-bis e 62-sexies, comma 3, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427).
Lʼarticolo 62-bis, in particolare, ha previsto lʼelaborazione degli studi di settore in relazione ai vari settori
economici di esercizio delle attività imprenditoriali e
professionali “al fine di rendere più efficace lʼazione
accertatrice”. Ai sensi dellʼarticolo in esame, gli studi
sono strumenti elaborati dallʼAmministrazione finanziaria, sentite le associazioni professionali e di categoria,
secondo una procedura così articolata:
-identificazione di “campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori”, che presentano,
cioè, caratteristiche aziendali simili;
-controllo di questi campioni “allo scopo di individuare
elementi caratterizzanti lʼattività esercitata”.
Lʼultimo periodo dellʼart. 62-bis stabilisce, infine: “Gli
studi di settore sono approvati con decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a
revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a
decorrere dal periodo di imposta 1995”.
Lʼart. 62-sexies, comma 3, dello stesso decreto, che
rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce, invece, che gli
accertamenti (analitici -induttivi) di cui agli artt. 39, co.
1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in tema
di imposte dirette) e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (in tema di IVA) “possono essere fondati anche
sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i com-
Tribuna Finanziaria - n. 3
D.L. 30/08/1993, n. 331
Art. 62-bis (Studi di settore)
“1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31
dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più
efficace l'azione accertatrice e di consentire una
più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai
medesimi settori da sottoporre a controllo allo
scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995”.
Art. 62-sexies, comma 3 (Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)
3.“Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati
anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e
dalle condizioni di esercizio della specifica attività
svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai
sensi dell'art. 62- bis del presente decreto”.
Dunque, lʼintroduzione degli studi di settore è avvenuta con lʼart. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
mentre le modalità di attuazione sono state definite solo
nel 1998, con lʼart. 10 della Legge 8 maggio 1998, n.
146. Essi sono soggetti a revisione al massimo ogni
tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero da quella dellʼultima revisione.
Di fatto, detti studi sono continuamente arricchiti al fine
di ricomprendere sempre nuove aree allʼinterno dei
classici settori di attività (servizi, commercio, manifatture, professionisti) ed affinati nella loro struttura compositiva mediante lʼutilizzo di elementi sia contabili sia
extracontabili. Dovrebbero tener conto anche della
situazione contabile economica generale.
Gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei
contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle
attività economiche (d'impresa o di arti e professioni) per
le quali risulta approvato il relativo studio di settore, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.
Tali soggetti devono provvedere alla compilazione degli
appositi modelli, con l'indicazione dei dati contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di settore.
GE.RI.CO.
L'applicazione dello studio di settore è effettuata tramite il software GE.RI.CO. (Gestione Ricavi e Compensi) il quale, oltre a predisporre il file telematico da
allegare al modello UNICO, indica il posizionamento
del contribuente rispetto allo studio di settore applicato. In particolare, il software, sulla base dei dati inseriti, evidenzia, tra l'altro, il risultato:
• dell'analisi di coerenza. Gli indici di coerenza confrontano una serie di dati forniti dal contribuente con quelli statisticamente ritenuti corretti a seconda della categoria di appartenenza del contribuente. Generalmente
è previsto un minimo e un massimo. Lʼeventuale anomalia può essere utilizzata per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo;
• dell'analisi di normalità economica. Gli indicatori di
normalità economica sono atti ad individuare sia quando il contribuente sta conducendo la propria attività in
condizioni statisticamente ritenute non normali, sia errori commessi nella fase di compilazione dello studio.
Anche in questo caso esistono dei minimi e dei massimi. Lʼelemento che si colloca al di sotto e/o al di sopra
di questi è considerato “non normale”;
• dell'analisi di congruità. Lʼindice di congruità tende a
stimare i ricavi presunti indicando quello “puntuale”
ossia lo stimato più probabile ed il “minimo”. Il contribuente è congruo quando i ricavi dichiarati sono uguali o superiori al “puntuale”.
Gli studi di settore non trovano applicazione in alcune
situazioni specifiche:
- quando i ricavi della gestione propria delle società e
degli enti commerciali residenti o i compensi di lavoro
autonomo risultino superiori ai limiti massimi fissati per
ciascuno studio;
- quando lʼattività sia iniziata o cessata nel corso del
periodo dʼimposta;
- quando il contribuente si trovi in un periodo di non
normale svolgimento della propria attività.
NATURA DEGLI STUDI DI SETTORE.
RICONOSCIMENTO DELLA NATURA
DI PRESUNZIONE SEMPLICE
La Corte di Cassazione, SS. UU., con la sentenza n.
26635 del 18 dicembre 2009, in merito alla natura delle
risultanze degli studi di settore, ha stabilito che queste
debbano essere considerate presunzioni semplici e
non presunzioni legali relative.
In particolare, la Suprema Corte, con la suddetta sentenza, dichiara il seguente principio di diritto: “La procedura di accertamento standardizzato mediante lʼapplicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ex lege determinata
in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce
procedimentalmente in esito ai contraddittori da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità
dellʼaccertamento”.
Tribuna Finanziaria - n. 3
FISCO
pensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente
desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di
settore”.
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 13
13
FISCO
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 14
14
Il contribuente “non può, tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di
questo suo atteggiamento”.
Lʼesito del contraddittorio, “essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli
standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dellʼaccertamento, nella quale vanno esposte
le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dellʼattività accertativa siano state disattese. Il contribuente
ha, nel giudizio relativo allʼimpugnazione dellʼatto di
accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a
mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto lʼapplicabilità degli standard al
caso concreto, che deve essere dimostrata dallʼente
impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal
contribuente”.
In questo quadro, la natura giuridica degli studi di settore assume il carattere di “catalogo di presunzioni semplici, da armonizzare con tutti gli altri elementi a disposizione per la ricostruzione della situazione economica
del contribuente”.
Il principio innanzi enunciato risulta costante nellʼorientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale,
già con sentenze rispettivamente adottate in data 28
luglio 2006 n. 17229 e 24 luglio 2009 n. 244, aveva
non solo valorizzato la necessità di adeguare lʼaccertamento alla realtà del singolo caso e lʼidoneità allo scopo
del contraddittorio, ma aveva anche colto nel contraddittorio stesso la dimensione di attuazione dellʼinteresse del privato.
Eʼ stato affermato, infatti, che la omissione del contraddittorio amministrativo determina la illegittimità stessa
dellʼaccertamento, per evidente contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, nonché con il diritto di difesa del contribuente.
CONCLUSIONI
In conclusione, fermo restando che la normativa degli
studi di settore è chiara, nel senso che trattasi di presunzioni semplici con obbligo di motivazione a carico
soltanto degli uffici e senza alcuna inversione dellʼonere della prova a danno del contribuente, è utile rimarcare che, alla luce di tali nuovi parametri forensi, ed
oltretutto in un contesto di attuale crisi economica,
sarebbe opportuno che gli studi di settore per gli avvocati venissero revisionati “al ribasso”, in quanto quelli che
oggi si vogliono applicare fanno riferimento alle vecchie tariffe e non riescono a fotografare a pieno la realtà
di oggi.
Sarebbe, inoltre, appropriato considerare lo strumento
degli studi di settore non come predeterminazione presuntiva del reddito, ma come semplice input o ausilio per
la selezione di controlli e verifiche, senza alcuna influenza, neppure come presunzione semplice, in tema di
accertamento. Il reddito, infatti, non può mai essere
predeterminato, essendo molteplici le variabili personali, economiche e territoriali, ma può e deve essere
provato con gli strumenti invasivi già oggi esistenti
(come per esempio le indagini bancarie e finanziarie).
- Di seguito il testo del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 recante il
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, L. 247/2012".
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 24 ottobre 2013;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente
del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni
professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso
di mancata determinazione consensuale degli stessi,
comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di
determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo
2.
Art. 2 Compensi e spese
1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese
forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del
compenso totale per la prestazione, fermo restando
quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.
Art. 3 Applicazione analogica
1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli
1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.
Capo II
Disposizioni concernenti l'attività giudiziale
Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto
delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
Tribuna Finanziaria - n. 3
mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la
designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre
parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti
nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le
relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al
giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi
previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame
delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla
verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte,
necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e
le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il
loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in
camera di consiglio che in udienza pubblica, le note
illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il
deposito delle note spese, l'esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il
ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del
provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le
attività successive alla decisione e che non rientrano,
in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
e) per fase di studio e introduttiva del procedimento
esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle
relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo
verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti
d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei
relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento
esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non
compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione
della controversia, la liquidazione del compenso è di
regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto
maturato per l'attività precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede
di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di
condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei
procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del
soccombente costituito può essere aumentato fino a
un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando
le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi del-
Tribuna Finanziaria - n. 3
FISCO
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare
conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e
del contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle
tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80
per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase
istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e
la diminuzione di regola fino al 70 per cento.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso
unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un
massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni
soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un
solo soggetto contro più soggetti.
3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio
a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola
con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo
soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle
diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo
studio degli atti a seguito della consultazione con il
cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure
orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame
incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi,
citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle
relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative
notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le
rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie
illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o
dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie,
gli atti necessari per la formazione della prova o del
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 15
15
FISCO
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 16
16
l'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero,
comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità
o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto
all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile.
10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto
a quello altrimenti liquidabile.
Art. 5 Determinazione del valore della controversia
1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi
per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo
all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o
ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha
riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di
somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma
alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli
interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice
di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente
si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della
domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende
perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse
sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.
In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal
soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.
4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria
il valore della controversia è determinato in conformità
all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi
accessori oggetto di contestazione, con il limite di un
quinquennio in caso di oneri poliennali.
5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra
enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di
regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto
conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti
di particolare importanza per lo specifico oggetto, il
numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili,
anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si
considera di regola e a questi fini entro lo scaglione
fino a euro 520.000,00.
Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di
valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale:
per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri
numerici previsti per le controversie di valore fino a
euro 520.000,00;
per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri
numerici previsti per le controversie di valore sino ad
euro 1.000.000,00;
per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro
4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri
numerici previsti per le controversie di valore sino ad
euro 2.000.000,00;
per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri
numerici previsti per le controversie di valore sino ad
euro 4.000.000,00;
per le controversie di valore superiore ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri
numerici previsti per le cause di valore sino ad euro
8.000.000,00;
tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
Art. 7 Giudizi non compiuti
1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per
l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa,
del rapporto professionale.
Art. 8 Pluralità di difensori e società professionali
1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un
solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore
al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di
cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo
stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società
di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
Art. 9 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata
di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.
Art. 10 Procedimenti arbitrali rituali e irrituali
1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base
dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali
o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai
parametri di cui alla tabella n. 2.
Tribuna Finanziaria - n. 3
cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri,
scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in
momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi
quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione del
responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli
scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed
attività istruttorie procedimentali o processuali anche
preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi
di prova, alla formazione della prova, comprese liste,
citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o
collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Art. 13 Giudizi non compiuti
1. Se il procedimento o il processo non sono portati a
termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause
estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per
l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico
ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
Art. 14 Incarico conferito a società di avvocati
1. Se l'incarico professionale è conferito a una società
di avvocati si applica il compenso spettante a un solo
professionista, anche se la prestazione è svolta da
più soci.
Art. 15 Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la
professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese,
a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.
Art. 16 Parte civile
1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile,
del responsabile civile e del civilmente obbligato si
applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle
allegate.
Art. 17 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata
di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.
Capo IV
Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale
Art. 18 Compensi per attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali
sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.
Art. 19 Parametri generali per la determinazione dei
compensi
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto
delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e
qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e
della complessità delle questioni giuridiche e in fatto
trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene par-
Tribuna Finanziaria - n. 3
FISCO
Art. 11 Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la
professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo
27 della materia stragiudiziale.
Capo III
Disposizioni concernenti l'attività penale
Art. 12 Parametri generali per la determinazione dei
compensi
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche
in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal
luogo ove svolge la professione in modo prevalente,
nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle
conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del
tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle
tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono, di regola, essere aumentati fino
all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di
regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo
nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di
dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre
i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il
numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal
momento della disposta riunione, e anche quando il
professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi
imputati e in rapporto è di regola ridotto del 30 per
cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in
favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
3. Il compenso si liquida per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la
iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 17
17
FISCO
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 18
18
ticolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti,
della quantità e del contenuto della corrispondenza che
risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori
medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione
dei parametri generali, possono, di regola, essere
aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per
cento.
Art. 20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base
ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Art. 21 Determinazione del valore dell'affare
1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è
determinato - salvo quanto diversamente disposto dal
presente comma - a norma del codice di procedura
civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla
parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o
della legislazione speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e
stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e
liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso
si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha
riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un
quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di
regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto
conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza
degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche
non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e
a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
Art. 22 Affari di valore superiore a euro 520.000,00
1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il
seguente incremento percentuale:
per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore fino a euro 520.000,00;
per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;
per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;
per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;
per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00,
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00;
tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.
Art. 23 Pluralità di difensori e società professionali
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la
loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si
liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società
di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo
professionista, anche se la prestazione sarà svolta da
più soci.
Art. 24 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata
di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.
Art. 25 Incarico non portato a termine
1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi
causa, del rapporto professionale.
Art. 26 Prestazioni con compenso a percentuale
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di
gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale,
il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto
della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.
Art. 27 Trasferte
1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve
trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in
modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese
sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del
costo del soggiorno documentato dal professionista,
con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di
regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale
rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
Capo V
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 28 Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 29 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese
Tribuna Finanziaria - n. 3
L’avviso bonario
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 19
Lʼavviso bonario è una comunicazione con la quale lʼAgenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando
eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.
Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il
soggetto interessato può richiedere lʼannullamento o
la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta, come
ad esempio errori che possono configurarsi nellʼindicazione dellʼanno dʼimposta o del codice del tributo,
determinando in realtà una richiesta di imposte regolarmente versate.
In tal caso il contribuente avrà trenta giorni di tempo
per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle
Entrate, e produrre la documentazione (ad esempio,
le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della
propria dichiarazione.
In caso di imposte effettivamente dovute, potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.
Con la sentenza n. 7344 del 2012 la Corte di Cassazione ha sancito che anche le comunicazioni di
irregolarità (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
o ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) sono atti
impugnabili.
Dal 2007 il diritto vigente ha riconosciuto al contribuente il diritto di rivolgersi al giudice tributario ogni qual
volta lʼamministrazione finanziaria gli comunichi una
pretesa definitiva. E non vi è dubbio a tale proposito, che
lʼavviso bonario configuri una pretesa tributaria compiuta e quindi definitiva.
La sentenza n. 7344 del 2012: avviso bonario impugnabile
Con la sentenza n. 7344 dellʼ11 maggio 2012, gli Ermellini affermano che gli avvisi bonari, nonostante non rientrino nellʼelenco tassativo degli atti impugnabili, individuati ai sensi dellʼarticolo 19 del Decreto legislativo n.
546 del 1992, devono essere ricompresi tra quegli atti
diversi che possono essere impugnati dal contribuente in quanto espressione di una compiuta e definita pretesa tributaria.
In altre parole, si riconosce la facoltà per il contribuente di ricorrere al giudice tributario contro tutti quegli atti
“dellʼente impositore che, con lʼesplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono,
portino comunque a conoscenza del contribuente una
ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di
attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo
dello spontaneo adempimento, si vesta della forma
autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dallʼarticolo 19, atteso lʼindubbio
sorgere in capo al contribuente destinatario, già al
momento della ricezione di quella notizia, dellʼinteresse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione.
I possibili problemi derivanti
Tuttavia, la possibilità dellʼimpugnabilità immediata dellʼavviso bonario inviato dallʼagenzia delle Entrate, affermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7344
del 2012, comporta fattualmente dei problemi dal punto
di vista operativo sia per i contribuenti, sia per la stessa amministrazione finanziaria, con la minaccia concreta di generare molta confusione. A ben vedere infatti, lʼavviso o la comunicazione di irregolarità è impugnabile perché, secondo gli Ermellini, tale avviso contiene una pretesa impositiva compiuta, con la conseguenza che per entrambe le parti, Agenzia delle Entrate e contribuente, devono essere messe in attuazione
tutte le regole previste in materia di contenzioso tributario per poter presentare quindi il ricorso.
Si nota come sussiste in tal caso innanzitutto un problema di certezza della ricezione dellʼavviso: se ad oggi
gran parte di questi avvisi, viene spedita con posta ordinaria, la data indicata sullʼavviso è spesso di parecchi
giorni antecedente a quella dellʼeffettiva spedizione.
Se lʼatto diventa impugnabile, secondo gli Ermellini,
sarà necessario però rispettare i termini previsti, i sessanta giorni dalla sua ricezione, per cui lʼufficio dovrà
recapitarlo almeno con raccomandata.
Di contrario avviso la Ctr Palermo n. 183/34/13 del
12 aprile 2013
Diverso il parere dei giudici della CTR siciliana per cui
gli avvisi bonari non sono atti autonomamente impugnabili perché gli stessi “non manifestano una pretesa
tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori (o anche essere ammesso a qualche beneficio)”, ma costituiscono “..un invito
a fornire eventuali dati o elementi non considerati o
valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via
di autotutela (o attraverso lʼintervento del giudice)”.
Svolgimento del processo
Con appello notificato tramite servizio postale il
24.04.2012 allʼAgenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania, la sig.ra (..) ha impugnato la sentenza
n. 195/04/2012, in data 08.02-07.03.2012, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la
quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso
avverso la comunicazione con la quale veniva informata, ai sensi dellʼart. 36 ter DPR n. 600 del 1973, dellʼesito del controllo della dichiarazione riguardante i
redditi dellʼanno 2007, Mod. U/2008, da cui era emerso che le detrazioni dichiarate per spese di ristrutturazioni risultavano maggiori del documentato.
Con il ricorso introduttivo la contribuente eccepiva lʼillegittimità della citata comunicazione (cd. “avviso bona-
Tribuna Finanziaria - n. 3
FISCO
a cura dell’Avv. Maurizio Villani
19
FISCO
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 20
20
rio”), della quale chiedeva lʼannullamento, in quanto
aveva tempestivamente provveduto a consegnare allʼUfficio i documenti giustificativi riguardanti le detrazioni
di che trattasi.
LʼAgenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie memorie prot. n. 1079324, depositate il 12.11.2010,
per eccepire la violazione dellʼart. 19 del D.l.gs. n. 546
del 1992 in quanto il ricorso era stato presentato avverso un atto (cd. “avviso bonario”) non compreso tra quelli elencati nellʼanzidetta norma.
Impugnabile autonomamente lʼavviso bonario con
il quale il fisco nega il rimborso dellʼimposta
È impugnabile autonomamente lʼavviso bonario con il
quale il fisco nega il rimborso dellʼimposta al contribuente. Ciò anche se lʼatto non è compreso nellʼelenco contenuto nellʼarticolo 19 del d.lgs. 546 del 1992.
Lo ha stabilito la Ctr del Lazio che, con la sentenza n.
190 del 2013, ha respinto il ricorso principale di un contribuente che si era avvalso arbitrariamente di una
rateizzazione dʼimposta e quello incidentale dellʼamministrazione che aveva opposto lʼinammissibilità del ricorso, dato che la comunicazione notificata dallʼufficio non
era autonomamente impugnabile.
In motivazione i giudici di secondo grado hanno spiegato, confermando il primo verdetto, che andava respinto anche l'appello incidentale dell'Ufficio basato sulla
presunta violazione degli artt. 18 e 19 D.lgs. 546 del
1992. Sul punto in sentenza si legge che l'avviso bonario è impugnabile a titolo proprio. Si tratta, infatti, di un
atto con cui l'amministrazione finanziaria comunica al
contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva: consta, in sostanza, di un atto da qualificare come avviso
di accertamento e di liquidazione di un tributo e, quindi, di un atto impugnabile anche se non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 D.lgs. 546 del 1992.
Avviso bonario da notificare al contribuente in caso
di irregolarità sulla dichiarazione dei redditi
Lʼavviso bonario va notificato al contribuente prima dellʼiscrizione a ruolo dellʼimposta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi contenga delle irregolarità.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che,
con la sentenza n. 11429 del 6 luglio 2012, ha fatto
chiarezza sulla notifica degli avvisi bonari.
Rispolverando vecchi principi, la sezione tributaria ha
messo nero su bianco affermando che «l'emissione
della cartella di pagamento con le modalità previste
dagli artt. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973
(in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R.
n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata
dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo
al contribuente, salvo che il controllo medesimo non
riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi».
Valida anche senza avviso bonario la cartella di pagamento per errori nella dichiarazione.
Valida la cartella di pagamento emessa senza avviso
bonario al contribuente attestante l'errore materiale
nella dichiarazione dei redditi, in quanto lʼatto prodromico è necessario solo in caso di errori sostanziali.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con
la sentenza n. 3366 del 12 febbraio 2013, ha accolto il
ricorso dell'amministrazione finanziaria. Ad avviso della
sezione tributaria, dunque, al di là dello statuto del contribuente, non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36 bis DPR 600 del
1973 e 54 bis DPR 633 del 1972, l'omissione della
comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli
automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini
dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto.
Senza avviso bonario è nulla la cartella di pagamento
per il recupero del credito dʼimposta
È nulla la cartella di pagamento, emessa a seguito
di irregolarità riscontrate allʼesito di un controllo
automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
laddove non sia preceduta dallʼinvio di un avviso
bonario recante la comunicazione al contribuente
dellʼirregolarità riscontrata: infatti, salvo che lʼerrore
sia rilevabile ʻictu oculiʼ attraverso un mero riscontro
cartolare, è necessario un atto dʼaccertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico dellʼamministrazione
nella diversa determinazione dellʼimponibile, in modo
da potersi adeguatamente difendere.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con lʼordinanza n. 545 del 14 gennaio 2014, rigettando il ricorso
proposto dallʼAgenzia delle Entrate contro la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
che aveva dato ragione al contribuente annullando la
cartella di pagamento per lʼomesso invio della preventiva informale comunicazione dei motivi per i quali non
era stato riconosciuto il credito dʼimposta alla società
contribuente (in violazione dellʼart. 36 bis del D.P.R. n.
600 del 1973, comma 3: “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dallʼufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge unʼimposta o una maggiore imposta, lʼesito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto dʼimposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”).
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dando ragione al contribuente e dichiarando infondata la censura
addotta dallʼAgenzia circa la violazione o falsa applicazione dellʼart. 36 bis di cui sopra da parte della CTR
Sicilia. I Giudici di legittimità hanno spiegato che, anche
alla luce dei principi già affermati dalla Corte (Cass. n.
21349 del 2012) - cui la CTR pare essersi uniformata
-, lʼamministrazione finanziaria può provvedere ai sensi
del comma 2 dellʼart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973
(rideterminando la liquidazione dʼimposta senza preventivo avviso bonario al contribuente) solo quando
lʼerrore del contribuente sia rilevabile attraverso un
mero riscontro cartolare, e non sia dunque necessaria
unʼindagine interpretativa della documentazione allegata o una valutazione giuridica della norma applicata.
Controlli automatizzati del Fisco, l'avviso bonario
non è un obbligo
Con ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010, la Corte
di Cassazione ha stabilito che l'Amministrazione
finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente a comunicare sempre l'esito della liquidazione, ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato
in dichiarazione.
Tribuna Finanziaria - n. 3
L'Agenzia, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione sia dell'articolo 36-bis,
sia dell'articolo 6 dello Statuto, in quanto la sentenza
gravata ha erroneamente ritenuto illegittima l'iscrizione
a ruolo de qua sul presupposto dell'obbligo per l'ufficio di comunicare al contribuente l'invito di irregolarità.
Per meglio comprendere l'interpretazione della Suprema Corte, si precisa che la fattispecie in esame non
riguarda un risultato diverso da quello indicato nella
dichiarazione dei redditi (determinato, ad esempio, da
errori materiali e di calcolo, da indebiti scomputi di ritenute d'acconto, da detrazioni d'imposta o esclusione
di oneri indebitamente dedotti), né sussiste alcun dubbio e/o incertezza sul contenuto della dichiarazione
medesima (vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili), ma interessa unicamente l'omissione e/o la carenza dei versamenti.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso argomentando che la tesi dell'obbligatorietà della comunicazione di irregolarità è infondata.
Al riguardo, chiarisce innanzitutto che il 36-bis non
prevede alcun obbligo, per l'ente impositore, di comunicare "in ogni caso" l'esito della liquidazione, ma esclusivamente quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato non conforme a quello indicato nella dichiarazione (dei redditi, in questo caso).
Peraltro, nessuna delle norme riferite impone alcuna
sanzione di nullità per l'inosservanza dell'incombenza.
D'altronde, spiega la Corte, nessun elemento in tal
senso emerge dall'interpretazione dello stesso articolo 6 della legge 212 del 2000, il quale non trova applicazione generalizzata, ma soltanto nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione sentenza n. 4958 del 1989).
In effetti, sia l'articolo 36-bis, comma 3, in materia
di tributi diretti, sia l'articolo 54-bis, comma 3, in
materia di Iva, dispongono che debba essere data
comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell'imposta, come si evince dai due commi precedenti) è "diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione": ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce l'articolo 60, comma 6, del
D.p.r 633 del 1972, di imposta regolare ma non versata; di conseguenza, il richiamo a questo articolo, contenuto nel 54-bis, è fatto nei casi di dichiarazione erronea in sede di controllo automatico (Cassazione sentenza n. 7160 del 2009).
Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo
automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto
dalla legge per la liquidazione di imposte, contributi, premi
e rimborsi: ciò per l'evidente ragione che i dati contabili
risultanti dalla liquidazione automatica "si considerano,
a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente" o anche,
in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta.
Di conseguenza, sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico
e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerge alcun errore ovvero, con riferimento all'articolo 6, comma 5, legge 212 del 2000,
se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione".
Tribuna Finanziaria - n. 3
FISCO
Avvisi bonari e comunicazioni
Si premette che l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevede delle procedure cosiddette di
"controllo formale" volte a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse. Lo scopo dei controlli formali è quello di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.
Tali controlli sono previsti, ai fini delle imposte dirette,
dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.p.r. 600 del 1973,
mentre per l'Iva sono stabiliti dall'articolo 54-bis del
D.p.r. 633 del 1972.
Gli articoli 36-bis e 54-bis stabiliscono le procedure per
i controlli automatizzati delle dichiarazioni: se da tali
controlli emerge un risultato diverso da quello indicato
dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.
Alla comunicazione viene allegato anche il modello
F24 precompilato per il versamento.
L'articolo 36-ter, invece, stabilisce la procedura per il
controllo formale delle dichiarazioni: se dal controllo
emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni
e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo
posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che
hanno generato la rettifica.
Ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definizione in via breve, versando quanto
richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'avviso bonario.
Il versamento effettuato entro il termine indicato comporta l'applicazione della sanzione ridotta al 10% (cioè
un terzo del 30% di cui all'articolo 13, D.l.gs 471 del
1997), nel caso dei controlli automatici, e del 20% (cioè
due terzi del 30%), nel caso di avvisi bonari notificati a
seguito dei controlli formali.
Il fatto
La vicenda dell'ordinanza n. 22035 del 2010 riguarda
i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis del D.p.r. 600 del 1973) e degli effetti che ne
derivano.
Si tratta, in particolare, di cartelle di pagamento, notificate a un contribuente dal concessionario della riscossione, derivanti da iscrizione a ruolo di omessi versamenti Irpef e Irap, rilevati dal controllo automatizzato
della dichiarazione.
L'opposizione, rigettata in primo grado, viene riformata in sede di appello, poiché la Commissione tributaria
regionale ha considerato che l'Amministrazione avrebbe dovuto inviare, prima della notifica dei ruoli, apposita comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo
6, comma 5, della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in base al quale, prima di procedere alle
iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi
risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima,
l'Amministrazione finanziaria, a pena di nullità, "deve"
invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo
termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta.
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 21
21
FISCO
Tributi
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 22
22
L'adempimento in questione è, infatti, una "comunicazione d'irregolarità", mentre nessuna norma impone di
comunicare la "regolarità" della dichiarazione (in tema
di Iva, è stato affermato che l'unica funzione dell'avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare
le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (Cassazione, sentenze n. 907 del 2002 e
n. 1802 del 2006).
Il principio di diritto che si può ricavare dalla pronuncia
in esame è il seguente (Cassazione 17396 del 2010):
"Non è richiesta la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale se l'iscrizione a ruolo deriva
non da errori nella dichiarazione bensì dall'omesso o dall'insufficiente versamento di quanto dichiarato. L'adempimento in questione è, infatti, una "comunicazione d'irregolarità", mentre nessuna norma impone di comunicare la "regolarità" della dichiarazione".
Comunicazione tramite avviso bonario: lʼintermediario allunga i tempi (Ctp Treviso n. 73/4/13 del 12
settembre 2013)
La vertenza nasce dalla opposizione di una società ad
una cartella esattoriale emessa dalla locale Agenzia
delle Entrate conseguente al ritardato versamento della
prima rata di un piano di rateazione per il pagamento di
ritenute dovute e non versate. La tesi sostenuta dalla
società ricorrente è quella per cui lʼavviso di rettifica e
di irregolarità per omesso versamento delle ritenute
sulle retribuzioni è stato trasmesso telematicamente e
lo statuto del contribuente stabilisce che il termine di
30 gg per il pagamento inizia a decorrere dal 60° giorno successivo alla trasmissione dellʼavviso telematico,
ulteriormente combinata con quanto disposto dal
comma 2, art. 2-bis del DL 30.09.2005 n. 203.
Opposta la tesi del Fisco per cui il termine per il versamento della I rata è di 30 gg dal ricevimento della
comunicazione, come stabilito dallʼart. 2 del DL n. 462
del 1997, ovvero 30 giorni dalla comunicazione definitiva dopo i chiarimenti forniti dal contribuente. E i giudici della CTP accolgono proprio la tesi del contribuente; infatti quando lʼavviso bonario viene recapitato
allʼintermediario e non al contribuente, il termine
di pagamento decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dellʼinvito. Nella fattispecie il termine per pagare le somme o
la prima rata del piano di dilazione è quindi di novanta
giorni dalla comunicazione dellʼavviso bonario stesso.
Definizione liti pendenti per cartelle da avviso
bonario
La cartella scaturita da avviso bonario con cui si disconoscono deduzioni rientra nella definizione delle liti
pendenti. A chiarirlo è la Cassazione con l'ordinanza
n. 2546 depositata il 21 febbraio 2012. Una società
impugnava l'iscrizione a ruolo ed il conseguente diniego della definizione delle liti pendenti. La commissione
regionale confermava invece sia la validità del ruolo,
sia il diniego della definizione; il contribuente ricorreva, allora, per Cassazione.
La Corte ha accolto il gravame, in base al principio
secondo cui è definibile la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un ruolo derivante dal controllo di
cui all'articolo 36 bis del D.p.r. n. 600 del 1973, quando disconosca la deducibilità di una determinata impo-
sta. La problematica affrontata nell'ordinanza appare
molto attuale in considerazione della recente riapertura della sanatoria per la definizione delle liti pendenti,
infatti, benché limitata alle cause fino a 20mila euro,
essa ha ripreso integralmente le disposizioni di cui
all'articolo 16 della legge 289 del 2002.
Precisamente è possibile definire le liti relative a tutti gli
atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, intendendosi per tali quelli che presuppongono una rettifica
della dichiarazione presentata dal contribuente e, conseguentemente, maggiori imposte. Vi è quindi un'esclusione di tutti gli atti con funzione di liquidazione o
riscossione del tributo, ossia quei provvedimenti che
si limitano a pretendere quanto già dichiarato dal contribuente come dovuto.
Nel caso oggetto dell'ordinanza, l'atto impugnato era un
ruolo conseguente alla liquidazione della dichiarazione, a norma dell'articolo 36 bis del D.p.r. n. 600 del
1973, preceduto da avviso bonario. Quest'attività, nella
maggior parte dei casi, concerne la mera riscossione
(si pensi alle varie ipotesi di omesso versamento) e
quindi, anche se impugnato, non poteva essere oggetto di definizione, perché non considerato atto impositivo. Tuttavia, l'ordinanza, precisa che quando il ruolo
recupera a tassazione poste che il contribuente ha ritenuto deducibili, rappresenta il primo atto con cui l'ufficio esercita la pretesa impositiva.
Nonostante, nella specie, si trattasse di deduzioni Ilor,
la pronuncia è comunque attuale in quanto, ad esempio, potrebbe oggi riguardare il disconoscimento di perdite pregresse riportate a nuovo.
A rischio nullità lʼavviso bonario privo dellʼintestazione qualificante il tipo di atto
Può essere annullato lʼavviso bonario notificato al contribuente senza lʼintestazione che qualifica la tipologia
dellʼatto.
Frenando rispetto a un serie di precedenti contrari, la
Corte di cassazione, con una laconica motivazione
contenuta nellʼordinanza n. 14848 del 5 settembre
2012, ha accolto il ricorso di un contribuente che
contestava un avviso di riscossione privo dellʼintestazione.
Insomma sembra superato il principio per cui nel
processo tributario sono qualificabili come avvisi
di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai
sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda
con una formale intimazione di pagamento, sorretta
dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della
formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso
di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione
o della commissione tributaria competente, le quali
possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o
anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.
Avv. Maurizio Villani
Dott.ssa Grazia Albanese
Tribuna Finanziaria - n. 3
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 23
Il motore di ricerca è responsabile
del trattamento dei dati personali
che appaiono su pagine web pubblicate
da terzi ma dallo stesso indicizzate
Il giudice comunitario ha evidenziato che “lʼattività di
un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nellʼindicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli
utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di
dati personali”. Il gestore del motore di ricerca deve,
quindi, essere considerato come il «responsabile» del
trattamento degli stessi.
In particolare, ciò significa che “il gestore di un motore
di ricerca è obbligato a sopprimere, dallʼelenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web
pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a
questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali
informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi e ciò
eventualmente anche quando la loro pubblicazione su
tali pagine web sia di per sé lecita”.
Corte di giustizia dellʼUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 70/14
Corte di giustizia dellʼUnione europea
COMUNICATO STAMPA n. 70/14
Lussemburgo, 13 maggio 2014
Sentenza nella causa C-131/12
Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de
Protección de Datos,
Mario Costeja González
Il gestore di un motore di ricerca su Internet è
responsabile del trattamento da esso effettuato dei
dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi
Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata
a partire dal nome di una persona, lʼelenco di risultati
mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolger-
si direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia
seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per
ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dallʼelenco di risultati.
Una direttiva dellʼUnione1 mira a proteggere le libertà
e i diritti fondamentali delle persone fisiche (segnatamente il diritto alla vita privata) in occasione del trattamento dei dati personali, eliminando al tempo stesso gli
ostacoli alla libera circolazione di tali dati.
Nel 2010 il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, ha presentato allʼAgencia Española de Protección de Datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati,
AEPD) un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL
(editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna,
specialmente nella regione della Catalogna), nonché
contro Google Spain e Google Inc. Il sig. Costeja González faceva valere che, allorché il proprio nome veniva
introdotto nel motore di ricerca del gruppo Google («Google Search»), lʼelenco di risultati mostrava dei link verso
due pagine del quotidiano di La Vanguardia, datate gennaio e marzo 1998. Tali pagine annunciavano una vendita allʼasta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti
previdenziali nei confronti del sig. Costeja González.
Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di
sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i
suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di
ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per
proteggere tali dati. Dallʼaltro lato, chiedeva che fosse
ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o
di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da
svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai
priva di qualsiasi rilevanza.
LʼAEPD ha respinto il reclamo diretto contro La Vanguardia, ritenendo che lʼeditore avesse legittimamente
pubblicato le informazioni in questione. Per contro, il
reclamo è stato accolto nei confronti di Google Spain e
Google Inc. LʼAEPD ha chiesto a queste due società
di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati
dai loro indici e per rendere impossibile in futuro lʼaccesso a i dati stessi. Google Spain e Google Inc. hanno
proposto due ricorsi dinanzi allʼAudiencia Nacional (Spagna), chiedendo lʼannullamento della decisione dellʼAEPD. È in tale contesto che il giudice spagnolo ha sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia.
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
23
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 24
24
Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che, esplorando Internet in modo automatizzato,
costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi
pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie»
dati ai sensi della direttiva. La Corte giudica inoltre che
il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati
nellʼambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima
di «conservarli» nei suoi server e, eventualmente, di
«comunicarli» e di «metterli a disposizione» dei propri
utenti sotto forma di elenchi di risultati. Tali operazioni,
contemplate in maniera esplicita e incondizionata dalla
direttiva, devono essere qualificate come «trattamento», indipendentemente dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad
altri tipi di informazioni diverse dai dati personali. La
Corte ricorda inoltre che le operazioni contemplate dalla
direttiva devono essere considerate come un trattamento anche nellʼipotesi in cui riguardino esclusivamente
informazioni già pubblicate tali e quali nei media. Una
deroga generale allʼapplicazione della direttiva in unʼipotesi siffatta avrebbe come effetto di svuotare in larga
parte questʼultima del suo significato.
La Corte reputa inoltre che il gestore del motore di ricerca sia il «responsabile» di tale trattamento, ai sensi della
direttiva, dato che è lui a determinarne le finalità e gli
strumenti del trattamento stesso. La Corte rileva in proposito che, nella misura in cui lʼattività di un motore di
ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e
può incidere significativamente sui diritti fondamentali
alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il
gestore del motore di ricerca deve garantire, nellʼambito del le sue responsabilità, delle sue competenze e
delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva. Soltanto in tal modo le garanzie
previste dalla direttiva potranno sviluppare pienamente
i loro effetti e potrà essere effettivamente realizzata una
tutela efficace e completa delle persone interessate.
Quanto allʼambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una
filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno
«stabilimento» ai sensi della direttiva. La Corte respinge
lʼargomento secondo cui il trattamento di dati personali
da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte
considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono
trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da
unʼimpresa che, sebbene situata in uno Stato terzo,
dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato «nel contesto delle attività» di
tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora questʼultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro
in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da questʼultimo.
Per quanto riguarda poi lʼestensione della responsabilità del gestore del motore di ricerca, la Corte constata
che questʼultimo è obbligato, in presenza di determinate condizioni, a sopprimere, dallʼelenco di risultati che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal
nome di una persona, dei link verso pagine web pubbli-
cate da terzi e contenenti informazioni relative a tale
persona. Tale obbligo può esistere anche nellʼipotesi in
cui tale nome o tali informazioni non venga no previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine web, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita.
La Corte sottolinea in tale contesto che un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto consente a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua
una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di
ottenere, mediante lʼelenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa
persona su Internet. La Corte rileva inoltre che tali informazioni toccano potenzialmente una moltitudine di
aspetti della vita privata e che, in assenza del motore
di ricerca, esse non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro. Gli
utenti di Internet possono così stabilire un profilo più o
meno dettagliato delle persone ricercate. Inoltre, lʼeffetto dellʼingerenza nei diritti della persona risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono
Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i
quali conferiscono alle informazioni contenute negli
elenchi di risultati carattere ubiquitario. Tenuto conto
della sua potenziale gravità, una simile ingerenza non
può, secondo la Corte, essere giustificata dal semplice
interesse economico del gestore del motore di ricerca
nel trattamento dei dati.
Tuttavia, poiché la soppressione di link dallʼelenco di
risultati potrebbe, a seconda dellʼinformazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli
utenti di Internet potenzialmente interessati a avere
accesso a questʼultima, la Corte constata che occorre
ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla
protezione dei dati personali. La Corte rileva in proposito che, se indubbiamente i diritti della persona interessata prevalgono, di norma, anche sul citato interesse
degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno
dipendere, in casi particolari, dalla natura dellʼinformazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la
vita privata della persona suddetta, nonché dallʼinteresse del pubblico a ricevere tale informazione, il quale
può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale
persona riveste nella vita pubblica.
Infine, interrogata sulla questione se la direttiva consenta alla persona interessata di chiedere che dei link
verso pagine web siano cancellati da tale elenco di
risultati per il fatto che detta persona desideri che le
informazioni ivi figuranti relative alla sua persona siano
oggetto di «oblio» dopo un certo tempo, la Corte rileva
che, qualora si constati, in seguito a una richiesta della
persona interessata, che lʼinclusione di tali link nellʼelenco è, allo stato attuale, incompatibile con la direttiva,
le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono
essere cancellati. La Corte osserva al riguardo che
anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti
può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta nel caso in cui, tenuto conto dellʼinsieme
Tribuna Finanziaria - n. 3
delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, tali
dati risultino inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le
quali sono stati trattati e al tempo trascorso. La Corte
aggiunge che, nel valutare una domanda di questo tipo
proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore di un motore di ricerca, occorre verificare in particolare se lʼinteressato abbia diritto
a che le informazioni in questione riguardanti la sua
persona non venga no più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a
seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.
Qualora si verifichi unʼipotesi siffatta, i link verso pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale
persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse
preminente del pubblico ad avere accesso, nellʼambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni.
La Corte precisa che la persona interessata può rivolgere domande siffatte direttamente al gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito
esame della loro fondatezza.
Qualora il responsabile del trattamento non dia seguito
a tali domande, la persona interessata può adire lʼautorità di controllo o lʼautorità giudiziaria affinché queste
effettuino le verifiche necessarie e ordinino a detto
responsabile lʼadozione di misure precise conseguenti.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellʼambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allʼinterpretazione del diritto dellʼUnione o alla validità di un atto dellʼUnione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.
Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 maggio 2014 (*)
«Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e
territoriale – Motori di ricerca su Internet – Trattamento
dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e
memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio di
uno Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali dellʼUnione europea – Articoli 7 e 8»
Nella causa C-131/12, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellʼarticolo 267 TFUE, dallʼAudiencia Nacional (Spagna), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta
in cancelleria il 9 marzo 2012, nel procedimento
Google Spain SL, Google Inc.
contro
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
Mario Costeja González,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ileš ič (relatore), L. Bay Larsen, T. von
Danwitz, M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, M. Berger,
A. Prechal e E. Jaraš iū nas, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allʼudienza del 26 febbraio 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per Google Spain SL e Google Inc., da F. González
Díaz, J. Baño Fos e B. Holles, abogados;
– per M. Costeja González, da J. Muñoz Rodríguez,
abogado;
– per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in
qualità di agente;
– per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna e K. Boskovits, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di
agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo austriaco, da G. Kunnert e C. Pesendorfer, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Szpunar,
in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da I. Martínez del Peral
e B. Martenczuk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dellʼavvocato generale, presentate allʼudienza del 25 giugno 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullʼinterpretazione degli articoli 2, lettere b) e d), 4, paragrafo 1, lettere a) e c), 12, lettera b), e 14, primo comma,
lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dellʼarticolo 8 della
Carta dei diritti fondamentali dellʼUnione europea (in
prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata proposta nellʼambito di una
controversia che oppone le società Google Spain SL (in
prosieguo: «Google Spain») e Google Inc. allʼAgencia
Española de Protección de Datos (AEPD) (Agenzia di
protezione dei dati; in prosieguo: lʼ«AEPD») e al
sig. Costeja González, in merito ad una decisione di
detta Agenzia che ha accolto la denuncia depositata
dal sig. Costeja González contro le due società suddette e ha ordinato a Google Inc. di adottare le misure
necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati
personali riguardanti detto interessato e di impedire in
futuro lʼaccesso a tali dati.
Contesto normativo
Diritto dellʼUnione
3. La direttiva 95/46 – che, ai sensi del suo articolo 1,
ha per oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché lʼeliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati – enuncia, ai considerando
2, 10, da 18 a 20, e 25, quanto segue:
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 25
25
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 26
26
«(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati
sono al servizio dellʼuomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono
contribuire al (...) benessere degli individui;
(...)
(10) considerando che le legislazioni nazionali relative
al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dallʼarticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellʼuomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per
effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di
tutela nella Comunità;
(...)
(18) considerando che, onde evitare che una persona
venga privata della tutela cui ha diritto in forza della
presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti
effettuati da una persona che opera sotto lʼautorità del
responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
(19) considerando che lo stabilimento nel territorio di
uno Stato membro implica lʼesercizio effettivo e reale
dellʼattività mediante unʼorganizzazione stabile; che la
forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una
semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo
riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri,
in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare,
segnatamente per evitare che le disposizioni vengano
eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;
(20) considerando che la tutela delle persone prevista
dalla presente direttiva non deve essere impedita dal
fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in
un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello
Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati
per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire lʼeffettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
(...)
(25) considerando che i principi di tutela si esprimono,
da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone (...)
[che trattano dati], obblighi relativi in particolare alla
qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione allʼautorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato, e, dallʼaltro, nel diritto
delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di
esserne informate, di poter accedere ai dati, e chieder-
ne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze».
4. Lʼarticolo 2 della direttiva 95/46 prevede che «[a]i fini
[di tale] direttiva si intende per:
a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con
o senza lʼausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali, come la raccolta, la registrazione, lʼorganizzazione, la conservazione, lʼelaborazione o la modifica, lʼestrazione, la consultazione, lʼimpiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o lʼinterconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
(...)
d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o
giuridica, lʼautorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro
organismo che, da solo o insieme ad altri, determina
le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono
determinati da disposizioni legislative o regolamentari
nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono
essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;
(...)». 5. Lʼarticolo 3 della citata direttiva, intitolato «Campo
dʼapplicazione», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le disposizioni della presente direttiva si applicano al
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare
negli archivi».
6. Lʼarticolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Diritto
nazionale applicabile», prevede:
«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni
nazionali adottate per lʼattuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello
Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri,
esso deve adottare le misure necessarie per assicurare lʼosservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello
Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua
legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;
c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della
Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati,
situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che
Tribuna Finanziaria - n. 3
questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il
responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento».
7. Nellʼambito del capo II della direttiva 95/46, segnatamente nella sezione I, intitolata «Principi relativi alla
qualità dei dati», lʼarticolo 6 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali
devono essere:
a) trattati lealmente e lecitamente;
b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime,
e successivamente trattati in modo non incompatibile
con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per
scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie
appropriate;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per
le quali sono rilevati o sono successivamente trattati,
cancellati o rettificati;
e) conservati in modo da consentire lʼidentificazione
delle persone interessate per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto
arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire
il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».
8. Nel capo II della direttiva 95/46, allʼinterno della sezione II, intitolata «Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati», lʼarticolo 7 recita così:
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati
personali può essere effettuato soltanto quando:
(...)
f) è necessario per il perseguimento dellʼinteresse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei
terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che
non prevalgano lʼinteresse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dellʼarticolo 1, paragrafo 1».
9. Lʼarticolo 9 della citata direttiva, intitolato «Trattamento di dati personali e libertà dʼespressione», ha il
seguente tenore:
«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati
personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o
le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei
capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà
dʼespressione».
10. Lʼarticolo 12 della medesima direttiva, intitolato
«Diritto di accesso», così dispone:
«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona
interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
(...)
b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme
alle disposizioni della presente direttiva, in particolare
a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
(...)». 11. Lʼarticolo 14 della direttiva 95/46, intitolato «Diritto
di opposizione della persona interessata», ha il seguente tenore:
«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
a) almeno nei casi di cui allʼarticolo 7, lettere e) e f), di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e
legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al
trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso
di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal
responsabile non può più riguardare tali dati;
(...)».
12. Lʼarticolo 28 di detta direttiva, intitolato «Autorità di
controllo», è così formulato:
«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità
pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, lʼapplicazione delle disposizioni di attuazione della
presente direttiva, adottate dagli Stati membri.
(...)
3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:
– di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati
oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria allʼesercizio della sua funzione di
controllo;
– di poteri effettivi dʼintervento, come quello (...) di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione
dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento (...);
– (...).
È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dellʼautorità di controllo recanti pregiudizio.
4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a unʼautorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.
(...)
6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla
legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è
competente per esercitare, nel territorio del suo Stato
membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi
poteri su domanda dellʼautorità di un altro Stato membro.
Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in
particolare scambiandosi ogni informazione utile.
(...)».
Diritto spagnolo
13. La direttiva 95/46 è stata trasposta nellʼordinamento spagnolo mediante la legge organica n. 15/1999, del
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 27
27
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 28
28
13 dicembre 1999, relativa alla tutela dei dati personali (BOE n. 298, del 14 dicembre 1999, pag. 43088).
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. Il 5 marzo 2010, il sig. Costeja González, cittadino
spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi allʼAEPD un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione,
soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La
Vanguardia»), nonché contro Google Spain e Google
Inc. Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un
utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja
González nel motore di ricerca del gruppo Google (in
prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso
due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, sulle quali
figurava un annuncio, menzionante il nome del
sig. Costeja González, per una vendita allʼasta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la
riscossione coattiva di crediti previdenziali.
15. Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González
chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dallʼaltro lato, egli chiedeva
che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di
eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che
cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non
figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. Costeja
González affermava in tale contesto che il pignoramento, che era stato effettuato nei suoi confronti, era stato
interamente definito da svariati anni e che la menzione
dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.
16. Con decisione del 30 luglio 2010, lʼAEPD ha respinto il suddetto reclamo nella parte in cui era diretto contro La Vanguardia, ritenendo che la pubblicazione da
parte di questʼultima delle informazioni in questione
fosse legalmente giustificata, dato che aveva avuto
luogo su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari
sociali e aveva avuto lo scopo di conferire il massimo
di pubblicità alla vendita pubblica, al fine di raccogliere il maggior numero di partecipanti allʼasta.
17. Detto reclamo è stato invece accolto nella parte in
cui era diretto contro Google Spain e Google Inc.
LʼAEPD ha considerato in proposito che i gestori di
motori di ricerca sono assoggettati alla normativa in
materia di protezione dei dati, dato che essi effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dellʼinformazione. LʼAEPD ha ritenuto di essere autorizzata ad
ordinare la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori di motori di ricerca,
qualora essa ritenga che la localizzazione e la diffusione degli stessi possano ledere il diritto fondamentale
alla protezione dei dati e la dignità delle persone in
senso ampio, ciò che includerebbe anche la semplice
volontà della persona interessata che tali dati non siano
conosciuti da terzi. LʼAEPD ha affermato che tale obbligo può incombere direttamente ai gestori di motori di
ricerca, senza che sia necessario cancellare i dati o le
informazioni dal sito web in cui questi compaiono,
segnatamente quando il mantenimento di tali informazioni nel sito in questione sia giustificato da una norma
di legge.
18. Google Spain e Google Inc. hanno proposto due
ricorsi separati contro la decisione di cui sopra dinanzi allʼAudiencia Nacional, dei quali questʼultima ha disposto la riunione.
19. Detto giudice chiarisce nella decisione di rinvio che
i ricorsi sopra menzionati portano a chiedersi quali obblighi incombano ai gestori di motori di ricerca per la tutela dei dati personali delle persone interessate, le quali
non desiderino che alcune informazioni, pubblicate sui
siti web di terzi e contenenti loro dati personali che consentono di collegare ad esse dette informazioni, vengano localizzate, indicizzate e messe a disposizione degli
utenti di Internet in modo indefinito. La risposta a tale
quesito dipenderebbe dal modo in cui la direttiva 95/46
deve essere interpretata nel contesto di queste tecnologie che sono apparse dopo la sua pubblicazione.
20. Alla luce di tali considerazioni, lʼAudiencia Nacional ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Per quanto concerne lʼambito territoriale di applicazione della direttiva [95/46] e, di conseguenza, della
normativa spagnola sulla protezione dei dati, si chiede:
a) Se debba ritenersi che esista uno “stabilimento” ai
sensi dellʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [95/46], qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:
– lʼimpresa che gestisce il motore di ricerca apre in uno
Stato membro una succursale o una filiale destinata
alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari
proposti dal motore di ricerca e lʼattività della quale si
dirige agli abitanti di tale Stato;
o
– la società madre designa una filiale situata in tale
Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due file specifici contenenti i dati dei
clienti che hanno stipulato contratti con detta società
per la fornitura di servizi pubblicitari;
o
– la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro
trasmette alla società madre, avente sede al di fuori
dellʼUnione europea, i reclami e le ingiunzioni che le
vengono presentati tanto dalle persone interessate
quanto dalle autorità competenti perché sia rispettato
il diritto alla protezione dei dati, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.
b) Se lʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
[95/46] debba essere interpretato nel senso che si configura un “ricorso a strumenti situati nel territorio di detto
Stato membro” qualora un motore di ricerca:
– utilizzi dei “web spiders” o dei crawler per localizzare e indicizzare le informazioni contenute in pagine web
alloggiate su server situati in tale Stato membro
o
– utilizzi un nome di dominio proprio di uno Stato membro e indirizzi le ricerche e i risultati in funzione della
lingua di tale Stato membro.
Tribuna Finanziaria - n. 3
c) Se possa considerarsi come un ricorso a strumenti,
ai sensi dellʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [95/46], la memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca su Internet. In
caso di risposta affermativa a questʼultimo quesito, se
si possa ritenere soddisfatto tale criterio di collegamento quando lʼimpresa si rifiuti di rivelare il luogo in cui
archivia detti indici, adducendo ragioni di concorrenza.
d) A prescindere dalla risposta ai precedenti quesiti, e
specialmente nel caso in cui la Corte ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti dallʼarticolo 4
della direttiva [95/46]:
Se, alla luce dellʼarticolo 8 della [Carta], la direttiva
[95/46] debba essere applicata nello Stato membro nel
quale si trova il centro di gravità del conflitto e nel quale
è possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei
cittadini dellʼUnione (...).
2) Per quanto concerne lʼattività dei motori di ricerca
quali fornitori di contenuti in relazione alla direttiva
[95/46], si chiede:
a) Riguardo allʼattività [di Google Search] quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, nellʼindicizzarle in maniera automatica, nel memorizzarle temporaneamente e infine nel metterle a disposizione degli
utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi:
Se unʼattività come quella descritta debba considerarsi rientrante nella nozione di “trattamento di dati” ai
sensi dellʼarticolo 2, lettera b), della direttiva [95/46].
b) In caso di risposta affermativa al quesito precedente, e sempre con riferimento ad unʼattività come quella sopra descritta:
Se lʼarticolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] debba
essere interpretato nel senso che la società che gestisce [Google Search] deve essere considerata “responsabile del trattamento” dei dati personali contenuti nelle
pagine web da essa indicizzate.
c) In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
Se lʼ[AEPD], al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14, [primo comma,] lettera a), della
direttiva [95/46], possa ordinare direttamente [a Google
Search] di rimuovere dai propri indici unʼinformazione
pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o
simultaneamente al titolare della pagina web in cui è
inserita tale informazione.
d) In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
Se i motori di ricerca siano sollevati dallʼobbligo di rispettare i diritti di cui sopra qualora lʼinformazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da
terzi e rimanga sulla pagina web di origine.
3) Per quanto concerne la portata del diritto di cancellazione e/o opposizione al trattamento di dati in relazione al diritto allʼoblio, si chiede:
Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dallʼarticolo 12, lettera b),
e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato
dallʼarticolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], implichino che lʼinteressato può rivolgersi
ai motori di ricerca per impedire lʼindicizzazione delle
informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su
pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà
che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti
di Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa
arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni
siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente». Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione, lettere a) e b), concernente
lʼambito di applicazione materiale della direttiva 95/46
21. Con la sua seconda questione, lettere a) e b), da
esaminarsi per prima, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se lʼarticolo 2, lettera b), della direttiva 95/46
debba essere interpretato nel senso che lʼattività di un
motore di ricerca quale fornitore di contenuti, consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da
terzi su Internet, nellʼindicizzarle in modo automatico,
nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un
determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi
della disposizione suddetta, qualora tali informazioni
contengano dati personali. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio desidera inoltre sapere se
il citato articolo 2, lettera d), debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca deve
essere considerato come il «responsabile» del suddetto trattamento di dati personali, ai sensi di questʼultima disposizione.
22. Secondo Google Spain e Google Inc., lʼattività dei
motori di ricerca non può essere considerata quale trattamento dei dati che appaiono sulle pagine web di terzi
visualizzate nellʼelenco dei risultati della ricerca, dato che
detti motori di ricerca trattano le informazioni accessibili su Internet nel loro insieme senza operare una selezione tra i dati personali e le altre informazioni. Inoltre,
anche supponendo che tale attività debba essere qualificata come «trattamento di dati», il gestore di un motore di ricerca non può essere considerato come «responsabile» di tale trattamento, dal momento che egli non
ha conoscenza dei dati in questione e non esercita
alcun controllo su di essi.
23. Per contro, il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano, austriaco e polacco, nonché la Commissione europea, ritengono che lʼattività suddetta implichi
allʼevidenza un «trattamento di dati» nel senso di cui alla
direttiva 95/46, il quale si distingue dal trattamento di dati
ad opera degli editori di siti web e persegue obiettivi diversi rispetto a quelli di questʼultimo. Il gestore di un motore di ricerca sarebbe «responsabile» del trattamento dei
dati da questo effettuato, essendo detto gestore a determinare le finalità e gli strumenti di tale trattamento.
24. Secondo il governo ellenico, lʼattività in questione
costituisce un «trattamento» siffatto, ma poiché i motori di ricerca fungono da semplici intermediari, le imprese che li gestiscono non possono essere considerate
«responsabili», ad eccezione del caso in cui esse
memorizzino dei dati in una «memoria intermedia» o
una «memoria cache» per un periodo di tempo superiore a quanto tecnicamente necessario.
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 29
29
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 30
30
25. A questo proposito occorre rilevare come lʼarticolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 definisca il «trattamento di dati personali» come «qualsiasi operazione
o insieme di operazioni compiute con o senza lʼausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali,
come la raccolta, la registrazione, lʼorganizzazione, la
conservazione, lʼelaborazione o la modifica, lʼestrazione, la consultazione, lʼimpiego, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o lʼinterconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o
la distruzione».
26. Per quanto riguarda in particolare Internet, la Corte
ha già avuto modo di constatare che lʼoperazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un «trattamento» siffatto ai
sensi dellʼarticolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (v.
sentenza Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25).
27. Per quanto concerne lʼattività in esame nel procedimento principale, non è contestato che tra i dati trovati, indicizzati, memorizzati dai motori di ricerca e
messi a disposizione degli utilizzatori di questi ultimi
sono presenti anche informazioni riguardanti persone
fisiche identificate o identificabili, e dunque «dati personali» ai sensi dellʼarticolo 2, lettera a), della direttiva citata.
28. Pertanto, occorre constatare che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla
ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un
motore di ricerca «raccoglie» dati siffatti, che egli
«estrae», «registra» e «organizza» successivamente
nellʼambito dei suoi programmi di indicizzazione, «conserva» nei suoi server e, eventualmente, «comunica»
e «mette a disposizione» dei propri utenti sotto forma
di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali
operazioni sono contemplate in maniera esplicita e
incondizionata allʼarticolo 2, lettera b), della direttiva
95/46, esse devono essere qualificate come «trattamento» ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il
fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le
medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali.
29. La constatazione di cui sopra non viene invalidata
neppure dal fatto che tali dati abbiano già costituito lʼoggetto di una pubblicazione su Internet e non vengano
modificati dal suddetto motore di ricerca.
30. Infatti, la Corte ha già constatato che le operazioni contemplate dallʼarticolo 2, lettera b), della direttiva
95/46 devono essere considerate come un trattamento siffatto anche nellʼipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media.
La Corte ha infatti rilevato, a questo proposito, che una
deroga generale allʼapplicazione della direttiva 95/46
in unʼipotesi siffatta priverebbe in larga parte del suo
significato tale direttiva (v., in tal senso, senten za
Satakunnan
Markkinapörssi
e
Satamedia,
C-73/07, EU:C:2008:727, punti 48 e 49).
31. Inoltre, discende dalla definizione contenuta nellʼarticolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 che, se
indubbiamente la modificazione di dati personali costi-
tuisce un trattamento ai sensi della direttiva stessa,
le altre operazioni menzionate in tale disposizione non
esigono affatto, invece, che i dati suddetti vengano
modificati.
32. Quanto alla questione se il gestore di un motore di
ricerca debba o no essere considerato come il «responsabile del trattamento» dei dati personali effettuato da
tale motore nellʼambito di unʼattività come quella oggetto del procedimento principale, occorre ricordare che lʼarticolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 definisce detto
responsabile come «la persona fisica o giuridica, lʼautorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo
che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli
strumenti del trattamento di dati personali».
33. Orbene, è il gestore del motore di ricerca a determinare le finalità e gli strumenti di tale attività e dunque del trattamento di dati personali che egli stesso
effettua nellʼambito dellʼattività medesima, ed è di conseguenza lui a dover essere considerato come il
«responsabile» di tale trattamento a norma del citato
articolo 2, lettera d).
34. Inoltre, occorre constatare che sarebbe contrario
non soltanto al chiaro tenore letterale di tale disposizione, ma anche alla sua finalità – consistente nel garantire, mediante unʼampia definizione della nozione di
«responsabile», una tutela efficace e completa delle
persone interessate – il fatto di escludere dalla nozione di cui sopra il gestore di un motore di ricerca per il
motivo che egli non esercita alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi.
35. A questo proposito, occorre sottolineare che il trattamento di dati personali effettuato nellʼambito dellʼattività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet.
36. Inoltre, è pacifico che tale attività dei motori di ricerca svolge un ruolo decisivo nella diffusione globale dei
dati suddetti, in quanto rende accessibili questi ultimi a
qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a
partire dal nome della persona interessata, anche a
quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la
pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati.
37. Per di più, lʼorganizzazione e lʼaggregazione delle
informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti lʼaccesso a dette informazioni, possono avere come effetto
che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a
partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso lʼelenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di questʼultima.
38. Pertanto, nella misura in cui lʼattività di un motore
di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta allʼattività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto
che determina le finalità e gli strumenti di questa attività
deve assicurare, nellʼambito delle sue responsabilità,
delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta
Tribuna Finanziaria - n. 3
attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da questʼultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle
persone interessate, in particolare del loro diritto al
rispetto della loro vita privata.
39. Infine, la circostanza che gli editori di siti web abbiano la facoltà di indicare ai gestori di motori di ricerca, con
lʼaiuto segnatamente di protocolli di esclusione come
«robot.txt» o di codici come «noindex» o «noarchive», il
loro desiderio che una determinata informazione, pubblicata sul loro sito, venga esclusa in tutto o in parte dagli indici automatici di detti motori di ricerca, non significa che la
mancanza di unʼindicazione siffatta da parte di questi editori liberi il gestore di un motore di ricerca dalla sua responsabilità per il trattamento dei dati personali che egli effettua nellʼambito dellʼattività del motore stesso.
40. Infatti, tale circostanza non modifica il fatto che le
finalità e gli strumenti del citato trattamento sono determinati da detto gestore. Inoltre, anche supponendo che
la summenzionata facoltà degli editori di siti web significhi che costoro determinano insieme con il suddetto
gestore gli strumenti di tale trattamento, tale circostanza nulla toglierebbe alla responsabilità di questʼultimo,
dato che lʼarticolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 prevede espressamente che tale determinazione possa
essere effettuata «da solo o insieme ad altri».
41. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla seconda questione, lettere a) e b), dichiarando che lʼarticolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46
deve essere interpretato nel senso che, da un lato, lʼattività di un motore di ricerca consistente nel trovare
informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet,
nellʼindicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle
temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2,
lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dallʼaltro lato, il gestore di detto motore di
ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dellʼarticolo 2, lettera d), di cui sopra.
Sulla prima questione, lettere da a) a d), concernente
lʼambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46
42. Con la sua prima questione, lettere da a) a d), il
giudice del rinvio mira a stabilire se sia possibile applicare la normativa nazionale di recepimento della direttiva 95/46 in circostanze quali quelle in esame nel procedimento principale.
43. In tale contesto, il giudice del rinvio ha accertato i
seguenti fatti:
– Google Search viene proposto a livello mondiale tramite il sito web «www.google.com». In numerosi Stati
esistono versioni locali adattate alla lingua nazionale.
La versione in lingua spagnola di Google Search viene
proposta tramite il sito web «www.google.es», registrato dal 16 settembre 2003. Google Search è uno dei
motori di ricerca più utilizzati in Spagna.
– Google Search è gestito da Google Inc., che è la
società madre del gruppo Google e la cui sede sociale si trova negli Stati Uniti.
– Google Search indicizza i siti web del mondo intero,
e tra questi i siti ubicati in Spagna. Le informazioni indicizzate dai suoi «web spiders» o dai suoi crawler, ossia
programmi informatici utilizzati per reperire e scandagliare il contenuto delle pagine web in modo metodico
e automatizzato, vengono memorizzate temporaneamente in server dei quali si ignora lo Stato di ubicazione, informazione questa che viene mantenuta segreta
per ragioni di concorrenza.
– Google Search non si limita a dare accesso ai contenuti ospitati sui siti web indicizzati, ma sfrutta tale attività per includere, dietro pagamento, pubblicità associate ai termini di ricerca introdotti dagli utenti di Internet,
a beneficio di imprese che desiderano utilizzare tale
mezzo per offrire i loro beni o servizi a tali utenti.
– Il gruppo Google utilizza la propria filiale Google Spain
per la promozione delle vendite di spazi pubblicitari
generati sul sito web «www.google.com». Google Spain,
che è stata costituita il 3 settembre 2003 e che gode di
personalità giuridica autonoma, ha la propria sede sociale a Madrid (Spagna). Essa sviluppa le proprie attività
essenzialmente a destinazione delle imprese basate
in Spagna, operando quale agente commerciale del
gruppo suddetto in tale Stato membro. Il suo oggetto
sociale consiste nel promuovere, facilitare ed effettuare la vendita di prodotti e di servizi di pubblicità online
a terzi, nonché il marketing di questa pubblicità.
– Google Inc. ha designato Google Spain come responsabile del trattamento, in Spagna, di due file registrati
da Google Inc. presso lʼAEPD, tenendo presente che tali
file hanno lo scopo di contenere i dati personali dei
clienti che hanno concluso contratti di servizi pubblicitari con Google Inc.
44. In concreto, il giudice del rinvio si interroga, in via
principale, in merito alla nozione di «stabilimento», ai
sensi dellʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, e a quella di «ricorso a strumenti situati nel
territorio di detto Stato membro», ai sensi dellʼarticolo
4, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.
Sulla prima questione, lettera a)
45. Con la sua prima questione, lettera a), il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se lʼarticolo 4, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali
viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione di
cui sopra, qualora una o più delle seguenti tre condizioni siano soddisfatte:
– il gestore di un motore di ricerca apre in uno Stato
membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti
dal motore di ricerca e lʼattività della quale si dirige agli
abitanti di tale Stato, oppure
– la società madre designa una filiale situata in tale
Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due file specifici contenenti i dati dei
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:56 Pagina 31
31
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 32
32
clienti che hanno stipulato contratti con detta società
per la fornitura di servizi pubblicitari, oppure
– la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro
trasmette alla società madre, avente sede al di fuori
dellʼUnione, i reclami e le ingiunzioni che le vengono
presentati tanto dalle persone interessate quanto dalle
autorità competenti perché sia rispettato il diritto alla
protezione dei dati personali, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.
46. Per quanto riguarda la prima di queste tre condizioni, il giudice del rinvio rileva che Google Search è
gestito e amministrato da Google Inc., e che non è
dimostrato che Google Spain realizzi in Spagna unʼattività direttamente connessa allʼindicizzazione o alla
memorizzazione di informazioni o di dati contenuti nei
siti web di terzi. Tuttavia, lʼattività di promozione e di
vendita degli spazi pubblicitari, di cui si occupa Google Spain per la Spagna, costituirebbe la parte essenziale dellʼattività commerciale del gruppo Google e
potrebbe essere considerata come strettamente connessa a Google Search.
47. Il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano, austriaco e polacco, nonché la Commissione, ritengono che, tenuto conto del nesso inscindibile tra lʼattività del motore di ricerca gestito da Google Inc. e quella di Google Spain, questʼultima debba essere considerata come uno stabilimento della prima, nel contesto
delle cui attività viene effettuato il trattamento di dati
personali. Invece, secondo Google Spain, Google Inc.
ed il governo ellenico, lʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 95/46 non trova applicazione nellʼipotesi corrispondente alla prima delle tre condizioni elencate dal giudice del rinvio.
48. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che il
considerando 19 della direttiva 95/46 precisa che «lo
stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica
lʼesercizio effettivo e reale dellʼattività mediante unʼorganizzazione stabile», e «che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o
di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo».
49. Orbene, non è contestato che Google Spain si dedica allʼesercizio effettivo e reale di unʼattività mediante
unʼorganizzazione stabile in Spagna. Essendo inoltre
dotata di una personalità giuridica propria, detta società
costituisce in tal modo una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, di conseguenza, uno «stabilimento» ai sensi dellʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 95/46.
50. Al fine di soddisfare il criterio fissato da questa
disposizione, è altresì necessario che il trattamento di
dati personali ad opera del responsabile dello stesso
venga «effettuato nel contesto delle attività» di uno stabilimento di questo responsabile nel territorio di uno
Stato membro.
51. Google Spain e Google Inc. negano che tale situazione sussista nel caso di specie, dal momento che il
trattamento di dati personali in esame nel procedimento principale viene effettuato esclusivamente da Google Inc., che gestisce Google Search senza alcun inter-
vento da parte di Google Spain, la cui attività si limita
alla fornitura di un sostegno allʼattività pubblicitaria del
gruppo Google, che si differenzia dal suo servizio di
motore di ricerca.
52. Tuttavia, come sottolineato in particolare dal governo spagnolo e dalla Commissione, lʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 non esige che il
trattamento di dati personali in questione venga effettuato «dallo» stesso stabilimento interessato, bensì soltanto che venga effettuato «nel contesto delle attività»
di questʼultimo.
53. Inoltre, alla luce dellʼobiettivo della direttiva 95/46
di garantire una tutela efficace e completa delle libertà
e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, lʼespressione suddetta non
può ricevere unʼinterpretazione restrittiva (v., per analogia,
sentenza
LʼOréal
e a.,
C-324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63).
54. In tali circostanze, occorre rilevare che risulta in
particolare dai considerando da 18 a 20 e dallʼarticolo
4 della direttiva 95/46 che il legislatore dellʼUnione ha
inteso evitare che una persona venga esclusa dalla
protezione garantita da tale direttiva e che tale protezione venga elusa, prevedendo a tal fine un ambito di
applicazione territoriale particolarmente esteso.
55. Tenuto conto di tale obiettivo della direttiva 95/46 e
del tenore letterale del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), occorre affermare che il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore
di ricerca come Google Search, il quale venga gestito
da unʼimpresa con sede in uno Stato terzo ma avente
uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato
«nel contesto delle attività» di tale stabilimento qualora
questʼultimo sia destinato a garantire, in tale Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari
proposti dal suddetto motore di ricerca, che servono a rendere redditizio il servizio offerto da questʼultimo.
56. Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento
situato nello Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli
spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il
motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività.
57. A questo proposito occorre ricordare che, come si
è precisato ai punti da 26 a 28 della presente sentenza, la visualizzazione stessa di dati personali su una
pagina di risultati di una ricerca costituisce un trattamento di dati personali. Orbene, poiché la suddetta
visualizzazione di risultati è accompagnata, sulla stessa pagina, da quella di pubblicità correlate ai termini di
ricerca, è giocoforza constatare che il trattamento di
dati personali in questione viene effettuato nel contesto
dellʼattività pubblicitaria e commerciale dello stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno
Stato membro, nella fattispecie il territorio spagnolo.
58. Date tali circostanze, non si può accettare che il
trattamento di dati personali effettuato per le esigenze
Tribuna Finanziaria - n. 3
del funzionamento del suddetto motore di ricerca venga
sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46, ciò che pregiudicherebbe lʼeffetto utile di
questʼultima e la tutela efficace e completa delle libertà
e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che detta
direttiva mira a garantire (v., per analogia, sentenza
LʼOréal e a., EU:C:2011:474, punti 62 e 63), segnatamente il diritto al rispetto della loro vita privata, con
riguardo al trattamento dei dati personali, al quale detta
direttiva riconosce unʼimportanza particolare, come
confermato segnatamente dallʼarticolo 1, paragrafo 1,
e dai considerando 2 e 10 della direttiva medesima (v.,
in tal senso, sentenze Österreichischer Rundfunk e a.,
C 465/00, C 138/01 e C 139/01, EU:C:2003:294, punto
70; Rijkeboer, C 553/07, EU:C:2009:293, punto 47,
nonché IPI, C 473/12, EU:C:2013:715, punto 28 e la
giurisprudenza ivi citata).
59. Dal momento che la prima delle tre condizioni elencate dal giudice del rinvio è sufficiente di per sé sola
per concludere che uno stabilimento come Google
Spain soddisfa il criterio previsto dallʼarticolo 4, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 95/46, non è necessario esaminare le altre due condizioni.
60. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre
rispondere alla prima questione, lettera a), dichiarando
che lʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto
delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale
trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi
della disposizione suddetta, qualora il gestore di un
motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di
ricerca e lʼattività della quale si dirige agli abitanti di
detto Stato membro.
Sulla prima questione, lettere da b) a d)
61. Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, lettera a), non vi è luogo a rispondere alla prima
questione, lettere da b) a d).
Sulla seconda questione, lettere c) e d), concernente
lʼestensione della responsabilità del gestore di un motore di ricerca ai sensi della direttiva 95/46
62. Con la sua seconda questione, lettere c) e d), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva
95/46 debbano essere interpretati nel senso che, per
rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, il gestore
di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dallʼelenco di risultati che appare a seguito di una ricerca
effettuata a partire dal nome di una persona, dei link
verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui
tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di
cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro
pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita.
63. Google Spain e Google Inc. ritengono che, in virtù
del principio di proporzionalità, qualsiasi domanda diretta alla soppressione di informazioni debba essere indi-
rizzata allʼeditore del sito web interessato, in quanto
questʼultimo è colui che assume la responsabilità di
rendere pubbliche le informazioni, che è in grado di
valutare la liceità di tale pubblicazione e che dispone dei
mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni stesse. Inoltre, imporre al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici
informazioni pubblicate su Internet non terrebbe sufficientemente conto dei diritti fondamentali degli editori
di siti web, degli altri utenti di Internet, nonché dello
stesso gestore.
64. Secondo il governo austriaco, unʼautorità di controllo nazionale può ordinare a tale gestore di cancellare dai propri archivi informazioni pubblicate da terzi unicamente nel caso in cui lʼilliceità o lʼinesattezza dei dati
in questione sia stata previamente constatata o la persona interessata abbia presentato con successo unʼopposizione dinanzi allʼeditore del sito web sul quale tali
informazioni sono state pubblicate.
65. Il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano e polacco, nonché la Commissione, ritengono che
lʼautorità nazionale possa ordinare direttamente al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici
e dalla propria memoria intermedia informazioni contenenti dati personali pubblicati da terzi, senza doversi rivolgere previamente o simultaneamente allʼeditore della pagina web nella quale compaiono tali informazioni. Oltre a ciò, ad avviso del sig. Costeja González, dei governi spagnolo e italiano nonché della Commissione, la circostanza che le informazioni suddette
siano state pubblicate in modo lecito e ancora compaiano sulla pagina web dʼorigine non incide sugli obblighi incombenti a detto gestore in forza della direttiva
95/46. Invece, per il governo polacco, tale circostanza
è idonea a liberare il gestore del motore di ricerca dai
propri obblighi.
66. In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dallʼarticolo 1 e dal considerando 10 della direttiva
95/46, questʼultima mira a garantire un livello elevato di
protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata,
con riguardo al trattamento dei dati personali (v., in tal
senso, sentenza IPI, EU:C:2013:715, punto 28).
67. A mente del considerando 25 della direttiva 95/46,
i principi di tutela previsti da questʼultima si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico dei soggetti
che trattano dati – obblighi relativi in particolare alla
qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione allʼautorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato – e, dallʼaltro, nel diritto
delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di
esserne informate, di poter accedere ai dati e di poterne chiedere la rettifica, o anche di opporsi al trattamento in talune circostanze.
68. La Corte ha già statuito che le disposizioni della
direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata,
devono necessariamente essere interpretate alla luce
dei diritti fondamentali che, secondo una costante giu-
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 33
33
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 34
34
risprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce lʼosservanza e
che sono ormai iscritti nella Carta (v., in particolare,
sentenze Connolly/Commissione, C 274/99 P,
EU:C:2001:127, punto 37, nonché Österreichischer
Rundfunk e a., EU:C:2003:294, punto 68).
69. In tal senso, lʼarticolo 7 della Carta garantisce il
diritto al rispetto della vita privata, mentre lʼarticolo 8
della Carta proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati personali. I paragrafi 2 e 3 di questʼultimo articolo precisano che i dati suddetti devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge,
che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il
rispetto di tali regole è soggetto al controllo di unʼautorità indipendente. Tali prescrizioni ricevono attuazione
in particolare mediante gli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della
direttiva 95/46.
70. Quanto allʼarticolo 12, lettera b), della direttiva 95/46,
esso dispone che gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica,
la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di questa direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o
inesatto dei dati. Poiché questʼultima precisazione relativa allʼipotesi del mancato rispetto di talune prescrizioni dettate dallʼarticolo 6, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 95/46 risulta avere carattere esemplificativo e
non esaustivo, ne consegue che la non conformità del
trattamento, atta a conferire alla persona interessata il
diritto garantito dallʼarticolo 12, lettera b), di tale direttiva, può derivare anche dal mancato rispetto delle altre
condizioni di liceità imposte da questʼultima al trattamento di dati personali.
71. A questo proposito occorre ricordare che, fatte
salve le deroghe ammesse ai sensi dellʼarticolo 13
della direttiva 95/46, qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi
relativi alla qualità dei dati, enunciati allʼarticolo 6 di
detta direttiva, e, dallʼaltro, rispondere ad uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati,
elencati allʼarticolo 7 della direttiva stessa (v. sentenze Österreichischer Rundfunk e a., EU:C:2003:294,
punto 65; ASNEF e FECEMD, C 468/10 e C 469/10,
EU:C:2011:777, punto 26, nonché Worten, C 342/12,
EU:C:2013:355, punto 33).
72. A mente del citato articolo 6, e fatte salve le disposizioni specifiche che gli Stati membri possono prevedere per trattamenti a scopi storici, statistici o scientifici, spetta al responsabile del trattamento garantire che
i dati personali siano «trattati lealmente e lecitamente», che vengano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non
incompatibile con tali finalità», che siano «adeguati,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati», che siano «esatti e, se necessario,
aggiornati» e, infine, che siano «conservati in modo da
consentire lʼidentificazione delle persone interessate
per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati». In tale contesto,
detto responsabile deve prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati che non soddisfano le prescrizioni dettate dalla disposizione suddetta vengano cancellati o rettificati.
73. Quanto alla legittimazione, ai sensi dellʼarticolo 7
della direttiva 95/46, di un trattamento come quello
oggetto del procedimento principale effettuato dal gestore di un motore di ricerca, esso può ricadere sotto il
motivo contemplato dal citato articolo 7, alla lettera f).
74. Tale disposizione consente il trattamento di dati
personali allorché questo è necessario per il perseguimento dellʼinteresse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano lʼinteresse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata – segnatamente il suo diritto al rispetto della
sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali –, i quali richiedono una tutela ai sensi dellʼarticolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Lʼapplicazione del
citato articolo 7, lettera f), esige dunque una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nellʼambito della quale si deve tener conto dellʼimportanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli
articoli 7 e 8 della Carta (v. sentenza ASNEF e
FECEMD, EU:C:2011:777, punti 38 e 40).
75. Se dunque la conformità del trattamento di dati agli
articoli 6 e 7, lettera f), della direttiva 95/46 può essere verificata nellʼambito di una domanda ai sensi dellʼarticolo 12, lettera b), di questʼultima, la persona interessata può inoltre avvalersi, a determinate condizioni, del
diritto di opposizione previsto dallʼarticolo 14, primo
comma, lettera a), della medesima direttiva.
76. Ai sensi di tale articolo 14, primo comma, lettera
a), gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto – almeno nei casi di cui allʼarticolo 7, lettere
e) e f), della citata direttiva – di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi preminenti e legittimi derivanti
dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che
la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla
normativa nazionale. La ponderazione da effettuarsi
nellʼambito di tale articolo 14, primo comma, lettera a),
permette così di tener conto in modo più specifico di
tutte le circostanze caratterizzanti la situazione concreta della persona interessata. In caso di opposizione
giustificata, il trattamento messo in atto dal responsabile di questʼultimo non può più riguardare tali dati.
77. Le domande ai sensi degli articoli 12, lettera b), e
14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 possono essere direttamente presentate dalla persona
interessata al responsabile del trattamento, il quale
deve in tal caso procedere al debito esame della loro
fondatezza e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione. Qualora il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona
interessata può adire lʼautorità di controllo o lʼautorità
Tribuna Finanziaria - n. 3
giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino al suddetto responsabile lʼadozione di
misure precise conseguenti.
78. A questo proposito occorre rilevare che dallʼarticolo 28, paragrafi 3 e 4, della direttiva 95/46 risulta che
qualsiasi persona può presentare a unʼautorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e
delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali, e che tale autorità dispone di poteri investigativi e di poteri effettivi di intervento che le consentono di
ordinare in particolare il congelamento, la cancellazione o la distruzione di dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento.
79. È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare e applicare le disposizioni della direttiva 95/46
disciplinanti i diritti della persona interessata allorché
questʼultima presenta allʼautorità di controllo o allʼautorità giudiziaria una domanda quale quella oggetto del
procedimento a quo.
80. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che,
come si è constatato ai punti da 36 a 38 della presente
sentenza, un trattamento di dati personali, quale quello
in esame nel procedimento principale, effettuato dal
gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui
la ricerca con lʼaiuto di tale motore venga effettuata a
partire dal nome di una persona fisica, dal momento che
detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante lʼelenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a
questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto –
essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, lʼeffetto dellʼingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo
importante che svolgono Internet e i motori di ricerca
nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere
ubiquitario (v., in tal senso, sentenza eDate Advertising
e a., C 509/09 e C 161/10, EU:C:2011:685, punto 45).
81. Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che questʼultima non può essere
giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dallʼelenco di risultati potrebbe, a seconda dellʼinformazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a questʼultima, occorre ricercare, in
situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse
degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno
dipendere, in casi particolari, dalla natura dellʼinformazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la
vita privata della persona suddetta, nonché dallʼinteresse del pubblico a disporre di tale informazione, il
quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che
tale persona riveste nella vita pubblica.
82. Lʼautorità di controllo o lʼautorità giudiziaria, allʼesito della valutazione dei presupposti di applicazione
degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera
a), della direttiva 95/46, da effettuarsi allorché ricevono una domanda quale quella oggetto del procedimento principale, possono ordinare al suddetto gestore di
sopprimere, dallʼelenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una
persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi
e contenenti informazioni relative a tale persona, senza
che unʼingiunzione in tal senso presupponga che tale
nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso
dellʼeditore o su ingiunzione di una delle autorità sopra
menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina web sulla quale sono stati pubblicati.
83. Infatti, come si è constatato ai punti da 35 a 38 della
presente sentenza, poiché il trattamento dei dati effettuato nel contesto dellʼattività di un motore di ricerca si
distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web e incide ulteriormente sui diritti fondamentali della persona interessata, il gestore di tale motore di ricerca quale responsabile del trattamento in questione deve assicurare, nellʼambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità,
che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da questʼultima possano sviluppare pienamente i loro effetti.
84. In proposito occorre rilevare che, tenuto conto della
facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i
responsabili della loro pubblicazione non sempre sono
assoggettati alla normativa dellʼUnione, non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web
la cancellazione delle informazioni che le riguardano.
85. Inoltre, il trattamento da parte dellʼeditore di una
pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dellʼarticolo 9 della
direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da
questʼultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi
il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i
diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo
comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro lʼeditore della pagina web.
86. Infine, occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma dellʼarticolo 7 della direttiva
95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito
web non coincide necessariamente con il motivo che si
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 35
35
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 36
36
applica allʼattività dei motori di ricerca, ma che, anche
quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi
degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a),
di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti
del trattamento effettuato dal gestore di un motore di
ricerca o di quello effettuato dallʼeditore di detta pagina
web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e,
dallʼaltro, le conseguenze che tali trattamenti hanno
per la persona interessata, e segnatamente per la sua
vita privata, non sono necessariamente le stesse.
87. Infatti, lʼinclusione nellʼelenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome
di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente lʼaccessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo
decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire unʼingerenza più rilevante nel diritto
fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dellʼeditore della suddetta pagina web.
88. Alla luce dellʼinsieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione, lettere c)
e d), dichiarando che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo
comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere
interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da
queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dallʼelenco di risultati che appare a seguito di una ricerca
effettuata a partire dal nome di una persona, dei link
verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui
tale nome o tali informazioni non vengano previamente
o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui
trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.
Sulla terza questione, concernente la portata dei diritti
della persona interessata garantiti dalla direttiva 95/46
89. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo
comma, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere
interpretati nel senso che consentono alla persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca
che questi sopprima dallʼelenco di risultati, che appare a
seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di
questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere
riguardanti questʼultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera lʼ«oblio» di queste informazioni dopo un certo tempo.
90. Google Spain, Google Inc., i governi ellenico, austriaco e polacco, nonché la Commissione, ritengono che
tale questione esiga una risposta negativa. Google
Spain, Google Inc., il governo polacco e la Commissione fanno valere in proposito che gli articoli 12, lettera
b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46
conferiscono dei diritti alle persone interessate unicamente a condizione che il trattamento in parola sia incompatibile con la direttiva stessa, oppure in ragione di motivi preminenti e legittimi attinenti alla loro situazione particolare, e non per il semplice fatto che tali persone ritengano che tale trattamento possa arrecare loro pregiudizio o che esse desiderino che i dati costituenti lʼoggetto di detto trattamento cadano nellʼoblio. I governi ellenico e austriaco reputano che la persona interessata
debba rivolgersi allʼeditore del sito web in questione.
91. Il sig. Costeja González nonché i governi spagnolo e italiano ritengono che la persona interessata possa
opporsi allʼindicizzazione dei propri dati personali ad
opera di un motore di ricerca, qualora la diffusione di tali
dati tramite questʼultimo le arrechi pregiudizio e i diritti fondamentali di questa persona alla protezione dei
dati suddetti e al rispetto della vita privata, comprendenti il «diritto allʼoblio», prevalgano sui legittimi interessi del gestore del motore di ricerca e sullʼinteresse
generale alla libertà dʼinformazione.
92. Quanto allʼarticolo 12, lettera b), della direttiva 95/46,
la cui applicazione è subordinata alla condizione che il
trattamento di dati personali sia incompatibile con la direttiva stessa, occorre ricordare che, come si è rilevato al
punto 72 della presente sentenza, unʼincompatibilità siffatta può derivare non soltanto dal fatto che tali dati siano
inesatti, ma anche segnatamente dal fatto che essi siano
inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle
finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che siano conservati per un arco di tempo superiore
a quello necessario, a meno che la loro conservazione
non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici.
93. Da tali prescrizioni, dettate dallʼarticolo 6, paragrafo
1, lettere da c) a e), della direttiva 95/46, discende che
anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti
può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in
rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
trattati. Tale situazione si configura in particolare nel
caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non
siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso.
94. Pertanto, nellʼipotesi in cui si constati, in seguito a
una domanda della persona interessata ai sensi dellʼarticolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, che lʼinclusione nellʼelenco di risultati – che appare a seguito di
una ricerca effettuata a partire dal suo nome – dei link
verso pagine web, legittimamente pubblicate da terzi
e contenenti informazioni veritiere relative alla sua persona, è, allo stato attuale, incompatibile con il citato
articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), a motivo del
fatto che tali informazioni appaiono, alla luce dellʼinsieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie,
inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero
eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca, le
informazioni e i link in parola di cui al suddetto elenco
di risultati devono essere cancellati.
95. Per quanto riguarda le domande ai sensi del suddetto articolo 12, lettera b), fondate sul presunto man-
Tribuna Finanziaria - n. 3
cato rispetto delle condizioni previste dallʼarticolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, nonché le domande a norma
dellʼarticolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, occorre rilevare che ciascun trattamento di dati personali deve essere legittimato in virtù di
tale articolo 7 per tutto il tempo in cui viene effettuato.
96. Alla luce di quanto precede, nel valutare domande
di questo tipo proposte contro un trattamento di dati quale
quello in esame nel procedimento principale, occorre
verificare in particolare se lʼinteressato abbia diritto a che
lʼinformazione riguardante la sua persona non venga più,
allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di
risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a
partire dal suo nome. In proposito occorre sottolineare
che la constatazione di un diritto siffatto non presuppone
che lʼinclusione dellʼinformazione in questione nellʼelenco di risultati arrechi un pregiudizio allʼinteressato.
97. Dato che lʼinteressato può, sulla scorta dei suoi
diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della
Carta, chiedere che lʼinformazione in questione non
venga più messa a disposizione del grande pubblico
mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre considerare – come risulta in particolare
dal punto 81 della presente sentenza – che i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio,
non soltanto sullʼinteresse economico del gestore del
motore di ricerca, ma anche sullʼinteresse di tale pubblico a trovare lʼinformazione suddetta in occasione di
una ricerca concernente il nome di questa persona.
Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona
nella vita pubblica, che lʼingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dallʼinteresse preponderante del
pubblico suddetto ad avere accesso, mediante lʼinclusione summenzionata, allʼinformazione di cui trattasi.
98. Relativamente ad una situazione come quella in
esame nel procedimento principale, che riguarda la
visualizzazione – nellʼelenco di risultati che lʼutente di
Internet ottiene effettuando una ricerca a partire dal
nome della persona interessata con lʼaiuto di Google
Search – di link verso pagine degli archivi online di un
quotidiano, contenenti annunci che menzionano il nome
di tale persona e si riferiscono ad unʼasta immobiliare
legata ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, occorre affermare
che, tenuto conto del carattere sensibile delle informazioni contenute in tali annunci per la vita privata di detta
persona, nonché del fatto che la loro pubblicazione iniziale era stata effettuata 16 anni prima, la persona interessata vanta un diritto a che tali informazioni non siano
più collegate al suo nome attraverso un elenco siffatto.
Pertanto, dal momento che nella fattispecie non sembrano sussistere ragioni particolari giustificanti un interesse preponderante del pubblico ad avere accesso,
nel contesto di una ricerca siffatta, a dette informazioni – aspetto questo che spetta però al giudice del rinvio verificare –, la persona interessata può esigere, a
norma degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma,
lettera a), della direttiva 95/46, la soppressione dei link
suddetti da tale elenco di risultati.
99. Dalle suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli
articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a),
della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso
che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali
disposizioni, si deve verificare in particolare se lʼinteressato abbia diritto a che lʼinformazione in questione
riguardante la sua persona non venga più, allo stato
attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che lʼinclusione
dellʼinformazione in questione in tale elenco arrechi un
pregiudizio a detto interessato. Dato che lʼinteressato
può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti
dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che lʼinformazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un
siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui
sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sullʼinteresse economico del gestore del motore di ricerca,
ma anche sullʼinteresse di tale pubblico ad accedere
allʼinformazione suddetta in occasione di una ricerca
concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così
non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari,
come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che lʼingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dallʼinteresse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dellʼinclusione summenzionata, allʼinformazione di cui trattasi.
Sulle spese
100. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Lʼarticolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere
interpretato nel senso che, da un lato, lʼattività di un
motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nellʼindicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle
temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come
«trattamento di dati personali», ai sensi del citato
articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dallʼaltro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dellʼarticolo 2, lettera d), di cui sopra.
2) Lʼarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabi-
Tribuna Finanziaria - n. 3
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 37
37
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 38
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
le di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il
gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato
membro una succursale o una filiale destinata alla
promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e lʼattività della quale
si dirige agli abitanti di detto Stato membro.
3) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da
queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il
gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dallʼelenco di risultati che appare a seguito
di una ricerca effettuata a partire dal nome di una
persona, dei link verso pagine web pubblicate da
terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò
eventualmente anche quando la loro pubblicazione
su tali pagine web sia di per sé lecita.
4) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in par-
38
ticolare se lʼinteressato abbia diritto a che lʼinformazione in questione riguardante la sua persona
non venga più, allo stato attuale, collegata al suo
nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome,
senza per questo che la constatazione di un diritto
siffatto presupponga che lʼinclusione dellʼinformazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che lʼinteressato può,
sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti
dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che lʼinformazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio,
non soltanto sullʼinteresse economico del gestore
del motore di ricerca, ma anche sullʼinteresse di tale
pubblico ad accedere allʼinformazione suddetta in
occasione di una ricerca concernente il nome di
questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora
risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che lʼingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata
dallʼinteresse preponderante del pubblico suddetto
ad avere accesso, in virtù dellʼinclusione summenzionata, allʼinformazione di cui trattasi.
Transfer pricing e UNICO 2014
Ai fini dichiarativi è necessario indicare il possesso della
documentazione che comprova che le operazioni intercompany sono avvenute al valore di mercato.
Le operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, ai sensi dellʼart. 110,
co. 7, del D.P.R. 917/1986, devono essere valutate in base
al c.d. valore normale (di mercato) della transazione economica. Attraverso tale disciplina, meglio nota come “transfer
price”, si vuole contrastare il trasferimento di materia imponibile dallʼItalia in Paesi con una fiscalità di maggior favore.
Per dar prova che le operazioni intercompany sono avvenute nel rispetto dei criteri anzidetti, lʼart. 26 D.L. 78/2010,
conv. con mod. L. 122/2010, prevede lʼonere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne
comunicazione allʼAmministrazione Finanziaria.
Con il Provvedimento del Direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 viene illustrata la documentazione da fornire per beneficiare dellʼesonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele: Masterfile, che raccoglie
informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica
di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la
stabile organizzazione intendono documentare.
In particolare, il Provvedimento prevede che: i) per le società
holding e per le sub-holding, la documentazione idonea è
costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale; ii) per le società controllate appartenenti a un gruppo
multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale; iii) per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la docu-
mentazione idonea è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società holding, società
sub-holding, società controllata).
Nelli istruzioni di Unico SC 2014, viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso
della suddetta documentazione barrando la casella 4, del
Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”.
Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, qualora in
sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso
gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del
“valore di mercato”, che il contribuente debba apportare
delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2014.
In particolare: se dallʼapplicazione del valore normale alle
transazioni intercompany deriva un aumento del reddito
imponibile, il contribuente deve operare una variazione in
aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni al Modello UNICO SC 2014 prevedono lʼindicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2014, utilizzando il
codice 15, della differenza negativa tra il valore normale dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato
(ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore
normale dei beni e/o servizi ricevuti); se dallʼapplicazione
del valore normale alle transazioni intercompany deriva una
riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e
il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti). In particolare, i contribuenti società di capitali devono compilare il
Rigo RF 54 di UNICO SC 2014, utilizzando il codice 21.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Fonte: Redazione Fiscal Focus)
Massima:
I giudici della sezione 20 della c.t.p. di Genova hanno
deciso per il parziale accoglimento del ricorso proposto
da un antiquario di Genova che aveva acquistato alcuni beni voluttuari. Infatti lʼauto Ferrari e lʼimbarcazione
di 12 metri oltre al mantenimento dellʼabitazione principale dellʼappartamento di mq. 103, hanno consentito allʼufficio di parametrare il reddito dichiarato nel 2007
in entità maggiore.
Le spese di mantenimento di questi beni sono state
considerate in modo equilibrato dai giudici della c.t.p.
di Genova sez. 20.
Sentenza n. 38.20.13 depositata il 12.02.2013
Commissione tributaria provinciale di Genova
Sezione ventesima
Presidente: dott. Cingano Giancarlo
Relatore: dott. Roberto Simonazzi
R.g.r. n. 2637/10
Genova, 09.01.2013
Svolgimento del processo
Il Signor T. – commerciante antiquario - ha presentato
ricorso contro lʼAvviso di Accertamento n. R4C011200051
dellʼAgenzia Entrate Ufficio di Genova per Iva, Irpef anno
2007 e relative conseguenze fiscali.
Fa presente che lʼUfficio ha determinato sinteticamente il reddito dʼimpresa 2007 in euro 65.539,00 - reddito dichiarato 2007 euro 18.978,00 – ai sensi del DM
10.09.1992 e DM 19.11.1992.
Motivi del ricorso:
LʼUfficio non ha considerato quando dichiarato in contraddittorio dal ricorrente ossia con riferimento alla moto
Ducati 442 SP c.f. 12 acquistata a euro 2.500,00 incidentata e in seguito restaurata dallo stesso ricorrente e
messa in vendita, in pratica ha circolato soltanto nel 2002.
Lʼautovettura Ferrari 456 GT BSF12811 c.f. 39 immatricolata nel 1994 è stata a disposizione del ricorrente dal
19.1.2005 al 03.12.2007 e in questo periodo lʼauto è
stata riparata e fatta manutenzione personalmente dal
contribuente. Eʼ stata affidata alla vendita il 15.3.2007.
Espone il costo dellʼassicurazione semestrale e del bollo
della Ferrari – euro 300,00 e euro 838,50 – e pertanto
sono contestati i rilievi dellʼUfficio in relazione al reddito.
Lʼimbarcazione S… Odissey 42.2 lunghezza di m. 12,32
è stata acquistata dal ricorrente assieme ad altri 4 amici
- vedi allegato 9-.
LʼUfficio ha errato la quantificazione dei beni indice e
pertanto il reddito calcolato non è attendibile.
Inoltre da un controllo bancario è emerso che un versamento di 7.000,00 euro non è stato giustificato dal
ricorrente. Mentre ha dato ampi riscontri ai versamenti di euro 2.000,00 e 3.000,00 e di altri 2.000,00 durante lʼanno 2007.
Chiede a conclusione lʼannullamento dellʼatto impugnato per carenza di motivazioni come da Sentenza
Cassazione n. 4624/2008.
LʼUfficio nelle proprie controdeduzioni documentate
sostiene che i valori ripresi fiscalmente a titolo di Irpef
e Iva sono esposti chiaramente nellʼaccertamento e fa
presente che non vi è stato alcun difetto di motivazione in quanto ha sempre dettagliato al contribuente le
ragioni delle proprie pretese fiscali.
Evidenza che lo studio di settore presentato dal ricorrente per il 2007 presentava elementi di coerenza
appiattiti al minimo degli indici per la rotazione di magazzino e per il ricarico.
Inoltre a carico del ricorrente – oltre agli elementi evidenziati in ricorso – vi è il mantenimento dellʼabitazione principale di Corso A. Saffi in Genova di mq. 103
gravata di mutuo fondiario della Banca Carige e con
rata annua di euro 6.000,00.
A seguito delle spese per il mantenimento dei beni
esposti sopra lʼUfficio ha determinato in euro 65.539,00
il reddito dʼimpresa accertato per il 2007 e ritiene inoltre che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova certa
in merito allʼevidenza del sostenimento delle spese
relative ai beni individuati dallʼUfficio.
Lʼonere probatorio grava sul contribuente e pertanto
chiede a conclusione la conferma dellʼavviso di accertamento poiché risulta completo e ben motivato.
Motivi della decisione
La Commissione ha preso atto della documentazione
ricevuta dalle parti in contenzioso e che in pubblica udienza hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare
osserva che alcuni motivi evidenziati nel ricorso a difesa
del contribuente sono degni di attenta osservazione come
lo stato del motoveicolo Ducati che ritiene veritiero come
sostenuto dal ricorrente e dellʼacquisto dellʼimbarcazione S… Odissey come risulta da allegato documento.
Ritiene però che il movimento di euro 7.000,00 non sia
stato perfettamente giustificato e inoltre la Commissione ha osservato che lʼabitazione principale è di mq. 103
e il ricorrente paga ogni anno una rata mutuo di euro
6.000,00 e pertanto ritiene che non sia possibile mantenere dignitosamente i beni posseduti dal ricorrente con
lʼentità del reddito dʼimpresa dichiarato in euro 18.978,00.
Tenendo conto che i parametri degli studi di settore
risultano coerenti al minimo e che però lʼiter percorso
dallʼUfficio risulta corretto e legittimo, ritiene in definiti-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
La Ferrari e la barca rendono
indifendibili i parametri fiscali
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 39
39
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 40
40
va che il presente ricorso meriti un parziale accoglimento sulla base degli elementi sopra esposti e presi
in considerazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Commissione
ritiene che il ricorso sullʼaccertamento in oggetto sia
meritevole di parziale accoglimento ossia determina il
reddito dʼimpresa relativo allʼanno 2007 per il titolare
in euro 38.000,00 sulla base degli elementi evidenziati e presi in considerazione.
LʼUfficio dovrà provvedere a ricalcolare i nuovi valori di
IRPEF, IVA e accessori.
Le spese del presente procedimento sono compensate
tra le parti a seguito della materia trattata nella vicenda.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione determina il reddito dʼimpresa per lʼanno 2007 in euro 38.000,00.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Il Presidente
Indagini finanziarie.
Dati utilizzabili senza contraddittorio
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 16
maggio 2014
In tema di accertamento, lʼutilizzazione da parte
dellʼUfficio dei movimenti bancari non è condizionata alla previa instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente, atteso che la legge tributaria prevede il contraddittorio come oggetto di
una mera facoltà dell'Amministrazione tributaria
e non già di un obbligo.
La sentenza. A chiarirlo è la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile (sentenza 16 maggio 2014 n. 10767).
Il caso. Una professionista ha impugnato un avviso di rettifica IVA con cui lʼUfficio ha contestato la
mancata fatturazione e dichiarazione di ricavi per
738mila euro, corrispondenti a somme movimentati su conti correnti bancari. La CTP e poi la CTR
hanno respinto lʼimpugnazione della contribuente,
così confermando lʼoperato dellʼAmministrazione
finanziaria. Da qui il ricorso per cassazione.
La difesa. La ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione di legge, per non avere
ricevuto la convocazione da parte dellʼUfficio,
con conseguente impossibilità di dare spiegazioni
sui prelevamenti. Peraltro lʼUfficio si era limitato
alla mera trascrizione del PVC redatto dalla GdF
in occasione della verifica fiscale senza svolgere
alcuna attività di valutazione del medesimo, tenendo anche conto delle difese del contribuente. Come
se non bastasse, era stato impossibile ottenere
copia degli estratti conto utilizzati dalle Fiamme
Gialle ai fini del PVC, sicché non poteva dirsi sorto
lʼonere probatorio a carico del contribuente.
Ebbene, nessuna di queste argomentazioni difensive ha fatto breccia presso i giudici di Piazza
Cavour.
Osservazioni della S.C. Gli Ermellini ribadiscono
lʼorientamento secondo il quale l'utilizzazione dei
movimenti bancari da parte dellʼUfficio non è condizionata alla previa instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che la legge tributaria prevede
Tribuna Finanziaria - n. 3
il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà
dell'Amministrazione Finanziaria e non già di un
obbligo (cfr. ex multis Cass. n. 446 del 2013).
È stato inoltre chiarito che la motivazione dell'atto impositivo, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non
è illegittima, neppure per asserita mancanza di
autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli
elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le
conclusioni, ha inteso realizzare unʼeconomia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che
si tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Nel caso di specie, del
resto, è stata la stessa contribuente a riconoscere di avere operato deduzioni in calce al PVC, il
che ha reso non necessario allegare il medesimo verbale all'atto di accertamento.
Quanto agli oneri probatori, la S.C. osserva che
lʼarticolo 32 prevede una presunzione legale in
base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, mentre è onere del contribuente fornire la prova contraria.
Per quanto riguarda infine la censura inerente al
mancato ottenimento di copia degli estratti conto,
nella sentenza in esame si afferma che è sufficiente, in base allʼart. 52 D.P.R. 633/72, cui rinvia lʼart.
33 D.P.R. 600/1973, che il PVC dia conto delle
risposte ricevute dal contribuente e che una copia
di esso sia consegnata al contribuente. “Le rilevazioni documentali eseguite risultano dunque dal
processo verbale, e il contribuente ne ha contezza sottoscrivendo il verbale e ricevendone copia”.
La S.C., dunque, rigetta il ricorso della professionista, condannandola al pagamento delle spese
processuali (22mila euro, oltre spese prenotate a
debito).
(Fonte: Redazione Fiscal Focus)
a cura dell’Avv. Maurizio Villani e Avv. Idalisa Lamorgese
Lʼarticolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992 dispone
che “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale” e sancisce, quindi, un divieto perentorio in
merito allʼammissibilità delle prove testimoniali nel processo tributario.
Alla luce di tali limitazioni probatorie rilevanza fondamentale è assunta dal ruolo rivestito dalle dichiarazioni dei terzi, ponendosi il problema circa la loro utilizzabilità nel processo tributario.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, le dichiarazioni di terzi sono ammesse nel processo fiscale, non a titolo di fonti di prova in senso proprio,
ma piuttosto a titolo di ausilio allʼaccertamento, che deve,
comunque, essere sostenuto da ulteriori elementi.
Tali dichiarazioni, pertanto, pur non costituendo prova
decisiva, devono essere tenuti presenti dal giudice come
elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi, come le presunzioni, la documentazione acquisita, le eventuali movimentazioni finanziarie, la mancata contestazione dellʼAmministrazione finanziaria.
In altre parole, le dichiarazioni testimoniali, se non possono costituire prova nel processo tributario, in virtù
dellʼesplicita previsione di cui al comma 4 dellʼart. 7 del
D. Lgs. n. 546/1992, hanno, tuttavia, una funzione di
conferma “esterna” rispetto ad un quadro probatorio di per sé già sufficiente.
In forza di quanto sopra affermato, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18/2000 ha statuito che “va
necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo
stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi
in sede extraprocessuale”, dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati
nel nuovo testo dellʼart. 111 della Costituzione, per
garantire lʼeffettivo principio “della parità delle armi processuali” nonché lʼeffettività del diritto di difesa.
Sul punto, poi, negli anni, si sono susseguite varie sentenze della Corte di Cassazione, ribadendo il criterio
secondo il quale “in forza del principio di parità delle parti,
ben può il contribuente produrre in giudizio dichiarazioni di terzi” (Cass., sez. trib., del 16 aprile 2008, n. 9958);
e ancora statuendo che “il valore probatorio di tali dichiarazioni è pari a quello delle dichiarazioni raccolte dallʼAmministrazione finanziaria, cioè quello proprio degli
elementi indiziari” (Cass., sez. trib., del 17 giugno 2008,
n. 16348; Cass., sez. trib., del 14 gennaio 2011, n. 767).
Da ultimo, anche la sentenza Cass., sez. trib., del 27
marzo 2013, n. 7707 ha confermato questo orientamento per cui “il contribuente può produrre in giudizio
“testimonianze” scritte; (queste) non costituiscono prova
ma comunque il giudice deve tenerne conto come elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi, come la prova logica, la documentazione acquisita,
la mancata contestazione dellʼAmministrazione finanziaria, ecc.
In ogni caso, il giudice è sempre tenuto a motivare
lʼinutilizzazione delle dichiarazioni del terzo. Infatti,
“in osservanza del principio delle parità delle parti –
applicabile anche nel processo tributario – il giudice tributario deve prendere in considerazione le dichiarazioni extraprocessuali di persone informate dei fatti, sia
che siano rese allʼUfficio finanziario o alla Guardia di
Finanza, sia che siano rese al contribuente o a chi lo
assiste” (Cass., sez. trib., del 26 marzo 2003, n. 4423).
Il comma 1 dellʼart. 7 del D. Lgs. 546/1992, stabilisce,
inoltre, che: “Le commissioni tributarie, ai fini istruttori
e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le
facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni
e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed allʼente
locale da ciascuna legge dʼimposta”.
Pertanto, qualora i giudici tributari non ritengano probanti di per sé le dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente in giudizio a sostegno delle proprie ragioni, ben
può richiamarsi il contenuto della norma appena citata,
chiedendo, quindi, che la competente Commissione
Tributaria faccia uso degli ampi poteri riconosciuti
dal comma 1 dellʼart. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rinnovando ed integrando lʼistruttoria svolta dallʼufficio e,
quindi, convocando espressamente le parti dellʼatto notorio al fine di acquisire ulteriori chiarimenti
e informazioni.
Al riguardo si sottolinea che lʼuso che le Commissioni
fanno di tali poteri è discrezionale, ma, quando la situazione probatoria è tale che non possa pronunciarsi una
sentenza ragionevolmente motivata senza acquisire
dʼufficio alcune prove, lʼesercizio dei suddetti poteri si
configura come un dovere, il cui mancato assolvimento, se non motivato, deve considerarsi illegittimo (sentenza Cass., sez. trib., del 15 gennaio 2007, n. 673).
Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese
L'illusione è il desiderio portato in processione. Il giuramento giudiziario
è una ipoteca accesa d'ufficio sulla coscienza del testimone
già privatamente ipotecata.
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Le dichiarazioni dei terzi
nel processo tributario
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 41
41
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 42
42
Estimi catastali a Lecce.
Ricorso per Cassazione perdente,
inutile e costoso
a cura dell’Avv. Maurizio Villani
Nella nota vicenda, caotica e pasticciata, degli estimi
catastali a Lecce, lʼultimo atto è stato scritto dal Consiglio
di Stato – Sez. Quarta in sede giurisdizionale -, che, con
la corretta e precisa sentenza n. 1903/2014, depositata
il 16/04/2014, ha totalmente accolto lʼappello proposto
dallʼAgenzia delle Entrate e dal Ministero dellʼEconomia
e delle Finanze, statuendo il proprio difetto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto ed indicando come
giudice che ne è fornito soltanto il giudice tributario, cioè
la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
LʼAmministrazione comunale di Lecce, un contribuente, il Codacons – sede di Lecce, lʼAdusbef Puglia e lʼAdoc provinciale di Lecce intendono ora proporre ricorso per Cassazione, ritenendo che il Consiglio di Stato
abbia preso “un abbaglio” perché, secondo lʼinterpretazione di qualcuno, non si sarebbe tenuto conto delle
modifiche normative intervenute nel corso degli anni.
Il Consiglio di Stato, invece, ha fatto corretto riferimento alla disciplina autonoma e differenziata proprio in
tema di giurisdizione, governata dallʼart. 74 della Legge
n. 342/2000, che testualmente dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque
attributi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, a cura dellʼufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dallʼavvenuta notificazione decorre il termine di cui
allʼart. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre ricorso di cui
allʼart. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs..
Dellʼavvenuta notificazione gli uffici competenti danno
tempestiva comunicazione ai Comuni interessati”.
A sua volta, il citato art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/92
testualmente dispone:
“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni
questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Eʼ vero che il succitato art. 2 è stato modificato dallʼart.
12, comma 2, della Legge n. 488 del 28/12/2001 ed a
seguito di tale modifiche il contenuto del comma 3 è stato
trasfuso nel comma 2, ma tale formale spostamento, contrariamente a quanto sostenuto, non ha portata modificativa ma soltanto natura esplicativa di una regola
già esistente da anni nellʼordinamento tributario.
Infatti, il legislatore ha voluto semplicemente codificare nel terzo comma in modo espresso un principio da
sempre esistente nel processo tributario, come più volte
precisato dalla stessa Corte di Cassazione, che da
molti anni ha chiarito e precisato il problema.
Infatti, i giudici di legittimità, con la sentenza n.
20398 del 21 ottobre 2005 hanno stabilito il seguente principio:
“Secondo una costante giurisprudenza della Corte
(sentenza 29 aprile 2003 n. 6631; 23 maggio 2003 n.
8130; sul potere del giudice tributario di dichiarare
incidentalmente una simulazione di un contratto,
sentenza 5 agosto 2002, n. 11676) il potere di accertamento incidentale del giudice tributario su questioni devolute ad altra giurisdizione, (nella specie, quella di nullità di un contratto, attribuita al giudice ordinario), doveva essere esercitato anche prima dellʼespressa previsione contenuta nellʼart. 12 della Legge
n. 448 del 28/12/2001. Ciò in quanto tale norma deve
essere considerata come meramente esplicativa di
una regola generale esistente nellʼordinamento”.
Di conseguenza, lʼattuale formulazione del terzo comma
del succitato art. 2 non ha rilevante portata innovativa
e solo recepisce formalmente un principio già avvalorato da giurisprudenza e dottrina anche nei riguardi
delle Commissioni tributarie, pur in assenza di una previsione normativa transitoria.
Eʼ sempre stato pacifico che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario tutte le questioni attinenti ai
diritti la cui soluzione fosse necessaria per valutare la
legittimità di un atto tributario, salvo le questioni specificamente riservate al giudice civile da norme di legge.
La norma in esame consacra, quindi, a livello positivo,
anche sotto il profilo delle questioni incidentali, la previsione di autonomia piena ed esclusiva della giustizia tributaria rispetto alla giurisdizione civile ed amministrativa e riconosce il pieno potere giurisdizionale
delle Commissioni Tributarie a conoscere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali, con lʼeccezione
delle questioni relative alla querela di falso o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di
stare nel giudizio) che rimangono nella competenza
esclusiva del giudice civile ordinario.
In tal senso, si citano le principali sentenze della Corte
di Cassazione:
- n. 6631/03 – Sezioni Unite;
- n. 8130/03 – Sezione Tributaria.
Oltretutto, in materia processuale, quando si modificano le competenze giurisdizionali, in mancanza di norme
transitorie (come nel caso di specie), è sempre applicabile lʼart. 5 del codice di procedura civile (applicabile anche nel processo tributario, ex art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 546/92), che testualmente dispone:
“La giurisdizione e la competenza si determinano
con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
Tribuna Finanziaria - n. 3
esistente al momento della proposizione della
domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse e
i successivi mutamenti della legge o dello stato
medesimo” (articolo così sostituito dallʼart. 2 della
Legge n. 353/1990, a decorrere dallo 01 gennaio 1993,
c.d. “perpetuatio iurisdictionis”).
Il principio stabilito dal succitato articolo, secondo cui la
giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso, senza che abbiano effetti i successivi mutamenti, va sempre interpretato in conformità
alla sua ratio che è quella di favorire, non già di impedire, la c.d. “perpetuatio iurisdictionis” (Cassazione, sentenza n. 20776/2010).
Tale principio, inoltre, è stato sempre applicato dalla
Corte di Cassazione anche nel processo tributario, con
le seguenti sentenze:
- n. 6774/2003 – Sezioni Unite;
- n. 6954/2003 – Sezioni Unite;
- n. 9554/2003 – Sezioni Unite;
- n. 2415/2002 – Sezioni Unite;
- n. 6487/2002 – Sezioni Unite;
- n. 14896/2002 – Sezioni Unite.
La corretta sentenza del Consiglio di Stato è totalmente condivisibile, perché ha applicato in modo esatto tutti
i suesposti principi stabiliti più volte dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che il ricorso al TAR di Lecce è
stato depositato in data 12 febbraio 2013, vigente lʼattuale art. 2, comma 3, in vigore dallo 01 gennaio 2002,
peraltro con effetti retroattivi.
Di conseguenza, lʼeventuale ricorso per Cassazione è
perdente, perché i giudici di legittimità si sono già pronunciati in modo costante sul tema, come sopra succintamente esposto, inutile, perché la giurisprudenza sino ad
oggi non è cambiata, né è stato dimostrato il contrario,
costoso, perché si costringono i cittadini-contribuenti a
sborsare inutilmente altri soldi, dopo essere stati più volte
beffati in questa assurda vicenda, con il rischio ulteriore
della condanna alle spese del giudizio in Cassazione.
Invece, secondo me, è opportuno far passare in giudicato subito la corretta sentenza del Consiglio di Stato
ed adire il giudice tributario, unico competente in materia, che sicuramente annullerà tutto.
Solo in questo modo, con umiltà professionale e rispetto delle Istituzioni, si evita di perpetuare un “vero abbaglio”, non certo commesso dal Consiglio di Stato, che
ha pronunciato, invece, una sentenza condivisibile, corretta, precisa e conforme alla costante giurisprudenza
della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.
Avv. Maurizio Villani
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 43
IVA. Sì a rettifica con interposizione fittizia di manodopera
Ai fini delle imposte dirette, sono indeducibili i costi che,
sotto lʼapparenza di fatture emesse da presunte ditte
appaltatrici, per il corrispettivo di prestazioni di servizi eseguiti, celano in realtà il pagamento di prestazioni lavorative rese in violazione del divieto dʼintermediazione di
manodopera. Su questa tipologia di operazioni non è
peraltro possibile detrarre lʼIVA giacché la prestazione di
manodopera non integra unʼoperazione imponibile ai fini
di tale imposta.
Lʼimpiego di capitale, macchine e attrezzature fornite
dallʼappaltante sono elementi sintomatici della ricorrenza di un vietato appalto di manodopera.
È quanto emerge dalla sentenza 16 maggio 2014 n.
10745 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
La vicenda. Con la pronuncia in rassegna è stato accolto il ricorso proposto dallʼAgenzia delle Entrate, nellʼambito di una controversia intrapresa da una SRL, per
essere stata destinataria di due avvisi di accertamento per IRPEG e ILOR e un avviso di rettifica ai fini IVA,
atti poi annullati dai giudici tributari della Toscana.
Appalto di manodopera. Contrariamente a quanto
fatto dai giudici regionali di Firenze, gli Ermellini hanno
riconosciuto, in relazione a un appalto per la saldatura
di tubi metallici, lʼesistenza di unʼintermediazione di
manodopera tra la contribuente e altre quattro ditte.
La S.C. spiega che la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'articolo 1 della Legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una
definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto
della previsione dell'articolo 3 della stessa legge, concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno
dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.
Ne discende che l'ipotesi di appalto di manodopera è
configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi
considerati dal comma 3 del citato articolo 1 (impiego
di capitale, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante) sia quando il soggetto interposto, sebbene
si inserisca in una fase del ciclo produttivo del preteso
committente, manchi di una gestione di impresa a
proprio rischio e di un'autonoma organizzazione,
da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli. Tale ultima situazione si realizza, in particolare, nelle ipotesi di attività esplicate allʼinterno dellʼazienda appaltante.
Ebbene, ad avviso della S.C., la CTR ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie si fosse alla presenza
“di un appalto reale di fornitura di servizi”, mentre ricorrevano tutti i presupposti dellʼintermediazione di manodopera, per come dedotto dalla ricorrente Agenzia delle
Entrate. In particolare, è risultato che era proprio la
contribuente (committente) a mettere a disposizione
dei saldatori, forniti dalle quattro ditte appaltatrici, tutti
i mezzi necessari per il lavoro da compiere; lavoro eseguito dai medesimi operari presso gli stabilimenti della
stessa contribuente/committente.
In definitiva, quindi, la Sezione Tributaria ritiene provato lʼassunto dellʼUfficio finanziario e quindi la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. La causa,
pertanto, è stata decisa nel merito. Alla contribuente
non resta che pagare le spese del giudizio.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Fonte: Redazione Fiscal Focus)
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 16 maggio 2014
43
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 44
44
Avvocato nello studio associato:
quando l’Irap è dovuta!
(Nota a Ctp Firenze, n. 279/05/2014, dep. 03/03/2014)
a cura dell’avv. Martino Verrengia
La pronuncia si occupa dellʼindagine in ordine al requisito dellʼautonoma organizzazione, ai fini Irap, di un
avvocato inserito in uno studio associato.
Lʼorientamento della Cassazione
Come noto, la Corte di cassazione, con la giurisprudenza a sezioni Unite del 2009, ha chiarito che il requisito dellʼautonoma organizzazione, rilevante ai fini
Irap, “il cui accertamento spetta al giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente
che eserciti lʼattività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellʼorganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che,
secondo lʼid quod plerumque accidit, costituiscono nellʼattualità il minimo indispensabile per lʼesercizio dellʼattività anche in assenza di organizzazione oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Orbene, la questione dellʼassoggettamento al tributo
in parola dellʼavvocato inserito nello studio associato
è spesso dibattuta: la Cassazione, con sentenza n.
382/2013, ha chiarito che egli non paga lʼIrap, “qualora i costi sostenuti dal medesimo non superino una
ragionevole soglia”.
In sostanza, secondo lʼorientamento del Supremo Consesso di legittimità, la semplice collaborazione con lo
studio associato non giustifica lʼapplicazione dellʼIrap
al professionista. A nulla rileva, quindi, il fatto che lʼattività sia stata effettivamente svolta, ed accresciuta,
grazie agli strumenti messi a disposizione dello studio
associato stesso.
La pronuncia della Ctp di Firenze
Tuttavia, il caso di una mera collaborazione nei confronti dello studio, in cui lʼavvocato abbia un semplice
rapporto di collaborazione esterna, differisce con quello affrontato dai Giudici fiorentini.
Nella vertenza in analisi, infatti, la ricorrente non aveva
fornito alcuna prova di aver prestato solo una collaborazione professionale con lo studio associato; in sostanza non aveva provato la “estraneità” del proprio
operato rispetto allʼattività generale dello studio
professionale.
Si applica allora il principio di diritto per cui, “ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo lʼid quod plerumque accidit, sebbene svolga anche
una distinta e separata attività professionale (diversa da
quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare
di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio
dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmen-
te fa conseguire ai suoi aderenti altre utilità aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime
comportano anche altri vantaggi organizzativi … che
comportano vantaggi organizzativi ed incrementativi
della ricchezza prodotta”.
In sostanza lo studio condiviso è un “apparato produttivo”, atteso che i vantaggi organizzativi ed incrementativi della ricchezza sono forniti da circostanze quali “le
sostituzioni in attività da parte di colleghi di studio, lʼutilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni,
la possibilità di conferenze o colloqui professionali o altre
attività allargate, lʼutilizzazione di servizi collettivi ecc…”
Eʼ quindi dimostrata lʼautonoma organizzazione,
secondo la Ctp, e la soggettività Irap del contribuente, “soprattutto in considerazione dei compensi
non modesti dichiarati dalla stessa ricorrente negli anni
in oggetto, che inducono ritenere la sua presenza allʼinterno dello studio non alla stregua di un mero ospite
quanto invece di una figura strutturata”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI FIRENZE
SEZIONE 5
REG. GENERALE N° 3156/11
UDIENZA DEL 12/02/2014 ORE 09:00
SENTENZA N° 279
PRONUNCIATA IL 12.02.14
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03.03.14
riunita con lʼintervento dei Signori:
BUCELLI VASCO Presidente
RADOS BRUNO Relatore
PIZZOCOLO ROBERTO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3156/11
depositato il 22/12/2011
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2005
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2006
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2007
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2008
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2009
Tribuna Finanziaria - n. 3
in materia che demandano al giudice di accertare in
concreto, caso per caso, lʼaccertamento del requisito
in questione, il ricorso debba essere comunque rigettato in radice nellʼAN.
Invero la Suprema Corte nella sentenza n. 19138/08
ha statuito che, ove il professionista sia inserito in uno
studio associato, secondo lʼid quod plerumque accidit,
sebbene svolga anche una distinta e separata attività
professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici
organizzativi derivanti dalla sua adesione alla detta
associazione che, proprio in ragione della sua natura collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle
della separata attività collettiva, in quanto, solitamente,
queste ultime comportano anche altri vantaggi organizzativi (come ad es.: le sostituzioni in attività materiali o professionali – da parte di colleghi di studio; lʼutilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze o colloqui professionali o
altre attività allargate; lʼutilizzazione di servizi collettivi
e quantʼaltro caratterizzi lʼattività svolta in associazione professionale) che comportano vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta.”
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha provveduto a documentare la sua richiesta, specie in considerazione degli importi dichiarati per gli anni oggetto di contestazione.
Invero, in primo luogo le spese, oscillando dai circa
5mila del 2007-2009 euro fino ai 12mila circa del 2008,
nel confronto con i ricavi determinati dallʼattività costituiscono una voce non irrilevante del bilancio finale
(con unʼincidenza media del 10% circa dellʼattività).
In secondo luogo, particolare rilievo assume la circostanza dello svolgimento dellʼattività professionale nella
struttura organizzativa riferibile allʼavv. A.F.
Eʼ ben vero che una recente sentenza della S.C. ha
statuito che “la semplice collaborazione con lo studio
associato non giustifica lʼapplicazione dellʼi.r.a.p. al
professionista. A nulla rileva, per la Cassazione, il fatto
che lʼattività sia stata effettivamente svolta, ed accresciuta, grazie agli strumenti messi a disposizione dello
studio associato stesso”.
Ma la lettura di tale sentenza evidenzia che la stessa
concerne il caso, pacifico in causa perché non contestato, che il contribuente, prima di divenire associato di
studio, aveva in essere con lʼassociazione professionale un semplice rapporto di collaborazione esterna, tanto
da fatturare per il detto studio il 90% dei corrispettivi
annui, sicché si trattava di “mera collaborazione dei
confronti dello studio”.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto
la ricorrente non ha fornito alcuna prova dellʼaffermazione di aver essa svolto negli anni 2005-2008 lʼattività professionale per lo studio dellʼavv. F. Tale affermazione, in quanto contestata dallʼUfficio e non provata,
rimane una semplice allegazione della contribuente
priva di valore probatorio. Nessuna dimostrazione viene
fornita dalla ricorrente in merito alla parziale – per alcuni anni – “estraneità” del proprio operato rispetto allʼattività generale dello studio professionale, per cui rima-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 28/07/11
IRAP 2010
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
FIRENZE
Proposto dal ricorrente:
S.I.
VIA (…) FIRENZE FI
Difeso da:
MARTORANA AVV. ELISA
VIA PIPPO SPANO 19 50132 FIRENZE FI
IN FATTO E IN DIRITTO
I.S., svolgente attività di avvocato, ricorre contro il silenzio rifiuto dellʼUfficio alla sua istanza di rimborso IRAP
relativa agli anni dal 2005 al 2010 per complessivi €
5.623,43=.
A sostegno dellʼimpugnazione la ricorrente sostiene di
svolgere la propria attività in assenza di autonoma
organizzazione per aver svolto tale attività, negli anni
2005-2008, presso la propria residenza (utilizzata ad
uso promiscuo) e prestato soltanto la propria collaborazione professionale nello studio dellʼavv. A. F.
In particolare, sostiene lʼavv. S.I. di non essersi avvalsa, nello svolgimento della sua attività, di alcun collaboratore o dipendente, mentre i mezzi utilizzati sono
stati gli arredi dellʼufficio, un computer con stampante, un telefax e una fotocopiatrice, per cui non avrebbe essa impiegato beni strumentali eccedenti il minimo
indispensabile per lʼesercizio dellʼattività in assenza di
organizzazione; quanto alle spese di gestione, incidenti in media per il 10% sul fatturato, esse costituirebbero una voce irrilevante del bilancio finale.
Si è costituita lʼAgenzia delle Entrate – Ufficio Controlli, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione avanzata dallʼUfficio, va affermata la decadenza dellʼistanza di rimborso per la somma di € 1.670,58# versata a titolo di acconto IRAP per gli anni 2005-2006-2007
(nei rispettivi importi di € 780,00 per il 2005, € 476,36 per
il 2006 e di € 414,22) in quanto tardivamente proposta.
In tema di rimborsi di imposte dirette lʼart. 38 del D.P.R.
602/1973 sancisce che il contribuente che ha effettuato
versamenti diretti, nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dellʼobbligo di versamento, può presentare lʼistanza tesa ad ottenerne il rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi.
Nel caso di specie la ricorrente è incorsa nella decadenza per aver presentato lʼistanza di rimborso in data
28.07.2011, mentre i primi acconto sono, nellʼordine,
stati versati rispettivamente nelle date 20.06.2006,
20.06.2006 e 13.06.2007, per cui è evidente il superamento del termine di quattro anni previsto dalla legge (al
riguardo lʼUfficio sottolinea – condivisibilmente – che,
pur trattandosi di versamenti in acconto, il termine di
decadenza per lʼistanza di rimborso decorre dalla data
dellʼeffettivo pagamento e non dal versamento del saldo).
Ne consegue che il rimborso, ove spettasse, andrebbe riconosciuto nel minor importo di € 3.952,85.
Ma, per ciò che concerne la questione della sussistenza nella specie del presupposto della autonoma organizzazione, questa Commissione ritiene che, pur alla
luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 45
45
Processo Tributario
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 46
ne applicabile alla fattispecie il principio della S.C.
secondo cui “ove il professionista sia inserito in uno
studio associato, secondo lʼid quod plerumque accidit,
sebbene svolga anche una distinta e separata attività
professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici
organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta
associazione che, proprio in ragione della sua forma
collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti
utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano anche altri vantaggi organizzativi (come ad es.: le sostituzioni in attività – materiali o professionali – da parte di colleghi di studio; lʼutilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze o colloqui professionali o
altre attività allargate; lʼutilizzazione di servizi collettivi
e quantʼaltro caratterizzi lʼattività svolta in associazione
professionale) che comportano vantaggi organizzativi
e incrementativi della ricchezza prodotta.”
Lo studio condiviso è infatti da considerarsi di per sé una
struttura atta a potenziare la capacità produttiva di reddito del professionista; è, in altre parole, un apparato
produttivo.
Ciò vale soprattutto in considerazione dei compensi
non modesti dichiarati dalla stessa ricorrente negli anni
in oggetto che inducono a ritenere la sua presenza
allʼinterno dello studio non alla stregua di un mero “ospite” quanto invece di una figura strutturata.
Va pertanto affermata la legittimità dellʼoperato dellʼUfficio.
Ricorrono giusti motivi, attesi i passati contrasti giurisprudenziali in materia, per compensare fra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.
Il 40% delle cause pendenti sono contenziosi tributari
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
I giudici tributari: "Siamo pochi e mal pagati". Ma si tratta di un secondo lavoro
o di un impiego temporaneo per magistrati
46
"Siamo pochi e mal pagati", sostengono i giudici tributari. Lo ha illustrato con la sua relazione annuale il
presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria Mario
Cavallaro, ex parlamentare del Partito Democratico, nel
corso della Giornata della Giustizia Tributaria nellʼAula Magna della Cassazione.
I giudici tributari lamentano un organico sottodimensionato: in totale sono 3.654 a fronte di un numero
(secondo loro) "ideale" che dovrebbe essere di
4.668. Tutto ciò nonostante dal 2012 sono aumentati i giudici in servizio, passando da 931 a 1.096
nelle Commissioni Regionali e da 2.220 a 2.558 in
quelle Provinciali, un aumento rispettivamente del
18% e del 15%.
Va precisato che si tratta di un secondo lavoro o di
un impiego temporaneo per magistrati già in pensione: nelle commissioni Provinciali e Regionali, corrispondenti al primo e secondo grado di giudizio, i magistrati sono in genere civili o penali che assolvono questo servizio part time, anche senza una specializzazione sui temi fiscali, e un giudice ordinario anziano può
facilmente diventare magistrato tributario e arrotondare lo stipendio. Un magistrato tributario provinciale
porta a casa 1.000 euro in più al mese, oltre allo retribuzione o alla pensione che già percepisce. Se la
passano molto meglio i consiglieri nazionali, lʼorgano
di autogoverno dei giudici tributari, che guadagnano
circa 3.000 euro al mese (ovviamente da sommare
allo stipendio o alla pensione di cui già godono). I consiglieri sono 15 e di solito si riuniscono solo il martedì.
Allʼincontro era presente anche il viceministro dellʼEconomia, Luigi Casero, che ha definito la giustizia tributaria italiana un sistema con tante luci e alcune
ombre, riservando ai giudici tributari anche qualche
timida stoccata: "La comparazione dei dati del con-
tenzioso tributario italiano con quello europeo vede il nostro Paese in
una posizione di insufficienza", ha
affermato Casero. Anche i livelli di
tassazione tra paesi europei
sono troppo divergenti per il
viceministro, che annuncia la
possibilità di intervenire sul contenzioso attraverso la
delega fiscale per migliorare il rapporto tra fisco e contribuente. Delega che per Casero avrà tre pilastri:
semplificazione del sistema fiscale, certezza del diritto per gli investitori internazionali e abbassamento
della pressione fiscale. Un nuovo capitolo del libro
dei sogni del governo.
La maggioranza delle controversie, il 41,76% del
totale, è su un valore massimo di 2.500 euro, con la
fascia 2.500-20.000 euro che vale il 26% del totale. I
contenziosi nella forbice tra 250.000 euro e un milione sono meno del 3% e quelli oltre il milione di euro
lʼ1,39%. Il contenzioso complessivo trattato nel 2013
è di circa 37 miliardi di euro.
Il presidente Cavallaro non ha mancato di dire la sua
anche sulle riforme che a suo dire non devono essere "volte a punire o premiare le magistrature secondo
intenti ideologici". Ma il contribuente italiano, più che
dai timori di Cavallaro, è preoccupato dal fatto di non
trovarsi di fronte un fisco amico e una giustizia tributaria efficiente.
I tempi medi per un giudizio tributario di primo grado
sono di circa due anni e mezzo, e in Cassazione quattro cause pendenti su dieci riguardano un contenzioso tributario, con l'arretrato che continua ad aumentare. Uno dei tanti ingranaggi della malfunzionante
giustizia italiana.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Fonte: Il Giornale.it)
Commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
Con la sentenza in esame, avente ad oggetto una
domanda di risarcimento dei danni provocati ad una
autovettura da un grosso cinghiale, il Giudice di Pace di
Firenze ha rilevato che “la fauna selvatica rientra nel
patrimonio indisponibile dello Stato e che i poteri alla sua
gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla
legge 157/92 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti
in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad
evitare danni a terzi, sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose il cui
risarcimento non sia previsto da norme specifiche”.
Al danno cagionato dalla fauna selvatica è innan zitutto applicabile la norma generale di cui allʼart. 2043
c.c., non essendo risarcibile il danno in base agli artt.
2053 e 2051 c.c., inapplicabile per la natura stessa
degli animali selvatici, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte
della P.A.
Riguardo poi allo specifico problema, va osservato
peraltro che i principi generali in tema di illecito civile di
cui agli art. 2043 ss. cod. civ. sono integrati in materia
dalle leggi speciali, statali e regionali, che regolano
competenze e responsabilità dello Stato e degli enti
locali. La disciplina applicabile deve quindi essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nellʼente a cui siano concretamente
affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri
di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi
esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di
quello del cui risarcimento si tratta. In sintesi, è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi
debba essere imputata allʼente, sia esso Regione, Provincia, Comune, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel
singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e
di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia
decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere lʼattività in modo da poter amministrare i rischi di danni a
terzi che da tali attività derivino.
Nel caso di specie il Giudice di Pace fiorentino ha
dunque rigettato lʼeccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune ritenendo appunto che i danni causati da fauna selvatica debbano
essere risarciti da chi gestisce lʼarea, e dunque, nel
caso in esame, dal Comune quale proprietario della
strada, reo di non aver apposto la cartellonistica idonea a segnalare il pericolo dellʼattraversamento di
fauna selvatica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
Sentenza n. 6503/013
RG. 5416/012
REP. 3929/013
Avv. Francesco Tràssari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5416/2012 del ruolo generale promossa da (…) e (…) elettivamente domiciliati in
Firenze, Via Arnolfo 43, presso lo studio dellʼavv. Benedetta Bianchi che li rappresenta e difende come da
procura a margine dellʼatto di citazione
attore
contro
Comune di Scandicci elettivamente domiciliato in Firenze, Via Senese 22, presso lo studio dellʼavv. Giampaolo Pagnini che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dellʼatto di citazione
convenuto
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi (…)
esponendo che il 7.1.2012 la vettura di loro proprietà,
una Dayatsu Terios targata (…) mentre alla guida del
primo percorreva la Via di Marciola nel Comune di Scandicci quale proprietario della strada, responsabile della
mancata apposizione di segnaletica indicante la presenza di fauna selvatica, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti quantificati in € 2616,14
pari alla somma preventivata per la loro riparazione.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ricordando che la
fauna selvatica costituisce, secondo la legge 968/1977,
patrimonio indisponibile dello Stato e rilevando di non
essere né proprietario né custode dellʼanimale che aveva
causato il danno, eccepiva la propria carenza di legittimazione e concludeva per la denegata ipotesi di rigetto di tale eccezione preliminare, che la domanda fosse
comunque respinta “per infondatezza della stessa e
mancanza di responsabilità dellʼEnte convenuto”.
La causa veniva istruita con produzioni di documenti
e prove per testi e allʼudienza del 30.10.2013, sulle
conclusioni delle parti, precisate con riferimento alle
rispettive memorie, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che ha fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e che i poteri relativi alla sua
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Sinistro stradale provocato
da animale selvatico: la responsabilità
del proprietario della strada
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 47
47
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 48
gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla legge
157/92 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare
danni a terzi, sono responsabili dei danni provocati da
animali selvatici a persone o a cose il cui risarcimento
non sia previsto da norme specifiche. Per quanto sopra
detto ed altresì per la considerazione che il proprietario
della strada è responsabile per i danni riferibili ad insidia,
lʼeccezione di carenza di legittimazione passiva proposta
dal Comune convenuto va disattesa. Vertendosi in tema
di responsabilità extracontrattuale, occorre altresì precisare che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli
in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione
stabilita dallʼart. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi
obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla
stregua dei principi generali sanciti dallʼart. 2043 cod. civ.,
con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile allʼente pubblico.
Nel caso in esame è stato provato (teste (…) allʼudienza del 5.12.2012), sia lʼurto inferto dal cinghiale, immessosi improvvisamente sulla strada, alla vettura degli
attori che la stava percorrendo, sia la mancanza di
segnaletica indicante il pericolo costituito dal probabile attraversamento di animali.
Ed è proprio nella dimostrata mancanza di segnalazione del pericolo che si sostanzia la colpa dalla quale,
ex art. 2043 Cod. civ. scaturisce la responsabilità Comune convenuto.
Non è infatti contestabile che se il rischio dellʼattraversamento di animali selvatici fosse stato segnalato il (…)
avrebbe potuto assumerne contezza ed essere quindi
nelle condizioni di scegliere se percorrere o no quella
strada e, se sì, di procedere con quella maggiore prudenza che la situazione di pericolo esigeva.
La domanda deve pertanto essere accolta e il convenuto condannato al risarcimento del danno col pagamento
della somma di € 2616,14 necessaria al ristoro che allʼudienza del 10.4.2013 ha espressamente dichiarato di non
contestare, oltre interessi di legge dal giorno del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Scandicci a pagare agli attori la
somma di € 2616,14 oltre interessi come in motivazione nonché a rifondergli le spese di lite che liquida in €
1250 di cui 100 per spese oltre accessori come per legge.
Il Giudice di pace
(avv. Francesco Tràssari)
GIUSTIZIA DI PACE
Autovelox nullo se il segnale di limite
non è ripetuto dopo l'incrocio
48
La Cassazione: dopo un incrocio i segnali che limitano la
velocità devono essere ripetuti, altrimenti si considera ripristinato il limite genericoLa Corte di Cassazione, sezione
sesta civile, con l'ordinanza n. 11018/14, del 20.5.2014, ha
ribadito un principio importante, che potrebbe interessare a
molti automobilisti che dovessero venire sanzionati per superamento dei limiti di velocità. Quando viene imposto un
limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e
deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera. Di conseguenza, se un automobilista si trova in sequenza: segnale di limite di velocità, incrocio, autovelox, non potrà
essere sanzionato per il superamento del predetto limite.
Così hanno deciso gli Ermellini per un caso siffatto avvenuto nella Locride, in Calabria. Un signore percorreva la strada statale 106, quando l'autovelox registrava una velocità
di 60 km/h, subito dopo lo svincolo verso Portigliola. Prima
dello svincolo, aveva oltrepassato il segnale di limite a 50
km/h, che riduceva il limite generico della velocità per le strade statali, che è di 90 Km/h. Così è arrivata la sanzione, che
il presunto trasgressore ha impugnato. Dopo aver perso il
ricorso in primo e in secondo grado, l'automobilista calabrese trova soddisfazione in Corte di Cassazione.
L'ART. 104 E L'ART. 119 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - Le posizioni contrapposte di trasgressore e amministrazione erano incentrate sull'interpretazione di due norme,
contenute in altrettanti articoli del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Più precisamente l'art. 104 (Art.
39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione, comma 2, che recita: "lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti
dopo ogni intersezione. Tale obbligo non
sussiste per i segnali a validità zonale".
Mentre l'art. 119 (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine divieto,
co. 1, lett. b) del medesimo decreto recita: "il segnale FINE
LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità
vigenti per quel tipo di strada". L'interpretazione sistematica
delle due norme per il Giudice di Pace e per il Tribunale di
Locri, si risolveva a favore dell'amministrazione, ovvero per
la persistenza del limite di velocità oltre l'incrocio, ma i Giudici di Piazza Cavour chiariscono invece che se dopo l'incrocio non viene ripetuto il segnale che prescrive il limite, si può
ritenere che il limite non sia più vigente. Soprattutto, poteva
ritenerlo ragionevolmente l'automobilista, che quindi aveva il
diritto di viaggiare a 60 km/h.
I GIUDICI DI MERITO DOVEVANO INDAGARE MEGLIO Gli Ermellini nell'ordinanza in commento indicano anche
come si poteva pervenire a una decisione di rigetto del ricorso del presunto trasgressore, ma si sarebbe dovuto accertare meglio quale fosse il limite di velocità previsto per quel
tratto di strada. Per la precisione i Giudici di merito, anziché avallare la tesi del Comune di Portigliola, sulla persistenza del limite di velocità ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, avrebbero dovuto accertare se il segnale posto
prima dello svincolo potesse essere considerato un "segnale a validità zonale", ovvero se per tipologia di zona (es.
presenza di centro abitato), fosse stata prevista una prescrizione più estesa. In ogni caso, dall'interpretazione autorevole della Suprema Corte, sembra essere uscita una
nuova via di fuga per i trasgressori pizzicati dall'autovelox.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Autore Antonio Benevento. Fonte www.sicurauto.it)
Commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
Come noto, la regola vuole che chi perde la causa paghi
non solo il proprio avvocato, ma anche le spese legali sostenute dalla parte vincitrice.
Tuttavia, il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212, convertito nella
L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha inserito un nuovo comma
allʼinterno dellʼart. 91 c.p.c. (condanna alle spese), introducendo nuove misure per le parti che non accettano la
proposta conciliativa formulata in corso di causa.
In base a tale nuova disposizione è stata infatti introdotta la possibilità per il giudice di condannare alle spese la
parte (quandʼanche vittoriosa) che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta conciliativa qualora questa risulti uguale o superiore a quanto riconosciuto in
sentenza. Si tratta dunque di una deroga al principio
della soccombenza.
Tale principio è stato di recente applicato dal Tribunale di
Verona con la sentenza del 28 febbraio 2014 con la
quale, appunto, in deroga al principio di soccombenza
(secondo cui “chi perde paga”), si è ricordato che ora il
giudice ha la possibilità di condannare la parte vincitrice
al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente per la fase del giudizio successiva alla proposta
conciliativa stessa, ma sempre e solo due condizioni:
1) che la sentenza riconosca alla parte vincitrice proprio
quanto era stato a questʼultima offerto, in via transattiva, nel corso della causa, dalla parte soccombente.
2) che il giudice ritenga che il rifiuto della proposta transattiva sia stato ingiustificato.
La riformulazione dellʼart. 91 c.p.c. rappresenta sicuramente una novità rilevante allʼinterno del nostro ordinamento, poiché, accanto alle spese di soccombenza
fanno il loro esordio nel giudizio civile le “spese di vittoria” che saranno a carico della parte che, pur avendo vinto la causa, ha rifiutato nel corso della stessa un
ragionevole accordo con gli avversari.
Il fine della proposta è di incentivare la conciliazione, evitando che si celebrino interi processi per avere ciò che
si sarebbe potuto ottenere con un accordo, senza
dispendio di risorse pubbliche.
Il meccanismo ha dimostrato di avere una valida funzione deflattiva in altri ordinamenti che già lo adottano,
primo fra tutti quello inglese, ma lʼapplicazione in Italia
deve fare i conti con il contesto nel quale si inserisce.
La lentezza del sistema giudiziario italiano pone la parte
che ha ragione in una situazione di debolezza cronica, in quanto, sebbene riesca ad ottenere una sentenza favorevole, in tempi dʼattesa penalizzano eccessivamente il risultato. E i meccanismi conciliativi potrebbero costituire un incentivo ad accettare accordi anche
ingiusti, nel timore che le lungaggini processuali ren-
dano vane le aspettative di una risoluzione favorevole
della controversia.
Sentenza 28 febbraio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo
Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4729/2012
R.G. promossa da: Z.M. (C.F. omissis) in proprio elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in via
Trento 26 Pescantina (Vr)
ATTORE
contro
G.F., (C.F. omissis) rappresentato e difeso dallʼavv.
ZERPELLONI MELANIA ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questa sito in VIA SCUOLE 114
CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da atto di citazione e successiva precisazione
come da prima memoria istruttoria
PARTE CONVENUTA
Come da comparsa di costituzione e risposta ed in via
istruttoria come da propria memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. nn. 2 e 3 e come da verbale del 24 gennaio 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lʼavv. M.Z. ha convenuto in giudizio davanti a questo
Tribunale G.F. per sentirlo condannare al pagamento in
proprio favore della somma di euro 8.077,71 a titolo di
compenso per lʼattività difensiva che ha assunto di aver
svolto in favore del convenuto nellʼambito di un procedimento disciplinare che era stato promosso nei confronti dello stesso dal consiglio dellʼordine degli avvocati di
Verona nel 2003 e che si era concluso con lʼirrogazione
al G. della sanzione disciplinare dellʼammonimento.
Il convenuto, nel costituirsi tempestivamente in giudizio,
ha resistito alla domanda di controparte assumendo,
in primo luogo, di nulla dovere alla stessa poiché lʼattore si era offerto di assumere la sua difesa nel sopra
citato procedimento ad un prezzo simbolico che aveva
quantificato in euro 500,00 che aveva poi prontamente corrisposto a mezzo assegno datato 30.12.2003.
Il convenuto ha anche aggiunto che, anche allʼesito del
procedimento, aveva chiesto allʼavv. Z. di quantificar-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Spese di causa dovute in caso
di rifiuto della proposta conciliativa
anche se il giudizio è vinto
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 49
49
GIUSTIZIA DI PACE
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 50
50
gli le sue competenze ma egli aveva risposto di ritenersi soddisfatto con il pagamento della somma di euro
500,00, sebbene poco prima del termine della vertenza gli avesse consegnato una parcella per complessivi euro 2.468,78 dicendo di conservarla solo pro-forma
e che egli lʼavrebbe tenuta solo quale pro-memoria al
fine di attribuire un valore alla pratica.
Il G. ha anche dedotto che la prima richiesta di pagamento dellʼimporto oggetto della domanda giudiziale gli era
prevenuta da parte dellʼattore in data 2 aprile 2012 e,
in relazione a tale circostanza, ha eccepito la prescrizione “anche presuntiva” del credito di controparte.
Infine ha dedotto che in ogni caso la quantificazione
del compenso spettante allʼattore da questi effettuata era
eccessiva e sproporzionata, dal momento che non teneva conto che egli stesso aveva fornito un concreto
apporto alla predisposizione della propria difesa e che
ad essa che aveva partecipato un altro difensore, lʼavv.
S. La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto, da parte dio
questo Giudice, delle istanze istruttorie delle parti.
Quanto allʼeccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal convenuto essa va decisamente disattesa, stante la palese contraddittorietà delle argomentazioni svolte a sostegno di essa dal convenuto.
Occorre infatti, innanzitutto, evidenziare come il G. abbia
svolto cumulativamente sia una eccezione di prescrizione estintiva che una eccezione di prescrizione presuntiva ma una simile scelta non è consentita, data la incompatibilità tra i due istituti che sono stati invocati.
La Corte di Cassazione sul punto ha infatti avuto modo
di chiarire che: “i due tipi di prescrizione, secondo la
giurisprudenza e la prevalente dottrina, si distinguono
profondamente fra di loro in quanto quella presuntiva
non determina lʼestinzione della obbligazione ma stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di
avvenuto pagamento del debito, di tal che colui che la
oppone, si espone al rigetto della stessa non solo se
ammette di non aver estinto lʼobbligazione ma anche se
contesta lʼinsorgenza di essa, mentre quella ordinaria
si basa sul mero decorso del tempo che estingue il
debito, non limitandosi a presumerne il pagamento,
così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla
pretesa, sia che contesti lʼesistenza del credito sia che
ammetta di non aver adempiuto lʼobbligazione” (Cass.,
sez. II, 21 febbraio 2005 n. 3443).
La difesa del convenuto è stata però intrinsecamente
contraddittoria anche sotto un ulteriore e distinto profilo, ossia laddove ha sostenuto che il credito di controparte era inferiore a quello azionato dalla stessa nel
presente giudizio e che esso è stato integralmente soddisfatto. Sul punto soccorre infatti lʼulteriore principio
della Suprema corte secondo il quale “lʼeccezione di
prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. implica il riconoscimento dellʼesistenza del credito nella misura rivendicata dal creditore. Stante quanto detto, essa non può
essere fatta valere dal debitore che sostenga di aver
estinto lʼobbligazione mediante il pagamento di una
somma minore di quella domandata, poiché, in siffatta
maniera, egli nega parzialmente lʼoriginaria esistenza
del credito. (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2012, n. 7527).
Venendo al merito, deve evidenziarsi che lʼallegazione
del G. secondo cui egli aveva convenuto con lʼattore un
compenso di importo limitato, pari ad euro 500,00, è
risultata indimostrata, atteso che il convenuto non ha
formulato istanze istruttorie oragli dirette a confermarla.
Né dʼaltro canto la conclusione di un accordo con un tale
contenuto potrebbe desumersi dalla circostanza, incontestata, che il convenuto ha corrisposto allʼattore la
somma di euro 500,00, poiché tale pagamento, in difetto di elementi di segno contrario, va inteso come mero
acconto. Non può peraltro sottacersi che lʼassunto attoreo, oltre che indimostrato, risulta anche incompatibile
con la circostanza, riferita dallo stesso G. in comparsa di costituzione e risposta, che lʼavv. Z., in epoca precisata ma precedente alla conclusione del procedimento disciplinare, gli consegnò un avviso di parcella (doc.
3 di parte convenuta), atteso che la spiegazione che
di una simile condotta ha tentato di fornire la difesa del
convenuto è del tutto inappagante.
Poiché lʼeffettivo svolgimento delle attività descritte nel
progetto di parcella prodotto sub 7 dallʼattore, a migliore
illustrazione delle modalità con cui ha quantificato il proprio credito, non è stata contestata ma anzi è stata espressamente riconosciuta dal convenuto, ed è comunque in
larga parte evincibile anche dallʼiter del procedimento
disciplinare (la considerazione vale per la preparazione e
partecipazione alle udienze dibattimentali tenutesi davanti al consiglio dellʼordine), come riportato nella decisione
adottata dal consiglio dellʼordine degli avvocati allʼesito
di esso (doc. 5 di parte attrice), si tratta di determinare la
somma spettante allʼattore a titolo di compenso.
Eʼ bene chiarire che ai fini di tale determinazione non
può farsi riferimento, secondo quanto proposto dal convenuto, al progetto di parcella che venne consegnato al
medesimo nel 2003 poiché esso è stato redatto in base
alla tariffa in vigore in quel periodo, mentre la prestazione dellʼattore è proseguita fino al momento della conclusione del procedimento disciplinare, corrispondente alla adozione della decisione del 13 settembre 2004,
e quindi fino ad un momento successivo a quello di
entrata in vigore della nuova tariffa (d.M. 8 aprile 2004
n. 127), con la conseguenza che è questʼultima che
deve trovare applicazione ai predetti fini.
Sul punto occorre infatti rammentare il consolidato principio della Suprema Corte secondo il quale in caso di
successione tra tariffe, “per stabilire in base a quale di
essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dellʼattività professionale e, se per
la complessa portata dellʼopera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è
quella che vige alla data della liquidazione anche se
lʼesplicazione dellʼattività ha avuto inizio quando era
vigente altra tariffa”. (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite
17405 e 17406 del 2012).
Per la quantificazione delle somma spettante a titolo
di onorari è stata corretta la scelta dellʼattore di far riferimento alle voci previste dalla tariffa sopra citata per le
cause davanti al Tribunale e quella di considerare il
contenzioso in cui egli ha prestato la propria opera di
valore indeterminabile. Gli importi da riconoscersi per
le singole voci come precisate nel progetto di parcella
Tribuna Finanziaria - n. 3
16526/05) così come di quello che, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che
parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno
significativamente inferiore rispetto allʼentità del bene
che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04)” (così da ultimo Cass. 10 dicembre 2012 n. 22388).
Detto principio peraltro ben può essere combinato con
il meccanismo di liquidazione di cui allʼart. 91, comma
1, seconda parte, che consente di condannare la parte
che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta
conciliativa al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della stessa. Infatti tale
norma fa espressamente salvo quando disposto dallʼart. 92, secondo comma c.p.c., e quindi alla possibilità di una compensazione parziale delle spese che ad
avviso di questo Giudice può anche essere limitata a
quelle di solo una delle fase processuali in cui può concretamente articolarsi il giudizio e che possono essere
individuate sulla base di quelle definite, proprio ai fini
della determinazione del compenso, dal d.m. 140/2012
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Orbene la condanna dellʼattore alla rifusione in favore
del convenuto delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, relative allʼultima parte della fase istruttoria, consistente nel caso di
specie nella redazione della memoria ai sensi dellʼart.
183, comma 6 n. 3 c.p.c. e alla fase decisoria, discende dalla considerazione che il suo rifiuto della predetta proposta conciliativa fu ingiustificato poiché fondato
su considerazioni che implicavano la vittoria pressoché integrale della causa e quindi senza dimostrare la
benché minima disponibilità a recedere da qualcuno
dei propri assunti, sebbene, come si è detto, non tutte
le difese del convenute fossero peregrine, tanto che
ad alcune egli non aveva nemmeno replicato. Tale atteggiamento non era giustificato nemmeno dalla prospettiva di ottenere una condanna della controparte ai sensi
dellʼart. 89 secondo comma c.p.c. per la quale aveva
avanzata apposita istanza nelle memoria ai sensi dellʼart. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. poiché, a prescindere da
ogni considerazione, le espressioni di cui si è doluto
lʼattore riguardano comunque lʼoggetto della causa, con
la conseguenza che non danno luogo a risarcimento
ai sensi dellʼart. 89, comma 2, ultima parte, c.p.c.
La prosecuzione del giudizio è quindi direttamente riconducibile al rifiuto della predetta proposta conciliativa
opposto dallʼattore.
Il compenso per le predette attività può essere quantificato nel valore medio di liquidazione previsto dal d.m.
140/2012 per la fase decisoria e per la fase istruttoria
riducendo questʼultimo di quattro quinti, tenuto conto
che essa è consistita nella sola redazione della memoria ai sensi dellʼart. 183, comma 6 n. 3 c.p.c.
Può essere accolta la domanda di cancellazione della
parola “delirio”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, che è stata avanzata dallʼattore in quanto
tale vocabolo è denigratorio degli argomenti utilizzati dallʼattore, seppur pertinente allʼoggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente
pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disat-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
vanno però individuati nei valori minimi e non già nei
valori massimi come richiesto dallʼattore, tenuto conto
del fatto che pacificamente anche il G. collaborò alla
predisposizione della propria difesa, ed in particolare al
reperimento di documentazione e alla individuazione
degli argomenti difensivi, e che, a partire dallʼaprile
2004, lʼavv. Z. fu affiancato da un altro difensore, lʼavv.
G.S. (la circostanza si evince dalla narrativa del già
citato provvedimento disciplinare).
Tale scelta è giustificata anche dal criterio, evincibile
dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dellʼart. 5 della
tariffa forense del 2004, che consente di tener conto, ai
fini di una maggiore quantificazione degli onorari, se
lʼattività difensiva si sia svolta davanti ad un giudice
anziché davanti ad altro organo.
Allʼattore può pertanto riconoscersi un importo complessivo a titolo di onorari di euro 900,00 risultante dalla sommatoria degli importi per le singole voci indicate nel progetto di parcella prodotta contenuti nei minimi, ad eccezione di quello richiesto per la predisposizione e redazione dellʼistanza di archiviazione per il quale nel documento si è fatto riferimento alla voce 21 della tabella A della tariffa (opera prestata per la conciliazione) che presuppone
che la conciliazione si verifichi effettivamente mentre tale
evenienza non si è verificata nel caso di specie. La voce
da applicarsi è invece quella sub 18 (memorie depositate fino allʼudienza di precisazione delle conclusioni).
Contrariamente a quanto sostenuto dallʼattore poi, non
può influire su tale valutazione lʼesito del procedimento disciplinare atteso che esso si è concluso con lʼirrogazione di una sanzione al G.
Le medesime considerazioni ora esposte valgono ai fini
della determinazione della somma spettante allʼattore a
titolo di diritti, con la precisazione che gli importi minimi
che competono vanno calcolati facendo riferimento alla
prima parte della Tabella B della d.m. 127/2004.
La somma risultante dallʼapplicazione di tali criteri è
quella di euro 463,00.
Lʼimporto complessivamente spettante allʼattore ammonta pertanto ad euro 1.363,00 oltre accessori dal quale va
detratto lʼacconto di euro 500,00 corrisposto dal convenuto. Sullʼimporto residuo a titolo di imponibile, pari ad euro
863,00 spettano anche gli interessi di mora dalla data di
notifica dellʼatto di citazione a quella del saldo effettivo.
Quanto alla determinazione delle spese di lite la significativa riduzione(in misura pari al 90 %) dellʼimporto
richiesto dallʼattore giustifica la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti fino al momento
in cui il convenuto, tramite il proprio difensore, con la
memoria ai sensi dellʼart. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha
formulato una proposta transattiva della lite che prevedeva il pagamento in favore dellʼattore della somma
di cui al primo progetto di parcella e che lʼattore ha rifiutato sulla base delle considerazioni esposte nella memoria ai sensi dellʼart. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Tale conclusione trova conforto nel consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la
domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese” (Cass. n.
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 51
51
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 52
tesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda
di parte attrice condanna il convenuto a corrispondere
allʼattore la somma di euro 863,00 oltre accessori sullʼimponibile originario di euro 1.363,00 e interessi al tasso
legale sulla somma di euro 863,00 dalla data di notificazione dellʼatto di citazione a quella del saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese del giudizio maturate
fino al momento del deposito della memoria ai sensi
dellʼart. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e condanna lʼattore a
rifondere al convenuto le spese da questi sostenute
successivamente al predetto momento che liquida nella
somma di euro 840,00 oltre accessori.
ordina la cancellazione, mediante annotazione da apporsi a cura della cancelleria sullʼoriginale dellʼatto, del termine “delirio” presente a pag. 11 rigo 6 della comparsa di costituzione e risposta.
Il Gdp di Venezia stop autovelox. La segnaletica
dev'essere visibile per tutti sinistra e destra
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”
segnala ancora un'importante decisione in materia di multe
elevate con autovelox, anch'essa destinata a far discutere.
Il Giudice di pace di Venezia, Nadia Santambrogio ha ritenuto non valido il verbale contestato con autovelox su una strada a più corsie poiché il cartello con il limite di velocità si trova
soltanto a destra e non anche a sinistra della carreggiata.
Non vi è dubbio, infatti, che il segnale debba essere visibile
anche per coloro che percorrono le corsie interne in virtù dellʼarticolo 104 Dpr 495/92. Peraltro, la presenza di lavori stradali non esonera lʼamministrazione dallʼindicare la velocità
consentita sul tracciato, anzi aumenta le esigenze di tutela dei
veicoli in circolazione.
Con la sentenza 892/14 è stato, infatti, accolto il ricorso
di un automobilista per un verbale rilevato sul ponte della
Libertà del capoluogo veneto.
Il magistrato onorario, nel caso di specie ha rilevato che
risulta violato lʼarticolo 104, comma 3, del Dpr 495/92
secondo cui quando le strade hanno due o più corsie per
senso di marcia il segnale o il divieto posto a destra della
carreggiata non è sufficiente: bisogna adattarsi alle condi-
zioni locali, ripetendo la segnalazione a sinistra oppure
posizionare i cartelli che pongono obblighi o divieti al di
sopra della carreggiata.
Ciò per consentire anche agli automobilisti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina della
circolazione stradale in quel determinato tracciato.
Sono le fotografie prodotte in giudizio dal ricorrente ad
inchiodare l'ente accertatore: la strada in questione risulta inequivocabilmente essere composta da più di due corsie e non vi è alcun segnale con il limite di velocità sulla sinistra (o al di sopra della carreggiata).
A nulla vale la doglianza della PA secondo cui sul tratto di
strada interessato sia in corso un cantiere stradale nel
momento in cui il veicolo del trasgressore sfreccia a 67 chilometri orari mentre il limite è fissato a 40. Per il giudice la
presenza di lavori in corso sul tracciato, infatti, rende ancor
più contingenti le esigenze di sicurezza e, dunque, anche
l'obbligo dellʼamministrazione di far conoscere allʼutente
della strada le prescrizioni da rispettare.
(notizia segnalata da Giovanni D'agata
Fonte: www.infooggi.it)
GIUSTIZIA DI PACE
Nullo il verbale con l'autovelox se la pattuglia
della polizia aveva i lampeggianti spenti
52
Ancora una decisione che bacchetta quegli enti, in particolare i comuni, che non segnalano le postazioni per il rilevamento elettronico delle infrazioni come quelle a mezzo autovelox e simili. Per il giudice di pace di Gallarate il verbale elevato a seguito di rilevazione con autovelox devʼessere annullato quando si scopre che la postazione per il rilevamento
elettronico non è visibile o segnalata con congruo anticipo
ai veicoli in transito: come quando lʼauto della pattuglia della
polizia ha i lampeggianti spenti.
Con la sentenza 101/14 del giudice di Pace del comune del
varesotto, è stato accolto il ricorso di un presunto trasgressore e quindi annullato il verbale elevato dalla Municipale per violazione dellʼarticolo 142, comma 8 del Codice
della Strada per aver superato il limite massimo di velocità
per soli undici chilometri orari.
Il magistrato onorario Laura Sardini ha infatti, rilevato che
lʼaccertamento non è stato effettuato ottemperando alla
normativa che regola lʼaccertamento delle violazioni al
codice della strada eseguito con apparecchiature che
dispensano gli agenti dalla contestazione immediata di cui
allʼarticolo 201, comma 1 bis, Cds: in particolare, il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, della circolare del 3
agosto 2007 del Ministero dellʼInterno e della arcinota diret-
tiva Maroni che è intervenuta a regolamentare la materia.
Nella fattispecie, peraltro, lʼapparecchiatura elettronica è
posta su di unʼauto che sembra a tutti gli effetti civile, perché ha solo delle scritte calamitate “Polizia Locale”, mentre la vera pattuglia della Municipale è parcheggiata soltanto indietro allʼaltra vettura, con i lampeggianti spenti, e non
risulta ben visibile ai veicoli che circolano sulla via. Una
prassi evidentemente illegittima, che ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è spesso utilizzata da molti comuni per effettuare multe seriali.
Peraltro, lʼagente accertatore ascoltato come testimone
conferma, anche se indirettamente, una serie di circostanze favorevoli al conducente multato, ad esempio il fatto
che il segnale di rilevamento automatico della velocità che
si trova a soli 150 metri dalla postazione, dunque ben al di
sotto dai minimi di legge.
È certo che se il cartello si fosse trovato alla distanza minima di 400 metri lʼauto sanzionata avrebbe potuto rallentare e la multa non applicata. È, infatti, lo stesso articolo 142
del Codice a imporre che lo strumento di rilevazione deve
essere distinguibile da lontano.
Tribuna Finanziaria - n. 3
(notizia segnalata da Giovanni D'agata
Fonte: www.infooggi.it)
Commento a cura dell’avv. Annamaria Gallo
Il Codice della strada, allʼarticolo 128 comma 1, stabilisce che possa essere disposta, in caso di grave incidente, la revisione della patente qualora sorgano dubbi
sulla persistenza, in capo ad un conducente, dei requisiti fisici e psichici o sullʼidoneità tecnica. Ma nellʼipotesi di un incidente causato da una semplice distrazione, è giusto sottoporre il guidatore alla revisione della patente? Eʼ il caso di una automobilista ligure, colpevole di aver provocato un incidente stradale a causa di una momentanea
distrazione per impostare il navigatore di bordo
che le aveva fatto perdere il controllo del mezzo.
Lʼautomobilista ha fatto pertanto ricorso avverso il provvedimento adottato dalla Motorizzazione Civile - che
nella specie aveva ordinato alla guidatrice di sottoporsi a revisione ritenendo che il comportamento di guida
facesse appunto sorgere dubbi sulla persistenza dei
requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il
possesso della patente di guida - ed i Giudici le hanno
dato ragione.
Con la sentenza 24 gennaio 2014 n. 144 il TAR della
Liguria ha, infatti, stabilito che - al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una
clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale - una distrazione momentanea e occasionale non
costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze,
inequivoco elemento rilevatore di perdita dellʼidoneità
tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di
altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto
della prognosi sottesa allʼadozione del provvedimento.
Il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno
rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della
patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro
complesso, una adeguata motivazione circa la gravità
della condotta tenuta dallʼinteressato e, infine, specifiche
considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in
ordine alla perizia e alla capacità del conducente.
Ha osservato la sentenza in commento che nella specie, le circostanze in cui si è svolto lʼincidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico
negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma
non rendono inevitabile una siffatta conclusione che,
pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo
non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato.
Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento della
Motorizzazione in quanto illegittimo, accogliendo il ricorso dellʼautomobilista.
T.A.R. Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza n. 144 del 24 gennaio 2014
(Presidente Caruso – Estensore Goso)
Fatto
Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 4
marzo 2013 e depositato il successivo 6 marzo, lʼesponente impugna il provvedimento di revisione della
patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità,
adottato dallʼUfficio della motorizzazione civile di Savona in data 13 dicembre 2012 e successivamente notificato allʼinteressata.
Tale provvedimento richiama la comunicazione della
polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, dalla
quale risulta che la ricorrente era rimasta coinvolta in
un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto: mentre percorreva un tratto rettilineo dellʼautostrada A10,
essa aveva perso il controllo della propria autovettura
e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i
lati della carreggiata.
Nel rapporto della polizia stradale, si dà atto che lʼincidente, nel quale non risultavano coinvolte altre autovetture, era stato conseguenza di una distrazione provocata
dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo.
Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: “Considerato che il suddetto comportamento di
guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei
requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il
possesso della patente di guida”.
La ricorrente denuncia i vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei
fatti e di insufficienza della motivazione.
Si è costituita in giudizio lʼAvvocatura distrettuale dello
Stato di Genova, in rappresentanza dellʼintimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando nel
merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo
accoglimento.
Con ordinanza n. 148 del 11 aprile 2013, è stata accolta
lʼistanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata lʼudienza per la discussione di merito.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e,
nel caso della ricorrente, anche una memoria di replica.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 dicembre 2013 e ritenuto in decisione.
Diritto
I presupposti di fatto dellʼavversato provvedimento di
revisione della patente di guida sono sostanzialmente
incontestati.
Come riferito in premessa, lʼufficio periferico della moto-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Perde il controllo perché distratto
dal navigatore: niente revisione
della patente
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 53
53
GIUSTIZIA DI PACE
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 54
54
rizzazione civile si è determinato ad adottare tale misura in conseguenza di un incidente stradale provocato
alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo
di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata.
Non erano state coinvolte nel sinistro altre autovetture
né erano stati provocati danni alle persone, ma solo
alle cose.
Eʼ altresì incontestata la causa dellʼincidente, provocato da una momentanea distrazione della conducente
impegnata nellʼimpostazione del navigatore di bordo.
Ciò premesso, si appalesano destituiti di giuridico fondamento i primi due motivi di ricorso, rispettivamente
concernenti il vizio di incompetenza territoriale e lʼerronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato.
Con il primo di essi, lʼesponente sostiene che la competenza a disporre la revisione della patente di guida
sarebbe radicata in capo allʼufficio periferico della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il
luogo di residenza del privato (Imperia), non essendo
invece competente lʼufficio del luogo in cui si sono svolti i fatti (Savona). La censura è inammissibile per genericità, atteso che lʼesponente non individua la norma
attributiva della competenza.
La Sezione, comunque, ha recentemente affermato il
principio secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta allʼufficio del luogo in cui si
è verificato lʼincidente dal quale deriva il provvedimento impugnato (cfr. sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012).
Parimenti inconsistente è la censura dedotta con il
secondo motivo, poiché la mancanza di precedenti
decurtazioni di punti dalla patente di guida dellʼinteressata e la tenuità della sanzione pecuniaria irrogata nei
suoi confronti non dimostrano, di per sé, lʼinsussistenza dei presupposti dellʼatto.
Eʼ pacifico, infatti, che la revisione ex art. 128 C.d.s.
costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida.
Tale provvedimento ha finalità prettamente cautelare
e, nel caso in cui consegua (come di norma) ad un sinistro stradale, non presuppone neppure lʼintervenuta
definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dellʼepisodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza
dei requisiti di idoneità alla guida.
Né lʼesercizio del potere in questione può ritenersi condizionato, ovviamente, allʼeventualità che il sinistro stradale abbia cagionato danni alle persone.
Rimane da scrutinare la censura, dedotta con il terzo e
ultimo motivo di ricorso, inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Occorre premettere che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale,
dispone la revisione della patente, deve contenere una
valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata
motivazione circa la gravità della condotta tenuta dallʼinteressato e, infine, specifiche considerazioni in base
alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e
alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R.
Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R.
Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457).
Nel caso in esame, è richiamata ob relationem, quale
presupposto legittimante lʼimpugnato provvedimento,
la comunicazione della polizia stradale di Imperia del 24
agosto 2012, nel quale la proposta di revisione della
patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato alla
circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo
della conducente e alle pertinenze stradali (guard-rail).
La motivazione dellʼatto si esaurisce nel richiamo di
tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida (“il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V.
dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti
per il possesso della patente di guida”).
Tali elementi sono insufficienti ad ottemperare lʼonere
motivazionale posto a carico dellʼAmministrazione procedente.
La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa lʼidoneità alla
guida dellʼinteressato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dellʼatto, particolarmente di coloro che, come lʼodierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare lʼautoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro.
Ne deriva che i dubbi sottesi allʼadozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che,
anche secondo i dati di esperienza, possano essere
ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida
del soggetto.
Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea
e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere
dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di
perdita dellʼidoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa allʼadozione del provvedimento.
In definitiva, le circostanze in cui si è svolto lʼincidente
e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità,
ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione
che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione,
certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato.
Sulla base di tali precisazioni, appare fondata la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, si appalesa meritevole di
annullamento. Sussistono i presupposti per lʼintegrale
compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lʼeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallʼautorità amministrativa.
Tribuna Finanziaria - n. 3
Commento a cura dell’avv. Annamaria Gallo
Con la sentenza del 29 luglio 2013 n. 18224 la Suprema Corte ha esaminato alcuni significativi aspetti riguardo al procedimento di sfratto per morosità in relazione
al comportamento sanante del conduttore.
Secondo quanto stabilito dagli Ermellini la sanatoria
della morosità prevista dallʼarticolo 55 della legge 27
luglio 1 978 n. 392 (la così detta legge sullʼequo canone) è subordinata allʼavvenuto pagamento dei canoni
oltre che degli interessi e delle spese.
Il legislatore ha dunque previsto un meccanismo che
consente di salvaguardare il rapporto contrattuale arrivato nelle aule di giustizia.
Secondo quanto previsto dal citato art. 55 il conduttore, alla prima udienza della procedura di sfratto, può
pagare tutto quanto è dovuto (canoni, oneri accessori,
interessi e spese liquidate dal giudice) oppure, se dimostra le difficoltà economiche può chiedere un differimento fino a 90 giorni per adempiere. Pagando subito
o entro il così detto termine di grazia, il conduttore evita
la risoluzione del contratto e quindi lo sfratto.
Qualora il conduttore pagasse solamente una parte del
dovuto la norma non trova applicazione ed il giudice come nel caso esaminato in sentenza - deve proseguire pronunciandosi sullo scioglimento del contratto ed
il rilascio dellʼimmobile. Eʼ bene precisare peraltro che il particolare sistema di
tutela previsto dallʼart. 55 L. 392/78 si applica
solo ai conduttori di immobili adibiti ad uso abitazione contro i quali non può appunto pronunciarsi la risoluzione del contratto per morosità allorché gli stessi
provvedano a sanare lʼimporto dovuto.
Questo sistema mira cioè a tutelare i soggetti che assumono in locazione un immobile per adibirlo al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e, proprio per tali
limiti, non è estensibile ad altre categorie di soggetti, quali i conduttori di locazioni ad uso produttivo
e commerciale.
Sentenza del 29 luglio 2013 n. 18224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16027/2007 proposto da: L.A. N. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dallʼavvocato MOSER FRANCESCO con
studio in 38100 TRENTO, VIA CANESTRINI 2 giusta
delega in atti;
- ricorrente –
contro
L.N.;
- intimata –
avverso la sentenza n. 37/2007 della CORTE DʼAPPELLO di TRENTO, depositata il 18/04/2007, R.G.N.
299/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13-5-2006 la locatrice L.N. ha
intimato sfratto per morosità nel confronti della conduttrice L.A. deducendo che questʼultima era in mora
nel pagamento dei canoni, pattuiti nella misura di Euro
155,00 a semestre, dal mese di gennaio 2002.
Allʼudienza per la convalida si costituiva L.A. che offriva il pagamento della somma di Euro 1.400,00 in contanti, riservandosi di corrispondere le spese nella misura stabilita dal giudice; chiedeva, altresì, la concessione di un termine di grazia e, nel merito, deduceva di
avere offerto più volte il pagamento di quanto dovuto
alla locatrice che lo aveva rifiutato.
Lʼintimante si opponeva alla concessione del termine di
grazia ed il Tribunale di Trento, dopo il mutamento del rito,
dichiarava la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e condannava L.A. al rilascio dellʼimmobile e al pagamento degli interessi legali sui canoni
scaduti nonché al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Trento con sentenza del 18-42007 ha confermato la decisione di primo grado.
Propone ricorso L.A. con tre motivi.
Non presenta difese lʼintimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazio-
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Locazioni: Cassazione, morosità
non è sanata se non si pagano
tutti i canoni con interessi e spese
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 55
55
GIUSTIZIA DI PACE
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 56
56
ne e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 5
e 55, nonché degli artt. 1282, 1455 e 1587 c.c., in relazione agli artt. 99, 112 e 1587 c.c..
Assume la ricorrente di aver sanato la morosità alla
prima udienza e che lʼassenza della domanda da parte
della locatrice di pagamento degli interessi legali sullʼimporto dei canoni non pagati aveva comportato lʼincertezza sulla data di decorrenza degli stessi e pertanto
lʼobbligo per il giudice di determinarne la misura.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1375, 1455
e 1587 c.c., anche in relazione alla L. n. 392 del 1978,
artt. 5 e 55.
Sostiene la ricorrente che una oggettiva situazione di
dubbio sulla esatta quantificazione degli interessi esclude il grave inadempimento del conduttore.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la
stretta connessione logico giuridica che li lega e sono
infondati.
La Corte di appello ha affermato che, ai sensi della L.
27 luglio 1978, n. 392, art. 55, la sanatoria della mora,
che impedisce la prosecuzione del giudizio richiede che
il conduttore provveda banco iudicis al pagamento di
tutti i canoni scaduti e degli oneri accessori maturati
sino a tale data, “maggiorato degli interessi legali e delle
spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”.
Come si evince dalla formulazione della norma, il giudice in sede di giudizio di convalida dello sfratto per
morosità provvede alla liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali, come si evince dallʼuso del termine “liquidate” che non può che riferirsi alle
spese e non anche agli interessi legali, il cui calcolo è
automatico e prescinde da qualsiasi discrezionalità.
Ne discende che nella specie, al fine di ottenere la purgazione della mora, lʼintimata avrebbe dovuto offrire
alla prima udienza, un importo pari ai canoni scaduti, agli
oneri accessori e agli interessi legali, il cui calcolo era
suo onere, non certo del giudice.
Lʼappellante ha invece versato nelle mani dellʼintimante la somma di Euro 1.400,00, pari al solo ammontare
del capitale (Euro 1395,00), non sufficiente, quindi, a
coprire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali dalla scadenza delle singole rate di canone al saldo,
e ciò a prescindere dalle spese processuali che il giudice avrebbe dovuto liquidare.
Né poteva trovare accoglimento la richiesta di un seppure breve termine per completare il pagamento, atteso che lʼart. 55 anzidetto prevede la possibilità di concedere un termine di grazia per purgare la mora solo
innanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, nella specie neanche prospettate.
4. La decisione della Corte di merito è conforme al
diritto.
Infatti la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, consente al
conduttore di eliminare gli effetti dellʼinadempimento
da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del
contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese. Da tale disposizione risulta dunque che il
comportamento sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza e che solo
le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del giudice.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte
la sanatoria della morosità del conduttore prevista dalla
L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese,
senza che lʼinadempimento residuo sia suscettibile di
nuova verifica sotto il profilo della gravità, Sentenza n.
920 del 16/01/2013.
A norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve
consistere nellʼestinzione di tutto quanto dovuto per
canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che lʼinadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità Sez. 3, Sentenza n. 6636 del
24/03/2006.
La sanatoria della morosità del conduttore prevista dalla
L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese,
senza che lʼinadempimento residuo sia suscettibile di
nuova verifica sotto il profilo della gravità, Sentenza n.
13407 del 29/10/2001.
La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale oltre dei canoni scaduti,
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice, per cui in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che lʼinadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il
profilo della gravità, Sez. 3, Sentenza n. 1320 del
09/02/1998.
6. Nella specie è certo che la conduttrice ha omesso il
pagamento dei canoni a partire dal gennaio 2002 e che
alla prima udienza ha pagato banco iudicis solo lʼimporto dei canoni scaduti.
La decorrenza degli interessi e altresì predeterminata
dalla legge in quanto, accertato lʼinadempimento colpevole del conduttore, si applica dallʼart. 1219, comma 2,
n. 3 che stabilisce che il debitore è in mora ex re - se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, Sez. 3, Sentenza n. 2853 del
11/02/2005.
7. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione
per avere la Corte di merito omesso la motivazione
sulla mancata richiesta degli interessi nellʼatto di intimazione, sulla data di decorrenza degli stessi, sulla
circostanza che ai fini della convalida la domanda doveva cristallizzarsi alla domanda cristallizzata nellʼatto di
intimazione.
8. Il motivo è inammissibile perché privo del momento
di sintesi necessario in virtù della normativa applicabile alla data di pubblicazione della sentenza.
Nulla per le spese stante lʼassenza dellʼintimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Tribuna Finanziaria - n. 3
L'anti-autovelox in auto: è vietato
se è in grado di intercettare
un rilevatore effettivamente in funzione
Commento a cura dell’avv. Annamaria Gallo
re visibili i controlli di velocità, lʼAntitrust (chiudendo
unʼistruttoria) e la Polizia stradale (in una nota di chiarimento) hanno ritenuto che restino vietati solo i dispositivi che intercettano i rilevatori in funzione, mentre
invece navigatori e simili sono consentiti. Anzi, lʼuso di
dispositivi di questo genere è in un certo senso da
incentivare, perché aiutano a raggiungere lo scopo
dichiarato del Dl 117/07: rendere palesi i controlli, perché il legislatore ha ritenuto (più o meno a ragione)
che ciò dia un effetto di prevenzione e deterrenza.
La questione fondamentale è quindi quella di munirsi
di dispositivi elettronici che non siano in grado di intercettare i segnali dei sistemi di controllo (laser, infrarossi, ecc.) ma svolgano solo la funzione di avvertimento
nei confronti degli automobilisti circa la possibilità che
in quel dato tratto di strada siano ubicate le postazioni di rilevamento della velocità (a prescindere dal fatto
che siano effettivamente attive).
Ordinanza 12 novembre 2013 - 18 febbraio 2014,
n. 3853
SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE VI-2 CIVILE
(Presidente Goldoni – Relatore DʼAscola)
Fatto e diritto
1) Con ricorso notificato il 21 giugno 2011 la Fontessa
spa ha impugnato la sentenza emessa il 21 dicembre
2010 dal tribunale di Pavia, che ha rigettato lʼappello da
essa proposto avverso la sentenza del locale giudice
di pace n. 2338/09.
LʼAvvocatura dello Stato si è costituita con controricorso, in difesa del Ministero dellʼInterno e della Prefettura di Milano.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione
con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio.
La controversia concerne la violazione dellʼart. 45
comma 9 bis CdS, contestata alla ricorrente per aver
fatto uso del dispositivo Hermes Plus III (Kermes in
controricorso), ritenuto in grado di localizzare i cc.dd.
autovelox e dunque di consentire al conducente di eludere i controlli della velocità degli autoveicoli.
Con il primo motivo è denunciata violazione dellʼart.
45 c. 9 bis e dellʼart. 142 c.6 bis CdS.
Con il secondo sono denunciati tutti i possibili vizi di
motivazione.
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Benché venduti tranquillamente negli “app store” degli
smartphone o in numerosi siti internet, tanto la produzione, quanto la vendita e lʼuso dei “tom tom” che segnalano la presenza degli autovelox è illecita.
Come è noto infatti lʼart. 45 del C.d.S. sanziona pesantemente la produzione, la commercializzazione e lʼuso
di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle
apparecchiature di rilevamento della velocità con il
pagamento di una somma da euro 802 a euro 3.212.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione.
Ma questo non vale sempre. Una recente ordinanza emessa il 18 febbraio 2014 n. 3853 dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione ha, infatti, salvato dallʼillegalità gli apparecchi denominati “Hermes”: si tratta
di un vero e proprio navigatore satellitare che, oltre a fungere da assistente alla guida, segnala le postazioni in
cui potrebbero essere i controlli.
Secondo gli Ermellini lʼillegittimità dellʼapparecchio che
segnala le postazioni autovelox va infatti provata in
concreto guardando alle caratteristiche del dispositivo.
Infatti, siccome la presenza di autovelox deve essere
preventivamente segnalata, ex art. 142 del Cds, vanno
differenziati gli apparecchi che, sul modello di un Gps,
consentono una semplice mappatura dellʼesistente da
quelli che intercettano i segnali di controllo. Nel caso in esame la Corte di cassazione, accogliendo il
ricorso di una società, ha cassato la sentenza impugnata per omessa motivazione in quanto non era stata
svolta alcuna indagine circa le effettive caratteristiche
dello strumento.
Il segnalatore Hermes è un normale navigatore satellitare, consentito anche dalle Circolari ministeriali, idoneo a svolgere la funzione di assistente alla guida,
segnalando le postazioni in cui potrebbero essere in
funzione i controlli, ma non gli apparecchi effettivamente in funzione.
Non si tratta cioè di unʼapp dedicata a spiare la presenza di autovelox attivi, ma solo di un “assistente alla
guida”, un navigatore con caratteristiche sofisticate.
Hermes infatti riesce a rilevare la presenza degli autovelox indicando tempestivamente la velocità permessa
e calcolando anche la velocità media in relazione a
quella prescritta dai cosiddetti Tutor. Inoltre Hermes
segnala le postazioni in cui potrebbero essere i controlli e non gli apparecchi effettivamente in funzione.
Poiché nel 2007 il Codice della strada è cambiato,
essendo diventato obbligatorio presegnalare e rende-
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 57
57
GIUSTIZIA DI PACE
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 58
58
2) Entrambi i motivi si risolvono in una censura della
motivazione, giacché anche il primo non espone unʼerrata interpretazione normativa, ma si concretizza nel
negare che lʼapparecchio utilizzato svolga quelle funzioni che sono state descritte dalla sentenza 12150/07,
applicata dal tribunale.
Si sostiene infatti che lʼapparecchio Hermes, non diversamente dai normali navigatori satellitari consentiti
anche dalle Circolari ministeriali, è idoneo soltanto a
svolgere funzione di assistente alla guida, segnalando
le postazioni in cui potrebbero essere in funzione i controlli, e non gli apparecchi effettivamente in funzione.
Il secondo motivo, complementare al primo, censura la
mancata acquisizione di una consulenza tecnica atta
a verificare il regolare funzionamento dellʼapparecchio,
la sussistenza o meno della idoneità a interferire con
misuratori delle forze dellʼordine o a localizzare un
misuratore non mappato.
3) Il ricorso appare fondato.
Lʼavvocatura dello Stato ha dedotto che sarebbe pacifico, perché accertato in causa e confermato dal sito
internet della casa costruttrice, che lʼapparecchio rientra tra quelli proibiti.
Ha quindi descritto lʼapparecchio - sulla base di informazioni da essa asseritamente assunte da un sito internet, al quale questa Corte non può accedere dovendo
rispettare i limiti del proprio sindacato, - come apparecchio che segnala una serie di impianti, indicando
tempestivamente la velocità permessa e calcolando
anche la velocità media in relazione a quella prescritta dai cosiddetti impianti Tutor.
Sembra quindi confermare che si tratti di un “assistente alla guida”, ma con caratteristiche sofisticate che
vanno indagate, per comprendere in che termini esso
eluda i divieti di legge.
Non a caso infatti il ricorso ricorda che ex art. 142 CDS
la presenza degli autovelox deve essere indicata da
apposita segnaletica.
Tuttavia, sebbene dallʼepigrafe della sentenza impugnata risulti che la questione sia stata posta al tribunale, invocando lʼacquisizione di consulenza, in sentenza non si rinviene alcun approfondimento motivazionale, ma solo lʼapodittica affermazione che lʼapparecchio localizzerebbe gli autovelox e consentirebbe lʼelusione dei controlli.
Ciò viene affermato senza neppure chiarire se nella
specie si fosse constatato il possesso di quelle funzioni specifiche che sono richieste nella sentenza di legittimità posta a base della motivazione.
3.1) In ricorso per contro si ricorda che già al momento di redazione del verbale e successivamente nei due
gradi di giudizio di merito, il conducente aveva fatto
presente che le caratteristiche dichiarate dalla casa
produttrice del meccanismo escludevano le caratteristiche ritenute illecite.
È invece indispensabile, per interpretare e applicare
correttamente la normativa che complessivamente
regola la materia, conoscere la specifica tipologia dellʼapparecchio di cui si tratta, in relazione alle caratteristiche di quelli conosciuti ed eventualmente contemplati anche nella normativa secondaria.
Si configura pertanto unʼinsufficienza di motivazione
così grave da sostanziarsi in omessa motivazione e
da richiedere la cassazione della sentenza, con rinvio
al giudice di merito per le verifiche del caso.
La Corte condivide la valutazione espressa dalla relazione preliminare, il cui contenuto è stato in buona
parte qui ripreso.
Appare infatti necessario distinguere con precisione
le caratteristiche dellʼapparecchio utilizzato, onde poter
stabilire senza equivoci o indebite presunzioni quali
ne siano le potenzialità e di conseguenza se rientrino
nel disposto normativo.
Solo una ragionata conoscenza degli apparati esistenti allʼepoca dellʼentrata in vigore della modifica dellʼart.
45 e delle precise caratteristiche di quello in esame
può infatti consentire una meditata valutazione della
conformità di esso alle disposizioni vigenti.
Discende da quanto esposto lʼaccoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione
rimessa ad altro giudice del tribunale di Pavia per nuovo
esame, che completi la motivazione con una descrizione puntuale e comparativa delle caratteristiche dellʼapparecchiatura.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Pavia in persona di diverso
magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
MARANGHI PAOLO
ENIO & C. s.n.c
Concessionario Gilera Aut Piaggio
Va Baccio da Montelupo, 20 - 50018 Scandicci - Firenze - Tel. 055 752 194
Via Baccio da Montelupo 16-18-20-22-24-26 - Tel. 055 752 614 - 055 752 194 - Casellina
Via Baccio da Montelupo 43-45-47 - Tel. 055 750 996 - 055 750 693 - Casellina
Via Turri 13-15-17 - Tel. 055 257 8253
Tribuna Finanziaria - n. 3
Commento a cura dell’avv. Annamaria Gallo
Con la recente sentenza del 27 gennaio 2014 n. 1608,
la Corte di cassazione confermando la decisione di
primo grado del Tribunale di Bolzano su ricorso ex art.
152 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy),
ha offerto una nuova, importante lettura in tema di “soggetto identificabile” in relazione a cronache giornalistiche stabilendo così un importante principio in tema di
tutela della privacy: giornalisti ed editore devono risarcire il danno morale ed esistenziale per la violazione
del diritto alla riservatezza se i protagonisti di un servizio giornalistico, pur non citati esplicitamente, sono
comunque di fatto riconoscibili.
La vicenda ha avuto ad oggetto la pubblicazione da
parte di alcuni giornalisti di articoli che, pur non riportando espressamente il nome degli interessati, contenevano inconfondibili riferimenti ai protagonisti della vicenda (madre e figlio) che, in tal modo, subivano un grave
pregiudizio personale. A partire dalla pubblicazione del
primo articolo, poi ripreso da altre testate, vi era stata
infatti una vera e propria “esplosione mediatica”. Il Tribunale di Bolzano, in primo grado, aveva precisato che il primo servizio giornalistico, pur omettendo i
loro nomi, forniva numerosi e precisi dettagli della vicenda, tali da consentirne una facile identificazione da parte
dei lettori, specialmente in considerazione della ristretta cerchia di persone residente nella località interessata e della zona di diffusione del giornale. Accertata in
primo grado la lesività delle condotte poste in essere a
carico dei due soggetti, la decisione del tribunale di
prime cure è stata confermata dalla Suprema Corte.
Quello che risulta di particolare interesse nella pronuncia in esame è proprio il principio affermato dalla Cassazione a proposito dei parametri di definizione di “soggetto identificabile”.
Nel rigettare tutte le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado per inammissibilità, gli Ermellini colgono infatti lʼoccasione per stabilire in modo esplicito
che “lʼindividuabilità della persona offesa o di cui sono
stati resi pubblici dati sensibili non ne postula lʼesplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che
essa possa venire individuata anche per esclusione in
via deduttiva, tra una categoria di persone”. La menzione esplicita dei nomi del soggetto potenzialmente
leso non è dunque conditio sine qua non per affermare la riconoscibilità del soggetto e la conseguente lesione, ma anzi, considerarla come tale significherebbe
offrire uno spiraglio per una elusione delle norme poste
a tutela della riservatezza. Come afferma ancora la
Corte, “negare lʼapplicazione della normativa citata alle
ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur
in assenza della indicazione delle generalità, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e
a renderla agevolmente aggirabile.”
La normativa di riferimento è quella che regola proprio
il delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Fondamentali in ambito giornalistico sono, infatti, i limiti e le condizioni per lʼutilizzo di
dati personali senza il consenso dellʼinteressato: lʼessenzialità della notizia e lʼinteresse pubblico. Limiti che
vengono ripresi e ampliati dal D.Lgs 196/2003 e dal
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati
personali nellʼesercizio dellʼattività giornalistica (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998), in cui si
presta particolare attenzione alla definizione di “essenzialità” dellʼinformazione, alla tutela del minore e al
rispetto della dignità della persona. Qualora tali condizioni non siano presenti, come nel caso in esame,
la menzione della persona, specie nella veste di vittima di fatti di reato, configura quindi una lesione della
sua sfera di riservatezza, sia essa identificata o identificabile.
La pronuncia della Cassazione qui in commento, offrendo dunque una definizione ampia del concetto di soggetto identificabile, fornisce unʼimportante indicazione
in materia, togliendo ogni dubbio sulla circostanza che
sia fondamentale per la lesione del diritto alla privacy
(sussistendone le altre condizioni) la menzione, nella
cronaca giornalistica, del nome della persona offesa.
Sentenza n. 1608 del 27 gennaio 2014
SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
(Presidente Berruti – Relatore Massera)
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza in data 15 ottobre - 12 novembre
2007 il Tribunale di Bolzano, pronunciando sul ricorso
ex art. 152 D.Lgs. n. 196/2003 proposto da T.C., in
proprio e quale genitore del minore T.H., dichiarò che
O.A., Tr.Ar. e Die Neue Sudtiroler Tageszeitung Gmbh
avevano leso il diritto dei suddetti alla riservatezza di
dati personali, condannò i convenuti a risarcire i conseguenti danni morali ed esistenziali liquidati in Euro
50.000,00 a favore della prima ed in Euro 10.000,00 a
favore del secondo, a rimborsare loro le spese di lite,
a pubblicare un estratto della sentenza.
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
Cronaca giornalistica e privacy:
va risarcito il danno morale ed esistenziale
se dall’articolo si può dedurre l’identità
del soggetto coinvolto
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 59
59
GIUSTIZIA DI PACE
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 60
60
Allʼorigine della vertenza vi era stata la pubblicazione
sul giornale di un articolo, cui era seguito un altro, scritto dallʼO. e due interventi dellʼeditore e direttore Tr.
2 - Il Tribunale osservò per quanto interessa: la pubblicazione del primo articolo aveva innescato lʼulteriore
divulgazione delle notizie, poi ripresa anche da altri
giornali, e la straordinaria e devastante esplosione
mediatica che aveva investito la T. e il figlio; anche se
non erano stati specificati i loro nomi, era certo che la
serie di particolari riportati nel servizio aveva permesso ad un nutrito pubblico di individuarli.
3 - Avverso la suddetta sentenza O., Tr. e Di Neue
Sudtiroler Tageszeitung hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi.
La T., in proprio e nella qualità di tutrice del figlio Hannes, ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.1 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 D.lgs. 29
maggio 2001 n. 283 (nella parte in cui modifica introducendo lʼart. 20 D.P.R. 574/1998) e 152 D.Lgs. 193/03
commi 6 e 7.
I ricorrenti assumono che, nel caso di procedimento
bilingue, ai fini del rispetto del termine dilatorio stabilito
in non meno di trenta giorni tra il giorno della notificazione dellʼatto introduttivo e lʼudienza di comparizione,
occorre avere riguardo alla notifica dellʼatto tradotto.
1.2 - La censura presenta plurime ragioni di inammissibilità.
In primo luogo dal testo della sentenza impugnata non
risulta che la questione sia stata sollevata avanti al
giudice di merito. È ben vero che i ricorrenti assumono di averlo fatto, ma non hanno denunciato la violazione dellʼart. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), né hanno
ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione indicando e riferendo per esteso le pertinenti parti delle proprie difese. Sotto diverso profilo, non
risulta rispettato il disposto dellʼart. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis; infatti il quesito di
diritto formulato dai ricorrenti si rivela assolutamente
astratto, in quanto prescinde totalmente dalle particolarità del caso concreto, omettendo di riferire la rilevante circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio
di merito conteneva anche una richiesta di provvedimento cautelare (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che il giudice concesse con decreto del 13 febbraio
2007, emesso, inaudita altera parte, nel contempo fissando al 19 marzo 2007 lʼudienza di comparizione delle
parti anche per la discussione del provvedimento e
che assegnò ai ricorrenti termine per le notifiche che il
Tribunale attesta essere state ritualmente effettuate.
Tuttavia, per ragioni di completezza è opportuno rilevare che, nel procedimento bilingue, la traduzione dellʼatto può semmai costituire requisito che attiene alla sua
validità, ma non della notificazione, tanto più ove questa non venga rifiutata a causa della sua mancanza
(confronta Cass. Sez. III, n. 4196 del 2010).
In ogni caso è orientamento giurisprudenziale pacifico (confronta, per tutte, Cass. Sez. III, n. 4340 del
2010) che lʼart. 360, n. 4, c.p.c., (nella specie neppure invocato) nel consentire la denuncia di vizi di atti-
vità del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela lʼinteresse allʼastratta regolarità dellʼattività giudiziaria, ma garantisce soltanto lʼeliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del
denunciato “error in procedendo”.
Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come
avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, lʼaddotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare lʼannullamento della
sentenza impugnata.
2.1 - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 2, 11, 136, 137 e 139 D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5, 7, 8, e 11
del codice deontologico approvato per lʼesercizio dellʼattività giornalistica (anche come richiamato dallʼart.
139 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che, non essendo
il codice deontologico stato aggiornato allʼentrata in
vigore del D.lgs. 196, deve ritenersi relativo al codice
deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dellʼOrdine dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante
e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).
In sostanza i ricorrenti sostengono che le norme a tutela della riservatezza e quelle del codice deontologico
dei giornalisti relative al trattamento dei dati personali fanno rifermento alla identificabilità dei soggetti, cioè
alla possibilità che i lettori possano identificarli pur in
assenza dellʼindicazione delle generalità, rimanendo
irrilevante la circostanza che la notizia possa stimolare successive indagini di terzi.
2.2 - Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 11, 136, 137 e 139 D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5, 7 8 e 11 del
codice deontologico approvato per lʼesercizio dellʼattività giornalistica (anche come richiamato dallʼart. 139
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che, non essendo il codice deontologico stato aggiornato allʼentrata in vigore
del D.lgs. 196, deve ritenersi relativo al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dellʼOrdine
dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).
Si assume che la tutela apprestata dalla normativa
indicata è applicabile a soggetti identificati o identificabili e non si applicano a soggetti a cui i dati e le informazioni raccolti e diffusi non sono riconducibili.
2.3 - Le due censure, pressoché identiche e comunque
simili e ripetitive, quindi esaminabili congiuntamente,
vengono prospettate sotto il solo profilo del n. 3 dellʼart. 360 c.p.c., ma involgono necessariamente anche
la motivazione della sentenza impugnata (non censurata), il suo contenuto decisorio e gli apprezzamenti di
merito del Tribunale.
La sentenza impugnata, con valutazione di fatto insindacabile ed effettivamente non sindacata, ha evidenziato (in particolare alle pagg. 7 e 8) che già il primo servizio giornalistico, pur non indicando le generalità, conteneva tutta una serie di particolari individualizzanti
certamente idonei a consentire ad un vasto (ovviamente in relazione alla popolazione della zona di diffusione del giornale) pubblico di “comprendere con immediato effetto di quale cameriera si trattava”.
Tribuna Finanziaria - n. 3
te estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle)
tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).
Come evidenziato al punto precedente, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato le ragioni del proprio convincimento; a dimostrare la congruità della
motivazione è sufficiente sottolineare quanto argomentato in riferimento al bar sport allʼinterno di un complesso sportivo.
Peraltro anche questa censura non rispetta lʼart. 366bis c.p.c. dal momento che manca il momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria (il vizio di illogicità della motivazione non è incluso nel novero tassativo - di quelli
previsti dal n. 5 dellʼart. 360 c.p.c.); la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede
di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
4.1 - Il quinto motivo sostiene che è stato violato e falsamente applicato lʼart. 112 c.p.c., anche in relazione
agli artt. 2043 e 2050 c.c..
I ricorrenti si dolgono dellʼomessa trattazione della
colpa nellʼidentificazione degli attori, sebbene essi
avessero sostenuto e offerto di provare di avere attuato tutte le cautele possibili al fine di evitare la riconoscibilità identificabilità dei soggetti.
4.2 - Premesso che non sussiste nella specie il vizio di
omessa pronuncia, anche questa censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo di violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in realtà attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata, la quale
ha esplicitamente affermato che i servizi giornalistici
riportavano particolari tali da rendere agevole lʼimmediata riconoscibilità di chi ne formava oggetto.
Sotto diverso profilo, lʼassoluta astrattezza del quesito lo rende inidoneo.
5 - Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua
dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
Il nominativo del minore deve essere oscurato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 7.200,00, di cui Euro. 7.000,00
per compensi, oltre accessori di legge. Dispone lʼoscuramento dei dati del minore.
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
La riconoscibilità delle persone oggetto dei servizi giornalistici è, come detto, questione attinente al merito in
ordine alla quale nessun rilievo è consentito la giudice
di legittimità.
Giova ribadire, in linea di diritto, che lʼindividuabilità
della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici
dati sensibili non ne postula lʼesplicita indicazione del
nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva,
tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in
concreto tale individuazione avvenga nellʼambito di un
ristretto gruppo di persone.
La sentenza impugnata risulta conforme al principio
sopra enunciato.
Per quanto riguarda il profilo della violazione e falsa
applicazione (trattate congiuntamente dai ricorrenti
come se fossero sinonimi) di norme di diritto, è del tutto
evidente che negare lʼapplicazione della normativa
citata alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza della indicazione delle generalità, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile.
Anche i quesiti di diritto, che corredano i due motivi,
peccano di genericità e astrattezza, quindi non soddisfano le finalità perseguite dalla norma di riferimento
(artt. 366-bis c.p.c.).
3.1 - Il quarto motivo lamenta omessa, contraddittoria
e comunque illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: “erano o no gli
attori identificabili negli articoli di stampa attribuiti ai
convenuti”.
La censura tratta sotto il profilo del vizio di motivazione il tema della identificabilità degli attori.
3.2 - La censura è inammissibile poiché poggia su
argomentazioni squisitamente di merito.
Giova ribadire che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la
“ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato,
per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006). I difetti di insufficienza
e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dallʼesame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa
impugnata emerga la totale obliterazione di elementi
che potrebbero condurre ad una diversa decisione
ovvero quando è evincibile lʼobiettiva deficienza, nel
complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma
non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli
elementi delibati, poiché, in questʼultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in unʼinammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti
dello stesso giudice di merito che tenderebbe allʼottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramen-
Processo di Pace
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 61
61
C.G.d.P Vita Associativa
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 62
Rinnovo organismi direttivi
della Confederazione
Si è riunita lʼAssemblea della Confederazione Giudici
di Pace in Reggio Emilia per la modifica dello Statuto
ed il rinnovo degli organismi direttivi.
Vice Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Consiglieri:
Maria Stefania Camerlengo
Massimo Libri
Luigi Vingiani
Massimo Amato
Giuseppe Greco
Alberto Pavese
Fabrizio Pertile
Giovanna Scaffa
Silvana Scanu
Giuseppe Trunfio
Distretto di Napoli
Distretto di Bologna
Distretto di Salerno
Distretto di Campobasso
Distretto di Catania
Distretto di Torino
Distretto di Venezia
Distretto di Potenza
Distretto di Cagliari
Distretto di Reggio Calabria
Collegio dei Revisori dei Conti:
Maria Cinzia Sarno (Presidente)
Francesco Fiore
Alfonso Di Nuzzo
Distretto di Salerno
Distretto di Bologna
Distretto di Napoli
Collegio dei Probi Viri:
Nunziata Monello (Presidente)
Emilio Longobardi
Maria Adele Pili
Distretto di Firenze
Distretto di Salerno
Distretto di Cagliari
GIUSTIZIA DI PACE
Eʼ stato nominato Segretario Generale Organizzativo,
il Cav. Franco Antonio Pinardi, socio fondatore, in
considerazione del suo impegno e contributo pluriennale per la Confederazione e per il perseguimento degli
interessi della categoria dei Giudici di Pace.
Il Consiglio Direttivo ha formalizzato le deleghe per
glʼincontri istituzionali.
La Confederazione continuerà a svolgere la propria attività nellʼinteresse dei colleghi al fine ottenere la rinnovabilità delle funzioni ed un trattamento retributivo e pensionistico in quanto non costituiscono unicamente garanzie elementari che spettano ad ogni lavoratore, ma con-
62
LʼAssemblea ha rinnovato allʼunanimità la carica di Presidente alla collega Stefania Trincanato e, come componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ha eletto:
figurano elementi essenziali ai fini della garanzia dellʼautonomia ed indipendenza della magistratura.
Il principio dellʼautonomia della magistratura non è posto
a beneficio della persona del giudice ma a tutela dellʼordinamento democratico, in quanto solo tutelando ed affermando lʼautonomia del magistrato e quindi la sua soggezione solo alla legge ed alla Costituzione, si può garantire quello che è il principio fondamentale di uno Stato di
diritto, ossia lʼuguaglianza di tutti di fronte alla legge.
La Confederazione Giudici di Pace
Il Direttivo Nazionale
Offendere l'insegnante della figlia non è ingiuria,
ma oltraggio a pubblico ufficiale
Con sentenza il Giudice di pace assolveva un genitore per il delitto di ingiuria commesso in danno dell'insegnante
della figlia, nei locali della scuola media, ma la Corte ritiene il genitore colpevole del delitto di oltraggio
Erroneamente era stato contestato il reato di ingiuria, anziché quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Quest'ultimo,
infatti, è caratterizzato da un'azione consistente nell'offesa
dell'onore e della reputazione della vittima. L'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; deve avvenire in un momento,
nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a
causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
Ciò che viene riprovato dall'ordinamento non è la mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale,
quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nel-
l'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli della funzione di pubblico ufficiale, a condizione della diffusione della
percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile
interferenza perturbatrice col suo espletamento.
Nel caso prospettato tali elementi sussistevano, poiché le
ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo
tale da essere percepite da più persone; inoltre l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del
06/02/2008) e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse
attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 6587 del
05/02/1991).
Tribuna Finanziaria - n. 3
(Fonte: Rete internet)
Nel corso dell'incontro avuto del 15 maggio, il Ministro
Orlando, dopo avere concordato con le organizzazioni di
categoria, quanto all'ufficio del processo, che ad esso
potranno essere assegnati i giudici di pace in servizio
solo su base volontaria (ossia previa richiesta del giudice), ferma l'autonomia degli uffici del Giudice di Pace
e la possibilità di applicazione dei magistrati di pace di
nuova nomina in funzione tirocinante, ha individuato
delle questioni pregiudiziali che devono essere sciolte
prima di affrontare ogni ulteriore aspetto della riforma
della magistratura di pace: a) una normativa transitoria
sulla rinnovabilità dei mandati dei giudici di pace in servizio, ancorata all'abbassamento del limite di età massima; b) la determinazione delle retribuzioni spettanti ai
giudici di pace.
In questa sede si ribadisce quanto già argomentato dalle
scriventi organizzazioni nel documento rivendicativo unitario "Linee programmatiche per la riforma dell'ordinamento della magistratura di pace ed onoraria", che si
allega e da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto quanto ai capitoli 1, 2, 3 e 5, i quali affrontano dettagliatamente le relative questioni.
Il predetto documento viene integrato con le considerazioni che seguono.
Al 17 maggio 2014 risultano in servizio 1978 giudici di
pace (dato ufficiale risultante dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura), i quali garantiscono il rapido
smaltimento dei carichi di lavoro degli uffici, con una
durata media dei processi al di sotto di un anno.
Sulla base dei dati ministeriali, comunicati dal Capo Gabinetto, i giudici di pace attualmente in servizio possono
essere divisi in 3 fasce:
-25% dei magistrati con età superiore ai 70 anni
-25% dei magistrati con età ricompresa fra 60 e 69 anni
-50% dei magistrati con età ricompresa fra 40 e 59 anni
Il disegno di legge delega di riforma, ancora in corso di
predisposizione, dovrà essere presentato dal Consiglio
dei Ministri e sottoposto al vaglio dei due rami del Parlamento; una volta approvato, il Governo dovrà emanare il decreto legislativo di riforma.
A quel punto potranno essere avviati i concorsi per la nomina dei nuovi giudici di pace, e, una volta esaurite le procedure, occorrerà attendere ulteriori 4 o 5 anni per l'applicazione dei giudici di nuova nomina negli uffici del giudice di
pace, all'esito del tirocinio presso l'ufficio del processo.
Ne discende l'esigenza insopprimibile, nella fase iniziale, di mantenere in servizio tutti i giudici di pace che non
abbiano superato il limite di 75 anni.
Si propone, pertanto, una normativa transitoria, composta da tre semplici disposizioni, delle quali la prima mira a
garantire il funzionamento degli uffici del GdP in attesa
che la riforma possa entrare a pieno regime, la seconda,
in accordo con la richiesta del Ministro, dispone un abbassamento del limite di età a 72 anni e la rinnovabilità dei
mandati sino al raggiungimento di tale età da parte dei
giudici di pace rimasti in servizio (che fra 8 anni saranno
approssimativamente il 50% dei gdp attualmente in servizio, ossia circa 1.000 giudici), così garantendo, da un lato,
quel graduale ricambio generazionale richiesto dal Ministro,
e, d'altra parte, la preservazione di professionalità consolidate da 20-30 anni di servizio giudiziario onorario, che
saranno altresì essenziali per agevolare il lavoro dei giudici di pace di nuova nomina, già adeguatamente formati, ma privi della necessaria esperienza professionale.
Con la terza disposizione, alfine, è previsto che ciascun
rinnovo del mandato sia sottoposto alla valutazione di
idoneità del giudice da parte del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Quanto al limite di età proposto, pari a 72 anni, si rappresenta che un'ulteriore sua riduzione porrebbe la quasi
totalità dei giudici di pace in servizio nell'impossibilità di
raggiungere adeguati minimi contributivi a fini pensionistici, considerata l'anomalia di uno status giuridico del
giudice di pace che per quasi venti anni non ha avuto
nessun riconoscimento a livello previdenziale (periodi
assicurativi scoperti e solo parzialmente riscattabili a
legislazione vigente, peraltro con esborsi economicamente non sostenibili), in aperto contrasto con l'articolo
38 della Costituzione.
In relazione agli aspetti retributivi, fermo il limite massimo già previsto dalla legge e determinato nella somma
lorda di ⁄ 72.000,00, si propone il superamento dell'attuale sistema indennitario, esclusivamente vincolato alla
produttività del giudice, che viola il principio di imparzialità ed indipendenza del giudice, mediante l'adozione di
un sistema di retribuzione mista, con un fisso annuo
determinato esattamente nella misura della metà del
limite massimo previsto dalla legge (ossia ⁄ 36.000,00
lorde), ed indennità variabili computate sulla base dei
processi definiti del giudice (l'indennità base è stata ridotta del 30%, ossia dagli attuali ⁄ 57 ad ⁄ 40).
La tenuta contabile del sistema è subordinata a tre presupposti imprescindibili:
-la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici del
Giudice di Pace in misura non superiore a 2.500 unità;
in tal modo la spesa massima lorda complessiva annua
non potrà mai superare 180 milioni di Euro (quale prodotto dei fattori 2.500 e 72.000) e la spesa fissa, a ruoli
pienamente coperti, ammonterà a 90 milioni di euro
(quale prodotto dei fattori 2.500 e 36.000),
-la espressa previsione che qualsiasi spesa occorrente
per il mantenimento dell'ufficio del processo, ivi compresi gli emolumenti dovuti ai giudici di pace applicati in funzione tirocinante o su loro espressa richiesta, sia regolata da separato e/o apposito capitolo di spesa, da tenere ben distinto dal capitolo 1362, che dispone la copertura della spesa occorrente per il pagamento dei compensi dei giudici di pace che effettivamente esercitano funzioni giudiziarie (oltre che di GOT e VPO);
-eseguire i necessari stanziamenti additivi sul capitolo
1362, secondo le modalità e mediante gli strumenti ritenuti più adeguati dai competenti Ministeri.
Tribuna Finanziaria - n. 3
2
GIUSTIZIA DI PACE
Al Ministro della Giustizia
Onorevole Andrea Orlando
C.G.d.P Vita Associativa
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 63
63
In relazione alla "questione previdenziale" le scriventi
organizzazioni, fermo quanto già rilevato nel capitolo 4
del documento rivendicativo unitario, chiedono che essa
sia trattata in apposita seduta, considerata la sua complessità e delicatezza.
Le scriventi organizzazioni reiterano la richiesta di costituzione di due separati tavoli tecnici, di cui uno riservato alla
risoluzione delle questioni attinenti alla magistratura di pace,
e l'altro alle questioni attinenti a g.o.t. e v.p.o, per le motivazioni già articolate nell'allegato documento del 15.05.2014.
GIUSTIZIA DI PACE
C.G.d.P Vita Associativa
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 64
64
Tribuna Finanziaria - n. 3
GIUSTIZIA DI PACE
C.G.d.P Vita Associativa
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 65
Tribuna Finanziaria - n. 3
65
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 66
tribuna finanziaria
è una rivista a carattere tecnico professionale, periodico bimestrale economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, organo ufficiale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., dell’Associazione Investigatori Forze di
Polizia A.I.F.P., del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato M.I.D.A.S., edita sotto l’alto patrocinio dell’U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell’A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l’Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato).
Comitato Tecnico - Scientifico
- Amedeo Luciano
Avvocato, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Arrighi Alessandro
Professore, Dottore commercialista
Esperto in risanamenti aziendali e di gruppi di interesse nazionale. Docente di economia della sanità
- Armosino Maria Teresa
Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dellʼEconomia e Finanze Presidente della Provincia di Asti
- Baresi Virgilio
[email protected]
Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dellʼIstituto Nazionale dei Revisori Contabili,
Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Butera Guido
Già Direttore dellʼUfficio Successioni di Milano
- Campanaro Alessandro
[email protected]
Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni
Dirigente Ministero dellʼUniversità e della Ricerca
- Caputo Domenico
Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale
- Ciarlitto Grazia
Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato.
- Confalonieri Franco
Dottore commercialista, Tributarista, Esperto di finanza internazionale, Revisore dei Conti,
Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- De Vito Angelo
Già dirigente Agenzia delle Entrate e componente S.E.C.I.T.
- De Tilla Maurizio
Avvocato, già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense
- Finoia Mario
Avvocato in Cassazione
- Furia Enrico
[email protected]
Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Annamaria
Avvocato civilista, componente del comitato studi giuridici della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari
- Gallo Graziano
Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dellʼEconomia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe
Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dellʼUnione Europea, Avvocato
- Germi Carlo
[email protected]
Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Guazzone Franco
[email protected]
Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- Leo Maurizio
Onorevole, già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario
Prorettore della scuola superiore dellʼeconomia e delle finanze presso il ministero dellʼeconomia e delle Finanze, Presidente
della Commissione Parlamentare di Vigilanza sullʼAnagrafe Tributaria
- Mantovani Mario
[email protected]
Senatore della Repubblica, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Marchioni Giuseppe
Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco
Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni
Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Marzano Antonio
Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dellʼEconomia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele
Dottore Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dellʼEconomia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Pasero Giuseppe
Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S.
- Piccolo Antonio
Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista
- Pinardi Franco Antonio
Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.,
Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., Associazione Investigatori Forze di Polizia - A.I.F.P.,
Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S.,
Vice Presidente: Vicario Accademia Tiberina già Pontificia, Camera di Commercio Indo Europea,
VicePresident for Mediterranean Area for Business Development.
Giornalista iscritto all'Ordine di Milano sez. pubblicisti, membro dell'Association of European Journalists
- Quaranta Emilio
Magistrato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Brescia
- Rivolta Dario
[email protected]
Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati,
Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri
- Scotti Vincenzo
Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto
Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania
Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio
Avvocato - Tributarista
- Zarri Massimiliano
Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dellʼuniversità di Modena,
Presidente PROMHUS
www.tribunafinanziaria.it
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 67
®
Preinstalliamo software Microsoft originale.
COLORE
POTENZA
Prestazioni ruggenti, velocità e grinta da vendere: una potenza che si
vede e si sente ed è tutta al servizio delle tue esigenze.
Con i personal computer Winblu non devi scendere mai a
compromessi: prestazioni brillanti in qualsiasi contesto d’uso,
massima affidabilità, un design funzionale, un look accattivante ed un
rapporto qualità/prezzo che non teme confronti. Un’ampia scelta di
soluzioni efficienti e versatili, perfette sia per la casa che per l’ufficio.
Winblu: l’evoluzione della specie PC.
Sistema operativo preinstallato Microsoft® Windows® 7 autentico
Scegli tecnologia Made in Italy.
I PC Winblu sono prodotti in Italia da una fabbrica certificata ISO 9001:2008 (Vision)
blu
I PC Win ndita
ve
li trovi in ri negozi
o
li
ig
nei m rsonal
di pe
ter.
compu
PROFESSIONAL COMPUTERS
www.winblu.it
[email protected]
TF_3_2014 27/05/14 10:57 Pagina 68
una miniera moderna
ricicliamo metalli
per aiutare l’ambiente
produciamo energia
riducendo le emissioni
e risparmiando combustibile
Gruppo Fiori è
Fiori metalli
Italmetalli
Italmetalli divisione Cometal
Italferro
Italferro divisione Ecofer
Bologna trasporti
Ekoroma
info@gruppofiori.it
www.gruppofiori.it