Circolare 8/2014-2015

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI DI SAVOIA”
Ufficio del Dirigente Scolastico
Circolare 8/2014-2015
15 settembre 2014
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Sede
Oggetto: Regolamentazione assenze, ritardi, permessi in entrata e
in uscita a.s. 2014-2015.
Al fine di migliorare la qualità del servizio e tenuto conto delle
deliberazioni degli Organi Collegiali, si forniscono le istruzioni operative
per la regolamentazione di quanto in oggetto riportando il contenuto
degli articoli del Regolamento di Istituto attinenti.
Titolo II - Orario delle lezioni, ritardi, assenze
Art. 4 - Le lezioni iniziano alle 8.10 e terminano alle 13.40; la durata dell’ora di lezione è
di norma ridotta a 55 minuti. I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni e gli studenti all’inizio delle stesse. A tal proposito è
stato predisposto un servizio di rilevazione automatica della presenza con
lo scopo precipuo della rilevazione dell’orario di ingresso del personale docente.
Alle ore 8.00 l’Istituto è aperto agli studenti che possono sostare nell’atrio o
nell’area limitrofa al parcheggio interno, per recarsi alle 8.05 nelle aule
loro assegnate in modo che alle 8.10 le lezioni possano avere inizio.
Art. 5 - Gli insegnanti possono, entro le ore 9.05 e a loro discrezione, ammettere in
classe eventuali ritardatari tenendo conto sia del luogo di provenienza sia della
eventuale recidiva; sul Registro di classe deve essere annotato l’orario di
ingresso per ciascun allievo.
Art. 6 - Gli allievi giunti in ritardo dopo le ore 9.05 o comunque non ammessi in classe
dal docente della prima ora ai sensi del precedente art. 5 sono tenuti a recarsi
dal Dirigente Scolastico (DS) o dal suo delegato incaricato del servizio per
chiedere di essere ammessi. Il DS o il suo delegato ammette gli allievi in classe
e l’insegnante ne prende nota sul Registro di classe ai fini del successivo art. 7.
L’entrata dopo la 2a ora ha carattere di eccezionalità.
Art. 7 - I ritardi non possono comunque superare il numero di sei in tutto l’anno scolastico
(tre per quadrimestre o due per trimestre); non vengono conteggiati i
ritardi giustificati personalmente dal genitore ovvero comprovati da
certificazione ( visita medica,etc. ) nonché quelli dovuti a ritardi dei mezzi di linea
extraurbani accertati presso le Società di trasporto.
Art. 8 - Gli alunni ritardatari oltre i limiti di cui all’art.7 non possono essere riammessi
in classe se non giustificati personalmente da un genitore; tale prescrizione
deve essere annotata sul Registro di classe.
Art. 9 - La giustificazione da parte dei genitori è obbligatoria per ogni assenza
degli alunni; tale norma è dettata dalla necessità che i genitori siano sempre
informati circa il comportamento dei loro figli. L’Istituto, nella persona del
DS o dei docenti da lui delegati, si riserva di accogliere o meno la
giustificazione, sia per le assenze singole sia per quelle collettive.
All’inizio di ogni anno scolastico la Segreteria dell’Istituto consegna o fa pervenire
ai genitori un apposito libretto per le giustificazioni; gli alunni maggiorenni
possono ritirarlo personalmente. Il duplicato del libretto, in caso di smarrimento,
può essere consegnato ai genitori dell’alunno minorenne solo dopo l’avvenuto
versamento di un contributo indicato dalla Segreteria.
Art. 10 - L’alunno che si presenti a scuola senza giustificazione è ugualmente
riammesso in classe, ma è tenuto a giustificare l’assenza il giorno
successivo; qualora ometta o rinvii tale adempimento potrà incorrere in sanzioni
disciplinari (vedi Titolo V).
Il docente Tutor della classe è tenuto ad informare tempestivamente la famiglia.
Art. 11 Dopo le assenze collettive non è accettabile la semplice ordinaria
giustificazione a meno che non sia accompagnata da certificazione medica
ovvero da documentazione comprovante che l’assenza sia dovuta a cause
personali (esami di guida,lutto, matrimonio di un congiunto, et similia).
E’ data facoltà al genitore di presentare personalmente dichiarazione di
consapevolezza.
Art. 12 - Oltre i cinque giorni di assenza consecutiva – ivi compresi eventuali giorni
festivi - la giustificazione deve essere accompagnata da certificazione medica
rilasciata ai fini precauzionali, che sarà conservata nel fascicolo dello
studente. Le assenze di oltre cinque giorni dovute a cause diverse dalla
malattia (viaggi, motivi familiari, etc.) possono essere giustificate senza
certificato medico purché il genitore ne abbia dato preventiva comunicazione
all’Istituto per iscritto.
Art. 13 - L’uscita anticipata degli alunni deve essere di norma richiesta, di persona o
mediante scrittura autenticata o mediante fax con copia del documento di
identità, da un genitore o da chi ne faccia legalmente le veci e il DS la concede
solo in casi eccezionali e per motivi di inderogabile
necessità che di norma devono essere preventivamente documentati.
Il genitore, o chi ne fa le veci, che preleva l’allievo è tenuto ad esibire regolare
documento di identità.
L’uscita anticipata per attività sportiva deve essere accompagnata dalla
richiesta della Società Sportiva contenente in calce il benestare firmato
da un genitore.
Art. 14 -
Nei casi di forza maggiore (ad esempio nel caso di precipitazione
nevosa che lasci presagire difficoltà di comunicazione o nel caso di scioperi
dei mezzi di trasporto in coincidenza con l’uscita da scuola), il DS o il suo
delegato può consentire agli studenti minorenni che lo richiedano di lasciare
l’Istituto, qualora i genitori diano contestualmente il consenso, anche
telefonicamente, o lo abbiano dato preventivamente all’atto dell’iscrizione.
Eccezionalmente gli studenti maggiorenni possono chiedere l’autorizzazione
mediante domanda scritta; gli studenti che non lo richiedono possono restare
in Istituto secondo l’orario normale delle lezioni.
In caso di preannunciato sciopero del personale dell’Istituto o di assemblee
sindacali il DS o il suo delegato può prevedere l’entrata in ritardo e/o l’uscita
anticipata di gruppi di classi per meglio garantire la sorveglianza.
Alle famiglie sarà comunicato in anticipo che potrebbe essere necessario
impedire l’ingresso degli alunni in Istituto o prevedere una loro uscita anticipata
nella giornata dello sciopero e nel caso in cui il personale si presentasse in
servizio in numero insufficiente .
Art. 15 - A nessun alunno, anche se maggiorenne, è consentito di uscire dagli edifici
dell’Istituto durante l’orario scolastico senza autorizzazione.
Al cambio di ora ed in caso di temporanea assenza dell’insegnante gli alunni
devono restare ordinatamente in classe.
Durante lo svolgimento delle lezioni, particolarmente durante le
prime due ore, agli alunni è fatto divieto di uscire dall’aula se non in caso di
effettiva ed indifferibile necessità; in ogni caso l’allontanamento dall’aula
deve essere il più breve possibile. Il docente della classe è tenuto a far
rintracciare l’alunno non rientrato in classe in un tempo ragionevole.
Art. 16 -
I trasferimenti degli alunni verso le palestre, le aule ed i vari plessi
dell’Istituto devono avvenire in modo sollecito ed ordinato; in particolare, per
gli spostamenti da e verso la palestra esterna al corpo principale dell’Istituto
si prevede che gli allievi siano accompagnati da un Docente o da un
Collaboratore Scolastico. Durante tali trasferimenti agli allievi è vietato
fermarsi negli esercizi commerciali esterni all’Istituto. Parimenti i docenti sono
tenuti ad effettuare con sollecitudine il cambio di classe.
Art. 17 -
Dopo le prime tre ore di lezione è concesso agli alunni un intervallo,
della durata di dieci minuti, durante il quale gli studenti hanno libertà di
movimento all’interno dei plessi in cui si trovano, mantenendo sempre
un contegno corretto e civile. Per motivi di ordine
pratico, i docenti sono tenuti a controllare che gli alunni lascino le aule, ma
non il plesso , ove si trovano all’inizio dell’intervallo.
Durante l’intervallo la vigilanza nei corridoi è affidata al personale
ausiliario, mentre i docenti, alla ripresa delle lezioni, hanno l’obbligo di farsi
trovare nell’aula loro assegnata per fare lezione.
Art. 18
Il verificarsi di ripetuti ritardi ed assenze individuali o collettive è indice
sicuramente di scarsa partecipazione e di possibile autoemarginazione;
di tale comportamento i docenti devono informare tempestivamente le
famiglie, direttamente o, preferibilmente, tramite il Tutor della classe, fatta
salva l’eventuale possibile adozione di provvedimenti disciplinari.
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Art. 19 -
Art. 20 -
Le lezioni terminano, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna
classe dall'orario generale. In situazioni particolari il DS può disporre
l'uscita anticipata parziale (una o più classi o parti di esse) o generale: di ciò
sarà data preventiva comunicazione agli studenti e, loro tramite, alle
famiglie, salvo i casi di assoluta urgenza.
Il DS può disporre variazioni anche per l'orario di entrata.
Gli alunni “pendolari” possono farsi rilasciare dal DS (a suo insindacabile
giudizio) un permesso permanente sia di “uscita anticipata”sia di "entrata
posticipata", qualora gli orari dei servizi pubblici giustifichino la richiesta. Tali
permessi permanenti saranno riportati sul Registro di classe.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Edoardo Palazzo)
La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell’Istituto
http://www.itisavoia.ch.it/sito5 nell'area “CIRCOLARI del DS”