Le Paysan De Paris

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Update 22.09.2014
UCRAINA E RUSSIA: LE PRINCIPALI MISURE RESTRITTIVE E DEROGHE IN VIGORE
MISURE RESTRITTIVE
Divieto di viaggio e
congelamento dei fondi
e delle risorse
economiche di talune
persone, entità e
organismi
(cfr: Reg. (UE) n.
208/2014 e s.m.i.;
Reg. (UE) n. 269/2014 e
s.m.i.)
CONTENUTO DELLE MISURE RESTRITTIVE
Divieto di viaggio e congelamento dei fondi e delle risorse economiche di:
o soggetti identificati come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e
persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina.
o persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano
tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato
delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché persone fisiche o giuridiche, entità o
organismi ad esse associati;
o persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente,
azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina;
o persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata
trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno
beneficiato di tale trasferimento;
o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono attivamente un sostegno
materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea e di
Sebastopoli o della destabilizzazione dell’Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio
dagli stessi;
o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che conducono transazioni con i gruppi
separatisti nella regione ucraina del Donbass.
Divieti di importazione
da, esportazione in e
investimenti in Crimea e
Sebastopoli
(cfr: Reg. (UE) n.
692/2014 e s.m.i.)
IMPORTAZIONI DALLA CRIMEA
Divieto di:
a) importare nell’Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire
assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione delle merci di cui alla lettera a).
DEROGHE
Autorizzazione da parte dell’autorità competente
[MEF-CSF] allo svincolo o messa a disposizione di
fondi o risorse economiche congelati, alle
condizioni indicate nei regolamenti.


esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di
contratti commerciali conclusi prima del 25
giugno 2014, o di contratti accessori necessari
per l’esecuzione di tali contratti: notifica, con
almeno dieci giorni lavorativi di anticipo,
dell’attività o della transazione all’autorità
competente [Competenza ripartita: MISEDGPCI per divieto ex lettera a); MEF-CSF per
divieto ex lettera b)];
merci originarie della Crimea o di Sebastopoli
che sono state presentate all’esame delle
autorità ucraine, per le quali sono state
verificate le condizioni per il riconoscimento
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dell’origine preferenziale a norma del
regolamento (UE) n. 978/2012 e del
regolamento (UE) n. 374/2014 e per le quali è
stato emesso un certificato d’origine
dall’autorità competente dell’Ucraina o a
norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
ESPORTAZIONI VERSO LA CRIMEA/ INVESTIMENTI
Settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell’energia in Crimea o a Sebastopoli: creazione,
acquisizione o sviluppo di infrastrutture
Divieto di:
o concessione di prestiti o crediti finanziari;
o acquisizione o aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli,
compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere
partecipativo;
o creazione di imprese in partecipazione.
o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi
alle attività di investimento di cui sopra.
Sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli
Divieto di:
o concessione di prestiti o crediti finanziari;
o acquisizione o aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli,
compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere
partecipativo;
o creazione di imprese in partecipazione.
o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi
alle attività di investimento di cui sopra.
Settori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia; d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di
minerali in Crimea e a Sebastopoli
Divieto di:
o vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le
tecnologie chiave elencate nell’allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in
Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli [ NOTA: l’allegato III


esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle
operazioni richieste da un contratto
commerciale concluso prima del 30 luglio 2014
relativo alle attrezzature o alle tecnologie
chiave elencate nell’allegato III o da contratti
accessori necessari per l’esecuzione di tali
contratti, purché la persona fisica o giuridica,
l’entità o l’organismo che intende avviare tali
operazioni o prestare assistenza per tali
operazioni abbia notificato, con un anticipo di
almeno 10 giorni lavorativi, l’operazione o
l’assistenza all’autorità competente [MISEDGPCI ?].
concessione di prestiti o crediti finanziari,
aumento di una partecipazione o costituzione
di imprese comuni purché: a) l’operazione sia
richiesta da un accordo o da un contratto
concluso prima del 30 luglio 2014; e b)
l’autorità competente sia stata informata con
un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.
[MEF-CSF ?].
comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all’acquisto o allo
sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia; d)
sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli ].
o
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione
connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell’allegato III o alla fornitura, alla
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o
Misure restrittive in
considerazione delle
azioni della Russia che
destabilizzano la
situazione in Ucraina
(cfr: Reg. (UE) n.
833/2014 e s.m.i.)
fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei prodotti elencati nell’allegato III a persone fisiche
o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle
attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell’allegato III a persone fisiche o giuridiche in
Crimea o a Sebastopoli o per l’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
BENI E TECNOLOGIE DUAL USE
Divieto di:
o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a
duplice uso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od
organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere
destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Qualora
gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice
uso forniti siano destinati a un uso militare.
Divieto di:
o fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi
ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e
all’uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in
Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in
tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare;
o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e
alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei
crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali
prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o
giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono
o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale
militare.
Divieto di:
o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a
duplice uso di cui all’allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell’Unione, a
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV del
regolamento 960/2014 [NOTA: Nell’Allegato IV figurano le seguenti entità: JSC Sirius; OJSC
Stankoinstrument; OAO JSC Chemcomposite; JSC Kalashnikov; JSC Tula Arms Plant; NPK
Technologii Maschinostrojenija; OAO Wysokototschnye Kompleksi; OAO Almaz Antey;
OAO NPO Bazalt]
o prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri
servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione,
Autorizzazione [MISE-DGPCI] qualora l’esportazione
riguardi l’esecuzione di un obbligo derivante da un
contratto o da un accordo concluso prima del 1
agosto 2014.
Autorizzazione per l’esecuzione di un obbligo
derivante da un contratto o da un accordo concluso
prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di
assistenza necessaria per la manutenzione e la
sicurezza delle capacità esistenti all’interno
dell’Unione.


esecuzione di contratti o accordi conclusi
anteriormente al 12 settembre 2014 e
prestazione di assistenza necessaria per la
manutenzione e la sicurezza delle capacità
esistenti all’interno dell’UE.
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione
di prodotti e tecnologie a duplice uso per
l’industria aeronautica e spaziale, o relativa
prestazione di assistenza tecnica o finanziaria,
per un uso non militare e per utenti finali non
militari, nonché manutenzione e sicurezza delle
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capacità nucleari a uso civile esistenti all’interno
dell’UE, per uso non militare o per utenti finali
non militari.
alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo
in Russia elencati nell’allegato IV;
o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni
e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e
assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di
intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia
elencati nell’allegato IV.
TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA PETROLIFERA IN RUSSIA
Autorizzazione preventiva per:
o vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate
nell’allegato II, anche non originarie dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od
organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a
un uso in Russia.
[L’Allegato II comprende determinate tecnologie adatte per il settore petrolifero].


Autorizzazione per fornitura di:
o assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle tecnologie elencati nell’allegato II,
nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti,
direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in
Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi
persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese;
o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in
particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa
assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità
od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in
Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese.
Divieto di:
Le autorità competenti [MISE-DGPCI] non
concedono autorizzazioni per la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle
tecnologie di cui all’allegato II se hanno fondati
motivi per stabilire che le tecnologie vendute,
fornite, trasferite o esportate siano destinate a
progetti relativi alla prospezione e alla
produzione di petrolio in acque profonde, a
progetti relativi alla prospezione e alla
produzione di petrolio nell’Artico ovvero a
progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.
Autorizzazione qualora l’esportazione riguardi
l’esecuzione di un obbligo derivante da un
contratto o da un accordo concluso prima del
1 agosto 2014.
[Competenza ripartita:
 MISE-DGPCI per restrizioni
carattere commerciale;
 MEF-CSF
per
“fornitura
di
di
finanziamenti o assistenza finanziaria
(sovvenzioni, prestiti e assicurazione
dei crediti all'esportazione) connessi
alle tecnologie di cui all'allegato II”]

esecuzione di obblighi derivanti da contratti o
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o
fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione
e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera
nell’Artico o progetti inerenti all’olio di scisto in Russia:
i) trivellazione,
ii) prove pozzi,
iii) carotaggio e completamento,
iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate.

accordi quadro conclusi anteriormente al 12
settembre 2014 o di contratti accessori
necessari per l’esecuzione di tali contratti;
deroga se i servizi in questione sono necessari
per la prevenzione o la mitigazione urgente di
un evento che potrebbe avere conseguenze
gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle
persone o sull’ambiente.
ATTREZZATURE MILITARI
Divieto di:
o fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie
inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla
manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
o fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e
alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare
sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all’esportazione, nonché
assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di
tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o
giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

autorizzazione per l’esecuzione di un obbligo
derivante da un contratto o da un accordo
concluso prima del 1 agosto 2014, e la
prestazione di assistenza necessaria per la
manutenzione e la sicurezza delle capacità
esistenti all’interno dell’Unione.
[MIN. DIFESA/ MAE- UAMA]
RESTRIZIONI SULL’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI
Divieto di:
o acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione, diretti o
indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1 agosto 2014 fino al 12
settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12
settembre 2014 da:
a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di
promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli
investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1
agosto 2014, elencato nell’allegato III, o
b) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di
proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità
elencata nell’allegato III, o
c) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la
direzione di un’entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata
nell’allegato III.
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Import/ export di
armamenti
(Cfr.: Decisione PESC
2014/512/PESC)
[NOTA: Nell’Allegato III figurano le seguenti entità: Sberbank; Vtb Bank;
Gazprombank; Vnesheconombank (VEB); Rosselkhozbank].
o acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione, diretti o
indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
a) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente
impegnati e con importanti attività nell’ideazione, produzione, vendita o esportazione
di materiale o servizi militari, elencati nell’allegato V, a eccezione di persone
giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell’energia nucleare;
[NOTA: nell’Allegato V figurano le seguenti entità: i) Opk Oboronprom; ii) United
Aircraft Corporation; iii) Uralvagonzavod.]
b) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo
pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre
mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla
vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di cui all’allegato VI
[NOTA: nell’Allegato VI figurano le seguenti entità: i) Rosneft; ii) Transneft; iii)
Gazprom Neft];
c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di
proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da un’entità
elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo, o
d) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la
direzione di un’entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.
o concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi
prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o
organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i
prestiti o crediti che abbiano l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per
le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione
e la Russia o per i prestiti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire
finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone
giuridiche stabilite nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da
un’entità di cui all’allegato III.
Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di armamenti e materiale
connesso di qualsiasi tipo. Divieto di acquisto di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla
Russia.
[MAE- UAMA]
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CRISI UCRAINA: PROSPETTO CRONOLOGICO DELLE SANZIONI
5 MARZO 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014
DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014
concernente misure restrittive nei
confronti di talune persone, entità e
organismi in considerazione della
situazione in Ucraina.
17 MARZO 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL
CONSIGLIO del 17 marzo 2014
concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.
Modificato/attuato da:
Modificato/attuato da:
- 14 aprile 2014: REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE (UE) N.
381/2014
- 21 marzo 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 284/2014;
- 28 aprile 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 433/2014;
- 12 maggio 2014: REGOLAMENTO (UE)
N. 476/2014;
- 12 maggio 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 477/2014;
- 28 maggio 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE UE N. 577/2014;
- 11 luglio 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 753/2014;
- 18 luglio 2014: REGOLAMENTO (UE)
N. 783/2014;
- 25 luglio 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 810/2014;
- 25 luglio 2014: REGOLAMENTO (UE)
N. 811/2014;
- 30 luglio 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 826/2014;
- 8 settembre 2014: REGOLAMENTO
(UE) N. 959/2014;
- 8 settembre 2014: REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 961/2014.
23 GIUGNO 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL
CONSIGLIO del 23 giugno 2014
concernente restrizioni sulle importazioni
nell'Unione di merci originarie della
Crimea o Sebastopoli, in risposta
all'annessione illegale della Crimea e di
Sebastopoli.
Modificato/attuato da:
31 LUGLIO 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL
CONSIGLIO del 31 luglio 2014
concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina.
- 30 luglio 2014:
REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014
DEL CONSIGLIO
- 8 settembre 2014:
REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014
Modificato/attuato da:
Si vedano anche: CONCLUSIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO EUROPEO NELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 16 LUGLIO 2014.
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