COMUNE DI TORRE ORSAIA N.ro 20 del 08-09-2014

COMUNE
DI
TORRE ORSAIA
PROVINCIA DI SALERNO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.ro 20 del 08-09-2014
Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) PER
L'ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore
16:50, nella sala delle adunanze consiliari della Sede municipale, a seguito di
convocazione diramata dal Sindaco in data 2 settembre 2014 - prot. 5749, si è
riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco VICINO Pietro
Fatto l’appello nominale risultano:
VICINO Pietro
CAIAFA Antonio
MOCCIONE Emma
CALICCHIO Alessio
FERRAZZO Raffaele
LETIZIA Filomena
P
P
P
P
P
FORNARI Pasquale
AROMANDO Adele
D'ANGELO Pietro
VASSALLI Giorgio
SPERANZA Corrado
A
P
P
P
P
P
Assiste il Segretario Comunale dott. DI BRIZZI ANTONIO
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Delibera C.C. n. 20 del 08.09.2014: “Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta
Unica Municipale (IUC) per l'anno ”2014.”
IL SINDACO
ILLUSTRA l’argomento
Segue Discussione
IL CONSIGLIERE VASSALLI chiesta ed ottenuta la parola distribuisce ai consiglieri degli
stampati inerenti la riduzione dei costi sul riciclo e raccolta differenziata proponendo al
Consiglio le modalità di riduzione del relativo costo dei servizi.
IL SINDACO ringrazia il consigliere Vassalli dell’intervento e riferisce all’Assemblea che
già l’Amministrazione sta studiando come ridurre il costo del Servizio.
IL CONSIGLIERE SPERANZA per la medesima finalità propone l’installazione della Casa
dell’Acqua alla frazione di Castelruggero, di una piattaforma di compostaggio e pesatura
presso il centro di raccolta e la distribuzione delle compostiere. Prende atto positivamente
della raccolta dell’Olio esausto messa in atto dall’Amministrazione in quanto, a
prescindere dalla riduzione dei costi, reca beneficio all’ambiente.
IL CONSIGLIERE D’ANGELO in riferimento alla TARI lamenta la carenza di dati nel piano
finanziario quali il numero dei componenti i nuclei familiari e il totale delle superfici
produttive suddivise per categoria.
IL SINDACO replica, facendo presente al Cons. D’Angelo che l’anno scorso non è stato
redatto il Piano Finanziario.
IL CONSIGLIERE D’ANGELO rileva che l’anno scorso il Piano Finanziario non era
obbligatorio e che quest’anno che ne è prevista la redazione lo stesso è carente per quanto
sopra già detto, e dallo stesso sembrerebbe evincersi un aumento medio delle tariffe
abitative e non abitative. Fa presente che l’aumento medio della raccolta differenziata,
sulla base dei dati statistici (MUD), dal 73% dal 78% potrebbe far registrare una
diminuzione del costo del 10%. Propone, quindi, di rinviare l’argomento relativamente
alla TARI, per poter meglio procedere ad una valutazione per giungere alla riduzione delle
tariffe in base ai dati statistici. Relativamente alla TASI, propone un aumento dell’aliquota
base di 0,8 per mille in modo da utilizzare la maggiore entrata a vantaggio delle abitazioni
principali e detrazioni varie.
IL SINDACO replicando all’intervento del Consigliere D’Angelo, fa presente che il Piano
finanziario è stato redatto secondo le disposizioni di legge contenendo tutti i dati richiesti,
mentre l’anno scorso lo stesso piano finanziario non è stato redatto, anche se non
obbligatorio, e non sono stati coperti i relativi costi.
Alla ore 18.25 entra in aula il Consigliere Fornari Pasquale ed il numero dei presenti
passa a 11
ULTIMATA la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’IMPOSTA UNICA COMUNALE, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2014
risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, in cui tali
tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la
restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a
quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in
base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, decorrere dall’anno 2012, in
tutti i comuni del territorio nazionale;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento;
CONSIDERATO che, con riferimento al TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI),
l’art. 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L.
16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote
fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate;
CONSIDERATO che, con riferimento alla TASSA RIFIUTI (TARI), la disciplina dettata
dalla Legge 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n.
102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (comma 651) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato);
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 Legge 147/2013
prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con
particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
RICHIAMATA il comma 688 Legge 147/2013, come modificato dall’art.4, comma 12
quater della legge 89/2014, che impone ai Comuni “l’invio delle predette deliberazioni –
relative alla TASI –, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale” determinando, in caso negativo, l’applicazione dell’aliquota di base
dell’1 per mille e l’obbligo di effettuazione del versamento in un’unica soluzione entro il
16 dicembre ”2014.”
TENUTO CONTO che:
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – IMU – è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:
1. ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,76 PER CENTO: con possibilità di
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE PARI ALLO 0,4 PER
CENTO: con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
a norma del comma 707 dell’art. 1 Legge 147/2013 che ha modificato l’art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214 “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma ”10”
CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per l’abitazione
principale – ove prevista – è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato il totale dell’imposta calcolato applicando
alla base imponibile di tutti gli immobili di categoria D, restando al Comune il totale di
tutte le altre categorie di immobili;
TENUTO CONTO, altresì, che:
ai sensi dell’art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, l'aliquota di base del TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – è pari all'1 per mille con possibilità per i
comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito
riportato:
1. ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,1 PER CENTO: con possibilità di
azzeramento o aumento sino a 0,25 punti percentuali.
Ai sensi dell’art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 – nel caso in cui l'unità
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale –
l'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai
commi 676 e 677, è corrisposto dall’occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per
cento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
INDIVIDUATI i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi, come segue:
Illuminazione pubblica
€ 115.000,00
Cura del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica,
manutenzione)
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Reti Wi-fi pubbliche
TOTALE
€ 2.300,00
€ 2.700,00
€ 33.369,00
€ 1.500,00
€ 648,00
€ 155.517,00
TENUTO CONTO, da ultimo, che:
ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, nella commisurazione della
tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, il Piano Finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani proposto dal Responsabile del Settore Tributi e Servizi
Sociali, deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
INDIVIDUATI il costo complessivo del servizio, di cui si allega il Prospetto economicofinanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da cui
risulta un totale di € 270.964,12;
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili;
CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 e n. 3 CONTRARI (D’Angelo, Speranza e Vassalli) ,
espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DI CONFERMARE anche per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria nell'anno 2014:
• ALIQUOTA DI BASE: conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,76
PER CENTO;
• ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE – limitata alle
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze –:
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,40 PER CENTO.
DI FISSARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
per l'anno 2014:
a) detrazione di base: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo – classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00, oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora
dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;
b) detrazione per i figli: la detrazione prevista dalla precedente lettera a) è maggiorata
di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure
dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo
di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;
DI ASSIMILARE all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e
delle eventuali detrazioni spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
DI ASSIMILARE all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e
delle eventuali detrazioni spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata.
DI FISSARE in Euro 12,00 l’importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non
sono dovuti versamenti e non effettuati accertamenti e/o rimborsi.
DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014.
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del
02.07.2012.
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo
sui servizi Indivisibili nell'anno 2014:
• ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e relative
pertinenze: conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,10 PER
CENTO;
• ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE: conferma
dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,10 PER CENTO;
• ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO e
relative pertinenze: conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,10
PER CENTO;
• ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE LOCATA A RESIDENTI e
relative pertinenze: conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,10
PER CENTO;
• ALIQUOTA RIDOTTA PER LE UNITA’ ABITATIVE TENUTE A
DISPOSIZIONE: riduzione dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,075
PER CENTO;
• ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI: conferma
dell’aliquota stabilita dallo Stato, pari allo 0,10 PER CENTO;
• ALIQUOTA DI BASE PER LE AREE EDIFICABILI: conferma dell’aliquota
stabilita dallo Stato, pari allo 0,10 PER CENTO;
DI DETERMINARE, altresì, in misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della
TASI, la quota di imposta a carico dell’occupante:
DI DARE ATTO che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati
in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 47,74%;
Previsione dei costi dei servizi indivisibili per il 2014: € 155.517,00;
Previsione di entrata pari ad € 74.236,27, così ripartita:
- previsione di entrata da TASI su abitazione principale e pertinenze: €
40.297,05;
- previsione di entrata su altri fabbricati: € 33.619,11;
- previsione di entrata da TASI su aree fabbricabili: € 347,11.
DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014.
DI DARE ATTO, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento testé approvato nella presente seduta.
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dal Responsabile del
Settore Tributi dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):
Utenze domestiche
Quota fissa
(€/mq/anno)
0,21
Nucleo familiare
1 componente
Quota variabile
(€/anno)
45,21
2 componenti
0,24
82,88
3 componenti
0,28
120,56
4 componenti
0,30
150,70
5 componenti
0,31
173,30
6 o più componenti
0,30
188,37
Utenze non domestiche
Quota fissa
(€/mq/anno)
0,69
Quota variabile
(€/mq/anno)
1,06
4 Esposizioni, autosaloni
0,69
1,06
2 Campeggi, distributori carburanti
0,72
1,12
3 Stabilimenti balneari
0,72
1,12
6 Alberghi senza ristorante
0,69
1,06
7 Case di cura e riposo
0,69
1,06
8 Uffici, agenzie, studi professionali
0,91
1,39
9 Banche ed istituti di credito
0,91
1,39
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
0,91
1,39
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,91
1,39
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucchiere
0,91
1,39
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,91
1,39
14 Attività industriali con capannoni di produzione
0,91
1,39
5 Alberghi con ristorante
0,91
1,39
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,91
1,39
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
0,91
1,39
17 Bar, caffè, pasticceria
0,91
1,39
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,91
1,39
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
0,91
1,39
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
0,91
1,39
21 Discoteche, night club
0,91
1,39
Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
DI DARE ATTO che con l’applicazione delle seguenti tariffe, determinate sulla base dei
costi presunti definiti in bilancio, è consentita la copertura totale del costo complessivo,
come segue:
previsione del costo del servizio N.U. previsto per il 2014: € 270.891,00;
previsione di entrata pari ad € 270.964,12, cosi ripartita:
- previsione ruolo anno 2014: € 226.097,00;
- previsione di entrata a seguito accertamenti anni precedenti: € 15.000,00;
- previsione di entrata a seguito di TARI Giornaliera: € 500,00;
- previsione di entrata derivante da vendita materiale: € 519,00;
- previsione di entrata derivante da rimborso MIUR: € 1.506,12;
- previsione di entrata derivante da raccolta differenziata: € 27.342,00.
DI DARE ATTO che le suddette tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014.
DI DARE ATTO, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento testé approvato nella presente seduta.
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria ed
al Tributi sui Servizi Indivisibili, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale , entro il termine di cui al comma 688 Legge 147/2013, come
modificato dall’art.4, comma 12 quater della legge 89/2014.
CON SEPARATA VOTAZIONE conforme, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
Alle ore 18.30 la seduta viene sciolta
PIANO FINANZIARIO ANNO 2014
PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Costi operativi di Gestione
Consumi
Servizi
Personale
Oneri
Diversi
€ 246.300,00
Totali
Costi di Gestione RSU
CSL
spazzamento
CRT
raccolta e trasporto RSU
CTS
trattamento e smaltimento RSU
AC
altri costi
€ 47.928,00
€ 4.430,00
€ 25.185,00
€
124.302,00
€
121.998,00
€ 47.928,00
€ 26.641,00
€ 56.256,00
€ 20.118,00
€ 20.118,00
€ 0,00
Costi di gestione raccolta differenziata
CRD
costi di raccolta differenziata per materiale
CTR
costi di trattamento e riciclo
Costi Comuni
€ 10.335,00
Consumi
CARC
costi amministrativi
CGG
costi generali di gestione
CCD
costi comuni diversi
€ 58.765,00
€ 69.100,00
€ 52.898,00
€ 52.898,00
Servizi
Personale
Oneri
Diversi
€ 24.591,00
Totali
€ 4.200,00
€ 4.200,00
€ 20.391,00
€ 20.391,00
€ 0,00
Totale Costi
€ 270.891,00
SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA FISSI E VARIABILI
a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti
I costi sopra riportati, riferiti all’anno 2013, vengono ad essere differenziati in
Costi Fissi (CF):
€ 72.519.00
Costi Variabili (CV):
€ 198.372,00
(CSL + AC + CARC + CGG + CCD)
(CRT + CTS + CRD + CTR)
Ai costi sopra elencati, riferiti all’anno 2013 sono da detrarre i seguenti ricavi :
Ricavi da vendita di materiale
Ricavi costi raccolta rifiuti di imballaggio
TARI Giornaliera
€ 27.342,00
€ 500,00
Recupero evasione (*)
€ 15.000,00
Tassa MIUR (**) (Avviso MIUR prot. 9823 del 19.12.2013)
Totali
€ 519,00
€ 1.506,12
€ 44.86,12
(*) RECUPERO DI EVASIONE. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell’evasione costituiscono una componente
da sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita.
(**) SOMME A CARICO DEL MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis d.l. 248/2007 deve
essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.
Costo complessivo del servizio di
€ 226.023,88 .
*********************** - SETTORE FINANZIARIO - ***********************
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
Data: 02-09-2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to rag. Speranza Alfonso
******************** - SETTORE TRIBUTI e SERVIZI SOCIALI - ********************
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
Data: 02-09-2014
Il Responsabile del Settore
F.to Sig. Lecce Luigi
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICINO Pietro
F.to dott. DI BRIZZI ANTONIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo pretorio dell’Ente ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Torre Orsaia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. DI BRIZZI ANTONIO
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
¡±
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trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.
perchè dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Torre Orsaia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. DI BRIZZI ANTONIO
____________________________________________________________________________________________
UFFICIO SEGRETERIA
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Torre Orsaia,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. DI BRIZZI ANTONIO
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