modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231
Approvato il 18/04/2014
ARTIGIANFIDI LOMBARDIA
S.C.R.L. - Iscr. U.I.C. 29131
Varese - Viale Milano, 5 - Italy
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
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Descrizione
1°
03/2009
Revisione generale del documento
2°
06/2012
Aggiornamento e allineamento del documento alle modifiche normative e
organizzative intervenute in Azienda
3°
04/2014
Aggiornamento e allineamento del documento alle modifiche normative e
organizzative intervenute in Azienda
2
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
INDICE
Glossario ................................................................................................................. 7
Struttura del documento “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01”........................ 9
PARTE GENERALE ................................................................................................ 10
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ...................................... 11
1.1
Introduzione .................................................................................................... 11
1.2
Natura della responsabilità ............................................................................... 11
1.3
Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti ....................................... 12
1.4
Fattispecie di Reato ......................................................................................... 12
1.5
Apparato sanzionatorio .................................................................................... 13
1.6
Delitti tentati .................................................................................................... 14
1.7
Vicende modificative dell’Ente .......................................................................... 15
1.8
Reati commessi all’estero ................................................................................ 16
1.9
Procedimento di accertamento dell’illecito ......................................................... 17
1.10
Modelli di organizzazione, gestione e controllo ............................................... 17
1.11
Sindacato di idoneità ..................................................................................... 19
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’ ...................................................................... 21
2.1
Governance .................................................................................................... 21
2.1.1
Consiglio di Amministrazione (Art. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto) ...................... 21
2.1.2
Comitato Esecutivo (Art. 37 dello Statuto)....................................................... 23
2.1.3
Direzione Generale ....................................................................................... 23
2.1.4
Collegio Sindacale (Art. 38 dello Statuto)........................................................ 25
2.1.5
Periodicità delle riunioni................................................................................ 27
2.2
Struttura Organizzativa .................................................................................... 27
2.2.1
Organigramma aziendale .............................................................................. 27
2.2.2
Descrizione delle funzioni aziendali ................................................................ 28
3
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
2.3 Modalità di gestione delle risorse finanziarie .............. Errore. Il segnalibro non è
definito.
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
ARTIGIANFIDI LOMBARDIA ................................................................................... 31
3.1 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Artigianfidi Lombardia e la
metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso ........................... 31
3.2
Il sistema organizzativo .................................................................................... 32
3.3
Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)................................................. 34
3.4
La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)
35
CAPITOLO 4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ........ 36
4.1
ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ...................... 36
4.2
Nomina sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza .............................. 36
4.3
Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza .................................................. 37
4.4
Flussi informativi nei confronti degli organi di AFL ........................................... 39
4.5
Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. ....................................................... 39
4.6
Segnalazioni da parte di soggetti di AFL o da parte di terzi ................................. 40
4.7
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali ...................................................... 40
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE ................................................................... 42
5.1
SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ............................................. 42
5.2
Violazioni del Modello ................................................................................... 42
5.3
Soggetti ....................................................................................................... 43
5.4
Sanzioni nei confronti dei dipendenti .............................................................. 43
5.5
Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni .................................................. 44
5.6
Sanzioni nei confronti degli amministratori ......................................................... 45
5.7
Sanzioni nei confronti dei Sindaci................................................................... 45
CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE ................................................... 46
6.1
Premessa ....................................................................................................... 46
6.2
Dipendenti e componenti degli Organi sociali .................................................... 46
4
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
6.3
Altri destinatari ................................................................................................ 47
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ................................ 48
7.1
Aggiornamento del Modello .............................................................................. 48
PARTE SPECIALE .................................................................................................. 50
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: ............................................................... 51
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE............................. 51
PARTE SPECIALE “A” ............................................................................................. 52
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del
Decreto) .................................................................................................................. 52
A.1 TIPOLOGIA DEI REATI ...................................................................................... 52
A.2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................. 54
A.3
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ................................................................. 54
PARTE SPECIALE “B” ............................................................................................. 58
I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)............................................................. 58
B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI ..................................................................................... 58
B. 2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................ 62
B. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 62
PARTE SPECIALE “C” ............................................................................................. 70
REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI
LAVORO (art. 25-septies del Decreto)....................................................................... 70
C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI..................................................................................... 70
C. 2 AREE DI RISCHIO............................................................................................ 70
C. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 70
PARTE SPECIALE “D” ............................................................................................. 73
REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI
PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007) ... 73
D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI..................................................................................... 73
D. 2 AREE DI RISCHIO............................................................................................ 74
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 74
PARTE SPECIALE “E” ............................................................................................. 76
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art.
25-duodecies del Decreto) ........................................................................................ 76
E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI ..................................................................................... 76
E. 2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................ 77
E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 77
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Glossario
Nel presente documento si intendono per:
•
Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere,
Antitrust, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
•
Attività a rischio reato: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei
Reati contemplati dal Decreto.
•
C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.
•
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
•
D.Lgs. 231: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed
integrazioni.
•
Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs.
231/2001 .
•
AFL o Società: Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa
•
Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale nel Direttore Generale e nel Vice Direttore Generale.
•
Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001).
•
Destinatari: Soggetti apicali e Sottoposti.
•
Ente: soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica.
•
Organo Dirigente: Vedi soggetti apicali.
•
Organismo di Vigilanza: l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la
responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello avente i requisiti di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
•
P.A.: la Pubblica Amministrazione locale, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i
soggetti incaricati di pubblico servizio.
•
Processo o attività sensibile: processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare
le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati anche in concorso con altri Enti.
•
Protocollo: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
•
Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001.
•
Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del
Modello 231.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Struttura del documento “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01”
Il presente Modello è suddiviso in:
•
“Parte Generale”, che contiene i principi generali del Modello e tratta in particolare del
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
•
“Parte Speciale” suddivisa in:
-
Parte Speciale A: dedicata ai reati riferibili ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
-
Parte Speciale B: dedicata ai cd. reati societari;
-
Parte Speciale C: dedicata ai reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro;
-
Parte Speciale D: dedicata all’antiriciclaggio;
-
Parte Speciale E: dedicata all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare.
Finalità del presente Modello è quella di:
•
responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto di Artigianfidi, nelle aree a
rischio e nell’ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non
incorrano in condotte che possano comportare per l’azienda una delle sanzioni previste dal
Decreto;
•
monitorare le aree a rischio e le aree strumentali al fine di poter intervenire prontamente per
contrastare il rischio di commissione dei reati;
•
affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito di Artgianfidi è
assolutamente condannata, anche se posta in essere con l’intenzione di portare un vantaggio
alla Società.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE GENERALE
10
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
1.1
Introduzione
Con il Decreto Legislativo n.° 231 del 8 giugno 2001 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001”), in attuazione della
delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n.° 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la
disciplina della “responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.
In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle
associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate
dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di
reato.
Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute
“responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da
esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro
che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).
La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona
fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest’ultima.
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati
il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore
del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi,
nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.
Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via
diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti
funzionalmente legati alla società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto.
La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o Linee
Guida elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra cui Confindustria e ABI.
La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro
sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
1.2
Natura della responsabilità
Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa
al Decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di
quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più
11
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
ineludibili, della massima garanzia”.
Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di
tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti
di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.
In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001: il primo riafferma il
principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente
rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo
prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata
nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.
Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.
1.3
Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti
Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 la società è responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
•
da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in
posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
•
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Sottoposti
all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).
È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la
società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di
terzi.
1.4
Fattispecie di Reato
I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi
nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali,
dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
• delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
• delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
• delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
• reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
• delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs.
231/2001);
12
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
• delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
• reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
• reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
• delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo
25-septies d.lgs. 231/2001);
• delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo
25-octies d.lgs. 231/2001);
• delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
• delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
• delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
• reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria” (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
• delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente (articolo 25-undecies del d.lgs.
231/2001);
• reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25duodecies del d.lgs. 231/2001).
1.5
Apparato sanzionatorio
Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell’Ente in conseguenza della commissione o
tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie:
•
sanzione pecuniaria (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare);
•
sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni. Esse possono consistere in:
o
interdizione dall’esercizio dell’attività;
o
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
o
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
o
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli
già concessi;
o
•
divieto di pubblicizzare beni o servizi;
confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
13
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in
numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina:
•
il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità
dell’Ente, l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti;
•
l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati
contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l’industria
e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, reati contro la
personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d’autore, reati ambientali) e purché ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato
commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all’altrui direzione quando, in tale
ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole
sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente
(art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’Ente (in luogo dell’irrogazione
della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15
del D.Lgs. 231/2001.
1.6
Delitti tentati
Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della
responsabilità amministrativa dell’Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni
interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di
sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione
dell’evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di
ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta
di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.
14
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
1.7
Vicende modificative dell’Ente
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell’Ente anche in relazione alle proprie vicende
modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione d’azienda.
Secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 1 del Decreto l’Ente risponde con il proprio patrimonio (per gli
Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (per le associazioni non riconosciute) per
l’obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale previsione costituisce una forma di
tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che
gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti
dalla comminazione all’Ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto
l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’Ente autonoma rispetto non solo a quella
dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli
membri della compagine sociale.
Gli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’Ente delle vicende
modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.
Il Legislatore ha considerato, al riguardo, una duplicità di esigenze contrapposte:
•
evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la
responsabilità amministrativa dell’Ente;
•
non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al
D.Lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la
sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla
generalità degli altri debiti dell’Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle
sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.
In caso di trasformazione, l’art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto
che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto
giuridico originario) immutata la responsabilità dell’Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l’Ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla
fusione stessa (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L’Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e
obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le
attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società
partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.
L’art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane
responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle
sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione
ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di
15
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto
si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale
il reato è stato commesso.
L’art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la
determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della
conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice debba commisurare la
sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo
riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente originariamente responsabile,
anziché a quelle dell’Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione
potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la
colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata; (ii) l’Ente abbia
provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente
conseguito. L’art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei
confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell’Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma
dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’Ente risultante dalla fusione o beneficiario della
scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento
di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale
previsione dell’art. 2560 c.c.50; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato
commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al
cedente, con le seguenti limitazioni:
I. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
II. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie
che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era a
conoscenza.
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.
1.8
Reati commessi all’estero
Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all’estero.
I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su
cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:
•
il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
•
l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
•
l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in
16
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della
Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente
stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies
del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del d.lgs.
231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere
soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad
hoc;
•
sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’ente
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
1.9
Procedimento di accertamento dell’illecito
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un
procedimento penale.
A tale proposito, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli illeciti
amministrativi dell’Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’Ente si osservano le disposizioni sulla
composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito
amministrativo dipende”.
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria
riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al
processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della
responsabilità dell’Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato
dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente
per l’illecito amministrativo. L’Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,
salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale
rappresentante non compare, l’Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del
D.Lgs. 231/2001).
1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di
organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione
apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento
è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
17
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la
sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione
del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”. Nel caso, invece, di un reato commesso da
soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata
resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.
In ogni caso, la responsabilità dell’Ente è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i
reati della specie di quello verificatosi.
L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:
•
la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività;
•
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Sarà l’Autorità Giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed
efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della
specie di quello verificatosi.
Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che gli stessi, in relazione
all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano:
•
individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
•
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
della società in relazione ai reati da prevenire;
•
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
•
prevedere obblighi di formazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza del modello;
•
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
18
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro) il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a costituire l’esimente dalla
responsabilità amministrativa in capo alla società rinvia al modello di gestione della sicurezza che deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a:
•
rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
•
attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
•
attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
•
attività di sorveglianza sanitaria;
•
attività di informazione e formazione dei lavoratori;
•
attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
•
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
•
periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Il modello deve, altresì, prevedere:
•
idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
•
funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio;
•
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
•
sistema di controllo adeguato all'attuazione del medesimo modello ed al mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
•
riesame ed eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
1.11 Sindacato di idoneità
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
•
la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
•
il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
19
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs.
231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.
Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca,
idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del
modello adottato.
In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità “a prevenire i reati” il Modello Organizzativo che, prima
della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare,
con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.
20
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 2
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’
2.1
Governance
La Governace di Artigianfidi si caratterizza dalla presenza dei seguenti organi sociali:
•
Consiglio di Amministrazione;
•
Comitato Esecutivo;
•
Direzione Generale;
•
Collegio Sindacale;
cui sono demandati i compiti specifici che di seguito si espongono.
2.1.1 Consiglio di Amministrazione (Art. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto)
L’amministrazione di “Artigianfidi Lombardia” è affidata al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri, secondo decisione dell’Assemblea. I
membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i soci persone fisiche o i rappresentanti delle
imprese associate sia tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall’art.
2542 2° comma cod. civ. Non possono essere invece nominati alla carica di componenti del Consiglio di
Amministrazione coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382
del Codice Civile, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
prescritti dalla legge e dallo Statuto.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro
nomina e comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La
sostituzione dei Consiglieri è regolamentata dalle disposizioni dell’articolo 2386 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione di “Artigianfidi Lombardia” che
non sono riservati per legge o per Statuto all’Assemblea dei soci. Spetta tra l’altro al Consiglio il compito di:
•
Accettare donazioni, lasciti elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti
pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la costituzione del patrimonio,
o per fronteggiare spese di amministrazione e funzionamento;
•
Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Aziende di Credito, Istituti finanziari e con altri Enti;
•
Predispone il bilancio d’esercizio corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e
curarne la presentazione all’assemblea ordinaria per averne l’approvazione, proponendo un
programma di massima per l’esercizio in corso;
•
Autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento di “Artigianfidi
Lombardia”;
•
Autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti di “Artigianfidi
Lombardia”;
21
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
Provvedere alla compilazione dell’eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all’approvazione
dell’assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione;
•
Proporre all’assemblea la eventuale partecipazione di “Artigianfidi Lombardia” ad un Consorzio
provinciale, regionale e nazionale che sia costituito con il fine di coordinare e potenziare le attività delle
“Cooperative” associate;
•
Provvedere all’assunzione, al licenziamento e alla gestione del personale stabilendone il trattamento
economico e normativo;
•
Costituire Comitati Ristretti (o Territoriali), i cui membri siano scelti tra i componenti il Consiglio di
Amministrazione e deliberare sul loro funzionamento;
•
Determinare gli eventuali compensi o gettoni e rimborsi spese ai componenti dei Comitati Ristretti (o
Territoriali);
•
Conferire nei limiti di legge, procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del
Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza di effettuare, con deliberazione assunta nelle
forme di cui all’articolo 2365, 2° Comma Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative. Il Consiglio di Amministrazione per il compimento della gestione ordinaria nomina nel proprio
seno un Comitato Esecutivo di cui all’art.37 determinandone i compiti.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nell’ambito della funzione di controllo effettua le seguenti attività:
•
Assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;
•
Approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e le modalità di rilevazione;
•
Definisce la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un
apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e siano separate le funzioni
operative da quelle di controllo;
•
Definisce e approva le linee strategiche del processo ICAAP e approva il rendiconto ICAAP da inviare
a Banca d’Italia;
•
Articola le deleghe, i poteri decisionali e di rappresentanza in modo coerente con le linee strategiche e
l’orientamento al rischio;
•
Si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente
l’effettiva situazione aziendale;
•
Approva il Piano di Audit e si assicura che venga verificata periodicamente l’efficienza, l’efficacia e la
funzionalità del sistema dei controlli interni ed adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in
cui emergano carenze o anomalie dall’ insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
•
Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la reportistica fornita dalla Direzione Generale e
i risultati delle verifiche dell’ Internal Audit e adotta al bisogno i provvedimenti necessari.
•
Svolge i seguenti controlli:
o
Analisi periodica della situazione economica infrannuale;
o
Analisi periodica del rapporto tra patrimonio netto e garanzie in essere;
22
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
o
Analisi periodica del livello di esposizione garantita;
o
Analisi periodica del grado di concentrazione del rischio;
o
Analisi periodica dell’incidenza delle posizioni anomale (insoluti, incagli, sofferenze) sul totale
dell’esposizione.
o
Analisi periodica dell’andamento del numero di soci.
2.1.2 Comitato Esecutivo (Art. 37 dello Statuto)
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri di Amministrazione (cinque membri)
nominati dal Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Comitato. Il Consiglio di
Amministrazione, all’atto di nomina, determina la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di cui
dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza bisettimanale
(la durata in carica dei membri segue la scadenza del Consiglio di Amministrazione).
Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. Il verbale è
trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.
Al Comitato esecutivo si applicano, ove compatibili, i principi di funzionamento ed organizzazione previsti
nello Statuto per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti senza tener conto
degli astenuti.
Il Comitato svolge i controlli inerenti i propri compiti di delibera di concessione di garanzia.
2.1.3 Direzione Generale
La Direzione Generale è affidata al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale.
Il Direttore Generale è a capo dell’esecutivo ed é responsabile dell’attuazione dei programmi e delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; ne cura l’esecuzione con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri
determinati dal Consiglio stesso, garantendo un’efficace gestione, il buon funzionamento ed il
coordinamento di tutte le Unità organizzative. Il Direttore Generale è capo del personale e coordina la
funzione di “Comunicazione”. Al Direttore Generale competono compiti di indirizzo e coordinamento delle
attività di Sviluppo Commerciale.
La nomina del Direttore Generale come pure la revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Alla Direzione Generale sono assegnate le responsabilità di:
•
Dirigere e coordinare le diverse componenti aziendali, al fine di conseguire gli obiettivi di periodo
definiti con il Consiglio di Amministrazione, a cui risponde direttamente sul livello di raggiungimento
degli stessi e pianificando azioni correttive in caso di risultato insoddisfacente;
•
Dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
•
Mantenere informati gli Organi statutari circa i fatti e le problematiche interni ed esterni rilevanti per la
vita dell’azienda;
•
Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le domande di ammissione, recesso ed esclusione dei soci
con il proprio parere;
23
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
Sviluppare la pianificazione strategica di medio-lungo periodo, coerentemente con quanto previsto dal
Consiglio di Amministrazione;
•
Sviluppare il mercato e coordinare le politiche commerciali attraverso la proposta e la programmazione
dei servizi, indirizzando l’attività aziendale verso le categorie economiche di riferimento;
•
Mantenere i rapporti con gli Organi statutari e con le principali istituzioni esterne all’azienda, nonché
intrattenere rapporti qualificanti con il mercato di riferimento e con l’ambiente in cui l’azienda opera;
•
Proporre al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio annuale d’esercizio;
•
Curare gli adempimenti di Statuto e di Legge connessi al funzionamento degli Organi sociali, con
particolare riferimento alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
•
Promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo a tutti i livelli, rendendo noti alla
struttura organizzativa – attraverso gli opportuni canali di comunicazione – gli obiettivi e le politiche che
Artigianfidi Lombardia intende perseguire su tali temi, in coerenza con la propensione al rischio
prescelta, accertando che detti obiettivi e politiche trovino applicazione a livello aziendale;
•
Coordinare lo svolgimento di tutte le attività aziendali, garantendo il buon funzionamento delle Unità
organizzative e controllandone, attraverso l’Internal Audit, la regolarità di funzionamento anche alla
luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui l’azienda opera;
•
Impartire – secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione – le opportune
disposizioni alla struttura deputata, al fine di gestire al meglio la posizione di liquidità e il portafoglio
titoli di proprietà;
•
Assicurare l’esistenza di efficaci controlli interni e di un costante e dettagliato processo di segnalazione
(da parte delle strutture operative) che ponga la Direzione Generale in grado di valutare il
posizionamento dell’azienda in termini di rischio;
•
Portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione
dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure;
•
Presentare al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo le proposte in materia di
concessione della garanzia a fronte del credito erogato dalle banche;
•
Formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della struttura organizzativa coerenti
con il perseguimento delle strategie e degli obiettivi deliberati, con lo scopo di creare un assetto
aziendale in grado di reagire con flessibilità alle sollecitazioni del mercato e dell’ambiente, capace di
sostenere con coerenza le diverse strategie adottate;
•
Definire le linee politiche in tema di pianificazione, formazione e gestione delle risorse umane presenti;
•
Individuare e valutare con la collaborazione della funzione di Risk Management e Compliance, anche
sulla base degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono
derivare rischi;
•
Definire le risorse e l’organigramma nominativo, comprese le eventuali modifiche funzionali nel rispetto
delle esigenze aziendali (in funzione degli obiettivi stabiliti o per la nascita di nuovi servizi ecc.);
•
Definire i compiti e le responsabilità in capo a ciascuna funzione, assicurando che le varie attività siano
dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche (formazione,
registrazione del cammino professionale compresa la valutazione delle prestazioni finalizzate a
24
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
riconoscimenti ed incentivazioni o altre azioni in favore del personale ed analisi delle aspettative). In
tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto d’interesse;
•
Attivare canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza
delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
•
Definire flussi informativi volti ad assicurare al Consiglio di Amministrazione, o agli organi da esso
delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali;
•
Valutare, la qualità, l’efficienza e l’efficacia, delle prestazioni delle funzioni di controllo esternalizzate
(2° e 3° livello), in rapporto agli standard professionali, con il supporto di Link Audit e sulla base del
contratto di servizio stipulato.
Nell’ambito dei controlli interni, la Direzione Generale predispone le misure necessarie ad assicurare
l’istituzione ed il mantenimento di un Sistema dei Controlli Interni efficiente ed efficace. In particolare:
•
Garantisce un’efficace gestione dell’operatività aziendale e dei rischi cui l’intermediario si espone,
definendo procedure di controllo adeguate;
•
Verifica la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo
adeguamento alla luce dell’ evoluzione dell’operatività;
•
Definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime
siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
•
Definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e
responsabilità;
•
Definisce i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza
dei fatti aziendali;
•
Attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per realizzare e verificare la funzionalità dei sistemi
informativi aziendali.
Il Vicedirettore Generale, quando il Direttore Generale è assente, assume i compiti, i poteri e le
responsabilità attribuite al Direttore Generale. Al Vice Direttore Generale compete ad interim la
responsabilità di coordinare l’attività svolta nell’Area Amministrazione.
2.1.4 Collegio Sindacale (Art. 38 dello Statuto)
Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, che ne
nomina il Presidente, e scelti fra gli iscritti nell’apposito registro.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall’ufficio:
•
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
•
il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
25
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
coloro che sono legati a “Artigianfidi Lombardia” da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza.
Il Collegio Sindacale:
•
Contribuisce, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, ad assicurare la
regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l’autonomia dell’impresa;
•
Valuta il grado d’adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative, nonché l’
efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento
della revisione interna e del sistema informativo contabile;
•
Mantiene un coordinamento con le strutture preposte allo svolgimento di funzioni di controllo interno e
con la società di revisione;
•
Formula osservazioni e proposte di modifica volte a rimuovere eventuali anomalie riscontrate,
conservandone adeguata evidenza;
•
Informa tempestivamente Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio
dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme
che disciplinano l’attività dell’intermediario.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato
ricostituito. I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato di “Artigianfidi Lombardia” e sul suo concreto funzionamento e, qualora ad esso
espressamente attribuito dall’Assemblea ordinaria, il controllo legale dei conti.
I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati e
possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza dei voti. I loro accertamenti e
rilievi devono essere trascritti nell’apposito Libro.
Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall’art. 2545 del Codice
Civile in ordine al carattere mutualistico di “Artigianfidi Lombardia Lombardia”.
Il compenso dei Sindaci è deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.
26
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
2.1.5
Periodicità delle riunioni
Consiglio di Amministrazione: è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte
che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
Comitato Esecutivo: si riunisce, di norma, due volte al mese.
Collegio Sindacale: si riunisce ogni tre mesi. Il Collegio Sindacale si incontra periodicamente (almeno due
volte l’anno) con le strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo.
2.2
Struttura Organizzativa
2.2.1 Organigramma aziendale
27
2.2.2 Descrizione delle funzioni aziendali
•
Comunicazione
Il Servizio Comunicazione, in staff alla Direzione Generale, ha il compito di elaborare e proporre le
strategie di comunicazione e immagine di Artigianfidi Lombardia e contribuire alla loro definizione e
implementazione verso l’interno e verso l’esterno, agendo quale riferimento per tutte le attività sotto il
profilo della comunicazione.
•
Risorse Umane
Il Servizio Risorse Umane, in staff alla Direzione Generale, ha il compito di sviluppare e coordinare le
politiche di gestione delle risorse umane in modo da garantire il raggiungimento dei risultati aziendali
attraverso un ottimale utilizzo organizzativo delle risorse stesse implementando sistemi per la crescita
professionale del personale ed il miglioramento della produttività e dell'efficienza operativa.
•
Controlli e Statistiche
Il Servizio Controlli e Statistiche provvedere alla predisposizione della reportistica indirizzata alla
Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza.
Garantisce il ruolo di interfaccia tra le Strutture interne e il servizio Risk Management e Compliance
gestito in outsourcing, Sovraintendere alla pianificazione e all’attuazione delle attività di controllo.
•
Area Monitoraggio Garanzie Si occupa di verificare il regolare ammortamento dei finanziamenti
garantiti nel corso della propria esistenza e gestire le posizioni che presentano anomalie o irregolarità
(incagli, sofferenze, revoche, etc.);
Comprende l’ufficio Monitoraggio Garanzie.
Nel mese di Marzo 2013 è stato costituito il Comitato Back Testing composto da:
o Direttore Generale
o Vice Direttore Generale
o Responsabile Area Monitoraggio Garanzie
o Responsabile Area Credito
o Responsabile Area Commerciale
o Referente Ufficio Controlli e Statistiche
Il comitato, mediante l’analisi delle pratiche in stato problematico, rivisita le diverse fasi del processo
istruttorio e delle valutazioni effettuate per ogni singola pratica, al fine di individuare ambiti di
miglioramento futuro. In particolare gli elementi analizzati per ogni pratica sono i seguenti:
o adeguatezza dell’impianto istruttorio;
o adeguatezza \ coerenza del sistema di determinazione del Rating con la rischiosità rilevata;
o criticità rilevanti;
o coerenza con la rettifica disposta;
o fattibilità ex post.
28
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento Area
Monitoraggio Garanzie (in allegato). Il documento descrive, inoltre, la nuova metodologia per la
determinazione dei dubbi esiti adottato da Artigianfidi Lombardia nel corso del 2012.
•
Area Amministrazione
La funzione Amministrazione con il compito di fornire alla Direzione Generale l’insieme delle informazioni
necessarie per valutare puntualmente e a consuntivo l’andamento economico-finanziario e il
funzionamento del sistema aziendale, ai fini di consentire la formulazione di opportuni piani di intervento
e adeguate scelte in materia finanziaria e fiscale.
Comprende i seguenti Uffici:
o
Contabilità: Si occupa di tutti gli aspetti relativi alla rilevazione degli accadimenti contabili.
Definisce i bilanci annuali e periodici e tutta la documentazione integrativa necessaria. Presiede
alle prescrizioni tributarie in termini di dichiarazioni e segnalazioni in genere. All’area sono
assegnati anche i compiti di controllo di gestione al fine di produrre una puntuale reportistica;
o
Tesoreria e Finanza: Cura la collocazione efficiente delle risorse finanziarie disponibili
(portafoglio di proprietà) e il reperimento dei mezzi finanziarie quando necessario;
o
Segnalazioni di Vigilanza: Si occupa della gestione delle segnalazioni periodiche verso Banca
d’Italia;
o
Sistemi Informativi: Ha il compito di intrattenere i rapporti con l’Outsourcer informatico in merito a
problematiche tecniche e funzionali.
•
Area Credito
E’ l’Area che svolge compiti inerenti l’erogazione e la gestione della garanzia e di tutti i prodotti di
Artigianfidi Lombardia, assicurando un adeguato livello di efficienza e di affidabilità nella gestione della
valutazione del credito.
Comprende i seguenti Uffici:
o
Back Office: ha il compito presidiare il processo di assunzione dei rischi connesso al rilascio
delle garanzie, predisponendo l’analisi del merito creditizio delle imprese e approfondendo ogni
situazione od episodio anomalo al fine di promuovere tempestivamente le misure più opportune
in un'ottica di salvaguardia degli interessi e del rapporto con la clientela affidata. Sono affidati
inoltre i compiti di verifica dell’iter procedurale svolto dal personale del front office, assicurando
la corretta e completa raccolta dei dati e dei documenti a supporto, fornisce inoltre le valutazioni
necessarie a supportare il processo decisionale e valutare la coerenza tra importi e forme
tecniche;
o
Segreteria Fidi: Ha il compito di supportare i processi inerenti al rilascio di garanzia e alla
predisposizione delle pratiche per gli Organi deliberanti. Dopo la fase di delibera si occupa della
trasmissione delle pratiche agli istituti di credito.
L’Area Credito è presidiata da un responsabile (Responsabile Area Credito) che coordina l’attività
dell’Area.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
Area Commerciale
L’Area Commerciale ha il compito di promuovere lo sviluppo delle attività dell’azienda, favorendo la
crescita e l’ampliamento dei mercati di riferimento. In particolare si occupa dello sviluppo di nuovi contatti
con istituti di credito ed imprese e del consolidamento dei rapporti esistenti. Comprende i seguenti uffici:
o
Front office: ha il compito di gestire le fasi di istruttoria delle richieste di concessione della
garanzia a diretto contatto con il cliente. Raccoglie la documentazione necessaria alla
valutazione della pratica ed effettua una analisi qualitativa dell’impresa da affidare.
L’Area Commerciale è presidiata da un Responsabile Commerciale a cui fanno riferimento 4
Responsabili di area territoriale così suddivise:
o
Varese Legnano;
o
Como Sondrio;
o
Vigevano Lodi;
o
Mantova Crema Cremona.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 3
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
ARTIGIANFIDI LOMBARDIA
3.1
Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Artigianfidi Lombardia e
la metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso
L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare
un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune
tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di AFL da cui scaturiscono
benefici per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i
cui interessi sono legati alla vita dell’impresa.
Preso atto di questi riferimenti e considerata la particolare attenzione che AFL pone alla conformità con
quanto previsto a livello normativo, il CdA ha deliberato l’attuazione di un progetto finalizzato all’adozione di
una specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs.
231/2001 (di seguito anche il “Modello”) atto ad esentare la Società da eventuali responsabilità
amministrative e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati
nella propria cultura di governance.
Il progetto è stato sviluppato nel 2012 sotto il coordinamento della Direzione Generale.
Periodicamente il modello viene aggiornato in coerenza con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con
le modifiche di natura organizzativa relative all’assetto e alle funzioni aziendali con la supervisione dell’OdV
e il contributo delle funzioni aziendali competenti per materia.
AFL ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal
D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) e coerente con il contesto normativo e regolamentare di
riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di Governance.
Con l'introduzione del Modello 231 AFL si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e
relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231" e la
definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:
rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia
esecutiva,
che
eventuali
comportamenti
illeciti
possono
comportare
sanzioni
penali
ed
amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
garantire la correttezza dei comportamenti di AFL stessa e delle persone che la rappresentano, nel
completo rispetto della normativa esterna ed interna;
rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di
reati.
Elementi fondamentali del Modello 231 di AFL sono:
il sistema organizzativo – costituito dall’insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla
realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato
alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231.
Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di
soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive
attività, si attengono pertanto:
o
alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
o
alle previsioni dello Statuto sociale;
o
al Codice etico;
o
alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
o
alla normativa interna.
l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs.
231 e di curarne l'aggiornamento.
3.2
Il sistema organizzativo
AFL ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di
funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed
organizzative aziendali e per adeguarsi ai requisiti in materia di assetti organizzativi, procedure
amministrative richiesti dalla normativa di vigilanza e di settore.
I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione interna sono:
•
lo Statuto: costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario e
definisce lo scopo dell’azienda, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le
responsabilità dei Soggetti apicali;
•
la documentazione organizzativa aziendale: descrive la struttura organizzativa e i processi di lavoro
aziendali; i principali documenti organizzativi aziendali sono rappresentati da:
o
Organigramma aziendale;
o
Il Codice Etico;
o
Regolamenti aziendali;
o
Processi aziendali;
o
il Sistema delle deleghe attribuite ai diversi Organi societari;
o
le Delibere del C.d.A.;
o
il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, composto dalle policy, dalle
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
istruzione operative e dai documenti correlati (regolamento di gruppo);
o
il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 81/08
(regolamento di gruppo);
o
il Sistema di Gestione per la qualità composto dal Manuale della qualità, dalle procedure,
dalle istruzioni operative e dai documenti correlati;
Il corpo normativo e regolamentare aziendale risulta coerente e funzionale oltre che per le finalità per cui è
stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal decreto. Tale normativa è disponibile sulla
intranet aziendale e viene periodicamente aggiornata dalle funzioni indicate.
In particolare, con riferimento ai requisiti dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, si è proceduto a verificare
la rispondenza del sistema organizzativo ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.
Inoltre il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale, le funzioni di controllo interno, il management e tutto il personale e rappresenta un attributo
imprescindibile dell’attività quotidiana della Società.
E’ espressa volontà della Società che i protocolli previsti dal Decreto, ferma restando la loro finalità
peculiare, vengano integrati nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la Società e che
pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero
necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.
L’adozione del presente Modello 231 avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del
Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma
migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando, anche, il rischio di
comportamenti non a norma o che possano avere risvolti in termini di immagine ed economici.
Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di
controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei
reati, mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività
consentono di:
•
determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a
rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in
un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai
sensi del D.Lgs. 231/2001, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei
propri confronti ma anche nei confronti della Società;
•
ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto
(anche nel caso in cui AFL fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque
contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società si attiene
nell’espletamento della propria missione aziendale;
•
consentire a AFL, grazie a un’azione di monitoraggio sui processi/attività sensibili, di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
3.3
Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)
La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ex D.Lgs. 231/2001 consente, tra l’altro, di definire i
comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di
controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.
Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali, particolarmente in quelli
“sensibili”. Le regole comportamentali sono parte integrante del Codice Etico; le regole operative sono
presenti nella regolamentazione interna di processo nonché rilevabili nelle prassi consolidate.
Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei
Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati
nello svolgimento delle attività sensibili, l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di
riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle
attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di
miglioramento.
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:
•
segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che l’esercizio delle
attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi
controlla e chi autorizza;
•
esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la Società adotta e
applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la
regolamentazione dell’attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;
•
esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate: ovvero si è
proceduto a verificare che l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base
di regole formalizzate a tal fine introdotte;
•
tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi:
ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi
utilizzati assicurino l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei
controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le
modalità di gestione delle risorse finanziarie.
Le risultanze dell’analisi sono riepilogate in un database di supporto che costituisce il repository della attività
sensibili di cui al decreto e riassunte nel documento “Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6
comma 2 – Relazione di sintesi”. Tali evidenze, dopo l’analisi e l’approvazione da parte dell’Organismo di
Vigilanza,
sono
validate
dalla
Direzione
Generale,
sottoposte
periodicamente
al
Consiglio
di
Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell’attuale
assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche
responsabilità assegnate, il profilo di rischio del C.d.A., del Collegio Sindacale e della Direzione Generale è
stato oggetto di una valutazione ai fini della identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di
ciascun Soggetto Apicale circa la possibile commissione di reati nello svolgimento dei compiti affidati.
3.4
La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2
lettera b)
Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono stabiliti dal
C.d.A. e resi noti alle strutture organizzative coinvolte.
Nel corso dell’analisi effettuata ai fini del D.Lgs. 231/2001 è stato espressamente individuato per ogni attività
sensibile il riferimento al corpo normativo aziendale, o le prassi in vigore, valutandone il grado di idoneità
rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.
In particolare le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di controlli, da parte del Collegio
Sindacale, della Società di Revisione, della Funzione di Internal Auditing e dai diversi controlli espletati da
AFL.
Pagina 35 di 77
Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 4
L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
4.1
ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l’organismo cui affidare il
compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello, (di seguito
denominato anche O.d.V.), deve essere interno all’ente e diverso dall’organo dirigente.
In punto,
Artigianfidi ha istituito con delibera del 25 marzo 2009 un Organismo di Vigilanza a
composizione collegiale composto da 3 membri.
Tale scelta è motivata dal fatto che le figure in esame sono state riconosciute come le più adeguate
ad assumere il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza, dati i requisiti di professionalità e continuità
d’azione che si richiedono per tale Funzione, oltre al possesso di capacità specifiche in tema di attività
ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale e della normativa applicabile.
Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’OdV riporta direttamente ai vertici della Società
(Consiglio d’Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da
garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o
funzione aziendale, fermo restando che il Consiglio d’Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere
un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento
e dell’efficacia del Modello.
Con apposita delibera, l’O.d.V. è stato dotato di mezzi finanziari (budget) e logistici adeguati per lo
svolgimento in autonomia dell’attività e dell’esercizio delle funzioni.
4.2
Nomina sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza
Nomina, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza vengono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti
soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché dall’assenza di cause di incompatibilità con la
nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.
Con l’accettazione della carica
si riconosce implicitamente l’insussistenza dei motivi di ineleggibilità di
seguito indicati:
•
conflitti di interesse, anche potenziali, con Artigianfidi tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal
ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
•
funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo
di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso
Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure
concorsuali;
•
rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di
consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, ovvero rapporto di pubblico impiego o di
consulenza, nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici;
•
sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta
(il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti
comunque incidenti sulla moralità professionale;
•
condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto,
potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:
•
la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede
di nomina;
•
il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
•
una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico o il mancato esercizio
delle funzioni;
•
l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in
giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che
abbia causato una sanzione a carico della Società o l’apertura di un procedimento per uno dei reati
previsti dal Decreto;
•
l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno di AFL incompatibili con i requisiti di
“autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.
In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il
parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un
Organismo ad interim.
L’O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia
interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.
4.3
Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
All’O.d.V. è affidato il compito di:
•
vigilare sull’osservanza delle prescrizioni contenute del Modello da parte dei Destinatari;
•
vigilare sull’efficacia del Modello in relazione alla organizzazione della Società ed all’effettiva
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
capacità di prevenire la commissione dei reati;
•
proporre all’organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o
normative e comunque nei casi di:
-
significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
-
significative modificazioni dell’assetto interno di Artigianfidi e/o delle modalità
di svolgimento delle attività;
-
rilevanti modifiche normative.
L’OdV, in particolare, deve operare:
•
ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione e l’informazione del personale);
•
continuativamente (attraverso l’attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
•
ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del
Modello o alla commissione del reato).
Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:
•
verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio, al fine di garantire l’adeguamento ai
mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale;
•
raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
•
verificare periodicamente l’effettiva applicazione della normativa interna (procedure aziendali di
controllo) nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
•
verificare l’adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno;
•
effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito dei
Processi Sensibili;
•
condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle
prescrizioni del Modello;
•
monitorare l’adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite
dal Modello;
•
coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (in primis il Collegio
Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione
alle procedure stabilite dal Modello, o per l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in
generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;
•
coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
al fine di garantire che il sistema di controllo, ai sensi del Decreto, sia integrato con il sistema di
controllo predisposto, in conformità delle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all’organizzazione di corsi di formazione) e
della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della
documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente
istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
•
effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
•
proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri di valutazione per l’identificazione delle Operazioni
Sensibili.
4.4
Flussi informativi nei confronti degli organi di AFL
L’O.d.V. riferisce della propria attività:
•
su base continuativa, direttamente al Direttore Generale;
•
su base semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
Inoltre, annualmente, l’O.d.V. prepara un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione
e per il Collegio Sindacale.
Il rapporto avrà ad oggetto:
•
l’attività svolta dall’O.d.V.;
•
le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Artigianfidi, sia in
termini di efficacia del Modello.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi
momento l’O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti
organi.
Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall’O.d.V.
4.5
Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V.
L’OdV deve avere la possibilità
di accedere ad ogni tipo di informazione utile, al fine dello
svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l’obbligo per l’OdV di mantenere segrete tutte le
informazioni acquisite.
Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all’OdV casi di violazione,
anche presunte, del Modello.
L’O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 7, di
elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (Informazioni) e di segnalazioni sulle violazioni (anche
solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).
Le Informazioni e
le
Segnalazioni
vanno
inviate all’O.d.V.
in forma scritta alla mail
[email protected].
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
4.6
Segnalazioni da parte di soggetti di AFL o da parte di terzi
Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati
previsti dal Decreto in relazione all’attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di
condotta adottate dalla Società stessa.
Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un
definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale
rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del
Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.
Le Informazioni riguardano notizie utili per l’attività dell’O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o
anomalie riscontrare nell’attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell’organizzazione aziendale).
Al fine di agevolare l’accesso da parte dell’OdV al maggior numero possibile di informazioni, la
Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate
erroneamente e/o in mala fede.
L’OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad
indagare anche ascoltando l’autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione,
motivando per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque
comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell’ambito del processo di reporting.
Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell’O.d.V. in un apposito data base
(informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L’O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione
relativa a controlli e rilevante per la propria attività.
4.7
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
Oltre alle Segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse
all’O.d.V. le Informazioni concernenti:
•
i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi
altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque
concernenti la Società per i reati previsti dal Decreto;
•
le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio
di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
•
le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
•
le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in
collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei
confronti di dipendenti);
•
le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di
reato di cui al Decreto;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
•
aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure) (ivi incluso il sistema di poteri e deleghe in
materia di sicurezza e salute sul lavoro);
•
report semestrale delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con Enti Pubblici cui Artigianfidi ha
partecipato;
•
le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all’osservanza delle
norme del Decreto e del Modello.
•
le notizie relative a cambiamenti dell’assetto organizzativo;
•
le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro (es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei
lavoratori);
•
modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
•
le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare
carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
•
qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse
collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
•
copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 5
SISTEMA DISCIPLINARE
5.1
SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
Un aspetto essenziale per l’efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato
sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso
per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6,
comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b) ed il Codice Etico.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, quindi,
dal sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale. Esse, infatti, nascono dall’esigenza della
Società di dotarsi e dare applicazione ad una corretta modalità di comportamento.
Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì
sconsigliabile, ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio
eventualmente instaurato davanti all’Autorità Giudiziaria.
5.2
Violazioni del Modello
Costituiscono violazioni del Modello:
•
comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
•
comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto,
siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
•
comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, e al Codice Etico della Società;
•
comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in
particolare:
-
in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica
Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e
comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi della Parte Speciale
A;
-
in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione
dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei
successivi paragrafi della Parte Speciale B;
-
in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di
denaro beni utilità di provenienza illecita, i comportamenti in violazione dei principi generali
di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi della
Parte Speciale C;
-
in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l’evento di infortunio o della malattia
professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i
comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi
specifici elencati nei paragrafi delle Parti Speciale D;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
-
in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica i comportamenti
in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici
elencati nei della Parti Speciale E;
-
comportamento non collaborativo nei confronti dell’OdV, consistente, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel
mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall’OdV, al fine di ottenere le
informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei propri compiti, nella mancata
partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall’OdV, nella
mancata partecipazione agli incontri di formazione.
La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:
•
la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
•
la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
•
la presenza e intensità della condotta recidiva;
•
l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la
Società;
5.3
•
la prevedibilità delle conseguenze;
•
i tempi e i modi della violazione;
•
le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.
Soggetti
Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli
amministratori, i collaboratori di AFL nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con essa.
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, di cui al presente Capitolo, tiene conto delle
particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.
L’Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal
sorgere del loro rapporto con AFL, circa l’esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.
5.4
Sanzioni nei confronti dei dipendenti
La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è regolata nelle disposizioni di
cui all’art. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, - nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori - L. 300/70 -, nella L.
n. 604/66 in materia di licenziamenti individuali, nonché nei Contratti collettivi di lavoro e nell’art. 2119 del
Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.
Le disposizioni del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico sono parte integrante delle
obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri) di Artigianfidi.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Il mancato rispetto del Codice Etico e delle misure indicate nel modello organizzativo costituisce di
per sé inadempimento da parte del lavoratore (illecito disciplinare) che, come tale, è passibile di sanzione
disciplinare.
La previsione e l’applicazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della violazione
connessa. La gradualità della sanzione può estendersi nell’ambito della tipologia di sanzioni previste dai
contratti collettivi, che attualmente sono:
1)
Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2)
Biasimo inflitto per iscritto, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
3)
Multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4)
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10
giorni;
5)
Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle
previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nel rispetto delle
procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.
Il sistema disciplinare di Artigianfidi è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme
pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati
secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la
commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.
L’irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente
comunicata all’Organismo di Vigilanza.
All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di
archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.
5.5
Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni
Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta
indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto,
determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora
da tale comportamento derivino danni ad AFL, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione,
anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico di AFL.
L’Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al
presente punto.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
5.6
Sanzioni nei confronti degli amministratori
In caso di violazioni da parte di uno degli Amministratori, ivi compresa la violazione dell’obbligo di
vigilare sull’attività dei sottoposti, l’Organismo di Vigilanza informa per iscritto l’intero Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni, nel
rispetto della normativa vigente.
Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.
5.7
Sanzioni nei confronti dei Sindaci
In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio Sindacale,
l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni, nel
rispetto della normativa vigente.
Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
CAPITOLO 6
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
6.1
Premessa
AFL, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti
dello stesso all’interno e all’esterno della propria organizzazione.
In particolare, obiettivo di AFL è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri
dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche
occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di AFL in forza di rapporti contrattuali.
L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge è, in ogni
caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi
destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle
norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono
assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e
della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso
all’osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e
formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle
norme comportamentali”.
6.2
Dipendenti e componenti degli Organi sociali
Ogni dipendente è tenuto a:
•
acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
•
conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
•
contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace
attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, AFL promuove e agevola la conoscenza
dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del
grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il
Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della
Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull’Intranet aziendale. Inoltre, al fine di
agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di
coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a
partecipare ad una specifica attività formativa.
Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e
sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Ai componenti degli Organi sociali di AFL saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello
previste per i dipendenti.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche
apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.
6.3
Altri destinatari
L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi
che intrattengano con AFL rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la
Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti, procacciatori d’affari e
altri collaboratori autonomi).
A tal fine, ai soggetti terzi più significativi AFL fornirà il Modello o un estratto dello stesso ed una copia del
Codice Etico (o alternativamente sono rilasciate istruzioni su come trovare il Modello pubblicato sul sito
ufficiale della Società).
AFL, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti del Modello
stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.
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CAPITOLO 7
CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
7.1
Aggiornamento del Modello
In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all’Organismo di Vigilanza
è affidato il compito di curare l’aggiornamento del Modello.
A tal fine l’Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al
monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di
Amministrazione l’esigenza di procedere all’aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito
alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.
Il Consiglio di Amministrazione valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall’Organismo di
Vigilanza e delibera in merito all’aggiornamento dello stesso in relazione a modifiche e/o integrazioni che si
dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
•
modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni
nell’interpretazione delle disposizioni in materia;
•
identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche
eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa, modificazioni dell’assetto interno
della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
•
emanazione e modifica di linee guida da parte di ABI e Confindustria comunicate al Ministero di
Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n.
201;
•
commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità
amministrativa dell’Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di
significative violazioni dello stesso;
•
riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del
medesimo.
Contestualmente all’assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento
del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi
della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi,
autorizzando l’avvio di un apposito progetto.
Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa
all’Organismo di Vigilanza, sottopongono all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di
aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.
Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l’aggiornamento del Modello ed
identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell’attuazione delle modifiche/integrazioni
derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all’interno e all’esterno
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
della Società.
L’approvazione dell’aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all’Organismo di
Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.
L’Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il CdA sull’esito dell’attività di
vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l’aggiornamento del Modello.
Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi
mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE SPECIALE
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DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE:
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti
nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi
siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della
diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi – a regole
di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il
verificarsi di reati.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in
relazione al tipo di rapporto in essere con Artigianfidi, sono tenuti ad attenersi per una corretta
applicazione del Modello;
b) fornire al O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso,
gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e
verifica allo stesso demandate.
Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari
sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e
nelle procedure operative interne.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE SPECIALE “A”
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto)
A.1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve
descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei
rapporti con la P.A.).
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione,
avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto,
anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque
svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può
configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati
alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni
dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o
dalle Comunità europee.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva
l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei
finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640-bis cod.
pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei
casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione.
Concussione (art. 317 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità.
Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie
considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale
qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche
modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).
Corruzione per l’esercizio della funzione o contrario ai doveri d’ufficio (artt.318-319 cod. pen.)
L’ipotesi di reato, di cui all’art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o
altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
L’ipotesi di reato, di cui all’art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere
o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le
promessa.
La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad
esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario
ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l’aggiudicazione di una gara).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo
finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta
del pubblico ufficiale.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento
giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma
anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per
una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a
un terzo, denaro o altra utilità. Questa ipotesi di reato prevede la punibilità anche per chi dà o promette
denaro o altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti
ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per
indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.
Truffa (art. 640 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato
sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio
supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti
pubblici.
Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni
o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno.
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato
il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto
legittimamente.
A.2 AREE DI RISCHIO
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui
ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01
(di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento
di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231.
A.3
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei
diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento
delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:
•
porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del
Decreto, con particolare riferimento, senza limitazione, ai reati di corruzione (per l’esercizio della
funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano
attraverso l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell’ente che indìce il bando
per ottenere, indebitamente, l’aggiudicazione di fondi o l’accelerazione indebita di un atto dovuto,
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
ovvero nel caso di presentazione di documentazione, l’allegazione di fatti volutamente falsi e/o
lacunosi per ottenere l’aggiudicazione di bandi.
•
porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
In particolare è fatto divieto di:
•
effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
•
distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Artigianfidi;
•
accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o
consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione,
finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
•
riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad
alcuna prestazione;
•
ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici
funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o
vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. “regalie d’uso” è tenuto a darne immediata
comunicazione all’O.d.V.;
•
assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l’assunzione o
l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
•
presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire
finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
•
destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi
o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
•
effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla
luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:
•
la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali
competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti
esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e
deleghe;
•
tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in
un’apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in
appositi contratti);
•
tutti i dipendenti di Artigianfidi dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti
nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
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•
i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell’assoluto rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel
Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
•
coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la
Pubblica Amministrazione, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività
dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di
irregolarità;
•
tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste
dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di
partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e
trasparenza;
•
in particolare le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
o
conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura,
o
rilascio di autorizzazioni, licenze, etc.,
o
verifiche, ispezioni o sopralluoghi di varia natura,
devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di
idonei poteri;
•
nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
•
nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita (con particolare riferimento a partite aperte nei
confronti della Pubblica Amministrazione) possono essere effettuati se non adeguatamente
documentati ed autorizzati dal Direttore Generale;
•
al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate,
ciascuna funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di
competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti
definitivi, nell’ambito delle attività proprie di ciascun Processo Sensibile;
•
le modalità di documentazione delle attività e dei controlli relativi ai Processi Sensibili e le modalità di
archiviazione dei documenti prodotti sono definiti sulla base di regole formalizzate finalizzate a
garantirne l’evidenza e la tracciabilità;
•
in particolare è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i
Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di
verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve
essere comunicata da questi ultimi all’OdV. L’OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di
qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito del rapporto con la
Pubblica Amministrazione;
•
tutti i Dipendenti di Artigianfidi sono tenuti a rispettare le policy e procedure applicabili alle attività
svolte nell’ambito dei Processi Sensibili e richiamate nello specifico, con riferimento ai singoli
Processi Sensibili nel successivo paragrafo A.4;
•
i responsabili delle funzioni organizzative della Società coinvolti nei processi in esame devono
garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui
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contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento delle gare con la
Pubblica Amministrazione;
•
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione
dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione
della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del
superiore gerarchico e/o dell’OdV.
Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori,
Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell’ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate
le seguenti regole:
•
la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di
criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l’assegnazione degli incarichi deve
avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle
responsabilità;
•
gli incarichi conferiti ai Fornitori, ai Consulenti esterni, alle unità/strutture della Società coinvolte
nell'erogazione di servizi infragruppo, agli Appaltatori, ai collaboratori a diverso titolo coinvolti nei
processi sensibili devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del
dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l’attività svolta (nel caso
in cui la prestazione lo preveda);
•
i contratti con soggetti terzi devono prevedere l’inserimento sistematico di una clausola che preveda
la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in relazione alla quale il soggetto terzo dichiara di
conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa;
•
i Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori e le unità/strutture delle Società coinvolte
nell'erogazione di servizi infragruppo, dovranno prendere visione del Modello, del Codice Etico ed
impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite
nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di
tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
•
tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste
dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di
partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e
trasparenza;
•
l’attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Consulenti esterni e/o Collaboratori e dalle
unità/strutture delle Società coinvolte nell'erogazione di servizi, nell’ambito dei processi sensibili, deve
essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve,
prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l’effettività della prestazione;
•
la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o Collaboratori
e alle unità/strutture dell’Associazione coinvolte nell'erogazione di servizi infragruppo deve avvenire
sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei
corrispettivi al valore della prestazione resa e deve essere realizzata secondo le procedure di
pagamento vigenti.
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PARTE SPECIALE “B”
I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)
B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve
descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati
societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.
Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che Artigianfidi intende porre in
essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.
1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI
False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)
L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
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Si precisa che:
•
le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene;
•
la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire
anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta,
tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le
regole generali del concorso di cui all’art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un’attività di
istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non
possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci
beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia,
la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole
generali del concorso di cui all’art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o
di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla
sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il
reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità
a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le
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operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione
dei primi.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare
danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del
capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente
superiore all’ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c)
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.
3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
organi sociali, ovvero alla società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria.
Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.
L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti,
allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso a “chiunque” ponga in essere la
condotta criminosa.
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4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)
Si tratta di un’ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:
- la prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità
pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione
economica, patrimoniale o finanziaria.
La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di
pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni
dovute alle Autorità medesime.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, il direttore amministrativo, i sindaci ed
i liquidatori.
5. CORRUZIONE TRA PRIVATI
Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o
della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il
fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma. 3.Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste. 4.Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”
La punibilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è riconosciuta esclusivamente per la società
“corruttrice”, ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello
stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale,
dirigente preposto, liquidatore o persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno degli stessi di una
società terza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. L’art. 25-ter,
comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n.
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190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente ai casi di corruzione tra
privati previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile.
Nessuna forma di responsabilità è, dunque, prevista ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la società
corrotta ove operi l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore o la persona sottoposta a
direzione e vigilanza di uno degli stessi, che, venendo meno agli obblighi inerenti il proprio ufficio o ai
doveri di fedeltà, accetti un qualsiasi vantaggio personale, in termini di denaro o altra utilità. Tale
esclusione si giustifica sulla base del fatto che, secondo l’art. 2635 c.c., la fattispecie di reato si
perfeziona a condizione che, con l’accettazione di denaro o altra utilità, i soggetti “corrotti” cagionino un
nocumento alla società presso la quale operano.
B. 2 AREE DI RISCHIO
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui
ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01
(di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento
di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231.
B. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e
dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento
delle attività relative alle Aree a Rischio, l’espresso divieto di:
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino
tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di qualsiasi forma di corruzione, anche
nei confronti di personale di imprese private.
•
porre in essere attività non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel
presente Modello, nel Codice Etico o comunque con le policy e le procedure aziendali.
All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le
seguenti operazioni:
•
impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, proprie del Collegio Sindacale;
•
determinare o influenzare illecitamente le delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti
simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto
procedimento di formazione della volontà assembleare;
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•
restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve
ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
•
ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero
ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
•
effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme
di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
•
formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma
inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di
trasformazione;
•
offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o
indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un privato (Corruzione Attiva);
•
accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare,
direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (Corruzione
Passiva);
•
promettere beni e altre utilità alterando il regolare svolgimento di trattative relative a contratti.
In particolare, la presente parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari:
•
di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto
delle
norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio
(bilancio civilistico, bilancio gestionale, bilanci mensili) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di
fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un’informazione veritiera e corretta sulla situazione
economica di Artigianfidi, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili
applicativi;
•
di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Artigianfidi, e la corretta
interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione
sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà
assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche
occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di
controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente le
delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di
alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
•
di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne, che su tali norme si
fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
•
ad attenersi, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella
diffusione di informazioni relative ai medesimi, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza,
completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione
del prezzo dei titoli;
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•
di comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico degli
investitori e del mercato;
•
attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure
conferite dalla Società;
•
a rispettare le procedure e le policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei processi
sensibili;
•
rispettare gli impegni cui la Società si è volontariamente vincolata anche attraverso la formalizzazione
del proprio Codice Etico.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria di Artigianfidi;
b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;
c) porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo
a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o
“contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e
2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti
che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di
ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni
informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio
deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli
elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli
eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni
imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano
informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
d) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento
all’attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e dei revisori.
Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:
•
ripartire utili o acconti su utili destinati per legge a riserva;
•
effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela
dei creditori;
•
procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
•
influenzare illecitamente l’assemblea per procurarsi indebiti vantaggi; dare o promettere utilità a
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci, liquidatori e soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati, per
ottenere il compimento o l’omissione di atti.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come
individuate nel paragrafo B.2), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere
implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da
parte del O.d.V.
1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in
genere, gestione delle incombenze societarie
L’attività realizzata per lo svolgimento dell’attività sensibile sopra elencata al punto 1, dovrà avvenire nel
rispetto delle seguenti regole di condotta:
1) prevedere l’obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell’elaborazione del bilancio, delle relazioni e
delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati
e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
2) ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili
(ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a
creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale
poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
3) i Destinatari coinvolti nel processi di stima delle poste valutative contabili devono attenersi al rispetto
del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo
ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il
bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere
completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla
legge e dalle Istruzioni di Vigilanza;
4) i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Artigianfidi,
e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo
sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della
volontà assembleare;
5) mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza
del bilancio per le opportune osservazioni;
6) esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
7) prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l’O.d.V.,
da tenersi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del
bilancio;
8) trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti
all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere
un parere ai sensi di legge;
9) mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei revisori tutta la documentazione sulla gestione
della Società di cui i due organismi necessitano per le verifiche di competenza;
10) è garantito il principio di segregazione dei compiti dal coinvolgimento di soggetti differenti nello
svolgimento delle principali attività previste dal processo (alimentazione del sistema contabile,
definizione delle poste soggette a valutazioni estimative, elaborazione della bozza di bilancio,
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
disamina e approvazione della bozza di bilancio, trasmissione del bilancio approvato, ecc..) ed, in
particolare:
•
il soggetto che effettua le registrazioni contabili periodiche e predispone le stime e valutazioni
deve essere diverso dal soggetto che imposta e coordina le attività e che controlla la
correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste di bilancio;
•
i soggetti che effettuano le operazioni relative alle chiusure contabili e il soggetto che coordina
e controlla suddette attività sono diversi dai soggetti che approva il bilancio;
11) il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono
comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema
informatico sia tramite supporto cartaceo;
12) le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l’area di propria competenza sono
supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed,
analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
13) la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la funzione
Amministrazione;
14) è prevista l’esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il processo in
esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e le leggi vigenti e con gli altri
obiettivi della Società. In particolare si segnalano i seguenti controlli:
•
verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne
la quadratura con i rispettivi partitari;
•
verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per
assicurare che le funzioni interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le
necessarie scritture nei conti appropriati;
•
analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e
quelli relativi a periodi precedenti;
•
controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
•
quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione correlata, anche con
riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabili;
15) protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l’accesso al sistema
contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati.
2. Gestione dei rapporti con la società di revisione e il collegio sindacale
Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti
disposizioni:
1) identificazione del personale all’interno della Direzione Amministrativa di Artigianfidi, preposto alla
trasmissione della documentazione alla società di revisione;
2) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l’O.d.V. per verificare
congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato
considerate;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
3) la tracciabilità dei rapporti intervenuti con il collegio sindacale e della società di revisione, è garantita
dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione (cartacea) scritta a supporto e/o da
verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle verifiche di loro competenza.
3. Predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a Artigianfidi
Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie o dati riguardanti
Artigianfidi, è fatto divieto agli esponenti aziendali di effettuare operazioni, anche per interposta persona,
nell'interesse proprio o di terzi:
I.
che costituiscono abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato;
II.
che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali.
4. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti
con le stesse (Banca d’Italia, ecc.)
Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le
stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
•
delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da
inviare a tali Autorità;
•
degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore
ovvero specificamente richiesti alle predette Autorità (es.: bilanci ecc..);
•
degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.
Inoltre Artigianfidi adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità
pubbliche di Vigilanza.
Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti
criteri:
1) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a
garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta
completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di
Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al
precedente punto 1, con particolare riferimento all’individuazione dei responsabili che hanno
proceduto alla raccolta e all’elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una
adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per
ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un
responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini
del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale
responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti
e i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
4) il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3. provvederà a stendere un’apposita informativa
sull’indagine avviata dall’autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli
sviluppi dell’indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata al O.d.V. nonché
agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.
5. Corruzione tra privati
Artigianfidi proibisce la corruzione senza alcuna eccezione, nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o
privato. Nel presente dettaglio Artigiafidi vieta di:
•
offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o
indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un privato (Corruzione Attiva);
•
accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare,
direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (Corruzione
Passiva);
•
quando l’intenzione sia:
-
indurre un privato, a svolgere qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per
averla svolta;
-
influenzare o compensare un privato per un atto del suo ufficio;
-
ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività
d’impresa;
-
in ogni caso, violare le leggi applicabili.
La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte del personale di Artigiafidi (corruzione
diretta) o da parte di chiunque agisca per conto della stessa (corruzione indiretta) di un vantaggio
economico o altra utilità in relazione alle attività d’impresa.
Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:
• omaggi;
• spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
• contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
• attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
• informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
• sconti o crediti personali;
• assistenza o supporto ai familiari;
• altri vantaggi o altre utilità.
Inoltre, in conformità allo standard generale di trasparenza “Segregazione delle attività”, il soggetto che
intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo
e liberamente:
I. stipulare contratti con le predette controparti;
II. accedere a risorse finanziarie;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
III. stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione;
IV. concedere utilità (regali, benefici, ecc.);
V. assumere personale.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE SPECIALE “C”
REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art.
25-septies del Decreto)
C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
I reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro sono:
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o
con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
C. 2 AREE DI RISCHIO
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui
ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
(di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento
di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231.
C. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Artigianfidi pone particolare attenzione all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal riguardo ha
stipulato un contratto di outsourcing con Caf Artser S.r.l. per la gestione dei rischi in materia di “salute e
sicurezza sul luogo di lavoro”.
Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria
competenza – sono tenuti a:
•
rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in
materia di salute e sicurezza;
•
rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici
formulate nel presente Modello;
•
promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
•
adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e
comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in
materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali
dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
•
promuovere l’informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento
delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza,
procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o
partecipare attivamente ai corsi di formazione;
•
utilizzare correttamente, le apparecchiature, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.
Ai fini dell’attuazione di quanto sopra riportato, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:
•
esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e
deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:
o
nomina del Direttore Generale quale Datore di Lavoro;
o
individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni “unità locale” in conformità con
le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e
comunicazione del nominativo;
o
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le
disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e
formalizzazione della nomina. Attualmente si tratta di un consulente esterno;
o
nomina del Medico competente per ogni “unità locale”, in conformità con le disposizioni a
riguardo previste dalla
normativa,
verifica dei
requisiti formativi e
professionali
e
formalizzazione della nomina;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
o
elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni “unità
locale” in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione
della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
o
formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
o
verifica periodica della legittimità, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di poteri e
deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
•
esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla
tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
•
o
il Datore di lavoro;
o
il Delegato del Datore di lavoro;
o
i Dirigenti e Preposti;
o
il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
o
il Medico competente;
o
il Rappresentante dei lavoratori;
o
gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei
soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
o
esistenza del documento “Politica della Sicurezza” che stabilisce chiaramente gli obiettivi
generali la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni
relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l’elemento di riferimento di tutto il
processo;
o
nell’ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e
subappalto], d’opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal
committente all’appaltatore, tramite l’inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza;
o
esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli
articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
o
esistenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’articolo 26,
comma 3 del D.Lgs. 81/08;
o
esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, per ogni “unità locale”, in
conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello
specifico argomento.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE SPECIALE “D”
REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art.
25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007)
D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riporta anzitutto una breve descrizione
dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto e dell’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 in materia di
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Commette reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare.
Riciclaggio (art. 648 bis del c.p.)
Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di
estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la
produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità,
ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del c.p.)
Il reato si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648
bis, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti
di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sanzioni penali di cui all’art. 55 D.Lgs. 231/2007
Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 recante norme per la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, intende
evitare che i sistemi bancario e finanziario possano essere utilizzati come “canali” attraverso i quali far
transitare capitali di provenienza illecita o diretti al finanziamento del terrorismo e richiede agli
intermediari di collaborare con gli organi investigativi, mettendo a disposizione dati ed informazioni
acquisiti in virtù della natura stessa della loro attività e segnalando eventuali operazioni sospette. L’art. 55
del citato decreto prevede alcune sanzioni penali nel caso di violazione alle disposizioni contenute nel
decreto concernenti l’obbligo di identificazione della clientela, obblighi di registrazione e conservazione
della documentazione e obblighi di segnalazioni di operazioni sospette.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
D. 2 AREE DI RISCHIO
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui
ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01
(di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento
di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231.
D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei
diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento
delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti:
•
tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
•
che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate, possano potenzialmente diventarlo;
•
non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel
Codice Etico di Gruppo o comunque con le procedure aziendali.
Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, I Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:
•
ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale, prestando la massima attenzione
alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Artigianfidi ha rapporti di natura finanziaria o
societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla
presente parte speciale;
•
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione
anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti anche stranieri;
•
conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica,
instaurate da Artigianfidi;
•
mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
•
sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in
ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure
interne;
•
segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali
operazioni insolite che potrebbero essere un’indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed
impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
•
tutti i dipendenti Caf Artser sono tenuti a rispettare le procedure e le policy aziendali applicabili alle
attività svolte nell’ambito dei Processi Sensibili;
•
i responsabili delle unità organizzative della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire
il costante aggiornamento e la sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati, sui contenuti del
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
Modello e sulla normativa esterna di riferimento, per lo svolgimento delle gare con la Pubblica
Amministrazione;
•
eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della
normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore
gerarchico e/o dell’OdV.
Artigianfidi adotta procedure aziendali che garantiscono l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla
normativa ed in particolare in materia di:
a) adeguata verifica della clientela;
b) segnalazione di operazioni sospette;
c) conservazione dei documenti;
d) controllo interno.
La portata e le misure che devono essere adottate da Artigianfidi devono essere adeguate al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, al
prodotto o alla transazione.
La documentazione relativa all’attività di cui sopra deve essere trasmessa all’O.d.V. affinché possa
conservarla nel proprio archivio, quale registrazione dell’attività di attuazione del Modello.
Artigianfidi istituisce una specifica funzione antiriciclaggio e nomina un responsabile, in conformità al
provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli
interni.
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
PARTE SPECIALE “E”
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del
Decreto)
E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
L’art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto prevede “In
relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000
euro”.
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109)
L’art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato”.
Il nuovo provvedimento introdotto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, (art 22 comma 12-bis) prevede delle
ipotesi aggravanti, che comportano anche una responsabilità amministrativa dell’ente, in caso di impiego
di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto all’articolo 22, comma 12 del D. lgs.
25 luglio 1998, n. 286) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare
sfruttamento” ovvero:
-
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
-
se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
-
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.
In tali casistiche “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà”.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
L’art. 603-bis del codice penale introduce il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,
prevedendo, al comma 1: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività
organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata
da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di
necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000
euro per ciascun lavoratore reclutato.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 603-bis (richiamato dall’articolo 22, comma 12-bis del D. lgs. 16 luglio 2012 n.
109, tra le ipotesi aggravanti che comportano anche una responsabilità amministrativa dell’ente in caso di
impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare) prevede che:
“Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
-
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
-
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
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Artigianfidi Lombardia – Modello 231
-
l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
E. 2 AREE DI RISCHIO
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui
ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01
(di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento
di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231.
E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei
diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento
delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti:
•
tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
•
che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate, possano potenzialmente diventarlo;
•
non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel
Codice Etico di Gruppo o comunque con le procedure aziendali.
Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, I Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:
•
assicurarsi che la gestione e assunzione del personale venga svolta nel rispetto delle procedure di
selezione e assunzione del personale nelle quali è prevista che venga effettuata sia in fase di
selezione, che di assunzione una verifica, nel caso di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi di
regolari permessi di soggiorno e lavoro e che gli stessi vengano costantemente monitorati per validità
ed efficacia;
•
assicurarsi che le attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di
appalti) siano svolti nel rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.
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