comune di finale emilia determinazione n. 295 del 26/05/2014

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
DETERMINAZIONE N. 295 DEL 26/05/2014
PROPOSTA N. 90
Centro di Responsabilità: Servizi alla Persona
Servizio:
Servizio Gestioni Sociali
OGGETTO
CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO NUMEROSO E DI MATERNITA' AI SENSI
DELLA L. 448/93 ART. 65/66. PERIODO DAL 03/03/2014 AL 26/05/2014.
IL RESPONSABILE
Lì 26/05/2014
F.to ROBERTO ALEOTTI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1402
del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal
22/08/2014 al 29/08/2014.
Finale Emilia, lì 22/08/2014
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to FABIO MATTIOLI
COPIA
E' copia conforme all'originale.
Finale Emilia, _______________
IL RESPONSABILE
ROBERTO ALEOTTI
DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 26/05/2014
OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO NUMEROSO E DI MATERNITA' AI SENSI
DELLA L. 448/93 ART. 65/66. PERIODO DAL 03/03/2014 AL 26/05/2014.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Visti
•
gli articoli 65 (“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico”) e 66 (“Assegno
di maternità”) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”;
• la Legge comunitaria nr. 97 del 6 Agosto 2013 (G.U. del 20/08/2013) in vigore dal 4/9/2013
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea" la quale all’art. 13 (“Disposizioni volte al corretto recepimento
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009”) prevede che, in
presenza di ulteriori requisiti previsti dalla legge che danno diritto al trattamento, nullaosta
alla concessione dell’ANF, di cui all’art. 65 della Legge n. 448/98, da parte dei Comuni,
anche ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
• il DPCM n. 452 del 21/12/2000 ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di
assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 (“Riduzione
oneri sociali e tutela della maternità”), della Legge 22/12/1999, n. 488, e degli articoli 65 e
66 della Legge 23/12/1998, n. 448”, modificato ed integrato dal DPCM n. 337 del
25/05/2001 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà
sociale 21 Dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari
con tre figli minori”, il quale prevede che:
- i cittadini che intendono richiedere l’attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della
Legge n. 448/99, devono presentare domanda al Comune di residenza;
- gli assegni per il nucleo familiare e di maternità siano concessi come provvedimento del
Comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della
Legge nonché dal regolamento stesso;
- il Comune di residenza del richiedente è considerato “ente erogatore” agli effetti della
disciplina prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000;
- al pagamento degli assegni concessi dai Comuni provvede l’INPS, attraverso le proprie
strutture;
- i Comuni trasmettono all’INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, per via
telematica l’elenco dei beneficiari ed i dati necessari al pagamento dell’assegno, l’importo da
pagare, semestrale per l’assegno al nucleo familiare e totale per l’assegno di maternità ed il
periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l’assegno;
Visto
•
•
il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Rivalutazione per l’anno
2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell’ art. 65 comma 4,
della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74
del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità)”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20/02/2013;
il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Rivalutazione per l’anno
2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell’ art. 65 comma 4,
della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74
DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 26/05/2014
del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità)”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2014;
Ritenuto
di dover provvedere alla concessione degli assegni di cui agli art. 65 e 66 della Legge 23/12/1998,
n. 448 e art. 13 Legge comunitaria nr. 97 del 6 Agosto 2013), presentata dai cittadini residenti a Finale
Emilia;
Considerato:
- che nel periodo 03/03/2014 – 26/05/2014: sono pervenute nr. 4 domande relative a richieste di
assegni di maternità riguardanti l’anno 2014, da concedere, in quanto le richiedenti sono in
possesso dei requisiti previsti per Legge;
- nr. 1 domanda pervenuta, relativa a richiesta di assegno di maternità riguardante l’anno 2013,
da concedere, in quanto la richiedente è in possesso dei requisiti previsti per Legge;
- che nel medesimo periodo sono pervenute nr. 45 domande relative ad assegni per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori riguardante l’anno 2014 di cui nr. 41 da concedere, in
quanto i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti per Legge ;
- nr. 1 in sospeso in quanto i richiedenti sono in attesa di documentazione ISEE aggiornata ai
redditi 2013;
- nr. 3 non accolte, in quanto i richiedenti non sono in possesso dei requisiti previsti per Legge;
Considerato altresì
- che la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del
nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate è stata affidata ai CAF;
Vista
l’istruttoria predisposta dall’ Ufficio Servizi Sociali, e la relativa documentazione agli atti presso
l’ufficio, attraverso la quale è stato redatto l’elenco dei richiedenti, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa di riferimento e che sono stati ammessi alla concessione degli assegni di maternità e
degli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori, specificato nell’allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti
-la Legge 07/08/1990, n. 241;
-il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-gli atti d’ufficio;
DETERMINA :
di concedere gli assegni di maternità e gli assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
relativi all’anno 2013 e all’anno 2014, per l’importo a fianco di ognuno dei beneficiari (nominativi
omessi ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 4) generalizzati nell’allegato facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, e di provvedere alla relativa trasmissione per via
telematica all’INPS per la liquidazione.
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott. Roberto Aleotti