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ARTPLUS
IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:
 NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione all risk
globale immobile, contenuto, oggetti d’arte e preziosi
Edizione gennaio 2014
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 24 ottobre 2014
AXA Art Versicherung AG – Colonia Allee 10-20 – 51067 Köln - Germania
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Köln HR B Nr. 32170
Rappresentanza Generale per L’Italia – Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano – Italia
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (+39) 02.888.965.59 – Internet: www.axa-art.it – E-mail: [email protected]
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881
Nota Informativa - Informazioni sull’impresa - Informazioni sul contratto
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
[predisposta in conformità dell’art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento
IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26 Maggio 2010]
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Norme Comuni a tutte le Sezioni (C.G.A.).
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato
all’interno delle C.G.A.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1.
Informazioni generali
La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20,
51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170 – fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al
controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta. In Italia la suddetta impresa opera in
regime di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi
naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e
grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. L’indirizzo della Rappresentanza Generale
per l’Italia è in Viale Don Luigi Sturzo 35 - 20154 Milano – Telefono: (+39) 02.888.965.1 – Fax: (+39)
02.888.965.59 – Indirizzo e-mail: [email protected] – Sito internet: www.axa-art.it - Registrata al
Registro delle Imprese di Milano con il numero 13199040158, R.E.A. numero 1623881 – Codice Fiscale
13199040158 ed è sottoposta al controllo dell’IVASS, quale autorità italiana di vigilanza preposta.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
L’ammontare del capitale sociale di AXA Art Versicherung AG sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio
approvato (esercizio 2013) è di Euro 14.637.000 interamente versato, mentre il totale delle riserve
patrimoniali ammonta a Euro 64.258.000 (comprensive del risultato di esercizio).
L’indice di solvibilità di AXA Art Versicherung AG, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 405,8%.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Durata e proroga del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “tacito rinnovo” e pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei
tempi previsti dall’art. 7 – Proroga del contratto, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, si rinnova
tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e
non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni previsto dall’art. 2 – Pagamento del premio e
decorrenza della garanzia, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni salva diversa pattuizione tra le parti.
Avvertenza
L’assicurazione prevede il “tacito rinnovo” e pertanto la garanzia terminerà in presenza di
disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della
scadenza (art. 7 – Proroga del contratto, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni).
3.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
ARTPLUS è un prodotto con formula all risk rivolto all’assicurazione di oggetti d’arte (dipinti, disegni,
incisioni, statue, ecc. in generale tutto ciò che solitamente trattato sul mercato dell’arte e/o antiquariato), fabbricati, contenuto generico, collezioni di vini ed auto d’epoca, preziosi in cassaforte, parchi e
giardini.
Con questa copertura assicurativa AXA Art si obbliga a risarcire i danni subiti dagli oggetti assicurati valutati secondo i criteri delle Norme Comuni a tutte le Sezioni – come previsto dell’art. A IV. Valore
delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo, della sezione “Fabbricati”, dell’art B IV. Determinazione dell’indennizzo, della sezione “Oggetti d’arte”, dell’art C IV. Valore delle cose assicurate e
determinazione dell’indennizzo, della sezione “Contenuto”, D IV. Determinazione dell’indennizzo, della
sezione “Preziosi in cassaforte”, dell’art E IV. Determinazione dell’indennizzo, della sezione “Collezione
vini e auto” e dall’art. F II. Somma assicurata e determinazione dell’indennizzo, della sezione “Parchi e
giardini”. La Copertura giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione/i specificata/e in polizza.
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 1 di 8
Nota Informativa - Informazioni sul contratto
La garanzia per l’oggetto d’arte è prestata, salvo esplicita e diversa pattuizione, sulla somma assicurata
escluse cornici, contenitori, supporti e sostegni (es. vetrine, teche, basi, basamenti, piedistalli, appoggi,
imballaggi, ecc.) e quant’altro non facente parte dell’opera d’arte stessa.
Le Condizioni Particolari, operanti per tutte le sezioni, P1 – Franchigia, P2 - Inondazioni ed alluvioni, P3
– Terremoto, P4 – Onorari periti, P5 – Spese di demolizione e sgombero, P6 – Anticipo indennizzi , P7 –
Parificazione ai danni d’incendio, P8 – Liquidazione separata per partita, P9 – Rinuncia al diritto di surrogazione (rivalsa), P10 – Assicurazione per conto di chi spetta, P11 – Esenzione imposte e P12 – Rimborso IVA, integrano la copertura di quanto previsto dall’art. 13 - Oggetto dell’assicurazione, delle
Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Inoltre, la copertura base può essere ulteriormente integrata/modificata mediante l’inclusione delle
Condizioni Particolari previste in ciascuna delle sezioni sopracitate.
Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, così come
previsto dagli artt. 14 – Esclusioni, 15 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese e 16 - Trasporto delle cose assicurate, nonché dalle Condizioni Generali specifiche di
ciascuna sezione quali: Mezzi di chiusura e protezione dei locali (A1, B1, C1, D1, E1), Gestione dei sistemi di sicurezza (B2, C2, D2, E2) e Disabitazione (A2, B3, C3, D3).
Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione
delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante
caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più
precisamente sono evidenziate in grassetto).
Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per la copertura base, mentre per ogni garanzia particolare o aggiuntiva sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli
eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.
Avvertenza – Sospensione della garanzia
Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato
dall’art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme Comuni a tutte
le Sezioni, nonché quanto previsto dall’art. Disabitazione (A2, B3, C3, D3) delle Norme
Comuni a tutte le Sezioni, di ciascuna sezione.
Avvertenza - Presenza di limiti di indennizzo
Sono operative delle clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli artt. 22 - Limite massimo di risarcimento,
23 - Pagamento dell’indennizzo, 24 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro,
delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Il contratto può prevedere l’inclusione di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limite
massimo di indennizzo alla copertura assicurativa di norma inserite in polizza tramite
allegati o appendici, la loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
Esempio di applicazione di eventuale Franchigia:
Danno accertato € 10.000,00, franchigia prevista in polizza € 500,00 per sinistro.
Importo liquidato € 9.500,00 dato da (10.000,00 – 500,00).
Avvertenza - Assicurazione parziale
In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato
in polizza al momento della sottoscrizione, AXA Art risponderà dei danni in proporzione della
parte suddetta così come indicato dall’art. 21 - Assicurazione parziale, delle Norme Comuni a
tutte le Sezioni e quanto sancito dall’art. 1907 C.C.
4.
Dichiarazioni del contraente o dell’assicurato relative alle circostanze del rischio- Nullità
Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 2 di 8
Nota Informativa - Informazioni sul contratto
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, come riportato nell’art. 1 – Dichiarazioni
relative alle circostanze del rischio, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Il contratto è
nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 C.C.
5.
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o di
ogni diminuzione di rischio. Le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione sono riportate negli
artt. 4 – Aggravamento del rischio e 5 – Diminuzione del rischio, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del
rischio sono per la garanzia furto la modifica dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati
ovvero l’installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.
Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione
dell’avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6.
Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per
frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento
semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia
inferiore a 3.000,00 euro. Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del
Contraente. L’assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato
pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00 del giorno di pagamento.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa
per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’art. 2, comma 3 del
decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.
7.
Rivalse
Avvertenza
AXA Art non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C.
8.
Diritto di recesso
Avvertenza
È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro, come disciplinato dall'art. 6 - Recesso
in caso di sinistro, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, in tal caso AXA Art o anche il
Contraente dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30
giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 30 giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non
corso.
9.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile e modificato dalla Legge n. 166 del
27 ottobre 2008.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11. Regime Fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le
imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso
premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte
applicate.
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 3 di 8
Nota Informativa - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, l’Assicurato deve adoperarsi per ridurre le conseguenze del sinistro (art. 1914
Codice Civile), se previsto dalla legge sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e
quindi avvisare l’Impresa entro 5 giorni dal giorno di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a
conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L’inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato
di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione,
le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad
indennizzo.
Avvertenza
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nelle Norme Comuni a tutte le
Sezioni e precisamente all’art. 17 - Obblighi in caso di sinistro.
Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli artt. 18,
19, 20, 21, 22, 23 e 24 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
13. Reclami
Le eventuali richieste di informazioni o gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami
Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano
Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59
E-mail: [email protected]
avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:
 nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
 numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente;
 numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
 indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 breve descrizione del motivo di lamentela;
 ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di
rice-vimento del reclamo. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in
assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli
Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133745 - 06.42133353) corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, con:
 nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 breve descrizione del motivo di lamentela;
 ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami
non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da
parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza
dei prodotti assicurativi.
È inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità
che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l’attribuzione
della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 4 di 8
Nota Informativa - Informazioni sui reclami
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es.
arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così
come regolamentato dall’art. 19 - Procedura per la valutazione del danno, delle Norme
Comuni a tutte le Sezioni, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – è responsabile della veridicità
e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 5 di 8
Nota Informativa - Glossario / Definizioni
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
a)
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
b)
Assicurazione:
il contratto di assicurazione costituente prova scritta ai sensi dell’art. 1888 Codice Civile.
c)
Atti di terrorismo:: atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia
che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e
commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in
qualsiasi settore di questa.
d)
Casseforti e/o Armadi Corazzati:
Mobili aventi le seguenti caratteristiche minime:
 Certificazione di rispondenza alla Normativa Europea:
Riferimento
Euronorm
S1/S2
O
I
II
III
IV
V
VI
Massimo valore assicurabile
in Euro
15.000,00
15.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
 Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due
lati di un battente o anche su un lato per i modelli da muro;
 Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale.
e)
Contenuto::
il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche
se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli, box), abiti ed indumenti nonché accessori
in genere, provviste, elettrodomestici, attrezzature sportive, e quant’altro di uso domestico e/o personale (esclusi gli animali, e le collezioni di vini e auto). Sono compresi gli
impianti mobili di condizionamento e riscaldamento e gli apparecchi illuminanti se non
fissi per natura e destinazione. E’ compresa, altresì, l’attrezzatura, l’arredamento, i documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante
con l’abitazione.
f)
Contraente:
il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
g)
Danni consequenziali: successione di avvenimenti che determinano danni materiali o deterioramenti in
genere di beni assicurati, avvenuti in conseguenza di eventi previsti dalla polizza, e senza
l’intervento di circostanze indipendenti.
h)
Deprezzamento:
la diminuzione di valore commerciale subita dalle cose assicurate colpite da sinistro, verificata dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuato/i con l'accordo della Società.
i)
Dimora abituale:
l’abitazione nella quale l’Assicurato e/o i suoi familiari risiedono in modo continuativo.
j)
Elementi architettonici: affreschi, dipinti murali, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi
e/o dipinti), bassorilievi e simili inseriti o no in elementi strutturali, soffittature a cassettone, stucchi, tessuti e carte da parati antichi, vetrate artistiche, mosaici, balaustre, inferriate, parapetti e cancellate, scalinate, cariatidi, omenoni, guglie, pinnacoli, colonne
marmoree, capitelli, caminetti, cancelli, porte e portali di legno intarsiato, di bronzo, sculture, pavimenti marmorei.
k)
Fabbricato:
l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché
le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi
di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi e strade private purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti). S’intendono compresi gli impianti idrici,
igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi,
scale mobili, antenna televisiva e satellitare centralizzata, come pure altri impianti od in-
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 6 di 8
Nota Informativa - Glossario / Definizioni
stallazioni, considerati fissi per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette. Non si considera fabbricato tutto quanto ricompreso dalle definizioni: Oggetti d’arte, Contenuto, Preziosi, Casseforti o Armadi Corazzati, Elementi architettonici, Vini/Auto da collezione, Parchi e Giardini.
di Classe 1^
di Classe 2^
di Classe 3^
di Classe 4^
l)
Franchigia:
costruzione avente non più di 50 anni, con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e copertura del tetto per almeno il 90%, in cemento e/o pietra e/o laterizio (nei fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in materiale combustibile) e la cui destinazione d’uso sia per almeno il 90 % ad abitazione e/o uffici.
costruzione avente non più di 50 anni, con strutture portanti verticali, pareti esterne e
copertura del tetto per almeno il 75%, in cemento e/o pietra e/o laterizio (nei fabbricati a
più piani sono tollerati, solai e armatura del tetto in materiale combustibile) e la cui destinazione d’uso sia per almeno il 75 % ad abitazione e/o uffici.
costruzione avente più di 50 anni, con strutture portanti verticali in cemento e/o pietra
e/o laterizio (solai, pareti esterne e armatura e copertura del tetto in materiale combustibile) e la cui destinazione d’uso sia per almeno il 50% ad abitazione e/o uffici.
costruzione avente più di 50 anni, con strutture portanti verticali solai, pareti esterne,
armatura e copertura del tetto comunque costruiti e la cui destinazione d’uso sia per almeno il 50% ad abitazione e/o uffici.
l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene
detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
m) Giardini e Parchi: sono identificati con quelli che rivestono interesse artistico o storico ai sensi del Decreto
Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” e che siano
pertinenze di fabbricati assicurati con la presente polizza.
n)
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
o)
Oggetti d’arte:
quadri, dipinti, affreschi e/o mosaici staccati, libri, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi
e qualsiasi altro oggetto, esclusi i preziosi, il cui mercato di riferimento è quello
dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
p)
Polizza:
il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le
eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
q)
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
r)
Preziosi::
denaro, titoli di credito, cambiali valori bollati, gioielli, orologi da polso e/o da tasca di valore singolo superiore ad Euro 2.500,00; oggetti di oro e platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura.
s)
Restauro:
l'atto del restaurare a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
t)
Ricostruzione:
l'operazione del ricostruire a seguito di crollo e/o di generale rovina relativamente a elementi architettonici, mobili, oggetti d'arte, nella sua architettura originale, così com'è dato dedurla da testimonianze scritte o di altro genere pervenute fino a noi.
u)
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
v)
Scoperto:
la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane
a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto
alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto
sul danno medesimo.
w) Società:
Axa Art Versicherung Aktiengesellschaft - rappresentanza generale per l’Italia.
x)
Sinistro:
il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si
verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro.
y)
Stima accettata:
il valore commerciale attribuito alle cose assicurate di comune accordo fra le Parti contraenti la polizza (art. 1908 - 2° comma C.C.).
z)
Valore commerciale:
il valore delle cose assicurate al momento del sinistro o il costo di riparazione delle
cose danneggiate – fermo il limite del valore che le stesse hanno al momento del sinistro
e limitatamente agli oggetti d’arte, il valore che potrebbe venirgli attribuito sul mercato
compreso quello dell’arte e/o dell’antiquariato. Per AUTO da collezione il valore del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, come valore di mercato risultante dal
mensile “Ruoteclassiche” (rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall’editoriale Do-
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 7 di 8
mus ) o dalla perizia valutativa del valore effettuata da un fiduciario della Società o da
questa riconosciuto.
aa) Valore dichiarato: il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico
di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
bb) Vini/Auto da collezione: vedi Sezione E) punto III
Nota Informativa ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornata al 24.10.2014 – Pagina 8 di 8
Norme Comuni a tutte le Sezioni - N.C.S. – Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Norme Comuni a tutte le Sezioni costituiscono parte
integrante della polizza ARTPLUS, sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
-
s’intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
-
l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate sulla polizza, fatti salvi i limiti d’indennizzo e
le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo Norme Comuni a tutte le
Sezioni;
-
l'assicurazione è prestata in base alle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, alle “Norme che
regolano l’assicurazione di ciascuna sezione” (Fabbricati, Oggetti d’arte, Contenuto, Preziosi in cassaforte, Collezioni di vini e di auto d’epoca e Parchi e giardini) richiamata in polizza, compreso quanto previsto
dalle “Condizioni Particolari” richiamate in polizza (compreso quanto eventualmente riportato negli allegati e/o nelle appendici) nonché dalle “Norme che regolano il sinistro”;
-
le definizioni contenute nel Glossario della polizza hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti
gli effetti la normativa contrattuale;
-
la Società ha la facoltà di inviare una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l’Assicurato
è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni relative al rischio;
-
le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico
del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza,
come previsto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in
grassetto).
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 1 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893, 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il
Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in
polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento. Il premio, qualora sia frazionato in più rate, è determinato per
periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.
Le modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono
recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. In tale caso la
Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al
periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Proroga del contratto.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così
successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione,
questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una
minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Legge applicabile. Rinvio.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al
presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato,
valgono, quindi, le norme di legge.
Art. 10 - Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o dell’Assicurato relativamente a
circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha
rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior
premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che
costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 2 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti.
Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell’Assicuarato
e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della
Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.
Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal
Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuato sono
vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo
liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dell’Assicurato.
Che cosa è assicurato
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione.
Nei limiti e nelle condizioni che seguono la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad
indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti anche conseguenziali, a seguito di eventi non
espressamente esclusi al successivo articolo 14 - Esclusioni, che provochino la perdita, la distruzione od il
danneggiamento delle cose assicurate e descritte nella polizza, anche se di proprietà di terzi.
Che cosa non è assicurato
Art. 14 - Esclusioni.
La Società non è obbligata in alcun caso per danni:
a) dovuti a rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terracotta e simili oggetti
fragili. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto
dall'assicurazione;
b) causati da o dovuti a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od
impurità dell’aria;
c) causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che
artificiale, impiegata per l’illuminazione delle cose assicurate;
d) causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate o, relativamente ai fabbricati, dei materiali di supporto quali murature, travature, intonaci, graticci, viti, ganci, legacci e simili;
e) causati da o dovuti a fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
f) agli oggetti d’arte ed agli elementi architettonici causati da o dovuti ad operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata a) da personale
non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i
danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
g) a tutti gli altri beni assicurati causati da o dovuti ad operazioni di ristrutturazione straordinaria, riparazione, ritocco e/o restauro;
h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti a funzionamento, usura e/o guasto;
i) causati da o dovuti
a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o
l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali
rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in
caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci
illimitatamente responsabili;
j) causati da o dovuti a dolo di familiari fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell’Assicurato nonché di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato e di coloro che
sono incaricati della sorveglianza dei locali o di persone del cui operato essi debbano rispondere. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi se il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti e/o verso coloro che abbiano concorso ad agevolare il sinistro e
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 3 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione in generale
sempreché egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi.
k) causati da o dovuti ad ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
l) causati da o dovuti a truffa, estorsione, appropriazione indebita;
m) a sistemi informatici e apparati elettronici in genere; causati da o dovuti ad errata programmazione od errate istruzioni date al sistema e/od all’apparato elettronico stesso;
n) causati da o dovuti a difetti, errori ed omissioni attribuibili all’Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, costruzione o manutenzione delle cose assicurate;
o) causati da o dovuti a mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo): salvo che siano conseguenza di evento non altrimenti escluso e
che abbia arrecato danni indennizzabili a termini di polizza ai beni assicurati;
p) causati da o dovuti ad uso improprio delle cose assicurate e per le auto da collezione, l’uso al
di fuori dei locali descritti in polizza è equiparato ad uso improprio;
q) causati da o dovuti ad atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con
o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische,
requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o
di diritto;
r) causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
s) indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
t) di furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le
cose assicurate o parte di essi:
t.1
senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o
arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi
autentiche.
t.2
In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza
violare le difese esterne come indicato al punto t.1.
u) causati direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute al fine di arrecare
danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico,
virus, processo o altro sistema elettronico;
v) perdite, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o
derivanti:
v)1
da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
v)2
dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti
di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli
stessi;
v)3
da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra
reazione, forza o materia simile;
v)4
dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti
di materiale radioattivo. L’esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal
combustibile nucleare quando essi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati
per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
v)5
da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
Verificatesi in occasione di:
1. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
2. frane, valanghe e slavine;
3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
4. inondazioni e alluvioni;
5. terremoti.
Art. 15 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese
Il Contraente e l’Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i
criteri del buon padre di famiglia unitamente all’adozione degli accorgimenti che la tecnica e la
conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari
cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 4 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione generale e il sinistro
Art. 16 – Trasporto delle cose assicurate.
L'assicurazione delle cose mobili vale unicamente per le ubicazioni specificate in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società. Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà
valida per la nuova ubicazione.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari
per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a
conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze
dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei
periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e
verifiche e alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche
del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno.
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse,
viene effettuata mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo
Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle
Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà
all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa detraendo l’importo da Lui dovuta
dall’indennizzo spettantegli.
Art. 20 - Mandato dei Periti liquidatori.
Il Perito deve:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per
quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte,
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 5 di 33
N.C.S. – Norme che regolano il sinistro
danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata
collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito
dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le
parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei
patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Art. 21 – Assicurazione parziale.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è
risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Art. 22 – Limite massimo di risarcimento.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
maggiore di quelle assicurate.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal
sinistro.
Art. 23 – Pagamento dell’indennizzo.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 20. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
sinistro, e sempreché non ricorra il caso di dolo del Contraente/Assicurato, la Società provvederà al pagamento del sinistro anche in assenza del certificato di chiusa inchiesta, a condizione che
il Contraente provveda a consegnare prima della liquidazione stessa, copia della richiesta del documento stesso, presentata al tribunale competente. Nel caso in cui dal certificato di chiusa inchiesta o da documento equipollente risulti una o più delle cause di decadenza previste dal contratto, l’Assicurato sarà obbligato a restituire alla Società la somma percepita a titolo di indennizzo maggiorata degli interessi legali.
Art. 24 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo
all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia
indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di
riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà
dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del
pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità
dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare
soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di
sinistro.
Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate.
La Società ha sempre diritto ad ispezionare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare tutte
le necessarie indicazioni ed informazioni.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 6 di 33
N.C.S. – Norme che regolano il sinistro
Art. 26 – Assicurazioni presso diversi assicuratori.
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 7 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della Sezione “Fabbricati”
A I.
MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea
verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da:
-
serramenti di acciaio o di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. senza luci ad
eccezione di spioncino, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate o lucchetti di
sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
-
ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura o inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento;
ed
-
impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite GSM e/o ponte radio bidirezionale a centrale di controllo e/o istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine.
A II.
DISABITAZIONE
Premesso che per “disabitazione” s’intende quando né l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi dello stesso, né dipendenti o personale di servizio dimorino nei locali assicurati di notte, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali assicurati restino disabitati per un periodo massimo di 40
giorni consecutivi.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni avvenuti dopo il 40° giorno di disabitazione
consecutiva.
A III.
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso
il valore dell’area. Qualora il fabbricato preveda elementi architettonici, la somma assicurata deve comprendere altresì la spesa di ricostruzione dei suddetti elementi.
A IV.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
a)
Fabbricato:
Premesso che:
1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell’area;
2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e
deducendo da tale risultato il valore dei residui.
b)
Elementi architettonici:
In caso di danno parziale la Società sostiene il rimborso della spesa necessaria per il restauro degli
elementi architettonici, utilizzando i medesimi materiali ovunque reperibili e le medesime tecniche
reperibili sul territorio nazionale o, nel caso di impossibilità di reperimento degli stessi, il costo di
riproduzione con materiali e tecniche il più possibile similari, escludendo il valore dell’area.
In caso di crollo e/o di rovina la Società sostiene il rimborso della spesa necessaria per la ricostruzione degli elementi architettonici, utilizzando i medesimi materiali ovunque reperibili e le medesime tecniche reperibili sul territorio nazionale o, nel caso di impossibilità di reperimento degli
stessi, il costo di ricostruzione con materiali e tecniche il più possibile similari, escludendo il valore
dell’area.
In dette spese sono compresi i costi per ponteggi, approntamento di attrezzature di lavoro, analisi
di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di restauro.
La Società non procederà ad alcun indennizzo se il restauro, la ricostruzione o il rifacimento non
avrà avuto inizio entro un anno dal momento del sinistro.
c)
Lastre di vetro e/o cristallo e pannelli solari:
l’ammontare del danno per le lastre, sempre che non siano elementi architettonici, e per i pannelli
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 8 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Fabbricati”
solari si determina deducendo, dalla spesa necessaria per il rimpiazzo di quelle danneggiate, il valore dei residui.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 9 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Fabbricati”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PA1 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’art. 21 delle Norme Comuni, si conviene tra le Parti che non si farà luogo
all’applicazione della regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata alla presente sezione, maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; se inferiore, il disposto
dell’art. 21 rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.
PA2 - Guasti elettrici
A parziale deroga dell’art. 14 g) e p) - Esclusioni delle Norme Comuni, la Società risponde dei danni causati
da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici o elettronici di pertinenza
del fabbricato.
Sono sempre esclusi:
 i danni a lampade elettriche, a valvole termoioniche, a tubi catodici, resistenze elettriche scoperte, ai fusibili;
 i danni dovuti ad usura o manomissione;
 i danni causati da imperizia e/o negligenza degli addetti;
 i danni avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
 i danni dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della polizza,
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o fornitore.
In nessun caso la Società indennizza per singolo sinistro somma maggiore di Euro “da definire
caso per caso”.
PA3 - Guasti a fissi ed infissi
La Società indennizza i danni a fissi e infissi del fabbricato, a seguito di guasti causati da furto
tentato o consumato fino alla concorrenza massima di Euro “da definire caso per caso” per sinistro; tale limite s’intende dimezzato nel caso in cui i danni si riferiscano alla dimora non abituale
dell’Assicurato. La garanzia è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
PA4 - Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita d’acqua
A parziale deroga dell’art. 14 u) - Esclusioni delle Norme Comuni, la Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, a rimborsare le spese per riparare
o sostituire le tubazioni (escluse quelle interrate) e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei
quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la
demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
In nessun caso la Società indennizza per singolo sinistro somma maggiore di Euro “da definire
caso per caso”.
PA5 - Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita gas
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato
e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte
dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza:
 Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 Le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato
per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.
Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
In nessun caso la Società indennizza per singolo sinistro somma maggiore di Euro “da definire
caso per caso”. Tale indennizzo è prestato in eccesso ad eventuali somme/massimali garantiti da
coperture assicurative attivate dalle società erogatrici del servizio di utenza.
PA6 - Perdita pigioni
A parziale deroga dell’art. 14 u) – Esclusioni delle Norme Comuni, se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborserà all’Assicurato anche quella parte
di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il
tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino ai locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione o occupazione dei locali ripristinati.
Per i locali regolarmente affittati s’intendono anche quelli occupati dall’Assicurato (proprietario) che vengono
compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 10 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Fabbricati”
Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore
all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’indennizzo sarà
proporzionalmente ridotto ai sensi delle N.C.S. Tale garanzia è operante fino alla concorrenza
massima di Euro 50.000,00=.
PA7 - Alloggio temporaneo
La Società indennizza le spese sostenute per alloggio temporaneo in diversa località, per il tempo necessario
al ripristino dei locali danneggiati e resi inagibili a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La
garanzia è operante sino ad un massimo di Euro 250,00 giornaliere e per un massimo di 100
giorni.
Nessun indennizzo spetta all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a
cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
PA8 - Esclusioni per le lastre di vetro e/o cristallo
Relativamente alle lastre di vetro e/o cristallo sono esclusi dalla garanzia i danni alle lastre derivanti
da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre stesse o sugli infissi o sostegni su
cui le stesse sono collocate. Non costituiscono rottura indennizzabile a termini di polizza, le
scheggiature e le rigature.
PA9 - Spese di riprogettazione fabbricato
La società indennizza anche le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 2,5%
della liquidazione dovuta per i danni materiali al fabbricato. La garanzia è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
PA10 - Oneri di urbanizzazione
La società indennizza fino alla concorrenza del 2,5% della liquidazione dovuta per i danni materiali al fabbricato, anche le spese degli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare
sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare all’Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione del
fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è
prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 11 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Oggetti d’arte”
B I.
MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili
per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da:
-
serramenti di acciaio o di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. senza luci ad
eccezione di spioncino, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate o lucchetti di
sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
-
ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura o inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento;
ed
B II.
impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite GSM e/o ponte radio bidirezionale a centrale di controllo e/o istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine.
GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurato ha l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionalità e efficienza i mezzi
di chiusura e protezione descritti.
Relativamente all’impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione
o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello
stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato
alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Quando all’interno dell’ubicazione di rischio non vi è presenza di persone, l’efficacia, la
validità e l’operatività della garanzia “furto” è subordinata all’attivazione dei mezzi di
chiusura accessibili per via ordinaria e all’obbligatoria messa in funzione dell’impianto
d’allarme.
B III. DISABITAZIONE
Premesso che per “disabitazione” s’intende quando né l'Assicurato, o i familiari od abituali conviventi
dello stesso, né dipendenti o personale di servizio dimorino nei locali assicurati di notte, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della
garanzia, che i locali assicurati restino disabitati per un periodo massimo di 40 giorni consecutivi.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni avvenuti dopo il 40° giorno di disabitazione
consecutiva.
B IV.
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale
dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
 o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro
e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
 o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con
l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a “stima accettata” il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento
del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
B V.
DEROGA ASSICURAZIONE PARZIALE
Quanto previsto all’art. 21 delle Norme Comuni viene derogato e non si applica quando le
cose assicurate sono garantite su base di stima accettata. Se detta stima riguarda solo
parte degli oggetti, il criterio di cui al suddetto articolo si applica per la restante parte.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 12 di 33
Condizioni Particolari – Valevoli per la sezione “Oggetti d’arte”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PB1 - Rottura accidentale di oggetti fragili.
Premesso che per oggetti fragili s’intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta,
nonché quelli di oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre che non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una
parte degli elementi costituiti da vetri e specchi, a parziale deroga dell’art. 14 a) - Esclusioni delle Norme
Comuni, la garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti o basamenti o siano collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.
Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;

l'esame od il riordino della collezione;
purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.
Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco, trasporto e/o ristrutturazione dei locali.
La garanzia cessa se l'Assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione. Sono in ogni caso comprese in garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi
assicurati dalla polizza.
PB2 - Variazioni climatiche.
A parziale deroga dell’art. 14 b) - Esclusioni delle Norme Comuni, la garanzia comprende le perdite ed i
danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di
climatizzazione e condizionamento.
PB3 - Trasporti nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Sono assicurati, senza sovrappremio, tutti i trasporti di beni assicurati effettuati dal Contraente o tramite
persone di Sua fiducia, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e di Città del Vaticano, con veicoli e/o furgoni a motore, purché la somma assicurata sia pari o inferiore a Euro “da
definire caso per caso”. È fatto obbligo di:

imballare gli oggetti a regola d’arte tenendo conto della natura degli stessi;

alloggiare gli oggetti in vani non visibili dall’esterno;

presenza a bordo veicolo di almeno due persone, munite di telefono cellulare;

di non lasciare mai incustoditi gli oggetti, neanche durante brevi soste.
La garanzia è operante sempre che l’evento sia segnalato anticipatamente alla Società.
È facoltà del Contraente richiedere, per somme superiori o in ambito territoriale diverso, l'estensione della
garanzia ai trasporti delle opere assicurate.
Il Contraente dovrà segnalare alla Società le opere interessate, le modalità di trasporto, nonché
il luogo di partenza e destinazione delle opere medesime e la garanzia sarà operante a seguito di
conferma di copertura scritta della Società.
La garanzia è prestata a condizione che:
a.
i trasporti siano effettuati da ditte benevise alla Società e specializzate nel trasporto di
opere d'arte;
b.
l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte tenendo conto della natura delle opere; per gli
“oggetti fragili” è necessaria cassa lignea con all’interno materiale ammortizzante;
c.
nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico metallici o di
materia plastica rigida, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli bloccati
da idonei sistemi di chiusura, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
d.
nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 13 di 33
Condizioni Particolari – Valevoli per la sezione “Oggetti d’arte”
e.
sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche/
motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti,
da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto b) che precede,
dovranno essere caricati sottocoperta o comunque al riparo da possibili spruzzi d’acqua (anche
piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale
dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso ad Axa Art) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub c. con esclusione dell’obbligo di
sorveglianza continua.
Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio
marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che
inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i
suddetti sigilli siano rimasti integri.
f.
nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura
per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
g.
Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:
- le opere d’arte trasportate da Euro 500.001,00 fino a Euro 1.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere
effettuate in aree di parcheggio custodite.
- Le opere d’arte trasportate da Euro 1.000.001,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con
automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste
notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
- Vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi
quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell’Assicurato o
suoi dipendenti o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
- Durante la giacenza in corso di transito, nella quale le opere rimangono in consegna al vettore /
spedizioniere o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi, protetti da sistema d’allarme collegato con Istituto di vigilanza e/o alle Forze dell’ordine.
h.
sono sempre esclusi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati
per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma comunque la facoltà di surroga (rivalsa) da parte della Società verso il fornitore di detti materiali.
i.
Per singolo viaggio/tratta in ambito territoriale europeo (sono esclusi i paesi ex URSS – ad eccezione dei paesi baltici – e i paesi ex Jugoslavia – ad eccezione di Slovenia e Croazia) si applicherà
un tasso dello:
 0,35 ‰ (pro mille) comprensivo di imposte, per oggetti non fragili;
 tassazione da concordare di volta in volta per oggetti fragili.
Al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio sulla
base delle comunicazioni effettuate dal Contraente e confermate dalla Società.
PB4 - Opere presso terzi
La garanzia é estesa, previa comunicazione anticipata alla Società, alla giacenza temporanea degli oggetti assicurati fino ad un massimo contemporaneamente in una medesima ubicazione di Euro “da
definire caso per caso”, presso restauratori/corniciai, galleristi, antiquari, fiere o mostre a condizione
che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono collocati, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di fiCondizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 14 di 33
Condizioni Particolari – Valevoli per la sezione “Oggetti d’arte”
nestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili
dall’esterno e che sia funzionante ed attivato, in assenza di persone, impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato/forze dellordine.
PB5 – Nuovi acquisti / Esclusioni.
La garanzia, previa comunicazione scritta alla Società riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa, dal momento in cui gli oggetti si trovano all’interno dei locali descritti in premessa,
alle opere d’arte acquistate nel corso dell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza della percentuale
“da definire caso per caso” della somma assicurata con un massimo di Euro “da definire caso per
caso”; la garanzia è prestata su base di “valore dichiarato” [definizione aa)] ad eccezione di quelle provenienti da Case d’Aste (valore d’acquisto più diritti d’asta) e quelli valorizzati da esperti d’arte benevisi alla
Società, per le quali la garanzia è da intendersi su base di “stima accettata” [definizione y)].
Con comunicazione scritta alla Società, la stessa prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee,
dalla garanzia di polizza di opere d’arte assicurate.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute,
emette appendice di regolazione sempreché il premio risultante dal calcolo in pro rata sia pari o
superiore ad Euro 100,00.=; nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun
rimborso del premio pagato e non goduto.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.
In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione delle appendici
suindicate, varrà il disposto dell’art. 2) delle Norme Comuni.
PB6 - Furto con destrezza.
La garanzia è estesa al furto con destrezza commesso da eventuali visitatori, invitati, ospiti dei proprietari
purché constatato e denunciato entro 48 ore dall’evento.
PB7 – Estorsione.
La Società risponde - a parziale deroga dell’Articolo 14 l) - Esclusioni delle Norme Comuni – dei danni causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale, ferma comunque
l’esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di
assicurabilità ai termini di Legge.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 15 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Contenuto”
C I.
MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea
verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da:
-
serramenti di acciaio o di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. senza luci
ad eccezione di spioncino, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate o lucchetti di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
-
ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo
munite di idonei congegni interni di chiusura o inferriate infisse nel muro con luci
impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento;
-
impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite GSM e/o ponte radio bidirezionale a centrale di controllo e/o istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine.
ed
C II.
GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di
chiusura e protezione descritti al punto C I., che l'Assicurato si impegna a mantenere in
perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
Relativamente all’impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione
o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino
dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di
sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Quando, all’interno dell’ubicazione di rischio, non vi è presenza di persone, l’efficacia, la
validità e l’operatività della garanzia “furto” è subordinata all’attivazione dei mezzi di
chiusura accessibili per via ordinaria e all’obbligatoria messa in funzione dell’impianto
d’allarme.
C III.
DISABITAZIONE
Premesso che per “disabitazione” s’intende quando né l'Assicurato, o i familiari od abituali conviventi dello stesso, né dipendenti o personale di servizio dimorino nei locali assicurati di notte, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali assicurati restino disabitati per un periodo massimo di 40
giorni consecutivi.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni avvenuti dopo il 40° giorno di disabitazione
consecutiva.
C IV.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.
La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza corrisponde una somma pari a:
 per le cose distrutte o totalmente perse, il costo di rimpiazzo con altre nuove o equivalenti per
rendimento economico, senza considerare alcun deprezzamento in relazione al tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza, dedotto l’eventuale
valore dei residui;
 per le cose danneggiate, il costo di riparazione senza superare mai il costo di rimpiazzo;
 per le cose, però, guaste, obsolete o non utilizzabili, l’indennizzo sarà pari alla differenza tra il
valore che le cose avevano immediatamente prima del sinistro e quello immediatamente dopo;
 per i documenti cartacei e registri le sole spese per il rifacimento materiale degli stessi.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 16 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Contenuto”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PC1 - Limiti d’indennizzo
La Società, a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, non indennizza somma superiore
a:
Per singolo oggetto
Singolo oggetto d’arte non assicurato alla sezione B
Da definire caso per caso
Da definire caso per caso
Pellicce
Da definire caso per caso
Per la totalità delle cose contenute nelle minori dipendenze (box,
Da definire caso per caso
cantine ecc.) non comunicanti con l’immobile ove sono riposte le cose
Per singola collezione che non sia assicurata alle sezioni B), D) e E)
Da definire caso per caso
Per tutti i beni di uso professionale
Da definire caso per caso
Per Acqua Condotta – cond. Particolare PC3
Da definire caso per caso
Per Fenomeno Elettrico – cond. Particolare PC4
Da definire caso per caso
Per ripristino dei File Personali – cond. Particolare PC9
Da definire caso per caso
PC2 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’art. 21 delle Norme Comuni, si conviene tra le Parti che non si farà luogo
all’applicazione della regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata alla presente sezione, maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; se inferiore, il disposto
dell’art. 21 rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.
PC3 - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua a seguito
di rottura accidentale di apparecchiature domestiche, di impianti idrici, igienico-sanitari e tecnici esistenti
nel fabbricato contenente le cose assicurate.
La Società non risponde:

dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura
degli impianti automatici di estinzione;

delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
PC4 - Fenomeno elettrico
La Società risarcisce i danni materiali e diretti che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata
o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i
danni ad interruttori, lampade, tubi elettrici, tubi speciali intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
PC5 - Danni esterni
Premesso che la somma assicurata per la presente sezione è il limite massimo a cui la Società è obbligata,
la stessa si obbliga a indennizzare, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla presente sezione, i danni materiali e diretti causati alle cose sotto elencate, trovantisi all’esterno delle ubicazioni
indicate in polizza e precisamente:
a) enti all’aperto, cioè all’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, con esclusione di veicoli, roulottes
e natanti a motore nonché di imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a mt. 6.50; sono esclusi
dalla garanzia i danni a seguito di imbrattamenti di animali e i danni da eventi atmosferici.
b) beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione o depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati;
c) effetti personali posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere di albergo e di pensioni, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall’Assicurato.
PC6 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza commesso da eventuali visitatori, invitati, ospiti dei proprietari
purché constatato e denunciato entro 48 ore dall’evento.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 17 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Contenuto”
PC7 - Estorsione
La Società risponde - a parziale deroga dell’Articolo 14) m - Esclusioni delle Norme Comuni – dei danni causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale ferma comunque
l’esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di
assicurabilità ai termini di Legge.
PC8 - Collezioni
Relativamente alle collezioni che non siano assicurate alla sezione B), D) e E) la Società non indennizza i danni cagionati da:

perdita o alterazione di colore, graffiature, umidità, temperature estreme, curvature, deformazioni, strappi;

qualsiasi operazione di riparazione, restauro o ritocco;

l’utilizzo delle cose assicurate per attività diverse da quelle di collezionista;

manipolazione o lavori svolti su francobolli o monete;

perdita di un solo francobollo o di una sola moneta che siano assicurati come parte di una collezione.
PC9 - Ripristino di file personali
La Società risponde, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la spesa di ripristino di file personali memorizzati su un computer presso l’ubicazione assicurata.
Per file personale s’intende qualunque informazione, registrazione o dato memorizzato su supporto informatico. L’hardware, il software o i supporti di memorizzazione dei file (nastri magnetici, dischi, dischetti, cd e schede perforate) non usufruiscono di tale garanzia aggiuntiva. Tale
indennizzo non è soggetto alla franchigia di cui al punto 2. La garanzia è prestat senza applicazione
di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
PC10 - Aumento somma assicurata
Purché il fabbricato costituisca dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata
con la presente sezione s’intende maggiorata:

del 10% col massimo di Euro 5.000,00 dalle ore 24,00 del 20 dicembre alle ore 24,00 del successivo 7
gennaio;

del 10% col massimo di Euro 10.000,00 dalle ore 24,00 del 30° giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la Sua famiglia anagrafica risultante dal certificato
di stato di famiglia, fino alle ore 24,00 del 30° giorno successivo a tale data.
PC11 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si
trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà
la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15% che rimarrà a
carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto
all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla
polizza, viene elevato al 20% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante,
invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà
considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 18 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Preziosi in cassaforte”
D I.
MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili
per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da:
-
serramenti di acciaio o di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. senza luci
ad eccezione di spioncino, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate o lucchetti di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
-
ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo
munite di idonei congegni interni di chiusura o inferriate infisse nel muro con luci
impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento;
-
impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite GSM e/o ponte radio bidirezionale a centrale di controllo e/o istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine.
ed
D II.
GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di
chiusura e protezione descritti al punto D I., che l'Assicurato si impegna a mantenere in
perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
Relativamente all’impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione
o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello
stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato
alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Quando, all’interno dell’ubicazione di rischio, non vi è presenza di persone, l’efficacia, la
validità e l’operatività della garanzia “furto” è subordinata all’attivazione dei mezzi di
chiusura accessibili per via ordinaria e all’obbligatoria messa in funzione dell’impianto
d’allarme.
D III. DISABITAZIONE
Premesso che per “disabitazione” s’intende quando né l'Assicurato, o i familiari od abituali conviventi
dello stesso, né dipendenti o personale di servizio dimorino nei locali assicurati di notte, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della
garanzia, che i locali assicurati restino disabitati per un periodo massimo di 40 giorni consecutivi.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni avvenuti dopo il 40° giorno di disabitazione
consecutiva.
D IV.
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale
dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
 o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro
e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
 o il costo di riparazione/restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a “stima accettata” il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento
del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Per i titoli di credito e cambiali, per i quali siano previste procedure di ammortamento, l’indennizzo è
pari ai costi sostenuti per esperire tale procedura.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 19 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Preziosi in cassaforte”
D V.
DEROGA ASSICURAZIONE PARZIALE
Quanto previsto all’art. 21 delle Norme Comuni viene derogato e non si applica quando le
cose assicurate sono garantite su base di stima accettata. Se detta stima riguarda solo
parte degli oggetti, il criterio di cui al suddetto articolo si applica per la restante parte.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 20 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Preziosi in cassaforte”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PD1 - Limiti d’indennizzo
La Società, a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, non indennizza somma superiore
a:
Preziosi ovunque all’interno della/e ubicazione/i assicurata/e
Scippo e rapina di preziosi all’esterno
Da definire caso per caso
Da definire caso per caso
Denaro, Titoli di credito, Cambiali, Valori bollati
Da definire caso per caso
PD2 - Scoperto
A seguito di scippo e rapina di preziosi all’esterno, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90%
dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato
stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
PD3 – Danni esterni
La Società si obbliga a indennizzare, fino a un massimo del 10% della somma assicurata con la presente sezione, i danni materiali e diretti causati ai preziosi assicurati, trovantisi in temporaneo affidamento
in cassette di sicurezza di Istituti di Credito o di Istituti di custodia specializzati nel deposito e/o conservazione.
PD4 – Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione
Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti, causati da scippo e rapina, commessi all’esterno
dell’abitazione, sulla persona dell’Assicurato e di Suoi conviventi purché maggiorenni e sempre che gli
stessi siano:
 indossati;
 trasportati a mano sotto la supervisione diretta dell’Assicurato.
PD5 – Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza commesso da eventuali visitatori, invitati, ospiti dei proprietari
purché constatato e denunciato entro 48 ore dall’evento.
PD6 - Estorsione
La Società risponde - a parziale deroga dell’Articolo 14) m - Esclusioni delle Norme Comuni – dei danni causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale ferma comunque
l’esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di
assicurabilità ai termini di Legge.
PD7 – Nuovi acquisti / esclusioni
La garanzia, previa comunicazione scritta alla Società riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa, dal momento in cui gli oggetti si trovano all’interno dei locali descritti in premessa,
alle opere d’arte acquistate nel corso dell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza del 25% della
somma assicurata con un massimo di Euro “da definire caso per caso”; la garanzia è prestata su
base di “valore dichiarato” [definizione aa)] ad eccezione di quelle provenienti da Case d’Aste (valore
d’acquisto più diritti d’asta) e quelli valorizzati da esperti d’arte benevisi alla Società, per le quali la garanzia
è da intendersi su base di “stima accettata” [definizione y)].
Con comunicazione scritta alla Società, la stessa prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee,
dalla garanzia di polizza di opere d’arte assicurate.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute,
emette appendice di regolazione del premio per il periodo trascorso calcolato in pro rata e richiedendo il premio relativo se vi è incremento; nel caso di conguaglio negativo la Società non
procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.
In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione delle appendici
suindicate, varrà il disposto dell’art. 2) delle Norme Comuni.
PD8 – Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si
trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà
la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15% che rimarrà a
carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto
all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 21 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Preziosi in cassaforte”
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla
polizza, viene elevato al 20% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante,
invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà
considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni,
senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente
dall'importo così calcolato.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 22 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Collezioni vini e auto”
E I.
MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea
verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da:
-
serramenti di acciaio o di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. senza luci
ad eccezione di spioncino, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate o lucchetti di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
-
ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo
munite di idonei congegni interni di chiusura o inferriate infisse nel muro con luci
impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento;
-
impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite GSM e/o ponte radio bidirezionale a centrale di controllo e/o istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine.
ed
E II.
GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di
chiusura e protezione descritti al punto E I., che l'Assicurato si impegna a mantenere in
perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
Relativamente all’impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione
o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino
dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di
sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Quando, all’interno dell’ubicazione di rischio, non vi è presenza di persone, l’efficacia, la
validità e l’operatività della garanzia “furto” è subordinata all’attivazione dei mezzi di
chiusura accessibili per via ordinaria e all’obbligatoria messa in funzione dell’impianto
d’allarme.
E III.
DELIMITAZIONE OGGETTO ASSICURATO
L’assicurazione della presente sezione garantisce i danni materiali e diretti alle collezioni di vini e/o
di auto descritti ed indicati in polizza, posti in giacenza in appositi locali che siano di pertinenza di
fabbricati assicurati od indicati nella premessa descrittiva di polizza.
Le Parti considerano “VINI da collezione” solo quelli che, per le loro qualità organolettiche,
acquistano caratteristiche positive con la conservazione in bottiglia o barili, devono essere di conseguenza, capaci di sopportare lunghi periodi di invecchiamento.
Le Parti considerano “AUTO da collezione” quelle rientranti in una delle seguenti fattispecie:
1) veicolo d’epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli d’epoca, in
quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal
comma 2 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);
ovvero
2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato possiede tutte
le seguenti caratteristiche:

età superiore a 20 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati)
o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori);

rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in
quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell’Art. 60 del Codice della
Strada (D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno
2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada”).
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 23 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Collezioni vini e auto”
E IV.
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
a. per i “vini da collezione”:
in caso di distruzione o perdita totale della collezione come nel caso di distruzione o perdita totale
di un singolo elemento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale della collezione o dell'elemento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento
del sinistro è quello di detta stima.
b. per le “auto da collezione”:
in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale
dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

o il costo di riparazione - eseguito con l'accordo della Società stessa - con l'intesa che tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a “stima accettata” il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento
del sinistro è quello di detta stima.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 24 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Collezioni vini e auto”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PE1 - Deprezzamento della Collezione
In caso di perdita o danneggiamento di uno o più elementi assicurati il cui valore è incrementato dal fatto
di far parte di una collezione, la Società, a scelta dell’Assicurato, indennizza:

la parte proporzionale del singolo pezzo o parte danneggiati o perduti del valore assicurato senza
tener conto del suddetto incremento di valore;

l’ammontare totale del valore assicurato per la collezione al netto di una franchigia del 15% di detto valore complessivo. In tal caso l’Assicurato cede alla Società il rimanente oggetto/i costituenti la
collezione.
PE2 - Esclusioni “Auto da Collezione”
Sono escluse dalla garanzia le rigature, le ammaccature, le rientranze nonché le strisciate.
PE3 - Rottura bottiglie “Vini da Collezione”
A maggior precisazione di quanto previsto alle Norme Comuni la Società indennizza anche il danno di rottura bottiglia a seguito di crollo accidentale dei supporti di stoccaggio.
PE4 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza commesso da eventuali visitatori, invitati, ospiti dei proprietari
purché constatato e denunciato nella stessa giornata nel quale è avvenuto.
PE5 - Estorsione
La Società risponde - a parziale deroga dell’Articolo 14) m - Esclusioni delle Norme Comuni – dei danni causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale ferma comunque
l’esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di
assicurabilità ai termini di Legge.
PE6 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si
trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà
la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15% che rimarrà a
carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto
all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla
polizza, viene elevato al 20% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante,
invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà
considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Norme Comuni a tutte le Sezioni,
senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente
dall'importo così calcolato.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 25 di 33
N.C.S. – Norme che regolano l’assicurazione della sezione “Parchi e giardini”
F I.
DELIMITAZIONE OGGETTO ASSICURATO
L’assicurazione della presente sezione vale ed opera unicamente per parchi e giardini
che abbiano interesse artistico o storico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” e che siano pertinenze di fabbricati assicurati od indicati nella premessa descrittiva di polizza.
F II.
SOMMA ASSICURATA E DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
La somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo dei singoli elementi vegetali con altre equivalenti per tipologia, qualità od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia
possibile, della massima età disponibile sul mercato, escluso il valore dell’area.
La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza corrisponde una somma pari al
costo di rimpiazzo di cui al comma precedente, dedotto l’eventuale valore dei residui.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 26 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per la sezione “Parchi e giardini”
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PF1 - Limiti d’indennizzo
La Società, a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, non indennizza, somma superiore
a:
per sinistro dell’ubicazione
Euro 25.000,00
con il sottolimite (giardini e parchi) per metro quadro di
Euro
100,00
e/o il sottolimite per singolo albero di
Euro
1.000,00
PF2 - Spese di riprogettazione
La Società indennizza in aggiunta ai limiti di cui alla suindicata Cond. Particolare PF1 – Limiti d’indennizzo,
anche le spese documentate di riprogettazione del parco e/o giardino, fino alla concorrenza del 2,5%
della somma assicurata alla presente sezione.
PF3 - Trattamenti fitosanitari
La Società indennizza anche le spese documentate per trattamenti fitosanitari dei parchi e giardini a seguito
di fitopatologie fino alla concorrenza massima dell’ 1% della somma assicurata. Condizione necessaria per l’operatività della presente condizione particolare è che dette fitopatologie non siano
presenti all’atto della stipula della polizza; la garanzia sarà efficace ed operante successivamente alla carenza temporale di 180 giorni.
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 27 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per tutte le Sezioni
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
P1 - Franchigia
A seguito di sinistro riguardante le sezioni A), C), D) ed E) ma fatta eccezione per gli eventi di
cui alle successive Condizioni Particolari P2 – Inondazioni ed alluvioni e P3 – Terremoto, il pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione di una
franchigia “da definire di caso in caso” che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato stesso,
senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto, farla assicurare da altri. Nel caso
in cui l’ammontare del sinistro indennizzabile sia superiore a Euro 25.000,00, la suddetta franchigia non viene applicata.
Qualora siano previsti degli scoperti, l’importo di franchigia viene considerato quale franchigia
minima assoluta a carico del Contraente / Assicurato.
P2 - Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde - a deroga dell'art. 14 - 4. Esclusioni delle Norme Comuni - dei danni materiali e diretti
subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a beni mobili all'aperto;
b)
agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal
pavimento.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo
pari al “da definire di caso in caso” % della somma assicurata a tutte le Sezioni, con il massimo
di Euro “da definire di caso in caso”.
P3 - Terremoto
La Società risponde, a deroga dell'art. 14 – 5. Esclusioni delle Norme Comuni, dei danni materiali e diretti
subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente estensione:

sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati
pertanto "singolo sinistro";

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al “da definire di caso in caso” % della somma assicurata a tutte le Sezioni, con il
massimo di Euro “da definire di caso in caso”;

in nessun caso la Società indennizza importo superiore al “da definire di caso in caso” % della
somma assicurata a tutte le Sezioni.
P4 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del
Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione,
nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La
garanzia è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro di Euro
10.000,00=.
P5 - Spese di demolizione e sgombero
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, i
residuati, ad eccezione di quelli definiti per legge speciali, del sinistro sino alla concorrenza di Euro
50.000,00=.
P6 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano
sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo sia prevedibile in almeno Euro
100.000,00; l’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare
stimato del sinistro .
Condizioni di Assicurazione ARTPLUS Ed. 01/2014 – Aggiornate al 24.10.2014 – Pagina 28 di 33
Condizioni Particolari - Valevoli per tutte le Sezioni
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
P7 - Parificazione ai danni di incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre ai
guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o
arrestare l’evento dannoso non escluso dalla presente polizza.
P8 - Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto
previsto dall'art. 20 delle Norme Comuni, a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 20, per ognuna
di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto
di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a
conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
P9 - Rinuncia al diritto di surrogazione (rivalsa)
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero
competere all’Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile
oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione
che l’Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
La Società ha tuttavia diritto di surroga (rivalsa):
-
in caso di dolo;
-
per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
-
verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
Per tali evenienze l'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle leggi e/o
Convenzioni Nazionali ed Internazionali applicabili, impegnandosi il Contraente, tenuto conto dei termini
legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei
confronti dei terzi responsabili.
P10 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti
da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere
esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in
contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
P11 - Esenzione imposte
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che parte dei beni assicurati con la presente polizza sono
di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D. Leg. n°52 del
22/01/2004 e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n°53 del 28/2/1983.
P12 - Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella
somma assicurata e che sia a carico dell'Assicurato.
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Articoli di legge
1341 C.C.
Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C.
Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1469 bis C.C.
Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore
(…) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. (…)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto
di: (…)
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (…).
1891 C.C.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso
dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle
spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso
grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore
non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente
ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere
esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il
primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o
più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C.
Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C.
Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio
tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato
alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio,
ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
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Articoli di legge
1898 C.C.
Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro
un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non
avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio
è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è
comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia
del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C.
Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C.
Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
1910 C.C.
Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma
dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la
sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il
contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C.
Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del
valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
(…)
1915 C.C.
Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto
all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C.
Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non
ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini
dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso
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Articoli di legge
l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo
si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
2049 C.C.
Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici
e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
624 C.P.
Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P.
Furto in abitazione e furto con strappo
(…).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso
alla persona (…).
628 C.P.
Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
629 C.P.
Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10
anni (…).
635 C.P.
Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (…).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: (…)
3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio del culto, o su cose di interesse
storico o artistico ovunque siano ubicate (…).
639 C.P.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d’ufficio.
640 C.P.
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
646 C.P.
Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a 3 anni (…).
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