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Solide basi
Tax Newsletter Italia
Nuove regole per l’invio dei modelli F24 dal 1° ottobre 2014
Edizione: Settembre 2014 www.roedl.com/it
Approfondimento:
Nuove regole per i modelli F24 dal 1° ottobre
2014
> Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per
effetto delle compensazioni
> Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito
contenenti compensazioni
> Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore
a 1.000,00 Euro senza compensazioni
Novità fiscali in pillole
> Indeducibili i costi black list non separatamente
indicati in dichiarazione
> Niente litisconsorzio con la società se i soci devono
presentare reclamo
> Il contribuente può produrre in giudizio i
documenti non presentati in sede di verifica
> Le nuove agevolazioni per il settore turistico
Approfondimento:
Nuove regole per l’invio dei
modelli F24 dal 1° ottobre
2014
Dal 1° ottobre 2014, tutti i modelli F24 contenenti
compensazioni dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche,
dalle Poste o dagli agenti della riscossione.
Questa importante novità è contenuta nell’art. 11,
comma 2, del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella
L. 23 giugno 2014 n. 89, che andrà ad aggiungersi ai
limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia.
Sono state quindi ampliate le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24:
per i soggetti titolari di partita IVA tale adempimento
era già in vigore dal 01/01/2007, adesso il legislatore ha
esteso tale obbligo anche ai soggetti non titolari di
partita IVA con esclusione degli F24 con saldo a
debito inferiore ad Euro 1.000 senza utilizzo di
crediti in compensazione.
Sono quindi tre le situazioni che la nuova norma va a
modificare:
1. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di
crediti in compensazione ma a saldo zero;
2. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di
crediti in compensazione ma a saldo a debito;
3. la presentazione di modelli F24 senza l’utilizzo
di crediti in compensazione con saldo a debito
superiore ad Euro 1.000.
La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo
presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti
della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo a condizione che si tratti di contribuenti non titolari di partita
IVA che effettuano versamenti fino a 1.000,00 Euro
senza compensazioni.
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre
disposizioni vigenti in materia, come ad esempio ai
limiti in vigore alla compensazione dei crediti IVA, nonchè ai limiti alla compensazione nel modello F24 dei
crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP,
ritenute alla fonte e imposte sostitutive per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 Euro annui.
Decorrenza
Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 2014.
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Tax Newsletter
Settembre 2014
I nuovi vincoli, pertanto, si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24, sia che si tratti di
tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali
o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme, presentati dal 1° ottobre 2014.
ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente
compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto
per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo
zero. Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.
> Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni
> Presentazione dei modelli F24 con
saldo a debito contenenti compensazioni
I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate.
Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di
importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, la relativa presentazione dovrà avvenire
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Sistemi telematici utilizzabili
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione;
per usufruire di tale servizio è necessario avere un
conto corrente presso una banca convenzionata
con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane,
sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di
compilare e trasmettere il modello di versamento
senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un
“ordine di addebito” sul conto corrente bancario
o postale del contribuente, a beneficio
dell’Agenzia delle Entrate;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati
ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai
propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
In questa fattispecie, diventerà quindi obbligatorio
l’utilizzo:
- dei servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e
“F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione
dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.
Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a
saldo zero:
- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione,
qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home
banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.
> Presentazione dei modelli F24 con
saldo superiore a 1.000,00 Euro senza compensazioni
In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA,
non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in
esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari,
gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.
Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si
ricorda che la compensazione di crediti IVA (annuali o
trimestrali) superiori a 5.000,00 Euro annui comporta
l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate.
Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della
stessa imposta.
L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del
modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 Euro,
senza che siano state effettuate delle compensazioni.
Anche in questo caso sarà quindi obbligatorio l’utilizzo:
Si segnala che potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa
imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”),
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Tax Newsletter
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dei suddetti servizi telematici “F24 on line”, “F24
web” e “F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate;
oppure dei servizi telematici messi a disposizione
dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.
Rateizzazione
Il suddetto limite di 1.000,00 Euro riguarda il singolo
modello F24.
In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi,
pertanto:
- se la singola rata (compresi gli interessi) supera
l’importo di 1.000,00 Euro, “scatterà” l’obbligo di
presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi)
non supera l’importo di 1.000,00 Euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di
presentazione dei modelli F24, sempreché nello
stesso modello F24 non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la
soglia, e non vengano effettuate compensazioni.
Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati
su più modelli F24
Settembre 2014
Si ricorda, tuttavia, che nei versamenti effettuati con il
bollettino di conto corrente postale non possono essere
compensati crediti d’imposta o contributivi disponibili.
Sulla pagina seguente si propongono due tabelle riepilogative della disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24 applicabile dal 1° ottobre 2014,
secondo quanto stabilito dal DL 66/2014.
Contatto per ulteriori informazioni:
Rita Cretti
Dottore Commercialista
Tel.: +39 (02) 6328841
E-Mail: [email protected]
Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra
diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che
scadono nello stesso giorno.
Ad esempio, se entro l’1.12.2014 un contribuente non
titolare di partita IVA deve versare 900,00 Euro di acconto IRPEF e 400,00 Euro di acconto cedolare secca:
- se tali versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di
1.300,00 Euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24,
uno per l’acconto IRPEF e l’altro per l’acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il
limite di 1.000,00 Euro, le nuove disposizioni non
dovrebbero essere applicabili.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al versamento con più modelli F24 di un’unica
imposta entro la prevista scadenza.
Versamenti con modalità alternative al modello
F24
I nuovi vincoli non sono comunque applicabili qualora i
versamenti vengano effettuati con modalità alternative
al modello F24, laddove ciò sia previsto.
È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali,
in alternativa al modello F24, possono essere effettuati
mediante bollettino di conto corrente postale.
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Settembre 2014
Tabelle riepilogative
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Descrizione
Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione
Servizi telematici (home
banking) banche/Poste/Agenti Riscossione
Servizi telematici
Agenzia delle
Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 Euro,
senza compensazioni
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti diversi dall’IVA
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti IVA (annuali o
trimestrali) fino a 5.000,00 Euro annui
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti IVA (annuali o
trimestrali) oltre 5.000,00 Euro annui
NO
NO
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
senza compensazioni
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti diversi dall’IVA
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti IVA (annuali o
trimestrali) fino a 5.000,00 Euro annui
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
con compensazioni di crediti IVA (annuali o
trimestrali) oltre 5.000,00 Euro annui
NO
NO
SÌ
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di
qualunque ammontare
NO
NO
SÌ
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Descrizione
Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione
Servizi telematici (home
banking) banche/Poste/Agenti Riscossione
Servizi telematici
Agenzia delle
Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00
Euro, senza compensazioni
SÌ
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00
Euro, con compensazioni
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
senza compensazioni
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 Euro,
con compensazioni
NO
SÌ
SÌ
Modelli F24 a saldo zero
NO
NO
SÌ
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Tax Newsletter
Novità fiscali in pillole
>
Indeducibili i costi black list non separatamente indicati in dichiarazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11158, depositata il 21 maggio 2014, ha disconosciuto la deducibilità dei costi di un’impresa che aveva effettuato
acquisti da un fornitore “black list” con sede a Hong
Kong, non indicando i relativi costi nel quadro RF della
dichiarazione presentata per il 2003.
La sentenza in commento, ribaltando quanto emerso
sia in primo che in secondo grado di giudizio, ove i
Giudici avevano ritenuto che la violazione fosse soltanto di carattere formale e non dovesse determinare il
disconoscimento dei costi, ha stabilito che per le violazioni ante 2007 è da considerarsi corretto l’operato
dell’Amministrazione finanziaria di riprendere a tassazione i costi non indicati separatamente in dichiarazione, senza possibilità per il contribuente di regolarizzare
la violazione.
La decisione appare sorprendente, soprattutto perchè
l´Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46 del
03.11.2009 aveva chiarito che la mancata indicazione
dei costi “black list” non determina automaticamente
l´indeducibilità degli stessi, a condizione che l´impresa è
in grado di dimostrare almeno una delle esimenti previste dall´art. 110 del TUIR.
>
Niente litisconsorzio con la società se
i soci devono presentare reclamo
Quando l’oggetto di un ricorso tributario riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti
parte nello stesso processo, formando il cd. litisconsorzio necessario, e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi.
Settembre 2014
delle società di persone, mentre è esclusa nel caso in
cui venga impugnato l´accertamento di una società di
capitali, come nel caso dell’ordinanza, anche se costituisce l´indispensabile antecedente logico-giurdico
dell´accertamento nei confronti dei soci.
Il problema del mancato coordinamento tra reclamo e
litisconsorzio si ripropone tuttavia per le società di persone. L’Agenzia delle Entrate ha affermato con la propria circolare n. 9/E del 2012 che nella fase di mediazione i rapporti tra società di persone e soci vanno
considerati autonomi e indipendenti.
Da ciò ne consegue che se la società ha ricevuto un
accertamento per una somma superiore a 20.000 Euro
e il socio un accertamento conseguente per una somma inferiore, la stessa società è obbligata a proporre
immediatamente ricorso, mentre i soci saranno costretti
ad esperire la fase del reclamo.
> Il contribuente può produrre in giudizio i documenti non presentati in
sede di verifica
In caso di mancata risposta al questionario da parte del
contribuente, i documenti non forniti sono comunque
ammissibili in giudizio.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7978 del 04/04/2014, ribadendo
alcuni interessanti principi della giurisprudenza di legittimità sul tema dei questionari ex art. 32 del DPR.
600/1973.
L’ art. 32 prevede una “sanzione procedurale” secondo
la quale i dati e la documentazione richiesti
dall’Amministrazione Finanziaria e non prodotti dal
contribuente non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento
in sede amministrativa e contenziosa.
Il principio del litisconsorzio necessario trova
un’importante deroga in caso di reclamo obbligatorio,
che trova applicazione per le controversie di valore non
superiore a 20.000 Euro. Se un accertamento riguarda
sia una società che i propri soci e, per la diversa quantificazione della pretesa nei confronti dei vari soggetti,
solo alcuni di essi sono tenuti alla presentazione obbligatoria del reclamo, non è possibile per essi beneficiare
dell’istituto del litisconsorzio.
Secondo i Giudici, la “sanzione procedurale” può essere applicata tuttavia solamente se sussistono i seguenti
due presupposti:
È questo l’effetto dell´ordinanza 176 della Corte Costituzionale depositata il 13/06/2014, con la quale la
Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell´art 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992 sollevata dalla CTP di Ascoli Piceno.
Spetta all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza della
corretta sequenza procedimentale. Se non viene fornita
la relativa prova nel processo, sono inapplicabili le preclusioni procedurali sul contribuente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato in precedenza la necessità del litisconsorzio tra tutti i soci e la
società solo nel caso di accertamento nei confronti
-
È fissato un termine minimo per adempiere a
quello richiesto;
Il contribuente è stato avvertito circa le conseguenze del mancato adempimento alle richieste.
> Le nuove agevolazioni per il settore
turistico
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Tax Newsletter
Con il D.L. 83/2014 è stato introdotto il cosiddetto
“bonus alberghi” per sostenere la competitività del
settore turistico, che prevede due agevolazioni fiscali: il
bonus digitalizzazione ed il bonus ristrutturazione.
Il bonus digitalizzazione
Il bonus digitalizzazione è un credito d’imposta pari al
30 % delle spese sostenute, fino all’importo massimo
di Euro 12.500 nei periodi d’imposta 2014, 2015 e
2016. Il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a partire
dal 1 gennaio 2015.
Rientrano nel bonus digitalizzazione le spese relative a:
-
-
Impianti Wi-Fi;
Siti web ottimizzati per il sistema mobile;
Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti;
Servizi di consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale;
Strumenti per la promozione digitale di proposte e
offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità
per persone con disabilità;
Formazione del titolare o del personale dipendente relativi alle attività menzionati precedentemente.
Settembre 2014
-
venti edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio);
Eliminazione delle barriere architettoniche (per
esempio ostacoli fisici che sono fonte di disagio
per persone con disabilità).
Il credito d’imposta spettante è calcolato applicando 30
% all’importo sostenuto, fino a un massimo di Euro
200.000 nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.
Così come per il bonus digitalizzazione, anche il credito
per la ristrutturazione deve essere ripartito in tre quote
annuali di pari importo e può essere utilizzato a partire
dal 1 gennaio 2015.
Si segnala che le sopra descritte agevolazioni non sono
immediatamente operative: la loro operatività è subordinata all’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (ottobre 2014).
Contatto per ulteriori informazioni:
Bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione spetta a imprese alberghiere
esistenti alla data del 1 gennaio 2012 per spese relative
a:
-
Rita Cretti
Dottore Commercialista
Tel.: +39 (02) 6328841
E-Mail: [email protected]
Interventi di ristrutturazione edilizia (per esempio
opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e gli inter-
Solide basi
“Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi.
„La nostra competenza costituisce la base fondamentale dei nostri servizi. È su
queste basi che creiamo con i nostri clienti una solida collaborazione.“
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione,
equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita
che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl
& Partner quello che è oggi.
Rödl & Partner
„È solo grazie a delle basi solide che i nostri Castelleres possono costruire spettacolari torri umane.“
Castelleres de Barcelona
Tax Newsletter Italia – Settembre 2014
Redazione:
Rödl & Partner
Piazza Walther von der Vogelweide 8, 39100 Bolzano
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Responsabile grafica e contenuti:
Gert Gasser
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Sedi in Italia:
Milano, Roma, Padova, Bolzano
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e
intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per
questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo
dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
Tax Newsletter Italia è un approfondimento a cura di Rödl & Partner, non destinato
alla stampa né pubblicato ad intervalli regolari o comunque assimilabile ad un periodico. Non si tratta di una consulenza legale, tributaria o economica, né sostituisce la
consulenza individuale. Le informazioni contenute non si riferiscono a fatti concreti,
per cui in detti casi dovrà essere richiesto una consulenza specifica. Rödl & Partner
declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative
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