Lionello Levi Sandri fonds

u d enza
s
della parte che invochi In r icorrenza dcll'indicaÌa drcostan·
za, qùalc pt·csupposto della deroga alle attl'ibuzioni del giu·
dice ot·dinario, deve allcrmarsi la giurisdizione del medesimo
l:r
1.11 SENTEN7.A 11. 126 del 7-11-1979, depositata 1'8-1 /-1979
I'Ì/i.IICII'IIa l'llll'im (vedi pag. 520 del 11. 47 a pag. « Notariato • ).
Persona incapace di intendere e volere Dichiarazione di non imputabilità e ricovero
in manicomio - Pronuncia di competenza
del giudice istruttore - Artt. 378 e 381 c.p.p.
Legittimità
SENTENZA n. 127 del/'8 110\'embre, depositata il N 110·
\'em!Jre 1979 (Pres. Amadei; Re/. Rossano), nel giudizio promosso dal giudice i.stmctore del trilmnale di Roma - Di
chictra 1um to11date le questioni eli legittimità costituzioll(lfe
degli artt. 378, comma r. parte ultima, 38/, comma 2', parte
ultima, cod. proc. pen., in r i/erim. arlt. 25, comma l', 3, comli/Cl l' e 24 comma 2', della Costitu:,ione (Si ripona in pagina
Ma/i,istralura »).
Offese contenute n egli scritti e discorsi pronunciati dai difensori avan ti l'autorità giu ·
diziaria - Non punibilità - Art. 598 c.p. Non si estende a i con sulenti di parte Legittimità di questa m a ncata estensione
SENTENZA 11. 128 del/'8 IIOI'em!Jrc, depositata il N 110·
l'embre 1979 ( Pres. Amadei; Rei. Ro.-sa11o), nel giudizio pro·
mosso dalla Corte di Cassazione - Dichiara no11 {ondata la
(fi/CS/ionct di legittimità COSiilltZiOIW/e del/'art. 598, COmma /',
cod. pen., 1rella parte in cui 1101/ prevede la 11011 puni!Jililà
de/le offese COII.lC/lUle l/egli scritt i C 1/CÌ discorsi dei COIISII·
le11ti teCJ;Jici di parte iu procedimeuri clavallti all'autori/a
gituliziaria o ammi11iStrativa, in ri{erim. arti. 3 e 24, 2' comma, Cost. (Si riporta i11 pag. «Ufficiali Giudi<.iari »).
Impos ta sul valore aggiunto Intervento
di legge modificativo dopo l a denuncia di
illegi ttimità
ORDINANZA n. 129 del/'8 IIOVembre, depositata il 14 ltol'embre 1979 (Pres. Amadci; Re/. Roclrrssen), nei giudizi riullili promossi dalle Commi:,sioni tril>utarie eli Lucca, Gorizia,
Ancona, Imperia, Aosta, Rovigo - Ordina la restituzione de·
gli a t t i ai giudici di merito per riesame.
3·10-1979).
Fr odi nel trasporto degli oli minerali
Legge repressiva
SBZION I
1111011 tiYILI
Personale del Comune
HA
SENTENZA 11. 5019, Se;:. Uu., dell'l oltobre 1979 - Pre~.
Ros\i G.; Rel. Fanelli 0.; P.M. Gwnbogi A. (Di/f.) - Com. Fi
c. Francini.
Il diYieto di intcrmcdt:vione cd intcrposiziooe nelle pn...
sta.doni Jayorative, fissalO dall'art. l della legge 23 Ollobrc
1%0 n. 1369 cd applicabile pure nei confronti degli enti pub·
blic.:i, :mcorché non economici, in relazione aiJe attività di
contenuto imprenditoriale dai medesimi SYOitc::, implica, in
ipotc~i di trasgressione::, che il rnpporLo di la\·oro viene a
costituirsi ex lege con l'interponente, c ad assumere la natur~l propria di tutti gli altri r~1pporti origi nariamente c di·
re t tamcn te da esso posti in es~cre nell'ambito di dette attività. Pertanto, qualora un Comune, dotato di propri org<1ni
cd ullìci per la manutenzione delle strade municipali, ricorra,
per i rclati\i la,·ori, a dipendent i fot·malmcntc assunti da
tcr/.i, con l'indebita intcrpo!>izionc vietata dalla citata norma, il rapporto di la\oro fra i dipendenti stessi c l'ente pubblico non economico dcYc considcrar!>i di pubblico impiego,
perché inserito nell'ambito della Ml'Uilura organiuativa pubblicistica del datore d i la\Oro, c, quindi, de\·oluto alla giuri<;dizione csclush ·a del giudice amministrativo.
Url>a11istica -
.Masslmarlo uflìclale
La contron:rsiu avente ad oggetto la prc·
tC!>a dichiarazione di illegit timità del provvedimento con cui
il sindaco ordina la dcmo li;donc di un'opera edilizia eseguita
sctMa licenza, c la conseguente condanna del comune al risarcimento dci danni, è devoluta alla giurisdizione ammini·
strativa, poiché in essa !>i tr~ttta non già della carenza assoluta del potere esercitato dal sindoco - spcttantegli ,in
a:.tratto, pacificamente, ex art. 32 della legge urbanistica 17
ago'>to 19.J2 n. 1150 - ma della illegittimità del suo esercizio
in concreto, e pertanto, non dcii:\ lcsio!lc di un diritto sor.·
gettivo, bensì di un interc:-.<,c k gillimo (Seni. 11. 5024, Se;:.
Un., dell' 1·10-1979).
Etlilizta popolare ed eco11omica -
In tema di cooperative
edilizie per la costruzione di alloggi popolari cd economici,
la sottrazione alla compeh.:llla giurisdizionale del giudice
ordinario, c la devoluzione alla commissione di vigilanza
presso il Ministero dci lavori pubblici, a norma dell'an. 131
de l R.D. 28 aprile 1938 n . 1165, di determinate controversie
fra socio c socio, ovvet·o fra socio c cooper ativa, riguardu
solo gli enti che fruiscano del contributo dello Stuto. Tn
ta li controversie, pertanto, ow non risulti pro\·ato a cur;t
20 luglio 1979).
Ricettazimw
Ai Imi della sussistenza dcll'c.:lcmcnto ~u!.':lCIIivo del reato di ricctta.lione, la pro\·a della con-.;lpc\ u·
lc7:za da part..:• dell'agente della provenienza ddittuo'a dd
denaro c della cosa ricc\tlli, puo esser.: tratta dagli clenwnli
indicati ndl'ar·t. 712 del codice penale, quali la condit.ioncdi chi li oiTra o la qualità della cosa, allorché tali clcnwnti
da soli od uniti ad ult re circ~tanze del ca~o concrdo, fm·
n iscano la pro\ a dcll~1 certcz.za, da parte dell'agente, dcii ..
provenienza dclittuo ... a (Selli. 11. 6695, S.:;:. l. ciel 20-7-N7'J J.
Reato: c:ause di est111:;.io11e - L'amnistia p1 opri" non \ .,
applica ta a reati in m·dinc ai quali s i sia formulo 11 giud1
calo interno. (Nella specie l'impugnationt•, in appel lo .:d in
cassazione, era stata limita ta ad un reato diverso rispetto
a quello per il qLwlc era intervenuta condanna in pri mo
grado c si im·ocava l'applicazione dcll';unuistia) (Seni l i! f
11.
6698, Se;;. /, del 20-7·1979).
Falsi/a in morte/e
Il delitto di lalso nummario , r-'a to
di pericolo c non di danno, in Quanto tutda la tiducia 1 iposta dal pubblico nella circola;ionc monetaria (.<.,ciii , f>7t16
Se;:. l, del 20-7-1979).
Associazione per ddinqucre Ai fini ddl'applìcatton,•
dell'art. 416 cod. Pl'n. è ncce~saria una org"niuat.iww cun
la prcdisposizionc di mezzi pct· la realizzazione d'una seril'
indeterminata di delitti, posto che la cat·allcrbticn del \in
colo associativo è quella dell'estensione ad un indcfinitu pro
gramma criminoso senza es~erc circoscri lta ad uno u piu
illeciti determinati (Sc11t. 11. 6712, Se::.. l, del 20·7 1979).
Reato: c011<:orso eli catt.çe - Il conduccntt• di un \ci,·olu
che materialmente cagioni un sinistro dc\'C rispondere della
pi'Opria condotta colposa anche se questa ~arcbbc stata da
-.ola incllìcicntc a prudurlo senza la contemporanea condut
ta colposa di altri (Sent. 11. 6784. Se:.. V I , del 20-7-1979).
Prodolli alimeutari - Le ispezioni. il prcliC\'o di camptu·
ni. le prime analisi dirette ad accertare <:wntuali frodi uli·
mcntari. non costituiscono attività di polizia giudiziaria in
senso tecnico, ma vanno inquadrati nella attivita di vi!!ibnt.il
amministrativa a tutela della salute pubblica c in quanto
intervengono primn che vi sia un indi.dato eli reato, non
possono csscrc considerati atti prcistruttori o di istruttoria.
(Applicazione in tema di tutela dci dirilli di difesa) (Sellli'JJ :u
11.
6858, Sez. VI, del 20-7-1979).
CONSIGLIO Dl STAT O
Status di militarizzato
DECJS10NL n. 840, Se:. IV, del 23 ouobre 1979 -
Prc: , .
A. Mez::.anorte; Cst. E. Grassi- Ric. Min. l ntemi c. 1~. l'~PCI·
sito (Avv. F. Ago)tilli) e avverso Dee. n. 379/n Tar Sardegna .
In ripetute occasioni, sia in sede consultha che in scd••
giurisdizionale, il Con>.iglio di Stato hn avuto modo di dli'l
rire che lo status di militarizzato non attribuisce a chi in
esso è venuto u trovarsi una qualsiasi posizione militnrc.
conseguentemente escludendo, nei confronti del personale
militarizzato, l'applicabilità dci benefici riserva ti ai • mi ·
litari ».
Furto d 'u so
SENTENZA n. 6535, Sez. l, dell'JJ luglio 1979
5iorto E.; Rei. Moleti L.; P.M. Pagliarulo (cOJr/.)
Pelosi.
Pres.
lmp.
Il delitto d i furto d'uso non costituisce una autonoma
lìgura criminO!>a, ma una fo•·ma attenuata del delillo di
lurto, !>Ottopo!>ta a una particolare disciplina della punibi·
lito c ad una pena inlc1 iore ove sussistano i due requisiti tassati\·amcntc indicati dalla legge c necessariamente concor·
rcn ti - dell'uso momentaneo c dell'immediata rc~tilw:ionc
della cosa.
EU
CASSAZIONE
PB~H I
AH
ORDiNANZA 11. 130 del/'8 novembre, depositata il 14 no·
\'embre 1979 (Pr es. Amadei; Rei. Andrioli), nei giudizi riltlliti
promossi dalla Corte di Cassa:Jone, dai t ribttnali di Lecce e
Piacenza e dalla Corte d'appello di Torino - Dichiara mani·
lestamente infondata la questione di costituzionalità dcll'artkolo 15 legge 2-7-1957 11. 474, perclté con la Seni. 11. 30/79
la proposta quest io11e è .\ l alli giudicata 11011 fondata.
CORTE Dl
·
Per la qualilic:vionc
come pubblico impiego del rapporto di la\'Oro con un ente
pubblico non economico, al fine della de\·oluzionc al giudice
amministrati\O delle contm\crsic a9 esso inct·enti, occotTe
prescindere dal tenore lormalé "cll'nf\o ' di ·nomina, cost comc dalla valorizz:vione di clcmcn.ti secondari i..,olatamcntc
considc•·ati, c dare rilie\O decisho alla !.ussistcnza o meno
di un c!Tetth·o inserì ml·n to del dipendente ne.Ila organinazione pubblicbtica del datore di la\·oro, per attività che que·
sto svolga in diretta correlazione con i suoi fini istituzionali.
Pcrtan10, le mansioni di bidello presso una scuola elementare, che vengano espletate con vincolo di subordinazionc,
cd in stretto c stabile collegamento con l'attività ~cokls tica,
integrano un 1·apporto eli pubblico impiego con il comunç
datore di la\·oro, tenuto conto che, fra i compiti istitulio·
n:11i di quest'ultimo, ricntr<lno la manutenzione di dcllt• scuo·
le c l'assunzione del pcr~onalc inscn·iente, mentre rimane
irrilcmntt:, al fine indicato, che la delibera d i assunzione
parli di incarico a tempo dctcnninato con corrhpcttho a
• cottimo forfettario •, esclusa la ricorrenza di un rapporto
di lavoro, cd ometta di contemplare un orario di lavoro
(Seni. 11. 5029, Se;:. Un., del/'1-10-1979).
Contrarti agrari - In tema di diritto di riscatto del !undo alienato da parte del proprietario del fondo confinante,
coltivatore diretto, la preclusione prevista dali 'art. 7 dell:t
legge n . 817 del 1971 sussiste quando il mezzadro, il colono,
l'allì ttuat·io, il compartecipante o l'enfiteuta coltivatore diretto si trovino non sul fondo del confinante riscattante,
bensì sul fondo olfcrlo in vendita c, quindi, oggello della
prclazionc (Se11t. 11. 5048. Ser.. /1 l , del 2-10-1979).
IAt'Oro subordinato - Ai sensi dell'art. 2103 cod. CÌ\. (nel
tc-.to di cui all'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300), nel caso
di assegnazione a mansioni !>uperiori, il diritto del presta·
tore di lavoro al tt·attamcnto economico corrispondente alla
ulli\ità svolta presuppone unicamente l'effetth·o svolgimento
di tali man!>ioni - ciò che è oggcllo di un accertamento di
tatto. sindacabilc, in ..,edc di legittimità, solo sotto il profilo
della congruità e logici tà del la moth•azione - c pre~cindc·
dnlla conservazione o meno de l pos to da parte del lavoratore sostituito (Se11t . 11. 5050, Sez. lavoro, del 3·10·1979).
Impiegati dello Staro - La legge l luglio 1955 n. 565, clw
estende ai dipendenti degli «enti pubblici comunque dcno·
minati» i benefici combatten tistici accordati dalla precedente lcgblazione al personale delle amministrazioni statali c
degli enti pubblici locali c parastatali (D.LL.T. 26 marzo 1946
n. 138 sull'assunzionl' obbligatoria di combattenti c reduci;
D.L. 29 gennaio 19.J8 n. 52 c legge 28 dicembre 1950 n. 1079
...una non interruzione dd rapporto di la\·oro con i dipendenti chiamati alle armi), opera esclusivamente nel settore
del pubblico impiego, c, pertanto, non è applicabile nei conl ronti dei dipendenti degli enti pubblici economici (nella
specie. Banca Nazionale del Lavoro), il cui rapporto di la
\Oro ha na tura pri\·:.ttistica (Selli. 11. 5051, Sez. lavom, dd
.·h.,ucia~iollc }1(1 tlc:liiiCJIICrc Elementi co ... lituiJ\1 ùd
delitto di associ;vione per delinquere sono la lormation,
c la permanenza di un vincolo associati\'O continuali\o ,,
Ime crimino:.o tra tre o più persone, allo scopo di comm•·t·
tcrc w1a serie indeterminata di delitti, con la prcdisposi/.ione
comune dei meui occorrenti per la rcaliua;ione del pro
gramma di clclinqm:nta c con la permanente con.,ape\okn.t
di ciascu~ associato di far parte de l sodalizio crimino-cJ ,
di essere di~ponibill! ad operare p er la attuazione del comune programma /c:lclinqucnziale (Se111. 11. 66\/3, Se•;:. l dd
UE
1979 (Pr e.\. Amadei; Re/.•\1alagugi11i), Ilei giudizi riu11it i pro·
mossi dal trilm11ale di Cu11eo e dal pretore di Tori11o Dicl1iara 11011 fondata la q1testio11e di legittimità costiltl'l.ÌO·
11ale del(li ar/1. 125 e 128 cod. proc. perr., in riferhn. ari/. 2
c 24 Co.,t. (Si riporta in f)(lfi.. «Avvocatura»).
(Se111. 11. 5026, Se;:.. Un., de/1'1-10·1979).
Scuola: personale 11011 i11segnaure -
AH
Procedimento penale - Nomina di difensore di ufficio anche per l'imputato che ha
rinunciato alla difesa (artt. 125 e 128 c.p.p.)
- Non contrastano con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione
~ENTFVZr1 n. 125 del 3 ottobrt. , depositata il 10 orwl>rc
EU
COSTITUZIONALE
HA
u r
•
1
UE
•
G. . 1
Masslmarlo ufficiale
Reati societari - Il dolo spccilìco del delitto prcvbto dal·
l 'art. 2621 n. l cod. eh., indicato con l'av\·crbio " fraudolcn·
temente "• ricorre quando il soggetto abbia agito con la \·olontà di determinare un errore nei soci o nei tcn:i in ordine
alla c!Tetti\·a situazione patrimonialc della società, uccompa·
rnata dal propo~ito di con~cguire un ingiusto profitto per sé
o per altri, ~enza che occona anche il proposito di cagionare un danno c~'>endo <,utlicicntc la previsione d i quc~IO
come elemento correlativo del profitto (Selli. 11. 6490, Scz. V,
dell'l 1-7-1979).
Uce'l'l.CI di costru~io11e -
Soggetto attivo della contravvcn·
zionc di costruzione abu~iva è, oltre al proprietario committente, anche l'intest:1tario c destinatario della licenza che
deve vigilare allinché i lavori eseguiti siano conformi a
quelli autorizzati (Sc11t. 11. 6556, Sez. lll, del 13-7-1979).
Reato: co11corso di circostam.e - Il giudice di rinvio è
tenuto ad una autonoma compara1ione delle circostant.e ag·
graY:tnti cd attenuanti c può, di conseguenza, ritenere prc·
\·alenti le aggra\'anti sulle attenuanti in contrasto con quan·
to atfcnnato dalla scntcnz'l impugnata. Tutta\ ia, in ma n·
cam.a di appello del P.M .. la pena complessiva non può cs...erc aumentata (Se n t. 11. 6572, Se~. li , del /4-7-1979).
Circo/aziol!e ~Lradale - In tema di reato colposo di inci·
den te stradale non puo essere considerato caso fortuito il
grippaggio del motore e~!.cndo un tale accidente quanto mai
p1·cvedibile (Se111. n. 6594, Sez. 1\1, del 17-7-1979).
Prevenzione in{orl1111i - 11 direttore dci lavori non può
C'>Scre con!.idcrato destinatario delle norme di prevenzione
da infortuni sul lavoro edile quando non sovraintcnda in
conct·cto al cantiere c limiti la prop.-ia attività al controllo
della corretta csccu.tionc del capitolato per conto c nell'interesse del committente (Selli. 11. 6623, Se;:. IV, del 17 /11
l!lio 1979).
Viole11t,a carnale -
CORTE OEl CONTI
Infermità tubercolare
Pensione vitalizia di guerra
DECJSIONF 11. 269103, Sez. l pens. guerra, del 20 ~llt.t;II<J
1979 - Pres. Allfi.e/u l ,uisi; Est. Francesco P. 1-tlllria; P.G.
Amleto Riccio - Boldri11i F1anco (Avv. Mario Caç.\ia11o) t .
Minist ero Tesoro.
Tenuto presente che i disagi della ritirata sul fronte rus·
so (im•erno 1942/43), per le nostre truppe sono conscpnall
alla storia, se il mil itare era anche portatore di un'ulcera
gastrica, deve immagin<tr!>i che i disagi ste,!->i pct· qm:-,t'ulli·
mo sono stati insostcnibili c. potrebbe anche dir!->i, inumani
con sicuri c!Tclli prcgiudizic\·oli aJla salute: in quc,.,t'onlinc
di idee anche semplici indizi offerti da dichiarazioni di pcr,.,onc autore\oli (Prefetto di Trc\iso) c da un'anamnesi del
1954 acquistano un significativo rilie\·o c rendono allendibik
l'ipotesi dell'c~ordio di un'a!Tczionc tubercolare durante la
campagna di Russia: infatti per causa di un'inlcnnilù dig,c·
stiva, riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra,
si possono creare ne l soggetto condizioni orgtmichc tali da
favorire l'esordio c l'evoluzione del processo tuberco lare.
TRIBUNALB SU PitEMO MILITARE
Richiesta dell 'attenuante nel giudizio
di merito
SENTENZA 11. 562 del 30 ottobre 1979, depositaltt 31·10-19ì•l
- Pres. A. Fiqrc11tino; Esi. F. Rose/li; Proc. Gcn. P St cl·
lacci - Ric. A. Danieli (AI'I'. P. Cao).
Se la richiesta dell'attenuante («avere agito pe1· moti\'t
di particohu·c valore morale c sociale •) non è ...!ala fttll<t
nel giudizio di primo grado, non può cs~crc inoltrata c di
scussa ne l giudizio di lcgillimità: il ricorso nl Tribunale Su
premo Militare, bas:\lO sulla mancata co nccs>.ionc dell'attenuante, è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 387, ult.
cpv.. c.p.m. pace.
GIUDICI OI MERITO
Il rallo a fine di libidine non pui1
mai considerarsi assorbito dal delitto di \'iolcnza carnale o
di atti di libidine \ ioknti ~econdo il criterio della propcn·
sionc criminosa (Selli. 11. 66(>(), Sez. Il l, del 19-7-1979).
Rapina impropria Il concetto di immcdiataza, nella
rapina impropria, deve esse re posto in rcl::lzionc, sul piano
oggettivo, con il concetto di flagran:t.a o di quasi ll"grallla,
quale è delineato nell'articolo 237 del codice di rito cd, in
particolare, dall'ultimo comma nel quale viene egualmente
usa ta l'esprcs~ionc «immediatamente dopo • (Seni 11. 66'>/ ,
Vio/aziouc: c/1 J/OtJI/a pub/JiicisLica - Poiché \ 'Ì l: autom.~
tica coincidenza fra la \Ìolazione della norma puhblici ... tk:•
c la commi<;sionc ddl 'atto di sleale concorrcn;a, tocça a chi
agisce in gi udizio, in\'oc~mdo l'art. 2598 cod. civ., non limt
tarsi alla mcra denuncia di un fatto lesivo di norme impe·
ra tivc ma dedurre tale fatto in un con testo più ampio di
squilibrio delle condizioni di mercato che si rifletta dir,•tta·
mente nella pwpria sfera patrimonialc (Serll. Trib. Mila11o
Sez. l, del 20-7-1979).
del 12 aprile 1979; Prcs Paiardi; Est. Floridia).
532
Concorrenza sleale
•
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
M ag1stratura
Legittimità della competenza del giudice istruttore a dichiarare la non
imputabilità per incapacità di intendere e volere e il ricovero in un manicomio
La Corte Costituziorwle
De1·e, peraltro, o~.servarsi che, p11r non es,e,do ric/riesta 1111a corrispondenza fra contill~ellli l1ilillguc e co11çiste11'la dei singoli
~mppi et11ici, p11ò ammettersi e/re la deter,;,,a::io/1( del primo dato \'CIIga fatta COli
riferiiiiC'IIIO a[ SI!C'OIIdO in qiiQ/110 tale crite1 io di collegamelllo appare idoneo a garantrre r/ raggiungm1e111o dello scopo eire l'wlu:olo l co. Z" del D.P.R. 1976 n. 752 si pre·
/ÌI/1/C.
2. • Poic/re, sec:ondo i tlat i llf{iciali del CCII·
'imeuto 1971, la popolazione delle Provincie
di Trelllu e di Bolzano appartiene, per il 31
l'"' n11to al .r:mppo di lil1g11a tedesca e, per
il re,ltlllte 69°~ a q11ello di lingua llaliana,
il p•runedilllellfo commissariale Ira stabilito
cl1e, ·'" 91 posti t/i orga11ico riser11ato agli
Ul/1cr Gi11tliziari regio11ali (di cui 23 magi·
\/l'CIII (' 69 friiiZiOIIari O ausiliari), 39 posti (di
c111 Il/ 111t1~ist rat i e 29 fum.. ionari o ausiliari)
pari al ·l2°'11 - dl'illu111o e.,sere coperti co11
per.,orwle llili11g11e.
l/ CUIIIÙII{C'IIIe C0111p/essi110 suimiica/O rapla SOl/lilla dei SiligO/i COIItÌIIgenti
m/colati separaltllllelltc per ciascu11a categoncr eli persomrle, COli rifaimento ad ogni spc' 1/KO 11(/ICiiJ.
f.,tllllillellldO, iliO/tre, i SiligO/i COIItingenli
parziali, ''osi COllie delerminati 11el decreto
CCIJIIII/l.\.\IIYia/e, si ri/C'\'Q c/11! fa CCIIIIata per·
< elltmr/1." del 42~~ 11011 è ,rata osserl'ata (né
potel'el userlo per for;:a di cose) nei casi in
'"' l'urgemico delle si11gole categorie è rapwcseulllto, 11el singolo llf{icio, solo da l, 2
" 3 posti, rispetlo ai q11ali ~ gi11stame11te ri·
1<'1111/a, al Ji11c di garantire l'espletamento del
'l"ri'I:;W a11clre i11 li11gua tedesca, la 11ecessità
<lw l'unico magi.strato o fu11<.i011ario prescmtc:, o,·,·c:ro almeno 11110 dei magistrati o fun'WIIIlll prese11ti, sia bilillglle.
Dae, hwllre, aggi11ngersi elle il conti11ge11·
rt• complessivo di 39 posli pari, come già detw, a C'irca il 42°u dei posti di orga11ico, poli c!J/1e i11 gra11 parte rimirare a/Ielle da 1111
arroiOIItiallleiiiO per eCCeSSO (COIIIPIIIalldO!;i,
cwi!, per wr'1111Ìièl intera i decimali superiori aflo 0,50) di alcuni colllillgellti pm·ziali,
calcolar i 111 IJase alla perce11ruale del 31%
(corrispolldellte alla consistenza del gruppo
.:wico tedesco). Si consideri, ad esempio, lo
or.t.:allico di sei posti dei cancellieri apparle·
ll(:uti alla carriaa direlfil'a della Corte di
Jlppello o l'orgcmico di cinque posti riservati
agli Ufficiali giudi:iari, in ordine a ciascuno
dei quali il cmrti11ge11te bilingue è stato detenuilltllo i11 due posti COIItro i posti 1,86
t' 1,55 risultami da/l'applicaziolle della cellIUI/a pcrcent11ale ciel 31%. Tale rilievo, peralrlo, 11011 l'lllc per il couti11gellte par;:iale relati,·o al perso11ale della carriera esecutiva
t /ella Prue/Ira Ge11erale, determinato i11 due
r
r
del tribunale di Roma ha prospettato con or·
_ <liQ~i.a • 27· sellembre 1976, il dubbio che gli
arll,_)78, comma primo, parte prima, c 381,
comma secondo, parte ultima, c.p.p., siano
in contrasto con i principi del giudice naturale, del dirittò di difesa c di eguaglianza,
sanciti dagl i artt. 25, comma primo, 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, in quanto dispongono che il giudice
istruttore c non il giudice del clibauimento
deve dichiarare non doversi proccdcrc nei
con fronti di persona non im~utabilc perch6
incapace di intendere c di volere per infer·
mità psichica c ordinarnc il ricovero in ma·
nicomio giudiziario per periodo non infcrio·
re a due anni.
Secondo il giudice a quo giudice naturale
sarebbe il giudice del dibattimento dato che
il giudice istruttore ha solo il compito di
acquisire le prove, mentre il giudice del di·
battimento ha la funzione di approfondire c
\'aiutare definiti\·amente le prove, accertare
l'esistenza del reato c attribuirlo all'imputa·
to. 11 diritto di difesa \'crrebbe c ridotto c
compresso in unica fa~c processualc, cosiddetta istruttoria " e la misura di :;icurcaa
sarebbe applicata sulla base di elementi di
pmva che, se relativi a persona imputabile,
giustificherebbero solo il rinvio a giudi1.io.
2. • Le questioni non sono fondate.
Il principio sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, a partire dalla sentenza n. 29 del 1958. è stato da questa Corte
inteso nel senso che la locuzione «giudice
naturale • cot-rispondc a quella eli «giudice
prccostituito per legge •· E, come questa Corte ha anche di t·eccntc precisato (sentenza
n. 77 del 1977), detta nonna tutela csscnzia l·
mente l'esigenza che la competenza degli or·
gani giudiziari, a l fine di una garanzia rigorosa della loro impar1.iali tà, venga sol!ratta
ad ogni possibile arbitrio attraverso la prccostituzione per legge del giudice in base a
criteri fissati in anticipo c non in vista di
singt>le controversie. Pertanto se, come pone
in risalto l'ordinanza, il giudice del dibatti·
mento è giudice naturale prccostituito pct
legge, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio,
deve approfondire l'indagine cd affermare o
ou<!110 i'esistenza del reato c 1.. responsabilità
o meno dell'imputato, anche il giudice istrut·
torc, ai termini dell'art. 25, comma primo,
• della Costituzione, è giudice naturale precostituito per legge ed ha l'obbligo eli compiere prontamente c soltanto quegli alli che, in
base agli elementi raccolti e allo svolgimen·
to dell'i!.truzionc, appaiono necessari per lo
accertamento della Yerità.
3. - Né il primo comma dell'art. 25 stabilisce una garanzia costituzionale nei limiti
ritenuti dal giudice istrullorc.
Questa Corte, con sentenza n. 27 del 20
aprile 1959, ebbe ad affermare che pet· il
principio di prevenzione sociale l'ordinato
c pacifico svolgimento dci rapporti fra i cii·
tadini deve essere garantito, oltre che dal
s istema di norme rcprcssivc di fatti illeciti
penali, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo
del loro verificarsi nell'avvenire; esigenza questa c regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta c ricono!.ciuta dall'art. 13
Cost., il quale, con lo stabilire che le rcstri
ldoni alla libertà personale possono essere
disposte soltanto per allo motivato dall'au·
torità giudiziaria c nei soli casi c modi pre·
visti dalla legge, ha anche previsto, per ciò
stesso, la possibilità d i rcstri.doni in via di
principio; c dall'art. 25, tct·w comma, Cost.,
il quale, con riaffcrmarc il principio, già
espresso dall'art. 199 del codice penale, che
nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi stabiliti dalla leg·
gc, ha accolto nell'ordinamento il sistema di
misure di sicurcv.a a carico degli individui
~ocialmente pericolosi. E in coercn;ta con lale pronuncia c succcs!>iva giuri::.prudcn1.a
(cfr. sentenza n. 96 del 1970), questa Corte.
con 1.cntenza n. 19 del 24 gennaio 1974, af·
fermò che nella realtà del sistema costitu·
zionale le mis\.U·e di sicurcna c le pene avevano diversa strullura c fum:ion i c l'art. 25
Cost. ricalcava le disposizioni del codice penale sui principi di legalità c irrcll'Oattivittl:
r ispettivamente, gli arlt. l c 2 per la pena c
199 cod. pcn. per la misura di sicurezza.
4. - Ammesso il fondamento costituzionale delle misure di sicurez7a nell'art. 25, deve
escludersi che gli arlt. 378 e ultima parte
dell'art. 381 c.p.p. siano tullora censurabili
per contrasto con il pl'incipio, enunciato nel
secondo comma dell'art. 24 Co5L, che la di·
resa è diritto in,iolabile in ogni stato c gm
do del procedimento. Tale principio sarcbbl
'iolato in quanto il giudice istruttore dc\'e
accertare l'esistenza del fallo prc,·cduto comc reato, attribuirlo all'infermo di mente
senza quella ampieaa di prove consentite
nel dibattimento c applicare la grave misura di sicurezza dell'intemamcnto in manico-
UE
(Delibera;:ioue del 21 febhraio 1979, in risposta al quesito proposto dal Presidente
della Corte di Appello di Bari).
Per i giudici C011ciliatori, i quali e.sercila·
110 a11clre allra fu11;zione pubblica, sussiste
incompatibilità solo se la stessa vie11e esercitata Ile/l'ambito del COIIllllle ili CIIi è COlli·
preso l'u{{ìcio di COIICiliazio11e. Ciò a l'e/tifi·
ca eli quanto già deliiJerato 11ella sedwa del
3 maggio 1978.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Redditi di lavoro dJpendent c ed assimilati - Indennità s pe ttanti ai g iud ici conc iliatori
NOTA MINISTERO FINANZE - Direziolle Generale Imposte dirette - del 16 maggio
1979, Il. 8!1449.
Il Secondo Ufficio di ConciliaLionc di ... ,
premesso che a norma dell'art. LI del R.ù.
30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento Giudiziario l'ufficio di giudice conciliatore è gratuiLO c onorario, ha chiesto di conoscere se
l'indennità corrisposta ai giudici conciliatori
del Comune di Roma, qualificata quale " rimborso spel>C " dalle '>tCl>SC delibere dd Consiglio Comunale, possa essere esclusa dalla
previsione dell'articolo 47, lettera c) del D.
P.R. 29 scuembre 1973, n. 597 c, conseguente·
mente, dalla rilcnula di cui all'art. 24 del
D.P.R. 29 scllcmbrc 1973, n. 600.
Al riguardo devesi far presente che i compensi percepiti dai giud ici conci lia tori non
possono che farsi ricntmre nella previsione
d i cui alla l'ichiamala lettera c) dell'art. 47
del D.P.R. n. 597, in quanto la predetta disposbdone comprende in tale previsione, l'indennità, i gettoni di pr-esenza o a ltri compensi comunque denominati percepiti per l'esercizio di pubbliche funt:ioni.
la dcnominaLionc di « rimborso spese ,. attribuita dal comune di ... agli emolumenti
in questione non può far venire meno la nalllra rcdditualc dl•gli stessi c conseguentemente l'applicazione della ritenuta d'acconto di
cui al richiamato art. 24 del D.P.R. n. 600
in sede di corrcsponl>ione dci compensi in
' parola.
I compensi di che trattasi dO\Tanno essere indicati dai singoli percipienti nella dichiarazione dci redditi concorrendo a formar.: il reddito complcssivo dell'anno in cui
,·cngono rbcossi.
Va da sé che il Comune che eroga tali compensi assume la figura di :-.ostiltuto d'imposta, con tutti gli obblighi che ne dct·ivano
in materia di versamento dell'imposta c di
certificazione dci compensi stessi.
HA
/11'1!~1!/llil
Estensi bilità a i giudici conc iliatori
d elle incompatibilità previste per
vice pretori o n orari
r.
AH
,.o,
c:o11 la .sewcm;a
127 de/1'8 norembre, depositata il J.J IlO·
l'embre 197~ (P re,,, Amadei; Rei. Ro.nmro),
qui appre:;~o ripdrtalll, Ira cliclriarato 11011·
fo11date [e questiOIIi di legittimità COSIIIIIZIO·
11ale degli art. 378, comma
parte ultima,
381, comma Z", parte ullìma, cod. p roe. pen.,
in riferim. artt. 25,
comma, 3,
comma e
24, 2• comma, Cost.
I n fallo e in diril/o - 11 giudice istruttot·e
HA
EU
Dcl'e. al riguardo, premetrer.~i elle, a norIIW de/l'art. /, Cl!llliiiC/ SCCOIIUO dc/ D.P.R. 26
lu~lio 1976, 11. 752 (comene111e le norme di
alltW<.IOIIc dello Statllfo speciale della Re1-!Ìollc TreJIIIIIO Alto Adige), il requisito della
conose'I!IIZ;I delle lingue italiana e tedesca,
e ricllic.,to, q11anto al personale addetto ai
,u<fdl'tti zìTtìci, limitatamente ai contingenti
da dt:temzi11ar.sr,
decreto del Commissa·
rio di C01'emo per la Pro1•illcia di Trento d'in·
te'u ton r Presidenti della Giwlla Regionale
1." della (,umta Prol'inciale di Bol;:ano, "nella
misura ncçç.Haria per assicurare il buon anclumemo cll!i .\ernzio anclu: in lingua tede_,ca ~. /..a eierermina:io11e del conti11gente del
pa.,cmale brli11gue degli Uffici Giudi:;iari in
~·samc pertalltO, 11011 l'a effettuata contralllllll<!llle a qllwrto dispone l'art. 35 dello stes'c' dee re!/ o per la ripari izione dei posti di
pumta organka Ira i cittadini appartenenti
ai trt' gmppi <'1111ci - in base alla coHsisten:a der grt1,pf medesimi, be11sì Slllla base di
1111 criterio del tutto diverso, cosrituito clall't'sigell~ti di assic11rtrre 1111 soddisfacente svol·
gimento d~/ servi~io in li11g11a tedesca negli
uffici gi11diziari c011 competcnw regionale
m•e1lli ,,ede a Tre11/o.
UE
(Parere della Commissio11e Speciale Refel•'fllc per la Riforma Gi11diziaria e la Annnillistra~iOIII! della Gi11stizia, approvato dal
Comr~lio 11ella .\edwa del 22 marzo 1979).
l.
Co11 nora dd 18 ottobre 1978 il Mini'tro (,llarda~igilli /w ricl1iesto il parere del
Consi~lio S11periore della M(zgistrawm s11lla
determilwzione dci continge11ti del personale
llili11gue degli Uffici Giudic.ial'i co11 competen·
•. a n:girwle tii'CIIIi ,,ede nella cittù di Trento.
AH
· Riaola1ioni di mmima
T r e ntino Alto Adige - S tato giuridi·
co dei m agistrati. Bilinguis m o
EU
Consiglio Superiore Uagistratura
puri ' ~1/ 50'·~ dc//'orgalliCU (mcllfrt• i/
calcolo effettuato i11 l1a:.e cri/a percelllllale del
31~~ da come rmrltato po.Hi /,24).
Lo stesso riliei'O 11011 \'aie, i11/iue, per l'orgallico eli 15 posti rhen·ato ai magistrati della Corte di Appello, rispetto al quale il COli·
tinge111e bilingue è .Hato {issato i11 6 magistrti, pari al 42~~. me11tre applica11dosi la ce11,ata percelltuale del 3JOiJ (4,65) il COIItillgellle
medesimo, tellelldo couto anclle dei decimali,
11011 potrebbe superare i ci11que posti.
3. - Sulla base delle e.\po.~te considerazioui,
il prov1•edimeuto commissariale i11 esame è
da approvare limitawmeute alle ipotesi in
cui i continge11li del persorwle /Jili11gue, in
es.so stabiliti, rappresellfCIIIO 1111 arrotolldameuto per eccesso dei ris11ltati dell'applica;:iolle della perce11tmrle del 31% pari alla consistell<.el del gruppo e111ico di li11~11a tedesca.
Per corlt ro, wr'at te11ta co11siderazioue, tlltclte
sotto l'aspetto squisiwmente politico, merita
i'OppOrtllnità di IIUIIIIeiU!YC O ridurre i COli·
tinge11ti medesimi per quegli uf{ìci e per
quelle categorie rispetto a cui il limite coullatumto ad 1111 opportuno arrotondamento
per eccesso è stato .superato
11.
PO~Ii,
Interrogazioni parlamentari
Vacanze della m agistra tura
della Corte dei Conii
CARUSO. - Al Presuie11te del Consiglio dei
mi11istri. - Per conoscere, tenuto conto dd·
la risposta alla interrogazione numero 4-01040,
il numero delle \·acanzc - ripartite tra le
\-arie qualifiche del ruolo di magistratura del·
la Corte dci conti - csbtenti al t• ottobre
1979 nonché le proccdun: concorsualì in al·
to cd il numero dci posti messi a concorso
alla predetta data. (4-{)1340) (Camera, Seduta
del 25-10-1979).
533
1
mio giudi/iario per pericolosità presunta ai
termini dell'articolo 222 cod. pen., con dola/ione anche del principio di parità di trai
lamento.
5. · H prmcipio enunciato nel !.ccondo com·
ma <fcll'art. 24 Cost. è stato inteso da que·
l>la Corte, con giurisprudenza costante a partire dalla scntcma n. 46 del 1957, in unico
contesto con quello enunciato nel primo comm'a dello stesso art. 24, secondo cui tulli pos·
sono agire in giudizio per la tutela dci propri
didtti c interessi legittimi. In questo modo.
i.: posto in risalto nella indicata sentenza, è
reso concreto c ,.non soltanto apparente il
dirillo alla prestazione giurisdizionale in ogni
onlinamento basato sulle esigenze indcfclli·
bili della giustizia. Il diritto della di[csa, per·
tanto, è collegato alla esplicazione del po
terc giurisd Ldonalc c il concreto esercizio
del diritto medesimo deve essere inteso co
mc potestà effe l ti va della as~istcnza tccnic:1
c profcs::.ionalc nello svolgimento di qual
siasi processo in modo che venga assicurato
il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo a
lar valere le ragioni delle parti. Ma, fermato
questo carattere del diritto di difesa, fu ag
giunto c posto in particolare risalto che h:
modalità dell'esercizio sono regolate secondo le speciali caraueristiche della struttura
dci singoli procedimenti, senz.a che le modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del diritto allorché \'cngano assicurati lo
'>Copo e la funzione perseguiti.
Tali principi sono stati confermati con giu·
n,pmdema costante e, per quanto allicne
all'istn.tttoria formale compiuta dal giudice
btruttorc, questa Corte con sentenza n. 110
del 7 giugno 1963, affermò che l'art. 25 Cost.
non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronuncia finale c il fondamento
di garanzia, che lo ispira, permette di com·
prendere nel suo tenore anche l'istmttoria
forma le, c he, a parte altri rilievi, potendo
concludersi con una sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli estremi della
giurbdizionc. La sentenza di proscioglimcnto
contiene una espressa pronuncia sul fonda·
mento della accusa, al pari di quella pronun·
ciala nel dibat ti mento. La sentenza tullavia
dichiarò l'illcgillimità del secondo comma del·
l'art. 234 c.p.p. in quanto, nel corso della
i!.truzione formale. prima della sentenza del
giudice btruttore o prima del decreto di ci·
ta1.ione quando si procedeva a istruzione sommaria, attribuiva al procuratore generale l'in·
sindacabile discrezionalità di rimettere la
i~lruzionc alla sezione istruttoria, togliendo
così alla parte il doppio grado di giurisdizi·
ne c in contrasto con il principio secondo cui
la competenza 'lel giudice deve dipendere n..:·
ccssariamente dall'accertamento di fatti ipotin.ati dalla legge, da \'erificarsi nel futuro
c non già verificati .
6.· · Ora la competenza inderogabile dd
giudice btruttore ad accertare il fatto prc\'Cduto dalla legge come reato e a pronuncia
re sentenza di proscioglimento, con appli·
cazionc della misura di sicurezza nel manicomio giudi:tiario pt·cvista dall'art. 222 cod
pen., è stabilita dal legislatore nell'esercizio
del suo potere discrezionale di regolare le
giurisdi7ioni alla stregua dci principi costi·
tuzionali. E la competenza del giudice istrut·
lore i! stabilita nei confronti dell'infermo di
mente, in quanto tale, incapace di intendci'L'
c di volere e quindi non imputabile (artt. 85
c 88 cod. proc. pcn.); situazione soggettiva
quc~ta che esclude una cosciente efficace attività difensiva dell'imputato.
Invece, la competenza del giudice del di·
battimento ha fondamento costituzionale t'
presupposti diversi. Per l'esigenza fondamen·
tale c primaria di repressione dei reati c di
applicazione della pena il fondamento costi·
tuzionalc è stabilito nell'art. 27 della Costi·
tu7ionc, c presupposti sono la capacità del·
l'imputato c il diritto di s\·olgcrc, nei limiti
della disciplina del dibatt.imento, un'attività
ncll'l•scrci7io del dirillo di difesa ai fini del
l'accertamento delle pro\'e per quanto attiene all'c-,istenza del reato c all'afrcrmazione
della responsabilità penale ai fini dcll'appli·
ea7ionc della pena. Ed è proprio in ragione
di questa possibile dinamica difensiva cht•
il diballimcnto si svolge nell'osservanza del
principio dl'lla oralità, che ha rinessi anche
su quello del contraddittorio; principi che
anche nel dibauimento non possono essen·
o~crvati nel caso che risultino gravi e fon·
dati indi7i che rendano necessaria un'indugi·
ne sullo stato di mente dell'imputato. In questi casi il giudice dispone perizia o, se lo ri·
tiene, pronuncia sentenza di proscioglimento
(ari L 455, 456 c 88 cod. p roe. pcn.).
7. - Quanto poi all'assunto del ll1ll0 gcnt'
rico, contenuto nell'ordinanza, che l'acccr
1;1menlo in istruttoria sia del tutto insuflicente, va rilevato che con sentenza n. 174
del 14 luglio 1976 questa Corte ha dichiarato
non fondata questione simile all'attuale con·
siderando che nella fase istmtloria, attravcr·
so il deposito degli atti e documenti del pro·
t:es!.o c la facollà dci difensori di trame copia
c di presentare le istanze c le memorie che
ritengono opportune, la difesa ha possibilità
dt rcaliu.arsi nell'intero arco della fase btrut·
toria con pienezza di diritti.
'\é, d'ahra parte, il giudice istnlltorc puo
ign01·arc le istanze della difesa sulle quali è
obbligato a provvedere.
che l'ordinamento, mentre garanti!>cc le condizioni per l'esperimento attivo del diritto
t.l i d.ifel>a, non ha preteso (e non poteva pretendere) di trasformare tale diritto in un
dO\·ere, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvol·
to d1 una im·iolabilità che comprende sicuramente anche la piena libertà di scelte di·
fcnsh·e.
·
_
7. - i\l uovendo, con csclus1vo riferimento
aUa fase dibattimentale, dalla constatazione
che fimputato ben può rifìuta1·c ogni apporto personale alla propria difesa, 1 giudici a quibus sollc,·ano il dubbio di legittimità costituzionale degli artt 125 e 128 c.p.p.
nei termini più sopra richiamati.
... A:· tale fine, essi presuppongono entrambi
cJ).c la volontà di non dilcndcrsi c ùi non
essere dileso manikslata dall'imputato costituisca non già una rinunzia al diritto di
difesa, ma una modalità di esercizio del diritto s tesso, « meritevole di rispetto c tutela».
L'imputato non può rinunziare ai diritti
inviolabili ùci quali è titolar..:, né può disporre delle garnazie che gli derivano dalle
norme· costituzionali suuctcnnatc (artt. 25.
26, 27, 101. 102, 103 ultimo comma, 109, 111.
112).
Egli può, certamente, a:.tcncr!>t dal compiere concreti.! c contingenti attività dif~n­
sh·c intese a far valere quei diritti, senza
che, peraltro, da questo suo atteggiamento
possa dedursi una rinunzia ad essi, alla possibilità cioè di farli valere in un momento
succ~ssh·o del procedimento o, comunque,
anche dopo la conclusione di esso, nei modi
c sahe le prcclusioni che fossero stabiliti.!
dalla legge processualc in termini costitutionalmentc corretti.
Si de\c dunque concludere che il diritto
di difesa nel giudizio penale - per restare
al tllema dec1dendum - è non soltanto in\iolabile, ma è altresì irrinunciabile, con la
conseguenza che il rifiuto di compiere o di
consentire al compimento di determinate attività difensive non può costituire ùi pc1· sé
preclusione assoluta allo svolgimento di altre ulteriori.
8. · Se così è, la obbligatm·i~l prC!<Cnza al
dibattimento del difensore, perché presti la
pt·opria assistenza a ll'impu talo, prcvist;:~ a
pena eli nullità dall'art. 125 c.p.p., non l'Oli·
trasla certamente con l'art. 24, secondo comma, Cost.
Dal disposto della legge processualc penale, qui considerato, non discende infatti
quell"obbligatorio esperimento di concrete
attività difcnsi\·e cui i giudici a q11i1Jm fan_no generico riferimento per dedurne l'l•sistenza di una contrnddi1ione in termini rispetto al rifiuto di difendersi manifestato
dall'imputato.
Infatti, come gia ..,, è ossenato. la dif~sa
dell'imputato nel giudizio può essere esercitata attraverso l'attività dcirimputato stesso e/o del suo difensore.
Il codice di rito non disciplina rigidamente il rapporto trn questi due ~oggetti, c la
ampiezza del disposto dell'art. 4-B c.p.p. non
Lon~c.:nte
L' A v v o c a t u r a \
UE
Xumina A\ \'OCa li Cassazionisti
Il Cou>i!llio 1razionale jore11w lw disposto
la rscrizi01w dei sc[!lleJIIÌ avvocati (appartellelll i agli al ili sol/o il((/icat i) all'albo specrale degli (1\'l'ocat i wmnes~i al patrocinio
dill(rm.i alle ~tiuri.wli;..ioni superiori.
Deli/Jera;:iouc del 26 10-1979 - ALDANESE
EU
uak- avanti al prl'lorc di Torino, l'imputato
Bcrtolaui Pietro h" reso ai sensi dell'art. 80
cod. p roe. pcn., in \ i!.l~l ~cl~'udi~nza diba~­
timentalc, la seguente d1Ch1araz•onc: « Dldliaro di riuunzi::u c a presenziare avanti la
~onlrol>critta udienza, in quanto non ho nulla da difendermi c da ri~pondcrc ai rapp:e...entanti della classe nemica, la borghcsm.
Per qw:~to stes!>O motivo rev~o la nomin~
t.lei difensori di fiducia Arnald1 del foro d1
Genova c Spanali del foro di Milano c rifiuto quabiasi imposizione di anocati di rellllne "·
Il pretore, con ordinanza in data 23 novembre 1978, accogliendo un'eccezione de~la
difesa, ha ritenuto non manifestamente mlondata la questione di kgittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 c 24 Cost..
degli artl. 125 c 128 cod. proc. ?en., ~ella
parte in cui impongono la nomma d1 un
difcn~rc d'uflicio anche all'imputato che
(come nella specie di Bcrtolaui) rifiuto qualsiasi assistenza.
2. - L'identica questione di costituzionalità
c stata sollevata dal tribunale di Cuneo.
/n tlirillo - l. - l due giudizi vanno riuniti c deeìsi con unica sentenza.
2. - I giudici a q1tilJ11s muovono dal rilie\O di fatto c normat ivo, che l'imputato b en
pu'ò lliflutarc di difendersi personalmente
al dibattimento, astenendosi anche, per sua
libera determinazione, dal presenziarvi.
In qm:sto comportamento dell'imputato i
~,;iudici ravvisano non già una rinuncia all'inviolabile diritto di dilcsa, ma piuttosto
un modo - se pure negativo - di esercitarlo c dubitano che la • imposizione,. di
un difensore di ufficio, il quale "istituzionalmcntc cd obbligatoriamente deve S\'Olgerc attività difensiva" (secondo il pretore di
Torino) ovvero deve "in ogni caso alla fine
del dibattimento qualche difesa pur mettere
in atto, non fosse altro che (con) il rimettcr:.i al tribunale" (secondo il tribunale di
Cuneo) offenda, appunto, il diritto di difesa.
Il dubbio di costituzionalità im·este, dunque, gli artt. 125 c 128 del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivono
che nel giudizio (di primo grado) anche
• l'imputato che abbia dichiarato di non volersi difendere c di non Yolcre essere dife...o, debba, a pena di nullità, essere assistilo
dal difensore nominato d'ufficio.
La questione non c fondata.
3. - Dci pa...-amctri costituzionali indicati
ne lle ordinanze di rimessione occorre considerare, in primo luogo, quello di cui all'arti·
colo 24, secondo comma, Cost.
E' del tutto pacilico che tale dbposto contiene una norma di caraltcrc generale, intesa a garantire indcfcttibilmcntc l'esercizio
della difesa in ogni stato c grado di qualtmqltc procedimento giurisdizionale.
4. - All'aficrmazione categorica del diritto
im iolabile di d il esa, proprio anche per la
portata gcnl!ralc della norma che la contiene, non si accompagna, nel testo costituzionale. l'indicationc, dotata di pari forz.'l. cogente, del o dci modi di esercizio di quel
mcdc!.imo diritto.
Per J1 nostro ordinamento positivo, il diritto di dilc~a nei procedimenti giurisdizionali si e!-.ercita, di regola, mediante l'atthita
o con l'assi!.tcnta del difl!nsore, dotato di
~pccilica qualificazione professionale, essendo limitata a conu·o,·ersie ritenute di minore importanta ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte.
5. - In questo quadro normativo, entrata
in \ igore la Costitutionc c lino ad un passato assai p rossimo, i problemi dell'« istituto della di! esa,. nel processo penale - per
restare a questo specifico aspetto della p iù
ampia temalica de l diritto di difesa nei procedimenti giurisdLdonali - sono stati percepiti cd atTrontati nella pratica giudiziaria,
dalla dottr ina c dalla giurisprudenza e sono
stati prospettati a questa Corte ed al Parlamento in termini di diffusione c rafforzamento in ogni stato c grado del procedimento del diritto di difesa.
Complessivamente si può dire che la prodlllionc normativa del Parlamento e la giurisprudenza di questa Corte, nel decorso
\·entcnnio, hanno perseguito il fine di rendere 'i\·o c operante in ogni stato e grado
dd processo penale, il precetto dell'art. 24,
secondo comma, Cost., secondo le modalità
prc\"istc dalla legge.
6. - La moltiplicationc, nella fase istruttoria. nonché in quelle delle indagini prcli-
l
HA
EU
minari c dcll'csecutionc, delle occasi<>ni in
cui alla difesa dell'imputato, come attuai·
ml!ntc strutturata, t: garantito diritto di prcscma per l'esercizio ddlc facoltà che le sOno proprie. risponde alla aspirazione a fondare l'intero proccs::.o penale sopra un cf[cttivo contraddittorio tra accusa c difesa;
contraddittorio la cui costituzione cd il cui
funzionamento rapp1·csentano la condizione
ritenuta universalmente ottimanc per il più
cllic<\Cc esercizio della stessa lunzione giurisdizionale. E poiché l'equilibrio del contraddittorio (che ne misura, appunto, l'efficacia) riposa sulla tcndcnzialc parità tra accusa c difesa, nessuno ha mai dubitato o
dubita che alla specifica capacità professionale del pubblico ministero fosse c sia ragionc\'olc contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi ed assista rimputato.
Certo è che la legge se può creare, discip\inandoli in modo cogente, i prcsuppo!.ti
affinche, sulla ba'e del rapporto proccssuale. !>i pOssa SYilupparc il contraddittorio, nulla può, invece, per costringere l'imputato a
partccipan·i personalmente, almeno da quando !"ordinamento ha rinunciato ad usare la
coercizione fisica nei suoi confronti per questo fine. E nemmeno ia lt:ggc prdcnde di
sindacare il modo c l'intensità con cui viene
concretamente esercitato il diritto di difesa,
dall'imputato personallncntc c/o dal suo difensore, sul presupposto, di regola valido,
di una convergen;a eli intenti tra questi due
soggetti.
Di fatto, l'esercizio della facoltà di intervento riconosciuta all'imputato in tutto il
corso del d ibattimento cd a conclusione d i
esso (arlt. 443 c 468, te rt.o comma c.p.p.) incontra soltanto li miti negativi; quello sp..:cilico della pertinen1a delle sue dichiarazioni rispetto all'oggetto del giuditio c quell i
generali costituzionalmente posti alla Jibcr·
tà di manitestatione del pensiero, estendendosi, peraltro, anche a lui l'c~imcntc di cui
all'articolo 598 c.p.
Quanto ai difensori, la legge, oltre ad indicare modi e tempi di intervento, si preoccupa dei loro possibili abu!.i a contrastar<!
i quali prevede gli intenenti autoritati\'i del
giudice, di cui all'art. 470 c.p.p.
:-.!on è, invece, cau~a t.li nullita del diballlmento (e più in gencrnlc dell'intero procedimento penale) l'inadeguato c lìnanco il
mancato e!'ercizio della facoltà c dci potcn
spettanti alla difcs<J, il che suona conferma
AH
!.a Corte CoHrtllz.iouale co11 la sentenza
11. 125 del 3 oflo/Jre, detJositara il 10 ottobre
1979 (l're~. Amaclei; Rei. Malag11gini), qt~i appresso riporta/Il, Ila tlìclriarato _no~t fondata
la q 11 esrimw ili legittimità costrtuz._ro11~le ~er
~:li M/t. 125 e 128 cod. proc. pe11., 111 rr{enm.
!lrlt. 2 e 24 Cosi. (Estratto).
111 {lllto
l. - In un procedimento pe-
UE
Legittimità della nomina di difensore di ufficio
anche per l'imputato che ha rinunciato alla difesa
AH
SENTENZE" DELLA CORTE COSTITUZIONALE
-.4,....... _
HA
Francesco. Rom:.; ALf' Michele, Catania;
AMBROGIO Giuseppe, Lecco; AMBROSI Aldo. frosinone: AMODlO Ennio, Milano; AMOROSI Vincenzo, Roma; BERNARDINl P ietro, Roma; BIASIOTTI Piero, Roma; BO"!ACCORSO Sahatorc. Palermo; BUCCIANTE Alfredo, Roma; CALO' Antonio, Genova;
CALVETTI Giovanni Cesare, Lecco; CAMASS.\ Rafiaclc, Milano; CAI\IERlNl Raoul, Firenze; CARBO'f' Domenico, Reggio Calabria; CARIGLIA Giuseppe, Roma; CARUCCI
Domenico, Taranto; C\VALLUCCl Eugenio,
Fircn7.c; CO"!DE\11 Lui1•i Maria, Roma; CONDE\11 Pietro, Lucca; CRESTA I Pier Paolo,
Vicenza; CRIB \RJ Francesco, Roma; D'A\HCO Giuseppe. Vercelli; DE BERTI Gio\anni, \1ilano, dc fALCO Vinccn1o, ~apoli;
DEFLORIA
Olh·icro. Rovereto; dc FUSCO
Renato, 'apoli: del GIUDICE Umberto, Verona, DEI SARTO Galileo, Pisa; DEL VECCHIO Antonio, Napoli; DES l ATI Antonio
Luigi, Taranto; DI GIOVANN I Giuseppe, Firenze; FADDA Gcsuino, Oristano; FAGIUOLT Marcello, Mibno; 1 ANFAN I Giuseppe,
Are~.l0; FORCHlNO Domenico, Ivrea; FORTUNATI Alfredo, rorl\; GALASS J Adriano,
Bologna; GATTAl Jolm Ginnio Giuseppe,
Lucca: GIGANTE Pil·t ro Giuseppe, Roma;
GIOPFRE' Wi lliam. Palmi; GIORDANO Francesco, Milano; GIROLAMETTI Giovanni, Ancona; GRlSAFJ Vinccmo, Roma; CROLLINO fiorenzo, Roma; GUALANO Michele,
Foggia; GULLO Paolo, Palermo; GUSSONI
Giacomo. Busto Arsitio; lNFANTINO Benito. Palmi; I l\TORRE Salvatore, Roma; LEATI Maurizio, Prato; LENCIO'\I Pietro, Prnto; LITURI Francesco, Siracusa; LIZZIO Ada
Anna, Aosta; LUBELLl Rall<telc, Bari; LUL Y
Fiammetta, Roma; M\~ A Giuliano. Firenze; \11\RA'\00 Giuseppe, Genova; MARCI-IETTI S;:~ndro, \1asc;a Carrnra; M.E"!IN I
Mario, Padova; MESSINA Giomnni, Reggio
Calabria; MO~ELLI Paolo, \1odcna; r-.m, -
di individuar.: limitazione ~1h.. una 111
ordine agli argomenti sui quali l'imputalo
ha facoltà di fare dichiarazioni, dopo awa
conferito, ,c lo ritiene, con il proprio d1
[Cnl>OrC.
Del pari, il diritto dell'imputato l' dd ,u. •
difcn!>orc. ad a\·ere per ultimi la parola. "''
tolinca ulteriormente la concorrenza dci loro apporti difensh·i nella fase del !!Ìudino
v~ro c che Ja prassi giudiziaria questi
ruoli ha indubbiamente distinto, nd """'''
di affidare il peso pre,·alcntc della dite'·'
al difensore tecnico, ma questa situ.viom.
ùi fatto non vale a modificare Wl impianti
• normativo improntato al massimo di clast1
cità, che consente rndicali spostamcnti ntl·
!"equilibrio delle atli\·ità difensive con,,ntll..:
all'imputato c al suo dilcnsorc.
Tanto ba:,ta.ai fini della presente th.x·bi•;
ne, una volta accertato che il difcn~o••· dt:H
presenziare al dibattimento per ivi • ,lss'""
re» l'imputato c cioè per garantire: la p ''
sibilita di un contraddittorio effettivo (•· plt
dò equilibrato) alla cui realizzazione:, per il
più ~icuro adcmpimcnlo delle fun1ion1 ~111
risdi7ionali, è prcordinata tutta una ~l:ll
di disposizioni proccssuali (arti. 76, 441 4~~
4~8. -141, 442, 443, 447, 468 c.p.p.).
La nomina del dilen~orc ùi uiTicio di~, r
plinata dall'art. 128 c.p.p., confcnscc co11
crctcn.a all'obbligo della a~sistcnza thkll'>l·
\a di cui ali"art.- 125 c.p.p. c consente inoltre, o do\Tcbbc normalmente consentire, n<:l
ca ... i di asscnz.a ddl'imputato, uno svol~ìmcn
to non monologico del giudizio stc~'o .
'\dk fattispecie, quali quelle prospcttatt·
dai giudici <l quibu.<, di as,~nza volonta1 j,,
dal dibattimento dell'imputato, moth·ata d.•l
-.uo riliuto di dif.:ndersi c di es!>en.. dtfu.o
la prcscn7.a obbligatoria del difcnsor, dt ulticio, nei limiti desumibili dai soli artt. 12:;
c 128 c.p.p., assicura la regolarità del dibat·
timento stesso e la possibilità del concreto
cd efficace esperimento atth•o dcll'irrinun
ciabilc diritto di difesa, contemperando co~•
l'esercizio tli tale diritto c quello della hm
:~ione giurisdizionale, in modo da c\·itar<: che
le facoltà connesse al primo possano co;<.Cil'
usate in modo per-verso per intralcbrc ~ P·•
ralizzare il secondo.
Ai fini della decisione è, dunque, sull~t:ICII
Il.! ribadire che le nonne denunziate, m·lhquali non si esprime u na scelta lcgi~lall\ ,,
costituzionalmente obbligatoria, som> mc1.1·
mente strumentali a modi di cscrcitio dl.'l
diritto di difesa, nel giudizio penale. unmtl
ni da censure sul piano costituzionale
9. - Per le medesime considcrnzioni !>in qu a
..,,olte, i disposti di legge in esame ncppult
contrastano con l'art. 2 Cost., in rclazion'
al Quale nessuna autonoma censura risult.
p.:raltro sYiluppata nelle ordinanze di r.
messionc.
Infatti l'inYocato art. 2 Cost. nella \:O''•'"
te interpretazione della Corte «nel riconu
sccrc i diritti im·iolabili dell'uomo, che co
stituiscono il patrimonio irrctrattabilc.: dl'll.
sua personalità, si ricollcga alle altre nr•rm'
costituzionali concernenti singoli diritti c g.1
ranzic, quanto meno nel senso che nun c.::s1
stono altri diritti fondan1entali inYiobbil
che non siano necessariamente com1e~'i •
quelli costituzionalmente previsti " hl'llll 111.
n. 98 del 1979).
Escluso che le norme dcnuntiall \toltn•
l'art. 24, secondo comma. Cosi., non l", a'
lora, fond<ttamente pro,pettahih.: un 1<11•
contrasto con l'art. 2 Co~l., che al d111ll•
di difesa si ricollcga, ma si deve im·,·cc r
cono~ccre che nessuna lesione dd la P<'l ~·
nalità dell'imputato, nessuna ulterazion<' d,
la !>Ua identità può dcri,·arc d<Jll'ohbhi!o •
sé dell'assistenza del difcn~orc nel g inditi
penale.
DULA Giulio, Roma; MLSEO Waltcr, Roma;
OZZO Giovanni, Roma; PASANISI Alfr~do,
Taranto: PASCUCCI Luciano. Orvkto; PEL
LINI Cesare, Massa Carrara; PEZZANGORA
Ferruccio, Pado,a; PEZZANGORA Vincenzo,
Padova; Pi NNA Eligio, Cagliari; PRFNNA
Mal'io, Taranto; RAZZ!NI Giuseppe, Torino;
RESTA Luciano, Velletri; RESTUCClA An·
tonio, Messina; ROMBOLA' Antonio, Roma;
SANDRI Alc.:~sandro, Ferrara; SANTJLLO
Luca, Roma; SCANDURRA Alessandro, C:~­
tania; SCILLITANI Lorenzo, Foggia; SCJMONELLT Carlo, Palermo; SIANO Enrico,
Milano; SORRENTJNl Anicllo, Napoli; STIRPE Lidio, Frosinone; TEDESCHI Giancarlo,
Roma; TUCCI Giuseppe, Bari; VE TURIN!
Achille, Roma; VETTA Giuseppe, Larino;
VIALE Gian Franco. Genova; ZACC\RIA
Francesco, Bari; ZACCARIA GiO\·anni, Ronm
NOTIZIE IN BREVE
Centro N aziona le di prevenzion e
e difesa sociale
Il 26 no,·cmbre 1979 alle ore 16, è com·ocata in Milano ndla Villa Comunale, Via
Palestro n. 16, l'Assemblea ordinaria del Centro Nazionale di Prc,·cnzionc e Difesa Sociale, con il seguente ordine del giorno: relazione sull'atti\ i là del triennio 1976·1978; ri:,
forma dello Statuto; elezione della nuova
presidenza, elci probiviri c ùci revisori; cven·
tuali c varie.
Con la riforma dello Statuto, fra l'altro.
l'articolo 3 è integrato nel senso che possono essere soci del Ccnt.-o: enti, istituti,
associazioni, società, persone fisiche che si
prefiggono od ai qtmli intcrcss,mo gli scopi
indicati all'articolo 2.
NOTIZIARIO
* Negli esa111i per /'(lbilita;:ioue all'c~en·,.
;:io di Ql'l'ocato per l'auuo 1979, indetti con
D.M. 23-9-1978 (in Gaa. Uff. 4-12-19711 n. 338
c in Mondo G. n. 51·"2178) il 19-10-1979 sono
state aperte le bu ... te dci compiti prcst•ntati
dai 17 candidati: sono stati ammessi agli
orali 5 candidati: Aloisio Roberto, Aricta
Giovanni, BO\·io Corso Libero. Lombardi Giuseppe.:, Tcr1i Giulio. Le prove orali hanno
luogo il 7:1 c 28 no\·cmb1.: 1979.
534
Opere p rofessionali
N U OVA
T1\RIFFA FOREXSE i979
in materia civiiP, pPnale e stra~mdizialP
III E dizione
L'opera « Ta riffa forense in materia
civile, penale e s tragiudlziale », curata
(da circa trenta ann i} dalla Direzione
del sett imanale « Il Mondo Gludl:t.iar io "• reca, nell'edizione del 1979 (con
la tariffa vigente) la Dellbea-az.lone del
Consiglio nazionale forense del 15 settembre 1979 e il D.M. 26 settembre 1979,
n onché 50 tavole, con le cifr e relative
ai valori delle cause civili c penali e
agli affari stragiudiziali, oltre l'Ulush<l·
zione a cura di Augusto Brusca.
Il volume, di pagine 100, ha Il prezzo di L. 5.000 (prezzo di L. 4.000 agli ab·
bona ti a c Il Mondo Giudi7Jario •). Ag
giungendo L. ) .000, può a tten ersi, al tre
sì, il Volumetto della Tariffa 1976, per
le cause in corso.
-.illegittimità di alcune disposizioni dell'imposta
·
sul va lore aggiunto Un vi m)
HA
UE
AH
1'8 febbraio c.a.), ci inducono a soffcrmarc
la no<;tJ·a attenzione sulla portata di alcune
norme dci decreti delegati 1973 riguardanti,
appunto, i redditi immobiliari quali redditi
non autonomi di natura fondiaria, ma rl'd·
diti d'impresa.
"Dal momento che le Commissioni tributarie sono stare gii• ripetutamentc chiamate
a dirimere \'arie contro\'ersic tra contribuenti cd A.F. segnatamentc in materia di redditi derivanti da fabbricati - soggetti e non
all'llor - dobbiamo dedurne di non essere
i soli a colth·arc perplessità circa la ratti
specie. E ciò nonostante che sotto il profilo
lcttL'mlc - è doveroso ri conosccrlo - una
volta tan to le norme in quest ione sono formu late con rara chiarezza c linearità. 11 che
la,.,cia supporre che le difficoltà procedurali
che si accompagnano alla loro pacifica applicazione scaturiscano dai molto opinabili prc·
>oupposti tecnico-giuridici deLle norme stesse"·
* In tema di Patti agrari iJ periodico • La
proprietà fondia.-ia » del 31 ottobre !979 pub·
blica u n editoriale (« Me todo sbagliato " dcc.licato all'esame dci disegni d i legge pendent i in Parlamento, facendo presente. fra l'altro, che i politici devono limitarsi c alle grandi lince, ai punti l!encrali in una specie di
lcl!gc quadro, lasciando al tempo stesso ogni
dcfini7ione particolare alle competenti organiuazioni sindacali.
« Pu n tare in tutti i mod i c con i più a mpi
r iconosciment i sulle organizzazioni s indacali,
resta l'unica stt·ada pcrcoJ-ribile, sempre che
i politici \'Ogliano finalmente compt·endl•rlo"
S intesi di D o t tr i na
Diritto tributario
c diritto a g rar io
Il dott. Antonio De Falco nella " Ri\·i::.ta
d i lcgi~tazionc fiscale, giurbprudcnt.a notarile c commerciale » n. 9 di ~cttcmbre 1979
(pag. 54) esamina «La colo11ia ad mcliorandum ai /llli successori •, precisando quanto
segue:
Sono sorte perplessità in merito alla tassazione cd alla rclati\·a l'alutationc della "cofollia ad meliorandum" in successione.
• I l con tratto di "colonia eu/ meliorm1dwn"
può ave1·c natura giu1·idica diversa a seconda che esso importi:
l) un diritto di credito, di natura personale, del colono verso il concedente, del pagamento delle miglioric al termine del contratto,
2) un diritto r eale in favore del colono
trasmissibile a terzi sui prodo!li del fondo
m igliorato, che può essere sia pc1·petuo che
a tempo determinato (Carrara: la stessa
opera).
« Nella prima ipotesi i diritti di miglioria,
restando essi come diriui di credito, a nor·
ma dct?li articoli 1632, 1633, 1651 c 975 del Codice civile, debbono considerarsi di natura
mobiliare c come tali non soggetti a valutazione.
« Nel ~econdo caso. ovvero. nell'ipotesi d i
dirillo rea le del colono sul soprassuolo, esso
è suscellibile di procedimento di \'alutazione "·
* ~ !.a tassa:.io11e dei redditi da immobili
pOS$edllli da società conmwrciali • i! il titolo
di un articolo di Vclio Valle pubblicato su
« ~uova Rivista Tributa1·ia » n. l l di novcm·
brc 1979 (pag. 501) in cui s i legge, fra l'al tro:
• Alcune recenti dec isioni in materia emcs·
se dalla Commissione Centrale (Scz. XX IT,
n . 56 del IO gennaio c.a.) c da due Commissioni Tributarie di 2" grado (di Pisa e di
Ale:..,andria), in evidente con11·asto con le
conclusioni di una nota, altrettanto recente,
della Direzione Generale l I.DD. (n. 9/ 1902 del-
HA
1u11avia che la presenza del fattore inflatli\o debba co~tituirc ostacolo all'applicazione
J'una imposta !>ul pfusvatore degli immooili, n.! eh~ il legislatore possa essere tenuto a
depurare gli incrementi di valore imponibi·
le della componente imputabile alla svalu·
uvionc della moneta, mediante formule di
intlicizzazionc o di integrale rivalutazionc, in
wnl rasto con i principi a cui si ispirn non
.;oJo il vigente sistema tributario, ma l'in·
t~·ro regime ddlc obbligazioni pecuniarie, corr ispondente alle esigenze di una economia
' ' iluppata in cui la moneta è indispensabile
mi!>ura dci ,·alori di mercat~>:Con ciò non si intende ovviamente cscluucre che il lcgi~latorc possa o, in ca~i di
particolarc'-gravità, debba tener conto degli
~·fretti conseguenti ai processi d i svalutazione monctar·i.a, per correggere o eliminare con.,cgucnzc iniquc o ccccssivamcntc onerose sia
nella disci[ll.iRa dci rapporti tra soggclli pri, .•lli, sia in quella rclati,·a alle obbliga7ioni
tributarie. Questo è di fallo awenuto anche
nel nostro Pac!.e, e non occorre ricordare
qui esempi .ben noti di interventi legislati,•i
più o menò'. T'cccnti, diretti a ricondurre ad
equità rap1,orti giuriuici pubblici c privati,
l> almeno ad a t tenuarc tal une cotl~egucnzc
piu gravi "'del dcprc?Zamento della moneta
,1\·cntc corso legale. Ma questi interventi sono stati sempre il frutto di sccllc polili~he, riscn·atc alla discrezionalità del potere
lc~islati\'o, al quale compete di provvedcn:
111 sì delicata materia, sulla ba!;e di valuta.~:ioni di oròirie politico, sociale, economico,
finanziario, chç. sfuggono d i massima al sindacato di~lègittimitl\ affidato a questa Corte.
1\nche nel-.campo della legisla7ione tributaria questa discrc7ionalità di scelte politiche
non è contestabile, sia sul piano generale
~Iella distribu7ione del carico fiscale tra le
di\c~c categorie di contribuenti, sia !.U quello scttoriale dell'applicazione delle diverse
tmpostc dirette c indirette. E per quanto
\:Onccrne in specie il tributo di cui è causa.
mentre appare incontcstabilc la pienn legittimità della imposizione diretta a colpire gli
dfetlivi incn.:mcnti di valore degli immobili,
oc,·c altre:.i ritenersi non sindacabile in quc'ta sede la di!.ciplina normath·a dci prcsuppo::.ti di cdtcri di applicazione del tributo,
m relazione agli effetti della svalutuionc della moneta, nt•mmeno sotto il profilo d i una
sopravvenuta incostituzionalità. Del resto, il
1<-gislatorc n.:! la ::.tatuizione dci cdtct i per
la dc.;tcrminazionc dell'incremento di valore
unponibilc non ha ignorato il fenomeno del1:.1 "alutazione, an,o:i, - come risulta dai la\OI'Ì parlamentari c in specie dalle rcla7ioni
'ut decreto delegato istituth·o del tributo c
'ull::t SUCCCSSi\'3 legge n . 904 del 1977 - , ha
introdotto lè dcll·at.ioni del 4% c poi del 10
per cento annuo, anche nel fine, seppurc non
~sclusi\'O, di • assorbire gli incrementi attribuibili allo slittamcnto della moneta ».
Così stando le co~c. dc,·c ritcm.rsi non
fondata la questione di costituzionalità proposta in riferimento all'art. 53 Cost., sotto
il profilo della mancanz..a di un congegno di
interrrale conguaglio monetario tra valore ini·
zialc e ,·aJorc lìnalc, idoneo a depurare la
ha,e imponibile netta dell'incremento dovuto
.tlla S\'alutazionc. Il principio sancito dal Co-.tituente, per cui c tuili sono tcnutt a con,·orrere alle spc~c pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva •. - principio che
'i ricollega ad una ~olcnne enunciati\'a con·
tenuta già nell'art. 25 dello Statuto albcrlino, c di cui questa Corte ha p itt vollc chiarito il signilìcato -. non può :.icuramcntc
dirsi violato solo per il fatto che una flut·
tuazionc del \'alorc della moneta abbia ac' rcsciuto l ' incidcn~<l fiscale di un tributo,
pur nella incontcstabile presenza di una effettiva capacità del contribuente. Anche la
semplice sussistcn7a di effetti distorsivi nell'applicazione di una imposta, imputabile al·
la S\'alutazionc monetaria, non può, di regola, considerm·si di per sé costlluzionalmentc
rilc,·ante c quindi sintlacabilc, scmpreché tali
dfeui non comportino la \'Ìola?ionc di qualdte principio costitu7ionale, 0\'\·ero non dc·
tcrminino un sicuro tra,·alicamento del nor·
male ambito di discrezionalità che la Costi·
tuzione riscn-a alle scelte del le~islatorc ordinario.
7. - Infondata ~o t lo il profiJo dianzi esaminato, in dferimcnto al parametro fornito
dall'art. 53 Cost., la que~tione deve peraltro
dichiararsi fondata solto il secondo c di,·er'o profilo della \iolazione del principio di
l'lòuaglianza. comunemente prospettata dalle
ordinanze di ri mcssionc nei Lcnnin i giìt :-.o·
pra riferiti al n. 2, c con espresso richiamo
a divene concrete situa1ioni ui disparità di
trattamemo.
Se, come già si è ricordato, -.petta al legi·
slatorc di \aiutare quando c come si debba
tener conto della incidcn7a della svalutazione della moneta nell'applicazione di un tributo, non v'è dub bio che, effettuata una scel·
ta politica nell'esercizio della sua discrezional it~t. logica \'uolc che il lc~islatot·e stesso
auui poi con coerenza il criterio prcscclto,
mediante una disciplina normath·a 1donca al
con1.cguim\:nto del fmc voluto. Di\'crsamente,
O\'e l'incocrcm•.a fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risultct·cbbe \'izia ta non solo nel merito, ma anche sot
10 il prolìlo della lcgitlimitl\ costituzionale.
Ora, per quanto conceme in specie I'impo!>ta in csame, non sussiste incertezza tanto sullo ~copo perseguito, di colpire incrc·
menti di valore dipendenti da fattori obiel·
ti\'i e~tranci all'attività dci pt·oprictari, quanto sull<l fondamentale csigenn di assicurare
una correi t a applicazione del tributo, conforme non !.olo al principio del la capacità con·
tdbuth·a ma anche a quello della parità eli
trattamento dci diversi soggetti passivi. Ciò
emerge con pa1·ticolarc c\·idenza trattandosi
di un tributo che, a diircrcnl'a della gencralita delle imposte dirette c indirette, Jc
quali colpiscono con esclusi\·o riferimento a
valori attuali al momento della concreta applicazione, assume quale presupposto, o almeno quale ba~e imponibile, un incremento
d i va lore, considerato come fatto continuo
de limitato da due termini eli riferimento
nel tempo.
Sema indugiare qui suUa non facile idcn·
tifica1ionc della natura c dci presupposti
deii'JNVJM, in relazione al suo ambito di
applicazione soggettivo cd oggettivo, sarà suf·
lìcientc soltolincare come accanto ai diversi
eventi (alienazione, acquisto, possesso decennale) che 1·cndono ardua una definizione unitaria del presupposto, l'incremento di valore degli immobili assuma fondamentale rile\'anza nella struttura del tributo, per quanto
attiene alla determinazione dell'imponibile
sulla base dell'oggettiva \'ariazione di valore
EU
11.
o.. Da quel!la constatazione non consegue
UE
L'attesa Sen tenza della Corte Costituzionale
AH
..
EU
I l Notar.iat"o
nel tempo. In altre parole, I'H\VIM, non ~o­
lo nell'applicazione periodica in base al pos~cs~o decennale, ma anche rispetto alle ipo·
tesi d i a lienazione-acquisto degli immobili,
sebbene a pplicata in occasio ne del t ras ferimento, non è configurabile come imposta sui
t rasfcrimcnti, bensì come imposta sugli in·
crcmcnti di valoro~.
Dm·cndosi indi\ iduar..: l'incremento imponi·
bile come valore diffcremialc, costituito dal·
la differenza tra un \'Uioì-c iniziale e un \':l·
lorc finale, eTa anzitutto necessario s tabilire un pun to d i r ifer imento temporale a qtto
per gli acquisti \criticatisi oltre un decennio prima .dell'entrala in vigore del D.P.R.
26 ttliòbrc 197Ì, n. M3 CI• gennaio 1973). Il
criterio di non risalire oltre il decennio era
gia stato accolto dal legislatore nella precedente legge n. 246. del 1963, concernente l'im·
posta sugli incrementi di valore delle ~ll·cc
fabbricabi li: ovc era stato stabilito che la
data di riferimento alla quale i singoli comuni intendessero risalire per la determinal'ione dell'incremento tassabil!! non poteva,
pc1· regola generale. essere fissata anteriormente al 1· gennaio del terzo anno antece' dente a quello di adozione della deliberazione istituth·a dell'imposta (art. 5), disponendo
però che i comuni obbligati ad applicare la
imposta, nonché gli altri comuni q ualora ubic.:a ti in prossimità di un comune con più di
30.000 abitanti, c compresi nella zona di c~pan­
~ione urbanistica o in un piano intercomunale di quel comune, potevano fissare la data di rifcrimento lino al 1' gennaio dd dccimo anno antt:ccdentc a quello nel quale
avessero adottato la deliberazione istituti\a
dell'imposta (art. 25: c si cft·. altr esì le norme transitorie dettate con gli artt. 48 c 49
per i comuni in cui fosse già stata in precedenza stabilita l'istituzione del contributo
di miglioria generica).
\lo' endo da queste pr.:messe, l'art. 6. terzo comma, del D.P.R. n. M3/ 1972 (modificato
dal D.P.R. n. 688/1974), stabilisce che per gli
acquisti Ycrifica tbi oltre tm decenn io prima
del 1• gennaio 1973 • il valore iniziale è quel·
lo \'cnale che i beni avevano al 1• gennaio
1963 (nd dettato odginario: "al decimo an·
no anteriore •), ovvero, nel caso di beni per
i quali erano applicabili le disposizioni del·
la legge 5 marco 1963, n. 246, queUo che essi
~1\'CI'ano alla di\'crsa dala stabilita con le dcliberazioni previste dagli artt. 5 e 25 della
prcdl!tla legge"· Anche per l'applicazione periodica dell 'imposta nei confron ti dci soggetti indicati all'art. 3 (c successive modificazioni), analogamente a quanto già disposto dall'art. 3 della legge n. 246/1963, è stato stabilito che essa dc,·e aver luogo c al compi·
mento di ciascun decennio alla data dell'acQuisto - (art. 3, primo comma, modificato dal
D P.R. n. 688/1974), c l'art. 6, quinto comma.
DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Trasfer im ento d i n o tai
ROLFO Bruno tla Prato a Firenze, a ~c­
RUito ddla dccadcnta dalla nomina d i Mare iantt• Raou l; ARMATI Paolo da F;ara iu S:t·
bina a Ti\'oli, a seguito della decadenza di
M:trè Mauro; PETR0\11 Maurizio da Prato
a Pescia, a seguito ddla decadenza di Schcl·
tino Antonio (DD ..\1\.1. 7 110vembre 1979, i11
Ca-... [lff. 15-11-1979 11. 312).
535
' nel testo integrato dal D.P.R. n 688/197-t, aggiunge: c Per gli immobili che al l ' gennaio
1975 appartcugano a lle società da o lt re dieci
anni s i assumono come valore in iziale c come
valore fi nale i valo t·i venali a l J• genna io 196:;
c al 1· gennaio 1975 ».
8. - Assunto un periodo di dicci :Inni quale presupposto temporale p..:r la determinazione dell'incremento di \alorc imponibile,
sia ne!-- ca:-.o di alicnazione-acqui<.to, sia nell'applitazionc periodica dell'imposta alle società, ri~pondeva ad un criterio logico, nel
provvedimento istituti\'o dell'imposta, fissare
l'estremo dies a quo, per gli acqu isti risa lenti
o lrre tm decennio prima dcUa sua entrata in
\'igorc, alla data del 1· gennaio 1963. Ma questo termine ini1ialc fisso è poi rimasto immutato negli anni, cosl d'a\·e1· prodotto, c
più ancora da pr~·;Ltarsi a prouurre in anenire, ndl'applicationc dell'impo.,ta, una abnorme dher1.a incidenza dell'elemento tempora·
le, creando tnl i contribuenti ~pcrcquazioni
l'ilevanti, c tanto più gra\'i in rclnzionc alla
progressivi!~. dclle aliquote. n lcgisJa(on.' hu
bensì tenuto presente il fattore tempo, cd ha
pre\'isto, con riguardo alla diversa ampicaa
dell'arco temporale considerato per la dcterminazione della differema tra \'alorc fina·
le c valore iniziale, la detrazione dall'incremento di \alorc - per ogni anno o frazionL
d'anno supcriorc al semestre - di una somma pari al 4~o del valore iniziale, maggiorato
delle spe~c di acquisto, di costru/.ionc cd incremcntativc r ifcribi li al periodo considerato
(art. 14 D.P.R. n. 643/1972); detrazione elevata al l0°il per il pcriodo 1• r,cnn~tio 1973-31 di·
cembn, 1979 (art. 8 legge n. 90-1/ 1977). \la quc·
ste detrazioni, a prescindere da allri rilieù
sul loro rc)!imc, che saranno cspo<;ti nel ,ç.
guito, se possono appari1·c idoncc c congrue
per co1-reggcrc le disparità di tmttamcnto
nell'ambito di un limi tato p<.!riodo, risultano
inadegua te a l fine voluto da l legislatore nel
riferimento a piìt ampi periodi di tempo.
Im·cro, l'imposta può ormai esscrc appli·
cata ad incrcmenti di \'alorc formatisi nel
corso di dicia~scttc anni, o anche più, nel
caso di beni già soggetti all'applica7ione della legge 5 mar?o 1963, n. 246, in C\ idcntc diffol·mità da l criterio generale adottato dal legislatore eli colpire, di regola, incrementi non
più che dc<.:cnnali, c in s icuro cont rasto con
il canone dl'lla ragionc,·olcua, la cui JllOs·
scn·annt integra disparità di trauamcnto, con
violazione del principio di eguaglianza, principio di cui <tnche il principio della capacità
contributi\'a rappresenta, sotto questo profilo, univoco e specifico sviluppo. Rispetto ad
incrementi di vnlore formatisi in così lunuhi
periodi, la legge avrebbe dovuto introdu~-rc
correttivi adeguati alla diversità dci periodi
ùi formazione, c ciò anche per owiare alle
conseguenze palesemente inique che, nel lungo periodo, sarebbero deri,·atc da una piu
ampia \'arialionc del metro monctal"io.
9. - Altro difetto stmtturalc del sistema di
determinazione dell'incremento imponibile
netto, ndla logica del meccanismo di questa
legge, è costituito da l regime delle detrazioni. Come già si i:: l'icordato, le dctra7ioni dall'incremento di \·alore (nonehc dall'importo
delle ~p.:~e ammesse, s1.-çondo quanto !.!abilito dagli aru. l 1-13 del prO\ vedi mento isututivo del tributo), in misura percentuale del
\'alorc iniziale, ~ono state introdotte per attenuare il natura le aggravio delle aliquot<progressivc de ll'imposta dest inato a produr'>i con il decorso degli anni. Ed a ciò si collega, soprattutto dopo l'aumento della mt·
sura percentuale della detrazione annua dal
4 al l0°o - aumento che oniamente di per
sé non comporta la disparità di trattamcnto
denunciata l-enza motiYo da qualche ordiI nanza -, il dichiarato fine di correggere o
ridurre gli ctfctti della svalutazione della
moneta, in correlazione al tempo intercorso
tra gli cu•nti considerati per dctet·minarc lo
incremento di Y<liOJ·c in base alla diff.:ren/a
tra ,·alore mizialc e \alorc finale.
Adouato in tale senso, come unico correi
ti,·o, il ~i~tema delle detrazioni annue, in
rcla7Jonc al periodo considerato per la dc
terminazione dell'incremento di valore impo
nibile netto, esigenze d i coc1·enza c congrui
tà al fine voluto avrebbero richiesto w1a di
versa commisurazione delle detra1ioni l"iferi
ta al graduale aumento del ,·alorc dcll 'im
mo"bilc nel corso del tempo. Invece l'inciden
?.a delle dt•tra7ioni fissate in misura costame
risulta inadeguata, in quanto non è proporzionata all'effettivo incremento, c nemmeno
alla parte d i esso ascrivibile alla progressi\ a
d iminw:ionc del potere d'acquisto della moneta, ma al contrario agisce in mio;ura via via
decrescente, c quindi con cffìeacia corretti·
va tanto minore quanto più ampio è il periodo di tempo intercorso tra i due termini
di raffronto, ancorato come ~. si tratti del
4 o del 10°o, a l valore ini7.iale, che nel tempo risulta semp1·e meno comparabile con
quello fina le.
Anche sotto questo profilo. è palese la irrazionalita del regime delle detrazioni, la cui
applicazione det,•rmina in concreto in~iustifi­
cate disparità di trattamento, laddo\e il legislaton? ~i cr;a proposto di eliminarle.
(ContiHIIQ)
L'Amministrazione e il Pubblico
nel discorso del nuovo Presidente del Consiglio di Stato
Comt è çtafO pubblicato nel numero scorso (pagina • Magistratura •), /'8 novembre,
;, occ:a.~ìolle dcll'ìll.\Cclìamelllo dì S.E. Lio11el/o Lel'ì Sa11drì a Preside111e del Consiglio di
Stato, l'alto magìst rato, dopo il saluto al P reside11te della Repubblica e alle altre Autori/ci dello S/(IIO, l1a cosi riassunto l'attività giurisdi;.io11ale ammini.~lrtllil'll e la silllaz.io11e
dd/a Giusli<.ia amminislrllli1•a ;, l/alia.
EU
HA
11\a.
E a proposito della funzione consulth·a,
,·orn•i subito dire che la !.ua distinzione da
quella giurisdizionale c, in un certo senso,
pummentc formak, in quanto entrambe mirano ad ossicurorc - l'uno in via prc\·entiva,
l'altra in vio :.ucccssiva - la giustizia nelramministro;ionc. Aggiungerò che anche la
consulema giuridico-amministrativa può essc.:rc di vero ousilio ~~II'Amministrazione attiva solo se c~crcilata da una magistratura
i11ù ipendcntc, che in piena indipendenza pos:o.a indicare al Governo i mezzi legittimi cd
opportuni per con~eguirc le finalità che esso !>i prefigge. Ne consegue che il paren·
del Consiglio di Stato non costituisce un
doppiorll' c non può essere sostituito da quello di altri organismi, che per costituzione,
ordinanwnto c finalità i~tituzionali rispon·
dono principalmente ad altre esigenze, pur
importantis.,imc, ma non a quella preminente
cd csclush·a di tutela della giustizia nell'amministrozionc.
La funzione consulth·a rimane quindi ancor oggi, a giusto titolo, a fianco di quella
giurisdizionolc, attribuzione fondamentale
dd Con~iglio. lo non l>O se tra le due fun·
......
Se l'esercizio del la 1un7ionc consultiva riguarda solo il Consiglio di Stato, il giudizio in sede contenziosa sullu legittimità c,
quando ammesso, sulla opportunità degli alti amministrativi interessa anzitutto i Tribunali amministrativi regionali, essendo il
Consiglio divenuto ormai giudice di appello.
L'attuazione della legge del 1971 ha coinciso con un notc.:volc, rapido incremento dci
ricorsi. Oggi, a sci anni dalla elfcttiva i~ti·
tuzione c funzionmaento dci T.A.R., l'aumento è notevole, non ~olo se confrontato con
i ricorsi che \·cnivano presentati al Con,.i
glio di Stato, c ol Con~iglio eli giusti;io am
ministartiva della Regione Siciliana, quando
l'uno e l'altro erano giudici di unico grado,
ma in relazione anche ai ricor,i presentati
agli stessi T.A.R. nei primi anni del loro
funzionamento. Nel 1978 sono stati presentati in primo grado quasi 36 mila ricorsi;
le decisioni pronunciate sono stole 15.350,
mentre i ricorsi pendenti al 31 diccmbt·c
erano oltre 105 mila. Gli appelli pt·oposti al
Consiglio nello stesso anno sono stati 2.119
(anche essi in aumento) c quelli deci~i 840.
Si tenga presente che al Consiglio, che dcve rar fronte a oltre 15 mila ricot·si residuo
della vecchia giurisdizione in unico grado,
continuano a pervenire in unico grado i ricorsi contro atti degli enti della Regione
Trcnlino-Alto Adice (530 nel 1978), nella qu<~·
le non funziona ancora il Tdbunalc r·cgionale. Complessivamente le dc.:cisioni del Consiglio in sede giw-isdizionnle nel 1978 sono
state 4.490, i ricorsi pendenti al 31 dicembre
circa 18 mi la (in sede consultiva i pareri
espressi dalle tre Sezioni sono stati 6.170).
Nei primi sci mesi del 1979 questa sitauzionc
si è ulteriormente aggravata in l' grado: i
!}corsi pendenti superano già i 117 mila;
quelli dinanzi al Consiglio sono in\'ccc lc~­
gcrmente diminuiti.
Questo incremento nel numero dci ricor~i.
questa aumentata richiesta di giustitia omministrativa è in relazione, :~Imeno in parte,
con l'avvicinamento del giudice ai cittadini
e con la possibilità di adire il T.A.R. con
J'assistenw solo di un procuratore; ma dcriva anche da un peggioramento nella quolità dell'azione amministt·atÌ\':1, al quolc non
è certo estranea una minore preparazione
dci funzionari; c dipende altresì dall'oscurità, dalle impcrre1.ioni c dalle contraddizioni
di molti testi normativi di base, che l'Amministrazione deve applicare. Sta di fatto
che nell'anno 1978 oltt·c il 6000 dci ricor~i
in primo grado, sui quali c intervenuta una
decisione nel merito, è stato accollo.
I pochi dati che ho citato, c altri potrei
citarne ma non voglio tediare, dimo,t runo
di per sè l'ampiezza dc.:i problemi che si pon·
gono. se si vuole che la giusti.r.ia amministrativa sia non solo crfìcicntc, rno anche tempestiva. Sono problemi in porte di personale (c non solo di quello di magistratura, chè
l'insu(ficicnza del personolc di '>Cgrctcria c
particolarmente sentito), in parte di occclo:
razione, di rè,•isionc, di ammodernamento del·
le procedure. In questa matcri<~ il Consiglio
ha predisposto da tempo uno schema di te·
sto legislativo che r..:gola oppunto con cri
tcri moderni e adcro:nti alle attuali c-;igcn;c
la procedura innanzi ai T.A.R c.: al Consiglio
di Stato c rcaliua un'organica riformo del
procedimento, tenendo presente glr indirizzi
dello giurisprudenza c della piu autorC\Oic
dottrina c dello stesso sistema ciel codice di
procedura civile. Non è certo il caso di illu·
strarc anche succintamente tale tc.:sto, che
si compone di oltre cento ot·ticoli. Mi limiterò a dire che, tra J'altm, es~o tende ad
assicurare il sindacato ~:~iurisdLdonalc anche
in casi c situazioni che attualmo:ntc gl i sono
sottratti, prevede una maggior.: incisività del
giudizio di ottemperanza c, tcnendo conto
degli 01icntamcnti legislativi in materia di
lavoro privato c di processo del lavoro, del·
ta una procedura pitl rapida c ~nella per
le controversie in materia di pubblico im ·
piego, contrm·crsic che dc\ ono rimanere.: nel·
la giurisdizione esclusiva del giudice <llnllll·
nistrativo, che solo può garantire la tutela
del singolo di fronte a quelle lesioni di '>i·
tuazioni soggctth·c di interesse legittimo, che
carattcrizz..wo appunto queste contro,cr,ic.
Sono \'i\·amentc grato al Ministro Giannini
che ha sottoposto al Consiglio dei Mini-.tri
un disegno di legge di delega pct l'cmanozionc di un tt:sto che si i-.pira in gran par-
HA
EU
UE
***
l problemi della giusti~i:l amministrativa
hanno infatti assunto in questi ultimi anni
un particolare rilic,·o, specie dopo l'istitutionc dci T.A.R. - i Tribunali amministra·
tivi regionali - ancnuta con una legge del
1971. Politici cd operatori del diritto auspicano rironnc che rendano più sollecite ed
bpcranti le decisioni c garantiscano situa7ioni cd intcr·cssi che oggi sono molto spesso sottratti alla tutela giurisdizionale. Num·i
testi Jcgislotivi sono all'esame del Parlamento.
!n realtà il continuo di latarsi dell'azione
amminblrativa c l'i!>tituzione dci T.A.R. hanno impresso un l'orte scossonc alle vecchie
strullurc che trovano ancor·a la loro prindpalc disciplina nel T.U. del 1924, nel quale
sono riunite norme che risalgono anche ad
anni pitl lontani: al 1907, a l 1889 c persino
al 1865. D'altra parte il numero sempre crescente di ricor~i. di domande di giustizia
non può piu essere fronteggiato con i mezzi
c.: le procedure e<,btenti.
Infine il decentramento regionale c certe
inno\'alioni intcn·cnutc, molto spesso di fat·
to, nello :.tesso iler di formazione delle norme giuridiche, hanno posto problemi ai quali puo c~scrc intcrcs>.ata la fun~ionc consul-
.doni possa farsi una graduatoria di importanza. Non lo credo. Solo penso che anche
qui possa valere, mwaus llllllamli!i, il precetto
che Bernardino Ramazzini, il fondatore della moderna medicina del Lavoro. enunciava
quasi tre secoli or sono: lo11ge praestn11/ilts
est praeservare qtw11z curare.
Orbene, recenti sviluppi dello legislazione
c certe conseguenze, forse non previste, che
ne sono derivale hanno portato ad eliminare
il parere del Consiglio di Stato in materie
nelle quali il suo intcn·cnto era ritenuto
opportuno, anzi indispcns<~bile - c tale sembra essere ancor oggi.
ro, ad ogni modo, non insisterò, a questo
proposito, sulla opportunit11 già da altri segnalata. c che pienamente condivido, di assicurare nuonrmcnte, allr:wcr::.o la consultazione facoltati\'a, il concorso del Consiglio di
Stato nella formazione delle norme sulla organiaazionc della pubblica amministrazione
o di quelle rclath·c :~gli ordinamenti del personale; o nella prcdisposizionc di regolamenti minbtcriali, che secondo una prassi, a
mio an•iso non commendevole, si vanno moltiplicando, put· avendo mollo spesso od oggetto rapporti giuridici delicati cd importanti; o infine nella preparazione di atti regionali in materie trasferite dallo Stato alle
r·cgioni. Del resto, nel corso della passata
legislatura era ~taio presentato dal Governo
al Parlamento uno schema di disegno di
legge che prevedeva appunto la consultazione [acollativa del Consiglio da parte delle
regioni, c mi pcrmcllo di segnalare al Governo l'opportunità di una sua nuova pn.....
sentazionc; anche pct· quonto conccmc i regolamenti ministcriali, devo dare atto al Governo di averne sottoposti alcuni all'esame
c al parere del Consiglio; mi auguro solo
che questa prassi si consolidi.
Non mi limiterò perciò a richiamare i casi ora ricordati, perché il problema dcll'opporttmità di ricon·crc alla consulenza del
Consiglio di Stato può porsi ormai in termini più ompi, in dipcndcnw di una c\•oluzionc che si è manifestata c \'a intensificandosi in sede di formozionc degli alii amministrai ivi c delle stesse norme giuridiche,
anche primade. L'odierno ordinamento è caratterizzato da una sempre più estesa par-.
tccipazione degli interessa t i alla definizione
dci problemi che li concernono, soprattutto
nel campo del Ja,·oro dipendente, pubblico
c privato, m<~ non solo in esso, c in quello
dell'ordinamento c del funzionamento delle
stesse istituzioni, dall'impresa privata olia
pubblica amministra~ionc, diretto o indiretta. Questa partecipa~ionc non si limita c
non si esaurisce in consultazioni, o nella
espressione di voti o di parcl'i, o nella presentazione e nel sostegno delle cosiddette
piattarormc, ma porta generalmente alla conclusione di accordi formali tra le parti in·
teressatc, accordi che poi costituiscono la
base dci relativi provvedimenti omministrativi o legisl<~tivi, nei quali talvolta vengono
trasfusi puromentc c semplicemente. Parafrasando ciò che un tempo disse Carnclutti
a proposito del contratto collctth·o di lavoro
(a\'Crc esso il corpo dd contratto c l'anima
della legge), si potrebbe dire che molte delle più recenti manifcsta ... ioni normativc hanno invece il corpo della legge c l'onima elci
contratto.
Ora, molto spc ...so, quc~ti prO\'\'Cdimcnti
hanno carattere c portato scttoriali, c non
sempre appare evidente o quanto meno non
è di facile, immedi:lla percczionc il fotto che
un particolare indiriao seguito, o una certa
solu.tionc adottata in ordine a problemi modesti c circoscritti si riflettono c si ripercuotono su problemi analoghi, ma di ben
più ampia port<Ha in altri campi, o contrastano con princìpi c soluzioni già odottati
c accettali. Si determinano così reazioni a
catena, che, come quelle nucleari, non è
sempre rocile dominare, anche perché si può
incorrere in uno violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Un'analisi preventiva della compatibilità di
certe soluzioni con l'ordinamento gi11 accolto cd accettato, l'ind ividua;ionc delle mo·
dilìchc che in altri campi do\•ranno essere
introdotte, gli ostacoli eh.: possono ritat·darc
l'attuazione di certi prov,·cdimcnti concordati, dc,·ono c~serc chi<~ri agli organi legislativi c gO\·ernath·i. E in questo campo il
Consiglio di Stato, se interrogato, è in grado
di dare un propl'io po>.ith·o contributo al
Gm·crno c, se richiesto, anche al Parlamento.
Con il che sia ben chi:Jt'O, !ungi doll'in-
AH
• Gem·ralmcntc, ltll'allo dd proprio insediamento, un Presidente ritiene doveroso esporre un programma di lavoro o quanto meno
indicare i princ\pi c criteri ai quali intende
i~pirare In propria azione. Per il Presidente
del Consit,:lic> di Stato il programma i:! fissato pcr la massima parte dalla legge. Egli
dc\·c.: prc.:sicdcre J'Adunan1a Generale, alla
quaJc ~>Pi.!tta di pronunziarsi in sede consul1iv:~ sui testi normativi nonché su questioni
gc.:ncrali c di massima, ma per la quale sarà
opportuno che le Sc7ioni wnsullivc [acciano
pitl largo u::.o della [acoltit loro accordata
di dcmandore l'esame di alcuni t·icorsi straordinari;-.dcve prc~icdcre anche l'Adunanza ple·
naria delle Sezioni giurisdizionali, alla quale
potrebbe anche dcmandorc la trattazione di
ricor~i che egli giudicasse porticolarmente
importonll (m:l ... orà prcfcribilc non usare
di quc;t:l lacoltà, c trattare solo i ricorsi
riml·ssi dalle Se~ioni, c ciò per c\'itarc che
si po;~o anche so~pettarc di a\'er voluto sot·
trarre un ricorso al proprio giudice naturale); potrebbe onche pt·esiederc le Sezioni consulti\'e, ma non lo forà, non essendovi olcuna ragione per SO\ ropporsi agli eminenti colleghi che le presiedono; dovrà inYece usare
tuili i meni a disposizione - ma qui le
lacune matcri~1li non mancono - perché tut·
ti gli organi dd Consiglio siano in grado di
adempiere nd migliore dci modi c sollecita·
mcrHc.: ai compiti loro demandati; dovrà in·
Jìm: esc~,;.citare tullc le altre attribuzioni che
la legge gli affida in ordine al Consiglio c
in or.dinc :lnchc ai Tribunali amministrativi
regiona li. dci quali deve presiedere il Consi·
glio di"'t>rcsidcnzo.
Ma se per quanto concerne l'enunciazione
di un programma c dei criteri ai quali intende ispirarsi il neo Presidente del Consiglio di Stato può limitarsi a queste poche
dichiarationi, egli può ben esprimere in quel>ta occasione il proprio punto di vista sui
piu importanti problemi che nell'ora presente ~i pon~ono al Consiglio di Stato ed allo
giusti~ia ammini&trali\'a in Italia e investono per ciò '>tesso l'intera amministrazione
rtalkma
tralciarc o dal t·cndcrc comunqul! più difficile il pcrseguimento di obbic.tth·i c di lini
che rientra nella esclush·a competenza c "r.:sponsabililà del Parlomento c del Go,erno,
si vuole solo contribuire a fat· si, non ~olo
che questo perscguimento a\\'cngo nel pieno
rispetto della legittimità, ma ~oprattutto che
siano conosciute prc,·cnth·amcntc le dirficolt;t
che, in sede di attua.r.ionc, pos!>ono prc.:scn.,ta_r~i •. e, eh~ perciò devono essere oggctt ivamente considerate c valutai~ per potcl'lc loll·
pera re.
UE
La giustizia amministrativa
AH
....
lmpie~o
536
te appunto ai principi ~eguiti nello schema
da noi predisposto. Mi auguro che il pro
getto di legge di delega possa pervenire pn;
.,lo dinan.r.i al Parlamento cd essere presto
:tpprovato.
Ma il problema che è po!>tO dal numcru
clc,·ato c sempre crescente di ricorsi non
può tr·o,·arc sohuioni sul solo piano dcii<~
riforma c dello snellimcnto delle procedure
E' anche in gran parte problc.:ma di pcr,o·
naJ.e, di numero e di qualità.
Per i T.A.R. la legge istituti\a prc\c.:dc un
organico complessivo di 220 magistrati, m:l
in questo momento i posti occupati sono so
, lo 155. l concorsi, benché affollati, hanno da
to si nora un numero molto modesto di \in
citori; le commissioni giudicatrici ~i attl'n
gono a giusti criteri di severità nella !>Celta
di chi deve esercitare il delicato compito di
giudice ammi.-.strativo. Dovranno passare al·
cuni anni prima che l'organico sio completo.
Mi domando perciò se non sarebbe il C:IMJ
di studiar·c, tra l'altro, la possibilità di prc
vedere, anche per i T.A.R., una soluzione par·
zialmcntc analoga a quella in vigore per il
Consiglio di giustizia amm inistrativa dell(l
Regione Siciliana, che ha dato, in ormai lrl'll
t'anni di funzionamento, positivi risultati; si
tra t tcrebbe cioè di integrare la compositiorll'
dci singoli Tribunali con alcuni giudici no
minati. su designazione delle Regioni, ma·
gari per un periodo di tempo determinato
scelti naturalmente tra clementi in posse>.~o
di tutti i requisiti di competenza, di attitu·
dine, di carattere, per esercitare il delicato
ufficio. Si potrebbe così attuare anche un
certo opportuno collegamento tra l'organo
giudicante c la realtà economica c sociale
della regione nella quale opera.
Per quanto concerne il Consiglio di Stato,
l'attuale sistema di scelta dci Magistrnti at ·
tra\·erso le tre distinte proccdut·c del con
corso, della nomina diretta e del trasferì·
mento dai T.A.R., ha garantito si nora aii'Isl i
tulo l'apporto di quelle competenze giuridiche cd amministrative che sono indispcn~a­
hili all'esercizio delle sue funzioni. Quanto
all'organico, esso presenta a t 1u~1lrncnte numerose vacanze nel ruolo dci consiglieri, deri
vantc dall'obbligo di riservare una percl'll·
tualc di posti ai provenienti dal rcfcrcndariato, c i posti r iservati sono attualmente
sovrabbondanti rispetto a questa esigenza.
Ma le nuove dimensioni dell'azione amministrotiva, che si è estesa ai settori piC1 vori.
c.:conomici e sociali, pone per il Consiglio,
anche sotto questo aspetto, delicati problemi di adeguamento. Ormai all'esercizio ~o­
prattutlo della funzione consultiva non sono indispensabili solo l'apporto del giuri<,t:J
c il contributo dell'esperto della pubbliC<I
amministrazione; occorre molto spesso anche il concorso di chi ha acquisito, magari
attraverso altre esperienze, la conoscc111.a app.-ofondita di tutti gli aspetti del lcnomcno
che è alla base del provvcdim.:nto di cu1
'>Ì deve \'aiutare legittimità c opportunittt
amministrai h o. Io penso perciò che sarebbe opportuno ampliare, entro certi limiti, la
scelta dei membri del Consiglio. E mi domando se l'esperienza francese, indubbiomcntc posith·a. dci Consiglieri di Stato in sct
vi7io straordinar-io, nominati in numero 11
stretto, per un periodo di tempo detenni
nato c provenienti dai più vari scllori dd
la vita sociale - culturale, economica, '>in·
dacalc - non potr·cbbc utilmente csscrt• spl'·
rimcntato <~nchc da noi.
***
A qucs(() punto mi accorgo che.: con qu,·
~tu idea dci Consiglieri di Stato in ~crvvio
'>traordinario c con qualche altra adombra
ta poco ra (quella, ad es., dei magistrati dci
T.A.R. nominati su dcsigna7.ionc ddlc.: regio·
ni), vengo a trattare problemi che sono at
tualmcntc all'esame del Parlamento c clll'
sono oggetto di quel disegno di legge sull'or·
dinamento della giurisdizione amminisll·ot Ì\ a
che, a quonto mi risulta, si tr0\':1 dinanti
alla Commissione Affari Costituzionali dci I'Asscmbleo di Palazzo Madam<~.
Si tratta di un pron-cdimento originato da
un disegno di legge go,·ernati,·o che rigu<u da\':1 il personale di segreteria dct T.A.R.
(per il quale personale, sia detto tra parcn
tesi, una disciplina. :Illesa da anni, appar.
ormai \'ct·amente urgente); a tale disc~no dr
legge si sono aggiunte altre ps·oposle piu
generali, di ini.z iali\'a parlamentare, dando
COSI origine ad un testo unificato, che h.1
ottenuto l'approvazione del Senato nel cor
~o della passata legislatura.
t\on credo di rcvclat·c un segreto ~c dico
d1c tale provvedimento, nel testo allora ap·
1wovato, aveva lasciato particolm·mcntc pct
pkssi c preoccupati i membri di quc.:sto Consiglio. N'egli scorsi mesi le due associazioni
dci Magistrati del Consiglio di Stato c.: dct
T.A.R. si sono incontrate e, superate alcun'
inL•ioli diffidenze c incompreno;ioni, si M!llo
troYatc d'accordo nel prc\·cdcrc cerlc '>olu
1ioni per i punti che erano più contro\'erst
Si tralla di un accordo del genere di quelli
ai quali innarui acccnna,·o. che hanno !';.\Ili·
ma del contratto ma aspirano ad a\'crc il
cot-po dello legge. Naturalmente, poiché J,·
quc:.tioni regolate non interessono !>olo Il·
due parti in causa, ma incidono anche -.u
(Co111i1111a a pag. 551).
~~guiti.
EU
AH
UE
HA
EU
pubblica amministra.lione, '>ulla base di indici di produlli\ ità c di altre idonee misure
di quantità, qualità -c co~to dd lavoro, in
funzione di programmi tricnnali di progrcssh·o incremento della produttività nell'erogazione dei senizi di competen1..a delle singole
Amministrazioni.
Arl. 23. - (Col/serl'llz.iolll: delle al/ rtbu:;1011i).
- Fino a quando non !>arà pro\ veduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili profc-,sionnli di
cui al precedente articolo 3, null:t è innovato circa i compiti c lc attribu;.ioni previ!>ti
dalla nomativa vigente alla data dell'entrata
in vigore della presente legge pcr le qualilìchc rive.~tile all'atto dcl l'inquadr:tmcnto.
Art. 24. - (Stipelllli). - A decorrere dal 1•
gennaio 1978 ai lini giuridici c d::tl l' luglio
1978 agli effetti economici, al pcr~on:1lc clossiftcato negli otto li\·cJii lunt.ionali-rc tributivi, di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi inizinli:
primo livello lire 1.800.000; !.ccondo, lire
2.196.000; terzo lire 2.556.000; quarto, L. 2 milioni 790.000; quinto L. 3.150.000; sesto lin:
3.600.000; settimo L. 4.500.000; ottavo lire 5
milioni 400.000.
Al compimento di tre, ~ci, dicci, quindtci c
\'Cnli anni di ~cn izio ~enza demerito nel li·
wllo di appartenenza sono attribuite nltrc
classi di stipendio con un aumento costante
del 16 per cento dello stipendio init.ialc di
li\'ello.
/~:el periodo di pctmancnta 111 ciascuna
classe di stipendio, compresa l'ultima, sono
corrisposti aumenti di stipendio in ragione
del 2,50 per cento dello stipendio previsto
pc•· la classe 51cssa per ogni biennio dt scr\ i1io prestato senza demerito. Cii aumenti
biennali di stipendio maturat i in ciascuna
classe sono l'iassorbiti al conseguimento della classe di s t ipcndio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conl'eriscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richies ta.
Al personale di cui a l presente titolo non
si applicano le disposizioni re ial ive all'aumento anticipalo di stipendio per merito
PI'Cvisto dall'articolo 33 ucl dt..'Crcto del Pt·csidcntc dt::lla Repubblica 10 gcnnnio 1957, numero 3.
Art. 25. - (Attrib11r.io11e 111tovi .Hipell(/i). Ai fini della determinazione del nuo,·o stipendio spettante, dal t• luglio 1978 o dalla dala
di assum:ionc se successiva, al pcr~onalc collocato nei Jh·clli funzionali-rct1·ibutid ai scn·
si de! precedente articolo 4, si considera il
trattamento economico complcssi,·o annuo
lordo spellante alla stessa data per stipcn
dio, assegno pcrcquati\'O pensionabilc di cui
alla legge 15 no\·embrc 1973, n. 734, aggiun.
;doni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 c 21 nO\'Cmbrc 1978, n. 718,
nonché per la valutazione ai fini economici
dell'anzianità di servi/io.
Agli stessi fini si con!>idl·ra anche l'assegno personale pcnsionabilc previsto dall'ultimo comma dell'articolo l dclln legge 15
novembre 1973, n. 734, c quello stabil ito clall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3, o <.1;~ di:,posizioni analoghe.
'cl caso in cui il trattamento eco nomico
La giustizia amministrativa
HA
Il L.
Art. 17 - (AÌ)(Jti::t<me clt:t rapporti irl{orma;, i). - Sono aboliti i rapporti informath·i
<.'d i giudi1i com~lcs~i\ i annuali.
R<.·~tano o;al\·e le rdalioni previste, al termine del periodo di pro,·a, per la conferma
in ruolo non'ché i rapporti informath•i c i
giudi7i ..:omplcs~h·i annuali relativi al personal<: che ha titolo pcr accedere a po~ti dirigcnziali pct· quanto richiesto dall'articolo
22, s<.·ttimo comma, lettera rt), del decreto
dd Pn:~identc tlclb Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni
del nuo\o ordinamento che :.nranno indicale con uccrcto dd Presidente uel Consiglio
elci ministri.
Arl. 18. - (Sam;io11i tli.~ciplirwri e !10/e di
demerito). 11 servizio prestnto nell 'anno
non 'icnc valutato ai lini della progressione
cconomi~.:a c dcll'anzianitit richie~ta per il
pas~aggio ::ti livello l'unt.ionalc retributivo supcriorc nei conlronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni ùisciplinari di cui nll'articolo 78 del clc.:rclo del Pn:sidcnt.A.:, della Repubblica IO gennaio 1957. n. 3, esclusa la censura, sah-o i
maggiori clfctti dclln snnzionc inogal3.
Nd caso in cui f'attiviL~\ prestata sia stata
l'<Hnunquc di scarso rendimento, scn1..a valilla giw.tificazionc; il ~apo ullicio del pcr:.onalc intcres::.ato ha l'obbligo di prc!.cntarc
al ..:onsiglio di amministnvione apposita rcl;tZionc moti,·ata accompagnata dalle controù<.·duzioni dell'intcrcs~ato.
Detta relazione \:a notificata al dipendente entro il mese di gennaio succcssivo all'anno con-.idcrato_ c h: con t rodcduzioni debbono pcn·cnirc al capo urtìcio entro il succc-.o;ivo mese di febbraio.
Il consiglio di amministrat.ione può deliberare a carico elci dipendente intcrc!.salo
una nola di demerito che produrd1 gl i stcs-.i dfctti di cui al primo comma.
Art. 19. - (Ruoli w1ici 11azionali). - Con la
-;tessa h.:gge con la qua le verrà costitui to Jo
organo centrale per l':lmmini!-.tra:~.ionc ciel pc1·.,onalc statale sarallno dcllatc norme per la
istitu/ionc dci ruoli unici nnzionali del personale medesimo.
Art. 20. - (IUw:rva di posti carriera dip/o'llllliNt). - Nei concorsi di ammissione alla
carricr;~ diplomatica il 15 per cento dci posti
i: ri~>cn·ato agli impiegati del Ministero dcgli aff:1ri esteri con qualifiche corrispondenti
a quelle già delle C<HTicre di concetto della
'tessa ammini!.trazione, in possesso del titolo di !-.tudio richiesto per l'ammissione alla t:;,rricra diplom:Hica c con almeno cinque
anni Ji dfctti\o scn·i/10 nella c'\ carriera
uì concetto di pro,·cnicn:ta o nelle nuo\·c corrispondenti qualifiche.
l posti risen·ati, non utiliztati a fa,·orc
ùi candidati interni, !>:\l'anno conft.:riti anli
idonei
o
Art. 21. - (Orgalliz;za:;ione del lamro). L'organin.azionc del lavoro dci pubblici dipendenti sarjl ispirata al principio della parLecipaz;ione c della responsabilità, valoriz/ando l'apporto individuale c la qualificazione prok.,sionalc degli addetti, la rcsponsabilita ad ogni liwllo, la mobi lità cd il perfclionamt:nto del pcrì.onalc, al fine di assicu•·arne un continuo adeguamento ai valori di
dl·mocrazi~l c fun:~.iollalità.
Pet· le esigenze lunt.ionali delle singole
amministrazioni ed in relazione a specifici
progetti per il raggiungimcnto di ben dclìniti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strullure delle nmministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofcssiona li, particolarmente quando l'azione
ammini:-.trati,·a si estrinsechi in attività di
studio, di ricerca, di progcltazionc c di programmnzionc, di \·crifica dci risultati conL'organizzazione del la\'oro dc\'e csc;crc linalinata nel suo dinamico adeguamento alla
rcaWt opcrati\'a dcll'amminbtra7ionc, agli
obi.:lth·i di efficienza, di economicitil, di effi~.:<\cia c di redditi\ itil dell'azione tccnico-ammini-,trati\·a c volta ad a~sicurarc il ma!>sirno
coordinamento tra i \'ari livelli dcll'ammini... trazione pubblica cd il l.Oddbfacimcnto dl'lla domanda di sen•i;ri da parte della colletti\ i là nazionale, eliminando interferente c
duplica.o'ioni di competenze, pareri c concei-ti esterni non necessari.
Art. 22. - (Produltivitil e rentlimemo). Pcr il raggiungimcnto delle final ità di cui al
precedente artico lo 21 con succc~>s i va legge
!-.ar;~nno dctt3tc norme in materia di organizzazJOnc del lavoro nella pubblica a mministra:rionc in a rmon ia con i criteri cd i principi ispiratori co11Lcnuti nel lo stesso precedente nrticolo.
Tali norme uevono essere nltrcsì finalizzntc al n:cupero della produttività c al migliormncnto dcll'eflìcncin nelle prcsta:~.ioni
dci se n t/i, nnchc mcdinntc l'int roduzionc di
idonee mctodologic di \'alutazionl', che consentano l'indi\'idmvionc c l'impiego di stantlanh di esecuzione diffcrcn,iati secondo il
tipo di ali h ità indi,·idualc c eli gntppo su
cui lktcrminnrc i casi di merito c di demerito ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del per~onalc.
Gli standa1·d.~ di esecuzione sono definiti,
c P<'roidicamcnlc ri\cduti, in sede di rdazionc annuale al Parlamento sullo stato della
(Contimtaziolle dalla pag. 536).
delicati problemi nttinenti alle i'Lituzioni c
al loro funzionamento, spella al Governo c,
in ultima analisi, al P::trl3mento, eli decidere
se. c in quale misura, accogliere, solto veste di emendamenti al primitivo testo, le
proposte a\•anzatc.
Ho appreso che ieri il Co,·crno ha presentato alla Commissione scnatorialc alcuni
emendamenti. Non li conosco, ma se li prc·
scnlcrà, non potrò che rallegrarmcnc, in
quanto mi auguro eh..: essi con<,cntano di
riaprire in quella sede una di~cussionc approfondHa c !>iano tnli da eliminare quelle
preoccupazioni e quelle pcrpll'~sità cui ora
ho accennato. Prcoccupa;doni c perplessità
che derivavano principalmente da que lla che
ci è apparsa, nel tc~to primitivo, una chinra sotlovalutazionc del nosl ro Consiglio c
delle sue funzioni, specie di quella con!.ultiva, nonché dalla convint.io11c che quel testo non può conscgu it·c lo scopo londamcn·
tale per il quale è stato propo~to, di organizzai-c cioè la giurisdizione amministrativa
in modo che possa realmente frontcgl!iarc
l'aumentata richiesta di giustit.ia.
Ad ogni modo, perché non ..,or11::tno equi·
voci o malintesi l>ulla posi/ione del Cono;iglio di Stato in qu~:sta materin, mi permetto subito di aggiungere - c credo di poter
parlare a nome anche di tulti i miei Colleghi - che io condivido pienamente l'esigenza manifestata da1 Colleghi dl·i T.A R.
di fissare uno stato f!iuridu;o identico pcr i
membri dell'una c dell'altra magistratum;
537
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Richiesta c rilascio di certificazioni da
parte della Pubblic a amministrazione
AOTA MINISTERO FINANZE Dire~to'le Generale Tasse - del 12 giugno 1979, tlll·
291676.
L'A-,sociazion}1' .. ha chiesto alcuni chiaJ'imcnti in o{dine al trattamento fiscale per quanto concerne la imposta di bollo applicabile ai certificati rilasciati dalla Pubblicn Amministrazione, su richiesta degli interessati, l! alle domande dirette ad ottcncrli.
La qm:sllonc è stata posta con particolare
rikrimcnto agli Uffìci Provinciali del Lavoro
c della \lla::.:,imtt Occupazione presso i quali
sono tenuti gl i elenchi pl'cvisli dall'art. 19
dclla Legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai quali
si rivul gono, Pl'l' ottener<! certificati necessari al l 'a~!.unzione obbligatoria gli appartenenti ad una delle categorie indicate nel titolo I
della !.les'a legge n. 482.
11 quesito è stato infatti formulato pc•· conoscere se i prede!l i uffici del lavoro siano
obbligati a ri lasciare in bollo i ccnnati Cl'l'·
tilicati - nonol>tantc gli interessati li richil·d:~no in carta ~cmplicc c se le domamk
per ottcncrli possan() essere avanzale anch<'
,·crb31 mc n te.
Riticnc, al riguardo, la scri,·cntc che, O\c
particolari disposizioni pre\'edano, }h!r cao;i
di specie, la produzione in C:lrta semplice di
ccrllficati, attestati, atti c documenti, gli or·
gani della Pubblica Amministrazione, su ::.pccificn richit:St3 degli interessati, de\'Ono rilasciarli in cscnzionc dal bollo.
Va tutta\ ia e\·idenxiato che se l!·attasi di
certificati cd altri atti pre,·isti dalla parte
l della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ollobrc 1972, n. M2, c che andrebbero soggclli
al bollo sin dall'origine, cioè dal momento
in cui \'Cngono posti in essere, una volla rila!.ciat i non in bollo - perché così richicsto
dagli interessati sulla base di specifiche norme esen ta t i\'c - non possano essere utili:~.­
,_abili per scopi diversi senza che prima vengano rcgolariuat i presso l'Ufficio del registro col pagamento del tributo dovuto e elcile rclnti\'c penalità.
Ciò in quanto sugli alli c documenti soggetti a l tributo in parola sin dall'origine da
pane dell'Organo che li rilascia, non è data
a i contribuenti la facoltà di applicare marche da bollo succcssivnmcnte all'emissione dc·
gli atti c documenti stessi.
Posto quanto sopra, si ritiene altresì - in
relazione ::ti quesito proposto - che per effetto della norma contenuta nell'art. 14 dcJia
tabella allcg. B annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le domande aYanzate dagli
interessati ngli organi della Pubblica Amministrnzione, intese ad oucncre certificati cd altri alti c documenti esenti dal tributo di che
tralla'>i, possano cssc•·c redatte su carta semplice.
"
Pl~r quanto concerne la possibilità o meno
di rholgers i coralmente" agli uffici della Pub
blica Amministrazione per chiedere - come
11<'1 C<tso in csnmc - il rilascio di un ccrtifi·
calo, di un attestato, ccc., si precisa che In
vigente Legge di bollo (come, del resto, anche la p1·eccdcntc) non obbliga il contribucnte a rivolgersi per iscritto agli organi dello
Pubblica Amministrnzionc, ma stabilisce che
il tributo si rende dovuto qualora l'istanzn
assum3 la forma :;critta cd in mancanza di
una csplicita norma escntati\·a che dcronhi
<~l dispo ... to dell'art. 5 della tariffa alh:g."' A
al menzionato decreto prcsidcnt.ialc n. 642
del 1972.
Per lo sviluppo della cultura
llll'rQ
UE
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale statale
complessivo, come sopra dctenninato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di
inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.
Qualora in\'ccc detto trattamento !>ia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli con:;cguibili nel li\'ello RCr clas!>e e scatti
c con l'eventuale aggiuntti- di scatti anche
com·cnLionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, O\ c siano stati attribuiti aumenti di SI ipendio com·cnzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabcllarc
immediatamente inferiore agli scatti com·cn·
Lionall conccs,:,i., •
Cii ·às!.egnl a{/ perso;ram di cui agli articoli 2, 3, 20 e '22 della legge 15 novcmbrc 1973,
n. 734, c all'articolo 9 della legge 19 luglio
1977, n. 412, sono riassorbiti con la succc~·
siva progressione economica, per passug.gi di
livello.
Per il personale di cui al terzo comma del
precedente articolo l si osservano, ai lini
dc lln determinazione dci nuovi stipendi, lc
disposi:~.ioni di cui agli articoli da 83· a · 87 del
1itolo III, capo I, della presente legge.
Per il personale della carriera dci dirigcn
ti di ricerca c elci ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso
particolare previsto dall'articolo 54 della Jcggc 7 agosto 1973, n. 519, t: ridotla di un impol·to pari alla somma dell'assegno annuo
pensionabilc spèltante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di a::...,unLionc se suc·
ccssi\·a, c dell'assegno speciale annuo di cui
all'articolo unico, secondo comma, della lcggc 20 dicembre 1977, n. 9M. La riduzione si
:tpplica anche nei confronti dd personale chc
sarà assunto dopo la entrata in vigore della
presente legge detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di lire 770.000 c di lire 1.300.000 ~c trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore c di primo ricercatore o dirigente di ricerca.
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinalo dal proprio ordinamento di sellore. Ai funz ionari della predella carriera con il grado di segretario di
lcga7ionc c di primo segre tario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gl i impiegali dello Stato
inquadrati nel settimo li vello, con 13 relativa progressione economica per an:i'iun i Là di
servizio indipendentemente dal grado rive·
stilo.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano
ancora conseguito il trattamento stabilito per
il primo dirigente è attribuilo il trattamento
economico pre,'isto per gli impiegati dello
Stato inquadrati nell'ottavo livello.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4
c ;:.; nondt.! il primo, s~..-condo, t<.rzo, qu<•rlCJ
c quinto comma del Presente articolo.
Il dipendente che transiti al livello superiore coosegue nella nuova posizione, anche
ai fini dell'ulteriore progressione economica,
lo stipendio. tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti c con l'eventuale aggiun ta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente supcrim·c a quello percepito nella precedente posizione.
N'cl caso in cui nel nuovo livello, ai sensi
di quanto previsto dal penultimo comma del
p1·cscntc articolo, siano stati attribuit i aumenti d i stipendio convenzionali. ai fini del la
ulteriore progressione economica. il clipcndcnlc si intende collocato allo scauo biennale tabcllarc immediatamente inferiore agli
~calli convenzionali concessi. (Conti,wa).
AH
L'atteso Disegn o di legge aovernatlvo
dconosco che per i Colleghi dci T.A.R. dcve essere prt:\'isto uno S\'Oigimenlo di carriern analogo a quello delle altre mngistrature speciali, sicché ad essi - quando a\ ranno l'anzianitil richiesta - spellerà di presiedere i loro Tribunali; auspico che si mantenga, sia pure con una disciplina panialmcntc cli\·ersa, il trasferimento di Magistrati
dct T.A.R. al Consiglio di Stato (trasferimento che si è già ripclutamcnlc \'erificato
in questi due ultinù anni, cd ha at·ricchito
il Consiglio dell'apporto di Magistrati di alto valore).
Per quanto direttamente lo concerne, il
Consiglio auspica due cose: anzitutto, che
l'organo sostanzialmente di autogoverno il Consiglio di prcsidcnz..a - che il disegno
di legge prevede, abb ia una composizione
che, anche in relazione a quanto prescrive il
l comma dell'articolo 97 della Costìtuzionc,
lo ponga veramente in grado di fa1· l ronte
ai complessi e delicati compiti che lo attendono; in secondo luogo, che la scelta dci
Consiglieri di Stato - avvcngn essn atlrnvcrso il concorso, la nomina direlta o il trasferimento dai T.A.R. - cada sempre su
clementi altamente qualificati per scienza
giuridica cd esperienza amministrativa; c perciò non possa dipendere, come previsto dal
precedente testo che ci preoccupa, dalla sola anzianità di scn•izio maturata in altri
ruoli. In un momento nel quale le organizzazioni sindacali hanno giustamente rh·::thJtato, anche per le categorie operaie, l'clcmcnlo della professionalità, il Consiglio chicdc che anche per la scella dci propri mcmbt·i ,·alga analogo principio"·
e del turismo
«Palermo ospita»
• Palermo Ospita • è un'associazio11e, pr.:_,ieduw daii'At•l'. Si/l'io Colomba, creata da
alcu11i cilladit1i al {ir1e di promuovere l'inCOIHro fra i sillf~oli associati ed i wristi cltc
l'isittwo Palermo, mule instaurare co11 gli stessi 1111 co11tatto umano e fat·orire uno scam11io di idee e di esperienze.
Ciò, 1wturalmente, può colttrilmire a rendere più piace1•ole il soggiorno dei singoli
Pisilll tori, ·•che potra11110 trovare 11clla cittù
1111 « ClllliCO ».
Fra gli associat i vi è 1111 rilevante numero
di esercenti la professione forense e di nw
gistrati.
F' nelle inlcmzioni di « Palermo Ospita, di
promuovere Wl incontro col! tali eventuali
alt re associctzioni cousorelle 11ella prossima
primavera.
Il tc:ma del/'incomro - per altro 110n aHcora ben de[ìl!ito - si presume essere, appw'
to: • il turismo quale {atto 11ma11o e di reci
proca amicizia c quale s11peramento del {allo
purame11te economico-commerciale "·
Se t/ttalcl//10 dei nostri lellori volesse farsi
promotore: eli iniziatit•e simili a quelle prese
cltt • Palt: rmo Ospita», porrà rii'Olgersi alla
1hsocia:ione (Via Tunisi, 4 - Palermo - teletono (091} 585.727); sarà particolarmente gradito tmo scaml;io di idee con altre associazioni giù e.~iste11ti.
Promozion e a direttore di sezion e
(dal 19·5-1979)
Segreta ti
t:OJ\DIUfORI GIUiliZL\RI
Bollettino Ufficiale
N. 21 del 15 novembre 1979
NOMINE IN PROVA: dJ orfani, invalldi e
profughl: CATURANO R. trib. Benevento, ROMAN ELLI M. pret. Roma (OD.Ml'A. 30-6-1979.
rcg. 28-8·1979), MOSCATELLI R. pret. Roma,
SCHETTI. O IAXXACCONE C. trib. Avellino (DD.~1M. 30-6-1979, reg. J0.8-1979), MURO
E. trib. Napoli, PEPE R. A. pret. Campobasso (DD.MM. 18-7-1979, reg. 28-8-1979), MAT·
TIELLO M. pret. Aversa (D.M. 18-7-1979, reg.
JO.S-1979), COCHI M. trib. !Roma (D.M. 26-71979, reg. 28-8-1979), PRIMAVBRA R. trib
Roma (D.M. 30-7-1979, reg. 28-8-1979), BBRARDI \1. trib. S. :0.1aria Capua Vetere, CAUFA
TI L. proc. rep. C.A. Brc~cia, CAMPO G
trib. Latina, CAMPA.'.JELLA D. C.A. Roma
FERRARO A. trib. Roma, LAGATTA M. S
trib. Paola, LENA L. trib. A\•cllino, LIVERANJ L. t rib. min. Roma, MARRA M. C.A. Salerno, MOLLICA N. C. C.IA. Messina (DD.
MM. 1·8-1979, 1·eg. 10-9-1979), SEVASTA MINEO I. trib. Palermo (D.M. 14-8-1979, reg
19-9-1979).
EU
HA
~iolli:
l. OES DORIDES And1·ca, cessato dall'l
agosto 1979, assegno personale ridotto a lire
90 m.l. (Provv. 2~5-1975, rcg. 20-5-1976); 2. VA·
RO E Antonio; 3. ROSSINI Mario; 4. PER·
GOLA ARCIPRETE Gabriella; 5. SCOTTO LA·
Vl NA Nicola; 6. PASTANO Giuseppe, ass.
pers. rid. a L. 6.552 m.l. (Provv. 24-6-1975, reg.
9-3-1976); 7. SANTINO Alfonso Giovanni; 8.
AMATUCCI Rosario; 9. TUSCOLANO Giovan·
ni; IO. RUGGIERO Pasquale; 11. GENTILE
Maria Laura; 12. CARO'.JES Mariano; 13. FlORE Ermcnegilda, da Trib. a Pret. Montepulciano con funz. dir., asl>or. ass. pers. (Provv.
2~5-1975, reg. 2~5- 1 976); 14. FERRUCCI Fausto; 15. PROTETT I Tommaso; 16. GIANGIOR·
DANO Mada Pia, ass. pers. r id. a L. 6.552 m.l.
(Provv. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 17. FANTINI
fèrnando, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. (Prow.
2~5- 1 975. reg. 20-5-1976); 18. PRISCO Antonio,
da Prd. Rho a Prct. Vasto con fum:. dir.,
a~s. pcrs. rid. a L. 6.552 m.l. (Pro\·v. 24-6-1975,
reg. 9-3-1976); 19. SANNINO Ciro; 20. SIMO·
NESClTJ PERSICO Elena; 21. MARRESE Antonio; 22. SALMERI T indaro; 23. FERRIGNO
Enrico; 24. CASTAGNA Elsa; 25. ROSATI DE
CRESCENZO Gabriella; 26. fANTOZZI PRIO·
LO Franca; 27. BRUNO Antonio; 28. BUFAR·
DECJ Ezio; 29. RIDOLFI TUCCI Gabriella;
30. BASSI Ugo Vittorio, ass. pers. rid. a lire
7.770 m.l. (Provv. 3-5-1975, reg. 8-5-1976); 31.
VILLANOVA Aldo; 32. CATALANO Giovanni;
33. VACCA BARONTIN! Anna Caterina, ass.
pers. rid. a L. 90 m.l. (Provv. 20-5-1975, rcg.
20·5·1976); 34. CAVALLi Tatiana, ass. pcrs.
ass. (Pro\'V. 28-12-1975. rejl. 2~5-1976); 35. B01\IrACIO Angelo; 36. CAMPO Annamaria; 37.
CIHA, ESE ATTISANO Rita; 38. RISOLUTI
Pasquale, ass. pcrs. rid. a L. 90 m.l. (Prow.
20-5-1975, rcg. 2~5-1976); 39. RICCIONI Enri·
co; 40. FORMICHELLI Amelia; 41. PANZA·
RELLA Maurizio; 42. PERUGI NI Milvio; 43.
MALV ICA Marcello, ass. pcrs. ass. (Provv.
28-6-1975. reg. 14-6-1976); 44. ARZILLI COLA·
PINTO Maria Luisa; 45. CALZOLAIO Renato; 46 FERRAREIS Antonio; 47. fEGRI Rita,
a<,<,. pers. ass. (Prow. 14-6-1975, rcg. 18-6-1976);
48. CIIIARI Angela, ass. pers. rid. a L. 6.552
m .l (P1·ov'. 24-6-1975. reg. 9-3-1976); 49. SE-
HA
EU
Nel 11/to\'O codice gli i.stilllti dell'astensione
, della ricu.sazioue 110n SO/IO collegati al te·
ma de/l'incomptuibilità come nel codice in
d gore. Sono regolai i sui principi enunciai i
nella legge delega in qutu1to preordinati atl
assicurare l'imparzialità del giudice faculcan·
dolo o cost ringeudolo a l/Oli conoscere w1
proce3S.O quando, per determinate situazioni,
è zmwnc1mente prevedibile che non possa operare <;Oli la necessaria serenità. lnoltre le
11110\'C norme tendono pure ad evitare 1111 fa·
cile ricorso a tale mezzo di preclusione dell'auil•rtù processua/e.
L'art. 43 configura, quali motivi di asten:.iouè, le 1•arie ipotesi elencate dall'art. 64 come cau.>e di il/compatibilità aggiungendovi
quella del giudice che, nell'esercizio delle
proprie fu11zio11i, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti
oggetl.o dell'imputazione.
Ai sensi dell'art. 44 ove no11 interve11ga dichiarazione di astensione da parte del giudice neUe ipotesi di cui all'articolo precedente, potrà farsi luogo alla ricusazione.
E ' stato escluso cl1e possa essere propo.\ta riofr5azione sul presupposto elle sussistaIlO "gravi ragioni di convenienza •, situazione e~1remame111e vaga e generica cl1 e si presta a facili pretesti.
Ai srnsi dell'art. 45 la ricusazio11e potrà es"ere proposta IICII'udienza preliminare fino a
che no11 siano couclusi accertameuti relativi
alla costituzione delle parti; nel corso degli
atti istruttori compiuti da Wl giudice diverso
do quello dell'udienza prelimiuarc, fino a che
110n sia scadtllo il termine di cui all'art. 429
(IO giomi); nel giudizio fino a clw non sia
scaduto il termine previsto dall'art. 466 (subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamelzto circa la costituzione delle parti).
Qualora la causa di ricusazionc sia sorta
dopo la scadenza di tutti i termini anzidetti,
la relativa dichiarazione può essere proposta
e11tro tre giorni da quello i11 cui la parte è
ve11uta a conoscenza ed in ogni caso prima
cl1e il giudice abbia emesso prov11edimento
conclusivo dell'udienza preliminare, degli alt i d'i.si ruzione o del giudizio.
La diclliaratione di ricusazione co1z motivi
.e prove è depositata con atto seri/lo, unita·
me/Ile ai documenti ritemlli necessari, pres.\0 la cancelleria del giudice compete111e a decidere mentre copia della diclziarazione a11zi·
detta va depositata presso la ca,,·elleria del
~iudice ricu~ato. Può essere falla a11che a
mezzo di proc11ratore speciale, però ue1/'atto dì procura i motivi di ricusazio11c sono
richiesi i a pena di llllllità.
Ai sens1 dell'art. 46 (art. 67 tlt!l codice ~·i·
gente) 11el concorso tra ricusazio11c ed asten\ione prevale la seconda causa nel senso clze
e accolta la dichiarazione di a.çtensio11e fatta
dal giudice memre quella di ricusazione si
considera come non proposta.
Circa la competenza a decidere S11lla ricllsazione tratltl l'art. 47 elle ricalca il contellttlo dell'art. 68 del codice i11 vi~ore con la
aggiunta d'un secondo comma il quale dispone la 11011 ammissibilità della ricusazione
comro i componenti dei collegi competenti
a decidert! sulla ricusazione.
L'art. 48, elle riporta il disposto dell'art. 69
del codice vigente, tratta della decisione sulla ricusazione. La corte di appello o il tribwzale, qualora non debba rigettare la ridtiesra ricusazione la dichiara co11 ordi1za11::a. e può tli.~porrc, con lo stesso allo, che il
giudice si astenga dal proseguire l'attività
oppure si limiti all'acquisizioue delle prove
11rgcuti. L'ordinanza è comunicata al P.M. e
notificata alle tJarti private.
Il procedimento incidentale di ricusazioue
è regolato dalle disposizio11i previste per la
camera di consiglio con l'acquisizione di
prove Qltclle d'ufficio e sentiti il giudice ricusato e le parti.
L'art. 49 preclude al giudice açteuutosi o
ricusato la possibilità di compiere a t ti d'el
procedimento. Inoltre, con il provvedimento
elle decide le a11Zidctte preclusioni, dispone
quali atti fino allora compiuti dal giudice
asteuurosi o ricusato col!sen•illo efficacia.
Con l'arr . .SO si discipli11a la designazio~ze
del mapistra/o elle dovrà sostituire il giudice astenwosl o ricusato.
lm•cce l'art. 51 reca norme clze prevedono
sanzio11i pecuniarie in caso d'ilwmmissibilità
o eli rigel/o della domanda di ricusazione
confermando il contenuto dell'art. 7l del
codice in vigore. (Continua).
Antonio Ricci
Dir. sez. Trib. min. Napoli
UE
VII.
Ast ensione e ricusazione del giudice
DECRETO MINJSTERIALE 26 settembre
1979, iu corso di registra<.ione e di pubblica;.ioue ucl Bollettino Ufficiale.
I sottoindicati cancellieri ad eccezione di
TARQUINJ-QUAGLJATA Maria Teresa (n. ordine 83), sono promossi alla qualifica di di·
rettore di sezione d i cancelleria a tulli gli
effetti dal 19 maggio 1979, c destinati all'ufficio c con le fun.doni indicate a fianco di
ogni nominativo.
Pèr TARQUINI-QUAGLIATA Maria Teresa
la promozione è dispo~ta dal 19 giugno 1979.
Dalla data di decorrenza della promozione
ai medesimi è attribuito lo stipendio di lire
2.256.450 annue lorde, iniziale del parametro
307, oltre l'assegno percquativo pcnsionabilc
di L. 993.550 annue lorde.
Resta salvo il trattamento del 7• livello funl.iunale-rctributivo preYisto in via prO\·visoria, in applicazione delle disposizioni in Yi·
gore, per gli impiegati delle carriere dirci·
ti\·c.
Le Direzioni provinciali del Tesoro opere·
ranno nella nuova quaWìca le anticipazioni
dell'aumento periodico di s tipendio spettanti a seguito di nascite di figli, quando alla
data dell'evento o a quella di decorrenza del
beneficio l'impiegato interessato s i trovi già
a 1·ive-.tirc detta nuova qualifica.
Per FlORE Ermenegilda (n. ord. 13) il pri·
mo aumento periodico di sti pendio nel parametro 307 si maturerà il 4 agosto 1980, per
la va lutazione n ella qualifica attuale del res iduo di mesi 9 c giorni 15 dell'abbreviazione
concessa con provvedimen to 23 aprile 1979,
registrato l'li giugno 1979, rimasto improduttivo di effetti nella qualifica inferiore.
'ci riguardi di tutti i funzionari di cui
al presente proV\·cdimento sono re,·ocati gli
aumenti periodici di s tipendio disposti nella
qualifica inferiore con effetto successh·o alla
data di decorrenza della promozione.
Le maggiori somme eventu almente riscosse in conseguenza degli au menti come sopra
revocati sono dichiarate irreperibili.
Dalla data di dccorreiV.a della promozione,
l'assegno personale mensile lordo riassorbi·
bile, di cui all'art. 3 della legge 15 novembre
1973, n. 734, è dichiarato ridotto o assorbito.
come segue per i funzionari che ne sono
provvhti.
Riportiamo il numero d'ordi11e, il cognome
e il nome (e la nuova .sede, soltanto per coloro c-l1e so11o stati trasferiti) e le aHnota·
AH
(elab orato dalle apposite Commissioni
in attesa dell'approvazione definitiva)
illustrato articolo per arllcolo
538
NOTIZIARIO
* 11 Boli. UfL n. 22 del 30 novembre 1979
pubblicherà il D.M. 27-7-1979, reg. 29-9-1979
(in Mondo G. n. 38/79) di inquad ramento a
primo dirigente (Caruso Pietro più 6).
* E' in corso di emanazione il Decreto per
la nomina dci componenti della Commissione del concorso per titoli di servizio per l'at·
tribuzione di un posto nella qualifica di tliri·
gente superiore di cancelleria (vacanze 1979).
* Il Boli. Uff. n. 24/79 pubblicherà il D.M.
12-5-1979, reg. 15-10-1979 (in Mondo G. n. 22/
79) di promozione di 14 funzionari a J>rimo
Dirigeute di '·ancelleria, a seguito del relativo scrutinio espletato in esecuzione della
nuova Legge 3~9-1978 n. 583 (in Mondo G.
n. 43{18) c in relazione alla Graduatoria ri·
po1·tata (per estratto) in Mondo G. n. 4/79.
* Il Boli. Uff. n. 20 del 1979 ha pu bblicato
il D.M. 12-5-1979, rcg. 27-6-1979 (in Mondo G.
n. 22/79) d i promozione, con decorrenza l '
gennaio 1979, alla qualifica di direttore superiore di cancelleria r.es., in rclm:ionc alle
' 'acanzc dd secondo semestre 1978 (Sardara
Antonio piu 23).
* E' in corso di registrazione c di pubb licazione nel Boli. Uff. il D.M. 30-1~ 1 979 (in
Mondo G. n. 46/ i9) di promozione a direi/ore
.superiore (dall'l-7-1979) (Del Gitio Giovanni più 18), in esi to alla graduatoria elci 73
promovibi li, già riportata in Mondo G. numero 32/79.
* Il Boli. Ull. n. l del 1980 pubblicherà il
D.M. 25-5-1979, reg. 23-1~1979 {in Mondo G.
n. 23{19) di promozione, dall'l -1-1979, a direttore aggiunto (Vallario Mario più 49) (per
merito comparativo c per merito assoluto)
per il 2' Sl•me~l rt• 1978.
* E' in corso di registrazione il D.M. 3~ 1 01979 (in Mondo G. n. 46/ 79) di promozio11e a
direttore aggiunto di cancelleria, dall'l-7-1979,
per merito comparativo e per merito assoluto (De Martino Geremia più 38) in esito alla
graduatoda riportata in Mondo G. n. 32-35/
1979.
* Nel concorso a 560 posti di cancelliere
in pro~·a (carriera direttiva), indetto con D.
M. 15-7-1978 (in Mondo G. n. 38/78 c n. 42/78),
le cui prove scritte hanno avu to luogo il 29
c 30 maggio 1979, la Commissione esaminatrice (riportata in Mondo G. n. 20/79) continua la corezionc dci compiti (1420 presentati
nel 2' giorno): sono stati corretti circa 500
compiti. l temi assegnati sono stati riporta·
ti in Mondo G. n. 24/19.
* E' in cor~o di registrazione il D.J\.1. 10-61979 con cui sono promossi a segretari prin-
21 del 15 novembre 1979
r\'ITRIBUZIONE AUMENTI PERIODICI
DI STIPENDIO: CRISTALLO R.R. (P.D. un
IV 29-5-1979, n.-g. 24-9-1979).
,éOMANDO: D'ANGELO B . alla Comm
naz. Sodètà c borsa (a. l dal 17-5-1979) (D.M
3-7-1979, reg. 30·8-1979).
ASPETTATIVE: SCHIRO UNGUAGGIATO
R. (P. D.G. 7-7-1979, rcg. 10-9-1979).
CONCEDI STRAORDINARI: MONTESANTf ORESPI\J'A S., PENNACCHIO L. (PP.D
Ulf 8·5·1979, reg. 23-8-1979), DI RAUSO G
RUSSO GRA• O A., VALE ~TINI IORI L
VECCHIO--:E" G., ZALDINI RENDINE ,\i.
(PP.D. Un. TI 22-6-1979, reg. 1~9-1979), DOL·
CE.\1ENTE F.F. (P.D. Uff. li 27-6-1979, reg.
17·9-1979).
ASSENZE DAL SERVIZIO: DI PIETRO
BONTEMPI S., Dl tRITO M.. GRADELLA M .
NERVEGNA BARBIERI S., URCIUOLO PERGOLA E., VIALE BRAMBILLA A.M. (PP.D.
Uff. II 22-6-1979, reg. 1~9-1979). CASSINA M ..
CORTESE E. (PP.D. Uff. IJ 5-7-1979, rcg
13-9-1979), PALLARA O. (P.D. Uff. II 15-9-1979).
DE ANGELIS R., MINARDI M.P. (PP.D. Ull
II 22-9-1979), FEOLA G. (P.D. UIL II 26-9-1979)
CESSAZIONI: per m orte: CATALDO En·
zo C.A. Salerno, il 20-8-1979.
UE
DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Il nuovo codice
di procedura penale
Bollettino Ulficiale
1 •
AH
Amministrazione Giudiziaria
l:~AN CELLl ERl E SEGRETA Rl GlUDIZ lA Rl l
~ATORE DI RE a ZO Aurom Gio\'anna, as:.
pers. ass. (Provv. 24·6-1975, reg. 9-3-1976); 50.
DI VAIA CODAMO Elena; 51. MANSI Rita;
52. CAMBONJ Aulonio Maria; 53. PALAZZI
Rosalba, ass. pers. ass. (Provv. 3-5-1975, reg.
3-5-1976); 54. ERR!CO Angelo; 55. CECINELLI FIRMANl' Sanc.lra, da Tl'ib. Mantova a
Prct. Asola oon funz. dir., .ass.. pcrs.•ass.
(Prow. 28-12-1975, reg. 20-5-1976); 56. ARCIOLI Antonio. as~. pe1·s. rid. a L. 6.552 m.l.
(Provv. 24-6-1975, reg. 9-3·1976); 57. PERSIO
Laura, ass. pers. ass. (Provv. 28·12-1975, rcg.
20-5-1976); 58. GIANCOLA Maria Cristina, ass.
pcrs. rid. a L. 4.861 m.l. (Prow. 28-12-1975, .
reg. 2~5-1976); 59. MORRONE Cater ina; 60.
ADI,NQLFl Giuseppe, da Pt·ct. Cariati a Proc.
• ~èp. Rossano con funz. dir., ass. per'>. ass.
-(Prow. 28-6-1975, rcg. 14-6-1976); 61. RICCIARDI Edda; 62. SAMPO' Anna Maria, ass. per,.
rid. a l. 6.552 m.l. (Pro\'\'. 24-6-1975, reg. 9-3·
1976); 63. PASQUALI Cesare, ass. pers. ass.
(Prow . 28-12-1975, rcg. 2~5-1976); 64. SEDERINO BUONGIORNO Maria Antoniett a; 65.
GERMANO' GERMANO' Maria Rosa; 66. CA·
ST.E.LFORTE Liliana, da Prct. Reggio Calabria a Prct. Melito Purto SalYo con funz.
dir.; 67. FORTE Vittorio, da Prct. Roma a
Prct. Palestrina con funz. dir.; 68. A, SELMI
CAMPETIELLO Anna Maria; 69. FRA ZI NO
D'APOLLONIO Maria Antonietta; 70. DT SEVO Luigi, ass. pcrs. ass. (Provv. 24-6-1975, rcg.
9·3-1976); 71. BELLOFIORE Giuseppe; 72. BAR·
BERA Mal'ia, ass. pcrs. l'id. a L. 90 m.l. (Provv.
2~5-1975, rcg. 2~5-1976); 73. TARCHINI BER·
TI Fclicetta, ass. pers. rid. a L. 90 m.l. (PrO\'.
,·edimento 2~5-1975, rcg. 20-5-1976); 74. CO·
TRONEI Luciano, ass. pers. rid. a L. 90 m.l.
{Prow. 2~5-1975, rcg. 2~5-1976); 75. ESPOSITO Nicola; 76. SARIO Vincenzo; 77. CARANNANTE Nunzia Teresa, da Prct. Bella a Pret.
Lagonegro con funz. dir.; 78. FORMICOLA
Raffaello. ass. pers. ass. (Provv. 28-6-1975, rcg.
14-6-1976); 79. COLECCHIA AMMATTATE LLI
Giovanna; 80. SQUILLACE Salvatore; 81.
VILLIVA' Francesco; 82. !ANNONE Gemma;
83. TARQUINI QUAGLIATA Maria Teresa;
84. SILVESTRO Carmelina; 85. FRA ZESE
Tommaso; 86. BELLETTI BlANCllT Libera;
87. BlAGINI Brunone, ass. pcrs. riò. a lire
6.552 m .l. (Provv. 24-6-1975, rcg. 9-3-1976); 88.
SARAPPA Michele, ass. pers. rid. a L. 2.502
m.l. (Provv. 24-6-1975, rcg. 9-3-1976); 89. ROBERTO SARAPPA Rcnata, ass. pers. l'id. a
L. 764 m.t. (Provv. 24-6-1975, reg. 9-3-1976); 90.
LO BELLO BANDIERA Liliana; 91. MONTE Pasquale; 92. CURTO Bruno.
I funzionari come sopra promossi sono
ciscritti nello s tesso ordine s ul ruolo di anzianità dopo l'ultimo dci funzionar i già iscrit·
ti con decorrenza di anziaiùtà da data anteriore.
Il Ministro: F.to T. Morllno
1
Jo
'
cipali Endriui Bizzouo M. Luigia c Sciuto
Placido, con decorrenza 1-7-1979.
" Con D.M. 21-6-1979 sono nominati provvisoriamente segrclari giudiziari 167 candidati idonei dci concorsi distretlllali a 2005
posti di segretario che sono !>lati destinati
nei dh.trctti di Corte d'appello di Torino, Brc
scia c Vcnczja, ai sensi dell'art. 6 del D.L
14-4-1978 n. III c del D.M. 12-5-1978 in Mondo
G. n. 25!78.
* In ordine alla nomim1 degli idonei dc1
Concorsi distrettuali a 2005 posti di segretario
(D.M. 16-11-1973), il 5 novcmbn: è scaduto il
termine per la presenta:done delle domande
per l'assegnazione agli uffici del distretto della Corte d'appello di Ancona, :.ccondo una
nuo,·a graduatoria unica nazionale, che sara
firmata dal Ministro, in virtù del D.M. 27-91979 in Gazz. Uff. n. 274 del 6-1~1979 e in
Mondo G. n. 43/79. Stanno pcn·cncndo le do·
mundc a l Ministero Giustizia.
* Nei ro11corsi distrelluali a 1111 posti di
coadi1110re dattilografo gituli::.iario, indetti
con D.M. 2~6- 1 978 (in Mondo G. n. 36/78), :,ono state approvate, con D<:creti Ministeri01h
le graduatorie relative alle Corti d'appello
di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltani~­
setta. Catam.aro. Firenze. Lecce, Perugia, Roma c Trento. l vincitori sono invitati, con Jet
tera ministcriale, ad assumere provvisoriamente possesso.
* Nel COIICOI'SO a 550 J)osli di coacliutor('
dattilografo giudiziario, indetto con D.M. 255-1977 (in Mondo G. n. 30/77) sta per essere
ultimata la corrc1jone degli elaborati di dattilogralìa: sono stati finora corretti circa 9000
elaborati (di cui 1200 hanno ottenuto l'ido
neità). Continua intanto la prova di collo·
quio, ini.-iata il 5 ottobre 1979. Sono stati in
tctTogati 350 candidati. La Commissione i:
stata riportata in Mondo G. n. 36/78 e k
:.ollocommissioni in Mondo G. n. 43/ 78.
~
Nei C'OIICOrsi distrettuali ti 662 posti d1
coculiutorc dallilografo giudbt~rio indetti con
D.M. 41-1979 (in Gazz. Ul f. 22-2-1979 n. 53 ._
in ~1.G. n. 10/1979) non sono state ancora no·
minate le Commissioni esaminatrici. Alla Cor·
tè d'Appdlo di Roma sono pervenute 13.000
domande; alla Corte d'Appello di Perugia 868
dC>man de; alla Corte App. eli Trieste 493 d()·
mande; alla C. App. Trento n. 264 domande;
alla C.A. di Cagliari 3317 domande; alla C.A
di l\1ilano 3724 domande; alla C.A. di Poten
.-a 826 domande; alla C.A. di Venezia 2126
domande. Le prove potranno avere luogo nei
primi mcc;i del 1980. Il diario di esame è stato modilìcato con D.M. 10-9-1979 (in Mondo
G. n. 46/79).
~P_En_SO_N_A_LE_U_F_FI_C_IA_LI__
GI_UD_I_ZI_AR_I~~ ~
Carattere giurisdizionale dell'attività dell'ufficiale
giudi-ziario nel procedimento dì rilascio coattivo
/]ili!.
68).
l.o /..all':.ucclti reputa elle si tratti eli un
orj!ano giurisdt~ionale autonomo, componente il tribwrale, così come il giudice "ed
il cwrcel/iere » (lcwzucclri, «TI dirillo processuale civile"· Il, M i/(1110, 1968, pag. 47).
l't:r il D'Ono/rio im•ece le funzioni dell'ufticrale lrarmo carattere prettamen/e materiale, sia pure con qualclre eccezio1 te (cui es. la
ill~iwl<.iolle di cui all'art. 492 c.p.c., clte ì:
mm didtiara:.ione di ''olonlà della legge)
fD'OIICJ/rio, « Commemo al codice di proc.
òl'ile », Utet, Torino, 1957, v. 11, pag. 198).
J/ Sulla dichiara che /'uf(iciale giudiziario
è mwrito di poteri giurisdiz.iouali di documenta;;ione, di notificazione e di coercizione (Satta, "Dirillo processuale civile», Cedam
Jladut'a, 1957, vol. l , p. 3).
L'Amlrioli afferma eire l'allivitil dell'uffi·
eia/e giudiziario l1a carattere giurisdiz.ionale
proprio, datogli 110n solo da rw'autonomia
funz.imrale, ma a11cl1e da u11a potestà d'imperio e/re è elemento comwrc nel pignoramento
mobiliare (art. 513 c.p.c.), nella consegna e
rilascio (art/. 606 e 608 c.p.c.), ecc. (Andrioli,
« Lezioni di diritto processuale civile», Napoli, 1959, parte l, pag. 148).
Co_,; il Liebma11 defitrisce la "san <.ione esecutil•a •. e cioè la misura clze procura il
NOTIZIARIO
Nel Concorso a 200 posti di Uj(lcia/e Ciudi::.iario, indetto con D.M. 12-6-1979 (in Gaz.z.
Uff. 29-6-1979, n. 177, c in Mondo G. n. 28/ 79),
le cui prove ~crittc avranno luogo a Roma,
nel Pa hl7..ZO dello Sport, a ii 'Eur, il 31 gennaio c il l' lcbbraio 1980, con inizio alle
ore 8, ~ono pcn·cnutc n. 9.800 domande.
Tristia
Alla veneranda età di 91 anni, il giorno 3
no\·cmbrc c.a., in Milano, ha cessato di vi\'Cre il Dou. ARTURO VERGA-BOCCONI.
Noti ssimo nell'ambiente giudiziario milanese per la ~ua non comune preparazione professionale, l'Ufficiale Giudit.iario Verga-Bocconi. dall'intellige111a acuta c feconda, è passato alla storia della sede milanese come l'organ izzatore eccellen te cd impareggiabile di
.,cn·it.i che tuttora resistono all'e\·olut.ione
dci tempi nonostante il succedersi di accadimcnti non tutti indovina! i c felici.
L'escrci7.io di una professione Ira le p iù
difficili in ambienti altrettanto difficili ha
sempre corrisposto all'aucsa di chi \'cde\ a
nel Verga l'Ufficiale Giuditiario ed il Dil"igen tc capace, prcp;~ralo, lucido, rifl essivo, tenace cd inflessibile sostenitore di problemi
attinenti alla professione. La sua pro\·crbiale
tenacia ha avuto il felice c solenne riscontro
nelle due lauree in giurisprudenza c scienze
politiche c sociali conseguite entrambe dopo
il collocamento in pensione, negli ultimi anni della sua ,;la.
L'Ufficio Unico di Milano lo ricorda a quanti ne hanno apprez1.ato il talento e condiviso
l'amicizia, associandosi ai parenti nel momento triste del rimpianto. (C. Ze/elippo).
LO-dal consulente di ufficio nel procedimento
civile o dal perito in quello penale;
- sotto f'aspctto oggettivo, che l'accertamcnw tecnico sia nel procedimento civile
sia in quello penale l1a giuridica rilcvanza di
difesa nei limiti segnati dalle !·cgolc tecniche
che ne •co:.tituiscono l'oggetto.
3. - L'art. 598 cod. pcn., in\·ece, pre\·cdc limiti soggetti\'i cd oggetlivi dh•ersi cd ha caratlcr·c eccezionale.
l limiti soggettivi rigLf!lrdano la qualità delle parti cd i patrocinatori.
Ai termini del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 e del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934
sull'ordinamento delle professioni di avvocato c procuratore, il patrocinio è riservato:
nei procedimenti civili da\·anti ai pretori, tribunali, Corti di appello, Corte di cassazione
c le altre giur·isdizioni superiori, a difensori
muniti di procura per svolgere at tività di
a~sistcnza c rappre~cntanza nell'osservanza
dell'ordinamento suindicato e delle norme del
codice di procedura civile sull'attività profcs·
sionalc degli avvocati c procuratori circa la
co'>Lituzionc, lo svolgimento e l'estinzione dci
rapporti proccssuali. Nei procedimenti da\anli ai pretori di patrocinio può essere esercitalo anche dai praticanti procuratori ai
termini della citata legge sull e professioni di
av\ocato c procuratore c quindi anche da·
\·anli ai conciliatori (art. 311 cod. proc. civ.).
Sollanto fuori dalle sedi di prctura le parti possono farsi rappresentare da « p ersona
munita di mandato scritto in calce alla citalione o separato"·
1\cl procedimento penale, in cui lo Stato
esercita !';vione punitiva, la nomina del difensore - avvocato o procuratore ai termini dell'ordinamento professionale suindicato
- è fatta di ufficio dal magistrato competente, qualora non sia stata fatta dall'imputalo, per l'assistenza nell'istruttoria e nel
giudizio, qualora non occorra il mandato s pc·
ciale nei casi in cui è ammessa la facoltà
ddl'impulato di far:-.i rappresentare. E la
nomina del difensore, legittimato ai termini
della legge professionale. è prescritta per la
parte civile c il responsabile civile (artt. 124
c 128 c.p.p.).
4. - Nella determinazione dei limiti oggettivi va considerato anche il contenuto giuridicamente rilevante dcll'attivit~ svolta. In
\ero a tale attività è bcnsl dato rilievo sol·
to l'aspetto soggettivo per la qualifica di patrocinatori, ma lo è anche sotto l'aspetto oggettivo in quanto l'ari. 89 c.p.c. stabilisce
che. negli scritti presentati e nei discorsi
pronunciati davanti al giudice, le parli c i
loro difensori non debbono usare espressioni ~convenienti ed offensive; ed attribuisce
a l giudice il potere di disporre, con ordinanza, che si cancellino le espressioni sconvenienti cd ollensive; c, inoltre, con la sentenza
che decide la causa, il giudice può assegnare
ali~' persona offesa una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale sofrcrto (arlt. 2059 c.c. c 185 c.p.), quando le
espressioni offensive non riguardano l'oggel1<> della causa.
Detti limiti consentono di affermare, con
la più recente giurisprudenza della Corte di
cassazione, che la non punibilità delle offese
prevista dall'un. 598 c.p. ha fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strcllamentc nccc..saria, sia nel caso di offesa non necessari:\ che s'inserisce nel sistema difensivo dci
procedimenti con funzione strumentale. E in
proposito \·a considerato che la norma non
al l ribuiscc un diritto all'ingiuda c quindi alla non punibili tà, ma tutela la libertà della
difesa, che sarebbe non efficiente c quindi
non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'allrui onore e dct:oro. Ciò posto, senza che occorra soffermar·
si ulteriormente sulla non punibilità delle
ollcse ai termini dell'art. 598 c.p., deve escludersi che la garanzia dell'art. 24, secondo
comma, Cost., possa estendersi al consulente
tecnico, ·•che non è legittimato all'esercizio
del patrocinio c svolge atlivilà di consulenza
conccmente cognizioni tecniche c quindi una
auività obicllivamentc diversa da quella tecnica giuridica, che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella
dinamica dci procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio.
Non è, quindi, fondala la questione di legittimità costituzionale dedotta al fine dell'estensione di una norma eccezionale, quale
l'art. 598 c.p.
Il riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione è stato ritenuto appropriato da questa Corte soltanto nei casi di effctti\'a concreta violazione di un diritto soggettivo concernente l'oggetto del diritto, ma
non di un diritto ad ottenere la non punibililà di un reato prevista pc1· situazioni la
cui rilevarva giuridica è diversamente disciplinata.
AH
UE
to al pretore del mandamento di Teramo, Aldo Balletta, funzionario del Banco di Napoli , propose querela, per il reato di diframalione, contro Cc~arc Rocchetti, affermando che quest'ultimo - quale consulente di
parte nella causa ch·ilc tra la soc.' per az.
• Gardcnmarmi » c il Banco di Napoli, pendente davanti al tribunale di Teramo - aveva, nella relazione scritta depositata il 22
febbraio 1972, usato espressioni c fallo apprezzamenti offensivi della reputazione del
querclan te.
Con sentenza 14 maggio 1974 il pretore di
Teramo dichiarò il Rocchetti colpevole del
delitto di diffamazione, pre\'isto dall'art. 595,
commi primo c secondo, cod. pen., e lo condannò alla pena di lire quattroccntomila di
multa, al pagamento delle spese del proce·
dimento, al risarcimento dei danni, ed al
rimborso delle spese in favo1·c della parte
civile, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena pc1· cinque anni.
Awerso tale senten.r.a il Rocchetti propose
appello, deducendo, con il primo moti\'0, che
nella spcdc era applicabile la scriminarHc
dell'art. 598, comma primo, wd. pen., perché i consulenti «vengono designali dai difensori del litigante, del quale sono \'Cri e
propri condifensori », c \'cri c propri patrocinatori c come tali legati :JI dovere della
fedeltà d i difesa».
Con sentenza 10 febbraio 1975 il tribunale
di Teramo rigettò l'appello, escludendo, innanzitutto, la sussistcn7.a della immuni!~ prevista dall'art. 598 codice penale.
Avverso questa sentenza il Rocchetti propose ricorso per cassa1ionc.
Con ordinanza 9 dicembre 1975 la Corte
suprema di cassazione ha sollevato quc..-stionc
di legittimità.
/11 clirillo - L - Secondo la Corte di cassa7ione sussisterebbe contrasto l ra l'art. 598,
comma primo, codice penale - nella parte
in cui non prevcdc la non punibilità delle
ollcse~ contenute negli scritti e nei discorsi
dci consulenti tecnici di parte in procedimenti d~wanti all'autorità giudiziaria o am·
ministrativa - e gli artt. 3 c 24 della Costituzione in quanto le funzioni del consulente
tecnico di parte, difensore specializzato in
t<lluni campi della scienza c de lla tecnologia,
sarebbero assimilab ili a quelle del patrocinatore, difensore legale; c ~arcbbc quindi
menomata l'ampia garanzia del dirillo di difesa, riconosciuto senza distinzione alcuna tra
difesa lcg;~lc c difesa tecnica.
2. . Il rircrimento all'art. 24, comma secondo, c all'art. 3, comma primo, della Costil u;rione non è appropriato.
L'art. 87 del codice di procedura civile, secondo cui la parte può farsi assistere da
uno o più avvocati o anche da un consulente tecnico nei casi c nei modi stabiliti
dal codice stesso, in tali limiti sollanto pone su un piano di parità il rilic\·o giuridico
all'allività di assistenza del con~ulcntc tecnico c giustifica la qualifica di difensore tecnico
riconosciutagli dalla giurisp•·udenza.
fnvero il rilievo all'assistenza tecnica del
consulente non giustifica illazioni su principi
concernenti l'assistcn7.a p.-ofc~~ionale dcll'avv<>cato c tanto meno su distinzioni tra atti·
vità pwfcssionali di assistenza dell'avvocato
c c 1uinbtcro • del procuratore (art. 82 c.p.c.).
Nel campo penale la Corte di cassat.ionc
ha affermalo che la figura del consulente tecnico si evince dagli artt. 34 1 c.p.p. (sequestro presso difensori c consulenti tecnici) c
dagli artt. 380 c 381 c.p. (san1ioni penali pe1·
le infedeltà dei difensori c dci con!>ulcnti
tecnici). E da tali disposizioni ha tratto argomento per affermare che la mcnomazionc
della difesa del con.,ulcntc eli parte puo inquadrarsi nell'art. 185, n. 3, c.p.p., come inosservanza di disposizioni prescritte a pena di
nullità.
In rcla:rionc a tali premesse va considerato:
- sotto l'aspetto soggcllivo, che, nel prc~upposto della nomina del consulente di ufficio da parte del giudice ci\·ilc (art. 61 c.p.c.)
o di una perizia disposta dal giudice penale
(art. 314 c.p.p.), il consulente è nominato dalla parte che, a suo giudizio, ritiene che abbia la particolare competcnLa tecnica neces'>aria con riguardo all'accertamento compiu-
HA
EU
Dott. Canneto Mancaniello
Ulficiale Giudiziario - Prctura di Erba
Componente Direttivo Naz. Sindacato
HA
Sul /1111110 b) è opportwto rilevare clte /'ufJicur/e l(iudiziario nello svolgimellfo elell'allirità e.çecuri1·a è organo giurisdiz.ionale ed
o/Tre garauz.ia di indipellcleiiW ed imparzialità nOli minore di quella del giudice: pertmrto, 11011 rni pare esalta l'affermazione che
la /imiw:;iQne dei poteri di direz.ioue del giudice dell'esecrnione si traduca iu una meIIOIIICt~iorre cl el carati ere giurisdizicmale del
proce' w di esecuzione forzata.
La lltllura giurisdi:;iouale delle fwr:.ioui
s•·olte dall'ufficiale giudiz.iario uel processo
e.sentti1·o è riconosciuta dai maggiori giuri_,,;, cwclte se gli autori più moderni tendono
a limitare tale funzione come atlivitèt secoli·
daru1 e c:omp/emellfare della po/e.~tà giuri'di::iollale.
A corrfernra di ciò è senz'a/tro utile dare
ww sintesi delle principali posizioni dottrirutrie:
Il Cltiove11da definisce /'uf(lciale gmcliz.iario
• ter:.o organo giurisdizionale compoue11te il
tri!Jilnule, che integra l'attività di questo eserci!Cimlo in alcwri casi il potere coercitivo •
(Cirim·e11da. "htitu;;io11i di diritto processuale civile "• Ed. Joveue, Napoli, 1933, 1•0/. l l,
La Corte Costituz.ionà~e, col! la senlenza
128 de/1'8 rwvembre, depositata il 14 tro' 'embre 1979 (Pres. Amadei; Rei. Rossano),
qui appres~o riporwta, ha diclliarato 11011
fondata la questione di legittimità costituzicmale dell'art. 598, comma 1', cod. pen., nella parte in cui 11011 prevede la notz prlllibilità delle offe~e COilleiiWe negli scritti e Ilei
discorsi dci consulenti tecnici di parte i11
procedi11iènti clava/l t i all'autorità giudiziaria
o anmtilltslrativa, i11 riferimento ar/1. 3 e
24, 2' comma. Cos l.
In /allo - Con atto H maggio 1972, diret-
UE
F unzione giurisdizionale dell'ufficiale
gi ud iziario nel processo esecutivo per
rilascio
AH
Sul punto a) ~·algono le seguenti ccmsidera:.wni.· 11asta ripercorrere il lungo elenco
eli legni. dal 1945 al 1978, v.er r~mlersi cont~
come liti/l i vari provvedimenti sia110 slatt
determinati dà motivi continget1li: prima, le
ragioni di ordit~e puiJblico del periodo pos!hellico, poi, la situaz.ione di estrema pe111ma
tli alloggi, poi a11cora, i co.>ti infla<_iona~i degli al/itri e così via, sempre in attesa d1 una
nonna! i va c !te regolasse orga11icamente tutta
la materia. Que.~/0 spiega le imwmerevoli
proronlte e la frequente IIUIIICallz.a di colle:
game1110 tra i vari istituti via _via iiiJr~dollt
{regime vincoli~tico, blocco det canOtlt, gratluaz.iollc e pr01oga, sospensione ttclle procedure esecuti,•e, dilazione). Una riprova è
data dalla legge 4 agosto 1974, n. 495 eire introduceva l'istitiito della :.ospensione di tut·
ti i provvedimenti di rilascio degli immobili
(eccello quelli fmulati sulla morositil del condtll t ore e sull'urgente ed improrogabile necessità del locatore· .di de~tinare l'immobile
a propria abitaz.ione), la CIII vigenz.a era fissata /tiiO alla data del 31 gennaio 1974 poiclu!, <'1111'0 quel termine, era prevista l'entraIli i11 1·igore della. nuova discipliua organica
della materia delle locazio11i di immo/Jili ur/}(mi: istituto che, in maiiCW!Za di detta rifomw, è stato prorogato più volte e, dopo
1111 twtativo df"' abrogazione (D.L. 17-6-1977,
11. 326) i: .Hato ~u.Hituito dalla • di/azioue,. deJl/i s(ralli o scade11::.ario (legge 8 agosto 1977).
FbiJelle i11 questa situazione speciale, si compreude l'ampliamento dei poteri di dire;;.io'!e
del giudice dell'esecuz.iorre. Nel mome11to, m·
,·ece, in cui il legislatore Ira defmito iu nrodu Ullitario ed orgqnico la complessa materia delle /ocazio11i di immo/Jili, CIIIC!re per la
parte esecutiva, sorto ve11ute meno le ragioni eire giustificG\':lmo w1 i11tcrvento più incisi,·o da parte e/el giudice dell'esecuzione di
quello previsto dal codice eli procedura civile, tanto pit't avendo riguardo all'este11sioue
ciel potere, riconosciuto al giudice eli cogni:;ioue, di flltelarc le ragioni delle parti mee/ialite tis.mz.iolle dire/la della data di esecu~iolle 11ello stesso provvedime1110 di rilascio.
Legittimità della mancata estensione ai consulenti di parte
della non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi
pronunciati dai difensori avanti l'autorità giudiziaria
11.
wddisfacinteii/O coallivo del diritto del creditore, alt ività giw isdiz.ionale, precisando eire
l'organo eire al/Ila que.Ho diritto è /'uf(iciale
giudjz.iario (Liebman, « Matwale eli diritto
processuale civile •. J\lila110, 1968, "- l, pag. 83).
Circa pot la po.~iz.ione di indipende11;:a ed
i m par~ialitèt eli detto organo, essa deriva dal
fMto cliC! • il rapporto fra la parte e l'ufficitile gituldario 11011 è dissimile da quello fra
la parte ed il giudice • (Citiovencla, op. cit.,
' '· Il, pag. 72); eire il rapporto con la JJarte
"110n è di diritto privato, ma di diritto pub!Jlico • (Zanwcchi, op. cit., pag. 217) e <JIIindi
egli non si configura assolcuamente come
maudawrio del ricltiedeme; infine, è organo
imparziale poiclté è tenwo all'assoluto rispetto delle norme proce.,sttali, sia a favore del
creditore richiedente, .sia e/el debitore esecll/ato, orule la posizione ciel/e parti dimmzi
a lui riwlta uguale e gara n/ ila dalla sua
dire t tu rc:sponsabilità civile, pe11ale e disciplinare.
Questi brevi cenni sulla 11aWra giurisdizionale e sui caratteri di imlipendenz.a ed
imparzialità dell'atti\'ità dell'ufficiale giudiziario ~tello svolgimento dell'esecuz.ione forzata so11o stati fatti a co11/erma elle il legislatore, riprist ina11cl0 la vigenz.a degli art icoli 605 e :.s. c.p.c., Ira voluto restituire al/'orgauo normalmellle addetto all'esecuz.io11e
tonata la pie11ezza delle sue funziolli, ribadendone il ruolo e riaf!erma11do altresì il
carattere giurisdiziouale proprio del proces.\o esecutn•o.
Circa poi il ri~cllio che si venga a determinare la sovrapposizione di una graduaziot1e di fatto, rimessa ad orga11i ammini\frativi, qtwli il commi~sario di pubblica .\icurezza da cui dipende la coHcessiOtle della
forza publ>lica uecessaria per /'assistenz.a agli
ufficiali giudiziari, a pa1·te il carattere obbli·
gatorio di della prestazione discendente dalla formula eseculil'll del provvedime1110 eli rilascio, la pratica giudhiaria (es. Prewra di
Milano) mostra come tale fenomeno si sia
Peri{icato anche in prese11'l.a ed in aggiunta
della stessa procedr~ra di graduazione e proroga (e quindi allungando ulterionnente i già
l1111ghi tempi di esecuz.ione). Va tuttavia osservato eire il sistema in/orma/e sperimentato eli affidare acl una speciale commissione
(formala dal magistrato addetto alla sezione sfratti, un /Utrzionario del Comtme ed mr
/tm'l.ionario di Questura) si ~ rivelato utilissimo, sia ai fi~1i del necessario scagliotWIHellto delle scarse forze di polizia, ma :.oprattu/to perclté è stato possibile ridurre al millimo /'incidenz.a degli sloggi coatlivi (con
consegueme diminuzione di tensione sociale),
ricorrendo appu1110 al coordi11amento dei vari
organi ed istituti pubblici Ùiteressati, 011de,
pr€\•ia ' •aluta:;ione delle effettive esige11ze
perso11ali, fatta tmclte con informai i ve dei
vari commissariati di ;;ona, sono stati reperiti alloggi clispo11ibili da desti11are agli ~trat­
tati meno abbieuli.
EU
II.
Carattere s pecia le d e lla procedm·a di
gradu azione e proroga
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
539
Capo Il
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE
f0R7E DI POLI71A E PER IL CORPO
J)EGLl AGE!\!Tl DI CUSTODIA
Per il pct·iodo dal l" luglio 1978 fino a l 31
tlic,·mbn: 1979 le mburc della indennità tm:n'>ilc di impiego opetati\o di b<l'-oC e le misure fisse delle indennità p re\ btc per gli
allie\ i. i graduati c militari di truppa ,·o·
lomari, a lerma speciale o raflermati cd in
"enizio di l<.'\a, dalla legge 5 maggio 1976,
n. 187, sono aumentate di un importo pari
ai 2 3 del miglioramento deri\·antc dall'applicaziont• dei p.-imi dUl' commi del presente
articolo.
Gli artt. l c 2 c annlò""a tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 ... ono confermati con
•.:!retto dal t• diccmhr<' 1979 (Colltimlll).
DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Cos tituzion e sezioni
DECRETO MIN!S7 ER I AUJ. 31 dicembre
1978, re~ . 1-3-f979. i11 Boli. Uff. 11. 18 del 30-9·
1979.
E' costituita prc-;!.O la prigione scuol~t con
st'lionc di riformatorio giudi7iario di A\'igliano una .,czionc per minori in custodia p ren: n l h a.
Pertanto il centro di ricduca1ionc minorenni per il distrcllo di Corte di appello di Potenza è compo,to come st•guc:
AVIGLIANO. prigione 'cuoia con sc7ioni di
riformatorio giudizia.-io c di cu>.todia prc\·cn·
Li\'a per minori; POTE 'ZA. ufficio di scn·i;~io sociale con sc1ionc staccata nel comune;
c.li \latera.
Commission e ce ntra le
p er il p erson a le sanita rio
DECRETO \11\IISTJ,RIA/
r
3 mar::o 1979,
r<!~. 30-4-1979, in Boli. Uf{. 11. 15 del 15-8-(979.
Per il biennio 1979 1980, i.· costituita presso
11 1\lmbtcro di grazia c giu~1i1ia, la Commissione centrale per il personal..: sanitario in·
caril'ato, composta come Sl'f:(uc:
dotl. TRAPAZZO Luigi, mag. Trib. rcggcn·
te l'Ufficio V II dir. gcn. ll.PP., preside11te;
dott. STUR1 JOLO l gnat.io, dir. sup. Amm.
ll.PP. Min. G.G., doli. DI GIROLAMO Francesco, dir. capo san. 1st. osserva?:. scien tifica
di Roma-Rcbihb ia, dotu.sa TERRANERA
Emanuela, mcd. sup. Min. san ittt, do t t. BASTA Ra lfaelc, mcd. in Perugia, via XX Scttl'mbn.: n. 31, dott. ALASSIO Ila lo, primo
dir, Amm. ll.PP. c:1sa di reclusione Roma·
Rcbibbia, colllpollenti ('ffettil'i; dott. SANTAMARIA Amalo Carlo, dir. capo amm. casa
circondariale • Regina Coeli " di Roma. dott.
MARf Giovanni, mcd. Min. sanità, dotl. PECETTI Bruno, ml'd. in P.:rul!ia, via Obcrdan
n. 56, co1np01zellt i .\IIPfJinzt i; dott.-. ... a CULLA
Luigia, di.-. amm. Min. G.G . .segretario; dott.
VESCHI Giilnni, dir. amm. Min. G.G., \e-
HA
EU
Art. 1.54 (AsseRilO perso1wle di fun;;ionc:). Con dcCOITCilla l luglio 1978, ai rumjonari
di pubblica sicurez:ta, agli appartenenti al
Corpo della polizia lcmminilc, all 'Arma dci
carabi.nicri cd ai Corpi delle guardie di pubblica :.icurcua, de lla gu::~rdia di finanza, dcgli agenti di cu~tod ia, nonché agli ufficiali,
solluflki:t li c guardie del Cor!)O fores tale dello Stato, compclt' un assegno personale di
lunzionc nelle misure indicate come appresso:
C;trabinicrc cd equiparati, lire 10.000; Appunta to, ci,cbrigadicl·l! ed equiparati, lire
20.000; Brigadiere cd equiparati, lire 25.000;
Marcsciallo di 3• cla-.sc, maresciallo di 2
cla~!te, marc~ciallo di l' classe. maresciallo
di l classe scelto cd equiparali, lire 30.000;
Assistente cd a'-o!listcnte principale di polizia
sollotcncnte, tenente cd equiparali, lire 10.000;
Commi,sario, assistente capo di polizia, ispettricc, capitano cd equiparati, lire 30.000; Commissario capo, ispcllricc supcdorc, maggiore
cd equiparati, lit·c 50.000; Viccquestore ag·
giunto, ispcttricc capo aggiunto, tenente co·
lonnello cd equiparati, lire 60.000.
L'assegno è pcnsionabilc cd è assoggettato.
• ad ogni cnctto, alla medesima disciplina dello ~tipcndio e ne.: subisce in pari misura la
pwgr·cssionc, la so~pcnsionc, la riduzione e
il r itardo.
L'assegno è anche considerato ai fini degli
numcnti periodici, de lla trcdicesima mensililil, de lla dctcrminmdonc del l'assegno al imentar~· l' non è eomputabilc ai lin i dell'indenni tà di buonu!>cita c della determinazione dell'equo indcnniu.o.
Art. 155 (/llde1111itù pe11sionabilil. - A decorrt•rc dalla data di entrata in vigore della
prc::.cntc legge, per le cessazioni dal sen•izio
del pcrson;tlc a\·cntc diritto all'indennità mensile per s~·nitio di istituto di cui alla legge
23 diccmbrC 1970, n. 1054, C SUCCCSSÌ\'e modifiCa/iOni, nonchl! del personale avente diritto all'indennità mcn~ilc di servizio peni·
t<.'nliario di cui alle leggi 23 dicembre 1970,
n. 105-1, c 20 ma~:g:io 1975, n. 155, e succes'>ivc modilìcazioni, le predette indennità sono intcrumcntc pcn~ionabili.
Art 156 (Criteri di applica::ione dell'articolo IO della le~ge 27 mar<;o f977, 11. 284). LI dispo~to dell'art. Il della legge 4 agosto
1971, n. 607, c dell'art. IO della legge 27 maggio 1977, n. 284, ::.i applica per ogni ora di
servizio prc:-.tato dagli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia oltre le sette ore
lont<~ri.
giorn;~ l icrc.
E' abroga lo il limite «e fino a quando i
po,ti ricoperti nell'or·ganico del Corpo degli agen ti di cus todia non avranno raggill11to
1'85 per ccn to della relativa dotazione», contenuto ne ll'art. IO della legge 27 maggio 1977.
n. 284.
Art. 157 (lllde1111iftl me11sile di impiego ope·
rativo). - A decorrere dal t• gennaio 1980 le
misure dell'indennità mensile di impiego operati\·o di cui alla tabella I annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite comc segue:
l fa,cia di gradi, lire 135.000; Il fascia di
gradi, lit·..: 125.000; ITI fascia di gradi, lire
110.000; IV l<~scia di gradi, lire 105.000; V fascia di gradi, lire 80.000.
l lle~li
l.
~retario
.supplclllt.
Commissioni esaminat r ic i concor s i
e n om in a di componenti s upplenti
DECRETO .UT\TSTFR!Al.F 27 luglio 1979,
reg. 13·9-1979, in Boli. UJf. 11. 21 elci 15-11-1979.
La commbsionc c'aminatrice del concorso
per esami a 143 po.sti di cH.sisteute sociale per
adulti i11 fii'OI'a (parametro 160), nel ruolo or-
ganico della carriera di conccuo degli assi·
stenti ~ociali pet adulti dell'Amm inistrazione
degli istituti di prcYCtllionc c di pena, indetto con decreto ministcrialc 16 febbraio 1979,
è composta come ap!)rcsso:
l) INNOCENTi do tt. Jlalo, dir. sup. ll. PP.,
presiclellfe; 2) TACCII I rwol. Arnoldo, ord.
~cicnz..: umane ncll'ist. rnag. « f'u~inato » d i
Roma, 3) PAPA pro!. Vincenzo, onl. materie
giuridiche cd economiche già dcli'Ist. tccn.
comm. • Duca degli Abru11i » di Roma, a
riposo, 4) VISCOSI dott. Vincenzo, dir. sup.
a riposo l l.PP., 5) SABATTINI dott.ssa Anna, primo dir. a''istcnti ~odali, cOIIIfiOI!ellli;
6) NICOLA! dott. Anna Maria, dir. ammin.
11 PP., segretcmo; 7) DEL GROSSO prof. Mario, ord. pedagogia, fìlosolìa, psicologia, già
dcli'Istit. mag. • G. Cat·ducci ,. di Roma, a ri·
po-;o, 8) CARAZZOLO dott.~sa Dorina Maria,
primo dir. a-.sistcnti sO<iali, 9) .\.1ATTI A
RAMPELLI Ambn!tta. dir. capo agg. assi...tcnti !>OChtli, coiiiPOIII!IIIi ~upple11ti; IO) CO-
GNETTJ MESTTl dott."sa Dnniela, vice dir.
amm. ll. PP., segretario .supplente.
DECRETO M!N l STER1Ai,E 30 lu~lio 1979,
i11 Boli. U(J. 11. 21 del 15-11-1979.
La commissiOne csa11tinatricc del co11cor.m
per esami a f33 posti di coadiutore Ìll prul'a
re~. 24-8-1979,
(paramLLro 120), nd ruolo dci coadiLttori del·
la carriera esecu tiva dd i'Amministra:tionc dc
gli istituti di prcvcnt.ionc c di pena, riservato al personale dipcndcntc da l Ministero
di grat.ia e giu~tizia che ~ia in po..,~c-.so del
diploma di istituto di istru1ionc sceondaria
-di primo grado. indcllo co11 decreto m111l·
~tcriale 22 febbraio 1979, è composta come
appresso:
l) STuRNIOLO dott. Ignazio, dir. sup. Il.
PP.. presidemc: 2) VISCOSI dott. Vinccnto,
dir. ~up. a ripo~o ll.PP., 3) SARACO doli.
Gregorio, dir. capo agg. ll.PP .• 4) TURCO
dott. Luigi, dir. ll.PP .. 5) VESCIII dott. Gianni, dir. capo agg. amm. l l. PP.. COIIIPOIIellti; 6)
DLRA'\0 CA:\E dott.!>:-.a Ralladla, \'tec dir.
ll.PP., se~retano; 7) RUSTICO dott. Vincenzo, dit·. capo agg. ll.PP., 8) BARB.ERA dott.
Mauri7io, dirctl. ll.PP., COIIIJ}OII<!IIfi .W /JJI/cll·
ti; 9) GADALETA BATTIGAGLIA dott ....sa Maria, \'ice dir. l l.PP., ~egrewrio mpplc11te.
Atti delle cooperative edilizie
Onorario notarile
Boi\Pttino Ufficiale
DliCRETO WoJ!STJ:.RIALE 30 luglio 1979,
re[(. 13·9·1979, in Boli. U!f. 11. 21 del 15·11-1979.
La commbsionc ~:saminatricc del co11cor.w
per esami per la 11011ril•a cr 140 po.\li di c:c/11·
cawre per adulti hz prova (pa rametro 160)
N. 21 del 15 novembre 1979
TRASFERIMENTI: DE ZIO D. R. cons. d:
Po tenza a Bari (D.M. 1-8- 1979, rcg. 10·9-1979)
GAND rNI C. aiu t. da Biella a Novan1, Ri\.
MENG HI C. aiut. princ. tla Pesaro a Bologn:
(DD.M.\1. 31-7-1979. n:g. 10-9-1979).
APPLICAZIONI: SERAFT\ll G. cons. cape
agg. :t Gorizia (P.D.G. 22-9·1979). CELLFRTN
\. <~iut. a Bologna (P.D.G. 24-9-1979), >\11T
R \ P. scgr. princ. a Pordenone (P.D.G. 29-~
197'.))
CESSAZIONI: per coUocamcnto a riposo
SCIIE~rBRI G. cons. capo Sanremo, dall' l
7-lt;79 CP.D.G. 21-4-1979, reg. 20-8-1979), FRTS"
Rl \ .aiut. capo Bologna. dal 28-2-1979 lP r
G. 21-12-1978, rcg. 2.0-8-1979).
ncl ruolo degli cducatorì per adu lti della
carriera di concello del l'Amm inistrazione tk'gli istituti di prcvc n~: iouc c di pena, indcllo
con d<.'crcto ministerialc 2 maggio 1979, c
costituita come ap1wes,o:
l) PASTENA dott. Ugo, dir. ~up. amm. Il.
PP., presidcmtc:; 2) GALA TE pw!. Alberto,
tit. Cattedra di pedagogia, rilosoli:1 c psico·
logia ndl'bt. mag. • Carducci • di Roma, 3)
LOMBARDI prol. Marcello, tit. Cauedra di
dirillo ncii'Tst. kcn. aeronautico di Roma, 4l
REST!VO dott. Emanuele, primo dir. amm.
li PP.. 5) DEL CURATOLO dott Giusc!)pc,
dir. capo agg. ll. PP. wmpo111:11/i; 6) CO·
G'\ETTI \\ESITI dott.ssa Daniela, \iCt' dir.
amm. n.PP., segretcmo; 7) DEL GROSSO
prof. Mario, ord. pedagogia, filosofia, psico·
logia già dell'1st. mag. • Carducci • di Roma,
a t·iposo, 8) PAPA prol. Vincenzo, ord. matc·
ri<· giuridiche cd economiche gia dell'hl.
comm. " Duca degli Abruui " di Roma, a
riposo, 9) SA \/TAMARlA dott. A. Carlo, dit·.
capo T!.PP., colllf'OIIellti supple11ti; IO) VA CCARO dott. GiO\·anni, dir. amm. l l.PP.. \Cgrc:tario supple11te.
Archivi Notarili
Si suole ripetere « ::.ic d simplicitcr » c.:hc
per gli atti delle cooperative cdili.dc l'onorario c ridotto ad un quarto. in !orza dd
R.D 3 giugno 1940, n. 1344 (« Revoca di auto·
rinazioni ad ~crci t arc funzion i notarili con·
ccssc a persone di\'crse dai no tai »); noi ri·
teniamo (cfr. il nost ro manuale "Gli Onorat t
notaril i r idott i », 1977, pag. 25). invece clw
ncl nostro caso. come in innu merl!voli altr i
t·onsimili, esso debba essere quello « intero».
E invcro il suddcllo decrcto :-i limil<t con l'm·t. l - ad abroga1·c, fra gli altl"i eh~·
qui non inlcrcssano, l'art. 151 del T.U. n. 116~
del 1938 >.ull,, edilizia popolorc cd economica
"in quanto autorizza la ~tipulazionc in fot
ma pubblica amministrativa degli atti c dci
contraili delle Cooperative cdilit.ic fìnanl'iatc
dalla Ca-.sa Depositi c Prestiti c dalla Amnainisll·a.tionc delle FF.SS." riducendo poi, con
l'art. 2, ad un olla\ O (ora un quat·to) l'ono·
rario stabilito • per gli atti che ai sensi del
precedente articolo \engono attribuiti all•t
compcten7.a cscluo;i,·a dci '\otai "· Dal dw
si deduce:
a} eh.: la riduzione riguarda soltanto Il
cooperath·c delle Fr.ss. c qudlc fìnanliatc
dalla Cassa DD.PP., la quale poi, a quanto
almeno ci ri,ulta. !ìnan1.ia solamente le coo·
peratiw edilizie di impiegati e pensionati ''a
tali (art. 4 T.U. 1938), d i mutilati c imalidi
di guerra (art. 173 T.U. 1938), dc i giornalisti
(a rt. 9 D.L. 17 ap rile 1948, n. 1029);
/J) che anche n<.'i riguardi delle.: suddel te speciali cooperative - la riduzione non
t'onccrnc che gli alli indicati ne ll'abroga(()
an. 15 1 (c cioc i contratti di asscgn>~zione ,
di mutuo t•d ilizio individuale c d i risca t to):
non per ccrw tutti i r imanenti, che ucssun;l
d i..,positionc ha mai sottratto alla compclcn
;a dci Notai c che pertanto il R.D. 3 giugno
1940 non contempla né poteva contemplare:
ç) che, pertanto. TUTTI, indbtintamcntc
gli ati i di qualsiasi cooperativa che non :-.ia
!inatviata dalla Cas~a DD.PP. o deii'Ammi·
nistrazionc FF.SS. danno diritto all'onorario
notarilc n•nERO.
Concludendo, la nostra tesi già so!>lenuta
nella ,.,cconda edizione del cit. opu::.colo · 1971,
pag. 23, è inoltre corroborata da quanto ... o itto in materia da ben più autore\·oli dottrinari nonché dal parere c~prc!>~O dal Con,i·
clio "\az. :Xot. in Studi ~u argomenti di intc·
rcs-.c notarile • Onorario notarile per gli al·
ti di assegnazione di alloggi di tipo economi·
co.._. popolare •. \ol. IX, Roma, 1974, 137.
Mauco Di Majo
Aittlcmle Arc/1. Not. Pordenoll<'
UE
Ili
Art. 152 (Modi/icaziollr delle .~itna:.io11i soggellil·c). - Per i militm-i che, ~ucccssivamen­
te al l luglio 1971\, abbiano cons..:guito nel
precsbtcntc ordinamento miglioramenti economici pcr effetto dd la progressione economica o di carril·ru si procede ad un nuovo
inquadrarncnto nel livello, con decorrenza
dalla dala del consqruimcnto del miglioramcnto.
Ne l caso in cui, dopo il l" gennaio 1978. i
militari abbinno conseguito una pi'Omozione
t·hc com!)orti il pa,saggio ad un Ji,·ello retributivo superiore che, Sé ollcnuta prima
a\ rcbbe determinato l'inquadramento nel livello rotributi\'O -.upcriorc, ..,; procede, con
clleuo dalla data dd pa~saggio, ad un nuo·
vo inquadramento nel !tuddctto li,·ello.
Art 153 (Stipe11tli dei ~e11erali e dei COIOIIIIeili). • ci confronti dci generali e dci
colonnelli si applicano le disposizioni di cui
nl p~ccdcntc titolo V.
primo comma, 2, ultimo comma, 3. terzo
c quarto comma, 4. quinto c.:omma, 5, secondo comma, 7, secondo comma, 8, terzo com·
ma, 9, ultimo comma, IO, secondo c terzo
comma, 13, primo, tcrto c quarto comma,
15, ultimo comma, della ll'!.!!!C 5 maggio 1976,
n. 187, nonché di qudll' di cui alle note iff
cd f) della tabdlu quinla annes!>a alla stessa
legg..:, <.,ono aumentate dd 50 per cento.
Dal l luglio 1978 l'indennità di impiego
operativo di ba~e è corrbposta ag li a llievi
dcllt: Accadcmit• m ili tari nel la misur~t previ·
sta per i gradu:~ti ..: militari di truppa \'O·
CO.\.LVIISSIONI ESAM INATRICI DI CONCORSI E N0:\11NA COMPONENTI SUP·
I'LE!'I:TI. DD.M \ 1. 27-30 c 31·7"1979: a parll'.
GRADUATORIÀ DEL CO NCORSO A 31 PO·
STI DI EDUCATORE: D.:\1. 30-5-1979: si riporterà a parte.
NOMINE A COADiùTORE: C \LLO G. (D
VI. 11-5-1979, rcg. 1+9-1979), RUOCCO P. <D.M.
30-7-1979, r..:g. 2+9-1979): si rìportcra a parte.
PROMOZIONI AD AIUTANT E PRINCIPA·
LE : CALABRESE A.
8 (0.~. 26-41979. rc!!'
~-'8·1~79): s; riporterà a parte.
•.ASSEGNAZIONE SERVIZI : LO P! PARO
IACUZZO M.C. <~iut. a Caltani-;sclla (D.M.
14-8-1979).
.
ASPETTATIVE: APOLLONIO M. cduc. <P
D.G. 20-7-1979, n:g. 28-8-1979), Dl STF..rA, O
V. rag. (P.D. Ull. l 14·9·1979). i\V\LLONE N.
coad. CP.D. un·. L 21-9-1979), SISTI P. rag
tP.D. UIL l 24-9-1979), B~RDAZZl C. co;<d.
<P.D. UIL I 26-9-1979), BOCCACCIO V. coad.
(P.D. UIT. l 28-4- 1979, re[!. ' 17-9-1979).
CONGEDI
STRAORDINARI:
SORSI N l
PEZZELLA P. educ. (P.D. un. IV 25-6-1979,
reg. 18-9-1979), DI STEFA'O V. rag. (P.D.
UIT. [ 14-9-1979), COLELLl S. coad., PULIGA G, coad. (PP.D. Ufl. J 15-9-1979), CAVAL·
LARO G. rag., ROSITO G. rag .. PIAZZA C.
coad. CPP.D. Ull. l 19-9-1979), DE P \OUS S.
rag., S \:\1.\lARCO F. rag. (PP.D UIL l 21-9
1979), À1ELO~l A. coad. (P.D. Ull l 24-9-1979),
DI BRI'\0 G. coad. (P.D. UII. l 25-9-1979),
SCALA E. coad., V \LE'\TIXO \ coad. (PP.
D. l:ll. l 26-9-1979)
ASSENZE DAL SERVIZIO: DI ,\1 \RCO R
rag. (P.D. Uff. I 15-5-1979, r~·J!. 17·9-1979), D \LL'OLIO C. ass. soc. (P.D. Ull. I 31-5-1979, re!!.
18-9-1979!, CTRASIXO C. vict• dir. <P.D. Ull . l
21-6-1979. n ..-g. 17·9-1979) .
HA
EU
Nuovo assetto retributivo -fu nzionale
del personale militare
Con la mcdcstma decorn•nza le misure fis~l' delle in.dcnnittt mensili di cui agli arll. l
UE
Dlscgno di legge governa tivo
AH
··~ .......
Amtninistrazione
AH
Amministrazione Penitenziaria
Bollettino llflìriale
N. 21 del 15 novemb re 1979
(!.c altre disposizioni sono ,;t{l(e ripor/CII
nel mmrero scorso).
RICHIESTA DI LIBRI
·•
A8SOCIAZIONB DEL MONDO GIUDIZIARIO
Giornale dei Convegni
- 26 novembre 1979
N . 737 ROMA: 22-23 IIUI'I!IIIhre 1979 - Al Pala110
Coni a l Foro ltalico, l Convcgno di Diritto
sportivo, 01·ganiczato daii'Aiga, con il pa tro·
cinio dd Coni. sul tema: « Giusti1ia sporti,·a
c giustizia ordinaria"· Sollotcmi c Relatori:
• La clausola compromi,soria" (dott. Filippo
Verde, Mag. Cass.): • La r..:,ponsabilità or
gclliva ,. (A\'\'. Bruno Manl'<.'llal; • Il \ incolo
spoi·ti\O • (A\\·.ti S..:rgio Campana c Giorgto
Pasqualin). Segreteria dd Com cgno: Viak
Carso n. 67. c c Studio A\'\, Grboli<a Giorgio
(tel. 35-1488).
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zo , se non si t ratta di grande Casa
editrice .
A U G U S T O B R U S C A - Direttore responsabile
Direzione, re dazione e am mlnlstraz.: Vi ale Angelico, 90 • Roma . Tel. 351.071 . Re g. Il 10-5-1948 al n. 65 del registro del trib. di Roma • Tipografia Ave ntina · Via Pie tro Blaserna, 5 · Roll
540
l
\
CDRKI ERC ll"l r t SEltA
,S'abato S'l marzo 1'973
5
.viaggi & crociere.
Crocie ra d i Pasqua
Il Consigli·o,d-i Stato giudice sospetto
La materia
della nostra conversazione è
delicata e dotta. Perciò preferisco stimolarvi al colloquio con parole non mie. So·
no di Antonino Papaldo, expresidente del Consiglio di
Stato ed ex-giudice costituzionale. «Non vedo - egli ha
detto in un recente convegno
come i responsabili del
mondo politico, al cui potere
illimitato è atftdata La nomina. dei consiglieri di Stato,
possaM sottrarsi al tristo
gioco partìtico del due a te e
due a me, che sta dando l'Ita·
Zia in mano ui faccendieri
non aventi altro titolo che
quello dell'incompetenza:P. Un
componente di questa alta
magistratura, incline al para·
dosso, mi ha detto che non si
stupirebbe, d011tani, di vedere sedere accanto a sé, in
aula, un cavallo, non esse1t·
tto del tutto certo che per
Ta n011~i1ta politica a consi,.
gliere si domandi il certi/i·
cato di proscioglimento dalla
scuola dell'obbligo. Che ne sa.
rà del Consiglio di Stato?
Ma, prtma ancora, a che serve il Consiglio di Stato?
Aldo Sandulli
più serio che esista (n Italia,
al q~ale sono ammessi magi·
stratt e funztona.ri ammini·
strativi.
L'articolo 4 del testo unico
esprime però, pur nella sua
ambiguita. una tendenza nel
senso che una metà dei con.
siglieri dovrebbero provenire
dai referendari.
Intendiamoci. Che nel Consiglio di Stato sia presente
l'esnerienza deUa ntlbbll.ctr.
U
n
rante tale periodo, alc-una
brmali Amministrativi Re/utuìone in seno al Consiglio. gionali.
Per i giudici costituzionali
ZAPPULLI - Ed ora è la
volta di Guarino e Giannini, non c'è dubbio che la nomina.
ambedue cattedratici ed am- è di origine politica perché è
bedue patrocinatori del r.oto attribuita per un terzo sol·
ricorso contro le 17 nomine tanto alle supreme magistra.
t!fre, ma per un terzo al Pre·
politiche.
stdente della Re711Lbblica e per
GUARINO - No, Zappldli, un terzo addirittura al Par.
del ricorso nott vorrei parla· lamento.
re non semòrandomi deontoPer i giudici costituzionali,
logicamente corretto sost<>~re però. la Costituzione pf'escri·
in ~ede giornalistica le stilsse ve delle garanzie tondamen·
test che dovrò sosteneré in tali. non solo la diversità sede giurisdizionale. Prefl>.ri· e questo è molto importansco indugiare sul tema glme- te - degli organi costituzio·
rale. Siamo in una situa2tone , nali che procedono alla desigiuridica nuova. Essa, è rap- gnazione, ma altre due garanpresentata innanzitutto ....c!al· zie che sono determinanti.
l'attuazione della Carta costi1 giudici costituzionali postuzionale con la istitw:ione sono soltanto appartenere a
dei tribuna.li amministrativi quelle categorie prejlssate dalregionali ( TAR). E' un fatto l'articolo 135, cioè debbono es·
importante. In molti ca'i la sere 1nagistrati delle giurisdi·
Corte costituzionale ha so- zioni superiori, professori orstenuto che le norme co :titu- dinari di università ed avvo·
;;::ionali n~ avrebbero d tspie- cati dopo vent'anni di esergato appteno i lQro effe' U se
pn1na non fosse stato rcaliz.
zato in toto il sistema nrevtsto da. tali norme.
.ç,a situazione !Jiuridica preeststente può qmndi esse ·e ra·
gionevolmente considerata di·
versa da. quella. che st è determinata con la creuzione
dei TAR.
A queste considerazìOiii che
potrebbero apparire formali
se ne aggiunge 1ma sostanziale: con i tribunali amministrativi regionalì abl)iamo
un sistema compiuto di gitt·
stizia amministrativa che in·
cid.erà notevolmente sul jun·
zionamento del Consiglio di
Stato.
Noi, quindi, abbiamo da. 1m
lato che gli atti amministra·
tivt non sono più tutti dello
Lionello Levi·Sandri
Stato ?na. sono in gran ntt·
mero atti delle regioni; ed
abbiamo d'altra parte un si- cfzio; in più c'è la verifica
stema di giustizia amministra- dei poteri da parte della stestiva che non è più rappre. sa Corte Costituzionale, che
sentato in pratica dal solo può ritenere non verificate
Consiglio di Stato, bensl dal quelle condiZioni.
Attribuisco poi notevole riConsiglio di Stato posto al
vertice di un sistema com. lievo alle recenti leggi istituplesso di tribunali: l'insieme tive dei Tribunali A?nmini·
è del tutto parallelo a quello stratìvi .Regionali. La legge per i Tribunali Ammidella giustizia ordinaria.
Fatte queste premesse, mi nistrativi Regionali istituisce
domando: posti a raffronto i la funzione di Consigliere dei
due sistemi gìurtsdiztona.li, Tribunali stessi: una quali/l·
che sono oggi entrambi si- ca, si badi, che è di due graste!lli, e sono. in tutto paral- di injerìore a quella del Con.
lelt, e posstbtle cii e si abòia- siglierc di Stato. Ebbene, per
HA
E
E poi c'è l'attività consttl·
tiva, non meno importante
della giurisdiztona.le e più de·
licata. C'è fra dì noi
pre·
sidente di una sezione con·
suZtiva ed egli sa bene qua·
le differenza c'è con una se·
zione giurisd.iitionale dove le
tesi delle due parti si contrapponuono. 17~ sede consul·
tiva not non abbiamo altro
che La tesi dell'amministrazione e ci troviamo ad• es·
sere veramente partecipi del·
la vita dell'amministrazione.
Vorrei ricordare - in tema
d'indipendenza e preparazione - il vecchio decreto legge del 193!> riguardante il
Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e sul qua.le si
prescriveva che le leggi sul·
l'ordinamento e sulle attribu-'
ziont delle due magistrature
dovevano essere precedute
dal parere dell'adunanza ge·
nerale dì esse. Il contesto po·
litico di allora, d'accordo, era
diverso; ma mi. pare tuttavia
che la norma tosse saggia,
dovendo ravvisarsi in quella
delibazione preventiva un
rafforzamento
dell' indipen·
denza.
ZAPPULLI - M a perché,
allora, tale delib~one non è
stata prescritta anche per le
nomine politiche al Consiglio
di Stato?
ROEHRSSEN Sto per
arrivarci.
Questo
decreto
legge del 1939. che io riten·
go tuttora vigente. è rispet·
tato dal governo. Esso però
riguarda soltanto la norma·
zi.one. Ma io penso che in via
interpretativa si potrebbe ar·
rivare ad applicarlo anche ai
provvedì1nenti governativi dì
nomina dei consiglieri di Sta·
to. Non ci sarebbe nulla di
strano che (sia pure in via
facoltativa ma con persisten.
za ed insistenza) si chiedesse il parere del nostro consiglio di previdenza, costitut·
to da tutti f. presidenti di
sezione, prima di delibemre
tali nomine.
I~ sotw convinto che il criteno gènerale di com,posizione del Consiglio di Stato con
gittdiei misti, laici e togati,
sia giusto. A patto, però, che
tutti quelli che entrano a
farne parte abbiano una buo·
na 11reparazione e siano ido·
Guglielmo Roehrssen
AH
UE
tz
sare al Consiglio di Stato CO·
me u1u1. sicura < riserva ~ di
grandi amministratori, qttale
esso è in Francia, insieme
con l'·lnspectic;1t ctes Finances.
LEVI·SANDRI - Sì è 1M·
nijestato un accordo nel ri·
tenere non inopportuno il
sistema della. ·duplice prove·
nienza dei clmsiglieri di Sta.
to: dal referendariato attra,.
verso il concorso •e dall'amministrazione. Condivido tale
punto di vista.
Anche sull'esigenza di indi·
pendenza siamo d'accordo. Ma
l'attuale sistema dt nomina
dei CO?tSiglieri provenienti dal·
l'amministrazione, ri1nesso e·
sclusivamente al govenw, può
infittire su questa indipenden·
za? Qui il mio punto di vista e ·meno pessimista. Se
volessi dire una boutade, osserverei anzitutto che data. la
velocità dì rotazione dei go.
verni in Italia, bert ditftcil·
mente un consigliere potrebbe
rendere concreta la sua riconoscenza verso il governo che
l'ha n011tinato... Osserverò
piuttosto che L'indipendenza
è garantita, a mio parere,
soprattutto dallo status git'·
ridico riconosciuto al Magi·
strato, da quelle garanzie che
gli vengono accordate ai fini
della sua carriera e della pos·
sibilità di non essere rimosso
dal suo utftcio.
Ora queste garanzie esistono per i consiglieri di Stato,
anche se esse si concretano
in una quasi inamovibilità,
piuttosto che in una. vera ina.
EU
I
ZAPPULLI. -
Una situazione giuridica nuova
HA
17 consiglieri di Stato, tutti di provenienza esterna all'alta
magistratura amministrativa, e perciò definibili, secondo una
terminologia tradiz!onale, " politici " o u laici "• In contrappo·
sizione ai consiglieri di carriera o .. togati "·
Contro Il provvedimento di nomina (Decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1973). undici magistrati della
cerrlera presentarono ricorso allo stesso Consiglio di Stato,
contro la presidenza del consiglio dei ministri, facendo valere
la ragione che una tale immissione di elementi " esterni "·
alterando fortemente il rapporto fra i giudici delle due estra·
zlonl (32 togati contro 59 politici), finiva per fare di quella
magisttatura un giudice " dubbio "·
Dal suo canto l'Avvocatura dello Stato, per mandato rlce·
vuto dalla Presidenza del Consiglio, si è! rivolta alla Suprema
Corte di Cassazione per «regolamento di giurisdizione», negando
che Il Consiglio di Stato possa essere buon giudice • della
vertenze dato che, fra l'altro, 17 dei suoi magistrati sono
Interessati in un senso e '1 1 nel senso opposto. Che cosa deci·
darà la ·Cassazione nell'udienza già fissala per il 4 aprile? Fra
qualche giorno, il 2 apfile, il Consiglio di Stato dovrà decidere se
sospendere le nomine di gennaio.
La sensibilità che il nresidente del Consiglio, Giulio An·
dreotti, ha dimostrato per la materia che consideriamo attesta
di una giustificata premura. Tutto ciò ha suggerito al nostro
giornale l'iniziativa di riunire a dibattito cinque autorevoli per·
sonalità che elenchiamo secondo l'ordine degli interventi: ALDO
SANDULLI , ex·presidente della Corte Costituzionale e titolare
di diritto costituzionale all'Università di Roma (giurisprudenza);
GUGLIELMO ROEHRSSEN DI CAMMARATA e LIONELLO LEVI·
SANDRI. presidenti d i sezione del Consiglio di Stato; GIU·
SEPPE GUARINO e MASSIMO SEVERO GIANNINI, titolari di
diritto emministrativo (rispettivamente per la seconda e prima
cattedra) all'Università di Roma (giurisprudenza). Ha moderato
Il dibattito CESARE ZAPPULLI.
AH
UE
La nomina goy~rnatiya di 17 c?nsiglieri, ~vvenuta ,il l~ ~e~aio sco~sp, ha aperto, al vertice della magistratura ammtntstrattva, la delicata questione deli equihbno numenco fra membri «politici» .e «togati»
Il 12 gennaio di quest'anno, Il Consiglio del ministri nominò
,_.,...... ~.;'h~U+i.
..," nn'l l'l'P
•ah#'\~ n
.,_,.,.,...,.,.fti ,......,.,.,
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'
UNA TAVOLA ROTONDA DEL «CORRIERE» IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
'Pri~
S trage di gabbiani
Nella primavera dell' anno. scorso ho assistito a
Ponza alla cattura con tagliole di decine di migliaia
di uccelli ìnsettivori, in gran
parte pettirossi, destinati al
mercato e venduti. Una sola persona. ne catturò 9.000.
Ho pure assistito alla. strage annuale dei giovani
gabbiani appartenenti alla specie Gabbiano reale,
a Ponza. nidìficante e nùgratore. Questa strà.ge non
è per nulla inferiore a
quelle delle giovani foche
neonate che avvengono
nelle terre artiche e soll,evano
tanto indignato
scalpore.
Da una ~ttimana i piccoli avevano lasciato i nidi sulle rocce ed erano
stati spinti in mare dai
genitori; poiché nei primi
giorni sono ancora incapaci di volare, si radunano a. frotte nelle spiaggette riparate nelle insenatw·e dell'isola. All'alba
sono arrivati sei cacciatori ed è incominciata una
bestiale, sistematica strage. I cacciatori, distrutta
una colonia, si spostavano
su un'altra; hanno cosi
fatto più volte il giro dell'isola ammazzando ognì
volta gli scampati del giro
precedente. Al volo venivano Uccisi gli adulti che l'Oteavano sui piccoli abbattuti.
Ora sono rimaste poche
decine di gabbiani reali. Gli
scampati sono tutti adulti
(i più scaltriti>. Stand~ cosi le cose, cosa possiamo
sperare se il governo non
interviene immediatamente
perché la. strage non si ripeta anche quest'anno?
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Nessun dubbio che l'istituto dell' Ombudsman sia
ottimo e che abbia dato
buoni risultati in vecchie
democrazie. Ma si trova in
Italia l'uomo di profonda
conoscenza degli istituti e
di vasta e particolare esperienza, di indiscussa probità, insensibile ad ognì pressione ed al di sopra di ogni
fazione politica? E wt uomo <:he, riconosduta la ingiustizia o la. disfunzione,
abbia. poi il potere di rimediare m modo concreto
e sollecito? Ma se ogni autorità, anche quella. del
maestro, è oggi contestata,
e violentemente anche?
Non è questione di essere
conservatori o scettici, è
questione di trovarlo un
uomo simile qui da noi:
cioè un santo saggio e guerliero. C'è?
E. Dal Mas <Milano)
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d~. t?tfenore a quella d.el ConStf!ltere dt Statt;~. !Jbbene, per
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A mmimstrativt Regwnah e
stato . p~evisto un conc~rso
per tttolt. Cht pu~ pa7;'feczp~ .
re a questo cbncorso.per tttC?li? Soltanto. gli ,appdntenentt a categorie assolutamente, tassatìva1nente predeterminatlf.
.
.
Vedtamole: protesson ordz,.
nari di materie giuridiche
dell'Università· professori in·
caricati che abbiano otto an?li d'insegnamento ed appartengano all'Ordine giud1ziarl.o ordinario o amministratìvo; magistrati amministrattvt o ordinari con qualifica
1um inferiore a Consigliere
di Corte d'Appello; avvocati
dello Stato con dodici anni
di servizio; appartenenti alla
carriera amministrativa e dì·
rettiva dello Stato, fomiti eli
laurea in giurisprudenza. con
qualifica non interiore ad
Ispettore generale od equi·
parata.
AH
glio di Presidenza del Tribunali Amministrativi Regiona-
li. Qui, come vedete, c'è la
verifica dei poteri, cioè il
controllo d'idoneità.
Orbene, però, quale sìstetna
sarebbe mai quello che da tnt
lato chiedesse a certi signori
bene dotati di titoli di mettersi in fila e dì superare la
prova di un concorso per accedere ai TAR e poi di superare ttna seconda prova se
ambiscono arrivare al Consiglio di Stato e dall'altro avv
mettesse direttamente altri,
senza alcun titolo e torse in
grazta di una speciale illumi·
nazione, allo stesso Consiglio
di Stato?
Questo è troppo contraddittorio, non è possibile/ Lasciamo stare il passato. Non c'è
dubbio che le nomine politi·
che hanno dato al Consiglio
di Stato egregissime persone
fed altre meno egregzeJ Ma
Giuseppe Guarino
per l'avvenire non può essere
più. come prima. Dopo la legge sui TAR il problen~a. a mio
avviso, è già. risolto: al Consiglio di Stato sì accede o per
concorso diretto o, per un
quarto dei posti, per prove·
nienza dai Tribunali RegiO·
nali. Se non si decidesse così,
saremmo in presenza di una
gravissima lesione della razio.
nalità prima che della costituzionalità.
E vet~go alla co1wlusione.
Che si possano nominare co1z-.
temporaneamente diciassette
Consiglieri di Stato senza alcuna indicazione o 1notiva~o.
ne, dal).a quale si arguisca che
sì è accertato caso per caso il
possesso di requisiti, quanto·
meno superiori a quelli richie·
sti per l'accesso az concorso
per Consiglieri del Tribunale
A?nministrativo Regionale, mi
pare che non possa essere ac·
cettato. perché rifl.ttirà sulle
funzioni future del Consiglio.
E' possibile insomma che
1toi attribuiamo le funzioni di
appello. ctoè le t1~1tzioni di determinare, in definitiva, l'indirizzo futuro della giustizia
amministrativa, a persone che
nQn hanno alcuna esperiettza
, del Consiglio di Stato?
ZAPPULLI- Con il ricorso dei magistrati di can·iera,
s'è aperta una crisi grave.
Che si fa adesso? Si può da~:e una regola diversa alle no·
mine al Consiglio di 8tato?
GIANNINI - Vorrei andare oltre quello che dice Guarino perché, secondo me, e
diventata incostituzionale la
norma che attribuisce al governo il potere di nomina di
alcuni Consiglieri di Stato e
Consiglieri della Corte dei
Conti.
·
La norma costituzionale di·
ce che il Consiglio di Stato è
ind.ipendente nei confronti.
del governo; questo è il punto v.rincipale. E' un organo
ausiliario, ma indipendente
nei confronti del governo. E
lo stesso vale per la Corte
del Conti.
.
Ciò che conta è la situa·
Zione in cui il Consiglio di
Stato come la Corte dei Con.-
ti si sono venuti a trovare.
Noi praticamente nutrianto
ancora un bagaglio dì ìdee del
passato. Il discorso che ha
tatto la Corte Costituzionale,
insomnw, è tutto un di·
scorso la cui trama è del 1890,
non
del 1967 o del 1968,
quando tu adottata la decisione dt cui ho fatto
Perché? Perché nel mCJmao•l
giuridtco nOi viviamo
volte di idee ricevute
portiamo appresso
re mai il coraggio di n..ç.~ort·•l
trarne la validità politica
momento attuale.
Perché il Consiglio di Stato
divenne nel 1889 il depositadella giustiZia amministrativa in Italia? St dice: perché
l'avevano tatto in Francia.
D 'accordo, l'avevano tatto in
Francia, però c'era anche una
ragione tipicamente, specificamente italiana, data dal tatto
che il Consiglio di Stato ave·
va gièt svolto un'importante
funzione nei ricorsi al Re, in
cui aveva dato prova di assoluta indipendet~za rispetto
a.gii altri organi costituzio·
nal1.
Molto spesso noi siamo por.
tati a dtmenticare quello che
è stato il Consiglio di Stato
dal '65 all' '89, cioè· quello
che è stata la grossa giuri·
sprudenza. dei ricorsi az Re.
Fu proprio questo fatto stori.
co a far si che il legislatore
dell' '89 ritenesse di trovarsi di
fronte ad un organo compo.
sto di persone che erano oggettivamente indi1Jend.enti; e
allora si affidò a dare a co·
storo la funzione giurisdiziO·
nale. Diciamo la verità; questa funzione giurisdi2ionale il
Consiglio di Stato l'ha sem·
pre svolta egregiamente e l'ha
svolta egregiamente fino a dopo la seconda guerr~ mondiale. Si dice: il fascis11to; ma il
tasctsmo ha avuto un rispetto
severo per il Consiglio di Stato. tant'è vero che ha fatto
quella legge della audi~:io>~e
preventiva sulla normativa ed
anche, notate bene, sulle no·
mine governative. Per quanto mi consta, Santi Romano
veniva sempre interpellato
e
rio
riservare il concorso a perso·
ne che abbiano già un'espe.
rienza d.i amminJstrazione, come in Francia.
ZAPPULLI - Qualora si
scegliesse questa o un'altra
soluzione, bisognerebbe proce.
dere per legge?
GIANNINI - Occorre una
legge. E qua1~to all'autolimi·
tazione del potere politico, bi·
sogna essere assolutamente
1·ealtsti. Non è senza una ragione che il Consiglio di Sta·
to sia scaduto rispetto a qttel·
lo che era nel periodo immediatamente successivo alla
guerra. Il primo motivo è lo
eccesso di lavoro, che fa si
che il lavoro scada.; a questo
non si è 1JrOVVeduto. In se·
cmtdo luogo, le nomine politiche, anche quando sono cadute su persone degne di ogni
riguardo, non hanno designato che un 1wmero assai li·
mitato di vere capacità rispetto all'insieme dei " politi·
ci ,. nomfnati.
C'è inoltre anche un terz
elemento molto importante,
mio parere, ed è il fatto eh
il Consiglio di Stato sta di·
ventando un piedistaUo per
partire verso lidi completa·
mente remoti rispetto alla
funzione.
Second.o me. siamo az pri
cipio della fine del Consiglio
di Stato. Esso viveva stt un
equilibrio che era di fatto,
non di di1·itto. I vecchi magi·
strati, soprattutto i Presìden·
ti, formavano piano pian0 i
gwvanì, con discrezione, con
tatto, con moderazio11e non
disgiunta da fermezza; riuscì·
vano veramente a creare dei
magist1'ati indipendenti, in
chi ne aveva la stoffa, beninteso; i rottami erano rottami
e restava1~o i1~ disparte, ma
erano pocht.çsimi elementi.
Oggi tutto questo scompare
e scompare perché quando mi
pre?Wete ventiquattro perso·
naggi anziani e me li confinate ai tribunali amministrativi, chi torma più. un giovane? Non certamente i loro
coetanei; secondo me, quindi,
il Co1tsiglio di Stato si avvia
verso una rapida fine.
HA
E
m
U
La scelta e la formazione dei magistrati
Infine, poiché l'art. 17 della legge riserva un quarto
dei posti che si rendono vacanti nez ruolo dei Consiglieri
di Stato ai Consiglieri Ammi·
nistratìvi Regioooli, si prescrì·
ve che essi debbano avere
quattro anni di effettivo servizio, e si domanda, prima
del decreto dì nomina del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, il parere del Consl·
Massimo S. Giannini
quando il governo voleva tare
una nomina governativa.
Ciò dimostra che se :perfino
tz regi1ne ebbe rispetto per
questo collegio, dovevano esserci in esso qualità intrinseche che l{} meritavano. Poi
venne la Costituzione repul/òlicana. E non esito a dire
che~ in essa, quella nonna
delL'art. 100 fa parte apertamente d.el ctarpam.e costitu·
zionale, cioè di quelle nonne
che sono perfettamente inutili, che sono state un errore
del legislatore costituente, che
oggi noi scontiamo.
Qual è la situazione che si
è venuta a creare in Italia?
Non condivido l'oJ?inione di
quanti vorrebbero tl Consiglio
di Stato interamente costituito da magistrati provenienti
dal concorso. Già oggi, per accedere al Consiglio di Stato
occorre aver passato un certo
numero di anni presso le am.
minìstraZioni, otto anni, che
sono parecchi. L'errore è di
avere parificato all'attività
nell'ammini,çtrazione anche la
rnagistratura.
Se si reputa che sia poco.
si allunghi questo periodo e
si recluti il Consiglio di Sta.
to, che so io, tra coloro che
già hanno wt certo grado, capo di divisione. o altra qualifica. Il rimedio c'è, secondo
me, ed è proprio quello di
queStione~ di trovar lo ·un
uomo simile qui da noi:
cioè un santo saggio e guerriero. C'è?
E. Dal Mas <Milano>
La massoneria
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poi la scienza a beneficio
dell'umanità. Inoltre in tutti i tempi tali scuole sono
state avvolte d.a un velo di
discreZione perché la conoscenza delle leggi dell'universo non disturba. la menPALMA DE MAIORCA 5 gg. do Milano: 21.25.29/<4
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gendo l'intervista n on semMADRID <4/5 gg. do Roma: .) ~~2~~:i~~f,4/5
brerebbe che l'obbedienza
I
STANBUL
<4/S
gÒ.
do
Roma:
21.25.29/<4·3/5
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giustinianea sia una scuola
iniziatica, in quanto non ha
ISTANBUL <4/S gg. do Milano: 24.27.31/5
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nessuna delle caratteristiATENE 8 gg. do Milano: 20.27/4-<4.11.18/5 ' do L, 115.000
che sopracitate. Infatti il
EGITTO 8 gg. do Milano: 13.20.27/<4
dèl L. 165.000
GUddetto gl'Uppo non è discretamente segreto perché
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beneplacito di Londra. Non
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conosce inoltre la slmbologia del tempio (o loggia) in
quanto sostiene che nel
tempio i simboli sono tutti
masclùli. E la Venere della
statua collocata nel tempio
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dottor Salvini. oltre che
non conoscere la simbologia
massonlca, abbia il dente
EGITTO - ISRAELE - SENEGAL - TU NISIA
avvelenato con il sesso fem PARIGI • LONDRA • COPENHAGEN - AMSTERDAM
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do;;;~Pòsti
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che sono oggi entrambi si·
ste.mt. e sono in t11tto parallelt, e possibile che st abbiano del/ e regole toi a l11vmt~ diverse rt;.r lo. mflqi5t. .1· ]1 .,r.
dìnarìct e per la· mawtSb'atura
del Consiglio dì Stato, dei trib~tnali a!'tministrativi,. e .d!fl
szstema mtero della gtusttzta'
1!-mm~nistrattva? Cio sarebbe
trraztonale dal momento che
tale siste·ma ha delle funzioni,
nei confronti del governo e
della pubòlica amministrazio·
ne, molto più delicate eh~ la
giurisqìz!one. ordinaria, perché
deve IStttuztonalmente operare proprio net confronti degli.
atti del governo e delle altre vubbliche ammìnìstrazioni. E pongo un altro interrogt;ttivo. La nornw costituzionale, quando ha parlato di
indipendenza per tl Consiglio
di Stato, non l~a usato un
concetto ancora più ristretto,
intendendo assicurare l'indipendenza proprio nei contron·
ti del governo?
NOi aòbìa1no qui altre due
fattispecie in un certo senso
parallele, e certamente rile·
vanti per il1wstro tema, quel·
la dei giudici costituzionali e
quella dei Consiglieri det Tri·
UE
All'origine il Consiglio dì
Stato era costituito di uomi·
~i attinti in prevalenza dalla
DUbblica amministrazione:
funzionari ricchi di esperien~a e, spesso, anche di dot.
trina. Non sono mancati pe·
r·ò neanche in passato casi
in cui ì governanti si sorw avvalsi di tale potere
come di un mezzo per ma~ifestare personali gratitudi·
rti. Quando. in un secondo
tempo, furo1~o introdotti, nel
Consiglio di Stato, attraver~o il reterendariato, dei maIJiStrati di carriera, questi co~titutrono setnpre una minoranza. E tali sono tuttora,
nonostante l'indirizzo di teni!enza, espresso nell'art. 4 del
vigente testo unico del 1924,
~l quale appare orientato nel
~en.so della parità numerica
tra 1nagistratì di carriera in
effettivo servizio d'istituto e
rnagistrati di nomina governativa. Né agli uni né agli
altri le leggi hanno però mai
rtssicurato una piena inamo·
vibìlità e indipendenza.
Nel far salvo il Consiglio
Iii Stato la CostituZione si
preoccupò peraltro della inliipendenza dell'istituto. Per·
ciò. al di là dell'indipendenza
assicurata in via generale a
tutti i giudici speciali nel·
l'art. 108. èssa statuisce
espressamente nell'art. 100
l'indipendenza. nei confronti
clel Governo. del Consiglio di
Stato.
Un'altra norma troviamo
però nella Costituzione, che
nveste, in materia, grande
rilievo. Essa è quella enunctata nell'art. 102, che Ti·
puarda gli estranei chiamati
a partecipare all'amministra·
ztone della giustizia e ne esige l'idoneità.
Che cosa prevede invece la
legislazione vigente? L'art. 1
del testo unico sul Consiglio
di Stato. una norma che ri·
sale alle origini dello Stato
italiano, dice semplicemente
che il presidente del Consi·
glio di Stato, i 11resìdentt dì
sezione, ì consiglieri sono no·
minati dal Governo. In tal
modo lascia a questo la più
libera scelta.
Ai posti di consigliere di
Stato si accede però anche
per carriera, ini2iando dal
grado di referendario. Il concorso· è un vaglio severissi·
mo. Si tratta del concorso
l
......Òr-:;·q;;;ft:garanzic esisto- l
no per i consiglieri di Stato,
anche se esse si concretano
i1~ ttna quasi inamovibilità,
piuttosto che in una vera inamovibilftit.
M{! vor:.·ei anche aqaiungere
che hnc:iJJenden.za nOn. è questione di decreto presìdenzìa·
le, di legge o di altra norma;
è questione di spina dorsale.
Vengo ora alla questione
che Zappulli mi ha posto:
può, il Consiglio di Stato, essere o diventare quell(L grande riserva di amministratori
quale è oggi in Fra1wia quel
Consìglio di Stato o l'Ispezione di Finanza? I o penso
che tale possibilità ci sia, ma
ad una condizione. Anche
oggi, del resto molti Magistrati del Consiglio di Stato
danno la loro collaòorazione
in mtmerose amministrazioni
come capi dt gabinetto o ca.pi degli uffici legislativi, con
reciproco vantaggio: il· magistrato arricchisce le sue conoscenze e le sue esperienze
e l'amministrazione può giovarsi dt una consulenza oò·
biettiva e altamente qualifi·
cata. Io ritengo però che in
questi Cjtsi, il Magistrato àeb·
ba essere collocato 4 juort
ruolo » e non svolgere, du·
AH
rascisn~o.
ROEHRSSEN ....... Il problema c'è; il nostro lavoro
va enormentente aumentando, non solo quantitativamente, ma qualitatìvamente.
Se andiamo a sfogliare le
vecchie riviste ristLlterà che
l'BO per cento del contenzio.
so, una volta, riguardava il
rapporto dì pubblico impiego. Oggi la c domanda • di
giustizia è assai più. raffinata; riguarda 1naterie nuove,
delicate, importanti come la
urbanistica, l'edilizia, la sanità.
ne ite1 C"onsfplfo ai "'Sfato con
giudicf mistt, latcl e togat!.
sia gittsto. A patto, però, che
tutti quelii che entl·ano a
farne parte abbiano una buona preparazione e siano ido·
nei all'esercizio delle loro
ftm?.ior,i. Nnn è g 1 u.sto 1rvece che n posto sia conferito,
ad esempio, a chi è alla fine
della carriera, oppure a chi
il ministro vuole assegnare
al Consiglio di Stato per altre ragioni (che possono es'sere la stima come la disì·
stima per tm dato funzionaTio).
ZAPPULLI - Quando, con
le nomine del 12 gennaio, si
determinò questo c caso ~ del
Consiglio di Stato, un consigliere di grande e riconosciuto valore mi }ece colpa,
per quello che scrissi, di avere una visione romantica dell'istituto. Il Consiglio di Stato - mi disse - non potrà
mai più. tornare ad essere
1m collegio dt eccezionali capacità giuridico-amministrati·
ve perché siffatte capacità sono oggi acquisite, a ben altro
prezzo, dalle attività econo·
miche e professionali. Vorrei
sentire in proposito il parere
dei presetttì anche perché,
malgrado tutto, mi piace pe1z-.
EU
rà del Consiglio dt Stato?
Ma, prima ancora, a che serve il Consiglio di Stato?
SANDULLI - Il Consiglio
'ii Stato è uno d.ei pila,stri
;.:J c;::.:al! pcgçia, r. el 1;~stt ::>
~rdinamento, lo Stato dt dt·
-itto. S~condo la Costituzio.
~e, la Repubblica italiana è,
~i, Stato sociale ma è anche
Stato di diritto, e perciò ga.
rantista Il prinC'ipio d.i le·
7alità viene protetto da un
:ato attraverso la tutela del'e posi2ioni giurid.ìche d.ei. sìn70li; a ciò provvedono gli arrtcoli 24 e 113, che assicurano a ~utti, la tutela giurisdi·
~!onale dei diritti e degli i?l·
teressì legittimi anche nei
:ontronti della pubblica am·
ministrazione.
A tale protezione degli in:Uvidut, si aggiunge poi, d.al''altro, una tutela legale .di
~.t/licio degli interessi dell'mtera comunità. Da noi non
~siste un istituto come lo
:unbudsman, il quale senz-.
pre più si va diffondendo
~ez mondo.
'
La Corte dei Conti, e il
Consiglio' di Stato sono due
~rganismi
preesistenti alla
!tessa unità d'Italia, i quali
ftanno funzionato sostanzialmente bene persino sotto il
senso che una meta cfc: C01v
sìglieri do~~reòbero provet:ire
dai referendari.
Intendiamoci. Clte nel Consiglio di Stato sicL presente
l'esperienza della pubblica
amministrazione, è cosa uti1P. a~~~ prt>zioso: e perciò da.
nOn. porre in discussiOne. Il
problema è se l'attuale meccanismo per assicurare tale
presetzza sia il più valido. Se·
condo 1ne, per altre strade
potrebbero essere assicurate,
a un tempo, la anzidetta esigenza e quella di una Jli.ù
certa indtpendenza deZl'tstituto, al di fuori di ogni sche·
ma di clientele e lottizzazionì.
HA
é"ato dt proscioglimetdo O.al1a
scuola dell'obbligo. Che ne sa-
~irtour
VACANZE+
PASQUA 7 3
Chi pulirà?
Chi farà le pulizie nelle
scuole?
Semplice. Dopo che 1 bidelli verTanno giustamente
esentati da questo indecoroso servizio. la puliZia delle scuole verrà appaltata a
quelle cooperative o carovane formate da sottoproleta.ri. Questo andrà bene
per qualche mese, ma-ssimo
un anno, dopo di cbe si agiteranno e sciopereranno
per l'abolizione ·degli appalti ed una volta ottenuta
l'assunzione regolare non
vorranno più, come è giusto, lavare i pavimenti,
spazzare le latrine, ecc.
Proprio come è successo in
tutte le aziende statali, parast.atali ed anche private.
Mario 1\lilani
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Tutti statali
Siamo un gruppo di lavoratori, ferventi cattolici,
ex-combattenti con pregiudizi di amor patrio e amor
f1·aterno, fiduciosi nel governo che abbiamo votato.
Essendo, però, dipendenti
di un'industria privata, domandiamo al Corriere: per
avere gli stessi diritti degli
statali dobbiamo diventare
anche noi statali votando
comunista? Con un governo comunista, infatti, saremmo tutti « statalizzati ~
e la legge 336 scatterebbe
imparzialmente per tutti.
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AD UN SECOLO E MEZZO DALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Bilancio eprospettive
dQIIa giustizia amministfQtiva.
.
.
HA
EU
AH
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cotera e dal Depretis, all'emanazione per opera del governo
Crispi della legge 31 marzo
1889 n. 5982, con cui vennç
istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato « per la giusti·
zia amministrativa» che lo
Spaventa, ispiratore della riforma, fu chiamato a presiedere. Infine appena nove anni fa,
in attuazione dell'art. 125 della
Costituzione che prevede « organi regionali di giustizia amministrativa », si è finalmente
giunti, con legge 6 dicembre
1971 n. 1034, all'attuale asset·
to della girisdizione amministrativa in Italia, articolata in
due gradi di giudizio.
Il primo grado è costituito innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), organi
statali a circoscrizione regionale con funzioni esclusivamente
giurisdizionali, e presieduti da
magistrati del Consiglio di
Stato, mentre il secondo grado (doè l'appello) si svolge
avanti al Consiglio di stato
stesso.
I n base a tale importante riforma, la funzione del Consiglio di Stato - il cui ordinamento interno non è stato però modificato: 3 sezioni con.sultive (1, II, III) e 3 giurisdi•
zionali (I V, V, VI) - è stata ·
così trasformata: da giudic~ et\
primo e unico grado a giudice ·
di appello e di secondo grado:
Il 16 gennaio di quest'anno;
nel 150" anniversario della sua
istituzione, il Consiglio _di Stato ha tenuto la sua prima conferenza stampa. L'evento « storico, è stato richiamato, nella
sua introduzione dal Presidente, Lionello ·Levi Sandri che lo
ha riferito 'ai moderni mezzi
<li comunicazione sociale e alla opportunità di attenersi al
detto « fare bene c farlo sapere». Tracciando il consuntivo della attività dello scorso
AH
UE
L'importante legge 2248 del
1865 enunciò poi il principio
per cui nelle controversie sopra diritti, che si assumano leSi da un atto della pubblica
amministrazione, i tribunali
debbono limitarsi «a conoscere degli effetti dell'atto stesso,
in relazione all'oggetto dedotto
in giudizio», rimanendo esclusivamente all'autorità amministrativa il potere di revocare 0
modificare i propri atti illegittimi.
Successivamen te, grazie al movimen to di idee « per la giustizia nell'Amministrazione 'li
che si ricollegava a Silvio Spa·
venta si giunse, dopo u na serie
di progetti presentati dal Ni-
HA
siglio di Stato organo di consulenza giuridico-amministrativa c di tutela della giustizia
nell'amministrazione. A tal fine il Consiglio di Stato è diviso in sci sezioni. di cui le ultime tre giurisdizionali e le
pr~me tre consultive, mentre
alcuni pareri sono formulati in
« adunanza generale ».
Per ritrovare quei caratteri
che, in maniera più dedsiva,
avrebbero influ.enzato tutta la
~uccessiva evoluzione del Consiglio di Stato in I talia, occorre risalire all'età napolconica,
in ·cui, sul modello francese,
tale istituzione comincerà gradualmente ad essere introdotta nei vari stati della Penisola.
La data di nascita si vuoi far
risalire a quando nel napoleonico Regno d'Italia, con R.D.
9 maggio 1805 fu istituito il
Consiglio di Stato articolato
come segue~ la presidenza era
riservata all'imperatore e re,
era diviso in cinque sezioni
(giustLr.ia, finanza, interno,
guerra, culto), e composto di
ventiduc consiglieri oltre alcuni membri di diritto, che, però, non era no assegnati alle
sezioni Nel Regno di Napoli,
Giuseppe Bonaparte istituì con
R.D. 15 maggio 1806, il Consiglio di Stato con funzioni
consultive e contenziose, presieduto dal sovrano e composto da consiglieri, relatori e
uditori.
Queste istituzioni furono travolte con la fine dell'epoca napoleonica, ma esercitarono tuttavia un'innegabile influenza
negli ordinamenti amm inistrativi dci diversi Stati italiani
nell'età della Restaurazione.
Carlo Alberto appena salito al
trono, con editto del 18 ago-
!>to 1831 controfir~ato dal
guardasigilli Barbaroux, in csecuzione del giuramento di non
mutare le istituzioni impostegli da Carlo Felice nel 1823,
istituì, con nuovo ordinamcnto, un «Consiglio di Stato per
i Regi Stati di Terra Ferma ».
Il Consiglio (che non aveva
funzioni giurisdizionali ma che
veniva convocato solo in sede
consultiva) era presieduto dal
re, o in sua vece da un vicepresidente, ed era diviso in
tre sezioni: interno, giustizia
e grazia e affari ecclesiastici,
finanze.
Il riordinamento del Consiglio
di Stato seguì sulla base del
progetto Rattazzi, solo con la
legge 30 ottobre 1859 n. 3707, e
il relativo regolamento approvato con R.D. 23 dicembre 1859
n. 3803. Nel nuovo assetto veniva definitivamente abolita la
presidenza del re, e delle tre
sezioni, solo le prime due conservavano le precedenti funzioni consulti\'e, mentre la terza
assumeva le funz ioni di giudice del contenzioso amministrativo, fino allora esercitate
dalla « Camera dci Conti "·
EU
italiana, allo
L aart.Costituzione
100, considera il Con-
Un momento della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio di Stato avv. Levi Sandrl.
anno per il Consiglio di Stato
e per i tribunali amministrativi regionali (che dal '71 dir'imono, a livello locale, le contraversie amministrative fra lo
Stato e i cittadini) il Presidente Levi Sandri ha fatto osservare che di fronte a 36.983 ricorsi presentati nel 1979 ai
TAR, le sentenze pronunciate
sono state soltanto 15 mila 176
contribuendo a far salire il numero dei ricorsi pendenti alla
cifra record di 122.641. Continuando così- ha ammesso lo
stesso Levi Sandri - ci vorranno circa 10 anni a smaltire le pratiche tuttora giacenti. Migliore, ma sempre grave,
la situazione del Consiglio di
Stato dove: i giudizi pendenti
sono «soltanto,. 16 mila e gli
appelli sono decisi cor'l tempi
abbastanza rapidi (6-7 mesi).
Quali le cause delle lentezze?
L'introduzione dei tribunali
amministrativi - ha spiegato
il presidente del Consiglio di
Stato - « avvicinando il giudice ai cittadini ed introducendo alcune innovazioni nel
processo ammmtstrativo (la
possibilità di farsi difendere
da un semplice procuratore o
di impugnare anche gli atti
non definitivi) ha favorito un
aumento considerevole della
domanda di giustizia, aumento
al -quale non si può ritenere
estraneo anche un certo peggioramento dell'attività ammi·
nistrativa ».
Nell'ambito della funzione
consultiva d~l Consiglio di Stato sono stati emessi nel 1979,
5.263 pareri; a questo riguardo
è stata' sottolineata da più parti là necessità di allargare taie
funzione del Consiglio cstendendola alle norme sull'ordinamento del personale dello Stato e all'organizzazione dei pubbici uffici.
Claudio Schwarzenberg
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