sentenza sgarella bcd

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sassari in composizione monocratica, in persona del dott. Silvio
Lampus, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili (RGACC) con il n.
644/2012, proposta da
SGARELLA ANTONIO e VITIELLO GIUSEPPA residenti in Sassari e qui
domiciliati elettivamente presso la cancelleria del Tribunale; rappresentati dall’ avvocato
Giuseppe Carlo Satta in virtù di procura speciale in margine alla citazione
ATTORI
CONTRO
BANCA di CREDITO SARDO SPA, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore; con sede in Cagliari e domiciliata elettivamente in Sassari presso
l’avvocato Filippo Bassu, dal quale è rappresentata in virtù di procura speciale in
margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
All’udienza del 14 novembre 2013 la causa è stata tenuta in decisione,
assegnandosi i termini del 13 gennaio 2014 per il deposito delle comparse
conclusionali e del 3 febbraio 2014 per il deposito delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2 febbraio 2012 Antonio Sgarella e Giuseppa Vitiello (quest’ultima
nella sola veste di fideiussore) hanno convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale
la Banca di Credito Sardo SpA, esponendo che il primo era titolare, dall’anno 1996, di
un rapporto di conto corrente bancario, avente il n. 0235/55260119, in cui erano stati
addebitati interessi ultralegali ed usurari.
Svolta ampia premessa in diritto, in ordine alla illegittimità degli addebiti operati
sul conto dalla Banca, in particolare per nullità, per difetto di forma scritta, della
pattuizione (ed invalidità del relativo addebito in conto) di interessi ultralegali per
applicazione di usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione
di affidamento e di massimo scoperto, hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia
accertare non dovute le somme per interessi, se risulti applicato un tasso superiore a
quello soglia; accertare che è comunque dovuto il solo interesse legale ovvero quello di
giustizia, per mancanza di valida pattuizione sugli interessi convenzionali; accertare che
non sono dovute le somme addebitate per anatocismo, per nullità della clausola di
addebito trimestrale degli interessi; accertare che sono illegittime le clausole sulla
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N. R.G. 644/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E’ fondata l’eccezione di parte convenuta (che non concerne peraltro né la
legittimazione ad causam, né l’interesse ad agire di parte attrice, ma l’esistenza del
diritto) con cui si contesta che, prima della risoluzione del rapporto di conto corrente
bancario, il correntista, che non abbia neppure receduto, possa domandare, mentre
dunque il rapporto di conto corrente è ancora in essere, la condanna della Banca al
pagamento di somme indebitamente appostate sul conto, come invece espressamente,
con la conclusione n. 6, ha fatto parte attrice, che ha specificatamente chiesto la
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commissione di massimo scoperto, di affidamento, e per la istruttoria della pratica di
fido, accertare quindi il saldo del conto corrente al momento della domanda, con
condanna della Banca al pagamento dell’eventuale importo attivo del conto, e/o alla
ripetizione delle somme indebitamente pagate.
La Banca di Credito Sardo SPA, costituitasi per l’udienza del 30 maggio 2012 con
comparsa depositata il 9 maggio 2012, ha formulato (per quanto ancora rileva) le
seguenti difese:
1. difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alla domanda di
condanna della Banca alla restituzione di somme indebitamente percepite, tenuto
conto che le linee di credito non erano state revocate, che il conto corrente era
ancora in essere, e non era possibile configurare come pagamento alcuna delle
rimesse;
2. prescrizione decennale del diritto, atteso che i versamenti in conto avevano natura
solutoria;
3. contrarietà a buona fede e correttezza del comportamento di parte attrice;
4. applicabilità dell’istituto della soluti retentio, stante l’omessa contestazione degli
interessi in ipotesi indebitamente corrisposti;
5. applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di
reciprocità dopo la delibera CICR 7 febbraio 2000 (in GU 22 maggio 2000);
6. insussistenza dell’avvenuto superamento del tasso soglia previsto dalla normativa
anti usura;
7. inconsistenza della deduzione in punto di illegittima applicazione della
commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni (disponibilità fondi,
introdotta dal D L n. 185/2008) e diritti di istruttoria per la pratica del fido.
Sulla base di tali premesse ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e consulenza tecnica e
quindi tenuta in decisione, assegnandosi i termini per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica (sia le une che le altre sono state depositate da
entrambe le parti).
4.
5.
6.
7.
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3.
condanna della Banca al pagamento, indicando quale titolo del proprio credito la
ripetizione di somme indebitamente pagate alla Banca.
Deve concordarsi pienamente con i rilievi formulati, in proposito, da parte convenuta.
In particolare va escluso che il provvedimento interlocutorio della locale Corte
d’Appello menzionato da parte attrice, che peraltro parte attrice si è guardata dal
produrre, dopo averlo appunto ricordato, ma che è ben noto al giudicante, abbia
attinenza con la vicenda in esame, concernendo l’ambito dell’attività istruttoria in
consimili giudizi, in ipotesi di produzioni documentali inadeguate e di allegazione
carente: questione, nella specie, positivamente risolta essendosi dato ingresso alla
consulenza tecnica.
Ad ogni buon conto, in punto di insussistenza del diritto alla ripetizione prima della
fine del rapporto, è sufficiente richiamare, oltre a Cass. SS. UU. n. 24418/2010) la
recente pronunzia della Cassazione civile, sez. III, in data 15/01/2013, n. 798,
secondo cui “ … l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione
massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un
incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli
ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi
corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il
correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si
basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito,
nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento
che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella
descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la
restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non
dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del
conto”.
Tanto comporta che l’esito del presente giudizio non potrà mai essere quello, in
definitiva auspicato da parte attrice, di condanna della convenuta al pagamento di
alcunché, ma anche che le domande, rispetto alle quali sono formulate le conclusioni
ai punti da 1 a 5 (citazione pag. 19), debbano essere comunque esaminate.
Corollario di tale affermazione è che nessuna prescrizione è maturata, in quanto il
diritto alla ripetizione non è neppure ancora sorto, nascendo solo quando il rapporto
di conto corrente ha termine, e decorrendo da tal data il termine prescrizionale.
In punto di applicazione dell’interesse usurario si osserva che l’ausiliare ha proceduto
ad una doppia verifica (sulla scorta dei quesiti formulati dal giudice, secondo le
proposte di entrambe le parti: si veda, per comodità di consultazione la pag. 5 della
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relazione, dove sono in nota riportati i due quesiti, ai nn. 2 e 3 della nota in carattere
corsivo).
8. Deve ritenersi corretto il quesito, nei termini formulati da parte attrice e non sono
invece condivisibili, o meglio non si attagliano al caso concreto, le osservazioni (pur
astrattamente plausibili) formulate dalla Banca.
9. E’ ben vero (come osserva il Ct di parte convenuta: vedasi in particolare allegati alla
relazione CTU pag. 8) con argomentazioni puntualmente riprese dalla difesa di BCS,
che la normativa anti usura fornisce l’indicazione delle componenti di cui si deve
tenere conto per verificare l’onerosità del capitale prestato, ma non fornisce
indicazioni di tipo tecnico matematico per il calcolo del TEG.
10. Orbene, a tale generale rilievo non si è in concreto accompagnata alcuna puntuale
censura circa il metodo di calcolo impiegato dal CTU, e tutte le ulteriori osservazioni
sia del tecnico che del legale di parte convenuta (pur essendo, specie se isolatamente
considerate, in sé perfettamente plausibili e da condividere) non si attagliano al
problema proprio della presente vicenda, rispetto al quale solo il quesito, come
suggerito da parte attrice, e la relativa articolata risposta dell’ausiliare del giudice
appaiono utili al fine di far conoscere la verità e di individuare se il tasso soglia sia
stato o meno superato, e dunque se la doglianza di parte attrice sia o meno fondata.
11. Deve al riguardo rammentarsi la pur ovvia considerazione, che sembra invece essere
sfuggita alla Banca convenuta, secondo cui, nella specie, non si è di fronte ad un
tasso di interesse determinato una volta per tutte al momento della pattuizione, come
accade per finanziamenti, mutui e così via, ma ad una serie di tassi di interesse
applicati, trimestre per trimestre, in ragione della esposizione debitoria del correntista
in quel determinato periodo.
12. Il richiamo a Cass. n. 603/2013 non appare pertanto corretto, perché, in tale
decisione, il principio di diritto riportato da parte convenuta si attaglia (a ragione) ad
una ipotesi del tutto differente, quella cioè di un finanziamento, in relazione al quale
il tasso sia stato concordato prima della entrata in vigore della legge n. 108/1996 ed
applicato per periodi successivi.
13. Nel caso del conto corrente (tanto se, come, nella specie, anteriore alla legge n.
108/1996, quanto successivo) è del tutto irrilevante quale sia stato il tasso di
interesse, passivo per il correntista, concordato in origine fra le parti (e valevole solo
per il periodo iniziale del rapporto), essendo il tasso di interesse convenzionale –
salve ipotesi tanto eccezionali da essere quasi solo scolastiche – non fisso ma
variabile, su unilaterale decisione della Banca (art. 118 del D. lgs n. 01/09/1993 n.
385, G.U. 30/09/1993 n. 230), ed occorrendo esclusivamente verificare, trimestre per
trimestre, o comunque periodo per periodo, al momento cioè dell’addebito degli
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interessi al correntista, se, in relazione a quel singolo periodo, il tasso di interesse sia
o meno superiore al tasso soglia fissato dalla legge anti usura (per il periodo,
ovviamente, posteriore alla entrata in vigore di tale legge).
14. Ciò detto, è evidente che le doglianze dell’Istituto rispetto all’operato del’ausiliare si
rivelano prive di consistenza: il CTU infatti non ha affatto applicato proprie formule,
né inserito valori difformi rispetto a quelli indicati negli estratti conto, ma ha
semplicemente individuato il tasso di interesse effettivamente applicato, trimestre per
trimestre, al rapporto (utilizzando esclusivamente dati tratti dagli estratti conto e cioè
da documenti che provengono tutti dalla Banca) inserendo nel calcolo del tasso tutte
le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito (da confrontare con i tassi del
Ministero del Tesoro come determinati trimestralmente ai sensi del’art. 2 della legge
n. 108/1996 e cioè rilevando il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese).
15. Giova a questo punto rilevare, in particolare, che non solo il ricalcolo (o meglio la
individuazione) del TEG deve essere effettuata con l’inserimento di tutte le
commissioni, compresa la CMS, ma, soprattutto, che il TEG deve essere
rideterminato tenendo conto dei saldi effettivi, e non di quelli apparenti.
16. Se il saldo debitore effettivo è inferiore a quello apparente il tasso di interesse
applicato, ove calcolato sulla base di quest’ultimo, sembra inferiore al tasso soglia,
ma è effettivamente superiore, perché il debito reale del correntista non è quello che
appare dalle scritture, ma è appunto inferiore: in termini molto semplici, se il debito
vero è di 50 e non di 100, ma la Banca, avendo in precedenza conteggiato
competenze non dovutele, lo indica in 100, ove chieda 5 come interesse, non sta
applicando il tasso del 5% (su 100 saldo apparente) ma quello del 105 (su 50
effettivamente dovuti).
17. E’ stato riscontrato, da parte dell’ausiliare, il superamento del tasso soglia in
relazione a sette trimestri (vedasi relazione pag. 6), solo in applicazione della
rideterminazione del tasso sulla base delle indicazioni del correntista, mentre nessun
superamento vi è stato seguendo le indicazioni suggerite dalla Banca (si vedano
sempre le note a pag. 5 della relazione di CTU).
18. In relazione a tutti i periodi in cui il tasso soglia è stato superato, deve escludersi
l’addebito di interessi ed oneri di ogni tipo, a mente dell’art. 4 della legge n.
108/1996.
19. Nel caso in cui il saldo apparente non sia individuabile alla stregua degli estratti
conto, perché mancanti e non prodotti in giudizio neppure dalla Banca, il saldo da cui
partire non può che essere il cd. saldo zero, in quanto si ignorano i dati contabili, per
fatto ascrivibile ad entrambe le parti processuali (nessuna delle quali, sebbene parte
Fase
Fase di studio
Fase introduttiva
Compenso
€ 3.250,00
€ 1.650,00
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anche del rapporto sostanziale, è stata tanto diligente dal conservare i documenti
propri di un rapporto tuttora in essere).
20. In ordine agli interessi convenzionali, per i periodi per i quali essi debbono essere
conteggiati (esclusi cioè i trimestri nei quali quelli convenzionali hanno superato la
soglia dell’usura) deve osservarsi quanto segue: sebbene possa (ed anzi debba),
astrattamente, essere ritenuta valida la capitalizzazione convenzionale trimestrale
degli interessi passivi, purché sia dimostrato che detta convenzione, in concreto, vi è
stata e purché a condizione di reciprocità, per i periodi posteriori alla entrata in
vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e cioè a partire dal terzo trimestre
2000), deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie
concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione di parte
attrice in punto di esistenza di un accordo scritto sugli interessi, non potendosi fare
riferimento agli interessi cd uso piazza o similari: conseguentemente gli interessi
dovuti sono solo quelli legali e ogni forma di capitalizzazione è in concreto da
escludere, perché nulla è mai stato concordato per iscritto.
21. Discorso sostanzialmente identico deve essere fatto in ordine alla commissione di
massimo scoperto (CMS) e alle altre commissioni diverse dagli interessi legali: si
osserva che esse (tutte astrattamente concordabili) non possono essere nella specie
applicata al rapporto, in quanto non risultano pattuite, in concreto.
22. Manca infatti (ed era evidentemente onere della Banca che le invoca e le ha sempre
applicate, dimostrare l’esistenza del titolo convenzionale e cioè della pattuizione
scritta che le giustifica: pattuizione scritta necessaria già a mente della legge n.
15471992 e quindi del successivo TUB) la prova che la CMS e le altre commissioni
sono state espressamente stabilite fra le parti, ed in che misura.
23. Tanto premesso, deve in definitiva ritenersi che il ricalcolo corretto del saldo sia
quello secondo cui il credito del correntista è da determinare partendo da un saldo
zero, escludendo qualunque interesse per i trimestri in cui sono stati applicati i tassi
soglia, per il solo periodo controverso, che è quello ricompreso fra il 1° gennaio 2002
ed il 31 dicembre 2009, ed applicando comunque, per i restanti periodi, elusivamente
gli interessi legali, senza capitalizzazione alcuna, e senza commissione alcuna.
24. Le spese del giudizio, tenuto conto che la convenuta è sostanzialmente soccombente,
anche se la domanda di ripetizione non può essere accolta, sono da porre a carico
della Banca convenuta e da liquidare come
Fase istruttoria
Fase decisoria
Compenso tabellare ex art. 11:
€ 3.250,00
€ 4.050,00
€ 12.200,00
Le spese di consulenza tecnica, in via provvisoria poste a carico della convenuta,
sono da porre, anche in via definitiva, a carico della Banca.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunziando, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta:
a) rigetta la domanda di ripetizione di indebito, come formulata al punto 6 delle
conclusioni attoree;
b) accoglie la domanda di accertamento, e dichiara che, in relazione al conto
corrente per cui è causa, per i seguenti trimestri: IV 2002, IV 2003, III 2004, I
2005, IV 2005, II 2007, III 2007 è stato superato il tasso soglia di cui alla legge
n. 108/1996;
c) dichiara applicabile al rapporto, per i restanti trimestri, il tasso di interesse
legale e non dovute le somme versate in eccedenza, come determinate dal
CTU, limitatamente al periodo 1° gennaio 2002 31 dicembre 2009;
d) dichiara non dovute le somme addebitate per anatocismo;
e) dichiara non dovute le somme per commissione di massimo scoperto;
f) condanna la Banca di Credito Sardo SpA alla rifusione delle spese del presente
giudizio, che liquida in favore di parte attrice, in € 12.200 per compensi, €
460,63 per spese vive.
IL GIUDICE
Dott. Silvio Lampus
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Sassari li 4 febbraio 2014 30 aprile 2014