BMW PREMIUM SELECTION 48 - Condizioni ed esclusioni garanzia

BMW PREMIUM SELECTION – ESTENSIONE GARANZIA A 48 MESI
Concessionario: __________________________________________________________________________________________
Modello vettura: __________________________________________________________________________________________
Targa vettura: ____________________________________________________________________________________________
Data di prima immatricolazione (successiva al 1° gennaio 2012):_________________________________________________
Km percorsi: _____________________________________________________________________________________________
Data di vendita: __________________________________________________________________________________________
Scadenza della garanzia convenzionale (48 mesi dalla data di vendita): ___________________________________________
Cliente: _________________________________________________________________________________________________
Numero di certificato garanzia:______________________________________________________________________________
Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato il suo veicolo BMW Premium Selection (di seguito, anche il “Veicolo”). La garanzia BMW
Premium Selection le assicura tranquillità e allo stesso tempo un’esperienza di guida unica.
La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, questo documento e di
conservarlo nel suo veicolo al fine di avere tutte le informazioni pronte anche nel caso più improbabile in cui dovesse aver
bisogno di questa Garanzia.
COSA FARE IN CASO DI GUASTO
In caso di guasto, prima di far eseguire eventuali riparazioni, Lei dovrà sempre contattare il concessionario venditore (di
seguito, anche il “Concessionario”), anche nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il Veicolo sia ricoverato presso un
riparatore diverso dallo stesso Concessionario (di seguito, anche “Riparatore”).
TERMINI E CONDIZIONI
La Garanzia BMW Premium Selection (di seguito, anche la “Garanzia”) non intacca i Suoi diritti di legge nei riguardi del
venditore ed i Suoi diritti derivanti dal contratto di acquisto. Questo significa che i suoi diritti legali sono comunque validi e
non saranno limitati o sostituiti dalla Garanzia nei primi ventiquattro mesi dopo l’acquisto.
Con la sottoscrizione della presente Garanzia, il Veicolo gode, quindi, di un’estensione della garanzia, valida per ulteriori
ventiquattro mesi dopo la scadenza dei ventiquattro mesi previsti dalla garanzia legale di conformità, ai termini e
condizioni di cui ai successivi. La Garanzia opera per le sole vetture BMW Premium Selection con prima
immatricolazione successiva al 1/1/2012.
Garanzia BMW PREMIUM SELECTION: la garanzia per i guasti meccanici o il disfunzionamento degli organi meglio
specificati in seguito per cui necessita la loro riparazione o sostituzione.
Manutenzione: tutte le manutenzioni programmate previste nel “Libretto di uso Manutenzione” redatto dalla Casa
Costruttrice; il Cliente è responsabile dell’effettiva manutenzione del Veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di
manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche
a seguito di guasto.
Certificato d’uso del Veicolo: certificato contenente le dichiarazioni relative allo stato d’uso e di manutenzione delle parti
elettriche e meccaniche, nonché tutte le informazioni relative alle reali condizioni del Veicolo ed i dati identificativi dello
stesso, rilasciato dal Concessionario secondo le modalità previste dalla “Scheda di controllo 92 punti garanzie BMW
Group”.
Oggetto e operatività della Garanzia
La Garanzia BMW PREMIUM SELECTION opera a condizione che il Veicolo:
a. sia in regola con le disposizioni ed i documenti di Legge;
b. sia stato venduto da BMW Italia S.p.A. o dalla propria Rete Ufficiale (Succursali/Concessionarie);
c. sia utilizzato esclusivamente per uso privato;
d. non sia stato modificato rispetto alle condizioni originarie, salvo quelli modificati direttamente dal fabbricante e per
quelli di marca BMW, dalla ditte Alpina;
Le Garanzie operano inoltre a condizione che:
g. dopo l’acquisto siano eseguiti sul Veicolo, a cura dell’acquirente e nei tempi previsti, i tagliandi di manutenzione
previsti dalla Casa Costruttrice; tali tagliandi devono essere comprovati dalla relativa fattura originale che può essere
richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto;
h. per la riparazione del Guasto Meccanico in garanzia siano state utilizzate parti di ricambio originali della Casa
Costruttrice o di qualità equivalente.
E’ decisione insindacabile del Concessionario venditore di sostituire o riparare l’organo difettoso nel rispetto della qualità,
sicurezza ed affidabilità della riparazione stessa.
Garanzia PREMIUM SELECTION estesa a 48 mesi
La presente Garanzia prevede il rimborso dei costi relativi all’effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione di
pezzi di ricambio (manodopera inclusa) che si rendano necessari a seguito di eventuale guasto di componenti del Veicolo
di marca BMW nel periodo di validità della stessa.
Elenco delle parti non comprese dal programma:
- Parti soggette ad usura, consumo o bruciatura e il relativo materiale ausiliario. Tale definizione comprende tutti i
componenti che vengono regolarmente controllati e/o cambiati o rimpiazzati nell’ambito della normale manutenzione e
revisione. Per esempio: filtri, candele d’accensione, candele di riscaldamento, cinghie della ventola, trasmissione a
cinghia scanalata, trasmissione a cinghia dentata, viti, spazzole dei tergicristalli, fluidi operativi – senza che la sostituzione
sia necessaria nell’ambito della riparazione di parti coperte dalla garanzia BMW Premium Selection.
- Telaio, ammortizzatori (eccetto rottura e/o danneggiamento totale degli ammortizzatori stessi), convergenza, correzioni
e aggiustamenti dei componenti del telaio come tetti scorrevoli e il tetto ripiegabile, top
convertibili, porte, portello del bagagliaio e paraurti; danneggiamento della vernice e ruggine sul telaio. Infiltrazioni d’acqua
causate da: difetti del telaio, porte mal sigillate, tetti scorrevoli, cristalli, tettucci e tetti pieghevoli.
- Sistema carburante (compreso il tubo di induzione): contaminazione nel sistema carburante.
- Dischi della frizione, spingidisco della frizione, pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lavori di regolazione
della frizione e dei freni.
- Allestimento interno: per esempio parti cromate, rifiniture, braccioli, rivestimento del tetto, vani portaoggetti, pannelli
laterali, alette parasole, porta bicchieri, tappezzeria.
- Climatizzazione: carica, ricarica e modifica a meno che la carica sia stato eseguita durante una riparazione rimborsabile.
- Pannelli vetro/finestrini: vetro dello specchietto, specchio e pannelli del top convertibile (tranne il finistrino posteriore per
difetti di riscaldamento e componenti antenna).
- Luci: vetri, alloggiamento dei fanali, lampadine, batterie, luci allo xeno.
- Componenti di gomma: per esempio guarnizioni degli sportelli, del bagagliaio e del tetto; cuscinetti degli assali/profili,
ghiere degli assali e dello sterzo, profili/manicotti di gomma, supporto del motore (tranne supporto idraulico), supporto
dello stabilizzatore, supporto del braccio di controllo trasversale.
- Guarnizioni in posizione fissa, come guarnizioni e giunti di carta non soggetti al movimento (ad eccezioni di perdite in
equipaggiamento tecnico contenente acqua, come radiatore, tubi dell’acqua, guarnizioni della testa dei cilindri, unità
di riscaldamento e sistemi di condizionamento).
- Tessuto per tettucci convertibili o pieghevoli.
- Navigatore satellitare e relativo supporto per archiviazione dati.
- Componenti mobili per sistemi di vivavoce e telefono.
- Accessori standard: per esempio jack auto, estintore, triangolo, kit di primo soccorso, set di utensili.
- Parti alimentate a batteria: per esempio sensori RDC, telecomando.
In caso di guasto meccanico o disfunzionamento coperto dalla presente Garanzia, accertato da un Tecnico d’officina, si
dovrà arrestare immediatamente il funzionamento della vettura, quando ciò permetta di scongiurare l’aggravamento
dell’entità del danno iniziale ed eviti di compromettere la sicurezza e l’incolumità propria ed altrui nell’utilizzo di un Veicolo
non in perfetta efficienza. Qualora il mancato rispetto di questa regola comporti un danno, la Garanzia non sarà attiva nei
confronti dei componenti coinvolti da tale comportamento.
La Garanzia decadrà e si annullerà con effetto immediato su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato
scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso.
La sostituzione di una o più parti del Veicolo, durante il periodo di copertura guasti, non implica un prolungamento di
durata della Garanzia stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte
sostituita.
In caso di più guasti nell’arco della durata della Garanzia, la somma dei costi relativi alle rispettive riparazioni non potrà
comunque superare il costo del valore commerciale del veicolo al momento dell’evento (valore valutato all’occorrenza da
un perito tecnico alla data del guasto).
La Garanzia rilasciata sui veicoli di marca BMW è valida esclusivamente se durante il periodo di durata della Garanzia
stessa si prosegue con la regolare manutenzione, rispettando il piano previsto dalla Casa Costruttrice.
Tutti i danneggiamenti risultanti da manutenzione non professionale o inappropriata e da controlli eseguiti da officine non
appartenenti alla Rete Ufficiale BMW Group non saranno coperti dalla Garanzia BMW Premium Selection.
COMUNICAZIONE DEI GUASTI
Salvo quanto precisato nel successivo punto “Riparazione del Guasto all’Estero”, le riparazioni coperte dalla Garanzia
dovranno essere eseguite o autorizzate dal Concessionario.
Nel caso in cui il Veicolo sia ricoverato presso un Riparatore diverso dal Concessionario, l’Acquirente del Veicolo dovrà
sempre contattare il Concessionario prima di far eseguire eventuali riparazioni coperte dalla Garanzia.
Successivamente il Riparatore procederà ad effettuare la valutazione tecnica del guasto ed a comunicare il preventivo
relativo ai lavori da effettuare al Concessionario, il quale, dopo le opportune verifiche, comunicherà l’autorizzazione ai
lavori o la reiezione della richiesta ed informerà il Cliente in relazione agli importi coperti dalla Garanzia.
Le riparazioni fatte eseguire dal Cliente del Veicolo, per cause di forza maggiore, presso un riparatore non convenzionato
saranno trattate con le procedure previste per le riparazioni eseguite all’estero come descritte al successivo punto
“Riparazione del Guasto all’ Estero”.
RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'ESTERO
In caso di guasto in uno dei Paesi esteri nei quali è prevista la copertura della presente Garanzia, il Concessionario
rimborserà, a condizione che si contatti comunque lo stesso, le spese ammissibili all’indennizzo in base alla presente
Garanzia, dietro presentazione di regolare giustificativo contenente l'elencazione dettagliata delle riparazioni effettuate.
Ove possibile le riparazioni dovranno essere effettuate presso i punti di assistenza autorizzati dalla stessa Casa
Costruttrice del Veicolo.
Le riparazioni effettuate all’estero saranno rimborsate a concorrenza del loro valore calcolato in base al listino di pezzi di
ricambio, dei tempari e dei costi di mano d’opera applicati in Italia nella medesima data.
L’importo della riparazione sarà saldato, in prima istanza, direttamente dal Cliente che successivamente presenterà il
documento fiscale giustificativo direttamente al Concessionario, che provvederà al saldo entro 30 giorni dalla richiesta.
ESTENSIONE TERRITORIALE
La Garanzia avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
ESCLUSIONI
Non sono oggetto di copertura, ai sensi della presente Garanzia, i Veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine,
taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).
Sono inoltre escluse dalla Garanzia BMW PREMIUM SELECTION:
- manutenzione e ispezioni;
- danneggiamento di parti e software (per esempio accessori, autoradio, dispositivi di navigazione), la cui qualità non
corrisponde a quella dei Ricambi Originali BMW;
- rumori legati al vento, scricchiolii e sbatacchiamenti;
- danni dovuti all’entrata di liquidi;
- costi conseguenti a:
• test, misurazioni e regolazioni, nella misura in cui non sono sostenute come diretta conseguenza di sinistri che
sono oggetti della garanzia BPS/MN;
• parcheggio, spese di noleggio auto, costi di trasporto, costi di traino ecc.;
- danneggiamento causato dall’effetto diretto di tempeste, grandine, fulmini, terremoti o inondazioni come anche incendi,
carbonizzazione o esplosioni;
- danneggiamento causato da eventi di tipo bellico di qualsiasi genere, guerre civili, disordini interni, scioperi, in caso di
serrate, confisca o altri interventi di più alto livello o da energia nucleare;
- danneggiamento inflitto esternamente, per esempio danni causati da martore;
- danneggiamento causato da un evento accidentale, ad esempio un evento esterno che improvvisamente agisce
sull’auto con forza meccanica;
- danneggiamento causato da azioni deliberate o dolose, furto, uso non autorizzato del Veicolo, rapina o frode;
- danno causato dall’aver caricato l’asse o il rimorchio dell’auto superando i limiti di carico ammissibile previsti dalla Casa
Costruttrice;
- danno causato dall’uso di lubrificanti e materiali operativi non conformi alle indicazioni della Casa Costruttrice;
- danno causato da dolo o colpa grave;
- danno causato dall’utilizzo del Veicolo con parti che chiaramente richiedono riparazioni. Il guasto è invece coperto se il
danno al Veicolo non è connesso con la parte danneggiata o se la parte danneggiata è stata almeno provvisoriamente
riparata da un professionista qualificato.
- danno causato da cambiamenti tecnici all’auto (per esempio tuning, conversione del telaio, installazione del GPL/Gas).
- danno verificatosi durante la partecipazione ad eventi automobilistici con carattere di gara o durante test di velocità;
- danni a parti che sono state montate in modo non professionale o inappropriato da personale non appartenente alla
rete di organizzati BMW.
- danno causato da controlli incompleti, manutenzione o altre riparazioni difettose effettuate da personale non
appartenente alla rete di organizzati BMW;
- danno causato dalla non-osservanza degli intervalli previsti per la manutenzione programmata e per eventuali specifiche
ispezioni. L’acquirente deve provare che la mancata manutenzione non sia la ragione del guasto. Se un danno di una
parte coperta causa un danno a una parte non coperta, entrambe le parti sono coperte dalla garanzia BPS/MN. Se un
danno ad una parte non coperta causa un danno ad una parte coperta, la garanzia BPS/MN non coprirà nessuno di
questi danni.
E’ escluso dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del
Veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La Garanzia è efficace a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia legale (che ha durata di ventiquattro mesi dalla
data di consegna del Veicolo), e ha una durata di ventiquattro mesi, senza alcun tacito rinnovo, così come indicato sul
Modulo Cliente.
La Garanzia manterrà la sua validità qualora il Cliente rivenda il Veicolo a terzi, ad eccezione del caso in
cui il nuovo acquirente sia un Rivenditore Professionale di Veicoli.
Nel caso in cui il Veicolo venga rivenduto a terzi, il Cliente dovrà comunicare tempestivamente il cambio di proprietà al
Concessionario inviandogli la relativa documentazione.
TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA/CAMBIO DI INDIRIZZO
Nel caso il veicolo coperto da questa Garanzia BMW Premium Selection dovesse essere ceduto durante il periodo di
validità della Garanzia, la Garanzia seguirebbe il veicolo. Tutti i diritti derivanti da questa Garanzia passeranno
automaticamente al nuovo proprietario del veicolo.
La preghiamo cortesemente di compilare l’apposito modulo allegato e di darne tempestiva comunicazione ad un
Concessionario della rete BMW Group.
Nel caso il Suo indirizzo dovesse variare durante il periodo di validità di questa Garanzia BMW Premium Selection, la
preghiamo di contattare il Suo Partner BMW Premium Selection e fornirgli il Suo nuovo indirizzo.
L’estensione di garanzia decadrà e si annullerà con effetto immediato nel caso di re-immatricolazione all’estero del
veicolo acquistato usato indicato nel presente documento.
Il Concessionario Venditore (timbro e firma)
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MODULO DI TRASFERIMENTO INDIRIZZO DA SPEDIRE AL CONCESSIONARIO
In caso di vendita dell’autoveicolo durante la validità della Garanzia BMW Premium Selection, questa può essere trasferita a favore
del nuovo acquirente. In tal caso il proprietario dell’autoveicolo ed intestatario originario della Garanzia dovrà dare comunicazione
ad un Concessionario della Rete BMW Group utilizzando il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Proprietario dell’autoveicolo modello _________________________________________________
Chilometraggio ___________________________targa __________________________________
Dichiara di aver venduto in data _____ /_____ /_______ il predetto autoveicolo________________
al Sig. / Sig.ra (Nome e Cognome) __________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP Città Provincia ______________________________________________________________
Telefono\Cellulare _______________________________________________________________
che desidera il trasferimento della Garanzia a suo favore dichiarando di conoscere ed accettarne
integralmente i termini e le condizioni.
_______________________________________
[luogo], [data]
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[Concessionario]
[Cliente]
Il Cliente dichiara di avere bene ed attentamente letto la su estesa Garanzia e di approvarla in ogni sua parte e, per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Termini e Condizioni; Comunicazione dei
guasti; Riparazione del guasto all’estero; Esclusioni; Decorrenza e Durata della Garanzia.
_______________________________________
[luogo], [data]
______________________________________________________________________________
[Concessionario]
[Cliente]
ASSISTENZA STRADALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici
e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o
disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari
all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della
gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all’Estero per il
raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio
(coassicurazione e riassicurazione);
d. Contraente ed eventuali intermediari assicurativi;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento,
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati
che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.
Mail: [email protected]
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: è il proprietario del Veicolo usato di marca BMW e MINI acquistato presso il Contraente.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il rivenditore professionale di Veicoli usati appartenenti alla Rete ufficiale BMW e MINI, che abbia sede
legale in Italia e sia autorizzato all’utilizzo dei programmi BMW Premium Selection e MINI NEXT, che sottoscrive la
Polizza in Italia per sé e a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese
di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi
assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento o furto di sue parti tali da rendere
impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ
Assistance, il Contraente e l’Assicurato.
Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso
di sinistro.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante dal certificato anagrafico o
documento internazionale equivalente.
Riparatore: il Contraente e/o la rete della marca della Casa Costruttrice.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti
i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ
Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni
di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
Veicolo: autoveicoli usati di marca BMW e MINI, immatricolati in Italia, di peso massimo fino a 35 quintali, con targa
italiana, acquistati tramite il Contraente ed ai quali sia stata rilasciata dal Contraente stesso l’assistenza al momento della
vendita.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle
della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare
comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel
termine di tre giorni a pena di decadenza,
valendo l’inadempimento quale omissione dolosa.
Art. 2 LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
In caso disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all’esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà
esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs.
28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all’Organismo di Mediazione
costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
Art. 3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni
modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4 ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire
prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5 TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Art. 6 VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato
al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Art. 7 SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
• il proprietario del Veicolo usato di marca BMW o MINI acquistato presso il Contraente, che rientrano in uno dei
programmi “BMW PREMIUM SELECTION” o “MINI NEXT”, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo nel
momento in cui viene richiesta l’assistenza.
Art. 8 OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
PRESTAZIONI SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato a seguito di:
a) guasto;
b) foratura pneumatico;
in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà:
a) un mezzo di soccorso che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al Contraente di
polizza se ubicato entro 40km; qualora il Contraente fosse ubicato oltre tale distanza, il Veicolo verrà trainato fino
al più vicino punto di assistenza BMW o MINI a seconda del Veicolo in
possesso dell’Assicurato;
b) un mezzo di soccorso che provvederà alla sostituzione del pneumatico quando ciò sia possibile. L’unico
pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al veicolo.
Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale.
Esclusioni: Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza
(pneumatici inclusi), il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina. Sono
altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il guasto durante la
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, qualora questi ultimi siano
indispensabili per il recupero del Veicolo.
DEPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)
La prestazione è operativa, a mezzo di officina mobile, nelle principali città italiane.
Qualora a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui la prestazione è operativa, il Veicolo risulti danneggiato in
modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di
guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall'Officina Mobile, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità
di una Officina Mobile nel territorio dove il sinistro si è verificato e la invierà sul luogo dell’evento.
Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile procederà al
traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "SOCCORSO STRADALE". La Struttura Organizzativa terrà
a proprio carico i relativi costi.
Il Depannage, potrà essere prestato, sempre che sia possibile la riparazione sul posto, da mezzi di soccorso stradale
diversi dalle Officine Mobili, ove non fosse disponibile l'intervento di una di esse.
Massimale: La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi.
Esclusioni: I costi di manodopera, dei ricambi e del materiale di consumo.
INFORMAZIONI SULLA RETE DI ASSISTENZA BMW/MINI
(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato a seguito di uno degli eventi coperti dalla presente assicurazione, necessiti di un'officina autorizzata
BMW o MINI, la Struttura Organizzativa ricercherà e gli comunicherà le coordinate del più vicino centro di assistenza
BMW o MINI in Italia.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il Veicolo in seguito a guasto sia ricoverato in un centro di assistenza BMW o MINI a seconda del Veicolo in
possesso dell’Assicurato e non possa essere riparato in giornata, la Struttura Organizzativa mette a disposizione
dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente
con le disponibilità della Società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della
medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista di massimo 2.000 c.c di cilindrata per i Veicoli coperti dalla
Garanzia “BMW PREMIUM SELECTION”, 1.600 c.c. di cilindrata per i Veicoli coperti dalla Garanzia “MINI NEXT”, a
chilometraggio illimitato, per un massimo di:
- 3 giorni consecutivi lavorativi in Italia (più week-end concomitante);
- 5 giorni consecutivi lavorativi all’estero (più week-end concomitante).
Esclusioni: Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di carburante, i pedaggi, le assicurazioni non obbligatorie per
legge, le relative franchigie e cauzioni che potranno essere richieste dalle Società di noleggio e che dovranno essere
versate direttamente dall’Assicurato stesso, così come i giorni eccedenti quanto previsto, l’eventuale costo in caso di
drop-off, cioè di riconsegna in un Paese (Nazione) diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.
SPESE DI TAXI
Qualora in seguito a guasto ed al ricovero del Veicolo in un centro di assistenza BMW o MINI a seconda del Veicolo in
possesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un taxi per raggiungere la
stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o aeroportuale più vicina oppure la sua abitazione o l’hotel.
Massimale: La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 65,00.= per sinistro.
SPESE DI ALBERGO
(prestazione fornita ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il Veicolo, in seguito a guasto, non possa essere riparato in giornata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio
carico le spese di pernottamento in albergo, categoria massima 4 stelle, per il numero di persone occupanti il Veicolo e
per un numero massimo di persone per il quale lo stesso è stato omologato, fino
ad un massimo di quattro notti.
RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
(prestazione valida ad oltre 100 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il Veicolo, in seguito a guasto non possa essere riparato entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo in un centro di
assistenza BMW o MINI a seconda del Veicolo in possesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede ad
organizzare il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla loro residenza o il proseguimento del viaggio al
luogo di destinazione prenotando un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario o marittimo di sola
andata in prima classe.
Massimale: La Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00.= per sinistro,
indipendentemente dal numero di persone coinvolte (importo massimo complessivo tra la presente prestazione e la
prestazione “Recupero del Veicolo riparato”)
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
(prestazione valida ad oltre 100 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il Veicolo, in seguito a guasto non possa essere riparato entro 3 giorni lavorativi in Italia e 10 giorni all’estero
dall'arrivo in un centro di assistenza BMW o MINI a seconda del Veicolo in possesso dell’Assicurato, la Struttura
Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio dell’Assicurato prenotando un biglietto aereo di sola andata in classe
economica o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe per andare a recuperare il veicolo riparato.
Massimale: La Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00.= per sinistro
(importo massimo complessivo tra la presente prestazione e la prestazione Rientro dei passeggeri o proseguimento del
viaggio).
ART. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo
Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro,
Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e
Ungheria, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
ART. 10 ESCLUSIONI
Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività sportive e per
emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
* non abilitazione dell’Acquirente del Veicolo alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
* uso improprio del Veicolo;
* gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
* guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
* scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
* dolo o colpa grave dell’Acquirente del Veicolo;
* frode o possesso illegale del Veicolo;
* abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
* tentato suicidio o suicidio.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali
si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio
uguale o superiore a 4.0".
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa
pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o
richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non
consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia
in corso un rischio guerra.
ART. 11 DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Per i Veicoli che rientrano nella garanzia “BMW PREMIUM SELECTION”, e “MINI NEXT” la copertura assicurativa
decorre dal giorno di rilascio della garanzia stessa e la durata delle prestazioni nei confronti di ogni singolo Assicurato
sarà di 48 mesi; per i soli Veicoli che al momento della consegna all’Assicurato siano ancora in Garanzia Convenzionale
del Costruttore (24 mesi) la copertura assicurativa decorre dal giorno di scadenza della Garanzia Convenzionale stessa e
la durata delle prestazioni sarà pari al numero di mesi corrispondenti alla vetustà del Veicolo al momento dell’acquisto.
ART. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato (ovvero, l’Acquirente del Veicolo), in caso di attivazione della Copertura Assistenza, deve
prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata ed oggettiva impossibilità.
L'inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza al
diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
ART. 13 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è
prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l’Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri a
seconda della garanzia rilasciata dal Contraente:
- per la Garanzia BMW PREMIUM SELECTION dall’Italia 800/904868 o dall’estero 02/58245240;
- per la Garanzia MINI NEXT dall’Italia 800/066235 o dall’estero 02/58245306;
oppure, se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, inviare un telegramma a EUROP
ASSISTANCE SERVICE S.p.A. – Piazza Trento 8 - 20135 MILANO.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Nome e Cognome
2. Indirizzo del luogo in cui si trova
3. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo
nel corso dell'assistenza.
4. Numero di targa
5. La data di decorrenza della garanzia
6. La natura del guasto
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo
e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente
tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati
dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato
contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati
personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841
MODALITÀ IN CASO DI GUASTO MECCANICO DEL VEICOLO
In caso di guasto, prima di far eseguire eventuali riparazioni, Lei dovrà sempre contattare il Suo Rivenditore, anche nel
caso in cui, per cause di forza maggiore o a seguito di circostanze contemplate dalla presente polizza, il Veicolo sia
ricoverato presso un Riparatore diverso dallo stesso Rivenditore.
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Ragione Sociale, timbro e firma del Concessionario
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Firma dell’acquirente del Veicolo