Download - Amministrazione di sostegno

Carissimi lettori/ici
Siamo lieti di presentarvi la nostra newsletter che con due uscite all’anno, a giugno e
dicembre, vi terrà informati sulle attività che la nostra associazione sta
intraprendendo e comunque cercherà di offrirvi importanti informazioni e
comunicazioni ai soci.
Con questa iniziativa, l’Associazione AdS si propone l’obiettivo di migliorare ed
implementare lo scambio di informazioni con gli utenti del sito web ed in particolare
con i propri soci, che riceveranno le newsletters direttamente sulla propria e-mail.
Buon compleanno amministrazione di sostegno!
Con l’introduzione dell’Amministratore di Sostegno
(legge 9 gennaio 2004 N. 6) viene messa a
disposizione della comunità una figura che ha lo
scopo di aiutare chi convive con una disabilità
psichica, fisica o entrambe in un percorso
personalizzato per aspirare alla piena realizzazione
di quei diritti di integrazione sociale che la
Costituzione deve garantire ad ogni cittadino.
La legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno
quest’anno compie 10 anni. Per festeggiarla il
28.11.2014 sarà organizzato un convegno di studi.
Chi siamo
L’Associazione AdS è un’associazione senza scopo di lucro che si propone,
attraverso interventi multiprofessionali di promuovere e favorire in ambito
giuridico, sociale e culturale la legge sull’amministrazione di sostegno aiutando gli
amministratori di sostegno nello svolgimento del loro incarico affinchè possano
operare al meglio nell’esclusivo interesse del soggetto fragile, il beneficiario.
L’Associazione AdS è nata del 2010 su iniziativa dell’allora giudice tutelare del
Tribunale di Bolzano e dell’attuale coordinatrice dell’Associazione AdS. Il Direttivo e
Comitato scientifico dell’Associazione AdS sono composti da
professionisti che, a titolo volontario, mettono a disposizione i loro
saperi per aiutare concretamente chi ha bisogno di ricorrere a questo
istituto.
Focus group – chi sono gli amministratori di sostegno?
Gli amministratori di sostegno che conosciamo, ovvero, quelli
che si sono rivolti all’Associazione AdS per usufruire di servizi
specifici e di consulenze sono, rispetto al beneficiario: il 35%
figli, il 14% genitori, il 9% coniugi, il 11% fratelli/sorelle, il 4%
altri parenti ed il 27% persone terze estranee al nucleo
familiare.
Primi destinatari della misura dell’amministrazione di sostegno
sono le persone anziane. Per questo motivo gli AdS
statisticamente in maggioranza che vengono preferiti nella scelta da parte del giudice
tutelare, sono proprio i figli.
Il dato statistico interessante riguarda però l’elevato e sempre crescente numero di
amministratori
di
sostegno
terzi
estranei
a
rapporti
di
parentela.
In questi casi i beneficiari sono generalmente persone con patologia di carattere
psichico, dipendenza, ovvero, beneficiari sprovvisti di una rete di familiare supportiva.
Tale elemento, sottolinea il ruolo chiave svolto dalla nostra Associazione per fornire un
supporto tecnico e motivazionale alle figure volontarie di AdS.
Progetti e proposte dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno
Soci delegati
Ove non sia possibile individuare un AdS tra i familiari, “il Giudice Tutelare può
chiamare all’incarico di Amministratore di Sostegno anche un'altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del
Giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.” (art. 408 comma 3 c.c.).
Il progetto pilota che l’Associazione vorrebbe avviare quest’anno, qualora il Tribunale
di Bolzano lo ritenesse uno strumento qualitativamente efficace, prevede la possibilità
di dare attuazione proprio a quanto indicato all’art. 408 c.c., ovvero, offrire un servizio
ad hoc per i beneficiandi ed i cittadini attraverso la possibilità di individuare il giusto
amministratore di sostegno per quel determinato soggetto fragile agevolando la
conoscenza preventiva tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiando.
In questo modo si agevolerebbero anche i giudici tutelari nell’attività di reperimento di
AdS qualificati.
Attualmente, i soggetti disponibili a svolgere l’incarico per conto dell’Associazione, i
c.d. “soci delegati” sono una ventina e hanno già passato una selezione attraverso un
colloquio individuale con il Consiglio Direttivo ed il Comitato scientifico
dell’Associazione AdS. Regolamento e modalità di iscrizione al Registro dei soci
delegati sono reperibili sulla website:.
Più tutela per gli amministratori di sostegno: serve una legge provinciale ad
hoc!
L'amministratore di sostegno è un soggetto che, per legge, svolge il proprio incarico a
titolo gratuito, salvo il giudice ritenga di volergli liquidare un'equa indennità da porre a
carico del beneficiario. Il giudice tutelare determina l’eventuale liquidazione in via
equitativa tenendo conto dell’entità del patrimonio e della difficoltà
dell’amministrazione.
Di fatto, si assiste, quindi, a situazioni nelle quali amministratori di sostegno che
assistono persone svantaggiate e, magari anche per questo, con maggiori bisogni
gestionali e assistenziali non possano richiedere alcun riconoscimento economico per il
tempo ed il dispendio che l’incarico ha generato; altri, invece, che assistono beneficiari
facoltosi, a parità di tempo occorso per l’amministrazione possono vedersi riconosciuta
l’indenntià ex art. 379 c.c.
Su questo aspetto dovrebbe intervenire con legge provinciale la Provincia di Bolzano,
così come, del resto, ha già provveduto la vicina Provincia di Trento che, all’art. 4
della legge provinciale n. 4/2011 ha previsto che ”nel caso di persone appartenenti a
nuclei familiari con una condizione economica e patrimoniale non sufficiente al
soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia può partecipare al
rimborso dell'indennità prevista dalla normativa statale”.
Auspicabile, altresì, che vengano previste maggiori garanzie anche in termini di tutela
assicurativa per gli amministratori di sostegno. Per l’amministratore di sostegno non
sono previste polizze di copertura assicurativa contro i danni che potrebbe arrecare.
Ci chiediamo :è sufficiente e giusto che siano solo i beneficiari dell’AdS, nella misura
del possibile, a contribuire al finanziamento dell’apparato, ovvero, se emergesse,
come già è evidente, che occorrono invece nuove spese per assicurare la tutela
giuridica delle persone fragili, varrà la pena per il Paese (e la nostra Provincia) di
affrontarle?
Ecco alcune domande del nuovo welfare che si affaccia per il terzo millennio.
Come dare certezza sulla conoscibilità dell’atto di designazione anticipata
dell’AdS?
L'art. 408 co. 2 c.c. prevede la possibilità di "designare” anticipatamente il proprio
amministratore, in vista di una eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Depositare tale atto solamente da un notaio, non dà sufficiente garanzia della sua
tempestiva conoscibilità da parte del giudice tutelare.
Di grande utilità potrebbe essere l’istituzione di un sistema di conoscibilità immediata
di tale atto pubblico da parte del giudice tutelare.
In tale direzione si è attivata anche la nostra associazione per sollecitare la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio notarile ed il Tribunale di
Bolzano. Il progetto prevede la possibilità per il giudice tutelare, quando dovrà
nominare un AdS, di richiedere alla segreteria del consiglio notarile informazioni circa
l’esistenza di un tale atto.
Autunno 2014- Formazione e attività
Consulenza tra pari
La consulenza tra pari offre un’opportunità viva di riflettere in un
gruppo su problemi concreti del lavoro quotidiano e di sviluppare
soluzioni condivise. Alla base del metodo sta la semplice idea che
persone provenienti da diversi ambiti lavorativi possono aiutarsi
reciprocamente in modo qualificato di fronte a precisi problemi
relativi alle rispettive operatività. Tra la persona che chiede
consiglio e la persona che lo offre non vi è disparità gerarchica. La consulenza tra pari
non ha nulla a che fare con controllo, saccenteria oppure autorità. La consulenza si
svolge quindi, come nei gruppi di auto aiuto, tra pari.
Incontri in lingua italiana
moderazione Avv. Francesco de Guelmi
Incontri in lingua tedesca
moderazione ass. soc. Irene Gibitz
9 ottobre 2014
6 novembre 2014
4 dicembre 2014
8ottobre 2014
5 novembre 2014
3 dicembre 2014
Formazione
Su incarico della Ripartizione politiche sociali della Provincia di
Bolzano l’Associazione AdS organizzerà anche per l’autunno 2014
corsi base e di aggiornamento che consentono a chi è interessato
di iscriversi all’elenco provinciale degli Amministratori di sostegno
volontari. I prossimi appuntamenti programmati:
Luogo
Lingua
Date
Relatrice
Bolzano
Casa di riposo “Villa
Europa” Sala riunioni
Via Milano 147
italiano
Martedi 16.09.14
Giovedi 18.09.14
Martedi 23.09.14
(Aggiornamento)
dott. Rigamonti
Merano
italiano
Martedi 9.10.14
dott. Rigamonti
(Aggiornamento)
Egna
italiano
Martedi 18.11.14
Giovedi 20.11.14
dott. Rigamonti
Silandro
tedesco
Martedi 11.11.14
Giovedi 13.11.14
dott. Neugebauer
INCONTRI INFORMATIVI E’ POSSIBILE MIGLIORARE LA „RELAZIONE TRA
BENEFICIARIO E ADS“, COME?
Tra i compiti di un Amministratore di Sostegno rientrano anche la conoscenza e la
comprensione delle aspirazioni, dei bisogni e delle esigenze del beneficiario ma spesso
si tiene conto soltanto del “lato amministrativo e burocratico” del ruolo di
Amministratore di Sostegno. Per una miglior comprensione delle necessità dei soggetti
deboli, l’Associazione organizzerà il prossimo autunno tre incontri informativi, a cui
interverranno beneficiari e amministratori di sostegno, che si confronteranno e
potranno ricevere interessanti feedback da esperti del settore (assistente sociale,
psichiatra e psicologa). Ulteriori informazioni più dettagliate (luogo e date) verranno
rese pubbliche prossimamente sulla website www.sostegno.bz.it
CONVEGNO DI STUDI
“ORDINAMENTI EUROPEI A CONFRONTO – IL BENESSERE DEI SOGGETTI IN
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO- QUALI PROSPETTIVE NEI PROSSIMI
DIECI ANNI?”
Per celebrare i dieci anni dall’entrata in vigore della Legge sull’Amministrazione di
Sostegno, il 28 novembre 2014 dalle ore 9.00 alle 17.00, l’Associazione AdS
organizza presso l’Accademia Europea di Bolzano – EURAC, un convegno di studi
gratuito dal titolo “Ordinamenti europei a confronto – il benessere dei soggetti in
amministrazione di sostegno – quali prospettive nei prossimi dieci anni?”.
Finalità del convegno è comparare le buone prassi in tema di Amministrazione di
Sostegno in alcuni Paesi d’Europa e delineare alcune linee di sviluppo per un miglior
servizio alla persona fragile.
Il convegno sarà aperto a tutti gli operatori del diritto e dell’economia (Giudici,
Avvocati, Notai, Commercialisti), operatori sociali e sanitari, amministratori di
sostegno già in essere, familiari e, naturalmente, a tutti gli interessati.
Saranno richiesti i crediti formativi ai rispettivi Ordini professionali.
Ulteriori informazioni verranno rese pubbliche prossimamente.
Apertura delle iscrizioni 16.09.2014,
Modulo d’iscrizione scaricabile sul sito: www.sostegno.bz.it
Flash news
Scopri le convenzioni riservate ai nostri soci!
http://www.sostegno.bz.it/?page_id=540
TACCUINI
L’Associazione ha pubblicato quattro taccuini informativi utili per aiutare tanto gli
amministratori di sostegno quanto i beneficiari ad orientarsi
nell’informazione rispetto i servizi alla persona presenti nel
territorio provinciale. Le quattro tematiche affrontate sono : area
della non autosufficienza; area della disabilità, area delle
dipendenze e area del disagio psichico.
Questi opuscoli permettono la conoscenza di servizi del
territorio. I taccuini possono essere ritirati presso la sede
dell’Associazione
Recente rassegna di giurisprudenza di legittimità
Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 giugno 2013 n. 14190 (Pres. Luccioli, Rel.
Sangiorgio)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – PROCEDIMENTO UNILATERALE – PARTI
NECESSARIE –ESCLUSIONE – NECESSARIA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE
DEL BENEFICIARIO – LITISCONSORZIO NECESSARIO CON I PARENTI –
ESCLUSIONE (artt. 713, 720-bis c.p.c.)
Nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un
procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario
dell’amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio
necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L’art. 713 cod. proc.
civ., cui rinvia l’art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione
necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al
ricorrente, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle
indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da
adottare.
Cass. Pen., sez. VI, sentenza 23 settembre 2013 n. 39217 (Pres. Milo, rel.
Paoloni)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRASFERIMENTO DELLA PERSONA
BENEFICIARIA IN ALTRO LUOGO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL G.T. – REATO EX
ART. 650 C.P. – NON SUSSISTE (art. 650 c.p.)
La persona beneficiaria, in assenza di espressa previsione contenuta nel decreto ex art.
404 c.c., conserva la facoltà di scegliere il luogo in cui vivere e dove trasferirsi
Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2014 n. 2364 (Pres. Di Palma, rel. Acierno)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO – CONTRASTO ENDOFAMILIARE – NOMINA DI UN TERZO – SUSSISTE
(art. 404 c.c.)
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare
giustifica l’opzione per un terzo estraneo.
Recente rassegna di giurisprudenza di merito
Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo)
PERSONA SOTTOPOSTA A INTERDIZIONE – RISCHIO DI ABUSI E GRAVIDANZE
INDESIDERATE – RICHIESTA DEL TUTORE DI PRATICARE L’ABLAZIONE DELLA
CAPACITÀ RIPRODUTTIVA – RICHIESTA ABERRANTE (l. 194/1978)
La richiesta del tutore di praticare sull’interdetta un intervento completamente ablativo
della capacità riproduttiva della stessa, motivato dall’esigenza di preservare quest’ultima
in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi, appare del
tutto aberrante atteso che attraverso tale soluzione si finirebbe per mutilare in maniera
irreversibile l’integrità fisica di un soggetto debole, del tutto incolpevole della sua
situazione, per compensare vuoti di tutela e la mancanza di un sostegno reale ed efficace
da parte della famiglia e delle istituzioni.
L’abnormità della prospettata soluzione è ancor più evidente laddove si consideri che
attraverso la sterilizzazione potrebbe essere scongiurato soltanto il ‘rischio’ che la stessa
concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – MORTE DEL BENEFICIARIO – SPESE
FUNERARIE (artt. 405,407 c.c.)
Con la morte del beneficiario, l’amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della
facoltàdi compiere solo gli atti urgenti, nell’ambito dei quali possono includersi le spese
funerarie; se,però, alle suddette spese vuol far fronte uno degli eredi, il G.T. non ha alcun
potere autorizzatorio e l’amministratore alcuna facoltà di intervento.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APERTURA IN VIA PROVVISORIA –
AMMISSIBILITÀ -SUSSISTE (art. 405 c.c..)
In caso di urgenza, il giudice tutelare può disporre l’apertura dell’amministrazione di
sostegno, in via anticipata, in vista dell’udienza per l’esame della persona beneficiaria,
dove , ad esempio, ricorrano circostanze eccezionalmente urgenti che non tollerano il
minimo dispendio di tempo.
Trib. Bologna, sez. I civ., decreto 12 giugno 2013 n. 4428 (est. Betti)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRUST – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE
In materia di amministrazione di sostegno, il Trust si qualifica come strumento che
rafforza le autonomie del beneficiario ed è certamente ammissibile nell’ordinamento
italiano con conferimento nel vincolo di beni del beneficiario, nomina di un trustee che
dovrà consegnare annualmente all’amministratore di sostegno rendiconto della gestione e
individuazione di un Guardian con i compiti indicati nell’atto costitutivo.
Oniomania – Sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo) –
Amministrazione di Sostegno – Ammissibilità – Sussiste – Modalità del sostegno
Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012
Può essere istituita una amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da
oniomania, ovvero da una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo),
provvedendo ad una misura di sostegno che, associando una supervisione della gestione
del denaro a un progressivo recupero della capacità di risparmio, miri a restaurare un
rapporto del beneficiario con il denaro che non presenti connotazioni patologiche.
Trib. Lamezia Terme, sentenza 20 dicembre 2012 (est. G. Ianni)
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APPLICABILITÀ DOVE SUSSISTA GIÀ UNA
RETE FAMILIARECHE SI OCCUPA DEL BENEFICIARIO – ESCLUSIONE –
RESIDUALITÀ DELL’ISTITUTO
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno – volta a salvaguardare, per quanto
possibile l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad
impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività – impone di escludere il ricorso a
tale misura di protezione ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela
della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del
soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli
strumenti del mandato e della rappresentanza.
Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di
Pubblico Ufficiale – Sussiste
Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3
La figura dell’amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale. L’art. 357
c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di
dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell’attività in concreto
esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Le potestà che
l’ordinamento attribuisce all’amministratore di sostegno consistono proprio in un
complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare
nell’interesse della persona assistita. I poteri certificativi dell’amministratore di sostegno ,
propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di
redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare.
Redazione:
dott.ssa Roberta Rigamonti
dott.ssa Deborah Gruber
Traduzione:
dott. David Casagranda