EMIR presentazione Assiom Forex 20 novembre 2013

Regolamento sulle
Infrastrutture del Mercato
Europeo (EMIR)
Avv. Emiliano Conio
Avv. Giuliano Marzi
Convegno, 20 novembre 2013
“Il sistema finanziario a prova di EMIR”
Assiom Forex - Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Indice (1)
Parte I
1.1 Preambolo
1.2 Ambito di applicazione EMIR
1.3 Classificazioni
1.4 Determinazione della condizione di CNF-/CNF+
1.5 Hedging Test
1.6 Obbligo di compensazione
1.7 Obbligo di segnalazione
1.8 Obblighi di mitigazione del rischio - Intro
1.8.1 Conferma tempestiva
1.8.2 Riconciliazione del portafoglio
1.8.3 Compressione del portafoglio
1.8.4 Risoluzione delle controversie
1.8.5 Quadro d’insieme
1
Indice (2)
1.9 Esenzioni per operazioni infragruppo
1.9.1 Esenzione dall’obbligo di compensazione
1.9.2 Esenzione dallo scambio di garanzie
1.10 Sanzioni
Parte II
2.1 Verifica status delle CNF
2.2 Protocolli/Documentazione ISDA
2.3 Operazioni di cartolarizzazione
2.4 Obblighi di segnalazione
Parte III
3 Scadenze
2
PARTE I (1.1) - Preambolo
2008: La crisi di Bear Stearns, il collasso di Lehman Brothers e il salvataggio di AIG hanno
dimostrato la necessità di rinforzare il quadro della vigilanza del settore finanziario
2009: G20 di Pittsburgh:
- Entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standard dovranno essere
compensati per il tramite di una controparte centrale (CCP) e tutti i contratti
derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni
(TRs)
- Obiettivi principali: promuovere la trasparenza nei mercati dei derivati, mitigare i
rischi sistemici e tutelarsi contro gli abusi del mercato
2010: creazione del Sistema Europeo delle Autorità di Vigilanza Finanziarie (EBA, ESMA,
EIOPA)
2012: EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)
Iniziative concomitanti: CRD IV, Piani di Risanamento e Risoluzione ecc.
3
PARTE I (1.2) - Ambito di applicazione EMIR
• Soggettivo – a quali soggetti si applica:
- Controparti Centrali
- Repertori dati
- Membri aderenti al sistema di compensazione
- Controparti finanziarie
- Nei limiti previsti, controparti non finanziarie
• Oggettivo – che cosa impone:
- Compensazione centralizzata per determinate categorie di derivati OTC
- Tecniche di mitigazione del rischio per derivati OTC non compensati a livello
centralizzato
- Segnalazioni ai Repertori Dati
- Requisiti organizzativi, prudenziali e di gestione a carico delle Controparti Centrali
- Requisiti a carico dei Repertori Dati, compreso l’obbligo di rendere alcuni dati
disponibili al pubblico ed alle autorità competenti
4
PARTE I (1.3) - Classificazioni
La classificazione è importante poiché individua quali obblighi si applichino
La “Controparte Non Finanziaria” in derivati che supera la soglia è trattata
analogamente ad una Controparte Finanziaria.
3 ampie categorie:
• Controparti Finanziarie (“CF”)
• Controparti Non Finanziarie (“CNF”)
- Al di sotto di ciascuna soglia (“CNF-”)
- Al di sopra di una qualunque soglia (“CNF+”)
• Entità di Paesi Terzi (“EPT”) suddivise in:
- Equivalenti a CF
- Equivalenti a CNF- Equivalenti a CNF+
5
PARTE I (1.4) - Determinazione della condizione di CNF/CNF+(1)
Fase 1
• Suddividere tutti i derivati di tutte le CNF appartenenti al medesimo “gruppo”
nelle seguenti categorie:
- Crediti
- Azioni
- Tassi d’interesse
- Tassi di Cambio
- Materie Prime / Altro
Fase 2
• Stabilire quali siano i derivati della CNF e di altre CNF del gruppo
“per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi
direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della
CNF o del gruppo” (Hedging Test)
6
PARTE I - Determinazione della condizione di CNF/CNF+(2)
Fase 3
• Se il nozionale dei derivati che non
superano l’Hedging Test in una
categoria è superiore alla soglia
prevista per tale categoria
si tratterà di una CNF+ per tutti i
derivati (anche se, in relazione a
questi, l’Hedging Test sia stato
superato)
Categoria del
derivato
Soglia nozionale
(in EUR)
Crediti
1 miliardo
Azioni
1 miliardo
Tassi d’interesse
3 miliardi
Tassi di cambio
3 miliardi
Materie Prime/Altro
3 miliardi
7
PARTE I (1.5) - Hedging Test: Come funziona? (1)
Interpretazione ESMA (poi tradotta nel Regolamento delegato 149/2013)
• Hedging Test soddisfatto qualora un derivato (anche congiuntamente ad altri
derivati):
- copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività,
servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel
corso normale dell’attività, la CNF o il suo gruppo possiede, produce,
fabbrica, ecc. ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, la
produzione, ecc.
- copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività,
servizi, fattori di produzione ecc. (v. elenco sopra) dovuto alla fluttuazione di
tassi di interesse, inflazione, tassi di cambio o rischio di credito;
- si qualifica come contratto di copertura ai sensi dei principi IFRS
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PARTE I - Hedging Test: Come funziona? (2)
• Uso di portafoglio di copertura? ESMA: potrebbe mancare un collegamento
diretto tra un OTC e lo specifico rischio oggetto di copertura
• Derivati infragruppo che non superano l’Hedging Test: doppia
contabilizzazione?
- Sì, secondo l’ESMA, se il derivato è tra due controparti non finanziarie si
considera il valore per entrambe le parti (nozionale x 2)
- se una delle parti è una CF, si considera solo il nozionale della CNF
• Contabilizzazione di derivati infragruppo e corrispondente derivato esterno:
- se il derivato interno ha finalità di copertura, si considera di copertura anche
quello stipulato dalla trading company del gruppo con soggetto esterno
- se il derivato interno non ha finalità di copertura, il valore nozionale da
considerare è “triplo”: es. 100 tra A e B (trading company) riferito ad A; 100
tra A e B riferito a B; 100 tra B e C riferito a B
9
PARTE I (1.6) - Obbligo di compensazione (1)
Come individuare i derivati OTC oggetto di compensazione?
Processo ascendente
• Le CCP costituite in UE/SEE hanno avuto 6 mesi per presentare la domanda di
autorizzazione ai sensi dell’EMIR (i.e. fino al 15 settembre 2013)
• Le NCA hanno 6 mesi decorrenti dalla data della domanda completa per
stabilire se concedere o meno l’autorizzazione alla CCP (i.e. fino al 15 marzo
2014)
• Le CCP di paesi terzi hanno avuto 6 mesi per presentare la domanda di
riconoscimento ai sensi del regolamento EMIR. L’ESMA ha 6 mesi per stabilire
se concedere o no l’autorizzazione alla CCP a seguito della domanda completa
(es., 15 marzo 2014)
• Entro 6 mesi dall’autorizzazione da parte delle NCA (i.e. non più tardi del 15
settembre 2014), ESMA indice consultazioni pubbliche + consultazioni con
CESR ed emana bozze di RTS sui derivati oggetto di compensazione e sulla
data di decorrenza dell’obbligo di compensazione (periodo di phase-in da
stabilirsi)
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PARTE I - Obbligo di compensazione (2)
Processo discendente
Di propria iniziativa, successivamente alle consultazioni pubbliche e
consultazioni con il CESR, ESMA comunica alla Commissione Europea le classi
di derivati OTC che saranno oggetto di compensazione secondo i seguenti
criteri:
1. standardizzazione dei termini contrattuali e delle procedure operative
(documentazione legale comune, termini e conferme di prassi,
elaborazione post-negoziazione automatizzata ecc.)
2. volume e liquidità della rispettiva categoria di OTC
3. disponibilità di informazioni che siano eque, affidabili e generalmente
accettate per la determinazione del prezzo
11
PARTE I - Obbligo di compensazione (3)
•
Si applica ai:
-
Derivati assoggettati all’obbligo che siano sottoscritti o novati:
1. successivamente alla data di efficacia dell’obbligazione di compensazione, o
2. successivamente alla data di notifica di un’autorizzazione all’ESMA (prima
dell’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione) nel caso in cui i contratti
abbiano una scadenza residua minima (da stabilirsi da parte di ESMA)
-
Derivati fra:
CF  CF
CF  CNF+
CNF+  CNF+
Si applica se uno di questi è una EPT che sarebbe CF o CNF+ (se la EPT fosse
costituita in UE)
•
Si applica anche tra due EPT se:
-
entrambe le EPT sarebbero CF o CNF+ e
-
il contratto ha un effetto diretto, rilevante e prevedibile in UE, o
-
obbligo di compensazione necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR
12
PARTE I - Obbligo di compensazione (4)
• Non si applica ai derivati con CNF- (quale che sia la natura della controparte)
- Ma pressione commerciale a compensare a causa dei requisiti di
capitale/margine per i derivati OTC non compensati?
• CNF diviene soggetta all’Obbligazione di Compensazione se la media mobile
a 30 giorni lavorativi > Soglia
- notifica a ESMA e a NCA
- tutti i derivati interessati devono essere compensati entro 4 mesi dalla
data in cui diventa obbligata
• CNF cessa di essere soggetta all’obbligazione di compensazione se la media
mobile a 30 giorni lavorativi < Soglia
13
PARTE I (1.7) - Obbligo di segnalazione (1)
• Si applica a tutte le controparti (anche CNF-)
• È ad ampio spettro
- 59 campi di compilare
- attenuato per le CNF- in quanto non è richiesta la compilazione di taluni
campi (es. garanzie reali e mark-to-market / mark-to-model)
• comporta autodichiarazione della propria posizione CNF+/- ogni volta che viene
sottoscritta un’operazione (o in caso di modifica o cessazione del contratto)
• Importante raccogliere i dati ora in quanto la segnalazione riguarda i
contratti:
- in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio delle
segnalazioni  90 gg. dopo la data di inizio delle segnalazioni per la
categoria di derivati
- i derivati in essere al 16 agosto 2012 chiusi prima della data di inizio delle
segnalazioni  3 anni alla data di inizio delle segnalazioni
14
PARTE I - Obbligo di segnalazione (2)
• Prospetto in 2 parti per i derivati OTC
- Tabella 1 (informazioni relative alle controparti)
- Tabella 2 (dettagli relativi al contratto derivato, i Dati Comuni)
• Le parti possono delegare le segnalazioni
- sviluppo di servizio bancario in tale senso?
- delega a terzi?
• Le parti devono trovare un accordo sui Dati Comuni prima della presentazione
• La segnalazione deve avvenire entro il giorno lavorativo che segue la
conclusione/modifica/risoluzione del contratto
• Obbligo di conservazione dei dati per almeno 5 anni dopo la cessazione dei
contratti
15
PARTE I (1.8) - Obblighi di mitigazione del rischio: Intro
• Conferma tempestiva delle negoziazioni
- Per via telematica se possibile
• Processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per
- la riconciliazione dei portafogli e la gestione dei rischi associati
- la compressione dei portafogli
- l’individuazione di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e
- il monitoraggio del valore dei contratti in essere
• Per CF e CNF+
- mark-to-market giornaliero (o mark-to-model ove consentito)
- Procedure di gestione del rischio che prevedano di uno scambio di garanzie
tempestivo, accurato e con adeguata segregazione per i derivati OTC sottoscritti dopo
il 16 agosto 2012 (per le CF) o dopo il superamento della soglia (per le CNF+)
• Le CF devono dotarsi di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio
non coperto da un adeguato scambio di garanzie
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PARTE I (1.8.1) - Obblighi di mitigazione del rischio
Conferma tempestiva
Conferma tempestiva
Giorni lavorativi successivi
alla stipula
Al 31
Al 31
Dal 31
agosto agosto agosto
2013
2014
2014
• CNF- il più presto possibile e con mezzi
elettronici (ove disponibili) e
- in ogni caso
CDS e swap
su tassi di
interesse
5
3
2
Altro
7
4
2
17
PARTE I - Obblighi di mitigazione del rischio
Conferma tempestiva (2)
Conferma tempestiva
Giorni lavorativi successivi
alla stipula
Fino al
Dal 28
28 febbraio
febbraio
2014
2014
• CF e CNF+
- il più presto possibile e con mezzi
elettronici (ove disponibili) e
- in ogni caso
CDS e swap
su tassi di
interesse
2
1
Giorni lavorativi successivi
alla stipula
Al 31
Al 31
Dal 31
agosto agosto agosto
2013
2014
2014
Altro
3
2
1
18
PARTE I (1.8.2) - Obblighi di mitigazione del rischio
Riconciliazione del portafoglio
• Modalità di riconciliazione da convenirsi per iscritto (o con mezzi elettronici
equivalenti) con ciascuna controparte prima della conclusione del contratto
• La riconciliazione riguarda i “termini essenziali” del contratto
• Si può ricorrere a “terzi qualificati”
• Frequenza come segue:
- CF e CNF+:
-
Quotidiana, almeno 500 contratti
-
Settimanale, tra 51 e 499 contratti
-
Trimestrale, al di sotto dei 51 contratti
- CNF-:
-
Trimestrale, oltre 100 contratti
-
Annuale, in ogni altro caso
19
PARTE I (1.8.3) - Obblighi di mitigazione del rischio
Compressione del portafoglio
• Si applica a:
- CF e
- CNF
- con oltre 500 contratti OTC (non compensati) con una controparte
• Obbligo di prevedere procedure per vagliare l’opportunità e, se del caso
procedere, almeno due volte l’anno alla compressione dei portafogli
• In caso di mancata compressione, occorre assicurarsi di poter spiegare i motivi
in modo ragionevole all’autorità competente
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PARTE I (1.8.4) - Obblighi di mitigazione del rischio
Meccanismi di risoluzione delle controversie
• Sono necessarie procedure e processi dettagliati per:
- Individuazione, registrazione e monitoraggio delle controversie su:
- Riconoscimento del contratto
- Valore del contratto
- Scambio delle garanzie
- Valore della controversia
- Durata della controversia
• Procedure specifiche per controversie di durata superiore a 5 giorni lavorativi
• CF devono segnalare le controversie di valore superiore a € 15 mn. pendenti
per oltre 15 giorni lavorativi
21
PARTE I (1.8.5) – Quadro d’insieme
Obbligo
CF
CNF+
CNF-
EPT
Clearing
Sì, se il
contratto è
con CF,
CNF+ o
con EPT
che si
qualifica
Sì, se il
contratto è
con CF,
CNF+ o con
EPT che si
qualifica
No
Sì, se la EPT sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il contratto è:
Sì
Sì
Sì
Conferma
tempestiva
-con una CF o CNF+
- con un’altra EPT che sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il
contratto ha un effetto rilevante e prevedibile nella UE o l’obbligo è necessario o
opportuno per evitare l’elusione di EMIR
Sì, se il contratto è:
- tra due EPT a condizione che il contratto abbia un effetto rilevante e prevedibile
nella UE o l’obbligo è necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR
- con una CF, CNF- o CNF+, a seconda dei casi
Riconciliazione
Sì
Sì
Sì
Sì, come sopra per le conferme tempestive
Compressione
Sì
Sì
Sì
Sì, come sopra per le conferme tempestive
Risoluzione di
controversie
Sì
Sì
Sì
Sì, come sopra per le conferme tempestive
Mark-tomarket/Markto-model
Sì
Sì
No
Sì, se la EPT sarebbe stata una CF o una CNF+ se stabilita nella UE e il contratto è:
-tra due EPT a condizione che il contratto abbia un effetto rilevante e prevedibile
nella UE o l’obbligo è necessario o opportuno per evitare l’elusione di EMIR
- con una CF, CNF- o CNF+, a seconda dei casi
Scambio di
garanzie
Sì
Sì
No
Sì, come sopra per il mark-to-market
Capitale
Sì
No
No
Sì, come sopra per il mark-to-market (ma solo per una EPT che sarebbe stata CF)
Segnalazione
Sì
Sì
Sì
Non chiaro (probabilmente “No”)
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PARTE I (1.9) – Esenzioni per operazioni infragruppo:
quando un’operazione si considera “infragruppo”
•
•
In relazione a una CNF: derivato con altra controparte dello stesso gruppo se:
-
entrambe incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate
procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo rischi;
-
controparte UE o, se extra UE, la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione
con dichiarazione di equivalenza
In relazione a una CF:
a) derivato tra una CF UE (o EPT in Paese “equivalente”) e controparte “qualificata”
(v. sotto) + stesso consolidamento + procedure centralizzate
b) derivato con una controparte di gruppo “qualificata” (CF, società di partecipazione
finanziaria, istituto finanziario o impresa di servizi ausiliari) + adesione a medesimo
“sistema di tutela istituzionale” (accordo a garanzia di liquidità)
c) derivato tra enti creditizi collegati a stesso organismo centrale
d) derivato con CNF dello stesso gruppo se soddisfatti requisiti sopra (per CNF)
23
PARTE I (1.9.1) - Esenzione dall’obbligo di
compensazione per operazioni infragruppo
• L’obbligo di compensazione non si applica alle “operazioni infragruppo” alle
seguenti condizioni:
- se entrambe in UE, previa notifica (con anticipo di 30 gg.) alle rispettive
NCA (procedura di silenzio-assenso)
- se una parte è una TCE, previa autorizzazione da parte della NCA
competente per la parte UE (entro 30 gg. dalla notifica)
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PARTE I (1.9.2) - Esenzione in tutto o in parte da
scambio di garanzie per operazioni infragruppo (1)
1) Controparti nello stesso Stato membro + non sussistono impedimenti di diritto
o di fatto che ostacolino il rapido trasferimento di fondi o il rimborso delle
passività
2) Controparti in Stati membri diversi (v. slide 23, (a)(b)(c)) previa decisione
favorevole di entrambe le autorità competenti (30 gg.) + procedure di gestione
dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti
3) CNF in Stati membri diversi previa comunicazione alle NCA se procedure di
gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti. Una delle NCA
potrebbe obiettare entro 3 mesi ma l’esenzione nel frattempo resta valida
25
PARTE I - Esenzione in tutto o in parte da scambio di
garanzie per operazioni infragruppo (2)
4) Controparte UE (v. slide 23, (a)(b)(c)(d)) e controparte EPT previa decisione
positiva dell’autorità responsabile vigilanza UE se procedure di gestione dei
rischi adeguate + non sussistono impedimenti
5) CNF UE e controparte EPT previa comunicazione alla NCA UE se procedure
di gestione dei rischi adeguate + non sussistono impedimenti. La NCA
potrebbe obiettare entro 3 mesi ma l’esenzione nel frattempo resta valida
6) CNF UE e controparte CF UE in Stati membri diversi previa decisione positiva
dell’autorità responsabile vigilanza CF se procedure di gestione dei rischi
adeguate + non sussistono impedimenti. Notifica alla NCA da parte
dell’autorità responsabile vigilanza CF
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PARTE I (1.10) – Sanzioni per violazione delle previsioni
EMIR
• Nuovo articolo 193-quater del Testo Unico della Finanza
• Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.000 a Euro 250.000 a carico di
- soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione
- soggetti che svolgono funzioni di controllo
nelle CCP, CF, CNF e sedi di negoziazione
• Sanzionate le violazioni delle seguenti disposizioni di EMIR:
- Titolo II (Compensazione, Segnalazione e Attenuazione dei rischi)
- Titolo III (Autorizzazione e Vigilanza delle CCP)
- Titolo IV (Requisiti delle CCP)
- Titolo V (Accordi di Interoperabilità)
• Non si applica il pagamento in misura ridotta (es. in caso di pagamento
tempestivo ex legge n. 689 1981)
27
PARTE II (2.1) – Verifica status delle CNF
- le CNF sono obbligate a determinare autonomamente il proprio status
- le CF possono fare affidamento sulle dichiarazioni delle CNF (salvo che le
CF dispongano di informazioni comprovanti la non correttezza delle
dichiarazioni)
- ISDA Non Financial Counterparty Representation Protocol
- piuttosto complicato - testo favorevole alle banche
- E-mail/lettera di conferma “for information purposes”
- più conveniente per le CNF- (no representation)
- EMIR Counterparty Classification Tool on ISDA Amend
28
PARTE II (2.2) – Protocolli/Documentazione ISDA
• Linguaggio standard per conferma tempestiva
• ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure
Protocol
• ISDA Standard Amendment Agreement – 2013 EMIR Portfolio Reconiciliation,
Dispute Resolution and Disclosure Form
29
Parte II (2.3) – Operazioni di cartolarizzazione
• Documento AFME (Association for Financial Markets in Europe):
- la SPV è tipicamente una CNF
- la tipologia di derivati (normalmente IRS, FX – entrambi con soglia di 3
miliardi di Euro) sarà assoggettata a clearing (es. sufficientemente
standardizzato)?
- hedging test:
- hedging tipicamente di copertura
- soglia difficilmente superabile in operazioni “one off” (anche perché
l’obbligo si applica ai contratti futuri stipulati dopo il superamento della
soglia)
- verificare che la SPV non sia parte di un gruppo in cui sono presenti altre
CNF (i cui derivati devono essere conteggiati)
- Obbligo di segnalazione ai TRs: verrebbe tipicamente delegato alla
controparte
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Parte II (2.4) – Obblighi di segnalazione
• Potenzialmente delicati sotto un profilo commerciale
• Ci sono precedenti?
• Segnalazione alla Consob di operazioni non confermate
- se in essere per più di 5 giorni lavorativi
- su base mensile (ESMA precisa che la NCA potrebbe richiedere la
segnalazione con frequenza maggiore )
• Segnalazione alla Consob di controversie
- relative al derivato OTC, alla sua valutazione o al collateral
- pendenti per almeno 15 giorni lavorativi
- vertenti su un importo superiore a 15 milioni di Euro
Nota: in caso di succursali (branches) italiane di CF UE, ESMA ha precisato
che la segnalazione deve essere effettuata all’autorità competente della
casa madre.
31
Parte III (3) - Scadenze (1)
EMIR: entrato in vigore il 16 agosto 2012
Norme Tecniche di Regolamentazione
I sei Regolamenti Delegati della Commissione contenenti le NTR sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 febbraio 2013 e
sono entrati in vigore il 15 marzo 2013
Compensazione
• Non più tardi di settembre 2014 ESMA individuerà – in una bozza di Norme
Tecniche di Regolamentazione da approvarsi da parte della Commissione
Europea (1-3 mesi) e non emendata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
(1-3 mesi) – i derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione, e la data in
cui tale obbligo di compensazione entrerà in vigore
• ESMA stima che la prima CCP possa essere autorizzata alla fine di quest’anno.
Se così fosse, ESMA potrebbe emanare le NTR (di cui sopra) entro giugno
2014
32
Parte III - Scadenze (2)
Segnalazioni ai repertori dati
• I primi 4 repertori dati sono stati autorizzati il 7 novembre 2013, con effetti dal 14
novembre (inizio reporting il 12 febbraio 2014)
• l’autorizzazione riguarda tutte le categorie di derivati
• I 4 repertori dati autorizzati sono: DTCC Derivatives Repository Ltd. (UK), Krajowy
Depozyt Wartosciowych (PL), Regis-TR S.A. (Lux) e UnaVista Ltd (UK)
• ESMA sta valutando l’autorizzazione di altri repertori dati
Mitigazione del rischio
• Conferma puntuale: 15 marzo 2013
• Mark-to-market/Mark-to-model: 15 marzo 2013
• Riconciliazione dei contratti: 15 settembre 2013 (ESMA: per le CF e le CNF+, la prima
riconciliazione su base trimestrale entro il 15 dicembre 2013)
• Compressione del portafoglio: 15 settembre 2013
• Procedure per la risoluzione delle controversie: 15 settembre 2013
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Parte III - Scadenze (3)
Norme recentemente finalizzate e norme in corso di elaborazione
A. da ESMA (articolo 11, comma 14, Regolamento EMIR):
RTS sui contratti che abbiano un effetto diretto, sostanziale e prevedibile all’interno
dell’Unione Europea e misure contro la violazione delle norme EMIR (rapporto finale
rilasciato il 15 novembre u.s.)
B. da ESA (ESMA/EBA/EIOPA), con riguardo a derivati OTC non compensati
dalle Controparti Centrali (articolo 11, comma 15 – Regolamento EMIR):
•
RTS sulle procedure di gestione dei rischi di cui le CF e CNF+ devono dotarsi per uno
scambio di garanzie tempestivo, accurato e con adeguata segregazione
•
RTS sul capitale adeguato e proporzionato che le Controparti Finanziarie devono avere
per gestire il rischio non coperto da un appropriato scambio di garanzie
•
RTS sulle procedure che le controparti e le autorità competenti devono adottare al
momento dell’applicazione delle esenzioni infragruppo da scambio di garanzie
•
RTS su ciò che deve essere considerato un’assenza di impedimenti pratici o giuridici al
rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività tra controparti (per
qualificarsi come esenzione infragruppo da scambio di garanzie)
34
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo, né un parere legale e
non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie.
© Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2013
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