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N. R.G. 2013/81433
TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
EXPRIVIA SPA, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI 27 20124
MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. SALERNO FRANCESCO e ,
RICORRENTE
contro
SANDRO GIANOLI, KAYSER JORG HARALD, elettivamente domiciliato in VIA
BANDELLO
5
20144
MILANO,
rappresentato
e
difeso
dall‟avv.
GRIFFO
GIUSEPPE,
RESISTENTI
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 19 dicembre 2013 ha emesso
la seguente
ORDINANZA
La ricorrente Exprivia spa, quale unica socia di Exprivia Enterprise Consulting
srl1 ha domandato il sequestro conservativo dei beni di Sandro Gianoli e Jorge
Kayser, sul presupposto che essi, quali amministratori di Realtech Italia spa, poi
incorporata in EEC, hanno sottoscritto con G&K Management srl2 in conflitto
d‟interessi un contratto nullo per mancanza di causa, che ha comportato danno
alla società per esborsi non dovuti di oltre un milione di euro, e ciò a cautela della
proponenda azione di responsabilità ex art. 2476 cc.
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d’ora in avanti EEC.
di seguito GK.
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nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 81433/2013 promosso da:
Ritiene il Tribunale che ricorra il fumus boni iuris della denunciata nullità del
contratto denominato “Temporary management” per mancanza di causa, valutata,
quest‟ultima, in concreto ed in relazione allo scopo pratico perseguito dalle parti,
secondo il condivisibile e consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità.
Il contratto in parola è stato stipulato all‟inizio del 2011 nell‟ambito di una più
vasta operazione di cessione di partecipazioni nella società Realtech Italia spa, da
economico che fa capo a quest‟ultima.
L‟accordo “Temporary management” è stato poi prorogato nel 2013 fino alla
scadenza del 31 marzo 2014.
Il testo contrattuale del 3 gennaio 2011, così individua l‟oggetto della prestazione
a carico di GK: “RTIT3 ha l‟esigenza di definire ed eseguire il Piano industriale per
il periodo 2011-2013. Per realizzare quest‟ultimo obiettivo è stata concordata una
collaborazione con G&K, società che fornisce un servizio di Temporary management
con soggetti di comprovata esperienza e profonda conoscenza delle problematiche
aziendali.
1. Al fine di garantire continuità all‟organizzazione, accrescere le competenze
manageriali già esistenti, indirizzare e superare criticità aziendali, sia negative
(riorganizzazione area commerciale, area PSO, area amministrativa e generale,
area finanziaria) che positive (sviluppo di nuovi business, integrazione con operatori
del settore), RTIT affida a G&K la gestione manageriale della Realtech Italia spa e
mette a disposizione tutte le opportune leve (poteri e deleghe) per il successo
dell‟intervento…”.
Va messo in evidenza che GK srl fa capo ai signori Sandro Gianoli e Jorge Kayser
che ne detengono l‟intero capitale sociale, e che al tempo della stipulazione del
contatto ricoprivano la carica di amministratori delegati nella società destinataria
dei servizi (RTIT), oggi incorporata in EEC (quest‟ultima, come si diceva,
posseduta per intero dalla società ricorrente Exprivia spa).
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denominazione abbreviata di Realtech Italia spa, poi ‘confluita’ nella ricorrente, come si diceva, in virtù di una
sequenza di operazioni di incorporazione societaria.
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GK (venditrice) a Exprivia spa (acquirente) e di riorganizzazione del gruppo
Il difetto di causa lamentato in ricorso può desumersi, sia pure alla stregua della
cognizione sommaria propria della fase cautelare, dai seguenti elementi
presuntivi:
- la prestazione dedotta in contratto a carico di GK è descritta in termini talmente
ampi e generali, da coincidere essenzialmente con i compiti propri degli
amministratori di società, che i sigg. Gianoli e Kayser erano tenuti ad espletare in
ragione del mandato ricevuto da RTIT/EEC, sicché il contratto in parola non
- la mancanza, in atti, di apprezzabili indici da cui ricavare che GK abbia eseguito
servizi in favore di EEC, carenza, questa, che indubbiamente si impone come
indice presuntivo di assenza di ogni concreto interesse pratico perseguito dalle
parti, e ciò anche a prescindere dal regime dell‟onere probatorio sul punto
- la resistente ha sostenuto, nella corrispondenza scambiata, prima del
procedimento,
con
EEC,
di
non
essere
tenuta
a
presentare
alcuna
rendicontazione
- la resistente viene indicata nella visura camerale come società inattiva
- non valgono, quale dimostrazione di esecuzione delle prestazioni, le sporadiche
comunicazioni di posta elettronica prodotte dalla resistente, aventi contenuto di
carattere assolutamente generico, relativo a „incontri‟ ed „accordi‟ non meglio
precisati, peraltro scambiate in epoca recente; tale produzione si rivela quindi
inadeguata a dare conto di attività compensate con un importo superiore al
milione di euro fin dall‟anno 2011
- la resistente sostiene che le prestazioni in parola si risolvono nelle attività
necessarie per la promozione del progetto „Polo Sap‟; la tesi tuttavia non sembra
credibile, posto che il progetto in esame risulta essere stato varato intorno alla
metà del 20125, e dunque non vi è traccia di attività relative al periodo precedente
- il documento concernente il „polo Sap‟ è redatto su carta intestata di Exprivia,
risulta meramente descrittivo della struttura organizzativa inerente a detto
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5
si richiamano, sul punto, i condivisibili principi enunciati da Cass. n. 10490 del 2006.
v. verbale 12.4.2012, doc. 5 della resistente
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sembra destinato a realizzare un interesse reale delle parti contraenti4
progetto, ma in nessuna parte permette di ricondurre a GK le attività ivi
descritte6.
Ciò premesso, va affermato il fumus della nullità del contratto, a cui dovrebbe
seguire, ove tale assunto dovesse essere confermato in sede di merito, la
responsabilità dei due amministratori nei confronti della società RTIT/EEC da
loro
amministrata
per
gli
esborsi
effettuati
in
mancanza
di
ogni
controprestazione.
essere accolta in ragione del difetto di periculum.
È infatti incontroverso che la ricorrente ha eseguito una due diligence prima di
procedere all‟operazione di cui fa parte il contratto di cui si discute, secondo la
disciplina contenuta nella lettera di intenti del dicembre 20107, in forza della
quale GK si è impegnata a fornire all‟acquirente delle partecipazioni ogni
documento da quest‟ultima ritenuto utile.
In proposito, va rimarcato che la ricorrente non disconosce l‟affermazione della
resistente secondo la quale due degli amministratori della predetta EXPRIVIA, al
tempo della stipulazione del contratto, rivestivano analogo incarico in RTIT/EEC8,
e che in tale duplice veste essi hanno sottoscritto da un lato i patti relativi alla
cessione delle partecipazioni societarie, e, dall‟altro, il contratto “Temporary
management”. Non sembra dunque credibile che la ricorrente, che non lamenta
comportamenti ingannatori da parte di GK, non si sia sincerata di ogni elemento
necessario per la valutazione della bontà dell‟operazione, di ogni profilo di validità
e convenienza del contratto in parola, tenuto conto, soprattutto, che esso risulta
essere un tassello assolutamente significativo degli accordi globali inerenti alla
cessione delle partecipazioni societarie.
In detto contesto, dovendosi presumere, alla luce dell‟indagine sommaria, che gli
amministratori di Exprivia spa che oggi rivestono il medesimo incarico nella
controllata RTIT/EEC avessero ben presente il profilo di nullità del contratto,
deve concludersi che difetta il requisito del periculum in mora, poiché dal 2011 ad
oggi la consistenza del patrimonio dei due obbligati non risulta essere variata.
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doc. 6 della resistente.
doc. 25 della ricorrente.
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sigg. Favuzzi e Roggero.
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La richiesta di sequestro conservativo nei confronti dei resistenti non può tuttavia
Va rammentato, infatti, che secondo la preferibile opinione, il creditore deve dare
dimostrazione del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, sicché
egli deve dare riscontro di un peggioramento della situazione patrimoniale dei
propri debitori rispetto al momento nel quale l'obbligazione risarcitoria è sorta.
Exprivia spa, dunque, al tempo in cui ha accettato di includere il contratto di
„Temporary management‟ nei patti relativi al riassetto societario di RTIT,
disponeva di tutti gli elementi per valutare la garanzia patrimoniale dei due
amministratori che stavano ponendo in essere una condotta di mala gestio,
controllata da essi amministrata.
Per le illustrate ragioni, che valgono a superare ogni altra questione posta dalle
parti, la domanda cautelare va respinta, con le conseguenti statuizioni in punto
di spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 671, 669bis e ss, cpc,
1. respinge la domanda di sequestro conservativo;
2. condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del procedimento
sostenute dai resistenti, che si liquidano in complessivi € 7.000,00 per
compenso d‟avvocato, oltre IVA e CP.
Milano, 23 dicembre 2013.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
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potenzialmente generatrice di responsabilità risarcitoria in favore della società