2014 Relazione Consigliere Franchi

La Formazione continua
Ordine dottori agronomi e forestali
Torino
• Con la riforma delle professioni, la formazione
permanente è diventata necessaria per legge
e chi non tiene il passo dei crediti formativi
professionali da acquisire commette un illecito
disciplinare e potrà essere dunque sanzionato
dai consigli di disciplina.
• I crediti non si conquistano solo partecipando
a corsi e seminari.
• Valgono attività di aggiornamento "non
formale" con caratteristiche diverse. Molti
Ordini riconoscono crediti per la normale
attività lavorativa, docenze, tutoraggio, tavoli
tecnici, partecipazione agli organismi di
categoria e anche all'assemblea annuale.
• La formazione può essere erogata sia
direttamente dagli Ordini, sia da agenzie
esterne. Su questo fronte la riforma ha
costruito un meccanismo che punta a
selezionare meglio i formatori e garantire la
qualità.
• Gli Ordini si stanno organizzando anche per
attivare iniziative condivise. Le professioni
tecniche hanno aperto un tavolo per il
riconoscimento interprofessionale dei crediti.
FORMAZIONE «ELASTICA»
• I dottori agronomi e forestali devono ottenere
nove crediti in tre anni, almeno due l'anno. Un
credito equivale a otto ore di attività
formativa. Si tratta di un meccanismo elastico,
che permette di spostare gli eventuali rilievi
disciplinari alla fine del triennio
PIANI FORMATIVI
• Quest'anno è rinviato al 30 giugno il termine
entro il quale ordini, associazioni e strutture
esterne devono presentare al Consiglio
nazionale i piani per l'offerta formativa con le
attività organizzate.
• I professionisti possono chiedere il
riconoscimento delle attività svolte nel 2013.
ALBO ONLINE
• La formazione svolta dagli iscritti sarà
pubblica. Le attività saranno infatti indicate
nell'albo unico nazionale consultabile sul sito
del Consiglio nazionale
• La buona formazione non si acquista a peso,
ma sicuramente può essere frutto di un'ampia
scelta.
I costi
• I temi su cui diversi Ordini offrono
gratuitamente i corsi sono quelli della
deontologia e dell'ordinamento professionale,
a cui i regolamenti vincolano quasi sempre
una quota dei crediti da maturare.
• Per noi almeno 1 cfp ogni triennio
Spese di aggiornamento a deducibilità limitata
Il trattamento Iva
• Come magra consolazione resta la possibilità
di recuperare almeno l'Iva. Bisogna ricordare,
infatti, che per questa imposta vale il principio
generale dell'inerenza della spesa con l'attività
svolta. Verificandosi questo presupposto, l'Iva
assolta sugli acquisti è detraibile.
Assolvimento dell’obbligo formativo
• Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni
iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9
CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere
conseguiti in ogni singolo anno formativo.
• Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da
attività formative aventi a oggetto argomenti
metaprofessionali.
• Entro l’anno successivo a quello di prima
iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno
1 CFP derivante da attività formative aventi a
oggetto argomenti metaprofessionali.
• Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di
3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel
computo di quelli necessari per assolvere
all’obbligo formativo triennale.
Disposizioni finali e transitorie
• Con l’entrata in vigore del presente regolamento
viene abrogato il regolamento di formazione
professionale permanente.
• Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo
per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono
chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel
2013 e dei relativi crediti formativi professionali
del seguente regolamento. Il riconoscimento dei
crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti
dal presente regolamento.
• I piani formativi per l’anno 2014 dovranno
essere presentati entro il 30 giugno 2014.
• Entro il 31 dicembre 2013 con deliberazione
del Consiglio Nazionale sono definite le
procedure relative alla gestione
dell’implementazione del SIDAF.
• In relazione alle disposizioni del presente
regolamento, il Consiglio Nazionale può
emanare delibere di attuazione,
coordinamento e indirizzo che definiscono
modalità e procedure di svolgimento delle
attività di formazione professionale continua.
Valutazione delle attività formative
• La valutazione delle attività formative di cui
all’art. 3, comma 3, è effettuata secondo la
seguente tabella
A TTIVITÀ FORMATIVE
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni,
laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.
Superamento di esami in corsi di laurea universitari
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari
Partecipazione a master universitari
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale,
delle Federazioni regionali o degli Ordini
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi
nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione
di dottore agronomo e di dottore forestale
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di
valutazione di piani e/o progetti
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi
post-laurea, master universitari
Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati su house organ o su
riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato
scientifico-tecnico
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino
esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o
master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti
non dipendenti
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino
esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o
master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti
non dipendenti
Crediti attribuiti
certificati
1 CFP ogni 8 ore
Limiti massimi
annuali (CFP)
nessuno
1 CFP ogni CFU
1 CFP ogni CFU
1 CFP ogni CFU
0,25 CFP/riunione
nessuno
nessuno
nessuno
1 CFP
0,25 CFP/assemblea
0,5 CFP/riunione
0,5 CFP
1 CFP
0,5 CFP/sessione
1 CFP
0,25 CFP/riunione
1 CFP
0,25 CFP per 1 ora o
frazione di ora
0,25 CFP per
almeno10.000
battute
1 CFP
0,25 CFP per
almeno10.000
battute
1 CFP ogni CFU
3 CFP
0,25 CFP per
almeno10.000
battute
1 CFP ogni CFU
3 CFP
3 CFP
3 CFP
3 CFP
• L’iscritto può chiedere al Consiglio dell’Ordine
territoriale il riconoscimento di attività
formative diverse da quelle definite all’art. 3. Il
Consiglio dell’Ordine territoriale può
riconoscere tali attività nella misura massima
di 2 CFP nel triennio.
• I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono
aggiornati dal Consiglio nazionale con
apposita deliberazione.
• Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle
attività formative organizzate al di fuori del
territorio italiano, diverse da quelle di cui
all'art.12, comma 7 del presente regolamento,
sarà oggetto di valutazione per il
riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio
dell’Ordine territoriale, secondo quanto
indicato negli articoli che precedono.
Iscritti esonerati dall’obbligo
formativo
• Il Consiglio dell'Ordine, su domanda
dell'interessato, può esonerare, anche
parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento
dell'attività formativa nei seguenti casi:
– maternità, per un anno;
– grave malattia o infortunio, servizio militare volontario
e civile, assenza dall’Italia, che determinano
l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6
mesi;
• altri casi di documentato impedimento derivante
da accertate cause di forza maggiore o da
situazioni incompatibili con lo svolgimento
dell’attività professionale.
• Gli iscritti che esercitano la loro attività
professionale nell’esclusivo interesse dello
Stato o della pubblica amministrazione non
sono tenuti all’obbligo di cui all’art. 2. Possono
in ogni caso partecipare agli eventi
riconosciuti dal sistema ordinistico.
• Sono esonerati per tutta la durata dei corsi
limitatamente all’obbligo formativo non
afferente all’art. 5, comma 6 del presente
regolamento, gli iscritti in regola con gli
obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai
dottorati di ricerca.
• Gli iscritti che non esercitano la professione,
neanche occasionalmente, non sono tenuti a
svolgere l’attività di formazione professionale
continua.
• All'esonero temporaneo consegue la riduzione
del totale dei crediti formativi da acquisire nel
corso del triennio, proporzionalmente alla
durata dell'esonero.
Attribuzioni e compiti degli Ordini
territoriali
• predispongono il piano annuale dell’offerta
formativa;
• favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione
professionale;
• verificano l’assolvimento dell’obbligo;
• nominano la Commissione di valutazione;
• comunicano agli iscritti l’eventuale inottemperanza
dell’obbligo annuale;
• certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo
formativo dell’iscritto;
• rendono pubbliche le informazioni essenziali relative
all’assolvimento dell’obbligo formativo.
Ordine di Torino