EDIZIONE STRAORDINARIA 2014

38122 TRENTO – via Giusti, 40
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Aggiornamento 01/03/2014
1
IN QUESTO NUMERO
ASSICURARSI .............. in pillole _____________________________
pag.
3
OBBLIGHI DA PARTE DELL’ASSICURATO ____________________
pag.
4
SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO _____________________ pag.
4
PREZZI MERCURIALI _____________________________________
pag.
4/5
Principali condizioni _______________________________________
pag.
6
di assicurazione __________________________________________
pag.
7
FAC-SIMILE SCHEDA PRENOTAZIONE _______________________
pag. 20
Allegato ai Certificati di Assicurazione Agevolata 2014 _____________
pag. 21
Tassi di tariffa a carico dei Soci _______________________________
pag. 22
Dichiarazione sostitutiva di notorietà ___________________________
pag. 23
POLIZZA COLLETTIVA 2014 – Estratto condizioni
2
ASSICURARSI......
in pillole
L’Agricoltore che intende assicurarsi, entro il 15 maggio, deve attivare “LA DOMANDA DI AIUTO”.
Tale prenotazione consiste, semplicemente, nel barrare l’apposita casella nell’ambito della
“Domanda Unica P.A.C.”, da sottoscriversi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Per tale
richiesta è necessario concordare appuntamento con gli uffici dei C.A.A. – Centri Assistenza
Agricola.
Sono da tutti conosciuti i negativi dati storici della garanzia assicurativa piccoli frutti e ciliegie,
riteniamo comunque utile evidenziare gli andamenti tecnici degli ultimi sette anni:
Anno
N.
Certif.
Cap.
Ass.to
Premio
Q. Socio
Risarcimento
Contrattuale
Rapporto
Sinistri/q.ta socio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
274
359
327
314
359
376
396
2.330.200
2.810.326
4.108.613
4.654.689
5.713.390
4.726.310
3.888.369
404.128
590.867
830.793
956.263
1.245.082
1.020.769
865.000
103.053
138.062
198.615
311.780
407.780
506.452
305.930
660.472
802.305
611.480
920.189
1.706.956
2.096.853
606.807
640,90
581,12
307,87
295,14
418,59
414,03
198,35
La soluzione assicurativa adottata fino al 2012 era caratterizzata da una serie di criticità strutturali
che ne compromettevano l’equilibrio tecnico e soprattutto che non rispettavano pienamente la
normativa regola la contribuzione pubblica a parziale copertura dei costi assicurativi.
Tali criticità sono riassumibili in:
- criticità di frequenza (gran parte degli assicurati costantemente è interessato da sinistro);
- criticità di garanzia (non è semplice né automatico, rispetto alla minor produzione ottenuta,
stabilire l’entità di danno direttamente imputabile a manifestazioni considerabili calamità
atmosferiche;
- criticità di valori assicurati (la resa assicurata presa a riferimento per la quantificazione del danno
non sempre è congrua con i dati delle produzioni effettivamente ottenute negli anni precedenti
dalle aziende agricole);
Come prima considerazione vi è da evidenziare che il prodotto ciliegie, a differenza di altri, è
maggiormente sensibile a situazioni climatiche non ottimali comunque non considerabili calamità
atmosferiche (ai sensi della normativa comunitaria). Già dalla fase di allegagione moderati, brevi e
leggere variazioni di umidità, di temperature e sbalzi termici, anche in considerazione del breve
periodo di fertilità del fiore, possono influire sulla produttività in maniera importante e con un’alta
frequenza di accadimento. Altri fattori quali l’impianto, il sistema di coltivazione, la concimazione,
la posizione orografica del terreno… influiscono inoltre sulla produttività in maniera
assolutamente maggiore rispetto ad altri prodotti agricoli. In altre parole la potenzialità massima
produttiva degli impianti, sarebbe sicuramente ben maggiore della resa quantitativa media storica
effettivamente ottenuta dalle aziende agricole.
È opportuno evidenziare che, nel pieno rispetto degli Orientamenti Comunitari e della normativa
nazionale, il valore assicurabile non è quello teorico potenziale, ma è quello risultante dalle medie
degli effettivi quintali prodotti e raccolti.
In considerazione delle difficoltà sopra descritte, si sono valutate le migliori soluzioni attivabili per
garantire agli agricoltori il miglior sistema di garanzia delle produzioni. Con Itas, Società
delegataria in coassicurazione con altre Società, si è sviluppata una innovativa soluzione
assicurativa, partendo dall’impianto base della polizza multi rischio rese d’area degli anni scorsi.
3
La soluzione in coassicurazione e liquidazione per dati medi d’area secondo indicazioni e
valutazioni professionali (tecnici Fondazione Mach) è stata l’unica soluzione possibile per
continuare questa positiva esperienza assicurativa.
PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSICURATI
La normativa comunitaria sancisce l’obbligo di assicurare l’intero risultato della produzione aziendale
per Comune e Prodotto, inteso come il prodotto matematico della quantità media aziendale per
ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta,
per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la
produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più
bassa e l’anno con la produzione più elevata. Ossia i quintali (1 q.le = 0,1 ton.) medi prodotti in impianti
in produzione applicati alla superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo Prodotto e Comune
dell’Azienda. La resa che deve essere considerata è quella effettiva quindi senza calcolare i quantitativi
persi a seguito di calamità.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti, si riscontrasse la mancata
osservanza di tale norma si perderebbe il beneficio della contribuzione prevista. Il Consorzio si
vedrebbe, pertanto, costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio oltre alle possibili
conseguenze, perdita di altri eventuali contributi comunitari, alle quali il Socio incorrerebbe per
false dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula dell’adesione assicurativa.
Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tali norme prima di sottoscrivere i
certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione.
SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO
Per ottenere la contribuzione pubblica (ad eccezione del solo prodotto UVA da VINO FR. FISSA 10%)
deve essere obbligatoriamente applicata la soglia di accesso al risarcimento. Tale soglia è da riferirsi
alla produzione aziendale, per singolo prodotto, in questo caso ad esempio ciliegie, more, lamponi,
ecc., riferita alla zona altimetrica omogenea in cui sono ubicati gli impianti produttivi.
Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa attiva antipioggia o sotto tunnel, non
vengono considerate al fine del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo
comune in pieno campo. Quindi si avranno due soglie autonome, una per le produzioni sotto telo o
comunque protette, l’altra per le produzioni in pieno campo.
La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% su
qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non
abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità, già dal 2009 con più che ottimi risultati, si
è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci.
Questo “Fondo”, con franchigia minima del 30% (per prodotto ciliegie) e fino all’esaurimento della sua
dotazione finanziaria concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la
soglia Azienda – Prodotto - Comune.
POSSIBILITA’ DI ADOTTARE DIVERSI
LIVELLI DI PREZZO MERCURIALE
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di
assicurare anche valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo deliberato in base
al Decreto MIPAAF n. 359 del 31 gennaio 2014, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo
mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura:
♦ Fascia A - corrispondente al prezzo stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di
Co.di.Pr.A. in recepimento del D.M. emanato dal M.I.PA.A.F.;
4
♦ Fascia B - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato
all’Euro superiore);
♦ Fascia C - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato
all’Euro superiore);
♦ Fascia G - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 90% (il risultato va arrotondato
all’Euro superiore).
L’opzione è a livello di singola Azienda per Prodotto e Comune.
Le seguenti percentuali per il calcolo del contributo associativo sono calcolate al netto delle
contribuzioni pubbliche; la liquidazione delle misure di cofinanziamento europeo verranno concesse e
liquidate direttamente ai Soci Assicurati che si impegnano a restituirle a Co.Di.Pr.A. entro i termini
dallo stesso fissati. A tal riguardo vi è da sottolineare che la mancata restituzione entro i termini
massimi previsti dalla normativa determina il recupero da parte di A.G.E.A./A.P.P.A.G. di tali somme,
con la conseguente perdita del contributo. I contributi concessi ai sensi del Reg. 73/2009 sono soggetti
a modulazione.
Qualora con decreto Mipaf siano previste aliquote contributive inferiori rispetto alle massime, la
differenza verrà richiesta come contributo provinciale, fino ad arrivare ad un contributo
provinciale massimo del 50%, come previsto dalla legge provinciale 4/03 art.54 e relativa
delibera di approvazione di criteri. Qualora tale contributo non sia sufficiente a coprire l’effettivo
fabbisogno dovrà essere richiesto un ulteriore contributo associativo agli agricoltori.
PREZZI PRODOTTI - D.M. n. 359 del 31 gennaio 2014
Ciliegie e Piccoli Frutti
089C000 Ciliegie
089C900 Ciliegie sotto telo
067C000 Fragole
116C000
550C000
551C000
068C000
193C000
Lampone
Mirtillo
More
Ribes
Uva spina
Kordia, Regina, zone di montagna . . . . . . . . . . . . . . .
Tutte le altre varietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410,00 q.le
300,00 q.le
Kordia. Regina , zone montagna . . . . . . . . . . . . . . . .
453,00q.le
Varietà unifere e rifiorenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fragoline di Bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varietà unifere e rifiorenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutte le varietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutte le varietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribes rosso, nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uva spina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323,00 q.le
1.330,00 q.le
463,00 q.le
480,00 q.le
395,00 q.le
303,00 q.le
256,00 q.le
Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si
precisa che la conversione ad unità di misura ufficiale è la seguente:
1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.)
5
PRINCIPALI CONDIZIONI:
Il testo integrale di polizza è riportato nelle pagine che seguono, ci limitiamo ad
evidenziare alcune particolari condizioni:
-
-
-
-
Decorrenza della garanzia ore 12 del sesto giorno successivo all’invio della
richiesta, di conseguenza chi intende assicurarsi è opportuno che lo richieda
immediatamente al fine di evitare possibili anterischi (danni precedenti alla
decorrenza della garanzia);
Per aderire è sufficiente compilare la richiesta di prenotazione scaricabile dal
sito internet del consorzio e riportata nelle pagine che seguono ed inviarla al
n. fax 0461/915893, la compilazione è semplice ed immediata è comunque
possibile telefonare per qualsiasi richiesta o spiegazione agli uffici al numero
0461/915908;
Successivamente verrà inviato per la sottoscrizione definitiva il certificato
assicurativo, il quale dovrà essere restituito anche a mezzo posta a Codipra;
Garanzie coperte: danni da calamità atmosferiche e craking del frutto;
Assicurabile l’effettiva produzione ottenuta storicamente al netto di eventuali
danni liquidati, per impianti in piena produzione;
Obbligatorio eseguire e rispettare tutte le disposizioni dei protocolli definiti
dai tecnici Istituto S. Michele, pena decadenza del diritto all’indennizzo;
Obbligatorio effettuare integralmente la raccolta del prodotto entro i termini
stabiliti, pena decadenza del diritto all’indennizzo;
Determinazione del danno per area omogenea per produzioni in pieno campo,
applicando criteri di valutazione e di considerazione degli effetti di calamità
per area omogenea, sebbene abbia luogo la perizia in ogni campo per
produzioni coperte da impianto di difesa attiva;
Franchigie e limiti di indennizzo sono indicati nel testo di polizza.
La presente polizza assicurativa prevede l’applicazione di un limite massimo
di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 120% dei premi imponibili
complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati provinciali
risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione
proporzionale ai singoli indennizzi con riguardo ad ogni azienda agricola.
6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono per:
•
ANTERISCHIO
•
APPEZZAMENTO
PARTITA
•
ASSICURATO
Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio
del Contraente.
•
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
•
ATTECCHIMENTO
Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel
terreno.
•
AZIENDA
AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui,
fabbricati, allevamenti in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica,
agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in
conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed
integrazioni.
•
BOLLETTINO
DI
CAMPAGNA
CERTIFICATO
DI
ASSICURAZIONE
Il documento che riporta i risultati di perizia.
•
COLTURA IRRIGUA
Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve
essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
•
CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
•
CONVALIDA
Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato
e dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
•
EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
•
FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
•
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
•
INTERMEDIARIO
Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e
riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art.
109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
•
IMPIANTO
PRODUTTIVO
Impianto di produzioni arboree e arbustive.
•
Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia prima della decorrenza
del rischio.
-
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità,
con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle
catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di
prodotto, all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi come
appezzamenti/partite a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
L’ adesione alla Polizza Collettiva che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre
dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la convalida del documento
da parte del Contraente;
• l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio,
della soglia di danno, della franchigia;
• l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano
colturale del Fascicolo Aziendale;
• tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti
relative all’assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
nonché al D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994.
7
•
IRRIGAZIONE
Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la
stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di
apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata
come produzione assicurata.
•
NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed
eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa,
avvenuta con trasmissione telematica.
•
POLIZZA
COLLETTIVA
Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente
stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
•
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
•
PREZZO
Il prezzo medio dell’ultimo triennio calcolato ai sensi dell’art. 5-ter del D.Lgs. 102/04,
modificato dal D.Lgs. 82/08.
•
PRODOTTO
Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano Assicurativo
Agricolo Annuale.
•
RESA ASSICURATA
RISULTATO DELLA
PRODUZIONE
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale
per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un
medesimo Comune. La quantità media aziendale è la media della produzione
ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi
anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti
escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi
cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non
disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive
unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o
regionale.
Con apposita delibera la Giunta Provinciale ha decretato le produzioni unitarie medie.
Qualora la produzione ordinaria (resa assicurata – risultato della produzione)
dell’impresa agricola risulti superiore a tale media è necessario sottoscrivere apposita
dichiarazione ai sensi della Legge 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Autocertificazione) ed allegare al certificato i documenti ufficiali comprovanti la resa
effettivamente ottenuta negli ultimi 5 anni.
I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai
disciplinari di produzione.
•
SEMINA
Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
•
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
•
SOCIETA’
L’Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
•
SCOPERTO
Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a
carico dell’Assicurato.
•
SOGLIA
Il limite di danno, imputabile ad avversità previste nell’oggetto dell’assicurazione,
espresso in percentuale superato il quale matura il diritto per poter accedere
all’indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. La
soglia per le produzioni sotto strutture di protezione sarà calcolata ed applicata
separatamente.
•
TRAPIANTO
Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
•
VARIETA’
Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello
morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva
da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare
delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto
diversamente previsto nelle condizioni speciali.
8
DEFINIZIONE EVENTI:
DATI
AGROMETEOAGROMETEOROLOGICI
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati
meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà
riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla
rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10
kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per
interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà
verificato con una tolleranza fino:
- al 30% dell’evento Eccesso di pioggia
- al 10% dell’evento Colpo di sole e Vento Caldo
Rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla
fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni
pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche
complessivamente praticate.
•
ALLUVIONE
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali
eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le
zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o
incoerente.
•
BRINA
Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle
colture dovuta ad irraggiamento notturno.
•
COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori di carattere straordinario
che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
•
ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che
per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
•
ECCESSO PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con
conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di
bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio
fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da
precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari
almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.
•
GRANDINE
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di
dimensioni e forme variabili.
•
GELO
Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
•
VENTO FORTE
Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o
superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto
assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
•
SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura. Tale fenomeno straordinario deve
provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un
significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di
almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche
giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato
dagli uffici meteorologici ufficiali.
•
SICCITA’
Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle
normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di
sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di
approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi
irrigui di soccorso.
•
VENTO CALDO
Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda aventi una
temperatura almeno pari a 30°.
9
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato
che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892
e 1893 Cod. Civ.
Civ.
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
iscritto
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo
salvo quanto previsto
all’art. 3 delle Norme Speciali.
Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia
Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a
quello della notifica sempreché si sia verificato quanto previsto dalle specifiche condizioni.
La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto,
raccolto, e comunque alle ore
12.00 del 30
30 novembre,
novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Art. 3 – Rettifiche – Modifiche dell’ Assicurazione
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli
errori stessi sono contenuti.
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di
accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 4 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di Legge
Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 5 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a)
danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento,
cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro
non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b)
formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c)
innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
d)
abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e)
incendio;
f)
danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o
seguito un evento assicurati;
g)
danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
h)
danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina);
i)
danni conseguenti a fitopatie;
j)
danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k)
coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine
artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l)
non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad
indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m)
danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia;
n)
danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
o)
per danni ai prodotti per i quali non si siano state rispettate le disposizioni ed i trattamenti indicati nei
protocolli definiti dai tecnici del C.A.T.
p)
danni riferibili a produzioni relativamente alle quali l’assicurato non ha provveduto all’integrale raccolta del
prodotto entro le date stabilite dai tecnici del C.A.T. in base alle varietà.
10
Art. 6 – Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali
riserve od eccezioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le
mappe catastali relative alle partite assicurate.
Art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
colpiti
lpiti da eventi assicurati.
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati co
assicurati
Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia,
l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società,
Società secondo il disposto dell’art.
9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società
ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro.
Art. 8 – Riduzione
Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per varietà assicurata a livello comunale di almeno un
decimo del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché la domanda
domanda sia fatta
almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del
quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire
dalla data di invio
invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della
garanzia.
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti, purché non
sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con
lettera raccomandata.
Art. 9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia della Società che ha emesso il certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i
festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri
dimostri che
questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro,
indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del
sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo
stesso non comporti diritto all’indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto
prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto
dall’art. 12) – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) non manomettere/alterare il prodotto danneggiato;
f) rispettare tutte le indicazioni e disposizioni
disposizioni previste nei protocolli definiti dai tecnici del Centro Assistenza
Tecnica della Fondazione Mach: trattamenti fitosanitari, posizionamento trappole, raccolta puntuale del prodotto,
trattamento del prodotto non commerciale e più in generale quanto verrà comunicato
comunicato nel corso della campagna;
g) mettere a disposizione dei periti il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate
degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della
produzione.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c), d) e), f) e g) del presente articolo può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art.
dall’art. 7) – Danno
verificatosi prima della decorrenza della garanzia.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di
perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio
dell’inizio della raccolta del prodotto per tutte le
Gelo--Brina primaverile, per la quale potranno essere
avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità Gelo
trasformate in denunce “con richiesta di perizia” entro il 30 giugno. Alla data della trasformazione e della
della perizia
deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.
11
Art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto
Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire
con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società – Ramo
Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di
indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso
dell’Assicurato,, il contratto si intende risolto.
di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato
Art. 11 – Modalità per la rilevazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in comune
accordo con il Contraente o persona/ente da esso incaricato, per singola varietà o gruppo di varietà similari, per
area geografica omogenea e per dati omogenei ed è vincolante nei confronti di tutti i produttori dell’area stessa e
che la determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in comune
incaricato
to. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in
accordo con il Contraente o persona/ente da esso incarica
Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all’esercizio della
professione ai sensi delle norme vigenti.
La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose e da fitopatie di dubbia
definizione dovrà essere concertata dal contraente e responsabili peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai
sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del
prodotto al momento del sinistro e la presenza di altre produzioni della stessa specie danneggiate dovrà essere
invitato anche il contraente. A seguito di
di dette collegiali tecniche il Responsabile Peritale predisporrà una relazione
concordata con gli intervenuti. Nel caso di mancato invito del Contraente eventuali valutazioni atte ad escludere la
risarcibilità di un eventuale danno non sono considerabili.
Art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il
sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione
della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma o telefax.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di
prodotto passante per la zona centrale
centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle
Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere – a pena di
decadenza dal diritto all’indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.
Per il prodotto frutta una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero piante inferiore a trenta, una
pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante
piante di testata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
Art. 13 – Mandato del perito
Il perito deve:
a) accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,
contrattuali, con particolare riguardo
alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle
produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
produzione; accertare al
momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12) – Rilevazione dei
danni in prossimità della raccolta,
d) accertare lo stadio di maturazione
maturazione del prodotto;
e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il
danno stesso;
f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture
limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati
meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
g) accertare il rispetto delle indicazioni impartite
impartite agli agricoltori dai tecnici della cooperativa e del Centro Assistenza
Tecnica della Fondazione Mach (C.A.T.)
h) accertare l’effettiva raccolta di tutto il prodotto da parte degli assicurati e la corretta applicazione delle
disposizioni indicate dal C.A.T.
C.A.T. in riferimento al prodotto non commerciale
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno;
12
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento
sul prodotto assicurato, anche per escluderli
escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non
compresi nelle garanzie della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata
solamente in fase di perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia,
perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di
campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito in comune accordo con il Contraente ed allo stesso consegnato.
La firma del Contraente equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione il Contraente può attivare la procedura d’appello.
Art. 14 – Perizia d’appello
Qualora il Contraente non condivida il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e
festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla
direttamente alla Direzione
Direzione della Società – Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie
professionali di cui all’art. 11) – Modalità per la rilevazione del danno.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le
stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere
effettuata dal perito nominato dal Contraente e da due periti scelti dal Contraente tra quelli indicati nella Polizza
Collettiva.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della
perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i
due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza
Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di
ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di
ubicazione delle partite appellate.
Art. 15 – Norme particolari della perizia d’appello
L’Assicurato deve lasciare il prodotto delle partite per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni
in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può
iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 12) –
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta
si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione
della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 9) – Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro.
Art. 16 – Modalità della perizia d’appello
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno
per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è
vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,
dolo, di violenza, di
violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3) – Rettifiche.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza
dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 17 – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni
convenute con la presente polizza.
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre
la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza assicurativa collettiva
13
La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante
l’applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi
e criteri entro il 10 ottobre.
ottobre.
Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano
avuto esito positivo.
positivo
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Assicurativa Collettiva sono esercitate dal Contraente,
l’assicurato ha, ai sensi dell’art. 1891, 2° comma, espresso e dichiarato la sua volontà in tal senso con la
sottoscrizione di specifica dichiarazione.
dichiarazione
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti
contrattuali.
In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con
particolare riferimento agli articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 20 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che
alla
lla graduale raccolta
regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto a
stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o all’estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per i
quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione
dell’applicazione della
franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Art. 21 – Limite di risarcimento
La presente polizza assicurativa prevede l’applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale
regolabile al 120% dei premi imponibili complessivi.
Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati provinciali risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una
riparametrazione
proporzionale ai singoli indennizzi con riguardo ad ogni azienda agricola.
14
NORME SPECIALI PER L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del
prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa delle seguenti condizioni atmosferiche
avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento forte, colpo di sole e venti caldi, sbalzo termico,
alluvione, eccesso di neve.
Con riferimento
riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente all’eccesso di pioggia, sono compresi in
garanzia anche le perdite quantitative dovute a danni causati agli organi riproduttivi e ai frutti.
Art. 2 – Decorrenza
In deroga all’art. 2 – Norme generali che regolano l’Assicurazione - la garanzia per ogni singolo certificato di
assicurazione decorre dalle ore 12:00 del sesto giorno successivo a quello della data di notifica, per tutti gli
eventi.
Art. 3 – Delimitazioni di garanzia
E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione (salvo quanto sotto previsto),
coltivati secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere
atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale.
Per gli impianti di ciliegie nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità
di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilità come segue:
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 0% della produzione ottenibile
3° anno 20% della produzione ottenibile
4° anno 60% della produzione ottenibile
5° anno 100% della produzione ottenibile
E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti
secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine/antipioggia e
tunnel.
Tali teli devono essere stesi, relativamente al prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e
comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.
qualora tale condizione non venga rispettata decade la copertura assicurativa per danni da eccesso pioggia e
grandine.
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale, relativa al
prodotto in garanzia con la medesima società assicuratrice e si impegna:
- a fornire documentazione atta a dimostrare la congruità della resa assicurata;
a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
a fornire le mappe catastali ed il Fascicolo Aziendale relativamente alle superfici assicurate
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in
relazione al mancato rispetto dello stesso.
La produzione ottenuta deve essere comprovata e dimostrata con estratti conto conferimenti cooperativa
frutticola, o con bolle/fatture di vendita registrate che devono essere allegate al/i certificato/i; non è
considerabile nel calcolo della resa l’eventuale produzione risarcita in applicazione di contratti assicurativi.
Art. 4 – Maturazione del prodotto e scadenza della garanzia
Ad integrazione di quanto descritto all’art. 2 delle Norme generali che regolano l’assicurazione – Pagamento
del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia – ultimo comma, si precisa che la maturazione del prodotto
è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come
segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta
competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso, che verranno
eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.
15
Art. 5 – Soglia - Franchigia
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, previste nell’oggetto di garanzia, abbiano
distrutto più del 30% del risultato della produzione per zona omogenea. Per produzioni coperte da impianto di
difesa attiva antipioggia il diritto all’indennizzo si attiva quando le avversità oggetto di garanzia abbiano
distrutto più del 30% del risultato della produzione per azienda/prodotto/comune.
Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come da seguente tabelle:
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
FRANCHIGIA E PERCENTUALI
PERCENTUALI DI DANNO (PER AREA OMOGENEA PRODOTTI
PRODOTTI IN
IN PIENO CAMPO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
28
27
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
8
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
25
24
23
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
12
14
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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65
66
67
68
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
% di danno
Franchigia
Indennizzo
FRANCHIGIA E PERCENTUALI
PERCENTUALI DI DANNO (IMPIANTI DOTATI DI SISTEMA
SISTEMA DI DIFESA ATTIVA
ATTIVA)
1
2
3
4
5
6
7
8
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
18
19
20
21
22
23
24
25
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
35
36
37
38
39
40
41
42
20
20
20
20
20
20
20
20
15
16
17
18
19
20
21
22
52
53
54
55
56
57
58
59
20
20
20
20
20
20
20
20
32
33
34
35
36
37
38
39
69
70
71
72
73
74
75
76
20
20
20
20
20
20
20
20
49
50
51
52
53
54
55
56
86
87
88
89
90
91
92
93
20
20
20
20
20
21
22
23
66
67
68
69
70
70
70
70
16
9
10
11
12
13
14
15
16
17
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
30
30
30
30
30
28
26
24
22
0
0
0
0
0
3
6
9
12
43
44
45
46
47
48
49
50
51
20
20
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99
100
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30
70
70
70
70
70
70
70
Art. 6 – Limite di indennizzo
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della
produzione per zona geografica omogenea e per prodotto assicurato; per azienda agricola e prodotto, nel
medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva.
La presente polizza assicurativa prevede l’applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato
provinciale regolabile al 120% dei premi imponibili complessivi.
Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati provinciali risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una
riparametrazione proporzionale ai singoli indennizzi con riguardo ad ogni azienda agricola.
Art. 7 – Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la
garanzia, per singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica e altimetrica omogenea in base
ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e varietà, con le seguenti norme:
a) il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le
quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’ art. 13 - Mandato
del perito, punto f) delle Norme generali che regolano l’assicurazione e moltiplicando tale risultato per
il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per
differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile, stimata in sede di
perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute
idonee, come quelle rilasciate dalle Cooperative di conferimento (bolle di consegna, conferimenti
medi ecc.) dell’anno;
le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante
l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella di seguito indicata, Danno di qualità.
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere
detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’ art. 7 - Danno
verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Norme generali che regolano
l’assicurazione - e quelle esposte all’ art. 5 – Soglia – Franchigia delle condizioni Speciali.
Qualora particolari ed eccezionali eventi atmosferici in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle
singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un’entità di danno completamente
diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate,
possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).
In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la
quantificazione dei danni verrà effettuata per partita, all’interno dell’Azienda agricola assicurata, e non per
zona altimetrica omogenea.
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Art. 8 – Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle
seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con
Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea.
Classe
danno
a)
b)
c)
% danno
qualità
Descrizione
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o
buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della
varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia,
presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di
colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:
0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;
0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti;
0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente
decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
rugginosità lieve;
0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per
drupacee.
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono
presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter
rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli
eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti
di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;
0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti;
0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate
senza necrosi dell’epicarpo;
rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa)
con necrosi dell’epicarpo (buccia).
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della
varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati,
causa gli eventi atmosferici e fitopatie coperti da garanzia, solo alla trasformazione
industriale.
0
50
85
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano
fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici e fitopatie
assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale,
vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di
marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da
non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di
quantità.
Art. 9 – Le zone geografiche ed altimetriche omogenee
ZONA
A
B
C
D
E
ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE
Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe
Colle di Tenna
Susà sopra paese – S.Vito – sopra a maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè
Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano
Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava
TERMINE ULTIMO PER
COPERTURA
DELL’IMPIANTO CILIEGIE
10 giugno
10 giugno
10 giugno
15 giugno
10 giugno
18
Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino
Roncogno – Costasavina
Civezzano escluse frazioni alte
Povo – Villazzano – Cortesano
Mattarello
Ravina – Romagnano
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone
(escluso)
Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera
N
Volano – Besenello – Rovereto
O
Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino
P
Bleggio
Q
Faver
R
Cavedine
S
Media Val di Non
T
Alta Val di Non
U
Revò
V
Bassa Valsugana
W
Canale – Valcanover fino a Maso Dolzer
Z
Altre zone non previste, da delimitare
X
Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente
F
G
H
I
J
K
L
M
10 giugno
10 giugno
10 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
10 giugno
15 giugno
10 giugno
15 giugno
20 giugno
20 giugno
20 giugno
01 giugno
10 giugno
Art. 10 – Rischio eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione – Dati
agrometeorologici - il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’evento eccesso di
pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 50%.
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COSTO A CARICO DEL SOCIO – TERMINI DI PAGAMENTO
Il costo a carico del Socio, grazie alle integrazioni contributive previste dalla Provincia
Autonoma di Trento, è definibile e quantificabile prima delle sottoscrizione della copertura
assicurativa, salvo straordinarie nuove disposizioni o insufficienza di finanziamenti pubblici.
Le tariffe pubblicate sono state calcolate con l’applicazione delle aliquote massime previste
dalla normativa. Nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote inferiori da parte di MIPAF
e la Provincia di Trento non riesca a coprirne la differenza, le stesse potrebbero essere
maggiorate.
In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe (vedi sotto quota associativa) in base alle quali
l’Agricoltore può calcolare il contributo associativo che dovrà corrispondere al Consorzio di
Difesa comprensivo della quota per dotazione del “Fondo di Mutualità”.
Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate
direttamente ai Soci Assicurati, mentre verranno liquidate a Co.Di.Pr.A. le risorse integrative
MIPAAF relative al Fondo di Solidarietà Nazionale e quelle della Provincia Autonoma di Trento,
si prevedono i seguenti termini di pagamento della Quota consortile a carico dei Soci
Assicurati prodotti CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI:
- entro la data del 30 ottobre 2014 il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa,
sotto indicati;
- l’agricoltore provvederà inoltre a restituire l’importo del contributo pubblico relativo alla
quota di cofinanziamento comunitario che verrà liquidato dall’Organismo pagatore
Appag, direttamente al Socio, nelle modalità e termini deliberati da Co.Di.Pr.A., i
contributi comunitari sono soggetti a modulazione.
QUOTA ASSOCIATIVA
I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche e di conseguenza
rappresentano l’effettivo costo a carico dell’azienda agricola per l’adesione alle coperture
assicurative.
In costo complessivo aziendale è da determinarsi applicando le percentuali sotto indicate sul capitale
assicurato, per tutti i comuni della provincia di Trento:
•
Prodotto in pieno campo
8,00%
•
Prodotto protetto da difesa attiva antigrandine/acqua
6,00%
Nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote inferiori da parte del MIPAAF e che la
Provincia di Trento non riesca a coprire la differenza, le stesse potrebbero essere maggiorate.
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