regolamento - “Istituti Ospitalieri” di Cremona

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera
DELIBERAZIONE
adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani
N.
170
DEL
11/06/2014
PROT. 11416/14
OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO ETICO DELL'AREA DI CREMONA, MANTOVA E
LODI
Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA MARIANNA BONFANTI
Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.
Dal 11/06/2014 Al 20/06/2014
IL RESPONSABILE f.f U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti
Premesso che:
- la legge n.189/20 12 e il relativo decreto applicativo DM 812/2013, hanno normato la
riorganizzazione dei Comitati Etici istituiti su base territoriale, fornendo indicazioni in merito
alla composizione, compiti e funzionamento dei comitati stessi;
con Decreto del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 è
stata stabilita l'organizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia, prevedendone le
linee guida sulla composizione e sul funzionamento;
nella riorganizzazione regionale di cui al Decreto n. 5493/13, l'Azienda Ospedali era di Cremona
è stata individuata quale referente per tutte le strutture sanitarie delle province di Cremona, Lodi
e Mantova, e sede logistica del Comitato;
con successiva circolare prot. H 1.20 13 .0023499 del 8.08.2013 la Direzione Generale Salute della
Regione Lombardia ha predisposto un documento di precisazioni relative alla riorganizzazione
dei Comitati Etici operanti in Lombardia;
con deliberazione aziendale n.239 del 30.09.2013, in linea con la normativa sopra indicata, è
stato istituito il Comitato Etico dell'Area di Cremona, Lodi e Mantova, individuando e
nominando i componenti obbligatori e facoltativi del Comitato medesimo;
con successivi provvedimenti deliberativi aziendali n. 307 del 10.12.2013 e n.39 del 31.01.2014
si è provveduto alla integrazione e modificazione di alcuni dei componenti del Comitato, nel
frattempo cessati dall'incarico;
dato atto che, nel provvedimento deliberativo di istituzione del Comitato Etico d'Area si rinviava ad
un successivo provvedimento sia l'adozione del regolamento di funzionamento del Comitato Etico
dell'Area di Cremona, Lodi e Mantova, sia la definizione degli aspetti economici relativi all'importo
del gettone presenza e delle tariffe a carico del promotore della sperimentazione;
visto il "Regolamento del Comitato Etico dell'Area di Cremona, Mantova e Lodi", defmito dal
Comitato stesso e licenziato definitivamente nella seduta del Il aprile 2014, poi trasmesso, con nota
agli atti al prot. n. 11416 del 16 maggio 2014, dal Presidente del Comitato alla direzione generale
aziendale per la necessaria approvazione;
ritenuto, inoltre, di definire, come concordato con il Comitato Etico, le seguenti quote a carico dei
promotori della sperimentazione:
3.500,00 euro per l'espressione del Parere Unico
2.500,00 euro per la valutazione ordinaria (in qualità di centro satellite)
1.000,00 euro per presa d'atto degli studi osservazionali e biomolecolari -genetici
2.000,00 euro per l'espressione del Parere
800,00 per l'esame di emendamenti sostanziali
equiparazione, dal punto di vista economico, degli studio biomolecolari - genetici agli studi
clinici, nell'eventualità che si presentino come studi clinici puri;
ritenuto, infine, di stabilire, per quanto attiene al riconoscimento del gettone di presenza per i
componenti del Comitato Etico d'area, le seguenti quote per componente per seduta:
150,00 euro per i componenti c.d. "interni", intesi cioè, come da indicazioni regionali,
coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale, di consulenza o collaborazione
con le strutture sanitarie afferenti al Comitato Etico d'area, dando atto che l'attività deve
avvenire al di fuori dell' orario di servizio, da rendere alla struttura di appartenenza;
200,00 euro per i componenti c.d. "esterni", intesi, cioè, come da indicazioni regionali,
coloro che non hanno alcun rapporto di lavoro a tempo pieno, parziale, di consulenza o
collaborazione con le strutture sanitarie afferenti al Comitato Etico d'area;
per entrambi i casi, onnicomprensività del gettone, rispetto anche all'eventuale rimborso
spese;
dato atto che la spesa inerente il funzionamento del Comitato Etico d'Area, compreso il
riconoscimento dei gettoni di presenza, è finanziata dagli introiti derivanti dal pagamento delle
quote a carico dei promotori delle sperimentazioni, come sopra definite;
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. di approvare il "Regolamento del Comitato Etico dell' Area di Cremona, Mantova e Lodi",
definito e proposto dal Comitato Etico medesimo, come da documento allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire le seguenti quote a carico dei promotori della sperimentazione:
3.500,00 euro per l'espressione del Parere Unico
- 2.500,00 euro per la valutazione ordinaria (in qualità di centro satellite)
1.000,00 euro per presa d'atto degli studi osservazionali e biomolecolari -genetici
2.000,00 euro per l'espressione del Parere
800,00 per l'esame di emendamenti sostanziali
Equiparazione, dal punto di vista economico, degli studio biomolecolari - genetici agli studi
clinici, nell'eventualità che si presentino come studi clinici puri
3. di stabilire, per quanto attiene al gettone da riconoscersi ai componenti del Comitato Etico
d'area, le seguenti quote per componente per seduta:
• 150,00 euro per i componenti c.d. "interni" al Comitato; • 200,00 euro per i componenti c.d. "esterni" al Comitato; dando atto che, per entrambi i casi, il gettone è comprensivo dell' eventuale rimborso spese; 4. di dare atto che la spesa inerente il funzionamento del Comitato Etico d'Area, compreso il
pagamento dei gettoni di presenza, è finanziata dagli introiti derivanti dal pagamento delle
quote a carico dei promotori delle sperimentazioni, come sopra definite;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al Regolamento di funzionamento del
Comitato Etico dell' Area di Cremona, Mantova e Lodi, alla Regione Lombardia - Direzione
Generale Salute, nonché alle aziende sanitarie ed alle strutture afferenti al Comitato medesimo
e di procedere alla pubblicazione del Regolamento di funzionamento sul sito web aziendale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 L.R.
33/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRE
.
,
REGOLAMENTO DEL COMITATO
ETICO DELL 'AREA .
CREMONA - MANTOVA - LODI,
della Segreteria del Comitato Etico
e
.delle Segreterie Scientifiche delle Strutture Sanitarie ad esso afferenti 1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ....................................................................................... 3 Art. 2 - Definizione e funzioni ..............................................................................................4 Art. 3 - Composizione del C.E .............................................................................................6 Art. 4 - Compiti della Segreteria del Comitato Etico ............................................................. 8 Art. 5 - Compiti della Segreteria Tecnico-Scientifica (STS) ................................................. 8 Art. 6 - Compiti del Presidente del Comitato Etico ............................................................ 10 Art. 7 - Incompatibilità e vincoli dei Componenti del Comitato Etico ................................. 11 Art. 8 - Convocazione riunioni C.E .................................................................................... 11 Art. 9 - Frequenza, validità e svolgimento delle sedute .................................................
o ...
12 Art. 10 - Criteri per la valutazione di uno studio ................................................................ 12 Requisiti scientifici ................
o .........................................................................................
12
Requisiti metodo logici .................................................................................................... 12 Requisiti etici .................................................................................................................. 13 Valutazione dei rischi ..................................................................................................... 13 Verifica del consenso informato ..................................................................................... 13 Fattibilità......................................................................................................................... 15 Art. 11 - Aspetti assicurativi .............................................................................................. 15 Art. 12 - Decisioni del Comitato Etico ................................................................................ 15 Art. 13 -Iter procedurale per la richiesta di sperimentazione ............................................ 16 Richieste di parere connesse alla sperimentazione clinica di medicinali. ....................... 17 Richieste di parere per la sperimentazione di dispositivi medici ..... : .............................. 19 Richieste di parere su studi osservazionali .................................................................... 20 Richieste di parere su studi biomolecolari I genetici... .................................................... 21 Art. 14 - Aspetti economici ................................................................................................ 21 Art. 15- Modalità di redazione ed approvazione del verbale ............................................. 23 Art. 16 - Modalità di comunicazione del parere ................................................................. 23 Art. 17 - Comunicazioni al Comitato Etico in corso di studio ............................................. 24 Art. 18 - Comunicazioni al Comitato Etico al termine dello studio ..................................... 24 Art. 19 -Conservazione della documentazione .................................................................. 25 Art. 20 - La Segreteria Tecnico Scientifica e l'istruttoria della Domanda di Autorizzazione ad una sperimentazione clinica (C.T.A.) ............................................................................ 25 Art. 21 - Normativa di riferimento ......................................................................................25 2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Etico dell'Area Cremona, Mantova e Lodi, di seguito Comitato Etico, già istituito con delibera n. 239 del 30 settembre 2013 nel rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazione clinica. Le strutture afferenti al Comitato Etico ed autorizzate alla sperimentazione clinica prevista dal DM 19.03.1998 sono: •
ASL Mantova,
.•
ASL Cremona,
• ASL Lodi,
• Azienda Ospedaliera di Crema,
• Azienda Ospedaliera di Lodi,
• Azienda Ospedaliera di Mantova,
• Azienda Ospedaliera di Cremona,
• Istituto Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro,
• Ospedale Civile di Volta Mantovana,
• Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere,
• Ospedale di Suzzara,
• Casa di Cura San Clemente di Mantova.
Il Comitato Etico è costituito ed opera nel rispetto dei requisiti e nella applicazione delle
seguenti norme e circolari:
1. Decreti 12 Maggio 2006 e 21 Dicembre 2007 del Ministero della Salute;
2. Legge n.189 del8 novembre 2012 e il relativo decreto applicativo DM 8 febbraio 2013,
che norma la riorganizzazione dei Comitati Etici istituiti su base territoriale, fornendo
indicazioni in merito alla composizione, compiti e funzionamento dei comitati stessi;
3. Decreto del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013
che
stabilisce
l'organizzazione
dei
Comitati
Etici
della
Regione
Lombardia,
prevedendone le linee guida sulla composizione, sul funzionamento ed individuando
l'Azienda Ospedaliera di Cremona quale referente per tutte le strutture sanitarie delle
province di Cremona, Lodi e Mantova, e sede logistica del Comitato;
3
4. circolare prot. H1.2013.0023499 del 8.08.2013 la Direzione Generale Salute della
Regione Lombardia che precisa la riorganizzazione dei Comitati Etici operanti in
Lombardia.
Art. 2 - Definizione e funzioni
Il Comitato Etico è un organismo indipendente dall'autorità che lo ha istituito, tecnico
consultivo, composto da personale sanitario e non sanitario, che ha la responsabilità di
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in
sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.
Il Comitato Etico esprime pareri in merito all'esecuzione, presso le Aziende Sanitarie di
afferenza, di:
1. sperimentazioni cliniche "interventisti che" effettuate con ogni tipo di tecnologia
biomedica (farmaci, dispositivi medici, tecniche chirurgiche, diagnostiche, ecc.) o altra
tipologia di intervento terapeutico o socio assistenziale con le seguenti caratteristiche:
a) sperimentazioni promosse da soggetti committenti (d'ora in poi chiamati Promotori)
appartenenti all'Industria che produce e/o commercializza farmaci e/o dispositivi elo altro
materiale sanitario e che prevedano contributi a favore dei Medici sperimentatori e/o
dell'Unità Operativa nella quale viene condotto lo studio (studi profit);
b) sperimentazioni promosse da Struttura o Ente o Istituzione Pubblica o ad essa
equiparata, Fondazione o Ente Morale, di Ricerca e/o sanitaria o Associazione / Società
Scientifica o di ricerca non a fini di lucro, o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico,
o persona dipendente da queste strutture che svolga il ruolo ·di Promotore nell'ambito dei
suoi compiti istituzionali che, come previsto dal D.M. 17 dicembre 2004, "siano finalizzate
al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, e non
a fini industriali" (studi no-profit);
In ordine alla sperimentazione clinica dei medicinali il Comitato Etico è tenuto a
verificare l'applicabilità della sperimentazione proposta valutandone: il razionale,
l'adeguatezza del protocollo (obiettivi, disegno, conduzione, valutazione dei risultati)
nonché la competenza e l'idoneità dei ricercatori. Per quel che attiene agli aspetti etici
è. inoltre tenuto ad effettuare controlli in relazione al consenso informato ed alla tutela e
riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella sperimentazione per
salvaguardarne i diritti, la sicurezza ed il benessere.
4
2. studi di tipo osservazionale f epidemiologico, profit o no- profit, che prevedano il
coinvolgimento diretto del paziente o l'accesso ai dati sensibili dello stesso da parte del
responsabile dello studio, così come definiti all'art. 2, punto 2.1 della Circolare Ministeriale
n.
6 del
2
settembre
2002
(cosiddetti
studi
non
interventisticl)
e
nella
DETERMINAZIONE AlFA - 20 marzo 2008 "Linee guida per la classificazione e
conduzione degli studi osservazionali sui farmaci";
3.
studi di tipo biomolecolare fgenetlco (inclus.i gli studi di farmacogenetica e
farmacogenomlca) profit o no-profit, che prevedano da parte del responsabile dello
studio l'accesso a dati sensibili, nonché la raccolta ed utilizzo di campioni biologici ed il
trattamento di dati genetici, intesi come specificato al punto 1.a dell' Autorizzazione n.
8/2013 (Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici) del Garante per la
Protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013).
In ordine a tali studi il compito del Comitato è quello di verificare che siano adeguatamente
definite le modalità di utilizzazione, trasferimento, restituzione e distruzione dei materiali
biologici e che esse siano coperte dal consenso del donatore. Ove simili raccolte diano
luogo alla costituzione di biobanche all'interno delle istituzioni ospedaliere afferenti al
Comitato, il medesimo dovrà provvedere ad elaborare un apposito regolamento.
4. "uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazlone clinica" (usi
compassionevoli) come previsto dal D.M. 08.05.2003. In caso di richiesta di uso
terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione, stante l'urgenza della decisione
da adottare, i componenti del C.E. riceveranno la documentazione del caso mediante
posta elettronica e si esprimeranno entro le 48 ore successive.
AI fine di garantire la
collegialità della decisione, la richiesta si intende approvata solo nel caso in cui tutti i
componenti si siano espressi in senso favorevole. Tale decisione verrà ratificata nelle
seduta successiva del C.E.;
5. "impiego di medicinale non conforme a guanto previsto in scheda tecnica
autorizzata dal Ministero della Salute" (off-tabell. Il C.E. valuta solo le richieste in
oggetto per le quali la legge n,94/98 non è applicabile, soprattutto in relazione agli studi
clinici documentati a supporto della richiesta; le altre richieste di uso off-Iabel vengono
valutate ed approvate secondo linee di indirizzo e procedure
presso le singole AO
(Richieste e pareri a DS e UO Farmacia);
6. valutazione dei rapporti di avanzamento delle sperlmentazioni;
5
7. valutazione degli eventi avversi e conseguente adempimento degli obblighi di
segnalazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. espressione di specifiche valutazioni su tematiche di particolare valenza etico ­
deontologica e formulazione di pareri e raccomandazioni utili ad indirizzare le scelte del
personale sanitario nella pratica di interventi clinico assistenziali;
9. disamina di problematiche cliniche emergenti dalla pratica sanitaria proposte dalle
Direzioni Aziendali, dai Direttori Medici di Presidio, dai sanitari, da associazioni di tutela
dei malati e da membri dello stesso Comitato;
10. promozione di iniziative a carattere formativo - informativo indirizzate alla
sensibilizzazione .del personale delle Aziende verso le implicazioni etiche e deontologiche
delle attività assistenziali e gli aspetti della metodologia della ricerca clinica pertinente.
Art. 3 - Composizione del C.E.
Il Comitato Etico comprende diverse e differenziate specializzazioni e competenze.
Tale organo è totalmente imparziale e indipendente, per collocazione e interessi, da
chi esegue la sperimentazione.
I componenti del Comitato Etico vengono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda
Istituti Ospedalieri di Cremona sentito il
parere dei
Direttori
Generali/Legali
Rappresentanti/Commissari Straordinari delle strutture afferenti con la seguente
composizione:
-
tre clinici,
un medico di medicina generale territoriale,
-
un pediatra,
-
un biostatistico,
-
un farmacologo,
-
un farmacista del servizio sanitario regionale,
-
in relazione agli studi svolti presso la propria sede, il Direttore Sanitario o suo sostituto
permanente,
in relazione agli studi svolti presso la propria sede, il Farmacista della struttura
sanitaria, coinvolto nello studio clinico in valutazione,
-
un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale,
-
un esperto di bioetica,
-
un rappresentante dell' area delle professioni sanitarie,
6
-
un rappresentante del volontariato o dell' associazionismo di tutela dei pazienti, -
un esperto in dispositivi medici, -
un esperto in genetica, -
in relazione all'area medico - chirurgica, oggetto dell'indagine con il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata,
-
in relazione allo studio di prodotti alimentari'sull'uomo, un esperto in nutrizione.
-
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche,
invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore.
A seguito degli accorpamenti la presenza di componenti interni dovrà garantire la
rappresentatività di tutte le strutture presenti e i componenti esterni dovranno essere
almeno un terzo del totale.
Il Comitato Etico può avvalersi, qualora ne ravvisi la necessità (es: in caso di valutazioni
inerenti aree non coperte dai componenti del C.E.) di esperti esterni al Comitato stesso, su
invito del Presidente.
I membri restano in carica per 3 anni. Il mandato non può essere rinnovato, di norma, più
di una volta consecutivamente. con l'eccezione dei componenti ex officio, che comunque
non potranno ricoprire la carica di Presidente oltre due mandati consecutivi. In caso di
dimissioni o di decadenza di uno dei membri prima della fine del mandato, il Direttore
Generale provvede alla sostituzione tempestiva con apposita delibera.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis del D.M. 12.05.2006 (così come modificato dal D.M. 7
novembre 2008), si segnala la possibilità per i componenti ex officio del Comitato Etico
(Farmacista e Direttore Sanitario) di delegare in maniera permanente un proprio sostituto.
I membri del Comitato Etico sono tenuti a mantenere la riservatezza degli atti connessi alla
loro attività nell'ambito del C.E. stesso.
I membri del C.E. decadono dalla loro carica per dimissioni volontarie o qualora risultino
assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive, nonché qualora la loro condotta si
riveli incompatibile con l'attività del Comitato o violino gli obblighi di segretezza previsti.
I componenti del C.E. possono inoltre essere sostituiti per il periodo residuo di validità del
Comitato Etico stesso, con atto deliberativo dello stesso Direttore Generale.
Ogni variazione di composizione viene sempre notificata sia alla Regione Lombardia sia
all'AlFA.
7
Art. 4 - Compiti della Segreteria del Comitato Etico
L'Ufficio dì Segreteria del Comitato Etico ha l'obiettivo di supportare le. funzioni del
Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche delle strutture afferenti autorizzate alla
sperimentazione clinica prevista dal DM 19.03.1998 per le province di Cremona, Mantova
e Lodi, con le seguenti funzioni:
1. convocazione delle riunioni del Comitato,
2. istruttoria delle pratiche in esame,
3. verbalizzazione delle medesime riunioni,
4. Comunicazione
del
parere
alle
Autorità
Regolatorie
ed
inserimento
dati
nell'Osservatorio Nazionale Sperimentazioni Cliniche,
5. archiviazione dei pareri formulati dal Comitato,
6. aggiornamento del Registro Studi Interprovinciale,
7. trasmissione dei verbali ai membri del Comitato Etico,
8. raccordo tra le Segreterie Tecnico Scientifiche e il Comitato Etico,
9. coordinamento con l'Unità Operativa Funzione Economico Finanziaria e la U.O. Affari
generali e Legali dell'Azienda per quanto di competenza (fatturazioni, sottoscrizione
convenzioni economiche, contratti di comodato d'suo, ecc),
10. redazione delle delibere di approvazione delle sperimentazioni cliniche laddove siano
previsti rapporti contrattuali con soggetti esterni alle Aziende afferenti.
La Segreteria del Comitato ha sede presso la A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona ed è
disponibile per rispondere a quesiti formulati dalle Segreterie Tecnico Scìenti'fiche presenti
presso le singole strutture sanitarie.
La Segreteria partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzazione.
L'Ufficio è dotato di risorse informatiche per l'espletamento delle procedure previste sia
dalla normativa vigente che dalle procedure operative adottate quali il collegamento
all'Osservatorio nazionale telematico delle Sperimentazioni cliniche dell'AlFA per
l'inserimento dei dati di cui all'art. 11 del D. Lgs. 211/2003, per la redazione e· invio ai
membri del C.E. della convocazione delle riunioni, per la redazione dei verbali delle
sedute.
8
Art. 5 - Compiti della Segreteria Tecnico-Scientifica (STS)
Presso ogni struttura sanitaria afferente al Comitato Etico viene istituita di norma una
Segreteria Tecnico Scientifica coordinata da un Responsabile, proposto dai membri stessi
e nominato dal Direttore Generale della struttura medesima. La Segreteria svolge attività
tecnico-scientifica connessa al funzionamento del Comitato stesso e si awale di un Ufficio
di Segreteria dotato di adeguato personale amministrativo e sanitario oltre che di risorse
informatiche necessarie all'espletamento delle sue funzioni.
Svolge altresì attività di supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie ed
inattese (art. 17 D. Igs 211/03) e degli eventi avversi (art. 16 D. Igs 211/03).
La Segreteria Tecnico Scientifica svolge le seguenti funzioni:
1. Ricezione, registrazione e preventiva valutazione delle richieste di:
a. parere su protocolli sperimentali o altre richieste da sottoporre al C.E.,
b. emendamenti successivi all'approvazione dei protocolli,
c. eventi awersi e reazioni awerse in corso di studio;
2. verifica della completezza dell'informazione e della documentazione fornita, in base
alla normativa vigente e predisposizione eventuale richiesta di integrazione della
documentazione al richiedente,
3. predisposizione dell'istruttoria per ciascun protocollo,
4. convocazione degli sperimentatori per la relazione dello studio clinico,
5. invio alla Segreteria del Comitato Etico degli studi oggetto di valutazione,
6. redazione ed archiviazione dei pareri formulati dal Comitato, pervenuti dalla Segreteria
del Comitato Etico, loro invio al Promotore, allo Sperimentatore ed alle Unità Operative
interessate per gli adempimenti di competenza,
7. archiviazione computerizzata dei dati amministrativi e scientifici relativi ai protocolli,
8. acquisizione periodica dei reports degli sperimentatori sugli studi in corso nonché della
relazione finale,
9. attività di supporto
tecnico~scientifico
per la valutazione delle reazioni awerse serie ed
inattese,
10. rapporti con Promotori, CRO, Monitor e Sperimentatori responsabili durante l'intero
svolgimento del protocollo di studio,
11. negoziazione delle convenzioni economiche redatte dagli Sponsor e conseguenti
azioni di correzionè e/o integrazioni delle stesse.
9
Qualora la struttura sanitaria non disponga delle risorse umane elo tecnologiche per lo
svolgimento di tutte o alcune delle funzioni attribuite alla Segreteria Tecnico Scientifica, le
funzioni stesse verranno svolte dalla Segreteria del Comitato Etico.
I componenti della Segreteria Tecnico Scientifica si riuniscono mensilmente, e comunque
in occasione di ogni seduta del Comitato Etico, svolgendo i seguenti compiti:
1. analisi preliminare degli aspetti tecnico-scientifici della sperimentazioni presentate e
della loro fattibilità, ivi compresi la valutazione dei prodotti in sperimentazione, il
controllo delle informazioni fornite al soggetto partecipante e del relativo modulo di
consenso informato, l'esame degli aspetti economici, legali, assicurativi e biostatistici;
2. elaborazione di una relazione. sintetica sulle sperimentazioni esaminate con
indicazione dei principali aspetti critici eventualmente rilevati ai fini della formulazione
del parere ufficiale in riunione plenaria su modulo predisposto dalla Segreteria del
Comitato Etico.
Lo sperimentatore partecipa, se convocato, alla fase pre-valutativa, su richiesta della Segreteria Tecnico Scientifica. I componenti della Segreteria Tecnico Scientifica sono tenuti a mantenere la riservatezza degli atti connessi alla loro attività nell'ambito del Comitato Etico. Art. 6 - Compiti del Presidente del Comitato Etico
Il Presidente è eletto in seno al Comitato Etico, a maggioranza assoluta dài presenti. Con le stesse modalità il C.E. elegge il sostituto. il quale opera in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le funzioni del Presidente sono: -
Rappresentare ufficialmente il C.E., -
Promuovere e coordinare l'attività del C.E., -
Convocare e presiedere, di concerto con la segreteria, la seduta del C.E., fissandone l'ordine del giorno,
-
Convocare lo sperimentatore affinché possa fornire informazioni su ogni aspetto dello
studio.
-
Sentire, se ritenuto necessario, un esperto esterno il quale potrà essere invitato alla
riunione del Comitato Etico con funzione consultiva.
10 • Promuovere all' interno del Comitato eventuali commissioni di lavoro finalizzate ad
approfondire particolari tematiche etiche e/o scientifiche emergenti dalle diverse attività
e funzioni del Comitato.
Per ragioni di particolare -urgenza il Presidente può convocare i componenti per esprimere
un parere tempestivo su protocolli che motivino adeguatamene una simile richiesta.
Art. 7 - Incompatibilità e vincoli dei Componenti del
Comita~o
Etico
componenti del C.E., al momento dell'accettazione dell'incarico, devono rilasciare
dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di incompatibilità:
-
Essere dipendenti di un'Impresa Farmaceutica e/o Biotecnologica;
-
Avere partecipazioni finanziarie in un'Impresa Farmaceutica e/o Biotecnologica o in
imprese collegate.
Tutti i membri sono tenuti a non pronunciarsi per quelle ricerche per le quali possa
sussistere un conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto quali ad esempio:
coinvolgimento nella progettazione, conduzione o direzione della ricerca, rapporti di
collaborazione o di consulenza relativi ai due anni precedenti con l'Azienda che produce il
farmaco o il dispositivo medico in sperimentazione quando presenti.
I componenti del Comitato Etico devono comunicare tempestivamente alla Segreteria
Tecnico Scientifica l'eventuale impossibilità a partecipare alla riunione e, se designati a
relazionare su Singole ricerche e/o altre richieste, devono fornire comunque alla Segreteria
una loro valutazione scritta.
Art. 8 - Convocazione riunioni C.E.
Il Comitato Etico è convocato dal Presidente, con comunicazione contenente l'ordine del
giorno, inviata ai componenti tramite la Segreteria del Comitato Etico, almeno 10 giorni
prima della data stabilita per la seduta.
Ai fini valutativi, i componenti del Comitato Etico ricevono la seguente documentazione:
-
lettera di intenti;
-
sinossi in italiano del protocollo:
-
foglio informativo e modulo di consenso informato;
11
-
lettera indirizzata al medico di medicina generale; -
parere comitato etico coordinatore; -
copia del documenti assicurativi; -
altra documentazione specifica ritenuta sostanziale per l'espressione del parere (individuata dalla Segreteria Tecnico Scientifica).
Art. 9 - Frequenza, validità e svo1gimento delle sedute
Il Comitato Etico si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque ogni volta che se ne
ravvisi la necessità. Il numero legale, ai fini della validità delle riunioni, è fissato nella metà
più uno dei componenti.
All'inizio di ciascuna seduta i membri presenti che abbiano interessi diretti o indiretti nelle
sperimentazioni cliniche indicate all'ordine del giorno hanno l'obbligo di dichiararlo e di non
pronunciarsi sulle sperimentazioni
per le
quali
sussista
possibilità
di
conflitto,
allontanandosi dalla riunione in quel momento.
Le sedute non sono pubbliche, per cui non è ammessa la presenza di estranei in aula,
salvo la partecipazione di esperti, consulenti o altre persone espressamente invitate dal
preSidente per illustrare argomenti di particolare complessità, i quali dopo aver fornito
eventuali chiarimenti, devono allontanarsi dall'aula.
La presentazione dello studio al Comitato Etico viene effettuata dallo Sperimentatore o da
suo delegato. In sua presenza il C.E. non esprime alcun parere. Lo sperimentatore non
può assistere alla votazione.
Alle riunioni del Comitato Etico partecipa il Responsabile della Segreteria Tecnico
Scientifica della struttura sanitaria cui lo sperimentatore appartiene senza diritto di voto.
Art. 10 - Criteri per la valutazione di uno studio
" Comitato Etico adotta modalità esplicite e trasparenti di valutazione utili alla formulazione
del parere. Esse fanno riferimento alle seguenti veriliche: requisiti scientifici; requisiti
metodologici; requisiti etici; fattibilità.
Requisiti scientifici
" Comitato Etico valuta la rilevanza clinica e la giustificazione scientifica della ricerca
rispetto alle conoscenze attuali, analizzando la letteratura accreditata ed eventualmente
richiedendo specifici approfondimenti in materia· a personale competente e qualificato.
12 Tale valutazione rappresenta elemento fondamentale del giudizio sulla eticità della
proposta di studio.
Requisiti metodologici
/I Comitato Etico valuta l'adeguatezza delle metodiche sperimentali e cliniche con
particolare riguardo a: il tipo di disegno sperimentale, il metodo di randomizzazione,
l'adeguatezza della dimensione del campione, le misure di efficacia elo sicurezza utilizzate
(end-point), l'appropriatezza dei metodi statistici previsti.
Requisiti etici
1/ Comitato Etico analizza i requisiti etici sulla base di quelli codificati internazionalmente
sia a livello deontologico, sia a livello giuridico, owero la Dichiarazione di Helsinki (1964­
2004), la Convenzione Europea per la Bioetica (1997) ed il relativo Protocollo aggiuntivo
(2001).
In
particolare,
in
riferimento
a quanto espressamente
sostenuto
dalla
Dichiarazione di Helsinki: "nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il
benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e
della società" (art. 5), il Comitato Etico ritiene essenziale la valutazione dei rischi a fronte
del potenziale beneficio atteso e la verifica del consenso informato.
Valutazione dei rischi
Per una attenta valutazione dei rischi, il Comitato Etico si attiene alle seguenti condizioni: a) i rischi cui possono incorrere i pazienti coinvolti nello studio devono essere adeguatamente specificati per quanto riguarda il grado di prevedibilità e per quanto riguarda la loro entità; b) devono essere sufficientemente giustificati in relazione all'importanza dei benefici attesi; c) si devono prevedere adeguate misure di sicurezza. Verifica del consenso informato
Strettamente legato alla valutazione del rapporto rischi-benefici è la verifica del consenso
informato, per quanto riguarda la forma ed i contenuti.
Per la verifica della forma il Comitato Etico valuta se le informazioni fornite sono espresse
in termini comprensibili e con un ordine di presentazione che anteponga le informazioni
alle istruzioni. Per verificare i contenuti il C.E. valuta se /'informazione che si dà sia
sufficientemente chiara per quanto riguarda:
13
I. i diritti del paziente alla non partecipazione ed al ritiro del proprio consenso durante la
sperimentazione,
nonché
alla
richiesta
di
distruzione
di
campioni
biologici
eventualmente raccolti per le finalità della stessa
2. gli obiettivi dello studio; 3. i benefici attesi per i pazienti; 4. i rischi che si possono ragionevolmente prevedere; 5. gli effetti collaterali, i procedimenti invasivi, i disagi, gli inconvenienti; 6. i trattamenti di confronto, incluso un eventuale placebo; 7. la descrizione di tutte le procedure che verranno eseguite; 8. le cure alternative disponibili; 9. la durata prevista della partecipazione allo studio; IO. la garanzia che sarà mantenuta la riservatezza; Il. le modalità ed iVi nominativo!i deVdei responsabile!i del trattamento dei dati personali e sensibili (ivi inclusi quelli genetici, laddove previsto);
12. in caso di studi che prevedano l'utilizzo di campioni biologici, le modalità della loro
raccolta, manipolazione e custodia ed i tempi di conservazione;
13. la possibilità per l'interessato di essere!non essere informato dei risultati dello studio, in
particolare quando questi rappresentino per lo stesso un beneficio concreto in termini
di prevenzione, terapia o consapevolezza delle scelte riproduttiye, nonché degli
eventuali risultati inattesi.
Solo all'esito di tale puntuale informativa il soggetto potrà decidere consapevolmente se
accettare o meno di entrare nello studio. In caso positivo, il consenso dovrà essere
sempre dato in forma esplicita per atto scritto.
Per gli studi di tipo osservazionale " autorizzazione può anche essere concessa in
assenza di consenso informato a condizione che :
1. lo studio sia di tipo retrospettivo, owero che, essendo effettuato con dati raccolti in
precedenza a fini di cura della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di
ricerca, non ha ricaduta personale sull' interessato;
2. il consenso sia sconsigliabile per motivi etici, riconducibili alla circostanza che l'
interessato ignora la propria condizione e la rivelazione di notizie concernenti la
conduzione dello studio potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico all'
interessato stesso;
14
3. il consenso sia precluso da motivi di impossibilità organizzativa che si possono
configurare nell' elevato numero complessivo di soggetti che sì intende includere
nello studio o quando, nonostante ogni ragionevole sforzo, il contatto con tutti gli
individui inclusi risulti impossibile (ad esempio perché molti di essi sono deceduti,
emigrati, etc.)
In tutti gli altri casi, inclusi gli studi retrospettivi relativi al trattamento di dati genetici o all'
utilizzo di campioni biologici, il consenso informato costituisce una condizione necessaria
per l'inclusione del soggetto nello studio, ad eccezione dei casi in cui il campione
biologico sia reso assolutamente anonimo.
Fattibilità
Il Comitato Etico verifica la fattibilità della ricerca nella specifica realtà dell'azienda ospedaliera con riferimento: a) alla possibilità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata del periodo di reclutamento; b) agli spazi previsti per la conduzione della ricerca; c) alle risorse del personale, strutturali e tecnologiche, anche in relazione alla contemporanea attività istituzionale; d) alla sostenibilità e convenienza dei costi per l'Azienda; e) alla congruità degli aspetti economici. Art. 11 - Aspetti assicurativi
Per ciascuna sperimentazione clinica dovrà essere prodotta una polizza assicurativa, conforme a quanto disposto dalla vigente normativa, attestante la copertura del paziente per danni derivanti direttamente elo indirettamente dalla sperimentazione. Nel caso di sperimentazioni no-profit, prive di polizza. assicurative, l'Azienda promotrice della sperimentazione prowederà alla stipula di adeguata polizza nel rispetto della normativa vigente. Art. 12 - Decisioni del Comitato Etico
In seguito alla valutazione il protocollo sperimentale potrà ottenere:
15
1. parere favorevole: lo ,studio potrà essere attuato dallo sperimentatore, così come
presentato, previa adozione del relativo provvedimento di autorizzazione da parte del
Direttore Generale dell' Azienda di appartenenza;
2. parere favorevole condizionato con richiesta di modifiche: lo studio potrà essere
iniziato solo dopo che si sarà ottemperato alle modifiche. Non sarà necessario,
ripresentare al C.E. il protocollo emendato. ma sarà sufficiente l'invio delle modifiche
apportate. La Segreteria Tecnico Scientifica di appartenenza, congiuntamente al
Presidente del Comitato Etico, accerteranno che tali modifiche siano conformi a quanto
richiesto dal C.E.;
3. parere di sospensione in attesa di chiarimenti a quesiti sostanziali inerenti il
protocollo o alla documentazione allegata prodotta come stabilita dal DL 21 dicembre
2007. Il protocollo dovrà essere nuovamente esaminato dal C.E. per un parere definitivo;
4. parere non favorevole.
5. presa d'atto dell'avvio dello studio: il Comitato Etico ricorrerà a tale istituto solo in
caso di studi osservazionali non interventistici che non prevedano: a) la raccolta di
campioni biologici; b)l' uso di farmaci in coorti osservate prospetticamente. Quest' ultima
categoria di studi prevede sempre l'emissione di un parere secondo la Determina AlFA 20
marzo 2008 "Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui
farmaci".
Il Comitato Etico rilascia i pareri corredati di relativa motivazione o le prese d'atto e li
comunica alle Segreterie Tecnico Scientifiche delle rispettive strutture che provvederanno
alle comunicazioni di rito agli organismi coinvolti (Sperimentatore, Sponsor, Direttore
dell'U.O. di Farmacia, U.O. Funzione Economico Finanziaria, ecc ..).
Il quorum necessario per la valida espressione del parere da parte del Comitato Etico è
pari alla metà più uno dei componenti presenti. aventi diritto al voto.
Art. 13 - Iter procedurale per la richiesta di sperimentazione
Le richieste di parere debbono pervenire debitamente documentate all'Ufficio di Segreteria
che provvederà alla registrazione della data di arrivo e della documentazione acclusa.
La Segreteria accetta le richieste che pervengano almeno 15 giorni prima della seduta al
fine di verificare la pertinenza delle richieste pervenute, nonché la fattibilità. l'adeguatezza
16 della documentazione e gli aspetti economici delle sperimentazioni, redige l'ordine del giorno e identifica, quando opportuno, un relatore che avrà il compito di presentare lo studio durante la seduta. Nella richiesta di parere, il promotore dovrà dichiarare: • l'impegno a trasmettere al CE e, congiuntamente allo sperimentatore 'ogni eventuale
emendamento al protocollo ed ogni nota di informazione concernente il farmaco o
l'apparecchio o il presidio in esame, che' possa avere rilevanza ai fini della sicurezza o
della correttezza della sperimentazione (eventi avversi gravi o non attesi occorsi in
altre sedi o in altre sperimentazioni, limitazioni imposte dall'autorità sanitaria italiana o
straniera, particolari modalità di utilizzo o di conservazione ecc.);
• l'impegno a far pervenire al CE qualsiasi documento degli organi ufficiali (Ministero
della Salute, Giunta Regione Lombardia ecc.), nonché copia della relazione finale o
della relativa pubblicazione scientifica;
Nel caso di studi sponsorizzati, dovrà inoltre essere dichiarato:
• l'impegno a fornire gratuitamente il materiale e le attrezzature necessari per la
sperimentazione;
• il compenso che l'azienda propone per l'attività richiesta,
con l'impegno a
corrispondere le spese aggiuntive eventualmente rilevate dal Comitato Etico;
• l'impegno a garantire una adeguata copertura assicurativa come previsto dalla vigente
normativa;
• l'impegno a onorare comunque le eventuali imprevedibili spese aggiuntive resesi
necessarie per la sicurezza del paziente.
La Segreteria del CE verifica la completezza della documentazione ai fini dell'ammissibilità
della domanda. In caso di non completezza predispone una nota informativa alla
Segreteria Tecnico Scientifica della struttura sanitaria a cui afferisce lo sperimentatore.
Le domande considerate ammissibili in base ai requisiti prescritti vengono inserite
all'ordine del giorno della seduta del CE, convocato entro i termini statutari.
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana o inglese e prodotti in copia semplice
con l'eccezione del testo del consenso informato, dell'informativa al
pazient~,
della lettera
al medico curante e della descrizione sintetica della ricerca e della convenzione
economica, qualora pertinente, che debbono essere redatti in italiano
L'ordine del giorno della seduta viene trasmesso ai componenti almeno 10 giorni prima
della seduta, unitamente al materiale utile per la formulazione dei pareri e in particolare
17 copia della descrizione sintetica delle sperimentazioni e del modulo di consenso informato
e/o testo informativo al paziente ed al medico di medicina generale. Ai componenti viene
garantita la possibilità di accesso alla intera documentazione.
La Segreteria, su indicazione del Presidente, può convocare esperti in singole materie che
parteciperanno alla seduta senza diritto di voto.
Richieste di parere connesse alla sperimentazione clinica di medicinali
Le richieste in ordine all'autorizzazione e alla conduzione di sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico debbono essere compilate su appositi moduli rilasciati dalle
Segreterie Tecnico Scientifiche delle singole strutture sanitarie rispettando le indicazioni
fornite dalla Segreteria del Comitato Etico, a cura del Responsabile della sperimentazione
e vistate, ove del caso, dal Direttore della Unità Operativa dove si svolge la
sperimentazione ed essere corredate dei seguenti documenti riportanti la data della
versione aggiornata ed eventuali codici identificativi:
• Lettera di trasmissione della richiesta di parere redatta dallo sponsor interessato alla
sperimentazione (o dallo sperimentatore nel caso di studi no-protit);
• Codice EUDRACT o documento attestante la registrazione dello studio da parte dello
sponsor presso l'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali,
Ministero della Sanità, ai fini degli adempimenti al D. Igs 211/2003;
• Protocollo sperimentale ed eventuali emendamenti;
• Sinossi della ricerca;
• Scheda clinica per la raccolta dati (CRF);
• Modulo per il consenso informato ed eventuale testo informativo utilizzato per la
raccolta del consenso; il modulo dovrà comprendere la richiesta di consenso al
trattamento dei dati personali in ambito sanitario. (D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196);
• Informativa per il medico curante;
• Brochure farmaco-tossicologica (per ricerche di fase Il, III, di bioequivalenza o di
biodisponibilità) ;
• Scheda tecnica e foglietto illustrativo (per ricerche di fase IV);
• Copia del parere unico del comitato etico del centro coordinatore, nel caso di studi
multicentrici, salvo il caso in cui la sperimentazione preveda come sperimentatore
coordinatore per l'Italia un centro afferente al Comitato Etico delle Province di
Cremona, Mantova o Lodi. A seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 21.12.2007
18 il Comitato Etico collaboratore dovrà limitarsi ad accettare .0 rifiutare il parere del
Comitato Etico Coordinatore. Nel rispetto dell'Art.8 comma 2 del OL 24 giugno 2003,
n.211, in caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, la domanda può essere
presentata contemporaneamente dal promotore della sperimentazione, anche ai
comitati etici degli altri centri partecipanti alla sperimentazione stessa, pertanto
potranno essere accettati e valutati studi in assenza del parere del. Centro
Coordinatore.
A tal
proposito
si
precisa
che
non
potrà
avvenire
nessuna
comunicazione alle autorità regolatorie in assenza della presa visione del parere
stesso da parte del Comitato Etico collaboratore.
• Nel caso di studi multicentrici, elenco dei centri partecipanti con l'indicazione del centro
di riferimento e i nominativi dei responsabili locali dello studio;
• Estremi della copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente;
• Attestazione da parte dello sponsor del versamento deJ contributo' di rimborso degli
oneri di funzionamento del CE;
• Prospetto delle spese che l'azienda dovrà sostenere per esami e procedure incluse nel
protocollo e che non rientrano nella gestione routinaria del paziente;
• Curriculum vitae dello sperimentatore;
• Eventuale proposta di convenzione o contratto tra lo sponsor e l'azienda sanitaria;
• Ogni altro documento integrativo del protocollo o comunque utile alla valutazione della
richiesta.
L'inosservanza delle procedure sopra elencate comporterà la mancata considerazione
della domanda.
Nella domanda di parere lo sperimentatore dovrà dichiarare:
• l'impegno a rispettare le linee guida di buona pratica clinica;
• la assenza di rapporti che non siano quelli di tipo scientifico con l'azienda sponsor;
• la competenza del personale e l'itioneità delle strutture ove verrà praticata la ricerca;
• !'impegno a informare adeguatamente il personale coinvolto nello studio;
• l'impegno orario presumibile per lo svolgimento della attività connessa alla ricerca;
• la compatibilità con le esigenze del servizio;
• le eventuali spese aggiuntive da addebitare allo sponsor, incluso l'eventuale
sussistenza nel protocollo di criteri che comportano un prolungamento della degenza.
Nel caso di sperimentazioni cliniche multicentriche per le quali sia stato conferito il compito
di coordinatore per l'Italia ad uno sperimentatore afferente alle Aziende Sanitarie di cui
19 all'art. 1 , il Comitato Etico sarà tenuto ad emettere parere unico ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa in vigore. Il Parere del Comitato Etico vincola esclusivamente l'esecuzione o meno della sperimentazione presso le aziende sanitarie afferenti. 1/ Comitato Etico collaboratore può richiedere solo modifiche alla formulazione del consenso informato (art. 7, comma 3, d.lgs. 211/2003 richiamato dal D.M. 21.12.2007). Richieste di parere per la sperimentazione di dispositivi medici
Le richieste di parere dovranno essere presentate su apposita modulistica e corredate
della seguente documentazione:
• elementi identificativi del. dispositivo, ditta produttrice, classe di appartenenza,
presenza di marchio CE o certificazioni per la valutazione della conformità ai sensi
della direttiva 93/421CEE, recepita con D. Igs 46/1997;
• eventuale notifica di indagine clinica al Ministero della salute;
• manuale d'uso;
• protocollo comprendente le indicazioni proposte del dispositivo, risultati di precedenti
ricerche, razionale dello studio, obbiettivi della ricerca, disegno sperimentale,
popolazione in studio, durata prevista, risultati attesi, valutazione dei rischi e dei
possibili effetti collaterali;
• Modulo di consenso informato;
• Nel caso di studi multicentrici, elenco dei centri partecipanti con l'indicazione del centro
di riferimento e i nominativi dei responsabili locali dello studio;
• Estremi della copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa con la
sperimentazione comprovante
la copertura
di tutti
i soggetti
implicati
nella
sperimentazione compresi gli sperimentatori non dipendenti dallo sponsor, coerente
con i criteri esposti nella modulistica in uso e l'impegno a trasmettere successivi
rinnovi;
• Attestazione da parte dello sponsor del versamento del contributo di rimborso degli
oneri di funzionamento del CE secondo quanto previsto dall'art 13 del presente
regolamento;
• Prospetto delle spese che l'azienda dovrà sostenere per esami e procedure incluse nel
protocollo e che non rientrano nella gestione routinaria del paziente;
• Curriculum vitae dello sperimentatore;
20
• Eventuale proposta di convenzione o contratto tra lo sponsor e l'azienda ospedaliera
pertinente;
• Ogni altro documento integrativo del protocollo o comunque utile alla valutazione della
richiesta.
Richieste di parere su studi osservazionali
Le richieste dovranno essere presentate su apposita
modulistica e corredate della
documentazione adeguata in base a quanto previsto dalla circolare ministeriale 02/09/02 e
dalla DETERMINAZIONE AlFA - 20 marzo 2008 "Linee guida per la classificazione e
conduzione degli studi osservazionali sui farmaci".
La Segreteria prowede a verificare la pertinenza delle richieste pervenute anche in
relazione alla reale natura osservazionale e non interventistica dello studio proposto.
In particolare dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Proposta. ove presente. dello sponsor interessato alla sperimentazione;
• Protocollo;
• Sinossi della ricerca;
• Modulo di consenso informato e materiale informativo comprendente le modalità per il
consenso al trattamento dei dati personali in ambito sanitario (DL 30 giugno 2003. n.
196);
• Scheda di raccolta dati;
• Eventuale copertura assicurativa;
• Eventuale parere del C. Etico del centro principale;
• Nel caso di studi multicentrici, elenco dei centri partecipanti con l'indicazione del centro
di riferimento e i nominativi dei responsabili locali dello studio;
• Copia della nota informativa da inviare al medico di medicina generale;
• Curriculum vitae dello sperimentatore.
Richieste di parere su studi biomolecolari / genetici
Le richieste di parere per studi biomolecolari /genetici dovranno essere presentate su
apposita modulistica e corredate della seguente documentazione:
• Proposta. ove presente, dello sponsor interessato alla sperimentazione;
• Sinossl della ricerca con indicazione delle sue finalità;
• Disegno dello studio;
21
• Modulo di consenso informato e materiale informat!vo comprendente le modalità per il
consenso al trattamento dei dati personali in ambito sanitario (DL 30 giugno 2003, n.
196) e dei dati genetici elo dei campioni biologici;
• Eventuale parere del Comitato Etico del centro principale;
• Nel caso di studi multicentrici, elenco dei centri partecipanti con l'indicazione del centro
di riferimento e i nominativi dei responsabili locali dello studio;
•
Curriculum vitae dello sperimentatore. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta anche nel caso di studi presentati cO"De "ancillari" all'interno di sperimentazioni cliniche di medicinali e disgiuntamente da quella relativa a queste ultime. Art. 14 -Aspetti economici
Il Promotore di uno studio profit dovrà versare all'azienda ospedaliera, per l'esame della
sperimentazione, le seguenti quote: -
3.500,00 € per l'espressione del Parere Unico; -
2.500,00 € per la valutazione ordinaria (in qualità di centro satellite); -
1.000,00 € per presa d' atto degli studi osservazionali e biomolecolari - genetici -
2.000 € per l'espressione del Parere; -
800,00 € per l'esame di emendamenti sostanziali, . Dal punto di vista economico, gli studi biomolecolari - genetici si considerano equiparati
agli studi clinici, nell' eventualità in cui si presentino come studi clinici puri.
Tale quota dovrà essere versata prima della valutazione dello studio secondo le
indicazioni fornite dall'Azienda referente del Comitato Etico. Qualora il protocollo interessi
più Unità Operative o più aziende, la quota dovrà essere versata una sola volta.
La suddetta quota confluirà in uno specifico fondo destinato ad attività di ricerca ed al
funzionamento del Comitato Etico.
Qualora la sperimentazione venga proposta da un Ente no-profit il C.E. analizzerà il
progetto senza oneri finanziari per il Promotore e valuterà se i costi connessi alla
sperimentazione stessa siano da ritenere congrui e accettabili per l'Azienda sanitaria
proponente (Decreto 17 dicembre 2004).
Il C.E. valuta, senza oneri finanziari per il Promotore, anche progetti non sponsorizzati il
cui costo possa essere supportato da fondi ad hoc aziendali non sponsorizzati.
22
Gli accordi economici dovranno essere regolati da un contratto di convenzione economica
tra il promotore e l'Azienda ospedaliera, recepito con atto deliberativo. Allegata alla
richiesta di autorizzazione, pertanto, il Promotore dovrà presentare una proposta di
convenzione economica atta a regolamentare i rapporti economici tra Promotore e
l'Azienda ospedaliera e che, ad autorizzazione awenuta, sarà sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Azienda promotrice, dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
(o da un suo delegato) e dallo Sperimentatore stesso.
I contenuti di detta convenzione dovranno tenere conto del principio riportato di seguito:
"tutte le spese aggiuntive rispetto alla normale routine clinica della specifica patologia
oggetto della ricerca saranno a carico dell' Azienda promotrice. Le spese per indagini
cliniche non potranno gravare in alcuna misura sul paziente, compresi eventuali ticket né
sull'Azienda Sanitaria né sul SSN".
AI Promotore spettano perciò tutti gli oneri connessi a :
• la fornitura dei farmaci relativi alla sperimentazione per tutta la durata della ricerca e
per tutti i pazienti arruolati, ivi compresa la fornitura di placebo e/o farmaci di controllo
opportunamente preparati ed etichettati in modo da assicurare, quando prevista, la
cecità della sperimentazione;
• il ritiro dei prodotti non utilizzati ed il relativo smalti mento a fine ricerca;
• la fornitura di dispositivi medici, diagnostici ed altri ausili specificamente richiesti dal
protocollo di sperimentazione e ad esso indispensabili;
• il pagamento di ogni spesa relativa ad esami di laboratorio e/o strumentali connessi
alla sperimentazione;
• i compensi destinati all'Azienda Ospedaliera, secondo quanto indicato negli atti
deliberativi.
Una volta detratte le spese di cui sopra, l'intera somma versata dal Promotore viene
considerata come "provento della Sperimentazione".
Art. 15- Modalità di redazione ed approvazione del verbale
Il verbale di ciascuna riunione verrà redatto dal Responsabile della Segreteria, d'intesa
con il Presidente, e conterrà i seguenti elementi: il luogo, la data e l'ora di apertura e
chiusura delle riunioni, l'ordine del giorno, l'elenco dei membri presenti e gli assenti, con
l'indicazione del Presidente della riunione e della verifica del numero legale, le
dichiarazioni di conflitto di interesse. la trascrizione sommaria della discussione ed il
23 risultato delle votazioni per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, la decisione
raggiunta, eventuali richieste del C.E., motivazioni di un eventuale parere sfavorevole o di
sospensione.
Il verbale viene inviato ai componenti del Comitato Etico contestualmente alla
convocazione della seduta successiva e in tal contesto, come primo punto all'ordine del
giorno, se non vi sono richieste di modifica, si formalizzerà l'approvazione del verbale
stesso.
Il processo verbale, approvato dal C.E. e sottoscritto dal Presidente viene depositato
presso l'Ufficio di Segreteria, ove rimane a disposizione di tutti i compone'nti del C.E..
Copia del verbale è trasmessa alle Direzioni Aziendali per il seguito di competenza.
Art. 16 - Modalità di comunicazione del parere
La Segreteria Tecnico Scientifica, qualora istituita, prowederà a comunicare allo
Sperimentatore ed al Promotore il Parere del Comitato Etico.
Nel caso in cui la Segreteria Tecnico Scientifica non sia istituita presso un astruttura
sanitaria afferente al Comitato Etico, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria del
Comitato Etico.
In caso di approvazione, la Segreteria estenderà tale comunicazione al Direttore dell'U.O.
di Farmacia dell'Azienda per l'autorizzazione alla ricezione dei farmaci sperimentali e alla
U.O. Funzione Economico Finanziaria (FEF) per i relativi adempimenti (emissione fatture alla ditta che ha commissionato la sperimentazione, riscossione pagamenti, ecc). Il responsabile della Segreteria redigerà l'atto deliberativo che invierà alla U.O. Affari Generali e Legali per l'adozione del relativo provvedimento. La segreteria trasmetterà infine al proponente ed allo sponsor (se presente) ,'avvenuta formulazione del parere entro 15 giorni dalla deliberazione degli studi. Art. 17 - Comunicazioni al Comitato Etico in corso di sbJdio
Ad autorizzazione awenuta di inizio sperimentazione (delibera del Direttore Generale) il
Comitato Etico dovrà essere informato su:
1. Inizio studio ed arruolamento del primo paziente;
2. Emendamenti: il promotore farà pervenire alla Segreteria del C.E. qualsiasi
successivo emendamento al Protocollo, inviando il testo dell'Emendamento, un
24 riassunto in italiano del medesimo, una propria valutazione in merito alle variazioni
apportate dall'emendamento al protocollo ed il parere del Centro Coordinatore.
Ciascun emendamento verrà esaminato dal C.E. che esprimerà il proprio giudizio
anche il relazione a quello del Centro coordinatore. Qualora l'emendamento vada a
modificare la convenzione economica la Segreteria provvederà ad inviare il parere
al competente ufficio amministrativo (Affari generali) per l'adozione della
modifica/integrazione del prowedimento amministrativo.
3. Segnalazione degli eventi avversi e delle reazioni avverse serle ed inattese;
4. Reports annuali: il promotore e lo Sperimentatore sono tenuti ad inviare al C.E,
attraverso le Segreterie Scientifiche,. un report annuale sullo stato di avanzamento
dello studio.
Art. 18 - Comunicazioni al Comitato Etico al termine dello studio
AI termine della sperimentazione lo Sperimentatore Principale. trasmette alla Segreteria
Tecnico Scientifica una breve relazione utilizzando, laddove prevista, opportuna
modulistica,
ed
indicando
la
ripartizione
dei
compensi
tra
i partecipanti
alla
sperimentazione ed il consuntivo delle ore dedicate alla ricerca. La segreteria ratificherà il
termine dello studio, dandone comunicazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti
di competenza (Direzione Medica- FEF- Atti).
La segreteria infine registra la chiusura della sperimentazione nel registro delle
sperimentazioni ed archivia la documentazione pertinente.
Art. 19 -Conservazione del1a documentazione
" Responsabile della sperimentazione e la Segreteria Comitato Etico e delle Segreterie
Tecnico Scientifiche dei centri afferenti hanno l'obbligo di conservare tutta la
documentazione relativa agli studi clinici per 10 anni dal momento della chiusura degli
stessi.
Art. 20 - La Segreteria Tecnico Scientifica e l'istruttoria della
Domanda di Autorizzazione ad una sperimentazione clinica
(C.T.A.)
Termini del Procedimento
25
"
La Segreteria Tecnico scientifica raccoglie tutta la documentazione pervenuta (1 copia
cartacea, 1 copia in formato elettronico) , attribuendo una data ed un numero di protocollo
e controllando la completezza formale della richiesta, entro 7 giorni lavorativi dalla data di
ricezione (termine perentorio).
Il Comitato Etico esamina la richiesta ed esprime il parere entro 60 giorni dalla data di
ricezione della documentazione valida (30 giorni C.E. coordinatore + 30 giorni C.E.
satellite) art. 7, d. Igs. 211/2003.
" termine è:
- interrotto laddove la documentazione non fosse completa;
- sospeso nei casi di supplemento di istruttoria;
- comunicato al richiedente a cura della Segreteria Tecnico Scientifica entro 15 giorni
dalla deliberazione degli studi.
" Comitato Etico che rilascia Parere Unico può richiedere informazioni integrative una sola
volta, qualora si riscontrino carenze della documentazione prevista dal Decreto (art. 6..
d.lgs. 211/2003).
" Comitato Etico collaboratore può richiedere solo modifiche alla formulazione del
consenso informato (art. 7, comma 3, d.lgs. 211/2003 richiamato dal D.M. 21.12.2007).
Art. 21 - Normativa di riferimento
1. D.M. 8 febbraio 2013 "Criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati
Etici.
2. D.M. 1898 novembre 2012 "Legge di conversione Decreto Balduzzi".
3. D.M. 14 luglio 2009
"Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei
soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali".
4. DETERMINAZIONE AlFA - 20 marzo 2008 "Linee guida per la classificazione e
conduzione degli studi osservazionali sui farmaci".
5. D.M. 21 dicembre 2007 "Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione
all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di
parere al Comitato Etico";
6. D.M. 12 maggio 2006 "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;
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7. D.M. 17 dicembre 2004 .. Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative
all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare
riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell'assistenza sanitaria";
8. D.M. 8 maggio 2003 .. Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica";
9. D.M. 10 maggio 2001" Sperimentazione clinica controllata in medicina generale e
pediatria di libera scelta";
10.Circolare Ministeriale 5 ottobre 2000 n. 15:
11. D.M. 23 novembre 1999 "Composizione e determinazione delle funzioni del
Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del
D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999";
12.Circolare Ministeriale 12 ottobre 1999 n. 16
13.D.M. 19 marzo e 7 ottobre 1998 concernente "i criteri per il riconoscimento della
idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali e successive
integrazioni";
14.D.M. 18 marzo 1998 e 3 maggio 1999" relativi alle Linee guida di riferimento per
l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici e successive integrazioni"
15. D.M. 15 luglio 1997
li
recepimento delle linee guida della UE. di Buona Pratica
Clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali".
16. Direttiva 2005/28/Ce
17. Direttiva 2001/20/Ce (recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 24
giugno 2003 n. 211)
18.D.M.8 febbraio 2013 "Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati
etici" (GU n.96 del 24-4-2013)
19. Decreto del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia n. 5493 del
25.06.2013 Organizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia;
20. Circolare
Direzione
Generale
Salute
della
Regione
Lombardia
protH1.2013.0023499 del 8.08.2013 " precisazioni relative alla riorganizzazione dei
Comitati Etici operanti in Lombardia!';
21. Dichiarazione di Helsinki giugno 1964
22. Decalogo di Norimberga 11 dicembre 1946.
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