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Anno XLIV – N. 012 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]
Serie Ordinaria - Mercoledì 15 gennaio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 43 del 10 gennaio 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1210 al n. 1223). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1224 al n. 1228). . . . . . . . . . . . . .
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 1229 al n. 1236) . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1210
Approvazione dello schema di convenzione per l’avvalimento dei consorzi di bonifica mantovani “Garda-Chiese” e “Territori
del Mincio” per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi . . . .
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. 4
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1214
Adozione del piano regionale della mobilità ciclistica (articoli 1 e 2 della l.r. 7/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica”) e presa d’atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/
valutazione di incidenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 9
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1216
Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici . . . . . . . .
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. 11
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1217
Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati
e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313. .
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. 14
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1218
Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa, nei comuni di Arese, Bollate e Garbagnate
Milanese (MI). Proponente: Expo 2015 s.p.a. - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e
della l.r. 5/2010 e manifestazione di favorevole volontà d’intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 . . . . . . . . . .
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. 23
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1219
Schema di protocollo di intesa per l’attuazione di interventi integrati di bonifica e di riqualificazione ambientale dell’area ex
Ghiraf nel comune di Annicco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 37
Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio 2014 - n. X/1224
Nomina dei componenti della commissione di controllo delle aziende di servizi alla persona .
..
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. 42
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. 43
Decreto dirigente struttura 19 dicembre 2013 - n. 12444
Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo degli interventi per l’accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate – Breccia sulla linea ferroviaria regionale Saronno – Como . . . . . . . . . .
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. 44
Decreto dirigente struttura 30 dicembre 2013 - n. 12792
Concessione di proroga alla società Moto Italia s.r.l., con sede in via Nino Bixio, 8, nel comune di Biandronno (VA), per la
presentazione del progetto di bonifica delle acque di falda al 31 settembre 2014. . . . . . . . . . . . .
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. 46
Decreto dirigente struttura 9 gennaio 2014 - n. 54
Ripristino dell’impianto idroelettrico dell’ex cartiera Villa sul fiume Lambro, in comune di Briosco (MB). Proponente: società
Casiraghi s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. . . . . . . .
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. 47
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
D.G. Agricoltura
Decreto dirigente struttura 10 gennaio 2014 - n. 76
Regime quote latte - Modifica per errore materiale del decreto 12653 del 23 dicembre 2013 .
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D.G. Infrastrutture e mobilità
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 43 del 10 gennaio 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1210 al
n. 1223)
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
1210 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L’AVVALIMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA MANTOVANI «GARDA-CHIESE» E «TERRITORI DEL MINCIO» PER LA GESTIONE DEI CORSI
D’ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE CHE INSISTONO SUL COMPRENSORIO DEI CONSORZI
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E
CONTROLLI
AA01 - AVVOCATURA
(Relatore il Presidente Maroni)
1211 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 4574/13
RESA DAL C.D.S. NEL GIUDIZIO PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA
SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1083/12 CONCERNENTE IL DINIEGO
DEL DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPECIALISTICA IN REGIME DI ACCREDITAMENTO. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI RAFFAELA SCHIENA
E PIO DARIO VIVONE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 845/13)
DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H131 - RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE
1212 - APPROVAZIONE PREINTESA SULL’ACCORDO INTEGRATIVO
REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE ANNO 2014
DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE
DELLE PRODUZIONI
1213 - APPROVAZIONE DEL «PROGRAMMA REGIONALE DI RICERCA IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE 2013-2015»
DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
(Relatore l’assessore Del Tenno)
S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI
1214 - ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (ARTICOLI 1 E 2 DELLA L.R. 7/2009 «INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA») E PRESA D’ATTO DEI
RELATIVI DOCUMENTI PREVISTI DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA/VALUTAZIONE DI INCIDENZA
S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO
SVILUPPO TERRITORIALE
1215 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEI NAVIGLI MARTESANA E BEREGUARDO DI CUI ALL’ADP «PIA NAVIGLI» (ID. V15 E
V17). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE
LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
1216 - AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA
DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AL FINE DI EQUIPARARLE A VOLUMI
TECNICI
T132 - QUALITÀ DELL’ARIA, EMISSIONI INDUSTRIALI E RUMORE
1217 - SEMPLIFICAZIONE DEI CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D’IMPATTO ACUSTICO
DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 8 MARZO 2002, N. VII/8313
T133 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO
SOSTENIBILE
1218 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VALLE DEL TORRENTE GUISA, NEI COMUNI DI ARESE, BOLLATE
E GARBAGNATE MILANESE (MI). PROPONENTE: EXPO 2015 S.P.A. MILANO. PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL
D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 5/2010 E MANIFESTAZIONE DI FAVOREVOLE VOLONTÀ D’INTESA AI SENSI DEL D.P.R. 383/1994
T135 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE
1219 - SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTUAZIONE DI
INTERVENTI INTEGRATI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA EX GHIRAF NEL COMUNE DI ANNICCO
DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
1220 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA
DELL’ERP DI UN ALLOGGIO DEL COMUNE DI OPERA (ART. 26, C. 1
R.R. 1/2004 MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)
1221 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SECONDO PROGRAMMA DI
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ED AL
RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV CAPO I L.R. 27/2009)
DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
1222 - COMUNE DI INVERIGO (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R.
N. 12/2005)
Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
1223 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO» E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA (ART. 18, C. 6, L.R.
N. 33/2009)
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal
n. 1224 al n. 1228)
A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E
CONTROLLI
(Relatore il Presidente Maroni)
1224 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
1225 - PRESA D’ATTO RIMODULAZIONE ECONOMIE DELL’ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E
CONTROLLI
AA01 - AVVOCATURA
(Relatore il Presidente Maroni)
1226 - INTEGRAZIONE DELL’INCARICO CONFERITO CON
D.G.R. X/739 DEL 27 SETTEMBRE 2013 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. 61342/13 R.G.N.R. MOD. 21 PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
1227 - COMUNE DI PASPARDO (BS) - DETERMINAZIONI IN ORDINE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R.
N. 12/2005)
1228 - COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO) - DETERMINAZIONI
IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 1229 al
n. 1236)
1229 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI AVENTE OGGETTO: «COMITATO REGIONALE PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI E SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI – PIANO
DI LAVORO PER L’ANNO 2014»
1230 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI AVENTE OGGETTO: «WORLD EXPO TOUR»
1231 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «WORLD EXPO TOUR - TAPPA DI
BARCELLONA»
1232 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI AVENTE OGGETTO: «LET EXPO 2015 - LOMBARDIA EXPO
TOUR - FEBBRAIO 2014 - MARZO 2015»
1233 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI AVENTE OGGETTO: «CENTRO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO SULLE NORME E LE POLITICHE PUBBLICHE IN
MATERIA DI ALIMENTAZIONE»
1234 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE
APREA AVENTE OGGETTO: «AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: PROROGA DELL’ACCORDO QUADRO REGIONALE»
1235 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI
FAVA, GARAVAGLIA E VICE PRESIDENTE MANTOVANI AVENTE OGGETTO: «STATO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE DIRETTE ALLA
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E TAGLIO DEI COSTI BUROCRATICI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE»
1236 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE
BECCALOSSI AVENTE OGGETTO: «ANDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PGT IN RELAZIONE ALLE «DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE» INTRODOTTE DALLA L.R. 1 DEL
4 GIUGNO 2013»
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1210
Approvazione dello schema di convenzione per l’avvalimento
dei consorzi di bonifica mantovani “Garda-Chiese” e “Territori
del Mincio” per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo
principale che insistono sul comprensorio dei consorzi
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
−− l’art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce
che «è di competenza regionale l’individuazione delle
acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul
quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia
idraulica»;
−− la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013, «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico», all’Allegato A «Individuazione del reticolo
idrico principale» ha definito l’elenco dei corsi d’acqua
che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
−− con l’art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge,
sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali
sono compresi i Consorzi di Bonifica;
−− ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti
operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni
amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale;
−− ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le
modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli
allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza
sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;
Visto che:
−− nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con Regione Lombardia, attività di gestione
nell’ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa
suolo, la polizia idraulica, i servizi di pronto intervento sul
reticolo principale regionale;
−− al termine della sperimentazione, con deliberazione
n. X/383 del 12 luglio 2013, la Giunta regionale ha definito la riallocazione in capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali
regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate
all’esercizio delle funzioni;
−− la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità
tecniche di alcune Sedi territoriali regionali; in particolare
la Sede territoriale di Mantova dispone di professionalità
che possono garantire il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in numero adeguato
per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di
polizia idraulica;
−− è in corso la definizione di una legge regionale in materia
di difesa del territorio che ha l’obiettivo di una revisione
del sistema di governance della difesa del suolo e dei
corsi d’acqua del reticolo regionale, precisando le funzioni di tutti i soggetti competenti sui corsi d’acqua del
territorio della Lombardia;
−− nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il
reticolo idrico per la bonifica e l’irrigazione sono strettamente interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono
storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di
mantenere in efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui;
−− la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013 «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico» citata, al punto 6 del dispositivo, prevede di
rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione dello schema di convenzione con i
Consorzi di bonifica dei quali si renda opportuno avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità,
per la manutenzione di corsi d’acqua del reticolo idrico
principale che insistono sul loro comprensorio;
−− i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale riportati negli elenchi A e B allegati alla Convenzione insistono sui
comprensori del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e
del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio;
Richiamata la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19, «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014»,
che all’art. 9 modifica l’art. 80 della legge regionale n. 31/2008,
«Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e s.m. e prevede:
•«6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita
convenzione con la Regione per la gestione del reticolo
idrico principale;
•6 ter. Alle spese derivanti dall’attuazione delle convenzioni
di cui al comma 6bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla missione 16 – programma 01 fino ad un importo massimo di € 250.000,00
per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo
idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis
sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi
rimanendo a carico della regione anche gli oneri per la
somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.
•6 quater. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art.
9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» – Collegato 2014), la Giunta regionale
definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei
contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei
limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per
le medesime finalità;
Ritenuto di avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e
funzionalità e tenuto conto della specificità del territorio e del
reticolo idrico mantovano, della collaborazione e delle competenze del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e del Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio per la gestione delle attività di polizia
Idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua riportati
negli elenchi A e B allegati alla convenzione;
A maggioranza dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione per l’avvalimento
dei Consorzi di bonifica mantovani Garda Chiese e Territori del
Mincio nella gestione dei corsi d’acqua del reticolo principale
che insistono sul comprensorio dei consorzi, riportati negli elenchi A e B allegati (omissis) e parte integrante della Convenzione;
2. di stabilire che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica
provvederà a versare ai Consorzi di bonifica mantovani Garda
Chiese e Territori del Mincio, per le spese di manutenzione ordinaria, una somma da stabilire annualmente sulla base dei criteri
e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e dei fabbisogni,
fino ad un importo massimo di € 250.000,00, a valere sul cap.
4762 del bilancio 2014;
3. di dare mandato al Dirigente della Sede territoriale regionale di Mantova di sottoscrivere la Convenzione con i Consorzi
di bonifica mantovani Garda Chiese e Territori del Mincio;
5. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
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Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO
SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
E I CONSORZI DI BONIFICA _________________
L’anno
_________, il giorno ___________ del mese di _______________, negli Uffici della Regione ___________, siti in ______, via _________
Tra
la Giunta regionale della Lombardia, di seguito semplicemente “Regione Lombardia”, codice fiscale n. 80050050154, nella persona
del Dirigente della Sede Territoriale di Mantova, Sig. ______, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del ______
e
il Consorzio di Bonifica ______, codice fiscale ______, con sede in ______, via ______, di seguito semplicemente “il Consorzio di Bonifica”,
nella persona del Presidente pro tempore, Sig. ______, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. ______ del ______
VISTI:
-
il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie» e ss.mm.ii;
-
la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
altre acque pubbliche»;
-
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
-
la direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
all’interno delle fasce A e B”, approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 1999 del Comitato istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
-
la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo
1998, n. 112”;
-
la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico
della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per
l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
-
l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”;
-
la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale”;
-
l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico
generale - Collegato ordinamentale”;
-
la D.G.R. n. X/883 del 31.10.2013 “Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico”;
PREMESSO CHE:
-
l’art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l’individuazione delle acque che
costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;
-
con la D.G.R. n. X/883 del 31.10.2013,“Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico”,
all’Allegato A - «Individuazione del reticolo idrico principale» è stato definito l’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il
Reticolo Idrico Principale;
-
con l’art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati
definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica;
-
ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni
amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale;
-
ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e
A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio
e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta
regionale;
DATO ATTO CHE:
-
nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con
Regione Lombardia, attività di gestione nell’ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa suolo, la polizia idraulica, i
servizi di pronto intervento sul reticolo principale regionale;
-
al termine della sperimentazione, con Deliberazione n. X/383 del 12.7.2013, la Giunta regionale ha definito la riallocazione in
capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo
anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate all’esercizio delle funzioni;
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
-
la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità tecniche di
alcune Sedi territoriali regionali; in particolare la sede territoriale di Mantova dispone di professionalità che possono garantire
il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in
numero adeguato per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di polizia idraulica;
-
nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico per la bonifica e l’irrigazione sono strettamente
interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di mantenere in
efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui;
CONSIDERATO CHE:
-
i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale riportati nell’elenco allegato, parte integrante della presente convenzione,
insistono sul comprensorio del Consorzio di Bonifica __________;
-
Regione Lombardia ritiene opportuno, tenuto conto della specificità del territorio e del reticolo idrico mantovano e ai fini di
una migliore organizzazione e funzionalità, avvalersi del Consorzio di Bonifica ______________ per la gestione delle attività di
polizia Idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua riportati nell’elenco allegato, parte integrante della presente
convenzione;
RICHIAMATA la legge regionale n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”
che, all’art. 80 prevede:
“6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.
6 ter. Alle spese derivanti dall’attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti
sul bilancio regionale missione 16 – programma 01 fino ad un importo massimo di € 250.000,00 per le opere di manutenzione
ordinaria.
Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del precedente comma sia strettamente connesso con la rete di
bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della regione anche gli oneri
per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.
6 quater. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014”, la giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei
contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime
finalità”.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare nel
Consorzio di Bonifica __________ , nel seguito Consorzio di Bonifica, la struttura di cui Regione Lombardia si avvale per lo svolgimento
delle attività di cui al successivo art. 4.
Articolo 2
Oggetto
1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività per le quali la Regione Lombardia si avvale del Consorzio di Bonifica
_____________ sui corsi d’acqua dell’elenco allegato, regolando condizioni e modalità di esecuzione.
Articolo 3
Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di un anno e, in mancanza di disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, si
riterrà rinnovata per ugual periodo di un anno alle medesime condizioni.
2. In caso di gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del Consorzio di Bonifica, Regione
Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.
Articolo 4
Attività del Consorzio di Bonifica
1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
- gestire, sui corsi d’acqua dell’elenco allegato, l’esecuzione della necessaria manutenzione ordinaria, nell’ambito dei fini
istituzionali propri e di quelli di Regione Lombardia, al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per
garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dai predetti corsi d’acqua;
- supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l’attività di istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
beni del demanio idrico relative ai corsi d’acqua dell’allegato elenco, provvedendo anche a calcolare l’importo dei canoni
dovuti e trasmettere quindi a Regione Lombardia Sede di Mantova, le risultanze di tale attività attraverso relazione istruttoria
affinché quest’ultima possa concludere il procedimento;
- supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l’attività di istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere
o usi che possono interferire con il regime dei corsi d’acqua ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze
di tale attività a Regione Lombardia Sede di Mantova mediante adeguata relazione istruttoria, affinché quest’ultima possa
concludere il procedimento;
- supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l’attività di ricognizione e vigilanza sui corsi d’acqua dell’allegato elenco per
reprimere e sanzionare l’abusivismo e servitù passive di ogni sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale e del
buon regime del corso d’acqua;
- supportare il servizio di pronta reperibilità con personale specializzato, per l’attività di ricognizione dei corsi d’acqua di cui alla
presente convenzione, in occasione dello stato di emergenza per eventi alluvionali;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o
erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico di Regione Lombardia;
- trasmettere a Regione Lombardia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione consuntiva sulle attività svolte, con
evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire a Regione Lombardia, se richiesto, dati e informazioni sull’avanzamento delle attività.
2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente
in materia anche con specifico riferimento al D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, applicare quanto disposto con la DGR n. X/883
del 31.10.2013 e successive modificazioni.
Articolo 5
Funzioni Regione Lombardia
1. Regione Lombardia rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sui corsi d’acqua dell’allegato elenco ed è, quindi, l’unico
soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative
pertinenze;
2. Regione Lombardia rimane altresì titolare delle funzioni relative alla riscossione ordinaria, alla emissione delle ordinanze-ingiunzioni
riferite alle violazioni di polizia idraulica per mancati o insufficienti pagamenti, nonché alla ricezione degli scritti difensivi inviati dai
contravventori e all’audizione dei contravventori stessi;
3. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti i corsi d’acqua dell’elenco allegato saranno
riscossi ed introitati da Regione Lombardia;
4. La Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del suolo provvederà a versare al Consorzio di Bonifica una somma, da
stabilire annualmente sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e dei fabbisogni, per le spese di manutenzione
ordinaria;
5. In qualità di Autorità idraulica, Regione Lombardia, che si avvale del Consorzio di Bonifica, vigila sulla piena, tempestiva e corretta
attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire indirizzi per l’esercizio delle attività ad esso affidate;
6. Regione Lombardia provvede all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di urgenza e di somma urgenza.
Articolo 6
Collegamenti telematici
1. Regione Lombardia mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le funzionalità del sistema informativo regionale. Tali funzionalità
consentono di:
- inserire/modificare le informazioni anagrafiche relative ai soggetti concessionari;
- inserire/modificare le informazioni tecniche relative alle opere o usi oggetto di concessione;
- visualizzare le informazioni sullo stato dei pagamenti relativi ai soggetti contribuenti.
2. Le funzionalità descritte saranno attive limitatamente alle sole pratiche relative ai corsi d’acqua dell’allegato elenco.
3. Dal punto di vista tecnologico l’accesso al sistema avviene in modalità web tramite il canale sicuro della RRL (Rete Regionale
Lombarda).
Articolo 7
Patto di riservatezza e trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di
responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta la Giunta
regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore.
2. ll Consorzio di Bonifica:
- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti
all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta
rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805
del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad
esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di
dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa
nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si
obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l’accesso di Regione Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine
alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 8
Modalità di coordinamento e controllo
1. In attuazione della presente convenzione la Sede Territoriale di Mantova assicura al Consorzio un costante rapporto funzionale e
di collaborazione;
2. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente
Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi
siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare;
3. Il Consorzio opera in stretto raccordo con la Sede Territoriale per il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione
assicurando anche il raccordo con le Direzione Generali competenti, con gli Enti Locali e con gli altri Soggetti del territorio;
4. Il Consorzio se richiesto fornisce con tempestività dati e informazioni sull’avanzamento dell’attività.
Articolo 9
Rinuncia, modifiche.
1. Nel corso di validità della Convenzione l’eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra almeno con 60
giorni di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le
parti, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 10
Definizione delle controversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via
amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________, il __________________
Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente
__________________________
Per Regione Lombardia
Il dirigente della STER di Mantova
________________________________
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1214
Adozione del piano regionale della mobilità ciclistica (articoli
1 e 2 della l.r. 7/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica”) e presa d’atto dei relativi documenti
previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/
valutazione di incidenza
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica» ed in particolare
l’art. 2, concernente il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica,
in base al quale il predetto Piano:
•individua il sistema ciclabile di scala regionale;
•è elaborato attraverso forme di concertazione con Province, Comuni, Enti gestori dei Parchi regionali e locali, Comunità montane, sentite le associazioni che promuovono in
modo specifico l’utilizzo della bicicletta;
•è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni
tre anni;
Richiamate:
•la d.g.r.l. 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti
di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/
CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori
e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.;
•la d.g.r.l. 26 novembre 2008, n. 8/8515 - «Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con
la programmazione territoriale» e s.m.i.;
•la d.g.r.l. 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della
procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi- VAS (art.4, l.r.12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128,
con modifica ed integrazione delle dd.g.r.l. 27 dicembre
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
Dato atto che, in coerenza con la normativa e i provvedimenti
sopra citati, la Giunta Regionale ha avviato l’attività di redazione
del «Piano Regionale della Mobilità Ciclistica» (PRMC) espletando i passaggi sotto indicati:
•l’Informativa in Giunta, del 27 luglio 2011, del Presidente
di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
«Attuazione della legge regionale 7/2009 «Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica»: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica»;
•la Comunicazione di Giunta - d.g.r.l. IX/2196 del 4 agosto
2011 - del Presidente di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità «Attuazione della Legge Regionale
7/2009 «Interventi per favorire la mobilità ciclistica: Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica»;
•la d.g.r. IX/3549 del 30 maggio 2012 «Approvazione dello
schema di convenzione relativo alla collaborazione per
progetti di monitoraggio della ciclabilità e per il supporto
nella redazione e diffusione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica». La convenzione è stata sottoscritta in data
14 giugno 2012 con la Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (F.I.A.B. Onlus);
•il Workshop (20 luglio 2012) «Piano regionale della mobilità ciclistica: a che punto siamo» i cui atti sono stati pubblicati sul sito web della D.G. Infrastrutture e Mobilità;
•la d.g.r. IX/4752 del 23 gennaio 2013 - Presa d’atto della
comunicazione del Presidente di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità «Stato di attuazione delle
politiche regionali a chiusura della IX Legislatura - Mobilità
dolce»;
•la d.g.r. IX/4849 del 13 febbraio 2013 «Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Piano regionale della Mobilità», con la quale sono state
individuate:
−− l’Autorità Procedente, D.G. Infrastrutture e Mobilità,
U.O. Infrastrutture viarie e aeroportuali, di Regione
Lombardia;
−− l’Autorità Competente, D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura Strumenti per la pianificazione, di Regione Lombardia (oggi D.G. Territorio e Urbanistica – U.O. Strumenti
per il governo del territorio – Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS);
Dato atto altresì che:
•la Regione Lombardia ha provveduto, a seguito
della deliberazione IX/4849, sopra richiamata, alla
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e
Concorsi n. 9 del 27 febbraio 2013, sul sito web S.I.V.A.S.
all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas/ e sul sito web di Direzione, www.trasporti.regione.
lombardia.it , nella sezione dedicata alla mobilità
ciclistica;
•con il decreto dirigenziale n. 2366 del 15 marzo 2013, sono stati individuati, per il Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica»:
−− i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti
territorialmente interessati;
−− i soggetti e i settori del pubblico interessati all’iter
decisionale,e sono state definite le modalità di informazione e comunicazione;
Considerato che:
•la «Proposta del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica»,
redatta dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità,
comprendente:
−− documento di Piano;
−− rete ciclabile regionale;
−− schede descrittive dei percorsi con relativa cartografia
in scala 1:50.000,
ha costituito - congiuntamente alla documentazione
relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ed alla Valutazione di Incidenza (VIC), pubblicati sui
siti sopra richiamati - la base documentale a supporto
della partecipazione e del confronto durante la messa
a punto degli elaborati di Piano;
la
• fase di partecipazione e di confronto, nell’ambito della
procedura di VAS, ha avuto avvio in data 30 maggio 2013
(1a Conferenza di Valutazione e il 1° Forum pubblico) e
si è conclusa in data 15 ottobre 2013 (2 a Conferenza di
Valutazione e il 2° Forum pubblico);
•a seguito delle osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti, si è provveduto a valutare tali contributi e ad integrare/modificare la proposta di Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica;
•ai sensi dell’art. 2 della l.r. 7/2009 e sulla base dei passaggi sopra indicati è stato elaborato il Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica costituito dai seguenti elaborati:
−− documento di Piano;
−− allegato 1 - Rete ciclabile regionale;
−− allegato 2 - Schede descrittive dei percorsi;
−− allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei
percorsi ciclabili di interesse regionale in scala 1:50.000;
•a seguito della procedura VAS e VIC sono stati prodotti,
contestualmente alla revisione dei documenti costituenti
il Piano Regionale della Mobilità Ciclisti, i seguenti elaborati:
−− rapporto Ambientale;
−− sintesi non tecnica;
−− studio di Incidenza con i relativi allegati:
o analisi dei siti di Rete Natura 2000;
o stralci Cartografici;
o abaco delle buone pratiche;
Dato atto del decreto della Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità del 27 novembre 2013 n. 11012 con cui si
esprime, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 357/97, valutazione di incidenza positiva sull’integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di
conservazione della Rete Natura 2000 e sull’integrità della Rete
Ecologica Regionale del PRMC, ferme restando le prescrizioni in
esso contenute;
Visto il parere motivato formulato dall’Autorità Competente per
la Valutazione Ambientale Strategica di concerto con l’Autorità
Procedente formulato con decreto n. 12338 del 17 dicembre 2013;
Dato atto della Dichiarazione di Sintesi formulata dall’Autorità
Procedente – D.G. Infrastrutture e Mobilità, in cui viene dato conto del percorso di VAS, di come sono state analizzati gli aspetti
che producono riflessi sulle componenti ambientali, di come
sono state recepite le prescrizioni indicate nel parere VIC e nel
Parere Motivato;
Visto la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente ad oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e, in partico-
– 10 –
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
lare, il Risultato atteso Area Territoriale, Missione 10 e Programma
5 «Sviluppo della mobilità ciclistica»;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 7/2009, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, costituito dai seguenti elaborati, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
−− documento di Piano (Allegato A)(omissis);
−− allegato 1 - Rete ciclabile regionale(omissis);
−− allegato 2 - Schede descrittive dei percorsi(omissis);
−− allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione
dei percorsi ciclabili di interesse regionale in scala
1:50.000(omissis);
2. di dare atto degli elaborati sviluppati nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza del PRMC, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
−− rapporto Ambientale (Allegato B)(omissis);
−− sintesi non tecnica (Allegato B1)(omissis);
−− studio di Incidenza (Allegato C) con i relativi allegati
(omissis):
analisi dei siti di Rete Natura 2000 (Allegato C1)
(omissis);
 stralci Cartografici (Allegato C2) (omissis);
abaco delle buone pratiche (Allegato C3) (omissis);
3. di dare atto della Dichiarazione di Sintesi (Allegato D)(omissis), redatta a cura dell’Autorità Procedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di trasmettere gli elaborati del Piano (punto 1) e la documentazione indicata ai punti 2 e 3, alla Commissione Consiliare
competente per la formulazione del parere di cui all’art. 2, comma 4 della l.r. 7/2009;
5. di disporre la pubblicazione del testo della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di disporre il deposito di tutti gli elaborati indicati ai punti 1, 2 e 3 della presente delibera, presso gli uffici della Giunta
Regionale Direzione Infrastrutture e Mobilità e di disporre la loro
pubblicazione sul sito web SIVAS e su quello della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.
II segretario: Marco Pilloni
Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
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D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1216
Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza
e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il
riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle
logge, al fine di equipararle a volumi tecnici
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
•gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in conformità alle Direttive 2002/91/CE e
2010/31/UE e ai principi indicati nella normativa statale
di riferimento, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli
edifici, le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio
ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del
fabbisogno energetico degli edifici;
•con d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007 e con d.g.r. 8745
del 22 dicembre 2008, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i
relativi ambiti di applicazione;
•con l’art. 17 delle suddette disposizioni le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la
gestione del Catasto energetico degli edifici ed il monitoraggio dell’impatto delle disposizioni regionali, sono state
attribuite a Cestec spa, società interamente partecipata
da Regione Lombardia;
•con l’art. 10 della l.r. 12/2012 è stata autorizzata la fusione
per incorporazione di Cestec in Finlombarda, attribuendo
ad ARPA le funzioni relative al controllo sul rispetto delle
disposizioni regionali in materia di redazione dell’attestato
di certificazione energetica;
•i soggetti giuridici subentrati a Cestec nelle diverse funzioni sono tenuti a recepire le modifiche introdotte nella
disciplina per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con d.g.r. 5018/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
•con d.g.r. 4416 del 21 novembre 2012 è stata disposta
l’inclusione, fra i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici, dei diplomi di laurea (ex d.m.16.3.2007) in
Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché della laurea magistrale
in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze
della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;
Rilevato che il d.p.r. 75/2013 ha regolamentato i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, prevedendo:
a)un elenco di titoli di studio idonei per l’accreditamento più ampio di quello previsto dalle attuali disposizioni
regionali;
b)la distinzione tra i titoli di studio che possono permettere
l’accreditamento immediato, se integrati dall’abilitazione
professionale alla progettazione degli edifici e dei relativi
impianti, nonché dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, e i titoli di studio che debbono essere integrati
da uno specifico corso di formazione, con superamento
dell’esame finale;
c) la necessità che le Regioni già dotate di una propria normativa di recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei
propri provvedimenti, assicurando la loro coerenza con i
contenuti dello stesso d.p.r.;
Rilevato altresì:
•che tra i titoli di studio indicati nel d.p.r. 75/2013 non è
contemplata la classe di laurea magistrale LM 71 «Scienze
e tecnologie della chimica industriale» (disciplinata dal
d.m. 16 marzo 2007) nonostante la gran parte dei relativi
insegnamenti comprenda discipline attinenti alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, analogamente
a quanto previsto per altri titoli ammessi dallo stesso d.p.r.
75/2013;
•che il d.l. 63/2013, come convertito con l. 90/2013, ha
modificato il d.lgs. 192/2005 (relativo all’efficienza e alla
certificazione energetica degli edifici) introducendo, tra le
varie disposizioni, la nuova definizione di «impianto termi-
co» e la denominazione di «Attestato di prestazione energetica», al posto di «Attestato di certificazione energetica»;
•che lo stesso d.l. 63/2013 ha confermato, pur con modi-
fiche, l’art. 17 (cosiddetta «clausola di cedevolezza») del
d.lgs. 192/2005, prevedendo che le norme contenute nel
decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome fino alla data di entrata in vigore delle
norme di attuazione della direttiva 2010/31 UE da parte di
ciascuna regione e provincia autonoma, ferma restando
la necessità che le norme attuative regionali rispettino i
vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi
fondamentali desumibili dal decreto stesso;
Considerato:
•che l’art. 4 della l.r. 39/2004 prevede la possibilità di consi-
derare le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio come volumi tecnici, non computabili ai
fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente
e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici,
la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile
fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di
spazio intermedio;
•che le condizioni di cui sopra necessitano di essere me-
glio definite, al fine di chiarire i limiti entro cui le serre e le
logge possano essere considerate «volumi tecnici», con la
conseguente possibilità di essere realizzate a prescindere da ogni diversa previsione contenuta negli strumenti
urbanistici;
•che nelle disposizioni di competenza della Giunta regio-
nale per limitare il consumo energetico e stabilire i requisiti dell'involucro edilizio, di cui all'art. 9 della l.r. 24/2006,
rientrano anche le condizioni in base alle quali le serre e
le logge possano essere definite «volumi tecnici», facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di
disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non
soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione
del presente provvedimento;
Visto l’allegato documento, che fornisce puntuali indicazioni
sulle caratteristiche che debbono avere le serre e le logge per riconoscere la loro funzione bioclimatica e la conseguente equiparazione ai volumi tecnici;
Ritenuta l’opportunità di definire con un unico provvedimento
le modifiche e le integrazioni da apportare alla disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia e, pertanto, di:
a)riconoscere come idonei per l’accreditamento tutti i titoli
di studio previsti . dal d.p.r. 75/2013 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex d.m. 16 marzo 2007,
al fine di non creare preclusioni immotivate negli sbocchi
occupazionali;
b)mantenere il requisito del superamento di uno specifico
corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che
chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio
conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente, al fine di favorire il conseguimento
di una competenza specifica sulla certificazione energetica in Lombardia, nell’interesse degli utenti;
c) recepire la definizione di impianto termico introdotta con il
d.l. 63/2013;
d)modificare, a decorrere dal 15 gennaio 2014 (prima data
utile secondo l’indicazione fornita da Finlombarda s.p.a.
in qualità di Organismo regionale di Accreditamento) la
denominazione dell’Attesto di Certificazione energetica
in Attestato di Prestazione energetica, in modo da uniformare il più possibile la terminologia di riferimento utilizzata
in ambito nazionale;
e)approvare l’allegato documento, contenente i criteri per
il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre
e delle logge, ai fini della loro equiparazione a «volumi
tecnici»;
Dato atto che le restanti disposizioni regionali in materia di
certificazione energetica degli edifici riguardano modalità applicative delle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE ormai consolidate nell’ambito regionale e che rispettano i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 192/2005 e dalle successive modifiche
ed integrazioni;
A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
DELIBERA
1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica approvata con d.g.r. 8745/2008 e con d.g.r.
4416/2012, quanto segue:
a) i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici sono
tutti quelli indicati all’art. 2, commi 3 e 4, del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 75 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex d.m. 16 marzo 2007;
b) la partecipazione allo specifico corso di formazione, con
superamento dell’esame finale, rimane un requisito imprescindibile per coloro che chiedono di essere accreditati
per svolgere l’attività di certificazione energetica in Lombardia, indipendentemente dal titolo di studio conseguito
e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente;
c) l’Attestato energetico di cui all’allegato C) della d.g.r.
8745/2008, come modificato con d.g.r. 1811 del 31 maggio 2011, viene denominato «Attestato di Prestazione Energetica» a far data dal 15 gennaio 2014;
2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta
all’art.2, lett. ee) della d.g.r. 8745/2008 con la definizione di cui
all’art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.l. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;
3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni
regionali approvate con d.g.r. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di approvare il documento «Criteri per il riconoscimento
della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo
stesso si applica all’intero territorio regionale a far data dalla sua
pubblicazione sul BURL, facendo comunque salvi gli interventi
autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente
difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di
pubblicazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL
II segretario: Marco Pilloni
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Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO
Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici
Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai
fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie
utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o
integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla
superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la
sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari
ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito
di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è
addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008.
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217
Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della
documentazione di previsione d’impatto acustico dei
circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione
dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo
2002, n. VII/8313
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
−− la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» ed in particolare l’articolo 4, comma
1, lettera l) che stabilisce che le Regioni definiscano i
criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge
medesima;
−− il d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visti:
−− l’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 ed
in particolare il c omma 1 che stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità ed i criteri tecnici da seguire
per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 447/95;
−− quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2013, che stabilisce che la documentazione di previsione di impatto acustico debba
essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
−− la deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.
VII/8313 ed in particolare l’articolo 5 dell’allegato alla
medesima che definisce, tra l’altro, i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati e pubblici esercizi;
Visto il PRS della X legislatura ed in particolare l’azione Ter
09.08.276.1 «Semplificazione amministrativa ed adeguamento
dei criteri di redazione per la documentazione di previsione di
impatto acustico»;
Visto il documento predisposto da ARPA nell’ambito del tavolo
tecnico tra Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Direzione Generale Commercio Turismo e Terziario, Comune di Milano ed ARPA, allegato alla comunicazione dirigenziale prot. T1.2013.0046701 del 26 novembre 2013 con la quale è
stata resocontata l’attività del tavolo tecnico;
Considerato l’esito dell’incontro del 28 novembre 2013 con i
soggetti interessati con l’accoglimento di due delle tre proposte
da essi formulate e la modifica conseguente del documento;
Ritenuto di condividere e fare propria l’impostazione ed i contenuti di detto documento ed in particolare l’individuazione di
casi tipo per i quali la documentazione di previsione di impatto
acustico può essere resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio nelle forme di dichiarazione sostitutiva,
nonché le indicazioni contenute per la redazione da parte di
tecnico competente della documentazione di previsione di impatto acustico;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato 1 contenente «Appendice relativa a
criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi»
parte integrante della presente deliberazione;
2. di sostituire nel documento allegato alla deliberazione di
Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità e
criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione
di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» il comma 4 dell’articolo 5 con il seguente:
•«4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995
n. 447 e del d.p.r. 19 ottobre 2011 n. 227, criteri e modalità
per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi,
quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata «Appendice relativa a criteri e modalità
per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi» parte integrante del presente documento»;
3. di integrare il documento allegato alla deliberazione di
Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità
e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione
di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» con l’Allegato 1 contenente «Appendice relativa a criteri
e modalità per la redazione della documentazione di previsione
di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi» parte
integrante della presente deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell’allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione.
Il segretario: Marco Pilloni
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Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO 1
APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI
CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo
privato o pubblico esercizio
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il
pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte
rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi
che caratterizzano il caso.
Caso 1
a.
Apertura dopo le 6:00.
b.
Chiusura non oltre le 22:00.
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2
a.
Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
b.
Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3
a.
Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
b.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non
superiore a 50 dB(A).
g.
Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le
ore 24:00.
B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto
acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito.
Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è
comunque vincolato a seguire. L’adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata
e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.
a.
Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all’interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato,
come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l’interno il livello massimo di emissione
relativo al contributo antropico.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l’ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello
sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
b.
Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all’aperto), orari di fruizione al pubblico o agli
utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell’autorizzazione.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad
un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni,
tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
c.
Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
d.
Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza
di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora uti-
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
lizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti
al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza
di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore
acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di
esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l’utilizzo, una stima complessiva
dell’emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l’impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei
musicisti.
e.
Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora.
In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.
f.
Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate
ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed
eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che
possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione
delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno
essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblio esercizio o circolo privato e dell’edificio.
g.
In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d’uso residenziale dovrà
essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di
dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei
suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
h.
La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste
valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di
diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni
cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni
o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i.
Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite
differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all’interno dell’orario di apertura o
attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell’ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste
dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.
j.
Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l’inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all’attività, comprese quelle antropiche.
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Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
TESTO COORDINATO DEGLI ALLEGATI ALLA D.G.R. 8 MARZO 2002, N. VII/8313
MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
Modalità e criteri di carattere generale
1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere
ed attività;
b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.
2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di
cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione
dell’opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.
3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
• la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
• la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
• le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;
devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.
4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto,
attività sono riportati nei successivi articoli.
ARTICOLO 1
(Aeroporti, Aviosuperfici)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per
il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997,
all’art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
a) L’indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell’infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperfice, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo
(ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l’infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del
suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all’impatto acustico;
c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine
di minimizzare l’impatto acustico. d) L’indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della
nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora
di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l’aeroporto o aviosuperficie in progetto:
a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l’entrata in esercizio;
b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le
condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage,
carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve
riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo
per la stima del rumore misurabile al suolo;
d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la
previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l’indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla
normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle
attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell’impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
g) l’elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.
ARTICOLO 2
(Infrastrutture stradali)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2,
lettera b), e all’art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.
a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successe modifiche ed integrazioni e
dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati
dal rumore causato dall’infrastruttura;
b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all’infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di
appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore
generale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in
scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell’arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d’uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale,
industria, ferrovia, etc.);
c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all’infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa
vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall’infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione
degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all’interno delle eventuali fasce di pertinenza;
d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle
quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al
traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse
categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;
e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei
valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova
infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;
f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l’impatto acustico dell’opera, posti nell’ambiente esterno e da individuarsi
prima dell’approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell’A.R.P.A.
territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli.
Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l’entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da
misurazioni dei livelli sonori;
g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che
precede. Le fonometrie effettuate prima dell’entrata in esercizio riguarderanno l’area prevedibilmente interessata dal rumore
derivante dall’infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del
contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell’infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall’infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante
da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall’A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità
della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse.
Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.
2. Per la stima previsionale dell’impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l’accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l’analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale.
Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l’entrata in esercizio del tratto di infrastruttura
stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate
da dati e notizie adeguate a valutare l’affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.
ARTICOLO 3
(Infrastrutture ferroviarie)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2,
lettera f), e all’art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto
proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall’infrastruttura;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all’art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle
quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell’infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo
notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono
riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell’entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato
dopo 1 e 5 anni;
d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all’applicazione del d.P.R. n. 459
del 18 novembre 1998.
ARTICOLO 4
(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla
legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
b) Indicazione, per l’area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano
regolatore generale;
c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto o infrastruttura adibita ad
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attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite
previsti dalla normativa vigente;
d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più
vicini al previsto impianto o attività;
e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti
di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell’ambiente esterno o abitativo occorre
dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l’indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le
medesime sono poste all’aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da
emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà . La descrizione può essere fornita tramite
dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora
stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo,
la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell’ambiente
esterno;
d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell’impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di
emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell’ordine dei 15 minuti);
f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura
dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell’entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell’area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione
del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti
fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e
del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l’accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione
utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l’indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell’attività si impegna, comunque, a
far rientrare i livelli sonori causati nell’ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento
dell’avvio dell’impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di
impatto acustico.
ARTICOLO 5
(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art.
8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali
o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell’ambiente esterno
o abitativo;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture
stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche
nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali
vale quanto già indicato nell’art. 2 che precede;
c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le
attrezzature con emissioni di rumore nell’ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di
ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree
attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza
di ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e
art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture
stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche
nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali
vale quanto già indicato nell’art. 2 che precede;
c) Dati particolareggiati relativamente all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l’accesso ed il deflusso
dei mezzi di trasporto e delle persone;
d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all’aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione
devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;
e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all’interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati
ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali
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dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge
447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture
stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche
previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli
previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell’art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito
all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l’accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni
dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l’impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi
1, 3 e 4;
d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell’impianto. I dati che
bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall’entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori.
Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell’ambiente esterno e
negli ambienti abitativi.
4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, criteri e modalità per la redazione
della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente
normativa, sono definiti nella allegata “Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi” parte integrante del presente documento.
ARTICOLO 6
(Valutazione previsionale di clima acustico)
1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è
effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli
edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita
relazione tecnica contenente almeno:
a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento
nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l’edificio o
l’area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori
sensibili indicati all’art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge
anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell’area interessata
dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli
di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da
concordare con il Comune e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell’insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già
esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell’insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate
ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di
rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del
medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei
parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell’area. Se la
compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire
i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree
residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.
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APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI
CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo
privato o pubblico esercizio
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il
pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte
rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi
che caratterizzano il caso.
Caso 1
a.
Apertura dopo le 6:00.
b.
Chiusura non oltre le 22:00.
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2
a.
Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
b.
Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3
a.
Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
b.
Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c.
Non viene effettuato DJ Set.
d.
Non viene effettuata musica Live.
e.
Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f.
Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non
superiore a 50 dB(A).
g.
Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le
ore 24:00.
B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto
acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito.
Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è
comunque vincolato a seguire. L’adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata
e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.
a.
Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all’interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato,
come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l’interno il livello massimo di emissione
relativo al contributo antropico.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l’ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello
sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
b.
Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all’aperto), orari di fruizione al pubblico o agli
utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell’autorizzazione.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad
un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni,
tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
c.
Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
d.
Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza
di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti
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al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza
di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore
acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di
esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l’utilizzo, una stima complessiva
dell’emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l’impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei
musicisti.
e.
Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora.
In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.
f.
Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate
ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed
eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che
possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione
delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno
essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell’edificio.
g.
In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d’uso residenziale dovrà
essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di
dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei
suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
h.
La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste
valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di
diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni
cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni
o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i.
Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite
differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all’interno dell’orario di apertura o
attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell’ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste
dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.
j.
Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l’inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all’attività, comprese quelle antropiche.
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1218
Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della valle
del torrente Guisa, nei comuni di Arese, Bollate e Garbagnate
Milanese (MI). Proponente: Expo 2015 s.p.a. - Milano.
Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs.
152/2006 e della l.r. 5/2010 e manifestazione di favorevole
volontà d’intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
•il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
•la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione
d’Impatto ambientale»;
•il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
•la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e successive
modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
•la d.g.r. n. 140 del 17 maggio 2013 «III Provvedimento Organizzativo 2013;
•il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio
2013 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della
Giunta Regionale X Legislatura;
•l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3900 del 05 ottobre 2010;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 5/2010,
«quando le opere essenziali per la realizzazione del grande
evento EXPO Milano 2015, di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015», devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione
finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento
nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta
regionale nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito
degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge»;
Preso atto che il Dirigente della Struttura Valutazione di impatto ambientale della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile riferisce che:
•in data 6 novembre 2013 sono stati depositati presso la
Struttura stessa [in atti regionali prot. T1.2013.43221] - da
parte di Expo 2015 s.p.a. (nel seguito «il proponente») - lo
studio di impatto ambientale e la richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale relativi al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa,
nei comuni di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese (MI);
copia della documentazione è stata contestualmente depositata presso gli Enti territoriali interessati dall’intervento;
•la tipologia del progetto è quella prevista alla voce 7.o
[opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri destinati ad incidere sul regime delle acque, ecc.], dell’allegato B alla l.r.
n. 5/2010, e l’intervento proposto è localizzato parzialmente in area naturale protetta come definita ai sensi della l.
394/1991; il progetto è pertanto sottoposto alla procedura
di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art.
6.6 del d.lgs. 152/2006;
•Il deposito dell’istanza di v.i.a. è stato preceduto, come
previsto dall’art. 5.2 della l.r. 5/2010, dalla fase preliminare
di «consultazione» con l’autorità competente, avviata dal
proponente il 8 luglio 2013 e conclusa il 27 settembre 2013
con la comunicazione regionale [prot. T1.2013.36091 nella quale sono state formulate le indicazioni - approvate in
pari data dalla Commissione regionale istruttoria per la
VIA (CVIA) - per la redazione dello studio d’impatto ambientale (s.i.a.);
•l’opera in progetto è inserita nell’elenco di quelle definite
«essenziali» per la realizzazione del grande evento «Expo
Milano 2015»; pertanto – come disposto dall’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900/2010 (art.
1.4) – i termini istruttori previsti dalla parte seconda, titolo
III del d.lgs. 152/2006 sono ridotti della metà;
•il 12 novembre 2013 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 152/2006, dell’annuncio del deposito
del progetto e dello studio d’impatto ambientale sul quo-
tidiano «Milano Finanza », ripetuta il 16 novembre 2013 sul
quotidiano «la Repubblica»;
•il proponente ha provveduto al versamento degli oneri
istruttori in data 12 novembre 2013, secondo le disposizioni
di cui all’art. 3 comma 5 della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola;
•la procedura di v.i.a. è stata caratterizzata dai seguenti
passaggi amministrativi: seduta della Conferenza di Servizi istruttoria [C.d.S.i. - l.r. 5/2010, art. 4.3], con la presentazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale, il
25 novembre 2013; in tale sede, come riportato a verbale,
si è concordato da parte degli istruttori e dei rappresentanti degli Enti territoriali, circa la possibilità e opportunità
- dati le caratteristiche delle opere proposte e i tempi istruttori sopra richiamati – di non procedere con una seconda
seduta della Conferenza, convenendo di inviare i pareri di
competenza con specifiche comunicazioni da parte degli Enti stessi all'Autorità competente per la v.i.a.;
•durante l’iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale è pervenuta [in atti reg. prot.
T1.2013.48580 del 09.12.2013] la nota del sig. Giancarlo
Fecchio, il quale espone contrarietà al progetto;
Vista la relazione istruttoria - approvata dalla Commissione
istruttoria regionale per la v.i.a., di cui all’art. 5 del r.r. 5/2011, nella seduta del 18 dicembre 2013 - allegato «A» parte integrante
e sostanziale e qui richiamata ai sensi e per l’effetto dell’art. 3
della legge 241/1990 ai fini della motivazione del presente atto;
Visti i contenuti della relazione istruttoria e in particolare:
•la descrizione delle progetto e la sintesi dei contenuti dello studio d'impatto ambientale;
•le considerazioni istruttorie relative ai quadri programmatico, progettuale ed ambientale;
•le prescrizioni e condizioni cui è subordinata la compatibilità ambientale del progetto;
Ritenuto di condividere i contenuti della citata relazione istruttoria e in particolare la proposta di espressione di un giudizio di
compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, come riportate al capitolo 5 della relazione;
Dato atto che il presente provvedimento:
•conclude il relativo procedimento di VIA nei termini previsti
ai sensi di legge;
•concorre all’obiettivo ter.9.02.249.4 «Azioni di raccordo
con la CVIA nazionale e regionale» del vigente PRS;
Preso atto inoltre che:
•il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Lombarda e la Liguria, con decreto n. 10852 del 20 novembre 2013, ha indetto la Conferenza dei Servizi volta
al conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3 del d.p.r.
383/1994, relativamente al «Progetto n. 4/2013. Comuni
di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese - Vie d’acqua:
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa
in sicurezza della valle del torrente Guisa. Conferenza dei
Servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito
di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, nonché
dei relativi manufatti»;
•la documentazione attinente il progetto in argomento è
stata pubblicata sul portale della Conferenza dei Servizi
(piattaforma telematica);
Preso atto del parere pervenuto dalla Struttura Pianificazione
Territoriale della D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo che,
con nota n. Z1.2013.18425 del 28 novembre 2013, rileva che il
progetto è in linea con l’obiettivo del PTR che tende alla riqualificazione delle condizioni di assetto idrogeologico del territorio; in
accordo con le azioni previste dal Dossier di candidatura Expo
2015, esso tende a recuperare e rivitalizzare il sistema dei Navigli
storici lombardi e le loro interrelazioni con il territorio, nelle diverse dimensioni urbanistiche, ambientali, paesistiche, ricreative, di
recupero di aree degradate;
Dato atto che le conclusioni che emergono dai sopra citati allegato «A» e parere, sono congruenti ai fini del raggiungimento
dell’intesa Stato – Regione ai sensi del d.p.r. 383/1994;
Preso atto inoltre che:
•il decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 10852 del 20 novembre 2013 evidenzia che la
localizzazione delle opere si pone in difformità degli strumenti urbanistici di Comuni di riferimento;
•la procedura in oggetto si inserisce in quella autorizzatoria
– 24 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
svolta nell’ambito della «Conferenza di Servizi permanente
per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel
dossier di registrazione del grande evento», istituita con
Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 12161 del 21 ottobre
2011, in accoglimento della proposta formulata dal Commissario Straordinario del Governo per Expo 2015;
•l’intervento risulta coerente con la programmazione regionale, in quanto il Piano Territoriale Regionale (PTR) partecipa al «progetto Expo 2015» con l’obiettivo di promuovere
azioni di sistema, di riqualificazione ed innovazione territoriale ed urbana;
Visti:
•il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;
•il P.T.R., approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 951 nella seduta del 19 gennaio 2010 e successivi
aggiornamenti;
•l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urbanistica»;
•il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;
•le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle
opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute
nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
•la d.g.r. VII/2464 del 1 dicembre 2000, avente per oggetto
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello
Stato e di Interesse Statale»;
•la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
•la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
•il Protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa
Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato,
di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto da Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;
•la d.g.r. VIII/7561 del 27 giugno 2008 «Determinazioni sul
programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;
Ritenuto che sussistono i presupposti per il raggiungimento
dell’Intesa con le prescrizioni contenute nel sopracitato allegato
«A»;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. di esprimere - ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e
dell’art. 15 della l.r. 5/2010 giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di riqualificazione e messa
in sicurezza della valle del torrente Guisa, nei Comuni di Arese,
Bollate e Garbagnate Milanese (MI), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dal proponente
Expo 21015 s.p.a., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni - che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione dei
progetti stessi - contenute nel capitolo 5 dell’allegato «A», parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art.
3 del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al «Progetto n. 4/2013.
Comuni di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese. Vie d’acqua:
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa. Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, nonché dei relativi manufatti»;
3. di considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo l’allegato «B – Elenco elaborati»;
4. di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco
di cui alla d.g.r. VIII/7561 del 27 giugno 2008, citata in premessa;
5. di integrare pertanto l’elenco di cui alla d.g.r. n. VIII/7561
del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul pro-
gramma annuale delle opere di interesse statale proposte da
enti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle
stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»,con l’inserimento del progetto
di cui trattasi;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società proponente Expo 2015 s.p.a. – Milano;
7. di informare contestualmente, in merito all’avvenuta decisione di valutazione di impatto ambientale e alle modalità di reperimento della stessa, i Comuni di Arese, Bollate e Garbagnate
Milanese, la Provincia di Milano, l’Ente gestore del Parco regionale della Groane, ARPA Lombardia, nonché la D.C. Programmazione Integrata;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
9. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale
della deliberazione e della relazione istruttoria allegato «A», parte integrante e sostanziale, sul sito web www.cartografia.regione.
lombardia.it/silvia/;
10. di dare atto che contro la presente deliberazione è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia,
secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente atto.
Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO A
Procedura di valutazione d’impatto ambientale REG.1023
Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza
della valle del torrente Guisa.
Comuni di Garbagnate Milanese, Bollate, Arese (MI).
Proponente: Expo 2015 S.p.A. - Milano
Relazione istruttoria,
approvata dalla Commissione regionale per la v.i.a.
nella seduta del 18.12.2013
[art. 5 del r.r. 5/2011],
Milano, dicembre 2013
Indice
1. PREMESSA
2. LOCALIZZAZIONE, QUADRI PROGRAMMATICO E PROGETTUALE
2.1 Ambito territoriale e motivazioni dell’intervento
2.2 Quadro programmatico e vincoli
2.3 Il progetto
2.4 Cantierizzazione
3. QUADRO AMBIENTALE
3.1 Atmosfera
3.2 Rumore
3.3 Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
3.4 Gestione delle terre
3.5 Paesaggio
4. OSSERVAZIONI, CONTRIBUTI E CRITICHE ALLO S.I.A.
4.1 Osservazioni del pubblico
4.2 Pareri degli Enti territoriali
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
5.1 Considerazioni conclusive
5.2 Pronuncia di compatibilità ambientale
5.3 Quadro delle prescrizioni
_________________________
1. PREMESSA
In data 06.11.2013 sono stati depositati presso l’Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali della Direzione Generale
Ambiente energia e sviluppo sostenibile [in atti regionali prot. T1.2013.43221] - da parte di Expo 2015 S.p.A. (nel seguito “il proponente”)
- lo studio di impatto ambientale e la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativi al progetto di riqualificazione e messa
in sicurezza della valle del torrente Guisa, nei comuni di Garbagnate Milanese (MI) e Bollate (MI); copia della documentazione è stata
contestualmente depositata presso gli Enti territoriali interessati dall’intervento, in Comune di Garbagnate Milanese (MI) e Bollate (MI);
La tipologia del progetto è quella prevista alla voce 7.o) [opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e
interventi di bonifica ed altri destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio
fluviale e lacuale ad eccezione di quelli previsti in piani e programmi di competenza regionale], dell’allegato B alla l.r. n. 5/2010, e
l’intervento proposto è localizzato parzialmente in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991; il progetto è pertanto
sottoposto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) ai sensi dell’art. 6.6 del d.lgs. 152/2006.
Il deposito dell’istanza di v.i.a. è stato preceduto, come previsto dall’art. 5.2 della l.r. 5/2010, dalla fase preliminare di “consultazione”
con l’autorità competente, avviata dal proponente il 08.07.2013 e conclusa il 27.09.2013 con la comunicazione regionale [prot.
T1.2013.36091 nella quale sono state formulate le indicazioni - approvate in pari data dalla Commissione regionale istruttoria per la
v.i.a. (CVIA) - per la redazione dello studio d’impatto ambientale (s.i.a.).
L’opera in progetto è inserita nell’elenco di quelle definite “essenziali” per la realizzazione del grande evento “Expo Milano 2015”.
Pertanto – come dichiarato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900/2010 (art. 1.4) – i termini istruttori previsti
dalla parte seconda, titolo III del d.lgs. 15272006 sono ridotti della metà.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
Il 12.11.2013 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 152/2006, dell’annuncio del deposito del progetto e dello
studio d’impatto ambientale sul quotidiano “Milano Finanza ”;
Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 12.11.2013, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 comma 5
della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola.
La procedura di v.i.a. è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi: prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria
[C.d.S.i. - l.r. 5/2010, art. 4.3], con la presentazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale, il 25.11.2013; Nella stessa seduta,
come riportato a verbale, si è concordato da parte degli istruttori e dei rappresentanti degli Enti territoriali, sulla possibilità e opportunità
- dati le caratteristiche delle opere proposte e i tempi istruttori sopra richiamati – di non procedere con una seconda seduta della
C.d.S.i.. Gli Enti hanno trasmesso i pareri di competenza.
Con Decreto n. 10852 del 20.11.2013, il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche ha indetto la Conferenza dei Servizi volta al
conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3 del d.p.r. 383/94 relativamente al medesimo progetto n. 4/2013 “Comuni di Arese, Bollate e
Garbagnate Milanese. Vie d’acqua: progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa.
Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, nonché
dei relativi manufatti”.
La documentazione attinente il progetto è stata pubblicata sul portale della Conferenza dei Servizi (piattaforma telematica);
La procedura in oggetto si inserisce in quella autorizzatoria svolta nell’ambito della “Conferenza di servizi permanente per l’approvazione
dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del grande
evento” istituita con Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia n. 12161 del 21 ottobre 2011, in
accoglimento della proposta formulata dal Commissario Straordinario del Governo per l’Expo 2015.
2. LOCALIZZAZIONE, QUADRI PROGRAMMATICO E PROGETTUALE
2.1 Ambito territoriale e motivazioni dell’intervento
Il torrente Guisa nasce a sud di Cermenate e si sviluppa per 15,97 km, da nord verso sud, con un bacino stretto e lungo. Confluisce
con il Nirone a Baranzate; successivamente entra in fognatura a nord del Cimitero Maggiore di Milano per confluire nel fiume Olona
dopo un lungo tratto in sotterraneo.
Il progetto in argomento – che ha per oggetto la riqualificazione e messa in sicurezza della valle del Guisa in un tratto compreso nei
Comuni di Garbagnate Milanese, Bollate e Arese - prevede i seguenti interventi ed opere:

area golenale principale, nei Comuni di Bollate e Garbagnate Milanese, suddivisa in due comparti con diversa frequenza
di allagamento;


area golenale secondaria a nord del ponte ferroviario di Garbagnate Milanese;
riqualificazione e stabilizzazione delle sponde e dell’alveo del torrente nel tratto a valle dell’area golenale principale.
Le opere sono state suddivise nei tre lotti funzionali indipendenti elencati di seguito, così da poterne prevedere l’eventuale realizzazione
in fasi successive, garantendo comunque l’efficacia delle opere realizzate:



lotto I.a: realizzazione dell’area golenale principale di “frequente allagamento” e sistemazione del torrente;
lotto I.b: realizzazione dell’area golenale principale di “raro allagamento”;
lotto II: realizzazione dell’area golenale secondaria.
Tali interventi sono previsti nell’ambito delle opere da realizzare per l’esposizione universale “Expo 2015”, in particolare nella “voce A6
- Vie d’acqua”, sottovoce “Reticolo idrico regionale [interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica sinergici
con i programmi regionali]” dell’allegato 1 al d.p.c.m. 22 ottobre 2008.
Tuttavia il progetto assume, anche a prescindere da Expo stesso, la valenza più ampia di difesa dalle piene del corso d’acqua nel
territorio a valle e nella stessa città di Milano.
2.2 Quadro programmatico e vincoli
Nessuna opera prevista dal progetto ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico identificate dalla tavola 7 “Difesa del suolo” del
PTCP (adottato) della Provincia di Milano.
Nessuna opera prevista dal progetto interessa direttamente beni culturali storico-architettonici, vincolati con specifico provvedimento.
Il complesso architettonico della Villa e dei fabbricati rurali del Castellazzo si trovano ad una distanza di circa 600-700 m dalla più
vicina Area golenale principale che comunque non ricade all’interno dell’area vincolata.
I beni paesaggistici vincolati, nel territorio interessato dai diversi interventi di progetto, sono riconducibili ad alcune categorie di cui
articolo 142 del Codice, sottoposte a tutela per legge; in dettaglio si tratta dei “parchi regionali”, dei “territori boschivi” e del “torrente”
e fascia contermine alle sponde dello stesso Torrente Guisa, per una profondità di 150 metri sui due lati.
Le Aree golenali principale e secondaria e il tratto del Torrente Guisa oggetto di sistemazione, ricadono nel territorio del Parco regionale
delle Groane e in subordine si riscontra che, una porzione dell’Area principale, è inclusa entro il perimetro del Parco naturale delle Groane.
L’Area golenale secondaria si sovrappone a una zona distinta come “bosco”, interamente, secondo la delimitazione derivante dai
dati del Geoportale della Regione Lombardia, parzialmente, se si considera la restituzione di cui alla Tavola 5 del PTC della Provincia
di Milano, nella versione adottata. L’intera Area golenale secondaria, una parte dell’Area golenale principale ed ovviamente il tratto
del Torrente Guisa oggetto di sistemazione, ricadono nella fascia laterale alle sponde del corso d’acqua.
Per quanto attiene all’Area golenale secondaria, ricadente nel Comune di Garbagnate Milanese, si evidenzia che la stessa si colloca
a ridosso di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico con specifico provvedimento di riconoscimento del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del Codice; si tratta della “Zona delle Groane caratterizzata da boschi di conifere”, vincolata con
D.M. 7.7.1965, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 23.8.1965, che comprende un’area in Comune di Solaro ed un’area nei Comuni di
Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago.
In ultimo si segnala che l’intera porzione di nord-ovest del territorio del Comune di Bollate è distinta, nella Tavola DA03 del Documento
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
di Piano del PGT, come “Area di rispetto archeologico”; in tale zona ricade una parte dell’Area golenale principale ed anche il tratto
del Torrente Guisa interessato dalla sistemazione. Le Aree di rispetto archeologico sono definite dal PTC della Provincia di Milano,
sia quello vigente, sia quello adottato, rispettivamente all’articolo 41 ed all’articolo 30 delle NTA, come “fascia di 150 metri lungo i
corsi d’acqua di cui all’apposito Elenco, parte integrante della (..) normativa di Piano, nonché aree espressamente indicate dalla
Soprintendenza ai beni Archeologici”. Tali Aree non sono individuate negli elaborati del PTCP e per quanto attiene ai corsi d’acqua,
“che per storicità sono considerati luoghi di potenziale rischio”, come riportato nel citato articolo 41, si fa riferimento ad un Elenco in
cui è incluso anche il Torrente Guisa.
Per quanto attiene alla disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 30, dell’adottato PTCP, riguardante i “Siti e ambiti di
valore archeologico”, si applica l’indirizzo che richiede, “fatte salve eventuali successive intese con la competente Soprintendenza,
l’utilizzo, negli interventi di scavi e movimenti di terra in aree archeologiche, di mezzi idonei a salvaguardare l’integrità di eventuali
reperti”. Si demanda ai Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, l’individuazione, a una scala di maggiore dettaglio, delle aree
archeologiche e la definizione delle modalità di tutela e trasformazione di tali ambiti, con l’obbligo di segnalare preventivamente gli
scavi da eseguire ad una profondità maggiore ai 50 centimetri.
Le Norme del PTCP non escludono, quindi, la possibilità di effettuare gli interventi di progetto, ma dettano condizioni, cautelative, da
osservare nella fase di cantiere quando si effettuano gli scavi e movimenti di terra.
2.3 Il progetto
2.3.1 Area golenale principale
L’area golenale principale, nella configurazione proposta nel progetto definitivo, si estende su una superficie complessiva di circa
110.000 m² posta in sinistra idraulica dell’attuale corso del torrente Guisa, nel tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 119 e
l’attraversamento della S.P. 133.
L’area è suddivisa in due comparti a differente frequenza di allagamento, area a elevata frequenza di allagamento (lotto Ia) e area
a bassa frequenza di allagamento (lotto Ib), messi in comunicazione.
Il volume massimo di invaso, di 155.000 m³ per il comparto a frequente allagamento e 135.000 m³ per quello di raro allagamento
(nell’assetto transitorio, quota di invaso 167,20 m s.l.m.), è interamente realizzato al di sotto del piano campagna e viene ottenuto
mediante abbassamento dell’attuale piano campagna di un’altezza variabile da 4,0 a 6,0 m e nuova inalveazione di un tratto di
circa 100 m di Guisa.
L’alveo a valle dell’uscita della tombinatura dalla S.P. 119 viene deviato verso sinistra all’interno dell’area golenale.
A valle del salto il nuovo alveo del torrente Guisa procede con un percorso naturalizzato mediante meandri, all’interno dell’area
ad elevata frequenza di allagamento rispetto all’attuale tracciato rettificato, con una sezione di larghezza media prossima ai 10 m,
altezza delle sponde pari a 55 cm. Gli interventi proposti in questo tratto di nuova inalveazione hanno finalità dimostrativa volta ad
evidenziare come l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e comunque materiali naturali quali legno, terra, pietra e piante
possano consentire di operare in ambienti fluviali o comunque in ambienti fortemente antropizzati cercando di ricreare una naturalità
sia pur parziale. In questo senso si prevede una suddivisione in tratti differenti in ognuno dei quali si può apprezzare l’utilizzo di materiali
e tecniche diverse.
Gli interventi da realizzarsi, vengono di seguito sinteticamente riassunti e descritti nella loro modalità realizzativa e nei materiali utilizzati:

le palizzate vive orizzontali sono realizzate con paleria morta di castagno sbucciato, o viva in paleria di salice, posta in
orizzontale fissata con filo di ferro cotto a picchetti verticali in castagno (o salice) profondamente infissi nel suolo;



i deflettori spondali sono una struttura in legname tondo di castagno costituita da un’incastellatura di tronchi;

mantellata, costituita da blocchi di peso e di dimensioni tali da stabilizzare il fondo dell’alveo, sostituendosi al materiale di
fondo originale di piccola pezzatura;
realizzazioni di guadi con scogli parzialmente affondati nell’alveo e nella sponda di magra;
isolotti vegetati realizzati con scogliera intasati con materiale terroso inerte e pietrame nella parte sotto il livello medio
dell’acqua e piantumati con talee arbustive;
Il piano campagna nell’area ad elevata frequenza di allagamento degrada in direzione del corso d’acqua e verso il manufatto di
regolazione, posto circa 100 m a monte dell’attraversamento della S.P. 133.
Per garantire la continuità del percorso ciclopedonale esistente e consentire le operazioni di manutenzione delle aree golenali, sarà
realizzata una pista in “calcestre” che corre in direzione Nord-Sud tra gli invasi delle due subaree.
Il collegamento tra le piste in sommità e il fondo delle aree sarà garantito dalla presenza di rampe in terra battuta. Allo stesso modo
sono previsti/mantenuti i tracciati agricoli esistenti o di collegamento necessari integrati con cura all’interno delle nuove sistemazioni.
All’interno dell’area golenale principale a frequente allagamento si prevede la trasformazione in un’area zona con formazioni arboree
ed arbustive di oltre 7 ha. Il progetto prevede la creazione di una fitta alberatura estesa alle sponde dell’area golenale e a larghi
tratti del fondo in modo da stemperare e mitigare la geometria delle sponde perimetrali. Al centro è prevista una zona prativa col
corso d’acqua. All’interno dell’alveo il Guisa può avere una possibilità di divagazione limitatamente alle portate più frequenti e
assumere l’assetto di un corso d’acqua più naturale. Ai lati dell’alveo sarà realizzata anche una fascia di “morbida” per rispondere alla
esondazioni più frequenti. Le aree circostanti avranno un assetto prevalentemente naturalistico aperto e una sistemazione a verde
con bosco e ampie radure. Le aree aperte prative saranno sistemate con prato stabile tradizionale. Le sponde in terra perimetrali
saranno in massima parte rinverditi con essenze arbustive.
A piano campagna lungo le sponde, ove possibile (lato Nord, lato Est tratto Nord, lato Sud), viene completato da alberatura perimetrale
con la realizzazione di filari in essenze d’alto fusto. L’unico argine privo d’alberatura d’alto fusto perimetrale è quello posto tra i due
invasi.
L’area golenale a raro allagamento, manterrà il fondo ad uso agricolo. Le arginature, anche qui con pendenze contenute, saranno
forestate con arbustive come le arginature dell’area principale. La fascia alberata esistente lungo il lato Nord, presso il cavo dello
scolmatore del Villoresi, sarà conservata e oggetto di accurata manutenzione.
Tutte le sistemazioni sono anche finalizzate ad una fruibilità da parte del pubblico.
Lungo la pista ciclopedonale sono previsti tre punti di sosta a maggiore fruizione pubblica e sosta. All’estremità Nord lungo l’argine
una sorta di piccolo “parterre” sotto gli alberi, dotato di alcune panchine, punto di osservazione ombreggiato sull’argine. Da qui una
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rampa in terra conduce all’area golenale sottostante a maggiore accessibilità pubblica. A metà circa della pista ciclopedonale
e dell’invaso un piccolo slargo quadrato alberato. All’estremità Sud, presso il manufatto di sfioro, una piazzola, sempre in calcestre,
costituisce un punto di sosta e osservazione dell’invaso e dei principali manufatti idraulici. A fianco è previsto un ampio prato tra due
filari di platani per il gioco e la sosta, dotato anch’esso di panchine. Il progetto è completato dalla passerella carrabile in carpenteria
metallica sopra il manufatto di sfioro verso la vasca secondaria.
Il percorso interno ciclopedonale è finalizzato anche all’accesso per la manutenzione degli argini e delle opere. Ove non è previsto
l’utilizzo ciclabile i percorsi di manutenzione sono realizzati in terra battuta. Allo stesso modo sono previsti/mantenuti i tracciati agricoli
esistenti o di collegamento necessari integrati con cura all’interno delle nuove sistemazioni.
2.3.2 Area golenale secondaria
Con l’obiettivo di limitare i rischi di esondazione connessi con il malfunzionamento del manufatto di attraversamento di via Monza
è prevista la realizzazione di un’area golenale in sponda destra dell’attuale alveo del Guisa nell’area boscata posta a monte
dell’attraversamento della ferrovia Milano – Saronno (FNM), con volume massimo di invaso pari a 19.000 m³.
Quest’area attualmente boscata, risulta, dalle informazioni raccolte dal comune, essere stata soggetta ad allagamenti causati dal
rigurgito del manufatto ferroviario, successivamente adeguato.
L’intervento proposto nel presente progetto prevede il disboscamento di un’area di circa 17.000 m2 e l’abbassamento del piano
campagna golenale dall’attuale quota media di 181,00 m s.l.m a quota media 178,50 m s.l.m., con successivo inerbimento e
ripiantumazione.
Lungo il perimetro sud e ovest dell’area è prevista la realizzazione di una pista di servizio, necessaria per la manutenzione dell’area
golenale e per l’accesso alla sezione di controllo, e di una rampa che permette di scendere sul fondo dell’area golenale.
L’accesso all’area da nord e da est risulta invece impossibile in quanto non vi sono attraversamenti del corso d’acqua che consentano
di passare dalla sponda sinistra all’area golenale. La necessità di un comodo accesso allo scarico di fondo e alla relativa paratoia ha
richiesto di deviare per un tratto di circa 120 m il corso del Guisa, portandolo all’interno dell’area golenale fino a lambire la sponda
sud dell’area stessa.
In corrispondenza del punto di deviazione dell’attuale alveo del corso d’acqua si prevede di realizzare una protezione della sponda
sinistra in massi ciclopici.
Come per l’area golenale principale l’obiettivo paesaggistico complessivo è la formazione di un invaso circondato in sommità da
una fitta alberatura estesa agli argini e a larghi tratti del fondo, con al centro una zona prativa.
2.3.3 Sistemazione del torrente Guisa a valle dell’area golenale principale
A valle dell’area golenale principale si prevede di riprofilare e riqualificare il torrente Guisa per un tratto di circa 560 metri
dall’attraversamento della S.P. 133 al nuovo attraversamento della strada provinciale.
Per proteggere dall’erosione la sponda che costeggia la S.P. 133 il progetto definitivo propone l’adozione di difese che impiegano
materiali naturali (legno, fibra vegetale, ecc…) e sfruttano la funzione stabilizzante della vegetazione.
Le palificate a doppia parete sono strutture che ben si inseriscono anche paesaggisticamente in ambito fluviale, perché vengono
realizzate utilizzando materiali naturali e vegetazione autoctona, avente funzione di armatura e sostegno. L’alternanza di correnti e
traversi in legname permette di ricavare spazi vuoti di varia dimensione impiegando, per il riempimento, inerti di grosse dimensioni.
Per ritardare la naturale degradazione del legname, che si verifica nel corso di alcuni decenni, il progetto ha preferito poggiare la
palificata su di una scogliera, evitando così la sommersione del tondame al livello di piena ordinaria.
La struttura in legno è realizzata mediante incastellatura di pali in legno disposti alternativamente in senso longitudinale e trasversale
e collegati tra loro per mezzo di chiodature effettuate con tondini di ferro.
La palificata a parete doppia viene realizzata con due pali longitudinali; uno esterno visibile e uno interno posto entro lo scavo a dare
maggior forza e presa agli elementi trasversali di connessione. Tra le intercapedini originate dai pali sono state inserite piante radicate,
talee di specie arbustive o arboree, piante erbacee con apparato radicale profondo. Le radici delle piante che vengono messe a
dimora nel tempo andranno a rafforzare e a coadiuvare fino a sostituire la funzione stabilizzante dei pali.
Nella parte sovrastante la palificata doppia, il terreno verrà raccordato con il piano campagna esistente e si provvederà al rinverdimento
della sponda mediante idrosemina e piantumazione di arbusti autoctoni.
La sponda opposta, per la quale è possibile prevedere un allargamento, sarà rinverdita mediante idrosemina con piantumazione
arbustiva della parte superiore alla quota di piena centennale. Nella parte più bassa si prevede di piantumare con macchie
monospecie di talee di salice, mentre nella parte superiore è prevista la messa a dimora di macchie monospecie di arbusti autoctoni.
In sponda destra è prevista la realizzazione di una pista di servizio in terra battuta di larghezza pari a 2,50 m.
L’opera è finalizzatala ad una ricomposizione ambientale e paesaggistica complessiva del tracciato del corso d’acqua nel tentativo
di conferirgli un assetto d’insieme che lo qualifichi dal punto di vista ambientale oltre che idraulico, riconnettendolo al territorio
circostante da cui risulta attualmente sconnesso anche a causa del suo alveo molto inciso.
Al fine di avere alcuni coni ottici che aprano la vista sul paesaggio e di consentire la visibilità delle opere che si realizzeranno le
piantumazioni di arbustive in sponda sinistra avranno delle interruzioni.
2.3.4 Studio idraulico
A corredo della proposta progettuale è stato presentato uno studio idraulico di approfondimento degli Studi di fattibilità dell’Autorità
di Bacino del fiume Po che si basa sulla verifica di compatibilità idraulica del corso d’acqua in argomento nonché del franco idraulico
sul tirante idrico della piena centenaria; il suddetto studio rappresenta in modo inequivocabile che la portata di piena con tempo di
ritorno di 100 anni in ingresso alla prevista nuova vasca di laminazione:
-
nell’assetto simulato al modello bidimensionale è pari a 24,00 mc/sec;
-
nell’assetto di progetto la portata in uscita dalla vasca dopo la laminazione si riduce a circa 9,00 mc/sec.
2.4 Cantierizzazione
I cantieri sono previsti in due campi base: uno esterno all’area di laminazione, con baracche prefabbricate per uffici e servizi igienici;
l’altro, dedicato allo stoccaggio dei materiali, all’interno dell’area di laminazione.
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Relativamente alle terre e rocce da scavo, è stato prodotto il relativo piano di gestione, del quale si tratta nel capitolo relativo al quadro
ambientale.
3. QUADRO AMBIENTALE
Lo s.i.a. ha affrontato tutte le componenti ambientali significativamente interessate dalle opere in progetto. Il contesto territoriale ed
ambientale di riferimento è stato indagato con sufficiente approfondimento. Su alcuni elementi occorre tuttavia formulare specifiche
considerazioni.
Esse vengono formulate a seguito dell’esame della documentazione prodotta, visti i risultati della conferenza di servizi istruttoria [v.
par. 4.2].
L’esposizione che segue risulta necessariamente sintetica, dandosi per impliciti i dettagli per i quali si rimanda al progetto e allo s.i.a..
Tali valutazioni generano la proposta di giudizio di compatibilità ambientale e le relative prescrizioni riportate nei paragrafi conclusivi
della presente relazione [cap. 5].
3.1 Atmosfera
E’ stata effettuata una stima degli impatti sulla qualità dell’aria derivante dalle fase di cantiere, valutando le emissioni di polveri
(con fattori e metodologia tratti da EPA – ARPA Toscana), con l’approccio cautelativo di non tenere conto degli effetti delle misure di
mitigazione già proposte nel SIA, per le varie attività previste sulle diverse aree di intervento (golenale principale, golenale secondaria,
alveo Guisa a valle della principale).
Fra i diversi contributi valutati, quello prevalente deriva dal transito di mezzi su superfici non asfaltate nell’area golenale principale e
secondaria, mentre nella sistemazione dell’alveo esso è quasi equivalente al contributo delle operazioni di scavo e sbancamento; si
sottolinea che il sollevamento di polveri per transito dei mezzi è uno dei contributi sui quali le operazione di mitigazione, consistenti
in un’adeguata umidificazione, risultano più incisive. In base alla collocazione dei recettori individuati, è ipotizzato un aumento delle
concentrazioni di PM10, pertanto sono proposte misure di contenimento e mitigazione delle emissioni, relative in particolare a:
-
bagnatura a spruzzo dei fronti di scavo;
-
umidificazione periodica dei depositi temporanei di terre di scavo stoccate internamente all’area golenale principale;
-
realizzazione di un sottofondo stradale delle piste di accesso ed interne alle aree di intervento adeguatamente finito e
sottoposto a bagnatura periodica;
-
lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere;
-
limite della velocità dei mezzi all’interno delle aree di cantiere (non superiore a 30 km/h);
-
utilizzo di mezzi per il trasporto di materiali dotati di cassoni coperti/telonati.
Specifiche prescrizioni sono inoltre elencate nel successivo par. 5.3.
3.2 Rumore
Il progetto è accompagnato da documentazione di previsione di impatto acustico che riporta, oltre a misure finalizzate a
caratterizzazione acusticamente la situazione ante operam, stime previsionali del rumore in corso d’opera non solo prodotto dalle
sorgenti fisse delle attività di cantiere ma anche dal traffico indotto in fase di cantiere per la movimentazione dei materiali.
Per le specifica natura dell’opera, la fase post operam non presenta effetti apprezzabili in termini di impatto acustico.
Specifiche prescrizioni sono elencate nel par. 5.3.
3.3 Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
Lo s.i.a. espone una adeguata caratterizzazione dello stato della componente: geologia e geomorfologia dell’area vasta; qualità e
uso dei suoli.
Nell’area di studio sono state eseguite nel settembre 2013 campagne geologiche e geotecniche che hanno delineato un quadro
positivo del territorio oggetto di intervento. Sono stati individuati due settori territoriali altimetricamente separati da un terrazzo
morfologico con andamento nord – sud: il settore orientale, corrispondente al “Pianalto delle Groane” è altimetricamente più rilevato
e caratterizzato da copertura boscata, mentre il settore occidentale, su cui insiste la maggior parte dei centri abitati, risulta ribassato
rispetto al precedente con un dislivello di 20 m. Entrambi i settori sono caratterizzati da morfologia pianeggiante o sub – pianeggiante,
tuttavia, nella porzione occidentale del parco delle Groane sono osservabili blandi terrazzamenti.
L’intervento più a monte lungo l’asta del torrente Guisa, in Comune di Garbagnate, (area nord) interessa le unità più antiche del
Pianalto, mentre gli interventi più a valle (area sud) al limite tra i comuni di Garbagnate e Bollate interessano le unità più recenti.
Per le due aree di laminazione previste la permeabilità dei terreni è molto differenziata. In corrispondenza dell’area di laminazione
principale infatti la copertura di suolo poco permeabile è naturalmente poco spessa (1-2 m), mentre gli strati di sottosuolo più
profondi sono costituiti da sedimenti grossolani, piuttosto permeabili. In corrispondenza dell’area più piccola, a monte della ferrovia
in comune di Garbagnate, le caratteristiche del sottosuolo risultano molto differenti dalle precedenti, infatti i terreni che costituiscono
il sottosuolo nell’area hanno caratteristiche molto simili ai suoli affioranti e, quindi, permeabilità bassa.
In generale, durante la fase di cantiere è ragionevole prevedere un incremento dei sedimenti sospesi nelle acque del torrente Guisa.
Non si prevedono variazioni negli altri parametri fisico chimici e si escludono forme di inquinamento batteriologico durante tali fasi.
Area golenale principale e sistemazione dell’alveo del torrente Guisa
Ad opera in esercizio non sono ipotizzabili variazioni significative della qualità delle acque del torrente.
Per quanto riguarda le potenziali interferenze con gli acquiferi, sia in fase di cantiere che durante l’esercizio delle opere, la soggiacenza
della falda nell’area di intervento (mediamente compresa fra 15-20 m dal p.c. nell’area golenale principale, con un minimo pari a
10-15 m individuabile in sinistra idrografica) consente di escludere il verificarsi di effetti significativi e negativi, tenuto conto della
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entità degli scavi previsti per la creazione dell’area golenale e la ricalibratura dell’alveo (con abbassamento dell’attuale piano di
campagna di un’altezza variabile tra 4 e 6 m; non sono previste modifiche altimetriche sostanziali del profilo dell’alveo oggetto di
riprofilatura.
I risultati delle indagini sulla qualità chimica dei terreni nell’area di intervento, realizzati nell’ambito della progettazione definitiva, non
hanno rilevati problemi di contaminazione relativamente ai parametri ricercati (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel Piombo, Rame,
Mercurio, Cromo totale, Cromo IV, Zinco, Amianto, Idrocarburi C>12, su 23 punti di campionamento per un totale di 71 campioni).
Il progetto definitivo prevede che il terreno di coltivo degli strati più superficiali asportato nell’area golenale principale e lungo il
tratto dell’alveo oggetto di sistemazione, verrà riutilizzato per creare uno spessore minimo di 1,0 m sul fondo dell’area a frequente
allagamento ove verrà ricreato l’alveo del torrente Guisa. Tale accorgimento consentirà di ottenere una bassa permeabilità del fondo
così da evitare interferenze fra le acque del torrente Guisa e la falda sottostante.
Area golenale secondaria
Le indagini sulla qualità chimica dei terreni nell’area di intervento, realizzate nell’ambito della progettazione definitiva, hanno rilevato
in due campioni (prelevati entro 2,0 m di profondità) la presenza di arsenico e/o cobalto in concentrazioni tali da farli rientrare in
colonna B al d.lgs. 152/2006 in allegato 5 (alla parte V) tabella 1 (S2 e T19, su 9 punti di campionamento per un totale di 27 campioni).
I punti di prelievo S21 e S22 a pochi metri di distanza dati punti S2 e T19, risultano invece rispettare le soglie di cui alla colonna A della
medesima tabella di riferimento.
Anche in questo caso si può ritenere non significativa la potenziale interferenza fra opere in progetto e acquifero, in considerazione sia
della soggiacenza della falda (compresa tra 20-30 m da p.c. in corrispondenza della posizione della deviazione del corso d’acqua,
e tra 30-40 m nella restante area golenale), sia delle limitata profondità degli scavi previsti per la creazione dell’area golenale
(abbassamento dell’attuale piano di circa 2,0/2,5 m), sia ancora del carattere puntuale e superficiale della presunta contaminazione
(riscontrata solamente in due punti di prelievo); si consideri infine che – come da progetto - le terre di scavo intorno al campioni
risultati in colonna B verranno conferite, all’esterno.
Misure di mitigazione in fase di cantiere
Presso le aree di cantiere fisso saranno installati servizi igienici autonomi che non necessitano di allacciamento elettrico, idrico e
fognario (tipo bagni chimici). I reflui verranno stoccati in un serbatoio stagno di accumulo interno alla struttura stessa, dove verrà
predisposta una soluzione concentrata di disgregante chimico antifermentativo per bloccare le reazioni biologiche e combattere gli
odori. I reflui verranno quindi smaltiti tramite impresa specializzata e conferiti ad impianto di trattamento autorizzato.
È prevista la realizzazione di controlli periodici dei parametri fisico – chimici delle acque sotterranee ovvero del torrente Guisa, che
consentano tempestivamente di verificare eventuali forme di contaminazione durante le attività di cantiere. A tale scopo verranno
utilizzati i due piezometri già installati nelle due aree (uno in ciascuna).
3.4 Gestione delle terre
Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, è stato redatto un documento preliminare basato, oltre che sulla generale
conoscenza dello stato dei luoghi, sui risultati di sondaggi geognostici preliminari del giugno 2013 e di un sondaggio geognostico
profondo [25 m dal p.c.] del settembre 2013, che ha intercettato la falda freatica alla profondità di circa 14 m.
Il materiale scavato sarà in parte [123.413 m³] riutilizzato direttamente in cantiere per impermeabilizzare il fondo scavo.
Per la maggior parte [346.535 m³] si prevede il conferimento a siti esterni al cantiere di produzione, rimandando la definizione del sito
di destinazione, dell’eventuale sito di deposito intermedio, delle possibili normali pratiche industriali atte a migliorare le caratteristiche
merceologiche del materiale l
ad un “piano finale di utilizzo” da redigere da parte dell’appaltatore dei lavori [v. documento ERF.2.04].
Allo stato attuale, pertanto, il documento depositato non presenta minimi di cui al d.m. 161/2012 e di conseguenza materiali derivanti
dagli scavi dovranno essere gestiti conformemente ai disposti della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
3.5 Paesaggio
L’area dal punto di vista di unità territoriale può essere definita come contesto periurbano caratterizzato da sistemi insediativi diffusi di
grande rilevanza, posta tra i Comuni della prima e della seconda cintura milanese. Un edificato diffuso e caotico di tipo residenziale
e terziario, oltre che importanti complessi industriali contribuiscono in maniera evidente alla frammentazione del paesaggio
costituendone dunque la vera e propria matrice. A margine del territorio propriamente urbanizzato sono però anche presenti lembi di
aree caratterizzate da attività agricole ed alcuni complessi forestali.
Le aree di intervento sono tre:
L’area golenale principale è posta a cavallo del confine di Garbagnate e Bollate in zona periferica ad entrambi i comuni. L’area si
trova in una sorta di cuneo formato dalla SP 133, la SP 119 e la Ferrovia Milano – Saronno, a sud e est dell’abitato di Garbagnate, a
nord – ovest di quello di Bollate e a nord – est del centro di Arese. E’ un’area agricola tipica del parco che trae la sua connotazione
principale dall’essere parte ancora in qualche misura ampia fascia agricola che circonda la villa Arconati. L’area è sostanzialmente
omogenea e piana con quote che variano tra i 163 e i 168 m s.l.m..
L’area golenale secondaria, in comune di Garbagnate e più settentrionale, è posta in vicinanza del centro Storico ad est della ferrovia
e della stazione, in una zona originariamente industriale (fornaci) oggi riguadagnata in buona parte a bosco spontaneo. E’ inserita a
cavallo tra l’abitato di Garbagnate e il Parco delle Groane tra i quali potrebbe avere un importante ruolo di cerniera e collegamento.
Dal punto di vista morfologico l’area si presenta omogenea e piana, con lievi alterazioni orografiche. Le quote variano tra i 179 e i 181
m s.m.l..
Nello stesso contesto si inserisce il tratto dell’alveo del torrente Guisa di cui è prevista la ricalibratura.
Come già evidenziato, le aree oggetto d’intervento sono vincolate sotto il profilo paesaggistico [d.lgs 42/2004], in quanto in parte
all’interne al Parco delle Groane.
La proposta in esame è stata preceduta da una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello s.i.a. (cosiddetta “procedura
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assistita”) che si è conclusa con l’approvazione della relazione da parte della Commissione regionale V.I.A..
La relazione, che non formulava particolari rilievi paesaggistici nel merito della documentazione presentata, suggeriva tuttavia
al proponente la necessità di un maggiore approfondimento delle analisi e delle valutazioni paesaggistiche al fine di meglio
argomentare le scelte progettuali proposte.
Tali suggerimenti sono stati recepiti: la relazione paesaggistica allegata al progetto, nonché la relazione dello s.i.a. in esame illustrano
adeguatamente la soluzione scelta in relazione allo stato dei luoghi.
4. OSSERVAZIONI, CONTRIBUTI E CRITICHE ALLO S.I.A.
4.1 Osservazioni del pubblico
Durante l’iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale è pervenuta [in atti reg. prot. T1.2013.48580 del 09.12.2013]
la nota del sig. Giancarlo Fecchio, il quale espone contrarietà al progetto, articolando le proprie osservazioni in tre punti fondamentali
a conclusione dei quali chiede:
-
che il progetto sia rivisto o accantonato in attesa di riprogrammare “con calma e cautela” una progettazione e revisione di
tutto il corso del torrente Guisa con il recupero progressivo dell’alveo naturale e delle aree di esondazione storiche; è inoltre
inammissibile modificare un territorio sottoposto a tutela all’interno del Parco regionale delle Groane;
-
-
per coerenza con il tema di Expo 2015 si dovrebbe preservare il territorio agricolo di Castellazzo nella sua integrità;
che le norme de Piano paesaggistico regionale abbiano efficacia anche per tale paesaggio storico.
4.2 Pareri degli Enti territoriali
In sede di prima seduta della Conferenza di Servizi - il cui verbale è agli atti dell’istruttoria di v.i.a. - si è concordato circa la possibilità e
l’opportunità, dati le caratteristiche delle opere proposte e i tempi istruttori, di non procedere con una seconda seduta, impegnandosi
gli Enti territoriali interessati ad esprimere i propri pareri mediante specifici atti da inviare all’autorità competente.
Gli Enti si sono così espressi:




Comune di Arese: con nota del 03.12.2013 [in atti regionali prot. T1.2013.47673], esprime le seguenti osservazioni:
-
il progetto non affronta in modo complessivo la sistemazione del torrente Guisa; infatti, proprio nel tratto più prossimo al
sito di Expo, dall’attraversamento della SP ex SS 233 “Varesina” a proseguire a sud (in particolare lungo il tracciato fra i
Comuni di Arese e Bollate), è in condizioni tali da rendere indispensabile, come segnalato in più occasioni, un intervento
di manutenzione ordinaria e di pulizia, nonché di riqualificazione e, ove possibile, volto a rinaturalizzare un torrente oggi
trasformato in collettore.
-
Tale sistemazione, anche se realizzata in modo disgiunto da quella progettata, ma coordinate con la stessa, si
integrerebbe a pieno con gli altri interventi in fase di realizzazione nell’area Expo (in primis le Vie d’Acqua “Villoresi”) e
darebbe senso compiuto ai significativi sforzi in fase di realizzazione da parte de vari Enti.
-
Infine, si chiede di valutare se non sia possibile attivare ulteriori e disgiunte azioni per portare a soluzione le problematiche
che, eventualmente, non potranno trovare risposta nella progettazione in argomento.
Comune di Bollate: con delibera n. 158 del 03.12.2013 esprime osservazioni e prescrizioni circa:
-
nel progetto definitivo mancano le considerazioni attualizzate in relazione alla qualità delle acque del torrente Guisa,
soprattutto per la presenza di scarichi all’interno del torrente nella porzione di bacino a monte dell’area in oggetto.
L’unico accenno sulle acque riferisce di “qualità scadente” ai sensi del d.lgs. 152/1006 (pag. 141 della relazione studio
di impatto ambientale). Le analisi condotte da ARPA Lombardia negli anni 2010 – 2012 su campioni prelevati nel torrente
Guisa evidenziano infatti un inquinamento tipico da recettore di scarichi fognari non trattati, con alte concentrazioni, tra
l’altro, di colibatteri e azoto ammoniacale;
-
stante la scarsa qualità delle acque del torrente Guisa, la scelta progettuale di non impermeabilizzare gli ambiti di
accumulo per la continuità di utilizzo a scopo agricolo, implica necessariamente un adeguato sistema di monitoraggio
della qualità delle acque di falda;
-
si evince dalla ricostruzione geolitologica delle tavole allegate al progetto, ancorché la probabilità di esondazione
nell’area golenale “lotto 1b” sia bassa e limitata a un periodo di ritorno centennale, manca un effettivo livello
impermeabile si separazione delle acque della porzione superficiale di falda da quelle più profonde, usate più a valle
per l’approvvigionamento idropotabile della città di Bollate ed ancora più a sud di Baranzate e della città di Milano;
Comune di Garbagnate Milanese, con nota n. 25641 del 12.12.2013 esprime osservazioni e prescrizioni circa:
-
è stato verificato in loco la possibilità di accedere al sito dell’area golenale secondaria, per il periodo di realizzazione
dell’intervento, attraverso il percorso a sud, ritenuto di minore impatto sulle zone abitate e sull’ambiente circostante,
in particolare per la zona della stazione FNM di Garbagnate centro che risulta molto utilizzata e già fonte di traffico e
rumore. L’esito del sopralluogo è stato positivo in quanto esiste una viabilità, in parte pubblica e in parte privata, che
permette l’avvicinamento al torrente;
-
a seguito del riscontro positivo, si sono già presi contatti con la proprietà dei mappali interessati (fg. 18 mapp. 5, 14 e
42 ), che si è resa disponibile a permettere l’uso temporaneo delle aree di proprietà; trasmetteremo ad EXPO ed ERSAF i
riferimenti;
-
considerato inoltre che è in corso il piano di caratterizzazione delle aree di proprietà comunale, si è attivato l’incarico per
il frazionamento dei mappali n. 296 e n. 5 del foglio 17 del catasto terreni al fine di poter poi separare il procedimento
di bonifica del sito, dando la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento;
-
si ribadisce che gli interventi necessari per le interferenze con la fognatura nel Comune di Garbagnate Milanese,
devono essere verificati e concordati con la società Capholding, attuale gestore della rete comunale.
Provincia di Milano: con deliberazione di Giunta n. 496 del 10.12.2013 esprime parere favorevole con indicazioni e prescrizioni
relative:
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
-
al piano di manutenzione e di gestione/esercizio delle aree golenali di progetto e alla forestazione dell’area golenale
principale (subarea di frequente allagamento);
-
all’area golenale secondaria che ricade all’interno di un’area boscata di rilievo per la sua estensione, che il PTC del
Parco delle Groane definisce tra le zone di riqualificazione ambientale di indirizzo naturalistico;
-
alla gestione delle acque sotterranee, prevedendo periodici monitoraggi dei terreni nelle aree di espansione delle
acque, e delle falde a valle e a monte delle aree di progetto;
-
alla gestione delle terre da scavo, per il quale non è stato presentato il piano di utilizzo conforme al d.m. 161/2012;
-
al tema delle bonifiche, evidenziando che l’area golenale secondaria ricade quasi completamente all’interno del
perimetro di un sito interessato da un procedimento di bonifica, per il quale è attualmente in corso la caratterizzazione
ambientale;
Parco delle Groane: con nota prot. 3154 del 13 dicembre 2013 esprime parere favorevole con prescrizioni relative:
-
all’utilizzazione di percorsi di cantiere alternativi alla via Forlanini nel Comune di Garbagnate Milanese;
-
all’uso della paleria derivata dall’abbattimento di piante attualmente esistenti, per la realizzazione delle palificate e di
tutte le opere di ingegneria naturalistica.
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
5.1 Considerazioni conclusive
Richiamata la sostanziale coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello sovracomunale e locale, va tuttavia
sottolineato che le opere si inseriscono in un contesto territoriale che - pur nell’ambito metropolitano - conserva un buon valore
paesaggistico e naturalistico costituito dagli ambienti del Parco regionale delle Groane e, in particolare, dall’ambito di Parco naturale.
Il torrente Guisa ricade nel bacino idrografico Lambro – Seveso – Olona, individuato da Regione Lombardia come area prioritaria
per gli interventi di tutela e riqualificazione del sistema delle acque superficiali e per il quale sono stati sottoscritti specifici Accordi
quadro di sviluppo territoriale (AQST) denominati “Contratti di Fiume”. Il progetto è stato sviluppato in relazione agli scenari di sviluppo
e ai programmi di intervento definiti dai suddetti AQST, con un approccio finalizzato a contrastare le criticità e le urgenze di natura
idraulica, senza inficiare - anzi ponendone le premesse - ulteriori interventi di soluzione delle criticità ambientali legate alla qualità
delle acque e degli ecosistemi correlati.
Complessivamente nel progetto e nello s.i.a. appare sufficientemente perseguito l’obiettivo di salvaguardare in massima misura
possibile le aree boscate, la struttura del paesaggio agrario e il rispetto della funzionalità ecosistemica del corso d’acqua,
compatibilmente con la funzione primaria delle opere in progetto che è quella di riqualificare la valle del Guisa - almeno nel tratto in
parola - e di dare soluzione ai problemi di sicurezza idraulica tagliando le portate massime di piena verso valle.
Lo s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dall’art. 20 del d.lgs. 152/2006; risultano analizzati in modo complessivamente
adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le azioni fondamentali per la loro
mitigazione.
Le problematiche residue evidenziate nel corso dell’istruttoria possono essere superate con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini dei
successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento.
In definitiva, non si riscontrano elementi legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull’ambiente,
a condizione che l’esecuzione degli interventi previsti avvenga nel rispetto della specifica normativa di settore e delle misure ed
accorgimenti individuati e proposti nello studio, nonché nell’ottemperanza delle prescrizioni che seguono.
5.2 Pronuncia di compatibilità ambientale
Per quanto sopra esposto, è possibile esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale positiva in merito al progetto di
riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa da realizzarsi nei Comuni di Garbagnate Milanese, Bollate e Arese,
nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Expo 2015 S.p.A., a condizione che siano
ottemperate le prescrizioni di seguito elencate, da recepirsi espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi.
5.3 Quadro delle prescrizioni
quadro progettuale
a) in sede di progetto esecutivo il proponente dettagli, a partire dallo sviluppo di quanto già contenuto nello studio d’impatto
ambientale e secondo le indicazioni istruttorie [cap. 3 della presente relazione]:
 la sistemazione del torrente Guisa, che dovrà essere realizzata con tecniche costruttive compatibili con il mantenimento e/o
ripristino della naturalità del corso d’acqua e caratterizzate da pendenze tali da permettere l’accesso da parte dei mezzi
d’opera, facendo riferimento anche agli indirizzi del PTCP della Provincia di Milano [v. art 24 della n.d.a.); in particolare, ad
eccezione delle opere di sfioro o degli scaricatori di fondo, le opere in pietrame non dovranno essere intasate di calcestruzzo
ma, eventualmente, di terreno vegetale;
 il
piano della cantierizzazione, dettagliando l’approntamento e la gestione dei cantieri [rumore, polveri, governo delle
acque, stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, collocazione di eventuali distributori di carburante per i mezzi d’opera, impatti
sugli ecosistemi all’intorno], la sistemazione finale delle aree provvisoriamente utilizzate, la viabilità di accesso, l’eventuale
limitazione del passaggio a determinate fasce orarie, nonché il cronoprogramma dei lavori;
 le procedure e le modalità di intervento nell’area golenale secondaria in rapporto alla
rilevata presenza di arsenico e/o
cobalto nei terreni interessati, in coerenza con la normativa vigente in tema di bonifica di terreni contaminati;
 la definizione di dettaglio dei materiali e dei colori delle opere di presa e restituzione in alveo, tenendo conto del contesto
Bollettino Ufficiale
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locale ai fini di un corretto inserimento paesaggistico;
b) nella stessa sede siano dettagliate - in accordo con i competenti Uffici della Provincia di Milano - le soluzioni progettuali relative
alle interferenze con la rete viaria:
 allestimento definitivo della pista ciclopedonale nella zona di innesto sulla SP133, con particolare attenzione alle opere
aggiuntive potenzialmente richieste, ai sensi del Codice della strada, dalla eventuale realizzazione di un attraversamento
pedonale;
sistemazione della sponda del torrente in fregio alla stessa SP133, già soggetta a fenomeni di erosione;
gestione delle aree golenali
c) prima dell’entrata in esercizio delle opere di laminazione siano definiti in dettaglio:
 le modalità di manutenzione delle aree di laminazione (in particolare degli argini), di controllo dei fenomeni di sedimentazione
e di rimozione e smaltimento dei sedimenti, compresa la definizione dei soggetti responsabili di tali attività;
 i
criteri e le condizioni di utilizzo delle aree golenali, da specificare nei contratti di concessione d’uso e riguardanti, in
particolare, il tipo di colture che potranno essere messe a dimora compatibilmente con i tempi di ritorno delle piene;
la definizione di tali elementi dovrà essere concordata con la D.G. Territorio e difesa del suolo e la D.G. Agricoltura della Giunta
regionale; si ricorda che gli imprenditori agricoli, ai sensi del d.lgs. 228/2001, art. 15, possono prestare specifici servizi alle pubbliche
amministrazioni attraverso convenzioni;
quadro ambientale
d) entro sessanta giorni dall’approvazione del progetto il proponente dettagli - sviluppando quanto proposto nello s.i.a. e in accordo
con i Comuni e l’Ente gestore del Parco regionale delle Groane - il piano esecutivo degli interventi di mitigazione e compensazione
ambientale e il relativo cronoprogramma, tenendo conto inoltre che:
 la lista delle specie vegetali da impiantare dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione del
Regionale in merito ad eventuali limitazioni vigenti nell’area di progetto ;
Servizio Fitosanitario
 nella piantumazione delle aree da rinaturalizzare siano evitate essenze i cui pollini abbiano riconosciute capacità allergizzanti
e siano programmati ed eseguiti i necessari interventi finalizzati ad evitare il proliferare di Ambrosia artemisifolia;
 ad avvenuta messa a regime delle opere siano puntualmente adottati interventi atti ad evitare il proliferare di insetti e la loro
diffusione verso i centri abitati;
 per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica che prevedono l’uso di legname, sia utilizzata la paleria derivante
dai tagli funzionali alla realizzazione del progetto;
e) nella stessa sede siano dettagliati e implementati gli interventi di compensazione ad uso ricreativo o di fruizione pubblica,
mediante
 l’intensificazione delle attrezzature dell’area di fruizione presso l’area golenale principale, con
numero di attrezzature quali panchine e aree di sosta;
l’installazione di un maggior
 la dotazione di segnaletica dei percorsi in progetto, in sinergia con i progetti analoghi di fruizione turistica del territorio
circostante Expo 2015 [es. progetto LEt 1, che passa dall’area golenale, e lo stesso progetto “Vie d’Acqua Nord”];
 la
realizzazione di un percorso fruitivo di collegamento dell’area con il Santuario della Fametta, perseguendo soluzioni
alternative e più centrali rispetto al percorso prospettato a nord, anche al fine di aumentare la dotazione di percorsi ciclabili
nell’area del Parco delle Groane;
dotazione di regolamentari protezioni contro le cadute accidentali lungo i percorsi ciclopedonali e le aree di sosta previsti
lungo gli argini dei corsi d’acqua o le vasche;
fase di cantiere
f) in fase di esecuzione dei lavori, oltre alla rigorosa applicazione delle misure e degli accorgimenti proposti nello s.i.a.:
 ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri si dovranno utilizzare cassoni chiusi [coperti con appositi teli resistenti
e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri] per i mezzi che movimentano materiale
polverulento;
 i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, dovranno essere protetti
da barriere e umidificati; si prevedano inoltre adeguate protezioni per i depositi con scarsa movimentazione, ad esempio
mediante coperture quali teli e stuoie;
 in particolare, nella definizione del layout delle aree di cantiere [v. lett. a)] sia massimizzata la distanza fra le sorgenti di polveri
ed i ricettori sensibili e siano programmate operazioni di bagnatura dei fronti di scavo, innaffiamento dei piazzali e delle piste,
nonché la limitazione della velocità dei mezzi all’interno del cantiere e il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi
in uscita; barriere antipolvere dovranno essere collocate qualora nel corso dei lavori si evidenzi elevata polverosità presso
recettori sensibili;
 lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da costruzione allo stato solido polverulento dovrà essere effettuato in sili
e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi quali trasporti pneumatici, coclee, sistemi
elevatori a tazze, presidiati da opportuni sistemi di abbattimento in grado di garantire valori di emissione inferiori a 10 mg/
Nm³, dotati di sistemi di controllo dell’efficienza;
 l’accesso al sito dell’area golenale secondaria dovrà avvenire attraverso il percorso a sud, ritenuto di minore impatto sulle
zone abitate e sull’ambiente circostante, in particolare per la zona della stazione FNM di Garbagnate Centro che risulta molto
utilizzata e già fonte di traffico e rumore;
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Bollettino Ufficiale
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 i
mezzi di cantiere con motori a combustione siano mantenuti in perfetta efficienza, adeguatamente identificabili e
periodicamente controllati, muniti di documento di manutenzione del sistema antiinquinamento conforme alle normative
vigenti; le macchine diesel dovranno essere munite di sistemi di filtri antiparticolato (FAP), evitando l’utilizzo di autocarri pre Euro 3;
 si raccomanda di adottare una pianificazione adeguata delle fasi, degli orari di lavoro e di movimentazione dei materiali, ad
esempio riducendo i transiti nelle fasce orarie di picco del traffico ordinario ed evitando il più possibile il transito attraverso
i centri abitati; di prevedere, per quanto possibile, una minimizzazione dei viaggi di rientro/uscita a vuoto; di organizzare
adeguatamente le operazioni di carico e scarico dei mezzi all’interno del cantiere, in modo da minimizzare i perditempo;
g) riguardo alla tutela dell’ambiente nell’area di cantiere e nell’intorno si dovrà:
 attivare misure finalizzate a ridurre la dispersione delle specie esotiche invasive potenzialmente pericolose per la conservazione
della biodiversità, e salvaguardare la struttura dei suoli e la vegetazione nelle aree confinanti con quelle di cantiere, limitando
allo stretto indispensabile la larghezza delle piste di accesso e di servizio;
 garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche mediante accorgimenti
quali la formazione di piattaforme impermeabili per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti e di tutti i materiali che
possono dar luogo a percolazioni;
 conservare il suolo prelevato durante gli scavi per il successivo riutilizzo negli interventi di ripristino, con modalità di deposito
tali da evitare sia eccessive compattazioni sia il sovvertimento della successione degli strati di suolo da riportare a ripristino,
mantenendo la fertilità del materiale stesso mediante irrigazione e protezione, anche prevedendo la posa di una geostuoia al
di sotto dei cumuli per contrastare il dilavamento dei nutrienti; in ogni caso non dovrà essere importato terreno di provenienza
esterna all’area di progetto, anche al fine di ridurre la possibilità di introduzione di propaguli di piante esotiche;
 si suggerisce di dotare il cantiere di scorte di sepiolite [fillosilicato idrato di magnesio] o altri mezzi atti a contrastare sversamenti
accidentali di oli o idrocarburi sul suolo, nonché di panne contenitive per intervenire nel caso di sversamento nelle acque
superficiali;
h) durante la fase di costruzione si dovrà inoltre:
 attuare un monitoraggio acustico in corrispondenza dei recettori potenzialmente impattati in relazione della loro localizzazione
e/o specifica sensibilità; le modalità di esecuzione e localizzazione delle misure saranno sottoposte ad ARPA Lombardia ed ai
Comuni interessati per le valutazioni di adeguatezza;
 dare adeguata informazione alla popolazione interessata relativamente a collocazione temporale e durata delle attività di
cantiere e possibili disagi da traffico indotto;
 provvedere alla pulizia dei tratti di viabilità ordinaria contigui all’ingresso/uscita dai cantieri;

recapitare i rifiuti, in base alla loro tipologia, ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati;

sospendere la movimentazione di terre le giornate fortemente ventose;
gestione delle terre e rocce di scavo
i) in assenza del piano di utilizzo redatto ai sensi del d.m. 161/2012, i materiali derivanti dagli scavi e non riutilizzati in sito dovranno
essere gestiti conformemente ai disposti della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
monitoraggio ambientale
j) prima dell’approvazione del progetto esecutivo il proponente dovrà dettagliare - a partire da quanto già indicato nello s.i.a.
- il “monitoraggio di sorveglianza” [v. allegato 1 alla parte terza del d.lgs.152/06, punto B2], per la verifica dei possibili effetti
dell’intervento sulla falda; a tal fine:
 la misura dei livelli delle acque nelle vasche di laminazione dovrà essere integrata con la
misura delle portate nelle sezioni
a monte e a valle, da realizzarsi con modalità tali da consentire il collegamento al Sistema di supporto alle decisioni rischio
idraulico sull’area metropolitana milanese;
 siano messi in opera piezometri a monte e a valle dell’area golenale principale (lotto 1a e lotto 1b), che consentano di
monitorare la qualità delle acque della falda;
 il
piano di monitoraggio sia corredato da una valutazione idrogeologica atta ad individuare il numero ed il posizionamento
di pozzi barriera da realizzare in caso di apporto di contaminati segnalato dai piezometri;
 siano inoltre effettuate periodiche analisi dei terreni e dei sedimenti depositati nelle aree di laminazione, per verificare la
presenza di inquinanti e definire le eventuali misure di bonifica;
k) i contenuti del piano di monitoraggio e le modalità di svolgimento delle attività collegate [definizione in dettaglio dei parametri
da analizzare, stazioni di misura, modalità e frequenze di prelievo o misurazione, frequenza e modalità di redazione e trasmissione
dei report periodici, ecc.] siano definite dal proponente in accordo con ARPA Lombardia, gli Enti locali e il Parco delle Groane,
tenendo conto anche delle indicazioni di merito espresse in fase istruttoria di v.i.a.;
l) gli allegati cartografici a corredo del PMA, ai fini della corretta valutazione della fase esecutiva, dovranno essere forniti anche in
formato digitale “shape file”, georeferenziati WGS84 - UTM32.
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Bollettino Ufficiale
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ALLEGATO B
ELENCO ELABORATI
Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.
“Progetto n. 4/2013. Comuni di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese Vie d’acqua: progetto definitivo dei lavori di riqualificazione
e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa”. Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di
impianto dell’Esposizione Universale del 2015, nonché dei relativi manufatti;
ELABORATI DESCRITTIVI
1. Relazione Generale ERG 2.01
2. Relazione Idrologico-Idraulica ERG 2.02
3. Relazione Geologica ERG 2.03/1
4. Area golenale principale: indagini eseguite ed esiti ERG
2.03/2
5. Area golenale secondaria: indagini eseguite ed esiti ERG 2.03/3
6. Piano di utilizzo delle terre ERG 2.04
7. Relazione agronomica-forestale ERG 2.05
8. Relazione Paesaggistica ERG 2.06
9. Calcoli preliminare delle strutture e degli impianti ERG 2.07
10.
Relazione sulle interferenze ERG
2.08
ERG 2.09
11. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
12. Elaborati economici: computo metrico estimativo, elenco prezzi
ERG 2.10
13. Piano particellare di esproprio unitari, analisi nuovi prezzi e quadro economico
ERG
2.11
14. Prime indicazioni per la stesura del PSC ERG
2.12
ELABORATI GRAFICI
Scala: Tavola
1. Corografia 1:10000 ERG 2000
2. Planimetria con individuazione dei lotti funzionali
1:5000 ERG 2001
3.1. Area golenale principale: planimetria (1 di 3) 1:500 ERG 2002/1
3.2. Area golenale principale: planimetria (2 di 3) 1:500 ERG 2002/2
3.3. Area golenale principale: planimetria (3 di 3) 1:500 ERG 2002/3
3.4. Area golenale principale: sezioni trasversali 1:100/1:100 ERG 2003
3.5. Area golenale secondaria: planimetria 1:500 ERG 2004
3.6. Area golenale secondaria: sezioni trasversali 1:100/1:100 ERG 2005
1:100/1:2000 ERG 2006
5.1. Carte storiche e schemi di lettura del territorio 1:10000 ERG 2007/1
5.2. Confronto stato di fatto e assetto di progetto 1:5000 ERG 2007/2
5.3. Area golenale principale: confronto stato di fatto e assetto di progetto
1:2000 ERG 2007/3
6.1. Planimetria generale 1:500 ERG 2008
6.2. Sezioni trasversali 1:500/1:500 ERG 2009
6.3. Manufatto di ingresso all’area (Lotto Ia)
INDICATA ERG 2010
6.4. Manufatto di regolazione (Lotto Ia) INDICATA ERG 2011
6.5. Immissione canale di scarico villoresi (Lotto Ia) e piste INDICATA ERG 2012
6.6. Manufatto di alimentazione e scarico zona di raro allagamento (Lotto Ib)
INDICATA ERG 2013
6.7. Sistemazioni paesaggistiche- Planimetria 1:500 ERG 2014
6.8. Nuovo alveo: planimetria e sezioni 1:500 ERG 2015
6.9. Sistemazioni paesaggistiche- Sezioni generali 1:500 ERG 2016
6.10. Sistemazioni paesaggistiche- Estratti tipologici planimetrici e di sezione
1:200 ERG 2017
7.1. Planimetria e profilo longitudinale INDICATA ERG 2018
7.2. Sezioni tipologiche di intervento 1:50 ERG 2019
8.1. Planimetria 1:1000 ERG 2020
8.2. Sezioni tipologiche di intervento 1:50 ERG 2021
3. Rilievi topografici
4. Profilo idraulico: Stato di fatto e progetto 5. Inserimento ambientale degli interventi
6. Area golenale principale
7. Deviazione collettore fognario (Lotto Ia)
8. Sistemazione del Torrente Guisa a valle dell’area golenale principale (Lotto Ia)
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
8.3. Sezioni trasversali 1:100/1:100 ERG 2022
8.4. Profilo longitudinale 1:100/1:1000 ERG 2023
9.1. Planimetria 1:500 ERG 2024
9.2. Sezioni trasversali 1:500/1:500 ERG 2025
9.3. Manufatto di regolazione INDICATA ERG 2026
9.4. Sistemazioni paesaggistiche - Planimetria 1:500 ERG 2027
1:500/1:200 ERG 2028
9. Area golenale secondaria (Lotto II)
9.5. Sistemazioni paesaggistiche - Sezioni generali ed estratti tipologici
di sezione
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Studio di Impatto Ambientale - Relazione
Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non tecnica
Studio di Impatto Ambientale – Allegato Cartografico
Studio di Impatto Ambientale – Elenco elaborati
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1219
Schema di protocollo di intesa per l’attuazione di interventi
integrati di bonifica e di riqualificazione ambientale dell’area
ex Ghiraf nel comune di Annicco
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i., in particolare l’art. 250, che dispone la realizzazione d’ufficio da parte dell’amministrazione
competente degli interventi di bonifica, qualora i soggetti
responsabili della contaminazione siano inadempienti
o non individuabili, e laddove non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati;
−− la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e s.m.i, che introduce una disciplina organica del procedimento amministrativo, in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità di stipulare accordi
tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 »Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i;
−− il regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2, che definisce le modalità di attuazione dell’art. 21 della legge
regionale 26/2003, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e alla concessione di contributi a favore dei
Comuni per la bonifica dei siti inquinati;
−− il decreto regionale della Struttura Governo locale del territorio e Sviluppo Unitario della DG Territorio e Urbanistica
del 20 dicembre 2007, n. 16188, che approva il documento contenente le linee orientative per l’incentivazione al
riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la
promozione sostenibile;
−− il programma regionale di sviluppo della X legislatura,
che prevede il riutilizzo e la riqualificazione delle aree dismesse e contaminate presenti sul territorio lombardo in
relazione all’obiettivo 245b.Ter 9,1 «Recupero, bonifica e
messa in sicurezza di siti inquinati»;
−− la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2013,
n. 576, che ha preso atto della proposta del Programma
Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo
del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (P.R.B.), prevedendo tra gli obiettivi la riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree inquinate, da
promuovere anche attraverso strumenti di marketing
territoriale;
Preso atto che:
•in comune di Annicco (CR), Via Cesare Battisti n. 20, in
un’area di circa 23.530 mq di superficie di proprietà della
Società Ghiraf Eredi di Ghidini Battista s.r.l. (di seguito ex
hiraf), sulla quale era ubicata una discarica abusiva di
scorie saline di alluminio,provenienti dall’attività produttiva della società stessa;
•gli interventi di rimozione e smaltimento delle scorie dall’area, condotti dal Comune, sono stati avviati e ultimati con
un costo complessivo di Euro 8.703.776,87 finanziati con i
contributi assegnati dalla Regione al Comune di Annicco,
nell'ambito della programmazione economico- finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 approvata
con d.g.r. 7/12641 del 7 aprile 2003;
•il comune di Annicco ha avviato l’azione di rivalsa nei
confronti del responsabile della contaminazione dell’area
ex Ghiraf;
Rilevato che:
•lo stato di contaminazione dell’area ex Ghiraf ha costituito grave pregiudizio ambientale e territoriale, oltre che
sociale ed economico - occupazionale;
•la riqualificazione ambientale dell’area ex Ghiraf si configura come attività di pubblica utilità e di interesse generale, in grado di ridefinire funzioni e destinazioni d’uso
compatibili con il contesto territoriale di riferimento;
•l’attuazione dell’intervento di bonifica dell’area ex Ghiraf,
oltre a contenere e ridurre il rischio sanitario e ambientale,
ha costituito condizione necessaria ai fini della sua riqualificazione ambientale;
•il recupero e la riqualificazione dell’area ex Ghiraf costitui-
sce elemento imprescindibile per la sostenibilità economico–finanziaria dell’azione di risanamento;
Constatato che la Regione e il Comune di Annicco (CR) intendono giungere, nel rispetto dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006,
all’individuazione consensuale e condivisa degli interventi di riqualificazione ambientale della predetta area, in coerenza con
gli obiettivi della bonifica e con l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio attraverso la sottoscrizione di un Protocollo
d’intesa;
Dato atto che la Giunta del Comune di Annicco con deliberazione n. 62/2013 (pervenuta in data 6 dicembre 2013 n. prot.
T1.2013.0048247) ha approvato lo schema di Protocollo;
Ritenuto pertanto di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato
A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto per Regione Lombardia dall’Assessore
all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per l’attuazione di interventi integrati di bonifica e di riqualificazione ambientale dell’area ex Ghiraf di Annico (CR), Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
di cui al punto precedente, procederà per Regione Lombardia
l’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile dott.ssa
Claudia Maria Terzi;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di
Annicco (CR);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che tutta la relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici
regionali.
Il segretario: Marco Pilloni
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO A
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI ANNICCO (CR) PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI
INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA EX GHIRAF
TRA
LA REGIONE LOMBARDIA, CON SEDE IN MILANO, PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1, RAPPRESENTATA DA……IN FORZA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N….DEL……
E
IL COMUNE DI ANNICCO, CON SEDE IN ANNICCO,
CONSIGLIO COMUNALE N…..DEL……….
………..
RAPPRESENTATO DA……….IN FORZA DELLA DELIBERAZIONE DEL
DI SEGUITO INDICATI ANCHE COME REGIONE E COMUNE O, INSIEME, LE PARTI
Richiamati
-
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modificazioni disciplina al Titolo V la
bonifica dei siti contaminati;
-
l’art. 250 del predetto decreto disciplina la bonifica da parte dell’Amministrazione;
-
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni introduce una
disciplina organica del procedimento amministrativo;
-
la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modificazioni prevede la promozione della
bonifica o della messa in sicurezza permanente, del ripristino e della riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati
contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree;
-
la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007”) all’art. 5 trasferisce ai Comuni le funzioni
relative alle procedure operative e amministrative inerenti agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione
e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune;
-
il decreto 20 dicembre 2007, n. 16188 approva le linee orientative per l’incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse
attraverso la promozione dell’edilizia sostenibile;
-
il regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 ““Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche” relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, che definisce le procedure di
esproprio delle aree da bonificare, le procedure ad evidenza pubblica e la concessione di contributi a favore dei comuni per la
bonifica di siti inquinati;
-
il decreto regionale 20 dicembre 2007, n. 16188 “Approvazione del documento “linee orientative per l’incentivazione al riutilizzo
delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell’ edilizia sostenibile”” che approva le linee orientative per
l’incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell’edilizia sostenibile;
-
il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura contempla obiettivi di bonifica delle aree contaminate presenti sul territorio
lombardo, in particolare l’obiettivo 245b.Ter 9,1 “Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati”.
PREMESSE
Riconosciuto che
-
lo stato di dismissione e di contaminazione di una area costituisce grave pregiudizio ambientale e territoriale oltre che sociale e
economico - occupazionale;
-
la riqualificazione ambientale dell’area contaminata si configura come attività di pubblica utilità e interesse generale, in grado
di ridefinirne funzioni e destinazioni d’uso compatibilmente al contesto territoriale di riferimento;
-
l’attuazione dell’intervento di bonifica dell’area, oltre a contenere e a ridurre il rischio sanitario e ambientale, costituisce condizione
necessaria ai fini della sua riqualificazione.
-
in Comune di ANNICCO, Via Cesare Battisti n. 20, in un’area di circa 23.530 mq di superficie di proprietà della Società Ghiraf Eredi
di Ghidini Battista S.r.l. (d’ora in avanti anche Ghiraf) era ubicata una discarica abusiva di scorie saline di alluminio – CER 100308
– per alcune tonnellate e di relative polveri – CER 100312 – per circa 30/40 mila tonnellate provenienti dall’attività produttiva della
società stessa;
-
il Comune di Annicco, con dichiarazioni nn. 844 e 845 del 27/03/2002, comunicava alla Regione la propria incapacità di sostenere
con proprio bilancio le spese relative alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti pericolosi depositati nell’area contaminata dalla
Società Ghiraf, e l’impegno a promuovere azioni di rivalsa per il recupero del credito nei confronti della stessa Ghiraf per le
somme anticipate dalla Regione per le operazioni di rimozione o smaltimento dei rifiuti pericolosi;
-
a seguito della sentenza n. 336/2004 del Tribunale Penale di Cremona e della condanna dei legali rappresentanti della Ghiraf
per la realizzazione in concorso tra loro della citata discarica abusiva di scorie saline di alluminio nello stabilimento di Annicco,
l’Amministrazione Comunale ha condotto e ultimato i lavori di bonifica con un costo complessivo di Euro 8.703.776, 87 IVA inclusa
attuati con finanziamento regionale;
Considerato che
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
-
il Comune di Annicco ha citato la Ghiraf presso il Tribunale di Cremona chiedendo all’A.G. di condannare la Ditta al pagamento
in suo favore della somma sostenuta per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi; tuttavia, a seguito di numerosi incontri e
valutazioni ampiamente illustrate ai competenti uffici regionali, il Comune di Annicco e la Regione Lombardia hanno concordato
di abbandonare il contenzioso civile e di recuperare l’area, gravata da privilegio speciale immobiliare;
-
il Comune di Annicco ha onorato finora tutte le spese legali, che ammontano ad Euro 32.184,96 e ha rappresentato alla Regione
Lombardia la difficoltà di affrontare il pagamento a saldo del contenzioso civile pari ad Euro 10.121; per far fronte a tali spese il
Comune ha già presentato (ai sensi dell’art. 9 comma 4 del r.r. 2/2012) richiesta di essere ammesso a finanziamento delle spese
relative al patrocinio legale, nella misura del 50 per cento in riferimento alle azioni legali e processuali intraprese, ovvero la metà
dell’importo illustrato al paragrafo precedente pari ad Euro 16092,48. Tale somma consentirebbe al Comune di onorare le spese
legali citate.
Tutto ciò premesso e considerato
Tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue
PARTE PRIMA
ELEMENTI GENERALI
Art. 1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2
Obiettivi generali
Il presente Protocollo ha l’obiettivo di sviluppare le azioni integrate e coordinate da parte dei soggetti sottoscrittori al fine di realizzare gli
interventi di riqualificazione ambientale dell’area di circa 23.530 mq di superficie ubicata in Comune di Annicco, Via Cesare Battisti n. 20.
Art. 3
Azioni prioritarie
Ai fini di cui all’art. 2, costituiscono azioni prioritarie l’acquisizione della proprietà dell’area da parte del Comune di Annicco,
l’individuazione da parte del Comune, in accordo con la Regione, delle destinazioni d’uso ammissibili per l’area stessa e la
conseguente riqualificazione ambientale ai fini della sua alienazione.
Art. 4
Ambito di intervento
L’ambito di intervento riguarda le aree e gli immobili di cui all’allegata planimetria (Allegato 1), aventi una superficie complessiva di
23.530 mq e identificati al Foglio 20, mappale 68 e al catasto fabbricati al foglio 20 mappali 14, 53, 55, 57.
PARTE SECONDA
IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO
Art. 5
Impegni del Comune
Il Comune di Annicco si impegna a porre in essere tutte le azioni tese a conseguire la proprietà dell’area per procedere alla
riqualificazione ambientale della stessa e alla sua alienazione. A tal fine, il Comune si impegna ad attivare tutte le azioni necessarie
per giungere all’acquisizione dell’area, qualora opportuno anche procedendo all’esecuzione forzata.
Il Comune si impegna inoltre, ai fini dell’alienazione dell’area, ad attivare le procedure previste dall’ordinamento per l’approvazione delle
opportune variazioni agli strumenti urbanistici, individuando, in accordo con la Regione, la destinazione idonea alla riqualificazione
urbanistica e ambientale dell’area e definendo le opportune agevolazioni sui parametri urbanistici compatibili con la riqualificazione
ai sensi dell’art.21 della l. r. 7/2012.
La riqualificazione dell’area stessa deve avvenire nel rispetto di elevati requisiti di sostenibilità ambientale.
Il Comune di Annicco si impegna a trasferire alla Regione le somme derivanti dall’alienazione dell’area fino all’importo massimo
di Euro 8.703.776,87 IVA inclusa, somme sostenute dalla Regione per i costi degli interventi di bonifica effettuati, previa deduzione
degli oneri sostenuti e da sostenere per i contenziosi in corso o futuri intrapresi nei confronti dei conferitori, fatto salvo le richieste che
risultassero già soddisfatte ai sensi dell’art. 6, ultimo periodo, oppure per eventuali spese tecniche aggiuntive connesse alle procedure
e alla valorizzazione dell’area ovvero per gli eventuali oneri legali e tecnici connessi a contenziosi generati dalla procedura di appalto
e/o all’esecuzione delle opere di bonifica comunque ai sensi di quanto previsto dal r.r. 2/2012.
Art. 6
Impegni della Regione
La Regione si impegna a supportare il Comune nell’attuazione della riqualificazione ambientale dell’area, anche mediante azioni di
marketing territoriale.
La Regione, per ottimizzare le scelte sulla riqualificazione dell’area, conduce insieme al Comune approfondimenti sulle caratteristiche
attrattive dell’area e sui vincoli derivanti dal contesto territoriale in cui la stessa è inserita e sulle conseguenti potenzialità di riuso,
anche in relazione alle previsioni della pianificazione regionale e provinciale.
La Regione si impegna a far fronte alle richieste del Comune per le spese legali sostenute, nei termini previsti dal r.r. 2/2012, in presenza
di adeguata disponibilità di bilancio e comunque a fornire il supporto necessario a concludere l’iter di acquisizione dell’area.
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
PARTE TERZA
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
Art. 7
Modalità di attuazione del Protocollo
Gli impegni assunti sono vincolanti per il Comune e per la Regione che si assumono, ciascuno per quanto di propria competenza e
responsabilità e nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L.241/90, l’impegno a porre
in essere nel minor tempo possibile tutte le azioni e le attività necessarie e a rendere celeri le procedure amministrative occorrenti per
l’avvio e il compimento di quanto previsto nel Protocollo.
Art. 8
Modificazioni e integrazioni
Le modificazioni e le integrazioni al Protocollo devono garantire un quadro di coerenza con gli obiettivi e le priorità perseguiti e sono
approvate con la medesima procedura di approvazione del Protocollo stesso.
Art. 9
Sottoscrizione, effetti e durata
Il Protocollo è approvato dal Comune e dalla Regione e sottoscritto dai rispettivi rappresentanti.
La durata del Protocollo è di 3 anni dalla sottoscrizione, salvo il raggiungimento degli obiettivi prefissati prima di tale termine.
Il protocollo può essere prorogato su richiesta delle Parti, da proporre almeno 60 giorni prima della scadenza.
Il presente protocollo è redatto in n. 3 originali.
ALLEGATI
Allegato 1: Planimetria dell’area;
…….lì……..
Per la Regione Lombardia
…………………………..
Per il Comune di Annicco
…………………………..
——— • ———
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
ALLEGATO 1
PLANIMETRIA DELL’AREA
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1224
Nomina dei componenti della commissione di controllo delle
aziende di servizi alla persona
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» e successive modificazioni ed
integrazioni»;
Datto atto in particolare che l’art. 15 di suddetta legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire la composizione,
la durata, l’entità del gettone di presenza ai componenti esterni, nonché le modalità di funzionamento della Commissione di
controllo delle Aziende di Servizi alla Persona;
Preso atto che la Commissione di controllo delle ASP costituita con d.p.g.r. 18 dicembre 2009 n. 14179 è scaduta in data
8 febbraio 2013;
Vista la d.g.r. X/1044 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto: «Determinazioni relative alla Commissione di controllo delle
Aziende di Servizi alla Persona in attuazione degli artt. 12 e 15
della l.r. 1/2003» con la quale è stata, altresì, approvata la nuova
composizione della Commissione di controllo delle ASP;
Dato atto che con il medesimo provvedimento viene stabilito, in particolare, che la Commissione di controllo delle ASP sia
composta da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale come segue:
−− tre componenti scelti tra i dirigenti della Giunta regionale
o degli enti del sistema regionale allargato di cui alla legge 30 agosto 2008, n. 1 «Legge regionale statutaria»
−− un componente scelto in una terna di nomi indicati
dall’A.N.C.I – LOMBARDIA
−− un componente scelto in una terna di nomi indicati
dall’UPL;
Vista le note pervenute il 31 gennaio 2013 prot. n. G12013.1539
e il 27 giugno 2013 prot. n. G1.2013.8988 con le quali A.N.C.I.
Lombardia designa la seguente terna di nomi:
−− Dott. Giuseppe Giuliano Olante
−− Dott. Roberto Colangelo
−− Dott. Giacomo Bazzoni;
Vista, altresì, la nota 5 giugno 2013 prot. n. 95/2013 con la
quale L’Unione Province Lombarde designa la seguente terna
di nomi:
−− Dott. Paolo Moretti
−− Dott. Alfonso De Stefano
−− Dott. Alberto Di Cataldo;
Ritenuto di procedere alla nomina dei cinque componenti
della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona in ragione dei requisiti e degli elementi curriculari dichiarati dagli interessati ;
Ritenuto di stabilire che l’incarico dei componenti della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona di cui
alla presente nomina termina il 31 dicembre 2015;
Dato atto che ai componenti esterni alla Giunta regionale e
agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale statutaria n. 1/2008 che non rivestano la qualifica dirigenziale in un
ente pubblico, verrà corrisposto un gettone di presenza pari a
€ 166,50, onnicomprensivo di ogni imposta e ritenuta di legge,
per la partecipazione all’intera seduta della Commissione;
Dato atto, altresì, che a tutti i componenti della Commissione
di controllo, viene riconosciuto un rimborso spese per le trasferte
pari al trattamento economico di missione del personale dirigenziale regionale, in conformità alle disposizioni vigenti e alle
situazioni soggettive dei singoli componenti;
Richiamata la l. r. n. 1/2003, che per la Commissione di controllo delle ASP prevede l’onere di rassegnare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato una relazione
puntuale sull’attività svolta annualmente, redatta nelle modalità
previste dalla dgr X/1044 del 5 dicembre 2013;
Vista la l. r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di nominare quali componenti della Commissione di controllo delle Aziende di servizi alla persona, in ragione degli elementi curriculari rilevati, i signori:
−− Paolo Diana Dirigente Giunta Regione Lombardia
−− Fabrizio De Vecchi Dirigente Giunta Regione Lombardia
−− Gianpaola Danelli Dirigente Giunta Regione Lombardia
−− Roberto Colangelo ANCI Lombardia
−− Alberto Di Cataldo UPL
2. di stabilire che l’incarico dei componenti della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona di cui al punto 1 termina il 31 dicembre 2015;
3. di stabilire che la Commissione di controllo delle ASP deve
rassegnare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale
e volontariato una relazione puntuale sull’attività svolta annualmente, redatta nelle modalità previste dalla d.g.r. X/1044 del
5 dicembre 2013;
4. di imputare la spesa derivante dall’attività della Commissione di controllo delle ASP al Cap. 1.01.103.322 nei bilanci regionali degli esercizi di riferimento
5. di notificare il presente atto agli enti ed ai soggetti
interessati;
6. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
D.G. Agricoltura
D.d.s. 10 gennaio 2014 - n. 76
Regime quote latte - Modifica per errore materiale del decreto
12653 del 23 dicembre 2013
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCM E DISTRETTI AGRICOLI
OMISSIS
DECRETA
1. di rettificare il punto 2) del decretato sostituendo il numero
di iscrizione all’Albo dei primi acquirenti latte di Regione Lombardia 485 con il numero 487;
2. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cadignano latte SCARL CF 03568130987 nella persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto del solito dispositivo del presente provvedimento.
Il dirigente della struttura ocm e distretti agricoli
Andrea Massari
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.G. Infrastrutture e mobilità
D.d.s. 19 dicembre 2013 - n. 12444
Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto
definitivo degli interventi per l’accessibilità e la messa a
standard della stazione di Grandate – Breccia sulla linea
ferroviaria regionale Saronno – Como
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETE FERROVIARIA E METROPOLITANA
Richiamati:
−− l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980 n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto»;
−− il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
−− l’accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e da Regione
Lombardia per l’attuazione della delega prevista dall’art.
8, comma 3, del decreto legislativo 422/1997, che assegna alla Regione, a partire dal 1 gennaio 2000, le funzioni
di programmazione ed amministrazione inerenti la rete
ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a
FERROVIENORD s.p.a.;
−− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni
delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997,
n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all’art.
1 stabilisce che l’Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2001;
−− la d.g.r. 6 agosto 2002 n. VII/10191 «Prospettive e criteri
per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria
regionale. Definizione degli interventi ferroviari finalizzati
all’attuazione del Servizio Ferroviario Regionale»;
−− il regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 per la
gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete
ferroviaria regionale in concessione;
−− la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
−− la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione
del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 - 2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate»;
−− la delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 1 «Aggiornamento
della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera
166/2007», che assegna al PAR FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro
per il periodo 2007 - 2013;
−− la delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 11 «Presa d’atto dei
programmi attuativi FAS di interesse strategico delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della Provincia
autonoma di Bolzano, con la quale, tra l’altro, il CIPE ha
preso atto del PAR FAS di Regione Lombardia a seguito
dell’istruttoria con esito positivo svolta dal MISE in ordine
alla verifica della coerenza e della efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10879 del
23 dicembre 2009 «Programma Attuativo Regionale del
Fondo Aree Sottoutilizzate 2007 - 2013 ai sensi del Quadro
Strategico Nazionale 2007 - 2013 e della delibera CIPE del
21 dicembre 2007, n. 166», con la quale è stato approvato
il Programma, così come esaminato e valutato positivamente dall’Organismo di Sorveglianza nella seduta del
26 novembre 2009 ed il relativo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. IX/3627
del 13 giugno 2012;
−− la determina del MISE trasmessa il 6 ottobre 2011 con cui
lo stesso Ministero mette a disposizione di Regione Lombardia le risorse FAS per il periodo 2007 - 2013 nel limite di
714,018 milioni di euro, come indicato nella delibera CIPE
dell’11 gennaio 2011, n. 1 «Obiettivi, criteri e modalità di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate,
selezione e attuazione degli investimenti per i periodi
2000 - 2006 e 2007 - 2013»;
−− il Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete
ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD
s.p.a., sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e FERROVIENORD s.p.a. e riconfermato nell’aggiornamento del Programma di interventi del predetto Contratto, approvato con d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011,
che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete
nonché gli impegni reciproci della parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009);
Dato atto che:
−− fra gli interventi previsti nella tabella B del Contratto di
Programma sopra richiamato è compreso, alla voce «Interventi per l’accessibilità e la messa a standard delle
stazioni», quello relativo all’impianto di Grandate Breccia
sulla linea regionale Saronno – Como;
−− tale investimento rientra tra gli interventi ammissibili dal
PAR FAS 2007 - 2013 (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC) alla Linea di azione 1.1.1 «Completamenti e
realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo
sviluppo competitivo sostenibile di Regione Lombardia»;
Considerato che FERROVIENORD s.p.a.:
−− con nota n. 4021 del 6 giugno 2008, protocollo regionale S1.2008.0022902 del 6 giugno 2008, ha presentato
istanza di approvazione in linea tecnica ed economica
del progetto definitivo degli interventi di adeguamento
dell’impianto di Grandate Breccia sulla linea ferroviaria
regionale Saronno - Como e ha provveduto contestualmente ad inviare gli elaborati di progetto ed il quadro
economico di riferimento dello stesso;
−− con nota n. 3318 del 6 maggio 2010, protocollo regionale S1.2010.0031126 del 7 maggio 2010, ha trasmesso ad integrazione della documentazione già inviata
l’aggiornamento di alcuni elaborati progettuali tra cui
il quadro economico modificatosi a seguito dell’inserimento nel progetto di un ascensore di capienza utile per
il trasporto di biciclette in sostituzione di quello previsto
originariamente;
−− con nota n. 7457 del 24 ottobre 2013, protocollo regionale S1.2013.0051276 del 25 ottobre 2013, ha trasmesso
ulteriore documentazione integrativa concernente, in
particolare, il piano particellare d’esproprio con correzione del numero di mappale e dell’intestatario della particella oggetto di occupazione temporanea ed il quadro
economico aggiornato a seguito dell’adeguamento alla
nuova aliquota IVA, sulle spese generali, dal 21% al 22%;
−− con nota n. 8830 del 16 dicembre 2013, protocollo regionale S1.2013.0058069 del 16 dicembre 2013, ha trasmesso il Verbale di validazione del progetto definitivo (art. 6
del Contratto di Programma);
Dato atto che FERROVIENORD s.p.a. con nota n. 8640 del 10
dicembre 2013, protocollo regionale S1.2013.0057296 del 10 dicembre 2013, ha garantito il finanziamento dell’intervento per
un importo pari a € 141.578,08 nell’ambito degli impegni definiti con l’Amministrazione Comunale di Grandate, in particolare
nella Convenzione sottoscritta il 27 giugno 2002 dalla stessa società ferroviaria con i Comuni di Grandate e di Como che prevedevano la realizzazione di un sottopasso avente funzione sia
di attraversamento ciclopedonale della sede ferroviaria che di
accesso agli impianti della stazione di Grandate Breccia;
Preso atto che il progetto consiste nella realizzazione di:
−− sottopasso ciclopedonale di stazione dotato di scale e
rampe di adeguata pendenza poste alle estremità dello
stesso e, in corrispondenza della banchina centrale, di
un corpo scale e di un ascensore di capienza utile per il
trasporto delle biciclette;
−− sopraelevazione della banchina centrale e di quella
adiacente al fabbricato viaggiatori e del prolungamento
della pensilina della banchina centrale;
Considerato che:
−− si è proceduto all’esame degli elaborati progettuali depositati da FERROVIENORD s.p.a. al fine di determinare la
congruità delle opere dal punto di vista tecnico ed economico - finanziario, valutando le modalità e gli strumenti
di attuazione del progetto, i tempi e i vincoli di realizzazione e verificando i costi di realizzazione degli interventi
Bollettino Ufficiale
– 45 –
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
nonché le disponibilità e le modalità di erogazione delle
risorse finanziarie;
−− il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia, con nota n. 1955/FB del 24 maggio 2010, protocollo regionale S1.2010.0039626 del 7 giugno 2010, ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sul progetto in esame, riservandosi di rilasciare il
provvedimento di competenza a seguito dell’esame con
esito favorevole del progetto esecutivo;
Rilevato che:
−− i costi delle opere, così come presentati nel quadro
economico aggiornato con nota n. 7457 del 24 ottobre
2013, protocollo regionale S1.2013.0051276 del 25 ottobre
2013, ammontano complessivamente a € 1.912.230,16;
−− il quadro economico è al netto dell’IVA sui lavori in
quanto la stessa è sostenuta dalla società appaltante
e, pertanto, recuperabile mediante i meccanismi di
detrazione di cui all’art. 19 del d.p.r. 633/1972, ovvero
mediante richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30 del
medesimo d.p.r. 633/1972 e al lordo dell’IVA sulle spese
generali;
Considerato che l’importo per la realizzazione delle opere pari
a € 1.912.230,16 è a carico dei seguenti finanziamenti:
−− per € 1.770.652,08 a valere sui fondi del PAR - FSC programmazione 2007 - 2013 disponibili sul capitolo di spesa
7394 del bilancio regionale di previsione 2014 – 2016 da
erogare nel corso del 2015;
−− per € 141.578,08 a valere su risorse garantite da FERROVIENORD s.p.a. che verranno interamente erogate nel
corso del 2015;
Atteso che eventuali economie derivanti dalla realizzazione
dell’intervento rientreranno nelle disponibilità del PAR Lombardia per la quota parte imputabile al Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione.
Vista la Scheda Istruttoria allegata come parte integrante e
sostanziale del presente decreto (Allegato 1)(omissis);
Ritenuto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta, di:
−− approvare in linea tecnica ed economica il progetto
definitivo degli interventi per l’accessibilità e la messa a
standard della stazione di Grandate Breccia sulla linea
ferroviaria regionale Saronno – Como in concessione a
FERROVIENORD s.p.a., il cui Elenco Elaborati (Allegato 2)
(omissis) e il cui Quadro Economico (Allegato 3)(omissis) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− demandare a FERROVIENORD s.p.a. l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni e assensi comunque denominati
eventualmente richiesti dalla normativa vigente per l’approvazione del progetto esecutivo;
Visti:
−− la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti della X Legislatura;
−− la delibera di Giunta regionale n. 140 del 17 maggio
2013 «III provvedimento organizzativo 2013» con la quale,
a decorrere dal 1 luglio 2013 l'ing. Carmine D’Angelo è
stato nominato Dirigente della Struttura Rete Ferroviaria e
Metropolitana;
−− Il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio
2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale – X Legislatura»;
−− il decreto del Direttore Generale n. 10106 del 6 novembre 2013 «Nomina del Responsabile del Procedimento
per gli interventi infrastrutturali individuati nel Contratto di
Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD s.p.a.» con il quale
l'ing. Carmine D’Angelo è stato nominato Responsabile
del Procedimento per l'intervento in oggetto;
DECRETA
1. Di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo degli interventi per l’accessibilità e la messa a standard
della stazione di Grandate Breccia sulla linea ferroviaria regionale Saronno – Como in concessione a FERROVIENORD s.p.a., la
cui Scheda Istruttoria (Allegato 1)(omissis), il cui Elenco Elaborati (Allegato 2)(omissis) e il cui Quadro Economico (Allegato
3)(omissis) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, del costo totale di € 1.912.230,16 di cui:
−− per € 1.770.652,08 a valere sui fondi del PAR - FSC programmazione 2007 - 2013 disponibili sul capitolo di spesa
7394 del bilancio regionale di previsione 2014 – 2016 da
erogare nel corso del 2015;
−− per € 141.578,08 a valere su risorse garantite da FERROVIENORD s.p.a. che verranno interamente erogate nel
corso del 2015.
2. Di dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità
dei lavori ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 4 aprile 2012
n. 6.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Programmazione Comunitaria e Attuazione del PAR 2007-2013 del
FAS (ora FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) ed alla Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari della Direzione
Centrale Programmazione Integrata.
4. Di pubblicare il presente atto sul BURL, ad esclusione degli
allegati, che restano depositati agli atti presso gli uffici della Direzione Infrastrutture e Mobilità.
5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente della struttura rete ferroviaria e metropolitana
Carmine D’Angelo
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.s. 30 dicembre 2013 - n. 12792
Concessione di proroga alla società Moto Italia s.r.l., con
sede in via Nino Bixio, 8, nel comune di Biandronno (VA), per
la presentazione del progetto di bonifica delle acque di falda
al 31 settembre 2014
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI
RIFIUTI E DELLE BONIFICHE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte
quarta;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, recante le
«Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art.
9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 – collegato 2007»;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno
2006, n. 2838, «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti
contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in
materia ambientale»;
Vista la d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007 con cui sono state
indicate le prime modalità di applicazione dell’art. 5 della citata
l.r. n. 30/2006;
Vista la d.g.r. n. 11348 del 10 febbraio 2011 che definisce le
linee guida in materia di bonifica di siti contaminati;
Vista la d.g.r. n. 3509 del 23 maggio 2012 che definisce le linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della
certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa
e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati;
Ricordato che nel territorio del comune di Biandronno, in provincia di Varese, è ubicato il sito della società Moto Italia s.r.l.;
Richiamato il decreto del Dirigente dell’ Unità Organizzativa
n. 7820 del 21 agosto 2013, di concessione di proroga alla società per la presentazione del progetto di bonifica della falda al
31 dicembre 2013;
Considerato che la società Moto Italia s.r.l., con nota del 17
settembre 2013 , agli atti regionali con protocollo n. 35632 del 25
settembre 2013, ha comunicato il cambio della ragione sociale
della società Husqvarna Motorcycles s.r.l. in Moto Italia s.r.l.;
Rilevato infine che con nota del 11 novembre 2013, agli atti regionali con protocollo n. 47257 del 28 novembre 2013, la società
Moto Italia s.r.l. ha chiesto una ulteriore proroga, al 30 settembre
2014, per la presentazione del progetto di bonifica della falda
superficiale, per:
−− imprevisti generali tecnici e organizzativi
−− necessità di integrare le indagini di caratterizzazione del sito
−− prevedere la copertura dei costi delle attività di bonifica
dei terreni e della falda;
Considerato che sul sito dello stabilimento della società è attivo un presidio idraulico a tutela delle acque di falda e per la
tutela della salute pubblica;
Ritenuto, per le motivazioni e considerazioni sopra riportate, di
indicare al 30 settembre 2014 la data entro cui dovrà essere presentato il progetto di bonifica della falda superficiale;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di prorogare alla data del 30 settembre 2014, il termine
entro cui la società Moto Italia s.r.l., con sede in via N. Bixio, 8,
del comune di Biandronno (VA), dovrà presentare il progetto di
bonifica della falda come previsto dal d.d.u.o. n. 11876 del 11
dicembre 2012;
2. di dare atto che sull’area dello stabilimento della società
Moto Italia s.r.l. è attivo il presidio idraulico, a garanzia di tutela
della falda idrica sotterranea;
3. di comunicare il presente atto alla società Moto Italia s.r.l.
con sede in via N. Bixio, 8, in comune di Biandronno, (prov. VA) e
di trasmetterne copia alla Provincia di Varese, ai comuni di Biandronno e di Ternate, all’ARPA Lombardia – Dip. di Varese e Sede
Centrale di Milano, all’ASL della Provincia di Varese;
4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello
stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL.
Il dirigente della struttura
Rocco Racciatti
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
D.d.s. 9 gennaio 2014 - n. 54
Ripristino dell’impianto idroelettrico dell’ex cartiera Villa sul
fiume Lambro, in comune di Briosco (MB). Proponente: società
Casiraghi s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi
del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
OMISSIS
DECRETA
1. di esprimere - ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del «progetto
di ripristino dell’impianto idroelettrico dell’ex Cartiera Villa sul fiume Lambro, in Comune di Briosco (MB)», secondo la soluzione
progettuale prospettata negli elaborati depositati dal proponente Casiraghi s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di
seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:
a. l’intervento dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/04 e secondo i contenuti del d.p.c.m. 12 dicembre 2005;
b. relativamente al successivo iter di autorizzazione/approvazione del progetto:
b1. dal punto di vista progettuale:
−− al fine di assicurare che la portata massima di progetto non venga superata, il progetto che sarà oggetto di autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003, oltre a dettagliare le opere in progetto, dovrà definire
puntualmente la proposta prevista per l’installazione del misuratore di portata derivata;
−− si dovranno chiarire i parametri progettuali utilizzati
per la definizione della potenza di concessione, con
particolare riferimento ai dati di portata (vd punti
successivi) e di salto utile (conformemente alle definizioni del r.r. 2/2006);
−− siano dettagliate le progettualità relative alle opere
di mitigazione previste nella documentazione agli
atti istruttori, le quali dovranno essere puntualmente
adottate così come tutte le precauzioni previste;
b2. dal punto di vista della compatibilità idraulica:
−− il rilascio dell’atto concessorio da parte dell’Autorità
competente dovrà essere subordinato al nulla osta
idraulico dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po –
AIPo sul progetto definitivo, sulla base di un’analisi del
rischio idraulico ai sensi artt. 38-39 delle NdA del PAI;
−− in particolare, sulla base delle indicazioni dell’Autorità idraulica competente, si dovranno adottare soluzioni progettuali tali da non incrementare il rischio
idraulico degli abitati rivieraschi - a monte e a valle
dell’opera di derivazione, in ogni condizione di regime idrico - quali l’adozione di organi mobili di ritenuta idraulica, tali da consentire la modulazione del
flusso idrico a seconda delle necessità;
−− sono comunque fatte salve e riservate le norme di
Polizia Idraulica di cui al r.d. n. 523 del 25 luglio 1904;
−− l’analisi del rischio idraulico e il nulla osta dell’Autorità idraulica competente dovranno essere inviati
all’Autorità competente in materia di VIA ai fini della
verifica di ottemperanza;
−− ogni variazione della proposta progettuale dovrà
essere presentata sotto forma di nuova istanza alla
competente Autorità idraulica (AIPo);
−− in considerazione delle problematiche di sicurezza
idraulica connesse al deflusso delle portate dalla
traversa in caso di portate di piena, è necessario
assicurare che gli organi ritenuta e di deflusso delle acque in condizioni di piena siano al massimo
della propria funzionalità, garantendone, pertanto,
un’adeguata manutenzione;
−− con riferimento alle problematiche di funzionalità
della rete di scarichi di acque meteoriche, con sezioni di sbocco nei tubi dei canali in cui è suddiviso
l’alveo fluviale a monte della traversa di derivazione
(come segnalato nelle Osservazioni pervenute da
parte del pubblico), in sede di autorizzazione finale
del progetto dovrà essere verificata la compatibilità
degli interventi in questione sulla base delle indicazioni e prescrizioni di cui al r.r. 24 marzo 2006 - n. 3
«disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di
acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
b3. con riferimento alla procedura di rilascio della concessione per piccole derivazioni d’acqua, demandando
le puntuali verifiche alla competente Provincia di Monza Brianza ai sensi del R.D. 1775/1933 e r.r. 2/2006 in
merito alla definizione delle portate disponibili nell’alveo, alla definizione del DMV (e sue modalità di rilascio
e misurazione), alle specifiche delle opere di captazione, utilizzo e restituzione delle acque derivate, ad eventuali interferenze con altre derivazioni, si segnala che:
−− si dovrà dettagliare la curva media di durata alla
sezione di Briosco calcolando le portate naturali
per le varie durate a Briosco a partire dalle portate naturali per le medesime durate alla stazione di
riferimento in funzione non del rapporto delle aree
dei rispettivi bacini, ma in rapporto alle portate medie annue naturali tra le due sezioni di Lambrugo e
Peregallo (utilizzando anche dati ARPA Lombardia –
disponibili sul sito ARPA o contattando il Servizio idrografico ARPA – per la stazione sul Lambro di Lambrugo a partire dal 2003 e per la stazione sul Lambro di
Peregallo di Lesmo a partire dal 1998), in modo da
considerare anche eventuali differenze nel coefficiente di assorbimento e nella pluviometria tra i due
diversi bacini; andranno utilizzati dati pluviometrici
coerenti con quelli di portata misurati/calcolati e,
quindi, riferiti agli stessi periodi di tempo;
−− il valore del DMV sia variabile in considerazione del
periodo stagionale (pari a 0,84 m3/s nel periodo
ottobre-maggio e pari a 1,09 m3/s nel periodo giugno-settembre) ed in conseguenza delle nuove elaborazioni che dovranno essere prodotte in merito alle portate del Lambro di cui al precedente punto, o
a seguito dell’approvazione da parte della Regione
Lombardia del Regolamento per l’applicazione dei
fattori correttivi del DMV (ex art. 31 comma 5 delle
NTA del PTUA);
−− in merito alle modalità di rilascio del DMV, il progetto
definitivo presentato in occasione della domanda
di autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003 dovrà
dettagliare le caratteristiche della luce sotto battente all’interno della traversa, e dimostrare con i calcoli idraulici necessari il corretto dimensionamento
della luce in relazione ai succitati valori di DMV garantendo che, nel caso siano disponibili nel fiume
Lambro portate pari o inferiori a quella di DMV, non
possa, fisicamente, avvenire prelievo d’acqua da
parte della captazione; inoltre, il progetto dovrà indicare in che modo verrà garantito che la luce risulti
sempre completamente disponibile per il transito
delle portate di DMV; infine, si dovranno definire le
modalità di misurazione in continuo della portata di
DMV;
−− si ottemperi ai disposti di cui all’art. 141 della
l.r. 31/2008 ed alla prescrizioni di cui alla d.g.r.
n. 16065/2004 a tutela dell’ittiofauna;
b4. relativamente alle opere di mitigazione/compensazione:
−− su indicazione del Parco Valle Lambro, sia valutata
la realizzazione di una struttura che garantisca la
continuità al transito in acqua di piccole imbarcazioni (canoe, gommoni) per finalità fruitive, di Polizia
fluviale e di Protezione Civile; il transito delle imbarcazioni e della fauna ittica potranno essere risolte in
un’unica soluzione tecnica concordata con il personale tecnico dell’Ente Parco;
−− dovranno essere approfondite le opere di mitigazione relative all’intervento in oggetto, finalizzandole
alla riqualificazione generale del contesto d’intervento ad oggi particolarmente degradato;
c. sia garantita una continua ed adeguata presenza d’acqua ai fini paesaggistici in ogni periodo dell’anno, non
necessariamente con il solo rilascio del DMV, ma anche
con una possibile modulazione delle portate transitanti
dalla traversa di derivazione, per i cui dettagli si rimanda
all’approfondimento sull’analisi delle portate presenti in
alveo da effettuare in sede di procedura per la concessione di derivazione di cui al precedente punto b.3;
d. in considerazione del riconosciuto valore documentale
dell’impianto della ex Cartiera, dovrà essere valutata la
– 48 –
Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014
possibilità di un eventuale recupero delle opere idrauliche
esistenti di valore storico e/o testimoniale;
e. entro tre mesi dalla realizzazione del progetto dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico post operam
finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore (in
particolare il differenziale notturno) e ad individuare e dimensionare eventuali misure di mitigazione che fossero
necessarie. Il programma di monitoraggio riportante modalità e localizzazione delle misure di rumore dovrà essere
inviato ad ARPA ed al Comune di Briosco per le verifiche
di adeguatezza. Al termine del monitoraggio dovrà essere
predisposta ed inviata ad ARPA ed al Comune di Briosco
un relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di
rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e
l’indicazione delle eventuali misure di mitigazione che a
seguito del monitoraggio risultassero necessarie nonché
dei tempi della loro attuazione;
f. qualora si persegua la progettualità auspicata dal Parco
Valle Lambro di realizzare un passaggio sulla traversa di
derivazione idoneo al transito delle canoe con fini fruitivi,
le banchine di attracco per le canoe dovranno essere realizzate con caratteristiche tali da consentirne la fruizione
in condizioni di sicurezza;
g. durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere applicati
gli accorgimenti e le procedure atte a mitigare l’impatto
degli inquinanti atmosferici prodotti dalle attività di costruzione e di cantiere, in particolare per il trattamento e
movimentazione del materiale nelle aree e piste di cantiere, per la protezione dal vento dei depositi di materiale,
per l’utilizzo di apparecchiature e macchinari adatti; in
particolare:
g1. dovrà essere prevista un’area di deposito temporaneo
dei rifiuti eventualmente originati in fase di cantiere;
g2.le operazioni di deposito dei rifiuti dovranno avvenire
nel rispetto dei limiti definiti dall’art. 183 - comma 1 lett. bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in modo tale che
siano evitati sversamenti e percolamenti delle acque
meteoriche attraverso i rifiuti; pertanto i rifiuti dovranno essere stoccati al coperto e, qualora suscettibili di
rilasciare effluenti liquidi, devono essere depositati su
superfici impermeabili oppure in contenitori dotati di
idoneo bacino di contenimento;
g3. dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti e terre e rocce da scavo al fine di non contaminare queste
ultime, rendendone altrimenti necessario il recupero o
lo smaltimento in impianti autorizzati;
g4.si predisponga un piano/protocollo d’intervento per
la gestione di eventuali depositi di rifiuti interrati rinvenuti nell’ambito delle opere di escavazione; tale protocollo dovrà prevedere modalità di comunicazione
agli Enti, caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti, modalità
operative di gestione, affidamento a terzi autorizzati
per le operazioni di rimozione e smaltimento, caratterizzazione dei suoli sottostanti ed avvolgenti;
g5.dovrà essere privilegiato il recupero dei rifiuti rispetto
allo smaltimento e pertanto dovranno essere individuati idonei impianti autorizzati al recupero dei rifiuti
provenienti dalle attività di cantiere e dalle operazioni
di manutenzione dei mezzi impiegati;
g6.dovrà essere minimizzata la possibilità che si verifichino fatti occasionali di sversamento di inquinanti al
suolo o in acqua mediante:
•l’impiego di mezzi a norma e sottoposti ad una manutenzione periodica adeguata;
•la realizzazione delle operazioni di manutenzione
dei mezzi esclusivamente nelle sedi autorizzate;
•la realizzazione delle operazioni di rifornimento dei
mezzi in aree opportunamente adibite e impermeabilizzate;
•la predisposizione di un piano di emergenza per il
contenimento di eventuali fuoriuscite;
•la sistemazione di sostanze inquinanti eventualmente stoccate in cantiere secondo le modalità previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
h. per quanto riguarda i volumi di terreni derivanti da scavi:
h1.si richiama l’esclusione dal campo di applicazione
della disciplina in materia dei rifiuti ai sensi dell’art.
185, comma 1, lett. c, del d.lgs. 152/2006 solo per il
suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, a condizione che sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato;
h2.ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo, i suddetti materiali inerti non riutilizzati internamente al sito,
dovranno essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli artt.
183, comma 1, lett. a), 184 – bis e 184 – ter del d.lgs.
152/2006;
h3.qualora gli stessi vengano utilizzati al di fuori del sito
di produzione, potranno essere gestiti come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006 a
condizione che sia presentato idoneo Piano di Utilizzo
ai sensi del d.m. n. 161/2012;
i. dovranno essere determinate le distanze di prima approssimazione (ed eventualmente le fasce di rispetto) delle
realizzande linee elettriche secondo i modelli di calcolo
esplicitati dal d.m. 29 maggio 2008;
2. la Provincia di Monza Brianza, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d’acqua è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente
punto 1, e a segnalare tempestivamente all’Autorità Competente eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29
del d.lgs. 152/06;
3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto
in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Competente;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente
Casiraghi s.r.l.;
5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione finale - e delle modalità di reperimento della stessa - la Provincia di
Monza Brianza, il Comune di Briosco, il Parco Valle Lambro, AIPo,
nonché ARPA Lombardia;
6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte
dispositiva del presente decreto;
7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia secondo
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro
60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del decreto
stesso.
Il dirigente
Filippo Dadone