Comunicato del CdA

Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.
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COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCREEN SERVICE BROADCASTING
TECHNOLOGIES S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 114, QUINTO COMMA, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO
1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO (IL “TUF”), IN
RELAZIONE AL PROGETTO DI BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2013 E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART.
2446 E 2447 DEL C.C. E DELL’ART. 74 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB NR. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)
***
Il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.
(di seguito “SSBT”, la “Società” ovvero l’“Emittente”) si è riunito in data 1 settembre 2014
per approvare il presente documento integrativo, emesso ai sensi dell’art. 114 comma 5 del
TUF, su richiesta inviata da Consob alla Società via PEC in data 27 agosto 2014,
La comunicazione di Consob fa riferimento ai seguenti documenti:
• Progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30.9.2013approvato dal CdA in data
4 agosto u.s.;
• Relazione redatta dagli amministratori ai sensi dell’art.2447 del c.c., pubblicata in data
6 agosto u.s.;
• Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea degli azionisti sul bilancio d’esercizio e
consolidato al 30.9.2013;
• Relazioni della Società di Revisione predisposte sul bilancio d’esercizio e consolidato
al 30.9.2013.
• Comunicato stampa del 30 giugno 2014 con il quale è stato reso noto che il CdA
“valutato il preminente interesse per la Società e per il Gruppo SSBT di preservare
l’operatività aziendale della controllata strategica Screen Service do Brasil (“SSdB”) che allo stato rappresenta un asset di rilevante strategicità per la Società - … ha
deliberato di rinunciare parzialmente al rimborso dei propri crediti verso la controllata
SSdB…”.
• Comunicati stampa relativi alla vendita del ramo aziendale di Tivuitalia S.p.A. in
concordato preventivo, diffusi nelle date del 12 giugno, 17 luglio e 6 agosto u.s., con i
quali è stato reso noto, rispettivamente, che:
(i)
la cessione dell’asset sarebbe avvenuta mediante asta indetta presso
l’intermediario Studio La Croce, entro i termini prestabiliti dall’avviso di
vendita pubblicato sul sito internet del medesimo studio;
(ii)
“nessuno dei tre soggetti che hanno regolarmente manifestato il loro interesse
all’acquisto del menzionato ramo aziendale ha inviato un’offerta vincolante
entro i termini previsti dall’avviso”;
(iii)
in data 5 agosto 2014 “la controllata Tivuitalia S.p.A. ha ricevuto dal Tribunale
di Brescia l’autorizzazione ex art. 167 L.F. alla stipula del contratto di gestione
interinale con il terzo offerente Canale Italia Srl e all’accettazione dell’offerta
irrevocabile di acquisto del proprio ramo d’azienda formulata da quest’ultima”
Con riferimento ai documenti sopra citati, la Società, al fine dei fornire una più completa
informazione in vista dell’assemblea dei soci convocata per il 2 settembre p.v. è stata invitata ad
integrare le informazioni rese nel Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30
settembre 2013 e della Relazione Illustrativa ex art. 2447 del c.c. con le seguenti informazioni
-1-
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1. Aggiornamenti in merito “alle trattative intraprese” in ordine ad un ipotetico percorso
concordatario con assuntore “nell’ambito del quale potrebbe configurarsi la
continuazione dell’impresa eventualmente in capo ad un soggetto terzo, con
conservazione del complesso aziendale in funzionamento …”, anche alla luce delle
avviate operazioni aventi ad oggetto la cessione degli assets SSdB e Tivuitalia S.p.A. [di
cui ai successivi punti 2. e 3.] e
3. Con riferimento all’ “esistenza di una offerta vincolante sottoscritta da un terzo e
datata 5 agosto 2014 … [relativa] tra l’altro, al 100% della partecipazione in Screen
Service do Brasil (“SSdB”) e ai crediti commerciali e finanziari … vantati da Screen
Service nei confronti della controllata brasiliana” riportata nelle relazioni della Società
di Revisione, indicare: (i) motivazione della cessione della partecipazione in SSdB,
anche tenuto conto di quanto riportato nel sopra citato comunicato stampa del 30
giugno 2014 in ordine alla sua rilevanza strategica; (ii) dettagli relativi all’offerente e
gli eventuali rapporti di correlazione dello stesso con codesta Società, ai sensi della
disciplina prevista dal Reg. OPC; (iii) valutazioni effettuate sulla congruità del prezzo
di cessione della controllata, indicando altresì gli elementi documentali a supporto delle
valutazioni effettuate; (iv) eventuali impatti della cessione sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di codesta società e del gruppo
In data 5 agosto 2014, a seguito di numerosi incontri tenutisi nelle settimane precedenti, e di un
percorso di due diligence svolto con l’ausilio dei propri consulenti, un operatore del settore (il
Potenziale Acquirente) ha formulato un’offerta (l’Offerta) per l’acquisto del ramo d’azienda
di proprietà della Società e, più in particolare, i marchi, i brevetti e le licenze, i contratti in corso
e le rimanenze di magazzino necessarie per dare esecuzione a detti contratti (il Ramo
d’Azienda). L’Offerta prevede anche l’acquisto della partecipazione nella controllata brasiliana
Screen Service do Brasil (SSdB) a condizioni tali per cui, oltre a corrispondere il prezzo per
l’acquisto della partecipazione, il Potenziale Acquirente si impegnerebbe anche a garantire alla
Società il pagamento (nell’arco di un periodo di tempo specificato) di parte dei crediti vantati
dalla Società nei confronti di SSdB. Nel corso del mese di agosto sono proseguite le trattative
con il Potenziale Acquirente, così come con altri terzi interessati, al fine approfondire e definire
il perimetro del Ramo d’Azienda con particolare riferimento ai dipendenti da trasferirsi e, inter
alia, valutare la possibilità e l’opportunità di un affitto dell’azienda anteriormente all’acquisto.
In ogni caso, la proposta formulata dal Potenziale Acquirente, non è stata accettata dalla
Società, in quanto tuttora oggetto di ulteriori negoziazioni. La Società comunque persegue al
contempo anche alternative negoziali diverse da quelle rappresentate dal Potenziale Acquirente.
Con riguardo all’Offerta si precisa che:
(i)
Il Potenziale Acquirente ha rappresentato che il proprio interesse all’acquisto del Ramo
d’Azienda e della partecipazione in SSdB deve considerarsi unitariamente, in quanto
assume rilevanza strategica ai fini della definizione di una proposta concordataria che si
basi suun’Offerta che valorizzi le possibili sinergie del Gruppo. Per queste ragioni, come
già precisato nel comunicato stampa del 30 giugno 2014, la Società ha deliberato la
parziale rinuncia dei proprio crediti nei confronti di SSdB.
(ii)
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Il Potenziale Acquirente non è parte correlata rispetto alla Società.
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(iii)
La valorizzazione di SSdB da parte di SSBT formulata dal Potenziale Acquirente non è
ancora stata oggetto di specifiche valutazioni predisposte con l’ausilio di soggetti terzi.
Tali valutazioni verranno effettuate in forma compiuta solo all’esito delle ulteriori
trattative (anche con altri soggetti) tuttora pendenti in merito alla cessione sia del Ramo
d’Azienda che di SSdB.
(iv)
L’accettazione dell’Offerta come attualmente formulata comporterebbe un ulteriore
significativo incremento del deficit patrimoniale. Gli effetti di un’eventuale cessione,
anche dal punto di vista finanziario, dovranno essere valutati dall’organo amministrativo
alla luce dello strumento che verrà scelto per risolvere la situazione di crisi aziendale.
2. Con riferimento alla vendita dell’asset Tivuitalia S.p.A. specificare: (i) la modalità di
selezione del terzo offerente Canale Italia Srl, anche tenuto conto dell’andamento della
procedura di asta rappresentato nei comunicati del 12 giugno e 17 luglio u.s.; (ii) gli
eventuali rapporti di correlazione della controparte con codesta Società, ai sensi della
disciplina prevista dal Regolamento Consob n. 17221/2010 (“Reg. OPC”); (iii) le
considerazioni effettuate sulla congruità del prezzo di cessione dell’asset, indicando
altresì gli elementi documentali a supporto delle valutazioni effettuate; (iv) eventuali
impatti della cessione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di codesta
società e del gruppo
E’ necessario preliminarmente ripercorrere i principali fatti relativi all’acquisizione della
partecipazione di Tivuitalia S.p.A, (“Tivuitalia”).
Tivuitalia è stata acquistata da SSBT nell’ambito della complessa operazione di acquisto della
società RRD Srl, conclusasi a gennaio 2009, che, a seguito degli approfondimenti condotti dal
Comitato di Controllo e Rischi nominato dal nuovo CdA di SSBT, è risultata riconducibile ad
una parte correlata sotto il profilo dell’interesse economico. Dell’operazione di acquisto di
R.R.D. S.r.l. e dell’azione di responsabilità promossa dal Cda è stata data ampia informativa in
occasione dell’Assemblea di SSBT tenutasi in data 31 ottobre 2013. Dalle valutazioni della
partecipazione di Tivuitalia Spa nel bilancio della conferitaria R.R.D. S.r.l. ne era conseguita
una contabilizzazione nel bilancio consolidato del Gruppo Screen pari a Euro 8 milioni
Anche come conseguenza di tale operazione, il CdA di SSBT di allora decise di diversificare la
propria attività, concentrando i futuri investimenti nell’attività di “Network Operator” (ovvero
di gestore di una rete televisiva), il cui business principale è riconducibile all’affitto di banda di
trasmissione ai “fornitori di contenuti” (ovvero agli editori televisivi).
Presupposto per l’investimento era l’ottenimento di una copertura pari almeno al 50% della
popolazione, che – secondo la convinzione dell’allora CdA di SSBT - avrebbe consentito, ai
sensi dell’art. 23, c.7 della “Legge Gasparri”, l’ottenimento dell’ambita qualifica di “operatore
di rete nazionale”.
A giugno 2011 il Ministero dell’Industria , smentendo l’opinione dell’allora Cda, negò lo
“status” di Operatore di Rete Nazionale.
Malgrado i numerosi contenziosi legali proposti dalla Società, l’opinione del Ministero
dell’Industria non si è mai modificata nel tempo e l’obiettivo di diventare un Operatore di Rete
Nazionale, presupposto sulla base del quale era stato ottenuto il finanziamento di 26 milioni
euro a luglio 20101, non è stato mai raggiunto.
Sempre sulla base del citato presupposto, il Cda di Tivuitalia ha acquistato, a partire dal 2010 e
1
In data 28 luglio la società ha ricevuto un finanziamento pari ad 26 milioni di Euro da parte di un Pool di banche
(BNL, Unicredit, Intesa)
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fino al 2012, impianti per la diffusione del segnale digitale e relative frequenze televisive in
tutte le regioni italiane, previo ottenimento di finanziamenti da parte della controllante SSBT.
L’investimento complessivo di SSBT in Tivuitalia è stato pari, fino a marzo 20122, ad Euro
52.590 migliaia.
A partire dal 2010, quando Tivuitalia è divenuta operativa come Network operator, e fino a
marzo 2014, quando è stata presentata la domanda di concordato, il fatturato cumulato di
Tivuitalia di quasi cinque anni è stato pari a circa Euro 15 milioni, ma gli effettivi incassi, (al
netto delle cessioni di credito necessarie agli investimenti per il Multiplex, delle rilevantissime
perdite di crediti rilevate sul cliente Interactive S.p.A., pari ad Euro 7.521 migliaia e su altri
clienti, contabilizzate nell’esercizio 2013 per Euro 1.274 migliaia, sono stati globalmente non
superiori a circa 1 milione di Euro.
Si ricorda che il Cda di Tivuitalia, nominato dal precedente Cda di Screen e composto da Cara
Goldenberg, Fausto Bernabei e Franco Ferri è rimasto in carica fino a gennaio 2013.
Da aprile 2013 SSBT si è inoltre attivata per individuare potenziali interlocutori interessati
all’acquisto o all’ingresso nel capitale di Tivuitalia, facendosi assistere da due advisor
finanziari (Banca Profilo e N+1 Syz), con una remunerazione esclusivamente definita su base
success fees) e procedendo parallelamente ad incontri a livello apicale con i principali operatori
del settore.
L’attività, condotta per tutto il 2013 è stata oggetto di un ulteriore approfondimento anche in
occasione del Cda del 6 agosto 2014 Gli interlocutori contattati, che potevano essere interessati
all’acquisizione di Tivuitalia per motivazioni di carattere industriale o per interesse ad un
investimento finanziario, sono stati circa 20. Non più di cinque hanno manifestato interesse
generico senza procedere ad un’offerta per carenza di fondi e/o di garanzie.
Negli ultimi mesi la difficile crisi finanziaria ha determinato la scelta di intraprendere un
percorso di ristrutturazione anche per la controllata Tivuitalia. Quest’ultima, dopo aver iniziato
un percorso di risanamento il cui primo passo è stato il deposito (presso il Tribunale di Brescia),
in data 28 gennaio 2014, di un ricorso ex art.161 6° comma l.fall. per la concessione di un
termine per la presentazione di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell’art.182bis l.fall. ovvero, in via subordinata, di una proposta di concordato
preventivo (accolta dal Tribunale di Brescia con provvedimento del 3 febbraio 2014 ed
assegnazione di un primo termine sino al 29 marzo 2014, successivamente prorogato, in data 4
aprile 2014, sino al 28 maggio 2014 e contestuale nomina del commissario giudiziale, dott.
Valter Seddio), ha presentato in data 28 maggio u.s. una domanda “piena” di concordato ex art.
160 l. fall. che prevede la cessione dell’azienda secondo le previsioni dell’offerta irrevocabile
d’acquisto del ramo aziendale composto, inter alia, dalle frequenze radio televisive, dalla rete di
trasmissione e diffusione, dalle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze, diritti d’uso e
permessi relativi all’attività dell’azienda, (nel seguito per brevità, rispettivamente, “Ramo
Aziendale” e “Offerta”) presentata da Canale Italia Srl (operatore del settore). I contatti con
Canale Italia, attivati inizialmente dall’amministratore delegato di SSBT sono stati poi gestiti
dal dr. Marco Sabatini, amministratore unico di Tivuitalia.
E’ stata presentata inoltre una proposta di soddisfacimento dei creditori, sostanzialmente basata
sulla stessa Offerta, così sintetizzabile:
- pagamento integrale dei costi in prededuzione maturati oltre che delle spese di giustizia;
- soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e dei relativi interessi;
2
In data 29 marzo 2012 l’assemblea dei soci di SSBT ha nominato un nuovo CdA, di nove Consiglieri, di cui otto
espressione della lista Screen Group S.p.A, facente capo ad Opera Sgr, subentrata nella gestione di fondo CNEPF
a luglio 2011.
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- soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale garantita dell’8% cui potrà
aggiungersi un eventuale earn-out sino alla percentuale prevista del 10,39%.
L’Offerta, irrevocabile per 60 giorni dal 26 maggio u.s. e successivamente prorogata fino al 12
settembre p.v. per effetto della proroga concessa il 25 luglio u.s., prevedeva l’impegno a
stipulare un contratto di gestione temporanea del Ramo Aziendale ed un contestuale contratto
preliminare di acquisto del medesimo Ramo Aziendale per il prezzo di Euro 4,5 milioni al
termine del periodo di gestione interinale della rete (con corresponsione di una prima tranche
del prezzo pari a Euro 1 milione all’atto della stipula del contratto definitivo di acquisto e di una
seconda tranche del prezzo pari al residuo importo di Euro 3,5 milioni entro 10 mesi dalla
stessa).
L’efficacia del contratto preliminare di cessione sarà sospensivamente condizionata (i)
all’omologazione del concordato preventivo di Tivuitalia e (ii) al rilascio, da parte delle
competenti autorità, della preventiva autorizzazione al trasferimento delle frequenze in capo al
terzo offerente/acquirente.
In sintesi, il contratto di gestione prevede la gestione temporanea dei rapporti afferenti il Ramo
Aziendale, con, inter alia, assunzione in proprio da parte del terzo acquirente di tutti i costi di
gestione (ivi compresi quelli relativi al personale dipendente oltre che ai contratti relativi alla
rete di diffusione) a fronte di un corrispettivo mensile pari ad Euro 10 migliaia.
Successivamente alla ricezione dell’Offerta, Tivuitalia ha verificato l’eventuale presenza sul
mercato di altri soggetti interessati all’acquisizione del Ramo Aziendale, svolgendo – sotto la
supervisione del Commissario Giudiziale, al quale è stata data costante e completa
informativa al riguardo – una procedura competitiva, pubblicando in data 5 giugno 2014 e 9
giugno 2014 sui quotidiani a diffusione nazionale (Sole 24 Ore e Corriere della Sera – così
come ripresi dai Comunicati Stampa della Società in data 12 giugno 2014) gli annunci
pubblicitari riportanti l’invito a presentare manifestazioni di interesse non vincolanti entro il
20 giugno 2014 ed a formulare un’offerta vincolante entro il successivo termine del 30 giugno
2014; alla scadenza di tale secondo termine, tuttavia, nessuno dei tre soggetti che avevano
preliminarmente manifestato il proprio interesse ha formalizzato una proposta vincolante di
acquisto, confermando quindi che l’Offerta rappresenta la effettiva e miglior valutazione che
il mercato attribuisce al Ramo Aziendale.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18 luglio u.s., il Tribunale di Brescia, con
provvedimento depositato in data 21 luglio 2014, ha ammesso la Società alla procedura di
concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.F., nominando Giudice Delegato il Dott. Gustavo
Nanni, confermando il Dott. Valter Seddio Commissario Giudiziale e convocando per il 17
ottobre 2014 l’adunanza dei creditori.
In seguito alla finalizzazione delle bozze di contratto di gestione e di cessione preliminare con
Canale Italia, ed al deposito di apposita istanza da parte di Tivuitalia, il Tribunale, in data 5
agosto 2014, assunto il parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha autorizzato la stipula
del contratto di gestione interinale e del contratto preliminare di cessione subordinando la stessa
autorizzazione al mantenimento della condizione sospensiva di omologazione del concordato e,
nella stessa data, Tivuitalia ha conseguentemente provveduto alla stipula dei contratti stessi con
Canale Italia. La selezione dell’acquirente, come descritto in precedenza, è avvenuta in seguito
alla ricezione dell’Offerta da parte di Canale Italia Srl (sulla base della quale è stata strutturata
la proposta di concordato preventivo) attraverso l’attivazione di una procedura competitiva –
sotto la supervisione del Commissario Giudiziale – che ha previsto la pubblicazione in data 5
giugno 2014 e 9 giugno 2014 sui quotidiani a diffusione nazionale (Sole 24 Ore e Corriere
della Sera) di annunci pubblicitari riportanti l’invito a presentare manifestazioni di interesse
non vincolanti entro il 20 giugno 2014 (con conseguente ammissione dei soggetti interessati,
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nel lasso temporale 21 giugno 2014 – 29 giugno 2014, ad una data room virtuale per
l’esecuzione di una due diligence industriale e legale) ed a formulare un’offerta vincolante
entro il successivo termine del 30 giugno 2014; alla scadenza di tale secondo termine, come
precisato in precedenza, nessuno dei tre soggetti che avevano preliminarmente manifestato il
proprio interesse ha tuttavia formalizzato una proposta vincolante di acquisto, confermando
quindi l’unicità dell’Offerta e la circostanza che i valori previsti nella stessa riflettano la
valutazione attribuita dal mercato al Ramo Aziendale.
In merito alla valutazione del Multiplex, può essere utile ricordare le recenti notizie di mercato.
Il 12 febbraio u.s. è stato pubblicato il bando e il disciplinare di gara per l’assegnazione di nuovi
diritti d’uso per frequenze televisive nazionali del digitale terrestre che prevedeva un’asta con
offerte economiche con rilanci competitivi: i canali erano divisi in tre lotti (L1, copertura
all’89,5%, L2, copertura al 91,1%, L3, copertura 96,6%), con una base d’asta pari a 30 milioni.
Il 15 aprile 2014 è stato reso noto il risultato del bando di gara: una sola domanda presentata,
quella del gruppo Cairo Communication e quindi per gli altri due lotti non è stata presentata
un’offerta, ad ulteriore conferma del difficile momento di mercato per i Brodcaster italiani.
Con riferimento quindi ai quesiti posti da Consob:
(i)
Le modalità di selezione dell’acquirente sono quelle previste nella prassi
in presenza di procedure concorsuali (asta competitiva) di cui si è data
ampia informativa nel presente paragrafo;
(ii) Canale Italia srl non ha alcun rapporto di correlazione con SSBT, ai
sensi della disciplina prevista dal Regolamento Consob nr. 17221/2010;
(iii) La congruità del prezzo è confermato dall’esito dell’asta, regolarmente
indetta ai sensi di quanto riportato al precedente paragrafo;
(iv) Gli effetti economici, e patrimoniali e finanziari della procedura di
concordato preventivo cui è stata ammessa Tivuitalia sono già stati
rilevati nel bilancio approvato il 4 agosto 2014. La valorizzazione
dell’assett a 4, 5 milioni di Euro, che saranno destinati al pagamento del
debito privilegiato e, per una percentuale stimata di circa l’ 8% del
valore nominale del debito chirografario, non consentirà alcun rimborso
dei finanziamenti versati da SSBT a Tivuitalia né alcuna valorizzazione
della partecipazione a vantaggio del socio SSBT. Per quanto attiene il
bilancio civilistico al 30 settembre 2013 di Screen: è stata svalutata
interamente la partecipazione, per un valore residuo pari ad Euro 44.087
migliaia (si ricorda che nel bilancio al 30 settembre 2012 la
partecipazione era stata già svalutata per Euro 8.503 migliaia);Per
quanto attiene il bilancio consolidato al 30 settembre 2013 del gruppo
Screen: pari ad Euro 41.089 migliaia (di cui 31.284 migliaia già
contabilizzate nel bilancio approvato, il 23 aprile 2014, dal Cda di SSBT
in continuità aziendale).
4. Considerazioni in merito ai rilievi mossi dal revisore (“PWC”) nelle relazioni di
revisione ai bilanci d’esercizio e consolidato, relativi: (i) alle modalità di valutazione
delle attività materiali e immateriali iscritte in bilancio nonché alle modalità di
svolgimento del test di impairment delle partecipazioni; (ii) alla mancata consegna della
documentazione societaria inerente i verbali delle riunioni consiliari del 16 luglio, 30
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luglio, 4 agosto e 6 agosto u.s.; (iii) alla non pervenuta risposta dal legale incaricato
circa le informazioni concernenti l’azione di responsabilità per l’operazione di
acquisizione del Gruppo R.R.D., deliberata dall’assemblea del 31 ottobre 2013;
di cui al punto (i)
Come riportato nella Premessa alla Relazione al Bilancio al 30 settembre 2014, (“Relazione
del 4 agosto”), il Bilancio approvato il 4 agosto 2014 dal CdA è stato redatto in mancanza
del presupposto della continuità aziendale, circostanza questa che ha comportato la
contabilizzazione di ulteriori svalutazioni e accantonamenti (pari ad Euro 38.306) oltre a
quelli già stanziati nel bilancio approvato in data 23 aprile 2014.
Preliminarmente si precisa che il Bilancio approvato dal CdA non è un bilancio di
liquidazione, essendo la società, alla data del 4 agosto, ancora attiva, ma un bilancio che
viene redatto in assenza di concreti presupposti di continuità aziendale diretta ed in presenza
di possibili scenari futuri di continuità indiretta degli assets aziendali.
In merito ai rilievi mossi dal revisore PwC nelle relazioni di revisione ai bilanci di esercizio
e consolidato, relativi alla valutazione delle immobilizzazioni delle attività materiali e
immateriali, si richiama a quanto riportato a pagina 81 della relazione finanziaria annuale
“Si precisa che l’assenza di documenti IFRS in grado di chiarire le difficoltà valutative
esistenti nella situazione di perdita del requisito della continuità aziendale e la necessità di
applicare integralmente i principi IAS/IFRS, hanno reso particolarmente complesso il
processo di predisposizione del Progetto di bilancio al 30 settembre 2013, essendo necessaria
la valutazione di ogni singolo principio IAS/IFRS applicabile, alla luce della specifica
situazione che contraddistingue le circostanze ed i fatti che caratterizzano la fase di vita della
Società. In tale situazione gli Amministratori hanno cercato di fornire una rappresentazione
contabile sostanzialmente conforme agli IFRS, tenendo anche conto del contenuto della
Guida Operativa 5 dell’Organismo Italiano di Contabilità (“I bilanci di liquidazione delle
imprese IAS compliant) nei limiti in cui la stessa sia stata ritenuta applicabile alla fattispecie
e non in contrasto con altre disposizioni degli IFRS.”
Si rimanda in particolare modo per quanto attiene alle modalità utilizzate per la valutazione
delle immobilizzazioni materiali (ammontanti ad Euro 729 migliaia) ed immateriali
(ammontanti ad Euro 596 migliaia) a quanto riportato a pag. 90 della Relazione Finanziaria
Annuale. L’effetto rilevato a bilancio per la mancanza del presupposto della continuità
aziendale è stato pari ad Euro 692 migliaia, quali svalutazioni dell’attivo3. Le
immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente a progetti relativi allo sviluppo di
prodotti o brevetti/marchi, mentre le immobilizzazioni materiali, si riferiscono
prevalentemente ad attrezzature di laboratorio o impianti, che potrebbero essere ceduti
singolarmente e/o complessivamente. Il CdA ha ritenuto pertanto che globalmente i valori
espressi in bilancio alla voce immobilizzazioni materiali e immateriali, constata la difficoltà
a reperire dati rinvenienti da transazioni di mercato, possano ragionevolmente esprimere un
fair value dei beni stessi.
Per quanto attiene la valutazione delle partecipazioni il CdA ha effettuato svalutazioni per un
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Vedasi pag. 182 della Relazione del 4 agosto
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totale di Euro 45.143 migliaia, di cui Euro 37.618 migliaia già previste nella Relazione
approvato il 23 aprile 2014 (“Relazione del 23 aprile”). In particolare sono state
interamente svalutate le partecipazioni detenute in Tivuitalia, per Euro 44.087 migliaia, in
Skylink per Euro 1.047 migliaia e RRD USA per Euro 9 migliaia per le motivazioni
illustrate nella Relazione del 4 agosto, a pag. 114.
Il valore della partecipazione detenuta in Screen Service do Brasile (“SSdB”), pari al 100%
del capitale sociale ammonta, nel bilancio al 30 settembre 2013, ad Euro 4.101 migliaia, ai
quali si sommano Euro 5.918 migliaia a titolo di crediti commerciali e finanziari4. Così come
riferisce la stessa Relazione dei Revisori i principi contabili internazionali di riferimento, con
riferimento all’impairment test, non escludono la possibilità di determinare il Fair Value
della Partecipazione attraverso il ricorso a modelli valutativi tra cui il DCF.
Ai fini della definizione del valore recuperabile della partecipazione nella Relazione del 23
aprile, basata sul valore d’uso della partecipazione, l’analisi dell’impairment test sulla
partecipata SSdB è stata affidata a un professionista indipendente, utilizzando la metodologia
del discounted cash flow. Le previsioni dei flussi di cassa operativi derivavano dal piano
economico finanziario 2014 – 2018, incluso nel piano di Gruppo approvato il 28 ottobre
2013. Le ipotesi principali con riferimento alla determinazione del valore in uso della
partecipazione erano i flussi di cassa operativi nel periodo di cinque anni coperto dalle
proiezioni, il tasso di sconto e il tasso di crescita utilizzato per la determinazione del valore
terminale.
Nella Relazione del 4 agosto, in mancanza del presupposto della continuità aziendale di
SSBT, il valore di recuperabilità della partecipazione si è basato, con i medesimi modelli
valutativi, su un nuovo piano redatto dal management della società brasiliana e predisposto
con criteri più conservativi rispetto al precedente, da cui si evince (i) una minore crescita dei
ricavi (ii) una marginalità di primo livello inferiore rispetto a quella attuale: il management
di SSdB ritiene infatti che la mancanza di continuità sulla capogruppo potrebbe comportare
per la società brasiliana la necessità di ricorrere a terzi per gli approvvigionamenti relativi ai
componenti attualmente prodotti da Screen e per il supporto nelle attività di ricerca e
sviluppo. Nel settore esistono infatti operatori e /o competitor in grado di garantire un
analogo supporto tecnologico. Anche in ipotesi più conservative, in termini di crescita di
ricavi e marginalità, il valore di recuperabilità della partecipazione risulta superiore al valore
di iscrizione della stessa in bilancio.
Come indicato nella Relazione dei Revisori “Il premio aggiuntivo da applicare al WACC per
riflettere la mancanza di continuità aziendale risulta opinabile per la mancanza di validi
elementi di supporto”: stante appunto la difficoltà di individuare un premio di rischio
aggiuntivo nel WACC, il management ha ritenuto validi i presupposti valutati ivi adottati,
che hanno comportato un duplice effetto (minori ricavi e minore marginalità) sul valore di
recupero della partecipazione, confermando il valore attualmente espresso in bilancio.
4
In data 30 giugno il Cda di SSBT, al fine di preservare l’operatività aziendale della controllata strategica SSdB.
Al fine di consentire alla controllata di continuare a partecipare alle gare pubbliche, ha deliberato di rinunciare
parzialmente al rimborso dei propri crediti verso la controllata SSdB per un importo pari a circa 2,34 milioni di
Euro con conversione in capitale sociale, al fine di ripristinare in SSdB un patrimonio netto positivo.
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Inoltre le considerazioni espresse da PwC, nel valutare la possibilità di determinare un Fair
Value attraverso la metodologia dei multipli espressi dai mercati azionari per società
comparabili, ovvero: 1) specificità del business di SSdb e dell’attuale situazione di non
continuità del gruppo, come limite all’individuazione di società pienamente comparabili 2)
risultati negativi nell’esercizio 2013 e stime sui risultati futuri considerati ancora incerti, non
risultano condivisibili dal CdA per i seguenti motivi: (i) Al 30 giugno 2014 SSdB ha
realizzato un EBITDA positivo di circa Euro 624 migliaia, pari al 13,9% del fatturato, (ii) a
seguito degli accordi transattivi con alcuni debitori (ex soci e manager e un istituto di
credito) formalizzati in data 21 agosto, 25 agosto e 28 agosto SSdB beneficerà di
plusvalenze, nell’esercizio corrente e nel prossimo, di circa 1,4 milioni di Euro (al lordo
delle imposte di legge), iii) la partecipazione SSdB è risultata assets strategico e
fondamentale ai fini delle trattative in corso di cui al punto 1.
di cui al punto (ii)
A causa della complessità della situazione aziendale e delle conseguenti verbalizzazioni
delle delibere consiliari, della numerosità delle riunioni, dello stretto termine imposto dalle
tempistiche (in particolare modo per i verbali del 4 e 6 agosto u.s.), i verbali del Consiglio,
alla data di emissione delle relazioni di PwC e Collegio sindacale, erano ancora in corso di
redazione e non disponibili. Si precisa che le riunioni dal 1 gennaio 2014 ad oggi sono state
ventidue, con un durata generalmente superiore alle tre ore per ogni riunione
di cui al punto (iii)
La mancata ricezione da parte di PwC della risposta del legale della società, incaricato per
dell’azione di responsabilità, parrebbe essere un mero disguido di ricezione di posta
ordinaria. Nella lettera reinviata alla società e a PwC in data 16 agosto u.s. il legale ha
confermato il contenuto di quanto già riportato in Relazione del 4 agosto a pagina 28.
5. Indicazione delle cause alla base delle perdite relative all’esercizio 2013 e al periodo 1
ottobre 2013 - 30 giugno 2014, tali da integrare la fattispecie prevista dall’art.
2447 del c.c., alla luce della circostanza che “in data 23 aprile 2014, in sede di
approvazione del progetto di bilancio e del primo resoconto intermedio di gestione
al 31 dicembre 2013”, da un lato “… veniva evidenziato un andamento del
fatturato in linea con le attese del piano industriale e finanziario, con un fatturato
consolidato pari ad 6,3 milioni di Euro”, dall’altro i dati preliminari delle vendite
al 31 marzo e al 30 aprile 2014, “smentivano in maniera significativa quanto era
emerso in sede di approvazione”, imponendo “l’esigenza di una rivisitazione
critica delle previsioni di breve periodo contenute nel piano … [e comportando
altresì] ... la necessità per il Consiglio di Amministrazione della Società di
procedere alla rinuncia alla procedura di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. F.”
Le perdite operative e le perdite di valore di alcune attività patrimoniali sono state indicate
ed illustrate nella Relazione del 23 aprile 2014: tale Relazione era stata predisposta sulla
base del presupposto della continuità aziendale, che appariva confermata dai dati di bilancio
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del primo trimestre, in linea con le previsioni piano. Gli Amministratori, sia nella Relazione
sulla Gestione che nelle Note al Bilancio, avevano illustrato diffusamente le motivazioni, i
fattori di incertezza e le condizioni che gravavano sul presupposto di continuità aziendale.
Nelle settimane successive all'approvazione della Relazione del 23 aprile, il CdA ha preso
atto di una serie di circostanze negative, ed in particolare modo delle basse performance di
fatturato rispetto al piano, che, modificando le prospettive finanziarie dei mesi successivi,
rendevano impraticabile il percorso di ristrutturazione intrapreso, che prevedeva il
pagamento di tutti i fornitori scaduti entro 120 giorni dall’omologa del provvedimento ex art.
182 bis, c.6.non aderenti all’accordo di ristrutturazione.
Conseguentemente, in data 28 maggio u.s., preso atto della mutata situazione il CdA ha
ritirato la Relazione del 23 aprile già approvata e ha provveduto a ritirare l'Accordo di
Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis della L.F. presentato al Tribunale di Brescia e
in attesa di omologa.5
In data 4 agosto 2014 il Cda ha nuovamente approvato la Relazione Finanziaria Annuale al
30 settembre 2013, provvedendo alla svalutazione delle poste patrimoniali attive che - per
effetto della mancanza del requisito della continuità aziendale - non potevano rimanere
iscritte al valore di funzionamento.
La tabella riassuntiva delle maggiori svalutazioni sul bilancio civilistico derivanti dalla
mancanza del requisito della continuità aziendale è contenuta a pagina 9 della Relazione del
4 agosto 2014: le maggiori svalutazioni sul bilancio di SSBT, apportate a seguito della
mancanza del presupposto della continuità aziendale, sono pari ad Euro 38.306 migliaia.
Le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, riportate a pagina 12 della
stessa Relazione, sono principalmente le seguenti:
a) ritardo nell’erogazione della nuova finanza, che ha subito diversi rinvii nel corso dei 18
mesi di trattativa;
b) perdita di capacità di approvvigionamento di componentistica, che ha determinato
l’impossibilità per la Società di consegne tempestive dei prodotti finiti, perdendo la
flessibilità per cui in passato è sempre stata in grado di aggiudicarsi commesse;
c) perdita di affidabilità presso i clienti, che temendo la perdita di continuità hanno preferito
orientare le proprie scelte di investimento (nonostante il riconosciuto standing del prodotto
Screen) verso i competitors;
d) la necessità della Società di ottimizzare le condizioni di incassi dai clienti, al fine di
preservare la tesoreria aziendale, selezionando clienti che fossero in grado di pagare anche in
modo anticipato le forniture;
e) ulteriore slittamento dei tempi di switch off, i cui effetti sono stati rilevanti soprattutto in
Brasile e Turchia;
f) mancato riconoscimento di provvigioni agli agenti, per carenza di liquidità, che ha
determinato la perdita del business in alcuni mercati (in particolare in Africa);
g) inserimento di un nuovo team di forza vendita in sostituzione del precedente, dimessosi
nel corso dei primi mesi dell’esercizio.
5
Vedasi il Comunicato Stampa della società del 29 maggio 2014.
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6. Motivazione del voto contrario espresso in sede di approvazione della Relazione
finanziaria annuale al 30.9.2013 “dal consigliere [Barbara Adami Lami] che rivestiva la
carica di amministratore delegato sino al 2 luglio scorso.
Il Consigliere Barbara Adami Lami, che ha rivestito la carica di Amministratore Delegato
fino al 2 luglio u.s., nella riunione del 4 agosto u.s., ha espresso voto contrario
all’approvazione della Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2013, senza fornire
motivazione al proprio voto.
Nella successiva riunione del 6 agosto u.s. ha confermato il proprio voto contrario,
precisando che:
(i) non contestava i numeri riportati nel progetto di bilancio d’esercizio e nel bilancio
consolidato;
(ii) a proprio avviso la relazione sulla gestione contiene alcune informazioni non coerenti
con i fatti;
(iii) non potendo esprimere un voto disgiunto, ha votato contro l’approvazione dell’intera
Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2013.
7. Considerazioni sulla necessità e relativa tempistica per il ripristino della funzione di
Internal Audit, a seguito della cessazione, nel maggio 2014, dell’attività da parte della
società di consulenza all’uopo incaricata;
La Società PKF Italia S.p.A. (“PKF”) è stata incaricata della funzione di Internal Audit il
22 settembre 2010 e ha svolto regolarmente la sua attività a partire dall’esercizio chiuso il
30 settembre 2011.
L’aggravarsi della situazione di tensione finanziaria ha costretto la Società a non erogare i
compensi ai Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale, ed interrompere i
pagamenti di numerosi consulenti. La società PKF ha quindi comunicato, prima
informalmente e poi ufficialmente in data 5 agosto 2014, l’impossibilità a proseguire
l’attività professionale svolta per adempiere alla funzione di internal auditor di SSBT, a
causa del mancato pagamento del proprio compenso.
Il Comitato di Controllo e Rischi ha sottoposto il tema all’attenzione del CdA nella
riunione del 30 luglio 2014, nel corso della quale è stata prontamente valutata anche la
possibilità di internalizzare la funzione di Internal Audit, soluzione però verificatesi al
momento non percorribile per mancanza di risorse interne disponibili che siano in possesso
dei requisiti richiesti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Il CdA ha
conseguentemente rinviato la discussione dell’argomento alla prima riunione utile,
procedendo – preso atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rassegnate in data 29 luglio 2014 dal
Consigliere esecutivo Barbara Adami Lami – a nominare il Presidente e Amministratore
Delegato Angelo Rodolfi alla carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi, con i compiti indicati dal Codice di Autodisciplina.
Si precisa che l’ultima Relazione di Internal Audit redatta da PKF, datata 21 maggio 2014,
documenta i controlli e le verifiche espletate in relazione a varie procedure aziendali e
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riporta nelle conclusioni una sostanziale soddisfazione degli obiettivi delle procedure
rispetto all’operatività delle funzioni aziendali e l’assenza di criticità di rilievo.
8. Aggiornamenti in merito allo stato di implementazione, da parte della società di
consulenza esterna all’uopo incaricata, dell’attività di predisposizione del risk
assessment e dell’integrazione del modello di organizzazione e gestione ex L.
231/2001;
La società Value Manager è stata incaricata, dall’amministratore delegato Barbara Adami
Lami, a giugno 2013, di procedere alla revisione del Modello Organizzativo e alla
predisposizione del risk assesment. L’amministratore delegato ha poi riferito, su richiesta
del Collegio Sindacale, che la società incaricata non ha consegnato la relazione definitiva
sul lavoro svolto e non ha concluso l’attività di risk assesment perché il compenso pattuito
è stato pagato solo in parte (Euro 6 migliaia su un totale di Euro 12 migliaia).
9. Considerazioni della Società in ordine al rilievo espresso nella Relazione del Collegio
Sindacale in relazione “all’adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di
controllata brasiliana, alla luce del manifestarsi di potenziali motivi di addebito ai
cessati amministratori di SSdB e
10. Aggiornamenti in merito alla duplice richiesta di fallimento promossa dagli ex
manager della controllata brasiliana SSdB (“fratelli Prado Rocha”) sia verso la stessa
SSdB, attuale principale debitore, che verso la Società, nonché aggiornamenti sulle
eventuali iniziative intraprese o da intraprendere da parte di codesta medesima Società
sulla vicenda;
In data 16 aprile 2014 i legali della controllata SSdB, approfondendo, su richiesta del CdA di
SSBT, lo stato delle iniziative giudiziarie promosse dagli ex manager della controllata (“fratelli
Prado Rocha“), confermavano che, presso il Tribunale di Minas Gerais, risultava depositata una
duplice richiesta di fallimento da parte degli stessi. La richiesta di fallimento, unitamente ad
ulteriori azioni esecutive su beni della controllata, era stata promossa sia verso SSdB, che verso
SSBT, in conseguenza del mancato pagamento del prezzo dovuto da parte della società ai
fratelli Prado Rocha per l’acquisto della quota di SSdB, pari al 25% del relativo capitale sociale.
Il CdA di SSBT aveva dato prontamente comunicazione
agli istituti di credito
dell’approfondimento ricevuto dai legali di SSdB.
In data 23 aprile 2014 il CdA ha provveduto ad integrare l’informativa riportata nella Relazione
finanziaria annuale al 30 settembre 2013, per recepire l’evento successivo alla data di
approvazione della medesima, avvenuta in data 8 aprile 2014.
In data 30 aprile 2014 la Società ha comunicato al mercato che: “I legali, nella propria
relazione, hanno evidenziato vizi formali nella presentazione delle richieste di fallimento, alla
data odierna non ancora legalmente notificate. Contestualmente gli avvocati stanno
esaminando i fatti gestori attinenti l’operatività dei Prado Rocha fino all’agosto 2013 che ha
determinato, tra l’altro, anche l’inadempimento contrattuale verso gli stessi Prado Rocha. E’
tuttavia all’esame la formulazione di una possibile transazione con le controparti”.
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In relazione all’adeguatezza del sistema di controllo, l’emersione di fatti gestori censurabili e
attribuibili ai fratelli Prado Rocha è stata rilevante nel determinare il loro allontanamento
dall’azienda nell’agosto 2013, e nella delibera del CdA di SSBT di nomina di un nuovo
comitato consultivo, composto dall’Amministratore delegato (Barbara Adami Lami) e da un
dirigente della società (Country Manager Brasile).
Sia il Comitato di Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale hanno evidenziato, più volte, la
necessità di implementare un maggiore presidio sulla sistema di controllo di SSdB.
Per quanto attiene la mancanza di riscontro informativo, lamentata nella Relazione del Collegio
Sindacale, l’ing. Rodolfi, recentemente nominato quale membro del Comitato Consultivo di
SSdB e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno, ha riferito, in data 29 agosto
2014 sia al Comitato Controllo e Rischi che al Collegio Sindacale, in merito ai fatti gestori
imputabili agli ex manager a seguito di una sua preventivata visita in loco. Tali fatti si
concretizzerebbero principalmente in comportamenti messi in atto eludendo le procedure di
controllo interno della società e del revisore contabile, aventi ad oggetto l’utilizzo improprio del
marchio Screen e delle risorse aziendali di SSdB.
L’eventuale azione di responsabilità e la stima del danno, valutata preliminarmente dagli
avvocati brasiliani, e la conseguente attività di richiesta di risarcimento del danno sono state
interrotte per la sopravvenuta transazione firmata in data 21 agosto 2014 con i fratelli Daniel,
Julio e Lucas Prado Rocha che prevede:
(i) L’estinzione di tutti i procedimenti giudiziali di recupero del credito, che avevano dato
luogo alla richiesta, da parte degli ex manager e soci, di un’istanza di fallimento su
SSbB e SSBT e a reiterate azioni esecutive sui beni della società brasiliana;
(ii) La conseguente desistenza dalle istanze di fallimento presentate, a danno di SSBT e di
SSdB, già depositata presso il competente tribunale in data 25 agosto 2014;
(iii) La definizione di un importo transattivo, per (a) 1,8 milioni di Reais, pari a circa Euro
578 migliaia, a saldo e stralcio del debito derivante dalla vendita a SSBT delle quote
possedute dagli ex manager in SSdB. Si ricorda che il debito per l’acquisto delle quote
del 25% della società brasiliana era pari a 4,6 milioni di Reais, (pari circa Euro 1.463
migliaia); (b) 200 migliaia di Reais (pari a circa ad Euro 64 migliaia), per un
contenzioso giuslavoristico promosso dagli stessi Prado Rocha.
L’accordo transattivo con i Prado Rocha prevede altresì la sospensione delle altre azioni
giudiziarie (atti di pignoramento sui conti correnti e decreti ingiuntivi), e la manleva a favore
degli ex manager (fatto salvo gli atti compiuti in contrasto con le clausole statutarie ed in
particolare la sottoscrizione da parte di Daniel Prado Rocha di un contratto di consulenza legale
per il valore di Reais 700 migliaia, pari a circa Euro 225 migliaia), per gli atti gestori compiuti
in costanza del loro mandato di amministratori di SSdB.
L’accordo è garantito mediante iscrizione di ipoteca di secondo grado sull’immobile presso il
quale si trova la sede della società (di proprietà di SSdB) per il valore di 1,8 milioni di Reais
(pari a circa 578 migliaia di Euro). Il pagamento è previsto mediante cessione di un credito di
un cliente, di pari importo, assistito da titoli di credito con scadenza ultima 30 ottobre 2014.
La definizione transattiva nei termini che precedono rappresenta per la società la migliore
soluzione possibile in considerazione del beneficio netto che ne consegue.
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11. Dettagli sulle modalità di utilizzo della liquidità messa a disposizione della Società
dalle banche, ad esito della stipula della Convenzione del 10 marzo u.s. ed allo stato
oggetto di attività di verifica da parte del Collegio Sindacale
Come riportato alla pag. 17 delle Relazione finanziaria approvata in data 23 aprile u.s., la
Convenzione sottoscritta con gli Istituti di Credito in data 10 marzo 2014 prevedeva:
“La concessione da parte degli istituti di credito, di nuove linee di credito prededucibili per uso
anche promiscuo ‘cassa’ e/o ‘autoliquidante’ a breve termine complessivamente pari ad Euro
4.000 migliaia (mediante trasformazione di parte delle linee di credito di natura ‘autoliquidante’
accordate da ciascun Istituto di Credito alla Data di Riferimento o mediante nuove erogazioni),
a sostegno delle esigenze legate al fabbisogno di capitale circolante”6
La concessione delle nuove linee di credito, (“Nuova finanza”) rientrava in uno dei punti del
piano di ristrutturazione, confluito poi nella sottoscrizione dell’Accordo con le banche
creditrici. L’accordo prevedeva inoltre il riscadenziamento del debito con il Pool di Banche a
medio lungo periodo e il mantenimento delle linee di autoliquidante. Le modalità di utilizzo
della nuova finanza sono altresì riscontrabili nella “Relazione in ordine all’attuabilità
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis”, redatto dal prof. Perrini,
paragrafo “Esame dei flussi finanziari per il soddisfacimento dei creditori estranei all’accordo
del Piano”, dove di prevedono, fra le fonti di finanziamento per la gestione dell’attività
aziendale, 4 milioni di finanziamento da parte degli Istituti di Credito.
Con comunicazione del 3 aprile u.s., la società richiedeva a tutte le Banche aderenti alla
Convenzione di modificare con un addendum l’Accordo, chiedendo che l’art. 5 delle
“Condizioni sospensive” prevedesse come condizione risolutiva la mancata ammissione di
Tivuitalia alla procedura di concordato preventivo anziché l’omologa del 182 bis, come scritto
in Convenzione, visto il mutato scenario comunicando altresì che alla data non era stato
utilizzato alcun importo di Nuova finanza, fatto salvo le spese riconosciute ai professionisti
incaricati degli accordi di ristrutturazione.
Come riportato alla pagina 21 della Relazione finanziaria approvata il 4 agosto u.s., la Società, a
decorrere dalla data del 10 marzo 2014, ha utilizzato gli importi messi a disposizione dagli
Istituti di credito a titolo di Nuova Finanza come segue:
- per Euro 572 migliaia per il pagamento delle spese ( dei professionisti incaricati dalla società
per gli Accordi di ristrutturazione, cosi come previsto dall’art. 8.19 della Convenzione,
- per Euro 889 migliaia, per il pagamento di spese indispensabili il prosieguo dell’attività
aziendale.
A partire dal 28 maggio 2014, conseguentemente al ritiro dall’accordo di Ristrutturazione ai
sensi dell’art. 182 bis, la Società non ha più potuto usufruire degli importi messi a disposizione
dagli Istituti di Credito. Successivamente a tale data gli istituti di credito hanno provveduto ad
6
Vedasi il capitolo “La crisi e le misure adottate dal Consiglio” pag. 11 della Relazione finanziaria annuale
approvata il 23 aprile 2014
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addebitare sui conti correnti accesi per la Nuova Finanza gli interessi maturati e l’importo di
Euro 80,4 migliaia per una lettera di credito a favore di un fornitore.
Milano - Brescia, 1 settembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.
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