www.siulpbari.eu “Collegamento SIULP” - Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia ANNO 19 - N. 3 - 1 FEBBRAIO 2014 - N. 3 - 15 FEBBRAIO 2014 N. 1278 Reg. Stampa Trib. Bari - Sped. Abb. Post. - Comma 20/C - Art. 2 - L. 662/96 - Fil. Bari + Siulp Corso di “Tecniche per la redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria” Vi confesso che in un primo momento avevo pensato di intitolare questo editoriale: “siamo tutti primi!”. L’ispirazione mi era stata data da un patetico vizio di taluni sindacalisti, responsabili di affermazioni fasulle rispetto alla rappresentatività associativa nella nostra provincia. La forza della menzogna è stata così convincente che talvolta sono stato costretto a rassicurare i nostri iscritti del fatto che il Siulp è ancor oggi il sindacato più rappresentativo in terra di Bari. Però, dopo aver avuto l’ufficialità dei risultati al 31 dicembre 2013, ho cambiato idea sul titolo. Infatti, l’eccellente performance del Siulp a livello locale sbugiarda ancora una volta i soliti detrattori, dimostrando quanto la nostra organizzazione abbia una marcia in più rispetto agli altri. Allora godiamoci insieme il momento, che assume un valore aggiunto se consideriamo altri fattori negativi, tra cui una politica della sicurezza al ribasso, una diffusa incapacità gestionale della classe dirigente, la deriva populista di alcune sigle sindacali. Al netto delle fandonie, la verità dei numeri ci racconta che nell’ultimo biennio il Siulp barese ha avuto un incremento di iscritti pari all’otto per cento. Un risultato che mi riempie d’orgoglio e mi fa comprendere come le scelte intraprese all’inizio del mandato, affidatomi solo nel gennaio del 2012, si siano dimostrate efficaci, come ad esempio: l’aver puntato sul rinnovamento dei quadri sindacali, senza per questo rinunciare al prezioso contributo e alla comprovata esperienza di alcuni colleghi in pensione; l’aver proposto corsi di formazione sindacale; l’aver collaborato con lo Studio Legale La Scala e l’Associazione Gens Nova nella realizzazione di eventi come quello del Corso per Pubblici Ufficiali; l’aver cercato un constante dialogo con l’amministrazione senza mai rinunciare a condannare con fermezza qual- In data 22 febbraio p.v., alle ore 09.00, presso l’Aula Conferenze del Centro Polifunzionale della P.S. di Bari, via Cacudi nr.3, si terrà il 1° Corso di “Tecniche per la redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria aggiornate alla recenti normative”, con Relatore il Prof. Avv. Antonio Maria LA SCALA (Avvocato Penalista del Foro di Bari e Docente Diritto Penale presso l’Università LUM Jean Monnet). Si tratta del primo corso di aggiornamento professionale organizzato della Segreteria Provinciale Siulp Bari e si svilupperà secondo un approccio pratico alle tecniche di redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria al fine di consentire una maggiore padronanza e consapevolezza degli strumenti normativi afferenti allo status di P.U. La frequenza del corso è gratuita ed aperta a tutti i colleghi appartenenti alla Polizia di Stato, iscritti e simpatizzanti. Il numero massimo sarà pari a 280 partecipanti, che riceveranno conferma alla richiesta di iscrizione da stampare e consegnare all’accesso al personale addetto. La presente O.S. si riserva, in caso di numero di domande superiore alla disponibilità, di confermare la partecipazione prioritariamente ai colle- RICHIESTA CASCHI U-BOTT Pagina 3 siasi atteggiamento lesivo dei diritti dei colleghi; non aver desistito davanti all’arroganza di alcuni dirigenti, sprezzanti persino delle decisioni dei giudici; non aver rinunciato al diritto di critica sindacale, nonostante la convinzione di qualche dirigente nel pensare che sia in ancora in vigore la Lex Iulia maiestatis. Tutto questo, però, non sarebbe mai stato realizzato senza l’impegno di tutti gli iscritti, i componenti del Direttivo e della Segreteria Provinciale. Allo stesso tempo questo brillante risultato non può e non deve renderci appagati. Pertanto anche per il 2014 è nostra intenzione rafforzare sempre di più il nostro impegno sindacale affinché in provincia di Bari ci sia sempre + Siulp.. Michele Saracino Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [email protected], indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell’apposito elenco dei destinatari di questo servizio. ghi in regola con l’iscrizione Siulp Puglia anno 2014. A seguire verranno confermate le richieste pervenute secondo ordine cronologico di presentazione. L’iscrizione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail forming.siulpbari@gmail. com, mediante mail secondo le seguenti procedure: • Per iscritti Siulp Puglia: mail con oggetto “Iscrizione corso aggiornamento 22.02.2014 Siulp” riportante Nome e Cognome, Ufficio e sede di appartenenza, ID personale e recapito telefonico del partecipante ed in allegato copia digitale del modulo di iscrizione firmato dall’interessato; • Per Simpatizzanti non iscritti: mail con oggetto “Richiesta iscrizione corso aggiornamento 22.02.2014”, riportante nome e cognome, Ufficio e sede di appartenenza e recapito telefonico del partecipante ed in allegato copia digitale del modulo di iscrizione firmato dall’interessato. I moduli di iscrizione saranno disponibili sul sito www.siulpbari.eu. Le richieste di iscrizione potranno essere tramesse nel periodo compreso tra i giorni 01.02.2014 e 10.02.2014. SCEGLI SIULP… SCELTA DI DIRITTI… Riordino delle Carriere: continua il confronto con l’Amministrazione Nella mattinata del 30 u.s. si è tenuto il quarto confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali sull’ipotesi di Riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza. La delegazione del Dipartimento di PS, presieduta dal Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi, era composta dai Prefetti Aiello - Direttore Centrale delle Risorse Umane, Valentini - Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale della Pubblica Sicurezza e dal Vice Prefetto Ricciardi - Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sin- dacali, oltre che dai dirigenti capi servizio dei diversi ambiti di interesse delle materie oggetto del confronto. L’incontro si è rivelato utile per proseguire il confronto con l’Amministrazione sulle linee guida della legge delega per il Riordino delle carriere. Tutte le Organizzazioni Sindacali presenti hanno sottolineato come, ad oggi, non siano ancora disponibili alcuni dati essenziali per la definizione della fase transitoria e a regime dei passaggi tra qualifiche e tra i vari ruoli. Sul punto, da parte dell’Amministra- zione è stata manifestata disponibilità ad accogliere quanto richiesto dalle OO.SS. Pertanto, i lavori del Tavolo per il Riordino continuano a ritmo serrato presso il Dipartimento, così come il confronto e i contatti quotidiani tra i Sindacati della Polizia di Stato che sono compatti e determinati, come non mai, nel rivendicare una Riforma dei ruoli e delle qualifiche equa e veloce. La riunione è stata aggiornata alle ore 10.30 del prossimo 5 febbraio. ANNO 19 - N. 3 1 FEBBRAIO 2014 N. 4 15 FEBBRAIO 2014 Rimborso spese di cura Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione al diritto al rimborso delle spese di cura in caso di infortunio occorso in servizio. Il rimborso, da parte dell’Amministrazione, spetta per tutte le spese sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e protesi, solo per la parte eccedente quella a carico degli enti assistenziali o previdenziali ed indipendentemente dal diritto all’equo indennizzo. La richiesta deve essere presentata nella stessa domanda di riconoscimento della causa di servizio, oppure con domanda a parte, da presentarsi entro sei mesi dall’evento dannoso (articolo 42 DPR 686/1957). Sull’istanza decide il Ministro dopo il riconoscimento della causa di servizio. Con la circolare n. 555/B2a15/3, del 10.7.2000, sono state, in ultimo, impartite direttive in merito ai tempi e alle modalità per avere il rimborso delle spese di cura per invalidità dipendenti da causa di servizio (cure termali, acquisto farmaci, accertamenti diagnostici e assistenza medico legale). Al fine di evitare ritardi nei pagamenti è opportuno presentare, entro e non oltre 30 giorni, istanza di rimborso delle spese sostenute corredata dai seguenti dati: • dati personali (data e luogo di nascita, residenza, CAP); • codice fiscale; • qualifica; • sede di servizio; • recapito telefonico; • modalità di pagamento, specificando se il rimborso debba avvenire mediante accreditamento sul proprio conto corrente bancario (in tal caso indicare la banca, il numero di c/c bancario e i codici ABI/CAB) o attraverso il conto corrente postale (indicare il numero di c/c postale), o tramite Banca d’Italia. Relativamente alla documentazione da allegare, (circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 13.11.1997), occorre produrre: • fotocopia della prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi, il tipo di cura prescritto la relativa durata; • attestazione originale dello stabilimento termale comprovante le cure effettuate e la durata del periodo; • fattura originale debitamente quietanzata e regolarizzata ai fini fiscali, relativamente alle spese di soggiorno e di altre eventuali spese complementari (quali massaggi, ecc.) effettuate in appositi stabilimenti. Per la richiesta di rimborso di farmaci, le notule mediche (nel caso in cui la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita in copia) con la prescrizione dei farmaci e la diagnosi firmate dal medico, devono recare l’indicazione del prezzo, la data dell’acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Inoltre l’interessato dovrà presentare una dichiarazione dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi. Per la richiesta di rimborso di fatture o ricevute relative ad accertamenti diagnostici, occorre allegare la prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi ed il tipo di accertamento diagnostico da effettuare, e la fattura originale. Anche in questo caso dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rim- borso da parte di terzi. La prima volta che si inoltra istanza di rimborso, relativamente ai casi sopra specificati, si dovrà allegare anche copia autenticata del decreto di riconoscimento della causa di servizio. La Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che la procedura di rimborso delle spese sostenute dai pubblici dipendenti (i quali non sono beneficiari di copertura assicurativa INAIL) per gli oneri relativi a visite mediche, cure, accertamenti diagnostici, medicinali, ricoveri e protesi non assicurati dal S.S.N., sempre che gli stessi siano ritenuti necessari e le infermità che ne determinano l’effettuazione siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio - trova fondamento normativo nel D.P.R. 10/171957 n.3 articolo 68 comma 8, e nel D.P.C.M. del 5/7/1965. Come già anticipato, le istanze di rimborso delle spese sostenute debbano essere presentate nel termine di 30 giorni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o dalla sua notifica ai dipendenti se avvenuta in data successiva, senza possibilità di rimborsi per infermità manifestate in servizio ma dallo stesso non dipendenti, né di anticipazione da parte dell’Amministrazione di spese per infermità “palesemente” (esempio eventi traumatici) determinate dal servizio. Una questione particolare è quella riguardante gli accertamenti diagnostici per il controllo dell’eventuale positività all’HIV in caso di evento a rischio. A riguardo, la circolare n. 850/A.P.24.2824 del 5/7 u.s. della citata Direzione avente come oggetto “Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato Molto spesso vengono rappresentate perplessità ed incertezze in relazione ai provvedimenti di mobilità interna con particolare riferimento ai mutamenti di incarichi e funzioni all’interno degli uffici. Al riguardo, occorre rappresentare che il Dipartimento della P.S., con la circolare 555/pers/12207/5.v-3 del 20 dicembre 2006, ha reso noto che l’avvocatura Generale dello Stato si è pronunciata sulla problematica riguardante l’applicabilità delle garanzie partecipative contemplate dalla legge n, 241/1990 - con particolare riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed alla motivazione, nell’ipotesi di “trasferimenti interni” di dipendenti della Polizia di Stato che comportino solamente un mutamento di funzioni o di incarico nell’ambito della stessa sede di servizio. Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, si é più volte espressa nel senso che il passaggio da un ufficio all’altro nell’ambito della stessa sede (coin- cidente con l’ambito territoriale del Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio, sicché non richiede le medesime garanzie procedimentali quali la comunicazione di avvio del procedimento - previste per i trasferimenti in senso stretto. Nei trasferimenti interni, infatti, vengono in considerazione scelte e assetti organizzativi che attengono specificatamente alle competenze dell’Amministrazione e alla sua esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto si riscontra nei trasferimenti da una sede all’altra. Tuttavia, rimane fermo l’obbligo di fornire l’informazione sindacale preventiva, ai sensi del DPR 164/2002 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito dal DPR n. 164/2002 (art. 25 e. 3) nonché di acquisire il nulla osta dell’O.S. di appartenenza prima di disporre, a norma dell’art.36 c. l del DPR n. 164/2002, il trasferimento in uffici diversi da quelli di appartenenza, nell’ambito della stessa sede di servizio, del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. delle Forze di Polizia rappresentative sul piano nazionale. L’avvocatura Generale ritiene che, allo stato attuale dell’orientamento giurisprudenziale, si possono, ritenere inapplicabili le garanzie partecipative per il trasferimento interno di un funzionario di Polizia che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, mentre si pone su un piano diverso il dovere di motivazione - previsto in termini generali dall’art. 3 della legge 241/90 - anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l’organizzazione amministrativa e il personale sicché non può essere derogato neppure riguardo ai semplici “trasferimenti interni”. In linea generale, quindi, il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell’ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà, essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di Aggiornamento delle norme di profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato” riguarda principalmente la pianificazione della procedura della profilassi post-esposizione, che costituisce un obiettivo prioritario ed irrinunciabile per la tutela della salute del personale della Polizia di Stato. Nella stessa circolare, viene tra l’altro, indicata la necessità di avviare tempestivamente, preferibilmente entro 1-4 ore dall’evento a rischio, presso i Centri di Riferimento o i Pronto Soccorso Ospedalieri idonei a dar corso alla profilassi post esposizione, i dipendenti che abbiano riportato un incidente in servizio che comporti un contatto considerato a rischio, e di promuovere con tali strutture l’adozione di un protocollo di collaborazione che renda il più rapida possibile la fruizione da parte del personale delle opportune procedure sanitarie. Le eventuali spese di carattere diagnostico o farmaceutico non coperte dal SSN poste a carico del dipendente potranno essere rimborsate in tempi brevissimi ove instaurata la procedura prevista dalla legge 173/1952 n. 157, mediante la compilazione del Modello “C”, che comporta un giudizio “immediato” sulla dipendenza da causa di servizio da parte del direttore dell’Ospedale Militare competente, e quindi la possibilità di evadere in tempi altrettanto rapidi la istanza di rimborso o di preventiva autorizzazione per le ulteriori spese di carattere sanitario che dovessero essere sostenute. Gli esami diagnostici per il controllo nel tempo della eventuale positività all’HIV effettuati su disposizione del Sanitario della Polizia di Stato vengono svolti direttamente a spese dell’Amministrazione. ● servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. Solo quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l’esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza. La stessa Avvocatura ha, infine, evidenziato che negli uffici a carattere interforze composti sia dai personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile che dal personale ad ordinamento militare - il dovere di motivazione non può essere derogato, per comprensibili esigenze di uniformità di, gestione del personale amministrato, neppure qualora l’assegnazione ad altro ufficio riguardi il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche se da un punto di vista ordinamentale questi non vantano una posizione giuridica tutelata in ordine alla conservazione dell’ufficio o della sede di servizio. ● ANNO 19 - N. 3 1 FEBBRAIO 2014 N. 4 15 FEBBRAIO 2014 Cie e Cara Bari: richiesta servizio continuativo Caschi U-Bott Qui di seguito si riporta una nota della Segreteria Provinciale Siulp indirizzata al Questore di Bari: “Nelle festività natalizie appena passate, è tornata in grande evidenza la questione legata alla sicurezza ed ordine pubblico delle strutture C.i.e. e C.a.r.a. di Bari Palese. Il clamore mediatico suscitato dai gravi episodi di violenza, rimbalzati su tutti i maggiori network di informazione televisiva e telematica, avvenuti all’interno del Centro di Identificazione ed Espulsione, seguono a distanza di pochi mesi altri episodi avvenuti nell’altra struttura dedicata ai Richiedenti Asilo, riportando alla memoria altri spiacevoli incidenti quali l’omicidio di un ragazzo curdo del 02.08.2013 e le terribili scene di guerriglia urbana Adiconsum per il SIULP dell’estate del 2011. Questi insieme ad altri fatti, con minore copertura mediatica, restituiscono l’immagine di una situazione gravemente esplosiva e meritori sicuramente di una profonda riflessione finalizzata a circoscrivere i pericoli all’incolumità fisica degli ospiti e del personale civile e militare impiegato, ma anche a ragionare sugli alti costi economici sofferti per i gravissimi danneggiamenti riportati negli episodi dalle infrastrutture, specie in periodi di contrazione e razionalizzazione della spesa pubblica. Questa Segreteria Provinciale ritiene che, al contrario di quanto accade attualmente, una presenza continua di personale inquadrato dei Reparti Mobili possa contribuire positiva- mente a scoraggiare o contenere tali disordini, così come accade peraltro in analoghe strutture disseminate sul territorio nazionale. Inoltre, una simile aliquota fissa garantirebbe la presenza minima di personale disponibile, che notoriamente si assottiglia in corrispondenza dei periodi di ferie allorquando questo tipo di disordini si manifestano con maggiore evidenza e gravità. Per quanto sopra descritto, Le chiediamo di valutare la possibilità di istituire un servizio di tipo continuativo h24, articolato su sei turni settimanali, di impiego di personale addetto all’Ordine Pubblico da ripartire a rotazione tra le Forze di Polizia”. Bari, 27 gennaio 2014 La Segr. Prov. S.I.U.L.P. di Bari Convenzione Kingshop Segnaliamo la convenzione stipulata con l’azienda Kingshop www.kingshopitalia.com - per l’acquisto di prodotti tecnologici e d’avanguardia, selezionati da un’attenta e mirata ricerca di produttori in tutto il mondo. 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Esposizione al rischio amianto Riportiamo di seguito il testo della nota redatta dalla Segreteria Nazionale Siulp ed inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali: “In relazione a tutte le segnala- zioni effettuate dal SIULP in qualità di RLS e in riferimento all’esigenza di verificare la presenza di amianto sugli aeromobili in dotazione alla Polizia di Stato, codesto Dipartimento ha sempre fornito assicurazioni nel senso di escludere qualsiasi possibilità di esposizione a rischio per i dipendenti che prestano servizio a bordo dei velivoli della Polizia di Stato. Oggi, tuttavia, in considerazione dei risultati di alcuni monitoraggi effettuati per le forze armate e per altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, si impone l’esigenza di un monitorag- Corso Lingua Inglese e Araba per iscritti Siulp La conoscenza delle lingue straniere, anche se di base, e della cultura di provenienza delle genti che abitano un territorio, consente lo stabilirsi di una relazione consapevole tra le persone. In quest’ottica la Link Campus University da sempre attenta alle culture del Mediterraneo ha deciso di promuovere un corso di lingua araba di livello base (A1) esclusivamente dedicato al personale di Polizia iscritto al SIULP. Al termine del corso avendo superato con profitto l’esame finale sarà rilasciato un attestato di frequenza e i relativi CFU. Struttura del corso: - N° Unita: 11 - N° Settimane: 11 - N° Lezioni: 22 - N° Ore: 44 + 3 ore per esame finale Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale didattico specifico per il corso. Costo: 100 euro a persona per 40 persone (il corso verrà avviato con minimo 20 iscritti). Link Campus sta organizzando, inoltre, un corso di Lingua Inglese (tutti i livelli) - modulo di 40 ore ad accesso gratuito per gli iscritti SIULP. Minimo 40 partecipanti. Per informazioni contattare: Kadri Abdouli o Andrea Pisaniello Tel: 0039 06 40400201 Fax : 0039 06 40400248 Email: [email protected] - [email protected] per i servizi di ordine pubblico In riferimento a quanto richiesto dalla Segreteria Nazionale del SIULP, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha comunicato che i caschi non sono ancora disponibili, ma che è in corso l’approvvigionamento di n. 3.680 manufatti, la cui consegna è prevista per il mese di maggio 2014. Inoltre, nella programma- zione ordinaria per il corrente anno sono previste le forniture di 40.000 calottine sottocasco e n. 2.500 caschi, fermo restando che l’esiguità dei fondi stanziati sul relativo capitolo di bilancio non permette di soddisfare tutte le richieste di assegnazione. gio più approfondito ed esteso alle strutture di ricovero dei mezzi ed ai materiali di ricambio in giacenza. Si chiede, pertanto, di fornire precise informazioni in ordine alle iniziative intraprese, a livello preventivo, per cautelare sia il personale pilota e specialista che gli ordinari dei nostri Reparti Volo. In secondo luogo, si gradirebbe conoscere con quali procedimenti l’Amministrazione sia giunta, sino ad oggi, ad escludere la presenza di amianto, oltre che sugli aeromobili anche sulle strutture ed edifici adibiti a deposito materiale ed al ricovero dei mezzi, considerato che spesso le coperture di questi manufatti edili risultano essere stati, in passato, realizzati con l’impiego di amianto. Infine, si chiede se, alla luce della possibilità della presenza di amianto nei citati luoghi di lavoro, non si ritenga di dover predisporre misure ed attività preventive e di profilassi anche nei confronti del personale ordinario in servizio presso i Reparti Volo”. ANNO 19 - N. 3 1 FEBBRAIO 2014 N. 4 15 FEBBRAIO 2014 FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH 25° Corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendente della Polizia di Stato. Procedure di avvio al corso La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il prossimo 18 febbraio avrà inizio il “25° Corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato”. Al corso sono ammessi, complessivamente, n. 345 frequentatori, di cui n.30 donne, come di seguito specificato: N. 336, idonei vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1 febbraio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale supplemento straordinario n. 1/4 del 6 febbraio 2012, successivamente elevati a 336 con decreto del 18 giugno 2012; N. 9 unità riammesse da precedenti corsi. La durata del corso sarà di 4 mesi di cui 2 presso la Scuola e 2 di applicazione pratica presso gli uffici di appartenenza. Chi si aggira per le scale dell’edificio, pur essendo agli arresti domiciliari, commette il reato di “evasione” La Cassazione ritorna su un argomento peculiare quello del risvolto penale che assume il comportamento di chi, essendo agli arresti domiciliari, passeggia in aree comuni, ad esempio, per il cortile, per le scale, oppure semplicemente varca l’uscio di casa. Chi gironzola per le parti comuni dell’edificio rischia una condanna per evasione ex art. 385 c.p. Tale articolo prevede che “chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. ..... Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, .....”. Questa è la conclusione cui sono giunti i giudici di legittimità con la sentenza n. 47052/13. Nella fattispecie, l’imputato - che era stato afflitto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanamento e di comunicazione con persone estranee al proprio nucleo familiare - era stato sorpreso nelle scale condominiali a parlare con un vicino. Comportamento sufficiente per essere condannato per evasione. Ed invero sostengono i giudici di legittimità: “le aree condominiali in genere, ivi compresi androni del palazzo in cui è sita l’abitazione in cui è agli arresti il soggetto attivo, non possono essere considerate pertinenze dell’abitazione, non costituendo nè parte integrante nè pertinenza esclusiva di essa”. (Cass. 25 settembre 2013 n. 47052). In altre pronunce la Corte (Cfr sentenza n.30983/2007) aveva precisato che il reato di evasione sussiste per “ogni allontanamento abusivo ancorché limitato nello spazio e nel tempo”. Commette dunque reato di evasione, ogni detenuto che, trovandosi in questa condizione, “se ne allontani anche per breve tempo, recandosi in luogo diverso da quello stabilito per l’esecuzione della misura alternativa”. Non si richiede, infatti, per l’integrazione del reato, un allontanamento definitivo o la mancanza dell’’animus revertendi’” ma è necessario consentire “in pari tempo un agevole e pronto controllo all’autorità’ di polizia sulla reperibilità degli imputati”. Fonte: www.StudioCataldi.it No risarcimento da lombosciatalgie per ernie e patologie preesistenti Al dipendente non spetta il risarcimento, da parte dell’Inail, per la lombosciatalgia manifestatasi sul luogo di lavoro, ma causata da discopatie ed ernie già preesistenti. In questo caso, infatti, non si è verificato alcun infortunio sul lavoro. Se infatti, dagli accertamenti sul dipendente, risulta che la patologia (come appunto la lombosciatalgia) non è causa di un’ulteriore invalidità, ma evidenzia soltanto una patologia cronica pregressa (discopatie ed ernie), non spetta la liquidazione del danno biologico. E ciò anche se il dipendente abbia avvertito la fitta sulla sciatica proprio in occasione di uno sforzo lavorativo. A rendere manifesta questa ovvia considerazione è la Cassazione in una sentenza di qualche giorno fa [Cass. sent. n. 28434 del 19.12.2013]. In questi casi, si ha solo una riacutizzazione di una malattia pregressa che, peraltro, non genera postumi permanenti se non quelli già preesistenti nel dipendente. A tutto voler concedere, viene garantito il risarcimento della rendita temporanea. Il presunto sforzo – dice la Suprema Corte – ha manifestato una patologia preesistente e, dunque, non è la causa della malattia: la vera causa è, piuttosto, una schiena già compromessa. Diversa conclusione, invece, si ottiene se, dalle analisi, risulta che il dipendente fosse in un perfetto stato di salute. Allora, bisognerà concludere che è stato lo sforzo sul lavoro a generare la lombosciatalgia. E, in tal caso, spetta il risarcimento. In pratica, nel caso di lombosciatalgia, e più in generale, di qualsiasi patologia insorta sul lavoro, per prevedere gli esiti di una richiesta di risarcimento bisogna fare una distinzione: 1 – se, a seguito dell’evento traumatico sul posto di lavoro, il “morbo” si è soltanto riacutizzato perché preesisteva già una patologia (per es. un’ernia), allora non scatta il risarcimento per “infortunio sul lavoro”; 2 – viceversa, se il quadro clinico del dipendente era integro e la causa del “morbo” è unicamente l’evento traumatico generato sul posto di lavoro, allora spetta il risarcimento. Fonte: www.laleggepertutti.it Mobbing da parte dei colleghi: il datore di lavoro è responsabile Dipendente vittima di mobbing da parte dei colleghi: datore di lavoro responsabile se non interviene per evitare le pratiche vessatorie. Il datore di lavoro è responsabile se non fa nulla per evitare e reprimere le condotte vessatorie perpetrate nei confronti di un dipendente da parte degli altri colleghi. In caso di mobbing orizzontale, posto in essere dai colleghi di lavoro e non dai superiori gerarchici (nel qual caso, altrimenti, si parlerebbe di mobbing verticale) il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire per tutelare il dipendente mobbizzato. Ciò in quanto il dipendente ha diritto di vedere tutelata e protetta la propria personalità morale da tutte le possibili aggressioni che si verificano o che si potrebbero verificare sul luogo di lavoro (Art. 2087 cod. civ.). I casi più comuni di mobbing orizzontale sono: - aggressioni e rimproveri verbali frequenti e non giustificati, spesso a scopo di umiliazione. Nei casi più gravi, tali comportamenti possono configurare i reati di ingiuria e diffamazione; - offese, pettegolezzi e critiche sul lavoratore (sul suo modo di lavorare, di vestire, ecc.) oppure sulla sua famiglia; - isolamento del lavoratore; - comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle mansioni; - molestie sessuali. Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di determinate condotte mobbizzanti nei confronti di un proprio dipendente, deve adottare i provvedimenti opportuni, eventualmente anche sanzioni disciplinari, nei confronti degli autori del mobbing. Non bastano semplici interventi pianificatori non seguiti da concrete misure di vigilanza e protezione [Cass. sent. n. 18093/2013]. In assenza di interventi, il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il danno subìto dalla vittima delle condotte vessatorie (per esempio danno biologico da stress). Al danneggiato basta dimostrare il mobbing e la consapevolezza della sua esistenza da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo potrà difendersi solo se riesce a dimostrare di aver adottato tutte le misure dirette ad impedire il protrarsi della condotta illecita [Cass. sent. n. 1471/2013]. Fonte: www.laleggepertutti.it Notifica della multa a familiare del destinatario: recentissimo intervento delle Sezioni Unite Intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in materia di procedimento di notificazione degli atti, e in particolare di verbali di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada. La notifica dei verbali del codice della strada deve avvenire, preventivamente, a mezzo del servizio postale, a norma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Solo per il caso di mancata notifica a mezzo del servizio postale, ci si dovrà avvalere della collaborazione dei messi comunali, i quali procedono a notificare gli atti a norma degli articoli 137, e seguenti, codice di procedura civile. Tali disposizioni normative prevedono la sequenza, che deve essere seguita tassativamente, delle procedure per la notifica degli atti, pena la nullità della notifica In particolare, la notifica deve essere consegnata: nelle mani del destinatario (articolo 138, c.p.c.); presso la casa di abitazione oppure se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito del territorio di competenza dell’organo notificante. Se non avviene nel modo previsto dal punto 1 (articolo 139, c.p.c.), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (quindi, direttamente nelle mani del destinatario stesso). Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, il soggetto consegna copia dell’atto a: • Una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. • In mancanza delle persone indicate nel punto precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. • Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Anche la sequenza dei soggetti a cui l’atto deve essere notificato, in assenza del destinatario, è tassativa: è necessario ricercare preventivamente una persona di famiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere, anche solo momentaneamente, conviventi - e di tale convivenza ne deve essere fatta menzione nella relazione di notifica, unitamente all’indicazione del grado di parentela dichiarato dal soggetto che ritira l’atto), una persona addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda; solo se tali soggetti non sono reperiti (delle ricerche di tali soggetti, e della loro assenza è necessario darne atto nella relazione di notifica), l’atto deve essere consegnato al portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario. La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24473, ha statuito il principio di diritto per cui: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita...”. Neanche le bollette relative alle forniture di servizi, o la testimonianza dell’amministratore di condominio o di altri soggetti relativamente alla diversa residenza del destinatario delle notifiche, rispetto a quella della moglie, possono considerarsi idonea prova della cessazione della convivenza con il coniuge, e quindi della illegittimità della notifica eseguita nelle mani della moglie, in luogo che non sia idoneo, a norma dell’articolo 139, c.p.c., a determinare la conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario. Fonte: www.StudioCataldi.it COLLEGAMENTO SIULP Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Anno 19 N. 3 - 1 Febbraio 2014 N. 4 - 15 Febbraio 2014 Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI Direttore Editoriale: MICHELE SARACINO Redazione Mario BOCCOLA Vice Responsabile Consulenti GIUSEPPE IAFFALDANO PAOLO ZINI - RAFFAELE TATOLI FORTUNATO FORTUNATO Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Palatucci, 4 - Bari Tel. 0805349784 - 0805291165 Telefax 0805349399 Internet: www.siulpbari.eu • E-Mail: [email protected] Stampa: Graphos s.r.l. Via L. Da Vinci, 4 - Info 347.8437389 70010 Valenzano (Ba) E-mail: [email protected] La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell’autore. Senza il consenso scritto dell’editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.
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