FOGLIO INTESTATO - Comune di Santo Stefano Belbo

COMUNE DI S. STEFANO BELBO
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PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
Prot. 6117
S.Stefano B., 24/10/2014
DPR 420/94 – L.R. 23/02 – L. 239/04 – D.LGS 128/06: Autorizzazione per Dismissione
deposito oli minerali per uso commerciale “Consorzio Agrario delle Province del NordOvest “con sede legale in Cuneo ed operativa in S.Stefano Belbo p.zza Costa.
Il responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Premesso che:
- con provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Territorio nr. 169 del 27/03/2012, è
stata rilasciata in capo al Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest con sede legale
in Frazione Ronchi ed operativa in Santo Stefano Belbo (CN), PEC Area D5 – P.Iva
00181710047, l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio del deposito oli minerali ad
uso commerciale;
- con nota pervenuta il 20/11/2013 al SUAP di S.Stefano B., il Consorzio Agrario chiedeva
l’autorizzazione alla dismissione del deposito in oggetto;
- con nota del 17/09/2014 il SUAP di S.Stefano B. ha inoltrato alla Provincia di Cuneo i
pareri favorevoli degli organi competenti di seguito meglio specificati:
• La C.C.I.A.A. di Cuneo con nota prot.nr. 8044/13/16 del 25/03/14 ha comunicato
che non può esprimere il parere richiesto, in quanto le istanze finalizzate al rilascio
delle autorizzazioni alla dismissione di depositi di prodotti petroliferi ad uso
commerciale, non rientrano fra quelle soggette a parere dell’ Ente camerale, ai
sensi dell’ art. 1 della L. 7/05/65 n. 460;
• Il Comune di S.Stefano B. ha comunicato che, per quanto di competenza nulla osta
al rilascio dell’ autorizzazione richiesta;
• L’ Agenzia delle dogane, Ufficio di Cuneo, con nota prot. nr. RU/6350 del 17/04/14
ha espresso parere favorevole, a condizione che vengano osservate le seguenti
prescrizioni fiscali: “Il titolare della concessione del deposito in oggetto, per gli
obblighi derivanti dalla gestione dello stesso, è obbligato a presentare:
- A lavori di bonifica ultimati, non ricorrendo più le condizioni previste dall’ art. 25
c. 1 e art. 62 c.7 del D.l.vo 504/95, istanza di cessazione della licenza fiscale
d’esercizio, restituendo l’ ultimo originale della stessa rilasciato;
- La documentazione attestante la vendita/smaltimento dei prodotti eventualmente
giacenti alla data della dismissione, nonché le certificazioni dell’avvenuta
bonifica/demolizione dei relativi serbatoi”;
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• Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Cuneo ha comunicato
con nota nr. 1036, il parere favorevole alla dismissione del deposito di oli minerali in
oggetto;
• La Provincia di Cuneo ha emesso parere favorevole pervenuto a codesto ufficio in
data 26/09/14, precisando e prescrivendo quanto segue:
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Le operazioni di dismissione devono avvenire in modo tale da impedire che
eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi
(in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi
perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata
la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi;
Devono essere redatte ed illustrate al personale interno ed esterno interessato, le
procedure operative da seguire in caso di sversamento accidentale;
Deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia gli eventuali
sversamenti provenienti dal deposito e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione
acque a servizio dell’insediamento, nonché la rete di raccolta acque meteoriche;
Prima di procedere alla bonifica dei serbatoi deve essere eseguita una prova di
tenuta idraulica. Qualora la suddetta prova rilevasse possibili compromissioni delle
pareti o di altre parti del serbatoio, si devono valutare ulteriori accertamenti relativi
all’eventuale caratterizzazione del sito ed alla procedura di bonifica ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. titolo IV. La prova di tenuta può essere omessa se l’azienda
ha provveduto ad analoghe verifiche periodiche nel corso della gestione
dell’impianto;
Di quanto sopra deve essere fornita, entro 30 giorni dall’effettuazione della prova,
apposita relazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo,
corredata dalle dichiarazioni dell’azienda incaricata della suddetta prova. Qualora la
prova di tenuta confermasse l’integrità del serbatoio, l’azienda può procedere alla
fase successiva della dismissione;
I rifiuti prodotti durante l’operazione di bonifica devono essere avviati al recupero o
smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia;
A dismissione completata, l’istante deve trasmettere alla Provincia di Cuneo, al
Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo
ed al Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo idonea certificazione, a firma di
tecnico iscritto ad Albo in Ordine Competente nella specifica materia, che attesti
l’ultimazione dei relativi lavori e la bonifica di tutti i serbatoi e dei locali adibiti al
deposito di oli minerali;
La presente autorizzazione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta
concessionaria. L’Amministrazione concedente non sarà in alcun modo
responsabile per gli eventuali danni che dalla dismissione dell’impianto possano
comunque derivare a terzi;
Per quanto non è espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte
salve le norme del R. D. L. 02 novembre 1933, n. 1741 e dal regolamento di
esecuzione approvato con R. D. 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto applicabili;
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Deve essere garantita l’osservanza del D.M. 31/07/1934 e s.m.i., per quanto non
espressamente prescritto;
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, igienicosanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.
Visti:
• Il R.D.L. 02/11/1933 nr. 1741 “Disciplina dell’importazione della lavorazione del
deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti”;
• Il R.D. 20/07/1934 nr. 1303 “Approvazione del regolamento per l’ esecuzione
del R.D.L. 02/11/1933 nr. 1741 che disciplina l’importazione, la lavorazione, il
deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui”;
• Il D.P.R. 18/04/1994 nr. 420 “Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali”;
Vista la L.R. 26/04/2000 nr. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto
legislativo 31/03/1998 nr. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15/03/1997 nr.59 e smi;
Vista la L.R. 07/10/2002 nr. 23 “Disposizioni in campo energetico.Procedure di
formazione del piano regionale energetico/ambientale. Abrogazione della L.R.
23/03/1984 nr. 19, della L.R. 17/07/1984 e della L.R. 28/12/1989 nr. 79”;
Visto il Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale del 3/02/2004 nr. 351-3642;
Vista la Legge del 23/08/2004 nr. 239: “Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Vista la circolare nr. 0000165 del 07/10/2004 del Ministero delle Attività Produttive,
direzione generale per l’energia e le risorse minerarie – ufficio C4 “Legge
23/08/2004 nr. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero”;
Considerato che la legge 23/08/2004 nr. 239 dispone, tra l’altro, che:
-“le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in
sotterraneo anche di oli minerali (…) sono libere su tutto il territorio nazionale, nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria
vigente” (art. 1 c. 2 lett.a);
-“(…) sono attività sottoposte a regimi autorizzativi (art.1 c. 56):
a)l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli
minerali;
b)la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c)la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli
minerali;
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d)la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio
di oli minerali”
la competenza in materia di oli minerali è trasferita alle Regioni;in particolare, le
Regioni rilasciano le autorizzazioni di cui sopra “sulla base degli indirizzi e degli
obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3,4 e 7 della legge e fatte
salve le disposizioni vigenti in materia ambientale,sanitaria,fiscale, di sicurezza, di
prevenzione incendi e di demanio marittimo” (art. 1 c. 55, art. 1 c.57);
Visto il DPR 07/09/2010 nr. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo
Sportello unico per le attività produttive, già istituito con il DPR 20/10/1998 nr. 447;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e smi;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Atteso altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio all’art. 4, comma 1, lett.
b), del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, 6 bis
della L. 241/90 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del
28/01/2014;
Dato atto che l’ istruttoria del presente Provvedimento è stata svolta dal Responsabile del
Procedimento dott. Massimo Nardi, che ha predisposto il presente atto;
Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;
Il Responsabile della Struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune
di Santo Stefano Belbo, dott. Massimo Nardi, con il presente provvedimento, sulla scorta
dei consensi di cui in premessa:
RILASCIA
Alla ditta “Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest Società Cooperativa”, con
sede legale in Cuneo fraz. Ronchi via Bra nr. 97 ed operativa in S.Stefano B. p.zza Costa
– C.F.00181710047 nella persona del legale rappresentante , L’Autorizzazione alla
dismissione di impianti di lavorazione o di stoccaggio oli minerali ai sensi della
Legge nr. 239/04 – L.R. 23/2002 – D.P.R. 420/1994.
DISPONE
1. Che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni ed adempimenti:
- Le operazioni di dismissione devono avvenire in modo tale da impedire che
eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi
(in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi
perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata
la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi;
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Devono essere redatte ed illustrate al personale interno ed esterno interessato, le
procedure operative da seguire in caso di sversamento accidentale;
- Deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia gli eventuali
sversamenti provenienti dal deposito e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione
acque a servizio dell’insediamento, nonché la rete di raccolta acque meteoriche;
- Prima di procedere alla bonifica dei serbatoi deve essere eseguita una prova di
tenuta idraulica. Qualora la suddetta prova rilevasse possibili compromissioni delle
pareti o di altre parti del serbatoio, si devono valutare ulteriori accertamenti relativi
all’eventuale caratterizzazione del sito ed alla procedura di bonifica ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. titolo IV. La prova di tenuta può essere omessa se l’azienda
ha provveduto ad analoghe verifiche periodiche nel corso della gestione
dell’impianto;
- Di quanto sopra deve essere fornita, entro 30 giorni dall’effettuazione della prova,
apposita relazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo,
corredata dalle dichiarazioni dell’azienda incaricata della suddetta prova. Qualora la
prova di tenuta confermasse l’integrità del serbatoio, l’azienda può procedere alla
fase successiva della dismissione;
- I rifiuti prodotti durante l’operazione di bonifica devono essere avviati al recupero o
smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- A dismissione completata, l’istante deve trasmettere alla Provincia di Cuneo, al
Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo
ed al Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo idonea certificazione, a firma di
tecnico iscritto ad Albo in Ordine Competente nella specifica materia, che attesti
l’ultimazione dei relativi lavori e la bonifica di tutti i serbatoi e dei locali adibiti al
deposito di oli minerali; la documentazione attestante la vendita/smaltimento dei
prodotti eventualmente giacenti alla data della dismissione, nonché le certificazioni
dell’avvenuta bonifica/demolizione dei relativi serbatoi;
- A lavori di bonifica ultimati, il titolare della concessione del deposito in oggetto, non
ricorrendo più le condizioni previste dall’ art. 25 c. 1 e art. 62 c.7 del D.l.vo 504/95,
è obbligato a presentare all’ Ag. delle Dogane, istanza di cessazione della licenza
fiscale d’esercizio, restituendo l’ ultimo originale della stessa rilasciato;
- La presente autorizzazione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta
concessionaria. L’Amministrazione concedente non sarà in alcun modo
responsabile per gli eventuali danni che dalla dismissione dell’impianto possano
comunque derivare a terzi;
- Per quanto non è espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte
salve le norme del R. D. L. 02 novembre 1933, n. 1741 e dal regolamento di
esecuzione approvato con R. D. 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto applicabili;
- Deve essere garantita l’osservanza del D.M. 31/07/1934 e s.m.i., per quanto non
espressamente prescritto;
- Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, igienicosanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi;
2. Di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
-
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Il parere SUAP per il rilascio autorizzazione dismissione depositi oli minerali p.zza
Costa, in capo a Consorzio Agrario delle Province del Nord – Ovest , DPR 420/94 –
L.R.23/02 – L. 239/04 – D.lgs. 128/06;
3. Di notificare il presente provvedimento al soggetto richiedente, di trasmetterlo alla
Provincia di Cuneo e di pubblicarlo per quindici giorni consecutivi all’ Albo Pretorio
del Comune di Santo Stefano Belbo;
Contro il presente provvedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre
ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla legislazione vigente e nel dettaglio entro il
termine di 60 gg. al TAR Piemonte ed entro il termine di 120 gg. al Capo dello Stato.
Il responsabile dello Sportello Unico
Dott.Massimo Nardi