Regolamento - Carrara Marmotec

CARRARA INTERNATIONAL FAIR MARBLE TECHNOLOGIES DESIGN
MARMOTEC 32
21/24 Maggio, Carrara_Italy
ND
2014
TITOLO I - Partecipazione
Art. 1 - La 32ª CarraraMarmotec Fiera Internazionale Marmi,Tecnologie, Design è
organizzata da Carrarafiere S.r.l. (in seguito indicata come Organizzazione) e si terrà dal 21 al
24 Maggio 2014 nel Complesso Fieristico di Marina di Carrara.
Art. 2 - Sono ammessi alla Fiera - sia direttamente che a mezzo rappresentanti - tutti i
Produttori, Commercianti, Enti pubblici, Associazioni, Consorzi, Istituti sia italiani che
esteri che operino nel settore, nonché i Paesi stranieri interessati. I principali prodotti
ammessi sono:
•Marmi, Graniti, Pietre e Onici (grezzi, segati, lavorati, artistici, mosaici in marmo,
lastre speciali, pavimenti, lavorati per l’edilizia, arredamenti, statue, fontane, lavori
ornamentali, pavimentazioni per giardino, articoli funerari, etc.)
•Macchine e Attrezzature (telai tradizionali, telai a lame diamantate, macchine
segamarmo a dischi diamantati, frese, torni, levigatrici, lucidatrici, compressori,
granulatori, impianti di depurazione, etc.);
•Abrasivi, Utensili e Accessori per l'Industria Lapidea (abrasivi, adesivi, lucidanti,
dischi diamantati, lame da sega, utensileria varia, etc.).
•Mezzi di sollevamento (gru a ponte, autogru, derricks, autocaricatori, autoelevatori, etc.).
•Autoveicoli industriali (autocarri, trattori, fuoristrada, dumpers, ribaltabili, speciali
applicazioni).
- Rimorchi e semirimorchi
- Pale gommate, pale cingolate, ruspe
- Pneumatici
- Containers
- Lubrificanti
- Attrezzature ed accessori
- Case di spedizione e agenzie marittime
- Stampa (riviste specializzate, case editrici).
Al fine dell’ammissione alla Fiera, il richiedente deve esplicitare la tipologia di appartenenza
(produttore, commerciante, etc…).
Art. 3 - Il Contratto di Partecipazione, redatto su apposito modulo, deve pervenire alla sede
dell’Organizzazione accompagnato dall’acconto il cui versamento è previsto alla firma
dello stesso. Le indicazioni di posizione, di dimensione o di qualsiasi altro genere poste
eventualmente dal partecipante, non sono in alcun caso impegnative per l’Organizzazione
che si riserva la facoltà di assegnare i posteggi in base al criteri da essa adottati.
L’Espositore è tenuto ad effettuare il saldo del costo totale del posteggio entro il
31/03/2014 tramite Assegno o Bonifico Bancario C.S. L'inosservanza di tale norma
autorizza l'Organizzazione a considerare non affittato il posteggio e ad incamerare
l'anticipo già versato dal partecipante a titolo di rimborso danni.
Art. 4 - La sottoscrizione del Contratto di Partecipazione e l’accettazione del Regolamento
Generale e delle norme di sicurezza del Quartiere Fieristico, nonché l’osservanza del D.Lgs
81/08 e di eventuali norme che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare, per meglio
regolamentare la Fiera ed i servizi inerenti, costituisce impegno definitivo.
L'Organizzazione decide insindacabilmente sull'accettazione del Contratto di
Partecipazione.
Art. 5 - L’Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto
anche nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l’espositore
dichiari, con comunicazione scritta e ricevuta dall’Organizzazione entro e non oltre il 15
Marzo 2014, di non voler partecipare alla manifestazione.
Nel caso in cui tale comunicazione venga ricevuta entro il termine appena indicato e
l’espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il
30% dell’importo che avrebbe dovuto versare se avesse effettivamente partecipato
all’evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva
al 15 Marzo 2014, l’Espositore sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto per la
partecipazione (oltre IVA).
Art. 6 - L’Organizzazione si riserva la facoltà, con un preavviso ai partecipanti di giorni 15
dall'inizio ufficiale della Fiera, di posticipare la data della Manifestazione e/o di accorciarne
la durata, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di
calamità naturali, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da
parte del partecipante. Nel caso che la Manifestazione venga posticipata, si intende
confermata la presenza del partecipante fino ad un rinvio della inaugurazione di 45 giorni,
oltre i quali il partecipante ha un tempo massimo di giorni 10, dalla data della comunicazione ufficiale del successivo rinvio della Manifestazione, per rinunciare e richiedere la
restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate.
Art. 7 - L'eventuale conferma di partecipazione alla manifestazione comunque posticipata,
potrà essere soggetta ad integrazioni sul costo del posteggio solo nel caso che la stessa
vada oltre l'anno 2014.
Art. 8 - L'inosservanza delle norme del presente Regolamento Generale da parte
dell'Espositore dà luogo alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato da parte
dell'Espositore stesso entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione
ufficiale dell’Organizzazione, che può avvenire tramite raccomandata o telegramma al
rappresentante legale della Ditta espositrice. Trascorso tale periodo, il materiale già
allestito o in via di allestimento e tutti i prodotti da esposizione che si trovano all'interno del
posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell’Organizzazione senza alcuna
responsabilità da parte di quest'ultima per eventuali danni o furti. L'Espositore
inadempiente ha tempo sessanta (60) giorni dalla chiusura della Manifestazione per
richiedere la restituzione del materiale o dei prodotti, previo pagamento
all’Organizzazione delle spese di rimozione delle merci dal posteggio. Trascorso tale
periodo l’Organizzazione provvederà alla vendita all'asta delle merci ed il ricavato, al
netto di ogni spesa e di ogni altro diritto dell’Organizzazione, sarà accreditato
all'Espositore inadempiente.
(da restituirsi firmato in ogni pagina)
REGOLAMENTO GENERALE
(da restituirsi firmato in ogni pagina)
Art. 9 - L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell’Organizzazione, e
riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Massa.
TITOLO II - Posteggi e allestimenti
Art. 10 - I posteggi sono assegnati all'interno di settori merceologici già definiti
dall’Organizzazione, che si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, i
raggruppamenti merceologici e, ove ciò si rendesse necessario, di trasferire i partecipanti
in altro settore e di variare le dimensioni e le superfici dei posteggi .
Art. 11 - L'Espositore è tenuto a presentare all'interno dell'area assegnata i propri prodotti,
così come indicati per l'inserimento sul catalogo. È vietata:
• L'esposizione di cartelli pubblicitari e di prodotti di altre ditte, che non siano case
rappresentate ed ospitate (vedi art.25).
• L'esposizione di cartelli indicanti il compratore dei prodotti esposti.
• Tassativamente la cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dei posteggi.
• L’Esposizione e la vendita di prodotti altamente infiammabili e/o suscettibili all’aria e
all’umidità.
L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio ed alle successive
conseguenze come riportato al precedente art. 8.
Art. 12 - Le aree sono messe a disposizione dei partecipanti almeno 5 giorni prima
dell'apertura ufficiale della manifestazione. l’Organizzazione si riserva comunque la
possibilità di programmare l'arrivo delle merci e dei materiali per l'allestimento degli
stands, anticipando, se ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi, il
periodo di arrivo fino ad un massimo di 20 giorni dalla apertura della manifestazione. Gli
stands, completi di ogni rifinitura e dei prodotti esposti, debbono essere pronti per le
ore 12.00 del giorno precedente l'apertura. In ogni caso, se entro le ore 12.00
l'Espositore non avrà occupato il posteggio, l’Organizzazione è autorizzata a disporre dello
stesso. L'accesso al complesso fieristico è consentito ai soli mezzi provvisti di
apposito BUONO DI ENTRATA, rilasciato dall’Organizzazione, sul quale dovranno
essere elencati i materiali da allestimento e/o da esposizione trasportati. E' vietato
l'ingresso a tutte le autovetture anche con carico a bordo. Copia del BUONO DI
ENTRATA dovrà essere consegnato al personale di servizio dell’Organizzazione. Il
documento di trasporto non dovrà essere intestato all’Organizzazione, ma
all'intestatario dello stand stesso in Fiera. Il partecipante dichiara di aver preso visione
ed aver compreso il Regolamento di Quartiere, al quale si rimanda per maggiore dettaglio
delle procedure, osservazioni e obblighi. I partecipanti sono tenuti a fornire
all’Organizzazione, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, i relativi moduli e dichiarazioni relative.
L’inosservanza di tali norme dà luogo a quanto riportato al precedente art.8.
Art. 13 - L'Espositore è tenuto a presentare all’Organizzazione, entro 60 giorni dall'apertura
della Manifestazione, il progetto di allestimento del posteggio in duplice copia, con relativi
calcoli statici in caso di strutture portanti o di copertura; l’Organizzazione si riserva la
facoltà di apportare varianti al progetto se ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
L’Organizzazione non si ritiene responsabile comunque di nessun danno provocato a
persone o a cose.
Art. 14 - L’Espositore e gli Allestitori, in fase di allestimento e disallestimento dello stand,
sono tenuti ad attenersi ai criteri previsti dal “DUVRI generale” e dal “DUVRI di Fiera” che
sono disponibili online sul sito www.carraramarmotec.com all'interno dell'area riservata
agli Espositori unitamente alla modulistica di partecipazione alla Fiera. L’allestitore è
obbligato al rispetto delle procedure di sicurezza impartite per la sicurezza ed il
coordinamento. L’Espositore ha l’obbligo di divulgare ed informare l’allestitore
direttamente da lui incaricato ed a richiedere dichiarazione attestante l’adempimento ed il
rispetto del D.Lgs. 81/08 per tutte le maestranze e lavori in sub appalto da quest’ ultimo
svolte. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di idoneo cartellino di riconoscimento, di
cui alla L. 123/07 ed essere stati forniti ed informati ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per ogni
Espositore dovrà essere nominato un responsabile. Sistematicamente la medesima
nomina dovrà essere estesa alla ditta appaltatrice. Le nomine dovranno essere
comunicate per mezzo del modulo “Montaggio Stand (obbligatorio)”, a disposizione
online sul sito di carraramarmotec, www.carraramarmotec.com all’interno dell’area
riservata. L’inadempienze e/o l’inosservanza a tali adempimenti e normative darà diritto
alla Fiera di negare l’accesso, sanzionare le aziende espositrici ed allestitrici, nonché
allontanare il personale e/o aziende in corso d’opera. La responsabilità resta intesa in
solido per l’Espositore ed il suo fornitore, da lui direttamente incaricato (allestitore e
fornitore di altri servizi).
Art. 15 - I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione così come da
comunicazioni inviate all'Espositore, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10.
Art. 16 - L'altezza massima dei pannelli di allestimento non potrà superare i mt. 4.00 e le
scritte richiamanti il nome della ditta potranno essere esposte fino ad un'altezza massima
di mt. 5.00 da terra, ad una distanza minima dagli stand confinanti pari a 2 mt. (salvo
autorizzazione scritta da parte degli stessi espositori confinanti per distanze inferiori). Le
dimensioni della scritta non dovranno comunque superare la luce massima dello stand. I
fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento dovranno essere rifiniti a
regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio; inoltre sui lati di confine con le altre ditte
espositrici non dovranno apparire scritte né immagini pubblicitarie. Le strutture a soppalco
ed eventuali allestimenti particolari potranno essere realizzati solo previa autorizzazione
scritta da parte dell’Organizzazione. A tal scopo, l'Espositore e/o allestitore dovrà
presentare in originale e in copia il "Progetto d'Allestimento" corredato dalla documentazione relativa ai "calcoli statici" sottoscritti da un professionista abilitato.
Art. 17 - Relativamente alla partecipazione alla manifestazione, in caso di negligenza
o colpa grave, gli Espositori sono responsabili penalmente e civilmente di ogni danno
causato a chicchessia, e di ogni danno causato direttamente da materiali o mezzi
introdotti dagli stessi nel complesso fieristico.
Art. 18 - Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile. Non è
infatti consentita l'installazione di stands fissi. Qualora in fase di allestimento lo stand
venisse posizionato in modo errato nell'area assegnata, chiaramente indicata nella
piantina inviata alla Ditta, l’Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersi
alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale addebitando tutti
gli oneri all’espositore.
Art. 19 - L'inizio dei lavori di disallestimento e l'uscita delle merci è consentita a partire
dalle ore 8.00 del giorno successivo la chiusura della manifestazione; in ogni caso le
operazioni relative dovranno essere completate entro 5 giorni dalla chiusura stessa.
Trascorso tale termine, si procederà conformemente a quanto previsto dal precedente
art. 8. STAND E MERCI ESPOSTE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI
DURANTE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.
Art. 20 - Il partecipante è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle identiche condizioni in
cui gli era stato consegnato. Eventuali danni e costi per la pulizia dell'area saranno a lui
addebitati.
Art. 21 - Alla fine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento
possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo BUONO DI
USCITA rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti
all'Organizzazione e alla Delegazione Trasporti. Ai cancelli di uscita del complesso
fieristico il personale addetto alla vigilanza è autorizzato al controllo dei materiali in
uscita ed all'ispezione dei mezzi. Nel caso in cui l’allestitore o chi per esso incaricato non
corrispondesse all’allestitore o chi per esso incaricato dell’allestimento e preventivamente
accreditato, il responsabile dei parcheggi espositivi dovrà fornire le indicazioni utili alle
esecuzioni delle opere e comunicare preventivamente alla Fiera la variazione firmando allo
stesso un nuovo modulo di accreditamento e adempimento al D. Lgs. 81/08.
Art. 22 - SICUREZZA - Norme da osservare e responsabilità
L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le
seguenti norme:
•sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
•sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del
lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni d Pubblica Sicurezza;
•in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo
Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
•in materia di tutela della salute dei non fumatori;
•in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Art. 23 - Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro - Norme da osservare e responsabilità
L’Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008, e successive
modifiche ed integrazioni. L’Espositore, nell’affidamento dei lavori di allestimento e
disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all’interno del Quartiere Fieristico, dovrà
ottemperare a quanto segue:
1) verificare, ai sensi dell’art. 90, comma 9, l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e
lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire assicurandosi che ogni
impresa o lavoratore autonomo abbia l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato e facendo esibire il Documento Unico di Regolarità Contributiva corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del
citato Decreto. In assenza di tali documenti le Autorità di Vigilanza potranno applicare la
sanzione, a carico della ditta espositrice, di € 5.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa
esecutrice o lavoratore autonomo di cui dovesse avvalersi l’impresa affidataria e che
risultasse sprovvisto dei suddetti documenti). La sanzione è prevista all’art. 157 del
suddetto Decreto Legislativo. Contestualmente, le stesse Autorità di Vigilanza potranno
applicare la sanzione, a carico dell’impresa affidataria, di € 6.000,00 (*) (moltiplicata per
ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo che dovesse essere sprovvisto di tali
documenti). La sanzione è prevista all’art. 55 del suddetto Decreto Legislativo;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il regolamento fieristico; deve essere
tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand
corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in
sicurezza. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto progetto, la
sanzione di € 10.000,00 (*) prevista all’art. 157, comma 1, lettera a) a carico della ditta
espositrice.
3) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
5) in applicazione dell’art. 96, lettera g), l’impresa affidataria titolare del contratto di allestimento,
deve provvedere alla redazione del piano operativo di sicurezza coordinandolo con quello dei
propri subappaltatori ai sensi dell’art. 97, comma 3, lettera b).
Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del Piano Operativo di Sicurezza, la
sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all’art. 159, comma 1, lettera a), a carico
dell’impresa affidataria;
6) in applicazione dell’art. 26, comma 3, la ditta espositrice, ricevuto il piano operativo di
sicurezza redatto dall’impresa affidataria, dovrà provvedere alla stesura del Documento
Unico di Valutazione dei rischi interferenti dello stand (opere di allestimento realizzate
dall’impresa affidataria interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre).
Il documento unico di valutazione dei rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di
lavoro per essere eseguito dall’impresa affidataria e coordinato dalla ditta espositrice. Le
Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto documento, la sanzione di
€ 15.000,00 (*) prevista per la carenza di cui all’art. 28, comma 2 e 3, sanzionata dall’art.
55, comma 1, lettera a), a carico della ditta espositrice;
7) ai sensi dell’art. 97 comma 1, il datore di lavoro dell’impresa affidataria o un suo
delegato deve vigilare sull’esecuzione del Piano Operativo di Sicurezza nonché cooperare,
con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall’espositore ai sensi dell’art. 26,
comma 2, lettera a). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione di €
(da restituirsi firmato in ogni pagina)
12.000,00 (*) prevista all’art. 159, comma 1, lettera a) e la sanzione di € 6.000,00 (*)
prevista all’art. 55, comma 4, lettera d) a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria
o del suo delegato;
8) ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione sottoscritto dalla ditta
espositrice e dall’impresa affidataria deve contenere i costi previsti per la sicurezza ai sensi
dell’art. 26, comma 5. Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in
caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell’art. 26, comma 4;
9) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) generale della
manifestazione con l’indicazione dei rischi delle attività è visionabile sul sito
dell'Organizzatore. Qualora l’espositore e/o un’azienda sua appaltatrice rilevi rischi non
evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito
stesso.(*)Gli importi indicati nei precedenti punti potranno variare in base alla normativa
vigente al momento dell’applicazione delle sanzioni. L’Espositore dovrà promuovere
l’azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell’operare all’interno del
quartiere fieristico. Inoltre nell’ambito dell’attività di allestimento e di smontaggio del
proprio stand l’Espositore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è
costituito dall’ individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
specifici dell’impresa e dell’opera, rispetto all’utilizzo di attrezzature e alle modalità
operative, ed è completato con l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale.
Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, l’Espositore deve verificare, oltre
all’attivazione e attuazione dell’azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano
predisposto il piano operativo di sicurezza. La documentazione di cui sopra, dovrà essere
tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti.
Art. 24 - Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero
E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità,
fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il
committente dell’opera.
Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in esecuzione dell’art. 26, comma 8, la
sanzione di € 500,00 prevista all’art. 55, lettera m), per ogni lavoratore che ne risulti
sprovvisto a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché la sanzione di € 300,00 prevista
all’art. 59, a carico del lavoratore autonomo.
TITOLO III - Quota d’iscrizione - Orari - Tessere espositore - Cartoline invito
Art. 25 - L'iscrizione alla Fiera comporta il pagamento di una QUOTA D'ISCRIZIONE di euro
500,00 più IVA che comprende: imposta comunale sulle insegne (per superfici delle insegne
fino a 5,5 mq., per insegne eccedenti i 5,5 mq. la tariffa è di euro 4,64/mq.), copertura
assicurativa (come da Art. 4 Informazioni e norme tecniche), inserimento nel Catalogo
Ufficiale, una copia dello stesso, servizi generali messi a disposizione dall'Organizzazione,
collaudo dell'impianto elettrico, un allacciamento di energia elettrica (con erogazione fino a 3
kW). L'Espositore deve corrispondere un supplemento di euro 100,00+ IVA per ogni Casa
Rappresentata. Per ogni Casa Ospitata si richiede solo il pagamento di euro 200,00 + IVA
tale azienda sarà inserita separatamente nel Catalogo Ufficiale. L’assegnazione dello stand
comporta il pagamento di una tariffa a mq, determinata dall'Organizzazione.
Art. 26 - La Fiera è aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18 00 dal 21 al 23
Maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 il 24 Maggio. Gli Espositori ed il personale di
servizio potranno accedere al Complesso fieristico mezz'ora prima dell'apertura e
uscirne non oltre mezz'ora dopo la chiusura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di
cambiare gli orari in ogni momento e di dedicare, se lo ritenesse opportuno, giornate al soli
Visitatori specializzati del settore, sia nazionali che esteri.
Art. 27 - Il partecipante ha diritto a n°5 tessere Espositore per stands fino a 60 mq. ed a
n°10 per stands di metratura superiore. Ha diritto inoltre ad 1 parcheggio auto
espositore se titolare di uno stand fino a 60 mq. inclusi, n°2 parcheggi fino a 150 mq.
inclusi e n°3 parcheggi oltre 150 mq. Dietro richiesta gli Espositori possono ottenere,
per la loro clientela, cartoline invito gratuite.
TITOLO IV - Vigilanza - Assicurazioni - Prevenzione Infortuni - Macchinari in azione
Art. 28 - L'Organizzazione provvede ad un normale servizio di vigilanza sia diurno che
notturno, senza peraltro assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni o furti
alle merci esposte nel posteggio o comunque giacenti all'interno del complesso fieristico.
Art. 29 - Nella quota di iscrizione è compreso il costo delle assicurazioni, alle condizioni e
per le somme previste dal Modulo n° 3 (Prospetto informativo delle coperture
assicurative e modulo di adesione). Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto
all'atto dell'iscrizione con l'eventuale indicazione dei maggiori valori; i premi corrispondenti - ai tassi stabiliti nel Modulo n° 3 – dovranno - essere versati insieme alla quota di
iscrizione.
Art. 30 - Solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'Organizzazione, e solo in orari
prestabiliti, i macchinari e le attrezzature possono essere messi in funzione. Gli Espositori
che intendessero far funzionare i macchinari debbono dotare gli stessi di tutti quei
dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, rumori e l'uscita di gas o liquidi,
rispettando rigorosamente la normativa vigente in materia antinfortunistica, di salute e
sicurezza sul lavoro, così come dettato dal D.Lgs. 81/08 testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni. I partecipanti Interessati
dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme
vigenti in materia; al riguardo l'Organizzazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per
danni diretti o indiretti a persone o cose. E’ obbligo dell’interessato, responsabile delle
operazioni, fornire richiesta scritta contenente la valutazione dei rischi inerenti l’istallazione
e l’utilizzo di tali macchinari attrezzature e/o impianti. L’Organizzazione ha la facoltà di
negare l’installazione o l’utilizzo per motivi di sicurezza o di rilievo ai fini dello svolgimento
della Fiera.
ART. 30b - L’espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per
eventuali danni causati dall’inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e
di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento, obbligandosi inoltre a sollevare
CarraraFiere da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. L’espositore dovrà
informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nel Quartiere Fieristico circa le
prescrizioni e i divieti del presente regolamento e circa le condizioni generali di
partecipazione alla manifestazione.
Gli espositori che procedono direttamente all’allestimento degli stand, sono obbligati a
presentare le certificazioni, dichiarazioni e collaudi relativi al corretto montaggio,
all’idoneità statica, agli impianti elettrici ed ai materiali usati.
L’Espositore si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità, ad esporre
prodotti conformi alle normative nazionali e/o regionali. L’espositore dovrà indicare quali
sono i prodotti esposti non conformi alle normative su richiamate.
TITOLO V - Servizi tecnici - Delegazioni Trasporti - Dogane - Protezione Brevetti - Buoni di
uscita - Catalogo ufficiale
Art. 31 - L’Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire a pagamento
elettricità, telefono ed acqua, riservandosi il diritto di accettare o meno le richieste in tal senso.
Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno consegnate dal personale
dell'Organizzazione (dietro rilascio di apposito buono di consegna) solamente a persone
autorizzate dall'Espositore, il quale ne è responsabile a tutti gli effetti per tutta la durata della
Manifestazione. Alla riconsegna delle apparecchiature l’Espositore verrà fornito di regolare
ricevuta. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno disponibili fino ad esaurimento.
Art. 32 - La Fiera dispone di uno spedizioniere ufficiale in grado di espletare pratiche
ferroviarie, doganali e tutto quanto riguarda lo scarico ed il carico delle merci. È vietata la
circolazione di mezzi di sollevamento e simili all'interno del complesso fieristico che non
siano quelli autorizzati dall'Organizzazione.Tariffe e regolamento particolareggiato dei
servizi di cui sopra sono riportati unitamente ai moduli per la richiesta dei vari servizi.
Art. 33 - Le Dogane consentono la TEMPORANEA IMPORTAZIONE di materiali destinati
all'esposizione in fiere secondo le norme seguenti: art.214 del T.U. Delle disposizioni in materia
doganale (D.P.R.23/1/73 n.43). Circolare del Ministero delle Finanze n. 27/XIV Dogane prot. n.
17631/1 del 14/1/72. Circolare del Ministero delle Finanze n. 40/U.D.G. del 20/2/64 relativa alla
Convenzione Doganale sul Carnet ATA per la temporanea importazione di merci, conclusa a
Bruxelles il 6/12/61, e successive modificazioni.
Art. 34 - I partecipanti possono svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stands in
conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle degli artt.11, 16 e 22 del
presente Regolamento Generale.
La pubblicità visiva (cartelli, insegne, allestimenti), svolta nell'ambito del posteggio, è soggetta
all'imposta comunale ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.
Art. 35 - La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e quella cinematografica con
colonna sonora è soggetta al preventivo permesso rilasciato dalla SIAE di Massa. Sono
vietate forme pubblicitarie che per il loro contenuto possano arrecare danno agli Espositori
(art. 10 Informazioni e norme tecniche.)
Art. 36 - L'Organizzazione provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali errori ed
omissioni, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale. Tale pubblicazione conterrà le
ISCRIZIONI A CATALOGO pervenute entro il 15/04/2014. L'Espositore che desidera essere
presentato sul catalogo con forme pubblicitarie dovrà farne specifica richiesta tramite
l'apposito modulo. Le tariffe per tali pubblicità sono indicate in detto modulo per i servizi
stessi.
Art. 37 - L'Espositore è tenuto alla stretta osservanza dei termini di rientro dei moduli di richiesta
servizi e dei relativi pagamenti. In caso di inosservanza, l'Organizzazione ha facoltà di applicare
una maggiorazione del 20% sul totale dell'importo dovuto per i servizi stessi.
Art. 38 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire in aggiunta al presente
Regolamento Generale norme e disposizioni da essa giudicate opportune per meglio
regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni aggiuntive o
modificative avranno valore equipollente del presente Regolamento Generale.
INFORMAZIONI E NORME TECNICHE - Integrative del Regolamento Generale della Fiera.
ART. 1 - Delegazione Trasporti e Dogane
La Fiera dispone di uno Spedizioniere Ufficiale (Gondrand S.p.A.) in grado di espletare
pratiche ferroviarie, doganali e tutto quanto riguarda lo scarico ed il carico delle merci.
Il servizio di cui sopra è disciplinato, ma non organizzato, dall'Organizzazione che,
pertanto, non assume responsabilità alcuna per le operazioni eseguite dallo Spedizioniere
Ufficiale e dalla Delegazione Trasporti (Gondrand S.p.A.). Dietro l'invio di specifiche
richieste di autorizzazione, l'Espositore può effettuare le operazioni di carico e scarico
dei materiali inviati con i propri mezzi di trasporto provvisti di braccio mobile ad
esclusione dell'ultimo giorno di allestimento. Il servizio di cui sopra è disciplinato, ma
non organizzato, dall’Organizzazione, che pertanto non assume responsabilità alcuna
per le operazioni eseguite dall'Espositore con i propri mezzi come sopra specificato. La
Delegazione Trasporti dispone anche, su richiesta, il ritiro di ogni tipo di imballaggio dal
complesso fieristico. L'Espositore che intende fruire di tale servizio può farne direttamente
richiesta c/o l'ufficio della Delegazione Trasporti in fiera. L'Espositore dovrà provvedere a
contrassegnare chiaramente gli imballaggi con la propria ragione sociale e la
posizione dello stand in fiera; gli imballaggi smontati devono essere solidamente
legati in fasci. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità sugli imballaggi lasciati
nelle corsie e non contrassegnati che saranno quindi considerati rifiuti e come tali destinati
a discarica. La sosta degli automezzi all'interno del complesso fieristico o delle aree
espositive deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle
operazioni di carico e scarico delle merci destinate agli stands. Negli orari di chiusura
è vietata la sosta di automezzi (anche se in avaria) all'interno del complesso fieristico.
Lo stesso dicasi per la fase di disallestimento.
ART. 2 - Allestimento e disallestimento dei posteggi
L'allestimento degli stands deve essere tassativamente contenuto entro la superficie
del posteggio assegnato.
Circa le operazioni di allestimento si richiamano espressamente gli art. 13, 16, 17 e 18 del
Regolamento Generale della Fiera.
È comunque VIETATO:
(da restituirsi firmato in ogni pagina)
• spargere sul pavimento del complesso fieristico nafta, benzina, prodotti chimici
solventi che possano provocare la rovina e l'alterazione del pavimento stesso;
• imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le pareti e le attrezzature del
complesso fieristico;
• sovraccaricare il pavimento dei posteggi con un carico distribuito superiore a
15.000 Kg./mq.; nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto
tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su di una superficie ampia tale da
non superare il limite suddetto e non arrecare danni alla pavimentazione;
• effettuare lavori, scavi, impianti e quant'altro possa alterare lo stato delle zone
espositive;
• introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e
comunque pericolosi, nonché accendere fuochi ed usare bombole di gas G.P.L. o
metano;
• contravvenire alle norme antinfortunistiche previste dalla legge italiana (D.P.R.
547/55 e 303/55 etc.) ed in particolare a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e
successive modifiche e/o integrazioni.
• impedire l'accesso alle cassette antincendio, ai punti di erogazione di energia
elettrica, telefono, acqua ed ogni altro servizio tecnico;
• effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati dall’Organizzazione,
allacciamenti diretti ai servizi (energia elettrica, telefono, acqua).
L'infrazione ai divieti sopra indicati comporta l'immediata chiusura del posteggio con le
conseguenze di cui all'art. 8 del Regolamento Generale della Fiera.
Per l'allestimento del proprio stand, L'Espositore deve usare materiali non attaccabili
dal fuoco o completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di
prevenzione incendi (circolare Min. Interni n. 12 del 17/05/1980, Decreto Min. Interni
del 6/7/1983, Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 201 del 23/07/1983, D.M. del
2/06/1984, G.U. numero 234 del 25/08/1984, D.M del 28/08/1984, G.U. n. 246 del
6/09/1984, Decreto Interministeriale 10/03/98, D.P.R. 12/01/98 n. 37, D.M. 19/08/96
e successive integrazioni e modifiche), esonerando l’Organizzazione da ogni
responsabilità civile e penale in ordine ai danni provocati dall'omissione del rispetto di dette
norme.
Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stands sono a totale carico dell'Espositore il
quale dovrà realizzarle a regola d'arte in conformità alle normative vigenti. In particolare gli
impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente:
• il D.P.R. n. 54 (27/04/1955);
• le norme CEI (legge 186 dell'1/3/68) con particolare riguardo a:
- 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V (+ varianti);
- 64.50 Norme CEI Circolare nr.16/1951 R.D. 7/11/45 nr. 1564 circolare nr. 79 del
27/8/71;
• Legge 46/90 del 5/3/1990, D.M. 37/08, nonché le correlative tabelle di Unificazione
Elettronica (UNEL):
Di tutte le norme sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione comprensiva degli eventuali
emendamenti o varianti in vigore.
Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stands, ciascun Espositore e Allestitore è
tenuto a presentare una dichiarazione di conformità attestante la rispondenza degli impianti stessi alla
regola d'arte, compilando i relativi moduli disponibili online nell'area riservata agli Espositori. Tutti i
componenti dell'impianto elettrico devono riportare le norme C.E.I. relative alla loro certificazione ed
avere il marchio IMQ. In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 12 del Regolamento Generale, la eventuale
permanenza all'interno del complesso Fieristico per la ultimazione degli allestimenti oltre le ore 19.00,
dovrà essere autorizzata dalla Organizzazione, per la quale l'Espositore sarà tenuto a pagare la somma di
euro 52 per ogni ora di permanenza oltre l'orario stabilito. In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 19 del
Regolamento Generale, l'Espositore che non avrà provveduto allo sgombero del posteggio entro il quinto
giorno dalla chiusura della manifestazione, è tenuto al pagamento della somma di euro 155 per ogni
giorno di ulteriore permanenza all'interno del complesso fieristico, fermo restando quanto disposto
dall'Art. 8 del Regolamento Generale.
ART. 3 - Forniture tecniche
Ogni posteggio, conformemente a quanto previsto dall'Art. 28 del Regolamento Generale
della Fiera, può essere servito di energia elettrica, telefono ed acqua.
ALLACCIAMENTO ELETTRICO: l’Organizzazione provvederà a consegnare all'Espositore
una apposita strumentazione composta da prese protette, relativo cavo e spina per
l'allacciamento al punto di erogazione posto nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. In
caso di manomissione o rottura, al termine della manifestazione fieristica l'Espositore
dovrà corrispondere la somma di euro 258,00. L'esecuzione degli impianti elettrici dei
posteggi è a completo carico dell’Espositore, che al riguardo è tenuto ad eseguirli in
conformità alle norme C.E.I.e alla legge 46/90 (art.2 INFORMAZIONI E NORME
TECNICHE). La potenza elettrica installabile da parte degli Espositori non può essere
superiore a 3 Kw. Per potenze superiori l’Organizzazione si riserva di disciplinare
l’erogazione a seconda dei carichi esistenti sulla rete. L'Espositore è responsabile di
tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto l’Organizzazione si riserva
la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolari gravità.
L’Organizzazione non si assume responsabilità per l’eventuale discontinuità del
servizio elettrico e per i danni derivanti dall'interruzione di erogazione o da
abbassamento di potenza, da qualunque motivo siano determinati.
ALLACCIAMENTO TELEFONICO: ogni Espositore può chiedere, tramite l'apposito modulo,
l'uso di un apparecchio telefonico da tavolo che viene fornito a noleggio con relativo cavo e
spina per l'allacciamento alla presa telefonica posta nel pozzetto di cui è dotato il posteggio
o nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. In caso di manomissione, rottura o mancata
riconsegna dell'apparecchio telefonico al termine della manifestazione fieristica,
l'Espositore deve corrispondere la somma di euro 103,00.L'apparecchio telefonico è
collegato al centralino del complesso fieristico, a sua volta collegato con la rete urbana ed
interurbana, che funziona da cinque giorni prima a due giorni dopo il periodo della Fiera con
il seguente numero: +39 0585 6501. Ogni apparecchio telefonico è allacciato alla rete
computerizzata che registrerà gli scatti delle conversazioni in partenza sia urbane che in
teleselezione. Il relativo importo, calcolato dall’Organizzazione, sarà addebitato
all'Espositore che dovrà corrisponderlo al momento della presentazione della relativa
fattura. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti per ogni e
qualsiasi interruzione del servizio da qualunque motivo sia determinata.
FORNITURA IDRICA: gli Espositori, previa richiesta da formulare con l'apposito modulo,
possono allacciarsi agli appositi attacchi idrici disposti nel pozzetto di cui è dotato il
posteggio o nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. L'esecuzione dell'allacciamento,
così come quella dello scarico, è a completo carico dell'Espositore. L’Organizzazione non
assume alcuna responsabilità per i danni derivanti per ogni e qualsiasi interruzione di
erogazione da qualunque motivo sia determinata. Tutti gli impianti tecnici esistenti nei
posteggi, i punti di erogazione, i pozzetti con le prese idriche, elettriche e telefoniche
DEVONO IN OGNI CASO RIMANERE VISIBILI ED ACCESSIBILI IN OGNI MOMENTO.
ART. 4 - Assicurazione - Dichiarazione di valore
E' fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il valore complessivo di merci, materiali,
allestimenti, attrezzature, portati in Fiera, anche per conto delle Ditte rappresentate,
utilizzando l'apposito spazio nel Modulo n°3 (Prospetto Informativo delle coperture
assicurative e modulo di adesione). Rimane ferma la possibilità di verifica della
dichiarazione da parte dell’Organizzazione.
L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni e furti a persone e cose da
chiunque e comunque provocati durante tutta la manifestazione, compresi i periodi di
allestimento e di smontaggio. Gli espositori sono quindi assicurati contro tutti i rischi
connessi con la loro partecipazione alla manifestazione, tramite polizza convenzione il cui
premio, se non ricompreso nella tassa di iscrizione, dovrà essere pagato unitamente alle
tariffe di partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:
-somme assicurate a P.R.A., all risks incendio / furto, fino a € 26.000,00;
-responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00;
-responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00;
Le garanzie assicurative si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature,
allestimenti, visitatori, espositori e loro dipendenti, strutture del complesso fieristico. La
copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della
manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione.
ART. 5 - Pulizia dei posteggi
L’Organizzazione provvede giornalmente alla pulizia delle corsie, dei piazzali e di ogni
spazio comune e aperto al pubblico. LA PULIZIA DEL POSTEGGIO È A CARICO
DELL'ESPOSITORE che dovrà provvedervi con personale proprio o tramite imprese
qualificate preventivamente accreditate dall’Organizzazione.
Il servizio di Pulizia stand può essere richiesto tramite l’apposito modulo.
La pulizia non può essere effettuata nell'orario di apertura della Fiera, durante il quale è
assolutamente vietato gettare rifiuti nelle corsie, nei piazzali o negli spazi comuni e aperti al
pubblico; essa può essere fatta la mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e la sera dalle ore
18.30 alle ore 19.30 (ad esclusione del primo e dell'ultimo giorno di fiera).
ART. 6 - Accesso al complesso fieristico
Nel periodo di allestimento e disallestimento l'accesso al complesso fieristico sarà
regolamentato secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 del Regolamento generale.
E' vietato l'ingresso a tutte le autovetture, anche con carico a bordo. Il rifornimento di
merci o derrate destinate agli stands durante l'apertura della fiera è consentito ai soli mezzi
autorizzati dall'Espositore dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 19.30, con
l'esclusione della mattina dell'inaugurazione e della sera dell'ultimo giorno della
manifestazione. Il conducente del mezzo è tenuto a consegnare un documento di
identificazione al personale addetto all'ingresso che provvederà a riconsegnarlo al
momento dell'uscita. In tutto il complesso fieristico valgono le norme previste dal codice
stradale attualmente in vigore in Italia.
Il limite di velocità all'interno del complesso fieristico è fissato in 20 km/h. La circolazione
nel complesso fieristico avviene senza responsabilità alcuna da par te
dell’Organizzazione ed è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della fiera.
L’Organizzazione potrà allontanare e negare l’accesso a tutte le persone non preventivamente accreditate ed a quelle che non ottemperano alle norme di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, ed ogni livello di rapporto contrattuale diretto e indiretto, ed inosservanti
del D.Lgs. 81/08.
ART. 7 - Vigilanza dei posteggi e all’interno del complesso fieristico
L'Organizzazione provvede ad un servizio ininterrotto di vigilanza generale del complesso
fieristico, sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura al pubblico. La custodia e la
sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi Espositori per tutto l'orario di apertura
del complesso, sia durante lo svolgimento della manifestazione fieristica sia nei periodi di
allestimento e di disallestimento. Gli oggetti di piccola dimensione o di particolare valore devono
essere ogni sera chiusi a chiave.
ART. 8 - Servizio tecnico
L’Organizzazione dispone di un servizio tecnico svolto da professionisti abilitati, esperti in
impianti elettrici e Prevenzione Incendi, ai quali gli Espositori possono rivolgersi per
consulenze sia in fase di preparazione od allestimento sia durante la Fiera.
ART. 9 - Servizio interpreti ed hostess/standiste
L’Organizzazione, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli Espositori, organizza un
servizio di interpreti e di hostess/standiste che verranno messe a disposizione degli Espositori
che ne faranno richiesta, compilando l'apposito modulo.
ART. 10 - Pagamento diritti S.I.A.E.
L'esecuzione di musica di sottofondo o comunque di funzionamento di strumenti meccanici
(radio, tv, filodiffusione, magnetofoni, etc.) è soggetta al pagamento dei diritti di autore. Per
l'espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento delle relative autorizzazioni, gli
espositori interessati devono rivolgersi direttamente alla S.I.A.E. di Massa, Via Croce, 6
Tel.0585/41700.
ART. 11- Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successive
modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ad i Suoi diritti.
L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce, ai sensi dell' art. 13 della suddetta
legge, le seguenti informazioni:
Finalità cui è destinato il trattamento dei dati:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e
con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e
circolari informative sulle attività dell'organizzazione, etc.);
b)finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell’attività
dell'organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse degli Espositori
attuali o potenziali, invio pubblicazioni edite dall'organizzazione, etc.);
c) espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché
ogni e qualsiasi disposizione impartita da autorità a ciò legittimata;
d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche del settore;
e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a
garantire la sicurezza.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore è da considerarsi facoltativo, ma condizione
necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Pertanto, l'Espositore che rifiuti
di fornire i dati richiesti potrà vedersi escluso delle attività promosse dall'Organizzazione,
ovvero vedere rifiutata la richiesta di partecipazione qualora la mancanza di dati impedisca
l'attuazione del Regolamento.
Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di
diffusione dei dati medesimi:
Nello svolgimento della propria attività, l'Organizzazione, oltre a rivolgersi al pubblico,
intrattiene normalmente rapporti con vari enti e soggetti in ambito nazionale, comunitario ed
internazionale. Ne consegue che i dati relativi all'Espositore potranno venire comunicati in
tale ambito a:
a) società ed imprese;
b) associazioni e fondazioni;
c) soci, associati ed iscritti;
d) clienti ed utenti;
e) associazioni di imprenditori e di imprese;
f) organismi per il collocamento occupazionale;g) enti locali ed associazioni di enti;
h) Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il
Commercio Estero;
i) Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università.
Consenso
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni il trattamento, la comunicazione e la
diffusione dei dati da parte di soggetti privati, fuori dei casi di esclusione espressamente
previsti, sono ammessi soltanto con il consenso dell'interessato. L'Espositore avrà cura
quindi di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro inserito nella richiesta di partecipazione.
Art. 12 - Diritti dell'interessato
Il D. Lgs. 196/03 prevede, a favore dell'interessato, i diritti elencati all’Art. 7 di seguito
integralmente riprodotto:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato n e l
territorio dello Stato, diresponsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i datisono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Firma Espositore
__________________________________________________________________
Inoltre: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., secondo comma, l’Espositore dichiara di aver preso
visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente e per iscritto, le seguenti clausole:
Art. 1/3/4/5/6/7/8 Titolo I - Art. 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24 Titolo II - Art. 25/26
Titolo III - Art. 27/29/30/30b Titolo IV - Art. 31/32/33/34/35/36/37/38 Titolo V, nonché delle
Informazioni e "Norme Tecniche del Regolamento Generale della Fiera", in particolare degli
art.1/2/3/4/5/6/7/10/11.
Firma Espositore
___________________________________________________________________