CARTA DEI SERVIZI agg. luglio 2014 PRIMA PARTE

TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DI TRENTO
CARTA DEI SERVIZI
2014
a cura di Giovanni Tanel
INTRODUZIONE
La presente Carta dei Servizi vuole essere uno strumento a
disposizione del pubblico per conoscere le funzioni, le
procedure e la specificità del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento.
L’articolazione del lavoro, come si può evincere anche
dall’indice, accompagna l’utente nella conoscenza e
nell’interazione con il Tribunale e, con una sintesi voluta a
garanzia di chiarezza e fruibilità, illustra le procedure per la
tutela che l’Istituzione offre ai cittadini per la difesa dei loro diritti
nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il documento è integrato da una appendice che illustra le
peculiarità della sede del Tribunale, ospitato in uno dei Palazzi
più importanti dal punto di vista storico ed artistico di Trento,
sebbene non sia uno dei più conosciuti.
Il presente lavoro è frutto della collaborazione di tutto il
personale amministrativo del Tribunale al quale va un sentito
ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi nella
quotidiana attività al servizio dell’Istituzione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Tanel
Trento, luglio 2014
INDICE
I
- Presentazione
Pag. 7
II
- Organigramma
Pag. 8
III - Come arrivare
Pag. 9
IV - Orari di apertura
Pag. 10
V
Pag. 11
- Calendari Udienze
VI - Sito Internet
Pag. 13
VII - Ordinamento e funzionamento
Pag. 14
VIII - Tutela e partecipazione
Pag. 27
Modulo per reclami
Pag. 28
Appendice - Storia di Palazzo Lodron
Pag. 29
I – PRESENTAZIONE
CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento risponde all'esigenza di aprirsi alla cittadinanza per far conoscere le
funzioni e le attività svolte, nonché di fissare principi e regole nel rapporto tra
l'istituzione ed i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal Tribunale.
Essa costituisce un vero e proprio "patto" con i cittadini utenti, uno strumento
di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi
offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti
siano rispettati e di esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti anche
attraverso forme di reclamo.
L'adozione della Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una
più ampia valorizzazione del servizio Giustizia, in armonia con le esigenze di
tutela del cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione e per
garantire una organizzazione delle attività più rispondente alle aspettative
degli utenti.
I PRINCIPI
Nello svolgimento della propria attività istituzionale il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa si ispira ai principi e alle norme del nostro
ordinamento giuridico e di quello comunitario.
I servizi sono resi sulla base del principio di uguaglianza, garantendo un pari
trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua,
religione, opinione politica. Il Tribunale si adopererà per rimuovere eventuali
inefficienza e promuovere iniziative volte a facilitare l’informazione, l'accesso e
la fruizione ai cittadini, agli stranieri ed alle persone con disabilità.
Il Tribunale garantisce continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi. In
caso di difficoltà e impedimenti avviserà preventivamente gli utenti e adotterà
tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.
Il Tribunale promuove l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le
scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti
formulati dagli utenti (in particolare avvocati e cittadini), in forma singola o
associata.
Il Presidente, i Magistrati e il personale della Segreteria perseguono l'obiettivo
del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio,
adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
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II – ORGANIGRAMMI E STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ORGANIGRAMMA DEI MAGISTRATI
Presidente
POZZI ARMANDO
Consigliere
GABBRICCI ANGELO
Consigliere
CHIETTINI ALMA
Consigliere
DEVIGILI PAOLO
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Segretario Generale
Ufficio Ricorsi e Relazioni
con il Pubblico
Ufficio Affari Generali
e Personale
ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA GENERALE
0461 262828
Settore
Segretario generale
Cognome Nome
TANEL Giovanni
Ricorsi e relazioni con il Pubblico
CHISTE’ Flavia
(URP)
BOMBARDELLI Marisa
CASTELLI Maria Cristina
MUTINELLI Norma
PIFFER Luciana
SEPE Autilia
TOMIAZZO Donatella
ZAMBONI Walter
Affari generali e Personale
TANEL Giovanni
ANIGELLO Fausta
POLETTI Marcella
8
Int.
E-mail
208
[email protected]
219
[email protected]
[email protected]
210
212
205
206
213
202
201
203
216
[email protected]
[email protected]
III - COME ARRIVARE
Via Calepina 50 - 38122 Trento
PIAZZA DUOMO
Il Tribunale è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione dei treni attraverso il centro
cittadino passando per Piazza Duomo. Superata la monumentale Torre Civica si
prosegue a destra. La prima strada sulla sinistra è Via Calepina. Il Palazzo si trova al
numero civico 50.
Con i mezzi pubblici, il Tribunale è raggiungibile con le linee “A” e “B”, fermata di Via
Calepina e con le linee ”2”, “6” e “7” fermata di viale S. Francesco d’Assisi.
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IV - ORARI DI APERTURA E COMUNICAZIONI
Orario di apertura
L'orario di apertura all'utenza è il seguente:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 12.00
L'Ufficio rimane chiuso la domenica, nelle festività civili e religiose.
Informazioni e comunicazioni:
all'ingresso (piano terra) è ubicato l’ufficio Ricorsi e Relazioni con il
Pubblico competente a ricevere i ricorsi e tutti gli atti e la
documentazione processuale, nonché a fornire all'utenza tutte le
informazioni riguardanti l’attività del Tribunale.
Il Tribunale è contattabile attraverso i seguenti strumenti di
comunicazione:
telefono: 0461 262828
fax: 0461 262550 – 264971
e-mail: [email protected]
Posta certificata (PEC)
Per gli atti e i documenti giurisdizionali:
[email protected]
Per gli atti amministrativi:
[email protected]
nonché attraverso il proprio sito istituzionale: www.tar.tn.it
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V - CALENDARI UDIENZE
Il Presidente del Tribunale fissa il calendario delle udienze annuali ed ogni
trimestre stabilisce la composizione del collegio giudicante. Il calendario
delle udienze presso il T.R.G.A. di Trento prevede due udienze in Camera
di Consiglio al mese con inizio alle ore 9.00. Le Udienze in Camera di
Consiglio, non aperte al pubblico, decidono in ordine alle misure cautelari
collegiali o su ricorsi quali il diritto di accesso ai documenti amministrativi o
i giudizi di ottemperanza.
Nella stessa giornata, con inizio alle ore 10.00, si svolgono le Udienze di
merito, aperte al pubblico.
Per gli anni 2014 e 2015 il calendario delle udienze è il seguente:
CALENDARIO UDIENZE 2014
giovedì 16 gennaio
giovedì 30 gennaio
CC + UP
CC + UP
giovedì 13 febbraio
giovedì 27 febbraio
CC + UP
CC + UP
giovedì 13 marzo
giovedì 27 marzo
CC + UP
CC + UP
giovedì 10 aprile
martedì 29 aprile
CC + UP
CC + UP
giovedì 15 maggio
giovedì 29 maggio
CC + UP
CC + UP
giovedì 12 giugno
martedì 24 giugno
CC + UP
CC + UP
giovedì 10 luglio
giovedì 24 luglio
CC + UP
CC + UP
giovedì 25 settembre
CC + UP
giovedì 9 ottobre
giovedì 23 ottobre
CC + UP
CC + UP
giovedì 6 novembre
giovedì 20 novembre
CC + UP
CC + UP
giovedì 4 dicembre
martedì 16 dicembre
CC + UP
CC + UP
LEGENDA: CC = CAMERA di CONSIGLIO
UP = UDIENZA di MERITO PUBBLICA
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CALENDARIO UDIENZE 2015
giovedì 15 gennaio
giovedì 29 gennaio
CC + UP
CC + UP
giovedì 12 febbraio
giovedì 26 febbraio
CC + UP
CC + UP
giovedì 12 marzo
giovedì 26 marzo
CC + UP
CC + UP
giovedì 9 aprile
giovedì 23 aprile
CC + UP
CC + UP
giovedì 7 maggio
giovedì 21 maggio
CC + UP
CC + UP
giovedì 4 giugno
giovedì 18 giugno
CC + UP
CC + UP
giovedì 2 luglio
giovedì 23 luglio
CC + UP
CC + UP
giovedì 17 settembre
(solo) CC
giovedì 8 ottobre
giovedì 22 ottobre
CC + UP
CC + UP
giovedì 5 novembre
giovedì 19 novembre
CC + UP
CC + UP
giovedì 3 dicembre
martedì 15 dicembre
CC + UP
CC + UP
LEGENDA: CC = CAMERA di CONSIGLIO
UP = UDIENZA di MERITO PUBBLICA
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VI - SITO INTERNET
Il Tribunale è dotato del seguente sito internet: www.tar.tn.it
Il sito è pensato come strumento rivolto sia agli addetti ai lavori che
ai privati cittadini che non hanno dimestichezza con la giustizia
amministrativa.
Al suo interno contiene, esposte in modo semplice, tutte le
informazioni relative al Tribunale, quali: sede, organigramma, orari
al pubblico, guide e documenti. Inoltre sono rinvenibili tutte le
informazioni relative all’attività del Tribunale come, ad esempio, il
Calendario, i Ruoli e gli Esiti delle Udienze. Sono, altresì
consultabili, e scaricabili, in formato elettronico, le sentenze e le
massime del Tribunale dal 1999 ad oggi, aggiornate a seguito di
ciascuna udienza, nonché la modulistica riportata nella presente
carta dei servizi.
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VII - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO
DEL TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
1. PREMESSA
La Costituzione stabilisce il principio che “tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (art. 24
Cost.). Inoltre “contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti” (art. 113 Cost.). Per quanto concerne, in
particolare, la Giustizia amministrativa, essa trova specifica
collocazione e disciplina negli artt.: 100, co. 1; 103, co. 1; 113, 108
e 125.
La giurisdizione amministrativa trova il suo fondamento, quindi,
nella Costituzione ed è esercitata dai Tribunali regionali di giustizia
amministrativa (T.A.R.) e dal Consiglio di Stato (C.d.S.) che
costituiscono un unico plesso giurisdizionale, dove i T.A.R. sono
Giudici di prima istanza e il C.d.S. è quello di secondo ed ultimo
grado a cui è indirizzato l’appello avverso le decisioni dei Tribunali
amministrativi regionali.
Gli articoli 100 e 108 della Costituzione obbligano il legislatore a
tutelare l'autonomia del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali, in particolare nei confronti del Governo, e
garantiscono l'indipendenza personale ed oggettiva dei magistrati
amministrativi.
Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è l’organo
di autogoverno della magistratura amministrativa.
I TT.AA.RR. sono stati istituiti con legge 6 dicembre 1971, n. 1034:
"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", che ha colmato
una lacuna creatasi nel sistema dopo che la Corte Costituzionale
aveva dichiarato incostituzionali i precedenti organi territoriali di
giustizia amministrativa.
2. ORDINAMENTO
DEL
TRIBUNALE
REGIONALE
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SEDE DI TRENTO
DI
In virtù dell’autonomia di cui gode la Regione Trentino-Alto Adige
(art. 90 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) il T.A.R. di
questa Regione prende il nome di Tribunale regionale di giustizia
amministrativa con sede a Trento (T.R.G.A.), e con una Sezione
autonoma per la Provincia di Bolzano.
14
Le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia riguardanti gli
Organi della Giurisdizione Amministrativa sono state emanate con
D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, modificate ed integrate con D.P.R. 17
dicembre 1987, n. 554 e con il D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
Con il D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92, recante la norma di
attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento, sono state delegate
alla Provincia Autonoma di Trento - con decorrenza 1 ottobre 2011
e con riferimento al proprio territorio - le funzioni riguardanti
l’attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale
amministrativo di Trento, ivi compreso il personale tecnicoamministrativo e la gestione dei beni necessari a garantire il
funzionamento della struttura.
Il T.R.G.A. di Trento si è formalmente insediato il 12 maggio 1986,
mentre la Sezione autonoma di Bolzano il 20 marzo 1989.
Per quanto riguarda la Sezione autonoma di Bolzano è utile
precisare che di fatto si tratta di un organo giurisprudenziale
autonomo, con una propria circoscrizione (il territorio della provincia di Bolzano), con speciali competenze, anche di tipo
ordinamentale, che si aggiungono alle altre, generali, vigenti per
tutti i Tribunali amministrativi e con
proprio personale di
magistratura e amministrativo.
3. L'AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE
La funzione giurisprudenziale in senso stretto (emanazione di
decisioni in forma di decreti, ordinanze e sentenze) esercitata dal
presidente e dai magistrati necessita, per esplicare la propria
efficacia, di una serie di operazioni di preparazione e di elaborazione, genericamente definita "amministrazione", identificata
anche dal termine piuttosto eloquente di "attività paragiudiziaria".
Questa attività è svolta dalla Segreteria generale, struttura a
supporto dell’attività giurisdizionale cui è assegnato personale
amministrativo.
Il personale dal 1° ottobre 2011 è messo a disposiz ione dalla
Provincia autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs 19 maggio 2011,
n. 92.
4. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
La norma di attuazione del 1994 prevede l’assegnazione al
Tribunale di sei magistrati, di cui uno con la qualifica di Presidente
e cinque con la qualifica di Consigliere di Tribunale amministrativo
regionale.
Due di questi sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e
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sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica
nove anni e non sono rinnovabili (art. 2 del D.P.R. 426/1984).
Rispetto alla composizione e al funzionamento del collegio giudicante, il Tribunale di Trento si differenzia rispetto agli altri
Tribunali Amministrativi in quanto l’art. 1 del D.P.R. succitato
prevede che il Collegio giudicante sia composto dal Presidente a
da due Consiglieri di cui uno di carriera assunto per pubblico
concorso (giudice “togato”) e l’altro c.d. “laico”, cioè designato
dal Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento.
Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato
di carriera.
In caso di impedimento del presidente, il magistrato più anziano
(appartenente alla magistratura di carriera) lo sostituisce
temporaneamente.
Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza.
5. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
La competenza del T.R.G.A. è sinteticamente descritta all’art. 3,
comma 1, del D.P.R. n. 426 del 1984.
Il T.R.G.A. “decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi”:
1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella
provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti
la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;
2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede
nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio
della provincia medesima”.
Peraltro, è ormai accettato e consolidato l’indirizzo dottrinale e
giurisprudenziale che le competenze del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento siano identiche alle competenze
degli altri T.A.R., oggi compiutamente disciplinate dal D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo – C.p a.).
I PROCEDIMENTI
I procedimenti che si possono svolgere davanti al Tribunale
amministrativo sono sinteticamente i seguenti:
a) procedimento di merito
In questo procedimento viene discusso il merito, trattando e
16
decidendo il ricorso. L'udienza è pubblica e tutti i cittadini possono
assistervi. A conclusione della discussione, il collegio giudicante si
ritira in camera di consiglio per decidere. La sentenza viene
pubblicata e notificata alle parti in causa. Il termine per
l'impugnazione decorre dalla data della notifica.
b) procedimento cautelare
La presentazione del ricorso non comporta una sospensione
dell'esecutività del provvedimento impugnato, ovvero non incide
sulla sua attuazione. Il ricorrente tuttavia ha facoltà di richiederne
la sospensione. La relativa istanza può essere inserita nel contesto
del ricorso o essere presentata con atto separato notificato alle
parti in causa. Sulla domanda di sospensione il Tribunale
amministrativo decide in camera di consiglio, dove vengono sentiti
soltanto gli avvocati delle parti. L'ordinanza è comunicata entro 5
giorni dalla segreteria del Tribunale.
Il procedimento cautelare è stato da ultimo sistematizzato e
ampliato dal nuovo codice del processo amministrativo.
In casi di estrema urgenza, il presidente può emanare,
immediatamente dopo la presentazione dell'istanza, misure
cautelari provvisorie efficaci fino alla pronuncia del collegio nella
prima camera di consiglio utile. Il codice ha altresì previsto la
possibilità di adottare, in casi di eccezionale gravità, ancor prima
della notificazione del ricorso misure cautelari provvisorie con
decreto presidenziale.
c) giudizio di ottemperanza e riti speciali
Qualora la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di
eseguire la sentenza passata in autorità di cosa giudicata (per es.
non emani un provvedimento a seguito dell'annullamento di quello
impugnato), il cittadino può ricorrere al Tribunale amministrativo
per ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza. Con la
sentenza il Tribunale amministrativo ordina l’ottemperanza
prescrivendo le relative modalità e nomina, ove occorra, un commissario ad acta con il compito di eseguire la sentenza qualora
perduri l'inottemperanza.
Modalità e termini specifici sono previsti per controversie in
determinate materie quali l’accesso ai documenti amministrativi, il
silenzio, i provvedimenti di ingiunzione e in materia elettorale.
Inoltre per determinate controversie, quali, ad esempio, appalti,
procedure espropriative, provvedimenti adottati dalle Autorità
17
amministrative indipendenti, sono previsti riti abbreviati con
dimezzamento dei termini processuali ordinari.
6. CONTRIBUTO UNIFICATO
La proposizione di un ricorso presso i Tribunali amministrativi
comporta il pagamento di un contributo unificato ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il cui
importo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso
proposto.
La seguente tabella indica, in sintesi, gli importi dovuti ed evidenzia
i ricorsi esenti.
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI
IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO
(in vigore dall’1 gennaio 2013)
Art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 come da ultimo
modificato dall’art. 1, commi 25, 26 e 27, 28 e 29 della legge di stabilità,
24 dicembre 2012, n. 228
TIPOLOGIA DI RICORSO
IMPORTO
Ricorso ordinario
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro
IV, Titolo V del D. Lgs 2.7.2010 n. 104 (C.p.a., nonché da altre
disposizioni che richiamino il citato rito) in particolare quelli di cui
all’art. 119, comma 1 lett. c, d, e, f, g, h, i, l, m del Codice [ad
eccezione dei ricorsi ex art. 119, comma 1, lett. a) e b)]
Ricorsi ex art. 19, comma 1 lett. a) e b) del Codice:
quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro
200.000;
quando il valore della controversia è compreso tra euro 200.000
e 1.000.000;
quando il valore della controversia supera euro 1.000.000;
se manca la dichiarazione di valore della controversia (art. 14,
comma, 3 bis, T.U. n. 115/2002).
Ricorso per l’esecuzione/ottemperanza della sentenza (art.112
C.p.a.)
Ricorso in materia di accesso ai documenti (art. 116 del C.p.a.)
Ricorso in materia di accesso alle informazioni ambientali
(D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195)
Ricorso in materia di accesso in corso di causa
Ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione (art. 117
C.p.a.)
Ricorso avverso il silenzio della Pubblica amministrazione con
contestuale istanza risarcitoria (art. 117 C.p.a.)
Ricorso in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e
ingresso nel territorio dello Stato
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di
soggiorno per motivi familiari, ex art. 30 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286
Ricorso in materia di emersione lavoro
Ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture
strategiche (art. 125 C.p.a.)
€ 650,00
19
€ 1.800,00
€ 2000,00
€ 4000,00
€ 6000,00
€ 6000,00
€ 300,00
€ 300,00
ESENTE
ESENTE
€ 300,00
€ 650,00
€ 300,00
ESENTE
€ 650,00
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia del
ricorso
azionato
Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente
Azione di nullità in via autonoma (art. 31, ultimo comma, C.p.a.)
Riproposizione del ricorso a seguito di traslatio iudici
Trasposizione di ricorso straordinario (art. 48 C.p.a.)
Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente
Ricorso per ingiunzione (art.118 C.p.a.)
Opposizione di terzo
Ricorso in materia di riparazione ex lege 89/01 (Legge Pinto)
20
€ 650,00
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia del
ricorso
azionato
L’importo,
detratto
quanto
versato
dinanzi
all’ufficio
giudiziario
precedentemente adito,
è calcolato in
relazione alla
tipologia di
ricorso
azionato
Va
corrisposta
la differenza
tra quanto
versato per il
ricorso
straordinario
(650,00 €) e
l’importo dovuto in
relazione alla
tipo-logia di
giudizio
azionato
€ 650,00
€ 650,00
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia di
ricorso
originario
aumentato
della metà
ESENTE
Ricorso in materia elettorale
Ricorso in materia di leva militare
ESENTE
ESENTE
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia di
contenzioso
azionato
Revocazione sentenza di primo grado
Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi,
per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima
dichiarazione superiore ad € 32.298,99
Ricorso per l’accesso, l’esecuzione del giudicato ed avverso il
silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi
compresi gli atti di accesso all’impiego (concorso) per i soggetti
titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi superiore ad € 32.298,99
Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi,
per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima
dichiarazione inferiore ad € 32.298,99
Ricorso per l’accesso, l’esecuzione del giudicato ed avverso il
silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi
compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*,
risultante dall’ultima dichiarazione inferiore ad € 32.298,99
Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatori per i
soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi superiore ad € 32.298,99,
Motivi aggiunti di impugnazione di provvedimenti diversi da quelli
del ricorso introduttivo e contestuale richiesta di nuove azioni di
accertamento e di condanna
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
€ 325,00
€ 150,00
ESENTE
ESENTE
€ 43
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia di
contenzioso
azionato
L’importo è
calcolato in
relazione alla
tipologia di
contenzioso
azionato
* il reddito imponibile ai fini IRPEF è quello definito dall’art. 3 del
T.U. delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati
dall’art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei
familiari conviventi nell’ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art.
76.
21
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax,
ai sensi dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, ovvero
ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso (art 13, comma 6 bis. 1
D.P.R. 115/2002).
MANCATO O ERRONEO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO
Nel caso in cui non venga corrisposto il contributo unificato all’atto del
deposito del ricorso, del ricorso incidentale o per motivi aggiunti, ovvero
nel caso in cui il contributo unificato venga corrisposto per un importo
inferiore al dovuto la segreteria del Tribunale, entro i trenta giorni
successivi al deposito notifica alla parte l’invito al pagamento delle
somme dovute.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso deve essere
pagato l’importo dovuto con l’obbligo di depositare nei dieci giorni
successivi al pagamento la ricevuta di versamento in originale all’ ufficio
ricorsi del T.R.G.A..
In caso di inadempimento, la segreteria procederà all’ iscrizione a ruolo
con l’addebito degli interessi dalla data di deposito del ricorso (art. 16
D.P.R. n. 115/2002) e della relativa sanzione di cui all’art. 71 del T.U.
della disciplina in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Laddove sia stato indebitamente effettuato il versamento del contributo
unificato ovvero, per errore, sia stato corrisposto in misura superiore al
dovuto insorge il diritto al rimborso. Tale diritto va esercitato, tramite
presentazione di apposita istanza come sotto riprodotta, entro il termine
di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui è stato eseguito il
versamento (Circolare n. 33 di data 26 ottobre 2007 del Dipartimento
ragioneria generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
22
ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
ALL’UFFICIO GIUDIZIARIO(1) DI __________________________________
Il sottoscritto
COGNOME
NOME
COMUNE DI NASCITA
RESIDENTE in via
DATA NASCITA
PROV.
CODICE FISCALE
COMUNE
DOMICILIATO(2) in via
RECAPITO TELEFONICO
PROV.
COMUNE
PROV.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Avendo versato a titolo di contributo unificato l’importo di euro
in cifre
€
in lettere
data versamento
CHIEDE
Il rimborso della somma indebitamente versata di euro
in cifre
€
in lettere
IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE
N.__________PARTI__________________________________________
Per i seguenti motivi(3) ________________________________
IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO
Per i seguenti motivi(4)________________________________ __
LEGENDA:
(1)
(2)
(3)
(4)
INDICARE L’UFFICIO GIUDIZIARIO CUI È INDIRIZZATA
L’ISTANZA: T.R.G.A., T.A.R., CONSIGLIO DI STATO
Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza
Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso
Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.
23
CAP
CAP
Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE
(BANCOPOSTA)
Cod Chek
paese digit
CIN
ABI
CAB
N. CONTO CORRENTE
CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL’INDIRIZZO DEL
DOMICILIO/DELLA RESIDENZA(5) DEL BENEFICIARIO
DICHIARA
Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.
ALLEGA
Originale della ricevuta di versamento;
Originale dell’atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il
(6)
versamento ;
Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
In Fede
Luogo e data,
_______________________
Firma
(7)
_____________________________
LEGENDA: (5) Cancellare la voce che non interessa
(6) Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.
(7) Da sottoscrivere alla presenza del funzionario al quale si presenta l’istanza. In caso di
presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo
servizio postale, l’istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento
personale di riconoscimento in corso di validità.
24
7.
RILASCIO COPIE E DIRITTI DI COPIA
Copie degli atti processuali, semplici o autentiche – munite della
certificazione all’originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge
possono essere richieste al tribunale dalle parti, dagli avvocati delle parti
costituite e dai soggetti autorizzati dalla legge (ai sensi dell’art. 76 disp. att.
c.p.c).
L’ufficio rilascia le copie entro tre giorni liberi dalla richiesta, fatte salve le
richieste avente carattere di urgenza. In tal caso le copie vengono
rilasciate, di norma, entro il giorno successivo alla presentazione della
richiesta.
L’istanza va compilata su apposito modello (vedi sotto) e per il rilascio è
previsto il pagamento dei diritti mediante marche da bollo come previsto
dal D.L. 29. dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010 n.
24, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 sotto riportate.
T.R.G.A. – Trento
Urgente □
Servizio rilascio copie
IL SOTTOSCRITTO____________________________________
DOCUMENTO IDENTITA’ TIPO
________________________N._____________________________
DATA E LUOGO RILASCIO____________________________
IN QUALITA’ DI
□ DIFENSORE □ DELEGATO □ PARTE
C.F. AVVOCATO/PARTE____________________________________
NEL GIUDIZIO N. _______________ DEL ________________________
PEC/E-MAIL _____________________________
chiede il rilascio di:
n.
n.
n.
n.
copia/e semplice
copia/e autentica
estratto con formula esecutiva
integrale con formula esecutiva
DECISIONE (SENTENZA)
n.
n.
n.
n.
anno
anno
anno
anno
ORDINANZA
cautelare n.
cautelare n.
collegiale n.
collegiale n.
25
anno
anno
anno
anno
DISPOSITIVO
n.
n.
DECRETI
anno
anno
cautelare n.
decisorio n.
anno
anno
DOCUMENTI
N. R.G.
N. R.G.
prot. n.
prot. n.
N. R.G.
prot. n.
VERBALI
su ricorso n.
su ricorso n.
data udienza
data udienza
LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO
CONTROVERSIE IN MATERIA DI:
□ PUBBLICO IMPIEGO
□
Motivo della richiesta(*):
ELETTORALE
(*) ad es.: integrazione del contraddittorio,
proposizione di motivi aggiunti
Non rientrano nell’esenzione le copie richieste per azionare la legge
n. 89/2001 (c.d. Pinto)
□
ALTRO:
○ PRENOTAZIONE A DEBITO
Firma_____________________
SPAZIO PER
APPOSIZIONE MARCHE
lì _______________________
N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta.
In mancanza l’ufficio si attiverà per il recupero.
26
tabella 1
DIRITTO Dl COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITÀ
(Allegato n. 6 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)
(importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014
e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n.
193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)
Numero
pagine
Diritto di copia
forfetizzato
non urgente
Diritto di copia
forfetizzato
urgente
Da 1 a 4
€ 1,38
€ 4,14
da 5 a 10
€ 2,76
€ 8,28
da 11 a 20
€ 5,52
€ 16,56
da 21 a 50
€ 11,05
€ 33,15
da 51 a 100
€ 22,09
€ 66,27
più di 100
€ 22,09
€ 66,27
+ 9,20 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
+ 27,60 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
27
tabella 2
DIRITTO DI COPIA AUTENTICA
(Allegato n. 7 all'articolo 268 D.P.R. n. 115/2002)
(importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014 e maggiorati
del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009,
convertito dalla l. n. 24/2010)
Numero
pagine
Diritto di copia
forfetizzato
non urgente
Diritto di copia
forfetizzato
urgente
Da 1 a 4
€ 11,05
€ 33,15
da 5 a 10
€ 12,90
€ 38,70
da 11 a 20
€ 14,73
€ 44,19
da 21 a 50
€ 18,42
€ 55,26
da 51 a 100
€ 27,63
€ 82,89
più di 100
€ 27,63
€ 82,89
+ 11,05 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
+ 33,15 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
28
tabella 3
DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO
DA QUELLO CARTACEO
(Allegato n. 8 all'articolo 269 D.P.R. n. 115/2002)
Tabella a)
Tipo di supporto
Diritto di copia forfetizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti
o di durata inferiore
€ 3,68
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
€ 5,52
Per ogni cassetta videofonografìca di 120
minuti o di durata inferiore
€ 6,14
Per ogni cassetta videofonografica di 180
minuti
€ 7,37
Per ogni cassetta videofonografica di 240
minuti
€ 9,21
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB
€ 4,31
Per ogni compact disc
€ 306,97
L'articolo 4, comma 5, del citato D.L. n. 193/2009 prevede la
temporanea sospensione —tuttora operativa — degli importi di cui
alla suddetta Tab. a) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato
elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine
memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla
successiva Tab. b).
29
Tabella b)
Numero
pagine
Diritto di copia
forfetizzato
non urgente
Diritto di copia
forfetizzato
urgente
Da 1 a 4
€ 0,92
€ 2,76
da 5 a 10
€ 1,84
€ 5,52
da 11 a 20
€ 3,68
€ 11,04
da 21 a 50
€ 7,37
€ 22,11
da 51 a 100
€ 14,73
€ 44,19
Oltre le 100
€ 14,73
€ 44,19
+ 6,14 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
+ 18,42 € ogni ulteriori 100 o
frazione di 100 pagine
30
8. PATROCINIO LEGALE
Nei procedimenti giurisdizionali innanzi al Tribunale amministrativo il
cittadino necessita del patrocinio di un avvocato. Informazioni e
nominativi degli avvocati amministrativisti sono forniti dai Consigli degli
Ordini di Trento e Rovereto:
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trento
Largo Pigarelli n. 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 237196 - Fax: 0461 238641
e-mail: [email protected]
[email protected]
pec: [email protected]
sito: www.ordineavvocatitrento.it
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto
Palazzo di Giustizia - Corso Rosmini n. 65 - Rovereto
Tel. 0464 437214 - Fax: 0464 450960
e-mail: [email protected]
e mail-pec: [email protected]
sito: www.ordineavvocatirovereto.it
Il patrocinio legale non è tuttavia necessario nei giudizi in materia di
accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi
personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del
procedimento.
9. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
I cittadini meno abbienti possono richiedere di essere difesi a spese
dello Stato qualora siano titolari di un reddito non superiore a €
10.766,33 (aumentato di € 1032,91 per ognuno dei componenti la
famiglia anagrafica). La richiesta va presentata alla Commissione per il
Gratuito patrocinio istituita presso il T.R.G.A. composta da due Magistrati
e da un Avvocato indicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Trento. L’ufficio relazioni con il pubblico è a disposizione per fornire tutte
le indicazioni per la presentazione dell’istanza e la documentazione a
corredo della stessa. In caso di ammissione al gratuito patrocinio il
T.R.G.A. provvede, oltre ad inviare la documentazione attestante il
reddito all’Agenzia delle entrate per i controlli di competenza, ad iscrivere
le spese prenotate a debito negli appositi registri e a liquidare gli onorari
e le spese dei difensori.
Di seguito si riproduce fac-simile di domanda per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
31
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DI TRENTO
DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________
nato /a a___________il____________residente in ____________
alla via ____________________________________
codice fiscale ____________________telefono
CHIEDE
di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per
proporre ricorso avverso il provvedimento n°______ del ____________
emesso da ___________ notificato il __________________________
INDICA
le ragioni ed i motivi per i quali intende presentare ricorso___________
________________________________________________________
PRODUCE
i seguenti documenti che allega alla presente domanda:
• copia del provvedimento da impugnare;
• dichiarazione sostituiva di certificazione;
• fotocopia documento di identità;
• per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non
all'Unione
Europea,
certificazione
appartenenti
dell'Autorità Consolare competente attestante la
veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione.
Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina come
difensore l'avv. __________
con studio in __________
alla via____________________
Trento, lì ___________________
firma del richiedente _____________________
32
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
(ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
Il/La sottoscritto/a __________________nato /a ___________
Prov. (____) il _______________ residente in ____________
Prov. _______________ c.a.p. ________ a ll a v ia __________
Tel. ______________C.F.__________________
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni
mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi,
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
DICHIARA
1) che il proprio nucleo familiare è composto da n° _______
persone di seguito elencate:
a) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
b) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
c) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
d) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
e) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
f) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
g) Nome _______________________Reddito €__________
Codice fiscale____________________________
2) che il reddito complessivo è pari ad € _______________
3) di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno dalla presentazione della domanda le eventuali
variazioni di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
della concessione del beneficio.
Trento, lì______________ In fede (firma)________________
33
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
10. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Misure anticorruzione
A seguito dell’approvazione della L. 6 novembre 2012, n. 190,
concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni è stato adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione nell’ambito della Giustizia Amministrativa
per il periodo 2014-2016.
Il Piano, elaborato sulla base delle indicazioni presenti nel Piano
Nazionale Anticorruzione ha la funzione di fornire una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici amministrativi centrali e periferici
al rischio corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio.
Inoltre, vengono definite le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti chiamati ad operare in settori che possono
presentarsi come particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo,
negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Allo scopo di assicurare gli obblighi di pubblicazione dei dati come
previsto dal D. Lgs. 33/2013, è stata creata una apposita sezione sul sito
web della Giustizia Amministrativa - www.giustizia-amministativa.it denominato “Amministrazione Trasparente” di facile accesso e
consultazione, suddivisa per aree tematiche riportanti tutte le
informazioni, i provvedimenti e i dati in materia di trasparenza e delle
misure anticorruzione.
11. BIBLIOTECA E URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
Una stanza del palazzo è adibita a biblioteca e sala riunioni. La
biblioteca contiene libri, pubblicazioni e riviste giuridiche ed è
utilizzata dai magistrati e dal personale amministrativo per studio e
aggiornamento. E’ utilizzabile, previa richiesta, anche da utenti
esterni.
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini per
le richieste di informazioni, modulistica, segnalazioni di disservizi o
suggerimenti. E’ cura dell’Ufficio sottoporre le segnalazioni e le
problematiche evidenziate all’attenzione del Segretario Generale e
del Presidente del Tribunale per l’adozione dei necessari
provvedimenti.
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00.
34
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
12. GIURISPRUDENZA - MASSIME DELLE SENTENZE
Per meglio soddisfare le esigenze di conoscenza ed
aggiornamento di avvocati, funzionari pubblici, cittadini e gli alti
operatori e studiosi del diritto amministrativo, il Tribunale
Amministrativo di Trento pubblica ogni anno, dal 1992, una
raccolta di massime riguardanti le sentenze pubblicate nell’anno di
riferimento.
Le massime sono corredate della giurisprudenza dei TT.AA.RR. e
del Consiglio di Stato, nonché da un indice analitico per materia
Le massime sono pubblicata anche sul sito del Tribunale ww.tar.tn.it - in corrispondenza delle rispettive sentenze.
Copia cartacea della raccolta può essere richiesta a titolo gratuito
all’Ufficio Relazioni pubbliche del Tribunale fino ad esaurimento
delle scorte.
13. CONVENZIONI
Il T.R.G.A. nella persona del Presidente Armando Pozzi ha
stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Trento,
diretta a consentire agli iscritti alla Scuola di specializzazione delle
Università di Trento e Verona lo svolgimento di un periodo di
tirocinio e di attività didattico-pratica presso il Tribunale.
L’attività di tirocinio, avviata nel gennaio 2013, è riservata agli
iscritti più meritevoli ammessi al primo del corso di
specializzazione per le professioni legali presso la Scuola. Il
tirocinio è una fase del processo di formazione professionale svolta
a titolo gratuito che non costituisce, ad alcun titolo, rapporto di
pubblico impiego ed è svolta sotto la super visione di un Magistrato
affidatario del T.R.G.A.
La Convenzione, che non comporta alcun onere a carico della
finanza pubblica, ha durata biennale. Attualmente svolgono le
attività di tirocinio due studenti per il periodo ordinariamente
previsto per il primo anno del corso di specializzazione.
35
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
INDICE
DELLE PRINCIPALI NORME RIGUARDANTI IL T.R.G.A.
DI TRENTO
1)
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, "Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali"
(G.U. del 13.12.1971, n. 314)
2)
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"
(G.U. del 20.11.1972, n. 301)
3)
D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione dei Tribunale
amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"
(G.U. dell’8.8.1984, n. 217)
4)
D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, "Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6
aprile 1984, n. 426"
(G.U. del 19.1.1988, n.14)
5) L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”
(G.U. del 8.8.1990, n. 192)
6)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”
(G .U. del 22.2.1994, n. 43)
7)
D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161, "Ulteriori modificazioni ed integrazioni al D.P.R.
6 aprile 1984, n. 426, e seguenti"
(G.U. del 10.6.1999, n. 134)
8)
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo” (C.p.a)
(G.U. del 7.7.2010, n. 156, S.O.)
9) D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92, “Norme di attuazione dello statuto speciale
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1996, n.
426, in materia di delega delle funzioni amministrativa del Tribunale regionale
di giustizia amministrativa di Trento”
(G.U. del 25.6.2011, n. 146)
36
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
VIII - TUTELA E PARTECIPAZIONE
RECLAMI, PROPOSTE, SUGGERIMENTI
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto dei principi e delle
attività riportate nella Carta dei servizi, possono avanzare reclami
puntuali da presentare con le seguenti modalità:
− utilizzare il modulo disponibile presso il Settore Ricorsi e
Relazioni con il Pubblico e depositati in apposita cassetta
chiusa, gestita e custodita dal Responsbile dell’ufficio
Accettazione e rapporti con il pubblico;
− inviare
una
e-mail
all'indirizzo:
[email protected] o un fax al numero 0461 – 264971,
specificando nell'oggetto "Reclamo di servizio".
La Segreteria del Tribunale risponderà entro 30 giorni adottando,
se del caso, le opportune misure organizzative, sentito il
Presidente.
Gli utenti possono inoltre, con le stesse modalità, formulare
proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell'organizzazione
e dell'erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta analisi.
COMUNICAZIONE
La Carta dei servizi è messa a disposizione presso il Settore
Ricorsi e Relazioni con il Pubblico, esposta in bacheca e diffusa
tramite il sito locale www.tar.tn.it e il sito istituzionale www.giustiziaamministrativa.it
REVISIONE E AGGIORNAMENTO
La Carta è sottoposta ad aggiornamento ogni qual volta dovessero
intervenire variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, tenuto
conto anche del monitoraggio dell’opinione degli utenti.
37
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
MODULO DI RECLAMO
(si prega di compilare in stampatello)
RECLAMO PRESENTATO DA:
COGNOME _______________ NOME __________________
NATO/A A _____________________PROV. __________
IL _______________ RESIDENTE A _______________
PROV.____ __ VIA _____________ CAP _____
TELEFONO ___________
FAX _________________
OGGETTO DEL RECLAMO:
_________________________________________
MOTIVO DEL RECLAMO:
___________________________________________
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare
risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a
eventi organizzati da questo Tribunale.
DATA_________________
FIRMA _______________
38
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
APPENDICE A)
LA SEDE – STORIA DI PALAZZO LODRON
LUDOVICUS COMES LODRONI PARIDIS FILIUS 1577
(iscrizione sul portale di ingresso di Palazzo Lodron)
L’attuale sede del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento è
ubicata presso Palazzo Lodron in via Calepina, 50.
Il Palazzo, che deve il suo nome alla famiglia ancora oggi proprietaria, risulta
essere uno dei più importanti nel panorama storico-artistico della città di Trento,
in quanto ospita un ciclo pittorico di grande pregio che riguarda tutte le sale più
importanti.
La scritta riportata sull’architrave delle portale di accesso fa risalire la costruzione
dell’edificio agli anni settanta del 1500 da parte di Ludovico Lodron.
La famiglia Lodron
Le prime e assai scarse notizie storiche relative ai Lodron risalgono alla fine del
XII secolo, quando risulta che un certo Calepino di Lodrone è proprietario di un
feudo nella piana della Valle del Chiese. Nell’arco dei due secoli successivi i
Lodron divennero signori di tutta la vallata e nella seconda metà del Trecento la
famiglia Lodron (divisa in due rami, facenti capo rispettivamente a Castel
Lodrone (Storo) e a Castel Romano (Pieve di Bono), entrambi nella valle del
Chiese, fu dilaniata da una serie di lotte intestine. Alla fine prese il sopravvento
Pietro Lodron, al quale succedette il figlio Paride, detto “il grande”, che continuò
l’accrescimento dei possedimenti della famiglia attraverso una politica di stabile
alleanza con Venezia (allora in lotta contro il Ducato di Milano). Alla sua morte,
avvenuta nel 1439, i suoi due figli Giorgio e Pietro ottennero dall’imperatore
Federico III il titolo di conti imperiali (1452).
Nel 1456, su incarico del Principe vescovo di Trento, conquistarono i castelli
della famiglia Castelbarco in Val Lagarina due dei quali, quello di Castelnuovo
(ora Castel Noarna) e quello di Castellano, rimasero in proprietà alla famiglia.
La famiglia Lodron, benché ormai nuovamente divisa in due rami (Pietro fondò il
ramo di Castelnuovo di Villalagarina, mentre Giorgio quello di Castel Lodrone),
mantenne ferma comunque la sua alleanza strategica con Venezia, alleanza che
si rivelò però perdente quando, nel 1487 – a seguito della sconfitta di Venezia
nella battaglia di Calliano, combattuta contro l’Arciduca d’Austria Sigismondo e il
Principe vescovo di Trento, i Lodron furono ridimensionati e vennero bloccate le
loro mire espansionistiche nel territorio trentino.
A partire da questo momento i Lodron stabilirono rapporti di alleanza con il
Principi vescovi trentini e aderirono, via via in modo sempre più marcato, alla
politica imperiale, puntando a ricoprire cariche ufficiali e mettendosi al servizio
dell’Impero come condottieri militari.
Per tutto il 500, infatti, i Lodron combatterono nelle varie guerre che videro
impegnato l’Impero in Europa e nello scontro per fermare l’espansionismo turco.
39
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
Se non intraprendevano la carriera militare, i membri della famiglia si dedicavano
alla carriera ecclesiastica o diplomatica.
Dal ramo di Giorgio Lodron, di Castello Lodrone, discende il costruttore di
palazzo Lodron, Ludovico.
Ludovico Lodron
Sul committente del Palazzo vi sono scarse notizie storiche. E’ infatti assai
incerta la data di nascita, che si può comunque ragionevolmente situare intorno
agli anni quaranta del XVI secolo. Certa è, invece, la sua partecipazione alle
vicende e alle lotte contro i Turchi che hanno caratterizzato la seconda metà del
1500. Ludovico, unitamente al fratello Gerolamo, ha partecipato, nel 1565, alla
difesa dell’isola di Malta e, in qualità di capitano nella flotta della Santa Lega –
l’alleanza fra Papato, Spagna e Repubblica di Venezia – comandata da don
Giovanni D’Austria alla battaglia di Lepanto, che nel 1571 vide la sconfitta
dell’impero turco. Infine nel 1573 partecipò alla conquista di Tunisi.
Nel 1577 sposò Beatrice Lodron, figlia di Paride Lodron, capostipite del ramo di
Castelnuovo e Castellano e in tale anno, molto probabilmente, venne iniziata
anche la costruzione del Palazzo.
Ludovico morì nel 1604 e venne sepolto nel Duomo di Trento, dove aveva fatto
costruire un monumento funerario.
Il Palazzo: l’architettura e il ciclo pittorico
L’edificio, che si presenta esternamente in modo molto disadorno, è stato eretto
su modeste costruzioni preesistenti in una zona della città che, al tempo, era
periferica e adibita a orti.
Dal punto di vista funzionale il palazzo è organizzato su un piano terra costituito
da una serie di locali a volta, collegati fra di loro, aperti sull’esterno e utilizzati
come cantine, cucine e altri servizi.
Il piano superiore, che vede sulla facciata retrostante una loggia a cinque
colonne è costituito da una grande sala (la Sala Maggiore) e da altre quattro
stanze affiancate. Le stanze si affacciano tutte su via Calepina, salvo la stanza
che dà sul retro del Palazzo e che riporta al centro del soffitto un grande stemma
dei Lodron.
Tutte le stanze del piano superiore sono affrescate con un ciclo pittorico che
rappresenta il più importante contributo del manierismo internazionale in
Trentino, composto di affreschi e soffitti lignei, realizzato fra il 1583 e il 1588.
Dalle scene che si succedono nelle varie stanze al primo piano del Palazzo si
possono rivivere alcuni dei momenti più importanti della storia del secolo XVI
non solo trentina, ma europea.
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SALA MAGGIORE - ora Aula Udienze
Il visitatore, una volta raggiunto il
primo
piano,
s'imbatte
nella
maestosa
Sala
Maggiore,
attualmente sede delle Udienze del
Tribunale regionale di giustizia
amministrativa. Il soffitto è in legno
dipinto ed è spartito in quattordici
lacunari di varie forme geometriche,
dominati da quello posto al centro
della sala.
Si tratta della rappresentazione
dell'allegoria del Carro del Tempo
condotto da Febo e trascinato da
cervi. Sul carro viaggiano le
Stagioni che tengono un serpente
che si morde la coda, simbolo di
Eternità. Molto interessanti gli
oggetti che vengono calpestati dalle
ruote del carro e che simboleggiano
lo scorrere del tempo che rende
vane e provvisorie le conquiste
umane: si tratta di armi e trofei,
della corona imperiale, di libri e
strumenti musicali.
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Attorno al carro del tempo
scorrono le immagini di un
mondo
in
continuo
movimento, segno forse di
quel carattere mai domo che
contraddistingue la storia
familiare dei Lodron. Troviamo
infatti ai quattro angoli della
sala le raffigurazioni dei venti,
mentre verso le quattro pareti
si susseguono l'Inverno, la
Primavera,
l'Estate
e
I'Autunno.
Momenti centrali dell'insieme della sala, connubio fra movimento del
tempo e degli uomini, sono le raffigurazioni delle quattro parti del Mondo:
l'Asia rappresentata da Alessandro Magno, l'Africa da Scipione I'africano,
l'Europa da Carlo V e I'America da Cristoforo Colombo. E' soprattutto
quest'ultima raffigurazione che merita di essere notata. Colombo siede su
un cocchio trainato da draghi marini assieme ad una donna nuda, ricca di
gioielli e di armi, che rappresenta il continente americano. La prua del
cocchio marino reca la bandiera con le insegne di Leon e Castiglia.
Concludono le raffigurazioni della
sala, la Fedeltà e la Carità.
Da notare infine il grande camino
in marmo rosso stemmato
appoggiato ad una delle pareti.
Recentemente (dal 2003 al
2006) con due distinti interventi
è stato effettuato il restauro
completo della Sala. Il primo
intervento
ha
portato
alla
“scoperta” di una serie di
affreschi
sulle
pareti,
in
precedenza coperti nella parte
superiore con uno strato di tinta
rossa e nella parte inferiore da una boiserie in legno (durante un
intervento di riordino dello stesso salone realizzato nel 1865). Gli affreschi
raccontano la vicenda di Ludovico Lodron senior che, nella battaglia di
Esseg (oggi Osijek in Serbia) combattuta nel 1537 contro i Turchi tagliò le
zampe del suo cavallo nel tentativo di incitare i suoi soldati a non
abbandonare il campo di battaglia, e dove trovò la morte. Il ciclo si
conclude idealmente con la rappresentazione della battaglia di Lepanto
avvenuta mezzo secolo dopo, nel 1571, che vide protagonista il suo
consanguineo Ludovico Lodron committente del Palazzo.
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PRIMA CAMERA
La prima camera prospicente
via Calepina ha un soffitto
ligneo diviso in tredici
lacunari. Il tema dominante è
quello
delle
immagini
mitologiche e allegoriche.
Interessante è invece la
storia che si dipana nella
fascia
immediatamente
sotto-stante il soffitto e che
descrive le vicende di uno
dei membri della famiglia
Lodron, immagini ancora una
volta esemplari della vita
della casata nobiliare: si va
dall'abbandono della casa
materna, all'esercizio negli
studi, all'avviamento alle
armi.
Il pittore artefice della fascia
è diverso da chi ha eseguito
le decorazioni del soffitto.
Le varie scene della storia
sono divise da nicchie in
finta
architettura
che
racchiudono
divinità
olimpiche, stemmi lodroniani
accompagnati dalle iniziali
del proprietario (L.G.Z.L.,
vale a dire Ludwig Graf zu Lodron). Oscuro il significato dei piccoli dipinti
ritraenti una candela accesa con le iniziali A.W.G.M..
Tornando alle decorazioni lignee, il lacunare centrale raffigura Diana ed
Endimione (o forse Venere e Marte) abbracciati con un Cupido.
Nei quattro emiesagoni perimetrali sono dipinte le allegorie dei Quattro
elementi.
Nei quattro rombi mediani vi sono delle elaboratissime panoplie d'armi,
derivate dalle incisioni di Enea Vico e dalle acqueforti di Giovanni Battista
Fontana.
Ai quattro angoli, infine, sono raffigurati putti e mascheroni, vasi ed uccelli.
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SECONDA CAMERA
Anche
questa
stanza
ha
decorazioni sul soffitto ligneo e
sulle pareti, in una fascia
immediatamente sottostante il
soffitto.
L'esagono centrale rappresenta
Nettuno e Galatea, ed è opera
dello stesso autore che dipinse
l'esagono centrale della Prima
camera.
l quattro
quadrati
impostati
su
altrettanti
lati
dell'ottagono centrale sono dipinti
a grottesche.
Di pregio i quattro esagoni
angolari che hanno nei rispettivi
ovali centrali i temi mitologici di
Apollo e Dafne con allegorie dei
temi riferiti all'alloro, di Orfeo agli
inferi con immagini legate alla
musica e agli strumenti musicali,
di Venere con il carro trascinato dalle colombe e del Trionfo sul Turco.
I dipinti delle fasce parietali sono molto probabilmente riferiti ad Alberico
Lodron, cugino del committente del Palazzo, ed al suo viaggio a Napoli,
dove era stato inviato da Cristoforo Madruzzo nel 1557 in aiuto al vicerè
duca d'Alba. Interessante è la veduta della città di Napoli, in uno dei
riquadri della stanza.
Tra le scene s'intercalano poi quattro ritratti di personaggi di casa Lodron
del XV secolo, raffiguranti il capostipite della linea dei Lodrone, Giorgio, e
il capostipite della linea di Vallagarina, Pietro Ottone, oltre a Paride, sposo
di Maria di Brembate e zio di Ludovico, e a Paride Ottone, conte di
Cimbergo, detto "il barbuto". I ritratti non sono fedeli alla vera immagine
dei singoli protagonisti, poichè il pittore non aveva a disposizione effigi
così antiche e si ispirò ad immagini a lui conosciute.
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TERZA CAMERA
La terza stanza è probabilmente
dedicata al padre di Ludovico,
Paride. E' infatti dominata da un
dipinto di forma rettangolare al
centro del soffitto raffigurante il
Giudizio di Paride.
Sia tale
dipinto che gli altri di questa
camera sono attribuibili alla
stessa mano che eseguì i
medaglioni centrali della prima e
della seconda camera. I critici
non hanno ancora trovato un
punto d'accordo sull'attribuzione
della paternità dei dipinti.
E’ comunque ipotizzabile l’attribuzione dei dipinti lodroniani a pittori della
cerchia di artisti attivi ad Augsburg, centro di snodo del manierismo della
seconda metà del '500.
Attorno al Giudizio di Paride gravitano quattro lunette semicircolari aventi
come oggetto scene della guerra di Troia. Si tratta del Ratto di Elena, dello
Sbarco dei greci, del Cavallo di Troia e dell'Incendio di Troia nel quale
sono riconoscibili Enea, Anchise e Julo che fuggono dalla città.
Negli altri scomparti si susseguono teorie di divinità marine e grottesche in
monocromo su un fondo trattato a finte pennellate parallele. Da notare nei
quattro angoli gli stemmi lodroniani.
Nei fregi affrescati sottostanti il soffitto compaiono al centro dei quattro lati
ritratti di personaggi di casa Lodron quali Battista, Ludovico Lodron senior,
Alberico e Gasparo.
Il fregio è poi completato
da vedute di diverse città
della Grecia. Tra esse
Navarino, Coroni, Methoni.
Vi è inoltre una veduta di
Messina e di Lepanto, con
lo schieramento del 7
ottobre 1571. Chiude il
fregio la scena della
battaglia navale a Lepanto,
con le galere impegnate in
una
contesa
senza
esclusione
di
colpi.
Sembra che Ludovico Lodron abbia costruito questo Palazzo proprio con i
proventi dei combattimenti di Lepanto.
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QUARTA CAMERA – ora BIBLIOTECA
La quarta camera, l'unica
ben conservata di quelle
che danno sul retro del
Palazzo, è foderata da una
elaborata boiserie ed ha
nella fascia affrescata, che
interrompe il rivestimento
in legno, vedute di città
quali Malta, Terceira nelle
Azzorre, Medina presso
Djerba, Biserta, Goletta e
Cartagine
in
Tunisia,
Candia, Corfù e Orano in
Algeria, con fatti relativi alla guerra degli spagnoli contro i turchi risalenti
agli anni compresi tra il 1572 e il 1574. Queste pitture, recentemente
restaurate, sono state eseguite nel corso del secolo diciottesimo.
La fascia affrescata è intercalata, nella
parte mediana delle quattro pareti, da
altri ritratti della famiglia Lodron: sono
qui riprodotte le effigi di Gerolamo,
Francesco e Paride, rispettivamente
fratello, nonno e padre del costruttore
del Palazzo, nonchè dello stesso
Ludovico.
Sembra sia stato uno dei personaggi
ritratti nella stanza, il fratello di
Ludovico, Gerolamo, a portare a
Trento dalla Tunisia, dove era stato
impegnato nelle imprese militari per
ordine di don Giovanni d'Austria tra il
1573 e il 1574, i disegni necessari per
gli affreschi di questa sala.
Completano le decorazioni di questa
camera, ultima tappa del breve
itinerario attraverso Palazzo Lodron,
alcune panoplie d'armi collocate ai lati
dei ritratti, nonchè un grande stemma
di casa Lodron al centro del soffitto
caratterizzato dal leone rampante con
la coda a doppio nodo (simbolo di
fedeltà all’imperatore).
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LE ALTRE STANZE
A titolo di completamento dell'itinerario va segnalato che le stanze poste
sull'altro lato della Sala maggiore, delle quali una è ora adibita ad ufficio
del Presidente del Tribunale amministrativo, formavano probabilmente il
corpus religioso del Palazzo, con la cappella riccamente stuccata ed il
locale antistante che mantiene in essere l'antica acquasantiera.
Da segnalare, infine, che i quadri che ornano le diverse stanze ritraggono
personaggi della Famiglia Lodron o ad essa collegati. La disposizione dei
dipinti nelle varie camere rispecchia la volontà dei proprietari del Palazzo,
discendenti dei Lodron, attualmente residenti in Austria.
_______________________
Il presente lavoro è stato realizzato per la parte storica da Giovanni Tanel sulla
base delle seguenti fonti:
R. CODROICO, Palazzo Lodron a Trento, in Dimore Storiche, Quadrimestrale
dell’Associazione Dimore storiche italiane, Anno XVIII, n. 1.
D. CATTOI, La pittura a Trento fra Maniera e Controriforma: il ciclo delle Sale di
Palazzo Lodron, Tesi di Laurea, A.A. 1995-1996. Università di Bologna.
G. POLETTI, Mappa lodroniana, Centro studi judicaria, Tione, 1993.
A. GUERRIERI, “Spazi araldici” e riflessione religiosa nell’iconografia profana:
un’ipotesi sul ciclo di Palazzo Lodron a Trento, in Studi Trentini di Scienze storiche,
Anno 2002.
D. CATTOI e M. NOLDIN, Le relazioni tra la casata trentina dei Lodron e la Corte
estense nella seconda metà del cinquecento: la figura di Beatrice nelle Rime di
Torquato Tasso, Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati, Anno 2007.
U. RAFFAELLI, a cura di, Palazzi Storici di Trento dal XV al XVIII secolo, edito dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia autonoma di Trento, Anno
2011.
D. CATTOI, I Lodron e il mecenatismo artistico, Estratto da Studi Trentini Arte
Rivista della “Società di Studi Trentini di Scienze Storiche” Annata 90 (2011) n. 1,
Trento 2011.
L’itinerario della Sala maggiore e delle varie stanze è la riproduzione aggiornata di
un precedente lavoro ad opera di Luciano Bocchi redatto sulla base delle
descrizioni del Palazzo riportate in un articolo di G.B. EMERT risalente al 1933, e,
in particolare, sulla base di quanto riferito da M. LUPO, La decorazione pittorica
profana a Trento all’epoca dei Madruzzo, in I Madruzzo e l’Europa, 1993.
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Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento