TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO CARTA DEI SERVIZI 2014 a cura di Giovanni Tanel INTRODUZIONE La presente Carta dei Servizi vuole essere uno strumento a disposizione del pubblico per conoscere le funzioni, le procedure e la specificità del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento. L’articolazione del lavoro, come si può evincere anche dall’indice, accompagna l’utente nella conoscenza e nell’interazione con il Tribunale e, con una sintesi voluta a garanzia di chiarezza e fruibilità, illustra le procedure per la tutela che l’Istituzione offre ai cittadini per la difesa dei loro diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il documento è integrato da una appendice che illustra le peculiarità della sede del Tribunale, ospitato in uno dei Palazzi più importanti dal punto di vista storico ed artistico di Trento, sebbene non sia uno dei più conosciuti. Il presente lavoro è frutto della collaborazione di tutto il personale amministrativo del Tribunale al quale va un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi nella quotidiana attività al servizio dell’Istituzione. IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Tanel Trento, luglio 2014 INDICE I - Presentazione Pag. 7 II - Organigramma Pag. 8 III - Come arrivare Pag. 9 IV - Orari di apertura Pag. 10 V Pag. 11 - Calendari Udienze VI - Sito Internet Pag. 13 VII - Ordinamento e funzionamento Pag. 14 VIII - Tutela e partecipazione Pag. 27 Modulo per reclami Pag. 28 Appendice - Storia di Palazzo Lodron Pag. 29 I – PRESENTAZIONE CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI La Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento risponde all'esigenza di aprirsi alla cittadinanza per far conoscere le funzioni e le attività svolte, nonché di fissare principi e regole nel rapporto tra l'istituzione ed i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal Tribunale. Essa costituisce un vero e proprio "patto" con i cittadini utenti, uno strumento di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati e di esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti anche attraverso forme di reclamo. L'adozione della Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del servizio Giustizia, in armonia con le esigenze di tutela del cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione e per garantire una organizzazione delle attività più rispondente alle aspettative degli utenti. I PRINCIPI Nello svolgimento della propria attività istituzionale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa si ispira ai principi e alle norme del nostro ordinamento giuridico e di quello comunitario. I servizi sono resi sulla base del principio di uguaglianza, garantendo un pari trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica. Il Tribunale si adopererà per rimuovere eventuali inefficienza e promuovere iniziative volte a facilitare l’informazione, l'accesso e la fruizione ai cittadini, agli stranieri ed alle persone con disabilità. Il Tribunale garantisce continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi. In caso di difficoltà e impedimenti avviserà preventivamente gli utenti e adotterà tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi. Il Tribunale promuove l'informazione sulle attività svolte e, nell'operare le scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti (in particolare avvocati e cittadini), in forma singola o associata. Il Presidente, i Magistrati e il personale della Segreteria perseguono l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 7 II – ORGANIGRAMMI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA ORGANIGRAMMA DEI MAGISTRATI Presidente POZZI ARMANDO Consigliere GABBRICCI ANGELO Consigliere CHIETTINI ALMA Consigliere DEVIGILI PAOLO STRUTTURA AMMINISTRATIVA Segretario Generale Ufficio Ricorsi e Relazioni con il Pubblico Ufficio Affari Generali e Personale ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA GENERALE 0461 262828 Settore Segretario generale Cognome Nome TANEL Giovanni Ricorsi e relazioni con il Pubblico CHISTE’ Flavia (URP) BOMBARDELLI Marisa CASTELLI Maria Cristina MUTINELLI Norma PIFFER Luciana SEPE Autilia TOMIAZZO Donatella ZAMBONI Walter Affari generali e Personale TANEL Giovanni ANIGELLO Fausta POLETTI Marcella 8 Int. E-mail 208 [email protected] 219 [email protected] [email protected] 210 212 205 206 213 202 201 203 216 [email protected] [email protected] III - COME ARRIVARE Via Calepina 50 - 38122 Trento PIAZZA DUOMO Il Tribunale è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione dei treni attraverso il centro cittadino passando per Piazza Duomo. Superata la monumentale Torre Civica si prosegue a destra. La prima strada sulla sinistra è Via Calepina. Il Palazzo si trova al numero civico 50. Con i mezzi pubblici, il Tribunale è raggiungibile con le linee “A” e “B”, fermata di Via Calepina e con le linee ”2”, “6” e “7” fermata di viale S. Francesco d’Assisi. 9 IV - ORARI DI APERTURA E COMUNICAZIONI Orario di apertura L'orario di apertura all'utenza è il seguente: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 L'Ufficio rimane chiuso la domenica, nelle festività civili e religiose. Informazioni e comunicazioni: all'ingresso (piano terra) è ubicato l’ufficio Ricorsi e Relazioni con il Pubblico competente a ricevere i ricorsi e tutti gli atti e la documentazione processuale, nonché a fornire all'utenza tutte le informazioni riguardanti l’attività del Tribunale. Il Tribunale è contattabile attraverso i seguenti strumenti di comunicazione: telefono: 0461 262828 fax: 0461 262550 – 264971 e-mail: [email protected] Posta certificata (PEC) Per gli atti e i documenti giurisdizionali: [email protected] Per gli atti amministrativi: [email protected] nonché attraverso il proprio sito istituzionale: www.tar.tn.it 10 V - CALENDARI UDIENZE Il Presidente del Tribunale fissa il calendario delle udienze annuali ed ogni trimestre stabilisce la composizione del collegio giudicante. Il calendario delle udienze presso il T.R.G.A. di Trento prevede due udienze in Camera di Consiglio al mese con inizio alle ore 9.00. Le Udienze in Camera di Consiglio, non aperte al pubblico, decidono in ordine alle misure cautelari collegiali o su ricorsi quali il diritto di accesso ai documenti amministrativi o i giudizi di ottemperanza. Nella stessa giornata, con inizio alle ore 10.00, si svolgono le Udienze di merito, aperte al pubblico. Per gli anni 2014 e 2015 il calendario delle udienze è il seguente: CALENDARIO UDIENZE 2014 giovedì 16 gennaio giovedì 30 gennaio CC + UP CC + UP giovedì 13 febbraio giovedì 27 febbraio CC + UP CC + UP giovedì 13 marzo giovedì 27 marzo CC + UP CC + UP giovedì 10 aprile martedì 29 aprile CC + UP CC + UP giovedì 15 maggio giovedì 29 maggio CC + UP CC + UP giovedì 12 giugno martedì 24 giugno CC + UP CC + UP giovedì 10 luglio giovedì 24 luglio CC + UP CC + UP giovedì 25 settembre CC + UP giovedì 9 ottobre giovedì 23 ottobre CC + UP CC + UP giovedì 6 novembre giovedì 20 novembre CC + UP CC + UP giovedì 4 dicembre martedì 16 dicembre CC + UP CC + UP LEGENDA: CC = CAMERA di CONSIGLIO UP = UDIENZA di MERITO PUBBLICA 11 CALENDARIO UDIENZE 2015 giovedì 15 gennaio giovedì 29 gennaio CC + UP CC + UP giovedì 12 febbraio giovedì 26 febbraio CC + UP CC + UP giovedì 12 marzo giovedì 26 marzo CC + UP CC + UP giovedì 9 aprile giovedì 23 aprile CC + UP CC + UP giovedì 7 maggio giovedì 21 maggio CC + UP CC + UP giovedì 4 giugno giovedì 18 giugno CC + UP CC + UP giovedì 2 luglio giovedì 23 luglio CC + UP CC + UP giovedì 17 settembre (solo) CC giovedì 8 ottobre giovedì 22 ottobre CC + UP CC + UP giovedì 5 novembre giovedì 19 novembre CC + UP CC + UP giovedì 3 dicembre martedì 15 dicembre CC + UP CC + UP LEGENDA: CC = CAMERA di CONSIGLIO UP = UDIENZA di MERITO PUBBLICA 12 VI - SITO INTERNET Il Tribunale è dotato del seguente sito internet: www.tar.tn.it Il sito è pensato come strumento rivolto sia agli addetti ai lavori che ai privati cittadini che non hanno dimestichezza con la giustizia amministrativa. Al suo interno contiene, esposte in modo semplice, tutte le informazioni relative al Tribunale, quali: sede, organigramma, orari al pubblico, guide e documenti. Inoltre sono rinvenibili tutte le informazioni relative all’attività del Tribunale come, ad esempio, il Calendario, i Ruoli e gli Esiti delle Udienze. Sono, altresì consultabili, e scaricabili, in formato elettronico, le sentenze e le massime del Tribunale dal 1999 ad oggi, aggiornate a seguito di ciascuna udienza, nonché la modulistica riportata nella presente carta dei servizi. 13 VII - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 1. PREMESSA La Costituzione stabilisce il principio che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (art. 24 Cost.). Inoltre “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (art. 113 Cost.). Per quanto concerne, in particolare, la Giustizia amministrativa, essa trova specifica collocazione e disciplina negli artt.: 100, co. 1; 103, co. 1; 113, 108 e 125. La giurisdizione amministrativa trova il suo fondamento, quindi, nella Costituzione ed è esercitata dai Tribunali regionali di giustizia amministrativa (T.A.R.) e dal Consiglio di Stato (C.d.S.) che costituiscono un unico plesso giurisdizionale, dove i T.A.R. sono Giudici di prima istanza e il C.d.S. è quello di secondo ed ultimo grado a cui è indirizzato l’appello avverso le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali. Gli articoli 100 e 108 della Costituzione obbligano il legislatore a tutelare l'autonomia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, in particolare nei confronti del Governo, e garantiscono l'indipendenza personale ed oggettiva dei magistrati amministrativi. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I TT.AA.RR. sono stati istituiti con legge 6 dicembre 1971, n. 1034: "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", che ha colmato una lacuna creatasi nel sistema dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionali i precedenti organi territoriali di giustizia amministrativa. 2. ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SEDE DI TRENTO DI In virtù dell’autonomia di cui gode la Regione Trentino-Alto Adige (art. 90 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) il T.A.R. di questa Regione prende il nome di Tribunale regionale di giustizia amministrativa con sede a Trento (T.R.G.A.), e con una Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. 14 Le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia riguardanti gli Organi della Giurisdizione Amministrativa sono state emanate con D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, modificate ed integrate con D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 e con il D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161. Con il D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92, recante la norma di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sono state delegate alla Provincia Autonoma di Trento - con decorrenza 1 ottobre 2011 e con riferimento al proprio territorio - le funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale amministrativo di Trento, ivi compreso il personale tecnicoamministrativo e la gestione dei beni necessari a garantire il funzionamento della struttura. Il T.R.G.A. di Trento si è formalmente insediato il 12 maggio 1986, mentre la Sezione autonoma di Bolzano il 20 marzo 1989. Per quanto riguarda la Sezione autonoma di Bolzano è utile precisare che di fatto si tratta di un organo giurisprudenziale autonomo, con una propria circoscrizione (il territorio della provincia di Bolzano), con speciali competenze, anche di tipo ordinamentale, che si aggiungono alle altre, generali, vigenti per tutti i Tribunali amministrativi e con proprio personale di magistratura e amministrativo. 3. L'AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE La funzione giurisprudenziale in senso stretto (emanazione di decisioni in forma di decreti, ordinanze e sentenze) esercitata dal presidente e dai magistrati necessita, per esplicare la propria efficacia, di una serie di operazioni di preparazione e di elaborazione, genericamente definita "amministrazione", identificata anche dal termine piuttosto eloquente di "attività paragiudiziaria". Questa attività è svolta dalla Segreteria generale, struttura a supporto dell’attività giurisdizionale cui è assegnato personale amministrativo. Il personale dal 1° ottobre 2011 è messo a disposiz ione dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs 19 maggio 2011, n. 92. 4. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO La norma di attuazione del 1994 prevede l’assegnazione al Tribunale di sei magistrati, di cui uno con la qualifica di Presidente e cinque con la qualifica di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale. Due di questi sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e 15 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non sono rinnovabili (art. 2 del D.P.R. 426/1984). Rispetto alla composizione e al funzionamento del collegio giudicante, il Tribunale di Trento si differenzia rispetto agli altri Tribunali Amministrativi in quanto l’art. 1 del D.P.R. succitato prevede che il Collegio giudicante sia composto dal Presidente a da due Consiglieri di cui uno di carriera assunto per pubblico concorso (giudice “togato”) e l’altro c.d. “laico”, cioè designato dal Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera. In caso di impedimento del presidente, il magistrato più anziano (appartenente alla magistratura di carriera) lo sostituisce temporaneamente. Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza. 5. GIURISDIZIONE E COMPETENZA La competenza del T.R.G.A. è sinteticamente descritta all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 426 del 1984. Il T.R.G.A. “decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi”: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima”. Peraltro, è ormai accettato e consolidato l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che le competenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento siano identiche alle competenze degli altri T.A.R., oggi compiutamente disciplinate dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo – C.p a.). I PROCEDIMENTI I procedimenti che si possono svolgere davanti al Tribunale amministrativo sono sinteticamente i seguenti: a) procedimento di merito In questo procedimento viene discusso il merito, trattando e 16 decidendo il ricorso. L'udienza è pubblica e tutti i cittadini possono assistervi. A conclusione della discussione, il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio per decidere. La sentenza viene pubblicata e notificata alle parti in causa. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notifica. b) procedimento cautelare La presentazione del ricorso non comporta una sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ovvero non incide sulla sua attuazione. Il ricorrente tuttavia ha facoltà di richiederne la sospensione. La relativa istanza può essere inserita nel contesto del ricorso o essere presentata con atto separato notificato alle parti in causa. Sulla domanda di sospensione il Tribunale amministrativo decide in camera di consiglio, dove vengono sentiti soltanto gli avvocati delle parti. L'ordinanza è comunicata entro 5 giorni dalla segreteria del Tribunale. Il procedimento cautelare è stato da ultimo sistematizzato e ampliato dal nuovo codice del processo amministrativo. In casi di estrema urgenza, il presidente può emanare, immediatamente dopo la presentazione dell'istanza, misure cautelari provvisorie efficaci fino alla pronuncia del collegio nella prima camera di consiglio utile. Il codice ha altresì previsto la possibilità di adottare, in casi di eccezionale gravità, ancor prima della notificazione del ricorso misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale. c) giudizio di ottemperanza e riti speciali Qualora la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di eseguire la sentenza passata in autorità di cosa giudicata (per es. non emani un provvedimento a seguito dell'annullamento di quello impugnato), il cittadino può ricorrere al Tribunale amministrativo per ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza. Con la sentenza il Tribunale amministrativo ordina l’ottemperanza prescrivendo le relative modalità e nomina, ove occorra, un commissario ad acta con il compito di eseguire la sentenza qualora perduri l'inottemperanza. Modalità e termini specifici sono previsti per controversie in determinate materie quali l’accesso ai documenti amministrativi, il silenzio, i provvedimenti di ingiunzione e in materia elettorale. Inoltre per determinate controversie, quali, ad esempio, appalti, procedure espropriative, provvedimenti adottati dalle Autorità 17 amministrative indipendenti, sono previsti riti abbreviati con dimezzamento dei termini processuali ordinari. 6. CONTRIBUTO UNIFICATO La proposizione di un ricorso presso i Tribunali amministrativi comporta il pagamento di un contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il cui importo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto. La seguente tabella indica, in sintesi, gli importi dovuti ed evidenzia i ricorsi esenti. 18 PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO (in vigore dall’1 gennaio 2013) Art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 25, 26 e 27, 28 e 29 della legge di stabilità, 24 dicembre 2012, n. 228 TIPOLOGIA DI RICORSO IMPORTO Ricorso ordinario Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2.7.2010 n. 104 (C.p.a., nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito) in particolare quelli di cui all’art. 119, comma 1 lett. c, d, e, f, g, h, i, l, m del Codice [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119, comma 1, lett. a) e b)] Ricorsi ex art. 19, comma 1 lett. a) e b) del Codice: quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; quando il valore della controversia è compreso tra euro 200.000 e 1.000.000; quando il valore della controversia supera euro 1.000.000; se manca la dichiarazione di valore della controversia (art. 14, comma, 3 bis, T.U. n. 115/2002). Ricorso per l’esecuzione/ottemperanza della sentenza (art.112 C.p.a.) Ricorso in materia di accesso ai documenti (art. 116 del C.p.a.) Ricorso in materia di accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195) Ricorso in materia di accesso in corso di causa Ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione (art. 117 C.p.a.) Ricorso avverso il silenzio della Pubblica amministrazione con contestuale istanza risarcitoria (art. 117 C.p.a.) Ricorso in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari, ex art. 30 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 Ricorso in materia di emersione lavoro Ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture strategiche (art. 125 C.p.a.) € 650,00 19 € 1.800,00 € 2000,00 € 4000,00 € 6000,00 € 6000,00 € 300,00 € 300,00 ESENTE ESENTE € 300,00 € 650,00 € 300,00 ESENTE € 650,00 L’importo è calcolato in relazione alla tipologia del ricorso azionato Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente Azione di nullità in via autonoma (art. 31, ultimo comma, C.p.a.) Riproposizione del ricorso a seguito di traslatio iudici Trasposizione di ricorso straordinario (art. 48 C.p.a.) Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente Ricorso per ingiunzione (art.118 C.p.a.) Opposizione di terzo Ricorso in materia di riparazione ex lege 89/01 (Legge Pinto) 20 € 650,00 L’importo è calcolato in relazione alla tipologia del ricorso azionato L’importo, detratto quanto versato dinanzi all’ufficio giudiziario precedentemente adito, è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato Va corrisposta la differenza tra quanto versato per il ricorso straordinario (650,00 €) e l’importo dovuto in relazione alla tipo-logia di giudizio azionato € 650,00 € 650,00 L’importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso originario aumentato della metà ESENTE Ricorso in materia elettorale Ricorso in materia di leva militare ESENTE ESENTE L’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato Revocazione sentenza di primo grado Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione superiore ad € 32.298,99 Ricorso per l’accesso, l’esecuzione del giudicato ed avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi gli atti di accesso all’impiego (concorso) per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi superiore ad € 32.298,99 Ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione inferiore ad € 32.298,99 Ricorso per l’accesso, l’esecuzione del giudicato ed avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione inferiore ad € 32.298,99 Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatori per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi superiore ad € 32.298,99, Motivi aggiunti di impugnazione di provvedimenti diversi da quelli del ricorso introduttivo e contestuale richiesta di nuove azioni di accertamento e di condanna Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale € 325,00 € 150,00 ESENTE ESENTE € 43 L’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato L’importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato * il reddito imponibile ai fini IRPEF è quello definito dall’art. 3 del T.U. delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei familiari conviventi nell’ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 76. 21 I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax, ai sensi dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, ovvero ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso (art 13, comma 6 bis. 1 D.P.R. 115/2002). MANCATO O ERRONEO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Nel caso in cui non venga corrisposto il contributo unificato all’atto del deposito del ricorso, del ricorso incidentale o per motivi aggiunti, ovvero nel caso in cui il contributo unificato venga corrisposto per un importo inferiore al dovuto la segreteria del Tribunale, entro i trenta giorni successivi al deposito notifica alla parte l’invito al pagamento delle somme dovute. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso deve essere pagato l’importo dovuto con l’obbligo di depositare nei dieci giorni successivi al pagamento la ricevuta di versamento in originale all’ ufficio ricorsi del T.R.G.A.. In caso di inadempimento, la segreteria procederà all’ iscrizione a ruolo con l’addebito degli interessi dalla data di deposito del ricorso (art. 16 D.P.R. n. 115/2002) e della relativa sanzione di cui all’art. 71 del T.U. della disciplina in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986). RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Laddove sia stato indebitamente effettuato il versamento del contributo unificato ovvero, per errore, sia stato corrisposto in misura superiore al dovuto insorge il diritto al rimborso. Tale diritto va esercitato, tramite presentazione di apposita istanza come sotto riprodotta, entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (Circolare n. 33 di data 26 ottobre 2007 del Dipartimento ragioneria generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 22 ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO ALL’UFFICIO GIUDIZIARIO(1) DI __________________________________ Il sottoscritto COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA RESIDENTE in via DATA NASCITA PROV. CODICE FISCALE COMUNE DOMICILIATO(2) in via RECAPITO TELEFONICO PROV. COMUNE PROV. INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Avendo versato a titolo di contributo unificato l’importo di euro in cifre € in lettere data versamento CHIEDE Il rimborso della somma indebitamente versata di euro in cifre € in lettere IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N.__________PARTI__________________________________________ Per i seguenti motivi(3) ________________________________ IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO Per i seguenti motivi(4)________________________________ __ LEGENDA: (1) (2) (3) (4) INDICARE L’UFFICIO GIUDIZIARIO CUI È INDIRIZZATA L’ISTANZA: T.R.G.A., T.A.R., CONSIGLIO DI STATO Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo. 23 CAP CAP Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità: CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA) Cod Chek paese digit CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL’INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA(5) DEL BENEFICIARIO DICHIARA Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento. ALLEGA Originale della ricevuta di versamento; Originale dell’atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il (6) versamento ; Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità: _______________________________________________________ _______________________________________________________ In Fede Luogo e data, _______________________ Firma (7) _____________________________ LEGENDA: (5) Cancellare la voce che non interessa (6) Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa. (7) Da sottoscrivere alla presenza del funzionario al quale si presenta l’istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l’istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità. 24 7. RILASCIO COPIE E DIRITTI DI COPIA Copie degli atti processuali, semplici o autentiche – munite della certificazione all’originale e utilizzabili per gli scopi previsti dalla legge possono essere richieste al tribunale dalle parti, dagli avvocati delle parti costituite e dai soggetti autorizzati dalla legge (ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c). L’ufficio rilascia le copie entro tre giorni liberi dalla richiesta, fatte salve le richieste avente carattere di urgenza. In tal caso le copie vengono rilasciate, di norma, entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta. L’istanza va compilata su apposito modello (vedi sotto) e per il rilascio è previsto il pagamento dei diritti mediante marche da bollo come previsto dal D.L. 29. dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010 n. 24, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 sotto riportate. T.R.G.A. – Trento Urgente □ Servizio rilascio copie IL SOTTOSCRITTO____________________________________ DOCUMENTO IDENTITA’ TIPO ________________________N._____________________________ DATA E LUOGO RILASCIO____________________________ IN QUALITA’ DI □ DIFENSORE □ DELEGATO □ PARTE C.F. AVVOCATO/PARTE____________________________________ NEL GIUDIZIO N. _______________ DEL ________________________ PEC/E-MAIL _____________________________ chiede il rilascio di: n. n. n. n. copia/e semplice copia/e autentica estratto con formula esecutiva integrale con formula esecutiva DECISIONE (SENTENZA) n. n. n. n. anno anno anno anno ORDINANZA cautelare n. cautelare n. collegiale n. collegiale n. 25 anno anno anno anno DISPOSITIVO n. n. DECRETI anno anno cautelare n. decisorio n. anno anno DOCUMENTI N. R.G. N. R.G. prot. n. prot. n. N. R.G. prot. n. VERBALI su ricorso n. su ricorso n. data udienza data udienza LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI: □ PUBBLICO IMPIEGO □ Motivo della richiesta(*): ELETTORALE (*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti Non rientrano nell’esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto) □ ALTRO: ○ PRENOTAZIONE A DEBITO Firma_____________________ SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE lì _______________________ N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l’ufficio si attiverà per il recupero. 26 tabella 1 DIRITTO Dl COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ (Allegato n. 6 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002) (importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010) Numero pagine Diritto di copia forfetizzato non urgente Diritto di copia forfetizzato urgente Da 1 a 4 € 1,38 € 4,14 da 5 a 10 € 2,76 € 8,28 da 11 a 20 € 5,52 € 16,56 da 21 a 50 € 11,05 € 33,15 da 51 a 100 € 22,09 € 66,27 più di 100 € 22,09 € 66,27 + 9,20 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine + 27,60 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine 27 tabella 2 DIRITTO DI COPIA AUTENTICA (Allegato n. 7 all'articolo 268 D.P.R. n. 115/2002) (importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010) Numero pagine Diritto di copia forfetizzato non urgente Diritto di copia forfetizzato urgente Da 1 a 4 € 11,05 € 33,15 da 5 a 10 € 12,90 € 38,70 da 11 a 20 € 14,73 € 44,19 da 21 a 50 € 18,42 € 55,26 da 51 a 100 € 27,63 € 82,89 più di 100 € 27,63 € 82,89 + 11,05 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine + 33,15 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine 28 tabella 3 DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO (Allegato n. 8 all'articolo 269 D.P.R. n. 115/2002) Tabella a) Tipo di supporto Diritto di copia forfetizzato Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore € 3,68 Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti € 5,52 Per ogni cassetta videofonografìca di 120 minuti o di durata inferiore € 6,14 Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti € 7,37 Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti € 9,21 Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB € 4,31 Per ogni compact disc € 306,97 L'articolo 4, comma 5, del citato D.L. n. 193/2009 prevede la temporanea sospensione —tuttora operativa — degli importi di cui alla suddetta Tab. a) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. b). 29 Tabella b) Numero pagine Diritto di copia forfetizzato non urgente Diritto di copia forfetizzato urgente Da 1 a 4 € 0,92 € 2,76 da 5 a 10 € 1,84 € 5,52 da 11 a 20 € 3,68 € 11,04 da 21 a 50 € 7,37 € 22,11 da 51 a 100 € 14,73 € 44,19 Oltre le 100 € 14,73 € 44,19 + 6,14 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine + 18,42 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine 30 8. PATROCINIO LEGALE Nei procedimenti giurisdizionali innanzi al Tribunale amministrativo il cittadino necessita del patrocinio di un avvocato. Informazioni e nominativi degli avvocati amministrativisti sono forniti dai Consigli degli Ordini di Trento e Rovereto: Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trento Largo Pigarelli n. 1 - 38122 Trento Tel. 0461 237196 - Fax: 0461 238641 e-mail: [email protected] [email protected] pec: [email protected] sito: www.ordineavvocatitrento.it Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto Palazzo di Giustizia - Corso Rosmini n. 65 - Rovereto Tel. 0464 437214 - Fax: 0464 450960 e-mail: [email protected] e mail-pec: [email protected] sito: www.ordineavvocatirovereto.it Il patrocinio legale non è tuttavia necessario nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del procedimento. 9. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO I cittadini meno abbienti possono richiedere di essere difesi a spese dello Stato qualora siano titolari di un reddito non superiore a € 10.766,33 (aumentato di € 1032,91 per ognuno dei componenti la famiglia anagrafica). La richiesta va presentata alla Commissione per il Gratuito patrocinio istituita presso il T.R.G.A. composta da due Magistrati e da un Avvocato indicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento. L’ufficio relazioni con il pubblico è a disposizione per fornire tutte le indicazioni per la presentazione dell’istanza e la documentazione a corredo della stessa. In caso di ammissione al gratuito patrocinio il T.R.G.A. provvede, oltre ad inviare la documentazione attestante il reddito all’Agenzia delle entrate per i controlli di competenza, ad iscrivere le spese prenotate a debito negli appositi registri e a liquidare gli onorari e le spese dei difensori. Di seguito si riproduce fac-simile di domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 31 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato /a a___________il____________residente in ____________ alla via ____________________________________ codice fiscale ____________________telefono CHIEDE di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per proporre ricorso avverso il provvedimento n°______ del ____________ emesso da ___________ notificato il __________________________ INDICA le ragioni ed i motivi per i quali intende presentare ricorso___________ ________________________________________________________ PRODUCE i seguenti documenti che allega alla presente domanda: • copia del provvedimento da impugnare; • dichiarazione sostituiva di certificazione; • fotocopia documento di identità; • per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non all'Unione Europea, certificazione appartenenti dell'Autorità Consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione. Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina come difensore l'avv. __________ con studio in __________ alla via____________________ Trento, lì ___________________ firma del richiedente _____________________ 32 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) Il/La sottoscritto/a __________________nato /a ___________ Prov. (____) il _______________ residente in ____________ Prov. _______________ c.a.p. ________ a ll a v ia __________ Tel. ______________C.F.__________________ consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, DICHIARA 1) che il proprio nucleo familiare è composto da n° _______ persone di seguito elencate: a) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ b) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ c) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ d) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ e) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ f) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ g) Nome _______________________Reddito €__________ Codice fiscale____________________________ 2) che il reddito complessivo è pari ad € _______________ 3) di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione della domanda le eventuali variazioni di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Trento, lì______________ In fede (firma)________________ 33 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO 10. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Misure anticorruzione A seguito dell’approvazione della L. 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nell’ambito della Giustizia Amministrativa per il periodo 2014-2016. Il Piano, elaborato sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici amministrativi centrali e periferici al rischio corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Inoltre, vengono definite le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori che possono presentarsi come particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. Allo scopo di assicurare gli obblighi di pubblicazione dei dati come previsto dal D. Lgs. 33/2013, è stata creata una apposita sezione sul sito web della Giustizia Amministrativa - www.giustizia-amministativa.it denominato “Amministrazione Trasparente” di facile accesso e consultazione, suddivisa per aree tematiche riportanti tutte le informazioni, i provvedimenti e i dati in materia di trasparenza e delle misure anticorruzione. 11. BIBLIOTECA E URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Una stanza del palazzo è adibita a biblioteca e sala riunioni. La biblioteca contiene libri, pubblicazioni e riviste giuridiche ed è utilizzata dai magistrati e dal personale amministrativo per studio e aggiornamento. E’ utilizzabile, previa richiesta, anche da utenti esterni. L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini per le richieste di informazioni, modulistica, segnalazioni di disservizi o suggerimenti. E’ cura dell’Ufficio sottoporre le segnalazioni e le problematiche evidenziate all’attenzione del Segretario Generale e del Presidente del Tribunale per l’adozione dei necessari provvedimenti. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 34 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO 12. GIURISPRUDENZA - MASSIME DELLE SENTENZE Per meglio soddisfare le esigenze di conoscenza ed aggiornamento di avvocati, funzionari pubblici, cittadini e gli alti operatori e studiosi del diritto amministrativo, il Tribunale Amministrativo di Trento pubblica ogni anno, dal 1992, una raccolta di massime riguardanti le sentenze pubblicate nell’anno di riferimento. Le massime sono corredate della giurisprudenza dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato, nonché da un indice analitico per materia Le massime sono pubblicata anche sul sito del Tribunale ww.tar.tn.it - in corrispondenza delle rispettive sentenze. Copia cartacea della raccolta può essere richiesta a titolo gratuito all’Ufficio Relazioni pubbliche del Tribunale fino ad esaurimento delle scorte. 13. CONVENZIONI Il T.R.G.A. nella persona del Presidente Armando Pozzi ha stipulato una convenzione con l’Università degli studi di Trento, diretta a consentire agli iscritti alla Scuola di specializzazione delle Università di Trento e Verona lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattico-pratica presso il Tribunale. L’attività di tirocinio, avviata nel gennaio 2013, è riservata agli iscritti più meritevoli ammessi al primo del corso di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola. Il tirocinio è una fase del processo di formazione professionale svolta a titolo gratuito che non costituisce, ad alcun titolo, rapporto di pubblico impiego ed è svolta sotto la super visione di un Magistrato affidatario del T.R.G.A. La Convenzione, che non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica, ha durata biennale. Attualmente svolgono le attività di tirocinio due studenti per il periodo ordinariamente previsto per il primo anno del corso di specializzazione. 35 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO INDICE DELLE PRINCIPALI NORME RIGUARDANTI IL T.R.G.A. DI TRENTO 1) Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" (G.U. del 13.12.1971, n. 314) 2) D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" (G.U. del 20.11.1972, n. 301) 3) D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione dei Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano" (G.U. dell’8.8.1984, n. 217) 4) D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, "Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426" (G.U. del 19.1.1988, n.14) 5) L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” (G.U. del 8.8.1990, n. 192) 6) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (G .U. del 22.2.1994, n. 43) 7) D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161, "Ulteriori modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e seguenti" (G.U. del 10.6.1999, n. 134) 8) D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” (C.p.a) (G.U. del 7.7.2010, n. 156, S.O.) 9) D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92, “Norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1996, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrativa del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento” (G.U. del 25.6.2011, n. 146) 36 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO VIII - TUTELA E PARTECIPAZIONE RECLAMI, PROPOSTE, SUGGERIMENTI Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto dei principi e delle attività riportate nella Carta dei servizi, possono avanzare reclami puntuali da presentare con le seguenti modalità: − utilizzare il modulo disponibile presso il Settore Ricorsi e Relazioni con il Pubblico e depositati in apposita cassetta chiusa, gestita e custodita dal Responsbile dell’ufficio Accettazione e rapporti con il pubblico; − inviare una e-mail all'indirizzo: [email protected] o un fax al numero 0461 – 264971, specificando nell'oggetto "Reclamo di servizio". La Segreteria del Tribunale risponderà entro 30 giorni adottando, se del caso, le opportune misure organizzative, sentito il Presidente. Gli utenti possono inoltre, con le stesse modalità, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta analisi. COMUNICAZIONE La Carta dei servizi è messa a disposizione presso il Settore Ricorsi e Relazioni con il Pubblico, esposta in bacheca e diffusa tramite il sito locale www.tar.tn.it e il sito istituzionale www.giustiziaamministrativa.it REVISIONE E AGGIORNAMENTO La Carta è sottoposta ad aggiornamento ogni qual volta dovessero intervenire variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, tenuto conto anche del monitoraggio dell’opinione degli utenti. 37 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO MODULO DI RECLAMO (si prega di compilare in stampatello) RECLAMO PRESENTATO DA: COGNOME _______________ NOME __________________ NATO/A A _____________________PROV. __________ IL _______________ RESIDENTE A _______________ PROV.____ __ VIA _____________ CAP _____ TELEFONO ___________ FAX _________________ OGGETTO DEL RECLAMO: _________________________________________ MOTIVO DEL RECLAMO: ___________________________________________ PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi organizzati da questo Tribunale. DATA_________________ FIRMA _______________ 38 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO APPENDICE A) LA SEDE – STORIA DI PALAZZO LODRON LUDOVICUS COMES LODRONI PARIDIS FILIUS 1577 (iscrizione sul portale di ingresso di Palazzo Lodron) L’attuale sede del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento è ubicata presso Palazzo Lodron in via Calepina, 50. Il Palazzo, che deve il suo nome alla famiglia ancora oggi proprietaria, risulta essere uno dei più importanti nel panorama storico-artistico della città di Trento, in quanto ospita un ciclo pittorico di grande pregio che riguarda tutte le sale più importanti. La scritta riportata sull’architrave delle portale di accesso fa risalire la costruzione dell’edificio agli anni settanta del 1500 da parte di Ludovico Lodron. La famiglia Lodron Le prime e assai scarse notizie storiche relative ai Lodron risalgono alla fine del XII secolo, quando risulta che un certo Calepino di Lodrone è proprietario di un feudo nella piana della Valle del Chiese. Nell’arco dei due secoli successivi i Lodron divennero signori di tutta la vallata e nella seconda metà del Trecento la famiglia Lodron (divisa in due rami, facenti capo rispettivamente a Castel Lodrone (Storo) e a Castel Romano (Pieve di Bono), entrambi nella valle del Chiese, fu dilaniata da una serie di lotte intestine. Alla fine prese il sopravvento Pietro Lodron, al quale succedette il figlio Paride, detto “il grande”, che continuò l’accrescimento dei possedimenti della famiglia attraverso una politica di stabile alleanza con Venezia (allora in lotta contro il Ducato di Milano). Alla sua morte, avvenuta nel 1439, i suoi due figli Giorgio e Pietro ottennero dall’imperatore Federico III il titolo di conti imperiali (1452). Nel 1456, su incarico del Principe vescovo di Trento, conquistarono i castelli della famiglia Castelbarco in Val Lagarina due dei quali, quello di Castelnuovo (ora Castel Noarna) e quello di Castellano, rimasero in proprietà alla famiglia. La famiglia Lodron, benché ormai nuovamente divisa in due rami (Pietro fondò il ramo di Castelnuovo di Villalagarina, mentre Giorgio quello di Castel Lodrone), mantenne ferma comunque la sua alleanza strategica con Venezia, alleanza che si rivelò però perdente quando, nel 1487 – a seguito della sconfitta di Venezia nella battaglia di Calliano, combattuta contro l’Arciduca d’Austria Sigismondo e il Principe vescovo di Trento, i Lodron furono ridimensionati e vennero bloccate le loro mire espansionistiche nel territorio trentino. A partire da questo momento i Lodron stabilirono rapporti di alleanza con il Principi vescovi trentini e aderirono, via via in modo sempre più marcato, alla politica imperiale, puntando a ricoprire cariche ufficiali e mettendosi al servizio dell’Impero come condottieri militari. Per tutto il 500, infatti, i Lodron combatterono nelle varie guerre che videro impegnato l’Impero in Europa e nello scontro per fermare l’espansionismo turco. 39 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO Se non intraprendevano la carriera militare, i membri della famiglia si dedicavano alla carriera ecclesiastica o diplomatica. Dal ramo di Giorgio Lodron, di Castello Lodrone, discende il costruttore di palazzo Lodron, Ludovico. Ludovico Lodron Sul committente del Palazzo vi sono scarse notizie storiche. E’ infatti assai incerta la data di nascita, che si può comunque ragionevolmente situare intorno agli anni quaranta del XVI secolo. Certa è, invece, la sua partecipazione alle vicende e alle lotte contro i Turchi che hanno caratterizzato la seconda metà del 1500. Ludovico, unitamente al fratello Gerolamo, ha partecipato, nel 1565, alla difesa dell’isola di Malta e, in qualità di capitano nella flotta della Santa Lega – l’alleanza fra Papato, Spagna e Repubblica di Venezia – comandata da don Giovanni D’Austria alla battaglia di Lepanto, che nel 1571 vide la sconfitta dell’impero turco. Infine nel 1573 partecipò alla conquista di Tunisi. Nel 1577 sposò Beatrice Lodron, figlia di Paride Lodron, capostipite del ramo di Castelnuovo e Castellano e in tale anno, molto probabilmente, venne iniziata anche la costruzione del Palazzo. Ludovico morì nel 1604 e venne sepolto nel Duomo di Trento, dove aveva fatto costruire un monumento funerario. Il Palazzo: l’architettura e il ciclo pittorico L’edificio, che si presenta esternamente in modo molto disadorno, è stato eretto su modeste costruzioni preesistenti in una zona della città che, al tempo, era periferica e adibita a orti. Dal punto di vista funzionale il palazzo è organizzato su un piano terra costituito da una serie di locali a volta, collegati fra di loro, aperti sull’esterno e utilizzati come cantine, cucine e altri servizi. Il piano superiore, che vede sulla facciata retrostante una loggia a cinque colonne è costituito da una grande sala (la Sala Maggiore) e da altre quattro stanze affiancate. Le stanze si affacciano tutte su via Calepina, salvo la stanza che dà sul retro del Palazzo e che riporta al centro del soffitto un grande stemma dei Lodron. Tutte le stanze del piano superiore sono affrescate con un ciclo pittorico che rappresenta il più importante contributo del manierismo internazionale in Trentino, composto di affreschi e soffitti lignei, realizzato fra il 1583 e il 1588. Dalle scene che si succedono nelle varie stanze al primo piano del Palazzo si possono rivivere alcuni dei momenti più importanti della storia del secolo XVI non solo trentina, ma europea. 40 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO SALA MAGGIORE - ora Aula Udienze Il visitatore, una volta raggiunto il primo piano, s'imbatte nella maestosa Sala Maggiore, attualmente sede delle Udienze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Il soffitto è in legno dipinto ed è spartito in quattordici lacunari di varie forme geometriche, dominati da quello posto al centro della sala. Si tratta della rappresentazione dell'allegoria del Carro del Tempo condotto da Febo e trascinato da cervi. Sul carro viaggiano le Stagioni che tengono un serpente che si morde la coda, simbolo di Eternità. Molto interessanti gli oggetti che vengono calpestati dalle ruote del carro e che simboleggiano lo scorrere del tempo che rende vane e provvisorie le conquiste umane: si tratta di armi e trofei, della corona imperiale, di libri e strumenti musicali. 41 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO Attorno al carro del tempo scorrono le immagini di un mondo in continuo movimento, segno forse di quel carattere mai domo che contraddistingue la storia familiare dei Lodron. Troviamo infatti ai quattro angoli della sala le raffigurazioni dei venti, mentre verso le quattro pareti si susseguono l'Inverno, la Primavera, l'Estate e I'Autunno. Momenti centrali dell'insieme della sala, connubio fra movimento del tempo e degli uomini, sono le raffigurazioni delle quattro parti del Mondo: l'Asia rappresentata da Alessandro Magno, l'Africa da Scipione I'africano, l'Europa da Carlo V e I'America da Cristoforo Colombo. E' soprattutto quest'ultima raffigurazione che merita di essere notata. Colombo siede su un cocchio trainato da draghi marini assieme ad una donna nuda, ricca di gioielli e di armi, che rappresenta il continente americano. La prua del cocchio marino reca la bandiera con le insegne di Leon e Castiglia. Concludono le raffigurazioni della sala, la Fedeltà e la Carità. Da notare infine il grande camino in marmo rosso stemmato appoggiato ad una delle pareti. Recentemente (dal 2003 al 2006) con due distinti interventi è stato effettuato il restauro completo della Sala. Il primo intervento ha portato alla “scoperta” di una serie di affreschi sulle pareti, in precedenza coperti nella parte superiore con uno strato di tinta rossa e nella parte inferiore da una boiserie in legno (durante un intervento di riordino dello stesso salone realizzato nel 1865). Gli affreschi raccontano la vicenda di Ludovico Lodron senior che, nella battaglia di Esseg (oggi Osijek in Serbia) combattuta nel 1537 contro i Turchi tagliò le zampe del suo cavallo nel tentativo di incitare i suoi soldati a non abbandonare il campo di battaglia, e dove trovò la morte. Il ciclo si conclude idealmente con la rappresentazione della battaglia di Lepanto avvenuta mezzo secolo dopo, nel 1571, che vide protagonista il suo consanguineo Ludovico Lodron committente del Palazzo. 42 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO PRIMA CAMERA La prima camera prospicente via Calepina ha un soffitto ligneo diviso in tredici lacunari. Il tema dominante è quello delle immagini mitologiche e allegoriche. Interessante è invece la storia che si dipana nella fascia immediatamente sotto-stante il soffitto e che descrive le vicende di uno dei membri della famiglia Lodron, immagini ancora una volta esemplari della vita della casata nobiliare: si va dall'abbandono della casa materna, all'esercizio negli studi, all'avviamento alle armi. Il pittore artefice della fascia è diverso da chi ha eseguito le decorazioni del soffitto. Le varie scene della storia sono divise da nicchie in finta architettura che racchiudono divinità olimpiche, stemmi lodroniani accompagnati dalle iniziali del proprietario (L.G.Z.L., vale a dire Ludwig Graf zu Lodron). Oscuro il significato dei piccoli dipinti ritraenti una candela accesa con le iniziali A.W.G.M.. Tornando alle decorazioni lignee, il lacunare centrale raffigura Diana ed Endimione (o forse Venere e Marte) abbracciati con un Cupido. Nei quattro emiesagoni perimetrali sono dipinte le allegorie dei Quattro elementi. Nei quattro rombi mediani vi sono delle elaboratissime panoplie d'armi, derivate dalle incisioni di Enea Vico e dalle acqueforti di Giovanni Battista Fontana. Ai quattro angoli, infine, sono raffigurati putti e mascheroni, vasi ed uccelli. 43 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO SECONDA CAMERA Anche questa stanza ha decorazioni sul soffitto ligneo e sulle pareti, in una fascia immediatamente sottostante il soffitto. L'esagono centrale rappresenta Nettuno e Galatea, ed è opera dello stesso autore che dipinse l'esagono centrale della Prima camera. l quattro quadrati impostati su altrettanti lati dell'ottagono centrale sono dipinti a grottesche. Di pregio i quattro esagoni angolari che hanno nei rispettivi ovali centrali i temi mitologici di Apollo e Dafne con allegorie dei temi riferiti all'alloro, di Orfeo agli inferi con immagini legate alla musica e agli strumenti musicali, di Venere con il carro trascinato dalle colombe e del Trionfo sul Turco. I dipinti delle fasce parietali sono molto probabilmente riferiti ad Alberico Lodron, cugino del committente del Palazzo, ed al suo viaggio a Napoli, dove era stato inviato da Cristoforo Madruzzo nel 1557 in aiuto al vicerè duca d'Alba. Interessante è la veduta della città di Napoli, in uno dei riquadri della stanza. Tra le scene s'intercalano poi quattro ritratti di personaggi di casa Lodron del XV secolo, raffiguranti il capostipite della linea dei Lodrone, Giorgio, e il capostipite della linea di Vallagarina, Pietro Ottone, oltre a Paride, sposo di Maria di Brembate e zio di Ludovico, e a Paride Ottone, conte di Cimbergo, detto "il barbuto". I ritratti non sono fedeli alla vera immagine dei singoli protagonisti, poichè il pittore non aveva a disposizione effigi così antiche e si ispirò ad immagini a lui conosciute. 44 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO TERZA CAMERA La terza stanza è probabilmente dedicata al padre di Ludovico, Paride. E' infatti dominata da un dipinto di forma rettangolare al centro del soffitto raffigurante il Giudizio di Paride. Sia tale dipinto che gli altri di questa camera sono attribuibili alla stessa mano che eseguì i medaglioni centrali della prima e della seconda camera. I critici non hanno ancora trovato un punto d'accordo sull'attribuzione della paternità dei dipinti. E’ comunque ipotizzabile l’attribuzione dei dipinti lodroniani a pittori della cerchia di artisti attivi ad Augsburg, centro di snodo del manierismo della seconda metà del '500. Attorno al Giudizio di Paride gravitano quattro lunette semicircolari aventi come oggetto scene della guerra di Troia. Si tratta del Ratto di Elena, dello Sbarco dei greci, del Cavallo di Troia e dell'Incendio di Troia nel quale sono riconoscibili Enea, Anchise e Julo che fuggono dalla città. Negli altri scomparti si susseguono teorie di divinità marine e grottesche in monocromo su un fondo trattato a finte pennellate parallele. Da notare nei quattro angoli gli stemmi lodroniani. Nei fregi affrescati sottostanti il soffitto compaiono al centro dei quattro lati ritratti di personaggi di casa Lodron quali Battista, Ludovico Lodron senior, Alberico e Gasparo. Il fregio è poi completato da vedute di diverse città della Grecia. Tra esse Navarino, Coroni, Methoni. Vi è inoltre una veduta di Messina e di Lepanto, con lo schieramento del 7 ottobre 1571. Chiude il fregio la scena della battaglia navale a Lepanto, con le galere impegnate in una contesa senza esclusione di colpi. Sembra che Ludovico Lodron abbia costruito questo Palazzo proprio con i proventi dei combattimenti di Lepanto. 45 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO QUARTA CAMERA – ora BIBLIOTECA La quarta camera, l'unica ben conservata di quelle che danno sul retro del Palazzo, è foderata da una elaborata boiserie ed ha nella fascia affrescata, che interrompe il rivestimento in legno, vedute di città quali Malta, Terceira nelle Azzorre, Medina presso Djerba, Biserta, Goletta e Cartagine in Tunisia, Candia, Corfù e Orano in Algeria, con fatti relativi alla guerra degli spagnoli contro i turchi risalenti agli anni compresi tra il 1572 e il 1574. Queste pitture, recentemente restaurate, sono state eseguite nel corso del secolo diciottesimo. La fascia affrescata è intercalata, nella parte mediana delle quattro pareti, da altri ritratti della famiglia Lodron: sono qui riprodotte le effigi di Gerolamo, Francesco e Paride, rispettivamente fratello, nonno e padre del costruttore del Palazzo, nonchè dello stesso Ludovico. Sembra sia stato uno dei personaggi ritratti nella stanza, il fratello di Ludovico, Gerolamo, a portare a Trento dalla Tunisia, dove era stato impegnato nelle imprese militari per ordine di don Giovanni d'Austria tra il 1573 e il 1574, i disegni necessari per gli affreschi di questa sala. Completano le decorazioni di questa camera, ultima tappa del breve itinerario attraverso Palazzo Lodron, alcune panoplie d'armi collocate ai lati dei ritratti, nonchè un grande stemma di casa Lodron al centro del soffitto caratterizzato dal leone rampante con la coda a doppio nodo (simbolo di fedeltà all’imperatore). 46 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEDE DI TRENTO LE ALTRE STANZE A titolo di completamento dell'itinerario va segnalato che le stanze poste sull'altro lato della Sala maggiore, delle quali una è ora adibita ad ufficio del Presidente del Tribunale amministrativo, formavano probabilmente il corpus religioso del Palazzo, con la cappella riccamente stuccata ed il locale antistante che mantiene in essere l'antica acquasantiera. Da segnalare, infine, che i quadri che ornano le diverse stanze ritraggono personaggi della Famiglia Lodron o ad essa collegati. La disposizione dei dipinti nelle varie camere rispecchia la volontà dei proprietari del Palazzo, discendenti dei Lodron, attualmente residenti in Austria. _______________________ Il presente lavoro è stato realizzato per la parte storica da Giovanni Tanel sulla base delle seguenti fonti: R. CODROICO, Palazzo Lodron a Trento, in Dimore Storiche, Quadrimestrale dell’Associazione Dimore storiche italiane, Anno XVIII, n. 1. D. CATTOI, La pittura a Trento fra Maniera e Controriforma: il ciclo delle Sale di Palazzo Lodron, Tesi di Laurea, A.A. 1995-1996. Università di Bologna. G. POLETTI, Mappa lodroniana, Centro studi judicaria, Tione, 1993. A. GUERRIERI, “Spazi araldici” e riflessione religiosa nell’iconografia profana: un’ipotesi sul ciclo di Palazzo Lodron a Trento, in Studi Trentini di Scienze storiche, Anno 2002. D. CATTOI e M. NOLDIN, Le relazioni tra la casata trentina dei Lodron e la Corte estense nella seconda metà del cinquecento: la figura di Beatrice nelle Rime di Torquato Tasso, Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati, Anno 2007. U. RAFFAELLI, a cura di, Palazzi Storici di Trento dal XV al XVIII secolo, edito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia autonoma di Trento, Anno 2011. D. CATTOI, I Lodron e il mecenatismo artistico, Estratto da Studi Trentini Arte Rivista della “Società di Studi Trentini di Scienze Storiche” Annata 90 (2011) n. 1, Trento 2011. L’itinerario della Sala maggiore e delle varie stanze è la riproduzione aggiornata di un precedente lavoro ad opera di Luciano Bocchi redatto sulla base delle descrizioni del Palazzo riportate in un articolo di G.B. EMERT risalente al 1933, e, in particolare, sulla base di quanto riferito da M. LUPO, La decorazione pittorica profana a Trento all’epoca dei Madruzzo, in I Madruzzo e l’Europa, 1993. 47 Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
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