SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE e DETRAZIONI FISCALI

CITTA’ DI SAN DONA’ DI PIAVE
Sportello Unico per l’Edilizia,
Sportello Unico Attività Produttive
VADEMECUM EDILIZIA 2013
SEMPLIFICAZIONI
BUROCRATICHE
e
DETRAZIONI
FISCALI
- CASI PRATICI IN APPENDICE -
grazie ai contributi e senza pagare oneri,
costruire
diventa più facile
redatto dal personale dello sportello unico edilizia privata
curatore arch. enrico plumitallo
P.za Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.590410- - Fax 0421.509411 - C. Fisc. 00625230271 - Part. IVA 00397210279
E-mail [email protected] – Sito internet: www.sandonadipiave.net
Orari di apertura al pubblico: LUN e MER 8,30-12,00; GIO 15,30-17,30; VEN incontri con i tecnici solo su appuntamento
Ottobre 2013
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Premessa
Un opuscolo, quello che state sfogliando, che vuole essere un piccolo
strumento, ma agile e pratico, per usufruire delle numerose possibilità di
sgravi e agevolazioni offerte al momento della realizzazione di una casa.
Molte sono le opportunità offerte soprattutto negli ultimi anni, e spesso
introdotte come risposte alla crisi. Non è però sempre facile riuscire a coglierle,
nemmeno per il professionista. E queste pagine, senza pretendere di sostituirsi
a manuali e pubblicazioni più specifiche, vogliono porsi come spunto creativo
anche per il tecnico o per l’imprenditore .
Insomma, per far sì che parole d’ordine come trasparenza, semplificazione,
partecipazione, iniziativa, non restino solo sulla carta, abbiamo cercato di
fornire delle risposte senza porre a priori le domande. Quelle, fatecele voi.
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INDICE
CAPITOLO 1 – Oneri di urbanizzazione sempre dovuti?
pag 7
Primo caso – Genitori o figli in casa
Secondo caso – L’imprenditore agricolo
Terzo caso – La casa unifamiliare
Quarto caso – L’artigiano in casa
Quinto caso - Il piano casa
CAPITOLO 2 – Novità sul DPR 380/2001
La ristrutturazione
I ruderi
Le auto elettriche
Il certificato di agibilità serve ancora?
pag 9
CAPITOLO 3 – La semplificazione
Permesso di costruire
DIA alternativa al permesso di costruire
SCIA
Non è sufficiente la SCIA, in quali casi
CIA – Attività edilizia libera, quando è obbligatorio appoggiarsi ad un
tecnico
pag 11
CAPITOLO 4 – la norma derogatoria, il P.casa
Ampliamenti
Recupero edifici esistente ante 1987
Contributo, come risparmiare
Aumento SNP interna
pag 15
CAPITOLO 5 – Certificazioni energetiche
AQE, Attestato di Qualificazione energetica
APE, Attestato di Prestazione energetica
Obblighi, documentazione da presentare prima dell’inizio lavori
Fine lavori e sanzioni al direttore dei lavori
pag 17
CAPITOLO 6 – Detrazioni Fiscali
Interventi a detrazione
Soglia del 50 % e 96.000 euro
Proroga al 31 dicembre 2013 per ristrutturazione
Detrazione per acquisto mobili se abbinata a ristrutturazione
Sostituzione con caldaia a condensazione
Sostituzione con pompa calore scalda acqua sanitaria
Soglia 65 % e proroga al 31 dicembre 2013 per risparmio energetico
Proroga al 31 giugno 2014 par risparmio energetico parti comuni nei
condomini
pag 19
CAPITOLO 7
Interventi proposti
pag 23
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CAPITOLO 1:
Quando non si pagano contributi concessori? Alcuni casi tipici
Prima di iniziare i lavori, il cittadino deve affrontare i costi tecnici e versare i
contributi di costruzione. È una situazione che spesso lo espone
finanziariamente in maniera talvolta molto gravosa, senza nemmeno avere
iniziato i lavori.
Alcuni costi iniziali, però, possono essere eliminati. Vediamone qualche caso
tipico in cui gli oneri non sono dovuti.
Caso 1: Modifico un alloggio e ne faccio due (o viceversa)
Art. 76 L.R. 61/1985 - comma 1) autorizzazione gratuita per:
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di
risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli
interventi
di
manutenzione
straordinaria
che
comportino
la
trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità
immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità
immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e
mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino
parti comuni dell’edificio.
Caso 2 : Sono imprenditore agricolo a titolo principale
art. 17 DPR 380/2001 – comma a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e
delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
Caso 3 : Amplio la mia casa unifamiliare entro il 20 %
art. 17 DPR 380/2001 comma b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.
Caso 4 : Voglio svolgere
direttamente da casa
attività
commerciale
o
artigianale
Art. 9. DM 801/1977 comma 1) - Alle parti di edifici residenziali nelle quali
siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si
applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8,
qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa),
valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile
abitabile.
Invece se amplio la mia abitazione per effetto del piano casa?
Riduzione del 60 per cento. O addirittura non pago nulla.
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Art. 7 L.R. 14/2009 Comma 1) - Per gli interventi di ampliamento cui agli
articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi
di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o
dell’avente titolo.
Art. 7 L.R. 14/2009 Comma 1 bis) – Per gli interventi di ampliamento cui agli
articoli 2 e 3, nel caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza
non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione è ridotto del 100 per cento
nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del
proprietario o dell’avente titolo.
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CAPITOLO 2
Alcune novità importanti
È una novità assoluta. Il Decreto del Fare del 20 agosto scorso permette di
ristrutturare praticamente qualunque edificio. Per quelli non sottoposti a
vincolo la procedura si chiama SCIA. Ma anche per quelli sottoposti a vincolo,
in certi, può essere concesso il permesso di costruire. Ma quale è il concetto di
ristrutturazione secondo il decreto? Cerchiamo di spiegarlo.
Ristrutturazione : art. 3 DPR 380/2001 comma 1) lettera d) "interventi di
ristrutturazione edilizia". Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione. Esclusi gli immobili vincolati D.Lgs 42/2004 che sono ancora
vincolati alla sagoma
Ruderi - art. 3 del DPR 380/2001
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza.
Obbligo impianto di ricarica veicoli elettrici - art. 4 DPR 380/2001
Comma 1-ter. – Dal 1 giugno 2014, per gli edifici di nuova costruzione ad uso
diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri
quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, sarà obbligatorio
prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Tali infrastrutture dovranno idonee a permettere la connessione di una vettura
da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto,
siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio
fissate nel regolamento stesso
Certificato di agibilità - Quando serve chiederlo - art. 24 DPR 380/2001
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati;
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d) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere
di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state
completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della
costruzione;
e) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere
strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie
ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Certificato di agibilità. Quando NON serve chiederlo - art. 24 DPR
380/2001
Per evitare di presentare il certificato di agibilità serve la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato. La
dichiarazione deve attestare la conformità dell'opera al progetto presentato e
la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente;
c) parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa
essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme
relative all’efficienza energetica;
d) certificato di collaudo statico;
e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
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CAPITOLO 3
La semplificazione amministrativa
Dal Permesso di costruire all’Attività Edilizia Libera, tra DIA e SCIA
È ancora poco conosciuto l’istituto del silenzio assenso: se dalla presentazione
dell’istanza di permesso di costruzione passano 60 giorni senza che
l’amministrazione neghi il permesso stesso, si potrà costruire senza alcun altro
intoppo.
Ma vi sono altri istituti permettono di iniziare i lavori addirittura prima, talvolta
anche subito.
Permesso di costruire - art. 10 DPR 380/2001
Comma 1 - Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni.
La DIA è alternativa al permesso di costruire - art. 22 DPR 380/2001
comma 3) - In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attività:
gli interventi di ristrutturazione edilizia che :
• portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente
• che comportino aumento di unità immobiliari
• modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici
• che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso
• gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni.
La SCIA - art. 19 - L. 241/1990
Comma 1 - Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale
o
artigianale
il
cui
rilascio
dipenda
esclusivamente
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dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con
la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui
è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione.
Comma 6 - Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di
inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Comma 6-bis - Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni
è ridotto a trenta giorni.
Quando non è sufficiente la SCIA ma bisogna presentare DIA
alternativa - art. 5 DL 70/2011
Comma 2
c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si
interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio
attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le
denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano
alternative o sostitutive del permesso di costruire.
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Attività edilizia libera asseverata da tecnico - art. 6 DPR 380/2001
comma 2, lettere a)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
comma 2, lettera e-bis)
le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati
adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data
certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse
le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui
all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
Attività edilizia libera - mera comunicazione - art. 6 DPR 380/2001
comma 2) Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici;
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CAPITOLO 4
La DIA P. Casa nella Regione del Veneto
Interventi edilizi in deroga - Art. 2 L.R. 14/2009
• ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume
se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie
coperta se adibiti ad uso diverso.
• Ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano
l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw,
ancorché già installati.
• Ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un
contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti
la prestazione energetica, in classe B.
Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi
della normativa vigente.
In zona agricola, l’ampliamento, è calcolato sugli 800 mc massimi assentibili
dell’intero edificio dalla L.R. 11/2004;
Solo per le prime case in zona agricola poste in edifici composti da due unità
immobiliari, anche se sovrapposte, l’ampliamento volumetrico massimo
assentibile è riferito a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio.
Interventi in deroga per favorire il rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente - art. 3 L.R. 14/2009
sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che
prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici
residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli
adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora
per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge
regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile”.
Oneri e incentivi - art. 7 L.R. 14/2009
il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o
unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo.
il contributo di costruzione è ridotto del 100 per cento nell’ipotesi di edificio o
unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo,
utilizzando fonti di energia rinnovabile con una potenza superiore a 3 kwh
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Aumento Superficie interna “soppalco” - art. 9 L.R. 14/2009 È comunque ammesso, l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno
del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti
dalla normativa vigente.
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CAPITOLO 5
La certificazione energetica, quando, come, e sanzioni
Ape ed Aqe, definizioni - art. 2 D.Lgs 192/2005 l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: APE
documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la
prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e
fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: AQE
il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione
dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove
non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
Obblighi - Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione art. 6. D.Lgs 192/2005
Comma 1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici è
rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un
nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti,
sono dotati di un certificato APE prima del rilascio del certificato di agibilità.
• Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore,
inteso come committente privato o società.
• Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici
l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
esistenti,
Relazione tecnica, accertamenti ed ispezioni Art. 8 del D.Lgs 192/2005
Prima dell’inizio dei lavori - Comma 1 - Il progettista o i progettisti,
nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal
presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei
relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli
specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di
sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente
potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del
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regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
Obbligo di valutare soluzioni alternative, comma 1-bis - in caso di edifici
di nuova costruzione, ed edifici soggetti a ristrutturazione importante, è
prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per
l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di
fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e
teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo
attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi
deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
Fine lavori - Comma 2 - La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo
se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Obbligo di deposito in Comune - Comma 3 – I file firmati digitalmente della
relazione e dell’asseverazione devono essere inviati via pec al comune
Sanzioni: - Art. 15 D.Lgs 192/2005 –
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di
conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, prima del
rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
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CAPITOLO 6
Le detrazioni fiscali, una boccata di ossigeno alle famiglie
Obiettivo 20.20.20: ridurre del 20 % le emissioni di gas serra, alzare del 20%
la quantità di energia da fonti rinnovabili, e portare al 20 % il risparmio
energetico. È l’obiettivo posto dalla Commissione Europea e fatto proprio,
attraverso il Patto dei Sindaci, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di San
Donà di Piave.
La sfida, nel concreto della situazione italiana, sta nel recupero di un immenso
patrimonio edilizio, spesso di pregio o di importanza storica, adeguandolo alle
nuove tecnologie e, possibilmente, abbattendone i costi per le famiglie.
Per questo, anche a fronte di una delle peggiori crisi mai conosciute dal settore
edilizio, è importante conoscere ogni forma di incentivo, sgravio o altro
strumento per abbattere i costi degli interventi edili.
Detrazioni fiscali al 50 % - Art. 16-bis del DPR 917/1986
Quale è la detrazione di cui posso beneficiare?
Comma 1 - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo l'immobile.
Quali interventi possono beneficiare- Art. 16-bis del DPR 917/1986
1. CONDOMINIO (art. 1117 del codice civile):
• manutenzione ordinaria
• straordinaria
• risanamento
• ristrutturazione
2. EDIFICI NON DI TIPO CONDOMINIALE
• manutenzione straordinaria (no ordinaria)
• risanamento
• ristrutturazione
3. REALIZAZZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI, anche
a proprietà comune;
4. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
5. ANTIFURTO-ANTINTRUSIONE
6. CABLATURA E CONTENIMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI
7. OPERE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO RISPARMI ENERGETICI
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Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia.
8. ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
9. BONIFCA AMIANTO E OPERE VOLTE AD ELIMINARE INFORTUNI DOMESTICI
Comma 2 - Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione
vigente in materia.
Comma 5 - Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della
professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione
spettante è ridotta al 50 per cento.
Comma 7 - La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Comma 8 - In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o
in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene.
Acquisto di mobili - art. 16 del DL 63/2013
Comma 2 - Ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta
una detrazione dall'imposta lorda, entro comunque i 96.000 e pari al 50 %
delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro.
Detrazioni fiscali al 65 % - art. 1 commi da 344 a 349 L. 296/2006
Quando ne posso beneficiare?
•
EDIFICI NON DI TIPO CONDOMINIALE, si detrae il 65 per cento delle spese
sostenute fino al 31 dicembre 2013.
•
CONDOMINIO (art. 1117 del codice civile), si detrae il 65 per cento delle
spese sostenute fino al 30 Giugno 2014
20
Quali interventi possono beneficiarne?
1. Riqualificazione energetica fino a 100.000 di detrazione, purchè si
consegua un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori
2. Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a 60.000 euro di
detrazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K,
Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica
3. Installazione di pannelli solari, fino a 60.000 euro di detrazione, per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici e università
4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino a 30.000
euro di detrazione, con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica
5. Sostituzione di scaldacqua, fino a 30.000 euro di detrazione, tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria
Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica
Obblighi e condizioni minime per beneficarne
La detrazione fiscale del 65 % è concessa se vengono rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta
dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di
qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o
dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti,
per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito
della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica,
ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi
detraibili.
Comma 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Comma 2 - La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli
21
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
22
CAPITOLO 7
Interventi proposti
Demolizione e recupero del volume, con modifica della sagoma:
strumento
•
SCIA
costi
•
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Ristrutturazione, posso usufruire della detrazione fiscale
del 50 %
Demolizione con recupero del volume, con modifica della sagoma e ampliamento
P.casa
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
tempi
•
Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di
costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del
dovuto come nuovo
DIA dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Ristrutturazione, posso usufruire della detrazione fiscale
del 50 %
Amplio per realizzare un garage pertinenziale dell’alloggio:
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
•
tempi
•
se prima casa oneri pago il 40 %
se prima casa oneri non dovuti in caso di utilizzo per la
copertura pannelli di fonti rinnovabili (ad esempio
pannelli solari o fotovoltaici) con potenza 3 Kw
se seconda casa, oneri primari, secondari e costo di
costruzione
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 %
•
Amplio per realizzare un portico:
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
tempi
•
se prima casa oneri pago il 40 %, come seconda casa
pago primaria, secondaria e costo di costruzione
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 %
23
Ristrutturo e da un alloggio, ne ricavo due (edificio esistente unifamiliare)
strumento
•
costi
•
SCIA oppure DIA, dipende dal numero di posti auto in
possesso
Nessuno
•
•
•
SCIA inizio subito
DIA dopo 30 giorni inizio i lavori
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 %
tempi
benefici
Ristrutturo e da un’alloggio, ne ricavo due (edificio esistente bifamiliare o di tipo
condominiale)
strumento
•
costi
•
SCIA oppure DIA, dipende dal numero di posti auto in
possesso
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
SCIA inizio subito
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 %
Ristrutturo integralmente un edificio esistente, lo amplio con il p.casa, aumento il
numero di unità immobiliari, e in alcune ne prevedo cambio d’uso
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
tempi
•
Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di
costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del
dovuto come nuovo
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale fino al 65 % sui
lavori eseguiti al volume esistente
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
•
se prima casa oneri pago il 40 %
se prima casa oneri non dovuti in caso di utilizzo per la
copertura pannelli di fonti rinnovabili (ad esempio
pannelli solari o fotovoltaici) con potenza 3 Kw
se seconda casa, oneri primari, secondari e costo di
costruzione
dopo 30 giorni inizio i lavori
Sopraelevazione:
•
tempi
•
benefici
•
Nuova costruzione, non posso usufruire delle detrazione
fiscali
24
Ricavo un soppalco entro il volume esistente
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (oneri compresi)
Ristrutturazione di un rudere (senza aumento di unità immobiliari)
strumento
•
SCIA
costi
•
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (oneri compresi)
Ristrutturazione di un rudere (senza aumento di volume con aumento di unità
immobiliari)
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (oneri compresi)
Ristrutturazione di un rudere (con aumento di volume e con aumento di unità
immobiliari)
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
tempi
•
Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di
costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del
dovuto come nuovo
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate sul volume esistente e sui nuovi garage
(oneri compresi)
25
Nuova costruzione di edificio residenziale
strumento
•
Permesso di costruire
costi
•
Oneri primari, secondari e costo di costruzione
tempi
•
benefici
•
dopo 60 giorni dalla presentazione silenzio assenso
oppure rilascio del Permesso di Costruire
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere relative alla costruzione dei garage se resi
pertinenziali degli alloggi
Nuova costruzione di edificio commerciale/direzionale/artigianale
strumento
•
Permesso di costruire
costi
•
Oneri primari, secondari e costo di costruzione
tempi
•
benefici
•
dopo 60 giorni dalla presentazione silenzio assenso
oppure rilascio del Permesso di Costruire
Nessuna detrazione fiscale
Ristrutturazione di un edificio storico testimoniale per insediare un’attività ricettiva
extra-alberghiera, affittacamere o altro
strumento
•
SCIA
costi
•
Il 20 % del dovuto come nuovo
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (oneri compresi)
Ristrutturazione con ampliamento residenziale di un edificio storico testimoniale per
insediare un’attività ricettiva extra-alberghiera, affittacamere o altro
strumento
•
DIA Piano Casa
costi
•
tempi
•
Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di
costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del
dovuto come nuovo
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate sul volume esistente e sui nuovi garage
(oneri compresi)
26
Modifiche interne di un locale commerciale per insediare un bar
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
E’ manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Fusione di unità commerciali per insediare un’estetica/parrucchiera/taglio pizza
strumento
•
SCIA
costi
•
Nessuno
Tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione
fiscale del 50 % per le opere realizzate
Cambio d’uso da residenziale o artigianale a commerciale per insediare un negozio
fuori dalla zona A
strumento
•
SCIA
costi
•
tempi
•
Differenza oneri e costo tra la vecchia
destinazione
inizio subito i lavori
benefici
•
e la nuova
E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione
fiscale del 50 % per le opere realizzate
Cambio d’uso da residenziale o artigianale a commerciale per insediare un negozio
entro la zona A
strumento
•
DIA alternativa al permesso di costruire
costi
•
tempi
•
Differenza oneri e costo tra la vecchia
destinazione
dopo 30 giorni inizio i lavori
benefici
•
e la nuova
E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione
fiscale del 50 % per le opere realizzate
27
Ripassatura del tetto senza mettere la guaina (manutenzione ordinaria)
strumento
•
Nessuna
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
E’ manutenzione ordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate solo
in caso di parti condominiali
Ripassatura del tetto aggiungendo nuovi elementi, ad esempio la guaina
(manutenzione straordinaria)
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate
Opere edilizie sulla recinzione, anche nuova posa
strumento
•
SCIA
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
Benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (anche se si tratta di nuova
installazione)
Abbattimento barriere architettoniche (escluso ascensori)
strumento
•
Nessuna
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (anche se si tratta di nuova
installazione)
28
Abbattimento barriere architettoniche (ascensori)
strumento
•
SCIA
costi
•
Nessuno
Tempi
•
inizio subito i lavori
Benefici
•
Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le
opere realizzate (anche se si tratta di nuova
installazione)
Rifacimento dei serramenti (manutenzione straordinaria)
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Messa in opera di cappotto (manutenzione straordinaria)
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire
detrazione fiscale per le opere realizzate
della
Rifacimento del bagno (sanitari, piastrelle, etc..con diversa tipologia e materiale)
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
29
Rifacimento del bagno (sanitari, piastrelle, etc..con stessa tipologia e materiale)
strumento
•
Nessuna
Costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione ordinaria, non posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Rifacimento grondaie con diversa tipologia e materiale
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Rifacimento grondaie con stessa tipologia e materiale
strumento
•
Nessuna
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione ordinaria, non posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Rifacimento dello schema fognario
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Realizzazione di canna fumaria (manutenzione straordinaria)
strumento
•
SCIA
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire
detrazione fiscale per le opere realizzate
della
30
Pavimentazioni esterne in zona agricola
strumento
•
Attività edilizia libera (CIA)
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Pavimentazioni esterne non in zona agricola
strumento
•
Nessuna
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Manutenzione straordinaria, posso usufruire della
detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate
Realizzazione di una pompeiana
strumento
•
SCIA
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Opera non contemplata, nessuna detrazione
Casetta per ricovero attrezzi agricoli
strumento
•
Nessuna
costi
•
Nessuno
tempi
•
inizio subito i lavori
benefici
•
Nessuna detrazione
31
32