31 - Ratio

Gestione del personale
FALSE PARTITE IVA
E COLLABORAZIONI
A PROGETTO
Negli ultimi tempi si sono rafforzati i controlli sulle false collaborazioni e le false partite Iva. Lo scopo degli accertamenti è quello
di “stanare” i rapporti di lavoro che nascondono, in realtà, rapporti di lavoro dipendente.
L’imprenditore deve, quindi, verificare che nella sua azienda non si verifichino potenziali situazioni dubbie che potrebbero portare all’obbligo di stabilizzazione del collaboratore e al pagamento di pesanti sanzioni.
.IT
Presunzione
e presupposti
IO
ð
1. Collaborazione con lo stesso committente di
Le prestazioni rese da un
lavoratore con partita Iva
durata complessiva superiore a 8 mesi annui
sono considerate, salvo
per 2 anni consecutivi.
che sia fornita prova con2. Corrispettivo derivante dalla collaborazione
traria da parte del comche costituisca più dell’80% dei corrispettivi
ð
ð
mittente, rapporti di colcomplessivamente percepiti dal collaboratore
laborazione coordinata e
nell’arco di 2 anni solari consecutivi.
continuativa qualora ricor3. Disponibilità, per il collaboratore, di una porano almeno 2 delle condisizione fissa di lavoro presso una delle sedi
zioni indicate a fianco.
dell’impresa.
Dal momento che nel caso sopra descritto si è in presenza di una presunzione
di collaborazione coordinata e continuativa, per la sua legittimità si renderebbe
necessaria la presenza di un progetto.
AT
FALSE
PARTITE
IVA
REQUISITI
DEL
PROGETTO
In assenza
di un
progetto
W
ð
W
W
ð Effetti
La partita Iva, trasformata in
Si applica la disciplina delle co.co.
co.co.co., diventa una co.co.
pro.
co. con partita Iva.
La partita Iva, trasformata Trasformazione in un rapporto
in co.co.co., è soggetta alla di lavoro dipendente a tempo
sanzione prevista per le indeterminato dalla data di inizio
co.co.co. senza progetto.
del rapporto.
Se la partita Iva, trasformata in co.co.co, svolge un’attività
con modalità analoghe a quella dei dipendenti, la co.co.co è
considerata rapporto dipendente a tempo determinato sin dalla
data di inizio del rapporto.
.R
In presenza
di un
progetto
In entrambi
i casi
Collegamento
ð ad un risultato
finale
ð
ð Specificità
• Il progetto deve essere autonomo, pur potendo rientrare nel normale ciclo
produttivo dell’impresa.
ð
• Il progetto non può essere uguale all’oggetto sociale del committente, ma deve
essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e di obiettivi.
Compiti
ð meramente
esecutivi
Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi,
ð cioè caratterizzati da una semplice attuazione di ordini impartiti dal committente,
senza margine di autonomia da parte del collaboratore.
• Il progetto deve indicare l’attività prestata dal collaboratore.
• Il progetto deve individuare un “risultato finale”.
CONTROLLI
ESCLUSIONE
PROVA COMPETENZE
Gli ispettori del lavoro hanno
aumentato la frequenza dei controlli sui rapporti di lavoro autonomo che nascondono, in realtà,
rapporti di lavoro dipendente.
Il lavoratore deve avere competenze teoriche o pratiche di grado elevato e un reddito minimo
annuo di € 19.395 (per il 2014).
Le competenze del collaboratore
possono essere misurate dai titoli
di studio e dall’esperienza lavorativa pregressa.
RATIO AZIENDA [n. 1/2014 • 10390] Aggiornato al 4.09.2014
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CO.CO. PRO FITTIZIE
Presunzione assoluta
• I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto.
Presunzione relativa
• Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche
a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in
cui l’attività del collaboratore sia svol-
32
.IT
zarsi in attività ritenute:
- meramente esecutive, cioè caratterizzate dalla semplice attuazione di
quanto impartito, anche di volta in
volta, dal committente, senza alcun
margine di autonomia da parte del
collaboratore, oppure nelle quali al
collaboratore non rimane alcuna
possibilità di autodeterminazione
delle modalità esecutive dell’attività;
- meramente ripetitive, cioè derivanti da attività rispetto alle quali non
è necessaria nessuna indicazione da
parte del committente, pur costituendo attività elementari tali da non
richiedere, per la loro stessa natura e
per il contenuto delle mansioni nelle
quali si definiscono, specfiche indicazioni operative fornite, di volta in
volta, dal datore di lavoro.
IO
AT
W
W
- la prestazione lavorativa sia svolta
nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione
ad un ordine o a registri, albi, ruoli
o elenchi.
Centralità del progetto
• È fondamentale, per provare che la
collaborazione sia effettiva, la presenza
di un progetto. Secondo la normativa,
il progetto manca quando non sono
presenti i seguenti requisiti:
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito
dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale
del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi.
• Il progetto deve necessariamente collegato ad un determinato risultato finale.
• Inoltre, in relazione alla forma del
contratto (necessariamente scritta), è
esplicitamente richiesta la descrizione
del progetto con individuazione:
- del suo contenuto caratterizzante;
- del risultato finale che si intende conseguire.
• Pertanto, il contenuto del progetto
deve indicare con precisione l’attività
prestata in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un risultato
obiettivamente verificabile.
.R
• Per il 2012, il limite di reddito annuo
che esclude la presunzione è stato
pari a 18.663 euro.
• Per il 2013, il limite di reddito annuo
che esclude la presunzione è stato
pari a 19.196 euro.
• Per il 2014, il limite di reddito annuo
che esclude la presunzione è pari a
19.395 euro.
ta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.
• Sono escluse prestazioni di elevata
professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi.
W
PARTITE IVA FITTIZIE
• Le prestazioni rese da un soggetto titolare di partita Iva sono considerate
collaborazioni coordinate e continuative, salvo prova contraria del committente, qualora ricorrano almeno due
presupposti, relativi:
- alla durata della collaborazione;
- al corrispettivo della medesima collaborazione;
- alle modalità di svolgimento delle
prestazioni di lavoro.
• La presunzione non si applica nei seguenti casi:
- quando il lavoratore con partita Iva
svolge attività connotate da competenze teoriche o pratiche di grado
elevato ed abbia un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il minimale contributivo di
artigiani e commercianti;
ESEMPI
• Sviluppo di uno specifico software.
• Ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno
spettacolo teatrale.
Natura del progetto
• Il progetto dev’essere autonomamente identificabile nell’ambito dell’oggetto sociale del committente.
• Pertanto, il progetto deve distinguersi
dall’oggetto sociale del committente.
In sede di contratto, quindi, l’oggetto
della prestazione di lavoro non può
tradursi in una semplice riproposizione dell’attività dell’impresa committente.
• Il progetto, inoltre, non può concretiz-
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ATTIVITÀ DIFFICILMENTE
CONSIDERATE CO.CO.PRO
• Addetti a distribuzione di bollette o
consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici.
• Addetti alle agenzie ippiche.
• Addetti alle pulizie.
• Autisti e autotrasportatori.
• Baristi e camerieri.
• Commessi e addetti alle vendite.
• Custodi e portieri.
• Estetiste e parrucchieri.
• Facchini.
• Istruttori di autoscuola.
• Letturisti di contatori.
• Magazzinieri.
• Manutentori.
• Muratori e qualifiche operaie nell’edilizia.
• Piloti e assistenti di volo.
• Prestatori di manodopera nel settore agricolo.
• Addetti alle attività di segreteria e
terminalisti.
• Addetti alla somministrazione di
cibo e bevande.
• Prestazioni rese nell’ambito di call
center per servizi cosiddetti “in
bound” (ricezione di chiamate).
Queste attività, per loro natura, non
sono ritenute assimilabili all’attività di
un collaboratore a progetto.
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